42.2024.47
L'utente ha omesso d'informare l'USSI di aver ricevuto prestiti in contanti, per l'acquisto di auto/moto veicoli, poi ed in parte rivenduti a terzi senza informare l'USSI dei compensi finanziari così ottenuti. Giustificata la riduzione delle prestazioni
31 marzo 2025Italiano73 min
all’acquisto del motoveicolo __________ proviene dalla vendita del motoveicolo __________.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.47
CL/gm
Lugano
31 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5
novembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 ha beneficiato delle
prestazioni Las da marzo 2021 a perlomeno il mese di febbraio 2025 (cfr. doc.
28-30 e 658).
1.2. La Sezione del sostegno sociale –
Ispettorato sociale, il 10 aprile 2024, ha allestito un “rapporto” di “chiusura
caso” da cui risulta che l’interessato “ha omesso d’informare l’USSI di
aver ricevuto aiuti finanziari (prestiti), tutti i contanti, per l’acquisto di
auto/moto veicoli; inoltre, egli non ha altresì informato l’USSI dei compensi
finanziari ottenuti dalla vendita a terzi, sempre in contanti, dei moto/auto
veicoli precedentemente acquistati.” (cfr. 226-227).
1.3. Con provvedimento del 18 aprile
2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha
deciso di applicare nei confronti di RI 1 una sanzione di fr. 300.- per tre
mesi a far tempo dal mese di maggio 2024, rilevando:
" Considerato
che lei è al beneficio di prestazioni assistenziali e che
-
Tramite il Servizio Ispettorato veniamo a conoscenza che nel periodo
novembre 2022 – febbraio 2024 ha omesso di [ndr. comunicare di] aver ricevuto
aiuti finanziari (prestiti), tutti in contanti, per l’acquisto di auto/moto
veicoli; inoltre non ha informato l’USSI dei compensi finanziari ottenuti dalla
vendita a terzi, sempre in contanti, dei moto/auto veicoli precedentemente
acquistati;
-
Le entrate derivanti dalle vendite dei citati moto/auto veicoli
avrebbero dovuto essere considerate in deduzione delle prestazioni
assistenziali riconosciute;
-
Entro il termine assegnatole non ha fornito giustificazioni valide (…).
Nel caso specifico non ha rispettato
intenzionalmente l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni
necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (…)”
(cfr. doc. 181-182).
1.4. A seguito del reclamo interposto il
21-22 aprile 2024 da RI 1, l’USSI, con decisione su reclamo del 5 novembre
2024, ha confermato la propria sanzione di fr. 300.- al mese per tre mesi, da
maggio 2024, motivando come segue:
" (…) Nell’ambito
dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre
prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione. Il diritto
all’assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le
risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente.
Nel caso concreto, dal contenuto del
rapporto di chiusura redatto dall’Ispettorato sociale in data 10 aprile 2024 è
emerso, come detto, che “(…) l’utente ha omesso d’informare l’USSI di aver
ricevuto aiuti finanziari (prestiti), tutti in contanti, per l’acquisto di
auto/moto veicoli; inoltre, egli non ha altresì informato l’USSI dei compensi
finanziari ottenuti dalla vendita a terzi, sempre in contanti, dei moto/auto
veicoli precedentemente acquistati (…)”.
In sede di reclamo, RI 1 si è giustificato
affermando che “(…) tale decisione (…) se non rateizzata è distruttiva per la
mia persona in quanto con la sottrazione di ben 300CHF mensili non riesco a
vivere e non fare debiti, o non pagare le fatture che poi mi possono creare
altri problemi, inoltre sto prendendo un farmaco obbligatorio che mi ha
prescritto un professore che pago personalmente non essendo ancora chiara la
decisione in merito della cassa malati (…)”. Tale giustificazione non può
essere seguita.
Al reclamante, al beneficio di prestazioni
assistenziali dal marzo 2021, era ben noto che la modifica della situazione
economica andava immediatamente e chiaramente segnalata all’USSI. Nonostante
ciò egli ha deciso di omettere [ndr. di comunicare] all’Ufficio di aver
ricevuto degli aiuti finanziari. L’assistito non ha fornito valide
giustificazione e il suo comportamento giustifica la sanzione che è quindi
adeguata e proporzionata.” (cfr. all. A a doc. I).
1.5. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha
impugnato la decisione su reclamo resa nei suoi confronti, chiedendone
l’annullamento, la trasmissione degli “atti (…) all’USSI per una nuova
decisione”, protestando il riconoscimento di “tasse, spese e ripetibili”.
A sostegno delle proprie
richieste, l’interessato fa valere quanto segue:
" (…)
3. Come già ho avuto modo di indicare nel
mio reclamo, indipendentemente dalla legittimità della sanzione emessa a mio
carico, ritenevo che l’entità della sanzione avrebbe avuto, come in effetti è
stato, conseguenze gravi sulle mie finanze e sulla mia salute. Chiedevo in
altre parole che il pagamento della sanzione fosse dilazionato nel maggior
tempo possibile e ciò perché non pesasse eccessivamente sulla mia già precarica
situazione economica.
Come ricorda infatti lo stesso USSI, la
legge stabilisce che le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai
bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenire lo scadimento
morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società
(art. 3 Las).
Ora privarmi di CHF 300.00 per tre mesi, significa
invece indurre lo scadimento morale e materiale che la legge vuol impedire,
perché è chiaro che con una sanzione di quell’entità e per tre mesi, non si può
far fronte ai propri bisogni.
Inoltre ritengo che la decisione qui
impugnata non sia correttamente motivata. Non si indica infatti per quale
motivo le mie giustificazioni a sostegno di una rateizzazione non siano da
considerarsi valide.
Peraltro l’USSI e per esso l’ispettorato
sociale, non ha mai indicato quanto avrei ricavato dall’acquisto e dalla
vendita di auto o motoveicoli. Solo in questo modo è infatti possibile capire
se l’entità della sanzione può essere considerata adeguata o meno.
In considerazione di quanto sopra, chiedo
dunque che la decisione qui impugnata sia annullata e che gli atti siano
retrocessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per una
valutazione più approfondita della fattispecie.” (cfr. doc. I).
1.6. Con
risposta del 14 gennaio 2025 l’USSI postula la reiezione del ricorso ed
osserva, in particolare, quanto segue:
" (…)
4. In relazione alla richiesta del
ricorrente affinché “il pagamento della sanzione fosse dilazionato nel
maggior tempo possibile e ciò perché non pesasse eccessivamente sulla mia già
precaria situazione economica” e la contestazione secondo cui “la
decisione qui impugnata non sia correttamente motivata. Non si indica infatti
per quale motivo le mie giustificazioni a sostegno di una rateizzazione non
siano da considerarsi valide” si rileva che esse non possono essere
accolte.
La riduzione della prestazione
assistenziale ha lo scopo di sanzionare il comportamento dell’interessato.
Dilazionare l’entità della sanzione snaturerebbe tale scopo. Le linee guida
della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) al p.to
F.2., specificano infatti che “1 Qualora una persona beneficiaria
del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali,
occorre valutazione l’opportunità di una riduzione proporzionale delle
prestazioni. 2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:
a. il FM, dal 5% al 30% (…)”.
Nel caso concreto, come emerso
dall’istruttoria esperita dall’Ispettorato sociale della Sezione del sostegno
sociale, l’interessato “ha omesso d’informare l’USSI di aver ricevuto aiuti
finanziari (prestiti), tutti in contanti, per l’acquisto di auto/moto veicoli”
e di non aver “informato l’USSI dei compensi finanziari ottenuti dalla
vendita a terzi, sempre in contanti, dei moto/auto veicoli precedentemente
acquistati (…)”.
Al reclamante, al beneficio di prestazioni
assistenziali da marzo 2021, era ben noto che la modifica della situazione
economica andava immediatamente e chiaramente segnalata all’USSI. Nonostante
ciò egli ha deciso di omettere [ndr. di comunicare] all’Ufficio di aver
ricevuto gli aiuti finanziari ed i relativi guadagni conseguiti.
Come pocanzi rilevato la riduzione a titolo
di sanzione può interessare il fabbisogno mensile sino ad un massimo del 30%. A
tal proposito si rileva che il diritto dell’interessato alle prestazioni
assistenziali per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024 ammontava a CHF
1'621.- mensili e pertanto la trattenuta effettuata dall’USSI pari a CHF 300.-
risulta inferiore al 20% del fabbisogno mensile.
A titolo abbondanziale, in merito
all’indicazione dell’interessato “Peraltro l’USSI e per esso l’ispettorato
sociale, non ha mai indicato quanto avrei ricavato dall’acquisto e dalla
vendita di auto o motoveicoli. Solo in questo modo è infatti possibile capire
se l’entità della sanzione può essere considerata adeguata o meno” si
rileva che è proprio a causa della mancata collaborazione del ricorrente che è
ignoto il ricavato da egli conseguito nella vendita dei
motoveicoli/autoveicoli” (cfr. doc. III).
1.7. Con replica del “27 gennaio 2024
[recte: 2025]”, il ricorrente fa valere quanto segue:
" (…) Non ho
ulteriori mezzi di prova da presentare a sostegno delle mie allegazioni. Mi
permetto tuttavia di prendere posizione e di svolgere alcune brevi osservazioni
in merito a quanto riportato dall’USSI nella sua risposta di causa.
Nella sua risposta di causa, l’USSI
sostiene che la richiesta di dilazionare la sanzione, cioè la riduzione della
prestazione assistenziale, non può essere accolta perché la riduzione della
prestazione assistenziale ha lo scopo di sanzionare il comportamento
dell’interessato e dilazionare l’entità della sanzione snaturerebbe tale scopo.
Ora non mi è chiaro il motivo per il quale
la dilazione dell’entità della sanzione conduca a snaturare lo scopo della
sanzione. Che la riduzione avvenga sulla base, per esempio, di tre mesi o di
sei mesi, resta pur sempre una sanzione volta a punire il comportamento non
corretto. Una riduzione che incide invece pesantemente sulle condizioni di vita
dell’interessato, come nel mio caso, viola invece lo scopo dell’assistenza, che
è quello di garantire a tutti un’esistenza dignitosa. Allora lo scopo della
sanzione, in questi casi, è riportare l’interessato a condurre un’esistenza,
seppur limitata nel tempo, non rispettosa della sua dignità. In quest’ottica
considero che la sanzione inflittami dall’USSI, per lo meno nelle modalità di
esecuzione, non sia rispettosa della mia dignità, inoltre è stata calcolata
sulla cifra di 1621 CHF ma tale cifra comprende l’affitto di 590 CHF che non
può non essere versato. L’USSI sostiene poi che la mancata collaborazione da
parte mia non ha permesso di calcolare il ricavato conseguito con la vendita di
motoveicoli /autoveicoli.
Mi permetto di dissentire da tale
argomento. Io ho fornito tutti gli elementi che erano a mia disposizione per
permettere all’USSI di determinare l’entità dei ricavi da me conseguiti, che
davvero è poca cosa. Il richiamo dell’intero incarto permetterà a questa Corte
di accertare quanto affermo” (cfr. doc. V).
1.8. Con duplica del 7 febbraio 2025 -
trasmessa, per conoscenza, a RI 1 il 10 febbraio seguente (cfr. doc. VIII) -,
l’USSI osserva che da parte del ricorrente “non sono invocati argomenti né
addotte prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto” (cfr.
doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se rettamente o meno l’USSI ha inflitto al ricorrente una
sanzione pari a fr. 300.- mensili per tre mesi, peraltro già applicata da
maggio a luglio 2024.
2.2. L’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti
assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in
prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono
commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle
situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17
cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri
qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono
destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
L'art.
20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione
sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un
elenco di prestazioni non esaustivo.
In effetti la lista di
prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che
significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
2.5. L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
(cpv. 1)
A richiesta,
l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni
terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi
dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni
personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la
soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.6. L’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le
prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Il cpv. 2 Las enuncia che
l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,
stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle
direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1
lett. g del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):
"
“1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte,
sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:
a) il beneficiario
non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal
presente regolamento;
b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni
assegnategli;
c) il beneficiario
rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono
sussidiarie;
d) il beneficiario
non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le
informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile
residuale (art. 21 Laps);
e) il beneficiario
fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
f) il beneficiario
non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo
imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di
inserimento sociale o professionale in atto;
g) il beneficiario
rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.”
Giusta
l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni
assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il
beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei
rimedi giuridici.
Il
cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della
sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte
dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso
in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo
il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno
effetto sospensivo.
2.7. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio
2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:
" 1 Qualora
una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i
suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione
proporzionale delle prestazioni.
2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3 La riduzione deve essere circoscritta a un
massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione
del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla
decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del
caso, prolungate.
4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,
le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze
ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza
dei relativi termini.
5 Devono essere prese in considerazione le
ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una
restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al
30%.”
Dalle relative spiegazioni, in
merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:
" Prima di
ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre
verificare se:
-
la manchevolezza giustifica una sanzione;
-
la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei
e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;
-
la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione
del suo comportamento.
La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata
individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per
ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,
sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:
-
devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone
coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e
sui giovani adulti;
-
nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare
attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del
forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e
gravi.
Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente l’adeguatezza
delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto sociale sono
misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto sociale è
inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni complementari
all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla Conferenza degli
ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il calcolo del minimo
esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento.
L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata percentuale solo
in casi motivati e a tempo determinato.”
2.8. Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura
delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der
SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber
übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung
dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende
Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine
verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018
vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.
Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023
vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur
Publikation vorgesehen). “
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024
citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al
consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni
CSIAS, evidenzia quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der
Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem
Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der
SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem
Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen
nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,
dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für
solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden
Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die
Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von
Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die
Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der
Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind
damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien
erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale
Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In
effetti le direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2
maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.;
STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025
consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30
gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;
DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020
del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445
seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF
133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125
consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid.
3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c,
pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,
pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.9. A proposito della riduzione di
prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è
stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si
era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
"
(…)
4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit
fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un
revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour
survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que
la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien
(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas
touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge
puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In
un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un
reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al
quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la
restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del
reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
"
(…)
4.
4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se
confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant
de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza 8C_645/2011 del 5
dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso
inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata
una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro
durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:
"
(…)
3.
3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema della
riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio
2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il
proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a
titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato
importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la
decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della
mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo
di residenza non fosse stabilito chiaramente.
L’Alta Corte, con
sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa
Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che
l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito
dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.
In una sentenza 42.2014.12 del 6
novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che
l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni
assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il
medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività
di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.
In
una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso
di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato
una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre
mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte
dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui
inviate tra gennaio ed agosto 2017.
Con
un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato
quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo
che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza
annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo
obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la
definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9 cpv.
1 lett. d Reg. Las.
Questo Tribunale, in una sentenza
42.2021.63 del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI
che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un
beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato
l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto
2020.
Con giudizio 42.2021.62 sempre
del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario
dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.--
mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato
dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta
dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio
mantenimento.
Con sentenza 42.2022.98 del 24
aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato una
sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non
aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.
Infine, nella STCA 42.2024.48-49
del 31 marzo 2025, il TCA ha confermato la sanzione di fr. 300.- al mese per
tre mesi inflitta ad un assistito che aveva simulato di eseguire i diritti di
visita con i propri figli per ottenerne il rimborso.
2.10. Nell’ambito dell’assistenza
sociale vige, come anticipato al consid. 2.3., il principio di sussidiarietà di
cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta
che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto
qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità
tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,
mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011
pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_56/2012
dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un
diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto
sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in
rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del
15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha
potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e
private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può,
dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del
principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta
Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito
a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative
prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare,
che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro
quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di
sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza
sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca
aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal
fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al
principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio
provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese
computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata
da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA
42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.
2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28
maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con giudizio 8C_138/2016
del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale
federale ha del resto evidenziato che il principio di sussidiarietà è
l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo
all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità
di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid.
6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020
consid. 2.14 e STCA 42.2022.78 del 21 novembre 2022 consid. 2.4. e 2.6.
2.11. Nella presente evenienza dalle carte
processuali emerge che il ricorrente - nato nel 1971, cittadino italiano, nel
2023 a beneficio di un permesso di dimora “B” scaduto a novembre 2021 (cfr.
doc. 399 e 624 e, per la “richiesta di proroga/modifica permesso di dimora B” i
docc. 625-628) - è stato oggetto di una segnalazione mediante una e-mail
anonima trasmessa l’8 agosto 2022 all’USSI, dal seguente contenuto:
"
(…) vi volevo informare che sono venuto a conoscenza che RI 1
(attualmente dovrebbe abitare a __________) di cui vi fornirò i dettagli in
seguito si trova in assistenza. La cosa che mi preoccupa se voi siete a
conoscenza che lui svolge un’attività di compra vendita di auto e altro in
nero?
La persona di cui parlo
è titolare della ditta __________ (…). La compra vendita di auto veicoli si
svolge tramite il portale online tutti.ch, questo è il suo id venditore dove
troverete i suoi annunci (…) attualmente gli oggetti in vendita con il numero di
natel (…) sono i suoi mentre capita anche che metta autoveicoli altrui al fine
poi di prendere delle commissioni. Vi consiglierei di monitorare anche il suo
canale social su facebook (…) dove in passato aveva aperto una pagina per
portare persone dall’estero in Svizzera dietro compenso che poi figuravano come
dipendenti o soci della __________ che altro non è che una società vuota al
fine unico di ottenere il permesso di dimora (questa pagina non esiste più, ma
è un buon indicatore che questo personaggio è attivo in dubbie attività anche
sul social facebook)” (cfr. doc. 546-547).
Segnalazione questa, a seguito
della quale RI 1 ha poi “provveduto a depositare una denuncia penale per il
messaggio inviato e per le vili accuse che mi sono state fatte” (cfr. docc.
323 e 404).
Esperiti alcuni preliminari
controlli su quanto segnalato, dai quali sono effettivamente emersi degli
annunci per la vendita di auto e motoveicoli (cfr. doc. 526-543), l’USSI ha
convocato il ricorrente convocato presso gli uffici dell’Ispettorato sociale
per il 19 gennaio 2023 al fine di “svolgere degli accertamenti relativi alla
sua attuale condizione personale e/o finanziaria” (cfr. doc. 501).
A quel momento sprovvisto di “un
documento ufficiale valido”, essendosi presentato al verbale con una carta
di identità italiana scaduta nel 2018, il ricorrente ha indicato di disporre
dell’autovettura “dell’azienda”, e meglio di una __________ targata nel
Canton __________ e di avere “targato spesso altre auto e a brevi periodi
perché la __________ aveva bisogno di lavori che non potevo pagare”.
Questi altri veicoli, ha
indicato, gli sarebbero stati forniti da __________ di __________.
Affermando di avere “le
ricevute di acquisto e di vendita di ogni auto che ho avuto a mio nome e venduto”,
RI 1 ha, poi, dichiarato:
-
di avere venduto una __________, già intestata a suo nome dal 9 al 20
luglio 2021, ad “una signora”;
-
di avere targato a proprio nome una __________ tra il 20 luglio ed il 23
agosto 2021 per tale “__________ perché non aveva il permesso”;
-
di avere intestato a nome proprio una __________ dal 16 agosto al 20
settembre 2021, una __________ dal 23 agosto al 27 settembre 2021 che comperava
“spendendo poco con la speranza che funziona per diverso tempo, ma poi non è
stato così”;
-
di avere intestato a proprio nome ed utilizzato uno scooter __________
del 1° settembre al 20 ottobre 2022, ma di non averlo, poi, venduto al prezzo
di fr. 1'200.- figurante sull’annuncio pubblicato su tutti.ch, bensì ad un
prezzo inferiore al signor __________ (“l’abbiamo ancora targato insieme”);
-
di avere immatricolato a proprio nome dal 13 al 24 ottobre 2022 uno
scooter __________ poi “venduto a un ragazzo di __________”,
successivamente identificato nel signor “__________ che ha __________”;
-
che a nome della __________ dal 15 novembre 2021 al 25 gennaio 2022 è
stata immatricolata una __________ “per una persona che non aveva il
permesso”, analogamente a quanto fatto per una __________ dal 23 dicembre
2021 al 31 gennaio 2022;
-
che a nome della società è stata poi immatricolata una __________ dal 26
gennaio al 2 febbraio 2022, “ma perdeva olio e alla fine sono riuscito a
venderla a un signore che mi sembra lavorava da __________”
-
“in merito all’argomento della compravendita penso di non aver fatto
ricavi. Io compravo mezzi per pochi soldi, ci spendevo anche dei soldi per le
riparazioni e quando mi rendo conto che non potrò usufruirne a lungo tempo,
vendevo” (cfr. doc. 491-499).
In merito alla __________, il
ricorrente, in breve e per quanto qui di interesse, ha riferito quanto segue:
"
(…) è attiva ma ferma, ho la dichiarazione dei redditi della società e
anche la mia. Per chiudere la società devo spendere dei soldi, mentre tenerla
non mi costa nulla. È partita in Ticino così come giustamente vi risulta e poi
l’ho spostata in __________ (…) La società di occupa di pulizie, ma ora appunto
è ferma” (cfr. doc. 491-499).
In merito alla __________, il TCA
rileva che la società in questione è stata avviata nel settembre 2020. Il
ricorrente ne era socio illimitatamente responsabile, con firma individuale e __________
ne era accomandante, senza diritto di firma, con un capitale accomandato da CHF
1'000.00.
La medesima era attiva
nell’ambito della “pulizia generale” e, come attività accessoria, nel “condurre,
gestire, amministrare, a fini commerciali, ogni tipo di esercizio della
ristorazione e bar (ivi incluso il catering ed altra tipologia di attività ad
esso assimilabile), come pure locali notturni di ogni genere, in Svizzera ed
all'estero, proprio nome o per conto terzi”. “La società potrà inoltre
importare, esportare, commerciare e noleggiare autoveicoli e motoveicoli”
(cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch).
Cancellata d'ufficio dal Registro
di commercio del Cantone Ticino per trasferimento con analogo scopo sociale
della sede a __________ ma con la nuova ragione sociale __________ nell’autunno
del 2020, la società ha poi fatto ritorno in Ticino nel marzo 2023 – questa
volta con lo scopo sociale “Consulenza aziendale, marketing, comunicazione,
intermediazione commerciale, traduzioni linguistiche, può assumere mandati, e
rappresentanze” -, per poi essere sciolta con decisione dei soci del 31
dicembre 2023. Essendo terminata la liquidazione, la società è, poi, cancellata
dal registro di commercio (cfr. www.zefix.ch).
Da una dichiarazione sottoscritta
da __________ del 21 gennaio 2023 risulta che “gli annunci relativi alle
autovetture in vendita e relativi accessori sul portale TUTTI.ch pubblicati dal
sig. RI 1 sono relativi alle mie auto che ho venduto a mezzo del suddetto
portale. Io non sono capace e ho poco tempo e il RI 1 ha pubblicato per mio
conto a titolo gratuito infatti era presente il mio numero di cellulare come
recapito” (cfr. doc. 487).
Il 1° giugno 2023, “in seguito
all’audizione intercorsa in data 19 gennaio 2023” a RI 1 è stato “chiesto
di fornire della documentazione atta a chiarire la presenza di numerosi annunci
di articoli” dal medesimo “messi in vendita sul portale tutti.ch, così
come la situazione relativa alla ditta __________ di sua proprietà”. A tal
fine, è stata sottoposta al qui ricorrente una serie di quesiti, e meglio:
"
(…)
Domanda 1
Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo
di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita
dell’autovettura __________.
Domanda 2
Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità
necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?
Domanda 3
Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo
di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita
dell’autovettura __________
Domanda 4
Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità
necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?
Domanda 5
Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo
di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita
dell’autovettura __________
Domanda 6
Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità
necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?
Domanda 7
Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo
di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita
dell’autovettura __________
Domanda 8
Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità
necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?
Domanda 9
Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità
necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?
Domanda 10
Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità
necessaria al fine di acquistare il motoveicolo __________?
Domanda 11
Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo
di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita del
motoveicolo __________
Domanda 12
Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità
necessaria al fine di acquistare il motoveicolo __________?
Domanda 13
Per quale motivo ha recentemente
immatricolato due nuovi motoveicoli a nome della ditta __________ e con quali
mezzi finanziari ha provveduto all’acquisto di questi due veicoli?” (cfr. doc.
395-397)
Non avendo ricevuto alcun
riscontro alle proprie domande, il 19 giugno 2023 l’USSI ha sollecitato il
ricorrente a dare seguito a quanto richiesto entro il successivo 26 giugno,
invitandolo altresì a trasmettere “qualsiasi eventuale documento in suo
possesso a comprova delle risposte fornite (atti di acquisto e di vendita in
suo possesso per ogni veicolo citato nel Termine per Osservazioni del
01.06.2023)”, rendendolo attento circa quanto disposto dall’art. 9a cpv. 1
del RLas (cfr. doc. 389-391).
Nuovamente in assenza di un
riscontro, l’USSI ha inoltrato un secondo sollecito al ricorrente in data 30
giugno 2023, assegnando al medesimo un ulteriore termine sino al 7 luglio 2023
per provvedere nel senso di quanto richiesto (cfr. doc. 385-387).
Il medesimo giorno, il lic. iur. __________,
collaboratore del consultorio giuridico di __________, in rappresentanza del
ricorrente, ha chiesto una proroga per rispondere ai quesiti posti fino al 7
luglio 2023 (cfr. 381-382). Termine, quello del 7 luglio 2023, confermato
dall’USSI con la comunicazione del 4 luglio 2023 al rappresentante di RI 1
(cfr. doc. 378-379).
Queste le risposte infine fornite
il 7 luglio 2023 dal ricorrente per il tramite dell’allora rappresentante:
"
(…)
Risposta 1
Il prezzo di acquisto
della __________ è stato di CHF 2'200.00. Detto importo risulta dalla ricevuta
datata 13 aprile 2021. In quell’occasione il signor RI 1 aveva versato un
acconto di CHF 200. La data di questo acquisto coincide con la data apposta
sulla ricevuta (cfr. doc. A). Il signor RI 1 ha tenuto per qualche tempo
l’autovettura e l’ha poi rivenduta in data 27 settembre 2021 ad una signora di
cui non ricorda il nome, per lo stesso importo speso per acquistarla. Non
esiste una ricevuta che comprovi la vendita.
Risposta 2
Fatti
I soldi per l’acquisto
della __________ sono stati prestati da un amico del signor RI 1.
Risposta 3
L’autovettura __________
è stata acquistata da un commerciante di cui il signor RI 1 non ricorda il nome
al prezzo di CHF 1'200 (non esiste una ricevuta d’acquisto). La stessa è poi
stata rivenduta in data 20 luglio 2021, alla signora __________ al prezzo di
CHF 1'500.00, come risulta dalla ricevuta allegata (cfr. doc. B).
Risposta 4
La liquidità necessaria
all’acquisto dell’__________ è stata in parte prestata e in parte prelevata dal
conto corrente del signor RI 1, in misura di fr. 400.00.
Risposta 5
Il signor RI 1 non ha
mai acquistato e non ha mai venduto l’autovettura __________. Si è trattato di
un prestito in un momento in cui l’autovettura in possesso del signor RI 1
aveva dei problemi e doveva essere riparata.
Risposta 6
Come soprariferito
l’autovettura __________ non è stata acquistata, ma si è trattato di un
prestito a titolo gratuito.
Risposta 7
L’autovettura __________
– di cui il signor RI 1 ha avuto modo di riferirvi nel corso dell’audizione del
19 gennaio 2023 – è stata acquistata il 25 gennaio 2022 al prezzo di CHF
1'000.-, come risulta dal contratto di vendita e ricevuta allegato (cfr. doc.
C). È stata poi rivenduta in data 1° febbraio 2022 al prezzo di CHF 600.00,
come si evince dalla ricevuta allegata (cfr. doc. D). Quest’ultima riporta la
data del 1° febbraio 2021, ma è frutto di un errore. Il signor RI 1 mi
riferisce che l’autovettura era piena di problemi ed è stata venduta ad un
prezzo inferiore a quello di acquisto.
Risposta 8
La liquidità necessaria
all’acquisto della __________ proviene da un prestito e in parte dalle
disponibilità del signor RI 1.
Risposta 9
L’autovettura __________
è stata immatricolata per errore a nome del signor RI 1. In realtà è stata
acquistata direttamente dal signor __________, che l’ha in uso, e il signor RI
1 si era solo offerto di immatricolarla.
Risposta 10
La liquidità necessaria
all’acquisto del motoveicolo __________ proviene dalla vendita del motoveicolo __________.
Risposta 11
Il motoveicolo __________
è stato acquistato per CHF 800.00 e rivenduto a CHF 1'900.00. Non vi sono
ricevute e il signor RI 1 non ricorda con esattezza la data di acquisto e di
vendita. Si tenga conto che il suddetto motoveicolo ha richiesto diversi lavori
di manutenzione, come risulta dalla documentazione allegata. Per questo il
prezzo di vendita è molto più elevato rispetto a quello di acquisto (cfr. doc.
E, F, G).
Risposta 12
La liquidità necessaria
all’acquisto del motoveicolo __________ proviene dalla vendita di un precedente
motoveicolo.
Risposta 13
Il motoveicolo __________
e il motoveicolo __________ sono stati acquistati di recente, come risulta dai
relativi contratti di acquisto allegati (cfr. doc. H e I). La liquidità
necessaria al loro acquisto proviene dalla vendita del motoveicolo __________.
Sono immatricolati a nome della ditta __________ ma non vi è un motivo
particolare per questo.
Le attività
summenzionate di acquisto e compravendita di veicoli vari, come emerge anche
dalla documentazione che è stato possibile allegare, non hanno certo permesso
al signor RI 1 di conseguire guadagni. L’acquisto è determinato dalla necessità
di farne uso e solo in seguito avviene la vendita. Non vi è quindi nessun
intento speculativo da parte del signor RI 1. (…)” (cfr. doc. 364-367).
In allegato alle risposte di RI 1,
il suo rappresentante ha trasmesso:
-
La copia di una dichiarazione manoscritta da parte di __________ di data
13 aprile 2021, indicante “ricevo chf 200 come acconto per vendita auto __________
su totale di 2800 chf __________” (cfr. doc. 368);
-
Copia di una dichiarazione del 20 luglio 2021 di RI 1, sottoscritta “per
accettazione” da __________, dalla quale risulta che “il sig. RI 1 di __________
riceve fr. 1500.- (millecinquecento) dalla sig.ra __________ per vendita
dell’automobile __________” (cfr. doc. 369);
-
Copia del “contratto di vendita e ricevuta” sottoscritto il 25
gennaio 2022 tra __________ (venditore) e il ricorrente (acquirente) per una __________
con 221'000 km al “prezzo stabilito in contanti” di fr. 1'000.- (cfr. doc.
370);
-
Copia di una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente e datata 1°
febbraio 2021 dalla quale risulta che RI 1 ha ricevuto “CHF 600 dal sig. __________
per la vendita della __________” (cfr.
doc. 371);
-
Copia di due ricevute “__________ ricambi per scooter e motorini,
accessori e di più…” che il ricorrente ha fatto recapitare, una prima volta
a “RI 1 c/o __________”, per dei pezzi per un totale di euro 69.73 (cfr.
doc. 372), una seconda ed una terza a __________, per rispettivi totali euro
122.04 (cfr. doc. 373) e 282.73 (cfr. doc. 374);
-
Il “contratto di acquisto” __________ sottoscritto il 29 maggio
2023 dal ricorrente in veste di acquirente e dal __________ come venditore per
una __________ del 2022, consegnata a __________ per un pagamento avvenuto a
contanti di fr. 1'400.-;
-
Copia del contratto di compravendita sottoscritto tra __________
(venditore) e il ricorrente (acquirente) per la moto __________ al prezzo di
fr. 450.- a contanti, indicante che “il sig. RI 1 prende in consegna la
targa __________ e il libretto di circolazione (non annullato) e si occupa di
annullare il libretto e depositare la targa che rimane di proprietà del
venditore presso l’Ufficio della circolazione di Camorino” (cfr. doc. 376).
Il 28 luglio 2023, l’USSI ha
assegnato al ricorrente un nuovo .ermine per osservazioni” ponendogli
una serie di quesiti, e meglio:
"
(…) Domanda 1
Inerente l'autovettura __________
immatricolata a nome del signor RI 1 dal 30.03.2021 al 19.04.2021, le chiediamo
di indicare:
-
da chi le è stata prestata
-
Chi ha coperto i costi di immatricolazione del veicolo in questione
-
Data in cui il veicolo le è stato ceduto e data in cui il veicolo è
stato restituito al proprietario
-
Presentare tutti í relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra dichiarato
Domanda 2
Inerente l'autovettura __________
immatricolata a nome del signor RI 1 dal 09.07.2021 al 20.07.2021, le chiediamo
di indicare:
-
Chi ha prestato al signor RI 1 la cifra di franchi 800
-
In che data il signor RI 1 ha ricevuto il summenzionato prestito
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra dichiarato
Domanda 3
Inerente l'autovettura __________
immatricolata a nome del signor RI 1 dal 16.08.2021 al 20.09.2021, le chiediamo
di indicare:
-
Come ha finanziato l'acquisto dell'autovettura (qualora si fosse
trattato di un prestito, chiediamo di indicare da parte di chi e di quale
importo si trattava)
-
Quando ha ricevuto l'importo di franchi 450 derivanti dalla sua vendita
-
In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita
dell'autovettura in questione
-
Cosa ne è stato dei soldi derivanti dalla vendita dell'autovettura in
questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra dichiarato
Domanda 4
Inerente l’autovettura __________
immatricolata a nome del signor RI 1 dal 23.08.2021 al 27.09.2021, le chiediamo
di indicare:
-
L'acconto di franchi 200 indicato nella sua risposta del 07.07.2023 si
trattava di fondi propri del signor RI 1 oppure erano anch'essi riconducibili
ad un prestito?
-
Qualora si fosse trattato di un prestito: a quanto ammontava?
-
Qualora si fosse trattato di un prestito: chi le ha fornito tale somma
ed in che data?
-
Cosa ne è stato dei soldi derivanti dalla vendita dell'autovettura in
questione
-
In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita
dell'autovettura in questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra dichiarato
Domanda 5
Inerente l’autovettura __________
immatricolata a nome del signor RI 1 dal 15.11.2021 al 25.01.2022, le chiediamo
di indicare:
-
Quando l'ha comprata e da chi
-
Quanto è costata l'autovettura in questione
-
Dove ha reperito la liquidità finanziaria necessaria all'acquisto
dell’autovettura (qualora si fosse trattato di un prestito, chiediamo di
indicare da parte di chi e di quale importo si trattava e data di ricezione del
denaro)
-
A chi l'ha venduta
-
In che data l'ha venduta
-
A quanto l'ha venduta
-
In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita
dell'autovettura in questione
-
Cosa ne è stato dei soldi derivanti dalla vendita dell'autovettura in
questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra dichiarato
Domanda 6
Inerente il motoveicolo
__________, immatricolato a nome del signor RI 1 a far data dal 13.10.2022 al
24.10.2022, le chiediamo di indicare:
-
Data di acquisto del motoveicolo
-
Da chi ha acquistato il motoveicolo
-
Come ha finanziato l'acquisto del summenzionato motoveicolo
-
Quando ha venduto il motoveicolo al signor __________
-
In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita del
motoveicolo in questione
-
Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita del motoveicolo
in questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra indicato
Domanda 7
Inerente il motoveicolo
__________ immatricolato a nome del signor RI 1 dal 01.09.2022 al 20.10.2022,
le chiediamo di indicare:
-
Quando ha acquistato il motoveicolo in questione
-
Da chi ha acquistato il motoveicolo in questione
-
A chi ha venduto il motoveicolo in questione
-
quando ha venduto il motoveicolo in questione
-
Dove ha reperito la liquidità finanziaria necessaria all'acquisto del
motoveicolo in questione
-
in che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita del
motoveicolo in questione
-
Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita del motoveicolo
in questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra indicato
Domanda 8
Inerente il motoveicolo
__________ immatricolato a nome del signor RI 1 dal 19.06.2023 al 10.07.2023,
le chiediamo di indicare:
-
A chi ha venduto il summenzionato motoveicolo
-
Quando ha venduto il summenzionato motoveicolo
-
In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita del
motoveicolo in questione
-
Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita del motoveicolo
in questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra dichiarato
Domanda 9
Inerente l'autovettura __________,
intestata al signor RI 1 dal 30.05.2023 al 01.06.2023, le chiediamo di
indicare:
-
Chi ha pagato l'immatricolazione del suddetto Veicolo
-
Dove è stata immatricolata l'autovettura
-
Attualmente dove sì trova l'autovettura in questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra dichiarato
Domanda 10
Inerente l'autovettura __________
immatricolata a nome del signor RI 1 dal 23.12.2021 al 31.01.2022 le chiediamo
di indicare:
-
Da chi ha acquistato l'autovettura in questione
-
Quando ha acquistato l'autovettura in questione
-
Quanto è costata l'autovettura in questione
-
Dové ha reperito la liquidità finanziaria necessario all’acquisto
dell’autovettura in questione
-
A chi ha venduto l'autovettura in questione
-
A che prezzo ha venduto l'autovettura in questione
-
Quando ha venduto l'autovettura in questione
-
In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita
dell'autovettura in questione
-
Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita dell'autovettura
in questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra dichiarato
Domanda 11
Inerente l'autovettura __________
immatricolata a nome del signor RI 1 dal 26.01.2022 al 02.02.2022, le chiediamo
di indicare:
-
Quale importo le è stato consegnato sotto forma di prestito
-
in che data ha ricevuto il prestito di cui sopra e in che forma
-
Quale importo è invece derivante dai suoi fondi personali
-
In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita dell'autovettura
-
Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita dell'autovettura
in questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di
quanto sopra dichiarato
Domanda 12
Inerente il motoveicolo
__________, immatricolato a norne del signor RI 1 dal 09.22.2022 al 30.05.2023,
le chiediamo di indicare:
-
Dalla vendita di quale motoveicolo derivano i soldi usati per acquistare
il suddetto motoveicolo
-
A quanto ammontava l'importo di denaro derivante dalla vendita del
motoveicolo che ha permesso di finanziare l’acquisto del motoveicolo __________
-
In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita del
motoveicolo in questione
-
Che cosa ne è stato dell'importo di franchi 1'900 derivanti dalla
vendita del motoveicolo in questione
-
Presentare tutti i relativi giustificativi à disposizione a comprova di
quanto sopra indicato
-
Unitamente alle sue risposte voglia aggiungere le proprie osservazioni
in merito a quanto sopra menzionato.
Documentazione da
inviare:
-
Copia di tutte le ricevute disponibili attestanti quanto dichiarato in
risposta alle domande sovrastanti.
-
Valutazione Eurotax autovettura __________ targata __________” (cfr.
doc. 357-360)
Il 28 luglio 2023, la parte
resistente ha inoltre trasmesso una “richiesta di giustificazione” a RI
1 (cfr. doc. 355-356) - poi annullata dallo scritto del 9 agosto successivo per
il quale si dirà nel prosieguo – il quale di risposta ha comunicato via mail
all’USSI quanto segue:
"
(…) la __________ [ndr: ispettrice presso l’Ispettorato sociale] asserisce
che io ho immatricolato ben 4 veicoli nel periodo dal 01.01.2023 al 11.05.2023
(data della richiesta di rinnovo) delle prestazioni, senza dichiararlo nella richiesta
di rinnovo! La macchina spostando la ditta in Ticino sono stato obbligato, e
anche precedentemente era della ditta! E lo ho dichiarato più volte!
Lo scooter lo ho
passato dalla ditta ma era immatricolato a mio nome, parlo della __________ non
Considerandi
violando nessuna regola
E i veicoli successivi
sono stati immatricolati dopo la mia richiesta di rinnovo! (…)” (cfr. doc.
353).
Nella “richiesta di
giustificazione” del 9 agosto 2023 l’USSI ha comunicato al ricorrente che
da un confronto tra “la documentazione” in possesso dell’amministrazione
e “le domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrate dal
signor RI 1 (…) è emerso quanto segue”:
"
(…)
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 17.05.2021, alla domanda inerente i redditi
e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto nessun
cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 30.03.2021 al 19.04.2021 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021, alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 09.01.2021 al 20.07.2021 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021 alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 20.07.2021 al 23.08.2021 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021, alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 16.08.2021 al 20.09.2021 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella dì calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021, alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato di non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 23.08.2021 al 27.09.2021 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021, alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 23.08.2021 al 27.09.2021 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 23.02.2022, alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 15.11.2021 al 25.01.2022 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 23.02.2022, alla domanda inerente i redditi
e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto nessun
cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 23.12.2021 al 31.01.20,22 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 23.02.2022, alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 26.01.2022 al 02.02.2022 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 15.12.2022, alla domanda inerente í
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 01.09.2022 al 20.10.2022 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(n. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 15.12.2022, alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signore RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che nel periodo 13.10.2022 al 24.10.2022 l'utente ha acquisito una
nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza
computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle
prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________
(nr. matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 15.12.2022, alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che il 09.11.2022 l'utente ha acquisito una nuova sostanza che
avrebbe potuto modificare il valore della sostanza computabile (Las) con
conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle prestazioni.
Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________ (n.
matricola __________);
- nella
richiesta di rinnovo di prestazioni del 15.05.2023, alla domanda inerente i
redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto
nessun cambiamento (cfr. allegati).
Diversamente,
ci risulta che dal 08.05.2023 l'utente ha acquisito una nuova sostanza che
avrebbe potuto modificare il valore della sostanza computabile (Las) con
conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle prestazioni.
Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________ (nr. __________).
Pertanto,
con la presente chiediamo formalmente di giustificare il mancato annuncio
all'USSl di quanto sopra elencato” (cfr. doc. 349-351).
Con mail del 21 agosto 2023, il
ricorrente ha chiesto di poter avere un incontro con “__________ prima che venga
emessa qualsiasi decisione nei miei confronti. Naturalmente non voglio la
presenza della __________” (cfr. doc. 335).
Ai quesiti del 28 luglio 2023 la
parte ricorrente ha fornito i seguenti riscontri:
"
(…)
Domanda 1
Il signor RI 1 non
ricorda da chi gli è stata prestata, ma si trattava di un garagista. I costi di
immatricolazione, trattandosi di pochi giorni, sono stati coperti direttamente
dal signor RI 1. Il signor RI 1 non ricorda le date in cui il veicolo gli è
stato ceduto e quella in cui è stato restituito al proprietario. Inoltre egli
non dispone dei giustificativi.
Domanda 2
Considerato il tempo
trascorso, il signor RI 1 non ricorda chi gli ha prestato la cifra di CHF
800.00
In parte, probabilmente, sono stati prelevati dal suo conto. La
documentazione relativa alla __________ si trova già agli atti.
Domanda 3
Il signor RI 1 non
ricorda i particolari richiesti.
Domanda 4
L’acconto di CHF 200.00
proveniva da fondi propri del signor RI 1. Il signor RI 1 ha ricevuto i soldi in
contanti che ha utilizzato per pagare le tasse di immatricolazione e altre
spese. Non dispone di giustificativi.
Domanda 5
La __________ è stata
immatricolata a nome dell’azienda e non a nome del signor RI 1. Dovreste essere
in possesso della dichiarazione del signor __________ dalla quale si evince che
non vi è stato scambio di denaro e che il signor RI 1 ha solo provveduto
all’immatricolazione della vettura. Non dispone di giustificativi.
Domanda 6
Il signor RI 1 ritiene
di aver già risposto a questa domanda.
Domanda 7
Il signor RI 1 ritiene
di aver già risposto a questa domanda.
Domanda 8
Il motoveicolo __________
è stato immatricolato a nome dell’azienda. Per il resto il signor RI 1 ritiene
di aver già risposto a tale domanda.
Domanda 9
Il signor RI 1 ritiene
di aver già fornito informazioni rispetto a questa domanda. In aggiunta a
quanto già riferito, egli produce in questa sede la licenza di circolazione.
Domanda 10
Il signor RI 1
ribadisce che la __________ è immatricolata a nome dell’azienda e di aver già
fornito indicazioni sulla stessa. La dichiarazione del signor __________
dovrebbe già essere in vostro possesso.
Domanda 11
Il signor RI 1 ritiene
di aver già risposto a questa domanda.
Domanda 12
Anche per quanto
concerne il motoveicolo __________, il signor RI 1 ritiene di aver già fornito
tutte le indicazioni richieste.
L’autovettura __________
appartiene alla azienda e il signor RI 1 non intende violare la privacy,
considerato che esiste un altro titolare.
Per quanto infine
riguarda la richiesta di giustificazione di cui allo scritto del 9 agosto 2023,
che annulla e sostituisce la richiesta del 28 luglio 2023, il signor RI 1
riferisce di non essere stato a conoscenza del fatto che dovesse indicare, nelle
diverse domande di rinnovo, i cambiamenti avvenuti, soprattutto considerato che
questi non erano consistenti e che in diverse circostanze, non avevano prodotto
oggettivamente dei cambiamenti nella sostanza o nella sua situazione
finanziaria” (cfr. doc. 325-327).
Agli atti è contestualmente stata
versata la licenza di circolazione per la __________, intestata a __________
(cfr. doc. 328).
Il ricorrente è stato convocato
presso gli uffici del Servizio Ispettorato Sociale, una prima volta per il 12
ottobre 2023 (cfr. doc. 318), una seconda per il 27 ottobre 2023 (cfr. doc.
314), una terza per il 9 novembre 2023 (cfr. doc. 310) ed una quarta per il 17
novembre 2023 (cfr. doc. 305).
In tale ultima data è infine
stato esperito il verbale di audizione di RI 1.
Questa Corte rileva che dal
verbale emerge, in particolare, che sin dal 2021 RI 1 ha acquistato e
rivenduto, anche nome proprio e della ditta a lui riconducibile, auto e
motoveicoli facendo anche capo a dei prestiti ricevuti da terzi. Prestiti per
la cui ricezione il ricorrente ha dichiarato di nulla aver segnalato all’USSI
(“Non ho annunciato ad USSI di aver ricevuto un prestito di franchi 800”).
Nemmeno le entrate derivanti
dalla vendita dei veicoli sono state annunciate alla parte resistente.
Tali mancati annunci
all’amministrazione erano dovuti, stando a quanto dichiarato dal ricorrente, al
fatto ch’egli “Non sapeva di dover annunciare i prestiti”, ma nemmeno le
entrate derivanti dalla vendita dei mezzi “ha annunciato all’USSI l’entrata
finanziaria (…)? (…) R: No, non sapevo di doverlo fare” (cfr. doc.
291-302).
In tal senso, questa Corte
sottolinea che sulle diverse richieste di rinnovo delle prestazioni
sottoscritte da RI 1 è indicata la necessità di comunicare eventuali cambiamenti
nei propri redditi e sostanza (cfr. tra le tante richieste di rinnovo in atti,
il doc. 32).
In data 1° dicembre 2023, il
rappresentante del ricorrente, comunicando di non disporre di alcuna “ricevuta
per quanto riguarda la __________”, ha trasmesso all’USSI la seguente
documentazione:
-
valutazione di veicolo – Risultato Eurotax per la __________: Eurotax
acquisto/permuta fr. 2'762.00; Eurotax vendita fr. 4'900.- (fr. doc. 253-255);
-
il “contratto vendita motoveicolo” sottoscritto il 28 luglio 2023
tra il venditore (__________) e la __________ (acquirente) per il __________
alla cifra di fr. 550.- “che vengono pagati in contanti alla consegna; il
libretto di circolazione non annullato viene consegnato assieme alla moto e il
sig. RI 1 si occuperà del cambio detentore a __________” (cfr. doc. 256) e
la relativa ricevuta per l’importo di fr. 550.- (cfr. doc. 257).
In una comunicazione all’USSI
dell’8 marzo 2024, il rappresentante del ricorrente, oltre a ribadire che per
la vendita della __________ non vi è alcun documento, ha precisato che “la __________
è stata acquistata dal signor __________ e il signor RI 1 l’ha intestata per
lui” (cfr. doc. 232).
Dal “RAPPORTO ISPETTORATO –
CHIUSURA CASO”
del 10 aprile 2024 emerge che
"
Richiamata la segnalazione interna del 09.08.2022 redatta dall’__________
__________ nella quale viene sostanzialmente riferito che stando ad una
segnalazione anonima (email) il signor RI 1 svolgerebbe un’attività lavorativa
di compra-vendita di auto e altro in nero; per sé stesso e per conto di terze
persone. Il segnalante allegava copia del link del profilo dell’utente sul
portale “tutti.ch” sul quale erano presenti alcuni annunci di articoli in
vendita. (…) Al termine dell’istruttoria è emerso che l’utente ha omesso di
informare l’USSI in merito a prestiti finanziari ricevuti per comprare
auto/moto veicoli ed ha altresì omesso di infornare l’USSI in merito al
guadagno ottenuto nel rivendere auto/moto veicoli precedentemente acquistati.
(…)
3.
Dall’istruttoria condotta
dallo scrivente Servizio è emersa la seguente violazione commessa dal signor RI
1:
3.1
L’utente ha omesso
d’informare l’USSI di aver ricevuto aiuti finanziari (prestiti), tutti i
contanti, per l’acquisto di auto/moto veicoli; inoltre, egli non ha altresì
informato l’USSI dei compensi finanziari ottenuti dalla vendita a terzi, sempre
in contanti, dei moto/auto veicoli precedentemente acquistati.” (cfr. 226-227).
Segue un descrittivo degli
importi ricevuti da RI 1 in relazione alla compravendita di auto e motoveicoli
(cfr. doc. 227-230).
Con decisione del 18 aprile 2024,
come visto al consid. 1.3., l’USSI ha deciso di applicare nei confronti del
ricorrente una sanzione pari a fr. 300.- al mese per tre mesi, da maggio 2024
(cfr. doc. 181-182).
Di conseguenza, con decisione del
18.
aprile 2024, per i mesi di maggio e giugno 2024, l’USSI ha riconosciuto a
favore di RI 1 una prestazione assistenziale pari a fr. 1'621.- al mese, 300.-
dei quali, però, trattenuti a titolo di sanzione (cfr. doc. 162-165).
Analogamente ha proceduto la
parte resistente per le prestazioni assistenziali del mese di luglio 2024 (cfr.
doc. 115-119).
Il 21 aprile 2024, RI 1 ha
contestato la sanzione del 18 aprile 2024 sulla base delle seguenti
argomentazioni:
"
(…) con le sanzioni di 300 CHF mensili non riesco a vivere (visto anche
le mie malattie attuali) quindi chiedo di dilazionare la sanzione prevista nel
più tempo possibile, per riuscire a vivere e non creare debiti. Questa mia
richiesta non è un’accettazione delle sanzioni ma solo una richiesta di
dilazione.
Anzi con la presente
chiedo formalmente un resoconto dettagliato della sanzione data
dall’ispettorato sociale, sia a me che al mio legale __________, che si occupa
della questione. Dopo 15 mesi di indagini e colloqui durati anche 4 ore vorrei
vedere cosa è venuto fuori. Inoltre il mio legale ha risposto a tutte le
richieste dell’ispettorato!
Anche a quelle più
assurde e anche a quelle create ad arte dalla signora __________!
Ma di questo ne
parleremo in altra sede” (cfr. doc. 11).
Con scritto del 22 aprile 2024,
poi, l’assistito ha censurato la sanzione, oltre che nel principio, anche dal
profilo della sua applicazione nella prestazione ordinaria mensile Las (cfr.
doc. 9).
Con ordine di restituzione del 25
aprile 2024, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr. 5'237.- a titolo di
prestazioni assistenziali percepite indebitamente, ritenuto che “dagli
accertamenti svolti, e in particolare dal rapporto del Servizio Ispettorato (…)
abbiamo rilevato che nel periodo maggio 2023 – dicembre 2023 ha omesso di [ndr:
comunicare all’amministrazione di] aver ricevuto aiuti finanziari
(prestiti), tutti in contanti, per l’acquisto di auto/moto veicoli. Inoltre non
ha informato l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) dei
compensi finanziari ottenuti dalla vendita a terzi, sempre in contanti, di
moto/auto veicoli precedentemente acquistati” (cfr. doc. 150-151).
Con decisione su reclamo del 5
novembre 2024 (cfr. supra consid. 1.4.) l’USSI ha confermato il proprio
precedentemente provvedimento e quindi la sanzione inflitta a RI 1, per tre
mesi a valere da maggio 2024, di fr. 300.- al mese.
2.12
Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte ritiene che l’operato dell’USSI vada tutelato.
L’istruttoria ha infatti permesso
di concludere che il ricorrente, come del resto egli stesso, non da ultimo
sentito a verbale il 17 novembre 2023, ha ammesso, ha ricevuto da terzi dei
prestiti per l’acquisto di autovetture e motoveicoli che ha poi rivenduto.
Né le somme ricevute a titolo di
prestito, né i guadagni ottenuti, indipendentemente da quel che era il loro
ammontare, sono mai stati segnalati all’USSI ed anche questa circostanza
risulta innanzitutto da quanto dichiarato dall’interessato (cfr. supra consid.
2.11.).
Laddove il ricorrente ha preteso
di non essere al corrente di dover comunicare all’USSI tanto i prestiti
ricevuti, quanto le entrate conseguite dalla vendita dei veicoli, non può
essere seguito.
Sulle diverse richieste di
rinnovo delle prestazioni Las di volta in volta sottoscritte da RI 1, come
anticipato al considerando precedente, è chiaramente indicata la necessità di
comunicare all’amministrazione eventuali interventi cambiamenti nei propri
redditi e nella propria sostanza (cfr. tra le tante richieste di rinnovo in
atti, il doc. 32).
In particolare, le somme prestate
a RI 1, in concreto, avrebbero
dovuto essere impiegate dal ricorrente per fare fronte alle proprie spese
primarie (e non per l’acquisto dei veicoli), e ciò conformemente al principio
di sussidiarietà, ritenuto che, lo si rammenta, l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto, segnatamente,
alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.3. e
2.10.).
Analogamente dicasi, e questo
indipendentemente dalla loro entità, per i guadagni conseguiti dalla vendita
dei veicoli.
Il comportamento del ricorrente,
che ha taciuto tanto i prestiti ricevuti, quanto le entrate derivanti dalla
compravendita delle moto ed autovetture, risulta in contrasto con quanto
previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. supra consid. 2.5.) e ricade peraltro nel
campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1 lett. e Reg.Las (cfr.
supra consid. 2.6.).
In casu si
giustifica, di conseguenza, la riduzione, quale sanzione, delle prestazioni
assistenziali (cfr. supra consid. 2.6.; 2.10.).
In
proposito cfr. pure p.to F.2. delle linee
guida CSIAS (cfr. supra consid. 2.7.).
2.13
Per quanto attiene all’entità della
sanzione inflitta all’insorgente (fr. 300.-- mensili per tre mesi, già dedotta
dalle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi da maggio a luglio 2024), il
TCA rileva che, siccome la riduzione di fr. 300.-, da una parte, è inferiore al
30% del forfait di mantenimento che per il 2024 corrispondeva a fr. 1'031.-
mensili per una persona sola (cfr. p.to F.2. delle
linee guida CSIAS; BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416; STCA
42.2022.98
del 24 aprile 2023 consid. 2.13.; STCA 42.2024.48-49 del 31 marzo
2025.
e 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.13., laddove il 30% equivale a
fr. 309.30), dall’altra, è conforme a quanto previsto dalla
giurisprudenza federale e cantonale (cfr. supra consid. 2.9.), come pure a
quanto contemplato nella Disposizione dell’USSI relativa alle sanzioni valida
dal 1° settembre 2021 alle pag. 7 e 11 per chi fornisce intenzionalmente
informazioni inveritiere o incomplete ai sensi dell’art. 9a lett. e Reg.Las (e
meglio che tale comportamento è ritenuto grave e comporta una sanzione per tre
mesi di fr. 300.-), il suo ammontare e la durata rispettano il principio della
proporzionalità e non prestano fianco a critiche.
2.14
In esito a quanto
esposto, il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del 5 novembre
2024.
2.15
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del
21.
febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.
2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti