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Decisione

42.2024.41

Rettamente chiesta restituzione di prestazioni assistenziali (da 9/2022 a 8/2023). In effetti USSI aveva computato delle spese accessorie maggiori (fr.150) di quelle effettive (fr.100). Adempiuti pres

27 gennaio 2025Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

supplementi da applicare nel caso in cui più persone vivano nella stessa

economia domestica giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b

numero 2 LPC sono stati aumentati a fr. 3’240.--

(fr. 270.-- mensili) nella regione 1, fr. 3’180.-- (fr. 265.-- mensili) nella regione 2 e fr.

3’240.-- (fr. 270.-- mensili) nella

regione 3 per la seconda persona; fr. 2’280.-- (fr.

190.-- mensili) nella regione 1 e fr. 1920.-- (fr. 160.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la

terza persona; fr. 2’100.-- (fr. 175.-- mensili) nella regione 1, fr.

1’980.-- (fr. 165.-- mensili) nella regione 2 e fr. 1’680.-- (fr. 140.--

mensili) nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza 23

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni

transitorie per i disoccupati anziani del 12 ottobre 2022; RU

2022 608).

Dal

1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive

sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1

LPC ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili)

nella regione 1, a fr. 18’300.-- (fr. 1'525.--

mensili) nella regione 2 e a fr. 16’680.-- (fr.

1'390.-- mensili) nella regione 3.

I

supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica secondo

l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC sono pari

a fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella

regione 1, fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella

regione 2 e fr. 3’480.-- (fr. 290.-- mensili) nella

regione 3 per la seconda persona; fr. 2’460.-- (fr.

205.-- mensili) nella regione 1 e fr. 2’040.-- (fr. 170.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la

terza persona; fr. 2’280.-- (fr. 190.-- mensili) nella

regione 1, fr. 2’160.-- (fr. 180.-- mensili) nella

regione 2 e fr. 1’800.-- (fr. 150.-- mensili)

nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza sull’adeguamento

delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per

i disoccupati anziani dal 2025 del 28 agosto 2024 RU 2024 468; art. 10 cpv. 2

lett. b LPC).

Il

Comune di __________ si trova nella regione 2 (__________).

2.6. Nella

presente evenienza, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.3), l’USSI, con

decisione su reclamo dell’8 ottobre 2024, ha chiesto a RI 1 la restituzione di

fr. 600.--, corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite da

settembre 2022 ad agosto 2023, in quanto le spese accessorie effettive

ammontavano a fr. 100.-- al mese e non a fr. 150.--, come invece tenuto conto

nei calcoli relativi alle decisioni con cui sono state assegnate le prestazioni

in questione alla ricorrente (cfr. consid. 1.1.).

In

effetti dal contratto di locazione del 31 marzo 2014 relativo all’appartamento

di tre locali a __________ abitato dall’insorgente e dalla figlia emerge, da un

lato, che la pigione ammontava a fr. 1'200.-- al mese.

Dall’altro,

che l’importo delle spese accessorie mensili di fr. 150.-previsto inizialmente è

stato cancellato a mano ed è stato sostituito dall’ammontare di fr. 100.--

(cfr. doc. B1; consid. 1.6.).

Dalla documentazione agli atti, e

meglio dagli estratti del conto bancario della ricorrente, risultano, altresì,

dei pagamenti per l’“affitto” di fr. 1'300.-- al mese (cfr. doc. 927; 932: 935;

945).

L’insorgente

stessa ha, peraltro, ammesso che il canone di locazione complessivo

corrispondeva a fr. 1'300.-- (fr. 1'200 + fr. 100) e non a fr. 1'350.-- (cfr.

doc. I).

Ne

discende che da un profilo oggettivo RI 1 ha effettivamente percepito a torto

parte delle prestazioni assistenziali concernenti l’arco di tempo settembre

2022 – agosto 2023 conteggiate computando una spesa per l’alloggio di fr.

1'350.-- mensili (cfr. doc. A pag. 6; 868; 875; 886).

Nella fattispecie sono

adempiuti i presupposti della riconsiderazione (cfr. consid. 2.4.).

Le

decisioni di attribuzione delle prestazioni assistenziali da settembre 2022 ad

agosto 2023 sono, infatti, senza dubbio errate, visto che l’amministrazione ha

considerato un canone di locazione mensile di fr. 1'350.--, comprensivo di

spese accessorie di fr. 150.--, allorché dall’estratto conto della ricorrente, che

l’USSI ha precisato essere stato prodotto già con la domanda iniziale di

sostegno sociale (cfr. doc. A; III), si evince che la stessa versava fr.

1'300.-- al mese alla propria locatrice (cfr. doc. 927; 932; 935; 945).

Inoltre

la correzione – la quale ha condotto alla richiesta di restituzione della somma

di fr. 600.-- – si rivela di importanza rilevante.

In

proposito è utile osservare che per determinare se una correzione è di

importanza rilevante vanno esaminate

le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione

anche il lasso di tempo intercorso dall’emanazione della decisione errata. Non

esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni

periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni

puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi

(cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA I 184/04 del 13

aprile 2006 consid. 3.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180).

È,

pertanto, evidente che le decisioni relative al riconoscimento di prestazioni

assistenziali per il lasso di tempo settembre 2022 – agosto 2023 andavano

riviste.

Risulta,

d’altronde, irrilevante la censura dell’insorgente secondo cui la restituzione

è inesigibile, poiché l’inserimento erroneo dell’importo di fr. 1'350.-- quale

Considerandi

spesa alloggiativa è da attribuire all’USSI (cfr. doc. I).

Giova

ribadire, al riguardo, che ai fini della restituzione è ininfluente la

circostanza che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze

all’amministrazione. È proprio per permettere di correggere eventuali errori di

quest’ultima che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di

prestazioni versate a torto (cfr. consid. 2.4.).

In simili condizioni

occorre concludere che a ragione l’USSI ha chiesto alla ricorrente di

restituire parte delle prestazioni assistenziali percepite da settembre 2022 ad

agosto 2023 (cfr. DTF 146 V 217 consid. 3.4.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre

2024.

con la quale l’Alta Corte ha confermato il diniego del condono della

restituzione (decisa il 27 ottobre 2022) di prestazioni complementari

all’AVS/AI percepite a torto da ottobre 2021 a ottobre 2022 - la Cassa aveva

ritenuto perento il diritto di chiedere la restituzione delle PC dall’aprile

2020.

a settembre 2021 -, senza sollevare alcuna obiezione (nemmeno quale obiter

dictum) circa l’obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute

nell’anno precedente l’emanazione dell’ordine di restituzione); STF 9C_925/2012

del 19 marzo 2013 consid. 2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 6.5.;

DTF 139 V 6 consid. 5.2. in fine; STF 8C_293/2008 del 30 luglio 2009;

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4, DTF 122 V 270 consid. 5).

2.7

Per

quanto attiene alla correttezza dell’importo di fr. 600.--chiesto restituzione,

va evidenziato che l’amministrazione ha calcolato tale ammontare, moltiplicando

la differenza di fr. 50.-- tra la spesa alloggiativa mensile computata nel

calcolo delle prestazioni assistenziali da settembre 2022 ad agosto 2023 di fr.

1'350.-- e la spesa alloggiativa di diritto di fr. 1'300.-- al mese per 12 mesi

(settembre 2022 – agosto 2023; cfr. doc. I pag. 7).

Tale

calcolo non presta il fianco ad alcuna critica.

L’insorgente,

del resto, non ha contestato l’entità della somma di fr. 600.-- (cfr. doc. I

pag. 2).

2.8

In esito a quanto sopra, la

decisione su reclamo dell’8 ottobre 2024 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.9

Abbondanzialmente

si rileva che nella risposta di causa è stato indicato che “(…) qualora

l’interessata, con il suo scritto, avesse voluto chiedere, oltre

all’annullamento dell’ODR, il condono dello stesso, l’USSI valuterà tale

richiesta, se confermata, una volta che l’ordine di restituzione sarà cresciuto

in giudicato ai sensi dell’art. 26 Laps” (cfr. doc. III pag. 3).

L’art.

26.

cpv. 3 Laps prevede, infatti, che “la

restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha

percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle

condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,

il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".

Per

costante giurisprudenza federale è, tuttavia, possibile, come evidenziato dalla

parte resistente, pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso

tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve

essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF

8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021

consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

Pertanto

le implicite obiezioni relative alla sua buona fede sollevate nell’impugnativa

e nello scritto del 14 dicembre 2024 dalla ricorrente, la quale ha fatto valere

di avere sempre fornito la corretta documentazione concernente la locazione del

suo appartamento all’amministrazione (cfr. doc. I; V), saranno esaminate, se

del caso, con separata decisione nella procedura successiva relativa al

condono, conformemente a quanto indicato dall’USSI (cfr. doc. III pag. 3).

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura

di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto

di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21.

febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14

; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti