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Decisione

42.2024.51

Rettamente l'USSI ha chiesto la restituzione delle prestazioni Las corrisposte al ric. a titolo di spesa per l'alloggio allorquando il contratto di locazione era stato disdetto ed egli non aveva quindi affrontato tale esborso

24 marzo 2025Italiano37 min

essere seguita. A seguito degli eventi naturali intercorsi, nel mese di settembre

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.51

CL/gm

Lugano

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 12

novembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 12

novembre 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:

USSI) ha parzialmente accolto il reclamo presentato da RI 1 contro la decisione

di restituzione resa dall’amministrazione nei suoi confronti il 16 gennaio 2024

(cfr. doc. 29-30).

A fronte di una richiesta di

restituzione delle prestazioni Las inizialmente corrispondente a fr. 750.- (dei

quali fr. 150.- percepiti, secondo l’amministrazione, a torto dall’interessato

nell’agosto 2023 e fr. 600.- per il mese successivo; cfr. doc. 29-30), con la decisione

su reclamo del 12 novembre 2024, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr.

600.-, pari alle sole prestazioni che RI 1 avrebbe percepito indebitamente nel

mese di settembre 2023 (cfr. all. A a doc. I).

L’amministrazione, rammentato che

“per costante giurisprudenza è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione (…)” ed impegnatasi ad attivare, poi, d’ufficio tale procedura

(cfr. all. A a doc. I, pag. 5) ha motivato il proprio provvedimento come segue:

"

(…)

Fatti

I. Nell’ambito

dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona

nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al

fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i

redditi devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale

fabbisogno scoperto. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il

fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti o fungere da tramite

per altre persone.

Si evidenzia che

irrilevante per la restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano

stati investiti gli importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale,

ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai

costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al

metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio

della prestazione assistenziale del mese seguente.

Nel caso in esame, è

pacifico, che l’USSI abbia riconosciuto al richiedente l’importo di CHF 600.- a

titolo di spesa alloggiativa per il mese di settembre 2023.

La giustificazione resa

dall’interessato, secondo cui “(…) Nei 2 mesi successivi, settembre e

ottobre, anche a causa del procrastinare del trattamento della mia domanda in

merito al mio alloggio in subaffitto, c’è stato indiscutibilmente un lungo

periodo di stress psicoemotivo e un estremo caos a dir poco sfinente. In quel

periodo di bisogno economico evidente, i soldi ricevuti sono passati

inosservati e sono stati usati per affrontare le spese straordinarie: pasti

fuori casa, abbigliamento, accessori, alloggi, depositi (…)”, non può

essere seguita. A seguito degli eventi naturali intercorsi, nel mese di settembre

2023, il signor RI 1 non ha più vissuto presso l’appartamento menzionato, e

tuttavia l’importo di CHF 600.- era stato riconosciuto al reclamante proprio a

copertura della spesa alloggiativa per il citato mese di settembre 2023. Alla

luce di ciò non si giustifica la somma ricevuta dall’interessato, nonché la

prestazione assistenziale. Su questo punto il reclamo è respinto.

L. Relativamente

all’importo di CHF 150.- restituito all’utente in data 23 ottobre 2023,

pacifico è che il Consiglio parrocchiale abbia proceduto alla restituzione

dell’importo di CHF 150.- a titolo di riduzione della pigione per il periodo di

inagibilità dell’oggetto locato. Le argomentazioni fornite dal reclamante, in

base alle quali “Il 25 agosto 2023 la grandinata ha fatto allegare

completamente la mia casa. Da un giorno all’altro, ho perso la casa e sono

andate distrutte molte delle mie cose necessarie alla vita quotidiana.”,

meritano di essere seguite. A questo proposito si rileva che tale importo non

andava computato nel calcolo volto a definire la prestazione assistenziale per

il mese di agosto 2023 in quanto utilizzato per far fronte alle spese

alloggiative straordinarie occorse immediatamente dopo la grandinata già

ricordata. Su questo punto il reclamo è accolto.

M. Ritenuto quanto

sopra, la decisione impugnata viene parzialmente riformata, limitatamente al

mese di agosto 2023. Al signor RI 1 è pertanto stato versato un importo dovuto

di CHF 600.-.

La prestazione

assistenziale mensile versata al reclamante nel mese di settembre 2023 era

stata calcolata, nella relativa decisione, non tenendo in considerazione la

spesa alloggiativa non dovuta. Lo fosse invece stata, sarebbe emerso un

fabbisogno inferiore. Ne consegue che l’interessato non aveva diritto

all’ammontare della prestazione erogata dall’USSI. L’Ufficio ha pertanto

rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 16 gennaio

2024, considerando la spesa per l’alloggio non dovuta, e quindi ripristinando

da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine

di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.

L’ordine di

restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di

conseguenza, in quanto indebitamente ricevuta, va restituita.

Si ribadisce che, a

questo stadio è, come visto, irrilevante sapere se il reclamante era in buona

fede oppure no quando ha ricevuto CHF 600.- a titolo di prestazioni

assistenziali non dovute e indebitamente ricevute” (cfr. all. A a doc. I)

1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato le

conclusioni dell’amministrazione e nuovamente ribadito la richiesta di condono

già formulata in sede di reclamo, facendo valere tanto il fatto di essere stato

in buona fede quanto che la restituzione richiestagli lo porrebbe in una

situazione di difficoltà economica (in tal senso cfr. infra consid. 2.7. e 2.8.).

In particolare, con riferimento

all’importo residuo di fr. 600.- chiesto in restituzione dall’USSI nella

propria decisione su reclamo, il ricorrente ha fatto valere quanto segue:

"

(…)

H. Sì è vero che nel

mese di settembre 2023 non ho vissuto nell’appartamento menzionato, è vero che

ho ricevuto CHF 600.- a copertura della spesa alloggiativa. Ma non ritengo

assolutamente irrilevante né sotto il profilo giuridico né sotto l'aspetto

umano, la questione relativa all’utilizzo degli importi ricevuti, in quanto è

fondamentale comprendere a che tipo di spese siano stati destinati tali fondi.

Non si tratta semplicemente di una questione formale o marginale, ma di un

elemento che è essenziale per valutare correttamente la legittimità della

restituzione di tali somme. Le risorse ricevute non sono state utilizzate in

modo frivolo o per scopi non necessari, ma sono state destinate in maniere

selettiva ed esclusiva a far fronte a spese straordinarie di assoluta

necessità, legate alla mia sopravvivenza e al mantenimento delle mie condizioni

m'minimali di dignità. Questi fondi sono stati impiegati in una situazione di

bisogno economico evidente per coprire necessità vitali e primarie, come pasti

fuori casa, l'acquisto di accessori di prima necessità, il pagamento di alloggi

temporanei e depositi. In un contesto giuridico, non può essere ritenuto

irrilevante, lo scopo per cui sono state utilizzate tali somme. Ignorare i

motivi dell'utilizzo di queste somme per rispondere a necessità vitali di

bisogno significa non tenere conto della realtà oggettiva.

I. "Il principio

di sussidiarietà conferma che una persona nel bisogno deve utilizzare

prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo

sussidiariamente ha diritto all’assistenza." Esattamente! Tutte le

risorse disponibili sono state usate per coprire il fabbisogno corrente. In

preda al caos di quei giorni, non avevo neppure ragionato che i CHF 600.- erano

stati versati per l'affitto di settembre 2023. Umanamente, non può essere

irrilevante sapere per cosa sia stati utilizzati i soldi, né il contesto in cui

sono stati utilizzati. Certo non ho vissuto presso l’appartamento menzionato.

Ma da qualche parte dovevo pur vivere?

L. Cito: "A

questo proposito si rileva che tale importo non andava computato nel calcolo

volto a definire la prestazione assistenziale per il mese di agosto 2023 in

quanto utilizzato per far fronte alle spese alloggiative straordinarie occorse

immediatamente dopo la grandinata". Su questo punto, magnificenza. Il

reclamo è accolto e la decisione parzialmente riformata. Nel punto precedente,

invece mi è stato negato ogni tipo di considerazione riguardo l'utilizzo degli

importi ricevuti, come se io non avessi neanche il diritto di esistere come

persona, e che non è rilevante capire a quali spese siano stati destinati i fondi.

Ora, tuttavia, si fa riferimento a una somma di CHF 150.-, di cui in realtà CHF

135.- sono stati rimborsati per coprire una spesa alloggiativa relativa al mese

di agosto 2023, in un contesto che appare misteriosamente mutato. La questione

solleva interrogativi legittimi: se in precedenza il mio utilizzo di quelle

risorse di CHF 600.-, impiegate per soddisfare bisogni primari e urgenti, e

stato considerato irrilevante e non giustificato, com'è possibile che ora, una

cifra altrettanto modesta come quella di CHF 150.-, venga messa in evidenza e

presa in considerazione in maniera differente? Non è chiaro perché, da una

parte, le motivazioni che giustificano l'utilizzo delle risorse per

sopravvivere e fronteggiare le emergenze siano state completamente ignorate.

Dall’altra parte, si attribuisce ora un peso inaspettato ad una cifra che,

resta ben lontana dall’essere sufficiente a coprire le reali necessità

derivanti dalla mia condizione di emergenza abitativa. La discrepanza nella

valutazione di queste circostanze solleva dubbi sulla coerenza e sull'equità

delle decisioni prese fino ad ora. A questo punto, il principio di giustizia e

di trasparenza impone che vengano rivalutate le motivazioni alla base dell'utilizzo

delle somme ricevute, riconoscendo la buona fede, e che tutti gli importi sono

stati spesi per soddisfare necessità vitali, e non per fini discrezionali.

(…) L'emergenza

abitativa che ho vissuto sarebbe stata temporanea e risolvibile in 7 giorni, se

USSI non avesse procrastinato le decisioni e mi avesse concesso immediatamente

uno degli alloggi temporanei in subaffitto che io ho subito proposto pochi

giorni dopo. Una sistemazione del genere, che era subito disponibile dopo pochi

giorni, seppur provvisoria, mi avrebbe permesso di affrontare la situazione in

modo merio gravoso, senza la necessità di dover ricorrere ai fondi ricevuti per

coprire il canone di affitto di settembre 2023. L’assenza di un alloggio

stabile per un periodo così prolungato, mi ha costretto, infatti, in una di

situazione dì bisogno economico evidente, a utilizzare tutte le risorse a mia

disposizione per far fronte a necessità di primarie e urgenti, con l'obiettivo

di sopravvivere in modo più o meno dignitoso.

Se avessi avuto la

possibilità di accettare le soluzioni temporanee in subaffitto, come richiesto,

l'emergenza sarebbe stata affrontata in maniera diversa, e senza dover

attingere a quelle somme per delle necessità straordinarie. In questo contesto,

la mia condizione è rimasta irrisolta per un periodo ingiustificabile di2 mesi,

privandomi non solo di un alloggio stabile, ma anche dei diritti umani

fondamentali riportati nella costituzione legati al diritto a una vita

dignitosa. (…)

Ho immediatamente

comunicato la disdetta dell'alloggio a USSI, perché USSI non ha bloccato

immediatamente il versamento del Canone di affitto di settembre 2023? C'era

tutto il tempo necessario per bloccare il versamento. Data la straordinarietà

della situazione in cui mi sono trovato, perché invece di sottopormi a una pena

con un ordine di restituzione, nessun operatore socio-amministrativo mi ha

detto che i CHF 600.- forse potevano invece essere trasformate in una "prestazione

speciale"? Ai sensi dell’art. 20 Las "Le prestazioni speciali

sono destinate a coprire bisogni particolari e sono riconosciute di volta in

volta secondo l'esigenza". Ritengo pertanto che potrebbe essere

ragionevole considerare questi CHF 600.- come una prestazione speciale,

riconoscendo il contesto eccezionale e le difficoltà estreme che ho dovuto

affrontare, e che tali spese siano state giustificate dalla necessità di

garantire un'esistenza dignitosa durante quei mesi critici. (…)” (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 20 gennaio

2025, l’USSI propone di respingere il ricorso. In merito all’importo di fr.

150.- (fr. 135.-, secondo il ricorrente), l’amministrazione osserva che:

"

(…) con decisione su reclamo del 12 novembre 2024, ha già stabilito che

tale importo non andava computato nel calcolo volto a definire la prestazione

assistenziale per il mese di agosto 2023 e dunque non ne andava richiesta la

restituzione.

Su tale punto il

ricorso è privato d’oggetto.” (cfr. doc. IV).

Quanto alla confermata

restituzione dell’importo di fr. 600.-, invece, l’USSI, oltre a ribadire che

nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà, osserva quanto

segue:

" (…)

Irrilevante per la restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano

stati investiti gli importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale,

ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai

costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al

metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio

della prestazione assistenziale del mese seguente.

Nel caso in esame, è

pacifico che l’USSI abbia riconosciuto al richiedente l’importo di CHF 600.- a

titolo di spese alloggiativa per il mese di settembre 2023.

Le giustificazioni rese

dall’interessato non possono essere seguite. A seguito degli eventi naturali

intercorsi, nel mese di settembre 2023, il signor RI 1 non ha più vissuto

presso l’appartamento menzionato, e tuttavia l’importo di CHF 600.- era stato

riconosciuto al reclamante [recte: ricorrente] proprio a copertura della spesa

alloggiativa per il citato mese di settembre 2023. Alla luce di ciò non si

giustifica la somma ricevuta dall’interessato. L’USSI ha pertanto confermato

l’ordine di restituzione per l’importo di CHF 600.-.” (cfr. doc. IV).

Da ultimo, l’USSI ribadisce che “è

possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita

in giudicato formale della decisione di restituzione” e precisa che “il

concetto di buona fede sollevato dal ricorrente e le precarie condizioni

economiche invocate nella procedura di reclamo e confermate nel proprio atto di

ricorso verranno esaminate dall’USSI con separata decisione, dopo che la

decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato” (cfr. doc. IV).

1.4. Il 21 gennaio 2025, il TCA ha

assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova. L’invio raccomandato non è stato ritirato dal ricorrente.

Questa Corte ha quindi proceduto

a trasmetterlo a RI 1 per posta semplice il 3 febbraio 2025 (cfr. doc. V).

Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Il TCA rileva, innanzitutto, che

come osservato dall’USSI nella propria risposta di causa, per l’importo di fr.

150.-, l’amministrazione, nella decisione su reclamo che RI 1 ha impugnato “ha

già stabilito che tale importo non andava computato nel calcolo volto a

definire la prestazione assistenziale per il mese di agosto 2023 e dunque non

ne andava richiesta la restituzione” e conseguentemente accolto il reclamo

per quanto concerne questo punto (cfr. supra consid. 1.3. e doc. doc. IV).

Di

conseguenza le censure ricorsuali in merito all’importo chiesto in restituzione

di fr. 150.- sono prive d’oggetto.

2.2. Oggetto

del contendere è dunque unicamente la questione di sapere se, a ragione o meno,

l’USSI abbia chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 600.-, corrispondenti alla

parte delle prestazioni assistenziali percepita, secondo la parte resistente,

indebitamente per il mese di settembre 2023.

L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali

consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni

assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il

reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,

da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni

ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali

in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedevano i seguenti forfait di

mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale

per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

1

persona

1’031.-- / mese

Considerandi

2.

persone

1'577.-- / mese

3.

persone

1'918.-- / mese

4.

persone

2'206.-- / mese

5.

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2023, in BU 1/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5 e segg.).

2.4

L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile

residuale, enuncia:

" Il reddito

disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto

delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono

computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul

diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte

dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata interamente

nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le

altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per

una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e

fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in

casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse

difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i redditi dei

minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.

non viene computata per ogni membro dell’unità di

riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un

massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da

lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e oneri permanenti

(art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti di cui

all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte di cui all’art.

8.

cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi sui debiti

privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi

della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.

2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene

considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile

residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena

menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è

conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

La spesa computabile, è costituita dalla somma delle spese

vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Giusta l'art. 9

Laps:

"

1La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento composte

da una persona:

importo riconosciuto dalla legislazione

sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di riferimento composte

da due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione

sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di riferimento composte

da più di due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione

sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per i coniugi

maggiorato del

20%

2Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

Con

effetto dal 1° gennaio 2023, gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla

quale l’art. 9 Laps fa riferimento, per la pigione, e meglio, per una persona

sola ammontavano a fr. 17'580.-- nella regione 1, a fr. 17'040-- nella regione

2.

ed a fr. 15'540.-- nella regione 3(art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC; Ordinanza

del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo

la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale

sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, Stato al 1°

gennaio 2023).

Ai

sensi dell’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo per la spesa d’alloggio, ai

fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato

l’affitto maggiorato delle (sole) spese accessorie fino al massimale previsto

dall’art. 9 Laps.

2.5

Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le

prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui

all’art. 26 Laps.”

Ai

sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il

condono:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno

dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito

ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od

in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di

riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)."

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni

complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 RLaps "L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai

sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle

domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di

rimborso è l’USSI.

2.6

Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che

rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra,

anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della

revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può

riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è

possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti

determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede

oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona

fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.

STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2.,

parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del

20.

ottobre 2000).

2.7

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1970, ha

beneficiato delle prestazioni assistenziali da gennaio ad ottobre 2004, da agosto

2015.

a gennaio 2016, da maggio a giugno 2016, da settembre 2016 ad agosto 2018

e da marzo 2020 ad oggi (cfr. all. a doc. VI).

Le prestazioni Las

riconosciutegli ammontano, stando al conteggio di data 28 febbraio 2025, a

totali fr. 179'614.50 (cfr. all. a doc. VI).

Dal 1°

gennaio 2014, il ricorrente locava presso il Comune di __________, un

appartamento di proprietà della __________, composto da 3 locali, per una

pigione annua di fr. 7'200.-, pari a fr. 600.- mensili (cfr. all. a doc. VI).

Con decisione

del 27 luglio 2023, l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a percepire le

prestazioni assistenziali per fr. 1'631.- al mese da agosto a dicembre 2023.

In

particolare, per determinare le prestazioni Las di diritto, l’amministrazione,

a titolo di “spesa alloggio”, ha computato l’importo mensile di fr.

600.- (cfr. doc. 39-42).

In sostituzione di tale

provvedimento e per il periodo da ottobre a dicembre 2023, con decisione del 20

settembre 2023 l’USSI ha, poi, rivisto le prestazioni assistenziali del

ricorrente in totali fr. 1'031.- mensili (cfr. doc. 609-612).

Nel ricalcolo della prestazione

Las spettante a RI 1 per i tre mesi in questione, l’amministrazione non ha

computato nulla a titolo di spesa per l’alloggio.

La

decisione del 20 settembre 2023 è poi stata integrata, per il mese allora in

corso, da quella del 7 novembre 2023 - mediante la quale, per il mese di

novembre l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a percepire a titolo di “spesa

alloggio” ulteriori fr. 875.- in base al contratto di sublocazione

sottoscritto dal ricorrente (cfr. 581-583) - e sostituita da un’altra di data 7

novembre 2023 per il mese di dicembre 2023, per il quale l’USSI ha riconosciuto

al ricorrente il diritto ad una prestazione Las mensile di fr. 1’906.- (cfr.

doc. 577-580).

La

prestazione assistenziale di fr. 1'631.- relativa al mese di settembre e

calcolata a fine luglio 2023 (cfr. supra) è stata versata al ricorrente il 6

settembre 2023.

Il

giorno stesso, egli ha prelevato in contanti la somma di fr. 600.- dal proprio

conto privato (cfr. doc. 529).

Il 4

settembre 2023, la __________, in qualità di locatore, ha disdetto con effetto

immediato il contratto di locazione dell’appartamento ove risiedeva il

ricorrente sin dal 1° gennaio 2024 “a seguito dei danni della natura del 25

agosto 2023”. La disdetta è stata contestualmente sottoscritta da RI 1

(cfr. doc. 36).

L’8 settembre 2023, il ricorrente

ha fatto richiesta di una “prestazione speciale per trasloco / mobilio”,

indicando che il contributo veniva richiesto per la “spesa per trasloco CHF

1'000” (cfr. doc. 614).

Il 15 settembre 2023, l’USSI ha

comunicato all’assistito di non poter “entrare nel merito della sua

richiesta in quanto non vi è ancora stato un cambiamento di

domicilio/appartamento”, precisando che “qualvolta decidesse di cambiare

domicilio, la informiamo che prima di sottoscrivere il contratto, dovrà

trasmettere una bozza del contratto per la dovuta autorizzazione. Per eventuali

danni legati al maltempo, la invitiamo a voler contattare il suo locatore e/o

la sua assicurazione di economia domestica __________” (cfr. doc. 613).

Con

scritto del 25 settembre 2023, RI 1 ha trasmesso all’USSI una “richiesta

urgente di accettazione alloggio”, ove ha indicato che a causa della grandinata

che ha colpito il __________ il 25 agosto 2023, “il tetto del mio alloggio

in __________ si è completamente distrutto, l’acqua è immediatamente entrata

copiosa allagando i locali rovinando ogni cosa, lasciandomi senza elettricità”.

Trascorso un mese dall’evento, ha poi precisato il ricorrente, “sono ancor

senza un alloggio, ospitato da persone”, poiché:

" (…) Ho

chiamato moltissime agenzie immobiliari, ho risposto agli annunci, ma a causa

dei miei debiti, nessuno è disponibile a concedermi un contratto di locazione.

4.

Lei mi propone gentilmente una

sistemazione in albergo. Ma può essere questa la soluzione a questo problema?

Stare in albergo è una situazione simile a quella attuale, è comunque una

sistemazione provvisoria.

(…) ho trovato una valida soluzione di

alloggio. Un’amica mi ha proposto di affittarmi una camera. (…) Mi può ospitare

nel suo appartamento (…) fino a quando sarà necessario o troverò un’altra

sistemazione a patto che le spese vengano equamente condivise a metà” (cfr.

doc. 33).

Il 24

ottobre 2023 l’USSI ha autorizzato il subaffitto da parte del ricorrente presso

una sua conoscente per un periodo di sei mesi (cfr. doc. 31-32).

Il 16 gennaio 2024, per quanto di

interesse ai fini della presente vertenza, l’USSI ha chiesto la restituzione di

fr. 600.- a valere quale “spesa alloggio” riconosciuta a versata a RI 1

per il mese di settembre, ritenuto che “a partire dal 25 agosto 2023 la

spesa alloggiativa non è più dovuta”, sebbene per settembre 2023 gli fosse

“stata riconosciuta (…) per intero” (cfr. doc. 29-30)

Tale provvedimento è stato

impugnato dall’interessato sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

1.

Mi spiace

per l’accaduto ma a causa della mia situazione disagio, il vostro versamento

indebito della pigione di settembre, in buona fede mi è completamente sfuggito.

2.

Il 25

agosto 2023 la grandinata ha fatto allegare completamente la mia casa. Da un

giorno all’altro, ho perso la casa e sono andate distrutte molte delle mie cose

necessarie alla vita quotidiana.

3.

Nei 2 mesi

successivi, settembre e ottobre, anche a causa del procrastinare del

trattamento della mia domanda in merito al mio alloggio in subaffitto, c’è

stato indiscutibilmente un lungo periodo di grande stress psicoemotivo e un

estremo caos a dir poco sfinente. In quel periodo di bisogno economico

evidente, i soldi ricevuti sono passati inosservati e sono stati usati per

affrontare le spese straordinarie: pasti fuori casa, abbigliamento, accessori,

alloggi, depositi (…)

Al momento dei fatti ero in buona fede, in

una gravissima condizione di emergenza, stress e disagio economico. Oggi, per

me, la restituzione costituisce un onere troppo grave, in quanto le mie

condizioni economiche sono modeste e anche un pagamento rateale mi mette in

un’ulteriore difficoltà economica in viste delle nuove spese straordinarie.

Chiedo il condono (…)” (cfr. doc. 28).

In data 5 marzo 2024, l’USSI ha

chiesto a RI 1 di specificare se il suo scritto era da considerarsi “unicamente

quale richiesta di condono oppure anche (…) reclamo formale” (cfr. doc.

24).

In assenza di un riscontro, tale

richiesta è stata ripresentata al ricorrente il 21 marzo 2024 (cfr. doc. 23).

Il 22 marzo 2024, RI 1 ha

innanzitutto indicato “non capisco il fine della sua domanda e non posso

entrare nel merito a una risposta da parte mia”, per poi precisare:

" (…) A

pagina 2 di 2 del suo scritto del 16.01.2024, alla voce “mezzi di diritto” è

citato “contro la presente è possibile inoltrare reclamo all’ufficio…”, “la richiesta

di condono deve essere motivata e inviata allo scrivente ufficio”. Di fatto

come scritto una cosa non esclude l’altra. Per come avete scritto voi, il

reclamo è inteso come la parte scritta di spiegazione che precede le

motivazioni e la richiesta per il condono.

Non mi è chiaro il suo accanimento nel

ricevere una risposta da parte mia. Nella sua richiesta non c’è nessuna

trasparenza sul caso, né delucidazione precise, né spiegazioni delle conseguenze

giuridiche di un’eventuale (non citata) differenza tra una missiva di

Dispositivo

“richiesta di condono” e/o di “reclamo formale”. Per questi motivi non è

assolutamente chiara la sua domanda-richiesta informazioni del 21.03.2024 e di

conseguenza non posso entrare nel merito finché non mi spiega esattamente i

suoi obiettivi e le conseguenze (…)” (cfr. doc. 22).

Con

scritto di data 11 aprile 2024, l’USSI ha quindi comunicato al ricorrente

quanto segue:

" (…)

·

Il reclamo è una richiesta formale mediante la quale si contesta

una decisione amministrativa. Il reclamo non riguarda la regolarizzazione del

debito bensì la contestazione della decisione amministrativa.

·

Il condono è un provvedimento amministrativo mediante il quale si

richiede la regolarizzazione del debito. Il debito può essere condonato, in

tutto od in parte, se cumulativamente il titolare del diritto ha percepito la

prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni

economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento

costituirebbe un onere troppo grave (art. 26 cpv. 3 Laps).

Se il suo scritto è da intendersi

unicamente quale richiesta di condono, concorda con quanto indicato nella

nostra decisione del 16 gennaio 2024. In caso di reclamo, contesta la decisione.

Mediante lo stesso scritto può essere presentato sia il reclamo che il condono”

(cfr. doc. 20-21).

Il 16 aprile 2024 RI 1 ha quindi

precisato che intendeva sia interporre reclamo, che chiedere il condono di

quanto chiesto in restituzione, precisando, quanto alla propria buona fede, che

tra settembre ed ottobre 2023 “il funzionario incaricato non mi ha mai

informato sulla possibilità di ricevere un aiuto extra e/o una prestazione una

tantum per far fronte a delle spese straordinarie in caso di grave emergenza.

Inoltre a causa del procrastinare delle decisioni del funzionario

incaricato, ho dovuto vivere 2 mesi senza un alloggio arrangiandomi con mezzi

di fortuna e ho avuto la necessità di affrontare spese extra per la mia

sopravvivenza.” (cfr. doc. 19).

Con la

decisione su reclamo del 12 novembre 2024, come visto e per quanto attiene alla

restituzione delle “spese alloggiative” di fr. 600.- corrisposte per il

mese di settembre 2023, l’USSI ha confermato il proprio precedente

provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).

2.8. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che quando l’USSI, con decisione del

27 luglio 2023, ha stabilito le prestazioni di diritto di RI 1, tra gli altri,

anche per il mese di settembre 2023, ha tenuto conto anche della spesa alloggiativa,

per un totale di fr. 600.- (cfr. supra consid. 2.7.).

Sennonché, sin dal 25 agosto

2023, di fatto, il ricorrente non usava più quei locali, divenuti inagibili a

seguito della grandinata che quel giorno ha colpito il Locarnese.

Tant’è che il contratto di

locazione è stato disdetto con effetto immediato il 4 settembre 2024 dal

locatore, che ha altresì restituito al ricorrente la parte della pigione

relativa ai giorni del mese di agosto in cui l’ente locato non aveva potuto

essere utilizzato (cfr. doc. 35, “l’obbligo del proprietario è limitato ad

una riduzione dell’affitto per il periodo di inagibilità dell’oggetto”).

Dell’inutilizzabilità dei locali

locati da parte di RI 1, così come della disdetta immediata del contratto di

locazione, l’USSI risulta dagli atti essere stato informato solo

successivamente all’avvenuto versamento dell’intera prestazione assistenziale

del 6 settembre 2023 (cfr. supra 2.7.).

In concreto, quindi, in

conseguenza dell’erroneo computo quale spesa di alloggio del canone locativo di

fr. 600.- per settembre 2023, RI 1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali

più elevate in rapporto a quanto, effettivamente, avrebbe avuto diritto.

Il

calcolo delle prestazioni assistenziali andava quindi rivisto in base alle spese

di alloggio effettivamente computabili.

Nel

mese di settembre 2023, il ricorrente ha fatto valere di essere stato “ospitato

da persone” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 33).

Non ha,

per contro, preteso che tale ospitalità fosse, in qualche modo, onerosa, né ha

prodotto documentazione che permetta di giungere a tale conclusione.

Egli,

quindi, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente

parte delle prestazioni assistenziali afferenti a quel mese, di modo che

rettamente l’USSI ha provveduto ad emanare l’ordine di restituzione per i fr.

600.- riconosciuti a valere quale spesa per l’alloggio.

Circa le argomentazioni

sollevate, tanto in sede di reclamo (cfr. supra consid. 2.7.), quanto

ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.), dal ricorrente sulla propria buona fede e

sulle sue difficoltà finanziarie (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il TCA

rileva che tali argomentazioni esulano dalla presente

vertenza, concernendo i presupposti del condono (cfr.

art. 26 cpv. 3 Laps; supra consid. 2.5. e 2.6.) che, a questo stadio, non è

oggetto della lite.

Nel

caso di specie, l’USSI si è peraltro già impegnato ad esaminare d’ufficio con separata decisione, nella

procedura successiva, se le condizioni del condono sono in concreto date, oppure

no (cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I,

nonché consid. 1.3.).

Sull’eventuale

possibilità di procedere alla restituzione rateale di quanto indebitamente

percepito, a suo tempo menzionata dal ricorrente come comunque problematica

alla luce della sua situazione finanziaria (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 28),

il TCA rileva che un’eventuale soluzione confacente

alle esigenze economiche di RI 1 dovrà, a dipendenza dell’esito della domanda

di condono che l’amministrazione si è già impegnata ad esaminare, eventualmente

essere concordata con l’amministrazione.

Questo tema non è,

comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad

occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014

consid. 2.12.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.15.; STCA

39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo

2006 consid. 2.21.).

2.9. Questa Corte rileva pure che

l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione (peraltro non contestato

per quanto concerne il suo ammontare), è pari alla somma che il ricorrente ha

percepito indebitamente a titolo di spesa per l’alloggio per il mese di

settembre 2023 (fr. 600.-; cfr. all. a doc. VI) in relazione ai locali che non

occupava più dalla fine di agosto 2023 e si rivela, quindi corretto.

2.10. Alla luce di tutto quanto precede,

la decisione su reclamo impugnata da RI 1 deve, pertanto, essere confermata.

2.11. In ambito di assistenza

sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge

di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia

l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui

non è privo d’oggetto, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti