42.2024.39
Rettam.USSI chiesto restit.di prest.assist.1/19-4/23,essendo emersi redditi da att.lavor.e altri non dichiarati.Per 5/23 amm.dovrà verificare se ric.ricevuto indebit.prest. Relativ. all'importo da restituire gli atti sono rinviati a USSI per chiarire se sono state sostenute spese connesse al lavoro
31 marzo 2025Italiano48 min
maggio 2023, invece, l’amministrazione ha elencato, in relazione al conto __________,
Source ti.ch
__________Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.39
rs
Lugano
31 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 ottobre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’11
settembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 7 dicembre 2023 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI)
ha chiesto a RI 1, al beneficio di prestazioni assistenziali dal gennaio 2019
(da tale mese fino ad ottobre 2024 la medesima ha percepito la somma di fr. 150'021.80;
cfr. doc. 1-14), la restituzione di fr. 16'549.--, corrispondenti a parte delle
prestazioni assistenziali ricevute da gennaio 2019 a maggio 2023 (cfr. doc.
31), in quanto dall’istruttoria esperita dall’Ispettorato della Sezione del
sostegno sociale sono emersi, per tale lasso di tempo, redditi e accrediti non
dichiarati all’amministrazione (cfr. doc. 27-28).
1.2. Il
19 gennaio 2024 all’USSI è pervenuto un reclamo interposto da RI 1 contro
l’ordine di restituzione. Ella ha allegato una dichiarazione datata 19 aprile
2023 e firmata dalla responsabile dell’azienda __________ della quale vendeva i
prodotti a tempo perso.
Dallo
scritto in questione emerge che RI 1, da settembre 2021 alla data in calce,
avrebbe percepito dalla ditta Euro 5'233.43 e che nello stesso periodo ella
avrebbe effettuato pagamenti per un totale di Euro 21'756.05 (cfr. doc. 26).
La
reclamante ha precisato che il denaro in più risultante dal suo conto era di
clienti, i quali, non avendo una carta di credito, usavano i suoi conti,
tramite suoi versamenti con loro contante, per pagare l’azienda. La somma
oltrepassante l’importo di Euro 5'233.43 non era un suo guadagno, bensì era
dovuto a questi movimenti (cfr. doc. 25).
1.3. Con
decisione su reclamo dell’11 settembre 2024 l’USSI ha ridotto l’ammontare
chiesto in restituzione da fr. 16'549.-- a fr. 16’452.--. Al riguardo
l’amministrazione ha rilevato:
"
(…) Pacifico che l’USSI è venuto a
conoscenza dei redditi e degli accrediti percepiti sui conti intestati della
reclamante solo a seguito dell’istruttoria esperita dall’Ispettorato sociale.
Le prestazioni assistenziali versate alla reclamante
per i mesi di gennaio, marzo, aprile maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre
e dicembre 2019; gennaio, marzo, maggio e giugno 2020; febbraio, aprile,
settembre 2021 e per i mesi da ottobre sino a maggio 2023 erano state
calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le citate
entrate per un totale di CHF 20'702.-. Lo fossero invece state, sarebbe emerso
un fabbisogno inferiore.
Ne consegue che la reclamante non aveva diritto
all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.
Per quanto riguarda l’importo chiesto in restituzione
dall’USSI si rileva che per poter calcolare la franchigia del 20% sul reddito
da lavoro è necessario sommare tutti i redditi da lavoro percepiti dal
reclamante nello stesso mese. La gestione informatizzata delle prestazioni
sociali (GIPS) oltre a effettuare un arrotondamento automatico a favore
dell’interessata, applica una franchigia minima di CHF 20.- per importi
compresi tra CHF 1.- e CHF 100.-.
Considerato quanto sopra, va rielaborato il calcolo
per i mesi nei quali la reclamante ha ricevuto più di un accredito. Tali
accrediti, benché avvenuti su conti diversi, vanno sommati e applicata la
franchigia del 20%. Va inoltre effettuato il corretto arrotondamento con GIPS. (…)”
(Doc. I)
1.4. Contro
la decisione su reclamo dell’11 settembre 2024 RI 1 ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale ha addotto di essere sempre stata collaborativa con
l’Ufficio dell’Ispettorato e di avere messo a disposizione tutta la sua vita
privata e bancaria, facendo vedere con trasparenza cosa fosse successo e dove
sia stato il suo errore che ha comunque commesso senza premeditazione e in
buona fede.
L’insorgente
ha, altresì, indicato:
"
(…) Mi piacerebbe tanto che
prendeste in considerazione quanto vi dico ora: i movimenti bancari non
dichiarati per un valore di 20'702 sono soldi che sono passati dal mio conto
corrente verso l’azienda “__________” per i prodotti di benessere femminile che
ho venduto per loro nell’arco di quattro anni. Questi soldi non li ho mai
usati, ho ricevuto in cambio un valore totale dal 2019 al 2023 di 5'000 eu. Per
questa collaborazione che se la dividiamo in quattro anni fa una media di 104
fr al mese non dichiarati. Capisco benissimo le leggi che sono state descritte
ma considerando che non sono soldi che ho usato chiedo se possibile non essere
sanzionata per questa cifra così alta già che mi crea un futuro di ulteriori
debiti che si sommano a quelli che ho già creato in questi anni di assistenza.
In 22 anni in Svizzera solo dal 2019 ho ricevuto aiuto
assistenziale e mi sono messa in gioco per uscire da questo sistema facendo una
nuova formazione. Ho preso questa decisione per dare un futuro migliore ai miei
figli e a me stessa. Mi sono impegnata nell’arco di un anno facendo stage
nell’area della salute e sono anche stata ammessa alla scuola __________ di __________
per studiare __________.
Mi sarei impegnata in questo percorso ancora prima, ma
dovendo curare mio figlio piccolo, con una sindrome autistica, ed essendo
divorziata con due figli a carico, questo mi era impossibile.
Grazie a un buon percorso di terapie e riabilitazione,
mio figlio ora è abbastanza indipendente da permettermi di pensare a un mio
futuro di lavoro stabile e sicuro, finalmente!
Nell’incarto si parla di prestazioni assistenziali
percepite indebitamente per i calcoli che l’Ufficio ha fatto, senza però
considerare che io non potevo mantenere una famiglia di tre persone con 104 fr
non dichiarati. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 7 novembre 2024 l’USSI ha postulato
la conferma della decisione su reclamo con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. L’8
novembre 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti
sono rimaste silenti.
1.7. Pendente
causa questa Corte ha invitato l’USSI, da una parte, a produrre le decisioni di
assegnazione delle prestazioni assistenziali ordinarie a favore di RI 1
relative agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Dall’altra,
in relazione alle tabelle allestite nella decisione su reclamo dell’11
settembre 2024, a precisare alcuni importi percepiti dalla ricorrente sui conti
__________ e __________ (cfr. doc. VI).
L’amministrazione
ha dato seguito a tali richieste il 23 gennaio 2025 (cfr. doc. VIII).
1.8. Con
scritto del 7 febbraio 2025 l’insorgente ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare (cfr. doc. X).
1.9. Il
doc. X è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia
chiesto a RI 1 la restituzione di totali fr. 16'452.--, corrispondenti alle
prestazioni assistenziali percepite nel mese di gennaio 2019, da marzo a luglio
2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di gennaio, marzo, maggio e giugno
2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come pure da settembre 2021 a maggio
2023.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8
settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni
Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.3. Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente
percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere
restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo
competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni
dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza
in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile
anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il
tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta
di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del
riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta
in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova
atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19
ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015
del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA
C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova
ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di
una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un
assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto
con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere
se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22
febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF
8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag.
527-528, edizione francese).
2.4. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima
evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della
sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,
pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Con
sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato
che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e
giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per
sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di
bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016
consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al
consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che
solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita
durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in
formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla
formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi
alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto
sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio
come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono
ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò
in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della
responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In
una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha
peraltro osservato:
"
(…)
l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,
poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono
idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una
retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere
un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:
HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il
danno. (…)”
Al riguardo cfr.
pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF
150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF
149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS
p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.5. Nel
caso in esame dalle carte processuali risulta che la ricorrente, il 10 marzo
2023, è stata sentita dall’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale, in
particolare, in relazione al lavoro nero (cfr. doc. 41; 390).
In
tale occasione l’insorgente ha confermato, nonostante nell’incarto USSI non ve
ne fosse evidenza, di aver lavorato, dando lezioni di ballo (dal settembre 2022
nella sala di __________, dopo aver lasciato la sala di __________), per
arrotondare le entrate. Ella ha precisato che a quel momento era attiva per due
ore alla settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:00 alle 15:00 con due
bambine e il giovedì sera dalle ore 18:00 alle 19:00 con tre persone (cfr. doc.
393-394).
In
un seguente scritto dell’aprile 2023 (cfr. doc. 389; 404) la ricorrente ha
asserito:
" (…) Da un
anno circa infatti ho visto che il ballo rimarrà sempre solo una passione, ho
deciso di fare altro ho iniziato quindi ad avvicinarmi a un progetto di
benessere e salute sessuale per le donne, ho imparato gratuitamente in questa
azienda italiana che si chiama __________ e quando sono diventata brava e
completa nella mia formazione(online) ho iniziato piano piano a vendere i loro
prodotti con una piccola percentuale di vendita, lo trovavo comodo, potevo
farlo a qualsiasi ora da casa senza trascurare i miei figli, purtroppo però
questo non ha dato grandi frutti (se non vendi non guadagni) infatti nei miei
conti bancari che ho aggiunto, ho segnalato entrate e uscite di questa azienda
così vedete cosa ho venduto per loro e cosa hanno dato come guadagno a me per
queste vendite, soldi che arrivavano dopo un mese e mezzo, i prodotti non
vengono pagati fino a che non escono dalla azienda a casa della cliente, non
c’è paga né contratto di lavoro (perché è solo una collaborazione). (…)” (Doc.
405)
Dal
“Rapporto Ispettorato - chiusura caso” del 7 agosto 2023 si evince, poi, che
l’insorgente non aveva comunicato all’USSI, al tempo della sua prima domanda di
assistenza sociale nel gennaio 2019 e fino a quel momento, di avere un’attività
indipendente quale insegnate di ballo, nonché di collaborare con l’azienda __________,
per la quale “rivende prodotti che acquista dalla società e guadagna
verosimilmente la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dal
fornitore. (…)” (cfr. doc. 46).
Nella
decisione su reclamo impugnata l’amministrazione ha indicato che, per il lasso
di tempo da gennaio 2019 a maggio 2023, sui conti bancari dell’insorgente, la
cui relativa documentazione è stata prodotta dalla medesima tra l’aprile e il
giugno 2023 (cfr. doc. 41), sono state bonificate - tra accrediti per attività
lucrativa quale insegnante di ballo, come pure per il proprio lavoro di vendita
di prodotti femminili per la __________ e accrediti diversi - delle somme, di
complessivi fr. 20'702.-.
In
effetti dagli estratti conto relativi al conto intestato alla ricorrente presso
__________ riguardante l’arco di tempo gennaio – dicembre 2019 risultano, come
indicato dall’Ispettorato nel Rapporto di chiusura (cfr. doc. 42) e dall’USSI
nella decisione su reclamo dell’11 settembre 2024 (cfr. doc. A pag. 7), degli
accrediti per complessivi fr. 6'265.-- lordi, e meglio:
-
fr. 500.-- il 9 gennaio 2019 (cfr. doc. 105);
-
fr. 100.-- il 9 marzo 2019 (cfr. doc. 109);
-
fr. 1’000.-- il 29 aprile 2019 (cfr. doc. 118);
-
fr. 15.-- il 21 maggio 2019 (cfr. doc. 124);
-
fr. 600.-- il 6 giugno 2019 (cfr. doc. 125);
-
fr. 200.-- il 15 luglio 2019 (cfr. doc. 128);
-
fr. 1’100.-- il 30 luglio 2019 (cfr. doc. 130);
-
fr. 500.-- il 31 ottobre 2019 (cfr. doc. 140);
-
fr. 80.-- il 1° novembre 2019 (cfr. doc. 141);
-
fr. 300.-- il 14 novembre 2019 (cfr. doc. 142);
-
fr. 500.-- il 3 dicembre 2019 (cfr. doc. 144);
-
fr. 600.-- il 18 dicembre 2019 (cfr. doc. 146);
-
fr.…550.-- il 30 dicembre 2019 (cfr. doc. 148);
-
fr. 220.-- il 30 dicembre 2019 (cfr. doc. 148).
Dagli
estratti conto __________ concernenti i periodi gennaio - giugno 2020 e
febbraio - aprile 2021 emergono, poi, dei bonifici che globalmente ammontano a
fr. 2'373.50, rispettivamente a fr. 600.--, conformemente a quanto riportato
nel Rapporto di chiusura dell’Ispettorato (cfr. doc. 42) e nella decisione su
reclamo dell’11 settembre 2024 (cfr. doc. A pag. 7-8).
Essi
sono i seguenti:
-
fr. 73.51 il 21 gennaio 2020 (cfr. doc. 151);
-
fr. 150.-- il 21 gennaio 2020 (cfr. doc. 151);
-
fr. 300.-- il 29 gennaio 2020 (cfr. doc. 152);
-
fr. 600.-- il 27 marzo 2020 (cfr. doc. 156);
-
fr. 300.-- il 13 maggio 2020 (cfr. doc. 163);
-
fr. 800.-- il 9 giugno 2020 (cfr. doc. 166);
-
fr. 150.-- il 27 giugno 2020 (cfr. doc. 167)
- fr.
300.-- il 26 febbraio 2021 (cfr. doc. 204);
- fr.
300.-- il 27 aprile 2021 (cfr. doc. 215).
Gli
accrediti del 2019 e del 2020 non indicano alcuna causale.
Tuttavia
la ricorrente, da un lato, ha affermato nel marzo 2023 davanti all’Ispettorato
di avere continuato a lavorare quale insegnante di ballo per arrotondare le
entrate (cfr. doc. 393; l’Ispettorato, nel Rapporto di chiusura del caso del 7
agosto 2023, ha peraltro precisato di avere “eseguito ricerche preliminari
sui social. Ne è scaturita un’ampia documentazione fotografica che colloca
l’utente in diverse palestre dal 2017 ad oggi”; cfr. doc. 40), dall’altro,
non ha contestato di aver ricevuto del denaro non dichiarato all’USSI al
momento della domanda iniziale di assistenza sociale e delle richieste di
rinnovo (cfr. STF 8C_797/2023 del 21 marzo 2024 del 21 marzo 2024).
Più
nel dettaglio ella non ha sollevato obiezioni in merito alle entrate del 2019,
del 2020, nonché dei mesi di febbraio e aprile 2021 sopra menzionate, né al
fatto che esse si riferiscano alla sua attività di insegnante di danza (cfr.
doc. 25; I).
In
simili condizioni, occorre concludere,
in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido
nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio
2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020
dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid.
6.1.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1°
febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016
del 28 marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181;
DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’insorgente, negli anni
2019 e 2020, come pure nei mesi di febbraio e aprile 2021, ha beneficiato di
entrate non dichiarate conseguite esercitando l’attività di maestra di ballo.
2.6. Per
quanto attiene al periodo successivo all’aprile 2021, nella decisione su
reclamo impugnata è stato asserito, da una parte, che nel mese di settembre
2021 RI 1 ha ricevuto sul suo conto presso __________ la somma di fr. 360.--
non dichiarata (cfr. doc. A pag. 8).
Dall’altra,
che per i mesi da ottobre a dicembre 2021, da febbraio a giugno 2022 da
settembre a novembre 2022 e per i mesi di gennaio e febbraio 2023 dai conti __________
e __________ si evincono i seguenti versamenti a favore della ricorrente per
attività lucrativa non dichiarati:
ottobre
2021 fr. 371.20
novembre
2021 fr. 301.20
dicembre
2021 fr. 777.20
febbraio
2022 fr. 591.20
marzo
2022 fr. 401.20
aprile
2022 fr. 341 .20
maggio
2022 fr. 460.20
giugno
2022 fr. 351.20
settembre
2022 fr. 1'356.20
ottobre
2022 fr. 559.20
novembre
2022 fr. 401.20
gennaio
2023 fr. 1'711.20
febbraio
2023 fr. 301.20
fr.
7'923.60 (cfr. doc. A pag. 7)
Per
Fatti
i mesi di gennaio, luglio, agosto e dicembre 2022, nonché di marzo, aprile e
maggio 2023, invece, l’amministrazione ha elencato, in relazione al conto __________,
degli accrediti per attività lucrativa non dichiarati di fr. 251.20 mensili,
per complessivi fr. 1'758.40 (cfr. doc. A pag. 8).
Il
TCA, in primo luogo, osserva che riguardo al mese di settembre 2021 dal
relativo estratto conto risulta, in effetti, per il giorno 30 il versamento
della somma di fr. 360.-- con l’annotazione a mano dell’insorgente “ballo”
(cfr. doc. 567).
In
secondo luogo, va rilevato che pendente causa questo Tribunale ha chiesto
all’USSI, in relazione alle tabelle allestite nella decisione su reclamo
dell’11 settembre 2024, di precisare, facendo esplicito rimando agli estratti
conto bancari (__________, __________) di cui agli atti, i calcoli effettuati
per determinare gli importi percepiti dalla ricorrente (“__________ / __________
- accrediti per attività lucrativa non dichiarati”) nei mesi da ottobre a
dicembre 2021, da febbraio a giugno 2022, da settembre a novembre 2022 e nei
mesi di gennaio e febbraio 2023, nonché gli importi conseguiti dalla medesima
(“__________ - accrediti per attività lucrativa non dichiarati”) nei mesi di
gennaio, luglio, agosto, dicembre 2022, nonché da marzo a maggio 2023 (cfr.
doc. VI).
L’amministrazione,
il 23 gennaio 2025, ha così risposto:
"
(…) Nello specifico, per il periodo da ottobre 2021 a febbraio 2023,
sono stati sommati per ogni mese tutti gli accrediti per attività di ballo
percepiti dalla ricorrente come si evince dagli importi relativi al Conto __________
sottoelencati (cfr. anche pt. 3.2 rapporto ispettorato, pag. 3).
Inoltre, come dichiarato dalla società __________
(doc. 378), la signora RI 1 ha percepito dal mese di settembre 2021 al mese di
aprile 2023 un totale di EUR 5'233.43. Non potendo determinare con esattezza la
data precisa in cui la ricorrente ha percepito gli importi, si è deciso di
suddividere tale somma equamente su tutto il periodo, e meglio CHF 5'024
(cambio EUR/CHF al 28.11.2023 di 0.96) suddiviso per 20 mesi pari a CHF 251.20
mensili.
Nel dettaglio:
__________ / __________ - accrediti per attività
lucrativa non dichiarati
- Ott. 21 CHF 371.20, composto da:
o CHF 120.00, Conto __________,
transazione del
12.10.2021, doc. 568
o CHF 251.20
- Nov. 21 CHF 301.20, composto da:
o CHF 50.00, Conto __________,
transazione del
25.11.2021, doc. 570
o CHF 251.20
- Dic. 21 CHF 777.20, composto da:
o CHF 214.00, Conto __________, transazione del
13.12.2021, doc. 571
o CHF 62.00,
Conto __________, transazione del 16.12.2021, doc. 572
o CHF 200.00,
Conto __________, transazione del 27.12.2021, doc. 572
o CHF 50.00,
Conto __________, transazione del 30.12.2021, doc. 573
o CHF 251.20
- Feb. 22 CHF 591.20, composto da:
o CHF 340.00,
Conto __________, transazione del 23.02.2022, doc. 577
o CHF 251.20
- Mar. 22 CHF 401.20, composto da:
o CHF 50.00,
Conto __________, transazione del 14.03.2022, doc. 578
o CHF 50.00,
Conto __________, transazione del 21.03.2022, doc. 579
o CHF 50.00,
Conto __________, transazione del 28.03.2022, doc. 579
o CHF 251.20
- Apr. 22 CHF 341.20, composto da:
o CHF 90.00,
Conto __________, transazione del 27.04.2022, doc. 583
o CHF 251.20
- Mag. 22 CHF 460.20, composto da:
o CHF 34.00,
Conto __________, transazione del 05.05.2022, doc. 584
o CHF 50.00,
Conto __________, transazione del 11 .05.2022, doc. 584
o CHF 50.00,
Conto __________, transazione del 12.05.2022, doc. 584
o CHF 75.00,
Conto __________, transazione del 25.05.2022, doc. 585
o CHF 251.20
- Giu. 22 CHF 351.20, composto da:
o CHF 50.00,
Conto __________, transazione del 08.06.2022, doc. 588
o CHF 50.00,
Conto __________, transazione del 15.06.2022, doc. 588
o CHF 251.20
- Sett. 22 CHF 1’356.20, composto da:
o CHF 680.00,
Conto __________, transazione del 07.09.2022, doc. 592
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 16.09.2022, doc. 592
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 16.09.2022, doc. 592
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 16.09.2022, doc. 592
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 23.09.2022, doc. 593
o CHF 300.00,
Conto __________, transazione del 26.09.2022, doc. 593
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 30.09.2022, doc. 594
o CHF 251.20
- Ott. 22 CHF 559.20, composto da:
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 14.10.2022, doc. 596
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 21.10.2022, doc. 596
o CHF 200.00,
Conto __________, transazione del 24.10.2022, doc. 596
o CHF 25.00 Conto
__________, transazione del 25.10.2022, doc. 596
o CHF 33.00 Conto
__________, transazione del 26.10.2022, doc. 596
o CHF 251.20
- Nov. 22 CHF 401.20, composto da:
o CHF 150.00,
Conto __________, transazione del 11.11.2022, doc. 601
o CHF 251.20
- Gen. 23 CHF 1'711.20, composto da:
o CHF 540.00,
Conto __________, transazione del 09.01.2023, doc. 609
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 13.01.2023, doc. 610
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 20.01.2023, doc. 610
o CHF 350.00,
Conto __________, transazione del 23.01.2023, doc. 610
o CHF 260.00,
Conto __________, transazione del 25.01.2023, doc. 611
o CHF 260.00,
Conto __________, transazione del 27.01.2023, doc. 611
o CHF 251.20
- Feb. 23 CHF 301.20, composto da:
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 03.02.2023, doc. 612
o CHF 25.00,
Conto __________, transazione del 15.02.2023, doc. 612
o CHF 251.20
__________ - accrediti per attività lucrativa non
dichiarati
- gen. 22 CHF 251.20
- lug. 22 CHF 251.20
- ago. 22 CHF 251.20
- dic. 22 CHF 251.20
- mar. 23 CHF 251.20
- apr. 23 CHF 251.20
- mag. 23 CHF 251.20 (…)” (Doc. VIII)
La
parte resistente ha, quindi, esposto in modo accurato gli importi relativi alle
entrate non dichiarate della ricorrente, considerati ai fini dell’ordine di
restituzione.
Le
somme menzionate per i mesi da ottobre a dicembre 2021, da febbraio a giugno
2022, da settembre a novembre 2022 e nei mesi di gennaio e febbraio 2023
riguardanti il conto __________ trovano, altresì, riscontro nella
documentazione bancaria fornita dall’insorgente, la quale ha specificatamente
segnato a mano trattarsi di accrediti relativi al “ballo” (cfr. 568, 570-573,
577.579, 583-585, 588, 592-594, 596, 601, 609-612), come evidenziato anche
dall’Ispettorato (cfr. doc. 40-45).
RI
1, la quale ha riconosciuto di avere svolto l’attività di insegnante di ballo e
di venditrice per la società __________ (cfr. doc. 404-407; 25; I), non ha del
resto formulato osservazioni in merito all’esito dell’accertamento esperito dal
TCA (cfr. doc. X; consid. 1.8.).
In
riferimento all’attività svolta per l’azienda __________ e considerata la
censura ricorsuale secondo cui l’insorgente avrebbe ricevuto una somma di circa
Euro 5'000 e non l’ammontare di fr. 20'702.-- (cfr. doc. I; consid. 1.2.), si
evidenzia che l’USSI, il 23 gennaio 2025, ha puntualizzato di avere in ogni
caso tenuto conto di entrate pari a Euro 5'233.43, come dichiarato dalla
società __________ (cfr. doc. VIII).
In
effetti quest’ultima, il 19 aprile 2023, ha asserito che dal settembre 2021
fino a quella data RI 1 ha percepito dalla ditta Euro 5'233.43 (cfr. doc. 26=378).
L’amministrazione,
inoltre, ha indicato di avere suddiviso la somma di Euro 5'233.43, pari a fr.
5'024.-- (è stato applicato il cambio Euro/franco svizzero al 28 novembre 2023
di 0.96) per 20 mesi (da ottobre 2021 a maggio 2023; cfr. doc. VIII pag. 1-3)
pari a fr. 251.20 mensili, non potendo stabilire la data esatta dei versamenti
(cfr. doc. VIII).
Tale
modo di procedere della parte resistente, ossia il computo di fr. 251.20 per 20
mesi, non presta il fianco a critiche, ritenuto che l’attività per __________
era continuativa, estendendosi, per quanto in casu rilevante, da settembre 2021
ad aprile 2023.
Ne
discende, dunque, che anche da settembre 2021 a dicembre 2021, nell’anno 2022 e
da gennaio a maggio 2023 l’insorgente ha conseguito dei guadagni, lavorando nei
vari mesi quale insegnante di ballo e/o per l’azienda __________.
2.7. Nella
decisione su reclamo sono stati pure indicati i seguenti accrediti - per complessivi
fr. 1'421.50 - non in relazione allo svolgimento delle attività lavorative, di
cui la ricorrente ha beneficiato e che non ha dichiarato:
novembre 2021 fr. 127.--
dicembre 2021 fr. 51.20
marzo 2022 fr. 50.--
marzo 2022 fr.
131.--
aprile 2022 fr. 25.30
maggio 2022 fr. 77.--
maggio 2022 fr. 20.--
maggio 2022 fr.
200.--
giugno 2022 fr. 5.--
novembre 2022 fr. 300.--
novembre 2022 fr. 15.--
dicembre 2022 fr. 30.--
dicembre 2022 fr. 10.--
dicembre 2022 fr. 20.--
dicembre 2022 fr. 30.--
dicembre 2022 fr. 70.--
dicembre 2022 fr. 30.--
dicembre 2022 fr.
100.--
dicembre 2022 fr. 15.--
gennaio 2023 fr. 80.--
febbraio 2023 fr. 35.--
fr.
1'421.50 (cfr. doc. A pag. 9)
Tali
importi corrispondono alle somme elencate dall’Ispettorato nel Rapporto di
chiusura del caso del 7 agosto 2023 (cfr. doc. 45).
Gli
accrediti di origine diversa posti in luce dall’Ispettorato e dall’USSI si
evincono invero dagli estratti conto bancari emessi dalla __________ per il
periodo novembre 2021 - febbraio 2023 (cfr. doc. 570 - 614).
Si
tratta, in particolare, di versamenti da terzi (cfr. doc. 572: 24 dicembre 2021
fr. 51.20 dalla suocera per i bambini; doc. 580: 31 marzo 2022 fr. 131 da __________
per riparazione auto; doc. 584: 10 maggio 2022 fr. 77 da __________ e l’11
maggio 2022 fr. 20 da __________; doc. 587: 1° giugno 2022 fr. 5 da __________;
doc. 602: 29 novembre 2022 fr. 15 da __________; doc. 606: 20 dicembre 2022 fr.
70 da __________; doc. 607: 27 dicembre 2022 fr. 15 da __________),
rispettivamente di ricavi per la vendita di oggetti (cfr. doc. 579: 30 marzo
2022 fr. per vendita giacca e doc. 599: 2 novembre 2022 fr. 300 per vendita
cameretta) e per una presentazione in TV (cfr. doc. 584: 13 maggio 2022 fr. 200
da __________).
Per quanto concerne i versamenti
da __________ di fr. 30 il 19 dicembre 2022 e di fr. 30 il 20 dicembre 2022, da
__________ di fr. 10 il 19 dicembre 2022, da __________ di fr. 20 il 20
dicembre 2022, in riferimento ai quali l’insorgente ha indicato a mano “donazione
per amica __________” (cfr. doc. 606), va osservato, da un lato, che la
medesima non ha prodotto alcuna prova a sostegno della sua asserzione, la quale
si rivela, quindi, essere una mera allegazione di parte. Dall’altro, che né con
il reclamo contro l’ordine di restituzione (cfr. doc. 25), né con il ricorso
(doc. I) la ricorrente ha mosso critiche circa il computo di tali importi.
In relazione agli accrediti da
parte di __________, l’Ispettorato, nel Rapporto di chiusura del caso, ha
precisato che deve essere tenuto conto quali entrate non dichiarate di fr.
30.--, invece di fr. 60.-- corrisposti il 23 dicembre 2022, poiché “(accredito
di 60.-, 30.- tolti perché parte dei mancati AF per tot 450.-)”, di fr.
100.-- versati il 23 dicembre 2022, in quanto “(scrive alimenti - AF, ma già
ricevuti in dic., nov.2022 e in gen.2023)”, di fr. 15.-- bonificati il 4
gennaio 2023, di fr. 60.-- corrisposti il 18 gennaio 2023, ritenuto che “(scrive
alimenti, ma il 27.01.2023 riceve AF per 450.-, quindi computo)” e di fr.
35.-- accreditati il 13 febbraio 2023, poiché “(scrive alimenti, ma il
27.02.2023 riceve AF per 450.-, quindi computo)” (cfr. doc. 45).
In
effetti nelle decisioni iniziali di assegnazione delle prestazioni
assistenziali ordinarie relative ai mesi da novembre 2022 a febbraio 2023 sono
stati conteggiati degli AF di base a favore dei due figli della ricorrente di
fr. 5'400.-- annui in totale, pari a fr. 450.-- mensili. Nessun altro importo a
titolo di alimenti è, per contro, stato computato (cfr. doc. 913, 916; 917;
920).
A
favore di RI 1 sono, dunque, state bonificate delle somme non in attinenza con
le sue professioni che al momento del riconoscimento delle prestazioni
assistenziali relative ai mesi da novembre 2021 a febbraio 2023 non sono state
considerate, in quanto non dichiarate.
2.8 Nella
concreta evenienza, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid.
2.4.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai
beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid.
2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA
42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio
Considerandi
8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.;
STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17
febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), la
ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto
utilizzare prioritariamente gli introiti connessi alle sue attività lavorative
(cfr. consid. 2.5.; 2.6.) e gli altri bonifici di cui sopra (cfr. consid.
2.7.), rispetto alle prestazioni assistenziali.
Va,
d’altronde, considerato che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art.
22.
Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è
costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge
tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti
separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
Giusta
l’art. 16 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente,
retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali
indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di
anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di
collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.[29]
L’art.
17.
cpv. 1 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di
un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
L’esercizio
di un’attività lucrativa deve, pertanto, debitamente e tempestivamente essere
annunciato, segnatamente, agli organi dell’assistenza sociale (al riguardo cfr.
art. 67 e 68 Las; consid. 2.2.), affinché questi ultimi possano calcolare
correttamente la prestazione assistenziale a cui ha diritto un richiedente
oppure, se del caso, a eventualmente negarla o sopprimerla.
Nel
periodo da gennaio 2019 ad aprile 2023 la situazione finanziaria
dell’insorgente, avendo beneficiato di guadagni ottenuti tramite l’esercizio
delle professioni di insegnante di ballo e di venditrice per la ditta __________
(cfr. consid. 2.5.; 2.6.), come pure di accrediti diversi (cfr. consid. 2.7.)
che non sono stati annunciati all’USSI senza indugio, era differente rispetto a
quanto a conoscenza dell’amministrazione al momento in cui ha allestito i
conteggi relativi alle prestazioni assistenziali relative ai mesi di gennaio
2019, da marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di gennaio,
marzo, maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come pure da
settembre 2021 ad aprile 2023, nei quali non aveva computato alcun reddito da
lavoro conseguito da RI 1 (cfr. doc. 831; 834; 835; 838; 839; 842; 851; 854;
855; 858; 859; 862; 863; 865; 868; 877; 880; 881; 884; 889; 892; 893; 896; 897;
900; 901; 904; 905; 908;909; 912; 913; 916; 917; 920; 921; 924).
Nella
fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale
(cfr. consid. 2.3.).
In
effetti dall’istruttoria esperita dall’Ispettorato della Sezione del sostegno
sociale nel 2023 (il Rapporto di chiusura del caso risale al 7 agosto 2023)
l’USSI è venuta a conoscenza delle entrate conseguite dalla ricorrente tramite
le attività lavorative di insegnante di ballo e per l’azienda __________ dal
gennaio 2019 al maggio 2023 (cfr. consid. 2.5.; 2.6.), nonché degli accrediti
diversi dal novembre 2021 al febbraio 2023 (cfr. consid. 2.7.). Sono, perciò,
emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa
rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali di gennaio 2019,
da marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di gennaio, marzo,
maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come pure da
settembre 2021 ad aprile 2023.
È,
quindi, evidente che per tali mesi i calcoli delle prestazioni assistenziali
andavano rivisti in base alle effettive entrate dell’insorgente.
Quest’ultima,
da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.), ha effettivamente percepito
indebitamente parte delle prestazioni assistenziali concernenti i mesi di
gennaio 2019, da marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di
gennaio, marzo, maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come
pure da settembre 2021 ad aprile 2023.
Il
diritto dell’USSI di richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali
non era, peraltro, perento al momento dell’emissione, il 7 dicembre 2023,
dell’ordine di
restituzione relativo a parte delle
prestazioni assistenziali percepite da gennaio 2019 ad aprile 2023,
considerato, da una parte, che l’art. 26 cpv. 2 Laps enuncia che il diritto di
esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo
amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso,
dopo cinque anni dal pagamento della prestazione; cfr. consid. 2.3.),
dall’altra, che l’amministrazione ha saputo delle entrate specifiche non dichiarate
della ricorrente concernenti il periodo gennaio 2019 - aprile 2023 nel corso
del 2023.
2.9
Per
quanto attiene al mese di maggio 2023, invece, nel calcolo della prestazione
assistenziale è stato preso in considerazione un reddito da attività
indipendente dell’insorgente di fr. 7'563, da cui è stata dedotta la franchigia
del 20% contemplata all’art. 22 lett. a cfr. 5 Las (cfr. doc. 925; 928).
Non è dato di sapere a quale
professione si riferisca il reddito da attività indipendente di fr. 7'563
annui, corrispondenti a fr. 630.25 mensili, riportato nella decisione dell’8
maggio 2023 di attribuzione della prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'449.-
(cfr. doc. 925; 928).
A tutela dell’insorgente andrà, pertanto,
verificato se la ricorrente abbia effettivamente ricevuto indebitamente anche parte
della prestazione assistenziale concernente questo mese oppure no (cfr. consid.
2.10.).
2.10
Relativamente
all’importo chiesto in restituzione di fr. 16'452.--, va rilevato che l’amministrazione
ha determinato tale ammontare fondandosi sugli introiti percepiti
dall’insorgente nel mese di gennaio 2019, da marzo a luglio 2019, da ottobre a
dicembre 2019, nei mesi di gennaio, marzo, maggio e giugno 2020, nei mesi di
febbraio e aprile 2021, come pure da settembre 2021 a maggio 2023 (cfr. consid.
2.5.-2.7.) e riducendo, a ragione, i guadagni conseguiti esercitando le proprie
attività lavorative del 20% a titolo di franchigia (cfr. doc. A; VIII; art. 22
lett. a cfr. 5 Las “non viene computata per
ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da
lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli
apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi
al mese”).
Per
il resto, come già evidenziato, l’insorgente non ha contestato l’entità delle
entrate non dichiarate, ad eccezione di quelle relative all’attività per la
ditta __________.
In
proposito giova, tuttavia, ribadire quanto già menzionata al consid. 2.6.,
ovvero che la censura riguardante l’importo ricevuto dall’azienda __________
(nel ricorso l’insorgente ha fatto valere di aver percepito unicamente Euro
5'000 dal 2019 al 2023; cfr. doc. I) è infondata, poiché in realtà l’amministrazione
ha tenuto conto quale guadagno per tale attività dell’importo di Euro 5'233.43,
come dichiarato dall’azienda stessa (cfr. doc. 26) e come chiesto da RI 1 (cfr.
doc. I; 25).
Alla
luce degli estratti conto bancari forniti dalla ricorrente, questa Corte non ha
motivi per dubitare degli importi delle entrate non dichiarate computati
dall’USSI nei nuovi calcoli volti a determinare l’entità delle prestazioni
assistenziali effettivamente spettanti a RI 1 nel mese di gennaio 2019, da
marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di gennaio, marzo,
maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come pure da
settembre 2021 ad aprile 2023.
Per il mese di maggio 2023 andrà,
per contro, chiarito, in virtù di quanto indicato al consid. 2.9., se sia
corretto il computo di ulteriori fr. 251.20 relativi all’attività per l’azienda
__________, come stabilito nella decisione su reclamo e specificato il 23
gennaio 2025 (cfr. doc. A; VIII) oppure se ciò sia dovuto a una svista.
La
ricorrente, nel reclamo e nel ricorso, non ha fatto valere di aver dovuto
sostenere delle spese in relazione alle attività lavorative, in particolare
quale insegnante di ballo, che non sono state considerate dall’amministrazione
(cfr. doc. I; 25).
È
altrettanto vero, però, che la parte resistente non l’ha interpellata
espressamente in proposito.
Per maggiore tranquillità su questo punto, l’USSI inviterà, perciò,
l’insorgente a dettagliare e comprovare eventuali spese a cui ha dovuto fare
fronte in relazione all’esercizio delle proprie attività.
Al
riguardo va sottolineato che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della
causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura
nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr.
art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario
le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF
149.
V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del
26.
luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.;
STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile
2015.
consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
2.11
Gli
atti vanno, di conseguenza, rinviati all’USSI perché, dopo aver proceduto al
complemento istruttorio relativo al mese di maggio 2023 (cfr. consid. 2.9.;
2.10.) e all’eventuale sussistenza di spese che la ricorrente ha dovuto
sostenere (cfr. consid. 2.10.), determini nuovamente la somma di prestazioni
assistenziali percepita indebitamente da RI 1 nel mese di gennaio 2019, da
marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei mesi di gennaio, marzo,
maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile 2021, come pure da
settembre 2021 a maggio 2023 da restituire.
2.12
Nel
ricorso l’insorgente ha affermato di rimanere “a disposizione per qualsiasi
tipo di chiarimento (…)” (cfr. doc. I).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.
2.1.; STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 = SVR 2024 BVG Nr. 30 pag. 104; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF
8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022
consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021
del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19;
STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF
8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020.
consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019
dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.
1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017
consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del
29.
maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42
del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;
STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10
ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel
caso di specie la ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza
federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica
udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di
vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare a
disposizione per qualsiasi chiarimento (cfr. doc. I).
L’insorgente,
del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il
diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto
(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa
Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF
9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il
diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende,
infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita
la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una
norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr.
STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre
2022.
consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023
consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021
del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid.
5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18
giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente evenienza, ritenuto
che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente non
metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
Si
prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26
ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.13
Infine
in relazione al riferimento ricorsuale alla buona fede e alle difficoltà
finanziarie che la restituzione provocherebbe a RI 1 va evidenziato che l’art.
26.
cpv. 3 Laps prevede che “la restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave".
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto, da un lato,
che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente,
dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta
(cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto
2022.
consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF
8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26
aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11
luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto
le censure sollevate dalla ricorrente relative alla sua buona fede e alla seria
difficoltà in cui si trova con il debito nei confronti dell’USSI che si
aggiunge ad altri (cfr. doc. I) saranno esaminate con separata decisione nella
procedura successiva relativa al condono - che nel caso di specie sarà attivata
d’ufficio -, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente (cfr. doc.
A; IV).
2.14
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (al riguardo cfr. ad ogni modo Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini
e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno
2008.
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42
del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.
2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio
2023.
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2022.7
del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA
42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI
per determinare nuovamente, tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.9., 2.10.
e 2.11., l’importo di prestazioni assistenziali percepite dalla ricorrente nel
mese di gennaio 2019, da marzo a luglio 2019, da ottobre a dicembre 2019, nei
mesi di gennaio, marzo, maggio e giugno 2020, nei mesi di febbraio e aprile
2021, come pure da settembre 2021 a maggio 2023 da restituire.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti