42.2024.45
A giusta ragione l’USSI ha chiesto la restituzione delle prestazioni Las riconosciute alla ricorrente per il periodo da agosto '19 a marzo '23 ritenuto che tra la medesima ed il compagno vi era una convivenza stabile, di cui l'amministrazione non era stata informata
27 gennaio 2025Italiano103 min
dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2024.45
CL/gm
Lugano
27 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28
ottobre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1977, è
stata al beneficio delle prestazioni assistenziali dall’agosto 2007 al marzo
2009, dal maggio 2012 al luglio 2012, dal settembre al novembre 2012, dal
settembre all’ottobre 2015, dal dicembre 2015 al marzo 2016, dall’agosto 2019
al settembre 2019 e dal novembre 2019 al marzo 2023, per un totale di
prestazioni Las erogate negli anni a suo favore pari a fr. 132'649.35 (cfr.
doc. 2-16).
1.2. Sulla base accertamenti svolti, in
particolare, dal Servizio dell’Ispettorato sociale, nonché dall’Ispettorato del
lavoro e meglio come verrà precisato nel dettaglio nel prosieguo (cfr. consid.
2.8. della STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024), l’USSI ha stabilito che nel
periodo tra agosto 2019 e marzo 2023 l’assistita avrebbe, però, intrattenuto
una convivenza stabile ai sensi della Laps con __________, della quale
l’amministrazione non era stata informata prima di riconoscere e di erogare le
relative prestazioni Las.
Con decisione su reclamo del 28
settembre 2023 (cfr. doc. 17-34) l’Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione dell’11
maggio 2023 (cfr. doc. 45 e 881) con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto a percepire le
prestazioni assistenziali postulate con domanda del 3 aprile 2023 (cfr. doc.
884-886), in quanto “dagli accertamenti svolti è emerso che con il signor __________
ha stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps. Pertanto la sua unità
di riferimento non è più composta unicamente da lei. Ritenuto quanto sopra il
suo fabbisogno non può essere determinato” (cfr. doc. 45 e 881).
1.3. Con la STCA 42.2023.41 del 5
febbraio 2024 (cresciuta, incontestata in giudicato), questa Corte ha respinto
il ricorso presentato dall’interessata, allora rappresentata dall’avv. __________,
contro la decisione su reclamo del 28 settembre 2023 e stabilito che,
quantomeno ad aprile 2023, tra l’assistita ed il “fidanzato”, __________,
vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps sulla base, in particolare,
delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
2.10.
Nella
presente fattispecie, chiamato a
pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza, ad aprile 2023, tra la ricorrente ed il “compagno
storico” (cfr. supra consid. 1.2.),
il TCA ribadisce, innanzitutto, che l’art. 4 cpv. 1 Laps prevede che l’unità di riferimento
è costituita segnatamente dal
partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).
Secondo
l’art. 2a Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi
sono figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).
A
mente di questa Corte, ad aprile 2023 - e quindi per il periodo per il quale
l’USSI ha negato ad RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las riconosciutele fino
a marzo 2023 - tra la ricorrente e __________ esisteva una convivenza stabile
ai sensi di quanto prevedono le normative, direttive e la giurisprudenza
suindicate (cfr. supra consid. 2.4.-2.7.).
Determinante,
in concreto – ed in ogni caso indipendentemente da come avessero deciso di
organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio
congiunto o con due separati – per giungere a questa conclusione è il fatto che
(anche) ad aprile 2023 RI 1 e __________ si aiutavano reciprocamente, l’uno
supportando economicamente la compagna ad esempio per il proprio sostentamento
ed in particolare per la spesa di generi alimentari, concedendole in uso
(peraltro contrariamente a quanto permette il contratto di leasing, ch’ella
senza l’ausilio della società del compagno, evidentemente solvibile, non
avrebbe potuto permettersi di stipulare) un veicolo o ancora accudendo presso
il proprio appartamento il gatto della fidanzata, l’altra cucinando per il
compagno e pagando, con quanto percepito a titolo di prestazioni Las, le rate
del leasing del veicolo intestato alla di lui società.
A
questo riguardo il TCA ricorda che tra l’assicurata ed il fidanzato, __________,
vi è una relazione sentimentale duratura ed importante, tanto da essere giunti
da tempo, e meglio a fine 2016, al fidanzamento (cfr. supra consid. 2.8.).
È,
quindi, innanzitutto incontestato che anche ad aprile 2023, tra l’assistita e __________,
la relazione amorosa perdurava (“ho un compagno da diversi anni”, “__________ è
il mio fidanzato”; cfr. supra consid. 2.8.).
Dagli
atti emerge, poi, che prima di locare (a decorrere da marzo 2019)
l’appartamento di __________, anche la ricorrente abitava in __________ ove
risiede il compagno.
Pure
assodato è che la corrispondenza postale della medesima ha continuato ad essere
consegnata (quanto meno) anche in __________, e meglio presso il domicilio di __________,
ove il nome della ricorrente sulla casella della posta compariva ancora a
distanza di oltre tre anni da quando ella pretende di essersi trasferita.
Incontestato
è, poi, anche il fatto che la coppia mangi insieme a casa del fidanzato
dell’assistita.
E
sebbene la tesi ricorsuale voglia poi limitare la frequenza dei questi pasti
della coppia ad un evento che avviene “talvolta” (cfr. supra consid. 1.2.),
dalle dichiarazioni rese a verbale dalla ricorrente, sentita dall’Ispettorato
sociale proprio ad aprile 2023 (a conferma dell’attualità a quel momento di
quanto riferito), emerge che il “signor __________ le dà i soldi per fare la
spesa e poi lei la cucina a casa sua in occasione delle volte in cui va a
trovare il suo gatto che vive a casa di __________”.
Quanto
precede, del resto, spiega anche gli scarsi addebiti sul conto PostFinance
della ricorrente per generi alimentari ed i prelievi a contanti comunque
limitati, tanto che non sono in ogni caso atti a comprovare che con quanto
percepito dall’USSI RI 1 facesse fronte al proprio sostentamento (cfr. supra
consid. 2.8.).
La
circostanza che la ricorrente fosse solita cucinare e mangiare in spazi ben
diversi dal bilocale di __________, e meglio in __________, trova del resto
anche conferma nelle fotografie dei piatti ultimati o in fase di preparazione
presenti agli atti (cfr. doc. 404-409, 416-425), scattate e caricate sul
profilo della ricorrente, nel medesimo locale (per divano, tavolo, mobile sotto
al televisore, termosifone e finestra) ove si trova anche l’animale domestico
ritratto nelle fotografie, gatto che RI 1 identifica come il proprio (cfr. doc.
429) e che pretende essere accudito dal compagno presso il domicilio di
quest’ultimo.
In
quegli stessi “spazi”, la ricorrente è anche ritratta in molte altre occasioni
pure documentate dalle fotografie scattate dalla medesima, che esulano dal
semplice contesto della cucina e dei pasti.
Se
dagli scarsi “controlli discreti” effettuati dalla Polizia __________, presso
l’abitazione di __________ (tre controlli in tre mesi), nulla, oltre al nome
sulla bucalettere, emerge quanto alla presenza di RI 1, il TCA rileva, però
che, indipendentemente dal fatto che un’attività vi venisse, o meno, esercitata
(ciò che non è compito di questa Corte determinare), l’appartamento di __________,
nel quale oltre a mancare - sino al momento in cui l’assistita si è trovata
confrontata alla necessità di trovare un subentrante – una camera da letto,
nemmeno era presente un tavolo con delle sedie ove consumare i pasti, difficilmente
costituiva il domicilio principale effettivo della ricorrente.
Inverosimili
sono, infatti, le spiegazioni fornite circa l’aver dormito, in
quell’appartamento, per anni (l’attrezzatura essendovi stata trasferita sin da
marzo 2019) su un preteso “divano-letto” che RI 1 asseritamente apriva tutte le
sere e l’avere “sacrificato”, non potendo permettersi il pagamento di un
deposito, l’intera zona notte al fine di “sistemarvi” tutta “la propria
attrezzatura per le necessità di esercizi pratici su modelle nei periodi di
frequentazione di corsi di aggiornamento dotandosi di divano-letto” (cfr. supra
consid. 1.2.).
In
primo luogo, dal preventivo per il trasloco versato agli atti risulta che la
ricorrente in __________ disponeva di una cantina ove non si vede per quale
motivo non avrebbe potuto stoccare tutta o almeno parte dell’attrezzatura da
estetista - che avrebbe potuto estrarre in caso di bisogno e che non
necessitava di essere ben esposta, pronta all’uso come si vede nelle immagini
dell’Ispettorato del lavoro, in ogni momento – in modo da mantenere lo spazio
notte dell’appartamento al fine per il quale era destinato (cfr. doc. 703).
Secondariamente,
la pretesa incapacità di far fronte ai costi per la locazione di un deposito e
quindi il dovere di sacrificare lo “spazio” della camera a favore dello studio
estetico, mal si concilia con il fatto che a fine marzo / inizio aprile 2023,
tutta l’attrezzatura sia sparita dallo “spazio” in questione per lasciare il
posto, a quel momento, ad una camera da letto a tutti gli effetti, laddove con
“sparita” si intende che quell’attrezzatura, almeno in parte invendibile per
indicazione della medesima ricorrente (cfr. supra consid. 2.8.), non figura né
nelle fotografie dell’annuncio, né nel preventivo per il trasloco che elenca
altri elementi di arredo e quanto presente nella cantina.
Per
quanto concerne l’automobile in uso alla ricorrente, laddove secondo il suo
rappresentante “analizzando sino in fondo le transazioni finanziarie non può
non balzare all’occhio che a pagare le rate leasing è RI 1, non __________ e
men che meno __________”, il TCA rileva che, se d’un lato effettivamente
risulta un ordine permanente mensile in tal senso sui conti dell’assistita,
d’altro lato, altrettanto balza all’occhio il fatto che sui conti della
ricorrente non vi sono addebiti né prelievi compatibili con il versamento del
“pagamento speciale in CHF” di fr. 5'000.00 avvenuto alla consegna del veicolo.
Versamento, questo, cui quindi, con ogni verosimiglianza, ha fatto fronte il
compagno, o come persona fisica, o per il tramite della prenditrice
contrattuale del leasing (cfr. supra consid. 2.8.).
Ma
ancora, dalla documentazione PostFinance balza pure all’occhio che, sebbene
presso differenti stazioni di servizio RI 1 sia solita fare acquisti pagando
con la carta, nessuno di questi addebiti, prendendo ad esempio in esame la
documentazione PostFinance per l’intero 2022 e quanto disponibile per il 2023,
è riconducibile all’acquisto di carburante, ma unicamente di “merce”, il più
delle volte per importi attorno ai fr. 10.- (cfr. doc. 608-649).
In
ragione di tutto quanto precede, questa Corte ritiene, in applicazione del
principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio
2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF
8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020
consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019;
STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo
2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193 consid. 2 pag. 195), che a giusta ragione l’amministrazione ha negato, per
il mese di aprile 2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato
dalla ricorrente con domanda del 3 aprile 2023.
Ciò
considerato che ad aprile 2023 (potendo in questa sede rimanere aperta la
questione relativa al periodo precedente; cfr. supra consid. 2.3.) tra RI 1 e __________
vi era una convivenza stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b
Reg.Laps; consid. 2.4.) e che il “compagno storico” della ricorrente avrebbe
quindi dovuto essere computato nell’unità di riferimento dell’assistita e la
sua situazione finanziaria tenuta in conto. Nell’impossibilità di procedere in
tal senso, rettamente le sono state negate le prestazioni assistenziali per
aprile 2023.” (cfr. STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024 consid. 2.10.).
1.4. Con ordine di restituzione del 28
settembre 2023, l’USSI ha, inoltre, chiesto ad RI 1 la restituzione di totali
fr. 75'595.05 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente per
il periodo compreso tra il mese di agosto 2019 ed il marzo 2023 (cfr. doc.
983-984). L’amministrazione, in particolare, ha motivato il provvedimento in
questione sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…) Dagli accertamenti svolti e,
in particolare dall’istruttoria eseguita dal nostro Servizio Ispettorato, è
emerso che non ha mai dichiarato la convivenza stabile con il signor __________
a far tempo da agosto 2019. Il nostro ufficio, nella determinazione delle
prestazioni a lei assegnati non aveva tento conto dei fatti / elementi
sopraccitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha
percepito delle prestazioni indebite” (cfr. doc. 983-984).
1.5. Con decisione su reclamo del 28
ottobre 2024 – dopo che la procedura di restituzione era stata sospesa su
richiesta dell’allora reclamante “sino alla definizione giudiziale
dell’altra vertenza” (cfr. doc. 1007) e rammentato che l’amministrazione,
in sede di risposta di causa nella vertenza 42.2023.41 aveva indicato che “Per
quanto concerne invece la possibilità di riconoscere l'effetto sospensivo al
ricorso in relazione all'ordine di restituzione emesso dall'USSl in data 28
settembre 2023 si rileva che l'USSl valuterà il reclamo del 30 ottobre 2023
della signora RI 1 contro l'ordine di restituzione solo dopo che codesto
lodevole Tribunale avrà deciso in merito al presente gravame” (cfr. doc. IV
inc. TCA 42.2023.41) - l’USSI ha confermato il proprio precedente
provvedimento, impugnato dall’interessata (allora patrocinata dall’avv. __________)
mediante reclamo del 30 ottobre 2023 (cfr. doc. 1004-1008).
Precisando che una “decisione
di condono” può essere pronunciata “solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente” ed anticipando che la
una successiva procedura di condono sarebbe stata attivata “d’ufficio”
dopo la crescita in giudicato della decisione su reclamo (cfr. pto. P della
decisione su reclamo, all. A a doc. I), l’amministrazione – respingendo la
richiesta della reclamante circa la rifusione “a valere quali ripetibili, di
almeno 3 ore, oltre spese ed IVA, per il patrocinio da parte dell’avv. __________”
- ha così motivato la decisione su reclamo del 28 ottobre 2024:
" (…)
Q. Nel caso
di specie, sulla base degli accertamenti svolti dall’Ispettorato sociale e dall’USSI,
e da quanto giudicato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza
42.2023.41 del 5 febbraio 2024, si ritiene che, nel periodo dal mese di agosto
2019 al mese di marzo 2023, tra la signora RI 1 ed il signor __________ è
sussistita una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Pacifico è
che la signora RI 1 nel periodo oggetto dell’ordine di restituzione, dal mese
di agosto 2019 al mese di marzo 2023, ha avuto una convivenza con il signor __________.
Come rilevato dal Tribunale Cantonale delle assicurazioni (in seguito TCA)
“Determinante, in concreto – ed in ogni caso indipendentemente da come avessero
deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a dire se con un
domicilio congiunto o con due separati – per giungere a questa conclusione è il
fatto che (anche) ad aprile 2023 RI 1 e __________ si aiutavano reciprocamente,
l’uno supportando economicamente la compagna ad esempio per il proprio
sostentamento (…) A questo riguardo il TCA ricorda che tra l’assicurata ed il
fidanzato, __________, vi è una relazione sentimentale duratura ed importante,
tanto da essere giunti da tempo, e meglio a fine 2016, al fidanzamento (cfr.
supra consid. 2.8.).
È, quindi,
innanzitutto incontestato che anche ad aprile 2023, tra l’assistita e __________,
la relazione amorosa perdurava (“ho un compagno da diversi anni”, “__________ è
il mio fidanzato”; cfr. supra consid. 2.8.).
Dagli atti
emerge, poi, che prima di locare (a decorrere da marzo 2019) l’appartamento di __________,
anche la ricorrente abitava in __________ ove risiede il compagno.
Pure
assodato è che la corrispondenza postale della medesima ha continuato ad essere
consegnata (quanto meno) anche in __________, e meglio presso il domicilio di __________,
ove il nome della ricorrente sulla casella della posta compariva ancora a
distanza di oltre tre anni da quando ella pretende di essersi trasferita.
Incontestato
è, poi, anche il fatto che la coppia mangi insieme a casa del fidanzato
dell’assistita. (…)”.
Riferendosi
in particolare all’appartamento locato in __________ il TCA ha rilevato che
mancavano “sino al momento in cui l’assistita si è trovata confrontata alla
necessità di trovare un subentrante – una camera da letto, nemmeno era presente
un tavolo con delle sedie ove consumare i pasti, difficilmente costituiva il
domicilio principale effettivo della ricorrente.
Inverosimili
sono, infatti, le spiegazioni fornite circa l’aver dormito, in
quell’appartamento, per anni (l’attrezzatura essendovi stata trasferita sin da
marzo 2019) su un preteso “divano-letto” (...)”.
In
particolare si rileva che, come espresso anche dal Tribunale, nel settore delle
assicurazioni sociali vige il principio della verosimiglianza preponderante.
Per questa ragione, in base agli atti e alle circostanze del caso concreto, si
deve ritenere che la convivenza tra la signora RI 1 ed il signor __________
deve essere definita stabile ai sensi della Laps per il periodo oggetto
dell’ordine di restituzione, ossia dal mese di agosto 2019 al mese di marzo
2023.
Ritenuto che
la convivenza stabile comporta di considerare i conviventi quali componenti di
una medesima unità di riferimento, a ragione l’USSI con decisione (ordine di
restituzione) del 28 settembre 2023 ha ricalcolato il corretto diritto alle
prestazioni assistenziali considerando l’unità di riferimento composta da
entrambi.
L’USSI, con
decisione del 28 settembre 2023, ha rivisto quanto stabilito in precedenza,
ripristinando da un punto divista oggettivo il giusto diritto all’assistenza
tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
L’ordine di
restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato di una
prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di
conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.” (cfr.
all. A a doc. I e doc. 972-984).
1.6. Con tempestivo ricorso del 28
novembre 2024, RI 1 ha personalmente impugnato la decisione su reclamo emessa
nei suoi confronti, facendo valere le seguenti argomentazioni:
"
(…) Nel 2019, davvero, dopo che io
e __________ siamo venuti alle mani, non potevo più accettare di vivere sotto
lo stesso tetto con lui e, per un bel po’, mi sono allontanata da lui: insomma,
ci siamo lasciati.
Per me
l’appartamento di __________ rappresentava lo spazio per ritrovarmi, per
ricostruirmi, per fare di tutto per riuscire a camminare con le mie gambe,
cercando di lavorare, cercando di prendere cura di me, cercando aiuto per i
miei problemi fisici e di salute che mi colpiscono su più fronti.
In quel
periodo, in particolare, mentre si pensava che io avessi soprattutto disturbi
dell’alimentazione, si è scoperto che avevo anche disturbi al tratto gastro
intestinale, perché quanto mangiavo restava troppo a lungo nel mio stomaco,
anche 48 ore, e si intasava poi nel mio intestino. A lungo mi sono nutrita di
sostituitivi dei pasti a mezzogiorno e spesso saltavo la cena. Potevo anche
preparare cene, anche solo per altri, ma poi non mangiavo. Sono brava a
cucinare, credo, ma spesso gli odori del cibo mentre cucino mi danno un senso
di sazietà, mi tolgono l’appetito. Non vivo certo d’aria e non mi fanno bene i
beveroni (v. acquisti __________) che usavo come sostitutivi dei pasti con
prodotti comandati anche online, ma a lungo (almeno dal 2017 fino a fine 2022)
ho vissuto così.
Avere una
macchina è una necessità. Anche se la uso poco, so che avendola posso muovermi
anche se lo decido all’ultimo. Averla mi ha permesso di cercare di rimettermi
in pista, prendendo spazi presso altre attività e cercando di rendermi autonoma
con la mia nuova professione: dall’estate 2020 sono anche estetista AFC:
purtroppo non basta l’entusiasmo, e a volte non c’è neanche quello.
Ho spesso
dolori che mi fanno impazzire e non posso usare come devo neanche le mie mani
(…).
Nel periodo
in cui l’USSI ha voluto approfondire quella segnalazione contro di me, ho
dovuto affrontare anche cure e interventi per un tumore al seno in quel periodo
stavo davvero troppo male, anche di testa. Ho ricordi terribili di
quell’interrogatorio (…).
L’appartamento
di __________ è stato davvero, per anni, casa mia, ci ho vissuto, eccome, ma
aveva grossi problemi di umidità e di muffe. Ci sono stata dentro finché ho
potuto, ma vivere lì rendeva ancora più dure le mie condizioni di salute.
Dopo la separazione
del 2019, __________ mi è stato vicino, ma non da morosi. Ci sono voluti anni
per capire, io per prima, che i sentimenti sono più forti delle difficoltà.
Però non avrei davvero più voluto tornare a vivere con lui. A fine 2022, lui è
venuto a stare da me in __________ a causa dei lavori a casa sua. Sarà stato
per circa due mesi, ma non ero ancora pronta a tornare a vivere con lui senza
la sicurezza di un mio spazio dove tornare in caso di problemi. Per questo mi è
sembrata una buona idea provare a trasferirmi nello stesso stabile di __________
ma in un altro appartamento rispetto a quello di __________. Nella mia testa,
prima che sfumasse la possibilità di avere in due appartamenti distinti nello
stesso palazzo, non eravamo mica conviventi e non che il mio fabbisogno lo
coprisse __________, anzi. Da giugno 2023, non ho potuto far altro che tornare
a stare da __________. (…)
per me è
assurdo che mi si accusi di aver finto di essermi separata da __________ in
estate del 2019 e che da allora saremmo stati conviventi malgrado io non stessi
più in __________.
Dopo la
vostra decisione sul rifiuto di prestazioni assistenziali di marzo 2023
(incarto 42.2023.41), ho riguardato le carte per la macchina e ho trovato la
valutazione del vecchio veicolo. Quei cinquemila franchi di cui avete scritto
in realtà erano mille. La vecchia macchina è stata ripresa per quattromila
franchi e io ho dovuto trovare i mille franchi mancanti. Non è comunque stato __________
a darmeli, o la sua società. Credo sia stato il mio patrigno (divorziato da mia
mamma nel 2012) a prestarmeli, ma neanche lui se lo ricorda.
Resta il
fatto che con i miei attestati di carenza beni non posso fare nessun leasing a
nome mio, ma le rate le pagavo e cerco ancora di pagarle.
Come detto
la macchina la uso poco ed è vero che i pagamenti fatti con la carta da
benzinai sono quasi sempre per sigarette, non per benzina, ma credo di non aver
mai speso più di CHF 60.00 al mese.
Io lo
capisco cosa possa sembrare, anche per la questione degli indirizzi, ma non so
come riuscire a fare capire che non avevo nessun vero aiuto se non
l’assistenza, cercando comunque di lavorare, e che davvero non penso di aver
rubato nulla.
Non credo
che per qualche cena che sono riuscita a mangiare anch’io, per un po’ di
benzina che poi cercavo di ripagare e per aver lasciato da __________ il gatto
che non potevo tenere in __________, io avrei ricevuto meno dei CHF 75'595,05
che secondo l’USSI devo rimborsare.
Se vi chiedo
di rivedere se la decisione dell’USSI che allego è giusta, non ha bisogno di
approfondimenti, non va ridotta o azzerata, è perché ho paura che anche se
hanno promesso di verificare la mia buona fede, poi per finire diranno di no e
io mi ritroverò per strada senza nessuna possibilità di aiuto.
Ho paura e
ho paura anche della denuncia che mi hanno fatto a Ministero pubblico, anche se
fino ad oggi nessuno mi ha chiesto niente.
Probabilmente
da autunno 2022 è giusto rivedere i conteggi per le prestazioni che mi sono
state concesse, ma prima mi sembra comunque sbagliato.
Ricordo poi
che in passato, quando sono stati considerati anche i redditi di __________,
non è che io non abbia comunque ricevuto aiuti dall’assistenza per cui, anche
se non credo che ho percepito indebitamente prestazioni, non sarebbe giusto
neanche questo che io debba rimborsare tutto quanto mi è stato riconosciuto da
agosto 2019. (...) Spero che almeno la mia buona fede possa venirmi
riconosciuta.
Spero questo
mia scritto possa andare bene, ma se così non fosse, potreste incaricare voi
l’avv. __________ per metterlo a posto?
Per questi
motivi chiedo che la decisione su reclamo venga annullata e l’USSI invitato a
stabilire quanto fra agosto 2019 e fine 2022 il sostegno di __________ e me lo
renda già mio convivente ai sensi delle assicurazioni sociali e in che modo i
redditi e fabbisogni di __________, con dati sostanzialmente immutati rispetto
a passate richieste accolte malgrado fossimo allora realmente conviventi,
avrebbero inciso riducendo (e di quanto) le prestazioni assistenziali che mi
sono state riconosciute (…)” (cfr. doc. I).
1.7. Nella propria risposta di causa del
18 dicembre 2024, l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso sulla base di
argomenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente
vertenza, si dirà nel prosieguo, riconfermandosi nella propria decisione su
reclamo ed osservando, in particolare, quanto segue:
"
(…) l’USSI, già con scritto de 26
giugno 2023, indirizzato all’allora rappresentante dell’interessata, ha chiesto
alla ricorrente “al fine di verificare il sussistere di un eventuale diritto
residuo alle prestazioni assistenziali per il periodo agosto 2019 – marzo 2023
necessitiamo dei seguenti documenti finanziari inerenti il signor __________
(…)”. Ella non vi ha dato seguito, anzi, con scritto del 27 giugno 2023 il
rappresentante (…) ha indicato che “posso però anticipare che, a prescindere
dal fatto che __________ reputi errata la vostra conclusione per cui già prima
del 31 maggio 2023 possa essere (ri-) sorta una stabile convivenza tra i due,
egli – così come avrebbe comunicato alla mia mandante – non si ritiene un
assistito, non ritiene di soggiacere ad obblighi di informazione, e chiede di
far sapere che anche se direttamente contattato non vi darebbe seguito, e ciò a
prescindere dalle conseguenze a cui potrebbe andare incontro RI 1”.
(…) l’USSI è
nell’impossibilità di procedere come richiesto dall’interessata ritenuto che
ella ed il suo compagno non hanno fornito la documentazione richiesta,
documentazione che incombe agli stessi produrre” (cfr. doc. III).
1.8. Con replica del 7 gennaio 2025, la
ricorrente si è riconfermata in quanto indicato in sede ricorsuale osservando,
in particolare, quanto segue:
"
(…) ricordo che il 26 giugno 2023
l’USSI ha chiesto all’avv. __________ tutta una serie di documenti di __________
e ricordo cosa ha scritto l’avv. __________: se però davvero __________ doveva
collaborare, perché l’USSI non ha insistito contattandolo direttamente? Si
tratta di prove che ora potreste chiedere voi?
Credo di
aver provato che per i miei disturbi mi sono nutrita per anni con sostitutivi
dei pasti, mangiando sano poche e rare volte, peraltro mica sempre da __________,
ma anche da amici a familiari.
Lo so che ho
rappresentato una falsa me sui social, ma come mi ha fatto capire la mia terapeuta,
questo fa parte dei miei disturbi: di sicuro non voglio commiserazione, ma non
mi sembra giusto che questo mi tolga comprensione e credibilità (…)
Gli aiuti
che __________ mi ha dato nel tempo, anche quanto non eravamo più una coppia,
sono certo stati preziosi, ma erano, senza nulla togliere, poca cosa rispetto
alla copertura del mio fabbisogno anche considerando i miei tentativi di
recuperare la mia autonomia finanziaria cercando di lavorare, malgrado i
disturbi fisici, la fibromialgia, l’atopia, la depressione, l’aorta bicuspide,
ecc.
Se volete
approfondire la mia situazione psicofisica, io posso anticipare il mio svincolo
dal segreto medico i miei medici curanti (…)” (cfr. doc. V).
1.9. Nella propria duplica del 20
gennaio 2025, l’USSI si è riconfermato nella propria risposta di causa,
limitandosi, per il resto, ad osservare, da una parte, che “non sono
invocati argomenti né addotte prove atte a modificare la valutazione del caso
in oggetto”.
D’altra parte, l’amministrazione
ha precisato di avere “più volte richiesto, dopo aver constatato una
convivenza stabile ai sensi della Laps, che venisse fornita la documentazione
finanziaria relativa anche al signor __________.
Ciononostante la ricorrente,
peraltro responsabile dell'unità di riferimento per la richiesta delle
prestazioni assistenziali, non vi ha provveduto. Inoltre il rappresentante
legale della ricorrente con scritto del 27 giugno 2023, riportando quanto
riferitogli dal signor __________, ha indicato che "a prescindere dal
fatto che anche __________ reputi errata la vostra conclusione per cui già
prima del 31 maggio 2023 possa esser (ri-)sorta una stabile convivenza fra i
due, egli-così avrebbe comunicato alla mia mandante - non si ritiene un
assistito, non ritiene di soggiacere ad obblighi di informazione, e chiede di
far sapere che anche se direttamente contattato non vi darebbe seguito, e ciò a
prescindere dalle conseguenze a cui potrebbe andare incontro RI 1", questo
a comprova che tale documentazione non sarebbe comunque mai stata fornita
nemmeno se richiesta direttamente al medesimo” (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Innanzitutto, il TCA rileva che RI
1, nel proprio ricorso, ha indicato:
" Spero questo mio scritto possa andare bene, ma se così non fosse,
potreste incaricare voi l’avv. __________ per metterlo a posto?” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I),
con ciò di fatto chiedendo a
questa Corte di valutare se vi sia, o meno, la necessità di nominare quale suo
patrocinatore d’ufficio dell’avv. __________.
Al
riguardo va osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16 maggio 2002,
pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un caso
concernente l'assistenza giudiziaria, il Tribunale federale delle ha stabilito
che né dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o
dalla tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno
stato di diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle
assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del
patrocinio gratuito. Se, tuttavia, dall'atto di ricorso si può dedurre che il
ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi
finanziari vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla
possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni
sufficientemente chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita
richiesta di patrocinio gratuito.
Cfr.
pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL
N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.
È
altrettanto vero, tuttavia, che la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti
determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare
a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile
(cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c LPGA; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023
consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno 2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010
del 26 marzo 2010).
Inoltre ai sensi dell’art. 28
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) quando il Giudice ritiene
che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza
la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
Nel
caso concreto questo Tribunale constata che la ricorrente, in particolare
tramite l’inoltro del ricorso, ha dimostrato di sapere difendere adeguatamente
Fatti
i propri interessi.
La medesima, pertanto, non necessita
di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017
consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03
dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33
emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del
15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5
luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
In proposito cfr.
pure STCA 38.20.23.62 del 15 gennaio 2024; STCA 42.2022.98 del 24 aprile
2023 consid. 2.1.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid.
2.7.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1., il cui ricorso al TF è
stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio 2022; STCA
38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 35.2005.53 del 27 febbraio
2006 consid. 2.11.
2.2. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’USSI abbia correttamente, o meno, chiesto alla
ricorrente la restituzione di fr. 75'595.05, pari alle prestazioni Las dalla
medesima percepite tra agosto 2019 e marzo 2023, in ragione del fatto che
quando le ha erogate l’amministrazione non aveva potuto considerare – essendone
all’oscuro – che tra la ricorrente e __________ vi era una convivenza stabile.
2.3. L’intervento della pubblica
assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in
particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag.
8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317), resesi necessarie a
seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003
(cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio
2003).
L’art. 67 Las, relativo
all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli
organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni
personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e
permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua
abitazione. (cpv. 1)
A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente
all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza
sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o
finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione
delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.4. Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni
di cui all’art. 26 Laps.”
Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il
condono:
" La prestazione sociale indebitamente
percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere
la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui
l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è
condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la
prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni
economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il
provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF
8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF
8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova
ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di
una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un
assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto
con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere
se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22
febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5
luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF
1946 II p. 527-528, edizione francese), che in concreto l’amministrazione si è
peraltro già impegnata ad attivare d’ufficio (cfr. supra consid. 1.5.).
2.5. Ai
sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale
(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
"
1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4
cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di
riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente
se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se,
indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi
oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps
in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era
costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo
al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del
25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si
evince quanto segue:
"
2.2
Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita
stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo
margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva
un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di
molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del
28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle
finanze emerge che:
"
(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento
sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,
se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede
a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche
del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal
Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre
2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione
all’art. 2a Reg.Laps risulta:
"
Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C
90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e
economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA
25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei
6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una
convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel
settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.6. Le Linee guida CSIAS, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2025 al punto D.4.4. prevedono che:
"
D.4.4. Contributo di
concubinato
1 In un concubinato stabile i
redditi e la sostanza di una persona non beneficiaria del sostegno sono
adeguatamente considerati per determinare il diritto all’aiuto sociale
del/della partner e dei figli comuni.
2 Un concubinato è ritenuto stabile
se i partner convivono da almeno due anni oppure se convivono da meno di due
anni e hanno un figlio comune. Questa presunzione è confutabile.
3 Il reddito e la sostanza sono
presi in considerazione sotto forma di contributo di concubinato. Tale
contributo è computato come entrata alla persona beneficiaria del sostegno.
Spiegazioni:
a) Basi legali del contributo di
concubinato ¨
Il Tribunale federale, richiamandosi
al diritto di famiglia in vigore, ritiene che fra i concubini non sussista
nessun obbligo di assistenza e di mantenimento. Esso riconosce tuttavia che i
coniugi e i partner registrati non devono essere svantaggiati rispetto ai
concubini (art. 14 e art. 8 cpv. 2 CF). Ai cantoni è quindi consentito,
nell’ambito dell’esame dell’indigenza ai sensi della legislazione in materia di
aiuto sociale, di prendere adeguatamente in considerazione il reddito e la
sostanza di un concubino o di una concubina che non beneficia del sostegno.
b) Concubinato stabile
Nelle comunità di vita assimilabili
a un matrimonio, il grado delle relazioni fra i partner può essere più o meno
intenso. Un concubinato stabile è caratterizzato dalla disponibilità dei
partner ad aiutarsi e ad assistersi reciprocamente nonché, all’occorrenza, a
sostenersi anche in ottica finanziaria.
La presunzione legale di una
relazione di concubinato stabile fondata sulla durata della relazione e sui
figli comuni può essere confutata. Concretamente, la persona beneficiaria del
sostegno deve addurre che, nonostante la presenza dei motivi per la presunzione
di una relazione di concubinato stabile, non sussiste nessuna comunità di vita
assimilabile a un matrimonio. Il grado della prova richiesto è quello della
«verosimiglianza preponderante», vale a dire che l’organo dell’aiuto sociale
deve essere maggiormente convinto dagli indizi addotti a sfavore dell’esistenza
di un concubinato piuttosto che da quelli a sostegno dell’esistenza del
medesimo. Una semplice verosimiglianza non è sufficiente. Devono essere addotti
elementi o indizi plausibili e visibili dall’esterno che, a un esame obiettivo,
sono adeguati per scartare l’ipotesi di un vincolo equiparabile a quello del
matrimonio, ossia la disponibilità alla fedeltà e all’assistenza reciproca.”
Le direttive CSIAS del 2005, nella
versione in vigore fino al 2020, invece, al punto F.5.1 ("Comunità di
abitazione e vita di tipo familiare") prevedevano che:
"
F.5 Comunità di abitazione e
vita di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le
persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non
possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento
per il sostegno sociale.
Per
ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.
Le
persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere
personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare
le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per
principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo
pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).
Sul
piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di
tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli
altri membri della comunità.
Di
conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere
sommati.
Il
contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario
di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo
all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se
soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il
contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione
stabile.
Un
concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato
stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un
figlio avuto in comune.”.
Riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al
principio di sussidiarietà.
Le direttive amministrative non
costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.
3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15
febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid.
4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia,
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024
consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio
2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;
DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V
314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V
125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;
DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125
V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag.
262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid.
3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid.
4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF
116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La
portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno
1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF
109 V 169 consid. 3b).
2.7. Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va,
infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi
reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In
una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e
relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei
premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
"
(…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et
d'assistance (ATF 129
I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir
aussi ATF 106
Considerandi
II 1 consid. 2 p. 4). En
matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du
divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait
une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118
II 235 consid. 3a p. 237; ATF
114.
II 295 consid. 1a p.
297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf
(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”
Con
giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta
Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la
convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni
e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione
della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe
stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre,
non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato
disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia
domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare
dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a
quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e
ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine
il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava
arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato
un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da
precedenti relazioni.
In
una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un
beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo
appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune
in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si
è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata
nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha
avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare
la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono
di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La
circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad
orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta
Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone
Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una
beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da
parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il
TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo
di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del
convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni
sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo
l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve
considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario
sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato
stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata
integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della
persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il
precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede
il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
Con
sentenza DTF 149 V 250, l’Alta Corte, nel caso di un ricorrente al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso
informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle
decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto
sociale, non avendo egli trasmesso all’amministrazione la documentazione
relativa alla sua partner, convivente ed incinta, ha ricordato che non è
arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto
della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse
economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra
i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano
pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.
Di principio è ammissibile
computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale
riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato
stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.
Questione lasciata aperta è
invece stata quella di sapere se analogamente vale nel caso in cui la persona
non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni
complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5).
Se la persona beneficiaria
dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti
determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto
finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).
2.8
Questo
Tribunale, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II
– 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta
ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un
beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua
unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e
dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione
sentimentale da molti anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione
dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,
passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),
occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con
giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA
ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato
una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava,
in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.
10a RLCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015
pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con
sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag.
39.
segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario
di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata
respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era
stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il
TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,
indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia
conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non
risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente
procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b
Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel
periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In
effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la
convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,
non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre
gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo
Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile
2014.
l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal
medesimo e da sua figlia.
Questa
Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016
N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il
compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo
l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato
di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una
convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata
stabile.
Con giudizio 39.2018.7 del 24
settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione
che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e
all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento
anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il
medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione
e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento
dell’importo di mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con
sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso
dell’assicurata, rilevando:
" (…) la
Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari
ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8
segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio
far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro
situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno
reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
In una sentenza 39.2021.5-6 del 7
marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a
un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In
effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi
due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una
convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una
propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine
settimana e la relazione fosse altalenante.
In una sentenza
42.2022.19
del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere
dell’USSI e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni
aveva una relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la
settimana, che gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza
stabile e non sussisteva, quindi, una semplice economia domestica.
Con
sentenza 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di
procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una
domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata
convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere computata nell’unità
di riferimento di quest’ultima.
Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto
inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo
2023.
Infine, in una sentenza
STCA 42.2024.36 del 2 dicembre 2024, questa Corte ha confermato l’operato
dell’USSI che, da una parte, aveva negato a quella ricorrente il rinnovo delle
prestazioni Las e, d’altra parte, le aveva chiesto la restituzione di tutto
quanto erogatole per il periodo in cui ella aveva convissuto stabilmente ai
sensi della Laps con il compagno senza informarne l’amministrazione. In
particolare, in quel caso il TCA ha ritenuto che:
" (…) In ogni caso, al di là di contraddizioni e ritrattazioni della
parte ricorrente, dagli atti emerge chiaramente che da ben prima dell’ottobre
2022.
l’insorgente e l’uomo in questione condividono ogni momento di vita
quotidiana, dai pasti, alle uscite, ai lavori in casa o nel giardino di uno o
dell’altra. (…)
Determinante, poi e nel caso di specie, per giungere alla conclusione
che tra la ricorrente ed _______, anche nel periodo determinante che va da
ottobre 2022 ad aprile 2024, vi era una convivenza stabile ai sensi di quanto
prevedono le normative, rispettivamente, le direttive e la giurisprudenza
suindicate (cfr. supra consid. 2.6.), è il fatto che i due si fornivano aiuto
reciproco.” (cfr. consid. 2.9. della STCA 42.2024.36 del 2 dicembre 2024).
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2024.12 del 12 agosto 2024; 42.2018.40 del 5
febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24 aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto
2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016;
STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA
42.2016.1
del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA
39.2015.3
del 12 novembre 2015.
2.9
Nell’evenienza concreta, questa
Corte richiama il consid. 2.8. della STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024 (resa
nei confronti della ricorrente e cresciuta incontestata in giudicato; cfr.
supra consid. 1.3.), per quanto attiene alla documentazione in atti ed alla
situazione per come si presentava ad aprile 2023, limitandosi, in questa sede a
riprenderne gli elementi essenziali ai fini della presente vertenza nonché a
porre in evidenza quanto relativo al periodo dall’agosto 2019 ad ottobre 2022.
Innanzitutto, il TCA rammenta,
infatti, che, a fronte di un ordine di restituzione per le prestazioni
percepite da agosto 2019 a marzo 2023, RI 1 ha indicato, con riferimento alla
relazione con __________, che “il vero cambiamento, per me, è stato quando a
fine 2022 hanno fatto lavori nel suo appartamento, fra novembre e gennaio
dell’anno dopo, lui è stato da me in __________. Avevamo ricominciato a vederci
non solo da amici, (…) non credo che abbiamo ricominciato ad essere più che
amici prima del 2022” e che in ragione di quanto precede “Probabilmente
da autunno 2022 è giusto rivedere i conteggi per le prestazioni che mi sono
state concesse” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).
Questa Corte, dunque, si limita a
valutare le risultanze fattuali relative al periodo da agosto 2019 ad ottobre
2022.
In particolare, giova rilevare
che l’USSI ha concluso, tanto sulla base del rapporto intermedio di data 10
maggio 2023 dell’Ispettorato sociale (cfr. doc. 181-190), quanto del rapporto
di chiusura del caso di data 17 luglio 2023 (cfr. doc. 989-1001),
rispettivamente e per quanto riguarda la fattispecie, con ordine di
restituzione del 28 settembre 2023 e decisione su reclamo del 28 ottobre 2024,
che tra RI 1 e __________ vi sarebbe stata una convivenza stabile (anche) a far
tempo dal mese di agosto 2019.
L’Ispettorato, sulle cui
risultanze l’USSI si è fondato, era giunto a questa conclusione valutando
diversi elementi, ed in particolare:
-
Il fatto che la “corrispondenza”
della ricorrente era “indirizzata presso l’abitazione del signor __________”,
sita in __________ per il periodo in cui ella pretendeva di essere separata dal
fidanzato;
-
L’ “aiuto reciproco” tra RI 1 e __________he
comprende tanto il “sostentamento alimentare”, quanto l’“autoveicolo”,
e che sostanzierebbe una “relazione amorosa” tra i due “stabile e
duratura, caratterizzata dall’aiuto reciproco tra le parti” ed adempirebbe
quindi i criteri posti dalla Laps in relazione al concetto di convivenza;
-
Le “transazioni finanziarie”,
ritenuto come dalla documentazione relativa al conto corrente di RI 1 e,
laddove presente, alle carte in uso alla ricorrente emerge che la medesima “per
la maggior parte dei mesi” in cui ha beneficiato delle prestazioni Las non
le ha, poi, impiegate “per il proprio sostentamento” (cfr. doc.
181-190).
La ricorrente pretende, invece,
che nel periodo da agosto 2019 ad ottobre 2022 (compreso) la relazione
sentimentale che da anni aveva con __________ si sarebbe interrotta “Nel
2019, davvero, dopo che io e __________ siamo venuti alle mani, non potevo più
accettare di vivere sotto lo stesso tetto con lui e, per un bel po’, mi sono
allontanata da lui” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).
Non vi sarebbe, quindi, stata,
secondo la tesi ricorsuale, alcuna stabile convivenza (ai sensi della Laps) non
annunciata all’USSI per quel periodo.
Innanzitutto, a proposito dell’appartamento
che la ricorrente pretende di aver locato in conseguenza della separazione dal
fidanzato (“Nel 2019, davvero, dopo che io e __________ siamo venuti alle
mani, non potevo più accettare di vivere sotto lo stesso tetto con lui e, per
un bel po’, mi sono allontanata da lui: insomma, ci siamo lasciati. Per me
l’appartamento di __________ rappresentava lo spazio per ritrovarmi, per
ricostruirmi, per fare di tutto per riuscire a camminare con le mie gambe”,
cfr. supra consid. 1.6. e doc. I) questa Corte rileva che dal marzo 2019 ella -
che sino a quel momento risiedeva in __________, ad __________ (cfr. doc. 713)
con il fidanzato __________ - ha locato un ente composto due locali, sito in __________,
ad __________, quale abitazione familiare per una persona, per una pigione di
fr. 1'125.- mensili (cfr. doc. 707-712).
Dal momento che RI 1 riconduce
all’essere “venuti alle mani” con il fidanzato la loro separazione ed in
particolare l’impossibilità di continuare ad abitare insieme, il TCA, per
quanto di rilievo circa gli elementi che seguiranno relativamente alla
relazione tra i due, pone in evidenza il fatto che il contratto di locazione
per l’ente di __________ è stato sottoscritto a fine febbraio 2019. La lite tra
i due, nonché la pretesa separazione, sarebbero, quindi avvenute al più tardi
al quel momento.
A seguito della segnalazione da
parte di un’Operatrice socio amministrativa dell’USSI del giugno 2022
all’Ispettorato sociale (per il sospetto esercizio non annunciato dell’attività
di estetista, per cui RI 1 ha conseguito un AFC), proprio nei locali di __________,
destinati quindi a centro estetico e non ad abitazione, il caso della
ricorrente è stato portato all’attenzione dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
(cfr. doc. 371).
Dando in parte seguito alle
richieste di accertamento dell’Ispettorato sociale, la Polizia __________ - che
al di là dei “controlli discreti” non ha esperito alcun sopralluogo, né
nei locali di __________, né in quelli di __________ – ha indicato quanto segue
nel proprio rapporto informativo di data 9 gennaio 2023 inerenti i controlli eseguiti
dal 5 settembre 2022 al 22 dicembre 2022:
-
“(…) il veicolo presumibilmente
in uso alla RI 1 non era più un’__________ di colore __________ immatricolata __________,
ma era dal 31.08.2022 una __________ di colore __________ con la medesima targa
ed intestata alla __________”;
-
nel mese di settembre 2022 il
veicolo in questione non era stato “ravvisato stazionato” all’esterno
dell’appartamento sito in __________, mentre nei tre mesi successivi vi era
stato percepito “quasi ogni volta che il controllo veniva attuato,
soprattutto nella fascia oraria verso le 08:30/09:00”;
-
“le informazioni carpite con
varie persone della zona (addetti postali, vicini di casa) stabilivano con
presumibile veridicità che ad esempio la posta veniva recapitata sia
all’indirizzo di __________ e sia all’indirizzo di __________, inoltre presso
l’indirizzo di __________ risultava ancora presente il nome della RI 1 sulla
buca delle lettere. Risulta quindi verosimile che il rapporto tra le due
persone (RI 1 e __________) sia ancora effettivamente valido. I vicini di casa
di __________ mi comunicavano inoltre che ogni tanto vedevano la RI 1, senza
tuttavia esporsi o precisare maggiormente in quante e quali circostanze”
(cfr. doc. 328-329).
Ritenendo che “le informazioni
generali assunte non prevalevano in un senso o nell’altro”, la Polizia __________,
rendendosi “disponibile eventualmente per organizzare i controlli abbinati
atti a stabilire con ragionevolezza e delineare con maggior precisione la
situazione”, ha però ritenuto “non (…) opportuno eseguire l’accertamento
al rispettivo indirizzo di __________ in solitaria e senza” avvalersi “del
seguito di un qualche funzionario incaricato o titolare della pratica in
questione” (cfr. doc. 328-329).
Dal rapporto dell’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro del 10 ottobre 2022, il cui Ispettore ha, invece,
avuto accesso all’appartamento di __________, emerge quanto segue:
" RI 1:
ha dichiarato di aver iniziato la
sua attività nel mese di marzo 2022. Per quanto concerne lo studio situato a __________,
lo stesso è di proprietà della dr.ssa __________. Lo studio medico mette a
disposizione la merce come pure l’attrezzatura presente per svolgere
l’attività, RI 1 ha specificato che da parte sua non vi è nessun costo mensile
fisso (…) RI 1 secondo la sua dichiarazione ha incassato complessivamente
1'000.- CHF, svolgendo 2 trattamenti e una decina di dimostrazioni. Per quanto
concerne lo studio presso il domicilio di __________, RI 1 ha affermato che il
materiale presente è stato da lei acquistato dalla precedente attività (__________)
nel 2015. Presso il suo domicilio ha eseguito trattamenti esclusivamente a
parenti” (cfr. doc. 335).
In occasione dell’ispezione
avvenuta presso i locali di __________ il 25 agosto 2022, RI 1, in particolare
con riferimento all’eventuale attività svolta nell’appartamento che locava, ha,
infatti, dichiarato per iscritto che:
" (…) lo spazio (vedi foto), l’apparecchiatura e materiale è di mia
proprietà, li ho acquistati nel 2015 circa (precedente attività __________),
costo totale 4'000 CHF circa. Non ho mai svolto attività al mio domicilio. Le
foto nel sito, sono lavori che ho fatto durante i corsi. Ad oggi ho effettuato
solo trattamenti ai miei parenti” (cfr. doc. 347).
Le fotografie agli atti che ritraggono
lo “spazio” descritto dalla ricorrente mostrano che quantomeno ad agosto
2022.
nell’appartamento di __________, invece di quello che avrebbe dovuto
essere adibito a camera da letto, vi era un locale con quanto occorre per
effettuare dei trattamenti estetici ed oggetti decorativi vari, presenti un
lettino per trattamenti, apparecchiature varie, un armadio, uno specchio, uno
scaffale, un quadro, un pianoforte, un tavolo con due sedie apposte l’una in
faccia all’altra, pure per trattamenti estetici, un microscopio, diplomi e
titoli incorniciati ed appesi al muro ed una vetrinetta con prodotti cosmetici
(cfr. doc. 352-359).
In effetti, dagli atti emerge
pure che RI 1 (autorizzata al libero esercizio come estetista per “grani di
miglio, microneedling, trucco permanente, utilizzo di dispositivi inettabili”;
cfr. doc. 383) risultava iscritta all’associazione __________ per la zona __________,
con indirizzo operativo proprio in __________ (cfr. doc. 382).
È poi stato unicamente nelle
immagini inerenti gli annunci online di fine marzo/inizio aprile 2023
pubblicati per trovare un subentrante – rammentato che sin da febbraio 2023,
quando ancora percepiva le prestazioni Las, RI 1 aveva infatti comunicato
all’USSI la propria volontà di “cambiare appartamento (…) per il mese di
maggio giugno” (cfr. doc. 895-897) - che in questo “spazio” (inteso
come locale) che in quello “spazio” è comparso l’arredamento consono
alla zona notte (cfr. doc. 387).
Sempre con riferimento
all’utilizzo dell’appartamento di __________ da parte di RI 1, giova rilevare a
proposito del momento a partire dal quale la camera si presentava come uno
studio estetico, la ricorrente, alla domanda postale il 14 aprile 2023 dall’Ispettrice
sociale a sapere “da quanto tempo esiste lo spazio allestito in __________?”,
ha risposto “Dovrò verificare la fine del contratto della cantina dove prima
tenevo il materiale in questione” (cfr. 291-298).
Dal contratto di locazione di una
cantina sita a __________, risulta che il medesimo ha avuto inizio il 29 aprile
2018.
(cfr. doc. 267) e ed è, poi, stato disdetto con effetto al 31 marzo 2019
(cfr. doc. 268).
Ne consegue che l’attrezzatura
per estetista a suo tempo depositata nella cantina di __________, è stata trasportata
ad __________, in __________, occupando quella che avrebbe dovuto essere la
camera da letto, al più tardi dal 31 marzo 2019 e quindi, essenzialmente, da
quando la ricorrente ha locato l’appartamento.
Quanto
alla relazione sentimentale che lega la ricorrente a __________, il TCA - rammentato
che nella STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, per i motivi ripresi al consid.
1.3., ha già stabilito che tra i due, quantomeno ad aprile 2023 vi era una
stabile convivenza ai sensi della Laps e che l’insorgente, in questa sede,
riconosce che ciò era il caso già da novembre 2022 - pone in evidenza,
innanzitutto, il fatto che RI 1 (nome utente Facebook __________) ha
pubblicamente comunicato mediante il proprio profilo social di avere ricevuto
“finalmente dopo sette lunghi e direi anche impegnativi, anni… (…)” da __________
un anello di fidanzamento nel dicembre 2016 (cfr. doc. 411).
La ricorrente ha sostenuto che i
due non costituivano, però, più una coppia da fine febbraio 2019 ad ottobre
2022.
In quel periodo, pretende RI 1, “__________
mi è stato vicino, ma non da morosi”; “non eravamo mica conviventi e non
è che il mio fabbisogno lo coprisse __________, anzi” (cfr. supra consid.
1.6
e doc. I). “Gli aiuti che __________ mi ha dato nel tempo, anche quando
non eravamo più una coppia, sono certo stati preziosi, ma erano, senza nulla
togliere, poca cosa rispetto alla copertura del mio fabbisogno (…)” (cfr.
supra consid. 1.8. e doc. V).
Ora, questa Corte ha già
individuato, anche sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente circa il
fatto che il suo gatto ha da sempre vissuto presso __________ (“(…) Avevo un
gatto. Vive con il ragazzo che frequento”, “è il mio fidanzato”; cfr. doc.
291-298), quali sono i locali dell’appartamento di quest’ultimo e quali erano,
invece, quelli di __________ (cfr. STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024 consid.
2.10.).
Agli atti, per il periodo in cui
la ricorrente fa valere che la relazione amorosa tra lei ed il fidanzato si era
interrotta, figurano numerose foto che la vedono tanto in compagnia dell’uomo,
quanto a casa del medesimo, e meglio:
-
il 30 giugno 2019, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae lei e __________
in costume da bagno mentre brindano con una coppia (cfr. doc. 401);
-
il 20 giugno 2019, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae un gruppo di
persone in un giardino privato, sedute ad un tavolo ed intente a mangiare, tra
le quali figura __________ (cfr. doc. 400);
-
il 25 giugno 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di __________ che, seduto,
guarda e sorride all’obiettivo (cfr. doc. 401);
-
il 28 giugno 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae un gruppo di
persone, tra le quali __________ (cfr. doc. 399);
-
il 27 settembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della tavola
dell’appartamento di __________, apparecchiata con tutto quanto occorre per una
raclette (cfr. doc. 424);
-
il 4 ottobre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della sala e del
televisore acceso nell’appartamento di __________ scattata dal divano (cfr.
doc. 423)
-
il 5 luglio 2020, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae abbracciata a __________
ed un'altra che li ritrae seduti a tavola con altre persone (cfr. doc. 398);
-
il 6 agosto 2020, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia scattata da __________ che ritrae i
due seduti ad un tavolo, mentre la ricorrente tiene in mano un bicchiere pieno
(cfr. doc. 398);
-
il 6 dicembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della sala
dell’appartamento di __________ con le decorazioni natalizie (cfr. doc. 422)
-
il 25 dicembre 2020 (il giorno di
Natale), RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della
sala dell’appartamento di __________ con le decorazioni natalizie (cfr. doc.
422);
-
il 14 gennaio 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della sua mano, con sullo
sfondo la sala dell’appartamento di __________, mentre regge una sorta di
cilindro graduato da cucina con all’interno una sostanza liquida ed un’altra di
sé stessa seduta sul divano di __________ (cfr. doc. 421);
-
il 28 gennaio 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della tavola della sala di
__________ apparecchiata con la cena servita per due (cfr. doc. 420);
-
il 3 febbraio 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia autoscattata sul divano
dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 420);
-
il 14 febbraio 2021 (e meglio a
San Valentino), RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia
della propria mano che, con un anello all’anulare sinistro, regge una flûte di
champagne, ritraendo anche parte del divano e della sala dell’appartamento di __________
(cfr. doc. 419);
-
il 16 febbraio 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook due fotografie del proprio gatto, sul
divano dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 417 e 418);
-
Il 21 marzo 2021, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae, insieme a __________
mentre si apprestano a salire su un’auto d’epoca (cfr. doc. 397);
-
il 20 aprile 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia del proprio gatto sul
divano dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 419)
-
il 23 maggio 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia delle proprie gambe
mentre, seduta sul divano dell’appartamento di __________, scalza ed in tenuta
da casa, regge un bicchiere di __________ (cfr. doc. 418);
-
il 20 giugno 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae __________, con
altre persone, seduto a tavolo (cfr. doc. 396);
-
il 4 luglio 2021, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia presa dal balcone di __________
(cfr. doc. 417);
-
il 10 luglio 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae la tavola
dell’appartamento di __________ apparecchiata per due persone (cfr. doc. 416);
-
il 28 luglio 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae __________, in
faccia a lei, ad un tavolo con un piatto appena servito (cfr. doc. 395);
-
il 18 aprile 2022, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di un piatto con cotolette
di agnello e fagiolini posato sul tavolo della sala dell’appartamento di __________
(cfr. doc. 405);
-
l’8 maggio 2022, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae la tavola apparecchiata
nella sala dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 416)
Il TCA rammenta che per costante giurisprudenza federale anche
informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli
elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019,
consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF
8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017.
consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017
consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer,
Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen
Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).
In
particolare, poi, questa Corte rileva che il Tribunale Federale si è già
pronunciato a favore dell’utilizzabilità delle informazioni tratte dal profilo
Facebook dei ricorrenti.
In tal senso, il
TCA ricorda che in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, l’Alta
Corte, ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito
che un assicurato aveva la residenza all’estero i trattava di un
ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre
e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in
locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese
dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli
era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il
ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook
indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di
un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana.
Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera,
mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al
riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2
Il presupposto della residenza in
Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera
astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in
considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non
in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli
accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato
asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà
tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai
giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli
elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il
Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del
profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che
per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le
quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non
è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in
definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si
possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3
Il ricorrente ancora in sede federale si
limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione),
anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero,
il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per
sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia,
che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria
famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima
abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda
sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è
attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune
amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra
gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale.
Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera,
specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste
come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più
facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono
tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di
sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni
personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è
decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi
di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11
dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di
avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua
ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo
profilo sono infondate. (…)”
Cfr. anche la STC
8C_69/2017 del 18 agosto 2017.
Per altri casi in cui questa
Corte ha utilizzato informazioni reperite sul social, cfr. anche, ad esempio,
la STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021 e la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022,
confermata dalla STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023.
Questa
Corte rileva che nel profilo Facebook della ricorrente (“__________”,
pubblicamente accessibile nella versione consultabile il 20 gennaio 2025) vi
sono altre immagini, e meglio:
-
l’8 giugno 2019 RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae seduta a tavola
vicino a __________ in compagnia di amici intenti a mangiare;
-
il 21 giugno 2019, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae in compagnia
di __________;
-
il 23 giugno 2019, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia delle sue gambe, seduta
sul balcone dell’appartamento di __________, con un cappellino con la scritta __________
appoggiato sul suo ginocchio;
-
il 6 luglio 2019, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae la tavola nella sala di __________
apparecchiata per due, con i piatti appena serviti;
-
il 22 giugno 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae parte del
proprio ventre e le gambe mentre si trova sul divano dell’appartamento di __________.
Sul tavolino davanti al divano si scorge una composizione di fiori finti che
viene poi ripresa, per esempio, anche nella foto del 18 luglio 2020 che ritrae
bruschette, delle olive e due calici di vino;
-
il 24 giugno 2020 RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa sul cui sfondo si vede
il divano dell’appartamento di __________ commentando “casina (…) buona
serata”;
-
il 16 agosto 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa in piedi, con
un bicchiere di vino in mano, appoggiata al mobile della tv dell’appartamento
di __________;
-
il 29 agosto 2020 RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una serie di fotografie inerenti la consegna degli
AFC, nelle quali, prima o dopo la cui cerimonia, ella è ritratta a tre riprese
nell’appartamento di __________;
-
il 3 settembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa davanti al mobile
ed alla tv dell’appartamento di __________ ed un’altra che ritrae un paio di
scarpe Louboutin, nuove, appoggiate sulla scatola a sua volta appoggiata al
tavolo della sala di __________;
-
il 4 settembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il suo gatto e
la sala dell’appartamento di __________;
-
il 5 settembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae le scarpe che
indossava, davanti al mobile tv dell’appartamento di __________i;
-
il 12 settembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di un grill sul quale
cuociono delle puntine sul balcone dell’appartamento di __________;
-
il 1° novembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il tavolo della
sala di __________ con strumenti da estetista e l’indicazione “esercizi”;
-
il 15 novembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae lo spazio di __________
limitatamente al pianoforte che vi si trovava ed ai diplomi conseguiti dalla
ricorrente ed affissi al muro;
-
l’8 dicembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia del mobile tv e di parte
della sala dell’appartamento di __________, decorato per le festività
natalizie;
-
il 12 dicembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook delle fotografie che ritraggono la sala
di __________, anche in questo casa decorata con un albero di Natale;
-
il 24 dicembre 2020, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa, con indosso
un babydoll natalizio, un berretto rosso con pompon bianco, e scarpe col tacco
rosse, nella sala di __________, vicino all’albero di Natale ed allo stesso
cuscino che nella foto del giorno dopo è sul divano, accanto al suo gatto;
-
il 1° gennaio 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa, mentre di
spalle, indossando un abito con la schiena a corsetto rosso, si appoggia al
mobile tv della sala di __________;
-
il 23 gennaio 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il tavolino e
il mobile tv della sala di __________, apparecchiato per due;
-
il 14 febbraio 2021 (San
Valentino), RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook (oltre a quella con
la flûte per la quale già si è detto) una fotografia che ritrae il tavolo della
sala di __________ (cfr. la tovaglia, analoga a quella presente nella foto col
gatto del 16 febbraio 2021) con delle decorazioni a cuore e candele accese;
-
il 16 febbraio 2021 (vale a dire
il giorno del proprio compleanno), RI 1 ha caricato sul proprio profilo
Facebook una fotografia che la ritrae seduta al tavolo della sala
dell’appartamento di __________ davanti ad una torta con le candele forma di
44;
-
il 14 marzo 2021, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il tavolo della sala di __________
con degli strumenti da estetista;
-
il 10 aprile 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il tavolino ed
il tavolo della sala di __________, apparecchiato per due con sushi;
-
il 3 giugno 2021, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa davanti al divano di __________;
-
il 22 giugno 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotogr “Le nostre capsule __________
forniscono un apporto nutrizionale aggiuntivo da 11 diverse uve e bacche per
aiutarvi a colmare il divario tra ciò che dovreste mangiare e ciò che mangiate
ogni giorno”);
-
il 7 dicembre 2021, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ripropone
l’abbigliamento a tema natalizio del 24 dicembre precedente;
-
il 7 marzo 2022, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae capsule __________;
-
il 18 aprile 2022, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che mostra dei piatti
serviti sul tavolo della sala di __________;
-
l’8 maggio 2022, RI 1 ha caricato
sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae con una donna più
anziana, nella sala dell’appartamento di __________, mentre regge una torta con
l’augurio “auguri mamma” ed altre fotografie che ritraggono il tavolo
del medesimo locale apparecchiato per tre, sul cui sfondo, appoggiata su un
mobile, si nota una fotografia della ricorrente;
-
il 15 giugno 2022, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae lei e __________
alla festa per la laurea di un ragazzo;
-
il 16 dicembre 2022, RI 1 ha
caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae la sala di __________,
ove è presente, questa volta, lo stesso albero di Natale che due anni prima era
in __________.
Per
quanto attiene ai movimenti sul conto __________ della ricorrente, il TCA si
limita a rammentare che quanto presente nell’incarto dà atto di limitate spese
per generi alimentari, delle quali, peraltro, la ricorrente, sentita a verbale
ad aprile 2023, aveva riferito essere il fidanzato ad occuparsi (“(…) la signora ha dichiarato che il
signor __________ le dà i soldi per fare la spesa e poi lei la cucina a casa
sua in occasione delle volte in cui va a trovare il suo gatto che vive a casa
di __________”; cfr. doc. 291-298).
Dal
dettaglio delle transazioni con la carta prepagata poggiante sulla relazione __________,
intestata alla ricorrente ed indicante quale suo indirizzo “__________”,
risultano i seguenti movimenti:
-
Settembre-ottobre 2019: addebiti
relativi ad un pedaggio autostradale italiano per fr. 2.58 e ad un secondo pure
di fr. 2.58, ad una spesa da __________ (__________, abbigliamento) di fr.
57.85, presso __________ di fr. 39.95, all’acquisto di generi alimentari presso
__________ di fr. 11.75 e ad un addebito da __________ di fr. 60.- (cfr. doc.
234-235);
-
Ottobre-novembre 2019: addebiti
relativi ad acquisti effettuati presso __________ di fr. 18.07 e 15.81 nonché
presso un negozio di informatica inglese per l’equivalente di fr. 3.38 (cfr.
doc. 236-237);
-
Novembre-dicembre 2019: addebiti
riferiti ad acquisti __________ di fr. 28.- ed un negozio di informatica
inglese per l’equivalente di fr. 3.38 (cfr. doc. 238);
-
dicembre 2019-gennaio 2020: unico
addebito relativo ad acquisti presso un negozio di informatica inglese per
l’equivalente di fr. 3.35 (cfr. doc. 240);
-
gennaio-febbraio 2020: unico
addebito relativo al pagamento di un parcheggio a __________ per l’equivalente
di fr. 3.90 (cfr. doc. 241);
-
febbraio-marzo 2020: nessun
acquisto (cfr. doc. 242);
-
marzo-aprile 2020: acquisto presso
__________ per fr. 64.49 (cfr. doc. 243);
-
aprile-maggio 2020: acquisto
presso un negozio di articoli sportivi __________ per fr. 45.52 (cfr. doc.
245);
-
maggio-giugno 2020: acquisto
presso __________ (ndr: si suppone trattasi di __________) per fr. 64.49 (cfr.
doc. 247);
-
giugno-luglio 2020: acquisti
presso __________ per fr. 72.25 e fr. 64.49, nonché presso apple.com di fr.
1.20
e presso __________ per fr. 30.42 (cfr. doc. 249);
-
luglio-agosto 2020: acquisti
presso __________ per fr. 72.25 e fr. 64.49 nonché su __________ per fr. 67.83
e 108.13 (cfr. doc. 251);
-
agosto-settembre 2020: acquisti
presso __________ per fr. 72.25, su DHgate.com per fr. 61.74 e su __________
(“beni digitali di dimensione estesa”) di totali fr. 52.10 (cfr. doc. 253);
-
settembre-ottobre 2020: acquisti
presso __________ per totali fr. 280.48, su __________ per fr. 114.28 e fr.
37.34
(cfr. doc. 255);
-
ottobre-novembre 2020: acquisiti
presso __________ per totali fr. 140.24, su __________ per fr. 51.78 e su __________.com
per 23.95 (cfr. doc 257);
-
novembre-dicembre 2020: due
acquisti presso __________.com di fr. 32.23, rispettivamente di fr. 69.15 ed un
acquisto su chicme.com di fr. 38.11 (cfr. doc. 259);
-
dicembre 2020-gennaio 2021: un
acquisto __________ di fr. 140.27 e due su wish.com di fr. 8.80 l’uno (cfr.
doc. 261);
-
gennaio-febbraio 2021: un acquisto
__________ di fr. 64.49 (cfr. doc. 263);
-
febbraio-marzo 2021: un acquisto __________
di fr. 64.49 e tre acquisti su __________ (cfr. doc. 265);
-
marzo-aprile 2021: nessuna spesa
per generi alimentari ed addebiti limitati ad acquisti su __________ (cfr. doc.
101-102);
-
aprile-maggio 2021: acquisti
presso __________ per totali fr. 64.49 e su __________ (cfr. doc. 103-104);
-
maggio-giugno 2021: acquisti
presso __________ per totali fr. 64.52 e su __________ (cfr. doc. 105-106);
-
giugno-luglio 2021: nessun
acquisto (cfr. doc. 107);
-
luglio-agosto 2021: nessun
acquisto (cfr. doc. 109)
-
agosto-settembre 2021: nessun
acquisto (cfr. doc. 111);
-
settembre-ottobre 2021: nessun
acquisto (cfr. doc. 113);
-
ottobre-novembre 2021: nessun
acquisto (cfr. doc. 115);
-
novembre-dicembre 2021: nessun
acquisto (cfr. doc. 117);
-
dicembre 2021 – gennaio 2022:
nessun acquisto (cfr. doc. 119);
-
gennaio-febbraio 2022: nessun
acquisto (cfr. doc. 121);
-
febbraio-marzo 2022: nessun
acquisto (cfr. doc. 123);
-
marzo-aprile 2022: acquisto presso
“__________; negozio di generi alimentari” per fr. 18.40 (cfr. doc. 125)
-
aprile-maggio 2022: nessun
acquisto (cfr. doc. 127);
-
maggio-giugno 2022: nessun
acquisto (cfr. doc. 129);
-
giugno-luglio 2022: nessun
acquisto (cfr. doc. 131);
-
luglio-agosto 2022: addebito in
Italia per l’equivalente di fr. 30.13 (cfr. doc. 133);
-
agosto-settembre 2022: addebito da
__________ per totali fr. 76.47 (cfr. doc. 135);
-
settembre-ottobre 2022: nessun
acquisto (cfr. doc. 137);
-
ottobre-novembre 2022: nessun
acquisto (cfr. doc. 139).
Con riferimento a quanto
sostenuto dalla ricorrente, nel senso che “non mi fanno bene i beveroni (v.
acquisti __________) che usavo come sostitutivi dei pasti con prodotti
comandati anche online, ma a lungo (almeno dal 2017 fino a fine 2022) ho
vissuto così” (cfr. supra consid. 1.6.) e che “mi sono nutrita per anni
con sostitutivi dei pasti” (cfr. supra consid. 1.8.), il TCA rileva che,
stando a quanto emerge dagli addebiti, i prodotti __________ sono
effettivamente stati acquistati online dalla ricorrente mediante la carta
prepagata, ma unicamente nei periodi dal marzo all’ottobre 2020, da dicembre
2020.
a febbraio 2021 e ad aprile e maggio 2021.
Dal sito internet del loro
produttore, laddove la ricorrente pretende trattarsi di pasti sostitutivi,
emerge, invece, che “__________ offre una nutrizione concentrata a base
vegetale che aiuta a "colmare il divario" tra ciò che si
dovrebbe mangiare e ciò che si mangia ogni giorno” (cfr. __________ nella
versione consultabile il 20 gennaio 2025).
Con riferimento alla situazione
debitoria della ricorrente, che sentita a verbale in aprile 2023 ha fatto
valere di non avere intestato a suo nome le autovetture a sua disposizione
(dapprima __________ e da agosto 2022 __________) “perché non posso in
quanto ho degli atti di carenza beni” (cfr. doc. 291-298), il TCA rileva,
in primo luogo, che dal conteggio di data 19 aprile 2023 emesso dall’Ufficio di
esecuzione di __________ risulta che a quel momento il totale delle esecuzioni
nei confronti della ricorrente ammontava a 88'707.10 (cfr. doc. 272-289).
Secondariamente, questa Corte
sottolinea che dal contratto di leasing no. __________, sottoscritto il 31
agosto 2022 emerge che l’assuntore del leasing per il veicolo __________ è la __________
(in nome della quale in qualità di socio e gerente ha sottoscritto il contratto
__________), che l’importo finanziato ammonta a fr. 36'500.05, l’inizio del
contratto risale al 31 agosto 2022 e la fine è prevista per il 30 agosto 2026,
con un valore di riscatto alla scadenza di fr. 23'000.- ed una rata mensile di
fr. 360.70 (cfr. doc. 209-212). Dal “protocollo di consegna” del veicolo
risulta che il 31 agosto 2022 è stata pagata la prima rata del leasing
unitamente ad un “pagamento speciale in CHF” di fr. 5'000.- (cfr. doc.
215). Dalle condizioni generali di leasing emerge, poi, che l’assuntore, “senza
il consenso scritto della società di leasing, (…) non può concedere l’uso del
veicolo a terzi, né gratuitamente, né dietro compenso” (cfr. doc. 217).
In sede ricorsuale, la ricorrente
ha prodotto:
-
le panoramiche delle transazioni
con la sua carta prepagata, invero già agli atti (cfr. all. B2-B12 a doc. I);
-
la fattura relativa alla __________
intestata alla ditta del fidanzato e l’accredito ricevuto dalla __________ di
fr. 4'000.- per il veicolo Q2 sport 1000ccm, consegnato il 31 agosto 2022 (cfr.
all. C a doc. I);
-
una serie di documenti e
certificati medici inerenti la sua persona, che se da un lato non sono di
alcuna utilità ai fini della presente vertenza, d’altro lato indicano, in
particolare con riferimento da quanto attestato al dr. med. __________ il 13
novembre 2018 in relazione alla situazione personale della ricorrente, che,
indica il medico, “vive con suo marito, con cui riferisce di avere un bel
matrimonio/rapporto, senza problemi coniugali” (cfr. all. C12 a doc. I).
2.10
Nella presente fattispecie, chiamato
a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza,
da agosto 2019, tra la ricorrente ed il “fidanzato”, il TCA
ribadisce, innanzitutto, che l’art. 4 cpv. 1 Laps prevede
che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner
convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).
Secondo l’art. 2a
Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono
figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).
A mente di questa Corte, già ad
agosto 2019 tra la ricorrente e __________ esisteva, come ritenuto dalla parte
resistente, una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le norme,
direttive e la giurisprudenza suindicate (cfr. supra consid. 2.5.-2.8.).
Determinanti, in concreto – ed in
ogni caso indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella
propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due
separati – per giungere a questa conclusione sono in sostanza gli stessi
elementi che hanno portato questa Corte a concludere che ad aprile 2023 tra la
ricorrente ed il fidanzato vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Di particolare rilievo, infatti,
è la circostanza che RI 1 e __________ si aiutavano reciprocamente, l’uno
supportando economicamente la compagna ad esempio per il proprio sostentamento
ed in particolare per la spesa di generi alimentari, concedendole in uso
(peraltro contrariamente a quanto permette il contratto di leasing, ch’ella
senza l’ausilio della società del compagno, evidentemente solvibile, non
avrebbe potuto permettersi di stipulare) un veicolo o ancora accudendo presso
il proprio appartamento il gatto della fidanzata, l’altra cucinando per il
compagno, pagando, con quanto percepito a titolo di prestazioni Las, le rate
del leasing del veicolo intestato alla di lui società e messole a disposizione,
ospitando, poi, l’uomo nell’ente ch’ella locava da marzo 2019 per tre mesi
mentre l’appartamento di lui subiva dei lavori.
Il tutto rammentato, peraltro e
con riferimento anche all’organizzazione della vita di coppia, che nel periodo
oggetto della presente vertenza la ricorrente - che in __________, ad __________,
aveva locato un appartamento nel quale non vi era una zona notte, sacrificata
sin dalla fine di marzo 2019 a beneficio di un locale adibito a centro estetico
- era invece assiduamente presente nell’appartamento di __________, sito in __________.
__________ con cui, inoltre, RI 1, condivideva svariati momenti della vita di
tutti i giorni, dai semplici pasti, ai compleanni, al Natale, a San Valentino.
Condivisione di vita, questa, che va al di là di un legame d’amicizia.
A questo riguardo il TCA ricorda,
innanzitutto, che tra l’assicurata ed il fidanzato, __________, vi è una
relazione sentimentale duratura ed importante, tanto da essere giunti da tempo,
e meglio a fine 2016, al fidanzamento (“__________ è il mio fidanzato”;
cfr. doc. 291-298).
Rammentato che prima di locare (a
decorrere da marzo 2019) l’appartamento di __________, anche la ricorrente abitava
in __________ e che la corrispondenza postale della medesima ha continuato ad
essere consegnata (quanto meno) anche in __________, presso il domicilio di __________,
ancora a distanza di oltre tre anni da quando ella pretende di essersi
trasferita, il TCA rileva che la documentazione agli atti e quanto disponibile
sul profilo Facebook (aperto al pubblico) della ricorrente, per il periodo
oggetto della presente vertenza, dà, infatti, atto di una situazione ben
diversa rispetto a quella che RI 1 riporta in sede ricorsuale relativamente al
legame tra lei e __________, che pretende essersi interrotto oltre tre anni
prima.
Innanzitutto, questa Corte rileva
che nemmeno l’assistita sa quando questa pretesa separazione sarebbe avvenuta,
ritenuto ch’ella, prima, indica di non aver potuto più vivere sotto lo stesso
tetto del compagno dopo una litigata che l’avrebbe portata a locare da marzo
2019.
l’appartamento di __________, salvo poi osservare che “per me è assurdo
che mi si accusi di aver finto di essermi separata da __________ in estate del
2019.
(…)” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).
Secondariamente, laddove RI 1 in
buona sostanza fa valere che da agosto 2019 ad ottobre 2022 lei e __________
fossero “solo amici” (“(…) Avevamo ricominciato a vederci non solo da amici,
(…) non credo che abbiamo ricominciato ad essere più che amici prima del 2022”;
cfr. supra consid. 1.6.), viene contraddetta da quanto emerge dalle fotografie
ch’ella stessa ha scattato e caricato, rendendole pubbliche, nel suo profilo
Facebook.
Ella vi è ritratta nei locali ove
si trova anche il suo gatto, che per indicazione dell’assistita vive con __________,
in tenuta intima e festiva per Natale del 2020, o ancora, la sera di San
Valentino del 2021 a brindare con la tavola cosparsa di cuori, o ancora, per il
proprio compleanno a casa di quest’ultimo, o a festeggiare presso quello che
doveva essere il domicilio del solo __________ dal quale pretende che in quel
momento era separata il compleanno della propria madre.
A tali immagini, si aggiungono
quelle che danno atto di altri momenti della quotidianità condivisi con __________,
dalle cene con la tavola apparecchiata per due, alle serate davanti alla tv, al
trovarsi scalza ed in tenuta da casa presso il preteso domicilio di lui,
peraltro descritto dalla ricorrente stessa come “casina” nella propria
foto del 24 giugno 2020.
Nella misura in cui la ricorrente
ha tentato di sminuire la sua presenza a casa di __________ anche per i pasti e
quanto ella medesima ha dichiarato a verbale relativamente al fatto che i costi
dei generi alimentari sono assunti dall’uomo, questa Corte rileva non solo che
dalle dichiarazioni rese a verbale dalla ricorrente, sentita dall’Ispettorato
sociale ad aprile 2023, emerge che il “signor __________ le dà i soldi per
fare la spesa e poi lei la cucina a casa sua in occasione delle volte in cui va
a trovare il suo gatto che vive a casa di __________” – ciò che spiega
anche gli scarsi addebiti sul conto __________ della ricorrente per generi
alimentari ed i prelievi a contanti comunque limitati, tanto che non sono in
ogni caso atti a comprovare che con quanto percepito dall’USSI RI 1 facesse
fronte al proprio sostentamento - ma anche che quanto sostenuto dalla
ricorrente circa il fatto che lei, in sostanza, si nutriva addirittura dal 2017
e sino al 2022 di pasti sostitutivi mangiando “pasti usuali” solamente di rado,
non è verosimile.
Dagli atti risulta, infatti, che
delle ordinazioni dei prodotti __________ sono state sì effettuate da RI 1 e
pagate con la sua prepagata, ma emerge anche che sono, in primo luogo,
temporalmente ben più limitate rispetto a quanto ella sostiene e, in secondo
luogo, che erano quantomeno in parte relative a complementi sotto forma di
capsule che la ricorrente ha avuto cura di fotografare e quindi non a
sostitutivi dei pasti.
La tesi della ricorrente, secondo
la quale ella si limitava a cucinare per il compagno (ciò che in ogni caso
costituisce un aiuto fornito all’uomo) ma a non consumare i pasti preparati o a
farlo in minima misura, non trova quindi riscontro agli atti. Emerge, semmai,
il contrario, tra tavole apparecchiate e piatti pronti per due persone, doppi
bicchieri e fotografie di diversi pasti che, per quantità, soddisfano più di
una persona.
In relazione alle numerose immagini
presenti sul proprio profilo Facebook, la ricorrente, al fine di sminuirne la
portata, pretende che “Lo so che ho rappresentato una falsa me sui social,
ma come mi ha fatto capire la mia terapeuta, questo fa parte dei miei disturbi”
(cfr. supra consid. 1.8.). Ora, ed a prescindere dal fatto che quanto affermato
da RI 1 circa pretesi “disturbi” per quanto attiene alla rappresentazione della
realtà costituisce una mera allegazione di parte, non supportata da alcuna
documentazione medica, questa Corte non può che rilevare che le fotografie in
atti rappresentano scene di quotidiana normalità e spontaneità, non essendo
costruite o modificate per rappresentare la pretesa falsa realtà di cui
riferisce la ricorrente, limitatasi, semmai, all’uso di filtri che certamente
non può metterne in discussione contenuti, persone e luoghi ritratti, data di
pubblicazione ed eventuali commenti o intestazioni.
Del resto, che la ricorrente
abbia fisicamente continuato a trovarsi presso l’appartamento di __________
anche nel periodo oggetto della presente vertenza non può sorprendere,
considerato che, come visto, in __________ aveva da subito sacrificato la sola
camera da letto presente per installarci tutta l’attrezzatura da estetista, e
questo nonostante dal preventivo per il trasloco versato agli atti risulti che
la ricorrente in __________ disponeva di una cantina ove non si vede per quale
motivo non avrebbe potuto stoccare tutta o almeno parte dell’attrezzatura da
estetista - che avrebbe potuto estrarre in caso di bisogno e che non
necessitava di essere ben esposta, pronta all’uso come si vede nelle immagini
dell’Ispettorato del lavoro, in ogni momento – in modo da mantenere lo spazio
notte dell’appartamento al fine per il quale era destinato (cfr. doc. 703).
La ricorrente, pendente la causa
42.2023.41, non aveva peraltro fatto menzione dei mesi trascorsi con __________
nell’appartamento di __________ tra novembre 2022 e gennaio 2023. E trova così
completa spiegazione il fatto che la camera dell’appartamento di __________,
sino al controllo dell’Ispettorato del lavoro adibita a studio estetico, sia poi
diventata una camera da letto a tutti gli effetti. Sennonché, anche per quei
mesi in cui presso l’appartamento di __________ vi erano dei lavori in corso,
quello di __________ non è stato “l’appartamento della ricorrente”, ma quello
della coppia, formata dalla medesima e da __________.
Per quanto concerne l’automobile
in uso alla ricorrente, il TCA rileva che, se d’un lato effettivamente risulta
un ordine permanente mensile sul conto dell’assistita per il saldo delle rate
del leasing, d’altro lato, altrettanto è evidente l’aiuto fornito, anche in
questa misura, dal fidanzato all’assistita affinché la stessa disponesse di un
veicolo con cui spostarsi.
Ad agosto 2022, infatti,
allorquando secondo il contratto di leasing sottoscritto la __________ non
poteva concedere ad altri in uso quel veicolo, __________, tramite la sua
società, ha permesso a quella che in questa sede pretende che era solo un’amica
di avere a sua disposizione un autoveicolo che per la donna sarebbe stato
impossibile ottenere vista la sua situazione debitoria e che peraltro, contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, difficilmente può essere considerato una
necessità, rammentato che __________ dispone di diversi collegamenti con i
mezzi pubblici (non da ultimo la __________).
In ragione di tutto quanto precede, questa Corte ritiene,
in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24
marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.
3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14
aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF
146.
V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio
2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016
del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che a
giusta ragione l’amministrazione ha ritenuto la convivenza stabile ai
sensi della Laps tra RI 1 e __________ fosse tale anche per il periodo
dall’agosto 2019 al marzo 2023.
Il fidanzato della
ricorrente avrebbe quindi dovuto essere computato nell’unità di riferimento
dell’assistita e la sua situazione finanziaria tenuta in conto.
In concreto, è incontestato che
la ricorrente non aveva informato l’amministrazione della stabile convivenza che
intratteneva, ai sensi della Laps, con il fidanzato, __________. L’USSI,
quindi, nel periodo determinante, ha erogato a beneficio della medesima le
prestazioni assistenziali considerandola come unico membro della sua unità di
riferimento, e meglio senza tenere in considerazione i redditi del convivente,
dei quali l’amministrazione è venuta a conoscenza solamente in un secondo
momento.
Nella
fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione
processuale (cfr. supra consid. 2.3.).
In
effetti rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla
ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione
giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.
È
quindi evidente che il calcolo delle prestazioni Las andava rivisto in base
alle effettive entrate dell’unità di riferimento che doveva includere, oltre
all’assistita, anche il compagno.
Da
agosto 2019 a marzo 2023, quindi da un profilo oggettivo, la ricorrente ha
effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali.
Al riguardo è utile
ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni
assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,
non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata
erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.
2.11
Il TCA rileva pure che anche
l’importo chiesto in restituzione, pari all’integralità di quanto erogato tra
agosto 2019 e marzo 2022, è corretto.
In tal senso, giova rilevare che
l’USSI, stabilito che tra RI 1 e __________ vi era una stabile convivenza e che
i due, sin da agosto 2019, dovevano quindi essere considerati quali membri di
un’unica unità di riferimento e la situazione finanziaria di entrambi presa in
considerazione per determinare un eventuale diritto alle prestazioni Las, ha
chiesto alla ricorrente di voler produrre anche la documentazione relativa al
compagno.
Il 26 giugno 2023, l’USSI ha
chiesto all’avv. __________, allora patrocinatore di RI 1, “al fine di
verificare il sussistere di un eventuale diritto residuo alle prestazioni
assistenziali per il periodo agosto 2019 – marzo 2023”, una serie di
documenti finanziari inerenti __________ (cfr. doc. 93) per i quali il giorno
seguente il legale ha comunicato che “a prescindere dal fatto che anche __________
reputi errata la vostra conclusione per cui già prima del 31 maggio 2023 possa
esser (ri-)sorta una stabile convivenza fra i due, egli – così avrebbe
comunicato alla mia mandante – non si ritiene un assistito, non ritiene di
soggiacere ad obblighi di informazione, e chiede di far sapere che anche se
direttamente contattato non vi darebbe seguito, e ciò a prescindere dalle
conseguenza a cui potrebbe andare incontro RI 1” (cfr. doc. 87).
Da una parte, la ricorrente nulla
ha prodotto in relazione alla situazione del convivente (cfr. supra consid.
2.7., in particolare la DTF 149 V 250 e consid. 2.8., STCA 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il cui ricorso al Tribunale
federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_61/2023 del 22 marzo 2023).
D’altra parte, a nulla sarebbe
valsa, rammentato peraltro che responsabile dell’unità di riferimento e
richiedente le prestazioni Las è innanzitutto RI 1, un’ulteriore richiesta di
documentazione rivolta a __________.
Quanto alla richiesta della parte
ricorrente di, sostanzialmente, valutare la situazione economica sua e del
fidanzato, per il periodo da agosto 2019 alla fine del 2022, sulla base dei “dati
sostanzialmente immutati rispetto a passate richieste accolte” per
prestazioni Las quando la coppia, già prima del 2019, conviveva ed aveva
consegnato la documentazione relativa alla situazione di entrambi (cfr. doc.
I), il TCA rammenta che lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel
permettere all’amministrazione di procedere ad un (nuovo) calcolo della
prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e
corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.;
STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).
Il TCA
rammenta, infine, che conformemente, alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.;
STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio
2022.
consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF
9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017.
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;
122.
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto, i documenti già
presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio.
2.12
Alla luce di tutto quanto precede,
la decisione su reclamo impugnata da RI 1 e quindi la richiesta di restituzione
delle prestazioni Las percepite dalla medesima tra agosto 2019 e marzo 2023,
deve essere confermata.
2.13
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la
procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto
da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.
33.
cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento
temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200
e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA,
valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi
del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la
Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr.
STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio
2023.
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.98
del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022; Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti