42.2024.51
Rettamente l'USSI ha chiesto la restituzione delle prestazioni Las corrisposte al ric. a titolo di spesa per l'alloggio allorquando il contratto di locazione era stato disdetto ed egli non aveva quindi affrontato tale esborso
24 marzo 2025Italiano37 min
essere seguita. A seguito degli eventi naturali intercorsi, nel mese di settembre
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.51
CL/gm
Lugano
24 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12
novembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 12
novembre 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) ha parzialmente accolto il reclamo presentato da RI 1 contro la decisione
di restituzione resa dall’amministrazione nei suoi confronti il 16 gennaio 2024
(cfr. doc. 29-30).
A fronte di una richiesta di
restituzione delle prestazioni Las inizialmente corrispondente a fr. 750.- (dei
quali fr. 150.- percepiti, secondo l’amministrazione, a torto dall’interessato
nell’agosto 2023 e fr. 600.- per il mese successivo; cfr. doc. 29-30), con la decisione
su reclamo del 12 novembre 2024, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr.
600.-, pari alle sole prestazioni che RI 1 avrebbe percepito indebitamente nel
mese di settembre 2023 (cfr. all. A a doc. I).
L’amministrazione, rammentato che
“per costante giurisprudenza è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione (…)” ed impegnatasi ad attivare, poi, d’ufficio tale procedura
(cfr. all. A a doc. I, pag. 5) ha motivato il proprio provvedimento come segue:
"
(…)
Fatti
I. Nell’ambito
dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona
nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al
fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i
redditi devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale
fabbisogno scoperto. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il
fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti o fungere da tramite
per altre persone.
Si evidenzia che
irrilevante per la restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano
stati investiti gli importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale,
ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai
costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al
metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio
della prestazione assistenziale del mese seguente.
Nel caso in esame, è
pacifico, che l’USSI abbia riconosciuto al richiedente l’importo di CHF 600.- a
titolo di spesa alloggiativa per il mese di settembre 2023.
La giustificazione resa
dall’interessato, secondo cui “(…) Nei 2 mesi successivi, settembre e
ottobre, anche a causa del procrastinare del trattamento della mia domanda in
merito al mio alloggio in subaffitto, c’è stato indiscutibilmente un lungo
periodo di stress psicoemotivo e un estremo caos a dir poco sfinente. In quel
periodo di bisogno economico evidente, i soldi ricevuti sono passati
inosservati e sono stati usati per affrontare le spese straordinarie: pasti
fuori casa, abbigliamento, accessori, alloggi, depositi (…)”, non può
essere seguita. A seguito degli eventi naturali intercorsi, nel mese di settembre
2023, il signor RI 1 non ha più vissuto presso l’appartamento menzionato, e
tuttavia l’importo di CHF 600.- era stato riconosciuto al reclamante proprio a
copertura della spesa alloggiativa per il citato mese di settembre 2023. Alla
luce di ciò non si giustifica la somma ricevuta dall’interessato, nonché la
prestazione assistenziale. Su questo punto il reclamo è respinto.
L. Relativamente
all’importo di CHF 150.- restituito all’utente in data 23 ottobre 2023,
pacifico è che il Consiglio parrocchiale abbia proceduto alla restituzione
dell’importo di CHF 150.- a titolo di riduzione della pigione per il periodo di
inagibilità dell’oggetto locato. Le argomentazioni fornite dal reclamante, in
base alle quali “Il 25 agosto 2023 la grandinata ha fatto allegare
completamente la mia casa. Da un giorno all’altro, ho perso la casa e sono
andate distrutte molte delle mie cose necessarie alla vita quotidiana.”,
meritano di essere seguite. A questo proposito si rileva che tale importo non
andava computato nel calcolo volto a definire la prestazione assistenziale per
il mese di agosto 2023 in quanto utilizzato per far fronte alle spese
alloggiative straordinarie occorse immediatamente dopo la grandinata già
ricordata. Su questo punto il reclamo è accolto.
M. Ritenuto quanto
sopra, la decisione impugnata viene parzialmente riformata, limitatamente al
mese di agosto 2023. Al signor RI 1 è pertanto stato versato un importo dovuto
di CHF 600.-.
La prestazione
assistenziale mensile versata al reclamante nel mese di settembre 2023 era
stata calcolata, nella relativa decisione, non tenendo in considerazione la
spesa alloggiativa non dovuta. Lo fosse invece stata, sarebbe emerso un
fabbisogno inferiore. Ne consegue che l’interessato non aveva diritto
all’ammontare della prestazione erogata dall’USSI. L’Ufficio ha pertanto
rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 16 gennaio
2024, considerando la spesa per l’alloggio non dovuta, e quindi ripristinando
da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine
di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
L’ordine di
restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una
prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di
conseguenza, in quanto indebitamente ricevuta, va restituita.
Si ribadisce che, a
questo stadio è, come visto, irrilevante sapere se il reclamante era in buona
fede oppure no quando ha ricevuto CHF 600.- a titolo di prestazioni
assistenziali non dovute e indebitamente ricevute” (cfr. all. A a doc. I)
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato le
conclusioni dell’amministrazione e nuovamente ribadito la richiesta di condono
già formulata in sede di reclamo, facendo valere tanto il fatto di essere stato
in buona fede quanto che la restituzione richiestagli lo porrebbe in una
situazione di difficoltà economica (in tal senso cfr. infra consid. 2.7. e 2.8.).
In particolare, con riferimento
all’importo residuo di fr. 600.- chiesto in restituzione dall’USSI nella
propria decisione su reclamo, il ricorrente ha fatto valere quanto segue:
"
(…)
H. Sì è vero che nel
mese di settembre 2023 non ho vissuto nell’appartamento menzionato, è vero che
ho ricevuto CHF 600.- a copertura della spesa alloggiativa. Ma non ritengo
assolutamente irrilevante né sotto il profilo giuridico né sotto l'aspetto
umano, la questione relativa all’utilizzo degli importi ricevuti, in quanto è
fondamentale comprendere a che tipo di spese siano stati destinati tali fondi.
Non si tratta semplicemente di una questione formale o marginale, ma di un
elemento che è essenziale per valutare correttamente la legittimità della
restituzione di tali somme. Le risorse ricevute non sono state utilizzate in
modo frivolo o per scopi non necessari, ma sono state destinate in maniere
selettiva ed esclusiva a far fronte a spese straordinarie di assoluta
necessità, legate alla mia sopravvivenza e al mantenimento delle mie condizioni
m'minimali di dignità. Questi fondi sono stati impiegati in una situazione di
bisogno economico evidente per coprire necessità vitali e primarie, come pasti
fuori casa, l'acquisto di accessori di prima necessità, il pagamento di alloggi
temporanei e depositi. In un contesto giuridico, non può essere ritenuto
irrilevante, lo scopo per cui sono state utilizzate tali somme. Ignorare i
motivi dell'utilizzo di queste somme per rispondere a necessità vitali di
bisogno significa non tenere conto della realtà oggettiva.
I. "Il principio
di sussidiarietà conferma che una persona nel bisogno deve utilizzare
prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo
sussidiariamente ha diritto all’assistenza." Esattamente! Tutte le
risorse disponibili sono state usate per coprire il fabbisogno corrente. In
preda al caos di quei giorni, non avevo neppure ragionato che i CHF 600.- erano
stati versati per l'affitto di settembre 2023. Umanamente, non può essere
irrilevante sapere per cosa sia stati utilizzati i soldi, né il contesto in cui
sono stati utilizzati. Certo non ho vissuto presso l’appartamento menzionato.
Ma da qualche parte dovevo pur vivere?
L. Cito: "A
questo proposito si rileva che tale importo non andava computato nel calcolo
volto a definire la prestazione assistenziale per il mese di agosto 2023 in
quanto utilizzato per far fronte alle spese alloggiative straordinarie occorse
immediatamente dopo la grandinata". Su questo punto, magnificenza. Il
reclamo è accolto e la decisione parzialmente riformata. Nel punto precedente,
invece mi è stato negato ogni tipo di considerazione riguardo l'utilizzo degli
importi ricevuti, come se io non avessi neanche il diritto di esistere come
persona, e che non è rilevante capire a quali spese siano stati destinati i fondi.
Ora, tuttavia, si fa riferimento a una somma di CHF 150.-, di cui in realtà CHF
135.- sono stati rimborsati per coprire una spesa alloggiativa relativa al mese
di agosto 2023, in un contesto che appare misteriosamente mutato. La questione
solleva interrogativi legittimi: se in precedenza il mio utilizzo di quelle
risorse di CHF 600.-, impiegate per soddisfare bisogni primari e urgenti, e
stato considerato irrilevante e non giustificato, com'è possibile che ora, una
cifra altrettanto modesta come quella di CHF 150.-, venga messa in evidenza e
presa in considerazione in maniera differente? Non è chiaro perché, da una
parte, le motivazioni che giustificano l'utilizzo delle risorse per
sopravvivere e fronteggiare le emergenze siano state completamente ignorate.
Dall’altra parte, si attribuisce ora un peso inaspettato ad una cifra che,
resta ben lontana dall’essere sufficiente a coprire le reali necessità
derivanti dalla mia condizione di emergenza abitativa. La discrepanza nella
valutazione di queste circostanze solleva dubbi sulla coerenza e sull'equità
delle decisioni prese fino ad ora. A questo punto, il principio di giustizia e
di trasparenza impone che vengano rivalutate le motivazioni alla base dell'utilizzo
delle somme ricevute, riconoscendo la buona fede, e che tutti gli importi sono
stati spesi per soddisfare necessità vitali, e non per fini discrezionali.
(…) L'emergenza
abitativa che ho vissuto sarebbe stata temporanea e risolvibile in 7 giorni, se
USSI non avesse procrastinato le decisioni e mi avesse concesso immediatamente
uno degli alloggi temporanei in subaffitto che io ho subito proposto pochi
giorni dopo. Una sistemazione del genere, che era subito disponibile dopo pochi
giorni, seppur provvisoria, mi avrebbe permesso di affrontare la situazione in
modo merio gravoso, senza la necessità di dover ricorrere ai fondi ricevuti per
coprire il canone di affitto di settembre 2023. L’assenza di un alloggio
stabile per un periodo così prolungato, mi ha costretto, infatti, in una di
situazione dì bisogno economico evidente, a utilizzare tutte le risorse a mia
disposizione per far fronte a necessità di primarie e urgenti, con l'obiettivo
di sopravvivere in modo più o meno dignitoso.
Se avessi avuto la
possibilità di accettare le soluzioni temporanee in subaffitto, come richiesto,
l'emergenza sarebbe stata affrontata in maniera diversa, e senza dover
attingere a quelle somme per delle necessità straordinarie. In questo contesto,
la mia condizione è rimasta irrisolta per un periodo ingiustificabile di2 mesi,
privandomi non solo di un alloggio stabile, ma anche dei diritti umani
fondamentali riportati nella costituzione legati al diritto a una vita
dignitosa. (…)
Ho immediatamente
comunicato la disdetta dell'alloggio a USSI, perché USSI non ha bloccato
immediatamente il versamento del Canone di affitto di settembre 2023? C'era
tutto il tempo necessario per bloccare il versamento. Data la straordinarietà
della situazione in cui mi sono trovato, perché invece di sottopormi a una pena
con un ordine di restituzione, nessun operatore socio-amministrativo mi ha
detto che i CHF 600.- forse potevano invece essere trasformate in una "prestazione
speciale"? Ai sensi dell’art. 20 Las "Le prestazioni speciali
sono destinate a coprire bisogni particolari e sono riconosciute di volta in
volta secondo l'esigenza". Ritengo pertanto che potrebbe essere
ragionevole considerare questi CHF 600.- come una prestazione speciale,
riconoscendo il contesto eccezionale e le difficoltà estreme che ho dovuto
affrontare, e che tali spese siano state giustificate dalla necessità di
garantire un'esistenza dignitosa durante quei mesi critici. (…)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 20 gennaio
2025, l’USSI propone di respingere il ricorso. In merito all’importo di fr.
150.- (fr. 135.-, secondo il ricorrente), l’amministrazione osserva che:
"
(…) con decisione su reclamo del 12 novembre 2024, ha già stabilito che
tale importo non andava computato nel calcolo volto a definire la prestazione
assistenziale per il mese di agosto 2023 e dunque non ne andava richiesta la
restituzione.
Su tale punto il
ricorso è privato d’oggetto.” (cfr. doc. IV).
Quanto alla confermata
restituzione dell’importo di fr. 600.-, invece, l’USSI, oltre a ribadire che
nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà, osserva quanto
segue:
" (…)
Irrilevante per la restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano
stati investiti gli importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale,
ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai
costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al
metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio
della prestazione assistenziale del mese seguente.
Nel caso in esame, è
pacifico che l’USSI abbia riconosciuto al richiedente l’importo di CHF 600.- a
titolo di spese alloggiativa per il mese di settembre 2023.
Le giustificazioni rese
dall’interessato non possono essere seguite. A seguito degli eventi naturali
intercorsi, nel mese di settembre 2023, il signor RI 1 non ha più vissuto
presso l’appartamento menzionato, e tuttavia l’importo di CHF 600.- era stato
riconosciuto al reclamante [recte: ricorrente] proprio a copertura della spesa
alloggiativa per il citato mese di settembre 2023. Alla luce di ciò non si
giustifica la somma ricevuta dall’interessato. L’USSI ha pertanto confermato
l’ordine di restituzione per l’importo di CHF 600.-.” (cfr. doc. IV).
Da ultimo, l’USSI ribadisce che “è
possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita
in giudicato formale della decisione di restituzione” e precisa che “il
concetto di buona fede sollevato dal ricorrente e le precarie condizioni
economiche invocate nella procedura di reclamo e confermate nel proprio atto di
ricorso verranno esaminate dall’USSI con separata decisione, dopo che la
decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato” (cfr. doc. IV).
1.4. Il 21 gennaio 2025, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova. L’invio raccomandato non è stato ritirato dal ricorrente.
Questa Corte ha quindi proceduto
a trasmetterlo a RI 1 per posta semplice il 3 febbraio 2025 (cfr. doc. V).
Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Il TCA rileva, innanzitutto, che
come osservato dall’USSI nella propria risposta di causa, per l’importo di fr.
150.-, l’amministrazione, nella decisione su reclamo che RI 1 ha impugnato “ha
già stabilito che tale importo non andava computato nel calcolo volto a
definire la prestazione assistenziale per il mese di agosto 2023 e dunque non
ne andava richiesta la restituzione” e conseguentemente accolto il reclamo
per quanto concerne questo punto (cfr. supra consid. 1.3. e doc. doc. IV).
Di
conseguenza le censure ricorsuali in merito all’importo chiesto in restituzione
di fr. 150.- sono prive d’oggetto.
2.2. Oggetto
del contendere è dunque unicamente la questione di sapere se, a ragione o meno,
l’USSI abbia chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 600.-, corrispondenti alla
parte delle prestazioni assistenziali percepita, secondo la parte resistente,
indebitamente per il mese di settembre 2023.
L’intervento della
pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali
consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni
assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il
reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,
da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni
ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali
in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedevano i seguenti forfait di
mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale
per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
1
persona
1’031.-- / mese
Considerandi
2.
persone
1'577.-- / mese
3.
persone
1'918.-- / mese
4.
persone
2'206.-- / mese
5.
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
per il 2023, in BU 1/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5 e segg.).
2.4
L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile
residuale, enuncia:
" Il reddito
disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto
delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per
una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e
fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in
casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse
difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i redditi dei
minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5.
non viene computata per ogni membro dell’unità di
riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un
massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da
lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e oneri permanenti
(art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti di cui
all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte di cui all’art.
8.
cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi sui debiti
privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi
della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.
2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene
considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile
residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena
menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
La spesa computabile, è costituita dalla somma delle spese
vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Giusta l'art. 9
Laps:
"
1La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento composte
da una persona:
importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento composte
da due persone:
importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di riferimento composte
da più di due persone:
importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per i coniugi
maggiorato del
20%
2Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
Con
effetto dal 1° gennaio 2023, gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla
quale l’art. 9 Laps fa riferimento, per la pigione, e meglio, per una persona
sola ammontavano a fr. 17'580.-- nella regione 1, a fr. 17'040-- nella regione
2.
ed a fr. 15'540.-- nella regione 3(art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC; Ordinanza
del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo
la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale
sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, Stato al 1°
gennaio 2023).
Ai
sensi dell’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo per la spesa d’alloggio, ai
fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato
l’affitto maggiorato delle (sole) spese accessorie fino al massimale previsto
dall’art. 9 Laps.
2.5
Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il
condono:
"
La prestazione sociale indebitamente percepita
deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno
dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito
ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)."
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni
complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 RLaps "L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai
sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle
domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di
rimborso è l’USSI.
2.6
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che
rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,
anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della
revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può
riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è
possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti
determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi
stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede
oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona
fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.
STF 9C_398/2021 del 22
febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2.,
parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del
20.
ottobre 2000).
2.7
Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1970, ha
beneficiato delle prestazioni assistenziali da gennaio ad ottobre 2004, da agosto
2015.
a gennaio 2016, da maggio a giugno 2016, da settembre 2016 ad agosto 2018
e da marzo 2020 ad oggi (cfr. all. a doc. VI).
Le prestazioni Las
riconosciutegli ammontano, stando al conteggio di data 28 febbraio 2025, a
totali fr. 179'614.50 (cfr. all. a doc. VI).
Dal 1°
gennaio 2014, il ricorrente locava presso il Comune di __________, un
appartamento di proprietà della __________, composto da 3 locali, per una
pigione annua di fr. 7'200.-, pari a fr. 600.- mensili (cfr. all. a doc. VI).
Con decisione
del 27 luglio 2023, l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a percepire le
prestazioni assistenziali per fr. 1'631.- al mese da agosto a dicembre 2023.
In
particolare, per determinare le prestazioni Las di diritto, l’amministrazione,
a titolo di “spesa alloggio”, ha computato l’importo mensile di fr.
600.- (cfr. doc. 39-42).
In sostituzione di tale
provvedimento e per il periodo da ottobre a dicembre 2023, con decisione del 20
settembre 2023 l’USSI ha, poi, rivisto le prestazioni assistenziali del
ricorrente in totali fr. 1'031.- mensili (cfr. doc. 609-612).
Nel ricalcolo della prestazione
Las spettante a RI 1 per i tre mesi in questione, l’amministrazione non ha
computato nulla a titolo di spesa per l’alloggio.
La
decisione del 20 settembre 2023 è poi stata integrata, per il mese allora in
corso, da quella del 7 novembre 2023 - mediante la quale, per il mese di
novembre l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a percepire a titolo di “spesa
alloggio” ulteriori fr. 875.- in base al contratto di sublocazione
sottoscritto dal ricorrente (cfr. 581-583) - e sostituita da un’altra di data 7
novembre 2023 per il mese di dicembre 2023, per il quale l’USSI ha riconosciuto
al ricorrente il diritto ad una prestazione Las mensile di fr. 1’906.- (cfr.
doc. 577-580).
La
prestazione assistenziale di fr. 1'631.- relativa al mese di settembre e
calcolata a fine luglio 2023 (cfr. supra) è stata versata al ricorrente il 6
settembre 2023.
Il
giorno stesso, egli ha prelevato in contanti la somma di fr. 600.- dal proprio
conto privato (cfr. doc. 529).
Il 4
settembre 2023, la __________, in qualità di locatore, ha disdetto con effetto
immediato il contratto di locazione dell’appartamento ove risiedeva il
ricorrente sin dal 1° gennaio 2024 “a seguito dei danni della natura del 25
agosto 2023”. La disdetta è stata contestualmente sottoscritta da RI 1
(cfr. doc. 36).
L’8 settembre 2023, il ricorrente
ha fatto richiesta di una “prestazione speciale per trasloco / mobilio”,
indicando che il contributo veniva richiesto per la “spesa per trasloco CHF
1'000” (cfr. doc. 614).
Il 15 settembre 2023, l’USSI ha
comunicato all’assistito di non poter “entrare nel merito della sua
richiesta in quanto non vi è ancora stato un cambiamento di
domicilio/appartamento”, precisando che “qualvolta decidesse di cambiare
domicilio, la informiamo che prima di sottoscrivere il contratto, dovrà
trasmettere una bozza del contratto per la dovuta autorizzazione. Per eventuali
danni legati al maltempo, la invitiamo a voler contattare il suo locatore e/o
la sua assicurazione di economia domestica __________” (cfr. doc. 613).
Con
scritto del 25 settembre 2023, RI 1 ha trasmesso all’USSI una “richiesta
urgente di accettazione alloggio”, ove ha indicato che a causa della grandinata
che ha colpito il __________ il 25 agosto 2023, “il tetto del mio alloggio
in __________ si è completamente distrutto, l’acqua è immediatamente entrata
copiosa allagando i locali rovinando ogni cosa, lasciandomi senza elettricità”.
Trascorso un mese dall’evento, ha poi precisato il ricorrente, “sono ancor
senza un alloggio, ospitato da persone”, poiché:
" (…) Ho
chiamato moltissime agenzie immobiliari, ho risposto agli annunci, ma a causa
dei miei debiti, nessuno è disponibile a concedermi un contratto di locazione.
4.
Lei mi propone gentilmente una
sistemazione in albergo. Ma può essere questa la soluzione a questo problema?
Stare in albergo è una situazione simile a quella attuale, è comunque una
sistemazione provvisoria.
(…) ho trovato una valida soluzione di
alloggio. Un’amica mi ha proposto di affittarmi una camera. (…) Mi può ospitare
nel suo appartamento (…) fino a quando sarà necessario o troverò un’altra
sistemazione a patto che le spese vengano equamente condivise a metà” (cfr.
doc. 33).
Il 24
ottobre 2023 l’USSI ha autorizzato il subaffitto da parte del ricorrente presso
una sua conoscente per un periodo di sei mesi (cfr. doc. 31-32).
Il 16 gennaio 2024, per quanto di
interesse ai fini della presente vertenza, l’USSI ha chiesto la restituzione di
fr. 600.- a valere quale “spesa alloggio” riconosciuta a versata a RI 1
per il mese di settembre, ritenuto che “a partire dal 25 agosto 2023 la
spesa alloggiativa non è più dovuta”, sebbene per settembre 2023 gli fosse
“stata riconosciuta (…) per intero” (cfr. doc. 29-30)
Tale provvedimento è stato
impugnato dall’interessato sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
1.
Mi spiace
per l’accaduto ma a causa della mia situazione disagio, il vostro versamento
indebito della pigione di settembre, in buona fede mi è completamente sfuggito.
2.
Il 25
agosto 2023 la grandinata ha fatto allegare completamente la mia casa. Da un
giorno all’altro, ho perso la casa e sono andate distrutte molte delle mie cose
necessarie alla vita quotidiana.
3.
Nei 2 mesi
successivi, settembre e ottobre, anche a causa del procrastinare del
trattamento della mia domanda in merito al mio alloggio in subaffitto, c’è
stato indiscutibilmente un lungo periodo di grande stress psicoemotivo e un
estremo caos a dir poco sfinente. In quel periodo di bisogno economico
evidente, i soldi ricevuti sono passati inosservati e sono stati usati per
affrontare le spese straordinarie: pasti fuori casa, abbigliamento, accessori,
alloggi, depositi (…)
Al momento dei fatti ero in buona fede, in
una gravissima condizione di emergenza, stress e disagio economico. Oggi, per
me, la restituzione costituisce un onere troppo grave, in quanto le mie
condizioni economiche sono modeste e anche un pagamento rateale mi mette in
un’ulteriore difficoltà economica in viste delle nuove spese straordinarie.
Chiedo il condono (…)” (cfr. doc. 28).
In data 5 marzo 2024, l’USSI ha
chiesto a RI 1 di specificare se il suo scritto era da considerarsi “unicamente
quale richiesta di condono oppure anche (…) reclamo formale” (cfr. doc.
24).
In assenza di un riscontro, tale
richiesta è stata ripresentata al ricorrente il 21 marzo 2024 (cfr. doc. 23).
Il 22 marzo 2024, RI 1 ha
innanzitutto indicato “non capisco il fine della sua domanda e non posso
entrare nel merito a una risposta da parte mia”, per poi precisare:
" (…) A
pagina 2 di 2 del suo scritto del 16.01.2024, alla voce “mezzi di diritto” è
citato “contro la presente è possibile inoltrare reclamo all’ufficio…”, “la richiesta
di condono deve essere motivata e inviata allo scrivente ufficio”. Di fatto
come scritto una cosa non esclude l’altra. Per come avete scritto voi, il
reclamo è inteso come la parte scritta di spiegazione che precede le
motivazioni e la richiesta per il condono.
Non mi è chiaro il suo accanimento nel
ricevere una risposta da parte mia. Nella sua richiesta non c’è nessuna
trasparenza sul caso, né delucidazione precise, né spiegazioni delle conseguenze
giuridiche di un’eventuale (non citata) differenza tra una missiva di
Dispositivo
“richiesta di condono” e/o di “reclamo formale”. Per questi motivi non è
assolutamente chiara la sua domanda-richiesta informazioni del 21.03.2024 e di
conseguenza non posso entrare nel merito finché non mi spiega esattamente i
suoi obiettivi e le conseguenze (…)” (cfr. doc. 22).
Con
scritto di data 11 aprile 2024, l’USSI ha quindi comunicato al ricorrente
quanto segue:
" (…)
·
Il reclamo è una richiesta formale mediante la quale si contesta
una decisione amministrativa. Il reclamo non riguarda la regolarizzazione del
debito bensì la contestazione della decisione amministrativa.
·
Il condono è un provvedimento amministrativo mediante il quale si
richiede la regolarizzazione del debito. Il debito può essere condonato, in
tutto od in parte, se cumulativamente il titolare del diritto ha percepito la
prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni
economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe un onere troppo grave (art. 26 cpv. 3 Laps).
Se il suo scritto è da intendersi
unicamente quale richiesta di condono, concorda con quanto indicato nella
nostra decisione del 16 gennaio 2024. In caso di reclamo, contesta la decisione.
Mediante lo stesso scritto può essere presentato sia il reclamo che il condono”
(cfr. doc. 20-21).
Il 16 aprile 2024 RI 1 ha quindi
precisato che intendeva sia interporre reclamo, che chiedere il condono di
quanto chiesto in restituzione, precisando, quanto alla propria buona fede, che
tra settembre ed ottobre 2023 “il funzionario incaricato non mi ha mai
informato sulla possibilità di ricevere un aiuto extra e/o una prestazione una
tantum per far fronte a delle spese straordinarie in caso di grave emergenza.
Inoltre a causa del procrastinare delle decisioni del funzionario
incaricato, ho dovuto vivere 2 mesi senza un alloggio arrangiandomi con mezzi
di fortuna e ho avuto la necessità di affrontare spese extra per la mia
sopravvivenza.” (cfr. doc. 19).
Con la
decisione su reclamo del 12 novembre 2024, come visto e per quanto attiene alla
restituzione delle “spese alloggiative” di fr. 600.- corrisposte per il
mese di settembre 2023, l’USSI ha confermato il proprio precedente
provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
2.8. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che quando l’USSI, con decisione del
27 luglio 2023, ha stabilito le prestazioni di diritto di RI 1, tra gli altri,
anche per il mese di settembre 2023, ha tenuto conto anche della spesa alloggiativa,
per un totale di fr. 600.- (cfr. supra consid. 2.7.).
Sennonché, sin dal 25 agosto
2023, di fatto, il ricorrente non usava più quei locali, divenuti inagibili a
seguito della grandinata che quel giorno ha colpito il Locarnese.
Tant’è che il contratto di
locazione è stato disdetto con effetto immediato il 4 settembre 2024 dal
locatore, che ha altresì restituito al ricorrente la parte della pigione
relativa ai giorni del mese di agosto in cui l’ente locato non aveva potuto
essere utilizzato (cfr. doc. 35, “l’obbligo del proprietario è limitato ad
una riduzione dell’affitto per il periodo di inagibilità dell’oggetto”).
Dell’inutilizzabilità dei locali
locati da parte di RI 1, così come della disdetta immediata del contratto di
locazione, l’USSI risulta dagli atti essere stato informato solo
successivamente all’avvenuto versamento dell’intera prestazione assistenziale
del 6 settembre 2023 (cfr. supra 2.7.).
In concreto, quindi, in
conseguenza dell’erroneo computo quale spesa di alloggio del canone locativo di
fr. 600.- per settembre 2023, RI 1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali
più elevate in rapporto a quanto, effettivamente, avrebbe avuto diritto.
Il
calcolo delle prestazioni assistenziali andava quindi rivisto in base alle spese
di alloggio effettivamente computabili.
Nel
mese di settembre 2023, il ricorrente ha fatto valere di essere stato “ospitato
da persone” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 33).
Non ha,
per contro, preteso che tale ospitalità fosse, in qualche modo, onerosa, né ha
prodotto documentazione che permetta di giungere a tale conclusione.
Egli,
quindi, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente
parte delle prestazioni assistenziali afferenti a quel mese, di modo che
rettamente l’USSI ha provveduto ad emanare l’ordine di restituzione per i fr.
600.- riconosciuti a valere quale spesa per l’alloggio.
Circa le argomentazioni
sollevate, tanto in sede di reclamo (cfr. supra consid. 2.7.), quanto
ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.), dal ricorrente sulla propria buona fede e
sulle sue difficoltà finanziarie (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il TCA
rileva che tali argomentazioni esulano dalla presente
vertenza, concernendo i presupposti del condono (cfr.
art. 26 cpv. 3 Laps; supra consid. 2.5. e 2.6.) che, a questo stadio, non è
oggetto della lite.
Nel
caso di specie, l’USSI si è peraltro già impegnato ad esaminare d’ufficio con separata decisione, nella
procedura successiva, se le condizioni del condono sono in concreto date, oppure
no (cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I,
nonché consid. 1.3.).
Sull’eventuale
possibilità di procedere alla restituzione rateale di quanto indebitamente
percepito, a suo tempo menzionata dal ricorrente come comunque problematica
alla luce della sua situazione finanziaria (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 28),
il TCA rileva che un’eventuale soluzione confacente
alle esigenze economiche di RI 1 dovrà, a dipendenza dell’esito della domanda
di condono che l’amministrazione si è già impegnata ad esaminare, eventualmente
essere concordata con l’amministrazione.
Questo tema non è,
comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014
consid. 2.12.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.15.; STCA
39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo
2006 consid. 2.21.).
2.9. Questa Corte rileva pure che
l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione (peraltro non contestato
per quanto concerne il suo ammontare), è pari alla somma che il ricorrente ha
percepito indebitamente a titolo di spesa per l’alloggio per il mese di
settembre 2023 (fr. 600.-; cfr. all. a doc. VI) in relazione ai locali che non
occupava più dalla fine di agosto 2023 e si rivela, quindi corretto.
2.10. Alla luce di tutto quanto precede,
la decisione su reclamo impugnata da RI 1 deve, pertanto, essere confermata.
2.11. In ambito di assistenza
sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia
l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del
21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.
2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui
non è privo d’oggetto, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti