42.2024.38
Rifiuto AS. Nuova decisione prima di risp. in casu = proposta a giudice. Viol. obbligo motivaz. e D essere sentita (ric. non convocata) sanate. Computo redd. da lavoro + ID su base annua confermato. Valore auto è da ridurre, per cui sost. Las nulla. Rinvio per verificare se conteggiare accred. TWINT
27 gennaio 2025Italiano88 min
modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2024.38
rs
Lugano
27 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione reclamo del 9
settembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI
1 (1973), la cui unità di riferimento è costituita dalla medesima e dai due
figli, __________ (2005) e __________ (2007), nel periodo da dicembre 2022 a
maggio 2023, è stata al beneficio dell’assistenza sociale (cfr. doc. 625; 632).
1.2. A
seguito della richiesta di rinnovo delle prestazioni inoltrata dall’interessata
il 24 maggio 2023, l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), il
20 settembre 2023, ha emesso una decisione con la quale le ha negato il diritto
a prestazioni assistenziali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, in
quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava
il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr.
doc. 91=A9).
L’amministrazione,
al provvedimento del 20 settembre 2023, ha allegato tre distinte tabelle di
calcolo relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023.
Nel
conteggio di giugno 2023 è stata computata, in particolare, la somma di fr.
14'500.--, quale altra sostanza corrispondente al veicolo a motore di RI 1.
Dedotta la quota esente per le altre forme di sostanza rispetto all’abitazione
primaria di fr. 14'000.-- (art. 22 lett. a cfr. 2 Las: fr. 10'000 per il
responsabile dell’UR e fr. 2000 per ogni figlio), è stato considerato, ai fini
della determinazione dell’eventuale prestazione assistenziale ordinaria
mensile, l’importo di fr. 500.-- quale “sostanza computabile come reddito Las”.
Nei
redditi sono state tenute conto, segnatamente, le indennità per perdita di
guadagno dell’assicurazione contro la disoccupazione per il figlio __________
di fr. 3'807.-- annui, come pure la somma di fr. 2'756.-- a titolo di “ogni
altro reddito” di __________ (cfr. doc. 99-100=A10).
Nel
calcolo relativo al mese di luglio 2023 sono stati conteggiati, oltre
all’importo di fr. 500.-- quale “sostanza computabile come reddito Las” per
l’automobile di RI 1, fr. 3'807.-- annui quale reddito per le indennità per
perdita di guadagno dell’assicurazione contro la disoccupazione del figlio __________
e fr. 6'849.-- a titolo di “ogni altro reddito” di __________ (cfr. doc. 95-97=A11).
Nel
conteggio dell’agosto 2023 sono stati considerati, oltre all’importo di fr.
500.--, quale “sostanza computabile come reddito Las” per l’automobile di RI 1,
fr. 3'840.-- annui corrispondenti a “ogni altro reddito” di __________.
Non
è, invece, stato computato alcunché a titolo di indennità di disoccupazione
(cfr. doc. 92-93=A12).
1.3. Il
3 ottobre 2023 RI 1 ha interposto personalmente tre reclami contro la decisione
del 20 settembre 2023 di diniego delle prestazioni assistenziali per i mesi di
giugno, luglio e agosto 2023, formulando le stesse richieste nei tre atti, e
meglio di procedere a:
"
a) Stralciare integralmente la
sostanza computabile come reddito sulla base
delle considerazioni di cui al punto A) e
della nuova dichiarazione sul valore attuale dell'auto.
b) Subordinatamente al punto precedente, a considerare l'importo della sostanza computabile come reddito nella
colonna "annuale" e non "mensile".
c) Stralciare
l'importo riferito a __________ relativo all'indennità perdita di guadagno nell'ambito del programma SEMO, in quanto trattasi di rimborso spese,
o in alternativa reddito da
apprendista al beneficio della franchigia di 500.-fr., e questo nell'intento di evitare
una disparità di trattamento.
d) Stralciare
l'importo riferito a __________ relativo a "ogni altro reddito" in quanto le entrate sono dei Twint
ricevuti da amici per regolare il pagamento
comune di beni/servizi, rispettivamente
versati temporaneamente ad __________ con la condizione di consegnarli subito dopo a contanti al legittimo proprietario.”
(Doc. 78=83=86=A6=A7=A8)
Per
quanto attiene al valore dell’automobile, la reclamante ha contestato il
computo dell’importo di fr. 500.-- nella colonna “mensile”, anziché in quella
“annuale”, nonché il valore stesso del veicolo (fr. 14'500), poiché si fonda su
una valutazione al 31 dicembre 2022, quando i km percorsi erano 85'000, mentre
nell’ottobre 2023 i km erano 105'000 ed erano presenti danni di carrozzeria,
sicché il valore si aggirava intorno a fr. 12'500.--, come da valutazione del __________
(cfr. doc. 89).
Ella
ha, altresì, censurato il conteggio delle indennità di disoccupazione versate a
suo figlio __________, visto che tali prestazioni sono state corrisposte
nell’ambito del programma SEMO (semestre di motivazione), provvedimento del
mercato del lavoro contemplato nella LADI, per cui sarebbero più da trattare
quale rimborso spese, ritenuto che l’importo è esiguo e che servono
essenzialmente per coprire parzialmente i maggiori costi giornalieri che il
ragazzo deve sostenere per partecipare al programma SEMO (pasti fuori casa,
materiale scolastico, trasporti).
Secondo
la reclamante, in ogni caso, qualora si volesse considerare questa indennità
della disoccupazione quale reddito da lavoro, questo dovrebbe essere equiparato
a un reddito per apprendista e quindi beneficiare della franchigia di cui
all’art. 22 lett. a cfr. 5 Las, ciò per evitare una disparità di trattamento
tra il giovane che segue un apprendistato classico e il giovane che partecipa
al semestre motivazionale SEMO, la cui impostazione è analoga a quella
dell’apprendistato con un obbligo di frequenza scolastica (il programma prevede
una parte dedicata alla formazione con materie di cultura generale, matematica
ecc. e una parte è costituita da stages presso aziende).
Infine
RI 1 ha sollevato obiezioni circa il fatto che sia stato tenuto conto quale
“ogni altro reddito” degli importi (fr. 2’756 per giugno 2023; fr. 6’849 per
luglio 2023; fr. 3’840 per agosto 2023), rapportati su base annua, delle
entrate sul cpp di __________ che non possono essere considerate dei redditi,
in quanto sono dei Twint ricevuti dai suoi amici, per regolare rapporti di
denaro quando devono suddividere una spesa che uno paga e gli altri versano la
loro quota-parte.
La
medesima ha specificato, in primo luogo, che la maggior parte di tali
operazioni (dal 16 maggio al 15 giugno 2023; dal 16 giugno al 15 luglio 2023 e
dal 16 luglio al 15 agosto 2023) sono dei favori che __________ ha fatto a un
amico (__________), il quale gli ha versato in alcune occasioni degli importi
(fr. 300 nel mese di agosto 2023), chiedendogli di prelevarli e potarglieli a
casa essendo impossibilitato a recarsi a un bancomat. Ciò è comprovato dal
susseguirsi quasi simultaneo di entrate sul __________ di suo figlio (tra
l’altro con la dicitura “prelevare”) e il successivo immediato prelevamento di
pari importo (cfr. doc. 77; 82; 85; A6; A7; A8).
In
secondo luogo, che le entrate di fr. 280.-- del 15 giugno 2023 e di fr. 30.--
del 10 luglio 2023 si riferiscono alla vendita di pezzi del motorino che __________
ha effettuato al fine di aggiustarlo e, quindi, utilizzarlo (cfr. doc. 77; 82;
A6; A7).
1.4. Con
decisione su reclamo del 9 settembre 2024 l’USSI ha respinto i reclami del 3
ottobre 2023.
In
riferimento alla contestazione del valore del veicolo di RI 1 l’amministrazione
ha rilevato:
" (…) per
definire il diritto alle prestazioni assistenziali della reclamante per il
periodo dal mese di dicembre 2022 al mese di maggio 2023, l'USSI ha preso in
considerazione il valore dell'automobile fornito dalla stessa reclamante e
meglio l"Offerta di ripresa" redatta dalla __________ pari a CHF
14'500.-.
L'USSI per definire il diritto della reclamante alle
prestazioni assistenziali per il periodo successivo, ossia dal mese di giugno
2023 al mese di agosto 2023, ha utilizzato la citata documentazione fornita
dalla signora RI 1. Non è possibile, come ora richiesto dalla stessa,
effettuare un nuovo calcolo delle prestazioni assistenziali considerando la
nuova valutazione di ottobre 2023. L'USSI non può retroattivamente calcolare
quanto fosse mensilmente il valore
dell'automobile.
Pertanto correttamente l’USSI ha inserito alla voce
451 "Veicoli a motore e altri fattori della sostanza" del
calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale mensile l'importo di
CHF 500.-, rientrando l'importo di 14'500.- nella sostanza da computare,
dedotta la quota esente di CHF 10'000.- (cfr. pag. 1 tabella di calcolo
allegata alla decisione contestata).
A titolo abbondanziale, in relazione alla contestazione
"l’importo relativo alla sostanza computabile come reddito (totale
indicato nel conteggio per Fr. 500) è stato inserito nella colonna
"mensile" anziché in quella "annuale", per cui i totali di
riferimento risultano essere errati" si rileva che, fintanto che la
sostanza mobiliare (automobile) non viene liquidata o il valore di tale
sostanza non scende al di sotto della quota esente, correttamente tale importo
viene riportato mensilmente.” (cfr. doc. A2 pag. 6)
Per
quanto attiene al computo delle indennità di disoccupazione del figlio __________,
dalla decisione su reclamo del 9 settembre si evince:
"
(…) Nel caso di specie, pacifico è che dal conteggio datato 2 giugno
2023 relativo al mese di maggio 2023 della Cassa __________ risulta
un'indennità di disoccupazione a favore del figlio __________ pari a netti CHF
317.25. Altrettanto pacifico che dal conteggio datato 4 luglio 2023 relativo al
mese di giugno 2023 della Cassa __________ risulta un'indennità di
disoccupazione a favore del figlio __________ pari a netti CHF 317.25.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la
Cassa di disoccupazione ha riconosciuto al figlio __________ il supplemento
SEMO unicamente per il periodo dal mese di gennaio ad aprile
2023. Per contro, per i mesi di maggio e giugno 2023
non ha riconosciuto tale supplemento ma bensì le indennità di disoccupazione.
Tali indennità di disoccupazione sono state pertanto
correttamente computate dall'USSI nel calcolo delle
prestazioni assistenziali dei mesi di giugno e luglio 2023.
Mentre per quanto riguarda il calcolo della
prestazione assistenziale relativa al mese di agosto 2023 l'USSI non ha
considerato alcun importo in tal senso, non avendo ricevuto alcuna indennità.
A titolo abbondanziale si rileva che l'art. 22 lett.
a) n. 5. della legge sull'assistenza sociale si riferisce esclusivamente ai
redditi da lavoro. Nel caso di specie, come visto si tratta di indennità di
disoccupazione e pertanto non è possibile applicare una franchigia.” (Doc. A2
pag. 7)
L’USSI,
riguardo alla censura del computo degli accrediti ricevuti dal figlio __________,
ha puntualizzato:
" (…)
nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente
utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto
all'assistenza è dato allorquando non si
hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili
sono da usare per coprire il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali
debiti. Rilevante
è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all'assistenza è stabilito
in base alle entrate e ai costi dei mesi in questione.
In merito al calcolo effettuato per il mese di giugno
2023 si rileva che l'USSI ha considerato
alla voce 243 "Ogni altro reddito" un importo di CHF 2'756.-
annui pari a circa CHF 230.- mensili.
La giustificazione resa dalla reclamante "Questo
importo si riferisce alla somma delle entrate sul __________
di __________. Tuttavia rilevo che tali entrate non possono essere considerati
quali redditi in quanto sono dei Twint da lui ricevuti da parte di suoi amici. ( .. .). Da ultimo
l'entrata di 280.- fr. del 15.6.2023
riguarda la vendita di pezzi di motorino che __________ ha effettuato al fine
di poter aggiustare e quindi utilizzare il suo (cosa che è poi
avvenuta). Sulla base di quanto sopra chiedo pertanto che il conteggio per il
mese di GIUGNO venga rivisto (...)" non può essere seguita.
Da un ulteriore esame emerge tuttavia che le entrate
ricevute sul conto del figlio __________ per il periodo
dal 16 maggio 2023 al 15 giugno 2023 ammontano a complessivi CHF 556.30 mensili pari a CHF 6'675.60 annui. Pertanto la voce 243 "Ogni
altro reddito" della tabella di calcolo va corretta in tal senso.
Il computo da parte dell'USSI delle entrate ricevute sul conto del figlio della reclamante è corretto, in quanto rientranti tra quelli che costituiscono il reddito
computabile regolamentato dall'art. 6 Las. È altresì corretto che l'USSl li
abbia considerati per il mese di giugno 2023, in quanto versati·tra il16
maggio ed il15 giugno 2023.
Come visto l'USSI avrebbe dovuto computare un importo
maggiore. Ne consegue che dalla tabella di calcolo per il mese di giugno
2023 risulta una maggiore eccedenza e pertanto alcun diritto
ad una prestazione assistenziale per il mese di giugno
2023.
Per quanto concerne il calcolo effettuato per il mese
di luglio 2023 si rileva che l'USSI ha considerato alla voce 243 "Ogni
altro reddito" un importo di CHF 6’849.- annui pari a CHF 570.75 mensili.
La giustificazione resa dalla reclamante "(...) 2. Nel calcolo da voi
effettuato, vengono inoltre
considerati e
computati
per mio figlio __________ Fr. 6'849.- annuali (Fr. 570.75/mensili) alla voce "ogni altro
reddito". Questo
importo si riferisce alla
somma delle entrate
sul __________ di __________. Tuttavia
rilevo che tali entrate non possono essere considerate quali redditi in
quanto sono dei Twint da
lui ricevuti da
parte di suoi amici. (...) Da
ultimo l'entrata di 30.- fr. del 10.7.2023 riguarda la vendita di un pezzo del motorino che __________ ha effettuato al fine di poter aggiustare/sostituire un pezzo
del suo (cosa
che è
poi avvenuta)" non può essere
seguita.
Da un ulteriore esame emerge tuttavia che le entrate ricevute sul conto del figlio __________ per il periodo dal 6 giugno 2023 al 15 luglio 2023 ammontano a complessivi CHF 626.25 mensili
pari a CHF 7'515.-
annui. Pertanto la voce 243 "Ogni altro reddito" della tabella di calcolo va corretta in tal senso.
Il computo da parte dell'USSI delle entrate ricevute sul conto del figlio della reclamante è corretto, in quanto rientranti
tra quelli che costituiscono
il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. È altresì corretto che l'USSI li abbia considerati per il mese di luglio 2023,
in quanto versati tra il 16 giugno ed il 15 luglio 2023.
Come visto l'USSI avrebbe dovuto computare un importo
maggiore. Ne consegue che
dalla tabella di calcolo per il mese di luglio 2023 risulta una maggiore eccedenza e pertanto alcun diritto ad una prestazione assistenziale per il mese di luglio 2023.
Infine in relazione al calcolo
effettuato per il mese di agosto 2023 si rileva che l'USSI ha considerato alla voce 243 "Ogni
altro reddito" un importo di CHF 3'840.- annui pari a CHF 320.- mensili.
La giustificazione resa dalla reclamante "2. Nel calcolo da voi effettuato, vengono
inoltre considerati e
computati
per mio figlio __________
Fr. 3'840.- annuali (Fr. 320.-/mensili) alla voce
"ogni altro reddito". Questo importo si riferisce alla somma
delle entrate sul __________ di __________. (...)
L'unica operazione di importo più importante del mese di
agosto (16.7-15.8.2023) pure non è
da
considerare come
redditi perché si tratta di un favore che __________
ha
fatto a un suo amico (__________)
il quale gli ha versato 300.- fr., chiedendogli contestualmente
di prelevarli e portarglieli a casa in quanto era impossibilitato
a recarsi
personalmente a
un bancomat.".
Da un ulteriore esame emerge tuttavia che le entrate ricevute sul conto del
figlio __________
per il periodo dal 16 luglio
2023 al 15 agosto 2023 ammontano a circa complessivi CHF 344.- mensili pari
a CHF 4'129.- annui. Pertanto la voce 243 "Ogni altro reddito" della tabella di calcolo va corretta in tal senso.
Il computo da parte dell'USSI delle entrate ricevute sul conto del figlio della reclamante è corretto, in quanto rientranti tra quelli che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps.
È altresì corretto che l'USSI li abbia considerati per il mese di agosto 2023, in quanto versati tra il 16 luglio ed il 15 agosto
2023.
Come visto l'USSI avrebbe dovuto computare un importo
maggiore. Ne consegue che
dalla tabella di calcolo per il mese di agosto 2023 risulta una maggiore eccedenza e pertanto alcun diritto ad una prestazione assistenziale per
il mese di agosto 2023.” (Doc. A2 pag. 7-9)
Alla
decisione su reclamo del 9 settembre 2024 sono state allegate tre tabelle di
calcolo del 29 agosto 2024 relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023, in
cui sono stati tenuti conto, oltre agli importi attualizzati delle entrate -
quale “ogni altro reddito” - del figlio, anche entrate considerate “ogni altro
reddito” per la figlia __________ e redditi da attività dipendente per la
ricorrente, nonché per __________ e __________, mentre sono state stralciate le
indennità di disoccupazione di __________ dei mesi di giugno e luglio 2023 e la
sostanza computabile Las di fr. 500.-- (cfr. doc. A3; A4; A5).
1.5. Contro la decisione su reclamo del 9
settembre 2024 RI 1, rappresentata da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale ha chiesto:
" a)
L'annullamento della decisione su reclamo del 9.9.2024 intimata dall'USSI alla
signora RI 1, e il ritorno degli atti
aIl'USSI:
- sia per la violazione di una norma
essenziale della procedura, affinché
l'USSI rispetti il diritto di essere sentiti a favore della Signora RI 1, ed
emani solo successivamente una decisione e delle tabelle di calcolo per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023 che tengano conto solo degli elementi corretti e
pertinenti, affinché la Signora RI 1 possa valutare sulla base dei dati
effettivi, qualora vi fossero i presupposti, l'eventualità di un ricorso nel merito;
- sia per violazione
di un requisito formale della decisione, vale a dire la mancanza di una motivazione completa
nella decisione su reclamo riferita agli
elementi di reddito inseriti ex novo nelle tabelle di calcolo (reddito del
lavoro) che sono parte integrante della decisione su reclamo” (Doc. I pag. 4).
A
sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…)
1.
Violazione del diritto di essere
sentiti
(…)
La giustificazione del diritto di essere sentito, in
questa fattispecie, si impone per le seguenti considerazioni:
a) Si tratta di un caso non comune che coinvolge
aspetti giuridici particolari, quali l'iscrizione alla SEMO, e gli accrediti
TWINT che non costituiscono reddito. Gli accrediti TWINT, di importi
estremamente limitati sono semplicemente i rapporti di debito/credito tra
ragazzi.
b) Nell'ambito delle prestazioni assistenziali vi è un
problema di urgenza legato al fatto che questi interventi dello Stato debbano
essere tempestivi per garantire il minimo esistenziale.
Nella fattispecie questo principio è stato disatteso
in ragione del lungo tempo trascorso tra i periodi oggetto di decisione (vale a
dire i mesi di giugno-luglio-agosto 2023) e la decisione su reclamo, che è
stata intimata dopo più di un anno (settembre 2024). Si contravviene quindi,
come detto, a una finalità fondamentale della legge sull'assistenza sociale.
Inoltre a dipendenza del lungo tempo trascorso, si impone per ragioni oggettive
la necessità di coinvolgere direttamente la parte interessata attraverso
un'audizione, al fine di ricostruire correttamente e oggettivamente tramite il
suo aiuto dopo così tanto tempo, la situazione personale e reddituale, prima
della decisione.
2.
Difetto di motivazione
(…)
Nel caso di specie, con la decisione su reclamo del
9.9.2024 è stata respinta integralmente l'opposizione sugli aspetti contestati.
Tuttavia sono stati presi in considerazione nuovi elementi consegnati in nuove
tabelle di calcolo, che si riferiscono a redditi del lavoro della Signora RI 1,
e dei figli __________ e __________. Su questi elementi inseriti ex novo nelle
nuove tabelle di calcolo per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, che sono
parte integrante della decisione su reclamo, non è stata indicata la relativa
motivazione, contrariamente a quanto previsto dalla legge. Alla Signora RI 1
infatti non è dato di sapere né il motivo della computazione di questi redditi,
né la natura, né la determinazione dell'importo, sia in riferimento ai
"redditi del lavoro computato", sia in riferimento a “ogni altro
reddito - __________, visto e considerato che i due figli __________ e __________
hanno iniziato l’apprendistato solo ad agosto 2023 (vedi contratti di tirocinio
allegati), quindi successivamente ai mesi oggetto di decisione. (…)” (Doc. I
pag. 3-4)
1.6. Il
4 novembre 2024 l’USSI ha comunicato di aver emesso in quella data una nuova
decisione su reclamo con la quale è stata annullata la decisione su reclamo del
9 settembre 2024. In proposito è stato precisato che nelle tabelle di calcolo
dei mesi da giugno ad agosto 2023 è stato tenuto in considerazione il corretto
reddito da lavoro di RI 1 e dei corretti accrediti ricevuti dal figlio, come
pure che l’esito della decisione su reclamo non muta ritenuto che dalle nuove
tabelle di calcolo non risulta un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza (cfr.
doc. V).
Dalle
tabelle del 24 ottobre e del 4 novembre 2024 in questione emergono in effetti,
da una parte, degli importi qualificati come “ogni altro reddito” di __________
di fr. 6'675.-- annui (fr. 556.30 mensili) per giugno 2023, di fr. 7'515.--
annui (fr. 626.25 al mese) per luglio 2023 e di fr. 4'129.-- (fr. 344 mensili)
per agosto 2023 (cfr. doc. V1), corrispondenti, peraltro a quelli indicati
nella decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.).
Dall’altra,
dei redditi da attività dipendente di RI 1 conseguiti lavorando per __________,
come riferito dalla medesima nel messaggio di posta elettronica del 5 settembre
2023 (cfr. doc. 138), e meglio, dedotta la franchigia (cfr. art. 22 lett. a
cfr. 5 Las), fr. 3'925.-- annui per giugno 2023, fr. 5'585.-- all’anno per
luglio 2023 e fr. 5'383.-- annui per agosto 2023 (cfr. doc. V1).
Sono,
invece, stati stralciati i redditi da apprendisti di __________ e __________ e
“ogni altro reddito” di __________ inseriti nei conteggi del 29 agosto 2024
annessi alla decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (cfr. consid. 1.4. in
fine) e, a differenza di quanto effettuato nei calcoli del 29 agosto 2024, sono
state considerate nuovamente le indennità di disoccupazione di __________ per i
mesi di giugno e luglio 2023 e una sostanza computabile Las di fr. 500.--,
derivante dal valore dell’automobile della ricorrente di fr. 14'500.-- dedotta
la franchigia di fr. 14'000.-- (cfr. doc. V1; consid. 1.2.).
1.7. Nella
sua risposta del 7 novembre 2024 l’amministrazione ha proposto di respingere
l’impugnativa, in quanto non priva di oggetto, con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.8. Il
20 novembre 2024 l’insorgente, tramite la propria rappresentante, ha osservato
che “(…) il riesame della decisione e contestuale nuova decisione, mette in
evidenza che la precedente decisione del 9.9.2024, qui impugnata, era del tutto
insostenibile e violava palesemente sia le basi legali di riferimento tanto il
diritto di essere sentiti della ricorrente”.
Inoltre
“considerata in particolare la nuova decisione emessa, si richiede
formalmente la convocazione di un’udienza di dibattimento come garantito
dall’art. 6 CEDU. In tale occasione la ricorrente si riserva di estendere i
fatti e il diritto e di prendere posizione puntualmente sulla nuova decisione
emessa dall’autorità inferiore” (cfr. doc. VIII)
1.9. La
parte resistente ha preso posizione al riguardo con scritto del 25 novembre
2024 (cfr. doc. X).
1.10. Il
4 dicembre 2024 RI 1, sempre assistita da RA 1, ha presentato ricorso contro la
decisione su reclamo del 4 novembre 2024, chiedendo che il calcolo per i mesi di giugno/luglio/agosto 2023
venga rivisto nel senso di:
" a)
stralciare l'indennità SEMO o in via subordinata considerarlo un reddito da
apprendista al beneficio di una franchigia di 500.--/mensili;
b) stralciare le entrate TWINT sul __________ di __________
in quanto non aventi la connotazione di reddito, e quindi non computabili nel
calcolo del diritto alla prestazione;
c) stralciare l'importo di 500.-fr. quale sostanza
computabile, sulla base del fatto che il valore dell'auto al mese di giugno
2023 (rispettivamente luglio/agosto 2023) era certamente inferiore alla soglia
limite di 14'000 fr., o in via subordinata considerarlo al massimo in ragione
di 1/12 anziché integralmente, vale a dire Fr. 41.65/mese.
d) Eventuali spese e ripetibili a carico dell'USSI.”
(Doc. XII pag. 8)
e che le venga riconosciuto il diritto alla
prestazione assistenziale.
È
stata pure nuovamente postulata formalmente la convocazione di un'udienza
di dibattimento come garantito dall'art. 6 CEDU (cfr.
doc. XII pag. 8).
1.11. L’USSI,
il 12 dicembre 2024, ritenuto che l’insorgente si è limitata a contestare la
nuova decisione su reclamo del 4 novembre 2024 sollevando le medesime questioni
già esposte nel suo atto di ricorso del 7 ottobre 2024, si è riconfermato nella
propria risposta del 7 novembre 2024 e nelle proprie osservazioni del 25
novembre 2024 e ha chiesto la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. XIV).
1.12. Il
doc. XIV è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).
considerato in diritto
2.1. Il
TCA rileva dapprima che il 4 novembre 2024 l’USSI ha emesso una nuova decisione
su reclamo con la quale ha parzialmente annullato e sostituito ai sensi dei
considerandi la precedente decisione su reclamo del 9 settembre 2024.
La
decisione su reclamo del 4 novembre 2024 ha, in ogni caso, respinto i reclami del
3 ottobre 2023, analogamente alla decisione su reclamo del 9 settembre 2024
(cfr. doc. A2; V1; consid. 1.4.; 1.6.).
Benché
la decisione su reclamo del 9 settembre 2024 menzionasse unicamente che da un
ulteriore esame risultava che le entrate del figlio __________, prese in
considerazione quale “ogni altro redito” erano di importo maggiore rispetto a
quanto conteggiato il 20 settembre 2023 (cfr. consid. 1.4.; 1.2.), nelle
tabelle allegate del 29 agosto 2024, oltre alle somme attualizzate delle
entrate - quale “ogni altro reddito” - di __________, sono stati computati
anche importi a titolo di “ogni altro reddito” per __________ e di redditi da
attività dipendente per la ricorrente, per __________ e __________, mentre sono
state stralciate le indennità di disoccupazione di __________ dei mesi di
giugno e luglio 2023 e la sostanza computabile Las di fr. 500.-- (cfr. doc. A3;
A4; A5; consid. 1.4.).
Con
la decisione su reclamo del 4 novembre 2024 e le rispettive tabelle riguardanti
Fatti
i mesi da giugno ad agosto 2023, l’amministrazione ha poi corretto i propri
conteggi del 29 agosto 2024, stralciando i redditi da apprendisti di __________
e __________ e “ogni altro reddito” di __________ e considerando nuovamente le
indennità di disoccupazione di __________ per i mesi di giugno e luglio 2023,
nonché una sostanza computabile Las di fr. 500.--, derivante dal valore
dell’automobile della ricorrente di fr. 14'500.-- dedotta la franchigia di fr.
14'000.--.
L’USSI ha lasciato comunque
inseriti, come nelle tabelle del 29 agosto 2024, gli importi attualizzati delle
entrate - quale “ogni altro reddito” - di __________ e i redditi da attività
dipendente della ricorrente (cfr. doc. V1; consid. 1.6.).
2.1.1. L’art. 6 Lptca stabilisce che:
" 1L’autorità
amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il
provvedimento impugnato.
2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle
parti e la comunica al Tribunale.
3Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in
quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la
stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il
Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere
posizione.”
L'art. 53 cpv. 3 LPGA,
applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31
Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'art.
58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.
Per
costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla
vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il
litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le
questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi
casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere
contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013
consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale",
in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione pendente
lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio
provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto
di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste
della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite
im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS
1997 pag. 452).
La
modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in
caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione
al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversiche-rungsrechts ATSG, 4. Ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF
8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138
consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).
2.1.2. Nel caso di specie l’USSI, con la
nuova decisione su reclamo del 4 novembre 2024, ha negato alla ricorrente le
prestazioni assistenziali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, come già
stabilito con decisione formale del 20 settembre 2023 e decisione su reclamo
del 9 settembre 2024.
Nella decisione su reclamo del 4
novembre 2024 non è, quindi, stato deciso nell’esito alcunché a favore
dell’insorgente.
In simili condizioni, a
prescindere dal fatto che la nuova decisione su reclamo del 4 novembre 2024, pervenuta
a questo Tribunale il 5 novembre 2024 (cfr. doc. V), sia stata emanata prima
della scadenza del termine per la risposta (8 novembre 2024; cfr. doc. IV),
ritenuto, altresì, che la stessa prevede il computo dei redditi da attività
dipendente della ricorrente precedentemente non tenuti conto nella decisione su
reclamo del 9 settembre 2024 (ma unicamente nelle tabelle allegate), la decisione
su reclamo del 4 novembre 2024 deve essere trattata quale proposta fatta
dall'amministrazione al Tribunale.
La modifica ex art. 6 cpv. 1
Lptca e 53 cpv. 3 LPGA, come visto, può essere, infatti, eseguita unicamente a
vantaggio del ricorrente (cfr. consid. 2.1.1.).
Per economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid.
4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142
V 67; STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), va in ogni caso considerato
che l’USSI nelle tabelle di calcolo del 24 ottobre e del 4 novembre 2024 per i
mesi da giugno ad agosto 2023 ha comunque stralciato il computo di “ogni altro
reddito” di __________ e dei redditi da attività quali apprendisti di __________
e __________, conteggiati, invece, nelle tabelle del 29 agosto 2024 senza,
però, farne cenno nella decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (cfr. consid.
1.4.).
In proposito va osservato che,
come si evince dalle carte processuali e come evidenziato dalla parte
ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.5.), i due figli della ricorrente hanno
d’altronde iniziato l’apprendistato dopo la metà del mese di agosto 2023 (cfr.
doc. A15; A16; 352).
La censura formulata al riguardo
nel ricorso del 7 ottobre 2024 (cfr. doc. I) è, dunque, da considerare divenuta
priva di oggetto.
Visto che la decisione su reclamo
del 4 novembre 2024 va qualificata quale proposta al TCA, il relativo ricorso
del 4 dicembre 2024 (cfr. doc. XII; consid. 1.10.) rappresenta un allegato di
osservazioni della parte ricorrente.
2.2. In relazione al riferimento della
ricorrente alla ritardata giustizia, poiché l’USSI ha emesso la decisione su
reclamo del 9 settembre 2024 più di un anno dopo i periodi, da giugno ad agosto
2023, per i quali sono state chieste le prestazioni assistenziali (cfr. doc. I
pag. 3; XII p.to 6), va osservato che in ogni caso, come appena esposto, l’USSI,
a seguito dei reclami del 3 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.), ha emanato la
decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.). La stessa è
peraltro stata impugnata con il ricorso del 7 ottobre 2024 (cfr. doc. I).
La causa da questo
profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF
9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1;
STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA
42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA 42.2018.15 del 12
settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA
35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014
consid. 2.2.).
In
proposito cfr. pure STCA 42.2020.1. del 27 aprile 2020 consid. 2.1.
2.3. Nel
ricorso del 7 ottobre 2024 l’insorgente ha fatto valere la
violazione dell’obbligo di motivare la decisione su reclamo del 9 settembre
2024 con riferimento agli elementi di reddito inseriti ex novo nelle
tabelle di calcolo, e quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte
dell’amministrazione (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Il diritto di essere sentito, di cui
all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una
decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi
sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale
obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri
decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,
consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione
che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto
decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e
all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr.
8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023
consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021
del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid.
4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15
aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15
febbraio 2011 consid. 3.2.).
Inoltre, purché la comprensione
non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere
implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).
Nella
presente fattispecie l’amministrazione, nelle tabelle di calcolo del 29 agosto
2024 relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2024 allegate alla decisione
su reclamo del 9 settembre 2024, che ha confermato il diniego delle prestazioni
assistenziali stabilito con il provvedimento del 20 settembre 2023 (cfr. consid.
1.2.; 1.4.), ha effettivamente computato, oltre a quanto esplicitamente
indicato nella decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (sostanza mobiliare
costituita dal veicolo a motore, indennità di disoccupazione di __________ e
accrediti ricevuti da quest’ultimo), anche entrate considerate “ogni altro
reddito” per __________ e redditi da attività dipendente per la ricorrente,
nonché per __________ e __________ (cfr. doc. A3; A4; A5; consid. 1.4.), senza
che ne fosse stato fatto cenno nella decisione su reclamo stessa.
L’USSI,
come già esposto, nella decisione su reclamo del 4 novembre 2024, precisando
che in ogni caso l’insorgente non presenta un fabbisogno scoperto, bensì
un’eccedenza di reddito (cfr. doc. V; V1), in riferimento ai “nuovi” redditi
conteggiati nelle tabelle del 29 agosto 2024 ha però tenuto in considerazione
soltanto il reddito da attività lavorativa di RI 1, spiegando che in un
messaggio di posta elettronica del 5 settembre 2023 ella aveva indicato di
avere ricevuto il 6 giugno, il 6 luglio e 4 agosto 2023 degli accrediti da
parte di __________ per aver effettuato qualche ora di pulizia (cfr. doc. V1
pag. 8-9; 138).
In effetti anche dalle tabelle di
calcolo del 24 ottobre e del 4 novembre 2024 sono stati stralciati i redditi da
apprendisti di __________ e __________ e “ogni altro reddito” di __________
(cfr. doc. V1; consid. 1.6.), risultanti invece nei conteggi del 29 agosto 2024
annessi alla decisione su reclamo del 9 settembre 2024 (cfr. consid. 1.4. in
fine)
Tutto ben considerato, questa
Corte ravvisa comunque delle lacune dal profilo della motivazione della
decisione su reclamo del 9 settembre 2024 e perciò del rispetto del diritto di
essere sentita dell’insorgente, in quanto non è stata spiegata la ragione del
computo di nuove voci - non considerate nella decisione del 20 settembre 2023
-, quali i redditi da lavoro della ricorrente, di __________ e di __________,
nonché entrate di __________ ritenute “ogni altro reddito”, nelle tabelle
annesse alla stessa.
Unicamente, infatti, pendente
causa, il 4 novembre 2024, la parte resistente ha, da un lato, stralciato i
redditi da apprendisti di __________ e __________ e “ogni altro reddito” di __________,
dall’altro, ha motivato il conteggio dei redditi da attività lavorativa di RI 1.
La giurisprudenza federale ha,
tuttavia, stabilito che la violazione del diritto di essere sentito è sanabile
se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF
8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 9C_407/2022 del 24 novembre
2022 consid. 3.3.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; DTF 137 I
195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a
pag. 183).
Nel caso di specie il TCA dispone
di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022 consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).
Inoltre, per costante
giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe
in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo
in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito -
della parte ad essere giudicata celermente (cfr.; STF 8C_395/2022 del 24
gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF 132 V 387
consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011
consid. 2; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3; cfr. anche STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il principio
della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali …”).
Di conseguenza nel caso di specie la violazione del diritto
di essere sentito per violazione dell’obbligo di motivare va ritenuta sanata in questa sede (cfr. STCA 38.2023.58
dell’8 gennaio 2024 consid. 2.2.).
Del
resto l’insorgente, rappresentata da RA 1, come emerge dallo scritto del 20
novembre 2024 (cfr. doc. VIII) e dal “ricorso” del 4 dicembre 2024 - da
considerare quale allegato di osservazioni (cfr. consid. 2.1.2.) e le cui
conclusioni corrispondono sostanzialmente a quelle esposte nei reclami del 3
ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.; 1.10.), ha ad ogni modo potuto rendersi conto
che l’USSI, il 4 novembre 2024, ha proceduto a un riesame della decisione su
reclamo del 9 settembre 2024 a cui sono allegate le tabelle del 29 agosto 2024,
tramite l’emanazione di un’ulteriore “decisione su reclamo”, qualificata da
questo Tribunale quale proposta al giudice (cfr. consid. 2.1.2.).
2.4. L’insorgente ravvede poi, sempre
sul piano formale, una violazione del suo diritto di essere sentita per non
essere stata convocata dall’amministrazione, nonostante la sua esplicita
richiesta “di essere sentita, per chiarire ulteriormente i punti di cui
sopra ed eventualmente portare altre argomentazioni o documenti” formulata
nei reclami del 3 ottobre 2023 (cfr. doc. 78=83=86=A6=A7=A8) e considerato che
si tratta di un caso non comune che riguarda aspetti giuridici particolari
(iscrizione SEMO, accrediti Twint; cfr. doc. I; XII; consid. 1.5.)
Il TCA rileva che ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA, applicabile in virtù del rinvio
di cui agli art. 65 cpv. 1 e 33 cpv. 3 Laps, le parti hanno diritto di essere
sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il
diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022 consid. 3.2.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).
Tuttavia, secondo l’art. 42
seconda frase LPGA, non è necessario che esse siano sentite prima
dell’emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. Secondo la
giurisprudenza, la limitazione del diritto al contraddittorio prevista dalla LPGA
si riferisce solo al fatto che la persona assicurata non può pronunciarsi in
anticipo sulla decisione prevista nel caso di decisioni impugnabili mediante
opposizione; gli altri aspetti del diritto costituzionale non sono interessati
dalla limitazione (cfr. STF 8C_582/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 4; STF
8C_573/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 5.2.1.; DTF 132 V 368 consid. 4).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. non
conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità
di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda
espressamente il diritto a un'audizione orale. Ora, né l'art. 42
LPGA, né la PA, né la LADI prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018
consid. 5.1; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C
657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9).
L’insorgente, in casu, ha potuto
far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv.
2 Cost. dinanzi all’amministrazione in sede di reclamo (cfr. STF 8C_550/2017
del 12 gennaio 2018).
In
ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentita della ricorrente sia stato
leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr.
STF
8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V
431 consid. 3d/aa) con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, in quanto la medesima,
tramite la propria rappresentante, ha avuto la
possibilità di esprimersi
dinanzi a questo Tribunale che dispone di pieno
potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr.
consid. 2.3.; STF 9C_407/20220 del 24
novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.;
STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto
2012 consid. 2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.) e che, in applicazione
del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).
Giova, altresì, evidenziare che per
costante giurisprudenza federale è possibile prescindere da un rinvio della
causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_395/2022 del
24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid.
4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 9C_937/2011 del
9 luglio 2012, consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid.
5.1 pag. 390 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018
consid. 5.1. in
cui è evidenziato che “… il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61
lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali …”).
2.5. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi
necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio
2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.6. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
Considerandi
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente
dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre
prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.7
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)"
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19.
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti
anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A
decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti
forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1.
persona
1’031.-- / mese
2.
persone
1'577.-- / mese
3.
persone
1'918.-- / mese
4.
persone
2'206.-- / mese
5.
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Nel
2024.
non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22
dicembre 2023 pag. 416).
Dal 1° gennaio 2025 il forfait di
mantenimento è stato così aumentato:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1.
persona
1’061.-- / mese
2.
persone
1'624.-- / mese
3.
persone
1'974.-- / mese
4.
persone
2'271.-- / mese
5.
persone
2'568.-- / mese
Per ogni persona
+ 216.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)
2.8
L’art.
22.
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è
quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a)
Reddito computabile:
1.
vengono computate le prestazioni
ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se
vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento
e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria
e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.
20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli
in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono
essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel
reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i
redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato;
5.
non viene computata per ogni
membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro
(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la
quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b)
Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e
oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi
sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.
8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene
considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale,
fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,
corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il
reddito computabile:
“1.
Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a)
i redditi ai sensi degli art.
15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non
viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%
del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b)
...;
c)
...;
d)
i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e)
tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno
1992;
f)
1/15 della sostanza netta, nella
misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre
forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una
coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2.
Fanno parte dei redditi computabili
le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il
richiedente ha rinunciato.
3.
Non sono considerati redditi le
prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4.
Il Consiglio di Stato determina in
quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
“1.
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)
le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b)
gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)
le rendite e gli oneri permanenti
di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)
gli alimenti di cui all’art. 32
cpv. 1 lett. c) LT;
e)
i versamenti, premi e contributi
legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.
1.
lett. d) e f) LT;
f)
i versamenti, premi e contributi
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)
i premi effettivi per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h)
i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate.
i)
...;
j)
…
2.
Le
spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.
1.
lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a)
per le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b)
per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi."
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
1.
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle
prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI
per i coniugi maggiorato
del
20%
2.
Se una persona che non fa parte
dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per
l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
2.9
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.6.), vige il principio di
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011
pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
L’assistenza sociale può, dunque,
essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi
o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio
di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte
di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente
(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito
di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e
segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA
42.2017.51
del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre
2011).
Con
sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato
che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e
giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per
sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di
bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016
consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al
consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che
solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita
durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in
formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla
formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi
alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto
sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio
come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono
ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò
in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della
responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale,
vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il
TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi
sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni
complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono
l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza
sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.
consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
"
(…)
l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,
poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono
idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una
retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere
un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:
HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il
danno (…)”
In
una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un
richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o
realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere
alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando
ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel
caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte
dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.
8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023
consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1
e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative
spiegazioni.
2.10
Nella
presente evenienza l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a prestazioni
assistenziali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, poiché dai calcoli
effettuati è emersa un’eccedenza di reddito (cfr. consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.).
L’amministrazione, nelle tabelle
di calcolo del 24 ottobre e del 4 novembre 2024 per i mesi da giugno ad agosto
2023, ha stralciato il computo di “ogni altro reddito” di __________ e dei
redditi da attività quali apprendisti di __________ e __________, conteggiati,
invece, nelle tabelle del 29 agosto 2024 (senza, però, farne cenno nella
decisione su reclamo del 9 settembre 2024), ma non nella decisione formale del
20.
settembre 2023 (cfr. consid. 1.2.; 1.6.).
Come esposto sopra, il TCA ha
dunque considerato, per motivi di economia processuale, prive di oggetto le
censure relative a tali voci (cfr. consid. 2.1.2).
Di conseguenza ai fini della
determinazione del diritto o meno dell’insorgente a prestazioni assistenziali
per il lasso di tempo giugno - agosto 2023 non vanno presi in considerazione i
guadagni conseguiti da __________ e __________ svolgendo i loro rispettivi
apprendistati, peraltro iniziati dopo la metà di agosto 2023 (cfr. doc. A15;
A16; 352), né eventuali entrate qualificate quale “ogni latro reddito” di __________.
Risultano, per contro, litigiose,
da una parte, nel reddito computabile Las, l’indennità di disoccupazione di __________
conteggiata a titolo di “rendite e indennità giornaliere” per i mesi di giugno
e luglio 2023, come pure le entrate di __________ considerate quale “ogni altro
reddito”, dall’altra, la “sostanza computabile come reddito Las” di fr. 500.--,
derivante dal valore dell’automobile della ricorrente dedotta la franchigia di
fr. 14'000.-- (art. 22 lett. a cfr. 2 Las: fr. 10'000 per il responsabile
dell’UR e fr. 2000 per ogni figlio; cfr. doc. 78=83=86=A6=A7=A8; XII; consid. 1.2.; 1.3.; 1.10.; 2.8.).
2.11
Il TCA ritiene, innanzitutto, utile
evidenziare, in primo luogo, con riferimento all’aumento degli importi delle
entrate di __________ per i mesi da giugno ad agosto 2023 considerate come
“ogni altro reddito” (cfr. consid. 1.4.) e al computo dei redditi da lavoro
dell’insorgente per tale lasso di tempo (cfr. consid. 1.4.) rispetto ai calcoli
effettuati con la decisione iniziale del 20 settembre 2023 che non prevedevano
questi ultimi e contemplavano degli accrediti a favore di __________ di importi
inferiori (cfr. consid. 1.2.), che nel caso di specie non si pone la questione
di un’eventuale reformatio in pejus, la quale, se effettivamente si
fosse prospettata, avrebbe dovuto essere
segnalata alla ricorrente, assegnandole un termine per comunicare se intendesse
mantenere i reclami (cfr. art. 20 Lptca; art. 12 OPGA; DTF 131 V 414,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 35 pag. 129; DTF 142 V 337; DTF 144 V 153,
pubblicata in SVR 2018 IV Nr. 67 pag. 213).
La
modifica a detrimento di un insorgente non concerne, infatti, la motivazione di
una decisione o di una sentenza, bensì soltanto il dispositivo (cfr. Attilio R. Gadola, Die reformatio in peius vel melius in
der Bundesverwaltungsrechtspflege - eine Übersicht der neuesten Rechtsprechung,
in: AJP 1/1998, pag. 59 segg.).
2.12
In secondo luogo, va osservato che
per stabilire se la ricorrente possa beneficiare dell’assistenza sociale devono
essere computati i redditi del suo lavoro (cfr. art. 22 Las; 6 cfr. 1 lett. a
Laps; 16 LT), così come conteggiati dall’USSI nelle tabelle del 24 ottobre e
del 4 novembre 2024 (cfr. doc. V1; consid. 1.6.), fondandosi su quanto
dichiarato dall’insorgente nel messaggio di posta elettronica del 5 settembre
2023, e meglio di avere ricevuto da __________, per avere svolto qualche ora di
pulizia, fr. 412.05 il 6 giugno 2023, fr. 585.45 il 6 luglio 2023 e fr. 563.55
il 4 agosto 2023 (cfr. doc. 138).
Dedotta
la franchigia del 20% (cfr. art. 22 lett. a cfr. 5 Las; consid. 2.8.), gli
importi guadagnati tramite attività dipendente per __________ riportati su base
annua (cfr. consid. 2.11.2.) di fr. 3'925.-- per giugno 2023, fr. 5'585.-- per
luglio 2023 e fr. 5'383.-- per agosto 2023 (cfr. doc. V1) si rivelano corretti.
Gli stessi non sono d’altronde
stati contestati dalla parte ricorrente.
2.13
Per quanto attiene alla
contestazione concernente il computo delle indennità di disoccupazione, va
rilevato che dalla documentazione agli atti emerge che il 16 dicembre 2022 la
Cassa __________ ha comunicato a __________, in merito al suo annuncio in
disoccupazione, che dal 29 ottobre 2022 aveva di principio diritto
all’indennità di disoccupazione con un guadagno assicurato di fr. 434.--,
un’indennità giornaliera di fr. 16.-- lordi, un periodo di attesa generale di 5
giorni, un periodo di attesa speciale di 120 giorni e un numero massimo di
indennità pari a 90 (cfr. doc. 363).
Il 13 giugno 2023 la Divisione
della formazione professionale ha, poi, dichiarato che per l’anno scolastico
2022/2023 __________ (il quale il 30 agosto 2021 aveva iniziato un
apprendistato quale autista di veicoli pesanti AFC, interrotto il 31 luglio
2022; cfr. doc. 360; 359), era iscritto regolarmente al Semestre di Motivazione
dal 27 gennaio 2023 e che la conclusione era prevista per il 18 agosto 2023
(cfr. doc. 354).
Dai conteggi della Cassa
disoccupazione da gennaio ad aprile 2023 si evince che a gennaio 2023 i giorni
controllati sono stati 22, come pure i giorni di attesa, per cui __________ non
ha percepito alcuna indennità giornaliera, ma ha ricevuto un supplemento SEMO
di fr. 45.60 lordi (cfr. doc. 358).
A febbraio 2023 i giorni
controllati sono stati 20, come pure i giorni di attesa. A __________ non è
stata, dunque, riconosciuta alcuna indennità giornaliera, ma unicamente un
supplemento SEMO di fr. 319.20 lordi (cfr. doc. 357).
Per il mese di marzo 2023 i
giorni controllati e i giorni di attesa sono stati 23, nessuna indennità
giornaliera è stata versata, mentre ha percepito un supplemento SEMO di fr.
433.20
lordi (cfr. doc. 356).
Ad aprile 2023 i giorni
controllati sono stati 20 e i giorni di attesa 10. __________ ha ricevuto 10
indennità giornaliere, pari a fr. 160.-- lordi e un supplemento SEMO di fr. 205.20
lordi (cfr. doc. 355).
Per maggio e giugno 2023 i giorni
controllati sono stati 21.5 per ciascun mese. Non risultano giorni di attesa,
per cui a __________ è stata riconosciuta, il 2 giugno, rispettivamente il 4
luglio 2023, un’indennità giornaliera di fr. 344.-- lordi mensile. Nessun
supplemento SEMO è, invece, stato corrisposto (cfr. doc. 103-104).
Dal conteggio del 28 agosto 2023
emerge che i giorni controllati nell’agosto 2023 sono stati 15. Non risultano
giorni di attesa, bensì 4 giorni di sospensione. Ad __________ sono state,
perciò, versate, 11 indennità giornaliere, per complessivi fr. 176.-- lordi. Non
gli è stato accreditato alcun supplemento SEMO (cfr. doc. 105).
2.13.1
Il semestre di motivazione (SEMO) è
un provvedimento del mercato del lavoro contemplato nella Legge sull’assicurazione
contro la disoccupazione (cfr. art. 64a cpv. 1 lett. c LADI). In Ticino il SEMO
è gestito dalla Divisione della formazione professionale e fa parte
dell’Istituto della Transizione e del Sostegno.
È indirizzato a giovani tra i 16
e i 18 anni, senza una formazione professionale che hanno interrotto un
contratto di tirocinio o una scuola a tempo pieno e/o che non hanno alcuna
prospettiva d’inserimento professionale o di studio.
La finalità del servizio è quella
di accompagnare il giovane partecipante a rientrare nel ciclo formativo
ritrovando la propria strada verso una formazione professionale, attraverso un
apprendistato o una scuola a tempo pieno (cfr.
La Prassi LADI PML emessa dalla
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) riguardo ai semestri di motivazione ai
p.ti H1 segg. enuncia:
" Semestri
di motivazione
art. 64a cpv. 1 lett. c e cpv. 4; 59cbis
cpv. 2 LADI; art. 6 cpv. 1bis, 97 e 97b OADI
Obiettivo del provvedimento
H1 Il SEMO, che combina occupazione e formazione, mira ad
aiutare i giovani disoccupati nella scelta di una formazione. Tenuto conto di
questo obiettivo, i partecipanti al semestre di motivazione vanno in linea di
massima esonerati dalla ricerca di un impiego affinché possano concentrarsi
sulla ricerca di una via professionale (in analogia all’art. 60 cpv. 4 LADI).
H2 La partecipazione a un SEMO in applicazione dell’art.
59d LADI sottostà alle stesse regole evocate in precedenza e precisate alle A27
segg. L’unica differenza è costituita dallo scopo perseguito: il SEMO non si
propone di favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro bensì
l’ottenimento di un posto di tirocinio o di un posto di formazione. I criteri
determinanti relativi al miglioramento dell’idoneità al collocamento e
all’indicazione relativa al mercato del lavoro sono l’attitudine a iniziare una
formazione professionale (tirocinio) e le possibilità di formazione esistenti
sul mercato. I giovani che partecipano a un SEMO sono inoltre esentati dalla
ricerca di un impiego per potersi concentrare sulla ricerca di un posto di
tirocinio.
H3 Va inoltre rammentato che, in virtù dell’art. 59d LADI,
il SEMO può essere accordato anche nell’ambito della libera circolazione delle
persone, a favore di giovani senza un titolo di formazione.
Destinatari
H4 • I giovani al termine dell’obbligo scolastico che non
hanno trovato un posto di tirocinio e sono iscritti come disoccupati presso
l’Ufficio competente.
• I giovani che hanno interrotto il loro tirocinio.
• Le persone che hanno interrotto la frequentazione della scuola
media superiore o di un altro istituto di formazione superiore.62
H5 A tale proposito è determinante sapere se la persona ha
effettuato le formazioni summenzionate, in particolare la scuola dell’obbligo,
in Svizzera o all’estero (art. 14 cpv. 1 lett. a, 64a cpv. 1 lett. c LADI e
art. 6 cpv. 1bis OADI).
H6 Il SEMO può essere accordato ai destinatari di cui sopra
durante il periodo di attesa di 120 giorni (art. 18 cpv. 2 LADI et 6 cpv. 1
OADI). Partecipando a un SEMO questi assicurati ammortizzano il suddetto
periodo di attesa.
Rimunerazione durante il
provvedimento
Assicurati che adempiono il periodo di contribuzione (ad es.
giovani che hanno interrotto il tirocinio, art. 13 LADI)
H7 I partecipanti che hanno svolto un’occupazione soggetta
a contribuzione per almeno dodici mesi entro il termine quadro per il periodo
di contribuzione e che quindi non devono compiere il periodo di attesa di 120
giorni ricevono un’indennità giornaliera calcolata in base all’art. 22 LADI.
Oltre all’indennità giornaliera mensile, queste persone ricevono un forfait per
le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO.
Assicurati che devono compiere un periodo di attesa speciale
(art. 14 LADI)
H8 Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di
contribuzione che stanno compiendo un periodo di attesa speciale di 120 giorni
ricevono un contributo mensile netto pari in media a CHF 450. Si tratta di un
aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre –
analogamente al salario d’apprendista – le eventuali spese di viaggio, vitto e
alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna
indennità.
H9 Se, dopo il periodo di attesa speciale, questi
assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni, verrà versata loro
un’indennità giornaliera in base all’art. 41 OADI. Oltre all’indennità
giornaliera, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al
giorno, purché continuino a partecipare al SEMO.
Partecipanti secondo l’art. 59d LADI
H10 Gli assicurati che partecipano a un SEMO ricevono un
contributo mensile di CHF 450, finanziato per metà dall’assicurazione contro la
disoccupazione e per metà dai Cantoni (art. 59d LADI in relazione con l’art.
59cbis cpv. 3 LADI). Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di
motivare i giovani e che copre le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.
Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità.
H11 Come avviene per i giorni esenti dall’obbligo di
controllo (art. 27 OADI), colui che beneficia di un SEMO ha diritto a 5 giorni
consecutivi di «congedo pagato» dopo 60 giorni di partecipazione al
provvedimento. Il fatto di prendere tali giorni di congedo non deve
compromettere lo scopo del provvedimento. (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF
8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_
228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio
2023.
consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del
12.
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10
pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18
settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.
2.13.2
In concreto nei conteggi dei mesi da
maggio ad agosto 2023 non è stato contabilizzato alcun supplemento SEMO (cfr.
consid. 2.13.).
In effetti gli assicurati che,
dal profilo della LADI, devono compiere un periodo di attesa speciale di 120
giorni ricevono un contributo mensile, quale aiuto finanziario che ha lo scopo
di motivare i giovani e che copre – analogamente al salario d’apprendista – le
eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, ma nessuna indennità LADI.
Se, dopo il periodo di
attesa speciale, questi assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni,
verrà versata loro un’indennità giornaliera in base all’art. 41 OADI e un
forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al
SEMO (cfr. consid. 2.13.1.).
Al figlio dell’insorgente,
terminati i giorni di attesa nei quali ha ricevuto il supplemento SEMO
(perlomeno da gennaio ad aprile 2023), sono state versate unicamente delle
indennità giornaliere LADI, ossia fr. 344.-- lordi (IG di fr. 16 x 21.5 giorni
controllati; cfr. consid. 2.11.) il 2 giugno 2023 e fr. 344.-- lordi (IG di fr.
16.
x 21.5 giorni controllati; cfr. consid. 2.13.) il 4 luglio 2023.
L’USSI ha, conseguentemente, a
ragione computato nei calcoli allegati alla decisione del 20 settembre 2023 relativi
ai mesi di giugno e luglio 2023 le indennità LADI percepite da __________ (cfr.
doc. 95-96=A11; 99-100=A10; consid. 1.2.).
Per quanto attiene al relativo
importo, siccome il 2 giugno, rispettivamente il 4 luglio 2023 la Cassa di
disoccupazione gli ha corrisposto indennità pari a fr. 344.-- lordi mensili (cfr.
consid. 2.13.), rettamente il 4 novembre 2024 l’amministrazione ha indicato che
la somma corretta di indennità di disoccupazione da tenere in considerazione
per il calcolo annuo (a proposito della correttezza del conteggio dei redditi riportati su base annua per stabilire il diritto a una prestazione
assistenziale ordinaria mensile cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024
consid. 2.8.; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio
2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005)
ammonta a fr. 4'128.-- annui (fr. 344.-- x 12 mesi; cfr. doc. V1).
Come considerato nelle tabelle di
calcolo del 24 ottobre e del 4 novembre 2024, nelle spese va tenuto conto degli
oneri sociali di fr. 321.-- annui.
A tale proposito è utile
evidenziare che l’ammontare computato nei calcoli annessi alla decisione del 20
settembre 2023 quale indennità di disoccupazione è di fr. 3'807.-- (cfr.
consid. 1.2.), che corrisponde a fr. 4'128.-- lordi, dedotti fr. 321 di oneri
sociali. Fr. 3'807.--, suddivisi per 12 mesi, sono pari a fr. 317.25, come
risulta - quale ID netta - dai conteggi della Cassa di disoccupazione del 2
giugno e del 4 luglio 2023 (cfr. doc. 103; 104).
La parte resistente, a giusta
ragione, non ha considerato alcuna indennità di disoccupazione per il mese di
agosto 2023 (cfr. 92-93=A12; V1), visto che soltanto a fine agosto 2023 sono
stati corrisposti ad __________ fr. 176.-- lordi per 11 indennità giornaliere
(cfr. doc. 105; consid. 2.13.).
L’obiezione della ricorrente
secondo cui, qualora gli importi versati dalla Cassa di disoccupazione non
vengano stralciati quale supplemento SEMO da considerarsi rimborso spese, le
indennità di disoccupazione dovrebbero essere equiparate a un reddito da
apprendista soggetto alla franchigia di fr. 500.-- al mese (cfr. doc. 77; 82;
VI1; consid. 1.2.; 1.10.) si rivela, del resto, infondata.
In effetti l’art. 22 lett. a cfr.
5.
Las, prevedendo che “non viene computata per ogni membro dell’unità di
riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un
massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da
lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese”, si riferisce
esclusivamente al reddito da lavoro (analogamente, d’altronde, a quanto
contemplato dall’art. 6 cfr. 1 lett. a Laps; cfr. consid. 2.8.) e non alle
indennità sostitutive del reddito da lavoro, come lo sono le indennità di
disoccupazione.
La franchigia sul reddito di cui
all’art. 22 lett. a cfr. 5 Las è stata introdotta il 1° gennaio 2016 (cfr. BU
2016, pag. 65).
Il tenore del disposto menzionato
era il seguente:
" Non viene
computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del
reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di fr. 350.- al mese; per gli
apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a fr. 200.-
mensili.”
Nel relativo Messaggio N. 7121,
Preventivo 2016, del 29 settembre 2015 il Consiglio di Stato, a pag. 25,
relativamente alla franchigia sul reddito, menziona unicamente il guadagno
conseguito tramite attività lavorativa, e meglio:
" L’introduzione
della franchigia sul reddito è l’intervento che più qualifica la riforma,
valorizzando e premiando le persone che si attivano e s’impegnano con
un’attività lavorativa, principale, accessoria, di tipo salariata o
indipendente.
La franchigia permette di rimuovere l’attuale distorsione che può
favorire la “trappola della povertà”. Quest’ultima è riscontrabile in
situazioni nelle quali, per le persone con redditi bassi o nulli, non vi è
alcun incentivo finanziario a cercare un lavoro, in quanto ogni reddito
addizionale viene compensato da una riduzione della prestazione.
Il Ticino è uno dei pochi cantoni a non prevedere una forma di
franchigia sul reddito per i beneficiari di assistenza sociale. Le ragioni
della mancata applicazione sono di ordine prettamente finanziario, poiché le
conseguenze della messa in opera di tale franchigia sono importanti.
Ritenuta la necessità di contenere la spesa assistenziale, si
propone l’introduzione di una franchigia individuale pari al 20% del reddito
lordo da attività lavorativa della persona, ma al massimo pari a 350 franchi
mensili. Con il sistema proposto, il massimale della franchigia è raggiunto già
a partire da un reddito mensile lordo di 1'750 franchi.
Si è inoltre prevista l’introduzione di una regolamentazione
particolare per gli apprendisti, con una franchigia fissa di 200 franchi
mensili.
Attualmente sono circa 900 le persone a beneficio di prestazioni
assistenziali che svolgono un’attività lavorativa e che beneficeranno quindi
della franchigia sul reddito, pari al 20% degli adulti in assistenza (circa
4'500).
Tenuto conto dell’attuale situazione dei beneficiari di assistenza
sociale, per l’applicazione della franchigia, si stima un costo pari a 2.63
milioni di franchi annui.
Per quest’aspetto è necessario approntare una modifica dell’art.
22.
lett. a della Legge sull’assistenza sociale, di competenza del Parlamento.”
L'aumento dell’importo massimo a
fr. 500.-- e della quota del reddito da lavoro degli apprendisti non computata
a fr. 500.--, di cui al tenore attuale dell’art. 22 lett. a cfr. 5 Las, è
entrato in vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. BU 2020, pag. 274).
2.14
Per quanto concerne il conteggio del
valore dell’automobile __________ di RI 1 secondo i dati del dicembre 2022
(cfr. doc. 384) forniti dalla medesima al momento dell’inoltro della domanda di
assistenza sociale per il periodo a decorrere da quel mese, ossia di fr.
14'500.--, da cui è stata dedotta la quota esente per le altre forme di
sostanza rispetto all’abitazione primaria di fr. 14'000.-- (art. 22 lett. a
cfr. 2 Las: fr. 10'000 per il responsabile dell’UR e fr. 2000 per ogni figlio),
ottenendo l’ammontare di fr. 500.-- quale sostanza computabile Las (cfr. doc.
99-100; 95-97; 92-93; A2; 384; consid. 1.2.; 1.4.), questo Tribunale rileva
che, siccome il rinnovo delle prestazioni assistenziali riguarda l’arco di
tempo dal mese di giugno 2023, la critica della ricorrente, che ha chiesto di
far capo a un valore più aggiornato (cfr. doc. 89; XII; consid. 1.3.; 1.10.), è
pertinente.
In concreto la questione di
sapere quale valore preciso vada preso in considerazione per i mesi da giugno
ad agosto 2023, ritenuto che nell’ottobre 2023 l’auto valesse fr. 12'552.--
(cfr. doc. B3) può, tuttavia, restare insoluta.
In effetti già computando l’importo
di fr. 14'000.-- (tale ammontare per i mesi da giugno ad agosto 2023 non è
certamente inferiore a quello reale, visto che a dicembre 2022 l’auto valeva
fr. 14'500.-- e a ottobre 2023 12'552.--) e deducendo la quota esente (per
l’unità di riferimento dell’insorgente pari a fr. 14'000.--), la sostanza
computabile Las diventa nulla.
2.15
La ricorrente ha, inoltre,
contestato il computo, quale “ogni altro reddito”, delle entrate sul conto __________
del figlio. Ella sostiene che, essendo degli accrediti Twint ricevuti dagli
amici di __________ per rimborsare dei pagamenti anticipati da quest’ultimo,
rispettivamente dei favori fatti a un amico - il quale gli ha versato delle
somme pregandolo di prelevarle e consegnargliele a casa, non potendo recarsi a
un bancomat -, non costituiscono reddito.
In relazione alla vendita di
pezzi del motorino, l’insorgente ha spiegato che quanto realizzato è servito al
figlio per aggiustarlo e quindi utilizzarlo (cfr. doc. 77; 82; A6; A7; I; XII; consid.
1.3.; 1.5.; 1.10.).
Dalle carte processuali si evince
che l’amministrazione, nella decisione del 20 settembre 2023, ha tenuto conto a
titolo di “ogni atro reddito”, riportato su base annua (cfr. consid. 2.13.2.), di
__________ di fr. 2'756.-- per giugno 2023, di fr. 6'849.-- per luglio 2023 e
di fr. 3'840.-- per agosto 2023 (cfr. doc. 100; 97, 93; A10; A11; A12; consid.
1.2.).
Nella decisione su reclamo del 9
settembre 2024 tali importi sono stati aumentati a fr. 6'675.60 per giugno
2023, a fr. 7'515.--per luglio 2023 e a fr. 4'129.-- per agosto 2023, poiché da
ulteriori verifiche le entrate sul conto di __________ sono risultate più
elevate rispetto al momento della decisione iniziale (cfr. doc. A2; consid.
1.4.).
In tale contesto giova osservare
che è vero quanto sostiene la parte ricorrente (cfr. doc. XII), ovvero che l’art.
22.
Las indica che il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art.
5.
a 9 Laps, ad eccezione di alcune deroghe, e che l’art. 6 Laps enuncia che il
reddito computabile è costituito tra l’latro dai redditi ai sensi degli art. 15-22
della legge tributaria (cfr. consid. 2.8.).
È altrettanto vero, ad ogni modo,
che sia l’art. 6 Laps che l’art. 22 Las fanno riferimento alle entrate di
una persona.
Ai sensi dell’art. 6 cfr. 2 Laps,
infatti, fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Giusta l’art. 22 lett. a cfr. 4
Las, invece, non vengono computate le entrate e le parti di sostanza,
mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Nel regime dell’assistenza
sociale, quindi le entrate a cui non si è rinunciato vanno tenute in
considerazione.
Pertanto il termine “redditi”
di cui alla cfr. 3 della lett. a dell’art. 22 Las
(“vengono interamente
computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento”),
rispettivamente alla cfr. 4 dell’art. 6 Laps
(“Il Consiglio di Stato
determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni”) e
all’art. 3 cpv. 1 Reg.Laps (“Per quanto concerne i minorenni, dal reddito
computabile è escluso il reddito da lavoro dipendente, mentre ne fanno parte
tutti gli altri redditi”) va inteso, in conformità al principio di
sussidiarietà (secondo cui anche le prestazioni volontarie da parte di terzi da
restituire in seguito hanno la priorità rispetto alle prestazioni
assistenziali; cfr. consid. 2.9.), nel senso più generale di ogni entrata
disponibile.
Per completezza va rilevato che
in una sentenza 8C_797/2023 del 21 marzo 2024 il Tribunale federale ha considerato
inammissibile il ricorso di una persona a cui era stata chiesta la restituzione
dell’importo di fr. 14'000.--, corrispondente a parte dell’aiuto sociale
percepito, in quanto non sufficientemente motivato.
L’Alta Corte ha comunque
evidenziato che la Corte cantonale, da un lato, aveva ritenuto poco credibile la
versione dell’insorgente, il quale non aveva contestato di avere ricevuto delle
somme su un conto di risparmio non dichiarato, ma aveva fatto valere che si
trattava di denaro vinto alla lotteria dal suo coinquilino che gliel’aveva
affidato, poiché non sapeva gestirlo e aveva una forte dipendenza dall’alcol.
Dall’altro, aveva deciso che in
ogni caso, indipendentemente dai motivi che avevano condotto il ricorrente a
depositare i soldi di terzi sul suo conto, era rilevante il fatto che avesse
formalmente la possibilità di disporre di tale ammontare, ciò che aveva fatto,
prelevando delle somme variabili tra fr. 100 e 2000.-- nel periodo da febbraio
2017.
ad aprile 2018.
2.15.1
Nell’evenienza concreta dagli
estratti del conto __________ di __________ dei mesi da giugno ad agosto 2023
(cfr. doc. 112-131) risultano effettivamente degli accrediti Twint da parte di
terzi e delle entrate relative ai
guadagni conseguiti vendendo delle parti del suo motorino.
Ritenuto
il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.9.) e l’obbligo di ridurre il
danno che incombe ai richiedenti
l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA
42.2022.28
del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11
aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15
novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15
del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid.
2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), occorre concludere che
a ragione l’amministrazione, per determinare il diritto di RI 1 a prestazione
assistenziali per i mesi di giugno, luglio e agosto 2023, ha tenuto in
considerazione le entrate ricevute da __________ a seguito della vendita di
parti del suo motorino (fr. 280.-- il 15 giugno 2023 e fr. 30.-- il 10
luglio 2023 (cfr. doc. 116; 124; consid. 1.3.).
Relativamente, per contro, agli
accrediti da parte di amici, va osservato che è vero che agli atti non vi è
alcun riscontro, segnatamente documentale, a supporto dell’asserzione della
parte ricorrente secondo cui i bonifici sarebbero stati effettuati per
rimborsare dei pagamenti anticipati da __________, rispettivamente, da parte di
un amico impossibilitato a recarsi a un bancomat con la richiesta di prelevare
quanto versato a __________ e di portarglielo a casa (cfr. consid. 1.3.; 1.10.;
doc. XII).
È altrettanto vero, tuttavia, che
alcuni accrediti riportano la dicitura aggiuntiva “da prelevare”, ad esempio
per quanto concerne le somme di fr. 100.--, 200.-- e 300.-- ricevute il 28
giugno 2023, l’8 luglio 2023 e il 30 luglio 2023 (cfr. doc. 118; 122; 128).
Inoltre emergono dei prelevamenti
immediati delle somme corrisposte a __________ tramite Twint (cfr. doc. 118;
119; 122, 123; 128).
2.15.2
Per maggiore tranquillità e
considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio
dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017
del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14
dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF
8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene, dunque, che la fattispecie debba
essere ulteriormente indagata dall’USSI.
A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art.
52.
LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di
reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…) Le but de la
procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus
près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que
l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de
compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -
souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger
les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V
188.
consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In
una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale
ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA –
applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33
cpv. 3 Laps – ed
ha
rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5
pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Secondo
questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi,
l’annullamento della decisione su reclamo del 9 settembre 2024 e il rinvio
degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari
per chiarire se gli importi ricevuti da amici tramite Twint nel periodo
rilevante costituiscano dei rimborsi per pagamenti anticipati da __________,
rispettivamente siano stati senza indugio prelevati, dopo il bonifico, e
consegnati all’amico __________.
In particolare l’amministrazione
verificherà, sentendo la ricorrente e il figlio __________ (attualmente
maggiorenne), che dovranno debitamente comprovare le loro affermazioni,
se il denaro ricevuto dagli amici sia servito per rimborsare anticipi
effettuati da __________ per spese varie (quali?) anche a carico dei terzi,
rispettivamente andranno acclarati i motivi per i quali l’amico sarebbe stato
spesso impossibilitato a prelevare personalmente e se le somme accreditate da
quest’ultimo a __________ gli siano state effettivamente consegnate nell’immediatezza
dei bonifici.
In proposito è utile ricordare, da un lato, che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita
la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle
assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1.,
pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del
26.
luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.;
STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile
2015.
consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Dall’altro, che qualora un
richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da
parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che
gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale, in virtù del
principio di sussidiarietà, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e
meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle
spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte
dall’entrata da parte di terzi (cfr. consid. 2.9.).
L’USSI, dopo aver esperito le
indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente abbia diritto
oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria nei mesi da giugno ad
agosto 2023, computando segnatamente i redditi da lavoro della ricorrente (cfr.
consid. 2.12.) e le indennità di disoccupazione di __________ per i mesi di
giugno e luglio 2023 (cfr. consid. 2.13.2.).
Non va, invece, considerata
alcuna sostanza (cfr. consid. 2.14.).
2.16
La
parte ricorrente, il 20 novembre 2024, ha chiesto “(…) formalmente la
convocazione di un’udienza di dibattimento come garantito dall’art. 6 CEDU. In
tale occasione la ricorrente si riserva di estendere i fatti e il diritto e di
prendere posizione puntualmente sulla nuova decisione emessa dall’autorità
inferiore” (cfr. doc. VIII; consid. 1.8.).
Il
4.
dicembre 2024 la medesima ha nuovamente postulato di indire un'udienza di
dibattimento come garantito dall'art. 6 CEDU,
“vista
la particolarità del caso, della confusione e delle sovrapposizioni venutesi a creare con il susseguirsi di decisioni e tabelle di calcolo riguardanti lo stesso periodo che
hanno evidenziato errori da parte dell'USSl, dell'esistenza di un altro
ricorso pendente
(incarto 42.2024.38) il cui oggetto riguarda i medesimi periodi
(giugno-agosto 2023), del lungo tempo trascorso dai mesi oggetto di decisione, della difficoltà oggettiva di
comprendere compiutamente i diversi aspetti legati a
questa fattispecie, e al fine di presentare eventuale ulteriore documentazione a comprova di quanto sopra e eventuali altri elementi (…)” (cfr. doc. XII
pag. 8; consid. 1.10.).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento
in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta
chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di
prima istanza (cfr. STF 8C_538/2024 del 18
dicembre 2024 consid. 2.1.; STF
8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024
consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 8C_352/2022
del 7 novembre 2022 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.;
STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV
Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del
20.
febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_665/2014 del 23 marzo
2015.
consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2024.34
del 16 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; STCA
38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento,
se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a
prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva, quando con una certa
sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o
inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da
un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle
assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare
anche quando ammette le pretese dell'interessato (cfr. STF 8C_538/2024 del 18
dicembre 2024 consid. 2.2.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.2.; STF
8C_638/2023 del 18 gennaio 2024 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2024 ALV
Nr. 13 pag. 48; STF 8C_352/2022 del
7.
novembre 2022 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF
9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio
2020.
consid. 4.4.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019
dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017,
pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.;
STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio
2018.
consid. 2.9.).
Conformemente, poi,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del
7.
maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.;
STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_588/2017 del 21 novembre
2017.
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.;; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Nella concreta
fattispecie la ricorrente ha formulato un'esplicita
richiesta di indire un’udienza di dibattimento ex art. 6 CEDU (cfr. doc. VIII;
XII).
Tale
domanda, alla luce dell’esito della presente vertenza (rinvio degli atti
all’amministrazione per procedere a ulteriori accertamenti e a nuovi calcoli
per determinare l’eventuale diritto di RI 1 a prestazioni assistenziali da giugno
ad agosto 2023), si rivela, tuttavia, superflua.
Si
evidenzia ad ogni modo che l’insorgente, rappresentata da RA 1, come già visto
(cfr. consid. 2.4.), ha peraltro potuto far valere le proprie argomentazioni
per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di
essere sentito (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).
2.17
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del
21.
febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.
2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
2.18
Alla ricorrente, parzialmente vincente
in causa e rappresentata da persona cognita in materia, va assegnato l’importo
di fr. 700.- a titolo di ripetibili da
mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca;
STF 9C_479/2019 del 17 settembre 2019; STFA C 130/04 del 9 novembre 2005; STFA
U 284/99 del 13 gennaio 2000; DTF 126 V 11; DTF 118 V 140 consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, in quanto non privo di oggetto, è parzialmente accolto ai sensi
dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio, conformemente a quanto
indicato al consid. 2.15., e nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’USSI
verserà alla ricorrente l’importo di fr. 700.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti