42.2024.53
Rifiuto prestazioni per spese dentistiche. R., siccome nota d'onorario emessa quando non beneficiava più di AS e riguarda igiene dentale per le cui cure non occorre ottenere previamente autorizz. USSI., non diritto a presa a carico automatica. Rinvio atti per esaminare applicab. art. 20 cpv.3 Las
3 febbraio 2025Italiano28 min
dall’USSI. Qualora non venga trasmesso e atteso il benestare da parte dell’USSI,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.53
rs
Lugano
3 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 11
novembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (__________.1973), unitamente
alla moglie, __________, titolare dell’unità di riferimento, ha beneficiato
delle prestazioni assistenziali dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2024 per
complessivi fr. 41'126.95 (cfr. doc. A pag. 2; 13-16).
1.2. Lo
__________, il 4 ottobre 2024, ha emesso una nota d’onorario di fr. 146.40 in
relazione ai trattamenti dentari prestati ad RI 1 il 5 giugno 2024, e meglio
cura dall’assistente di prevenzione dentale (cfr. doc. 12).
1.3. Con
decisione del 16 ottobre 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(USSI) ha rifiutato l’assegnazione di una prestazione assistenziale speciale a
copertura delle spese dentarie concernenti la cura effettuata nel giugno 2024, poiché
l’interessato non era più al beneficio di prestazioni di sostegno sociale dal
1° luglio 2024 (cfr. doc. 11=E).
1.4. Il
21 ottobre 2024 RI 1 ha interposto personalmente reclamo contro la decisione
del 16 ottobre 2024, chiedendo il relativo annullamento e la presa a carico
della nota d’onorario del 4 ottobre 2024, facendo valere che “il diniego è
ingiustificato, in quanto per dichiarare il beneficio dovuto o non dovuto non è
da tenere in considerazione la data della nota d’onorario del dentista
(che viene emessa solitamente mesi dopo, come avvenuto in questo caso), bensì
quella della prestazione effettiva” (cfr. doc. 9=F).
1.5. L’11
novembre 2024 l’USSI ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato
il proprio provvedimento del 16 ottobre 2024, rilevando:
" (…)
F.
L'assistenza applica i criteri stabiliti dalla legge, nel rispetto
del principio di legalità e del principio dell'uguaglianza di trattamento. In
particolare sono riconosciute solo le spese previste dalla legge.
Le argomentazioni del reclamante non possono essere condivise.
Le "Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per
persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale" (stato
1.03.2024) prevedono al punto 10 FATTURAZIONE che:
"La data della fattura è
determinante per il riconoscimento delle spese relative all'intervento.
Per principio la fattura
dev'essere emessa nei sei mesi di validità del benestare rilasciato dall'USSl
anche se l’utente non è più al beneficio di prestazioni assistenziali.
L'USSI può annullare per
iscritto la garanzia prima della sua scadenza naturale di sei mesi solo nel
caso in cui l’utente non ha più diritto a percepire delle prestazioni di
sostegno sociale oppure in caso di interruzione delle cure.
Se la fattura si riferisce a
cure non preventivate (senza benestare USSI) la presa a carico delle spese non
è garantita."
Nel caso di specie, il signor RI 1 ha chiesto il rimborso della
nota d'onorario emessa dallo __________ per un valore di CHF 146.40 inerente la
cura dall’assistente di prevenzione dentale.
Ritenuto che la cura summenzionata non rientra tra le prestazioni
soggette a garanzia da parte dell’USSI e che al momento della richiesta di
accoglimento della nota d'onorario il signor RI 1 non si trovava a beneficio di
prestazioni assistenziali, l'Ufficio ha correttamente rifiutato tale
prestazione. (…)” (Doc. A)
1.6. Contro
la decisione su reclamo RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e la presa a
carico da parte dell’USSI della nota d’onorario di fr. 146.40 dello __________ (cfr.
doc. I pag. 6).
A
sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha addotto:
" (…)
7. Nello specifico del merito della questione che oggi
ci occupa, è lo stesso USSI a richiamare la "Disposizione concernente
il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di
sostegno sociale" (stato 1.03.2024), la quale al punto 10 FATTURAZIONE
prevede che «La data della fatturazione è determinante per il riconoscimento
delle spese relative all'intervento. Per principio la fattura dev'essere emessa
nei sei mesi di validità del benestare rilasciato dall'USSl anche se l’utente
non è più al beneficio di prestazioni assistenziali».
Non rientrando I’igiene dentaria tra le prestazioni
soggette a benestare e garanzia da parte dell’USSl, in quanto spetta di diritto
al beneficiario di prestazioni assistenziali, ed essendo la fattura intervenuta
nei termini di legge, il rigetto del reclamo è privo di motivazione.
Infatti, la decisione su reclamo modifica il motivo
del precedente rifiuto, in quanto palesemente erroneo.
Dapprima si dice che il sig. RI 1 non è più a
beneficio di prestazioni assistenziali, ma, siccome l’igiene dentale è
intervenuta nel periodo di vigenza del beneficio e la nota d’onorario è stata
emessa entro i successivi sei mesi, la nuova motivazione àncora il diniego
alla mancata garanzia dell'USSl (oltre all’irrilevante riferimento che il sig. RI
1 non si trovava a beneficio di prestazioni assistenziali).
Garanzia che, nel caso di una normale pulizia dei
denti, eseguita in maniera semplice, economica e appropriata, non è neanche
prevista. Infatti, come da costante giurisprudenza di codesto lodevole
Tribunale, nell'ambito delle prestazioni complementari possono essere assunti
solo i costi di cure dentarie semplici, economiche e adeguate (tra tante TCA
42.2007.9 del 14.02.2008 consid. 2.12.; STFA P 59/04 del 16 febbraio 2005).
(…)
9. In relazione alle cure dentarie urgenti, poi, sono
riconosciute fino ad un massimo di 300 franchi annui. Il beneficiario deve
richiederne il riconoscimento all'USSl allegando la fattura originale.
Per importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il
beneficiario deve chiedere al medico dentista un preventivo che indichi lo
scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all’USSl. In caso contrario una
partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Le cure devono avere
carattere semplice, economico ed adeguato in applicazione alla Disposizione
concernente il sussidio delle cure dentarie per persone al beneficio delle
prestazioni di sostegno sociale. l costi sono riconosciuti sulla base del
tariffario SUVA.
ll costo per il controllo dell'igiene è riconosciuto una volta
l'anno (12 mesi). ll beneficiario deve richiederne il riconoscimento all'USSl
allegando la fattura. (…) (Doc. I pag. 4-5)
1.7. Nella
sua risposta del 19 dicembre 2024 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.8. Il
20 dicembre 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato
al ricorrente la concessone di una prestazione assistenziale speciale per la
copertura delle spese relative alla cura dentistica a cui si è sottoposto nel
mese di giugno 2024.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi
necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio
2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
L'art.
20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione
sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono
essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione,
gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.5. L’art.
20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia,
esaustivo.
In
effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il
che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Ad
ogni modo le spese dentarie sono contemplate espressamente alla lett. b) del
cpv. 1 dell’art. 20 Las.
Esse,
pertanto, di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione -
ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las;
consid. 2.3.) - di una prestazione assistenziale speciale.
2.6. L’art.
8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto
delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Le
linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale -
CSIAS al p.to C.6.5. cpv. 1 lett. c enunciano che le spese non incluse
nell’assicurazione malattia obbligatoria, ma che si annoverano nella copertura
dei bisogni di base, devono essere prese a carico, in particolare le spese per
Fatti
i controlli dal dentista, l’igiene dentale e altri trattamenti, a condizione
che siano necessari ed eseguiti in modo semplice, economico e appropriato.
Dalle
spiegazioni relative alle spese per cure dentarie emerge:
"
Le spese per i controlli annuali,
l’igiene dentale e i trattamenti del dolore devono essere prese a carico come
Pci (n.d.r.: prestazioni circostanziali) di base.
Ulteriori trattamenti devono essere presi a carico quali PCi di
base a condizione che siano eseguiti in modo semplice, economico e appropriato.
Prima di questi trattamenti deve essere richiesto un preventivo da sottoporre
all’organo dell’aiuto sociale con una richiesta di assunzione dei costi. Il
preventivo deve anche informare sullo scopo del trattamento.
I costi sono presi a carico sulla base della tariffa sociale dei
singoli cantoni.
In caso di cure dentarie costose, l’organo dell’aiuto sociale può
limitare la libera scelta del dentista e rivolgersi a un dentista di fiducia.”
Dal
canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della
sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023
pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.1.b prevedono:
"
4. Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a
coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le
sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o
rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate
all’estero.
Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi
entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i
relativi giustificativi dettagliati.
4.1 Prestazioni speciali relative alla salute
(…)
b. Cure dentarie
Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un
massimo di 300 franchi annui.
Per cure dentarie non urgenti, prima di iniziare il
trattamento, il beneficiario deve chiedere al medico dentista di redigere un
preventivo utilizzando l’apposito formulario ufficiale predisposto allo scopo
dall’USSI. Qualora non venga trasmesso e atteso il benestare da parte dell’USSI,
una partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita se le cure non sono
conformi alle disposizioni in vigore per il loro riconoscimento. Le cure devono
soddisfare i criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità. I costi sono
riconosciuti sulla base della tariffa dentaria AINF/AM/AI.
Le prestazioni per l’igiene dentale sono riconosciute
una volta per anno civile, secondo la tariffa dentaria AINF/AM/AI oppure quella
raccomandata da Swiss Dental Hygienists se effettuate da un’igienista indipendente.
La Disposizione concernente il sussidio delle cure
dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale è
da ausilio ai medici dentisti per il riconoscimento delle cure.”
Il
tenore dei p.ti 4 e 4.1.b delle “Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del
13 dicembre 2024 pag. 368 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il
2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità competente è
stato aggiunto l’URAR.
La
“Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio
delle prestazioni di sostegno sociale” del 1° marzo 2024 indica:
" 1
INFORMAZIONI GENERALI – SCOPO
I beneficiari di prestazioni di sostegno sociale hanno
diritto al riconoscimento delle spese di cure dentarie nei termini descritti
dalla legislazione cantonale in applicazione della Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971 (Art. 20 – lett. b).
In particolare, i trattamenti dentari devono
soddisfare i criteri di semplicità, adeguatezza ed economicità. Per il
riconoscimento è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni,
dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI
al valore fr. 3.10 per punto, rispettivamente tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI
al valore fr. 1.00 per punto) per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la
tariffa LAINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni
fatturate da igienisti indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da
Swiss Dental Hygienists.
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(USSI) si avvale di una Commissione di medici dentisti (periti) per la
valutazione tecnica dei casi riguardanti le cure dentarie per le persone al
beneficio di prestazioni di sostegno sociale.
Il presente regolamento è d’ausilio ai medici-dentisti
nell’applicazione dei criteri di sussidio riferiti alle diverse fattispecie e
ne disciplina i particolari.
2 PROCEDURA E FORMULARIO UFFICIALE
2.1 Procedura cure dentarie
Per tutti i trattamenti richiesti è necessario
allestire un preventivo ufficiale (vedi punto 2.2). Il medico dentista è tenuto ad accertarsi, se
necessario verificando presso l’USSI, che non esistano recenti
preventivi/documentazioni diagnostiche eseguite presso un altro medico
dentista.
Prima di iniziare il trattamento, il medico dentista è
tenuto ad attendere il benestare dell’USSI; in caso contrario una
partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Sono riservate le
eventuali cure d’urgenza atte esclusivamente a risolvere l’emergenza fino ad un
massimo di fr. 300.-.
(…)
6 BENESTARE USSI
" Un preventivo dei costi approvato dall’USSI è da
considerarsi una garanzia della copertura dei costi. La garanzia emessa ha una
validità di sei mesi e su richiesta può essere prolungata.
(…)
10 FATTURAZIONE
La data della fattura è determinante per il
riconoscimento delle spese relative all’intervento.
Per principio la fattura dev’essere emessa nei sei
mesi di validità del benestare rilasciato dall’USSI anche se l’utente non è più
al beneficio di prestazioni assistenziali.
L’USSI può annullare per iscritto la garanzia prima
della sua scadenza naturale di sei mesi solo nel caso in cui l’utente non ha
più diritto a percepire delle prestazioni di sostegno sociale oppure in caso di
interruzione delle cure.
Se la fattura si riferisce a cure non preventivate
(senza benestare USSI) la presa a carico delle spese non è garantita. (…)” (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_concernente_il_sussidio_di_cure_dentarie_per_persone_al_beneficio_delle_prestazioni_di_sostegno_sociale_-_2024.pdf).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.
4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;
STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007 consid. 4.3.
2.7. Nella
presente evenienza dalla nota d’onorario allestita il 4 ottobre 2024 dallo __________
(cfr. doc. 12) emerge che il ricorrente, il 5 giugno 2024, si è sottoposto alla
cura da parte dell’assistente di prevenzione dentale.
La
nota d’onorario in questione ammonta a fr. 146.40 (cfr. doc. 12).
L’USSI
ha negato la presa a carico, poiché la cura summenzionata non rientra tra le
prestazioni soggette a garanzia da parte dell'USSl e al momento della richiesta
di accoglimento della nota d'onorario l’insorgente non si trovava al beneficio
di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 11; A; III; consid. 1.3.; 1.5.).
RI
1 ha contestato il modo di operare dell’amministrazione, asserendo che I’igiene
dentaria, la quale è intervenuta nel periodo di vigenza del beneficio del
sostegno sociale, non rientra tra le prestazioni soggette a benestare e
garanzia da parte dell’USSl, spettando di diritto al beneficiario di
prestazioni e che la fattura è intervenuta nei termini di legge, ossia entro i
successivi sei mesi.
Egli
ha pure sottolineato che il costo per il controllo dell’igiene è riconosciuto
una volta l’anno (12 mesi) e che il beneficiario deve richiederne la presa a
carico all’USSI allegando la fattura (cfr. doc. I; consid. 1.6.).
2.8. Chiamata
a dirimere la concreta fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in
linea di massima, prima di iniziare un trattamento dentario, deve essere
sottoposto all’USSI un preventivo e il medico dentista è tenuto a attendere il
benestare dell’amministrazione, a meno che si tratti di cure d’urgenza atte
esclusivamente a risolvere un’emergenza fino ad un massimo di fr. 300.--. In caso
contrario una partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita, se le
cure non sono conformi alle disposizioni in vigore per il loro riconoscimento,
in particolare se non soddisfano i criteri di semplicità, adeguatezza ed
economicità.
Le prestazioni per l’igiene
dentale sono riconosciute una volta per anno civile (cfr. “Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024”;
“Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il
2025”; “Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al
beneficio delle prestazioni di sostegno sociale” del 1° marzo 2024; consid.
2.6.).
Inoltre
la data della fattura è determinante per il riconoscimento delle spese relative
all’intervento.
Considerandi
Nel
caso di cure per le quali occorre previamente il consenso dell’amministrazione
la fattura deve, per principio, essere emessa nei sei mesi di validità del
benestare rilasciato dall’USSI anche se l’utente non è più al beneficio di
prestazioni assistenziali.
L’USSI
può, però, annullare per iscritto la garanzia prima della sua scadenza naturale
di sei mesi, benché soltanto nel caso in cui l’utente non abbia più diritto a
percepire delle prestazioni di sostegno sociale oppure in caso di interruzione
delle cure.
Se
la fattura si riferisce a cure non preventivate (senza benestare USSI) la presa
a carico delle spese non è garantita.
(cfr.
“Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio
delle prestazioni di sostegno sociale” del 1° marzo 2024; consid. 2.6.).
Decisiva,
quindi, ai fini della presa a carico delle spese dentali è la data della nota
d’onorario e non la data dell’esecuzione delle cure dentarie.
È
vero che per i trattamenti che necessitano anticipatamente dell’approvazione da
parte dell’amministrazione è concesso un temine di sei mesi a decorrere dal
benestare di quest’ultima per emettere la fattura e ciò anche nel caso in cui
l’interessato non percepisca più prestazioni assistenziali.
È
altrettanto vero, tuttavia, che è chiaramente previsto, come appena menzionato,
che l’USSI ha la facoltà di annullare per iscritto la garanzia prima della sua
scadenza naturale di sei mesi, allorché, segnatamente, il beneficiario
dell’assistenza sociale non ha più diritto a percepire delle prestazioni
assistenziali.
Ne
discende che già le cure dentistiche approvate possono non essere pagate
dall’assistenza sociale, quando la relativa nota d’onorario viene emessa, pur
nel termine di sei mesi dal benestare dell’amministrazione, in una data
successiva al periodo in cui l’interessato era al beneficio dell’assistenza
sociale, poiché l’USSI può comunque revocare la garanzia quando il medesimo non
ha più diritto a prestazioni assistenziali.
A
maggiore ragione, pertanto, i trattamenti che non sono stati sottoposti
anticipatamente all’approvazione dell’USSI, a prescindere se il preventivo non
sia presentato all’amministrazione nonostante sia necessario oppure in quanto
non occorra (come, ad esempio, le cure urgenti di importo inferiore o uguale a
fr. 300.-- e le prestazioni per l’igiene dentale riconosciute una volta per
anno civile; cfr. consid. 2.6.), non vanno ipso facto presi a carico
dall’assistenza sociale qualora siano fatturati dopo la fine del diritto alle
prestazioni assistenziali.
Si
osserva, d’altronde, che il termine di sei mesi a far tempo dal benestare
dell’amministrazione per emettere la fattura, ha ragione d’essere soprattutto
nei casi in cui l’esecuzione delle cure preventivate richieda più sedute
distanziate nel tempo, per cui la nota d’onorario non può essere allestita in
modo temporalmente ravvicinato alla garanzia concessa dall’USSI.
In
simili condizioni, visto che, da un lato, la nota d’onorario dello __________
risale al 4 ottobre 2024, quando RI 1 non beneficiava più di prestazioni
assistenziali, dall’altro, la fattura in questione concerne prestazioni di
igiene dentale per le quali non è necessario ottenere previamente l’approvazione
dell’USSI, il TCA deve concludere che il ricorrente non ha diritto alla presa a
carico automatica della nota d’onorario di fr. 146.40.
L’asserzione
ricorsuale secondo cui il 27 maggio 2024 RI 1 avrebbe ricevuto da parte dell’assistente
sociale comunale di riferimento - alla quale si sarebbe rivolto come definito
in occasione dell’incontro del 19 aprile 2024 con l’USSI e le assistenti
sociali comunali - conferma del fatto che “una seduta di igiene dentale
fosse coperta dalle prestazioni sociali di cui era beneficiario” (cfr. doc.
I) è ininfluente.
In
effetti la pretesa risposta dell’assistente sociale, ossia che l’igiene dentale
andava a carico dell’assistenza, sarebbe comunque stata rilasciata quando
l’insorgente era ancora al beneficio delle prestazioni assistenziali (percepite
fino alla fine di giugno 2024; consid. 1.1.) e non si riferiva, invece, al
periodo successivo.
2.9
L’art.
20.
cpv. 3 Las prevede, tuttavia, che le prestazioni speciali destinate a
coprire segnatamente le spese dentarie, peraltro indicate espressamente
all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las, possono essere cumulate alle prestazioni
ordinarie e quindi erogate ai beneficiari di prestazioni assistenziali
ordinarie oppure, indipendentemente da queste ultime, a coloro il cui reddito
disponibile supera di poco la soglia d’intervento e non copre il bisogno
specifico (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).
In
questa seconda ipotesi il fatto che la data di emissione della nota d’onorario
relativa ai costi delle cure del mese di giugno 2024 risalga al mese di ottobre
2024, ossia a un periodo in cui l’insorgente non aveva più diritto a
prestazioni assistenziali ordinarie, non avendo inoltrato la relativa richiesta
di rinnovo (cfr. doc. I pag. 3), non è rilevante.
Determinante,
dal momento che nel mese di ottobre 2024 egli non percepiva più prestazioni
assistenziali ordinarie, è per contro la questione di sapere se, giusta l’art.
20.
cpv. 3 Las, le sue risorse fossero o meno sufficienti per coprire i costi
della fattura allestita il 4 ottobre 2024 dallo __________.
In
caso affermativo, infatti, l’assistenza sociale non è tenuta ad assumere le
spese dentistiche.
Qualora,
invece, le risorse non fossero sufficienti l’USSI dovrà assumere la parte dei
costi della cura da parte dell’assistente dentale non coperti dai redditi del
ricorrente (cfr. STCA 42.2014.2 del 1° dicembre 2014 riguardante la richiesta
di prestazioni speciali per far fronte al pagamento di franchigie e di
partecipazioni alle spese dovute a malattia).
Si
rileva in ogni caso che ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 Las hanno diritto ai
provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio
o dimora assistenziale nel Cantone.
In
ambito di assistenza sociale risulta indispensabile, segnatamente per evitare
abusi, la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo l’art.
115.
Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone di
domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 LAS; consid. 2.3.), del Comune di domicilio
della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale
luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei
suoi interessi (cfr. art. 23 CC; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023).
2.10
Alla
luce di quanto qui sopra esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI al fine di
stabilire, conformemente a quanto indicato al consid. 2.9. e in applicazione
dell’art. 20 cpv. 3 Las (cfr. consid. 2.4.; 2.9.), in particolare se le risorse
del ricorrente fossero oppure no di entità tale da permettergli di coprire il
costo della nota d’onorario del 4 ottobre 2024 emessa dallo __________.
A
tale scopo la parte resistente interpellerà l’insorgente che dovrà fornire
debita documentazione attestante il fatto che nel settembre 2024 avesse ancora
domicilio assistenziale, nel senso di residenza effettiva e centro degli
interessi (cfr. consid. 2.9.), a __________ o in un altro Comune del Cantone
Ticino e riguardante le proprie entrate, nonché le proprie spese del mese di
settembre e ottobre 2024.
In proposito è utile evidenziare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della
causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura
nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr.
art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario
le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF
149.
V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del
26.
luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.;
STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile
2015.
consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Giova,
altresì, ribadire che, qualora vi sia un’eccedenza di reddito disponibile
mensile, ma la stessa non sia sufficiente per pagare integralmente le spese
dentistiche, l’USSI dovrà assumere la parte dei costi non coperti dai redditi
dell’insorgente, sempre che quest’ultimo abbia conservato il proprio domicilio
assistenziale in Ticino (cfr. consid. 2.9.).
2.11
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del
21.
febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.
2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
2.12
L’insorgente,
vincente in causa e rappresentato dall’avv. RA 1, ha diritto all’importo di fr.
800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio, conformemente a quanto
indicato al consid. 2.9.-2.10., e nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’USSI
verserà al ricorrente l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti