Lexipedia

Decisione

42.2024.4

USSI chiesto rettam. a ric. rimborso prestazionio assistenziali erogate nei mesi del 2023 per i quali, susseguentem., gli sono state riconosciute rendite LPP retroattive. Da importo tot. deve, comunque, essere esclusa prest. assist. 07.23, poiché prest. LPP retroattive concernono mesi 02-06.23

18 marzo 2024Italiano34 min

fr. 10'645.-- gli sarebbero state corrisposte con valuta al 30 giugno 2023 (cfr.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.4

rs

Lugano

18 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI

1 (__________1961) è stato al beneficio dell’assistenza sociale da marzo a

luglio 2023, percependo prestazioni assistenziali per complessivi fr. 9'740.95

(cfr. doc. 29-31).

Il

20 giugno 2023 __________ ha comunicato all’interessato che la sua Cassa

pensioni (__________), a seguito della decisione AI del 5 aprile 2023, gli

aveva riconosciuto una rendita di invalidità dal 1° febbraio 2023 di fr.

2'129.-- al mese.

È

stato, altresì, precisato che le rendite retroattive da febbraio a giugno 2023

di complessivi fr. 10'645.-- gli sarebbero state versate con valuta al 30

giugno 2023 (cfr. doc. 25).

In

effetti, nonostante la richiesta di compensazione del 23 marzo 2023 da parte

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), le rendite LPP

retroattive sono state corrisposte direttamente a RI 1 (cfr. doc. 32; 33; 23).

1.2. L’USSI,

l’8 agosto 2023, ha chiesto a RI 1, in applicazione dell’art. 33 lett. a Las il

rimborso di fr. 9'740.95, composti di fr. 8'995.-- pari alle prestazioni

assistenziali ordinarie ricevute da marzo a luglio 2023 e di fr. 745.95

corrispondenti a prestazioni speciali elargitegli nello stesso periodo (cfr.

doc. 23-24).

1.3. L’interessato

ha interposto tempestivo reclamo il 14 agosto 2023, facendo valere che

l’importo di fr. 2'129.-- relativo alla rendita d’invalidità LPP non è

sufficiente per la sussistenza in Svizzera. Il medesimo ha indicato di essere

in attesa di una decisione in merito al suo diritto alle prestazioni

complementari.

Inoltre

egli ha dichiarato di non essere in grado di rimborsare la somma di fr.

9'740.95, in quanto soffre anche di diabete che lo costringe a sostenere

ulteriori spese per l’alimentazione (cfr. doc. 21).

1.4. Con

decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 l’USSI ha confermato il proprio

provvedimento dell’8 agosto 2023, rilevando:

" (…) Nel

caso di specie, incontestato è il fatto che per il periodo dal mese di marzo

2023 al mese di luglio 2023 il reclamante ha beneficiato di prestazioni

assistenziali per complessivi CHF 9'740.95. Pacifico inoltre che al reclamante

sono stati versati CHF 10'645.-- per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno

2023.

In applicazione del citato art. 33 lett. a Las l’8

agosto 2023 l’USSI ha correttamente chiesto il rimborso delle prestazioni

assistenziali versate dal mese di marzo 2023 al mese di luglio 2023 in

considerazione del riconoscimento della rendita d’invalidità della previdenza

professionale.

Le ragioni addotte dal reclamante (…) non possono

essere seguite.

A titolo abbondanziale i rileva che alla presente

fattispecie va applicato l’art. 35 Las che prevede i motivi secondo cui si può

prescindere dal richiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali.

Le argomentazioni del reclamante a giustificazione di

un’esclusione “non sono in grado di rimborsare le somme da voi richieste a

titolo di rimborso” non possono tuttavia essere seguite, non adempiendone i

presupposti. (…)” (Doc. A)

1.5. RI

1 ha ricorso tempestivamente al TCA, ribadendo di non essere nelle condizioni

per poter rimborsare l’USSI e spiegando che la somma retroattiva di fr.

10'645.-- è stata utilizzata per far fronte alle spese arretrate e sanare i

debiti contratti quando non aveva ulteriori entrate se non l’ammontare di fr.

2'120 del secondo pilastro che non era sufficiente per provvedere al proprio

sostentamento. Egli ha puntualizzato che dopo dieci mesi la Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG gli ha assegnato una prestazione complementare di fr.

323.-- mensili, per cui non è in grado di rifondere quanto richiestogli (cfr.

doc. I).

1.6. Con

risposta del 19 febbraio 2024 l’USSI ha postulato la reiezione

dell’impugnativa, evidenziando segnatamente che “il ricorrente era ben

informato che l’USSI gli avrebbe concesso le prestazioni assistenziali quale

anticipo della rendita di invalidità della propria cassa pensione e che, una

volta ricevute le rendite retroattive dalla LPP, le stesse sarebbero dovute

essere rimborsate all’USSI. In particolare nel documento da egli firmato il 28

febbraio 2023, al punto 3), vi è chiaramente indicato che “in caso di mancata o

parziale compensazione od allorquando non dovesse risultare applicabile l’art.

32 Laps, sono comunque tenuti (e si impegnano in tal senso) a restituire quella

parte di prestazioni alla quale non avrebbero avuto diritto computando la

prestazione cantonale o federale riconosciuta retroattivamente” (cfr. doc.

III).

1.7. L’insorgente

si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 23 febbraio

2024, nel quale ha asserito, in particolare, che il documento firmato il 28

febbraio 2023 gli era stato sottoposto come autorizzazione al trattamento dati

e da lui non inteso quale procura autorizzativa per eventuali compensazioni.

Egli ha, poi, informato che dal 1° gennaio 2024 si è dovuto trasferire in

Italia, a __________, in quanto le attuali entrate non gli consentono di poter

vivere in Svizzera (cfr. doc. V + 1/2).

1.8. Il

doc. V e i relativi allegati sono stati trasmessi all’amministrazione per

conoscenza (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia

chiesto a RI 1 il rimborso di fr. 9'740.95, corrispondenti alle prestazioni

assistenziali percepite da marzo a luglio 2023, a seguito del riconoscimento al

medesimo di rendite retroattive LPP da febbraio a giugno 2023.

2.2. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti

assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in

prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17 Las).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono

commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle

situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17

cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri

qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono

destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

Ai

sensi dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli

art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e

corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las

e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle

persone componenti l’unità di riferimento.

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le

prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

2.3. L'art.

33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno

rimborsate:

a)

quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni

assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno

esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli

arretrati (art. 32 Laps);

b)

in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

c)

in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

Giusta l'art.

35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per

le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali

da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b

abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento

sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).

Ai

sensi dell’art. 42 Las, concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e

l’azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità

Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo

dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

L’art.

43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può

rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze

lo giustificano.

L’art. 43 Las è ad

ogni modo una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7

settembre 2020 consid. 6.4.).

2.4. A

proposito dell’art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla

Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così

espresso:

"

Il nuovo art. 33, rispetto a

quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali

sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento

alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS

riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui

le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni

assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non

scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con

la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali

(evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

Nel

suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze

aveva al riguardo rilevato:

"

II nuovo art. 33 limita e precisa

le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni

assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve

avvenire nei seguenti casi:

- prestazioni di sostegno sociale indebitamente

percepite;

- versamenti a titolo di anticipo su

prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

- acquisizione di una sostanza

rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di

sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto

dalla legislazione cantonale."

Nel

rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione

sull’iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella

forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione

nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano

in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Il

Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le

prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di

cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.

Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le

richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata,

previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito

un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone

tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto

sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale

(COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino

sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale

L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che

possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria

situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle

prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della

persona.

Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve

collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire

il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di

inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non

conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni

pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è

prevista la possibilità di sospendere la prestazione.

Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a

garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento

sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto

statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.

Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:

Ÿ professionale:

per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo

del lavoro in tempi brevi

Ÿ sociale:

per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma

che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che

necessitano di un periodo di accompagnamento.

Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto

prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione

economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano

sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua

indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.

In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo

di un’azione di rimborso sono:

- le prestazioni

indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36

LAS)

- le prestazioni

anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)

- l’acquisizione

di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni

- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)

Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione

assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso

l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale

sull’immobile.

Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6

milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli

assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.

Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno

dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella

misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione

economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso

implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a

domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al

rimborso.

Art. 43 LAS

L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente

al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)”

Questa

Corte rammenta che, in ogni caso, l’art. 43 Las è una mera disposizione

potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).

2.5. Le linee guida della Conferenza svizzera

delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr.

https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to E.2.2.,

concernente il concetto di anticipo di prestazioni in relazione alle

prestazioni percepite debitamente, prevedono:

" 1Le

prestazioni in entrata corrisposte retroattivamente da terzi sono poste in

compensazione sulle prestazioni anticipate dall’aiuto sociale.

2Possono essere poste in compensazione solo le

prestazioni del medesimo genere e riferite al medesimo lasso di tempo

(cosiddetta congruenza).”

Dalle

relative spiegazioni in merito alla congruenza temporale si evince:

" I

pagamenti retroattivi possono essere posti in compensazione sulle prestazioni

finanziarie anticipate dall’aiuto sociale solo se le prestazioni in entrata e

quelle dell’aiuto sociale concernono il medesimo periodo. Fondamentalmente, una

compensazione presuppone dunque l’identità temporale, ossia la congruenza temporale.

A titolo esemplificativo, la condizione della

congruenza temporale non è adempiuta se a una persona beneficiaria del sostegno

è accordata retroattivamente una rendita delle assicurazioni sociali che

concerne, integralmente o parzialmente, un periodo in cui non era ancora stato

erogato nessun aiuto sociale.

Non è necessario effettuare un conteggio ogni mese

(oppure ogni anno). Per esempio, le prestazioni delle assicurazioni sociali

erogate retroattivamente per tre mesi saranno compensate globalmente con le

prestazioni dell’aiuto sociale per i tre mesi corrispondenti.

Le eccedenze e le prestazioni concernenti periodi

antecedenti devono essere escluse dalla compensazione e imputate integralmente

come reddito nel budget corrente dell’avente diritto.”

Circa

la congruenza materiale è precisato che “per poter essere compensate, le

prestazioni in entrata e le prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale devono

avere il medesimo scopo, ossia servire al mantenimento”.

Riguardo alla funzione delle

disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi

(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von

Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die

Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung,

der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine

eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch

erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die

Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del

6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.

4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26

gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno

2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;

DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016

del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;

STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.6. Per quanto attiene alle prestazioni

ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le

prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui

all’art. 26 Laps."

Giusta l'art. 26 Laps:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

(cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)."

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza

del TCA e del Tribunale federali in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps:

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi degli art. 48 Las e 2

Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure

sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore

in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi,

secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.

consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di restituzione è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF C 128/06 del

10 maggio 2007 consid. 3; DTF 130 V 318 consid., 5.2.; DTF 126 V 42 consid. 2b).

In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr.

STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid.

2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag.

76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi

mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in

tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3.2.-3.3.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC

1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2.,

parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del

20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione

sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile

(miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1

LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

2.8. Nel

caso in esame dalle carte processuali emerge che RI 1, il 9 marzo 2023, ha

inoltrato domanda di prestazioni assistenziali, completando la necessaria documentazione

(cfr. doc. 55).

Egli, già il 28 febbraio 2023,

aveva firmato il documento “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e

compensazione”, il quale indica espressamente, tra l’altro, che il richiedente e

le persone facenti parte dell’unità di riferimento prendono atto che le

prestazioni sociali riconosciute vanno ritenute quali anticipi se

successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della legge,

prestazioni delle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione

federale (LAVS, LAI, LPC, LIPG, LAFam, LAINF, LAMal, LADI) e della previdenza

professionale (LPP) e che l’organismo pubblico che ha effettuato dei versamenti

a titolo di anticipo esigerà la corresponsione diretta dell’arretrato fino a

concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo che essi sono stati concessi.

Nel modulo è inoltre precisato che il richiedente e le persone facenti parte

dell’unità di riferimento, “in caso di mancata o parziale compensazione od

allorquando non dovesse risultare applicabile l’art. 32 Laps, sono comunque

tenuti (e si impegnano in tal senso) a restituire quella parte di prestazioni

alla quale non avrebbero avuto diritto computando la prestazione cantonale o

federale riconosciuta retroattivamente” (cfr. doc. 54).

Il 14 marzo 2023 il ricorrente ha,

poi, sottoscritto la cessione di credito per versamenti effettuati a titolo di

anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte in attesa della

relativa decisione, dichiarando di cedere allo Stato del Cantone Ticino e per

esso al Dipartimento della Sanità e della socialità, rappresentato dall’USSI,

le rendite che gli sarebbero state concesse dalla __________ e autorizzando

l’incasso da parte di USSI delle rendite nei limiti degli anticipi effettuati e

che avrebbe effettuato l’Ente pubblico (cfr. doc. 33).

Con decisione del 23 marzo 2023

l’USSI ha assegnato all’insorgente una prestazione assistenziale di fr.

1'787.-- mensili per il periodo dal mese di marzo al mese di agosto 2023 (cfr.

doc. 205), poi aumentata a fr. 1'807.-- al mese da maggio ad agosto 2023 (cfr.

doc. 196).

Sempre il 23 marzo 2023 la parte

resistente ha inviato alla __________ una richiesta di compensazione di

pagamenti retroattivi, informandola di anticipare a RI 1, nell’attesa della

decisione LPP, le prestazioni assistenziali e trasmettendole la cessione di

credito firmata da quest’ultimo (cfr. doc. 32).

In uno scritto del 24 marzo 2023

l’amministrazione ha altresì invitato il ricorrente a fornire, in occasione

della successiva richiesta di rinnovo, in particolare aggiornamenti in merito

alla richiesta di rendita LPP e alla domanda di prestazioni complementari,

rendendolo comunque attento di voler immediatamente annunciare ogni cambiamento

della sua situazione personale e finanziaria (cfr. doc. 209).

Come

visto nei fatti, nel mese di giugno 2023 a RI 1 è stata riconosciuta dalla

propria Cassa pensioni una rendita di fr. 25'542.-- annui a far tempo dal 1°

febbraio 2023.

Fatti

Il

primo versamento mensile di fr. 2'129.-- è stato stabilito per il 14 luglio

2023, mentre le rendite retroattive da febbraio a giugno 2023 di complessivi

fr. 10'645.-- gli sarebbero state corrisposte con valuta al 30 giugno 2023 (cfr.

doc. 25; consid. 1.1.).

Il 7 luglio 2023 __________,

operatrice sociale della __________, ha comunicato all’USSI quanto deciso dalla

Cassa pensioni del ricorrente (cfr. doc. 26).

L’USSI,

l’8 agosto 2023, siccome la Cassa pensioni, contrariamente alla sua domanda del

23 marzo 2023 (cfr. doc. 32), non ha proceduto alla compensazione, ha chiesto a

RI 1 il rimborso, ex art. 33 lett. a Las, di fr. 9'740.95, corrispondenti alle prestazioni

assistenziali ordinarie e speciali elargitegli da marzo a luglio 2023 (cfr.

doc. 23-24; consid. 1.2.).

Il

provvedimento dell’8 agosto 2023 è stato confermato con decisione su reclamo

del 16 gennaio 2024 (cfr. doc. A; consid. 1.4.).

2.9. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che la

circostanza che all’insorgente sia stata assegnata una rendita LPP con effetto

retroattivo a un periodo, coincidente con il lasso di tempo in cui il medesimo

ha percepito prestazioni assistenziali è una di quelle contemplate dall’art. 33

cpv. 1 Las che fondano un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

In effetti la lett. a dell’art.

33 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a

maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo

di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in

cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le

si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps (cfr. consid. 2.3.).

L'art.

32 cpv. 1 Laps, relativo al versamento

diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi, enuncia che l’organismo pubblico che, in

vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente

legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base

contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha

effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può

esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi

anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

Per

quanto concerne il principio del rimborso, l’amministrazione, ritenuto che la

sua domanda di compensazione formulata all’attenzione della Cassa pensioni il

23 marzo 2023 è rimasta inevasa (cfr. consid. 2.8.), ha, quindi, a ragione richiesto

l’8 agosto 2023 all’insorgente di rimborsare le prestazioni assistenziali

erogategli in quei mesi nel 2023 per i quali, susseguentemente, gli sono state

riconosciute le rendite LPP retroattive (cfr. consid. 1.2.; 2.8.).

Per inciso la censura secondo cui

il ricorrente aveva inteso il documento sottoscritto il 28 febbraio 2023 (cfr.

doc. 54; consid. 2.8.) soltanto quale autorizzazione al trattamento dei dati e

non come procura ai fini della compensazione (cfr. doc. V; consid. 1.7.) si

rivela infondata.

Il modulo in questione, firmato d’altronde

dall’insorgente, menziona già nel titolo (“Procura, autorizzazione a fornire

informazioni e compensazione”) la compensazione e indica chiaramente, da un

lato, che le prestazioni sociali riconosciute vanno ritenute quali anticipi se

successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della legge, ad

esempio prestazioni della previdenza professionale (LPP). Dall’altro, che

l’organismo pubblico che ha effettuato dei versamenti a titolo di anticipo

esigerà la corresponsione diretta dell’arretrato fino a concorrenza dei suoi

anticipi e per il periodo che essi sono stati concessi, rispettivamente che in

caso di mancata o parziale compensazione od allorquando non dovesse risultare

applicabile l’art. 32 Laps, il richiedente è tenuto (e si impegna in tal senso)

a restituire quella parte di prestazioni alla quale non avrebbero avuto diritto

computando la prestazione riconosciuta retroattivamente (cfr. doc. 54; consid.

2.8.).

2.10. Relativamente

all’importo del rimborso di fr. 9'740.95, pari alle prestazioni assistenziali

ordinarie da marzo a luglio 2023 di fr. 8'995.--, sommate alle prestazioni

speciali di fr. 745.95 per il lasso di tempo marzo - giugno 2023 (cfr. doc.

23-24; 29-31), va tuttavia osservato che il rimborso riguarda unicamente le prestazioni

assistenziali versate quale anticipo, ossia quelle relative a periodi per i

quali in seguito sono state erogate prestazioni retroattive, ad esempio, di

un’assicurazione sociale federale (cfr. consid. 2.5.).

In concreto le prestazioni

assistenziali sono state versate al ricorrente per i mesi da marzo a luglio

2023 quale anticipo rispetto alle rendite della previdenza professionale (cfr.

doc. 33; consid. 2.8.).

La Cassa pensioni del ricorrente,

nel mese di giugno 2023, gli ha poi riconosciuto una rendita corrente con

effetto dal mese di luglio 2023 e delle rendite retroattive per i mesi da marzo

a giugno 2023 (cfr. doc. 25; consid. 1.1.; 2.8.).

Le rendite LPP retroattive

riguardanti i mesi da marzo a giugno 2023 giustificano, dunque, la richiesta di

rimborso ex art. 33 cpv. 1 lett. a Las delle prestazioni assistenziali

(ordinarie + speciali) corrisposte per i mesi da marzo a giugno 2023.

La rendita LPP relativa al mese

di febbraio 2023 non può, invece, legittimare alcuna domanda di rimborso, visto

che per tale mese l’assistenza sociale non ha proceduto ad anticipare alcunché,

il relativo diritto essendo iniziato il 1° marzo 2023.

2.11. Nemmeno è possibile richiedere il

rimborso ex art. 33 cpv. 1 lett. a Las della prestazione assistenziale

ordinaria erogata all’insorgente per il mese di luglio 2023 di fr. 1'807.--

(cfr. doc. 196; consid. 2.8.).

Come visto, la Cassa pensioni già

nel mese di giugno 2023 ha stabilito il diritto del ricorrente a una rendita

LPP con effetto dal 1° febbraio 2023. Le prestazioni retroattive riguardano i

mesi da febbraio a giugno 2023, mentre per luglio 2023 è stato indicato che la

rendita sarebbe stata versata il 14 luglio 2023 (cfr. doc. 25).

Il TCA non ignora che quando

l’USSI è venuto a conoscenza della decisione della Cassa pensioni, il 7 luglio

Considerandi

2023.

(cfr. doc. 26; consid. 2.8.), la prestazione assistenziale ordinaria

relativa al mese di luglio 2023 poteva a quel momento essere stata corrisposta

(cfr. art. 6 cpv. 1 Reg. Las: “le prestazioni assistenziali vengono di

regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese”).

In ogni caso, però, la rendita

LPP di luglio 2023 era stata deliberata nel mese di giugno 2023 (la

comunicazione della __________ risale al 20 giugno 2023; cfr. doc. 25; consid.

1.1.) e il relativo versamento già fissato al 14 luglio 2023.

In tale situazione la prestazione

assistenziale di luglio 2023 non corrisponde a un vero e proprio anticipo.

Allorché il ricorrente l’ha ricevuta,

sapeva con certezza che per quel mese avrebbe riscosso parimenti la rendita

LPP.

In riferimento alla prestazione

assistenziale di luglio 2023 è, per contro, possibile, se del caso, ordinarne -

ai sensi degli art. 36 Las e 26 Laps - la restituzione, istituto giuridico

riguardante coloro i quali hanno beneficiato di prestazioni a cui, da un

profilo oggettivo, non avevano diritto (cfr. consid. 2.6.-2.7.).

2.12

Ritenuto che le rendite LPP mensili

accordate al ricorrente dalla propria Cassa pensioni vengono, di regola,

versate il giorno 15 del mese (cfr. doc. 25), è altamente verosimile che la

prestazione del secondo pilastro dei mesi da febbraio a giugno 2023 sarebbe

servita a far fronte alle spese di ciascuno dei mesi ai quali si riferisce.

In simili condizioni, neppure

potrebbe entrare in linea di conto ai fini del rimborso delle prestazioni

assistenziali di luglio 2023 l’applicazione, per analogia, della prassi dell’assistenza sociale, utilizzata

nell’ambito del calcolo della prestazione, nonché della restituzione e avallata

dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 consid. 2.3.,

che ha confermato la STCA 42.2019.23-24 del 4 settembre 2019; STF 8C_648/2018

del 7 gennaio 2019), di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per

il mese successivo (in casu, per ipotesi, considerando ogni rendita retroattiva

LPP da febbraio a giugno 2023 per il mese successivo a quello di riferimento).

In

effetti la prassi stessa prevede che non si possa procedere in tal senso

qualora il reddito in questione sia stato utilizzato immediatamente per pagare le fatture ancora

scoperte del mese in cui è stato versato (cfr. STCA 42.2023.25 del 14 agosto

2023.

consid. 2.8.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.;

STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio

2014.

consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2007.4 del 1°

ottobre 2007).

2.13

In esito a quanto precede, occorre

concludere che, come stabilito sopra, la richiesta di rimborso emessa nei

confronti dell’insorgente è fondata per quanto riguarda il periodo marzo - giugno

2023, a esclusione del mese di luglio 2023 (cfr. consid. 2.10-2.11).

La somma da rimborsare ex art. 33

cpv. 1 lett. a Las è pari, dunque, a fr. 7'933.95 (fr. 9'740.85 importo totale

delle prestazioni assistenziali percepite da marzo a luglio 2023 – fr. 1'807

prestazione assistenziale ordinaria del mese di luglio 2023; cfr. doc. 196).

2.14

Nella

presente evenienza, come sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A; III),

non si è peraltro confrontati con una delle situazioni di cui all’art. 35 cpv.

1.

Las che escludono l’obbligo di rimborso, e meglio non si tratta di prestazioni assistenziali ottenute dal beneficiario

prima dell'età di 18 anni compiuti, rispettivamente di prestazioni

assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale

(cfr. consid. 2.3.).

In

relazione, infine, all’art. 43 Las secondo cui l’autorità cantonale può

rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le

circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970

riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione

della legislazione) giova rammentare che tale disposto è una mera disposizione

potestativa (cfr. consid. 2.3.).

A titolo abbondanziale è utile

rilevare che nel caso del rimborso non è previsto il condono, a differenza di

quanto contemplato per la restituzione (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; 25 cpv. 1

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali -

LPGA; consid. 2.6.).

In effetti la Las precisa

specificatamente che il rinvio all’art. 26 Laps che contempla l’istituto del

condono si riferisce solo alle prestazioni ottenute indebitamente (cfr. art. 36

Las; consid. 2.6.), (cfr. STCA 42.2022.10-11 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.;

STCA 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.3., il cui ricorso al TF da parte

del beneficiario di prestazioni assistenziali a cui è stato richiesto il

rimborso è stato respinto con giudizio 8C_427/2021 del 7 settembre 2021; STCA

42.2020.15

del 22 febbraio 2021 consid. 2.11.).

2.15

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;

STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 è annullata e riformata nel senso che RI 1 deve rimborsare le

prestazioni assistenziali percepite nei mesi da marzo a giugno 2023 per

complessivi fr. 7'933.95.

2. Gli atti sono trasmessi all’USSI

per verificare se siano date le condizioni per richiedere al ricorrente la

restituzione della prestazione assistenziale ordinaria corrispostagli per il

mese di luglio 2023.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti