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Decisione

42.2024.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2025Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi computabili Las l’entrata di fr. 240.-- annui, ovvero 20.-- mensili

(cfr. consid. 2.7.).

2.13. Per

quanto attiene alla richiesta di condono della somma da restituire formulata

nel ricorso (cfr. doc. I pag. 5 inc. 42.2024.54; consid. 1.9.), è utile

ricordare che l’art. 26 cpv. 3 Laps prevede che “la restituzione è

condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la

prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni

economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il

provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto, da un lato,

che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente,

dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta

(cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto

2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26

aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11

luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto

la domanda di condono sarà esaminata con separata decisione dopo che la

decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato, conformemente a quanto

indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. III inc.

42.2024.54).

2.14. Infine, riguardo al preteso diritto

della ricorrente di ricevere informazioni complete e chiare in merito ai

diritti e obblighi amministrativi (cfr. doc. I inc. 42.2024.55; doc. I inc.

42.2024.54), questa Corte si limita a ricordare che l’art. 18 Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 1, 2 Laps) e relativo

all’informazione e consulenza, enuncia:

" 1Il

Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione

sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e

decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a) informare e

orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a

disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli

di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare ed

accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel

settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi

è, di regola, fornita gratuitamente.”

Anche l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la

“Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:

" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto,

di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e

obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali

Considerandi

gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi.

Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021 consid.

3.1

; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del

14.

settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in

SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).

2.15

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30

settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10

; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2024.54 e 42.2024.55 sono congiunte

2. Il ricorso del 16 dicembre 2024

contro la decisione su reclamo del 2 dicembre 2024 è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 2

dicembre 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per calcolare nuovamente la prestazione

assistenziale del mese di settembre 2024 spettante alla ricorrente, tenendo

conto di quanto indicato al consid. 2.7.

3. Il ricorso del 13 dicembre 2024 contro

la decisione su reclamo del 3 dicembre 2024, in quanto ricevibile, è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che l’insorgente

è tenuta a restituire l'importo di fr. 234.55 quale parte della prestazione

assistenziale di settembre 2024 percepita a torto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti