42.2024.50
Negate prestazioni per spese dentistiche. Visto che nota onorario emessa quando R non beneficiava più di AS e che riguarda igiene dentale + cure per le quali non prodotto un preventivo per autorizz., non diritto a presa a carico automatica. Rinvio atti per esaminare applicab. art. 20 cpv. 3 Las
3 febbraio 2025Italiano32 min
i CHF 300.00 per la normativa sopra richiamata. Purtroppo, non disponendo della
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.50
rs
Lugano
3 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell’11
novembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (__________1973) ha
beneficiato delle prestazioni assistenziali dal 1° aprile 2022 al 30 giugno
2024 per complessivi fr. 41'126.95 (cfr. doc. 19-22).
1.2. Il 30 giugno 2023 all’Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) è pervenuta la nota d’onorario del
26 giugno 2023 - periodo in cui l’interessata percepiva prestazioni
assistenziali - di fr. 245.70 allestita dallo Studio __________ e concernente
le cure dentarie prestate a RI 1 dal 31 maggio al 20 giugno 2023, tra cui, il
31 maggio 2023 cura dall’assistente di prevenzione dentale, nonché un’anestesia
per infiltrazione e il 20 giugno 2023 una consultazione breve con il Dr. med.
dent. __________ (cfr. doc. 17).
1.3. Con decisione del 31 agosto 2023 l’USSI
ha assegnato a RI 1 una prestazione speciale di fr. 207.30 per la cura dentaria
di maggio - giugno 2023 presso lo Studio __________.
Nel provvedimento è stato
precisato “Nota d’onorario del 26.06.2023 (__________) – compresa seduta
IGIENE. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE: “Pagare deducendo la posizione
1x40650”. Voglia prendere contatto con il dentista per regolare la pendenza”.
La posizione 40650
corrisponde all’anestesia per infiltrazione del 31 maggio 2023 (cfr. doc. 15;
16; 17).
1.4. Lo Studio __________, il 30
settembre 2024, ha emesso una nuova nota d’onorario di fr. 510.90 in relazione ai
trattamenti dentari prestati a RI 1 dal 5 al 20 giugno 2024, e meglio il 5
giugno 2024 cura dall’assistente di prevenzione dentale, il 19 giugno 2024
consultazione iniziale o secondo parere da parte del Dr. med. dent. __________
e radiografia intra-orale e il 20 giugno 2024 anestesia per infiltrazione,
mordenzatura dello smalto e applicazione dell’adesivo, condizionamento dentina
e applicazione adesivo dentinale e composito, a 1 superficie da parte della Dr.
med. dent. __________ (cfr. doc. 14).
1.5. Con decisione del 15 ottobre 2024
l’USSI ha rifiutato l’assegnazione di una prestazione assistenziale speciale a
copertura delle spese dentarie concernenti le cure effettuate nel giugno 2024,
in quanto l’interessata non era più al beneficio di prestazioni di sostegno
sociale dal 1° luglio 2024 (cfr. doc. 12=D).
1.6. Il 21 ottobre 2024 RI 1 ha
interposto personalmente reclamo contro la decisione del 15 ottobre 2024,
chiedendo il relativo annullamento e la presa a carico della nota d’onorario
del 30 settembre 2024, facendo valere in buona sostanza che “non è corretto
ancorare il pagamento alla data dell’emissione della nota d’onorario del
professionista (avvenuta mesi dopo la prestazione), anziché alla data
dell’esecuzione del trattamento (in un periodo in cui ero coperta dalle
prestazioni speciali)” (cfr. doc. 9-10=E).
1.7. L’11 novembre 2024 l’USSI ha
emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il proprio provvedimento
del 15 ottobre 2024, rilevando:
" (…)
F.
L'assistenza applica i criteri stabiliti dalla legge, nel rispetto
del principio di legalità e del principio dell'uguaglianza di trattamento. In
particolare sono riconosciute solo le spese previste dalla legge.
Le argomentazioni della reclamante non possono essere condivise.
Le "Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per
persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale" (stato 1.03.2024)
prevedono al punto 10 FATTURAZIONE che:
"La data della fattura è determinante per il
riconoscimento delle spese relative all'intervento.
Per principio la fattura dev'essere emessa nei sei mesi di
validità del benestare rilasciato dall'USSl anche se l’utente non è più al
beneficio di prestazioni assistenziali.
L'USSI può annullare per iscritto la garanzia prima della sua
scadenza naturale di sei mesi solo nel caso in cui l’utente non ha più diritto
a percepire delle prestazioni di sostegno sociale oppure in caso di interruzione
delle cure.
Se la fattura si riferisce a cure non preventivate (senza
benestare USSI) la presa a carico delle spese non è garantita."
Nel caso di specie, la signora RI 1 ha chiesto il rimborso della
nota d'onorario emessa dallo Studio __________ per un valore di CHF 510.90.
Ritenuto che le cure summenzionate non beneficiavano della
garanzia dell'USSl e che al momento della richiesta di accoglimento della nota
d'onorario la signora RI 1 non si trovava a beneficio di prestazioni assistenziali,
l'Ufficio ha correttamente rifiutato tale prestazione. (…)” (Doc. A)
1.8. Contro la decisione su reclamo RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa e la presa a carico da
parte dell’USSI della nota d’onorario di fr. 510.90 dello __________.
In via subordinata, oltre
all’annullamento della decisione su reclamo, è stata domandata la presa a
carico parziale della nota d’onorario in questione limitatamente all’importo di
fr. 146.40 riguardanti la cura di igiene dentale (cfr. doc. I pag. 6).
A sostegno delle proprie pretese
l’insorgente ha addotto:
" (…)
7. Nello specifico del merito della questione che oggi ci occupa,
è lo stesso USSI a richiamare la "Disposizione concernente il sussidio
di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno
sociale" (stato 1.03.2024), la quale al punto 10 FATTURAZIONE prevede
che «La data della fatturazione è determinante per il riconoscimento delle
spese relative all'intervento. Per principio la fattura dev'essere emessa nei
sei mesi di validità del benestare rilasciato dall'USSl anche se l’utente non è
più al beneficio di prestazioni assistenziali».
Non rientrando I’igiene dentaria tra le prestazioni soggette a benestare
e garanzia da parte dell’USSl, in quanto spetta di diritto al beneficiario di
prestazioni assistenziali, ed essendo la fattura intervenuta nei termini di
legge, il rigetto del reclamo è privo di motivazione.
Infatti, la decisione su reclamo modifica il motivo del precedente
rifiuto, in quanto palesemente erroneo.
Dapprima si dice che la sig.ra RI 1 non è più a beneficio di
prestazioni assistenziali, ma, siccome l’igiene dentale è intervenuta nel
periodo di vigenza del beneficio e la nota d’onorario è stata emessa entro i
successivi sei mesi, la nuova motivazione àncora il diniego alla mancata
garanzia dell'USSl (oltre all’irrilevante riferimento che la sig.ra RI 1 non si
trovava a beneficio di prestazioni assistenziali).
Garanzia che, nel caso di una normale pulizia dei denti, eseguita
in maniera semplice, economica e appropriata, non è neanche prevista. Infatti,
come da costante giurisprudenza di codesto lodevole Tribunale, nell'ambito
delle prestazioni complementari possono essere assunti solo i costi di cure
dentarie semplici, economiche e adeguate (tra tante TCA 42.2007.9 del
14.02.2008 consid. 2.12.; STFA P 59/04 del 16 febbraio 2005).
(…).
9. In relazione alle cure dentarie urgenti, poi, sono riconosciute
fino ad un massimo di 300 franchi annui. Il beneficiario deve richiederne il
riconoscimento all'USSl allegando la fattura originale.
Per importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il
beneficiario deve chiedere al medico dentista un preventivo che indichi lo
scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all’USSl. In caso contrario una partecipazione
alle spese potrebbe non essere garantita. Le cure devono avere carattere
semplice, economico ed adeguato in applicazione alla Disposizione concernente il
sussidio delle cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di
sostegno sociale. l costi sono riconosciuti sulla base del tariffario SUVA.
ll costo per il controllo dell'igiene è riconosciuto una volta l'anno
(12 mesi). ll beneficiario deve richiederne il riconoscimento all'USSl
allegando la fattura.
(…).
10. Un'eventuale disquisizione, quindi, può essere effettuata
sulla prestazione del 7 giugno 2024 circa I’intervento urgente per la gengiva
(e conseguente radiografia per scongiurare danni permanenti), di cui comunque è
stato preventivamente informato I’USSl tramite I’assistente sociale comunale
(come da modalità di comunicazione concordato nella riunione tra le parti del
19 aprile 2024). Di norma, le spese a carico dell'USSl non dovrebbero superare
Fatti
i CHF 300.00 per la normativa sopra richiamata. Purtroppo, non disponendo della
nota d'onorario del dentista, la ricorrente non può sapere quanto tale
intervento urgente è venuto a costare. In ogni caso, anche in tale occasione si
è trattato di core dentarie semplici, economiche e adeguate (rich. TCA
42.2007.9 del 14.02.2008 consid. 2.12.; STFA P 59/04 del '16 febbraio 2005).
(Doc. I pag. 3-5)
1.9. Nella sua risposta del 19 dicembre
2024 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. Il
20 dicembre 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
La
relativa raccomandata, non essendo stata ritirata, è stata ritornata a questo
Tribunale, il quale, il 31 dicembre 2024, ha nuovamente spedito il conferimento
del termine per eventuali nuove prove al patrocinatore dell’insorgente tramite
posta A (cfr. busta allegata a doc. IV).
Le
parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato alla ricorrente la
concessone di una prestazione assistenziale speciale per la copertura delle
spese relative alle cure dentistiche a cui si è sottoposta nel mese di giugno
2024.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi
necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio
2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
Considerandi
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari
o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).
2.4
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
L'art.
20.
Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione
sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono
essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione,
gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250.
dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.5
L’art.
20.
cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia,
esaustivo.
In
effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il
che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Ad ogni modo le spese dentarie
sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1 dell’art. 20 Las.
Esse,
pertanto, di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione -
ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las;
consid. 2.3.) - di una prestazione assistenziale speciale.
2.6
L’art. 8g Reg.Las prevede che le
prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
Le linee guida della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al p.to C.6.5. cpv. 1
lett. c enunciano che le spese non incluse nell’assicurazione malattia
obbligatoria, ma che si annoverano nella copertura dei bisogni di base, devono
essere prese a carico, in particolare le spese per i controlli dal dentista,
l’igiene dentale e altri trattamenti, a condizione che siano necessari ed
eseguiti in modo semplice, economico e appropriato.
Dalle spiegazioni relative alle
spese per cure dentarie emerge:
" Le spese
per i controlli annuali, l’igiene dentale e i trattamenti del dolore devono
essere prese a carico come Pci (n.d.r.: prestazioni circostanziali) di
base.
Ulteriori trattamenti devono essere presi a carico quali PCi di
base a condizione che siano eseguiti in modo semplice, economico e appropriato.
Prima di questi trattamenti deve essere richiesto un preventivo da sottoporre
all’organo dell’aiuto sociale con una richiesta di assunzione dei costi. Il
preventivo deve anche informare sullo scopo del trattamento.
I costi sono presi a carico sulla base della tariffa sociale dei
singoli cantoni.
In caso di cure dentarie costose, l’organo dell’aiuto sociale può
limitare la libera scelta del dentista e rivolgersi a un dentista di fiducia.”
Dal canto loro le “Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024” del 22
dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del
Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023 pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e
4.1.b prevedono:
" 4.
Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a
coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti
prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi
importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.
Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi
entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i
relativi giustificativi dettagliati.
4.1
Prestazioni speciali relative alla salute
(…)
b. Cure dentarie
Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un massimo di
300.
franchi annui.
Per cure dentarie non urgenti, prima di iniziare il trattamento,
il beneficiario deve chiedere al medico dentista di redigere un preventivo
utilizzando l’apposito formulario ufficiale predisposto allo scopo dall’USSI.
Qualora non venga trasmesso e atteso il benestare da parte dell’USSI, una
partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita se le cure non sono
conformi alle disposizioni in vigore per il loro riconoscimento. Le cure devono
soddisfare i criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità. I costi sono
riconosciuti sulla base della tariffa dentaria AINF/AM/AI.
Le prestazioni per l’igiene dentale sono riconosciute una volta
per anno civile, secondo la tariffa dentaria AINF/AM/AI oppure quella
raccomandata da Swiss Dental Hygienists se effettuate da un’igienista
indipendente.
La Disposizione concernente il sussidio delle cure dentarie per
persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale è da ausilio ai
medici dentisti per il riconoscimento delle cure.”
Il tenore dei p.ti 4 e 4.1.b
delle “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il
2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del 13 dicembre 2024 pag. 368 segg.)
è il medesimo di quello delle Direttive per il 2024, con la sola eccezione che,
oltre all’USSI, quale autorità competente è stato aggiunto l’URAR.
La “Disposizione concernente il
sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di
sostegno sociale” del 1° marzo 2024 indica:
" 1
INFORMAZIONI GENERALI – SCOPO
I beneficiari di prestazioni di sostegno
sociale hanno diritto al riconoscimento delle spese di cure dentarie nei
termini descritti dalla legislazione cantonale in applicazione della Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Art. 20 – lett. b).
In particolare, i trattamenti dentari
devono soddisfare i criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità. Per il
riconoscimento è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni,
dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI
al valore fr. 3.10 per punto, rispettivamente tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI
al valore fr. 1.00 per punto) per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la
tariffa LAINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni
fatturate da igienisti indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da
Swiss Dental Hygienists.
L’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) si avvale di una Commissione di medici dentisti
(periti) per la valutazione tecnica dei casi riguardanti le cure dentarie per
le persone al beneficio di prestazioni di sostegno sociale.
Il presente regolamento è d’ausilio ai
medici-dentisti nell’applicazione dei criteri di sussidio riferiti alle diverse
fattispecie e ne disciplina i particolari.
2.
PROCEDURA E FORMULARIO UFFICIALE
2.1
Procedura cure dentarie
Per tutti i trattamenti richiesti è
necessario allestire un preventivo ufficiale (vedi punto 2.2). Il medico
dentista è tenuto ad accertarsi, se necessario verificando presso l’USSI, che
non esistano recenti preventivi/documentazioni diagnostiche eseguite presso un
altro medico dentista.
Prima di iniziare il trattamento, il medico
dentista è tenuto ad attendere il benestare dell’USSI; in caso contrario una
partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Sono riservate le
eventuali cure d’urgenza atte esclusivamente a risolvere l’emergenza fino ad un
massimo di fr. 300.-.
(…).
6.
BENESTARE USSI
Un preventivo dei costi approvato dall’USSI è da considerarsi una
garanzia della copertura dei costi. La garanzia emessa ha una validità di sei
mesi e su richiesta può essere prolungata.
(…)
10.
FATTURAZIONE
La data della fattura è determinante per il
riconoscimento delle spese relative all’intervento.
Per principio la fattura dev’essere emessa
nei sei mesi di validità del benestare rilasciato dall’USSI anche se l’utente
non è più al beneficio di prestazioni assistenziali.
L’USSI può annullare per iscritto la
garanzia prima della sua scadenza naturale di sei mesi solo nel caso in cui
l’utente non ha più diritto a percepire delle prestazioni di sostegno sociale
oppure in caso di interruzione delle cure.
Se la fattura si riferisce a cure non
preventivate (senza benestare USSI) la presa a carico delle spese non è
garantita. (…)” (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_concernente_il_sussidio_di_cure_dentarie_per_persone_al_beneficio_delle_prestazioni_di_sostegno_sociale_-_2024.pdf).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.
4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;
STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3.
2.7
Nella presente evenienza dalla nota
d’onorario allestita il 30 settembre 2024 dallo Studio __________ (cfr. doc.
13-14) emerge che la ricorrente, il 5 giugno 2024, si è sottoposta alla cura da
parte dell’assistente di prevenzione dentale.
Inoltre si evince che il 19
giugno 2024 ha avuto luogo una consultazione da parte del Dr. med. dent. __________
e le è stata effettuata una radiografia intra-orale, come pure che il 20 giugno
2024.
la Dr. med. dent. __________ ha proceduto con un’anestesia per
infiltrazione, mordenzatura dello smalto e applicazione dell’adesivo,
condizionamento dentina e applicazione adesivo dentinale e composito, a 1
superficie (cfr. doc. 13-14, consid. 1.4.).
La nota d’onorario in questione
ammonta a fr. 510.09, di cui fr. 146.40 per la prestazione dell’assistente di
prevenzione dentale (cfr. doc. 13).
L’USSI ha negato la presa a
carico, poiché le cure summenzionate non beneficiavano della garanzia dell'USSl
e al momento della richiesta di accoglimento della nota d'onorario l’insorgente
non si trovava al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 12; A; III;
consid. 1.5.; 1.7.).
RI 1 ha contestato il modo di
operare dell’amministrazione, asserendo, da una parte, che I’igiene dentaria,
la quale è intervenuta nel periodo di vigenza del beneficio del sostegno
sociale, non rientra tra le prestazioni soggette a benestare e garanzia da
parte dell’USSl, spettando di diritto al beneficiario di prestazioni e che la fattura
è intervenuta nei termini di legge, ossia entro i successivi sei mesi.
Dall’altra, che dell’ulteriore
trattamento, peraltro urgente, è stato preventivamente informato l’USSI tramite
l’assistente sociale comunale, come concordato durante la riunione tra le parti
del 19 aprile 2024. La medesima ha sottolineato, in relazione all’importo che
supera l’importo massimo di fr. 300.--, riconosciuto per cure dentarie urgenti
all’anno, che non disponendo della nota d’onorario, non poteva conoscerne il
costo e che in ogni caso si è trattato di cure semplici, economiche e adeguate (cfr.
doc. I; consid. 1.8.).
2.8
Chiamata a dirimere la concreta
fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in linea di massima, prima di
iniziare un trattamento dentario, deve essere sottoposto all’USSI un preventivo
e il medico dentista è tenuto a attendere il benestare dell’amministrazione, a
meno che si tratti di cure d’urgenza atte esclusivamente a risolvere
un’emergenza fino ad un massimo di fr. 300.--. In caso contrario una
partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita, se le cure non sono
conformi alle disposizioni in vigore per il loro riconoscimento, in particolare
se non soddisfano i criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità (cfr.
“Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il
2024”; “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per
il 2025”; “Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al
beneficio delle prestazioni di sostegno sociale” del 1° marzo 2024; consid. 2.6.).
Inoltre la data della fattura è
determinante per il riconoscimento delle spese relative all’intervento.
Per principio la fattura
dev’essere emessa nei sei mesi di validità del benestare rilasciato dall’USSI
anche se l’utente non è più al beneficio di prestazioni assistenziali.
L’USSI può, però, annullare per
iscritto la garanzia prima della sua scadenza naturale di sei mesi, benché
soltanto nel caso in cui l’utente non abbia più diritto a percepire delle
prestazioni di sostegno sociale oppure in caso di interruzione delle cure.
Se la fattura si riferisce a cure
non preventivate (senza benestare USSI) la presa a carico delle spese non è
garantita.
(cfr. “Disposizione concernente il
sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di
sostegno sociale” del 1° marzo 2024; consid. 2.6.).
Decisiva, quindi, ai fini della
presa a carico delle spese dentali è la data della nota d’onorario e non la
data dell’esecuzione delle cure dentarie.
È vero che è concesso un temine
di sei mesi a decorrere dal benestare dell’amministrazione per emettere la
fattura e ciò anche nel caso in cui l’interessato non percepisca più
prestazioni assistenziali.
È altrettanto vero, tuttavia, che
è chiaramente previsto, come appena menzionato, che l’USSI ha la facoltà di
annullare per iscritto la garanzia prima della sua scadenza naturale di sei
mesi, allorché, segnatamente, il beneficiario dell’assistenza sociale non ha
più diritto a percepire delle prestazioni assistenziali.
Ne discende che già le cure
dentistiche approvate possono non essere pagate dall’assistenza sociale, quando
la relativa nota d’onorario viene emessa, pur nel termine di sei mesi dal
benestare dell’amministrazione, in una data successiva al periodo in cui
l’interessato era al beneficio dell’assistenza sociale, poiché l’USSI può
comunque revocare la garanzia quando il medesimo non ha più diritto a
prestazioni assistenziali.
A maggiore ragione, pertanto, i trattamenti
che non sono stati sottoposti anticipatamente all’approvazione dell’USSI, a
prescindere se il preventivo non sia presentato all’amministrazione nonostante sia
necessario oppure in quanto non occorra (come, ad esempio, le cure urgenti di
importo inferiore o uguale a fr. 300.-- e le prestazioni per l’igiene dentale
riconosciute una volta per anno civile; cfr. consid. 2.6.), non vanno ipso
facto presi a carico dall’assistenza sociale qualora siano fatturati dopo
la fine del diritto alle prestazioni assistenziali.
Si osserva, d’altronde, che il
termine di sei mesi a far tempo dal benestare dell’amministrazione per emettere
la fattura, ha ragione d’essere soprattutto nei casi in cui l’esecuzione delle
cure preventivate richieda più sedute distanziate nel tempo, per cui la nota
d’onorario non può essere allestita in modo temporalmente ravvicinato alla
garanzia concessa dall’USSI.
In simili condizioni, visto che,
da un lato, la nota d’onorario dello Studio __________ risale al 30 settembre
2024, quando RI 1 non beneficiava più di prestazioni assistenziali, dall’altro,
la fattura in questione concerne prestazioni di igiene dentale e trattamenti da
parte del medico dentista per i quali ad ogni modo non è stato prodotto
all’amministrazione un preventivo per approvazione, a prescindere che fosse
essenziale o meno, occorre concludere che la ricorrente non ha diritto alla
presa a carico automatica della nota d’onorario di fr. 510.90.
L’asserzione ricorsuale secondo
cui l’USSI sarebbe stato informato anticipatamente dei trattamenti dentari
tramite l’assistente sociale comunale a cui l’insorgente ha dichiarato essersi
rivolta nel maggio e nel giugno 2024, come definito in occasione dell’incontro
del 19 aprile 2024 con l’USSI e le assistenti sociali comunali (cfr. doc. I), è
ininfluente.
In effetti non è comunque stato
chiesto alcun benestare tramite preventivo, rispettivamente la pretesa risposta
dell’assistente sociale che l’igiene dentale era coperta dalle prestazioni
assistenziali sarebbe comunque stata rilasciata quando l’insorgente era al
beneficio dell’assistenza sociale e non successivamente.
2.9
L’art. 20 cpv. 3 Las prevede,
tuttavia, che le prestazioni speciali destinate a coprire segnatamente le spese
dentarie, peraltro indicate espressamente all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las, possono
essere cumulate alle prestazioni ordinarie e quindi erogate ai beneficiari di
prestazioni assistenziali ordinarie oppure, indipendentemente da queste ultime,
a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento e non
copre il bisogno specifico (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).
In
questa seconda ipotesi il fatto che la data di emissione della nota d’onorario relativa
ai costi delle cure del mese di giugno 2024 risalga al mese di settembre 2024,
ossia a un periodo in cui l’insorgente non aveva più diritto a prestazioni
assistenziali ordinarie, non avendo inoltrato la relativa richiesta di rinnovo
(cfr. doc. I pag. 2), non è rilevante.
Determinante,
dal momento che nel mese di settembre 2024 ella non percepiva più prestazioni
assistenziali ordinarie, è invece la questione di sapere se, giusta l’art. 20
cpv. 3 Las, le sue risorse fossero o meno sufficienti per coprire i costi della
fattura allestita il 30 settembre 2024 dallo Studio __________.
In
caso affermativo, infatti, l’assistenza sociale non è tenuta ad assumere le
spese dentistiche.
Qualora,
per contro, le risorse non fossero sufficienti l’USSI dovrà assumere la parte
dei costi non coperti dai redditi della ricorrente, sempre che la Commissione
dei periti dentisti (cfr. “Disposizione concernente il sussidio di cure
dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale” del 1°
marzo 2024; consid. 2.6.) ritenga che anche le cure dentarie, oltre all’igiene
dentale, a cui l’insorgente si è sottoposta nel giugno 2024 soddisfino i
criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità (cfr. STCA 42.2014.2 del 1°
dicembre 2014 riguardante la richiesta di prestazioni speciali per far fronte
al pagamento di franchigie e di partecipazioni alle spese dovute a malattia).
Si rileva in ogni caso che ai
sensi dell’art. 5 cpv. 1 Las hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni
della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel
Cantone.
In
ambito di assistenza sociale risulta indispensabile, segnatamente per evitare
abusi, la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo l’art.
115.
Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone di domicilio;
cfr. art. 5 Las; 20 LAS; consid. 2.3.), del Comune di domicilio della persona
che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il
richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi
(cfr. art. 23 CC; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023).
2.10
Alla luce di quanto qui sopra
esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI al fine di stabilire, conformemente a
quanto indicato al consid. 2.9. e in applicazione dell’art. 20 cpv. 3 Las (cfr.
consid. 2.4.; 2.9.), in particolare se le risorse della ricorrente fossero
oppure no di entità tale da permetterle di coprire il costo della nota d’onorario
del 30 settembre 2024 emessa dallo Studio __________.
A tale scopo la parte resistente
interpellerà l’insorgente che dovrà fornire debita documentazione attestante il
fatto che nel settembre 2024 avesse ancora domicilio assistenziale, nel senso
di residenza effettiva e centro degli interessi (cfr. consid. 2.9.), a __________
o in un altro Comune del Cantone Ticino e riguardante le proprie entrate,
nonché le proprie spese del mese di settembre 2024.
In
proposito è utile evidenziare che il dovere
delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata
del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle
assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF
8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250;
STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio
2021.
consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF
8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile
2015.
consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Andrà pure acclarato quali cure abbia
effettivamente eseguito lo Studio __________ nel mese di giugno 2024 e quando
precisamente, ritenuto che nella nota d’onorario del 30 settembre 2024
risultano le date del 5, del 19 e del 20 giugno 2024, mentre nel ricorso è
menzionato un intervento urgente alla gengiva del 7 giugno 2024 (cfr. doc I
pag. 2).
Giova,
altresì, ribadire che, qualora vi sia un’eccedenza di reddito disponibile
mensile, ma la stessa non sia sufficiente per pagare integralmente le spese dentistiche,
l’USSI, previa valutazione da parte della Commissione dei periti dentisti dei
trattamenti effettuati nel giugno 2024, i quali devono essere semplici,
adeguati ed economici (cfr. “Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2024”; “Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali per il 2025” consid. 2.6.; 2.9.), dovrà
assumere la parte dei costi non coperti dai redditi dell’insorgente, sempre che
quest’ultima abbia conservato il proprio domicilio assistenziale in Ticino
(cfr. consid. 2.9.).
2.11
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto
da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33
cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del
21.
febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.
2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
2.12
L’insorgente, vincente in causa e
rappresentata dall’avv. RA 1, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di
ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art.
61.
lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio, conformemente a quanto
indicato al consid. 2.9.-2.10., e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà alla ricorrente l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti