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Decisione

42.2024.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 marzo 2025Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di gennaio, luglio, agosto e dicembre 2022, nonché di marzo, aprile e

maggio 2023, invece, l’amministrazione ha elencato, in relazione al conto __________,

degli accrediti per attività lucrativa non dichiarati di fr. 251.20 mensili,

per complessivi fr. 1'758.40 (cfr. doc. A pag. 8).

Il

TCA, in primo luogo, osserva che riguardo al mese di settembre 2021 dal

relativo estratto conto risulta, in effetti, per il giorno 30 il versamento

della somma di fr. 360.-- con l’annotazione a mano dell’insorgente “ballo”

(cfr. doc. 567).

In

secondo luogo, va rilevato che pendente causa questo Tribunale ha chiesto

all’USSI, in relazione alle tabelle allestite nella decisione su reclamo

dell’11 settembre 2024, di precisare, facendo esplicito rimando agli estratti

conto bancari (__________, __________) di cui agli atti, i calcoli effettuati

per determinare gli importi percepiti dalla ricorrente (“__________ / __________

- accrediti per attività lucrativa non dichiarati”) nei mesi da ottobre a

dicembre 2021, da febbraio a giugno 2022, da settembre a novembre 2022 e nei

mesi di gennaio e febbraio 2023, nonché gli importi conseguiti dalla medesima

(“__________ - accrediti per attività lucrativa non dichiarati”) nei mesi di

gennaio, luglio, agosto, dicembre 2022, nonché da marzo a maggio 2023 (cfr.

doc. VI).

L’amministrazione,

il 23 gennaio 2025, ha così risposto:

"

(…) Nello specifico, per il periodo da ottobre 2021 a febbraio 2023,

sono stati sommati per ogni mese tutti gli accrediti per attività di ballo

percepiti dalla ricorrente come si evince dagli importi relativi al Conto __________

sottoelencati (cfr. anche pt. 3.2 rapporto ispettorato, pag. 3).

Inoltre, come dichiarato dalla società __________

(doc. 378), la signora RI 1 ha percepito dal mese di settembre 2021 al mese di

aprile 2023 un totale di EUR 5'233.43. Non potendo determinare con esattezza la

data precisa in cui la ricorrente ha percepito gli importi, si è deciso di

suddividere tale somma equamente su tutto il periodo, e meglio CHF 5'024

(cambio EUR/CHF al 28.11.2023 di 0.96) suddiviso per 20 mesi pari a CHF 251.20

mensili.

Nel dettaglio:

__________ / __________ - accrediti per attività

lucrativa non dichiarati

- Ott. 21 CHF 371.20, composto da:

o CHF 120.00, Conto __________,

transazione del

12.10.2021, doc. 568

o CHF 251.20

- Nov. 21 CHF 301.20, composto da:

o CHF 50.00, Conto __________,

transazione del

25.11.2021, doc. 570

o CHF 251.20

- Dic. 21 CHF 777.20, composto da:

o CHF 214.00, Conto __________, transazione del

13.12.2021, doc. 571

o CHF 62.00,

Conto __________, transazione del 16.12.2021, doc. 572

o CHF 200.00,

Conto __________, transazione del 27.12.2021, doc. 572

o CHF 50.00,

Conto __________, transazione del 30.12.2021, doc. 573

o CHF 251.20

- Feb. 22 CHF 591.20, composto da:

o CHF 340.00,

Conto __________, transazione del 23.02.2022, doc. 577

o CHF 251.20

- Mar. 22 CHF 401.20, composto da:

o CHF 50.00,

Conto __________, transazione del 14.03.2022, doc. 578

o CHF 50.00,

Conto __________, transazione del 21.03.2022, doc. 579

o CHF 50.00,

Conto __________, transazione del 28.03.2022, doc. 579

o CHF 251.20

- Apr. 22 CHF 341.20, composto da:

o CHF 90.00,

Conto __________, transazione del 27.04.2022, doc. 583

o CHF 251.20

- Mag. 22 CHF 460.20, composto da:

o CHF 34.00,

Conto __________, transazione del 05.05.2022, doc. 584

o CHF 50.00,

Conto __________, transazione del 11 .05.2022, doc. 584

o CHF 50.00,

Conto __________, transazione del 12.05.2022, doc. 584

o CHF 75.00,

Conto __________, transazione del 25.05.2022, doc. 585

o CHF 251.20

- Giu. 22 CHF 351.20, composto da:

o CHF 50.00,

Conto __________, transazione del 08.06.2022, doc. 588

o CHF 50.00,

Conto __________, transazione del 15.06.2022, doc. 588

o CHF 251.20

- Sett. 22 CHF 1’356.20, composto da:

o CHF 680.00,

Conto __________, transazione del 07.09.2022, doc. 592

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 16.09.2022, doc. 592

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 16.09.2022, doc. 592

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 16.09.2022, doc. 592

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 23.09.2022, doc. 593

o CHF 300.00,

Conto __________, transazione del 26.09.2022, doc. 593

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 30.09.2022, doc. 594

o CHF 251.20

- Ott. 22 CHF 559.20, composto da:

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 14.10.2022, doc. 596

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 21.10.2022, doc. 596

o CHF 200.00,

Conto __________, transazione del 24.10.2022, doc. 596

o CHF 25.00 Conto

__________, transazione del 25.10.2022, doc. 596

o CHF 33.00 Conto

__________, transazione del 26.10.2022, doc. 596

o CHF 251.20

- Nov. 22 CHF 401.20, composto da:

o CHF 150.00,

Conto __________, transazione del 11.11.2022, doc. 601

o CHF 251.20

- Gen. 23 CHF 1'711.20, composto da:

o CHF 540.00,

Conto __________, transazione del 09.01.2023, doc. 609

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 13.01.2023, doc. 610

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 20.01.2023, doc. 610

o CHF 350.00,

Conto __________, transazione del 23.01.2023, doc. 610

o CHF 260.00,

Conto __________, transazione del 25.01.2023, doc. 611

o CHF 260.00,

Conto __________, transazione del 27.01.2023, doc. 611

o CHF 251.20

- Feb. 23 CHF 301.20, composto da:

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 03.02.2023, doc. 612

o CHF 25.00,

Conto __________, transazione del 15.02.2023, doc. 612

o CHF 251.20

__________ - accrediti per attività lucrativa non

dichiarati

- gen. 22 CHF 251.20

- lug. 22 CHF 251.20

- ago. 22 CHF 251.20

- dic. 22 CHF 251.20

- mar. 23 CHF 251.20

- apr. 23 CHF 251.20

- mag. 23 CHF 251.20 (…)” (Doc. VIII)

La

parte resistente ha, quindi, esposto in modo accurato gli importi relativi alle

entrate non dichiarate della ricorrente, considerati ai fini dell’ordine di

restituzione.

Le

somme menzionate per i mesi da ottobre a dicembre 2021, da febbraio a giugno

2022, da settembre a novembre 2022 e nei mesi di gennaio e febbraio 2023

riguardanti il conto __________ trovano, altresì, riscontro nella

documentazione bancaria fornita dall’insorgente, la quale ha specificatamente

segnato a mano trattarsi di accrediti relativi al “ballo” (cfr. 568, 570-573,

577.579, 583-585, 588, 592-594, 596, 601, 609-612), come evidenziato anche

dall’Ispettorato (cfr. doc. 40-45).

RI

1, la quale ha riconosciuto di avere svolto l’attività di insegnante di ballo e

di venditrice per la società __________ (cfr. doc. 404-407; 25; I), non ha del

resto formulato osservazioni in merito all’esito dell’accertamento esperito dal

TCA (cfr. doc. X; consid. 1.8.).

In

riferimento all’attività svolta per l’azienda __________ e considerata la

censura ricorsuale secondo cui l’insorgente avrebbe ricevuto una somma di circa

Euro 5'000 e non l’ammontare di fr. 20'702.-- (cfr. doc. I; consid. 1.2.), si

evidenzia che l’USSI, il 23 gennaio 2025, ha puntualizzato di avere in ogni

caso tenuto conto di entrate pari a Euro 5'233.43, come dichiarato dalla

società __________ (cfr. doc. VIII).

In

effetti quest’ultima, il 19 aprile 2023, ha asserito che dal settembre 2021

fino a quella data RI 1 ha percepito dalla ditta Euro 5'233.43 (cfr. doc. 26=378).

L’amministrazione,

inoltre, ha indicato di avere suddiviso la somma di Euro 5'233.43, pari a fr.

5'024.-- (è stato applicato il cambio Euro/franco svizzero al 28 novembre 2023

di 0.96) per 20 mesi (da ottobre 2021 a maggio 2023; cfr. doc. VIII pag. 1-3)

pari a fr. 251.20 mensili, non potendo stabilire la data esatta dei versamenti

(cfr. doc. VIII).

Tale

modo di procedere della parte resistente, ossia il computo di fr. 251.20 per 20

mesi, non presta il fianco a critiche, ritenuto che l’attività per __________

era continuativa, estendendosi, per quanto in casu rilevante, da settembre 2021

ad aprile 2023.

Ne

discende, dunque, che anche da settembre 2021 a dicembre 2021, nell’anno 2022 e

da gennaio a maggio 2023 l’insorgente ha conseguito dei guadagni, lavorando nei

vari mesi quale insegnante di ballo e/o per l’azienda __________.

2.7. Nella

decisione su reclamo sono stati pure indicati i seguenti accrediti - per complessivi

fr. 1'421.50 - non in relazione allo svolgimento delle attività lavorative, di

cui la ricorrente ha beneficiato e che non ha dichiarato:

novembre 2021 fr. 127.--

dicembre 2021 fr. 51.20

marzo 2022 fr. 50.--

marzo 2022 fr.

131.--

aprile 2022 fr. 25.30

maggio 2022 fr. 77.--

maggio 2022 fr. 20.--

maggio 2022 fr.

200.--

giugno 2022 fr. 5.--

novembre 2022 fr. 300.--

novembre 2022 fr. 15.--

dicembre 2022 fr. 30.--

dicembre 2022 fr. 10.--

dicembre 2022 fr. 20.--

dicembre 2022 fr. 30.--

dicembre 2022 fr. 70.--

dicembre 2022 fr. 30.--

dicembre 2022 fr.

100.--

dicembre 2022 fr. 15.--

gennaio 2023 fr. 80.--

febbraio 2023 fr. 35.--

fr.

1'421.50 (cfr. doc. A pag. 9)

Tali

importi corrispondono alle somme elencate dall’Ispettorato nel Rapporto di

chiusura del caso del 7 agosto 2023 (cfr. doc. 45).

Gli

accrediti di origine diversa posti in luce dall’Ispettorato e dall’USSI si

evincono invero dagli estratti conto bancari emessi dalla __________ per il

periodo novembre 2021 - febbraio 2023 (cfr. doc. 570 - 614).

Si

tratta, in particolare, di versamenti da terzi (cfr. doc. 572: 24 dicembre 2021

fr. 51.20 dalla suocera per i bambini; doc. 580: 31 marzo 2022 fr. 131 da __________

per riparazione auto; doc. 584: 10 maggio 2022 fr. 77 da __________ e l’11

maggio 2022 fr. 20 da __________; doc. 587: 1° giugno 2022 fr. 5 da __________;

doc. 602: 29 novembre 2022 fr. 15 da __________; doc. 606: 20 dicembre 2022 fr.

70 da __________; doc. 607: 27 dicembre 2022 fr. 15 da __________),

rispettivamente di ricavi per la vendita di oggetti (cfr. doc. 579: 30 marzo

2022 fr. per vendita giacca e doc. 599: 2 novembre 2022 fr. 300 per vendita

cameretta) e per una presentazione in TV (cfr. doc. 584: 13 maggio 2022 fr. 200

da __________).

Per quanto concerne i versamenti

da __________ di fr. 30 il 19 dicembre 2022 e di fr. 30 il 20 dicembre 2022, da

__________ di fr. 10 il 19 dicembre 2022, da __________ di fr. 20 il 20

dicembre 2022, in riferimento ai quali l’insorgente ha indicato a mano “donazione

per amica __________” (cfr. doc. 606), va osservato, da un lato, che la

medesima non ha prodotto alcuna prova a sostegno della sua asserzione, la quale

si rivela, quindi, essere una mera allegazione di parte. Dall’altro, che né con

il reclamo contro l’ordine di restituzione (cfr. doc. 25), né con il ricorso

(doc. I) la ricorrente ha mosso critiche circa il computo di tali importi.

In relazione agli accrediti da

parte di __________, l’Ispettorato, nel Rapporto di chiusura del caso, ha

precisato che deve essere tenuto conto quali entrate non dichiarate di fr.

30.--, invece di fr. 60.-- corrisposti il 23 dicembre 2022, poiché “(accredito

di 60.-, 30.- tolti perché parte dei mancati AF per tot 450.-)”, di fr.

100.-- versati il 23 dicembre 2022, in quanto “(scrive alimenti - AF, ma già

ricevuti in dic., nov.2022 e in gen.2023)”, di fr. 15.-- bonificati il 4

gennaio 2023, di fr. 60.-- corrisposti il 18 gennaio 2023, ritenuto che “(scrive

alimenti, ma il 27.01.2023 riceve AF per 450.-, quindi computo)” e di fr.

35.-- accreditati il 13 febbraio 2023, poiché “(scrive alimenti, ma il

27.02.2023 riceve AF per 450.-, quindi computo)” (cfr. doc. 45).

In

effetti nelle decisioni iniziali di assegnazione delle prestazioni

assistenziali ordinarie relative ai mesi da novembre 2022 a febbraio 2023 sono

stati conteggiati degli AF di base a favore dei due figli della ricorrente di

fr. 5'400.-- annui in totale, pari a fr. 450.-- mensili. Nessun altro importo a

titolo di alimenti è, per contro, stato computato (cfr. doc. 913, 916; 917;

920).

A

favore di RI 1 sono, dunque, state bonificate delle somme non in attinenza con

le sue professioni che al momento del riconoscimento delle prestazioni

assistenziali relative ai mesi da novembre 2021 a febbraio 2023 non sono state

considerate, in quanto non dichiarate.

2.8 Nella

concreta evenienza, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid.

2.4.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai

beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid.

2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA

42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio

Considerandi

8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.;

STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17

febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), la

ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto

utilizzare prioritariamente gli introiti connessi alle sue attività lavorative

(cfr. consid. 2.5.; 2.6.) e gli altri bonifici di cui sopra (cfr. consid.

2.7

), rispetto alle prestazioni assistenziali.

Va,

d’altronde, considerato che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art.

22.

Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è

costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge

tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti

separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.

Giusta

l’art. 16 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente,

retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali

indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di

anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di

collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.[29]

L’art.

17.

cpv. 1 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di

un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

L’esercizio

di un’attività lucrativa deve, pertanto, debitamente e tempestivamente essere

annunciato, segnatamente, agli organi dell’assistenza sociale (al riguardo cfr.

art. 67 e 68 Las; consid. 2.2.), affinché questi ultimi possano calcolare

correttamente la prestazione assistenziale a cui ha diritto un richiedente

oppure, se del caso, a eventualmente negarla o sopprimerla.

Nel

periodo da gennaio 2019 ad aprile 2023 la situazione finanziaria

dell’insorgente, avendo beneficiato di guadagni ottenuti tramite l’esercizio

delle professioni di insegnante di ballo e di venditrice per la ditta __________

(cfr. consid. 2.5.; 2.6.), come pure di accrediti diversi (cfr. consid. 2.7.)

che non sono stati annunciati all’USSI senza indugio, era differente rispetto a

quanto a conoscenza dell’amministrazione al momento in cui ha allestito i

conteggi relativi alle prestazioni assistenziali relative ai mesi di gennaio

2019, da marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di gennaio,

marzo, maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come pure da

settembre 2021 ad aprile 2023, nei quali non aveva computato alcun reddito da

lavoro conseguito da RI 1 (cfr. doc. 831; 834; 835; 838; 839; 842; 851; 854;

855; 858; 859; 862; 863; 865; 868; 877; 880; 881; 884; 889; 892; 893; 896; 897;

900; 901; 904; 905; 908;909; 912; 913; 916; 917; 920; 921; 924).

Nella

fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale

(cfr. consid. 2.3.).

In

effetti dall’istruttoria esperita dall’Ispettorato della Sezione del sostegno

sociale nel 2023 (il Rapporto di chiusura del caso risale al 7 agosto 2023)

l’USSI è venuta a conoscenza delle entrate conseguite dalla ricorrente tramite

le attività lavorative di insegnante di ballo e per l’azienda __________ dal

gennaio 2019 al maggio 2023 (cfr. consid. 2.5.; 2.6.), nonché degli accrediti

diversi dal novembre 2021 al febbraio 2023 (cfr. consid. 2.7.). Sono, perciò,

emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa

rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali di gennaio 2019,

da marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di gennaio, marzo,

maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come pure da

settembre 2021 ad aprile 2023.

È,

quindi, evidente che per tali mesi i calcoli delle prestazioni assistenziali

andavano rivisti in base alle effettive entrate dell’insorgente.

Quest’ultima,

da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.), ha effettivamente percepito

indebitamente parte delle prestazioni assistenziali concernenti i mesi di

gennaio 2019, da marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di

gennaio, marzo, maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come

pure da settembre 2021 ad aprile 2023.

Il

diritto dell’USSI di richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali

non era, peraltro, perento al momento dell’emissione, il 7 dicembre 2023,

dell’ordine di restituzione relativo a parte delle

prestazioni assistenziali percepite da gennaio 2019 ad aprile 2023,

considerato, da una parte, che l’art. 26 cpv. 2 Laps enuncia che il diritto di

esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo

amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,

dopo cinque anni dal pagamento della prestazione; cfr. consid. 2.3.),

dall’altra, che l’amministrazione ha saputo delle entrate specifiche non dichiarate

della ricorrente concernenti il periodo gennaio 2019 - aprile 2023 nel corso

del 2023.

2.9

Per

quanto attiene al mese di maggio 2023, invece, nel calcolo della prestazione

assistenziale è stato preso in considerazione un reddito da attività

indipendente dell’insorgente di fr. 7'563, da cui è stata dedotta la franchigia

del 20% contemplata all’art. 22 lett. a cfr. 5 Las (cfr. doc. 925; 928).

Non è dato di sapere a quale

professione si riferisca il reddito da attività indipendente di fr. 7'563

annui, corrispondenti a fr. 630.25 mensili, riportato nella decisione dell’8

maggio 2023 di attribuzione della prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'449.-

(cfr. doc. 925; 928).

A tutela dell’insorgente andrà, pertanto,

verificato se la ricorrente abbia effettivamente ricevuto indebitamente anche parte

della prestazione assistenziale concernente questo mese oppure no (cfr. consid.

2.10

).

2.10

Relativamente

all’importo chiesto in restituzione di fr. 16'452.--, va rilevato che l’amministrazione

ha determinato tale ammontare fondandosi sugli introiti percepiti

dall’insorgente nel mese di gennaio 2019, da marzo a luglio 2019, da ottobre a

dicembre 2019, nei mesi di gennaio, marzo, maggio e giugno 2020, nei mesi di

febbraio e aprile 2021, come pure da settembre 2021 a maggio 2023 (cfr. consid.

2.5

-2.7.) e riducendo, a ragione, i guadagni conseguiti esercitando le proprie

attività lavorative del 20% a titolo di franchigia (cfr. doc. A; VIII; art. 22

lett. a cfr. 5 Las “non viene computata per

ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da

lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli

apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi

al mese”).

Per

il resto, come già evidenziato, l’insorgente non ha contestato l’entità delle

entrate non dichiarate, ad eccezione di quelle relative all’attività per la

ditta __________.

In

proposito giova, tuttavia, ribadire quanto già menzionata al consid. 2.6.,

ovvero che la censura riguardante l’importo ricevuto dall’azienda __________

(nel ricorso l’insorgente ha fatto valere di aver percepito unicamente Euro

5'000 dal 2019 al 2023; cfr. doc. I) è infondata, poiché in realtà l’amministrazione

ha tenuto conto quale guadagno per tale attività dell’importo di Euro 5'233.43,

come dichiarato dall’azienda stessa (cfr. doc. 26) e come chiesto da RI 1 (cfr.

doc. I; 25).

Alla

luce degli estratti conto bancari forniti dalla ricorrente, questa Corte non ha

motivi per dubitare degli importi delle entrate non dichiarate computati

dall’USSI nei nuovi calcoli volti a determinare l’entità delle prestazioni

assistenziali effettivamente spettanti a RI 1 nel mese di gennaio 2019, da

marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di gennaio, marzo,

maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come pure da

settembre 2021 ad aprile 2023.

Per il mese di maggio 2023 andrà,

per contro, chiarito, in virtù di quanto indicato al consid. 2.9., se sia

corretto il computo di ulteriori fr. 251.20 relativi all’attività per l’azienda

__________, come stabilito nella decisione su reclamo e specificato il 23

gennaio 2025 (cfr. doc. A; VIII) oppure se ciò sia dovuto a una svista.

La

ricorrente, nel reclamo e nel ricorso, non ha fatto valere di aver dovuto

sostenere delle spese in relazione alle attività lavorative, in particolare

quale insegnante di ballo, che non sono state considerate dall’amministrazione

(cfr. doc. I; 25).

È

altrettanto vero, però, che la parte resistente non l’ha interpellata

espressamente in proposito.

Per maggiore tranquillità su questo punto, l’USSI inviterà, perciò,

l’insorgente a dettagliare e comprovare eventuali spese a cui ha dovuto fare

fronte in relazione all’esercizio delle proprie attività.

Al

riguardo va sottolineato che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della

causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura

nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr.

art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario

le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF

149.

V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del

26.

luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.;

STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C

107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

2.11

Gli

atti vanno, di conseguenza, rinviati all’USSI perché, dopo aver proceduto al

complemento istruttorio relativo al mese di maggio 2023 (cfr. consid. 2.9.;

2.10

) e all’eventuale sussistenza di spese che la ricorrente ha dovuto

sostenere (cfr. consid. 2.10.), determini nuovamente la somma di prestazioni

assistenziali percepita indebitamente da RI 1 nel mese di gennaio 2019, da

marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di gennaio, marzo,

maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come pure da

settembre 2021 a maggio 2023 da restituire.

2.12

Nel

ricorso l’insorgente ha affermato di rimanere “a disposizione per qualsiasi

tipo di chiarimento (…)” (cfr. doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.

2.1

; STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 = SVR 2024 BVG Nr. 30 pag. 104; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF

8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022

consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021

del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19;

STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF

8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio

2020.

consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3

, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017

consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel

caso di specie la ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza

federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica

udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di

vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare a

disposizione per qualsiasi chiarimento (cfr. doc. I).

L’insorgente,

del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il

diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto

(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa

Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022.

consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il

diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende,

infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita

la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una

norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr.

STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre

2022.

consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023

consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021

del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid.

5.2

; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18

giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente evenienza, ritenuto

che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente non

metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Si

prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26

ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.13

Infine

in relazione al riferimento ricorsuale alla buona fede e alle difficoltà

finanziarie che la restituzione provocherebbe a RI 1 va evidenziato che l’art.

26.

cpv. 3 Laps prevede che “la restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave".

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto, da un lato,

che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente,

dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta

(cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto

2022.

consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26

aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11

luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto

le censure sollevate dalla ricorrente relative alla sua buona fede e alla seria

difficoltà in cui si trova con il debito nei confronti dell’USSI che si

aggiunge ad altri (cfr. doc. I) saranno esaminate con separata decisione nella

procedura successiva relativa al condono - che nel caso di specie sarà attivata

d’ufficio -, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente (cfr. doc.

A; IV).

2.14

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (al riguardo cfr. ad ogni modo Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini

e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno

2008.

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42

del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.

2.5

; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio

2023.

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7

del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA

42.2022

+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI

per determinare nuovamente, tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.9., 2.10.

e 2.11., l’importo di prestazioni assistenziali percepite dalla ricorrente nel

mese di gennaio 2019, da marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei

mesi di gennaio, marzo, maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile

2021, come pure da settembre 2021 a maggio 2023 da restituire.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti