42.2024.40
A ragione USSI ha ritenuto tardivo il reclamo del ric. Non sussistono motivi per restituire il termine. Notifica di due decisioni da parte dell'amministraione mediante un unico invio
20 gennaio 2025Italiano41 min
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.40
CL/gm
Lugano
20 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 23
settembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. In data 5 ottobre 2023, l’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha emesso nei confronti di RI 1
due decisioni con le quali ha negato al medesimo il diritto a percepire le
prestazioni Las.
Il primo provvedimento,
corrisponde al diniego delle stesse “per il periodo giugno – agosto 2023”
(cfr. doc. 24-26), mentre il secondo è relativo al lasso temporale “a
partire dal mese di settembre 2023” (cfr. doc. 27-29).
1.2. Con reclamo del 12 ottobre 2023, RI
1, già allora patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato unicamente il primo dei
due provvedimenti indicati, e meglio quello relativo al periodo da giugno ad
agosto 2023 (cfr. doc. 30-31).
1.3. Con decisione su reclamo del 21
marzo 2024 l’USSI ha confermato la precedente decisione del 5 ottobre 2023 con
la quale ha negato a RI 1 il diritto ad una prestazione assistenziale ordinaria
per i mesi da giugno ad agosto 2023 in quanto dai calcoli esperiti
dall’amministrazione non è scaturito un fabbisogno scoperto bensì un’eccedenza
di fr. 1'162.- mensili (cfr. doc. 2-7).
1.4. Nel suo ricorso contro la decisione
su reclamo del 21 marzo 2024 inoltrato davanti a questa Corte, il legale di RI
1 ha fatto in particolare fatto valere che:
"
(…) la richiesta di ricevere le prestazioni assistenziali del
13.6/6.7.2023 non era affatto limitata nel tempo ed era motivata principalmente
dal venire meno, col mese di settembre 2023, di buona parte delle prestazioni
complementari AVS/AI che, con effetto al 1 settembre 2023, diminuivano dai
precedenti fr. 1'339.-a fr. 349.-. Ossia una diminuzione di fr. 990.- mensili. Senonché
la decisione impugnata non solo non ne ha tenuto conto, ma addirittura si
limita a statuire sul periodo giugno-agosto 2023, senza prendere posizione
alcuna sui periodi successivi. Tenuto conto del fatto che la domanda del signor
RI 1 non era limitata al periodo giugno-agosto, ma era anzi rivolta al periodo
successivo alla riduzione delle prestazioni complementari, ossia proprio dal 1°
settembre in poi, la decisione impugnata costituisce, a non dubitarne, un caso
evidente di denegata giustizia” (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2024.15 del 15 luglio
2024).
1.5. Con replica del 13 giugno 2024, ed
a fronte del fatto che l’USSI nella propria risposta di causa aveva osservato
che le decisioni emesse il 5 ottobre 2023 dall’USSI nei confronti di RI 1 erano
state due e che la seconda concerneva le prestazioni Las da settembre 2023,
l’avv. RA 1 ha preteso di non avere avuto, da parte sua, conoscenza di tale
secondo provvedimento, indicando inoltre che il proprio cliente, “non ha
probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione, sempreché
quella “ulteriore decisione” sia stata effettivamente intimata”, ciò che ha
prudenzialmente contestato essere stato il caso (cfr. STCA 42.2024.15 del 15
luglio 2024, consid. 1.2. e 1.4.).
1.6. Con STCA 42.2024.15 del 15 luglio
2024, questo Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da RI 1,
rilevando:
" (…) a fronte del fatto che nel proprio ricorso il ricorrente
postula il riconoscimento delle prestazioni assistenziali “a far tempo dal
1.9.2023”, il TCA non può che concludere che le contestazioni in merito ad
altri periodi rispetto al lasso temporale giugno-agosto 2023, che non sono
stati oggetto (oltre che del reclamo presentato dal ricorrente) della decisione
su reclamo sono irricevibili” (cfr. consid. 2.1.).
Il TCA ha, inoltre, rinviato gli
atti all’USSI sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
Per quanto attiene alle prestazioni Las richieste da settembre 2023, gli atti
sono (…) trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza indugio sul
gravame presentato innanzi a questa Corte dal legale del ricorrente, mediante
l’emissione di una decisione su reclamo che valuti la fattispecie, tra gli
altri ed alla luce delle censure sollevate dal legale del ricorrente in questa
sede (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.), anche dal profilo della tempestività
delle censure mosse dal ricorrente al
provvedimento del 5 ottobre 2023 relativo al diritto alle prestazioni
assistenziali dal mese di settembre 2023.”
(cfr. consid. 2.3.).
1.7. Con decisione su reclamo del 23
settembre 2024 l’USSI ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il reclamo
interposto da RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, contro la decisione del 5
ottobre 2023 (cfr. all. A a doc. I), con la quale l’amministrazione aveva
negato il diritto ad una prestazione assistenziale ordinaria per settembre 2023.
L’amministrazione,
nella decisione su reclamo, ha in particolare sottolineato che:
"
(…)
B. Nel caso di specie, le decisioni datate 5 ottobre
2023 dell’USSI sono state inserite in un’unica busta e consegnate alla Posta il
medesimo giorno. La stessa è stata consegnata, come rilevato dal rappresentante
legale nel suo primo atto di reclamo contro la decisione inerente le
prestazioni assistenziali per il periodo giugno-agosto 2023 “due o tre
giorni dopo”, segnatamente al più tardi il 12 ottobre 2023 quando il signor
RI 1 ha inoltrato reclamo contro la decisione del 5 ottobre 2023 inerente il
rifiuto delle prestazioni assistenziali del periodo giugno-agosto 2023.
Il termine ha iniziato a decorrere al più tardi il 13
settembre [recte: ottobre] 2023 ed è scaduto lunedì 13 novembre 2023. Il
reclamo inoltrato all’USSI solamente il 13 giugno 2024 è dunque tardivo.
Inoltre, il reclamante non fornisce e non comprova
validi motivi di restituzione del termine. Anzi, egli nel suo scritto indica
che verosimilmente “il ricorrente non ha probabilmente realizzato che non si
trattava di un semplice doppione”. A titolo abbondanziale si rileva che se
da un lato il reclamante ha indicato di aver inoltrato la domanda di prestazioni
assistenziali “solo a seguito della decisione dell’IAS di ridurre le
prestazioni complementari che percepiva, in ragione degli intervenuti
cambiamenti della base di calcolo, a partire dal mese di settembre 2023”, dall’altro
lato, volendo per pura ipotesi, qui contestata, ritenere che egli abbia
ricevuto unicamente la decisione inerente le prestazioni per il periodo
giugno-agosto 2023, egli non ha comunque nemmeno sollecitato o contattato
l’USSI in merito alla mancanza di una decisione relativa al mese di settembre
2023 (…)” (cfr. all. A a doc. I).
1.8. Contro la decisione su reclamo, RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale, “in via preliminare”, oltre a chiedere l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, ha postulato che “all’USSI” sia “ordinato
di produrre la “seconda” decisione del 5.10.2023, con cui nega la concessione
di prestazioni assistenziali dal 1° settembre 2023. La stessa sarà notificata
al ricorrente, con un congruo termine per presentare osservazioni”.
“Nel merito” il legale ha
poi chiesto l’accoglimento del ricorso, “per cui al signor RI 1 è
riconosciuta una prestazione assistenziali de fr. 319.- mensili (oltre alla
cassa malattia per fr. 540.-) a far tempo dal 1.9.2023.” (cfr. doc. I).
Il patrocinatore ha motivato le
ragioni del proprio assistito – che secondo il proprio legale “interpellato
più volte (…) ha sempre negato di aver ricevuto questa seconda decisione” -
come segue:
"
(…)
4.
L’USSI dichiara
infatti irricevibile il reclamo in quanto tardivo, basandosi sostanzialmente
sull’assunto che la decisione del 5 ottobre 2023 riguardante i periodi
successivi al 1° settembre 2023 sarebbe stata regolarmente intimata
all’interessato unitamente all’analoga decisione, sempre del 5 ottobre 2023,
riguardante il periodo giugno-agosto 2023, con un’unica busta d’intimazione. Ma
non ne fornisce alcuna prova.
Infatti l’USSI scrive:
“Nel caso di
specie, le decisioni datate 5 ottobre 2023 dell’USSI sono state inserite in
un’unica busta e consegnate alla Posta il medesimo giorno” (…)
Questa affermazione
è contestata.
Intanto si scrive che
le decisioni “sono state inserite e consegnate alla Posta” laddove, nel
migliore dei casi per l’amministrazione, sarebbero state (forse) inserite in
un’unica busta, che a sua volta è stata consegnata (non consegnate) alla Posta
se infatti non c’è dubbio sul fatto che con quella busta la prima delle due
decisioni è effettivamente stata messa in una busta e poi consegnata alla
Posta, nulla ci permette di verificare che anche la seconda decisione fosse
stata inserita nella medesima busta. E la Posta non può ovviamente certificare
che nella stessa ci fossero due decisioni e non una sola.
Se da un lato
l’eventuale desiderio di risparmiare sui costi postali è certamente degno di
lode, d’altro canto non è ammissibile non essere in grado di dimostrare di aver
effettivamente spedito una determinata decisione. Sarebbe bastato un
semplicissimo foglio accompagnatorio, indicante che nella spedizione erano
presenti due diverse decisioni. Ma un simile foglietto non c’è.
Del resto, se
veramente in quella busta ci fossero state due decisioni diverse, allora
qualcuno dovrebbe spiegare come mai il qui ricorrente ne avrebbe voluto
impugnare una sola, invece di contestarle entrambe che, per quanto ne sappiamo,
dicevano grosso modo la stessa cosa o comunque arrivavano entrambe al medesimo
risultato, ossia quello di negare al ricorrente le prestazioni richieste.
Sarebbe un atteggiamento insensato, senza alcun possibile fondamento logico.
Anche quest’ultima
circostanza depone per il fatto che, in realtà, RI 1 ha ricevuto un’unica
decisione, quella che impugnò subito, e nessun’altra. (…)
5.
Di fatto la
fantomatica seconda decisione ci è sempre ed ancora ignota. Possiamo unicamente
supporre che sia pressoché uguale alla prima, salvo che, forse in qualche modo,
avrebbe dovuto tener conto del mancato incasso delle prestazioni complementari
a partire da settembre 2023. Ma considerato che le supposizioni in questo campo
non dovrebbero bastare, chiediamo che questo Tribunale abbia ad ordinare
all’USSI di fornirci copia di quella decisione dandoci poi l’opportunità di
prendere posizione sulle motivazioni della medesima e completare il presente
ricorso. In tale attesa non possiamo che riproporre le argomentazioni già fatte
valere per la precedente decisione, dato che, come visto, le argomentazioni di
una parte o dell’altra non possono essere molto diverse rispetto a quella
relativa alla prima decisione.” (cfr. doc. I).
L’avv. RA 1 ha, quindi, osservato
che “(…) la richiesta di ricevere le prestazioni assistenziali del
13.6/6.7.2023 non era affatto limitata nel tempo ed era motivata principalmente
dal venire meno, col mese di settembre 2023, di buona parte delle prestazioni
complementari AVS/AI che, con effetto al 1 settembre 2023, diminuivano dai
precedenti fr. 1'339.- a fr. 349.-. Ossia una diminuzione di fr. 990.-
mensili”, precisando che “ciò conduce il ricorrente a non più coprire il
suo fabbisogno minimo”.
Il legale ha, poi, fatto valere
che RI 1 beneficia di un mero diritto di nuda (com)proprietà, che definisce
essere del tutto “virtuale”, ritenuto che il suo 1/3 dell’immobile di
cui al fondo __________ è gravato da un onere di usufrutto a favore del padre,
vita natural durante.
“Usufrutto” che, a mente
del legale, l’USSI nella (prima) decisione del 5 ottobre 2023 non menziona,
deducendo che “si tratta di una svista”, per la quale la parte ricorrente
ha a suo tempo presentato reclamo.
Sull’“aiuto tra parenti”
che, a mente dell’USSI e stante quanto indicato nella decisione su reclamo del
21 marzo 2024 (come visto inerente però unicamente il periodo da giugno ad
agosto 2023), avrebbe dovuto condurre il padre del ricorrente a concedere in
uso gratuito l’appartamento in cui vive quest’ultimo, il legale rileva che il
genitore di RI 1 non adempie nessuno presupposti economici che ai sensi
dell’art. 328 CC permetterebbero di fondare un suo dovere in tal senso:
"
(…) a prescindere dal fatto che padre e figlio stanno attraversando un
periodo in cui la comunicazione tra loro è alquanto difficile se non
inesistente (vi è addirittura un contenzioso pendente dinanzi alla Pretura di __________,
proprio per questioni legate al contratto di locazione in discussione / v. inc.
n. __________, che si richiama) e per quel poco che il ricorrente sia informato
sulla situazione finanziaria del padre, si possono unicamente formulare delle
ipotesi. In tal senso il ricorrente è dell’opinione che suo padre abbia un
reddito annuo che, tra AVS, LPP e pigione incassata, supera di poco (se li
raggiunge) fr. 50'000.- per anno, mentre che il suo capitale, che è costituito,
per quanto ne sappiamo, quasi esclusivamente dalla casa d’abitazione (in cui vi
è il suo appartamento nonché quello locato dal figlio), rimane pure modesto.
Pur non conoscendo le
cifre esatte, dobbiamo constatare quanto segue:
-
La casa ha un valore di stima di fr. 400'189.-;
-
La medesima casa è gravata da 3 cartelle ipotecarie di nominali fr.
200'000, fr. 60'000.- e fr. 40'000.-, quindi per un totale di fr. 300'000.-;
-
Per quanto noto al ricorrente, tale importo di fr. 300'000.- corrisponde
all’ammontare del debito effettivo verso la __________.
Di conseguenza abbiamo
un valore residuo della casa di ca. fr. 100'000.-.
Come visto qui sopra,
una persona che ha un reddito di ca. fr. 50'000.- ed un patrimonio di un valore
fiscale di ca. fr. 100'000.- non può certo essere considerata agiata ai sensi
dell’art. 328 CC.
Di conseguenza non si
può pretendere che egli diminuisca ulteriormente il proprio reddito per
alloggiare gratuitamente il figlio.”.
In merito al calcolo operato
dall’USSI, il legale del ricorrente ha fatto, poi, valere quanto segue:
"
(…) Considerando la situazione finanziaria del ricorrente a partire dal
1.9.2023, ossia a partire dal momento in cui le prestazioni complementari che
gli erano state versate sono scese da fr. 1'339.- a fr. 349.- e volendo
riprendere il calcolo esposto alla pag. 1 della tabella di calcolo allegata
alla prima decisione del 5.10.2023 avremmo le seguenti cifre:
-
Rendita AVS/AI fr. 11'412 / 12 = fr. 951.00
-
PC fr. 4'188 / 12 = fr.
349.00
-
Rendita SUVA fr. 8'545 / 12 = fr.
712.00
Totale fr.
24'145 / 12 = fr. 2'012.00
Poi, per quanto
concerne i costi, dovremmo considerare:
-
Cassa malati fr.
540.00
-
Pigione fr.
1'300.00
-
Fabbisogno minimo fr.
1'031.00
Totale fr.
2'871.00
Ciò conduce a una
maggiore uscita di fr. 859.-, compresa la cassa malati, che il ricorrente non è
in grado di coprire.” (cfr. doc. I).
1.9. L’USSI, nella propria risposta di
causa del 21 novembre 2024, postula la reiezione del ricorso sulla base delle
seguenti argomentazioni:
"
(…)
4.
Preliminarmente si
rileva che la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto
della contestazione sottoposta all’esame giudiziale. In concreto la decisione
su reclamo contestata riguarda la tempestività del reclamo inoltrato
dall’interessato contro la decisione del 5 ottobre 2023 relativa al mese di
settembre 2023.
Ogni altra questione
esula dalla presente contestazione.
5.
Per quanto concerne la
tempestività del reclamo del 13 giugno 2024 contro la decisione del 5 ottobre
2023 si rileva che, contrariamente a quanto indicato in questa sede, è il
rappresentante stesso che ha ipotizzato che verosimilmente “il ricorrente
non ha probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione”.
Non si comprende per quali ragioni il rappresentante ha deciso di fare tale
affermazione se non perché egli ritenesse che, forse, un concreto dubbio, a che
il signor RI 1 abbia ricevuto entrambe le decisioni, vi fosse. Non spetta
infatti all’USSI indicare per quali motivi il signor RI 1 abbia deciso di
ricorrere contro la sola decisione relativa al periodo dal mese di giugno al
mese di agosto 2023 e non anche a quella relativa al mese di settembre 2023.
L’USSI può solamente supporre che, forse, il ricorrente, come tra l’altro
ribadito in sede ricorsuale, riteneva che le decisioni del 5 ottobre 2023 “per
quanto ne sappiamo, dicevano grosso modo la stessa cosa o comunque arrivavano
entrambe al medesimo risultato, ossia quello di negare al ricorrente le
prestazioni richieste”, senza tuttavia, invece, accorgersi che i mesi a cui
esse si riferivano erano ben differenti. D’altronde, pretendere che l’USSI
inviasse due lettere separate per due decisioni entrambe datate 5 ottobre 2023
relative a mese precedenti, non trova ragion d’essere. Non è nemmeno chiaro come
mai, se l’interessato non ha ricevuto la decisione del 5 ottobre 2023 relativa
al mese di settembre 2023, non ha perlomeno deciso di chiedere l’emanazione di
una siffatta decisione ritenuto che, pur essendo stata emanata il 5 ottobre
2023, la sola decisione che pretende di aver ricevuto non menziona alcun
diritto per il mese di settembre 2023.
Infine, in merito alla
richiesta del ricorrente “chiediamo che questo Tribunale abbia ad ordinare
all’USSI di fornirci copia di quella decisione dandoci poi l’opportunità di
prendere posizione sulle motivazioni della medesima e completare il presente
ricorso” si rileva che tale decisione era ab initio presente nell’incarto
dell’USSI, (…) trasmesso al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni
per dirimere la contestazione relativa all’inc. 42.2024.15. All’USSI non è noto
e nemmeno chiaro, se e come mai il ricorrente, se venuto a conoscenza della decisione
del 5 ottobre 2023 relativa al mese di settembre 2023, non ne ha mai chiesto
una copia e non ha mai chiesto l’accesso agli atti né all’USSI né a codesto
Tribunale.
6.
In relazione infine
alla richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio del gratuito
patrocinio e all’assistenza giudiziaria, quest’ultima deve essere intesa solo
come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura in materia di
assistenza sociale è di principio gratuita.
La domanda formulata
dal ricorrente circa l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la
procedura di ricorso non può essere accolta in quanto non sono adempiute tutte
le condizioni relative a tale istituto, in particolare la probabilità di esito
favorevole del ricorso” (cfr. doc. IV).
1.10. Con scritto del 5 dicembre 2024 –
trasmesso per conoscenza all’USSI il giorno seguente (cfr. doc. VII) – il
patrocinatore del ricorrente comunica, “pur contestando integralmente la
risposta di controparte”, di rinunciare “alla presentazione di una replica,
riconfermandosi nelle proprie allegazioni di ricorso, considerato che la litis
contestatio è sufficientemente chiara, per cui non è necessario precisarla
ulteriormente”.
Contestualmente, l’avv. RA 1 precisa
di non avere “nuovi metodi di prova, oltre al richiamo dell’intero incarto
dell’USSI [ndr: già trasmesso dall’amministrazione a questa Corte
unitamente alla risposta di causa, cfr. doc. IV] e segnatamente la “seconda
decisione” del 5.10.2023, come già richiesto con l’atto di ricorso del 31.10.2024
ed il richiamo della precedente procedura ricorsuale” (cfr. doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è
la decisione impugnata
che costituisce il presupposto e
il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19
luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid.
4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF
9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio
2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella presente fattispecie, la
decisione su reclamo emessa dall’USSI ed oggetto di ricorso da parte di RI 1 si
pronuncia esclusivamente circa la ricevibilità del reclamo interposto con
replica del 13 giugno 2024 (presentata innanzi a questa Corte nell’ambito del
procedimento di cui all’inc. STCA 42.2024.15) contro la decisione resa
dall’amministrazione il 5 ottobre 2023 con riguardo alle prestazioni
assistenziali da settembre 2023
(cfr. supra consid. 1.2.), in
particolare dal profilo della tempestività del gravame.
Ogni altra censura esula,
pertanto, dalla presente vertenza ed è, dunque, irricevibile.
nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è, dunque, la questione di sapere se correttamente, o
meno, l’USSI ha ritenuto tardivo e pertanto irricevibile il reclamo interposto
dall’assistito contro la decisione del 5 ottobre 2023, relativa alle
prestazioni assistenziali di settembre 2023.
2.3. L'art.
65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971
stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la
restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui
all'art. 33 Laps.
Giusta
l'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali del 5 giugno 2000:
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle
leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è
data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da
questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
L’art.
11 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede:
"
Fatti
I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non
decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Ai
sensi dell’art. 12 Lptca, relativo all’osservanza dei termini:
"
1Se la
parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa
incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
2L’autorità
che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni.”
L’art.
13 cpv. 1 Lptca enuncia che il termine legale non può essere prorogato.
L’art.
38 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in via sussidiaria, stabilisce che se
il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti,
inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 bis
LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di
un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il
settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del
tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la
scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_400/2019 del 13 gennaio
2020 consid.4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
L’invio contro firma del destinatario si
considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso
in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9
dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
La finzione di notifica vale, tuttavia,
nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi,
secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V
52).
Pertanto chi si assenta, pendente una
procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi
possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017
consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132
consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
Per quel
che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e
che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali
(DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure
Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le
conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3;
DTF 136 V 295
consid. 5.9 ; DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a pag.
402 con riferimenti; STF 8C_554/2023 del 16 gennaio 2024).
La
spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la
comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo
della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia
stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8).
Tuttavia,
la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, per esempio da un successivo scambio di corrispondenza o dal
comportamento del destinatario (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43
consid. 3 pag. 46; STF 6B_30/2020 del 6 aprile 2020; STF 6B_1212/2020 del 9
febbraio 2021).
2.4. In
concreto, l’USSI fa valere che la seconda decisione del 5 ottobre 2023,
relativa alle prestazioni per il periodo da settembre 2023, è stata intimata al
ricorrente mediante il medesimo invio con il quale gli è stato trasmesso
l’altro provvedimento, sempre del 5 ottobre 2023, relativo, invece, al periodo
giugno-agosto 2023 (cfr. supra consid. 1.7. e. 1.9.).
Provvedimento,
quest’ultimo, che il ricorrente non contesta di avere ricevuto, avendolo
peraltro impugnato tempestivamente con reclamo del 12 ottobre 2023 (cfr. supra
consid. 1.8. e 1.10.).
Il legale di RI 1 pretende,
invece in questa sede, che il secondo provvedimento del 5 ottobre 2023, al suo
assistito, non sarebbe, invece, nemmeno stato notificato, rilevando che
l’amministrazione non sarebbe in grado, contrariamente all’onere che le
incomberebbe in tal senso, di provare il contrario, e meglio che quella busta
contenesse non una, ma due decisioni (cfr. supra consid. 1.8.).
Ora, se è vero che per costante
dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a
chi se ne prevale e che pertanto, se, in concreto, l’amministrazione non è in grado
di fornirne la prova, dovrebbe di principio sopportarne le conseguenze
giuridiche (cfr. supra consid. 2.3.), è altrettanto vero che, nel caso di
specie, l’invio in quanto tale è giunto senza dubbio alcuno al ricorrente,
tanto che il medesimo si è opposto alla decisione relativa alle prestazioni per
il periodo da giugno ad agosto 2023.
Oggetto
del contendere è, dunque, la sola questione di sapere se in quella busta ci
fossero una o due decisioni rese dall’USSI, il medesimo giorno, e quindi il 5
ottobre 2023, sulla base della stessa domanda di prestazioni Las, depositata il
13 giugno 2023, dal medesimo soggetto.
Al
riguargo questa Corte rileva, innanzitutto, che all’amministrazione non incombe
nessun obbligo di notificare due decisioni mediante due invii separati, di modo
che la trasmissione al ricorrente dei due provvedimenti in un’unica busta non è
di per sé censurabile.
A mente
di questo Triunale, occorre poi rilevare che l’avv. RA 1, diversamente da
quanto ha fatto valere nella presente vertenza, in un primo momento e
nell’ambito della causa di cui all’inc. TCA 42.2024.15, ha indicato,
trattandosi alla decisione del 5 ottobre 2023 relativa al periodo da settembre
2023, che “il ricorrente non ha probabilmente realizzato che non si trattava
di un semplice doppione, sempre che quella “ulteriore decisione” sia stata
effettivamente intimata”, ciò che ha prudenzialmente contestato essere
stato il caso (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 1.4. e 2.1.;
supra consid. 1.5.).
Il
patrocinatore dell’assicurata ha fatto valere di essere venuto a conoscenza
dell’esistenza del secondo provvedimento emesso nei confronti del proprio
assistito unicamente a seguito della ricezione della risposta di causa resa
dall’USSI nell’ambito della causa di cui all’inc. 42.2024.15.
Laddove
il termine “doppione” indica l’uguaglianza di due oggetti, questa Corte
rileva che effettivamente, in concreto, le prime due pagine delle due decisioni
del 5 ottobre 2023 appaiono identiche nella forma e nel contenuto, differendo
unicamente per quanto riguarda l’indicazione del lasso temporale cui si
riferiscono, e meglio la prima indicando “per il periodo giugno – agosto
2023” e la seconda “a partire dal mese di settembre 2023”
(cfr. doc. 24 e 27). Le rispettive allegate tabelle di calcolo, identiche per
impostazione, differiscono, invece, per alcune cifre tra quelle indicate (cfr.
doc. 25-26 e 28-29).
Nel
prosieguo già della causa 42.2024.15, invece, il legale del ricorrente non ha
più menzionato la possibilità di uno scambio della seconda decisione per un
doppione della prima, facendo, anzi, poi valere che RI 1 avrebbe “sempre
riconfermato di non aver ricevuto 2 decisioni, bensì una sola, ossia quella
impugnata” (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 1.6.).
Infine,
nell’ambito della presente vertenza, questa volta senza fare accenni ad un
eventuale scambio della seconda decisione per un “doppione” della prima,
la parte ricorrente afferma che “in realtà, RI 1 ha ricevuto un’unica
decisione, quella che impugnò subito, e nessun’altra” (cfr. supra consid.
1.8. e doc. I).
Ora, questa Corte non può
esimersi dal rilevare che, se solo una decisione dell’USSI fosse stata
notificata al ricorrente e se si fosse trattato di quella relativa alle
prestazioni Las per il periodo giugno-agosto 2023, innanzitutto, non trova
spiegazione il fatto che il legale, già nel reclamo interposto il 12 ottobre
2023, non si sia attivato nel sollecitare l’emissione di un provvedimento anche
per il periodo successivo (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid.
2.1. e doc. 34-35).
Ciò vale a maggior ragione se si
considera, come sottolineato dal ricorrente anche in questa sede, che “la
richiesta di ricevere prestazioni assistenziali del 13.6/6.7.2023 era motivata
principalmente dal venir meno, col mese di settembre 2023, di una buona parte
delle prestazioni complementari AVS/AI (…), con effetto al 1° settembre 2023”
e che quindi proprio l’evasione della richiesta di prestazioni Las da settembre
2023 aveva, per RI 1, maggior importanza (cfr. supra consid. 1.8. e doc. I).
Inspiegabile, a fronte della
pretesa ignoranza circa l’esistenza della seconda decisione dell’USSI, risulta
l’analogo silenzio e la mancanza di solleciti all’USSI ai fini dell’evasione
della richiesta di prestazioni per settembre 2023 nel periodo dal 12 ottobre
2023 all’emissione della decisione su reclamo del 21 marzo 2024.
È infatti stato solo con il
ricorso presentato - peraltro unicamente con riferimento alle prestazioni
assistenziali “a far tempo dal 1.9.2023” (cfr. STCA 42.2024.15 del 15
luglio 2024, consid. 1.2.) - contro la decisione su reclamo dell’USSI di data
21 marzo 2024 che RI 1 ed il suo patrocinatore hanno lamentato per la prima
volta un ritardo nell’evasione della richiesta delle prestazioni Las per
settembre 2023, censurando la denegata giustizia (senza, lo si ripete, alcun
previo sollecito all’amministrazione in tal senso).
Silente circa la pretesa (almeno
a quel momento e secondo la tesi ricorsuale) mancata emissione di una decisione
per le prestazioni Las da settembre 2023 era rimasto pure lo scritto trasmesso
dall’avv. RA 1 all’USSI il 14 marzo 2024 (cfr. doc 10), vale a dire poco prima
di far valere che la mancata emissione di una decisione per settembre 2023
costituiva, secondo la parte della ricorrente, una denegata giustizia.
Ora, a
mente di questa Corte, è verosimile che, come del resto indicato dall’avv. RA 1
in prima battuta, RI 1, ricevute mediante un singolo invio entrambe le due
decisioni del 5 ottobre 2023 - che costantemente l’USSI, sin dalla duplica di
data 24 giugno 2024 trasmessa a questa Corte pendente la causa 42.2024.15 (cfr.
consid. 1.5.), ha sostenuto di avere inserito in un’unica busta - “non ha
probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione” (cfr.
supra).
In tal senso, il TCA rammenta che, in applicazione del
principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti,
la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni fornite nella prima ora,
quando se ne ignoravano le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022;
DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p.
546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n.
546).
In concreto, quindi, a mente di
questa Corte a dover essere preferita è la prima versione fornita dalla parte
ricorrente, secondo cui “probabilmente” RI 1 “non ha (…) realizzato”
che non si trattava di due copie del medesimo provvedimento, ma di due
decisioni distinte, per quanto simili.
Del resto l’utilizzo del termine
“doppione” conferma il fatto che una percezione visiva delle due
decisioni - come anticipato identiche (quanto a layout, funzionario incaricato,
data della decisione, data della domanda di prestazioni Las, motivazione e
richiami normativi, indicazione dei rimedi di diritto) se non per l’indicazione
temporale per la quale già si è detto e comprendenti anche elementi che non
sono standard ed inseriti di default in ogni decisione resa
dall’amministrazione (si pensi alla precisazione dell’USSI contenuta in
entrambe nel senso che “osserviamo che il nostro Ufficio non tiene in
considerazione il contratto di locazione sottoscritto con il signor __________.
Ritenuto che lei risulta essere comproprietario, l’importo riconosciuto si
limita ai costi effettivi della sua abitazione (valore locativo nella misura
Considerandi
del 50%)”) - vi deve essere stata e che quindi anche la decisione relativa
alle prestazioni Las per settembre 2023 è, effettivamente, giunta al
destinatario.
Nella
misura in cui la parte ricorrente pretende che la decisione per il mese di
settembre di data 5 ottobre 2023 non gli è stata trasmessa, rimangono inspiegati
i motivi per i quali il ricorrente, reso edotto al più tardi con la risposta di
causa dell’amministrazione del 27 maggio 2024 relativa al ricorso del 6 maggio
2024.
(cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024 consid. 1.3.) dell’esistenza di
un secondo provvedimento nei suoi confronti, pure datato 5 ottobre 2023, non ne
abbia mai chiesto copia (con contestualmente domanda di restituzione del
termine), sino al ricorso presentato il 31 ottobre 2024, trascorsi oltre 5 mesi
nel corso dei quali quel documento era a sua disposizione sia presso questa
Corte, che presso l’USSI.
Ne consegue
che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni
sociali (DTF 138 V 218 consid.
6.
pag. 221 con riferimenti) la decisione del 5
ottobre 2023 resa dall’USSI e relativa alle prestazioni Las da settembre 2023 è
stata intimata al ricorrente unitamente a quella, di medesima data, inerente le
prestazioni per il periodo giugno-agosto 2023, impugnata il 12 ottobre 2023.
Per
tale motivo, questo Tribunale ritiene che il termine di 30 giorni per impugnare
anche il provvedimento che si pronunciava sulle prestazioni per settembre 2023
è iniziato a decorrere, al più tardi, il giorno seguente, e quindi il 13
ottobre 2023, giungendo a scadenza il successivo 11 novembre 2023.
Il reclamo interposto contro la
decisione del 5 ottobre 2023 reltiva alle prestazioni Las da settembre 2023 è,
pertanto, da considerarsi tardivo.
2.5
Va ora
esaminato se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art.
14.
Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.
151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un
incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un
impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia
stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a
ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli
atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid.
4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno
2017.
consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT
II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255,
consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli
impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la
restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la
questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,
pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.
343.
e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2
luglio 2003).
2.6
Nella
presente evenienza, questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per
restituire il termine per interporre reclamo contro la decisione del 5 ottobre
2023.
relativa alle prestazioni da settembre 2023.
In
effetti, il fatto che il ricorrente non abbia “realizzato” che quanto
trasmessogi il 5 ottobre 2023 non erano una decisione - in concreto per le
prestazioni Las del periodo da giugno ad agosto 2023 - ed il suo “doppione”,
ma due decisioni distinte, non costituisce una valida ragione che renda
scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.
L’insorgente
avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione a quanto trasmessogli dall’USSI e
dimostrarsi più diligente, ciò che gli avrebbe permesso di rendersi conto, sin
dal principio, che le decisioni emesse nei suoi confronti erano due, non una,
riferite a prestazioni Las per periodi distinti e meglio come emerge dalle
indicazioni temporali sottolineate dall’amministrazione nei due provvedimenti,
e di impugnarle entrambe tempestivamente.
2.7
Alla luce
di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 23 settembre 2024 deve
essere confermata.
2.8
Quanto, infine, alle richieste
ricorsuali relative, da una parte, all’intimare all’USSI “di produrre la
“seconda” decisione del 5.10.2023, con cui nega la concessione di prestazioni
assistenziali dal 1° settembre 2023”, e, d’altra parte, al notificare la
stessa “al ricorrente con un congruo termine per presentare osservazioni”
(cfr. supra consid. 1.8.) il TCA ribadisce che al più tardi allorquando gli è
stata notificata la risposta di causa relativa all’inc. TCA 42.2024.15, anche
il legale è venuto a conoscenza dell’emissione, sempre in data 5 ottobre 2023,
di un secondo provvedimento, inerente le prestazioni assistenziali per il
periodo da settembre 2023.
La
parte ricorrente, non solo non ha chiesto l’accesso agli atti presso questo
Tribunale pendente la causa 42.2024.15, ma nemmeno ha chiesto di ricevere copia
di quell’atto, né postulato l’accesso agli atti presso l’USSI, cui l’incarto
era stato trasmesso da questa Corte proprio perché verificasse la tempestività
del reclamo del 13 giugno 2024, né ha richiesto al TCA l’accesso agli atti
nell’ambito della presente vertenza.
La decisione del 5 ottobre 2023
relativa al periodo da settembre 2023 è, quindi, stata a disposizione della
parte ricorrente presso questa Corte tanto in occasione della causa 42.2024.15,
quanto della presente ed in nessun caso il ricorrente ha postulato l’accesso
agli atti formanti l’incarto.
L’Alta
Corte ha già avuto modo di esprimersi nel senso che la persona alla quale un atto non è stato notificato, deve
prevalersene in tempo utile a partire dal momento in cui in una maniera o in
un’altra era al corrente della situazione: attendere passivamente è contrario
al principio della buona fede (STF 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio
2014, consid. 4.2 in fine; STF 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e
riferimenti).
2.9
Da ultimo, questa Corte rammenta
che il ricorrente, qualora ritenga di postulare
nuovamente la concessione dell’assistenza sociale, potrà (ed avrebbe già
potuto) farlo, formulando una nuova domanda secondo la procedura prevista dalla
Las (art. 14 Reg. Las) e dalla Laps (art. 11 Reg. Laps), ossia rivolgendosi al
suo Comune, dove sarà fissato un appuntamento con lo Sportello Laps.
2.10
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato
il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore
cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito
dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42
del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.
2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2022.7
del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA
42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
2.11
La domanda
dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria deve essere
intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la
procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio
gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e
del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio
e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
(LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011
del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone
dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la
possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e
amministrative.”
L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa
è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
favorevole
per l’istante.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria
sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.;
STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre
2017.
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento
suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid.
6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14
aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza
federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va,
infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009
del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di
vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la
situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4
luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.12
Nel caso
di specie, dagli atti risulta che il ricorrente, “senza attività lucrativa”,
beneficia di entrate mensili che, tra “__________: fr. 712.05” e “AI
+ Prestazioni complementari: fr- 1'300.-” (cfr. all. a doc. II), sono di
poco superiori a fr. 2'000.-.
In tali
circostanze, l’indigenza del ricorrente, che come visto beneficia anche delle
PC, deve essere ammessa.
Questo Tribunale ritiene, dunque, che nella presente
evenienza siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del
gratuito patrocinio (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023; STCA
42.2022.19
del 20 giugno 2022); il ricorrente si trova in una situazione
d’indigenza, la vertenza, in questo caso, non era sin dall’inizio priva di
esito favorevole e l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare giustificato.
Rimane
riservato l'obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurato
dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito
patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF
9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020
consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata
in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti