42.2024.4
USSI chiesto rettam. a ric. rimborso prestazionio assistenziali erogate nei mesi del 2023 per i quali, susseguentem., gli sono state riconosciute rendite LPP retroattive. Da importo tot. deve, comunque, essere esclusa prest. assist. 07.23, poiché prest. LPP retroattive concernono mesi 02-06.23
18 marzo 2024Italiano34 min
fr. 10'645.-- gli sarebbero state corrisposte con valuta al 30 giugno 2023 (cfr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.4
rs
Lugano
18 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI
1 (__________1961) è stato al beneficio dell’assistenza sociale da marzo a
luglio 2023, percependo prestazioni assistenziali per complessivi fr. 9'740.95
(cfr. doc. 29-31).
Il
20 giugno 2023 __________ ha comunicato all’interessato che la sua Cassa
pensioni (__________), a seguito della decisione AI del 5 aprile 2023, gli
aveva riconosciuto una rendita di invalidità dal 1° febbraio 2023 di fr.
2'129.-- al mese.
È
stato, altresì, precisato che le rendite retroattive da febbraio a giugno 2023
di complessivi fr. 10'645.-- gli sarebbero state versate con valuta al 30
giugno 2023 (cfr. doc. 25).
In
effetti, nonostante la richiesta di compensazione del 23 marzo 2023 da parte
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), le rendite LPP
retroattive sono state corrisposte direttamente a RI 1 (cfr. doc. 32; 33; 23).
1.2. L’USSI,
l’8 agosto 2023, ha chiesto a RI 1, in applicazione dell’art. 33 lett. a Las il
rimborso di fr. 9'740.95, composti di fr. 8'995.-- pari alle prestazioni
assistenziali ordinarie ricevute da marzo a luglio 2023 e di fr. 745.95
corrispondenti a prestazioni speciali elargitegli nello stesso periodo (cfr.
doc. 23-24).
1.3. L’interessato
ha interposto tempestivo reclamo il 14 agosto 2023, facendo valere che
l’importo di fr. 2'129.-- relativo alla rendita d’invalidità LPP non è
sufficiente per la sussistenza in Svizzera. Il medesimo ha indicato di essere
in attesa di una decisione in merito al suo diritto alle prestazioni
complementari.
Inoltre
egli ha dichiarato di non essere in grado di rimborsare la somma di fr.
9'740.95, in quanto soffre anche di diabete che lo costringe a sostenere
ulteriori spese per l’alimentazione (cfr. doc. 21).
1.4. Con
decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 l’USSI ha confermato il proprio
provvedimento dell’8 agosto 2023, rilevando:
" (…) Nel
caso di specie, incontestato è il fatto che per il periodo dal mese di marzo
2023 al mese di luglio 2023 il reclamante ha beneficiato di prestazioni
assistenziali per complessivi CHF 9'740.95. Pacifico inoltre che al reclamante
sono stati versati CHF 10'645.-- per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno
2023.
In applicazione del citato art. 33 lett. a Las l’8
agosto 2023 l’USSI ha correttamente chiesto il rimborso delle prestazioni
assistenziali versate dal mese di marzo 2023 al mese di luglio 2023 in
considerazione del riconoscimento della rendita d’invalidità della previdenza
professionale.
Le ragioni addotte dal reclamante (…) non possono
essere seguite.
A titolo abbondanziale i rileva che alla presente
fattispecie va applicato l’art. 35 Las che prevede i motivi secondo cui si può
prescindere dal richiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali.
Le argomentazioni del reclamante a giustificazione di
un’esclusione “non sono in grado di rimborsare le somme da voi richieste a
titolo di rimborso” non possono tuttavia essere seguite, non adempiendone i
presupposti. (…)” (Doc. A)
1.5. RI
1 ha ricorso tempestivamente al TCA, ribadendo di non essere nelle condizioni
per poter rimborsare l’USSI e spiegando che la somma retroattiva di fr.
10'645.-- è stata utilizzata per far fronte alle spese arretrate e sanare i
debiti contratti quando non aveva ulteriori entrate se non l’ammontare di fr.
2'120 del secondo pilastro che non era sufficiente per provvedere al proprio
sostentamento. Egli ha puntualizzato che dopo dieci mesi la Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG gli ha assegnato una prestazione complementare di fr.
323.-- mensili, per cui non è in grado di rifondere quanto richiestogli (cfr.
doc. I).
1.6. Con
risposta del 19 febbraio 2024 l’USSI ha postulato la reiezione
dell’impugnativa, evidenziando segnatamente che “il ricorrente era ben
informato che l’USSI gli avrebbe concesso le prestazioni assistenziali quale
anticipo della rendita di invalidità della propria cassa pensione e che, una
volta ricevute le rendite retroattive dalla LPP, le stesse sarebbero dovute
essere rimborsate all’USSI. In particolare nel documento da egli firmato il 28
febbraio 2023, al punto 3), vi è chiaramente indicato che “in caso di mancata o
parziale compensazione od allorquando non dovesse risultare applicabile l’art.
32 Laps, sono comunque tenuti (e si impegnano in tal senso) a restituire quella
parte di prestazioni alla quale non avrebbero avuto diritto computando la
prestazione cantonale o federale riconosciuta retroattivamente” (cfr. doc.
III).
1.7. L’insorgente
si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 23 febbraio
2024, nel quale ha asserito, in particolare, che il documento firmato il 28
febbraio 2023 gli era stato sottoposto come autorizzazione al trattamento dati
e da lui non inteso quale procura autorizzativa per eventuali compensazioni.
Egli ha, poi, informato che dal 1° gennaio 2024 si è dovuto trasferire in
Italia, a __________, in quanto le attuali entrate non gli consentono di poter
vivere in Svizzera (cfr. doc. V + 1/2).
1.8. Il
doc. V e i relativi allegati sono stati trasmessi all’amministrazione per
conoscenza (cfr. doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia
chiesto a RI 1 il rimborso di fr. 9'740.95, corrispondenti alle prestazioni
assistenziali percepite da marzo a luglio 2023, a seguito del riconoscimento al
medesimo di rendite retroattive LPP da febbraio a giugno 2023.
2.2. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti
assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in
prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17 Las).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono
commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle
situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17
cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri
qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono
destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ai
sensi dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli
art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e
corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las
e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle
persone componenti l’unità di riferimento.
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le
prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
2.3. L'art.
33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno
rimborsate:
a)
quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni
assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno
esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli
arretrati (art. 32 Laps);
b)
in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c)
in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
Giusta l'art.
35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per
le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali
da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b
abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento
sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).
Ai
sensi dell’art. 42 Las, concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e
l’azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità
Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo
dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.
L’art.
43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può
rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze
lo giustificano.
L’art. 43 Las è ad
ogni modo una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7
settembre 2020 consid. 6.4.).
2.4. A
proposito dell’art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla
Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così
espresso:
"
Il nuovo art. 33, rispetto a
quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali
sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento
alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS
riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui
le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni
assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non
scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con
la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali
(evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel
suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze
aveva al riguardo rilevato:
"
II nuovo art. 33 limita e precisa
le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni
assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso deve
avvenire nei seguenti casi:
- prestazioni di sostegno sociale indebitamente
percepite;
- versamenti a titolo di anticipo su
prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
- acquisizione di una sostanza
rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di
sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto
dalla legislazione cantonale."
Nel
rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione
sull’iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella
forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione
nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano
in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Il
Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le
prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di
cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.
Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le
richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata,
previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito
un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone
tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto
sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale
(COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino
sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale
L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che
possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria
situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle
prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della
persona.
Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve
collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire
il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di
inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non
conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni
pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è
prevista la possibilità di sospendere la prestazione.
Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a
garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento
sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto
statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.
Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:
Ÿ professionale:
per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo
del lavoro in tempi brevi
Ÿ sociale:
per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma
che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che
necessitano di un periodo di accompagnamento.
Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto
prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione
economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano
sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua
indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.
In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo
di un’azione di rimborso sono:
- le prestazioni
indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36
LAS)
- le prestazioni
anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)
- l’acquisizione
di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni
- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)
Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione
assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso
l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale
sull’immobile.
Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6
milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli
assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.
Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno
dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella
misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione
economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso
implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a
domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al
rimborso.
Art. 43 LAS
L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente
al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)”
Questa
Corte rammenta che, in ogni caso, l’art. 43 Las è una mera disposizione
potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).
2.5. Le linee guida della Conferenza svizzera
delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr.
https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to E.2.2.,
concernente il concetto di anticipo di prestazioni in relazione alle
prestazioni percepite debitamente, prevedono:
" 1Le
prestazioni in entrata corrisposte retroattivamente da terzi sono poste in
compensazione sulle prestazioni anticipate dall’aiuto sociale.
2Possono essere poste in compensazione solo le
prestazioni del medesimo genere e riferite al medesimo lasso di tempo
(cosiddetta congruenza).”
Dalle
relative spiegazioni in merito alla congruenza temporale si evince:
" I
pagamenti retroattivi possono essere posti in compensazione sulle prestazioni
finanziarie anticipate dall’aiuto sociale solo se le prestazioni in entrata e
quelle dell’aiuto sociale concernono il medesimo periodo. Fondamentalmente, una
compensazione presuppone dunque l’identità temporale, ossia la congruenza temporale.
A titolo esemplificativo, la condizione della
congruenza temporale non è adempiuta se a una persona beneficiaria del sostegno
è accordata retroattivamente una rendita delle assicurazioni sociali che
concerne, integralmente o parzialmente, un periodo in cui non era ancora stato
erogato nessun aiuto sociale.
Non è necessario effettuare un conteggio ogni mese
(oppure ogni anno). Per esempio, le prestazioni delle assicurazioni sociali
erogate retroattivamente per tre mesi saranno compensate globalmente con le
prestazioni dell’aiuto sociale per i tre mesi corrispondenti.
Le eccedenze e le prestazioni concernenti periodi
antecedenti devono essere escluse dalla compensazione e imputate integralmente
come reddito nel budget corrente dell’avente diritto.”
Circa
la congruenza materiale è precisato che “per poter essere compensate, le
prestazioni in entrata e le prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale devono
avere il medesimo scopo, ossia servire al mantenimento”.
Riguardo alla funzione delle
disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi
(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der
Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem
Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der
SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem
Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen
nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,
dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für
solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden
Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die
Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von
Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die
Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung,
der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del
6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.
4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26
gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno
2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;
DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016
del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;
STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Per quanto attiene alle prestazioni
ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps."
Giusta l'art. 26 Laps:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.
(cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)."
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza
del TCA e del Tribunale federali in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps:
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi degli art. 48 Las e 2
Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure
sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.
2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore
in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi,
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di restituzione è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.
3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF C 128/06 del
10 maggio 2007 consid. 3; DTF 130 V 318 consid., 5.2.; DTF 126 V 42 consid. 2b).
In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in
giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr.
STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid.
2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag.
76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi
mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in
tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile
2021 consid. 3.2.-3.3.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC
1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22
febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2.,
parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del
20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione
sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile
(miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1
LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
2.8. Nel
caso in esame dalle carte processuali emerge che RI 1, il 9 marzo 2023, ha
inoltrato domanda di prestazioni assistenziali, completando la necessaria documentazione
(cfr. doc. 55).
Egli, già il 28 febbraio 2023,
aveva firmato il documento “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e
compensazione”, il quale indica espressamente, tra l’altro, che il richiedente e
le persone facenti parte dell’unità di riferimento prendono atto che le
prestazioni sociali riconosciute vanno ritenute quali anticipi se
successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della legge,
prestazioni delle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale (LAVS, LAI, LPC, LIPG, LAFam, LAINF, LAMal, LADI) e della previdenza
professionale (LPP) e che l’organismo pubblico che ha effettuato dei versamenti
a titolo di anticipo esigerà la corresponsione diretta dell’arretrato fino a
concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo che essi sono stati concessi.
Nel modulo è inoltre precisato che il richiedente e le persone facenti parte
dell’unità di riferimento, “in caso di mancata o parziale compensazione od
allorquando non dovesse risultare applicabile l’art. 32 Laps, sono comunque
tenuti (e si impegnano in tal senso) a restituire quella parte di prestazioni
alla quale non avrebbero avuto diritto computando la prestazione cantonale o
federale riconosciuta retroattivamente” (cfr. doc. 54).
Il 14 marzo 2023 il ricorrente ha,
poi, sottoscritto la cessione di credito per versamenti effettuati a titolo di
anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte in attesa della
relativa decisione, dichiarando di cedere allo Stato del Cantone Ticino e per
esso al Dipartimento della Sanità e della socialità, rappresentato dall’USSI,
le rendite che gli sarebbero state concesse dalla __________ e autorizzando
l’incasso da parte di USSI delle rendite nei limiti degli anticipi effettuati e
che avrebbe effettuato l’Ente pubblico (cfr. doc. 33).
Con decisione del 23 marzo 2023
l’USSI ha assegnato all’insorgente una prestazione assistenziale di fr.
1'787.-- mensili per il periodo dal mese di marzo al mese di agosto 2023 (cfr.
doc. 205), poi aumentata a fr. 1'807.-- al mese da maggio ad agosto 2023 (cfr.
doc. 196).
Sempre il 23 marzo 2023 la parte
resistente ha inviato alla __________ una richiesta di compensazione di
pagamenti retroattivi, informandola di anticipare a RI 1, nell’attesa della
decisione LPP, le prestazioni assistenziali e trasmettendole la cessione di
credito firmata da quest’ultimo (cfr. doc. 32).
In uno scritto del 24 marzo 2023
l’amministrazione ha altresì invitato il ricorrente a fornire, in occasione
della successiva richiesta di rinnovo, in particolare aggiornamenti in merito
alla richiesta di rendita LPP e alla domanda di prestazioni complementari,
rendendolo comunque attento di voler immediatamente annunciare ogni cambiamento
della sua situazione personale e finanziaria (cfr. doc. 209).
Come
visto nei fatti, nel mese di giugno 2023 a RI 1 è stata riconosciuta dalla
propria Cassa pensioni una rendita di fr. 25'542.-- annui a far tempo dal 1°
febbraio 2023.
Fatti
Il
primo versamento mensile di fr. 2'129.-- è stato stabilito per il 14 luglio
2023, mentre le rendite retroattive da febbraio a giugno 2023 di complessivi
fr. 10'645.-- gli sarebbero state corrisposte con valuta al 30 giugno 2023 (cfr.
doc. 25; consid. 1.1.).
Il 7 luglio 2023 __________,
operatrice sociale della __________, ha comunicato all’USSI quanto deciso dalla
Cassa pensioni del ricorrente (cfr. doc. 26).
L’USSI,
l’8 agosto 2023, siccome la Cassa pensioni, contrariamente alla sua domanda del
23 marzo 2023 (cfr. doc. 32), non ha proceduto alla compensazione, ha chiesto a
RI 1 il rimborso, ex art. 33 lett. a Las, di fr. 9'740.95, corrispondenti alle prestazioni
assistenziali ordinarie e speciali elargitegli da marzo a luglio 2023 (cfr.
doc. 23-24; consid. 1.2.).
Il
provvedimento dell’8 agosto 2023 è stato confermato con decisione su reclamo
del 16 gennaio 2024 (cfr. doc. A; consid. 1.4.).
2.9. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che la
circostanza che all’insorgente sia stata assegnata una rendita LPP con effetto
retroattivo a un periodo, coincidente con il lasso di tempo in cui il medesimo
ha percepito prestazioni assistenziali è una di quelle contemplate dall’art. 33
cpv. 1 Las che fondano un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.
In effetti la lett. a dell’art.
33 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a
maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo
di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in
cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le
si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps (cfr. consid. 2.3.).
L'art.
32 cpv. 1 Laps, relativo al versamento
diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi, enuncia che l’organismo pubblico che, in
vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente
legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base
contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha
effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può
esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi
anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.
Per
quanto concerne il principio del rimborso, l’amministrazione, ritenuto che la
sua domanda di compensazione formulata all’attenzione della Cassa pensioni il
23 marzo 2023 è rimasta inevasa (cfr. consid. 2.8.), ha, quindi, a ragione richiesto
l’8 agosto 2023 all’insorgente di rimborsare le prestazioni assistenziali
erogategli in quei mesi nel 2023 per i quali, susseguentemente, gli sono state
riconosciute le rendite LPP retroattive (cfr. consid. 1.2.; 2.8.).
Per inciso la censura secondo cui
il ricorrente aveva inteso il documento sottoscritto il 28 febbraio 2023 (cfr.
doc. 54; consid. 2.8.) soltanto quale autorizzazione al trattamento dei dati e
non come procura ai fini della compensazione (cfr. doc. V; consid. 1.7.) si
rivela infondata.
Il modulo in questione, firmato d’altronde
dall’insorgente, menziona già nel titolo (“Procura, autorizzazione a fornire
informazioni e compensazione”) la compensazione e indica chiaramente, da un
lato, che le prestazioni sociali riconosciute vanno ritenute quali anticipi se
successivamente vengono concesse altre prestazioni ai sensi della legge, ad
esempio prestazioni della previdenza professionale (LPP). Dall’altro, che
l’organismo pubblico che ha effettuato dei versamenti a titolo di anticipo
esigerà la corresponsione diretta dell’arretrato fino a concorrenza dei suoi
anticipi e per il periodo che essi sono stati concessi, rispettivamente che in
caso di mancata o parziale compensazione od allorquando non dovesse risultare
applicabile l’art. 32 Laps, il richiedente è tenuto (e si impegna in tal senso)
a restituire quella parte di prestazioni alla quale non avrebbero avuto diritto
computando la prestazione riconosciuta retroattivamente (cfr. doc. 54; consid.
2.8.).
2.10. Relativamente
all’importo del rimborso di fr. 9'740.95, pari alle prestazioni assistenziali
ordinarie da marzo a luglio 2023 di fr. 8'995.--, sommate alle prestazioni
speciali di fr. 745.95 per il lasso di tempo marzo - giugno 2023 (cfr. doc.
23-24; 29-31), va tuttavia osservato che il rimborso riguarda unicamente le prestazioni
assistenziali versate quale anticipo, ossia quelle relative a periodi per i
quali in seguito sono state erogate prestazioni retroattive, ad esempio, di
un’assicurazione sociale federale (cfr. consid. 2.5.).
In concreto le prestazioni
assistenziali sono state versate al ricorrente per i mesi da marzo a luglio
2023 quale anticipo rispetto alle rendite della previdenza professionale (cfr.
doc. 33; consid. 2.8.).
La Cassa pensioni del ricorrente,
nel mese di giugno 2023, gli ha poi riconosciuto una rendita corrente con
effetto dal mese di luglio 2023 e delle rendite retroattive per i mesi da marzo
a giugno 2023 (cfr. doc. 25; consid. 1.1.; 2.8.).
Le rendite LPP retroattive
riguardanti i mesi da marzo a giugno 2023 giustificano, dunque, la richiesta di
rimborso ex art. 33 cpv. 1 lett. a Las delle prestazioni assistenziali
(ordinarie + speciali) corrisposte per i mesi da marzo a giugno 2023.
La rendita LPP relativa al mese
di febbraio 2023 non può, invece, legittimare alcuna domanda di rimborso, visto
che per tale mese l’assistenza sociale non ha proceduto ad anticipare alcunché,
il relativo diritto essendo iniziato il 1° marzo 2023.
2.11. Nemmeno è possibile richiedere il
rimborso ex art. 33 cpv. 1 lett. a Las della prestazione assistenziale
ordinaria erogata all’insorgente per il mese di luglio 2023 di fr. 1'807.--
(cfr. doc. 196; consid. 2.8.).
Come visto, la Cassa pensioni già
nel mese di giugno 2023 ha stabilito il diritto del ricorrente a una rendita
LPP con effetto dal 1° febbraio 2023. Le prestazioni retroattive riguardano i
mesi da febbraio a giugno 2023, mentre per luglio 2023 è stato indicato che la
rendita sarebbe stata versata il 14 luglio 2023 (cfr. doc. 25).
Il TCA non ignora che quando
l’USSI è venuto a conoscenza della decisione della Cassa pensioni, il 7 luglio
Considerandi
2023.
(cfr. doc. 26; consid. 2.8.), la prestazione assistenziale ordinaria
relativa al mese di luglio 2023 poteva a quel momento essere stata corrisposta
(cfr. art. 6 cpv. 1 Reg. Las: “le prestazioni assistenziali vengono di
regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese”).
In ogni caso, però, la rendita
LPP di luglio 2023 era stata deliberata nel mese di giugno 2023 (la
comunicazione della __________ risale al 20 giugno 2023; cfr. doc. 25; consid.
1.1.) e il relativo versamento già fissato al 14 luglio 2023.
In tale situazione la prestazione
assistenziale di luglio 2023 non corrisponde a un vero e proprio anticipo.
Allorché il ricorrente l’ha ricevuta,
sapeva con certezza che per quel mese avrebbe riscosso parimenti la rendita
LPP.
In riferimento alla prestazione
assistenziale di luglio 2023 è, per contro, possibile, se del caso, ordinarne -
ai sensi degli art. 36 Las e 26 Laps - la restituzione, istituto giuridico
riguardante coloro i quali hanno beneficiato di prestazioni a cui, da un
profilo oggettivo, non avevano diritto (cfr. consid. 2.6.-2.7.).
2.12
Ritenuto che le rendite LPP mensili
accordate al ricorrente dalla propria Cassa pensioni vengono, di regola,
versate il giorno 15 del mese (cfr. doc. 25), è altamente verosimile che la
prestazione del secondo pilastro dei mesi da febbraio a giugno 2023 sarebbe
servita a far fronte alle spese di ciascuno dei mesi ai quali si riferisce.
In simili condizioni, neppure
potrebbe entrare in linea di conto ai fini del rimborso delle prestazioni
assistenziali di luglio 2023 l’applicazione, per analogia, della prassi dell’assistenza sociale, utilizzata
nell’ambito del calcolo della prestazione, nonché della restituzione e avallata
dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 consid. 2.3.,
che ha confermato la STCA 42.2019.23-24 del 4 settembre 2019; STF 8C_648/2018
del 7 gennaio 2019), di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per
il mese successivo (in casu, per ipotesi, considerando ogni rendita retroattiva
LPP da febbraio a giugno 2023 per il mese successivo a quello di riferimento).
In
effetti la prassi stessa prevede che non si possa procedere in tal senso
qualora il reddito in questione sia stato utilizzato immediatamente per pagare le fatture ancora
scoperte del mese in cui è stato versato (cfr. STCA 42.2023.25 del 14 agosto
2023.
consid. 2.8.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.;
STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio
2014.
consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2007.4 del 1°
ottobre 2007).
2.13
In esito a quanto precede, occorre
concludere che, come stabilito sopra, la richiesta di rimborso emessa nei
confronti dell’insorgente è fondata per quanto riguarda il periodo marzo - giugno
2023, a esclusione del mese di luglio 2023 (cfr. consid. 2.10-2.11).
La somma da rimborsare ex art. 33
cpv. 1 lett. a Las è pari, dunque, a fr. 7'933.95 (fr. 9'740.85 importo totale
delle prestazioni assistenziali percepite da marzo a luglio 2023 – fr. 1'807
prestazione assistenziale ordinaria del mese di luglio 2023; cfr. doc. 196).
2.14
Nella
presente evenienza, come sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A; III),
non si è peraltro confrontati con una delle situazioni di cui all’art. 35 cpv.
1.
Las che escludono l’obbligo di rimborso, e meglio non si tratta di prestazioni assistenziali ottenute dal beneficiario
prima dell'età di 18 anni compiuti, rispettivamente di prestazioni
assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale
(cfr. consid. 2.3.).
In
relazione, infine, all’art. 43 Las secondo cui l’autorità cantonale può
rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le
circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970
riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione
della legislazione) giova rammentare che tale disposto è una mera disposizione
potestativa (cfr. consid. 2.3.).
A titolo abbondanziale è utile
rilevare che nel caso del rimborso non è previsto il condono, a differenza di
quanto contemplato per la restituzione (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; 25 cpv. 1
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali -
LPGA; consid. 2.6.).
In effetti la Las precisa
specificatamente che il rinvio all’art. 26 Laps che contempla l’istituto del
condono si riferisce solo alle prestazioni ottenute indebitamente (cfr. art. 36
Las; consid. 2.6.), (cfr. STCA 42.2022.10-11 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.;
STCA 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.3., il cui ricorso al TF da parte
del beneficiario di prestazioni assistenziali a cui è stato richiesto il
rimborso è stato respinto con giudizio 8C_427/2021 del 7 settembre 2021; STCA
42.2020.15
del 22 febbraio 2021 consid. 2.11.).
2.15
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023
consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA
42.2022.100
del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,
sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3
luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso
al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre
2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;
STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 è annullata e riformata nel senso che RI 1 deve rimborsare le
prestazioni assistenziali percepite nei mesi da marzo a giugno 2023 per
complessivi fr. 7'933.95.
2. Gli atti sono trasmessi all’USSI
per verificare se siano date le condizioni per richiedere al ricorrente la
restituzione della prestazione assistenziale ordinaria corrispostagli per il
mese di luglio 2023.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti