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Decisione

42.2024.52

Restituzione AS 1/18-12/22. Ric., per proprio mantenimento, avrebbe dovuto usare i redditi non dichiarati, ossia rendite IT, pigioni della casa in IT e accrediti da terzi. Rinvio atti per nuovo calcolo con spese e interessi passivi. No GP per parte in cui ric. è soccombente. Per reclamo ripet. No GP

14 aprile 2025Italiano60 min

dichiarategli, appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario, destinata

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2024.52

rs

Lugano

14 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo dell’11

novembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1964, è

stato al beneficio dell’assistenza sociale da giugno 2009 a marzo 2010, da

gennaio ad aprile 2012, da gennaio a maggio 2013, nonché da febbraio 2015 a

dicembre 2022 per complessivi fr. 263'609.50 (cfr. doc. A pag. 2; 1714-1747).

1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI), il 29 marzo 2023, ha emesso un ordine di restituzione

dell’importo di fr. 145'167.10 corrispondenti alle prestazioni assistenziali

versate a RI 1 nel periodo gennaio 2018 - dicembre 2022 (cfr. doc. 2837-2840).

Tale provvedimento è stato

motivato come segue:

" (…)

dall’istruttoria condotta dal Servizio ispettorato sociale è emerso che la sua

sostanza immobiliare sita a __________ (Italia) dal mese di giugno2015 è

regolarmente affittata e dalla stessa ricava un’entrata di Euro 550.00 al mese.

Inoltre, negli anni, il suo mutuo ipotecario è stato parzialmente ammortizzato

da Euro 120'000 (31.10.2007) a Euro 82'633 (31.10.2022) grazie all’entrata in

precedenza descritta e grazie anche ad altri aiuti finanziari, e da ultimo

dall’anno 1991 lei riceve una rendita INPS.

Considerati questi elementi, tutti

sottaciuti al nostro Ufficio, portano a ricalcolare il diritto alle prestazioni

di sostegno sociale degli ultimi 5 anni (art. 26 Laps) ed emerge che lei non

aveva diritto a percepire le prestazioni assistenziali (cfr. tabelle di calcolo

allegate). (…)” (Doc. 2837)

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

il 15 maggio 2023, ha interposto reclamo, chiedendo principalmente l’annullamento

dell’ordine di restituzione (cfr. doc. 2796 pag. 36).

Il reclamante ha, segnatamente,

fatto valere di aver fornito, sin dalle prime domande di prestazioni

assistenziali, l’intera documentazione comprovante la propria situazione

economico-finanziaria in Svizzera e all’estero, comprensiva di riguardante

l’immobile sito nel Comune di __________ (__________, Italia). È stato

precisato, da un lato, che anche il 21 giugno 2022 RI 1, quando è stato sentito

dal Capo Servizio Ispettorato sociale, __________, ha messo al corrente quest’ultimo

nel dettaglio circa il proprio difficile quadro personale, conformemente

all’obbligo di informazione e collaborazione. Dall’altro, che l’USSI è sempre

stato perfettamente a conoscenza della sua situazione personale e finanziaria,

per cui tale Ufficio non può pretendere di aver saputo solo recentemente della

proprietà all’estero.

Inoltre è stato asserito che le

entrate fisse di RI 1, ovvero le pigioni ottenute dalla locazione dell’immobile

e la rendita INAIL, che la banca gestisce autonomamente e denomina “pensione”,

sono sempre state assorbite dalle mensilità del mutuo - quota capitale e quota

interessi (cfr. doc. 2796 pag. 8-11, 17-25).

In subordine il reclamante ha

postulato il condono della restituzione, indicando che la sostanza immobiliare

non è liquidabile e che gli introiti fissi non possono essere considerati somme

libere a disposizione. Egli ha puntualizzato che per questo motivo viveva

unicamente delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 2796 pag. 29, 30, 37).

Il medesimo ha, altresì, chiesto

di essere ammesso al beneficio all’assistenza giudiziaria e a gratuito

patrocinio (cfr. doc. 2797 pag. 31, 34).

1.4. Con sentenza 42.2023.20 del 14

agosto 2023 questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il

ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su reclamo dell’11 aprile 2023,

con la quale l’USSI gli aveva riconosciuto una prestazione assistenziale di fr.

1'233.-- per il mese di gennaio 2023 non conteggiando il valore della sostanza

immobiliare sita in Italia di sua proprietà (computata, per contro, nella

decisione formale dell’11 gennaio 2023 di diniego dell’assistenza sociale per

il mese di gennaio 2023).

Il

TCA ha stabilito che a ragione l’amministrazione, in applicazione, in particolare, del principio di

sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno, aveva considerato nel

calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale ordinaria spettante al

ricorrente nel mese di gennaio 2023 la rendita INAIL e il reddito della sua sostanza

immobiliare sita in __________.

Tuttavia a titolo di reddito

della sostanza andava tenuto conto non del valore locativo, bensì

dell’ammontare delle pigioni che vengono versate all’insorgente dall’inquilino,

essendo l’entrata effettiva che RI 1 percepisce dal suo immobile sito in

Italia.

Questo Tribunale ha evidenziato

che il fatto che tali entrate siano state cedute alla banca in relazione al

mutuo contratto con la stessa e utilizzate per far fronte alla sua condizione

debitoria non era decisivo. In effetti i debiti non rientrano di regola tra i

bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione

ordinaria.

Gli

atti sono stati ad ogni modo rinviati alla parte resistente per effettuare un

nuovo calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente

nel mese di gennaio 2023, conteggiando, nei redditi computabili Las, un reddito

della sostanza immobiliare costituito dalle pigioni, come pure le rendite INAIL,

nelle spese computabili Las, contrariamente a quanto effettuato nella decisione

su reclamo, le spese e gli interessi passivi limitatamente all’importo del

reddito di sostanza ai sensi dell’art. 22 lett. b cfr. 4 Las.

L'USSI è stato anche

incaricato di valutare, con la collaborazione del ricorrente, se e in che

misura tenere conto di un'eventuale eredità da parte della madre, deceduta il 3

dicembre 2021, siccome era emerso che quest’ultima per anni aveva aiutato

finanziariamente il figlio.

Con giudizio 8C_609/2023 del 2

novembre 2023 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso di RI

1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, contro la sentenza del 14 agosto 2023.

1.5. Con decisione su reclamo dell’11

novembre 2024 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo del 15 maggio 2023

(cfr. consid. 1.3.), nel senso che l’importo da restituire è stato ridotto a

fr. 56'350.70, non tenendo conto della sostanza immobiliare sita in Italia per

determinare le prestazioni assistenziali indebitamente percepite.

Al riguardo l’amministrazione ha

rilevato:

" (…) l’USSI,

essendo venuto a conoscenza del percepimento delle pigioni relative

all'immobile italiano di proprietà del signor RI 1, della rendita INAIL e dei

numerosi accrediti ricevuti da terzi e dalla madre, solo il 21 giugno 2022 - in

sede di verbale di audizione davanti all'Ispettorato sociale - non ne ha potuto

tenere debitamente conto per la definizione delle prestazioni assistenziali del

reclamante per il periodo dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2022.

Le prestazioni assistenziale mensili versate al reclamante dal

mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2022 erano state calcolate, nelle

relative decisioni, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo fossero

invece state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il

reclamante non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSl.

L'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha

emesso la decisione del 29 marzo 2023, considerando le citate entrate e quindi

ripristinando, da un punto di vista oggettivo, il giusto diritto all'assistenza

tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.

Tuttavia in relazione all'importo chiesto in restituzione pari a

CHF 145’167.10 si rileva che esso non risulta corretto.

E meglio, considerato che l'USSl era a conoscenza dell'esistenza

della sostanza in Italia dal 2013 e che solo nel mese di aprile 2021 ha provveduto

a far firmare all'interessato l'impegno di vendita, senza più impartirgli un

ultimo termine per procedere con la vendita della stessa o comprovarne

perlomeno gli sforzi, l'USSl non avrebbe dovuto considerare tale sostanza per

determinare le prestazioni indebitamente percepite se non, come poc’anzi

esposto, le pigioni relative all'immobile in Italia, la rendita italiana INAIL

e i numerosi accrediti.

Ne consegue che la decisione del 29 marzo 2023 viene parzialmente

riformata come segue: "Le è quindi stato versato un importo non dovuto

di CHF 56'350.70" come da tabella allegata. (…)” (Doc. A pag. 11)

1.6. Contro

la decisione su reclamo dell’11 novembre 2024 RI 1, sempre patrocinato

dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto, in ordine, la concessione dell’effetto sospensivo.

Nel

merito è stato postulato l’annullamento dei provvedimenti dell’11 novembre 2024

e del 29 marzo 2023 e di conseguenza, in via principale, “RI 1 non deve

versare l’importo di CHF 56'350.70, a rifusione delle prestazioni assistenziali

ricevute per il periodo gennaio 2018 - dicembre 2022”, in via subordinata,

“RI 1 non deve versare l’importo di CHF 56'350.70, a rifusione delle

prestazioni assistenziali ricevute per il periodo gennaio 2018 - dicembre 2022,

in quanto lo stesso è condonato” (cfr. doc. I pag. 41-42)

È stata altresì presentata

istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio nella

persona dell’avv. RA 1 per la procedura dinanzi al TCA e per la procedura di

reclamo (cfr. doc. I pag. 36-37; 39).

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente ha segnatamente ribadito, da una parte, che RI 1 ha

prodotto all’USSI, sin da principio, l’intera documentazione comprovante la

propria situazione economico-finanziaria in Svizzera e all’estero, rendendosi

sempre disponibile a ulteriori informazioni e ragguagli. Dall’altra, che

evidentemente le costanti corresponsioni di aiuti pubblici, senza interruzione,

non possono certo essere fondati su dati lacunosi, mancanti, incerti, come pure

che vi sono stati diversi incontri con l’amministrazione, l’ultimo ha avuto

luogo il 21 giugno 2022.

È stato addotto che in

quell’occasione, in cui è stato sentito dall’Ispettorato sociale, l’insorgente

ha fornito ogni dettaglio circa il proprio difficile quadro personale.

L’insorgente è sorpreso, quindi,

dal fatto che l’amministrazione, con decisione dell’11 gennaio 2023, gli abbia

negato il versamento delle prestazioni assistenziali, gettandolo in gravissima

indigenza, e che il 29 marzo 2023, pendente un ricorso al TCA contro la

decisione su reclamo dell’11 aprile 2023 che aveva confermato il provvedimento

dell’11 gennaio 2023, abbia ordinato la restituzione di fr. 145'167.10 relativi

al lasso di tempo gennaio 2018 - dicembre 2022, poi ridotti con la decisione su

reclamo dell’11 novembre 2023 impugnata a fr. 56'350.70.

Il patrocinatore di RI 1, per

conto di quest’ultimo, ha invocato la violazione dei principi della buona fede,

dell’uguaglianza di trattamento e del divieto di arbitrio.

È stato sottolineato che l’USSI,

nonostante fosse al corrente della situazione dell’insorgente (il quale mai ha

fatto mistero di detenere un immobile in Italia, né di avere una relazione

bancaria, dove dal 2015 confluisce una pigione mensile che insieme alla rendita

INAIL – conseguente a un infortunio del 1991 – sono state cedute alla banca

creditrice per l’ipoteca, e meglio a garanzia delle rate mensili del prestito e

servono al pagamento delle stesse), ha continuato ad allestire le varie tabelle

di calcolo, scegliendo di proposito e arbitrariamente come e quando inserire le

entrate le uscite e i debiti.

In proposito la parte ricorrente

ha affermato che le entrate figuravano nelle svariate domande di concessione e

di rinnovo delle prestazioni assistenziali che RI 1 presentava, di volta in

volta, regolarmente allo sportello Laps o direttamente all’USSI.

La medesima ha, altresì, rilevato

che durante il colloquio del 21 giugno 2022 l’insorgente ha spiegato che, “dopo

un periodo di difficoltà finanziaria, dettata principalmente dall’impossibilità

di reperire un lavoro e dalla propria grave condizione di salute, egli ha

dovuto procedere – inevitabilmente (per scongiurare la vendita all’asta

dell’immobile) – alla sospensione dell’originario prestito e alla sua conseguente

e successiva estensione con rinegoziazione a tassi notevolmente superiori”

e di mai avere avuto a disposizione le rendite INAIL, né le pigioni, visto che

tutti i proventi sono sempre confluiti direttamente e automaticamente

nell’ipoteca, come era noto, nel suo complesso, all’amministrazione. È stato,

di conseguenza, asserito che “le “entrate” a cui fa illegittimamente

riferimento l’USSI (doc. A, consid. P, pagg. 10 e 11) non esistono” (cfr.

doc. I pag. 7-22).

Il Certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria aggiornato e vidimato dal Comune di __________, quartiere di __________,

e la relativa documentazione sono stati prodotti il 10 gennaio 2025 (cfr. doc. III;

VI+N+1-5).

1.7. Nella sua risposta del 20 gennaio

2025 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

1.8. Il 3 febbraio 2025 l’avv. RI 1, per

conto del ricorrente ha evidenziato che quest’ultimo si trova in stato di

assoluto bisogno, che ha dato avvio alle pratiche di rinuncia all’eredità in

Italia e che non è minimamente in posizione di poter dare seguito all’ordine di

restituzione (cfr. doc. IX).

È stato allegato un rapporto

medico psichiatrico allestito il 20 gennaio 2025 da __________, psicologo

clinico e dal Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, da cui

emerge un progressivo peggioramento delle condizioni psico-fisiche di RI 1, il

quale manifesta una marcata sindrome paranoide con umore severamente

compromesso, caratterizzato da un profondo stato depressivo, associato a marcata

agitazione psicomotoria, nonché numerose problematiche somatiche (cfr. doc.

M1).

1.9. La parte resistente, il 13 febbraio

2025, in merito alle asserzioni del patrocinatore dell’insorgente, ha osservato

che in ogni caso RI 1, dal mese di giugno 2023 al mese di agosto 2024, non ha

inoltrato alcuna richiesta di prestazioni assistenziali, per cui si chiede come

abbia fatto a vivere durante questo periodo “a fronte del fatto che egli

ancora oggi non fornisce alcun documento relativo alle eredità dei propri

genitori limitandosi unicamente ad indicare “di aver dato avvio alle pratiche

di rinuncia all’eredità, in Italia”.

L’amministrazione ha, poi,

ricordato all’interessato che egli ha il dovere di ridurre il proprio danno e

pertanto ha il dovere di procedere con l'accettazione delle eredità e non di

rifiutarle.

Infine l’USSI ha puntualizzato:

" (…) sia

codesto lodevole Tribunale, con sentenza 42.2023.20, sia l'USSl, con decisione

su reclamo del 27 luglio 2023, hanno ribadito che, in base al principio di sussidiarietà,

non sussiste un diritto alla conservazione della sostanza e che pertanto egli deve

procedere con la vendita del suo immobile in Italia. Agli atti figura

unicamente un annuncio-postato sul sito internet "idealista",

insufficiente per comprovare un reale sforzo del ricorrente nel vendere il suo

immobile, immobile che si ricorda essere stato dato in locazione dal medesimo

dal 1º giugno 2015 senza averne mai informato l'USSl, come mai è stato

informato della propria rendita italiana (INAIL). Da qui l'emissione da parte

dell'Ufficio della decisione (ordine di restituzione) del 29 marzo 2023.” (Doc.

XI)

1.10. Il doc. XI è stato trasmesso per

conoscenza al rappresentante del ricorrente (cfr. doc. XII).

considerato in

diritto

2.1. La parte ricorrente ha invocato la

violazione del diritto di essere sentito, in quanto l’USSI gli avrebbe “impedito

di compiutamente sostanziare le proprie ragioni e dimostrare quanto da lui

dettagliatamente sostenuto”, non prendendo in considerazione le sue

numerose richieste probatorie, segnatamente la domanda di essere ascoltato e

quella di ricevere dalla parte resistente tutta una serie di documenti

attestanti la propria situazione, come l’integralità degli atti concernenti

l’abitazione secondaria di __________ (__________, Italia), la corrispondenza

intercorsa tra lui e ogni funzionario che si è occupato della sua pratica,

nonché ogni verbale inerente il suo incarto e le garanzie in favore

dell’amministrazione per la rifusione degli importi assistenziali erogati, in

caso di futura vendita della proprietà in Italia (cfr. doc. I pag. 26-29).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2

Cost. e dell’art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Dal

diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.;

STF 8C_846/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.2.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.1.; DTF

132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce

il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere

posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il

diritto a un'audizione orale. Ora, la Las, la Laps, come pure la Lptca e l'art.

42 LPGA, applicabili in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps, non prescrivono

espressamente un simile diritto (cfr. STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid.

4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018

consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF

9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140).

L’insorgente, nel caso concreto, ha

potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art.

29 cpv. 2 Cost. dinanzi all’amministrazione in sede di reclamo dove era già

patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018; consid.

1.2.).

Per quanto riguarda la censura

secondo cui l’USSI non avrebbe messo a disposizione del ricorrente determinati

documenti, va osservato, in primo luogo, che gli atti inerenti l’abitazione

secondaria di __________ (Italia), concernendo un bene immobile di sua

proprietà, dovrebbero essere noti all’insorgente.

In

secondo luogo, che in ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentito del

ricorrente sia stato leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr.

STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24

gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con l’inoltro dell’impugnativa

al TCA, in quanto, da un lato,

al medesimo è stata offerta la possibilità di consultare il proprio

incarto completo - richiesto da questa Corte all’USSI il 13 dicembre 2024 (cfr.

doc. II) e prodotto con la risposta di causa (cfr. doc. VII; 1-3561) - in sede

ricorsuale, dall’altro, l’insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi

dinanzi a questo Tribunale che è dotato di pieno

potere sui fatti e sul diritto (cfr. STF

9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.) e

che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che

ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16, 31 Lptca; 61

lett. c LPGA).

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8

settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli

organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni

Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

(cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli

organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come

pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.3. Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni indebitamente

percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere

restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo

competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni

dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od

in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di

riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione

di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps,

concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il

relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to

12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza

in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile

anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il

tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la

richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale

o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi

o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente.

Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF

8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.

3.1.; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989

pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova

ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di

una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un

assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto

con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere

se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF

8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag.

527-528, edizione francese).

2.4. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima

evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe",

Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della

responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

Il TF, in un giudizio 2C_60/2022

del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante

l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità

poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da

fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare

una condizione di bisogno.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”

In una sentenza 8C_444/2019 del 6

febbraio 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato

che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale

deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro,

veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita,

partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che

siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso

contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più

celermente possibile.

Quando ciò non è possibile entro

un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il

richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà

non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1

e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.5. Il TCA rileva, innanzitutto, che la

parte resistente con la decisione su reclamo dell’11 novembre 2024, ha ridotto

l’importo chiesto in restituzione per il periodo dal mese di gennaio 2018 al

mese di dicembre 2022 da fr. 145'167.10 (cfr. doc. 2837: decisione del 19 marzo

2023; consid. 1.2.) a fr. 56'350.70, computando nei nuovi conteggi delle

prestazioni assistenziali delle entrate emerse dall’istruttoria condotta

dall’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale, ossia le pigioni relative

all'immobile italiano di proprietà del signor RI 1, le rendite INAIL e dei

numerosi accrediti ricevuti da terzi e dalla madre, ma non tenendo più conto

della sostanza immobiliare sita in Italia, “considerato che l'USSl era a

conoscenza dell'esistenza della sostanza in Italia dal 2013 e che solo nel mese

di aprile 2021 ha provveduto a far firmare all'interessato l'impegno di

vendita, senza più impartirgli un ultimo termine per procedere con la vendita

della stessa o comprovarne perlomeno gli sforzi (…)” (cfr. doc. A pag. 11;

consid. 1.5.).

Giova evidenziare che l’immobile

(terreno di circa 2’400 m2 con abitazione - composta di “3 stanze da letto,

2 bagni, una sala molto grande, una cucina grand) è stato acquistato dal

ricorrente per 110 milioni di lire nel 1997. La casa era allo stato grezzo.

L’insorgente ha poi effettuato alcuni lavori e vi ha abitato con i familiari

fino al 2000 quando si sono trasferiti in Svizzera (cfr. doc. 2269-2270:

verbale di audizione davanti all’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale

del 21 giugno 2022).

Il valore di stima catastale del

fondo determinato dall’USSI utilizzando il sito web italiano https://www.catastoinrete.it/calcolo-valore-catastale.asp

e conteggiato nel calcolo dell’11 gennaio 2023 ammonta a Euro 135’873

(cfr. doc. 1650-1652; 1570).

Dalla valutazione di stima

allestita il 26 luglio 2022 dal geometra __________ risulta un valore di stima

secondo il criterio “valore di mercato” di 241'300 Euro (cfr. doc. 2289-2290).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 2.7.

Ritenuto, comunque, l’esito della

procedura di reclamo che ha condotto allo stralcio della sostanza immobiliare

ai fini della determinazione dell’ammontare delle prestazioni assistenziali

ricevute a torto dal ricorrente nell’arco di tempo gennaio 2019 - dicembre 2022,

tale questione non è più oggetto

della presente lite (cfr. STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid.

2.7.).

2.6. Nel

caso in esame dalle carte processuali emerge che il 4 maggio 2022 all’USSI è

giunta una segnalazione tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali secondo

cui “(…) Il Sig. RI 1 è anche proprietario di un a casa in __________ che

affitta a terzi da vari anni (…)” (cfr. doc. 2207).

Il

21 giugno 2022 l’insorgente è stato sentito dall’Ispettorato della Sezione del

sostegno sociale (cfr. doc. 2266).

Dal verbale di audizione risulta

sostanzialmente che la casa di sua proprietà in __________, a __________, dove

ha abitato con la sua famiglia fino al 2000, quando poi si sono trasferiti in

Svizzera, “dal 2016 è regolarmente e costantemente in affitto sempre al

medesimo inquilino” e che l’abitazione, da maggio 2016, è stata messa in

affitto a Euro 550 al mese per comprovare un’entrata a garanzia dell’estensione

del nuovo mutuo (cfr. doc. 2269-2270).

Dal contratto di locazione ad uso

abitativo concernente l’abitazione di __________ si evince, invero, che esso è

stato stipulato per la durata di quattro anni dal 1° giugno 2015 al 31 maggio

2019, rinnovabile e che la pigione ammonta a Euro 6'600 annui, pari a Euro 550

mensili (cfr. doc. 2291-2296).

Le tabelle relative al conto

corrente presso __________ allestite dall’Ispettorato per l’arco di tempo dal

gennaio 2015 al dicembre 2022 indicano in ogni caso che le pigioni sono state

corrisposte a decorrere dal mese di febbraio 2016 (cfr. doc. 2301-2303; 3104).

Rispondendo a dei quesiti posti

dall’Ispettorato (cfr. doc. 2297), la parte ricorrente, il 31 agosto 2022, ha

poi precisato:

" (…) In

merito poi all’atto 12 agosto 2022 e all’annessa tabella, RI 1 sottolinea

figurarvi la voce “pensione italiana”.

Egli, tuttavia, non percepisce pensione

alcuna.

Trattasi di rendita dell’istituto nazionale

Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), conseguente a infortunio sul lavoro

del 1991 che a Banca gestisce autonomamente e denomina, negli estratti conti,

con la dicitura “pensione”. (…)” (Doc. 2306)

Nel

“Rapporto Ispettorato - chiusura caso” del 15 dicembre 2022 (cfr. doc.

2197-2199) è stato in particolare concluso che dal conto corrente bancario

italiano di RI 1 erano emersi molteplici bonifici effettuati negli anni a suo

favore per motivi diversi.

Più

nel dettaglio l’Ispettorato ha riscontrato che il ricorrente aveva commesso

delle violazioni, ossia non aveva tempestivamente informato l’USSI di percepire

dal 1991, ogni mese, una rendita conseguente a un infortunio sul lavoro, di

aver affittato il suo immobile in Italia partire dal 2015/2016 fino a quel

momento a Euro 550 mensili, usati per pagare gli interessi e l’ammortamento del

mutuo e di aver ricevuto altri accrediti per ragioni diverse da terzi (cfr.

doc. 2198).

2.7. Questa Corte, del resto, con

giudizio 42.2023.20 del 14 agosto 2023, il cui ricorso al Tribunale federale di

RI 1, è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_609/2023 del 2 novembre

2023 (cfr. consid. 1.4.), ha stabilito:

" (…)

2.10. In concreto a ragione l’USSI, ritenuti, da una parte, gli art. 6 cpv. 1 lett. c

Laps, 20, 21 e 22 LT, dall’altra, il

principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.3., 2.6.) e l’obbligo di ridurre il

danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai

beneficiari della stessa (cfr. STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid.

6.4. citata sopra; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata

in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), ha computato nel calcolo volto a

determinare la prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente nel

mese di gennaio 2023 la rendita INAIL e il reddito della sostanza immobiliare

sita in __________ di sua proprietà.

A titolo di reddito della sostanza va, tuttavia, tenuto in

considerazione nel caso di specie non il valore locativo, bensì l’ammontare

delle pigioni che vengono versate all’insorgente dall’inquilino con il quale ha

concluso un contratto di locazione in relazione alla casa di __________ dal

mese di giugno 2015 (cfr. doc. 2291-2296), concordando una pigione mensile di

Euro 550.--, corrispondenti, applicando

un tasso di cambio euro-franco svizzero di 0.9962 per il mese di gennaio 2023

(cfr. https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto/rendiconto-iva/iva-corsi-delle-valute-estere/tassi-cambio-storici/archivio-2023/gennaio-2023.html),

a fr. 547.90, pari a circa 6’575.-- annui.

Le pigioni, infatti, sono l’entrata effettiva che il ricorrente

percepisce dal suo immobile sito in Italia. (…)”

Per quanto attiene alla censura

ricorsuale secondo cui l’insorgente mai ha avuto a disposizione le rendite

INAIL, né le pigioni, visto che tutti i proventi sono sempre confluiti

direttamente e automaticamente nell’ipoteca e sono stati assorbiti dalle

mensilità del mutuo - quota capitale e quota interessi (cfr. doc. I; 2796; consid.

1.6.; 1.3.), già sollevata nella precedente procedura davanti al TCA sfociata

nella sentenza 42.2023.20 del 14 agosto 2023, questo Tribunale si limita a

ribadire quanto già deciso nel giudizio appena menzionato:

" 2.11. Il

fatto che tali entrate siano state cedute alla banca in relazione al mutuo

contratto con la stessa e utilizzate per far fronte alla sua condizione

debitoria (cfr. doc. I; consid. 1.4.) non è decisivo. In effetti i debiti non

rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite

l’erogazione di una prestazione ordinaria.

Soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei

debiti, allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione

d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio, ad esempio nel

caso di un debito per pigioni arretrate. Il TF ha precisato che l’autorità

decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione

degli interessi (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_124/2016

del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid.

4.2.1).

Nel caso concreto, come rilevato dall’USSI (cfr. doc. VIII;

consid. 1.7.), nel caso di mancato computo delle entrate in questione,

l’assistenza sociale assumerebbe indirettamente il debito, nella misura in cui

il reddito della sostanza immobiliare e le rendite INAIL servono

all’ammortamento del debito. La mancata assunzione del debito con la banca non

genererebbe, però, una nuova situazione d’urgenza alla quale unicamente

l’assistenza sociale potrebbe fare fronte, come invece, a titolo

esemplificativo, il rischio di sfratto qualora siano dovute pigioni arretrate

dell’abitazione in cui il richiedente vive effettivamente. Pertanto il debito

con la __________ non deve essere a carico dell’assistenza sociale. (…)”

2.8. Nella

concreta evenienza, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid.

2.4.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai

beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid.

2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA

42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio

8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.;

STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17

febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), il

ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto

utilizzare prioritariamente, rispetto alle prestazioni assistenziali, le

rendite versategli dall’Istituto nazionale (italiano) per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a seguito di un infortunio sul lavoro

del 1991, che, in particolare, nell’agosto 2022 corrispondevano a Euro 202.73

mensili (cfr. doc. 2291-2296; 2306; 2311; 2313; STCA 42.2023.20 del 14 agosto

2023 consid. 2.9.), le pigioni di Euro 550 mensili derivanti dal contratto di

locazione della casa di sua proprietà a __________, concluso nel mese di giugno

2015 (cfr. consid. 2.6.) e i vari accrediti da terzi (cfr. consid. 2.6.).

Va,

d’altronde, considerato che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art.

22 Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è

costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge

tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti

separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.

Giusta l’art. 15 cpv. 1 della

Legge Tributaria (LT) sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi

periodici e unici.

L’art. 20 LT, relativo al reddito

da sostanza immobiliare, sancisce:

" 1È imponibile il

reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

a) i proventi

dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;

b) il valore

locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione

per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto

ottenuto a titolo gratuito;

c) i proventi da contratti di superficie;

d) i proventi

dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

2Il

valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e

della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di

mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo

adeguato il valore della stima ufficiale.[52]

3La

riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come

residenza primaria.

4…”

L’art.

21 LT, concernente i redditi da fonti previdenziali, enuncia:

" 1Sono imponibili

tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché

da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di

previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il

rimborso dei versamenti, premi e contributi.

2I

proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni

delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come

anche le polizze di libero passaggio.

3Le

rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40

per cento.

4E’

riservato l’articolo 23 lettera b).”

Ai sensi dell’art. 22 lett. a) e

b) LT sono parimenti imponibili in particolare qualsiasi provento sostitutivo

di provento da attività lucrativa e le somme uniche o periodiche versate in

seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della

salute.

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza personale (per le persone fisiche con domicilio o dimora

fiscali nel Cantone; cfr. art. 2 cpv. 1 LT) è illimitato, ossia il contribuente

è tenuto a dichiarare l’insieme di tutti i suoi redditi conseguiti in Svizzera

(compresi quelli in altri cantoni) e all’estero (cfr. art. 5 cpv. 1 LT; cfr.

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2022 delle persone

fisiche pag. 13; doc. 1666-1671).

2.9. Nel

periodo da gennaio 2018 a dicembre 2022 la situazione finanziaria

dell’insorgente, avendo beneficiato di entrate (pigioni, e rendite INAIL; cfr.

consid. 2.6.; 2.7.), come pure di accrediti diversi (cfr. consid. 2.6.) che non

sono stati annunciati all’USSI senza indugio, era differente rispetto a quanto

a conoscenza dell’amministrazione al momento in cui ha allestito i conteggi

relativi alle prestazioni assistenziali relative ai mesi da gennaio 2018 a

dicembre 2022, nei quali non aveva computato alcuna rendita e alcun reddito da sostanza

immobiliare (cfr. ad esempio doc. 760; 763; 806; 809; 816; 819; 1102, 1105;

1121; 1124; 1455; 1458; 1470; 1473; 1492; 1495; 1553; 1556).

Nella

fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale

(cfr. consid. 2.3.).

In

effetti dall’istruttoria esperita dall’Ispettorato della Sezione del sostegno

sociale nel 2022 (il Rapporto di chiusura del caso risale al 15 dicembre 2022)

l’USSI è venuto a conoscenza delle entrate conseguite dal ricorrente,

specificatamente delle rendite INAIL, delle pigioni versategli dall’inquilino

della casa a __________ e degli accrediti vari da terzi (cfr. consid. 2.6.;

2.7.). Sono, perciò, emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione

giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali

da gennaio 2018 a dicembre 2022.

È,

quindi, evidente che per tali mesi i calcoli delle prestazioni assistenziali

andavano rivisti in base alle effettive entrate dell’insorgente.

Quest’ultimo,

da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.), ha effettivamente percepito

indebitamente parte delle prestazioni assistenziali concernenti i mesi da

gennaio 2018 a dicembre 2022.

Il

diritto dell’USSI di richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali

non era, peraltro, perento al momento dell’emissione, il 29 marzo 2023,

dell’ordine di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali

percepite da gennaio 2018 a dicembre 2022, considerato, da una parte, che

l’art. 26 cpv. 2 Laps enuncia che il diritto di esigere la restituzione è

perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha

avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento

della prestazione (cfr. consid. 2.3.), dall’altra, che l’amministrazione ha

saputo delle entrate specifiche non dichiarate del ricorrente concernenti il

periodo gennaio 2018 - dicembre 2022 a seguito dell’istruttoria esperita

dall’Ispettorato e terminata con il Rapporto di chiusura del caso del 15

dicembre 2022 (cfr.doc. 2197).

In effetti, contrariamente a

quanto preteso dall’insorgente, ovvero che le sue entrate figuravano nelle

svariate domande di concessione e di rinnovo delle prestazioni assistenziali

presentate, di volta in volta, regolarmente allo sportello Laps o direttamente

all’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.6.), dalla documentazione agli atti emerge che

RI 1, mentre aveva messo al corrente la parte resistente della sostanza

immobiliare di sua proprietà in Italia perlomeno dal 2013 (cfr. doc. A pag. 11;

2261; 2263: già nell’aprile 2013, oltre che nell’aprile 2021 - cfr. doc. 1954

-, il ricorrente si era peraltro impegnato a realizzare la sostanza e, in caso

di vendita, a rimborsare l’importo che l’USSI gli avrebbe richiesto; 2265),

fino al 2022 (cfr. doc. 2266: verbale di audizione davanti all’Ispettorato del

21 giugno 2022; doc. 2197: Rapporto di chiusura del caso dell’Ispettorato del

15 dicembre 2022) non le ha segnalato di percepire delle pigioni in relazione

alla casa in Italia, né la rendita INAIL, né ha annunciato gli altri accrediti

da terzi di cui ha beneficiato, nonostante le decisioni di rinnovo delle

prestazioni assistenziali di cui il medesimo ha beneficiato, in particolare dal

2015 a inizio 2022, rispettivamente le richieste di rinnovo, riportino la

chiara indicazione di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o

economica, come ad esempio l’aumento del reddito (cfr. doc. 1496; 1488; 1481;

1474; 1531; 1540; 1551; 1554; 1246; 1256; 828; 833; 837; 173; 176; 216; 362;

359).

A quest’ultimo proposito si

rileva che l’insorgente, il 25 ottobre 2019, facendo riferimento allo scritto

dell’USSI del 30 aprile 2019 con cui gli aveva chiesto alcuni documenti, tra i

quali “certificato di pensione italiana (ILPS)” (cfr. doc. 1233), si è

limitato a rispondere che “non ricevo nessuna pensione INPS (e penso che mai

la riceverò)” (cfr. doc. 1973).

Cfr. pure STCA 42.2023.20 del 14

agosto 2023 consid. 2.13.

2.10. Relativamente all’importo chiesto in

restituzione a RI 1 di fr. 56'350.70, va rilevato che l’amministrazione ha

determinato tale ammontare fondandosi sulle entrate - costituite dalle rendite

INAIL che, in particolare, nell’agosto 2022 corrispondevano a Euro 202.73

mensili, dalle pigioni corrisposte dall’inquilino dell’abitazione di sua

proprietà a __________ di Euro 550 al mese e da altri bonifici da parte di

terzi accreditati sul suo conto bancario italiano - da lui percepite dal mese

di gennaio 2018 al mese di dicembre 2022 (cfr. consid. 2.6.; 2.7.; 2.8.), convertite

in franchi svizzeri applicando il tasso di cambio valido per ogni mese

considerato, come risulta dalla tabella dettagliata allegata alla decisione su

reclamo dell’11 novembre 2024 impugnata (cfr. annesso a doc. A).

L’insorgente non ha, peraltro,

contestato l’entità delle entrate non dichiarate.

L’USSI, tuttavia, per stabilire

le prestazioni assistenziali spettanti realmente al ricorrente, tenendo conto

dei suoi introiti esteri non annunciati, e quindi per quantificare la somma da

restituire, non ha considerato quanto contemplato dall’art. 22 lett. b cfr. 4

Las, e meglio che nella spesa vincolata Las vengono riconosciuti le spese e gli

interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi

della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8 cpv.

2, lett. a) Laps).

Computando il reddito della

sostanza immobiliare di proprietà dell’insorgente, nei nuovi calcoli delle prestazioni

assistenziali ordinarie di diritto devono, infatti, essere conteggiati anche le

spese e gli interessi passivi limitatamente all’importo del reddito di sostanza

ai sensi dell’art. 22 lett. b cfr. 4 Las (cfr. STCA 42.2023.20 del 14 agosto

2023 consid. 2.11.; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008 consid. 2.15.).

2.11. Gli

atti vanno, di conseguenza, rinviati all’USSI perché, dopo aver proceduto al

complemento istruttorio relativo alla definizione delle spese e degli interessi

passivi ex art. 22 lett. b cfr. 4 Las (cfr. consid. 2.10.), stabilisca nuovamente

la somma di prestazioni assistenziali percepita indebitamente da RI 1 da

gennaio 2018 a dicembre 2022 da restituire.

2.12. Il ricorrente ha chiesto di essere

sentito “per meglio esplicitare la propria personale situazione e per

esprimersi sulle modalità “manu militari”, nonché sul contenuto

dell’interrogatorio 12 giugno 2021 (recte: 2022)” - quest’ultimo relativo

alle proprie dichiarazioni e firmato dal medesimo senza riserve (cfr. doc. 2266-2272)

- e di esperire altre prove (sopralluoghi, testimonianze, perizie, documenti,

ecc.; cfr. doc. I pag. 6; 7; 23).

Per quanto concerne la domanda di

edizione del suo intero incarto da parte dell’USSI (cfr. dc, I pag. 23-24),

quest’ultimo l’ha trasmesso unitamente alla risposta di causa, come d’altronde

già rilevato (cfr. consid. 2.1.).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.

2.1.; STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 = SVR 2024 BVG Nr. 30 pag. 104; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF

8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022

consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021

del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19;

STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF

8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio

2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove,

ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle

risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio

delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per

creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20

febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel

caso di specie il ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza

federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica

udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di

vista sulle risultanze probatorie (cfr. doc. I).

L’insorgente,

del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il

diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto

(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa

Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il

diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende,

infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita

la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una

norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr.

STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre

2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto

2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021

del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid.

5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18

giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente evenienza, ritenuto

che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente, come

pure l’assunzione di ulteriori prove, non metterebbero in luce nuovi elementi

concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Si

prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26

ottobre 2022 consid. 5.3.) e dal dare seguito alla richiesta ricorsuale di

esperire altre prove, peraltro indicate in termini generici.

2.13. Con il ricorso l’insorgente, in via

subordinata, ha chiesto il condono dell’importo da restituire, poiché, da un

lato, gli introiti fissi non sono averi liberi a sua disposizione (al riguardo

cfr. consid. 2.7.), dall’altro, si trova in stato di assoluta indigenza (cfr.

doc. I pag. 24-26; 42).

Il 3 febbraio 2025 l’avv. RA 1,

per conto del ricorrente ha rilevato che quest’ultimo non è minimamente in

posizione di poter dare seguito all’ordine di restituzione, trovandosi in stato

di assoluto bisogno (cfr. doc. IX; consid. 1.8.).

L’art.

26 cpv. 3 Laps prevede, in effetti, che “la restituzione è condonata, in

tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione

indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità

di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave".

Tuttavia,

per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto, da un lato,

che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente,

dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta

(cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto

2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26

aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11

luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Ne discende che la richiesta di

condono formulata nell’impugnativa è irricevibile.

L’USSI, nella risposta di causa,

ha ad ogni modo affermato che tale domanda verrà evasa una volta cresciuto in

giudicato l’ordine di restituzione (cfr. doc. VII pag. 4).

2.14. L’emanazione

del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente tendente

alla concessione dell’effetto sospensivo (cfr.

doc. I pag. 3-6; 40; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF

9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009

consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 38.2013.2 dell’11

settembre 2013 consid. 2.11.).

2.15. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (al riguardo cfr. ad ogni modo Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42

del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid.

2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9

del 30 marzo 2022).

2.16. Il ricorrente, parzialmente vincente

in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’400.--

a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della vertenza e il

diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr.

doc. I; consid. 1.6.), relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente

in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013

consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9

aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).

2.17. Per

la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di

principio essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui

adempiano le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

La

domanda dell’insorgente deve, infatti, essere intesa solo come richiesta di

assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29

cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la

disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15

marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio

2011 pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.18. La

condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF

8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Al

riguardo cfr. pure STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 consid. 5.3.2.; STF

9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021

consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7

del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019

consid. 2.11.

2.19. Nella

concreta fattispecie il TCA ritiene che, già indipendentemente dalla questione

di sapere se l’assistenza di un avvocato vada ritenuta o meno necessaria o

almeno indicata (è infatti piuttosto nella procedura di reclamo davanti

all’amministrazione che si ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento di

tale presupposto e che l’esame dello stesso avviene in base a criteri più

severi; cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019

del 21 gennaio 2020 consid. 7; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2.,

pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid.

4.2.-4.3.; DTF 103 V 46), non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26

settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Alla

luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei

siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente

vertenza relativa alla questione di sapere se l’USSI, per determinare l’importo

di prestazioni assistenziali percepite da gennaio 2018 a dicembre 2022 da

restituire, abbia correttamente tenuto conto delle entrate estere non

dichiarategli, appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti dalla rilevante

documentazione agli atti, comprensiva della STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023

(cfr. consid. 1.4.; 2.7.), emergeva in modo indubbio che il tema non risultava

complesso e che le rendite INAIL, le pigioni relative alla locazione della casa

di sua proprietà in Italia, come pure gli ulteriori accrediti da terzi andavano

computati al fine di stabilire l’ammontare da restituire.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2022.7

del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid.

2.11.).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per

quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili (parziali) e di rifiuto,

per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito

patrocinio cfr. STCA 42.2023.38 del 15 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA

42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.18.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio

2019; STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF,

con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile

in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in

sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.

2.20. Infine RI 1 ha chiesto di essere

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche per quanto concerne la

procedura di reclamo (cfr. doc. I pag. 32-35; 39; consid. 1.6.).

Nella procedura di reclamo

dinanzi all’USSI il medesimo era già rappresentato dall’avv. RA 1.

La decisione su reclamo ha

parzialmente accolto il reclamo, non considerando ai fin della restituzione la

sostanza immobiliare sita in Italia (cfr. doc. A; consid. 1.5.). Tale

provvedimento avrebbe dovuto comunque tenere conto anche di altre voci a favore

Considerandi

del ricorrente, e meglio chiarire l’importo di spese e interessi passivi da

computare ai sensi dell’art. 22 lett. b cfr. 4 Las (cfr. consid. 2.10.; 2.11.).

L'art. 52 cpv. 3 della Legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito dell’assistenza

sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las

prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate

ripetibili.

Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe

potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se

risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata

in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile

2015.

consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-rungsrechts ATSG,

4.

ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA

38.2009.62

del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre

2004.

consid. 2.17.).

La

nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di

sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre

situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione

può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di

dispendio o di difficoltà particolari.

Con

sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il

Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che

l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione

non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali

conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di

procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di

opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate

unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di

soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52,

n. 85).

Al riguardo cfr. STCA 42.2021.11

del 21 giugno 2021 consid. 2.19.; STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.

2.21

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio

di cui all’art. 31 Lptca a cui rimanda l’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65

Las;), prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10

aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer

1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

La necessità di patrocinio da

parte di un legale – eccezionale nella procedura amministrativa (cfr. STF

8C_779/2023 del 2 settembre 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N.16 pag.

435; STF 8C_397/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.2.; STF 9C_90/2022 del 3

febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019

del 21 gennaio 2020 consid. 7) – dipende dalle circostanze oggettive e

soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali

applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie

poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere

capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un

intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di

regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui

oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche

difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente

stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1

con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di

un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo

di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF

8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag.

161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del

7.

aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).

Tutto ben considerato, le

questioni di sapere se e quali redditi esteri conteggiare nel calcolo della

prestazione, possono essere definite, in casu, quali temi giuridici complessi

da chiarire.

Contrariamente a quanto stabilito

dall’USSI (cfr. doc. A pag. 12), si giustifica, quindi, l’assistenza di un

avvocato durante la procedura di reclamo.

Ne

consegue che le condizioni relative al gratuito patrocinio vanno ritenute

ossequiate.

L’indigenza

attualmente deve essere ammessa, come pure il presupposto della probabilità di

esito favorevole del reclamo, per la parte accolta (stralcio della sostanza

immobiliare sita in Italia per calcolare l’importo da restituire), tenendo

conto che avrebbe dovuto esserlo in maniera più ampia (computando le spese e

gli interessi passivi ex art. 22 lett. b cfr. 4 Las; cfr. consid. 2.10.; 2.11.).

Al ricorrente vanno, dunque,

accordate ripetibili per la procedura di reclamo - che l’USSI quantificherà

debitamente - nella misura in cui il reclamo, da un lato, è stato parzialmente

accolto con il provvedimento impugnato dell’11 novembre 2024, dall’altro,

avrebbe dovuto essere accolto più ampiamente (computo, nella spesa vincolata

Las, delle spese e degli interessi connessi al mutuo; cfr. consid. 2.10.; 2.11.).

Il gratuito patrocinio per la

procedura di reclamo, per quanto attiene alla contestazione della presa in considerazione

dei redditi italiani al fine del calcolo dell’importo da restituire, invece,

non va riconosciuto.

Stante quanto esposto al consid.

2.19

in merito al fatto che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole

per tale aspetto, il gratuito patrocinio deve essere negato anche per la procedura

di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI

per determinare nuovamente, tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.10. e

2.11., l’importo di prestazioni assistenziali percepite dal ricorrente da

gennaio 2018 a dicembre 2022 da restituire.

§§ L’USSI

riconoscerà all’insorgente le ripetibili per la procedura di reclamo come

indicato al consid. 2.21.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’400.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili per la procedura davanti al TCA.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio dinanzi al TCA, in quanto non

divenuta priva di oggetto, è respinta.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti