42.2024.41
Rettamente chiesta restituzione di prestazioni assistenziali (da 9/2022 a 8/2023). In effetti USSI aveva computato delle spese accessorie maggiori (fr.150) di quelle effettive (fr.100). Adempiuti presupposti della riconsiderazione. Irrilevante per restituzione che si tratti di un errore USSI
27 gennaio 2025Italiano26 min
(fr. 270.-- mensili) nella regione 1, fr. 3’180.-- (fr. 265.-- mensili) nella regione 2 e fr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto n.
42.2024.41
rs
Lugano
27 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’8
ottobre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 1° settembre 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito USSI) ha ordinato a RI 1, la quale ha beneficiato
dell’assistenza sociale nel periodo novembre 2017 - luglio 2021 e dal mese di
dicembre 2021 a perlomeno il mese di dicembre 2024 (cfr. doc. A; 87), di
restituire l’importo di fr. 1'600.-- corrispondenti a prestazioni assistenziali
percepite indebitamente dal mese di gennaio 2021 al mese di agosto 2023, in
quanto la pigione effettiva ammontava a fr. 1'300.-- e non a fr. 1'350.--
(spese accessorie di fr. 100.-- e non di fr. 150), come invece computato nei
calcoli iniziali (cfr. doc. 53-55; 868; 875; 886).
1.2. Il
26 settembre 2023 RI 1 ha interposto reclamo contro l’ordine di restituzione
del 1° settembre 2023, rilevando che già in occasione della domanda iniziale di
prestazioni assistenziali aveva fornito il contratto di locazione che
riportava, quale pigione, l’importo di fr. 1'300.-- al mese, come pure che nel
corso degli anni non si è mai accorta dell’errore, non avendo mai verificato la
correttezza delle decisioni dell’USSI (cfr. doc. 52; A pag. 2).
1.3. L’USSI,
l’8 ottobre 2024, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha
parzialmente accolto la contestazione di RI 1, nel senso che l’importo
chiestole in restituzione è stato ridotto a fr. 600.--.
Al
riguardo è stato indicato:
"
(…)
O.
Preliminarmente si rileva che I'USSI
ha considerato per il periodo da novembre 2017 a dicembre 2020 gli importi
relativi alla spesa alloggiativa in vigore a quel tempo e enunciati all'art. 9
lett. b della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).
In tale articolo era stabilito che
nella regione 2 veniva riconosciuta una spesa alloggiativa massima per un'unità
di riferimento composta da due persone pari a CHF 1'250.-. Pertanto,
considerato che per il periodo citato, l'USSl ha riconosciuto alla signora RI 1
la spesa massima per l'alloggio pari a CHF 1'250.- mensili, importo inferiore a
quello indicato dall'interessata ín data 30 agosto 2023 (CHF 1'300.-), per tale
periodo, la reclamante non ha percepito indebitamente alcun importo.
Diverso è invece per il periodo da
gennaio 2021 ad agosto 2023. A seguito di una modifica Iegislativa, l'importo
massimo riconosciuto dall'art. 9 lett. b LPC per la regione 2 per un'unità di
riferimento composta da due persone è aumentato da gennaio 2021 a dicembre 2022
a CHF 1'575.- e dal 1. gennaio 2023 a CHF 1'685.-. Conseguentemente per quel
periodo alla reclamante è stato riconosciuto l'intero ammontare delle proprie
spese alloggiative pari a CHF 1'350.-, alle quali però la signora non aveva
diritto visto che in realtà la spesa per il proprio appartamento ammontava a
CHF 1'300, ossia CHF 50.- in meno rispetto a quelli percepiti.
P.
In merito alla contestazione della
reclamante si rileva che dal dossier della stessa è emerso che, in data 1 8
dicembre 2017, ossia al momento del completamento della domanda iniziale, ha
fornito
il contratto di locazione
comprendente una pigione mensile di CHF 1'200.- e delle spese accessorie
mensili di CHF 150.-- per un ammontare complessivo di CHF 1'350.- ma ha pure
fornito il proprio estratto conto dal quale risultava chiaramente che aveva
versato alla locatrice CHF 1'300.-. Tale importo risulta pure dalla
documentazione trasmessa all'USSl in occasione delle successive richieste di
rinnovo delle prestazioni assistenziali.
Questo significa che l'USSl, al
momento dell'analisi iniziale dei documenti nel dicembre del 2017, avrebbe
dovuto accorgersi dell'incongruenza e avrebbe dunque dovuto chiarire la
situazione con la signora RI 1.
A tal proposito si rileva che in
caso di prestazioni indebitamente percepite, il termine di perenzione di un
anno per esigere la restituzione delle prestazioni inizia a decorrere dal
momento in cui l'amministrazione, dando prova dell'attenzione da essa esigibile
e avuto riguardo delle circostanze, avrebbe dovuto riconoscere l’errato
versamento, e conseguentemente che i presupposti della restituzione erano dati.
Nel caso di specie l'USSl avrebbe
dovuto essere a conoscenza dell'effettivo importo versato dalla reclamante alla
propria locatrice già nel mese dicembre 2017 ma solo in data 1° settembre 2023
ha emesso un ordine di restituzione
nei confronti della stessa, ben oltre il termine di perenzione di un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo ha avuto conoscenza dell'indebito (art.
26 Laps).
Considerato il termine di
perenzione, l'USSl non avrebbe potuto procedere con una richiesta di
restituzione di quanto indebitamente ricevuto dalla reclamante per il periodo
dal mese di gennaio 2021 al mese di agosto 2022.
Alla luce di quanto sopra, l’ordine di restituzione va
confermato ma limitatamente al periodo da settembre 2022 a agosto 2023 per un
totale di fr. 600.-- (…) (Doc. A pag. 6-7)
1.4. Contro
la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2024 RI 1 ha inoltrato un ricorso al
TCA, pervenuto l’11 novembre 2024, nel quale ha chiesto l’annullamento della
richiesta di restituire la somma di fr. 600.--.
A
sostegno della propria pretesa la ricorrente ha segnatamente addotto, pur
riconoscendo di non aver approfondito con l’amministrazione l’aumento della
spesa alloggiativa Las indicato nelle tabelle di calcolo, di non dovere
assumere la responsabilità dell’errore commesso dai funzionari dell’USSI che
hanno inserito una cifra diversa da quella evidenziata nel contratto di
locazione trasmesso loro, la cui unica modifica della pigione risale al 2015,
quando le spese accessorie sono state ridotte da fr. 150.-- a fr. 100.--
mensili (tramite correzione a mano del contratto visibile sulla copia del
contratto allegata per i rinnovi delle prestazioni ordinarie sin dal novembre
2017). Pertanto secondo la medesima, benché oggettivamente non sussistesse il
suo diritto a percepire fr. 50.-- in più al mese, ritenuto che la pigione
ammontava a fr. 1'300.-- e non a fr. 1'350.--, non può essere tenuta alla restituzione
della somma in questione (cfr. doc. I).
1.5. Nella
sua risposta del 29 novembre 2024 l’USSI ha dapprima precisato che
l’impugnativa della ricorrente spedita per raccomandata l’8 novembre 2024 è
tempestiva, poiché la decisione su reclamo è stata notificata il 9 novembre
2024, cosicché il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il 10 ottobre 2024
con scadenza l’8 novembre 2024.
L’amministrazione
ha, altresì, postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il
14 dicembre 2024 RI 1 ha prodotto, in particolare, il contratto di locazione
del 31 marzo 2014 relativo all’appartamento a __________ dove ha abitato con la
figlia fino al 31 marzo 2024, da cui si evince la correzione a mano
dell’importo delle spese accessorie da fr. 150.-- a fr. 100.-- che sarebbe
stata eseguita dall’allora proprietaria dello stabile (cfr. doc. B1).
L’insorgente
ha puntualizzato che la copia fornita al TCA è quella trasmessa da parte del __________,
che si occupa dell’amministrazione dello stabile dal gennaio 2022, alla Pretura
di __________ contestualmente all’istanza di espulsione nei suoi confronti
(cfr. doc. V).
1.7. La
parte resistente ha preso posizione in merito con scritto dell’8 gennaio 2025
(cfr. doc. VII).
1.8. Il
doc. VII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia
chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 600.-- a titolo di prestazioni
assistenziali ricevute a torto dal mese di settembre 2022 al mese di agosto
2023.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.4. Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente
percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere
restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo
competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni
dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza
del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N.
4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche
sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del
Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di
rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del
riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta
in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova
atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF
8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile
2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018
consid. 3.1.; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA
C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è
tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è,
quindi, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire
l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse
in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema
della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. STF
9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata
in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione
francese).
Il
fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze
all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di
restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a
un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di
correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la
restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017
dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382
consid. 1).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui
ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6
ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13
del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
2.5. Relativamente
al calcolo della spesa per l’alloggio, il TCA rileva che secondo l’art. 22
lett. c Las, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale,
viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art.
9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte
di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo
corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI per la persona sola.
Per
le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi.
L’importo
riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,
sino al 31 dicembre 2020, era pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.--
mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- all’anno, e meglio fr. 1'250.--
al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge
di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari
all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità –
LaLPC).
Gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art.
9 Laps fa riferimento, sono stati aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In
effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed
entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento
degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona
sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- (fr. 1'370.-- mensili) nella
regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- (fr. 1'325.-- mensili) nella regione
2 e fr. 14'520.-- (fr. 1'210.-- mensili) nella regione 3.
Se più persone
vivono nella stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr.
3'000.-- (fr. 250.-- mensili) in tutte e tre
le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- (fr. 180.-- mensili) franchi nella regione 1 e di
fr. 1'800.-- (fr. 150.-- mensili) nelle
regioni 2 e 3 per la terza persona, nonché un supplemento di fr. 1'920.-- (fr. 160.-- mensili) nella regione 1, di fr.
1'800.-- (fr. 150.-- mensili) nella regione 2
e di fr. 1'560.-- (fr. 130.-- mensili) nella
regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 10 cpv. 1
lett. b cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del DFI
sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge
federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e
l’Allegato 1; RU 2020 6291; STCA
42.2020.21 del 26 maggio 2021 consid. 2.6.; STCA
42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.).
A
far tempo dal 1° gennaio 2023 gli importi massimi per la pigione per una
persona che vive sola giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b
numero 1 LPC sono stati aumentati a fr.17’580.-- (fr.
1’465.-- mensili) nella regione 1, a fr. 17’040.-- (fr. 1'420.-- mensili) nella regione 2 e a fr.
15’540 (fr. 1’295.-- mensili) nella regione 3. ¨
Fatti
I
supplementi da applicare nel caso in cui più persone vivano nella stessa
economia domestica giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b
numero 2 LPC sono stati aumentati a fr. 3’240.--
(fr. 270.-- mensili) nella regione 1, fr. 3’180.-- (fr. 265.-- mensili) nella regione 2 e fr.
3’240.-- (fr. 270.-- mensili) nella
regione 3 per la seconda persona; fr. 2’280.-- (fr.
190.-- mensili) nella regione 1 e fr. 1920.-- (fr. 160.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la
terza persona; fr. 2’100.-- (fr. 175.-- mensili) nella regione 1, fr.
1’980.-- (fr. 165.-- mensili) nella regione 2 e fr. 1’680.-- (fr. 140.--
mensili) nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza 23
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni
transitorie per i disoccupati anziani del 12 ottobre 2022; RU
2022 608).
Dal
1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive
sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1
LPC ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili)
nella regione 1, a fr. 18’300.-- (fr. 1'525.--
mensili) nella regione 2 e a fr. 16’680.-- (fr.
1'390.-- mensili) nella regione 3.
I
supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica secondo
l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC sono pari
a fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella
regione 1, fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella
regione 2 e fr. 3’480.-- (fr. 290.-- mensili) nella
regione 3 per la seconda persona; fr. 2’460.-- (fr.
205.-- mensili) nella regione 1 e fr. 2’040.-- (fr. 170.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la
terza persona; fr. 2’280.-- (fr. 190.-- mensili) nella
regione 1, fr. 2’160.-- (fr. 180.-- mensili) nella
regione 2 e fr. 1’800.-- (fr. 150.-- mensili)
nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per
i disoccupati anziani dal 2025 del 28 agosto 2024 RU 2024 468; art. 10 cpv. 2
lett. b LPC).
Il
Comune di __________ si trova nella regione 2 (__________).
2.6. Nella
presente evenienza, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.3), l’USSI, con
decisione su reclamo dell’8 ottobre 2024, ha chiesto a RI 1 la restituzione di
fr. 600.--, corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite da
settembre 2022 ad agosto 2023, in quanto le spese accessorie effettive
ammontavano a fr. 100.-- al mese e non a fr. 150.--, come invece tenuto conto
nei calcoli relativi alle decisioni con cui sono state assegnate le prestazioni
in questione alla ricorrente (cfr. consid. 1.1.).
In
effetti dal contratto di locazione del 31 marzo 2014 relativo all’appartamento
di tre locali a __________ abitato dall’insorgente e dalla figlia emerge, da un
lato, che la pigione ammontava a fr. 1'200.-- al mese.
Dall’altro,
che l’importo delle spese accessorie mensili di fr. 150.-previsto inizialmente è
stato cancellato a mano ed è stato sostituito dall’ammontare di fr. 100.--
(cfr. doc. B1; consid. 1.6.).
Dalla documentazione agli atti, e
meglio dagli estratti del conto bancario della ricorrente, risultano, altresì,
dei pagamenti per l’“affitto” di fr. 1'300.-- al mese (cfr. doc. 927; 932: 935;
945).
L’insorgente
stessa ha, peraltro, ammesso che il canone di locazione complessivo
corrispondeva a fr. 1'300.-- (fr. 1'200 + fr. 100) e non a fr. 1'350.-- (cfr.
doc. I).
Ne
discende che da un profilo oggettivo RI 1 ha effettivamente percepito a torto
parte delle prestazioni assistenziali concernenti l’arco di tempo settembre
2022 – agosto 2023 conteggiate computando una spesa per l’alloggio di fr.
1'350.-- mensili (cfr. doc. A pag. 6; 868; 875; 886).
Nella fattispecie sono
adempiuti i presupposti della riconsiderazione (cfr. consid. 2.4.).
Le
decisioni di attribuzione delle prestazioni assistenziali da settembre 2022 ad
agosto 2023 sono, infatti, senza dubbio errate, visto che l’amministrazione ha
considerato un canone di locazione mensile di fr. 1'350.--, comprensivo di
spese accessorie di fr. 150.--, allorché dall’estratto conto della ricorrente, che
l’USSI ha precisato essere stato prodotto già con la domanda iniziale di
sostegno sociale (cfr. doc. A; III), si evince che la stessa versava fr.
1'300.-- al mese alla propria locatrice (cfr. doc. 927; 932; 935; 945).
Inoltre
la correzione – la quale ha condotto alla richiesta di restituzione della somma
di fr. 600.-- – si rivela di importanza rilevante.
In
proposito è utile osservare che per determinare se una correzione è di
importanza rilevante vanno esaminate
le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione
anche il lasso di tempo intercorso dall’emanazione della decisione errata. Non
esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni
periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni
puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi
(cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA I 184/04 del 13
aprile 2006 consid. 3.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180).
È,
pertanto, evidente che le decisioni relative al riconoscimento di prestazioni
assistenziali per il lasso di tempo settembre 2022 – agosto 2023 andavano
riviste.
Risulta,
d’altronde, irrilevante la censura dell’insorgente secondo cui la restituzione
è inesigibile, poiché l’inserimento erroneo dell’importo di fr. 1'350.-- quale
Considerandi
spesa alloggiativa è da attribuire all’USSI (cfr. doc. I).
Giova
ribadire, al riguardo, che ai fini della restituzione è ininfluente la
circostanza che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze
all’amministrazione. È proprio per permettere di correggere eventuali errori di
quest’ultima che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di
prestazioni versate a torto (cfr. consid. 2.4.).
In simili condizioni
occorre concludere che a ragione l’USSI ha chiesto alla ricorrente di
restituire parte delle prestazioni assistenziali percepite da settembre 2022 ad
agosto 2023 (cfr. DTF 146 V 217 consid. 3.4.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre
2024.
con la quale l’Alta Corte ha confermato il diniego del condono della
restituzione (decisa il 27 ottobre 2022) di prestazioni complementari
all’AVS/AI percepite a torto da ottobre 2021 a ottobre 2022 - la Cassa aveva
ritenuto perento il diritto di chiedere la restituzione delle PC dall’aprile
2020.
a settembre 2021 -, senza sollevare alcuna obiezione (nemmeno quale obiter
dictum) circa l’obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute
nell’anno precedente l’emanazione dell’ordine di restituzione); STF 9C_925/2012
del 19 marzo 2013 consid. 2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 6.5.;
DTF 139 V 6 consid. 5.2. in fine; STF 8C_293/2008 del 30 luglio 2009;
STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4, DTF 122 V 270 consid. 5).
2.7
Per
quanto attiene alla correttezza dell’importo di fr. 600.--chiesto restituzione,
va evidenziato che l’amministrazione ha calcolato tale ammontare, moltiplicando
la differenza di fr. 50.-- tra la spesa alloggiativa mensile computata nel
calcolo delle prestazioni assistenziali da settembre 2022 ad agosto 2023 di fr.
1'350.-- e la spesa alloggiativa di diritto di fr. 1'300.-- al mese per 12 mesi
(settembre 2022 – agosto 2023; cfr. doc. I pag. 7).
Tale
calcolo non presta il fianco ad alcuna critica.
L’insorgente,
del resto, non ha contestato l’entità della somma di fr. 600.-- (cfr. doc. I
pag. 2).
2.8
In esito a quanto sopra, la
decisione su reclamo dell’8 ottobre 2024 deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.9
Abbondanzialmente
si rileva che nella risposta di causa è stato indicato che “(…) qualora
l’interessata, con il suo scritto, avesse voluto chiedere, oltre
all’annullamento dell’ODR, il condono dello stesso, l’USSI valuterà tale
richiesta, se confermata, una volta che l’ordine di restituzione sarà cresciuto
in giudicato ai sensi dell’art. 26 Laps” (cfr. doc. III pag. 3).
L’art.
26.
cpv. 3 Laps prevede, infatti, che “la
restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha
percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle
condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".
Per
costante giurisprudenza federale è, tuttavia, possibile, come evidenziato dalla
parte resistente, pronunciare una decisione di condono solo al momento della
crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso
tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve
essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF
8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021
consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009).
Pertanto
le implicite obiezioni relative alla sua buona fede sollevate nell’impugnativa
e nello scritto del 14 dicembre 2024 dalla ricorrente, la quale ha fatto valere
di avere sempre fornito la corretta documentazione concernente la locazione del
suo appartamento all’amministrazione (cfr. doc. I; V), saranno esaminate, se
del caso, con separata decisione nella procedura successiva relativa al
condono, conformemente a quanto indicato dall’USSI (cfr. doc. III pag. 3).
2.10
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura
di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto
di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del
21.
febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.
2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti