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Decisione

42.2024.38

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2025Italiano88 min

modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in

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Fatti

i mesi da giugno ad agosto 2023, l’amministrazione ha poi corretto i propri

conteggi del 29 agosto 2024, stralciando i redditi da apprendisti di __________

e __________ e “ogni altro reddito” di __________ e considerando nuovamente le

indennità di disoccupazione di __________ per i mesi di giugno e luglio 2023,

nonché una sostanza computabile Las di fr. 500.--, derivante dal valore

dell’automobile della ricorrente di fr. 14'500.-- dedotta la franchigia di fr.

14'000.--.

L’USSI ha lasciato comunque

inseriti, come nelle tabelle del 29 agosto 2024, gli importi attualizzati delle

entrate - quale “ogni altro reddito” - di __________ e i redditi da attività

dipendente della ricorrente (cfr. doc. V1; consid. 1.6.).

2.1.1. L’art. 6 Lptca stabilisce che:

" 1L’autorità

amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il

provvedimento impugnato.

2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle

parti e la comunica al Tribunale.

3Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in

quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la

stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il

Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere

posizione.”

L'art. 53 cpv. 3 LPGA,

applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31

Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

L'art.

58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.

Per

costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla

vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il

litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le

questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi

casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere

contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013

consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale",

in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente

lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio

provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto

di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste

della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite

im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS

1997 pag. 452).

La

modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in

caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione

al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversiche-rungsrechts ATSG, 4. Ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).

L'amministrazione

non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la

risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo

termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al

giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF

8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138

consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).

2.1.2. Nel caso di specie l’USSI, con la

nuova decisione su reclamo del 4 novembre 2024, ha negato alla ricorrente le

prestazioni assistenziali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, come già

stabilito con decisione formale del 20 settembre 2023 e decisione su reclamo

del 9 settembre 2024.

Nella decisione su reclamo del 4

novembre 2024 non è, quindi, stato deciso nell’esito alcunché a favore

dell’insorgente.

In simili condizioni, a

prescindere dal fatto che la nuova decisione su reclamo del 4 novembre 2024, pervenuta

a questo Tribunale il 5 novembre 2024 (cfr. doc. V), sia stata emanata prima

della scadenza del termine per la risposta (8 novembre 2024; cfr. doc. IV),

ritenuto, altresì, che la stessa prevede il computo dei redditi da attività

dipendente della ricorrente precedentemente non tenuti conto nella decisione su

reclamo del 9 settembre 2024 (ma unicamente nelle tabelle allegate), la decisione

su reclamo del 4 novembre 2024 deve essere trattata quale proposta fatta

dall'amministrazione al Tribunale.

La modifica ex art. 6 cpv. 1

Lptca e 53 cpv. 3 LPGA, come visto, può essere, infatti, eseguita unicamente a

vantaggio del ricorrente (cfr. consid. 2.1.1.).

Per economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid.

4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142

V 67; STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), va in ogni caso considerato

che l’USSI nelle tabelle di calcolo del 24 ottobre e del 4 novembre 2024 per i

mesi da giugno ad agosto 2023 ha comunque stralciato il computo di “ogni altro

reddito” di __________ e dei redditi da attività quali apprendisti di __________

e __________, conteggiati, invece, nelle tabelle del 29 agosto 2024 senza,

però, farne cenno nella decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (cfr. consid.

1.4.).

In proposito va osservato che,

come si evince dalle carte processuali e come evidenziato dalla parte

ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.5.), i due figli della ricorrente hanno

d’altronde iniziato l’apprendistato dopo la metà del mese di agosto 2023 (cfr.

doc. A15; A16; 352).

La censura formulata al riguardo

nel ricorso del 7 ottobre 2024 (cfr. doc. I) è, dunque, da considerare divenuta

priva di oggetto.

Visto che la decisione su reclamo

del 4 novembre 2024 va qualificata quale proposta al TCA, il relativo ricorso

del 4 dicembre 2024 (cfr. doc. XII; consid. 1.10.) rappresenta un allegato di

osservazioni della parte ricorrente.

2.2. In relazione al riferimento della

ricorrente alla ritardata giustizia, poiché l’USSI ha emesso la decisione su

reclamo del 9 settembre 2024 più di un anno dopo i periodi, da giugno ad agosto

2023, per i quali sono state chieste le prestazioni assistenziali (cfr. doc. I

pag. 3; XII p.to 6), va osservato che in ogni caso, come appena esposto, l’USSI,

a seguito dei reclami del 3 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.), ha emanato la

decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.). La stessa è

peraltro stata impugnata con il ricorso del 7 ottobre 2024 (cfr. doc. I).

La causa da questo

profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF

9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1;

STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA

42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA 42.2018.15 del 12

settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA

35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014

consid. 2.2.).

In

proposito cfr. pure STCA 42.2020.1. del 27 aprile 2020 consid. 2.1.

2.3. Nel

ricorso del 7 ottobre 2024 l’insorgente ha fatto valere la

violazione dell’obbligo di motivare la decisione su reclamo del 9 settembre

2024 con riferimento agli elementi di reddito inseriti ex novo nelle

tabelle di calcolo, e quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte

dell’amministrazione (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

Il diritto di essere sentito, di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una

decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi

sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale

obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri

decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,

consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione

che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto

decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e

all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr.

8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023

consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021

del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid.

4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15

aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15

febbraio 2011 consid. 3.2.).

Inoltre, purché la comprensione

non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere

implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri

atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

Nella

presente fattispecie l’amministrazione, nelle tabelle di calcolo del 29 agosto

2024 relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2024 allegate alla decisione

su reclamo del 9 settembre 2024, che ha confermato il diniego delle prestazioni

assistenziali stabilito con il provvedimento del 20 settembre 2023 (cfr. consid.

1.2.; 1.4.), ha effettivamente computato, oltre a quanto esplicitamente

indicato nella decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (sostanza mobiliare

costituita dal veicolo a motore, indennità di disoccupazione di __________ e

accrediti ricevuti da quest’ultimo), anche entrate considerate “ogni altro

reddito” per __________ e redditi da attività dipendente per la ricorrente,

nonché per __________ e __________ (cfr. doc. A3; A4; A5; consid. 1.4.), senza

che ne fosse stato fatto cenno nella decisione su reclamo stessa.

L’USSI,

come già esposto, nella decisione su reclamo del 4 novembre 2024, precisando

che in ogni caso l’insorgente non presenta un fabbisogno scoperto, bensì

un’eccedenza di reddito (cfr. doc. V; V1), in riferimento ai “nuovi” redditi

conteggiati nelle tabelle del 29 agosto 2024 ha però tenuto in considerazione

soltanto il reddito da attività lavorativa di RI 1, spiegando che in un

messaggio di posta elettronica del 5 settembre 2023 ella aveva indicato di

avere ricevuto il 6 giugno, il 6 luglio e 4 agosto 2023 degli accrediti da

parte di __________ per aver effettuato qualche ora di pulizia (cfr. doc. V1

pag. 8-9; 138).

In effetti anche dalle tabelle di

calcolo del 24 ottobre e del 4 novembre 2024 sono stati stralciati i redditi da

apprendisti di __________ e __________ e “ogni altro reddito” di __________

(cfr. doc. V1; consid. 1.6.), risultanti invece nei conteggi del 29 agosto 2024

annessi alla decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (cfr. consid. 1.4. in

fine)

Tutto ben considerato, questa

Corte ravvisa comunque delle lacune dal profilo della motivazione della

decisione su reclamo del 9 settembre 2024 e perciò del rispetto del diritto di

essere sentita dell’insorgente, in quanto non è stata spiegata la ragione del

computo di nuove voci - non considerate nella decisione del 20 settembre 2023

-, quali i redditi da lavoro della ricorrente, di __________ e di __________,

nonché entrate di __________ ritenute “ogni altro reddito”, nelle tabelle

annesse alla stessa.

Unicamente, infatti, pendente

causa, il 4 novembre 2024, la parte resistente ha, da un lato, stralciato i

redditi da apprendisti di __________ e __________ e “ogni altro reddito” di __________,

dall’altro, ha motivato il conteggio dei redditi da attività lavorativa di RI 1.

La giurisprudenza federale ha,

tuttavia, stabilito che la violazione del diritto di essere sentito è sanabile

se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF

8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 9C_407/2022 del 24 novembre

2022 consid. 3.3.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; DTF 137 I

195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a

pag. 183).

Nel caso di specie il TCA dispone

di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022 consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).

Inoltre, per costante

giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa

all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe

in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo

in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito -

della parte ad essere giudicata celermente (cfr.; STF 8C_395/2022 del 24

gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF 132 V 387

consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011

consid. 2; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3; cfr. anche STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il principio

della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali …”).

Di conseguenza nel caso di specie la violazione del diritto

di essere sentito per violazione dell’obbligo di motivare va ritenuta sanata in questa sede (cfr. STCA 38.2023.58

dell’8 gennaio 2024 consid. 2.2.).

Del

resto l’insorgente, rappresentata da RA 1, come emerge dallo scritto del 20

novembre 2024 (cfr. doc. VIII) e dal “ricorso” del 4 dicembre 2024 - da

considerare quale allegato di osservazioni (cfr. consid. 2.1.2.) e le cui

conclusioni corrispondono sostanzialmente a quelle esposte nei reclami del 3

ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.; 1.10.), ha ad ogni modo potuto rendersi conto

che l’USSI, il 4 novembre 2024, ha proceduto a un riesame della decisione su

reclamo del 9 settembre 2024 a cui sono allegate le tabelle del 29 agosto 2024,

tramite l’emanazione di un’ulteriore “decisione su reclamo”, qualificata da

questo Tribunale quale proposta al giudice (cfr. consid. 2.1.2.).

2.4. L’insorgente ravvede poi, sempre

sul piano formale, una violazione del suo diritto di essere sentita per non

essere stata convocata dall’amministrazione, nonostante la sua esplicita

richiesta “di essere sentita, per chiarire ulteriormente i punti di cui

sopra ed eventualmente portare altre argomentazioni o documenti” formulata

nei reclami del 3 ottobre 2023 (cfr. doc. 78=83=86=A6=A7=A8) e considerato che

si tratta di un caso non comune che riguarda aspetti giuridici particolari

(iscrizione SEMO, accrediti Twint; cfr. doc. I; XII; consid. 1.5.)

Il TCA rileva che ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA, applicabile in virtù del rinvio

di cui agli art. 65 cpv. 1 e 33 cpv. 3 Laps, le parti hanno diritto di essere

sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il

diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022 consid. 3.2.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

Tuttavia, secondo l’art. 42

seconda frase LPGA, non è necessario che esse siano sentite prima

dell’emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. Secondo la

giurisprudenza, la limitazione del diritto al contraddittorio prevista dalla LPGA

si riferisce solo al fatto che la persona assicurata non può pronunciarsi in

anticipo sulla decisione prevista nel caso di decisioni impugnabili mediante

opposizione; gli altri aspetti del diritto costituzionale non sono interessati

dalla limitazione (cfr. STF 8C_582/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 4; STF

8C_573/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 5.2.1.; DTF 132 V 368 consid. 4).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. non

conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale. Ora, né l'art. 42

LPGA, né la PA, né la LADI prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018

consid. 5.1; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C

657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9).

L’insorgente, in casu, ha potuto

far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv.

2 Cost. dinanzi all’amministrazione in sede di reclamo (cfr. STF 8C_550/2017

del 12 gennaio 2018).

In

ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentita della ricorrente sia stato

leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr.

STF

8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V

431 consid. 3d/aa) con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, in quanto la medesima,

tramite la propria rappresentante, ha avuto la

possibilità di esprimersi

dinanzi a questo Tribunale che dispone di pieno

potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr.

consid. 2.3.; STF 9C_407/20220 del 24

novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.;

STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto

2012 consid. 2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.) e che, in applicazione

del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il

chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).

Giova, altresì, evidenziare che per

costante giurisprudenza federale è possibile prescindere da un rinvio della

causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si

esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente

il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_395/2022 del

24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid.

4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 9C_937/2011 del

9 luglio 2012, consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid.

5.1 pag. 390 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018

consid. 5.1. in

cui è evidenziato che “… il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61

lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali …”).

2.5. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi

necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio

2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,

entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU

44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006

pag. 313-317).

2.6. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

Considerandi

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente

dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre

prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.7

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19.

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti

anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A

decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti

forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1.

persona

1’031.-- / mese

2.

persone

1'577.-- / mese

3.

persone

1'918.-- / mese

4.

persone

2'206.-- / mese

5.

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Nel

2024.

non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22

dicembre 2023 pag. 416).

Dal 1° gennaio 2025 il forfait di

mantenimento è stato così aumentato:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1.

persona

1’061.-- / mese

2.

persone

1'624.-- / mese

3.

persone

1'974.-- / mese

4.

persone

2'271.-- / mese

5.

persone

2'568.-- / mese

Per ogni persona

+ 216.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

2.8

L’art.

22.

Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è

quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a)

Reddito computabile:

1.

vengono computate le prestazioni

ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se

vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento

e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.

20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli

in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i

redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato;

5.

non viene computata per ogni

membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro

(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la

quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)

Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e

oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi

sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.

8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)

Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene

considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile residuale,

fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,

corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è

conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta così il

reddito computabile:

“1.

Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2.

Fanno parte dei redditi computabili

le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il

richiedente ha rinunciato.

3.

Non sono considerati redditi le

prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4.

Il Consiglio di Stato determina in

quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1.

lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

2.

Le

spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.

1.

lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del

20%

2.

Se una persona che non fa parte

dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per

l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.9

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.6.), vige il principio di

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza sociale può, dunque,

essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi

o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio

di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte

di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente

(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito

di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e

segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA

42.2017.51

del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre

2011).

Con

sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato

che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e

giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente

esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di

bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016

consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al

consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che

solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita

durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in

formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla

formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi

alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto

sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio

come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono

ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della

responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale,

vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

Il

TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi

sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni

complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono

l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza

sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”

In

una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1

e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.10

Nella

presente evenienza l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a prestazioni

assistenziali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, poiché dai calcoli

effettuati è emersa un’eccedenza di reddito (cfr. consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.).

L’amministrazione, nelle tabelle

di calcolo del 24 ottobre e del 4 novembre 2024 per i mesi da giugno ad agosto

2023, ha stralciato il computo di “ogni altro reddito” di __________ e dei

redditi da attività quali apprendisti di __________ e __________, conteggiati,

invece, nelle tabelle del 29 agosto 2024 (senza, però, farne cenno nella

decisione su reclamo del 9 settembre 2024), ma non nella decisione formale del

20.

settembre 2023 (cfr. consid. 1.2.; 1.6.).

Come esposto sopra, il TCA ha

dunque considerato, per motivi di economia processuale, prive di oggetto le

censure relative a tali voci (cfr. consid. 2.1.2).

Di conseguenza ai fini della

determinazione del diritto o meno dell’insorgente a prestazioni assistenziali

per il lasso di tempo giugno - agosto 2023 non vanno presi in considerazione i

guadagni conseguiti da __________ e __________ svolgendo i loro rispettivi

apprendistati, peraltro iniziati dopo la metà di agosto 2023 (cfr. doc. A15;

A16; 352), né eventuali entrate qualificate quale “ogni latro reddito” di __________.

Risultano, per contro, litigiose,

da una parte, nel reddito computabile Las, l’indennità di disoccupazione di __________

conteggiata a titolo di “rendite e indennità giornaliere” per i mesi di giugno

e luglio 2023, come pure le entrate di __________ considerate quale “ogni altro

reddito”, dall’altra, la “sostanza computabile come reddito Las” di fr. 500.--,

derivante dal valore dell’automobile della ricorrente dedotta la franchigia di

fr. 14'000.-- (art. 22 lett. a cfr. 2 Las: fr. 10'000 per il responsabile

dell’UR e fr. 2000 per ogni figlio; cfr. doc. 78=83=86=A6=A7=A8; XII; consid. 1.2.; 1.3.; 1.10.; 2.8.).

2.11

Il TCA ritiene, innanzitutto, utile

evidenziare, in primo luogo, con riferimento all’aumento degli importi delle

entrate di __________ per i mesi da giugno ad agosto 2023 considerate come

“ogni altro reddito” (cfr. consid. 1.4.) e al computo dei redditi da lavoro

dell’insorgente per tale lasso di tempo (cfr. consid. 1.4.) rispetto ai calcoli

effettuati con la decisione iniziale del 20 settembre 2023 che non prevedevano

questi ultimi e contemplavano degli accrediti a favore di __________ di importi

inferiori (cfr. consid. 1.2.), che nel caso di specie non si pone la questione

di un’eventuale reformatio in pejus, la quale, se effettivamente si

fosse prospettata, avrebbe dovuto essere

segnalata alla ricorrente, assegnandole un termine per comunicare se intendesse

mantenere i reclami (cfr. art. 20 Lptca; art. 12 OPGA; DTF 131 V 414,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 35 pag. 129; DTF 142 V 337; DTF 144 V 153,

pubblicata in SVR 2018 IV Nr. 67 pag. 213).

La

modifica a detrimento di un insorgente non concerne, infatti, la motivazione di

una decisione o di una sentenza, bensì soltanto il dispositivo (cfr. Attilio R. Gadola, Die reformatio in peius vel melius in

der Bundesverwaltungsrechtspflege - eine Übersicht der neuesten Rechtsprechung,

in: AJP 1/1998, pag. 59 segg.).

2.12

In secondo luogo, va osservato che

per stabilire se la ricorrente possa beneficiare dell’assistenza sociale devono

essere computati i redditi del suo lavoro (cfr. art. 22 Las; 6 cfr. 1 lett. a

Laps; 16 LT), così come conteggiati dall’USSI nelle tabelle del 24 ottobre e

del 4 novembre 2024 (cfr. doc. V1; consid. 1.6.), fondandosi su quanto

dichiarato dall’insorgente nel messaggio di posta elettronica del 5 settembre

2023, e meglio di avere ricevuto da __________, per avere svolto qualche ora di

pulizia, fr. 412.05 il 6 giugno 2023, fr. 585.45 il 6 luglio 2023 e fr. 563.55

il 4 agosto 2023 (cfr. doc. 138).

Dedotta

la franchigia del 20% (cfr. art. 22 lett. a cfr. 5 Las; consid. 2.8.), gli

importi guadagnati tramite attività dipendente per __________ riportati su base

annua (cfr. consid. 2.11.2.) di fr. 3'925.-- per giugno 2023, fr. 5'585.-- per

luglio 2023 e fr. 5'383.-- per agosto 2023 (cfr. doc. V1) si rivelano corretti.

Gli stessi non sono d’altronde

stati contestati dalla parte ricorrente.

2.13

Per quanto attiene alla

contestazione concernente il computo delle indennità di disoccupazione, va

rilevato che dalla documentazione agli atti emerge che il 16 dicembre 2022 la

Cassa __________ ha comunicato a __________, in merito al suo annuncio in

disoccupazione, che dal 29 ottobre 2022 aveva di principio diritto

all’indennità di disoccupazione con un guadagno assicurato di fr. 434.--,

un’indennità giornaliera di fr. 16.-- lordi, un periodo di attesa generale di 5

giorni, un periodo di attesa speciale di 120 giorni e un numero massimo di

indennità pari a 90 (cfr. doc. 363).

Il 13 giugno 2023 la Divisione

della formazione professionale ha, poi, dichiarato che per l’anno scolastico

2022/2023 __________ (il quale il 30 agosto 2021 aveva iniziato un

apprendistato quale autista di veicoli pesanti AFC, interrotto il 31 luglio

2022; cfr. doc. 360; 359), era iscritto regolarmente al Semestre di Motivazione

dal 27 gennaio 2023 e che la conclusione era prevista per il 18 agosto 2023

(cfr. doc. 354).

Dai conteggi della Cassa

disoccupazione da gennaio ad aprile 2023 si evince che a gennaio 2023 i giorni

controllati sono stati 22, come pure i giorni di attesa, per cui __________ non

ha percepito alcuna indennità giornaliera, ma ha ricevuto un supplemento SEMO

di fr. 45.60 lordi (cfr. doc. 358).

A febbraio 2023 i giorni

controllati sono stati 20, come pure i giorni di attesa. A __________ non è

stata, dunque, riconosciuta alcuna indennità giornaliera, ma unicamente un

supplemento SEMO di fr. 319.20 lordi (cfr. doc. 357).

Per il mese di marzo 2023 i

giorni controllati e i giorni di attesa sono stati 23, nessuna indennità

giornaliera è stata versata, mentre ha percepito un supplemento SEMO di fr.

433.20

lordi (cfr. doc. 356).

Ad aprile 2023 i giorni

controllati sono stati 20 e i giorni di attesa 10. __________ ha ricevuto 10

indennità giornaliere, pari a fr. 160.-- lordi e un supplemento SEMO di fr. 205.20

lordi (cfr. doc. 355).

Per maggio e giugno 2023 i giorni

controllati sono stati 21.5 per ciascun mese. Non risultano giorni di attesa,

per cui a __________ è stata riconosciuta, il 2 giugno, rispettivamente il 4

luglio 2023, un’indennità giornaliera di fr. 344.-- lordi mensile. Nessun

supplemento SEMO è, invece, stato corrisposto (cfr. doc. 103-104).

Dal conteggio del 28 agosto 2023

emerge che i giorni controllati nell’agosto 2023 sono stati 15. Non risultano

giorni di attesa, bensì 4 giorni di sospensione. Ad __________ sono state,

perciò, versate, 11 indennità giornaliere, per complessivi fr. 176.-- lordi. Non

gli è stato accreditato alcun supplemento SEMO (cfr. doc. 105).

2.13.1

Il semestre di motivazione (SEMO) è

un provvedimento del mercato del lavoro contemplato nella Legge sull’assicurazione

contro la disoccupazione (cfr. art. 64a cpv. 1 lett. c LADI). In Ticino il SEMO

è gestito dalla Divisione della formazione professionale e fa parte

dell’Istituto della Transizione e del Sostegno.

È indirizzato a giovani tra i 16

e i 18 anni, senza una formazione professionale che hanno interrotto un

contratto di tirocinio o una scuola a tempo pieno e/o che non hanno alcuna

prospettiva d’inserimento professionale o di studio.

La finalità del servizio è quella

di accompagnare il giovane partecipante a rientrare nel ciclo formativo

ritrovando la propria strada verso una formazione professionale, attraverso un

apprendistato o una scuola a tempo pieno (cfr.

La Prassi LADI PML emessa dalla

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) riguardo ai semestri di motivazione ai

p.ti H1 segg. enuncia:

" Semestri

di motivazione

art. 64a cpv. 1 lett. c e cpv. 4; 59cbis

cpv. 2 LADI; art. 6 cpv. 1bis, 97 e 97b OADI

Obiettivo del provvedimento

H1 Il SEMO, che combina occupazione e formazione, mira ad

aiutare i giovani disoccupati nella scelta di una formazione. Tenuto conto di

questo obiettivo, i partecipanti al semestre di motivazione vanno in linea di

massima esonerati dalla ricerca di un impiego affinché possano concentrarsi

sulla ricerca di una via professionale (in analogia all’art. 60 cpv. 4 LADI).

H2 La partecipazione a un SEMO in applicazione dell’art.

59d LADI sottostà alle stesse regole evocate in precedenza e precisate alle A27

segg. L’unica differenza è costituita dallo scopo perseguito: il SEMO non si

propone di favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro bensì

l’ottenimento di un posto di tirocinio o di un posto di formazione. I criteri

determinanti relativi al miglioramento dell’idoneità al collocamento e

all’indicazione relativa al mercato del lavoro sono l’attitudine a iniziare una

formazione professionale (tirocinio) e le possibilità di formazione esistenti

sul mercato. I giovani che partecipano a un SEMO sono inoltre esentati dalla

ricerca di un impiego per potersi concentrare sulla ricerca di un posto di

tirocinio.

H3 Va inoltre rammentato che, in virtù dell’art. 59d LADI,

il SEMO può essere accordato anche nell’ambito della libera circolazione delle

persone, a favore di giovani senza un titolo di formazione.

Destinatari

H4 • I giovani al termine dell’obbligo scolastico che non

hanno trovato un posto di tirocinio e sono iscritti come disoccupati presso

l’Ufficio competente.

• I giovani che hanno interrotto il loro tirocinio.

• Le persone che hanno interrotto la frequentazione della scuola

media superiore o di un altro istituto di formazione superiore.62

H5 A tale proposito è determinante sapere se la persona ha

effettuato le formazioni summenzionate, in particolare la scuola dell’obbligo,

in Svizzera o all’estero (art. 14 cpv. 1 lett. a, 64a cpv. 1 lett. c LADI e

art. 6 cpv. 1bis OADI).

H6 Il SEMO può essere accordato ai destinatari di cui sopra

durante il periodo di attesa di 120 giorni (art. 18 cpv. 2 LADI et 6 cpv. 1

OADI). Partecipando a un SEMO questi assicurati ammortizzano il suddetto

periodo di attesa.

Rimunerazione durante il

provvedimento

Assicurati che adempiono il periodo di contribuzione (ad es.

giovani che hanno interrotto il tirocinio, art. 13 LADI)

H7 I partecipanti che hanno svolto un’occupazione soggetta

a contribuzione per almeno dodici mesi entro il termine quadro per il periodo

di contribuzione e che quindi non devono compiere il periodo di attesa di 120

giorni ricevono un’indennità giornaliera calcolata in base all’art. 22 LADI.

Oltre all’indennità giornaliera mensile, queste persone ricevono un forfait per

le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO.

Assicurati che devono compiere un periodo di attesa speciale

(art. 14 LADI)

H8 Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di

contribuzione che stanno compiendo un periodo di attesa speciale di 120 giorni

ricevono un contributo mensile netto pari in media a CHF 450. Si tratta di un

aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre –

analogamente al salario d’apprendista – le eventuali spese di viaggio, vitto e

alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna

indennità.

H9 Se, dopo il periodo di attesa speciale, questi

assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni, verrà versata loro

un’indennità giornaliera in base all’art. 41 OADI. Oltre all’indennità

giornaliera, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al

giorno, purché continuino a partecipare al SEMO.

Partecipanti secondo l’art. 59d LADI

H10 Gli assicurati che partecipano a un SEMO ricevono un

contributo mensile di CHF 450, finanziato per metà dall’assicurazione contro la

disoccupazione e per metà dai Cantoni (art. 59d LADI in relazione con l’art.

59cbis cpv. 3 LADI). Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di

motivare i giovani e che copre le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.

Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità.

H11 Come avviene per i giorni esenti dall’obbligo di

controllo (art. 27 OADI), colui che beneficia di un SEMO ha diritto a 5 giorni

consecutivi di «congedo pagato» dopo 60 giorni di partecipazione al

provvedimento. Il fatto di prendere tali giorni di congedo non deve

compromettere lo scopo del provvedimento. (…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF

8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_

228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio

2023.

consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del

12.

giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10

pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18

settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.

2.13.2

In concreto nei conteggi dei mesi da

maggio ad agosto 2023 non è stato contabilizzato alcun supplemento SEMO (cfr.

consid. 2.13.).

In effetti gli assicurati che,

dal profilo della LADI, devono compiere un periodo di attesa speciale di 120

giorni ricevono un contributo mensile, quale aiuto finanziario che ha lo scopo

di motivare i giovani e che copre – analogamente al salario d’apprendista – le

eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, ma nessuna indennità LADI.

Se, dopo il periodo di

attesa speciale, questi assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni,

verrà versata loro un’indennità giornaliera in base all’art. 41 OADI e un

forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al

SEMO (cfr. consid. 2.13.1.).

Al figlio dell’insorgente,

terminati i giorni di attesa nei quali ha ricevuto il supplemento SEMO

(perlomeno da gennaio ad aprile 2023), sono state versate unicamente delle

indennità giornaliere LADI, ossia fr. 344.-- lordi (IG di fr. 16 x 21.5 giorni

controllati; cfr. consid. 2.11.) il 2 giugno 2023 e fr. 344.-- lordi (IG di fr.

16.

x 21.5 giorni controllati; cfr. consid. 2.13.) il 4 luglio 2023.

L’USSI ha, conseguentemente, a

ragione computato nei calcoli allegati alla decisione del 20 settembre 2023 relativi

ai mesi di giugno e luglio 2023 le indennità LADI percepite da __________ (cfr.

doc. 95-96=A11; 99-100=A10; consid. 1.2.).

Per quanto attiene al relativo

importo, siccome il 2 giugno, rispettivamente il 4 luglio 2023 la Cassa di

disoccupazione gli ha corrisposto indennità pari a fr. 344.-- lordi mensili (cfr.

consid. 2.13.), rettamente il 4 novembre 2024 l’amministrazione ha indicato che

la somma corretta di indennità di disoccupazione da tenere in considerazione

per il calcolo annuo (a proposito della correttezza del conteggio dei redditi riportati su base annua per stabilire il diritto a una prestazione

assistenziale ordinaria mensile cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024

consid. 2.8.; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio

2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005)

ammonta a fr. 4'128.-- annui (fr. 344.-- x 12 mesi; cfr. doc. V1).

Come considerato nelle tabelle di

calcolo del 24 ottobre e del 4 novembre 2024, nelle spese va tenuto conto degli

oneri sociali di fr. 321.-- annui.

A tale proposito è utile

evidenziare che l’ammontare computato nei calcoli annessi alla decisione del 20

settembre 2023 quale indennità di disoccupazione è di fr. 3'807.-- (cfr.

consid. 1.2.), che corrisponde a fr. 4'128.-- lordi, dedotti fr. 321 di oneri

sociali. Fr. 3'807.--, suddivisi per 12 mesi, sono pari a fr. 317.25, come

risulta - quale ID netta - dai conteggi della Cassa di disoccupazione del 2

giugno e del 4 luglio 2023 (cfr. doc. 103; 104).

La parte resistente, a giusta

ragione, non ha considerato alcuna indennità di disoccupazione per il mese di

agosto 2023 (cfr. 92-93=A12; V1), visto che soltanto a fine agosto 2023 sono

stati corrisposti ad __________ fr. 176.-- lordi per 11 indennità giornaliere

(cfr. doc. 105; consid. 2.13.).

L’obiezione della ricorrente

secondo cui, qualora gli importi versati dalla Cassa di disoccupazione non

vengano stralciati quale supplemento SEMO da considerarsi rimborso spese, le

indennità di disoccupazione dovrebbero essere equiparate a un reddito da

apprendista soggetto alla franchigia di fr. 500.-- al mese (cfr. doc. 77; 82;

VI1; consid. 1.2.; 1.10.) si rivela, del resto, infondata.

In effetti l’art. 22 lett. a cfr.

5.

Las, prevedendo che “non viene computata per ogni membro dell’unità di

riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un

massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da

lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese”, si riferisce

esclusivamente al reddito da lavoro (analogamente, d’altronde, a quanto

contemplato dall’art. 6 cfr. 1 lett. a Laps; cfr. consid. 2.8.) e non alle

indennità sostitutive del reddito da lavoro, come lo sono le indennità di

disoccupazione.

La franchigia sul reddito di cui

all’art. 22 lett. a cfr. 5 Las è stata introdotta il 1° gennaio 2016 (cfr. BU

2016, pag. 65).

Il tenore del disposto menzionato

era il seguente:

" Non viene

computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del

reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di fr. 350.- al mese; per gli

apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a fr. 200.-

mensili.”

Nel relativo Messaggio N. 7121,

Preventivo 2016, del 29 settembre 2015 il Consiglio di Stato, a pag. 25,

relativamente alla franchigia sul reddito, menziona unicamente il guadagno

conseguito tramite attività lavorativa, e meglio:

" L’introduzione

della franchigia sul reddito è l’intervento che più qualifica la riforma,

valorizzando e premiando le persone che si attivano e s’impegnano con

un’attività lavorativa, principale, accessoria, di tipo salariata o

indipendente.

La franchigia permette di rimuovere l’attuale distorsione che può

favorire la “trappola della povertà”. Quest’ultima è riscontrabile in

situazioni nelle quali, per le persone con redditi bassi o nulli, non vi è

alcun incentivo finanziario a cercare un lavoro, in quanto ogni reddito

addizionale viene compensato da una riduzione della prestazione.

Il Ticino è uno dei pochi cantoni a non prevedere una forma di

franchigia sul reddito per i beneficiari di assistenza sociale. Le ragioni

della mancata applicazione sono di ordine prettamente finanziario, poiché le

conseguenze della messa in opera di tale franchigia sono importanti.

Ritenuta la necessità di contenere la spesa assistenziale, si

propone l’introduzione di una franchigia individuale pari al 20% del reddito

lordo da attività lavorativa della persona, ma al massimo pari a 350 franchi

mensili. Con il sistema proposto, il massimale della franchigia è raggiunto già

a partire da un reddito mensile lordo di 1'750 franchi.

Si è inoltre prevista l’introduzione di una regolamentazione

particolare per gli apprendisti, con una franchigia fissa di 200 franchi

mensili.

Attualmente sono circa 900 le persone a beneficio di prestazioni

assistenziali che svolgono un’attività lavorativa e che beneficeranno quindi

della franchigia sul reddito, pari al 20% degli adulti in assistenza (circa

4'500).

Tenuto conto dell’attuale situazione dei beneficiari di assistenza

sociale, per l’applicazione della franchigia, si stima un costo pari a 2.63

milioni di franchi annui.

Per quest’aspetto è necessario approntare una modifica dell’art.

22.

lett. a della Legge sull’assistenza sociale, di competenza del Parlamento.”

L'aumento dell’importo massimo a

fr. 500.-- e della quota del reddito da lavoro degli apprendisti non computata

a fr. 500.--, di cui al tenore attuale dell’art. 22 lett. a cfr. 5 Las, è

entrato in vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. BU 2020, pag. 274).

2.14

Per quanto concerne il conteggio del

valore dell’automobile __________ di RI 1 secondo i dati del dicembre 2022

(cfr. doc. 384) forniti dalla medesima al momento dell’inoltro della domanda di

assistenza sociale per il periodo a decorrere da quel mese, ossia di fr.

14'500.--, da cui è stata dedotta la quota esente per le altre forme di

sostanza rispetto all’abitazione primaria di fr. 14'000.-- (art. 22 lett. a

cfr. 2 Las: fr. 10'000 per il responsabile dell’UR e fr. 2000 per ogni figlio),

ottenendo l’ammontare di fr. 500.-- quale sostanza computabile Las (cfr. doc.

99-100; 95-97; 92-93; A2; 384; consid. 1.2.; 1.4.), questo Tribunale rileva

che, siccome il rinnovo delle prestazioni assistenziali riguarda l’arco di

tempo dal mese di giugno 2023, la critica della ricorrente, che ha chiesto di

far capo a un valore più aggiornato (cfr. doc. 89; XII; consid. 1.3.; 1.10.), è

pertinente.

In concreto la questione di

sapere quale valore preciso vada preso in considerazione per i mesi da giugno

ad agosto 2023, ritenuto che nell’ottobre 2023 l’auto valesse fr. 12'552.--

(cfr. doc. B3) può, tuttavia, restare insoluta.

In effetti già computando l’importo

di fr. 14'000.-- (tale ammontare per i mesi da giugno ad agosto 2023 non è

certamente inferiore a quello reale, visto che a dicembre 2022 l’auto valeva

fr. 14'500.-- e a ottobre 2023 12'552.--) e deducendo la quota esente (per

l’unità di riferimento dell’insorgente pari a fr. 14'000.--), la sostanza

computabile Las diventa nulla.

2.15

La ricorrente ha, inoltre,

contestato il computo, quale “ogni altro reddito”, delle entrate sul conto __________

del figlio. Ella sostiene che, essendo degli accrediti Twint ricevuti dagli

amici di __________ per rimborsare dei pagamenti anticipati da quest’ultimo,

rispettivamente dei favori fatti a un amico - il quale gli ha versato delle

somme pregandolo di prelevarle e consegnargliele a casa, non potendo recarsi a

un bancomat -, non costituiscono reddito.

In relazione alla vendita di

pezzi del motorino, l’insorgente ha spiegato che quanto realizzato è servito al

figlio per aggiustarlo e quindi utilizzarlo (cfr. doc. 77; 82; A6; A7; I; XII; consid.

1.3.; 1.5.; 1.10.).

Dalle carte processuali si evince

che l’amministrazione, nella decisione del 20 settembre 2023, ha tenuto conto a

titolo di “ogni atro reddito”, riportato su base annua (cfr. consid. 2.13.2.), di

__________ di fr. 2'756.-- per giugno 2023, di fr. 6'849.-- per luglio 2023 e

di fr. 3'840.-- per agosto 2023 (cfr. doc. 100; 97, 93; A10; A11; A12; consid.

1.2.).

Nella decisione su reclamo del 9

settembre 2024 tali importi sono stati aumentati a fr. 6'675.60 per giugno

2023, a fr. 7'515.--per luglio 2023 e a fr. 4'129.-- per agosto 2023, poiché da

ulteriori verifiche le entrate sul conto di __________ sono risultate più

elevate rispetto al momento della decisione iniziale (cfr. doc. A2; consid.

1.4.).

In tale contesto giova osservare

che è vero quanto sostiene la parte ricorrente (cfr. doc. XII), ovvero che l’art.

22.

Las indica che il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art.

5.

a 9 Laps, ad eccezione di alcune deroghe, e che l’art. 6 Laps enuncia che il

reddito computabile è costituito tra l’latro dai redditi ai sensi degli art. 15-22

della legge tributaria (cfr. consid. 2.8.).

È altrettanto vero, ad ogni modo,

che sia l’art. 6 Laps che l’art. 22 Las fanno riferimento alle entrate di

una persona.

Ai sensi dell’art. 6 cfr. 2 Laps,

infatti, fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Giusta l’art. 22 lett. a cfr. 4

Las, invece, non vengono computate le entrate e le parti di sostanza,

mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Nel regime dell’assistenza

sociale, quindi le entrate a cui non si è rinunciato vanno tenute in

considerazione.

Pertanto il termine “redditi”

di cui alla cfr. 3 della lett. a dell’art. 22 Las (“vengono interamente

computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento”),

rispettivamente alla cfr. 4 dell’art. 6 Laps (“Il Consiglio di Stato

determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni”) e

all’art. 3 cpv. 1 Reg.Laps (“Per quanto concerne i minorenni, dal reddito

computabile è escluso il reddito da lavoro dipendente, mentre ne fanno parte

tutti gli altri redditi”) va inteso, in conformità al principio di

sussidiarietà (secondo cui anche le prestazioni volontarie da parte di terzi da

restituire in seguito hanno la priorità rispetto alle prestazioni

assistenziali; cfr. consid. 2.9.), nel senso più generale di ogni entrata

disponibile.

Per completezza va rilevato che

in una sentenza 8C_797/2023 del 21 marzo 2024 il Tribunale federale ha considerato

inammissibile il ricorso di una persona a cui era stata chiesta la restituzione

dell’importo di fr. 14'000.--, corrispondente a parte dell’aiuto sociale

percepito, in quanto non sufficientemente motivato.

L’Alta Corte ha comunque

evidenziato che la Corte cantonale, da un lato, aveva ritenuto poco credibile la

versione dell’insorgente, il quale non aveva contestato di avere ricevuto delle

somme su un conto di risparmio non dichiarato, ma aveva fatto valere che si

trattava di denaro vinto alla lotteria dal suo coinquilino che gliel’aveva

affidato, poiché non sapeva gestirlo e aveva una forte dipendenza dall’alcol.

Dall’altro, aveva deciso che in

ogni caso, indipendentemente dai motivi che avevano condotto il ricorrente a

depositare i soldi di terzi sul suo conto, era rilevante il fatto che avesse

formalmente la possibilità di disporre di tale ammontare, ciò che aveva fatto,

prelevando delle somme variabili tra fr. 100 e 2000.-- nel periodo da febbraio

2017.

ad aprile 2018.

2.15.1

Nell’evenienza concreta dagli

estratti del conto __________ di __________ dei mesi da giugno ad agosto 2023

(cfr. doc. 112-131) risultano effettivamente degli accrediti Twint da parte di

terzi e delle entrate relative ai

guadagni conseguiti vendendo delle parti del suo motorino.

Ritenuto

il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.9.) e l’obbligo di ridurre il

danno che incombe ai richiedenti

l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA

42.2022.28

del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11

aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15

novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15

del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid.

2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), occorre concludere che

a ragione l’amministrazione, per determinare il diritto di RI 1 a prestazione

assistenziali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, ha tenuto in

considerazione le entrate ricevute da __________ a seguito della vendita di

parti del suo motorino (fr. 280.-- il 15 giugno 2023 e fr. 30.-- il 10

luglio 2023 (cfr. doc. 116; 124; consid. 1.3.).

Relativamente, per contro, agli

accrediti da parte di amici, va osservato che è vero che agli atti non vi è

alcun riscontro, segnatamente documentale, a supporto dell’asserzione della

parte ricorrente secondo cui i bonifici sarebbero stati effettuati per

rimborsare dei pagamenti anticipati da __________, rispettivamente, da parte di

un amico impossibilitato a recarsi a un bancomat con la richiesta di prelevare

quanto versato a __________ e di portarglielo a casa (cfr. consid. 1.3.; 1.10.;

doc. XII).

È altrettanto vero, tuttavia, che

alcuni accrediti riportano la dicitura aggiuntiva “da prelevare”, ad esempio

per quanto concerne le somme di fr. 100.--, 200.-- e 300.-- ricevute il 28

giugno 2023, l’8 luglio 2023 e il 30 luglio 2023 (cfr. doc. 118; 122; 128).

Inoltre emergono dei prelevamenti

immediati delle somme corrisposte a __________ tramite Twint (cfr. doc. 118;

119; 122, 123; 128).

2.15.2

Per maggiore tranquillità e

considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio

dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017

del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14

dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF

8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene, dunque, che la fattispecie debba

essere ulteriormente indagata dall’USSI.

A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art.

52.

LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di

reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V

188.

consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C

279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA

applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33

cpv. 3 Laps – ed

ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Secondo

questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi,

l’annullamento della decisione su reclamo del 9 settembre 2024 e il rinvio

degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari

per chiarire se gli importi ricevuti da amici tramite Twint nel periodo

rilevante costituiscano dei rimborsi per pagamenti anticipati da __________,

rispettivamente siano stati senza indugio prelevati, dopo il bonifico, e

consegnati all’amico __________.

In particolare l’amministrazione

verificherà, sentendo la ricorrente e il figlio __________ (attualmente

maggiorenne), che dovranno debitamente comprovare le loro affermazioni,

se il denaro ricevuto dagli amici sia servito per rimborsare anticipi

effettuati da __________ per spese varie (quali?) anche a carico dei terzi,

rispettivamente andranno acclarati i motivi per i quali l’amico sarebbe stato

spesso impossibilitato a prelevare personalmente e se le somme accreditate da

quest’ultimo a __________ gli siano state effettivamente consegnate nell’immediatezza

dei bonifici.

In proposito è utile ricordare, da un lato, che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita

la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle

assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1.,

pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del

26.

luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.;

STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C

107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Dall’altro, che qualora un

richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da

parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che

gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale, in virtù del

principio di sussidiarietà, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e

meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle

spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte

dall’entrata da parte di terzi (cfr. consid. 2.9.).

L’USSI, dopo aver esperito le

indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente abbia diritto

oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria nei mesi da giugno ad

agosto 2023, computando segnatamente i redditi da lavoro della ricorrente (cfr.

consid. 2.12.) e le indennità di disoccupazione di __________ per i mesi di

giugno e luglio 2023 (cfr. consid. 2.13.2.).

Non va, invece, considerata

alcuna sostanza (cfr. consid. 2.14.).

2.16

La

parte ricorrente, il 20 novembre 2024, ha chiesto “(…) formalmente la

convocazione di un’udienza di dibattimento come garantito dall’art. 6 CEDU. In

tale occasione la ricorrente si riserva di estendere i fatti e il diritto e di

prendere posizione puntualmente sulla nuova decisione emessa dall’autorità

inferiore” (cfr. doc. VIII; consid. 1.8.).

Il

4.

dicembre 2024 la medesima ha nuovamente postulato di indire un'udienza di

dibattimento come garantito dall'art. 6 CEDU,

“vista

la particolarità del caso, della confusione e delle sovrapposizioni venutesi a creare con il susseguirsi di decisioni e tabelle di calcolo riguardanti lo stesso periodo che

hanno evidenziato errori da parte dell'USSl, dell'esistenza di un altro

ricorso pendente

(incarto 42.2024.38) il cui oggetto riguarda i medesimi periodi

(giugno-agosto 2023), del lungo tempo trascorso dai mesi oggetto di decisione, della difficoltà oggettiva di

comprendere compiutamente i diversi aspetti legati a

questa fattispecie, e al fine di presentare eventuale ulteriore documentazione a comprova di quanto sopra e eventuali altri elementi (…)” (cfr. doc. XII

pag. 8; consid. 1.10.).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento

in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta

chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di

prima istanza (cfr. STF 8C_538/2024 del 18

dicembre 2024 consid. 2.1.; STF

8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024

consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 8C_352/2022

del 7 novembre 2022 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.;

STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV

Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del

20.

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_665/2014 del 23 marzo

2015.

consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2024.34

del 16 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; STCA

38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento,

se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a

prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva, quando con una certa

sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o

inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da

un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle

assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare

anche quando ammette le pretese dell'interessato (cfr. STF 8C_538/2024 del 18

dicembre 2024 consid. 2.2.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.2.; STF

8C_638/2023 del 18 gennaio 2024 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2024 ALV

Nr. 13 pag. 48; STF 8C_352/2022 del

7.

novembre 2022 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF

9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio

2020.

consid. 4.4.; STF 8C_63/2019,8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017,

pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.;

STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio

2018.

consid. 2.9.).

Conformemente, poi,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del

7.

maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.;

STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_588/2017 del 21 novembre

2017.

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.;; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Nella concreta

fattispecie la ricorrente ha formulato un'esplicita

richiesta di indire un’udienza di dibattimento ex art. 6 CEDU (cfr. doc. VIII;

XII).

Tale

domanda, alla luce dell’esito della presente vertenza (rinvio degli atti

all’amministrazione per procedere a ulteriori accertamenti e a nuovi calcoli

per determinare l’eventuale diritto di RI 1 a prestazioni assistenziali da giugno

ad agosto 2023), si rivela, tuttavia, superflua.

Si

evidenzia ad ogni modo che l’insorgente, rappresentata da RA 1, come già visto

(cfr. consid. 2.4.), ha peraltro potuto far valere le proprie argomentazioni

per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di

essere sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

2.17

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21.

febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

2.18

Alla ricorrente, parzialmente vincente

in causa e rappresentata da persona cognita in materia, va assegnato l’importo

di fr. 700.- a titolo di ripetibili da

mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca;

STF 9C_479/2019 del 17 settembre 2019; STFA C 130/04 del 9 novembre 2005; STFA

U 284/99 del 13 gennaio 2000; DTF 126 V 11; DTF 118 V 140 consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto non privo di oggetto, è parzialmente accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio, conformemente a quanto

indicato al consid. 2.15., e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’USSI

verserà alla ricorrente l’importo di fr. 700.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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