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Decisione

42.2024.4

USSI chiesto rettam. a ric. rimborso prestazionio assistenziali erogate nei mesi del 2023 per i quali, susseguentem., gli sono state riconosciute rendite LPP retroattive. Da importo tot. deve, comunqu

18 marzo 2024Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

Il

primo versamento mensile di fr. 2'129.-- è stato stabilito per il 14 luglio

2023, mentre le rendite retroattive da febbraio a giugno 2023 di complessivi

fr. 10'645.-- gli sarebbero state corrisposte con valuta al 30 giugno 2023 (cfr.

doc. 25; consid. 1.1.).

Il 7 luglio 2023 __________,

operatrice sociale della __________, ha comunicato all’USSI quanto deciso dalla

Cassa pensioni del ricorrente (cfr. doc. 26).

L’USSI,

l’8 agosto 2023, siccome la Cassa pensioni, contrariamente alla sua domanda del

23 marzo 2023 (cfr. doc. 32), non ha proceduto alla compensazione, ha chiesto a

RI 1 il rimborso, ex art. 33 lett. a Las, di fr. 9'740.95, corrispondenti alle prestazioni

assistenziali ordinarie e speciali elargitegli da marzo a luglio 2023 (cfr.

doc. 23-24; consid. 1.2.).

Il

provvedimento dell’8 agosto 2023 è stato confermato con decisione su reclamo

del 16 gennaio 2024 (cfr. doc. A; consid. 1.4.).

2.9. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che la

circostanza che all’insorgente sia stata assegnata una rendita LPP con effetto

retroattivo a un periodo, coincidente con il lasso di tempo in cui il medesimo

ha percepito prestazioni assistenziali è una di quelle contemplate dall’art. 33

cpv. 1 Las che fondano un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

In effetti la lett. a dell’art.

33 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a

maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo

di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in

cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le

si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps (cfr. consid. 2.3.).

L'art.

32 cpv. 1 Laps, relativo al versamento

diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi, enuncia che l’organismo pubblico che, in

vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente

legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base

contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha

effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può

esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi

anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

Per

quanto concerne il principio del rimborso, l’amministrazione, ritenuto che la

sua domanda di compensazione formulata all’attenzione della Cassa pensioni il

23 marzo 2023 è rimasta inevasa (cfr. consid. 2.8.), ha, quindi, a ragione richiesto

l’8 agosto 2023 all’insorgente di rimborsare le prestazioni assistenziali

erogategli in quei mesi nel 2023 per i quali, susseguentemente, gli sono state

riconosciute le rendite LPP retroattive (cfr. consid. 1.2.; 2.8.).

Per inciso la censura secondo cui

il ricorrente aveva inteso il documento sottoscritto il 28 febbraio 2023 (cfr.

doc. 54; consid. 2.8.) soltanto quale autorizzazione al trattamento dei dati e

non come procura ai fini della compensazione (cfr. doc. V; consid. 1.7.) si

rivela infondata.

Il modulo in questione, firmato d’altronde

dall’insorgente, menziona già nel titolo (“Procura, autorizzazione a fornire

informazioni e compensazione”) la compensazione e indica chiaramente, da un

lato, che le prestazioni sociali riconosciute vanno ritenute quali anticipi se

successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della legge, ad

esempio prestazioni della previdenza professionale (LPP). Dall’altro, che

l’organismo pubblico che ha effettuato dei versamenti a titolo di anticipo

esigerà la corresponsione diretta dell’arretrato fino a concorrenza dei suoi

anticipi e per il periodo che essi sono stati concessi, rispettivamente che in

caso di mancata o parziale compensazione od allorquando non dovesse risultare

applicabile l’art. 32 Laps, il richiedente è tenuto (e si impegna in tal senso)

a restituire quella parte di prestazioni alla quale non avrebbero avuto diritto

computando la prestazione riconosciuta retroattivamente (cfr. doc. 54; consid.

2.8.).

2.10. Relativamente

all’importo del rimborso di fr. 9'740.95, pari alle prestazioni assistenziali

ordinarie da marzo a luglio 2023 di fr. 8'995.--, sommate alle prestazioni

speciali di fr. 745.95 per il lasso di tempo marzo - giugno 2023 (cfr. doc.

23-24; 29-31), va tuttavia osservato che il rimborso riguarda unicamente le prestazioni

assistenziali versate quale anticipo, ossia quelle relative a periodi per i

quali in seguito sono state erogate prestazioni retroattive, ad esempio, di

un’assicurazione sociale federale (cfr. consid. 2.5.).

In concreto le prestazioni

assistenziali sono state versate al ricorrente per i mesi da marzo a luglio

2023 quale anticipo rispetto alle rendite della previdenza professionale (cfr.

doc. 33; consid. 2.8.).

La Cassa pensioni del ricorrente,

nel mese di giugno 2023, gli ha poi riconosciuto una rendita corrente con

effetto dal mese di luglio 2023 e delle rendite retroattive per i mesi da marzo

a giugno 2023 (cfr. doc. 25; consid. 1.1.; 2.8.).

Le rendite LPP retroattive

riguardanti i mesi da marzo a giugno 2023 giustificano, dunque, la richiesta di

rimborso ex art. 33 cpv. 1 lett. a Las delle prestazioni assistenziali

(ordinarie + speciali) corrisposte per i mesi da marzo a giugno 2023.

La rendita LPP relativa al mese

di febbraio 2023 non può, invece, legittimare alcuna domanda di rimborso, visto

che per tale mese l’assistenza sociale non ha proceduto ad anticipare alcunché,

il relativo diritto essendo iniziato il 1° marzo 2023.

2.11. Nemmeno è possibile richiedere il

rimborso ex art. 33 cpv. 1 lett. a Las della prestazione assistenziale

ordinaria erogata all’insorgente per il mese di luglio 2023 di fr. 1'807.--

(cfr. doc. 196; consid. 2.8.).

Come visto, la Cassa pensioni già

nel mese di giugno 2023 ha stabilito il diritto del ricorrente a una rendita

LPP con effetto dal 1° febbraio 2023. Le prestazioni retroattive riguardano i

mesi da febbraio a giugno 2023, mentre per luglio 2023 è stato indicato che la

rendita sarebbe stata versata il 14 luglio 2023 (cfr. doc. 25).

Il TCA non ignora che quando

l’USSI è venuto a conoscenza della decisione della Cassa pensioni, il 7 luglio

Considerandi

2023.

(cfr. doc. 26; consid. 2.8.), la prestazione assistenziale ordinaria

relativa al mese di luglio 2023 poteva a quel momento essere stata corrisposta

(cfr. art. 6 cpv. 1 Reg. Las: “le prestazioni assistenziali vengono di

regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese”).

In ogni caso, però, la rendita

LPP di luglio 2023 era stata deliberata nel mese di giugno 2023 (la

comunicazione della __________ risale al 20 giugno 2023; cfr. doc. 25; consid.

1.1

) e il relativo versamento già fissato al 14 luglio 2023.

In tale situazione la prestazione

assistenziale di luglio 2023 non corrisponde a un vero e proprio anticipo.

Allorché il ricorrente l’ha ricevuta,

sapeva con certezza che per quel mese avrebbe riscosso parimenti la rendita

LPP.

In riferimento alla prestazione

assistenziale di luglio 2023 è, per contro, possibile, se del caso, ordinarne -

ai sensi degli art. 36 Las e 26 Laps - la restituzione, istituto giuridico

riguardante coloro i quali hanno beneficiato di prestazioni a cui, da un

profilo oggettivo, non avevano diritto (cfr. consid. 2.6.-2.7.).

2.12

Ritenuto che le rendite LPP mensili

accordate al ricorrente dalla propria Cassa pensioni vengono, di regola,

versate il giorno 15 del mese (cfr. doc. 25), è altamente verosimile che la

prestazione del secondo pilastro dei mesi da febbraio a giugno 2023 sarebbe

servita a far fronte alle spese di ciascuno dei mesi ai quali si riferisce.

In simili condizioni, neppure

potrebbe entrare in linea di conto ai fini del rimborso delle prestazioni

assistenziali di luglio 2023 l’applicazione, per analogia, della prassi dell’assistenza sociale, utilizzata

nell’ambito del calcolo della prestazione, nonché della restituzione e avallata

dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 consid. 2.3.,

che ha confermato la STCA 42.2019.23-24 del 4 settembre 2019; STF 8C_648/2018

del 7 gennaio 2019), di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per

il mese successivo (in casu, per ipotesi, considerando ogni rendita retroattiva

LPP da febbraio a giugno 2023 per il mese successivo a quello di riferimento).

In

effetti la prassi stessa prevede che non si possa procedere in tal senso

qualora il reddito in questione sia stato utilizzato immediatamente per pagare le fatture ancora

scoperte del mese in cui è stato versato (cfr. STCA 42.2023.25 del 14 agosto

2023.

consid. 2.8.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.;

STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio

2014.

consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2007.4 del 1°

ottobre 2007).

2.13

In esito a quanto precede, occorre

concludere che, come stabilito sopra, la richiesta di rimborso emessa nei

confronti dell’insorgente è fondata per quanto riguarda il periodo marzo - giugno

2023, a esclusione del mese di luglio 2023 (cfr. consid. 2.10-2.11).

La somma da rimborsare ex art. 33

cpv. 1 lett. a Las è pari, dunque, a fr. 7'933.95 (fr. 9'740.85 importo totale

delle prestazioni assistenziali percepite da marzo a luglio 2023 – fr. 1'807

prestazione assistenziale ordinaria del mese di luglio 2023; cfr. doc. 196).

2.14

Nella

presente evenienza, come sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A; III),

non si è peraltro confrontati con una delle situazioni di cui all’art. 35 cpv.

1.

Las che escludono l’obbligo di rimborso, e meglio non si tratta di prestazioni assistenziali ottenute dal beneficiario

prima dell'età di 18 anni compiuti, rispettivamente di prestazioni

assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale

(cfr. consid. 2.3.).

In

relazione, infine, all’art. 43 Las secondo cui l’autorità cantonale può

rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le

circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970

riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione

della legislazione) giova rammentare che tale disposto è una mera disposizione

potestativa (cfr. consid. 2.3.).

A titolo abbondanziale è utile

rilevare che nel caso del rimborso non è previsto il condono, a differenza di

quanto contemplato per la restituzione (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; 25 cpv. 1

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali -

LPGA; consid. 2.6.).

In effetti la Las precisa

specificatamente che il rinvio all’art. 26 Laps che contempla l’istituto del

condono si riferisce solo alle prestazioni ottenute indebitamente (cfr. art. 36

Las; consid. 2.6.), (cfr. STCA 42.2022.10-11 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.;

STCA 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.3., il cui ricorso al TF da parte

del beneficiario di prestazioni assistenziali a cui è stato richiesto il

rimborso è stato respinto con giudizio 8C_427/2021 del 7 settembre 2021; STCA

42.2020.15

del 22 febbraio 2021 consid. 2.11.).

2.15

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;

STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 è annullata e riformata nel senso che RI 1 deve rimborsare le

prestazioni assistenziali percepite nei mesi da marzo a giugno 2023 per

complessivi fr. 7'933.95.

2. Gli atti sono trasmessi all’USSI

per verificare se siano date le condizioni per richiedere al ricorrente la

restituzione della prestazione assistenziale ordinaria corrispostagli per il

mese di luglio 2023.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti