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Decisione

42.2024.42

Ricorso al TCA irricevibile in quanto tardivo. Nessun valido motivo per restituzione termine. Fatto che assicurato lavorasse ed effettuasse corsi non giustifica il ritardo

7 gennaio 2025Italiano26 min

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.42

rs

Lugano

7 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 1°

ottobre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 17 ottobre 2023 l’Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha ordinato a RI 1,

il quale ha beneficiato dell’assistenza sociale da giugno 2019 a luglio 2022 e

da settembre 2022 a marzo 2024 (cfr. doc. A1), di restituire l’importo di fr.

5'838 corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente dal

mese di febbraio al mese di agosto 2023, in quanto nel relativo calcolo non era

stato computato l’assegno di formazione accordatogli per l’anno scolastico

2022-2023 (cfr. doc. 26).

1.2. Con

decisione su reclamo del 1° ottobre 2024 l’USSI ha confermato il precedente provvedimento,

rilevando:

"

(…) Le argomentazioni del reclamante non possono essere seguite.

Nel caso di specie, pacifico è che, in occasione del rinnovo del 30 marzo 2023

delle prestazioni assistenziali scadenti il

31 marzo 2023, il

signor RI 1 ha trasmesso all'USSI copia della decisione dell'Ufficio degli

aiuti allo studio del 9 gennaio 2023 in cui gli è stato concesso un assegno di formazione terziaria di complessivi CHF 13'149.-, per l'anno scolastico 2022-2023,

da versare in due rate. In medesima

data il signor RI 1 ha fornito l'estratto conto bancario per il mese di febbraio

2023 dal quale è emerso l'importo di CHF

6'574.- riconducibile

alla prima rata dell'assegno di formazione.

Dalla documentazione trasmessa con l'inoltro

del rinnovo del 1° settembre 2023 delle prestazioni

assistenziali scadute il 31 agosto 2023 è emerso, sul conto bancario del

reclamante, l'importo di CHF 6'575.-

riconducibile alla seconda rata dell'assegno

di formazione.

Il computo da parte dell'USSI

di tali entrate è corretto, in quanto rientranti tra quelle che costituiscono il reddito

computabile regolamentato dall'art. 6 Laps.

Le prestazioni assistenziali mensili versate al reclamante nel

periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di agosto

2023 erano state calcolate, nelle relative

decisioni, non tenendo in considerazione le

citate entrate. Lo fossero invece state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore.

Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSI.

L'USSI ha pertanto rivisto quanto

stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 17 ottobre 2023, considerando le citate entrate e quindi

ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza

tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in

eccesso.

L'ordine di restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato

di prestazioni assistenziali cui, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto e che,

di conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite. (…)”

(Doc. A1)

1.3. Contro la decisione su reclamo del

1° ottobre 2024 RI 1, il 6 novembre 2024, ha inoltrato un ricorso pervenuto al

TCA il 7 novembre 2024.

Il medesimo si è espresso come

segue:

" Mi scuso

per il ritardo ma purtroppo in questo periodo oltre a lavorare sto cercando

lavoro e effettuando dei corsi extra lavorativi.

Con la seguente lettera intendo fare ricorso riguardo all'ordine

di restituzione dell'1 ottobre del valore di 5'838 franchi. Nel periodo in cui

mi sono stati dati dei sussidi ero uno studente e tramite l'agenzia comunale

AVS di __________ ho sempre presentato tutti i documenti richiesti

tempestivamente e correttamente. Ho sempre documentato tutto, ad oggi mi

ritrovo con questo debito a dover restituire dei soldi utilizzati solo ed

esclusivamente per sostenermi durante i miei studi.

Non avrei mai immaginato di ritrovarmi a dover restituire tale

cifra di denaro, attualmente il mio contratto di lavoro sta per scadere e sono

in difficoltà economica. Tale cifra è eccessiva, sono sempre stato corretto (...)”

(Doc. I)

1.4. Nella

sua risposta del 21 novembre 2024 l’USSI ha proposto, in via principale, di

ritenere il ricorso irricevibile, in quanto tardivo, in via subordinata, la

reiezione dell’impugnativa.

Per quanto attiene al merito della

vertenza, l’amministrazione ha evidenziato:

" (…) si

rileva che nel caso di specie, pacifico è che, in occasione del rinnovo del 30

marzo 2023 delle prestazioni assistenziali scadenti il 31 marzo 2023, il signor

RI 1 ha trasmesso all'USSI copia della decisione dell'Ufficio degli aiuti allo

studio del 9 gennaio 2023 in cui gli è stato concesso un assegno di formazione

terziaria di complessivi CHF 13'149.-, per l'anno scolastico 2022-2023, da

versare in due rate.

In medesima data il signor RI 1 ha fornito l'estratto conto

bancario per il mese di febbraio 2023 dal quale è emerso l'importo di CHF

6'574.- riconducibile alla prima rata dell'assegno di formazione.

Dalla documentazione trasmessa con l'inoltro del rinnovo del 1°

settembre 2023 delle prestazioni assistenziali scadute il 31 agosto 2023 è

emerso, sul conto bancario del ricorrente, l'importo di CHF 6'575.-

riconducibile alla seconda rata dell'assegno di formazione.

Il computo da parte dell'USSI di tali entrate è corretto, in

quanto rientranti tra quelle che costituiscono il reddito computabile

regolamentato dall'art. 6 Laps.

Le prestazioni assistenziali mensili versate al ricorrente nel

periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di agosto 2023 erano state calcolate,

nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo

fossero invece state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che

il ricorrente non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate

dall'USSI.

L'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha

emesso la decisione del 17 ottobre 2023, considerando le citate entrate e

quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto

all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali

versate in eccesso. (…)” (Doc. IV)

1.5. Il

22 novembre 2024 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni

per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. V). Egli è rimasto silente.

considerato in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare

consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge

sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la

decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di

prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33

Laps.

L'art.

33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"

1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.3. Secondo

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv.

3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione

è esclusa.

Secondo

il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Ex

art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen

des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

Secondo l’art. 38 cpv. 2bis

LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro

firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF

9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio

2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF

8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3

settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF

9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4. Nella presente evenienza la

decisione su reclamo emessa il 1° ottobre 2024 riporta l’indicazione

“raccomandata” (cfr. doc. A1).

Dal sistema di tracciamento degli

invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 1), si evince che la stessa è

stata spedita il medesimo giorno della sua emanazione ed è stata recapitata

allo sportello giovedì 3 ottobre 2024.

Il

termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha

iniziato a decorrere il 4 ottobre 2024 ed è scaduto lunedì 4 novembre 2024, essendo l’ultimo giorno del termine un

sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA).

Il

ricorso contro la decisione del 1° ottobre 2024 datato 6 novembre 2024 e

spedito il medesimo giorno tramite Posta A (cfr. doc. I + busta d’intimazione)

è, pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta

giorni per ricorrere a questa Corte (4 novembre 2024).

2.5. Va ora esaminato se l’insorgente

può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla

restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_72872022 del 19 dicembre

2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112

V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati

Fatti

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su reclamo del 1° ottobre 2024.

In

effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

Quanto

fatto valere dall’insorgente nel ricorso, ossia che il ritardo con cui è stata

contestata la decisione su opposizione del 1° ottobre 2024 è dovuto alla

circostanza che in quel periodo, oltre a lavorare, stava cercando ed

effettuando dei corsi extra lavorativi (cfr. doc. I; consid. 1.3.), non

consente, peraltro, di giustificare l’inoltro tardivo dell’impugnativa.

In

effetti la giurisprudenza federale ha già chiarito che il sovraccarico di

lavoro - a cui possono essere associati per analogia gli impegni connessi allo

svolgimento di corsi - non configura un motivo scusabile (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Stante

quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 1°

ottobre 2024 interposto tardivamente il 6 novembre 2024 risulta irricevibile.

2.8. A titolo abbondanziale giova in

ogni caso evidenziare, da un lato, che è tenuta alla

restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da

un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo

la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di

esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid.

7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.

3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

Il fatto, poi, che si possano

rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è ininfluente.

In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno

sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una

prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la

legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a

torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del

12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF dell’insorgente

è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47

del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid.

2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

Dall’altro, va osservato che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2 Las e 13 Laps.

L’art. 13 Laps prevede

segnatamente che le prestazioni

sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano

all’art. 2 cpv. 1, e meglio:

" 1Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni

dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994

e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di

studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio

del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di

riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del

23 febbraio 2015;]

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno

integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971.”

Dal

principio di sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni

assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in

grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure

prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni

volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid.

4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22

ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143

consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato

che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e

giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente

esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di

bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016

consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al

consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che

solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita

durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in

formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla

formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi

alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti.

L’aiuto

sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio

come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono

ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Considerandi

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della

responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In

una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. il Tribunale

federale ha peraltro osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.8.1

In concreto con decisione del 9

gennaio 2023 l’Ufficio degli aiuti allo studio ha concesso all’insorgente un

assegno di formazione terziaria sociosanitaria di fr. 13'149 per l’anno

scolastico 2022-23 (cfr. doc. 63).

La somma di fr. 13'149 è composta

di fr. 3'141 per la copertura dei costi di formazione e di fr. 10'008 per la

copertura dei costi generali (cfr. doc. 18).

Tale ammontare è stato

accreditato al ricorrente in due rate, la prima di fr. 6'574 il 1° febbraio

2023.

e la seconda di fr. 6'575 il 17 aprile 2023 (cfr. doc. 85; 70).

Nei calcoli volti a determinare

il diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali da febbraio ad agosto 2023

non è, però, stato tenuto conto dell’assegno di formazione.

Al riguardo va ricordato che, in

virtù dell’ordine di priorità concernente le prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui

all’art. 13 Laps (cfr. consid. 2.8.), le prestazioni assistenziali sono

sussidiarie rispetto agli assegni erogati sulla base della Legge sugli aiuti

allo studio.

È vero che l’insorgente ha

asserito (cfr. doc. I), come d’altronde riconosciuto dall’amministrazione (cfr.

doc. A1; IV), di aver allegato la decisione dell’Ufficio degli aiuti allo

studio e l’estratto conto bancario del febbraio 2023 in occasione della

richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 30 marzo 2023 (cfr.

doc. 78), nonché l’estratto conto bancario di aprile 2023 contestualmente alla

richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 1° aprile 2023 (cfr.

doc. 67).

È altrettanto vero, tuttavia,

che, come esposto precedentemente, vanno restituite

le prestazioni erogate in contrasto con la legge. Ogni persona che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto è tenuta alla restituzione della stessa, indipendentemente dalla

circostanza che si possano rimproverare degli errori o delle

inavvertenze all’amministrazione (cfr. consid. 2.8.).

2.9

Per quanto concerne, infine, la

domanda di condono (art. 26 cpv. 3 Laps: “la

restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha

percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle

condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,

il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave")

formulata dal ricorrente (cfr. doc. I), va rilevato, come del resto ricordato

dall’USSI nella decisione su reclamo e nella risposta di causa (cfr. doc. A1;

IV), che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto,

da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura

distinta (cfr. STF

8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021

consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016

del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto

le censure sollevate dal ricorrente nell’impugnativa relative alla sua buona

fede e alla seria difficoltà in cui si trova con il debito nei confronti

dell’USSI saranno esaminate con separata decisione nella procedura successiva

relativa al condono, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente

(cfr. doc. A1; IV).

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il

Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42

del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.

2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7

del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA

42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la decisione su

reclamo del 1° ottobre 2024 è irricevibile .

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti