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Decisione

42.2024.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 febbraio 2025Italiano28 min

dall’USSI. Qualora non venga trasmesso e atteso il benestare da parte dell’USSI,

Source ti.ch

Fatti

i controlli dal dentista, l’igiene dentale e altri trattamenti, a condizione

che siano necessari ed eseguiti in modo semplice, economico e appropriato.

Dalle

spiegazioni relative alle spese per cure dentarie emerge:

"

Le spese per i controlli annuali,

l’igiene dentale e i trattamenti del dolore devono essere prese a carico come

Pci (n.d.r.: prestazioni circostanziali) di base.

Ulteriori trattamenti devono essere presi a carico quali PCi di

base a condizione che siano eseguiti in modo semplice, economico e appropriato.

Prima di questi trattamenti deve essere richiesto un preventivo da sottoporre

all’organo dell’aiuto sociale con una richiesta di assunzione dei costi. Il

preventivo deve anche informare sullo scopo del trattamento.

I costi sono presi a carico sulla base della tariffa sociale dei

singoli cantoni.

In caso di cure dentarie costose, l’organo dell’aiuto sociale può

limitare la libera scelta del dentista e rivolgersi a un dentista di fiducia.”

Dal

canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della

sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023

pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.1.b prevedono:

"

4. Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a

coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le

sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o

rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate

all’estero.

Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi

entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i

relativi giustificativi dettagliati.

4.1 Prestazioni speciali relative alla salute

(…)

b. Cure dentarie

Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un

massimo di 300 franchi annui.

Per cure dentarie non urgenti, prima di iniziare il

trattamento, il beneficiario deve chiedere al medico dentista di redigere un

preventivo utilizzando l’apposito formulario ufficiale predisposto allo scopo

dall’USSI. Qualora non venga trasmesso e atteso il benestare da parte dell’USSI,

una partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita se le cure non sono

conformi alle disposizioni in vigore per il loro riconoscimento. Le cure devono

soddisfare i criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità. I costi sono

riconosciuti sulla base della tariffa dentaria AINF/AM/AI.

Le prestazioni per l’igiene dentale sono riconosciute

una volta per anno civile, secondo la tariffa dentaria AINF/AM/AI oppure quella

raccomandata da Swiss Dental Hygienists se effettuate da un’igienista indipendente.

La Disposizione concernente il sussidio delle cure

dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale è

da ausilio ai medici dentisti per il riconoscimento delle cure.”

Il

tenore dei p.ti 4 e 4.1.b delle “Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del

13 dicembre 2024 pag. 368 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il

2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità competente è

stato aggiunto l’URAR.

La

“Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio

delle prestazioni di sostegno sociale” del 1° marzo 2024 indica:

" 1

INFORMAZIONI GENERALI – SCOPO

I beneficiari di prestazioni di sostegno sociale hanno

diritto al riconoscimento delle spese di cure dentarie nei termini descritti

dalla legislazione cantonale in applicazione della Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971 (Art. 20 – lett. b).

In particolare, i trattamenti dentari devono

soddisfare i criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità. Per il

riconoscimento è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni,

dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI

al valore fr. 3.10 per punto, rispettivamente tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI

al valore fr. 1.00 per punto) per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la

tariffa LAINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni

fatturate da igienisti indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da

Swiss Dental Hygienists.

L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

(USSI) si avvale di una Commissione di medici dentisti (periti) per la

valutazione tecnica dei casi riguardanti le cure dentarie per le persone al

beneficio di prestazioni di sostegno sociale.

Il presente regolamento è d’ausilio ai medici-dentisti

nell’applicazione dei criteri di sussidio riferiti alle diverse fattispecie e

ne disciplina i particolari.

2 PROCEDURA E FORMULARIO UFFICIALE

2.1 Procedura cure dentarie

Per tutti i trattamenti richiesti è necessario

allestire un preventivo ufficiale (vedi punto 2.2). Il medico dentista è tenuto ad accertarsi, se

necessario verificando presso l’USSI, che non esistano recenti

preventivi/documentazioni diagnostiche eseguite presso un altro medico

dentista.

Prima di iniziare il trattamento, il medico dentista è

tenuto ad attendere il benestare dell’USSI; in caso contrario una

partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Sono riservate le

eventuali cure d’urgenza atte esclusivamente a risolvere l’emergenza fino ad un

massimo di fr. 300.-.

(…)

6 BENESTARE USSI

" Un preventivo dei costi approvato dall’USSI è da

considerarsi una garanzia della copertura dei costi. La garanzia emessa ha una

validità di sei mesi e su richiesta può essere prolungata.

(…)

10 FATTURAZIONE

La data della fattura è determinante per il

riconoscimento delle spese relative all’intervento.

Per principio la fattura dev’essere emessa nei sei

mesi di validità del benestare rilasciato dall’USSI anche se l’utente non è più

al beneficio di prestazioni assistenziali.

L’USSI può annullare per iscritto la garanzia prima

della sua scadenza naturale di sei mesi solo nel caso in cui l’utente non ha

più diritto a percepire delle prestazioni di sostegno sociale oppure in caso di

interruzione delle cure.

Se la fattura si riferisce a cure non preventivate

(senza benestare USSI) la presa a carico delle spese non è garantita. (…)” (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_concernente_il_sussidio_di_cure_dentarie_per_persone_al_beneficio_delle_prestazioni_di_sostegno_sociale_-_2024.pdf).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;

STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007 consid. 4.3.

2.7. Nella

presente evenienza dalla nota d’onorario allestita il 4 ottobre 2024 dallo __________

(cfr. doc. 12) emerge che il ricorrente, il 5 giugno 2024, si è sottoposto alla

cura da parte dell’assistente di prevenzione dentale.

La

nota d’onorario in questione ammonta a fr. 146.40 (cfr. doc. 12).

L’USSI

ha negato la presa a carico, poiché la cura summenzionata non rientra tra le

prestazioni soggette a garanzia da parte dell'USSl e al momento della richiesta

di accoglimento della nota d'onorario l’insorgente non si trovava al beneficio

di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 11; A; III; consid. 1.3.; 1.5.).

RI

1 ha contestato il modo di operare dell’amministrazione, asserendo che I’igiene

dentaria, la quale è intervenuta nel periodo di vigenza del beneficio del

sostegno sociale, non rientra tra le prestazioni soggette a benestare e

garanzia da parte dell’USSl, spettando di diritto al beneficiario di

prestazioni e che la fattura è intervenuta nei termini di legge, ossia entro i

successivi sei mesi.

Egli

ha pure sottolineato che il costo per il controllo dell’igiene è riconosciuto

una volta l’anno (12 mesi) e che il beneficiario deve richiederne la presa a

carico all’USSI allegando la fattura (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

2.8. Chiamata

a dirimere la concreta fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in

linea di massima, prima di iniziare un trattamento dentario, deve essere

sottoposto all’USSI un preventivo e il medico dentista è tenuto a attendere il

benestare dell’amministrazione, a meno che si tratti di cure d’urgenza atte

esclusivamente a risolvere un’emergenza fino ad un massimo di fr. 300.--. In caso

contrario una partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita, se le

cure non sono conformi alle disposizioni in vigore per il loro riconoscimento,

in particolare se non soddisfano i criteri di semplicità, adeguatezza ed

economicità.

Le prestazioni per l’igiene

dentale sono riconosciute una volta per anno civile (cfr. “Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024”;

“Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il

2025”; “Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al

beneficio delle prestazioni di sostegno sociale” del 1° marzo 2024; consid.

2.6.).

Inoltre

la data della fattura è determinante per il riconoscimento delle spese relative

all’intervento.

Considerandi

Nel

caso di cure per le quali occorre previamente il consenso dell’amministrazione

la fattura deve, per principio, essere emessa nei sei mesi di validità del

benestare rilasciato dall’USSI anche se l’utente non è più al beneficio di

prestazioni assistenziali.

L’USSI

può, però, annullare per iscritto la garanzia prima della sua scadenza naturale

di sei mesi, benché soltanto nel caso in cui l’utente non abbia più diritto a

percepire delle prestazioni di sostegno sociale oppure in caso di interruzione

delle cure.

Se

la fattura si riferisce a cure non preventivate (senza benestare USSI) la presa

a carico delle spese non è garantita.

(cfr.

“Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio

delle prestazioni di sostegno sociale” del 1° marzo 2024; consid. 2.6.).

Decisiva,

quindi, ai fini della presa a carico delle spese dentali è la data della nota

d’onorario e non la data dell’esecuzione delle cure dentarie.

È

vero che per i trattamenti che necessitano anticipatamente dell’approvazione da

parte dell’amministrazione è concesso un temine di sei mesi a decorrere dal

benestare di quest’ultima per emettere la fattura e ciò anche nel caso in cui

l’interessato non percepisca più prestazioni assistenziali.

È

altrettanto vero, tuttavia, che è chiaramente previsto, come appena menzionato,

che l’USSI ha la facoltà di annullare per iscritto la garanzia prima della sua

scadenza naturale di sei mesi, allorché, segnatamente, il beneficiario

dell’assistenza sociale non ha più diritto a percepire delle prestazioni

assistenziali.

Ne

discende che già le cure dentistiche approvate possono non essere pagate

dall’assistenza sociale, quando la relativa nota d’onorario viene emessa, pur

nel termine di sei mesi dal benestare dell’amministrazione, in una data

successiva al periodo in cui l’interessato era al beneficio dell’assistenza

sociale, poiché l’USSI può comunque revocare la garanzia quando il medesimo non

ha più diritto a prestazioni assistenziali.

A

maggiore ragione, pertanto, i trattamenti che non sono stati sottoposti

anticipatamente all’approvazione dell’USSI, a prescindere se il preventivo non

sia presentato all’amministrazione nonostante sia necessario oppure in quanto

non occorra (come, ad esempio, le cure urgenti di importo inferiore o uguale a

fr. 300.-- e le prestazioni per l’igiene dentale riconosciute una volta per

anno civile; cfr. consid. 2.6.), non vanno ipso facto presi a carico

dall’assistenza sociale qualora siano fatturati dopo la fine del diritto alle

prestazioni assistenziali.

Si

osserva, d’altronde, che il termine di sei mesi a far tempo dal benestare

dell’amministrazione per emettere la fattura, ha ragione d’essere soprattutto

nei casi in cui l’esecuzione delle cure preventivate richieda più sedute

distanziate nel tempo, per cui la nota d’onorario non può essere allestita in

modo temporalmente ravvicinato alla garanzia concessa dall’USSI.

In

simili condizioni, visto che, da un lato, la nota d’onorario dello __________

risale al 4 ottobre 2024, quando RI 1 non beneficiava più di prestazioni

assistenziali, dall’altro, la fattura in questione concerne prestazioni di

igiene dentale per le quali non è necessario ottenere previamente l’approvazione

dell’USSI, il TCA deve concludere che il ricorrente non ha diritto alla presa a

carico automatica della nota d’onorario di fr. 146.40.

L’asserzione

ricorsuale secondo cui il 27 maggio 2024 RI 1 avrebbe ricevuto da parte dell’assistente

sociale comunale di riferimento - alla quale si sarebbe rivolto come definito

in occasione dell’incontro del 19 aprile 2024 con l’USSI e le assistenti

sociali comunali - conferma del fatto che “una seduta di igiene dentale

fosse coperta dalle prestazioni sociali di cui era beneficiario” (cfr. doc.

I) è ininfluente.

In

effetti la pretesa risposta dell’assistente sociale, ossia che l’igiene dentale

andava a carico dell’assistenza, sarebbe comunque stata rilasciata quando

l’insorgente era ancora al beneficio delle prestazioni assistenziali (percepite

fino alla fine di giugno 2024; consid. 1.1.) e non si riferiva, invece, al

periodo successivo.

2.9

L’art.

20.

cpv. 3 Las prevede, tuttavia, che le prestazioni speciali destinate a

coprire segnatamente le spese dentarie, peraltro indicate espressamente

all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las, possono essere cumulate alle prestazioni

ordinarie e quindi erogate ai beneficiari di prestazioni assistenziali

ordinarie oppure, indipendentemente da queste ultime, a coloro il cui reddito

disponibile supera di poco la soglia d’intervento e non copre il bisogno

specifico (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).

In

questa seconda ipotesi il fatto che la data di emissione della nota d’onorario

relativa ai costi delle cure del mese di giugno 2024 risalga al mese di ottobre

2024, ossia a un periodo in cui l’insorgente non aveva più diritto a

prestazioni assistenziali ordinarie, non avendo inoltrato la relativa richiesta

di rinnovo (cfr. doc. I pag. 3), non è rilevante.

Determinante,

dal momento che nel mese di ottobre 2024 egli non percepiva più prestazioni

assistenziali ordinarie, è per contro la questione di sapere se, giusta l’art.

20.

cpv. 3 Las, le sue risorse fossero o meno sufficienti per coprire i costi

della fattura allestita il 4 ottobre 2024 dallo __________.

In

caso affermativo, infatti, l’assistenza sociale non è tenuta ad assumere le

spese dentistiche.

Qualora,

invece, le risorse non fossero sufficienti l’USSI dovrà assumere la parte dei

costi della cura da parte dell’assistente dentale non coperti dai redditi del

ricorrente (cfr. STCA 42.2014.2 del 1° dicembre 2014 riguardante la richiesta

di prestazioni speciali per far fronte al pagamento di franchigie e di

partecipazioni alle spese dovute a malattia).

Si

rileva in ogni caso che ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 Las hanno diritto ai

provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio

o dimora assistenziale nel Cantone.

In

ambito di assistenza sociale risulta indispensabile, segnatamente per evitare

abusi, la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo l’art.

115.

Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone di

domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 LAS; consid. 2.3.), del Comune di domicilio

della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale

luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei

suoi interessi (cfr. art. 23 CC; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023).

2.10

Alla

luce di quanto qui sopra esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI al fine di

stabilire, conformemente a quanto indicato al consid. 2.9. e in applicazione

dell’art. 20 cpv. 3 Las (cfr. consid. 2.4.; 2.9.), in particolare se le risorse

del ricorrente fossero oppure no di entità tale da permettergli di coprire il

costo della nota d’onorario del 4 ottobre 2024 emessa dallo __________.

A

tale scopo la parte resistente interpellerà l’insorgente che dovrà fornire

debita documentazione attestante il fatto che nel settembre 2024 avesse ancora

domicilio assistenziale, nel senso di residenza effettiva e centro degli

interessi (cfr. consid. 2.9.), a __________ o in un altro Comune del Cantone

Ticino e riguardante le proprie entrate, nonché le proprie spese del mese di

settembre e ottobre 2024.

In proposito è utile evidenziare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della

causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura

nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr.

art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario

le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF

149.

V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del

26.

luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.;

STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C

107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Giova,

altresì, ribadire che, qualora vi sia un’eccedenza di reddito disponibile

mensile, ma la stessa non sia sufficiente per pagare integralmente le spese

dentistiche, l’USSI dovrà assumere la parte dei costi non coperti dai redditi

dell’insorgente, sempre che quest’ultimo abbia conservato il proprio domicilio

assistenziale in Ticino (cfr. consid. 2.9.).

2.11

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21.

febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

2.12

L’insorgente,

vincente in causa e rappresentato dall’avv. RA 1, ha diritto all’importo di fr.

800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio, conformemente a quanto

indicato al consid. 2.9.-2.10., e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’USSI

verserà al ricorrente l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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