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Decisione

42.2024.52

Restituzione AS 1/18-12/22. Ric., per proprio mantenimento, avrebbe dovuto usare i redditi non dichiarati, ossia rendite IT, pigioni della casa in IT e accrediti da terzi. Rinvio atti per nuovo calcol

14 aprile 2025Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.18. La

condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF

8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Al

riguardo cfr. pure STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 consid. 5.3.2.; STF

9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021

consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7

del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019

consid. 2.11.

2.19. Nella

concreta fattispecie il TCA ritiene che, già indipendentemente dalla questione

di sapere se l’assistenza di un avvocato vada ritenuta o meno necessaria o

almeno indicata (è infatti piuttosto nella procedura di reclamo davanti

all’amministrazione che si ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento di

tale presupposto e che l’esame dello stesso avviene in base a criteri più

severi; cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019

del 21 gennaio 2020 consid. 7; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2.,

pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid.

4.2.-4.3.; DTF 103 V 46), non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26

settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Alla

luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei

siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente

vertenza relativa alla questione di sapere se l’USSI, per determinare l’importo

di prestazioni assistenziali percepite da gennaio 2018 a dicembre 2022 da

restituire, abbia correttamente tenuto conto delle entrate estere non

dichiarategli, appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti dalla rilevante

documentazione agli atti, comprensiva della STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023

(cfr. consid. 1.4.; 2.7.), emergeva in modo indubbio che il tema non risultava

complesso e che le rendite INAIL, le pigioni relative alla locazione della casa

di sua proprietà in Italia, come pure gli ulteriori accrediti da terzi andavano

computati al fine di stabilire l’ammontare da restituire.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2022.7

del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid.

2.11.).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per

quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili (parziali) e di rifiuto,

per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito

patrocinio cfr. STCA 42.2023.38 del 15 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA

42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.18.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio

2019; STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF,

con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile

in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in

sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

2.20. Infine RI 1 ha chiesto di essere

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche per quanto concerne la

procedura di reclamo (cfr. doc. I pag. 32-35; 39; consid. 1.6.).

Nella procedura di reclamo

dinanzi all’USSI il medesimo era già rappresentato dall’avv. RA 1.

La decisione su reclamo ha

parzialmente accolto il reclamo, non considerando ai fin della restituzione la

sostanza immobiliare sita in Italia (cfr. doc. A; consid. 1.5.). Tale

provvedimento avrebbe dovuto comunque tenere conto anche di altre voci a favore

Considerandi

del ricorrente, e meglio chiarire l’importo di spese e interessi passivi da

computare ai sensi dell’art. 22 lett. b cfr. 4 Las (cfr. consid. 2.10.; 2.11.).

L'art. 52 cpv. 3 della Legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito dell’assistenza

sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las

prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate

ripetibili.

Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe

potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se

risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata

in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile

2015.

consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-rungsrechts ATSG,

4.

ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA

38.2009.62

del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre

2004.

consid. 2.17.).

La

nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di

sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre

situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione

può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di

dispendio o di difficoltà particolari.

Con

sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il

Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che

l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione

non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali

conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di

procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di

opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate

unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di

soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52,

n. 85).

Al riguardo cfr. STCA 42.2021.11

del 21 giugno 2021 consid. 2.19.; STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.

2.21

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio

di cui all’art. 31 Lptca a cui rimanda l’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65

Las;), prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10

aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer

1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

La necessità di patrocinio da

parte di un legale – eccezionale nella procedura amministrativa (cfr. STF

8C_779/2023 del 2 settembre 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N.16 pag.

435; STF 8C_397/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.2.; STF 9C_90/2022 del 3

febbraio 2023 consid. 5.2.;9C_577/2019

del 21 gennaio 2020 consid. 7) – dipende dalle circostanze oggettive e

soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali

applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie

poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere

capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un

intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di

regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui

oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche

difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente

stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1

con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di

un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo

di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF

8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag.

161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del

7.

aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).

Tutto ben considerato, le

questioni di sapere se e quali redditi esteri conteggiare nel calcolo della

prestazione, possono essere definite, in casu, quali temi giuridici complessi

da chiarire.

Contrariamente a quanto stabilito

dall’USSI (cfr. doc. A pag. 12), si giustifica, quindi, l’assistenza di un

avvocato durante la procedura di reclamo.

Ne

consegue che le condizioni relative al gratuito patrocinio vanno ritenute

ossequiate.

L’indigenza

attualmente deve essere ammessa, come pure il presupposto della probabilità di

esito favorevole del reclamo, per la parte accolta (stralcio della sostanza

immobiliare sita in Italia per calcolare l’importo da restituire), tenendo

conto che avrebbe dovuto esserlo in maniera più ampia (computando le spese e

gli interessi passivi ex art. 22 lett. b cfr. 4 Las; cfr. consid. 2.10.; 2.11.).

Al ricorrente vanno, dunque,

accordate ripetibili per la procedura di reclamo - che l’USSI quantificherà

debitamente - nella misura in cui il reclamo, da un lato, è stato parzialmente

accolto con il provvedimento impugnato dell’11 novembre 2024, dall’altro,

avrebbe dovuto essere accolto più ampiamente (computo, nella spesa vincolata

Las, delle spese e degli interessi connessi al mutuo; cfr. consid. 2.10.; 2.11.).

Il gratuito patrocinio per la

procedura di reclamo, per quanto attiene alla contestazione della presa in considerazione

dei redditi italiani al fine del calcolo dell’importo da restituire, invece,

non va riconosciuto.

Stante quanto esposto al consid.

2.19

in merito al fatto che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole

per tale aspetto, il gratuito patrocinio deve essere negato anche per la procedura

di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI

per determinare nuovamente, tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.10. e

2.11., l’importo di prestazioni assistenziali percepite dal ricorrente da

gennaio 2018 a dicembre 2022 da restituire.

§§ L’USSI

riconoscerà all’insorgente le ripetibili per la procedura di reclamo come

indicato al consid. 2.21.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’400.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili per la procedura davanti al TCA.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio dinanzi al TCA, in quanto non

divenuta priva di oggetto, è respinta.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti