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Decisione

42.2024.47

L'utente ha omesso d'informare l'USSI di aver ricevuto prestiti in contanti, per l'acquisto di auto/moto veicoli, poi ed in parte rivenduti a terzi senza informare l'USSI dei compensi finanziari così ottenuti. Giustificata la riduzione delle prestazioni

31 marzo 2025Italiano73 min

all’acquisto del motoveicolo __________ proviene dalla vendita del motoveicolo __________.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.47

CL/gm

Lugano

31 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 5

novembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 ha beneficiato delle

prestazioni Las da marzo 2021 a perlomeno il mese di febbraio 2025 (cfr. doc.

28-30 e 658).

1.2. La Sezione del sostegno sociale –

Ispettorato sociale, il 10 aprile 2024, ha allestito un “rapporto” di “chiusura

caso” da cui risulta che l’interessato “ha omesso d’informare l’USSI di

aver ricevuto aiuti finanziari (prestiti), tutti i contanti, per l’acquisto di

auto/moto veicoli; inoltre, egli non ha altresì informato l’USSI dei compensi

finanziari ottenuti dalla vendita a terzi, sempre in contanti, dei moto/auto

veicoli precedentemente acquistati.” (cfr. 226-227).

1.3. Con provvedimento del 18 aprile

2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha

deciso di applicare nei confronti di RI 1 una sanzione di fr. 300.- per tre

mesi a far tempo dal mese di maggio 2024, rilevando:

" Considerato

che lei è al beneficio di prestazioni assistenziali e che

-

Tramite il Servizio Ispettorato veniamo a conoscenza che nel periodo

novembre 2022 – febbraio 2024 ha omesso di [ndr. comunicare di] aver ricevuto

aiuti finanziari (prestiti), tutti in contanti, per l’acquisto di auto/moto

veicoli; inoltre non ha informato l’USSI dei compensi finanziari ottenuti dalla

vendita a terzi, sempre in contanti, dei moto/auto veicoli precedentemente

acquistati;

-

Le entrate derivanti dalle vendite dei citati moto/auto veicoli

avrebbero dovuto essere considerate in deduzione delle prestazioni

assistenziali riconosciute;

-

Entro il termine assegnatole non ha fornito giustificazioni valide (…).

Nel caso specifico non ha rispettato

intenzionalmente l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni

necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (…)”

(cfr. doc. 181-182).

1.4. A seguito del reclamo interposto il

21-22 aprile 2024 da RI 1, l’USSI, con decisione su reclamo del 5 novembre

2024, ha confermato la propria sanzione di fr. 300.- al mese per tre mesi, da

maggio 2024, motivando come segue:

" (…) Nell’ambito

dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre

prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione. Il diritto

all’assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le

risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente.

Nel caso concreto, dal contenuto del

rapporto di chiusura redatto dall’Ispettorato sociale in data 10 aprile 2024 è

emerso, come detto, che “(…) l’utente ha omesso d’informare l’USSI di aver

ricevuto aiuti finanziari (prestiti), tutti in contanti, per l’acquisto di

auto/moto veicoli; inoltre, egli non ha altresì informato l’USSI dei compensi

finanziari ottenuti dalla vendita a terzi, sempre in contanti, dei moto/auto

veicoli precedentemente acquistati (…)”.

In sede di reclamo, RI 1 si è giustificato

affermando che “(…) tale decisione (…) se non rateizzata è distruttiva per la

mia persona in quanto con la sottrazione di ben 300CHF mensili non riesco a

vivere e non fare debiti, o non pagare le fatture che poi mi possono creare

altri problemi, inoltre sto prendendo un farmaco obbligatorio che mi ha

prescritto un professore che pago personalmente non essendo ancora chiara la

decisione in merito della cassa malati (…)”. Tale giustificazione non può

essere seguita.

Al reclamante, al beneficio di prestazioni

assistenziali dal marzo 2021, era ben noto che la modifica della situazione

economica andava immediatamente e chiaramente segnalata all’USSI. Nonostante

ciò egli ha deciso di omettere [ndr. di comunicare] all’Ufficio di aver

ricevuto degli aiuti finanziari. L’assistito non ha fornito valide

giustificazione e il suo comportamento giustifica la sanzione che è quindi

adeguata e proporzionata.” (cfr. all. A a doc. I).

1.5. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha

impugnato la decisione su reclamo resa nei suoi confronti, chiedendone

l’annullamento, la trasmissione degli “atti (…) all’USSI per una nuova

decisione”, protestando il riconoscimento di “tasse, spese e ripetibili”.

A sostegno delle proprie

richieste, l’interessato fa valere quanto segue:

" (…)

3. Come già ho avuto modo di indicare nel

mio reclamo, indipendentemente dalla legittimità della sanzione emessa a mio

carico, ritenevo che l’entità della sanzione avrebbe avuto, come in effetti è

stato, conseguenze gravi sulle mie finanze e sulla mia salute. Chiedevo in

altre parole che il pagamento della sanzione fosse dilazionato nel maggior

tempo possibile e ciò perché non pesasse eccessivamente sulla mia già precarica

situazione economica.

Come ricorda infatti lo stesso USSI, la

legge stabilisce che le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai

bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenire lo scadimento

morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società

(art. 3 Las).

Ora privarmi di CHF 300.00 per tre mesi, significa

invece indurre lo scadimento morale e materiale che la legge vuol impedire,

perché è chiaro che con una sanzione di quell’entità e per tre mesi, non si può

far fronte ai propri bisogni.

Inoltre ritengo che la decisione qui

impugnata non sia correttamente motivata. Non si indica infatti per quale

motivo le mie giustificazioni a sostegno di una rateizzazione non siano da

considerarsi valide.

Peraltro l’USSI e per esso l’ispettorato

sociale, non ha mai indicato quanto avrei ricavato dall’acquisto e dalla

vendita di auto o motoveicoli. Solo in questo modo è infatti possibile capire

se l’entità della sanzione può essere considerata adeguata o meno.

In considerazione di quanto sopra, chiedo

dunque che la decisione qui impugnata sia annullata e che gli atti siano

retrocessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per una

valutazione più approfondita della fattispecie.” (cfr. doc. I).

1.6. Con

risposta del 14 gennaio 2025 l’USSI postula la reiezione del ricorso ed

osserva, in particolare, quanto segue:

" (…)

4. In relazione alla richiesta del

ricorrente affinché “il pagamento della sanzione fosse dilazionato nel

maggior tempo possibile e ciò perché non pesasse eccessivamente sulla mia già

precaria situazione economica” e la contestazione secondo cui “la

decisione qui impugnata non sia correttamente motivata. Non si indica infatti

per quale motivo le mie giustificazioni a sostegno di una rateizzazione non

siano da considerarsi valide” si rileva che esse non possono essere

accolte.

La riduzione della prestazione

assistenziale ha lo scopo di sanzionare il comportamento dell’interessato.

Dilazionare l’entità della sanzione snaturerebbe tale scopo. Le linee guida

della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) al p.to

F.2., specificano infatti che “1 Qualora una persona beneficiaria

del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali,

occorre valutazione l’opportunità di una riduzione proporzionale delle

prestazioni. 2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:

a. il FM, dal 5% al 30% (…)”.

Nel caso concreto, come emerso

dall’istruttoria esperita dall’Ispettorato sociale della Sezione del sostegno

sociale, l’interessato “ha omesso d’informare l’USSI di aver ricevuto aiuti

finanziari (prestiti), tutti in contanti, per l’acquisto di auto/moto veicoli”

e di non aver “informato l’USSI dei compensi finanziari ottenuti dalla

vendita a terzi, sempre in contanti, dei moto/auto veicoli precedentemente

acquistati (…)”.

Al reclamante, al beneficio di prestazioni

assistenziali da marzo 2021, era ben noto che la modifica della situazione

economica andava immediatamente e chiaramente segnalata all’USSI. Nonostante

ciò egli ha deciso di omettere [ndr. di comunicare] all’Ufficio di aver

ricevuto gli aiuti finanziari ed i relativi guadagni conseguiti.

Come pocanzi rilevato la riduzione a titolo

di sanzione può interessare il fabbisogno mensile sino ad un massimo del 30%. A

tal proposito si rileva che il diritto dell’interessato alle prestazioni

assistenziali per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024 ammontava a CHF

1'621.- mensili e pertanto la trattenuta effettuata dall’USSI pari a CHF 300.-

risulta inferiore al 20% del fabbisogno mensile.

A titolo abbondanziale, in merito

all’indicazione dell’interessato “Peraltro l’USSI e per esso l’ispettorato

sociale, non ha mai indicato quanto avrei ricavato dall’acquisto e dalla

vendita di auto o motoveicoli. Solo in questo modo è infatti possibile capire

se l’entità della sanzione può essere considerata adeguata o meno” si

rileva che è proprio a causa della mancata collaborazione del ricorrente che è

ignoto il ricavato da egli conseguito nella vendita dei

motoveicoli/autoveicoli” (cfr. doc. III).

1.7. Con replica del “27 gennaio 2024

[recte: 2025]”, il ricorrente fa valere quanto segue:

" (…) Non ho

ulteriori mezzi di prova da presentare a sostegno delle mie allegazioni. Mi

permetto tuttavia di prendere posizione e di svolgere alcune brevi osservazioni

in merito a quanto riportato dall’USSI nella sua risposta di causa.

Nella sua risposta di causa, l’USSI

sostiene che la richiesta di dilazionare la sanzione, cioè la riduzione della

prestazione assistenziale, non può essere accolta perché la riduzione della

prestazione assistenziale ha lo scopo di sanzionare il comportamento

dell’interessato e dilazionare l’entità della sanzione snaturerebbe tale scopo.

Ora non mi è chiaro il motivo per il quale

la dilazione dell’entità della sanzione conduca a snaturare lo scopo della

sanzione. Che la riduzione avvenga sulla base, per esempio, di tre mesi o di

sei mesi, resta pur sempre una sanzione volta a punire il comportamento non

corretto. Una riduzione che incide invece pesantemente sulle condizioni di vita

dell’interessato, come nel mio caso, viola invece lo scopo dell’assistenza, che

è quello di garantire a tutti un’esistenza dignitosa. Allora lo scopo della

sanzione, in questi casi, è riportare l’interessato a condurre un’esistenza,

seppur limitata nel tempo, non rispettosa della sua dignità. In quest’ottica

considero che la sanzione inflittami dall’USSI, per lo meno nelle modalità di

esecuzione, non sia rispettosa della mia dignità, inoltre è stata calcolata

sulla cifra di 1621 CHF ma tale cifra comprende l’affitto di 590 CHF che non

può non essere versato. L’USSI sostiene poi che la mancata collaborazione da

parte mia non ha permesso di calcolare il ricavato conseguito con la vendita di

motoveicoli /autoveicoli.

Mi permetto di dissentire da tale

argomento. Io ho fornito tutti gli elementi che erano a mia disposizione per

permettere all’USSI di determinare l’entità dei ricavi da me conseguiti, che

davvero è poca cosa. Il richiamo dell’intero incarto permetterà a questa Corte

di accertare quanto affermo” (cfr. doc. V).

1.8. Con duplica del 7 febbraio 2025 -

trasmessa, per conoscenza, a RI 1 il 10 febbraio seguente (cfr. doc. VIII) -,

l’USSI osserva che da parte del ricorrente “non sono invocati argomenti né

addotte prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto” (cfr.

doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se rettamente o meno l’USSI ha inflitto al ricorrente una

sanzione pari a fr. 300.- mensili per tre mesi, peraltro già applicata da

maggio a luglio 2024.

2.2. L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti

assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in

prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono

commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle

situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17

cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri

qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono

destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

L'art.

20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione

sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un

elenco di prestazioni non esaustivo.

In effetti la lista di

prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che

significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

2.5. L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A richiesta,

l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni

terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare

tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento

di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati

fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.6. L’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le

prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere

rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Il cpv. 2 Las enuncia che

l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.

Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1

lett. g del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):

"

“1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte,

sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario

non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal

presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni

assegnategli;

c) il beneficiario

rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono

sussidiarie;

d) il beneficiario

non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le

informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile

residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario

fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f) il beneficiario

non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo

imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di

inserimento sociale o professionale in atto;

g) il beneficiario

rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo.”

Giusta

l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Il

cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della

sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte

dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso

in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo

il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno

effetto sospensivo.

2.7. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio

2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:

" 1 Qualora

una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i

suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione

proporzionale delle prestazioni.

2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3 La riduzione deve essere circoscritta a un

massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione

del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla

decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del

caso, prolungate.

4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,

le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze

ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza

dei relativi termini.

5 Devono essere prese in considerazione le

ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una

restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al

30%.”

Dalle relative spiegazioni, in

merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:

" Prima di

ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre

verificare se:

-

la manchevolezza giustifica una sanzione;

-

la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei

e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

-

la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione

del suo comportamento.

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata

individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per

ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,

sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:

-

devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone

coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e

sui giovani adulti;

-

nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare

attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del

forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e

gravi.

Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente l’adeguatezza

delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto sociale sono

misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto sociale è

inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni complementari

all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla Conferenza degli

ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il calcolo del minimo

esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento.

L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata percentuale solo

in casi motivati e a tempo determinato.”

2.8. Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura

delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der

SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber

übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung

dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende

Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine

verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018

vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.

Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023

vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur

Publikation vorgesehen). “

Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024

citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al

consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed.

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni

CSIAS, evidenzia quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von

Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die

Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der

Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind

damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien

erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale

Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

In

effetti le direttive amministrative non costituiscono norme

giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2

maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.;

STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025

consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30

gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;

DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020

del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445

seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid.

3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c,

pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,

pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.9. A proposito della riduzione di

prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è

stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si

era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il

Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

"

(…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un

revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour

survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que

la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction

est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte

au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour

l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la

CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la

mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien

(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas

touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge

puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In

un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un

reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al

quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la

restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del

reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

"

(…)

4.

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut

pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes

constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine

toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que

sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se

confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant

de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas

comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du

forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza 8C_645/2011 del 5

dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso

inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata

una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro

durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

"

(…)

3.

3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema della

riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio

2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il

proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a

titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato

importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la

decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della

mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo

di residenza non fosse stabilito chiaramente.

L’Alta Corte, con

sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa

Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che

l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione

delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito

dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.

In una sentenza 42.2014.12 del 6

novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che

l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni

assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il

medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività

di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.

In

una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso

di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato

una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre

mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte

dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui

inviate tra gennaio ed agosto 2017.

Con

un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato

quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione

delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo

che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza

annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo

obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la

definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9 cpv.

1 lett. d Reg. Las.

Questo Tribunale, in una sentenza

42.2021.63 del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI

che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un

beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato

l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto

2020.

Con giudizio 42.2021.62 sempre

del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario

dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.--

mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato

dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta

dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio

mantenimento.

Con sentenza 42.2022.98 del 24

aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato una

sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non

aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.

Infine, nella STCA 42.2024.48-49

del 31 marzo 2025, il TCA ha confermato la sanzione di fr. 300.- al mese per

tre mesi inflitta ad un assistito che aveva simulato di eseguire i diritti di

visita con i propri figli per ottenerne il rimborso.

2.10. Nell’ambito dell’assistenza

sociale vige, come anticipato al consid. 2.3., il principio di sussidiarietà di

cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta

che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto

qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità

tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,

mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza 8C_56/2012

dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un

diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto

sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in

rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del

15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha

potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e

private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza sociale può,

dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del

principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni

volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta

Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito

a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative

prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare,

che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro

quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza

sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca

aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal

fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al

principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio

provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese

computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata

da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA

42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.

2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28

maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con giudizio 8C_138/2016

del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale

federale ha del resto evidenziato che il principio di sussidiarietà è

l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo

all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità

di reddito.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid.

6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020

consid. 2.14 e STCA 42.2022.78 del 21 novembre 2022 consid. 2.4. e 2.6.

2.11. Nella presente evenienza dalle carte

processuali emerge che il ricorrente - nato nel 1971, cittadino italiano, nel

2023 a beneficio di un permesso di dimora “B” scaduto a novembre 2021 (cfr.

doc. 399 e 624 e, per la “richiesta di proroga/modifica permesso di dimora B” i

docc. 625-628) - è stato oggetto di una segnalazione mediante una e-mail

anonima trasmessa l’8 agosto 2022 all’USSI, dal seguente contenuto:

"

(…) vi volevo informare che sono venuto a conoscenza che RI 1

(attualmente dovrebbe abitare a __________) di cui vi fornirò i dettagli in

seguito si trova in assistenza. La cosa che mi preoccupa se voi siete a

conoscenza che lui svolge un’attività di compra vendita di auto e altro in

nero?

La persona di cui parlo

è titolare della ditta __________ (…). La compra vendita di auto veicoli si

svolge tramite il portale online tutti.ch, questo è il suo id venditore dove

troverete i suoi annunci (…) attualmente gli oggetti in vendita con il numero di

natel (…) sono i suoi mentre capita anche che metta autoveicoli altrui al fine

poi di prendere delle commissioni. Vi consiglierei di monitorare anche il suo

canale social su facebook (…) dove in passato aveva aperto una pagina per

portare persone dall’estero in Svizzera dietro compenso che poi figuravano come

dipendenti o soci della __________ che altro non è che una società vuota al

fine unico di ottenere il permesso di dimora (questa pagina non esiste più, ma

è un buon indicatore che questo personaggio è attivo in dubbie attività anche

sul social facebook)” (cfr. doc. 546-547).

Segnalazione questa, a seguito

della quale RI 1 ha poi “provveduto a depositare una denuncia penale per il

messaggio inviato e per le vili accuse che mi sono state fatte” (cfr. docc.

323 e 404).

Esperiti alcuni preliminari

controlli su quanto segnalato, dai quali sono effettivamente emersi degli

annunci per la vendita di auto e motoveicoli (cfr. doc. 526-543), l’USSI ha

convocato il ricorrente convocato presso gli uffici dell’Ispettorato sociale

per il 19 gennaio 2023 al fine di “svolgere degli accertamenti relativi alla

sua attuale condizione personale e/o finanziaria” (cfr. doc. 501).

A quel momento sprovvisto di “un

documento ufficiale valido”, essendosi presentato al verbale con una carta

di identità italiana scaduta nel 2018, il ricorrente ha indicato di disporre

dell’autovettura “dell’azienda”, e meglio di una __________ targata nel

Canton __________ e di avere “targato spesso altre auto e a brevi periodi

perché la __________ aveva bisogno di lavori che non potevo pagare”.

Questi altri veicoli, ha

indicato, gli sarebbero stati forniti da __________ di __________.

Affermando di avere “le

ricevute di acquisto e di vendita di ogni auto che ho avuto a mio nome e venduto”,

RI 1 ha, poi, dichiarato:

-

di avere venduto una __________, già intestata a suo nome dal 9 al 20

luglio 2021, ad “una signora”;

-

di avere targato a proprio nome una __________ tra il 20 luglio ed il 23

agosto 2021 per tale “__________ perché non aveva il permesso”;

-

di avere intestato a nome proprio una __________ dal 16 agosto al 20

settembre 2021, una __________ dal 23 agosto al 27 settembre 2021 che comperava

“spendendo poco con la speranza che funziona per diverso tempo, ma poi non è

stato così”;

-

di avere intestato a proprio nome ed utilizzato uno scooter __________

del 1° settembre al 20 ottobre 2022, ma di non averlo, poi, venduto al prezzo

di fr. 1'200.- figurante sull’annuncio pubblicato su tutti.ch, bensì ad un

prezzo inferiore al signor __________ (“l’abbiamo ancora targato insieme”);

-

di avere immatricolato a proprio nome dal 13 al 24 ottobre 2022 uno

scooter __________ poi “venduto a un ragazzo di __________”,

successivamente identificato nel signor “__________ che ha __________”;

-

che a nome della __________ dal 15 novembre 2021 al 25 gennaio 2022 è

stata immatricolata una __________ “per una persona che non aveva il

permesso”, analogamente a quanto fatto per una __________ dal 23 dicembre

2021 al 31 gennaio 2022;

-

che a nome della società è stata poi immatricolata una __________ dal 26

gennaio al 2 febbraio 2022, “ma perdeva olio e alla fine sono riuscito a

venderla a un signore che mi sembra lavorava da __________”

-

“in merito all’argomento della compravendita penso di non aver fatto

ricavi. Io compravo mezzi per pochi soldi, ci spendevo anche dei soldi per le

riparazioni e quando mi rendo conto che non potrò usufruirne a lungo tempo,

vendevo” (cfr. doc. 491-499).

In merito alla __________, il

ricorrente, in breve e per quanto qui di interesse, ha riferito quanto segue:

"

(…) è attiva ma ferma, ho la dichiarazione dei redditi della società e

anche la mia. Per chiudere la società devo spendere dei soldi, mentre tenerla

non mi costa nulla. È partita in Ticino così come giustamente vi risulta e poi

l’ho spostata in __________ (…) La società di occupa di pulizie, ma ora appunto

è ferma” (cfr. doc. 491-499).

In merito alla __________, il TCA

rileva che la società in questione è stata avviata nel settembre 2020. Il

ricorrente ne era socio illimitatamente responsabile, con firma individuale e __________

ne era accomandante, senza diritto di firma, con un capitale accomandato da CHF

1'000.00.

La medesima era attiva

nell’ambito della “pulizia generale” e, come attività accessoria, nel “condurre,

gestire, amministrare, a fini commerciali, ogni tipo di esercizio della

ristorazione e bar (ivi incluso il catering ed altra tipologia di attività ad

esso assimilabile), come pure locali notturni di ogni genere, in Svizzera ed

all'estero, proprio nome o per conto terzi”. “La società potrà inoltre

importare, esportare, commerciare e noleggiare autoveicoli e motoveicoli”

(cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch).

Cancellata d'ufficio dal Registro

di commercio del Cantone Ticino per trasferimento con analogo scopo sociale

della sede a __________ ma con la nuova ragione sociale __________ nell’autunno

del 2020, la società ha poi fatto ritorno in Ticino nel marzo 2023 – questa

volta con lo scopo sociale “Consulenza aziendale, marketing, comunicazione,

intermediazione commerciale, traduzioni linguistiche, può assumere mandati, e

rappresentanze” -, per poi essere sciolta con decisione dei soci del 31

dicembre 2023. Essendo terminata la liquidazione, la società è, poi, cancellata

dal registro di commercio (cfr. www.zefix.ch).

Da una dichiarazione sottoscritta

da __________ del 21 gennaio 2023 risulta che “gli annunci relativi alle

autovetture in vendita e relativi accessori sul portale TUTTI.ch pubblicati dal

sig. RI 1 sono relativi alle mie auto che ho venduto a mezzo del suddetto

portale. Io non sono capace e ho poco tempo e il RI 1 ha pubblicato per mio

conto a titolo gratuito infatti era presente il mio numero di cellulare come

recapito” (cfr. doc. 487).

Il 1° giugno 2023, “in seguito

all’audizione intercorsa in data 19 gennaio 2023” a RI 1 è stato “chiesto

di fornire della documentazione atta a chiarire la presenza di numerosi annunci

di articoli” dal medesimo “messi in vendita sul portale tutti.ch, così

come la situazione relativa alla ditta __________ di sua proprietà”. A tal

fine, è stata sottoposta al qui ricorrente una serie di quesiti, e meglio:

"

(…)

Domanda 1

Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo

di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita

dell’autovettura __________.

Domanda 2

Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità

necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?

Domanda 3

Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo

di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita

dell’autovettura __________

Domanda 4

Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità

necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?

Domanda 5

Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo

di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita

dell’autovettura __________

Domanda 6

Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità

necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?

Domanda 7

Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo

di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita

dell’autovettura __________

Domanda 8

Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità

necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?

Domanda 9

Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità

necessaria al fine di acquistare l’autovettura __________?

Domanda 10

Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità

necessaria al fine di acquistare il motoveicolo __________?

Domanda 11

Signor RI 1, voglia illustrare il prezzo

di acquisto, prezzo di vendita, data di acquisto e data di vendita del

motoveicolo __________

Domanda 12

Signor RI 1, dove ha reperito la liquidità

necessaria al fine di acquistare il motoveicolo __________?

Domanda 13

Per quale motivo ha recentemente

immatricolato due nuovi motoveicoli a nome della ditta __________ e con quali

mezzi finanziari ha provveduto all’acquisto di questi due veicoli?” (cfr. doc.

395-397)

Non avendo ricevuto alcun

riscontro alle proprie domande, il 19 giugno 2023 l’USSI ha sollecitato il

ricorrente a dare seguito a quanto richiesto entro il successivo 26 giugno,

invitandolo altresì a trasmettere “qualsiasi eventuale documento in suo

possesso a comprova delle risposte fornite (atti di acquisto e di vendita in

suo possesso per ogni veicolo citato nel Termine per Osservazioni del

01.06.2023)”, rendendolo attento circa quanto disposto dall’art. 9a cpv. 1

del RLas (cfr. doc. 389-391).

Nuovamente in assenza di un

riscontro, l’USSI ha inoltrato un secondo sollecito al ricorrente in data 30

giugno 2023, assegnando al medesimo un ulteriore termine sino al 7 luglio 2023

per provvedere nel senso di quanto richiesto (cfr. doc. 385-387).

Il medesimo giorno, il lic. iur. __________,

collaboratore del consultorio giuridico di __________, in rappresentanza del

ricorrente, ha chiesto una proroga per rispondere ai quesiti posti fino al 7

luglio 2023 (cfr. 381-382). Termine, quello del 7 luglio 2023, confermato

dall’USSI con la comunicazione del 4 luglio 2023 al rappresentante di RI 1

(cfr. doc. 378-379).

Queste le risposte infine fornite

il 7 luglio 2023 dal ricorrente per il tramite dell’allora rappresentante:

"

(…)

Risposta 1

Il prezzo di acquisto

della __________ è stato di CHF 2'200.00. Detto importo risulta dalla ricevuta

datata 13 aprile 2021. In quell’occasione il signor RI 1 aveva versato un

acconto di CHF 200. La data di questo acquisto coincide con la data apposta

sulla ricevuta (cfr. doc. A). Il signor RI 1 ha tenuto per qualche tempo

l’autovettura e l’ha poi rivenduta in data 27 settembre 2021 ad una signora di

cui non ricorda il nome, per lo stesso importo speso per acquistarla. Non

esiste una ricevuta che comprovi la vendita.

Risposta 2

Fatti

I soldi per l’acquisto

della __________ sono stati prestati da un amico del signor RI 1.

Risposta 3

L’autovettura __________

è stata acquistata da un commerciante di cui il signor RI 1 non ricorda il nome

al prezzo di CHF 1'200 (non esiste una ricevuta d’acquisto). La stessa è poi

stata rivenduta in data 20 luglio 2021, alla signora __________ al prezzo di

CHF 1'500.00, come risulta dalla ricevuta allegata (cfr. doc. B).

Risposta 4

La liquidità necessaria

all’acquisto dell’__________ è stata in parte prestata e in parte prelevata dal

conto corrente del signor RI 1, in misura di fr. 400.00.

Risposta 5

Il signor RI 1 non ha

mai acquistato e non ha mai venduto l’autovettura __________. Si è trattato di

un prestito in un momento in cui l’autovettura in possesso del signor RI 1

aveva dei problemi e doveva essere riparata.

Risposta 6

Come soprariferito

l’autovettura __________ non è stata acquistata, ma si è trattato di un

prestito a titolo gratuito.

Risposta 7

L’autovettura __________

– di cui il signor RI 1 ha avuto modo di riferirvi nel corso dell’audizione del

19 gennaio 2023 – è stata acquistata il 25 gennaio 2022 al prezzo di CHF

1'000.-, come risulta dal contratto di vendita e ricevuta allegato (cfr. doc.

C). È stata poi rivenduta in data 1° febbraio 2022 al prezzo di CHF 600.00,

come si evince dalla ricevuta allegata (cfr. doc. D). Quest’ultima riporta la

data del 1° febbraio 2021, ma è frutto di un errore. Il signor RI 1 mi

riferisce che l’autovettura era piena di problemi ed è stata venduta ad un

prezzo inferiore a quello di acquisto.

Risposta 8

La liquidità necessaria

all’acquisto della __________ proviene da un prestito e in parte dalle

disponibilità del signor RI 1.

Risposta 9

L’autovettura __________

è stata immatricolata per errore a nome del signor RI 1. In realtà è stata

acquistata direttamente dal signor __________, che l’ha in uso, e il signor RI

1 si era solo offerto di immatricolarla.

Risposta 10

La liquidità necessaria

all’acquisto del motoveicolo __________ proviene dalla vendita del motoveicolo __________.

Risposta 11

Il motoveicolo __________

è stato acquistato per CHF 800.00 e rivenduto a CHF 1'900.00. Non vi sono

ricevute e il signor RI 1 non ricorda con esattezza la data di acquisto e di

vendita. Si tenga conto che il suddetto motoveicolo ha richiesto diversi lavori

di manutenzione, come risulta dalla documentazione allegata. Per questo il

prezzo di vendita è molto più elevato rispetto a quello di acquisto (cfr. doc.

E, F, G).

Risposta 12

La liquidità necessaria

all’acquisto del motoveicolo __________ proviene dalla vendita di un precedente

motoveicolo.

Risposta 13

Il motoveicolo __________

e il motoveicolo __________ sono stati acquistati di recente, come risulta dai

relativi contratti di acquisto allegati (cfr. doc. H e I). La liquidità

necessaria al loro acquisto proviene dalla vendita del motoveicolo __________.

Sono immatricolati a nome della ditta __________ ma non vi è un motivo

particolare per questo.

Le attività

summenzionate di acquisto e compravendita di veicoli vari, come emerge anche

dalla documentazione che è stato possibile allegare, non hanno certo permesso

al signor RI 1 di conseguire guadagni. L’acquisto è determinato dalla necessità

di farne uso e solo in seguito avviene la vendita. Non vi è quindi nessun

intento speculativo da parte del signor RI 1. (…)” (cfr. doc. 364-367).

In allegato alle risposte di RI 1,

il suo rappresentante ha trasmesso:

-

La copia di una dichiarazione manoscritta da parte di __________ di data

13 aprile 2021, indicante “ricevo chf 200 come acconto per vendita auto __________

su totale di 2800 chf __________” (cfr. doc. 368);

-

Copia di una dichiarazione del 20 luglio 2021 di RI 1, sottoscritta “per

accettazione” da __________, dalla quale risulta che “il sig. RI 1 di __________

riceve fr. 1500.- (millecinquecento) dalla sig.ra __________ per vendita

dell’automobile __________” (cfr. doc. 369);

-

Copia del “contratto di vendita e ricevuta” sottoscritto il 25

gennaio 2022 tra __________ (venditore) e il ricorrente (acquirente) per una __________

con 221'000 km al “prezzo stabilito in contanti” di fr. 1'000.- (cfr. doc.

370);

-

Copia di una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente e datata 1°

febbraio 2021 dalla quale risulta che RI 1 ha ricevuto “CHF 600 dal sig. __________

per la vendita della __________” (cfr.

doc. 371);

-

Copia di due ricevute “__________ ricambi per scooter e motorini,

accessori e di più…” che il ricorrente ha fatto recapitare, una prima volta

a “RI 1 c/o __________”, per dei pezzi per un totale di euro 69.73 (cfr.

doc. 372), una seconda ed una terza a __________, per rispettivi totali euro

122.04 (cfr. doc. 373) e 282.73 (cfr. doc. 374);

-

Il “contratto di acquisto” __________ sottoscritto il 29 maggio

2023 dal ricorrente in veste di acquirente e dal __________ come venditore per

una __________ del 2022, consegnata a __________ per un pagamento avvenuto a

contanti di fr. 1'400.-;

-

Copia del contratto di compravendita sottoscritto tra __________

(venditore) e il ricorrente (acquirente) per la moto __________ al prezzo di

fr. 450.- a contanti, indicante che “il sig. RI 1 prende in consegna la

targa __________ e il libretto di circolazione (non annullato) e si occupa di

annullare il libretto e depositare la targa che rimane di proprietà del

venditore presso l’Ufficio della circolazione di Camorino” (cfr. doc. 376).

Il 28 luglio 2023, l’USSI ha

assegnato al ricorrente un nuovo .ermine per osservazioni” ponendogli

una serie di quesiti, e meglio:

"

(…) Domanda 1

Inerente l'autovettura __________

immatricolata a nome del signor RI 1 dal 30.03.2021 al 19.04.2021, le chiediamo

di indicare:

-

da chi le è stata prestata

-

Chi ha coperto i costi di immatricolazione del veicolo in questione

-

Data in cui il veicolo le è stato ceduto e data in cui il veicolo è

stato restituito al proprietario

-

Presentare tutti í relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra dichiarato

Domanda 2

Inerente l'autovettura __________

immatricolata a nome del signor RI 1 dal 09.07.2021 al 20.07.2021, le chiediamo

di indicare:

-

Chi ha prestato al signor RI 1 la cifra di franchi 800

-

In che data il signor RI 1 ha ricevuto il summenzionato prestito

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra dichiarato

Domanda 3

Inerente l'autovettura __________

immatricolata a nome del signor RI 1 dal 16.08.2021 al 20.09.2021, le chiediamo

di indicare:

-

Come ha finanziato l'acquisto dell'autovettura (qualora si fosse

trattato di un prestito, chiediamo di indicare da parte di chi e di quale

importo si trattava)

-

Quando ha ricevuto l'importo di franchi 450 derivanti dalla sua vendita

-

In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita

dell'autovettura in questione

-

Cosa ne è stato dei soldi derivanti dalla vendita dell'autovettura in

questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra dichiarato

Domanda 4

Inerente l’autovettura __________

immatricolata a nome del signor RI 1 dal 23.08.2021 al 27.09.2021, le chiediamo

di indicare:

-

L'acconto di franchi 200 indicato nella sua risposta del 07.07.2023 si

trattava di fondi propri del signor RI 1 oppure erano anch'essi riconducibili

ad un prestito?

-

Qualora si fosse trattato di un prestito: a quanto ammontava?

-

Qualora si fosse trattato di un prestito: chi le ha fornito tale somma

ed in che data?

-

Cosa ne è stato dei soldi derivanti dalla vendita dell'autovettura in

questione

-

In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita

dell'autovettura in questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra dichiarato

Domanda 5

Inerente l’autovettura __________

immatricolata a nome del signor RI 1 dal 15.11.2021 al 25.01.2022, le chiediamo

di indicare:

-

Quando l'ha comprata e da chi

-

Quanto è costata l'autovettura in questione

-

Dove ha reperito la liquidità finanziaria necessaria all'acquisto

dell’autovettura (qualora si fosse trattato di un prestito, chiediamo di

indicare da parte di chi e di quale importo si trattava e data di ricezione del

denaro)

-

A chi l'ha venduta

-

In che data l'ha venduta

-

A quanto l'ha venduta

-

In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita

dell'autovettura in questione

-

Cosa ne è stato dei soldi derivanti dalla vendita dell'autovettura in

questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra dichiarato

Domanda 6

Inerente il motoveicolo

__________, immatricolato a nome del signor RI 1 a far data dal 13.10.2022 al

24.10.2022, le chiediamo di indicare:

-

Data di acquisto del motoveicolo

-

Da chi ha acquistato il motoveicolo

-

Come ha finanziato l'acquisto del summenzionato motoveicolo

-

Quando ha venduto il motoveicolo al signor __________

-

In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita del

motoveicolo in questione

-

Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita del motoveicolo

in questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra indicato

Domanda 7

Inerente il motoveicolo

__________ immatricolato a nome del signor RI 1 dal 01.09.2022 al 20.10.2022,

le chiediamo di indicare:

-

Quando ha acquistato il motoveicolo in questione

-

Da chi ha acquistato il motoveicolo in questione

-

A chi ha venduto il motoveicolo in questione

-

quando ha venduto il motoveicolo in questione

-

Dove ha reperito la liquidità finanziaria necessaria all'acquisto del

motoveicolo in questione

-

in che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita del

motoveicolo in questione

-

Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita del motoveicolo

in questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra indicato

Domanda 8

Inerente il motoveicolo

__________ immatricolato a nome del signor RI 1 dal 19.06.2023 al 10.07.2023,

le chiediamo di indicare:

-

A chi ha venduto il summenzionato motoveicolo

-

Quando ha venduto il summenzionato motoveicolo

-

In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita del

motoveicolo in questione

-

Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita del motoveicolo

in questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra dichiarato

Domanda 9

Inerente l'autovettura __________,

intestata al signor RI 1 dal 30.05.2023 al 01.06.2023, le chiediamo di

indicare:

-

Chi ha pagato l'immatricolazione del suddetto Veicolo

-

Dove è stata immatricolata l'autovettura

-

Attualmente dove sì trova l'autovettura in questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra dichiarato

Domanda 10

Inerente l'autovettura __________

immatricolata a nome del signor RI 1 dal 23.12.2021 al 31.01.2022 le chiediamo

di indicare:

-

Da chi ha acquistato l'autovettura in questione

-

Quando ha acquistato l'autovettura in questione

-

Quanto è costata l'autovettura in questione

-

Dové ha reperito la liquidità finanziaria necessario all’acquisto

dell’autovettura in questione

-

A chi ha venduto l'autovettura in questione

-

A che prezzo ha venduto l'autovettura in questione

-

Quando ha venduto l'autovettura in questione

-

In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita

dell'autovettura in questione

-

Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita dell'autovettura

in questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra dichiarato

Domanda 11

Inerente l'autovettura __________

immatricolata a nome del signor RI 1 dal 26.01.2022 al 02.02.2022, le chiediamo

di indicare:

-

Quale importo le è stato consegnato sotto forma di prestito

-

in che data ha ricevuto il prestito di cui sopra e in che forma

-

Quale importo è invece derivante dai suoi fondi personali

-

In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita dell'autovettura

-

Che cosa ne è stato del denaro derivante dalla vendita dell'autovettura

in questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi a disposizione a comprova di

quanto sopra dichiarato

Domanda 12

Inerente il motoveicolo

__________, immatricolato a norne del signor RI 1 dal 09.22.2022 al 30.05.2023,

le chiediamo di indicare:

-

Dalla vendita di quale motoveicolo derivano i soldi usati per acquistare

il suddetto motoveicolo

-

A quanto ammontava l'importo di denaro derivante dalla vendita del

motoveicolo che ha permesso di finanziare l’acquisto del motoveicolo __________

-

In che forma ha ricevuto il denaro derivante dalla vendita del

motoveicolo in questione

-

Che cosa ne è stato dell'importo di franchi 1'900 derivanti dalla

vendita del motoveicolo in questione

-

Presentare tutti i relativi giustificativi à disposizione a comprova di

quanto sopra indicato

-

Unitamente alle sue risposte voglia aggiungere le proprie osservazioni

in merito a quanto sopra menzionato.

Documentazione da

inviare:

-

Copia di tutte le ricevute disponibili attestanti quanto dichiarato in

risposta alle domande sovrastanti.

-

Valutazione Eurotax autovettura __________ targata __________” (cfr.

doc. 357-360)

Il 28 luglio 2023, la parte

resistente ha inoltre trasmesso una “richiesta di giustificazione” a RI

1 (cfr. doc. 355-356) - poi annullata dallo scritto del 9 agosto successivo per

il quale si dirà nel prosieguo – il quale di risposta ha comunicato via mail

all’USSI quanto segue:

"

(…) la __________ [ndr: ispettrice presso l’Ispettorato sociale] asserisce

che io ho immatricolato ben 4 veicoli nel periodo dal 01.01.2023 al 11.05.2023

(data della richiesta di rinnovo) delle prestazioni, senza dichiararlo nella richiesta

di rinnovo! La macchina spostando la ditta in Ticino sono stato obbligato, e

anche precedentemente era della ditta! E lo ho dichiarato più volte!

Lo scooter lo ho

passato dalla ditta ma era immatricolato a mio nome, parlo della __________ non

Considerandi

violando nessuna regola

E i veicoli successivi

sono stati immatricolati dopo la mia richiesta di rinnovo! (…)” (cfr. doc.

353).

Nella “richiesta di

giustificazione” del 9 agosto 2023 l’USSI ha comunicato al ricorrente che

da un confronto tra “la documentazione” in possesso dell’amministrazione

e “le domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrate dal

signor RI 1 (…) è emerso quanto segue”:

"

(…)

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 17.05.2021, alla domanda inerente i redditi

e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto nessun

cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 30.03.2021 al 19.04.2021 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021, alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 09.01.2021 al 20.07.2021 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021 alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 20.07.2021 al 23.08.2021 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021, alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 16.08.2021 al 20.09.2021 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella dì calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021, alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato di non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 23.08.2021 al 27.09.2021 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 09.12.2021, alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 23.08.2021 al 27.09.2021 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 23.02.2022, alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 15.11.2021 al 25.01.2022 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 23.02.2022, alla domanda inerente i redditi

e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto nessun

cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 23.12.2021 al 31.01.20,22 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 23.02.2022, alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 26.01.2022 al 02.02.2022 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 15.12.2022, alla domanda inerente í

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 01.09.2022 al 20.10.2022 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(n. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 15.12.2022, alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signore RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che nel periodo 13.10.2022 al 24.10.2022 l'utente ha acquisito una

nuova sostanza che avrebbe potuto modificare il valore della sostanza

computabile (Las) con conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle

prestazioni. Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________

(nr. matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 15.12.2022, alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che il 09.11.2022 l'utente ha acquisito una nuova sostanza che

avrebbe potuto modificare il valore della sostanza computabile (Las) con

conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle prestazioni.

Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________ (n.

matricola __________);

- nella

richiesta di rinnovo di prestazioni del 15.05.2023, alla domanda inerente i

redditi e la sostanza, il signor RI 1 ha dichiarato non essere sopraggiunto

nessun cambiamento (cfr. allegati).

Diversamente,

ci risulta che dal 08.05.2023 l'utente ha acquisito una nuova sostanza che

avrebbe potuto modificare il valore della sostanza computabile (Las) con

conseguenze sulla tabella di calcolo per il diritto alle prestazioni.

Segnatamente ci riferiamo all'acquisizione dell'autovettura __________ (nr. __________).

Pertanto,

con la presente chiediamo formalmente di giustificare il mancato annuncio

all'USSl di quanto sopra elencato” (cfr. doc. 349-351).

Con mail del 21 agosto 2023, il

ricorrente ha chiesto di poter avere un incontro con “__________ prima che venga

emessa qualsiasi decisione nei miei confronti. Naturalmente non voglio la

presenza della __________” (cfr. doc. 335).

Ai quesiti del 28 luglio 2023 la

parte ricorrente ha fornito i seguenti riscontri:

"

(…)

Domanda 1

Il signor RI 1 non

ricorda da chi gli è stata prestata, ma si trattava di un garagista. I costi di

immatricolazione, trattandosi di pochi giorni, sono stati coperti direttamente

dal signor RI 1. Il signor RI 1 non ricorda le date in cui il veicolo gli è

stato ceduto e quella in cui è stato restituito al proprietario. Inoltre egli

non dispone dei giustificativi.

Domanda 2

Considerato il tempo

trascorso, il signor RI 1 non ricorda chi gli ha prestato la cifra di CHF

800.00

In parte, probabilmente, sono stati prelevati dal suo conto. La

documentazione relativa alla __________ si trova già agli atti.

Domanda 3

Il signor RI 1 non

ricorda i particolari richiesti.

Domanda 4

L’acconto di CHF 200.00

proveniva da fondi propri del signor RI 1. Il signor RI 1 ha ricevuto i soldi in

contanti che ha utilizzato per pagare le tasse di immatricolazione e altre

spese. Non dispone di giustificativi.

Domanda 5

La __________ è stata

immatricolata a nome dell’azienda e non a nome del signor RI 1. Dovreste essere

in possesso della dichiarazione del signor __________ dalla quale si evince che

non vi è stato scambio di denaro e che il signor RI 1 ha solo provveduto

all’immatricolazione della vettura. Non dispone di giustificativi.

Domanda 6

Il signor RI 1 ritiene

di aver già risposto a questa domanda.

Domanda 7

Il signor RI 1 ritiene

di aver già risposto a questa domanda.

Domanda 8

Il motoveicolo __________

è stato immatricolato a nome dell’azienda. Per il resto il signor RI 1 ritiene

di aver già risposto a tale domanda.

Domanda 9

Il signor RI 1 ritiene

di aver già fornito informazioni rispetto a questa domanda. In aggiunta a

quanto già riferito, egli produce in questa sede la licenza di circolazione.

Domanda 10

Il signor RI 1

ribadisce che la __________ è immatricolata a nome dell’azienda e di aver già

fornito indicazioni sulla stessa. La dichiarazione del signor __________

dovrebbe già essere in vostro possesso.

Domanda 11

Il signor RI 1 ritiene

di aver già risposto a questa domanda.

Domanda 12

Anche per quanto

concerne il motoveicolo __________, il signor RI 1 ritiene di aver già fornito

tutte le indicazioni richieste.

L’autovettura __________

appartiene alla azienda e il signor RI 1 non intende violare la privacy,

considerato che esiste un altro titolare.

Per quanto infine

riguarda la richiesta di giustificazione di cui allo scritto del 9 agosto 2023,

che annulla e sostituisce la richiesta del 28 luglio 2023, il signor RI 1

riferisce di non essere stato a conoscenza del fatto che dovesse indicare, nelle

diverse domande di rinnovo, i cambiamenti avvenuti, soprattutto considerato che

questi non erano consistenti e che in diverse circostanze, non avevano prodotto

oggettivamente dei cambiamenti nella sostanza o nella sua situazione

finanziaria” (cfr. doc. 325-327).

Agli atti è contestualmente stata

versata la licenza di circolazione per la __________, intestata a __________

(cfr. doc. 328).

Il ricorrente è stato convocato

presso gli uffici del Servizio Ispettorato Sociale, una prima volta per il 12

ottobre 2023 (cfr. doc. 318), una seconda per il 27 ottobre 2023 (cfr. doc.

314), una terza per il 9 novembre 2023 (cfr. doc. 310) ed una quarta per il 17

novembre 2023 (cfr. doc. 305).

In tale ultima data è infine

stato esperito il verbale di audizione di RI 1.

Questa Corte rileva che dal

verbale emerge, in particolare, che sin dal 2021 RI 1 ha acquistato e

rivenduto, anche nome proprio e della ditta a lui riconducibile, auto e

motoveicoli facendo anche capo a dei prestiti ricevuti da terzi. Prestiti per

la cui ricezione il ricorrente ha dichiarato di nulla aver segnalato all’USSI

(“Non ho annunciato ad USSI di aver ricevuto un prestito di franchi 800”).

Nemmeno le entrate derivanti

dalla vendita dei veicoli sono state annunciate alla parte resistente.

Tali mancati annunci

all’amministrazione erano dovuti, stando a quanto dichiarato dal ricorrente, al

fatto ch’egli “Non sapeva di dover annunciare i prestiti”, ma nemmeno le

entrate derivanti dalla vendita dei mezzi “ha annunciato all’USSI l’entrata

finanziaria (…)? (…) R: No, non sapevo di doverlo fare” (cfr. doc.

291-302).

In tal senso, questa Corte

sottolinea che sulle diverse richieste di rinnovo delle prestazioni

sottoscritte da RI 1 è indicata la necessità di comunicare eventuali cambiamenti

nei propri redditi e sostanza (cfr. tra le tante richieste di rinnovo in atti,

il doc. 32).

In data 1° dicembre 2023, il

rappresentante del ricorrente, comunicando di non disporre di alcuna “ricevuta

per quanto riguarda la __________”, ha trasmesso all’USSI la seguente

documentazione:

-

valutazione di veicolo – Risultato Eurotax per la __________: Eurotax

acquisto/permuta fr. 2'762.00; Eurotax vendita fr. 4'900.- (fr. doc. 253-255);

-

il “contratto vendita motoveicolo” sottoscritto il 28 luglio 2023

tra il venditore (__________) e la __________ (acquirente) per il __________

alla cifra di fr. 550.- “che vengono pagati in contanti alla consegna; il

libretto di circolazione non annullato viene consegnato assieme alla moto e il

sig. RI 1 si occuperà del cambio detentore a __________” (cfr. doc. 256) e

la relativa ricevuta per l’importo di fr. 550.- (cfr. doc. 257).

In una comunicazione all’USSI

dell’8 marzo 2024, il rappresentante del ricorrente, oltre a ribadire che per

la vendita della __________ non vi è alcun documento, ha precisato che “la __________

è stata acquistata dal signor __________ e il signor RI 1 l’ha intestata per

lui” (cfr. doc. 232).

Dal “RAPPORTO ISPETTORATO –

CHIUSURA CASO”

del 10 aprile 2024 emerge che

"

Richiamata la segnalazione interna del 09.08.2022 redatta dall’__________

__________ nella quale viene sostanzialmente riferito che stando ad una

segnalazione anonima (email) il signor RI 1 svolgerebbe un’attività lavorativa

di compra-vendita di auto e altro in nero; per sé stesso e per conto di terze

persone. Il segnalante allegava copia del link del profilo dell’utente sul

portale “tutti.ch” sul quale erano presenti alcuni annunci di articoli in

vendita. (…) Al termine dell’istruttoria è emerso che l’utente ha omesso di

informare l’USSI in merito a prestiti finanziari ricevuti per comprare

auto/moto veicoli ed ha altresì omesso di infornare l’USSI in merito al

guadagno ottenuto nel rivendere auto/moto veicoli precedentemente acquistati.

(…)

3.

Dall’istruttoria condotta

dallo scrivente Servizio è emersa la seguente violazione commessa dal signor RI

1:

3.1

L’utente ha omesso

d’informare l’USSI di aver ricevuto aiuti finanziari (prestiti), tutti i

contanti, per l’acquisto di auto/moto veicoli; inoltre, egli non ha altresì

informato l’USSI dei compensi finanziari ottenuti dalla vendita a terzi, sempre

in contanti, dei moto/auto veicoli precedentemente acquistati.” (cfr. 226-227).

Segue un descrittivo degli

importi ricevuti da RI 1 in relazione alla compravendita di auto e motoveicoli

(cfr. doc. 227-230).

Con decisione del 18 aprile 2024,

come visto al consid. 1.3., l’USSI ha deciso di applicare nei confronti del

ricorrente una sanzione pari a fr. 300.- al mese per tre mesi, da maggio 2024

(cfr. doc. 181-182).

Di conseguenza, con decisione del

18.

aprile 2024, per i mesi di maggio e giugno 2024, l’USSI ha riconosciuto a

favore di RI 1 una prestazione assistenziale pari a fr. 1'621.- al mese, 300.-

dei quali, però, trattenuti a titolo di sanzione (cfr. doc. 162-165).

Analogamente ha proceduto la

parte resistente per le prestazioni assistenziali del mese di luglio 2024 (cfr.

doc. 115-119).

Il 21 aprile 2024, RI 1 ha

contestato la sanzione del 18 aprile 2024 sulla base delle seguenti

argomentazioni:

"

(…) con le sanzioni di 300 CHF mensili non riesco a vivere (visto anche

le mie malattie attuali) quindi chiedo di dilazionare la sanzione prevista nel

più tempo possibile, per riuscire a vivere e non creare debiti. Questa mia

richiesta non è un’accettazione delle sanzioni ma solo una richiesta di

dilazione.

Anzi con la presente

chiedo formalmente un resoconto dettagliato della sanzione data

dall’ispettorato sociale, sia a me che al mio legale __________, che si occupa

della questione. Dopo 15 mesi di indagini e colloqui durati anche 4 ore vorrei

vedere cosa è venuto fuori. Inoltre il mio legale ha risposto a tutte le

richieste dell’ispettorato!

Anche a quelle più

assurde e anche a quelle create ad arte dalla signora __________!

Ma di questo ne

parleremo in altra sede” (cfr. doc. 11).

Con scritto del 22 aprile 2024,

poi, l’assistito ha censurato la sanzione, oltre che nel principio, anche dal

profilo della sua applicazione nella prestazione ordinaria mensile Las (cfr.

doc. 9).

Con ordine di restituzione del 25

aprile 2024, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr. 5'237.- a titolo di

prestazioni assistenziali percepite indebitamente, ritenuto che “dagli

accertamenti svolti, e in particolare dal rapporto del Servizio Ispettorato (…)

abbiamo rilevato che nel periodo maggio 2023 – dicembre 2023 ha omesso di [ndr:

comunicare all’amministrazione di] aver ricevuto aiuti finanziari

(prestiti), tutti in contanti, per l’acquisto di auto/moto veicoli. Inoltre non

ha informato l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) dei

compensi finanziari ottenuti dalla vendita a terzi, sempre in contanti, di

moto/auto veicoli precedentemente acquistati” (cfr. doc. 150-151).

Con decisione su reclamo del 5

novembre 2024 (cfr. supra consid. 1.4.) l’USSI ha confermato il proprio

precedentemente provvedimento e quindi la sanzione inflitta a RI 1, per tre

mesi a valere da maggio 2024, di fr. 300.- al mese.

2.12

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte ritiene che l’operato dell’USSI vada tutelato.

L’istruttoria ha infatti permesso

di concludere che il ricorrente, come del resto egli stesso, non da ultimo

sentito a verbale il 17 novembre 2023, ha ammesso, ha ricevuto da terzi dei

prestiti per l’acquisto di autovetture e motoveicoli che ha poi rivenduto.

Né le somme ricevute a titolo di

prestito, né i guadagni ottenuti, indipendentemente da quel che era il loro

ammontare, sono mai stati segnalati all’USSI ed anche questa circostanza

risulta innanzitutto da quanto dichiarato dall’interessato (cfr. supra consid.

2.11.).

Laddove il ricorrente ha preteso

di non essere al corrente di dover comunicare all’USSI tanto i prestiti

ricevuti, quanto le entrate conseguite dalla vendita dei veicoli, non può

essere seguito.

Sulle diverse richieste di

rinnovo delle prestazioni Las di volta in volta sottoscritte da RI 1, come

anticipato al considerando precedente, è chiaramente indicata la necessità di

comunicare all’amministrazione eventuali interventi cambiamenti nei propri

redditi e nella propria sostanza (cfr. tra le tante richieste di rinnovo in

atti, il doc. 32).

In particolare, le somme prestate

a RI 1, in concreto, avrebbero

dovuto essere impiegate dal ricorrente per fare fronte alle proprie spese

primarie (e non per l’acquisto dei veicoli), e ciò conformemente al principio

di sussidiarietà, ritenuto che, lo si rammenta, l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto, segnatamente,

alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.3. e

2.10.).

Analogamente dicasi, e questo

indipendentemente dalla loro entità, per i guadagni conseguiti dalla vendita

dei veicoli.

Il comportamento del ricorrente,

che ha taciuto tanto i prestiti ricevuti, quanto le entrate derivanti dalla

compravendita delle moto ed autovetture, risulta in contrasto con quanto

previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. supra consid. 2.5.) e ricade peraltro nel

campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1 lett. e Reg.Las (cfr.

supra consid. 2.6.).

In casu si

giustifica, di conseguenza, la riduzione, quale sanzione, delle prestazioni

assistenziali (cfr. supra consid. 2.6.; 2.10.).

In

proposito cfr. pure p.to F.2. delle linee

guida CSIAS (cfr. supra consid. 2.7.).

2.13

Per quanto attiene all’entità della

sanzione inflitta all’insorgente (fr. 300.-- mensili per tre mesi, già dedotta

dalle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi da maggio a luglio 2024), il

TCA rileva che, siccome la riduzione di fr. 300.-, da una parte, è inferiore al

30% del forfait di mantenimento che per il 2024 corrispondeva a fr. 1'031.-

mensili per una persona sola (cfr. p.to F.2. delle

linee guida CSIAS; BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416; STCA

42.2022.98

del 24 aprile 2023 consid. 2.13.; STCA 42.2024.48-49 del 31 marzo

2025.

e 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.13., laddove il 30% equivale a

fr. 309.30), dall’altra, è conforme a quanto previsto dalla

giurisprudenza federale e cantonale (cfr. supra consid. 2.9.), come pure a

quanto contemplato nella Disposizione dell’USSI relativa alle sanzioni valida

dal 1° settembre 2021 alle pag. 7 e 11 per chi fornisce intenzionalmente

informazioni inveritiere o incomplete ai sensi dell’art. 9a lett. e Reg.Las (e

meglio che tale comportamento è ritenuto grave e comporta una sanzione per tre

mesi di fr. 300.-), il suo ammontare e la durata rispettano il principio della

proporzionalità e non prestano fianco a critiche.

2.14

In esito a quanto

esposto, il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del 5 novembre

2024.

2.15

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21.

febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti