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Decisione

42.2024.46

A giusta ragione l’USSI ha chiesto la restituzione di quanto riconosciuto a titolo di prestazioni assistenziali alla ricorrente per il periodo da gennaio a novembre 2023 ritenuto che tra la medesima ed il compagno vi era una convivenza stabile

28 aprile 2025Italiano86 min

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.46

CL/gm

Lugano

28 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisioni del 20 gennaio 2023

(cfr. doc. 434-437), del 9 febbraio 2023 (cfr. doc. 418-421), del 13 giugno

2023 (cfr. doc. 379-381), del 20 luglio 2023 (cfr. doc. 363-366), del 23 agosto

2023 (cfr. doc. 355-358), del 20 settembre 2023 (cfr. doc. 339-342) e del 2

novembre 2023 (cfr. doc. 314-317), l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (in seguito: USSI) ha erogato a favore di RI 1 - nata nel __________,

cittadina __________ a beneficio di un permesso di __________ (cfr. doc.

370-371) -, per l’unità di riferimento composta unicamente dalla medesima,

prestazioni Las da gennaio a novembre 2023 sulla base delle richieste di

rinnovo di volta in volta da lei presentate.

1.2. Dagli accertamenti svolti, in

particolare, dal Servizio dell’Ispettorato sociale, e meglio come verrà

precisato nel dettaglio nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.8.), è emerso che “l’utente

non ha informato l’USSI della sua convivenza stabile ai sensi della Laps con il

signor __________ (non beneficiario) sin dalla sua prima domanda di prestazioni

(…)” (cfr. doc. 107-110).

Con decisione informale del 23

novembre 2023, l’USSI ha conseguentemente sospeso l’erogazione delle

prestazioni assistenziali in favore di RI 1 ritenuto che “dai dati

attualmente in possesso risulta che lei convive ai sensi della Laps con il

signor __________ e quindi la sua unità di riferimento dovrà essere completata

con i dati anagrafici e finanziari del suo partner” (cfr. doc. 68).

Con decisione su reclamo del 23

gennaio 2024, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 39-45),

l’amministrazione ha confermato il proprio precedente provvedimento sulla base

delle seguenti argomentazioni:

"

(…) N. Nel caso di specie, sulla base degli accertamenti svolti dall’Ispettorato

sociale e dell’USSI, si ritiene che tra la signora RI 1 e il signor __________

sussiste una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Pacifico è che la

signora RI 1 dal mese di aprile 2022 intrattiene una relazione con il signor __________.

In sede di verbale ella ha infatti affermato “D: In che rapporto si trova

con il signor __________? R: Come detto è il mio compagno, siamo una coppia e

abbiamo una relazione come dite da aprile 2022. (…) D: Sappiamo che ad oggi

siete ancora compagni, cosa vuole specificare in merito? R. Certo che siamo

ancora compagni ma ritengo che non dovevo comunicare questo fatto in quanto non

viviamo sotto lo stesso tetto. (…) D: Già al momento di prendere contatto con

il Comune __________ per la prima domanda di prestazioni assistenziali (in

dicembre 2022) lei si è presentata come una donna impegnata in una relazione

sentimentale e in convivenza (da aprile 2022, infatti dagli atti in nostro

possesso risulta che questa relazione si è consolidata in una convivenza che sta

perdurando tutt’ora. Per quale motivo non ha avvertito l’Ufficio di questa

situazione? La domanda ha valore giuridico quale richiesta di

giustificazione.

R: Io non sapevo che dovevo fare questo

annuncio e non ho nessuna giustificazione in merito a questo aspetto”.

Le argomentazioni della

reclamante non possono essere seguite.

In particolare, (…) se

la convivenza è definita stabile ovvero se la convivenza procura gli stessi

vantaggi di un matrimonio, come in concreto dichiarato dalla stessa, nell’unità

di riferimento vanno considerati il titolare del diritto e il partner

convivente.

In base agli atti e

alle circostanze del caso concreto, si deve ritenere che la loro convivenza

debba essere definita stabile ai sensi della Laps.

Ritenuto che la

convivenza stabile ai sensi della Laps comporta di considerare i conviventi

quali componenti della medesima unità di riferimento, a ragione l’USSI il 23

novembre 2023 ha sospeso le prestazioni assistenziali e meglio ha invitato la

reclamante ad annunciarsi al Comune di domicilio per inoltrare una nuova

domanda di prestazioni assistenziali congiuntamente al signor __________.”

(cfr. doc. 39-45).

1.3. Con ordine di restituzione del 12

marzo 2024, l’USSI, “dato che” la ricorrente “non ha dato seguito

alla (…) richiesta di fornirci la documentazione finanziaria del signor __________”

ha comunicato a RI 1 che “per il periodo 01.01.2023 / 30.11.2023 non ci è

possibile determinare il fabbisogno dell’unità di riferimento senza tutte le

informazioni e i documenti necessari il nostro Ufficio non può accertare il

diritto e stabilire le prestazioni assistenziali”.

L’USSI ha, quindi, concluso che “le

prestazioni assistenziali a lei riconosciute per il citato periodo devono

essere restituite” e chiesto la restituzione di complessivi 25'916.- di

prestazioni ordinarie e fr. 1'082.40 di prestazioni speciali, per un totale di

fr. 26'998.40 (cfr. doc. 33-35).

1.4. Il 2 aprile 2024, RI 1 e, “a

sostegno” di quest’ultima, la __________, hanno trasmesso all’USSI una “richiesta

di condono dell’ordine di restituzione”, nella quale hanno fatto valere

quanto segue:

"

(…) la signora sta lavorando, e cercando assiduamente di aumentare la

sua percentuale lavorativa per poter essere autonoma a livello finanziario

(naturalmente nei limiti permessi dalla sua malattia). Infatti dal 01.03.2024

la signora riesce a pagare le sue spese, avendo trovato ulteriori lavori che le

permettono di arrivare alla fine del mese. Se lo desiderate, la signora vi farà

avere i contratti di lavoro.

Con la presente vi chiediamo

il condono della restituzione della prestazione assistenziale versata nel corso

del 2023, in quanto la signora ha sempre agito in buona fede ed è impossibilità

a versarvi la cifra da voi richiesta (anzi sarebbe un debito a vita). Abbiamo

fatto richiesta al __________ per poter pagare gli affitti scoperti (dicembre

2023 fino a febbraio 2024) ed evitare così lo sfratto; e sempre lo stesso

servizio ha dato aiuto alla signora ed ai suoi figli tramite dei buoni

acquisto.

Perché questa

situazione? È iniziato tutto nel 2022 quando la signora RI 1 è stata

allontanata dal suo domicilio. Vi era la possibilità di poter essere accolta

nella casa per le donne a __________ (a __________ non vi era più

disponibilità), ma considerato, sia il suo inizio lavorativo a __________, sia

di rimanere più vicina ai suoi figli, ha optato per restare in zona, e quindi

ha accettato la proposta di un suo amico, il sig. __________. Questa

sistemazione era provvisoria, finché non avesse trovato un appartamento per sé

ed i suoi figli.

La signora RI 1 ha

sempre agito nell’interesse dei suoi figli, e quindi ricercare nel più breve

tempo possibile un appartamento per poterli accogliere, cosa successa nel

dicembre 2022 con la relativa richiesta di prestazione assistenziale.

Il sig. __________ è

diventato in seguito una frequentazione, ed un gran sostegno per la signora, ma

non vi era una relazione stabile, per questo non si è mai valutata a suo tempo

l’idea di una convivenza.” (cfr. doc. 9-10)

1.5. Con decisione su reclamo del 29 ottobre

2024, l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione emesso nei confronti di RI

1 il 12 marzo 2024. L’amministrazione, rammentando, per quel che ne è della

richiesta di condono che una decisione in tal senso può essere pronunciata “solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione”

ed impegnandosi ad attivare tale procedura d’ufficio, ha argomentato come segue

il proprio provvedimento:

"

(…)

Con decisione su

reclamo del 23 gennaio 2024 l’USSI ha confermato la sua decisone del 23

novembre 2023 con la quale aveva sospeso all’interessata l’erogazione delle

prestazioni per aver accertato una sua convivenza stabile ai sensi della Laps

con il __________ a far tempo dal mese di aprile 2022, e l’’aveva invitata ad

inoltrare una nuova domanda congiuntamente a quest’ultimo. Tale decisione non è

stata contestata dall’interessata ed è cresciuta in giudicato.

Nell'ambito dell'assistenza

vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve

utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno

corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi

devono essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno

scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche quelli relativi al compagno della

reclamante, con il quale la medesima intrattiene una convivenza stabile ai

sensi della Laps.

La prestazione

assistenziale mensile versata alla reclamante nel periodo compreso tra il mese

di gennaio 2023 e il mese di novembre 2023 era stata calcolata, nelle relative

decisioni, non tenendo in considerazione la convivenza con il signor __________.

Lo fosse invece stato, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che

l'interessata non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate

dall'USSl.

Al fine di procedere

al ricalcolo delle prestazioni assistenziali, l'Ufficio, come detto, con

decisione su reclamo del 23 gennaio 2024, cresciuta incontestata in giudicato,

aveva tra l'altro indicato alla signora RI 1 di presentare una domanda

congiuntamente al compagno, al fine di ritenere anche la sua situazione

personale e finanziaria. Inoltre, con scritti del 23 novembre 2023 e del 1º

dicembre 2023, il medesimo aveva invitato la Signora RI 1 a trasmettere la

documentazione finanziaria relativa al proprio compagno. Non avendo ricevuto

alcun riscontro a tali richieste, I'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito

in precedenza e ha emesso la decisione del 12 marzo 2024, ripristinando da un

punto di vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di

restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.

L'ordine di

restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato di prestazioni

alle quali, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza,

in quanto indebitamente ricevute, vanno restituite.

Si ribadisce che, a

questo stadio, è irrilevante sapere se alla reclamante possa essere

riconosciuta la buona fede nel momento in cui aveva ricevuto le indebite

prestazioni di CHF 26'998.40.” (cfr. doc. 1-6).

1.6. Contro la decisione su reclamo, RI

1 ha inoltrato, per il tramite dell’avv. RA 1, un tempestivo ricorso al TCA

chiedendo l’annullamento del provvedimento emesso nei suoi confronti. In tal

senso, la ricorrente fa valere le seguenti argomentazioni:

"

(…) 5. Quanto indicato dall’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento nel rapporto “ispettorato – chiusura caso” del 16 novembre

2023 è integralmente contestato. Non corrisponde al vero che all’epoca la

ricorrente convivesse con il signor __________. La convivenza è infatti

iniziata a partire dal 1. Maggio 2024 (doc. C). Essi si frequentavano ed ogni

tanto il compagno della ricorrente trascorreva qualche notte presso di lei,

nulla di più. Il fatto che due persone si frequentano non significa che

convivono. Il solo fatto di aver trovato dei vestiti del signor __________

nell’appartamento della ricorrente non prova una loro convivenza.

6. Si ribadisce che la

ricorrente è stata allontanata dall'abitazione coniugale ad aprile 2022, come

confermato con decisione supercautelare 15 aprile 2022 della Pretura. In

occasione dell'udienza del 25 maggio 2022 le Parti hanno concordato

l'assegnazione dell'abitazione coniugale al marito, l'affidamento dei figli al

marito e i diritti di visita tra madre e figli. La ricorrente da un giorno

all'altro si è trovata in mezzo alla strada senza una casa. In tale circostanza

la ricorrente è stata ospitata dal Signor __________, che all'epoca non

frequentava, per permetterle di trovare un appartamento. Essa è riuscita a

trovare una sistemazione adeguata a lei e ai suoi figli a dicembre 2022.”

7. II Signor __________

è stato sposato con la Signora __________ dal __________ 2016 fino al 12

ottobre 2023. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (__________). ll

Signor __________ ha un obbligo di mantenimento fin dalla separazione dalla

moglie, avvenuta il 1. marzo 2021, nei confronti della figlia per CHF 964.- mensili

oltre AF, e con il divorzio del 12 ottobre 2023, sia nei confronti della moglie

a cui deve versare CHF 495.- mensili fino al 30 giugno 2025, che nei confronti

della figlia a cui deve versare CHF 490.-mensili oltre AF fino al 30 giugno

2025 e a partire dal 1. luglio per i a CHF 570.- mensili oltre AF fino al

raggiungimento della maggiore età, rispettivamente fino alla conclusione di

un'adeguata formazione.

8. Al di là della

presunta convivenza tra la ricorrente e il Signor __________, quest'ultimo non

aveva e non ha per contro alcun obbligo di mantenimento nei confronti della

ricorrente. Peraltro non aveva e non ha nemmeno la disponibilità finanziaria

per farlo.

9. Inoltre considerata

la difficile situazione finanziaria sia della ricorrente che del Signor __________,

che senso avrebbe avuto fingere di non convivere e pagare due pigioni al posto

di una? (…)

10. Nella fattispecie

la ricorrente non ha violato l'obbligo di informare previsto agli articoli 67 e

68 della legge sull'assistenza sociale. Non corrisponde al vero che a partire

dal mese di aprile 2022 la ricorrente ha intrattenuto una convivenza stabile

(convivenza) con il Signor __________ ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LAPS.

11. Giusta l’art. 4c

cpv. 1 LAPS, se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce

un’unità di riferimento se, cumulativamente:

a) non vi è

un’abitazione coniugale (art. 162 CC);

b) non vi è comunione

domestica (art. 175 CC);

c) ogni coniuge ha un

domicilio proprio (art. 23 CC);

d) non vi è unione dei

mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una

convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la

separazione di fatto perdura da almeno un anno.

12. Nella fattispecie

il Signor __________ è stato separato dalla moglie dal __________ __________

2021 fino al divorzio avvenuto in data __________ 2023. Considerato che egli

già prima del divorzio versava dei contributi alimentari in favore della figlia

pari a CHF 964.-oltre AF, egli doveva venir considerato nell’unità di

riferimento della moglie e della figlia e dunque non poteva essere considerato

anche in quella della ricorrente perlomeno da gennaio a fine ottobre 2023.

13. In ogni caso, la

ricorrente non ha beneficiato di prestazioni a cui non aveva diritto e pertanto

nulla deve restituire.” (cfr. doc. I).

1.7. Nella

sua risposta del 20 dicembre 2024 l’USSI ha proposto la reiezione del ricorso ed

osservato quanto segue:

"

(…) Le argomentazioni della ricorrente non possono essere seguite.

Preliminarmente si

rileva che con decisione su reclamo del 23 gennaio 2024, cresciuta in giudicato

incontestata, l'USSl ha confermato la sua decisione del 23 novembre 2023 con la

quale aveva sospeso all'interessata l'erogazione

delle prestanziali per aver accertato una sua convivenza stabile ai sensi della

Laps con il Signor __________ a far tempo dal mese di aprile 2022 e

l'aveva invitata ad inoltrare una nuova domanda congiuntamente a quest'ultimo.

Appare oltremodo evidente che ella intenda ora contestare la convivenza solo in

virtù della conseguenza che tale convivenza ha

provocato, ossia la restituzione di prestazioni assistenziali che le sono state versate indebitamente a causa del suo mancato

annuncio all'Ufficio di una convivenza stabile ai sensi della Laps. (…)

Pacifico è che la

signora RI 1 dal mese di aprile 2022 intrattiene una relazione con il signor __________.

In sede di verbale ella ha infatti confermato "D: in che rapporto si

trova con il signor __________? R: Come detto è il mio compagno, siamo una

coppia e abbiamo una relazione come dite da aprile 2022. (...) D: Sappiamo che

ad oggi siete ancora compagni, cosa vuole specificare in merito? R: Certo che

siamo ancora compagni ma ritengo che non dovevo comunicare questo fatto in

quanto non viviamo sotto lo stesso tetto. (...) D: Già al momento di prendere

contatto con il Comune di __________ per la prima domanda di prestazioni

assistenziali (in dicembre 2022) lei si è presentata come donna impegnata in

una relazione sentimentale e in convivenza (da aprile 2022, infatti dagli atti

in nostro possesso risulta che questa relazione si è consolidata in una

convivenza che sta perdurando tutt'ora. Per quale motivo non ha avvertito

l’Ufficio di questa situazione? La domanda ha valore giuridico quale formale

richiesta di giustificazione R: Io non sapevo che dovevo fare questo annuncio e

non ho nessuna giustificazione in merito a questo aspetto.".

Contrariamente a quanto indicato dall'interessata "Il solo fatto di

aver trovato dei vestiti del Signor __________ nell'appartamento della

ricorrente non prova una convivenza" si rileva che durante il verbale

di ispezione nell’abitazione della signora RI 1 non sono emersi unicamente dei

vestiti ma altrettanti oggetti personali del signor __________ che confermano

una convivenza stabile con la ricorrente "bagno doccia e prodotti anche

da uomo", "fisarmonica", "Giacca da lavoro" ecc..

Inoltre, alla domanda dell'interessata "che senso avrebbe avuto fingere

di non convivere e pagare due pigioni al posto di una?" non spetta a

codesto Ufficio esprimersi ma a tal proposito si rileva che a tale domanda è la

stessa ricorrente cui ha dato risposta "La signora dichiara di passare

tempo sia qui (n.d.r. residenza della signora RI 1) sia a casa del sig. __________.

Vivono in due appartamenti secondo i piani giornalieri.". Si ricorda

infatti che l'USSl non ha riconosciuto solo una prestazione assistenziale per

coprire il fabbisogno dell'interessata ma anche i costi legati al di lei

appartamento.

Per quanto concerne

infine l'indicazione della rappresentante legale secondo la quale l'unità di

riferimento della signora RI 1 non poteva comprendere il signor __________

poiché egli "è stato separato dalla moglie dal 1. marzo 2021 fino al

divorzio avvenuto in data 12 ottobre 2023. Considerato che egli già prima del

divorzio versava dei contributi alimentari in favore della figlia pari a CHF

964.- oltre AF, egli doveva venir considerato nell'unità di riferimento della

moglie e della figlia e dunque non poteva essere considerato anche in quella

della ricorrente perlomeno da gennaio a fine ottobre 2023.", essa non

può essere seguita. In primo luogo si rileva che nel caso specifico vi è una

decisione di un Pretore datata __________ 2021 che ha autorizzato il signor __________

e la signora __________ a vivere separati, secondariamente ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell'ambito dell'assistenza sociale

(cfr. art. 2Laps; 21 Las), l'unità di riferimento è costituita dal titolare del

diritto e, in particolare, dal partner convivente, se la convivenza è

considerata stabile.” (cfr. doc. III).

1.8. In

data 23 dicembre 2024, il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un

termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc.

IV).

1.9. Il

27 febbraio 2025, ritenuta la documentazione versata agli atti in sede

ricorsuale da RI 1, riguardante __________ sia dal profilo della sua situazione

personale che finanziaria, ha chiesto alla parte resistente di prendere

posizione al riguardo per quanto attiene al periodo da gennaio a novembre 2023

(cfr. doc. V).

1.10. Il

10 marzo 2025, l’USSI ha, quindi, osservato quanto segue:

"

(…)

In relazione alla

documentazione trasmessa dalla ricorrente rileviamo che la stessa non consente

di modificare la valutazione del caso in oggetto (…).

Più in dettaglio, per

l’unità di riferimento composta dalla signora RI 1 e dal signor __________,

l’USSI ha inserito nelle tabelle di calcolo gli stipendi di quest’ultimo

(mensilità effettiva compresa di tredicesima e di eventuali indennità). Le

deduzioni indicate quali imposte alla fonte, cessione di salario e versamento a

terzi (verosimilmente gli assegni familiari) non sono riconosciute dall’USSI.

Per contro l’USSI non ha computato gli assegni familiari ritenuto che

nell’unità di riferimento non vi rientrano né i figli della ricorrente né i

figli del compagno.

Per quanto riguarda la

spesa alloggiativa la stessa è stata calcolata sommando il costo della pigione

della ricorrente ed il costo della pigione del signor __________, pari a

complessivi CHF 32'460.- per [ndr: l’eventuale diritto alle prestazioni

relative al] il mese di febbraio 2023 e riconosciuto il massimo previsto per

un’unità di riferimento di due persone (CHF 20'220.- annui). Dal mese di marzo

2023 il signor __________ ha cambiato appartamento e la spesa complessiva è

diminuita a CHF 27'300.-. L’USSI ha comunque considerato il massimale pari a CHF

20'220.-.

Per quanto concerne

l’elenco delle spese fornite dal medesimo si rileva che l’USSI ha preso in

considerazione unicamente il premio di cassa malati considerato che le

ulteriori spese da lui indicate sarebbero dovute essere coperte tramite il forfait

di mantenimento. Uniche eventuali eccezioni il costi di CHF 200.- indicato dal

medesimo quale “visita di __________ (figli) con padre spesa mensile” e

il costo di CHF 22.- “assicurazione economica domestica” che l’USSI

avrebbe potuto riconoscere quali prestazioni speciali. Tuttavia, ritenuto che

dalle tabelle di calcolo risultano mensilmente delle eccedenze ben superiori a

CHF 222.-, tali costi non possono essere comunque riconosciuti.

Infine si rileva che,

non avendo prodotto la documentazione finanziaria relativa al mese di dicembre

2022, l’USSI ha potuto ricalcolare l’eventuale diritto alle prestazioni

assistenziali a partire dal mese di febbraio 2023 e non dal mese di gennaio

2023, per il cui mese, ritenuto quanto indicato, si conferma la restituzione

integrale” (cfr. doc. VI).

1.11. Con osservazione del 7 aprile 2025 –

tramesse per conoscenza all’USSI il medesimo giorno (cfr. doc. XI) – l’avv. RA

1 ha indicato quanto segue:

"

(…)

Al di là del fatto che

a mente dell’USSI la documentazione prodotta dalla ricorrente non consente di

modificare la valutazione del caso in oggetto, permane il fatto che la

convivenza tra la ricorrente e il signor __________ è iniziata unicamente a

partire dal 1° marzo (e non maggio) 2024. L’USSI non ha prodotto alcuna prova,

né con la sua risposta del 20 dicembre 2024, né con la sua presa di posizione

del 10 marzo 2025, che conferma la convivenza tra la ricorrente e il signor __________.

Nella risposta sono riportati degli stralci del verbale di un’audizione della

ricorrente che però non è stato prodotto agli atti. Inoltre il fatto che oltre

alla presenza di vestiti del signor __________ nell’appartamento della

ricorrente vi fossero anche un “bagno doccia e prodotti anche da uomo”, una

“fisarmonica” e una “giacca da lavoro” non sono elementi sufficienti a

comprovare una convivenza come indicato nel ricorso del 28 novembre 2024, il

cui contenuto è integralmente confermato.” (cfr. doc. X).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha chiesto a RI 1 la

restituzione di fr. 26'998.40 a titolo di prestazioni assistenziali percepite

indebitamente tra gennaio e novembre 2023, e meglio poiché allorquando

l’amministrazione le ha erogate non aveva potuto considerare – essendone

all’oscuro - che tra la ricorrente e __________ vi era una convivenza stabile.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L’art. 67 Las, relativo

all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale. (cpv. 2)”

Giusta l’art. 68 Las, afferente

all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza

sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o

finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione

delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure

l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.3. Per quanto concerne le prestazioni

ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni

di cui all’art. 26 Laps.”

Ai

sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il

condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno

dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od

in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di

riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che

rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,

anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF

8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF

8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28

ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova

ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di

una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un

assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto

con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere

se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF

8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.4. Ai sensi dell’art. 4 Laps,

applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21

Las):

"

1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 4c Laps,

relativo ai coniugi separati di fatto, prevede:

" 1 Se i coniugi sono separati di fatto,

ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se, cumulativamente:

a) non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC);

b) non vi è comunione domestica (art. 175 CC);

c) ogni coniuge ha un domicilio proprio (art.

23 CC);

d) non vi è unione dei mezzi finanziari per

l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare

sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da

almeno un anno.

2 Se vi sono figli in comune, la

convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure

deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista

dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).

3 L’anno di separazione di cui al cpv. 1

decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio,

attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.

Giusta l’art. 1 cpv. 1

Reg.Laps non sono considerati coniugi ai sensi dell’art. 4 della legge i

coniugi separati legalmente.

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4

cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner

convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in

comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata

almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi

di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono

considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

Fatti

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del

28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle

finanze emerge che:

"

(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento

sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,

se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche

del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal

Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre

2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione

all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza

della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C

155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5. Le Linee guida CSIAS, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2025 al punto D.4.4. prevedono che:

"

D.4.4. Contributo di concubinato

1 In un concubinato stabile i redditi e la sostanza di una persona

non beneficiaria del sostegno sono adeguatamente considerati per determinare il

diritto all’aiuto sociale del/della partner e dei figli comuni.

2 Un concubinato è ritenuto stabile se i partner convivono da

almeno due anni oppure se convivono da meno di due anni e hanno un figlio

comune. Questa presunzione è confutabile.

3 Il reddito e la sostanza sono presi in considerazione sotto

forma di contributo di concubinato. Tale contributo è computato come entrata

alla persona beneficiaria del sostegno.

Spiegazioni:

a) Basi legali del contributo di

concubinato

Il Tribunale federale,

richiamandosi al diritto di famiglia in vigore, ritiene che fra i concubini non

sussista nessun obbligo di assistenza e di mantenimento. Esso riconosce

tuttavia che i coniugi e i partner registrati non devono essere svantaggiati

rispetto ai concubini (art. 14 e art. 8 cpv. 2 CF). Ai cantoni è quindi

consentito, nell’ambito dell’esame dell’indigenza ai sensi della legislazione

in materia di aiuto sociale, di prendere adeguatamente in considerazione il

reddito e la sostanza di un concubino o di una concubina che non beneficia del

sostegno.

b) Concubinato stabile

Nelle comunità di vita assimilabili

a un matrimonio, il grado delle relazioni fra i partner può essere più o meno

intenso. Un concubinato stabile è caratterizzato dalla disponibilità dei

partner ad aiutarsi e ad assistersi reciprocamente nonché, all’occorrenza, a

sostenersi anche in ottica finanziaria.

La presunzione legale di una

relazione di concubinato stabile fondata sulla durata della relazione e sui

figli comuni può essere confutata. Concretamente, la persona beneficiaria del

sostegno deve addurre che, nonostante la presenza dei motivi per la presunzione

di una relazione di concubinato stabile, non sussiste nessuna comunità di vita

assimilabile a un matrimonio. Il grado della prova richiesto è quello della

«verosimiglianza preponderante», vale a dire che l’organo dell’aiuto sociale

deve essere maggiormente convinto dagli indizi addotti a sfavore dell’esistenza

di un concubinato piuttosto che da quelli a sostegno dell’esistenza del

medesimo. Una semplice verosimiglianza non è sufficiente. Devono essere addotti

elementi o indizi plausibili e visibili dall’esterno che, a un esame obiettivo,

sono adeguati per scartare l’ipotesi di un vincolo equiparabile a quello del

matrimonio, ossia la disponibilità alla fedeltà e all’assistenza reciproca.”

Le direttive COSAS (CSIAS) del

2005, nella versione in vigore fino al 2020, invece, al punto F.5.1 ("Comunità

di abitazione e vita di tipo familiare") prevedevano che:

"

F.5 Comunità di abitazione e

vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone

che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per

principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il

sostegno sociale.

Per ogni

beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non

beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese

da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il

sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,

all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.

capitoli B.2 e B.3).

Sul piano

del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo

familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri

membri della comunità.

Di

conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere

sommati.

Il contributo che

una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni

di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o

partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici

presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al

concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato

(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo

se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto

in comune.”.

Riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al

principio di sussidiarietà.

Le direttive amministrative non

costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.

3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15

febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid.

4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia,

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio

2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;

DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V

314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V

125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;

DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125

V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag.

262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid.

3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid.

4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF

116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La

portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno

1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF

109 V 169 consid. 3b).

2.6. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va,

infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi

reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et

d'assistance (ATF 129

I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir

aussi ATF 106

Considerandi

II 1 consid. 2 p. 4). En

matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du

divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait

une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118

II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione

in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza

sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto

corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò

contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata

nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha

avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare

la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono

di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La

circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad

orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria

ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del

suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

l’Alta Corte il budget CSIAS ampliato del concubino non assistito deve

considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario

sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato

stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata

integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della

persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il

precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede

il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

Con

sentenza DTF 149 V 250, l’Alta Corte- dopo aver stabilito che la sospensione

delle prestazioni di assistenza sociale può avvenire unicamente mediante una

decisione formale - nel caso di un ricorrente al

quale l’amministrazione ha sospeso i pagamenti dell’assistenza sociale, non

avendo egli trasmesso all’amministrazione la documentazione relativa alla sua

partner, convivente ed incinta, ha ricordato che non è arbitrario tenere conto

di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle

prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non

esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In

quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad

assicurarsi mutualmente assistenza.

Di principio è ammissibile

computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale

riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato

stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

Questione lasciata aperta è

invece stata quella di sapere se analogamente vale nel caso in cui la persona

non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni

complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5).

Se la persona beneficiaria

dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti

determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto

finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).

2.7

Questo

Tribunale, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II

– 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta

ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un

beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua

unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e

dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione

sentimentale da molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103

del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di

compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del

diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

(RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome

la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta

stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU

3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello

dell’art. 2a Reg.Laps.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag.

39.

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario

di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era

stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b

Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel

periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con giudizio 39.2018.7 del 24

settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione

che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e

all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento

anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il

medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di

locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento

dell’importo di mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con

sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso

dell’assicurata, rilevando:

"

(…) la Corte cantonale, alla

luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle

disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far

rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione

sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di

là di una semplice amicizia. (…)”

(consid. 4.2.)

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7

marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a

un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In

effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi

due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una

convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una

propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine

settimana e la relazione fosse altalenante.

In una sentenza

42.2022.19

del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI

e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni aveva una

relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la settimana, che

gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza stabile e non

sussisteva, quindi, una semplice economia domestica.

In una

sentenza 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, questa Corte, nel caso di una

ricorrente cui era stato negato il riconoscimento/rinnovo delle prestazioni

assistenziali, ha, in particolare, stabilito che determinante,

indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di

coppia (vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati), per

concludere che tra l’interessata ed il compagno di lunga data vi era una

convivenza stabile ai sensi della Laps era il fatto che i due si prestavano

aiuto e sostegno reciproci: “l’uno sostenendo economicamente la compagna ad

esempio per il proprio sostentamento ed in particolare per la spesa di generi

alimentari, concedendole in uso (…) un veicolo o ancora accudendo presso il

proprio appartamento il gatto della fidanzata, l’altra cucinando per il

compagno e pagando, con quanto percepito a titolo di prestazioni Las, le rate

del leasing del veicolo intestato alla di lui società (…)”.

Infine, con la STCA

42.2024

36 del 2 dicembre 2024, questa Corte, per concludere che tra

un’assistita ed il compagno vi era una convivenza ai sensi della Laps, ha

ritenuto determinante il reciproco aiuto che i due si fornivano sia quando

avevano un unico domicilio, che successivamente alla locazione da parte della

donna di un ente diverso da quello ove risultava domiciliato l’uomo.

In

particolare, il TCA ha rilevato che il compagno di quell’assistita “ha

intestato a proprio nome la moto che la compagna utilizza e che la medesima

considera come propria, indicando di averla acquistata personalmente quando la

coppia, dopo la separazione della donna dal marito, abitava insieme”, la

accompagnava regolarmente “agli incontri con l’assistente sociale (…), o

alle visite mediche”, o ancora al verbale tenutosi presso l’Ispettorato

sociale.

Quella

beneficiaria di prestazioni Las, da parte sua, oltre ad aver ospitato il

compagno presso l’appartamento da lei locato, “si occupa dei lavori di

giardinaggio che l’uomo non può svolgere per limitazioni fisiche e/o di lavare

i suoi vestiti”.

“Oltre

a trascorrere la “quasi totalità” del tempo insieme” - come del resto

attestavano anche i controlli di Polizia discreti esperiti sull’arco di sei

mesi e gli interventi per i quali, a fronte dei litigi tra i due, era stata

chiamata la Polizia che di volta in volta li aveva trovati sempre insieme, che

fosse al domicilio dell’una o dell’altro - “la coppia” in questione

divideva “inoltre le spese quotidiane, relative ad uscite ed acquisiti di

generi alimentari”

Sulla

presenza solamente di alcuni effetti personali dell’uomo a casa della compagna,

questa Corte aveva rilevato che “La circostanza che a casa della donna non

siano stati trovati tutti gli effetti personali dell’uomo, non è determinante,

ritenuto che (…) non è in ogni caso escluso che due conviventi ai sensi della

Laps possano avere due domicili distinti”, precisando, in ogni caso, che

quelli trovati nell’abitazione di quell’assistita e riconducibili al compagno

erano oggetti “di uso quotidiano, come il deodorante, i medicinali, il

rasoio, i cavi vari e le diverse paia di scarpe; segno, anche questo, che la

sua presenza in quella casa è costante” (cfr. STCA 42.2024.36 del 2

dicembre 2024, consid. 2.9.).

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2018.40 del 5 febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24

aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio

2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre

2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016;

STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.8

Nell’evenienza concreta dalle carte

processuali emerge che l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a percepire le

prestazioni assistenziali da gennaio a novembre 2023 (cfr. supra consid. 1.1. e

doc. 36-38).

In data 21 dicembre 2022, la

ricorrente ha sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento sito

in __________, composto da 3.5 locali, al primo piano, per totali metri quadri

70, per uso personale, con una pigione mensile di fr. 1'325.- spese comprese, a

decorrere dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. 202-203).

Dal “preavviso comunale del

09.01.2023” (/27 dicembre 2022) della __________ risulta che la domanda di

sostegno sociale presentata dall’istante era stata preavvisata favorevolmente e

che “la signora RI 1 inoltra domanda di sostegno sociale in quanto è priva

di entrate dal 17 ottobre 2022, presenta un certificato medico di inabilità al

100% causa malattia. La richiedente da maggio 2022 è separata dal marito

dopodiché è andata a convivere con un’altra persona. Ha un contratto di lavoro

in qualità di addetta alle pulizie a ore, in seguito a malattia la signora non

ha più percepito lo stipendio. Dal 1° gennaio 2023 ha trovato un appartamento

per conto suo a questo [ndr: in ragione di ciò] viene richiesta la

prestazione assistenziale con UR singola. Durante il colloquio è stata invitata

a tenerci aggiornati sul suo stato di salute producendo il certificato medico a

scadenze regolari.” (cfr. doc. 185-186).

Dal contratto di lavoro in atti,

sottoscritto tra ____________________ (datrice di lavoro) e la ricorrente il 16

settembre 2022, risulta che quest’ultima era attiva quale “impiegata di

economia domestica per il servizio di assistenza e cura al domicilio secondo il

contratto quadro ASPS Ticino” dal 19 settembre 2022 (cfr. doc. 240-242).

Dallo scritto del 30 gennaio 2023

in atti emerge che ____________________ ha comunicato alla ricorrente quanto

segue:

"

(…) ci riferiamo alla sua disdetta del 2.12.2022 e le comunichiamo che

accettiamo le sue dimissioni per 01.01.2023. Il suo caso di malattia (…) è terminato

in data 31.12.2022 come da certificato medico del Dr. __________ del

22.12.2022

La __________ non ha potuto evadere il suo caso sopraccitato di

malattia, dato che non le sono state fornite tutte le informazioni mediche

necessarie per il pagamento dell’indennità giornaliera” (cfr. doc. 239).

Dal 1° settembre 2022 la

ricorrente era altresì attiva, sulla base di un nuovo contratto di lavoro,

nella misura di “circa 11 ore mensili, in base alle necessità della famiglia”

come addetta alle pulizie per __________, __________ (cfr. doc. 248-249), con

il quale era già stata legata da un precedente contratto, valido dal 1° gennaio

al 31 agosto 2022 (cfr. doc. 250).

Dal certificato medico del dr.

med. __________ risulta poi che la ricorrente è stata inabile al lavoro per

malattia al 100% dal 17 ottobre al 31 dicembre 2022 (cfr. doc. 244).

Analogamente il medico ha certificato dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (cfr.

doc. 430), dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. doc. 407) e dal 1° luglio al

31.

agosto 2023 (cfr. doc. 372).

Dagli atti emerge che con mail

del 15 marzo 2023, __________, ex marito della ricorrente, ha comunicato

all’USSI che la donna in abitava con __________ nell’appartamento di Via __________,

aggiungendo che RI 1 “va a lavorare a nero a __________” e che la

medesima “ha visto che prima quando abitavano a __________ erano dichiarati

che abitano sotto stesso tetto non poteva avere l’assistenza a lei e lui hanno

fatto i furbi lei ha preso appartamento qua e lui ha preso monolocale a __________

che abita __________ in quell’appartamento ma non ha annunciato al controllo

abitanti risulta come frontaliere” (cfr. doc. 162).

Da una segnalazione anonima

pervenuta all’amministrazione il 13 aprile 2023, inoltre, emerge quanto segue:

"

(…) prendete nota di una vostra beneficiaria in assistenza: la signora

in questione si chiama RI 1 è nata il giorno __________ e abita in Via __________.

La signora vi avviso che si sta approfittando del vostro aiuto per quanto

riguarda l’assistenza sociale. Lei è in malattia e nonostante questo è partita

il giorno 6 aprile per una vacanza di 10 giorni per la __________ con la

certezza che tanto nessuno controlla i suoi spostamenti. Si vanta di non essere

stupida ma furba perché è riuscita a raggirare tutti e che continuerà così

perché dice di non voler lavorare ma solo di essere mantenuta. Si vanta di fare

la bella vita percependo la somma di quasi 3'000 CHF mensili e di avere un

appartamento di 3 locali e ½ e vivere come una signora.

Lei ha anche un

compagno anche lui in infortunio (il signore in questione si chiama __________

e abita a __________) con il quale ha iniziato il commercio di auto usate il

tutto non dichiarato ma in nero. Le macchina dalla Svizzera vengono portate in__________

da loro due. I viaggi che la signora fa sono confermati sul passaporto con il

timbro doganale. Fino a ieri ho cercato di starmene in disparte per paura. Sì

paura perché non so con chi ho a che fare davvero e ho pensato più che altro a

proteggere me stessa visto che vivo da sola. Ora davanti a tanta furbizia,

davanti a tanta ingiustizia, ho deciso di informarvi. Gentili signori,

preferirei tenere l’anonimato onde evitare problemi futuri alla mia persona.”

(cfr. doc. 156-157).

Con mail del 9 giugno 2023, RI 1

ha chiesto all’operatore socio amministrativo __________, tra gli altri, se “Io

possono andare in mio paese per visitare i miei genitori o no” (cfr. doc.

155). Al riguardo, il suo interlocutore le ha risposto poco dopo che “per

quanto riguarda le assenze all’estero è tenuta a inviarci una dichiarazione

circa le date di partenza e di ritorno. A tal proposito la informiamo che può

assentarsi dal territorio cantonale per un massimo di 30 giorni cumulativi

all’anno” (cfr. doc. 154).

Con mail del 3 luglio 2023,

l’Ispettrice USSI __________ ha comunicato ad un collaboratore della __________

quanto segue:

"

(…) nell’ambito di una nostra istruttoria in merito alla signora RI 1, __________,

domiciliata in Via __________ e beneficiaria dal 01.01.2023 con unità di

riferimento singola ho constatato un’incongruenza di informazioni da lei

fornite con la piattaforma del movimento della popolazione. La signora ha

fornito il contratto di locazione (…) secondo il quale vive sola e così infatti

ha dichiarato.

Secondo MovPop invece

sembrerebbe che la stessa condivida l’appartamento con altre due donne.

Considerato che se i dati a MovPop dovessero essere corretti, andrebbe eseguito

il ricalcolo delle prestazioni della beneficiaria ti chiedo se potete esperire

un controllo sulla situazione abitativa della signora RI 1 e quindi verificare

se vive sola oppure in economia domestica con altre persone. Nell’eventualità

che la signora non risultasse abitare presso questo appartamento, secondo

segnalazione del suo ex marito, potrebbe convivere con __________, domiciliato

in Via __________; lui non è beneficiario di prestazioni assistenziali e quindi

la mia competenza non si estende anche su di lui.

Da ultimo, secondo

informazioni in mio possesso, in questo momento la signora dovrebbe essere

fuori dalla Svizzera per vacanza, credo almeno per le prossime due settimane

(…)” (cfr. doc. 153).

Dal “rapporto di segnalazione”

del 18 agosto 2023 della Polizia della __________, redatto in conseguenza delle

“verifiche richieste dall’ispettorato sociale in merito ad una possibile

convivenza”, risulta quanto segue:

"

(…) dai controlli eseguiti è stato chiarito che il programma MovPop

indicava, a causa di un errore, la convivenza di altre due donne nel medesimo

appartamento. Venivano comunque esperite ulteriori verifiche che hanno rilevato

la possibile convivenza tra la nominata ed il __________. Gli stessi si

frequentano da molto tempo, infatti da quanto è emerso dagli incarti in nostro

possesso, in data __________ 2022 la stessa è stata allontanata dal proprio

domicilio a causa di grosse problematiche con l’ex marito. Da quel momento lei

ha cominciato la convivenza con il signor __________, persona con cui

intratteneva una relazione sentimentale, fintanto che non le è stato affidato

l’appartamento di Via __________ il primo di gennaio 2023.

Durante le verifiche

sul posto, a casa della stessa per diversi giorni non è stato possibile trovare

nessuno, mentre al domicilio del __________ in Via __________, al momento del

controllo erano presenti entrambi. Oltre a questo, in Via __________ per oltre

due settimane è stata rilevata la presenza nel parcheggio condominiale del

veicolo di proprietà del __________.

In sostanza da quanto è

emerso durante questo periodo, appare evidente che i due si frequentano in

maniera stabile da molto tempo. Non è stato possibile chiarire se lei abbia

l’abitudine di passare il suo tempo presso il domicilio del __________ o

viceversa lui a casa di lei, sempre che la cosa non sia casuale, ma dagli

elementi emersi si evince la relazione sentimentale e di convivenza” (cfr. doc.

151-152).

Dal verbale di udienza della

Pretura di __________ del __________ 2022, in atti, emerge che nell’ambito

della causa promossa da __________ contro la ricorrente:

-

“la moglie, dalla decisione allontanamento della Polizia cantonale

dell’8 aprile 2022 e dopo il ricovero coatto e meglio a partire dal 19 aprile

2022, soggiorna presso un amico a __________”;

-

il domicilio coniugale è stato provvisoriamente attribuito al padre dei

figli della coppia, nati nel __________ e nel __________, provvisoriamente

affidati a __________, mentre alla madre è stato dato un permesso di visita

sorvegliato presso il punto d’incontro;

-

a RI 1 è stato fatto divieto di avvicinarsi al (ora ex) marito a meno di

200.

metri ed al suo domicilio;

-

__________, dall’istante in causa e quindi da __________, viene indicato

quale “amante della moglie” (cfr. doc. 140-149).

Dalla notifica di cambio di

indirizzo di data 7 dicembre 2022 della __________ risulta che dal __________

maggio 2022 la ricorrente aveva cambiato il proprio indirizzo, passando da Via __________

a “c/o __________ Via __________” (cfr. doc. 137).

Il 27 dicembre 2022 la Città __________

ha poi indicato, in una successiva notifica, che RI 1 aveva nuovamente cambiato

indirizzo, mutato da “c/o __________ Via __________” a “Via __________”

dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. 138).

Il 19 ottobre 2023, stante la

necessità di “svolgere degli accertamenti relativi alla sua attuale

condizione personale e/o finanziaria”, il Servizio Ispettorato sociale ha

convocato la ricorrente per il 25 ottobre successivo, chiedendole di

presentare, oltre al suo “documento di identità in corso di validità”,

l’ “estratto dei consumi elettrici del suo appartamento di Via __________

dal 1° gennaio 2023 ad oggi” (cfr. doc. 134).

Con mail del giorno seguente, RI

1.

ha comunicato all’Ispettrice ha chiesto un rinvio, “visto che in ottobre

sono via per i motivi familiari, in allegato le mando la mia prenotazione del

10.

settembre 2023 che starò via dal 25.10.2023 al 29.10.2023” (cfr. doc.

132).

L’allegato in questione è la

riservazione dei voli del 25 ottobre 2023 da __________ destinazione __________

e ritorno previsto il 29 ottobre 2023 effettuata da __________ il 10 settembre

2023.

per tre persone; lo stesso __________, la ricorrente e tale __________

(cfr. doc. 133).

Il 23 ottobre 2025, l’Ispettorato

ha quindi nuovamente convocato la ricorrente, questa volta per il 7 novembre

2023.

(cfr. doc. 126).

Dal verbale dell’audizione della

ricorrente del 7 novembre 2023 – del quale alcuni passaggi sono ripresi

dall’USSI nella risposta da causa e che, contrariamente a quanto indicato dalla

legale della ricorrente il 7 aprile 2025 (cfr. supra consid. 1.11. e doc. X), è

ben presente agli atti - emerge, in particolare, ch’ella ha fornito le seguenti

risposte ai quesiti postile dal Capo Servizio Ispettorato sociale e

dall’Ispettrice presenti all’incontro:

"

(…)

D: Con quale mezzo di

trasporto è arrivata oggi?

R: Oggi sono arrivata

con l’auto del mio amico che me l’ha prestata.

(…) D: Possiede

un’autovettura e/o motoveicolo immatricolati, a suo nome, in Svizzera?

All’estero?

R: Non no ho auto, ma

come detto sono arrivata con l’auto del mio compagno, il signor __________. (…)

D: Quale mezzo di

trasporto utilizza normalmente per i suoi spostamenti?

R: Utilizzo i mezzi pubblici e l’auto del sig. __________.

D: Signora RI 1

descriva il suo appartamento.

R: Si tratta di un

appartamento di 3 locali e mezzo che ho ammobiliato io. L’appartamento ha 2

camere dal letto, 1 sala con cucina e 1 bagno. Come detto ho ammobiliato tutto

l’appartamento io.

D: Signora RI 1

all’interno del suo appartamento vi sono tutti ed unicamente

i suoi effetti personali?

R: Ci sono solo le mie

cose e forse qualche effetto personale del mio compagno in quanto lui ogni

tanto si ferma a dormire da me ma di solito mi fermo io da lui. Preciso che

insieme all’appartamento ho anche in affitto un parcheggio che lascio per il

mio compagno che ha un’auto. In pratica lui utilizza il mio parcheggio.

D: Signora RI 1, (…)

l’art. 67 Las recita (…) Acconsente per tanto all’ispezione della sua residenza

__________ da parte del nostro Servizio e/o da parte dell’organo chiamato a

rappresentarci?

R: No non acconsento

fino a quando non contatto il mio avvocato.

LA SIGNORA VIENE

INVITATA A CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL SUO AVVOCATO

ADR: La signora chiama

immediatamente il suo avvocato che però non ha risposto alla chiamata. (…)

Dopo aver spiegato bene

la situazione alla signora RI 1 e l’interpretazione delle leggi applicabili in

materia, ella acconsente al sopralluogo del suo appartamento.

D: Signora RI 1, ci può

descrivere la sua situazione familiare?

R: I miei genitori e le mie sorelle vivono in __________. Come detto io sono

separata ed abbiamo un rapporto difficile con l’ex marito.

D: Quanto spesso vede i

suoi figli?

R: 1 weekend ogni 2

settimane e 1 volta per la cena. Ma viene solo mia figlia __________, mentre

mio figlio di __________ non viene mai in quanto non gradisce la presenza del

mio nuovo compagno.

D: Quando è uscita di

casa in aprile 2022, dove è andata?

R: Quando sono uscita

di casa sono andata da un’amica a __________ (da __________ per pochi giorni)

poi sono andata dal signor __________ a __________ da aprile 2022 fino a quando

ho locato il mio appartamento a gennaio 2023.

D: In che rapporto si

trova con il signor __________?

R: Come detto è il mio

compagno, siamo una coppia e abbiamo una relazione come dite da aprile 2022.

D: Per quale motivo

allora negli atti si parla del sig. __________ come del suo compagno?

R: Come già detto noi

siamo una coppia, abbiamo una relazione.

D: Per quale motivo ha

allora dichiarato allo sportello LAPS che stava convivendo con il suo compagno?

R: Certo confermo di

aver riferito allo sportello Laps di avere una relazione con il signor __________

e vivevamo insieme in quel momento.

D: Sappiamo che ad oggi

siete ancora compagni, cosa vuole specificare in merito?

R: Certo che siamo

ancora compagni ma ritengo che non dovevo comunicare questo fatto in quanto non

viviamo sotto lo stesso tetto.

D: Dal 25 ottobre 2023

al 29 ottobre 2023 lei è partita per __________ con il sig. __________

(prenotazione eseguita da lui stesso per 3 persone), per quale motivo? Quale è

stato il motivo del viaggio e quanto le è costato?

R: Non lo so in quanto

non l’ho pagato io.

D: Quanto spesso va a __________

o in __________ e per quale motivo?

R: Sono stato in agosto

e in ottobre 2023 insieme al sig. __________ e nel 2022 in periodo estivo

sempre con il sig. __________ e sua figlia. Con mio ex marito andavo più

spesso.

LA SIGNORA NON VUOLE

RISPONDERE PROPRIAMENTE ALLA DOMANDA SOPRA

D: Per quale motivo non

ha inoltrato una domanda di prestazioni assistenziali insieme al sig. __________?

R: Non sapevo che lo dovevo fare.

D: Già al momento di

prendere contatto con il Comune di __________ per la prima domanda di prestazioni

assistenziali (in dicembre 2022) lei si è presentata come una donna impegnata

in una relazione sentimentale e in convivenza (da aprile 2022), infatti dagli

atti in nostro possesso risulta che questa relazione si è consolidata in una

convivenza che sta perdurando tutt’ora. Per quale motivo non ha avvertito

l’Ufficio di questa situazione?

La domanda ha

valere giuridico quale formale richiesta di giustificazione

R: Io non sapevo che

dovevo fare questo annuncio e non ho nessuna giustificazione in merito a questo

aspetto”.

Rammentato alla ricorrente quanto

previsto dall’art. 67 Las, rispettivamente, dall’art. 9a cpv. 1 lett. d RLas,

l’audizione è così proseguita:

"

(…) signora RI 1 si rende conto che con il suo agire segnatamente

omettendo d’informare l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento della

relazione sentimentale e di convivenza con il signor __________, così come

anche non avvisando in merito ai periodi di assenza all’estero, lei ha compiuto

due distinte violazioni ai sensi delle leggi che regolamentano l’assistenza

sociale?

R: Ne prendo atto.

D: Signora RI 1 è

consapevole che le violazioni da lei compiute potrebbero avere come conseguenza

una riduzione temporanea delle prestazioni assistenziali a lei assegnate

(sanzione)?

R: Ne prendo atto.

D: Signora RI 1 è

consapevole che nel caso venisse stabilito che lei ha percepito indebitamente

delle prestazioni assistenziali le sarà chiesto di restituirle (ordine di

restituzione)?

R: Ne prendo atto.”

Alla ricorrente, che

contestualmente non risulta aver consegnato alcun tipo di documento, in esito

all’audizione è stato chiesto di produrre tutta una serie di documenti relativi

alla situazione persone e finanziaria di __________, nonché di inoltrare una

domanda di prestazioni assistenziali unitamente a quest’ultimo.

Riletto il verbale di audizione, RI

1.

lo ha firmato senza aggiungere alcuna osservazione (cfr. doc. 119-125).

Dal verbale di ispezione

dell’abitazione della ricorrente, che loca da gennaio 2023 un appartamento sito

in Via __________ (cfr. supra), __________, risulta quanto segue:

"

(…)

1.

Esterno

abitazione: entrata con scarpe della signora e del sig. __________. Sigarette

del sig. __________.

2.

Locale 1:

Bagno doccia e prodotti anche da uomo

3.

Locale 2:

salotto con divano, tavolo, TV, altri mobili, foto del compagno __________ e

sua figlia, fisarmonica del sig. __________

4.

Locale 3:

Camera da letto della signora con letto, armadi e suoi abiti. Giacca da lavoro

c/o __________ del sig. __________.

La signora dichiara di

passare tempo sia qui che a casa del sig. __________. Vivono in due

appartamenti secondo i piani giornalieri. La signora si occupa di lavare i

vestiti di __________ in Via __________.

5.

Locale 4:

Camera per bambini con dentro abiti del sig. __________ come da foto.

6.

Locale 5:

cucina completa. La signora ha un gatto (ciotoline presenti) ora è a casa del

sig. __________.

Dopo lettura del

protocollo la signora RI 1 precisa quanto segue: la signora consegna un

contratto di lavoro che non aveva annunciato. Contratto di pulizia per il

signor __________ in __________. Inizio 2 novembre 2023 dal lunedì al venerdì

dalle 18:00/18:30 alle 20:00/20:30 salario 25.85/ora. Manderà il contratto per

mail o posta entro il 14.11.2023.” (cfr. doc. 116-118).

Il verbale è stato sottoscritto

da RI 1 (cfr. doc. 116-118).

Dal “Rapporto Ispettorato –

Chiusura caso” del 16 novembre 2023 risulta quanto segue:

"

(…)

Dall'istruttoria condotta

dallo scrivente Servizio è emersa nel complesso una vera e propria violazione

con conseguente abuso commesso dalla signora RI 1:

3.1

L'utente non ha

informato l'USSl della sua convivenza stabile ai sensi Laps con il signor __________

(non beneficiario) sin dalla sua prima domanda di prestazioni (a causa della

relazione con lui, si è più volte recata all'estero senza annunciarlo, come

risulta dall'incarto ispettorato).

Già con la prima

domanda vi erano elementi di dubbio, infatti la signora dopo essere stata

allontanata dal domicilio coniugale (vedi verbale della Pretura del __________

maggio 2022) è andata a vivere con il suo nuovo e attuale compagno __________

in via __________ a __________ (cfr. anche polizza __________ di ottobre 2022 e

notifica di cambio indirizzo da __________ a __________). Da lì, considerato

che il suo compagno lavora per "__________ e non avrebbe avuto diritto

alle PA insieme a lui, la signora, dopo la spiegazione in questo senso da parte

del Comune (cfr. doc. prima domanda), ha locato un altro appartamento. Anche la

Polizia __________ ha confermato, con rapporto 18/28 agosto 2023, che

"appare evidente che i due si frequentano in maniera stabile da molto

tempo. Non è stato possibile chiarire se lei abbia l’abitudine di passare il

suo tempo presso il domicilio del __________ o viceversa lui a casa di lei,

sempre che la cosa non sia casuale, ma dagli elementi si evince la relazione

sentimentale e di convivenza".

Sentita in audizione il

7.

novembre 2023 a Lugano, la signora ha inizialmente cercato di non confermare

la sua relazione sentimentale stabile ai sensi Laps con il sig. __________, ma

contestatigli gli elementi a sostegno della tesi sospettata, non ha più potuto

negarlo e ha confermato di avere una relazione stabile con il signor __________

da aprile 2022 (cfr. verbale di audizione del 7 novembre 2023). L'ispezione

dell'abitazione in via __________ ha ulteriormente corroborato il sospetto che

la signora è in una relazione sentimentale stabile da più di sei mesi con il

sig. __________ (cfr. doc. fotografica nell'inc. informatico dell'lspettorato).

Nonostante vi siano due abitazioni distinte, si giunge alla conclusione che

l'UR sia unica, perché nell'appartamento dell'utente sono stati trovati diversi

vestiti del __________, scarpe comprese, e anche le divise de "__________".

Infatti, la signora RI 1 si occupa di lavare e stirare i vestiti del suo

compagno, di cucinare i pasti per entrambi e in generale si occupa della casa

che mette a disposizione al suo compagno che indubbiamente ci passa molto

tempo, considerata la presenza anche della sua fisarmonica che suona nel tempo

libero. Si può aggiungere che in cambio, il sig. __________ mette a

disposizione della compagna la sua auto, con cui la stessa si è recata all'audizione

e che è sempre parcheggiata in via __________ in un parcheggio a pagamento.

Inoltre il compagno provvede al pagamento dei frequenti viaggi in __________

Dispositivo

per entrambi. Per questi motivi è considerato provato l'aiuto reciproco

parificabile ai vantaggi di un matrimonio.

Nonostante alla signora

è stato assegnato un termine per presentare la documentazione del suo compagno

direttamente all'OSA, allo scopo di verificare un eventuale diritto residuo, la

stessa non l’ha presentata entro il termine. Per completezza di informazioni,

si comunica che la signora ha anche trovato un lavoro a tempo parziale e ha

trasmesso prima all'lspettorato e poi all'OSA il contratto, dopo la visita al

suo domicilio. Non si è concretizzata una violazione compiuta, perché, anche se

casualmente, ma l’informazione è stata data in tempo grazie alla visita al suo

domicilio.” (cfr. doc. 107-109).

Ricevuta la decisione informale

dell’USSI di data 23 novembre 2023 con la quale veniva comunicata la

sospensione dell’erogazione delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.1.), il

giorno seguente RI 1 ha osservato:

"

(…) vorrei contestare la mia convivenza con il sig. __________ visto che

lui è domiciliato in Via __________ (in allegato la copia del suo contratto di

locazione).

Io e il sig. __________

non abbiamo mai convissuto né abbiamo intenzione di farlo in futuro. Anzi da

ora in avanti non succederà più nemmeno che egli si fermi occasionalmente da me

a dormire (cosa avvenuta molto sporadicamente e solo in via eccezionale). Visto

che, come comprovato, non si può assolutamente parlare di convivenza non

sussiste alcun motivo per sospendere l’erogazione delle prestazioni

assistenziali” (cfr. doc. 69 e 303).

La ricorrente ha allegato al

proprio scritto (che con mail del 4 dicembre 2023 ha precisato dover essere

considerato come reclamo contro la sospensione dell’erogazione delle

prestazioni Las, cfr. doc. 66) il contratto di locazione sottoscritto il 7

febbraio 2023 da __________ per la locazione dal 1° marzo 2023 di un

appartamento di 1.5. locali, di 57 metri quadrati, sito al pianterreno di Via __________,

__________, per un canone locativo mensile di fr. 820.- cui si aggiungono fr.

130.-/mese di acconto spese (cfr. doc. 70-76).

Con la decisione su reclamo del

23 gennaio 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.), confermato la

sospensione dell’erogazione delle prestazioni assistenziali che erano state

corrisposte a RI 1 sino a novembre 2023.

Incontestato, tale provvedimento

è cresciuto in giudicato ed il 12 marzo 2024 l’amministrazione ha quindi emesso

l’ordine di restituzione per il quale già si è detto, seguito, poi ed successivamente

al reclamo di RI 1, dalla decisione su reclamo ora impugnata dall’interessata

innanzi al TCA (cfr. supra consid. 1.3.).

Dalla documentazione in atti

emerge, poi, che:

-

il 28 maggio 2024 lo sportello LAPS di __________ ha informato l’USSI

del fatto che __________ aveva cambiato, a decorrere dal 1° maggio 2024, il

proprio indirizzo, trasferendosi presso la ricorrente in Via __________ (cfr.

doc. 165), come del resto risulta anche dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico

concernente la banca dati MOVPOP

che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino;

-

sempre il 28 maggio 2024 lo Sportello LAPS di __________ ha altresì

comunicato all’USSI che __________ risulta divorziato dal 13 novembre 2023

(cfr. doc. 166);

-

il 14 novembre 2024 è stato comunicato all’USSI dallo sportello LAPS di __________

il cambiamento di stato civile della ricorrente, divorziata a decorrere dal 29

agosto 2024 (cfr. doc. 164).

In

sede ricorsuale, RI 1 ha prodotto la seguente documentazione:

-

Verbale di udienza del __________ giugno 2021 della Pretura __________

inerente la causa promossa da __________ contro __________, dal quale emerge,

in particolare, che dal matrimonio tra i due è nata una figlia nel 20__________

che è contestualmente stata affidata alla madre per cura ed educazione, che i

coniugi, che già vivevano separati del __________ marzo 2021 avendo entrambi

costituito nuovi domicili, sono stati autorizzati a vivere separati, che

mensilmente il padre (avente un reddito mensile indicato in fr. 5'010.- netto

da oltre fr. 200.- stimati per l’attività accessoria) versa alla figlia da

luglio 2021 un contributo di mantenimento pari a fr. 964.- oltre AF sino al 10°

anno di età della minore e che __________ si è assunto i debiti sorti durante

il matrimonio (cfr. all. H a doc. I);

-

La “lista spese mensili nel anno 2023” __________, dalla quale

emerge che aveva spese mensili per fr. 4'358.- a fronte di “un salario netto

mensile (…) di 3'400.00 fr circa” (cfr. all. G a doc. I);

-

La polizza assicurazione veicoli a motore __________ stipulata da __________

presso __________ per la __________ per il 2023 e l’imposta di circolazione per

il 2023 per il medesimo motoveicolo (cfr. all. G a doc. I);

-

L’imposta di circolazione per il 2023 per l’autoveicolo __________ di __________

(cfr. all. G a doc. I);

-

L’estratto per la dichiarazione di imposta 2023 di __________ (cfr. all.

G a doc. I);

-

La pagina 4/8 dell’estratto di un conto privato per il mese di dicembre

2023 (successivo, quindi, ai fatti oggetto della presente vertenza), con le

annotazioni “parcheggio auto mensile” manoscritta alla voce addebito di

fr. 120.- “twint invio denaro (…) parcheggio gennaio 2024”,

rispettivamente “Credito ultima rata debito ex moglie rata mensile” alla

voce “addebito __________” di fr. 483.60 (cfr. all. G a doc. I);

-

Copia del precedente contratto di affitto di __________ per

l’appartamento di 3.5. locali __________ (cfr. all. G a doc. I);

-

Le “distinte di paga” da gennaio a novembre 2023 rilasciate da __________

a __________ (cfr. all. G a doc. I);

-

Il certificato di salario __________, dal quale emergono redditi per fr.

74'726.-, di cui imponibili fr. 66'012.- e fr. 7'891.- di imposte alla fonte

(cfr. all. G a doc. I);

-

Il contratto di lavoro sottoscritto da __________ in qualità di “personale

conducente trasporto personale” e __________ dal __________ agosto 2017

(cfr. all. G a doc. I);

-

La sentenza di divorzio inerente a __________ e __________ del __________

ottobre 2023, dalla quale emerge che aveva un fabbisogno mensile di fr.

2'796.- e che, in seguito all’omologazione di convenzione, l’uomo deve versare

quale contributo di mantenimento alla figlia, per quanto di interesse ai fini

della presente vertenza, fr. 490.- oltre AF sino al 30 giugno 2025 ed alla

moglie fr. 495.- al mese (cfr. all. F a doc. I);

-

La dichiarazione manoscritta del 2 maggio 2024 nella quale RI 1 dichiara

“che in data 01.05.2024 viene a abitare con me il sig. __________ presso la

mia abitazione in Via __________” (cfr. all. C a doc. I).

2.9. Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli

atti, ritiene che l’operato dell’USSI debba essere tutelato per i motivi qui di

seguito esposti.

Innanzitutto,

il TCA rammenta che la sussistenza di una convivenza stabile ai sensi della

Laps non dipende da come RI 1 e __________, nel periodo determinante ai fini

della presente vertenza e quindi da gennaio a novembre 2023, avevano deciso di

organizzarsi nella loro vita di coppia, vale a dire se con un domicilio

congiunto o con due separati.

Come

visto (cfr. supra consid. 2.6.), la giurisprudenza federale ha già stabilito

che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice

economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È,

invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e

sostegno reciproci.

Riguardo

alla tesi ricorsuale secondo cui “non corrisponde al vero che a partire dal

mese di aprile 2022 la ricorrente ha intrattenuto una convivenza stabile

(convivenza) con il signor __________ ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c LAPS”,

il TCA rileva che se la legale di RI 1 contesta quanto indicato nel rapporto “ispettorato-chiusura

caso” (cfr. supra consid. 1.6.), incontestate sono, per contro, rimaste le

risposte fornite, rilette e sottoscritte senza osservazione alcuna il 7

novembre 2023 da RI 1 in occasione della propria audizione in presenza di due

collaboratori dell’Ispettorato sociale.

La

ricorrente, in quell’occasione, ha in particolare riferito che:

-

ad aprile 2022, dopo la separazione dell’ex marito e dopo aver trascorso

qualche giorno da un’amica a __________, “sono andata dal signor __________

a __________”;

-

che lì è rimasta “fino a quando ho locato il mio appartamento a

gennaio 2023”, locazione dell’appartamento in __________ che coincide anche

con la richiesta di prestazioni Las;

-

__________ “è il mio compagno, siamo una coppia e abbiamo una

relazione come dite da aprile 2022”, ribadendo, poco dopo “Siamo una

coppia, abbiamo una relazione”;

-

Presso l’appartamento che lei locava al momento del verbale ci “sono

solo le mie cose e forse qualche effetto personale del mio compagno in quanto

lui ogni tanto si ferma a dormire da me ma di solito mi fermo io da lui”.

In

occasione di quel verbale e dell’ispezione domiciliare esperita subito dopo

presso l’abitazione di Via __________, del resto, è emerso che la ricorrente fa

uso dell’auto del “compagno”, parte dei cui effetti personali si trova

presso l’appartamento locato dalla ricorrente.

Tra

quanto ritrovato a casa di RI 1 ed appartenente a __________ si annoverano,

poi, oggetti di uso quotidiano, quali prodotti per il bagno, sigarette, la

giacca del lavoro, scarpe e vestiti. Ed il motivo per il quale a casa della

donna non si sono trovati più oggetti riconducibili a __________, è la stessa

ricorrente a spiegarlo quando indica che nell’appartamento da lei locato “Ci

sono solo le mie cose e forse qualche effetto personale del mio compagno in

quanto lui ogni tanto si ferma a dormire da me ma di solito mi fermo io da lui”.

Si

rileva, inoltre, che il viaggio in __________ fatto dalla ricorrente sul finire

di ottobre 2023 sarebbe stato interamente pagato dal compagno, che RI 1 metteva

a disposizione dell’uomo - che ha un’automobile e un motoveicolo - il posteggio,

che l’assistita in Via __________ si occupava di fare il bucato del compagno,

ch’ella ha dichiarato di “passare tempo sia qui [ndr: nell’appartamento

di Via __________] che a casa del sig. __________”, come del resto fa

anche il gatto della donna, che al momento dell’ispezione si trovava “a casa

del sig. __________”, le sue ciotole trovandosi però anche

nell’appartamento ispezionato (cfr. supra consid. 2.8.).

Questa

Corte constata che, sentita al momento in cui ha presentato la propria domanda di

prestazioni Las, la ricorrente aveva del resto già pacificamente dichiarato di

convivere.

L’unico

cambiamento che la convivenza, intesa come tale ai sensi della Laps, tra RI 1 e

__________ ha subito è stata la locazione da parte della coppia di un secondo

appartamento, rispetto a quello di __________ che l’uomo locava sino a febbraio

2023; cambiamento, questo inerente al doppio domicilio ed a come i due avessero

deciso di organizzare la propria vita di coppia, che, come visto, è irrilevante.

Determinante,

per contro, è il fatto che immutato rispetto a prima di gennaio 2023 è rimasto

il reciproco sostegno che i due si prestano, che trova riscontro in tutti gli

elementi succitati, oltre che nella condivisione della vita quotidiana, che sia

a casa dell’uno o dell’altra, come del resto risulta anche dal rapporto di

Polizia.

Con

riferimento a quanto la ricorrente ha preteso successivamente all’audizione ed

all’ispezione del 7 novembre 2023, indicando, dapprima, e meglio nel reclamo

del 24 novembre 2023, di non aver mai convissuto con __________ (cfr. supra

consid. 2.8. e doc. 69), poi, con reclamo del 2 aprile 2024, che il medesimo “è

diventato in seguito”, rispetto ad aprile 2022, “una frequentazione e un

gran sostegno per la signora, ma non vi era una relazione stabile, per questo

non si è mai valutata a suo tempo l’idea di una convivenza” (cfr. supra

consid. 1.4. e doc. 9-10), il TCA ricorda che in applicazione del principio della dichiarazione della

prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590

consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del

27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una

critica, cfr. U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n.

546).

Le

dichiarazioni iniziali della ricorrente, peraltro, danno atto del fatto che la

medesima, separatasi dal marito ad aprile 2022 quando già, ha riferito la

stessa RI 1, aveva una relazione con __________, si è trasferita presso il

compagno nel giro di pochi giorni. L’uomo era a quel momento a sua volta separato

dalla propria moglie (dalla quale era autorizzato a vivere separato da fine

giugno 2021; cfr. supra consid. 2.8.).

Altrettanto

deve essere rammentato che sino a quando ha inoltrato la propria domanda volta

all’ottenimento delle prestazioni Las, ella abitava a tutti gli effetti presso __________

__________ che la ospitava da oltre otto mesi.

Anche

successivamente alla locazione da parte della donna di un altro appartamento,

l’aiuto reciproco in seno alla coppia è rimasto una costante del loro rapporto

(cfr. supra).

In

ragione di tutto quanto precede ed in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e

dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF

8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF

8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.;

STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del

10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) questo

Tribunale deve concludere che da gennaio a novembre 2023 tra la ricorrente e __________

vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps.

Ne

consegue che a ragione l’USSI ha ritenuto che la

convivenza stabile ai sensi della Laps tra la ricorrente ed il compagno

sussisteva da gennaio a novembre ed ha, quindi, chiesto la restituzione di

quanto corrisposto al RI 1 in quel lasso temporale.

L’argomentazione

ricorsuale secondo cui “__________ è stato separato dalla moglie dal 1.

marzo 2021 fino al divorzio avvenuto in data 12 ottobre 2023. Considerato che

egli già prima del divorzio versava dei contributi alimentari in favore della

figlia pari a CHF 964.- oltre AF, egli doveva venir considerato nell’unità di

riferimento della moglie e della figlia e dunque non poteva essere considerato

anche in quella della ricorrente perlomeno da gennaio a fine ottobre 2023”

(cfr. supra consid. 1.6.) non può essere seguita.

Il TCA ricorda che l’art.

4 cpv. 1 Laps, prevede, innanzitutto, che l’unità di riferimento è costituita

segnatamente dal coniuge del titolare del diritto (lett. b),

rispettivamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata

stabile (lett. c). Se è vero che ai sensi dell’art. 4c cpv. 1 Laps, se i

coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di

riferimento se sono ossequiati cumulativamente determinati presupposti, fra i

quali: non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC), non vi è comunione

domestica (art. 175 CC), ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC) e la

separazione dura al almeno un anno, nel caso di specie, ad essere determinante

è che, per quanto qui ci interessa, da gennaio a novembre 2023 tra la

ricorrente ed il compagno vi era una relazione stabile ai sensi dell’art. 4

cpv. 1 lett. c Laps.

Determinante, in

concreto, è che dalla separazione dell’ex moglie, __________ adempie i

requisiti di cui all’art. 4c cpv. 1 Laps e costituisce quindi una diversa unità

di riferimento rispetto all’ex coniuge. Il fatto ch’egli dovesse e debba

versare dei contributi alimentare in favore della figlia che abita con la madre

è ininfluente ai fini della presente vertenza. Quanto precede a maggior ragione

ritenuto che in concreto, per tutte le ragioni suesposte, è accertato che __________

abbia costituito una nuova unità di riferimento con RI 1.

2.10. In concreto, è incontestato che la

ricorrente non aveva informato l’amministrazione della sua convivenza tra

gennaio e novembre 2023. L’USSI, quindi, nel periodo determinante, ha erogato a

beneficio della medesima le prestazioni assistenziali considerandola come unico

membro della sua unità di riferimento, e meglio senza tenere in considerazione

i redditi del convivente, dei quali l’amministrazione è venuta a conoscenza

solamente in un secondo momento.

Nella

fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione

processuale (cfr. supra consid. 2.3.).

In

effetti rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla

ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione

giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

È

quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto

in base alle effettive entrate dell’unità di riferimento che doveva includere,

oltre all’assistita, anche il compagno.

In

quel periodo, quindi, la ricorrente da un profilo oggettivo ha

effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali.

Al riguardo è utile

ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che

gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la

necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

2.11. Il TCA rileva pure che anche

l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione, non oggetto di

contestazioni in punto al suo ammontare, è peraltro corretto.

Nemmeno volendo, infatti ed in

ultima analisi, considerare l’unità di riferimento come composta sin da inizio

2023 da entrambi e quindi neanche tenendo in considerazione le entrate del

convivente della ricorrente sulla base di quanto infine prodotto circa la

situazione personale e finanziaria di __________ in sede ricorsuale, a RI 1

dovevano essere riconosciute delle prestazioni Las, fosse anche solo parziali

rispetto a quanto dalla medesima percepito (cfr. supra consid. 1.10. e doc. IX,

462-491).

A giusta ragione, quindi, l’USSI

ha chiesto la restituzione di tutto quanto erogato alla ricorrente.

Si rammenta, inoltre, che già

nella decisione su reclamo impugnata da RI 1 l’amministrazione ha già indicato

che attiverà d’ufficio la procedura di condono (“Tali censure verranno

esaminate, con separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la

presente sarà cresciuta in giudica. Tale procedura verrà attivata d’ufficio”;

cfr. doc. 5).

2.12. Alla luce di tutto quanto precede,

la decisione su reclamo deve, pertanto, essere confermata.

2.13. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto

da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni