42.2024.5
A torto USSI ha computato quanto versato per un errore contabile dalla Cassa a favore della ricorrente, immediatamente chiesto in restituzione dall'amministrazione, negandole il diritto alle prestazioni Las. Non vi erano altre prestazioni a cui l'assistenza fosse sussidiaria. Ricorso accolto
18 marzo 2024Italiano42 min
chiedere il condono della restituzione di quanto richiestole dalla Cassa __________.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.5
CL/gm
Lugano
18 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 16
gennaio 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito:
USSI) ha confermato la propria decisione del 23 agosto 2023 (cfr. doc. 165) con
la quale ha negato ad RI 1 il
diritto a percepire le prestazioni assistenziali per il mese di luglio 2023.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su reclamo:
"
(…)
Fatti
I. (…) l’USSI ha rifiutato alla signora RI
1 una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio inserendo nella
tabella di calcolo CHF 2'110.- quali prestazioni complementari. (…)
L. (…) la decisione applica i criteri stabiliti
dalla Legge sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base
legale.
Nel caso di specie, pacifico è che a inizio
luglio 2023 la signora RI 1 ha ricevuto CHF 2'110.-.
Le argomentazioni della reclamante, secondo
cui [ndr: per] l’importo versatole “mi è stata richiesta la restituzione (…)
in quanto il mio diritto è terminato a giugno” e che “con quei soldi ho
dovuto vivere per tutto il mese di luglio (…) ora mi ritrovo a dover restituire
dei soldi che ho speso per mangiare e per far fronte (almeno parzialmente) alle
mie spese fisse) non possono essere seguite.
Nell’ambito dell’assistenza vige infatti il
principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve
utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno
corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i redditi e
la sostanza dell’unità di riferimento devono quindi essere considerati per la
determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi,
anche l’entrata ricevuta di CHF 2'110.- dalla Cassa __________.
Il computo da parte dell’USSI della citata
entrate quale reddito è corretto in quanto rientrante tra i redditi che
costituiscono il reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps. Il diritto
all’assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le
risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente.
Inoltre il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi
del mese in questione.
È altresì corretto che l’USSI l’abbia
considerato per il mese di luglio 2023, in quanto è stato versato sul conto
della reclamante all’inizio di tale mese e quindi disponibile per far fronte al
di lei sostentamento del mese di luglio 2023.
A titolo abbondanziale, si rileva che la
reclamante, oltre al citato principio di sussidiarietà, ha l’obbligo di ridurre
il proprio danno. A tal proposito si rileva che la stessa ha la possibilità di
chiedere il condono della restituzione di quanto richiestole dalla Cassa __________.
Inoltre, si rileva che l’USSI non può
concedere delle prestazioni assistenziali allo scopo di consentire
all’interessata di estinguere il proprio debito con la Cassa __________” (cfr.
doc. 7-13 ed all. a doc. I).
1.2. Contro la decisione su reclamo, RI
1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento della
prestazione Las per il mese di luglio 2023 sulla base delle seguenti
argomentazioni:
"
(…) mi rifiutavano le prestazioni assistenziali del mese di luglio 2023
in quanto il 04.07.2023 mi erano stati accreditati fr. 2'110.- (…) da parte
della Cassa __________, importo per il quale mi è stata immediatamente
richiesta la restituzione (…) a seguito dello stralcio della rendita completiva
di cui beneficiavo a decorrere dal 30.06.2023, voglio contestare che l’USSI
computi come reddito fr. 2'110.- in quanto erano a conoscenza già in fase di
richiesta della prestazioni assistenziali che per gli stessi avevo un ordine di
restituzione, contesto anche che “l’USSI non può concedere delle prestazioni
assistenziali allo scopo di consentire all’interessata di estinguere il proprio
debito con la Cassa __________”, in quanto ritengo che non sia un mio
debito un accredito ricevuto per errore.
Fino a giugno 2023 ho
beneficiato di una rendita completiva in quanto ero studente, di conseguenza
beneficiavo anche di una prestazione complementare. Avendo terminato la scuola
nel mese di giugno il mio diritto alla prestazione completiva terminava il
30.06.2023. il 4 luglio 2023 ricevevo l’accredito da parte della Cassa di
compensazione di fr. 2'110.- e praticamente in concomitanza la decisione di
restituzione di questi soldi del 03.07.2023, in data 10 luglio 2023 mi ero
presentata presso lo sportello del mio Comune di domicilio per poter presentare
richiesta di prestazioni assistenziali, l’impiegato comunale mi aveva quindi
consegnato la check-list con indicati i documenti da presentare per procedere
alla richiesta. Alla consegna di tutta la documentazione, avvenuta il 27.7.2023
avevo da subito fatto presente che per l’accredito del 03.07.2023 avevo un
ordine di restituzione in quanto erano soldi indebitamente percepiti.
Mi era stato fissato un
appuntamento allo sportello LAPS di __________ in data 09.08.2023 (F) per
firmare la conferma di inoltro della domanda di prestazioni assistenziali, nel
frattempo avevo comunque dovuto spendere quanto mi era stato accreditato dalla
Cassa di compensazione in quanto non avendo nessun altri tipo di entrata non
sapevo come fare per mangiare e far fronte alle spese varie ma convinta che mi
sarebbe stata riconosciuto la prestazione assistenziale del mese di luglio
cosicché avrei potuto restituire alla Cassa di compensazione quanto dovuto o
che comunque avrebbero compensato la prestazione direttamente tra uffici senza
accreditare a me i soldi, purtroppo però in data 23 agosto 2023 mi sono state
rifiutate le prestazioni di luglio e in data 13 settembre 2023 sono state
accolte quelle del mese di agosto 2023 (G), io fino a tale data ho dovuto
vivere con i fr. 2'100.- ricevuti per errore dalla Cassa di compensazione il
04.07.2023.
In conclusione, chiedo
che mi venga riconosciuta la prestazione assistenziali di luglio 2023, in
quanto capisco il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel
bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al
fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i
redditi e la sostanza dell’unità di riferimento devono quindi essere
considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto, ma nel
caso specifico ritengo che fr. 2'110.- ricevuti dalla Cassa di compensazione
non debbano essere considerati una mia risorsa in quanto percepiti
indebitamente, d’altronde se non fosse stato commesso questo “errore” avrei
avuto diritto alle prestazioni assistenziali per luglio 2023, non chiedo che
queste prestazioni vengano versate a me direttamente, ma che vengano
compensate, almeno in parte (fr. 1'832.80 diritto assistenza, fr. 2'110.-
versamento Cassa compensazione, per la differenza mi farei sicuramente carico
io del debito), direttamente con la Cassa di compensazione” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 19 febbraio
2024 l’USSI propone di respingere il ricorso, osservando, in aggiunta a quanto
già indicato nella decisione su reclamo (cfr. supra consid. 1.1.), quanto
segue:
"
(…) Tutti i redditi e la sostanza dell’unità di riferimento devono
quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno
scoperto. Anche l’entrata di CHF 2'110.- dalla Cassa __________ deve essere
considerata, anche se la stessa deve essere restituita. Risoluta inoltre che la
ricorrente nonostante sia stata immediatamente avvisata di dover restituire
l’importo alla cassa cantonale di compensazione, ella non vi ha provveduto.
Il computo da parte
dell’USSI della citata entrata quale reddito è corretto in quanto rientrante
tra i redditi che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall’art.
6 Laps. Il diritto all’assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse
disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il
fabbisogno corrente, come d’altronde ha confermato di aver fatto la ricorrente.
A titolo abbondanziale,
si rileva che la reclamante [recte: ricorrente], oltre al citato principio di
sussidiarietà, ha l’obbligo di ridurre il proprio danno. A tal proposito si
rileva che la stessa ha la possibilità di chiedere il condono della
restituzione di quanto richiestole dalla Cassa cantonale di compensazione.
All’USSI non risulta che la ricorrente si sia attivata per chiedere il condono
della restituzione, o in ogni caso che le sia stato negato.” (cfr. doc. III).
1.4. In data 20 febbraio 2024, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per produrre eventuali
ulteriori mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’autorità giudiziaria adita deve
verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali
per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (cfr.
Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti
civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a
un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser,
öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz
über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113).
La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili
(art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento
(art. 13 CC).
Al riguardo cfr. STCA 42.2022.28
del 12 settembre 2022, STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del
22 novembre 2019.
L’autorità di protezione può
istituire una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC quando la stessa
si rivela indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere
determinati affari. L'effetto è aiuto e assistenza, può concretizzarsi con la
dispensa di informazioni, consigli o appoggio nella presa di decisioni.
La curatela di sostegno, oltre a
presupporre il consenso dell’interessato, non limita l'esercizio dei diritti
civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione. Quindi
non ha effetti coercitivi, per questo, l'aiuto fornito nell'ambito di
un'amministrazione di sostegno, ha senso solo se l'interessato collabora, il
tutto si limita, in effetti, ad "avere un occhio" (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela
nella versione consultabile il 5 marzo 2024).
2.2. Con risoluzione del 26 marzo 2021
l’Autorità regionale di protezione con sede ad __________ ha istituito, con
effetto dal 1° aprile 2021, una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC in
favore di RI 1, avente per oggetto, tra gli altri ed in particolare, il compito
di “sostenere l’interessata nella cura della persona, nella cura degli
interessi patrimoniali e nelle relazioni giuridiche, segnatamente nel quadro
dei propri affari amministrativi, in particolare nel rapporto con le autorità,
i servizi amministrativi, gli istituti bancari e di credito, la posta, le
assicurazioni privati e sociali e ogni altra istituzione di diritto privato o
pubblico e persona privata” (cfr. doc. 1-5).
¨ Quale curatrice è stata nominata
a __________ (cfr. doc. 1-5).
Il ricorso del 25 gennaio 2024 è
stato presentato da RI 1 personalmente (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
In casu, la curatela di sostegno
disposta a favore della ricorrente non ne limita l’esercizio dei diritti civili,
né comporta poteri di rappresentanza in capo alla curatrice.
Curatrice, del resto, che del
reclamo parimenti interposto personalmente dall’interessata il 30 agosto 2023
(cfr. doc. 18), era stata informata dall’USSI (cfr. doc. 29) e nulla aveva
eccepito.
La ricorrente, inoltre, oltre ad
avere sottoscritto personalmente la documentazione atta a chiedere l’erogazione
delle prestazioni LAS, innanzi a questa Corte ha espresso con chiarezza e
cognizione di causa le proprie ragioni (cfr. supra consid. 1.2.).
Il ricorso è, perciò, ricevibile.
Questa Corte entra, di conseguenza, nel merito dello stesso.
nel
merito
2.3. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’USSI abbia correttamente, o meno, negato alla
ricorrente la prestazione assistenziale per il mese di luglio 2023.
2.4. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
Considerandi
2.
luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia
di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19.
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio
2023.
le Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
1.
persona
1’031.-- / mese
2.
persone
1'577.-- / mese
3.
persone
1'918.-- / mese
4.
persone
2'206.-- / mese
5.
persone
2'495.-- / mese
Per ogni persona
+ 209.-- / mese
supplementare”
2.6
L’art. 22 Las, concernente
il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito
dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono computate le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono
corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e
dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per
una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e
fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in
casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse
difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i redditi dei
minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5.
non viene computata per ogni membro dell’unità
di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad
un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da
lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e oneri
permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti di cui
all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte di cui
all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi sui debiti
privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi
della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.
2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il
calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle
spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui
all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli
art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei
redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti
l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della
legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti
separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene
computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del
proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della
Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura
in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di
sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia
(coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge.
4.
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni.”
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate
e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il
Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento
del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in
deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali,
statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno
1997.
(LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di
guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non
obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
2.
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui
debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui
debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" 1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un
massimo di:
a) per le
persone unità
importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte
sulle prestazioni complementari
da una
persona:
all'AVS/AI per la persona sola
b) per le
unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte
sulle prestazioni complementari
da due
persone:
all'AVS/AI per i coniugi
c) per le
unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte
da sulle prestazioni complementari
più di due
persone:
all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
2.
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento
convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente."
2.7
Nell’ambito dell’assistenza sociale
vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr.
supra consid. 2.4.).
L’art. 13 Laps prevede
segnatamente che le prestazioni
sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano
all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994
e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23.
febbraio 2015;]
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno
integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Con sentenza 8C_42/2013 del 15
ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una
prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i
costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite
finanziamenti da terzi.
In
una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima
Istanza ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., destinata alla pubblicazione
nella Raccolta ufficiale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte
ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata
poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Dal
principio in esame risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,
pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe",
Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
L'applicazione del
principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni
volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,
pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza
sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato
scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva
delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del
principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato
lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base
volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a
restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà,
unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una
prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi
della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi
(cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19
luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in
RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7.
e 2.10.).
Con giudizio 8C_138/2016
del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale
federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da
attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della
prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle
rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità
giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della
responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il
TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha
sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni
complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono
l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza
sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì
osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14 e STCA
42.2022.78
del 21 novembre 2022 consid. 2.4. e 2.6.
2.8
Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, cittadina
svizzera, nata nel 2001, beneficiava di una rendita completiva, erogatale dalla
Cassa __________ sino al 30 giugno 2023 (cfr. doc. 22-24 ed all. D a doc. I).
Per il
periodo successivo, e quindi dal mese di luglio 2023, RI 1 si è annunciata
presso il proprio Comune di domicilio - ove il 10 luglio 2023 le è stata
consegnata la Check-list (cfr. doc. 95-96) – a fine di ottenere l’erogazione
delle prestazioni assistenziali.
Il 27
luglio 2023, la ricorrente ha completato la documentazione necessaria e per il
9.
agosto seguente le è stato fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps
(cfr. doc. 95-96).
In data
12.
settembre 2023, il Comune di domicilio ha preavvisato favorevolmente la
domanda di RI 1, osservando quanto segue:
"
La ragazza vive a __________ da luglio
2021, aveva già presentato domanda di prestazione assistenziale ma non ne ha
mai beneficiato in quanto era studente ed avendo una rendita per orfani aveva
diritto alla prestazione complementare. Fino a giugno 2022 conciliava scuola e
lavoro, di prestazione complementare percepiva quindi ben poco e da aprile 2022
a giugno 2022 non ha percepito niente in quanto lavorava a sufficienza. Ha
ripreso a studiare a tempo pieno nel mese di settembre 2022 e quindi fino ad
ora ha percepito ancora la rendita per organi e la prestazione complementare.
Avendo terminato la scuola in giugno e non essendo quindi più una studentessa,
si è ritrovata con la rendita per orfani e la prestazione complementare
sospese. Si ritrova quindi a presentare una richiesta di prestazione
assistenziale in quanto al momento non ha diritto a ricevere delle indennità di
disoccupazione” (cfr. doc. 89).
In
relazione alle prestazioni complementari cui la ricorrente aveva diritto sino
al 30 giugno 2023, giova rilevare che dalla “decisione di prestazione
complementare (…) decisione di restituzione emessa a seguito dello stralcio
della rendita completiva a decorrere dal 30 giugno 2023” di data 3 luglio
2023, resa dalla Cassa __________ nei confronti di RI 1, emerge quanto segue:
" (…) con la
soppressione delle prestazioni AVS/AI viene a mancare anche il diritto alle
prestazioni complementari. Pertanto si decide:
1.
Le prestazioni complementari saranno sospese dal 01.07.2023.
2.
Conteggio (…)
Prestazioni complementari
Richiesta di restituzione importo
CHF
Dal 01.07.2023 al 31.07.2023 1x – 2'110.00 - 2'110.00
Richiesta di restituzione -
2'110.00
Totale richiesta di restituzione -
2'110.00
3.
Le
prestazioni complementari indebitamente percepite devono essere restituite. Un
conteggio dettagliato con una polizza di versamento sarà recapitato nei
prossimi giorni. (…)” (cfr. doc. 22-24).
In data
21.
agosto 2023, l’USSI – quindi già informato, come sostiene la ricorrente
(cfr. supra consid. 1.2.), che della somma di fr. 2'110.- versata alla
ricorrente il 4 luglio 2023 la Cassa aveva richiesto la restituzione - ha
verificato presso l’Ufficio delle prestazioni - Servizio prestazioni
complementari, se l’insorgente aveva, provveduto alla restituire l’ammontare,
rispettivamente, se ne aveva richiesto il condono (cfr. doc. 128).
Il
giorno seguente, la parte resistente ha preso atto che la ricorrente non aveva
proceduto né al versamento di quanto dovuto in restituzione, né a sottoporre
alla Cassa una domanda di condono (cfr. doc. 128).
Con
decisione del 23 agosto 2023, l’USSI ha negato ad RI 1 il diritto a percepire
le prestazioni assistenziali ritenuto che “il reddito disponibile residuale
della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento
della sanità e della socialità (artt. 19 e 48 Las), motivo per cui non si
giustifica più il versamento di una prestazione mensile” (cfr. doc. 165).
In
particolare, nel calcolo volto a stabilire il diritto, o meno, della ricorrente
a percepire le prestazioni Las, l’amministrazione ha considerato, a titolo di “reddito
computabile
Las”, la somma di fr. 2'160.- / mese, pari a fr.
25'920.- annui, di cui fr. 25'320.- pari a “prestazioni complementari AVS e
AI” e fr. 600.- quali “altro reddito” (cfr. doc. 166-167).
L’importo
annuo di fr. 25'320.- corrisponde ad un importo mensile di fr. 2'110.- e meglio
a quanto accreditato sul conto corrente della ricorrente il 4 luglio 2023 da
parte della Cassa __________, allorquando il conto dell’insorgente presentava
un passivo di fr. 379.85 (cfr. doc. 172).
Contro
la decisione dell’USSI, RI 1 ha presentato tempestivo reclamo il 30 agosto
2023, facendo valere le seguenti motivazioni:
" (…) per il
mese di luglio mi è stata rifiutata la prestazione assistenziale in quanto mi è
stata computata come entrata la prestazione complementare di cui aveva diritto
fino a giugno. All’inizio di luglio mi è stato versato l’importo da parte della
prestazione complementare, ma come potrete vedere dall’allegata tabella di
calcolo (già allegata in fase di richiesta di prestazione assistenziale) mi è
stata richiesta la restituzione di tale importo in quanto il mio diritto è
terminato a giugno.
Con quei soldi ho dovuto vivere per tutto
il mese di luglio e praticamente anche per agosto dovendo però lasciare
indietro svariati pagamenti e facendomi aiutare da degli amici per mangiare, ma
convinta che avreste accettato la prestazione di luglio in maniera da poter
restituire quanto dovuto alla prestazione complementare, ora mi ritrovo purtroppo
a dover restituire dei soldi che ho speso per mangiare e per far fronte (almeno
parzialmente) alle mie spese fisse e senza la prestazione assistenziale di
luglio a cui avrei avuto diritto per restituire quanto dovuto alla prestazione
complementare” (cfr. doc. 18).
Al
versamento dell’importo chiesto in restituzione dalla Cassa __________, la
ricorrente è stata sollecitata dall’amministrazione il 7 novembre 2023, con
l’avvertenza che “scaduto questo termine procederemo all’incasso mediante
emissione di un precetto esecutivo” (cfr. doc. 17).
Con la
decisione su reclamo del 16 gennaio 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra
consid. 1.1.), respinto il reclamo presentato da RI 1 e confermato il proprio
precedente provvedimento.
Per
completezza, giova rilevare che dagli atti USSI emerge che a favore di RI 1
sono poi state riconosciute le prestazioni assistenziali per il periodo da
agosto a novembre 2023 (cfr. doc. 133-136; 147-150).
Emerge
poi RI 1 avrebbe reperito un’attività lavorativa ad ore (cfr. doc. 48-49), e
meglio come risulta dalla conferma di assunzione di __________ del 13 ottobre
2023, che dà atto del fatto che la ricorrente è stata assunta come ausiliaria
dal 12 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024, presso la filiale di __________. Attività,
quella reperita, che “è subordinata alle necessità aziendali”, e per
questo ad ore (cfr. doc. 103).
A fronte dei guadagni così
conseguiti per il mese di novembre 2023, con decisione del 20 novembre 2023
l’USSI, che il 21 settembre 2023 le aveva riconosciuto il diritto ad una
prestazione Las mensile di fr. 2'021.- per il mese di novembre (cfr. doc. 32),
ha chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 1'191.30 a titolo di
prestazioni Las indebitamente percepite (cfr. doc. 30-31).
2.9
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale rammenta che nell’ambito dell’assistenza
sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps
(cfr. supra consid. 2.4. e 2.7.).
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità, segnatamente tramite sforzo personale oppure
prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni
volontarie da parte di terzi (sul tema cfr. ad esempio: STFA K 22/04 del 22
ottobre 2004 consid. 2.3.1.).
Inoltre le
direttive CSIAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023, al punto A.3., sottolineano
che:
" Sussidiarietà
Sussiste un diritto all’aiuto sociale
quando una persona non è in grado di aiutarsi da sola e, anche da parte di
terzi, non riceve aiuti o non li riceve in tempo utile. Non sussiste il diritto
di scegliere fra le fonti di aiuto prioritarie e l’aiuto sociale.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio
2023.
consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146.
V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.
Riguardo
alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2011) rileva:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der
Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die
verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein
kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene
Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich
der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser
Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden
der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der
Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der
grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer
gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag
gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die
Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem
absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein
Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die
Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist
das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte
Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit
verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die
Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die
jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben
bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen
Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der
Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur
Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine
Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie
Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die
Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale
Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
Verbindlichkeit.” (pag. 171-172).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva innanzitutto
che, se è vero che, ai sensi dell’art. 6 Laps, tra i redditi computabili si
annoverano “i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità” (cfr. supra consid. 2.6.), è altrettanto vero che
concretamente la ricorrente non aveva più diritto a percepire, successivamente
al 30 giugno 2023, prestazioni da parte della Cassa __________.
Ne
consegue che nel luglio 2023 non vi era, quindi, più una prestazione a favore
della ricorrente da parte di un’altra assicurazione sociale alla quale la
prestazione Las doveva essere considerata sussidiaria.
Il
versamento effettuato a favore di RI 1 il 3-4 luglio 2023 è quindi stato un
errore contabile da parte della Cassa.
Prova
ne è, del resto, che la somma di fr. 2'110.-, accreditatale il 4 luglio 2023,
le è stata immediatamente chiesta in restituzione dall’amministrazione, e
meglio come risulta dalla decisione resa dalla Cassa già il 3 luglio 2023
(quando ancora, a ben vedere, l’ammontare in questione nemmeno risultava sul
conto della ricorrente).
Da un
lato, dunque, a luglio 2023 la ricorrente non aveva diritto ad altre forme di
sostegno da parte di altre assicurazioni sociali, federali e cantonali,
cui l’assistenza sarebbe stata da considerarsi sussidiaria, d’altro lato,
proprio perché successivamente al 30 giugno 2023 la Cassa non aveva più alcun
obbligo verso l’insorgente, nemmeno l’accredito (erroneo) di quei fr. 2'110.- a
favore di RI 1 può essere considerato alla stregua di una prestazione cui terzi
erano tenuti.
Il
versamento in questione neppure può essere considerato come una dazione
volontaria di denaro da parte di terzi, risultando, come visto, indubbio che la
Cassa ha corrisposto per errore i fr. 2'110.- ad RI 1 quando il suo diritto
alle prestazioni completive si era, ormai, esaurito e ne ha immediatamente
chiesto la restituzione.
Se
quindi è vero che contabilmente sul conto della ricorrente, quando ha fatto
richiesta della prestazione Las e per il mese di luglio 2023, figurava
l’accredito di fr. 2'110.- da parte della Cassa, è altrettanto vero che il
versamento di tale somma era avvenuto per errore, non avendovi ella più alcun
diritto, e non si trattava certamente di un prestito o di una donazione da
parte dell’amministrazione che ne ha chiesto l’immediata restituzione.
Restituzione
a cui, di tutta evidenza, e con riferimento all’osservazione della parte
resistente secondo cui “Risulta inoltre che la ricorrente nonostante
sia stata immediatamente avvisata di dover restituire l’importo alla cassa
cantonale di compensazione, ella non vi ha provveduto” (cfr. supra consid.
1.3.) la ricorrente non ha fatto fronte poiché a quel
momento, e meglio a luglio 2023, non aveva altri mezzi per assicurare il
proprio sostentamento, ricordato come al momento dell’indebita ricezione di fr.
2'110.- il suo conto fosse in passivo di quasi fr. 400.- (cifra non di poco
conto per chi sopravvive con circa fr. 2'000.- al mese).
Alla luce di quanto precede, è a
torto, quindi, che la parte resistente ha computato nel calcolo delle
prestazioni Las di diritto per luglio 2023 la somma di fr. 2'110.-.
La decisione su reclamo impugnata
deve pertanto essere annullata e gli atti ritornati all’USSI affinché, in primo
luogo, proceda a stabilire l’ammontare delle prestazioni assistenziali che
spettavano alla ricorrente per il mese di luglio 2023 senza prendere in
considerazione l’accredito da parte della Cassa di fr. 2'110.- e,
secondariamente - preso atto che RI 1 si è già espressa nel senso che “non
chiedo che queste prestazioni vengano versate a me direttamente, ma che vengano
compensate, almeno in parte (fr. 1'832.80 diritto assistenza, fr. 2'110.-
versamento Cassa compensazione, per la differenza mi farei sicuramente carico
io del debito), direttamente con la Cassa di compensazione” (cfr. supra
consid. 1.2.) - valuti come procedere nell’erogazione di quanto le spettava.
2.10
In
relazione all’osservazione della Cassa, secondo la quale “la reclamante,
oltre al citato principio di sussidiarietà, ha l’obbligo di ridurre il proprio
danno. A tal proposito si rileva che la stessa ha la possibilità di chiedere il
condono della restituzione di quanto richiestole dalla Cassa cantonale di
compensazione” (cfr. supra consid. 1.1.), il TCA rileva, innanzitutto, che
la somma di fr. 2'110.-, per i motivi di cui sopra, è stata erroneamente
computata dall’USSI a titolo di redditi nel calcolo volto a stabilire il
diritto, o meno, alle prestazioni Las a favore di RI 1 per luglio 2023.
In fatto che della restituzione
di tale somma la ricorrente potesse eventualmente chiedere all’amministrazione
il condono - peraltro non incondizionato, e meglio come verrà di seguito
esposto - non risulta quindi determinante.
A
titolo abbondanziale, giova osservare che l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce, fra
le altre anche per quanto attiene alle prestazioni complementari, che le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per
l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi
difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione
delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è
concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la
decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Conformemente
alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare
la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di
perenzione (DTF 132 V 42; STF 9C_53/2014 del 20 agosto 2014 consid. 1;
9C_795/2020 del 10 marzo 2021, consid. 5).
Giusta
l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché
sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art.
25):
-
l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione
indebita in buona fede, e
-
la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Se è
ben vero, quindi, che quello di cui al cpv. 4 dell’art. 4 OPGA è un termine
d’ordine, in concreto giova peraltro rilevare che già ad agosto 2023 l’USSI era
a conoscenza del fatto che la ricorrente non aveva chiesto il condono della
restituzione (cfr. supra consid. 2.8.). Su questo aspetto, ritenuto come
peraltro nulla permette di concludere che in concreto un eventuale condono
sarebbe stato concesso a favore della ricorrente, la parte resistente non ha
fatto alcuna menzione nel proprio provvedimento del 23 agosto 2023. Solo nella
decisione su reclamo del gennaio 2024, quando il termine – benché d’ordine - entro
il quale la ricorrente avrebbe potuto chiedere il condono di quanto erroneamente
versatole dalla Cassa con decisione del 4 luglio 2023 era ormai largamente
spirato, l’USSI ha indicato che RI 1 avrebbe dovuto procedere a postulare il
condono di quanto chiestole in restituzione.
2.11
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto
non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art.
29.
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA
42.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
reclamo del 16 gennaio 2024 è annullata.
§§ Gli atti vengono trasmessi all’USSI affinché
proceda
conformemente a quanto indicato al
consid. 2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti