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Decisione

42.2024.54

Nel calcolo prestazioni di 9/24 non va computati fr. 20, poiché ric., quando ha riceuto a fine 8/24 tale imp. esiguo, aveva serie diffic. econ. Inoltre ella l'ha restituito già il 4/9. Restit. parte prest. 9/24 parzial. confermata. Alcune entrate non da considerare. Rinvio atti

28 aprile 2025Italiano43 min

42.2024.54), questa Corte si limita a ricordare che l’art. 18 Laps, applicabile anche nell’ambito

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2024.54-55

rs

Lugano

28 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 13 e del 16 dicembre 2024 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 2 e

del 3 dicembre 2024 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 (__________.1976) ha

beneficiato dell’assistenza sociale da giugno 2022 a febbraio 2023 e in seguito

da agosto 2024 a perlomeno il mese di dicembre 2024 (doc. A1 inc. 42.2024.54;

361 inc. 42.2024.44).

1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI), a seguito della richiesta di rinnovo inoltrata

dall’interessata il 2 settembre 2024, l’11 settembre 2024, ha emesso una

decisione con cui ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr.

2'343.-- per il mese di settembre 2024, conteggiando un reddito computabile Las

di fr. 11'040.-- annui, costituito dagli alimenti per __________ (fr. 8'400) e

di altri redditi (fr. 2'400 AF + fr. 240 “ogni altro reddito” di RI 1; cfr.

doc. APL2 pag. 15-18 inc. 42.2024.55).

1.3. Il 23 settembre 2024 RI 1 ha

contestato il computo dell’ammontare di fr. 20.--, pari a fr. 240, quale “ogni

altro reddito”, visto che il prestito del 27 agosto 2024 a suo favore è stato

restituito il 4 settembre 2024.

Ella ha precisato che “la

decurtazione di 20 CHF, anche se modesta, potrebbe compromettere il benessere

della minore dell’UR, riducendo i mezzi necessari per il suo sostentamento”.

Inoltre ha aggiunto che pure il

prestito di fr. 50.-- del 24 luglio 2024, considerato nel calcolo del mese di

agosto 2024, è stato rimborsato il 30 luglio 2024 (cfr. doc. APL2 inc.

42.2024.55).

1.4. Con l’ordine di restituzione dell’8

ottobre 2024 l’USSI ha poi chiesto a RI 1 di restituire l’importo di fr.

332.55, corrispondenti a parte della prestazione assistenziale del mese di settembre

2024, in quanto dagli accertamenti svolti è emerso che nel periodo 2 - 13

settembre 2024 ha ricevuto degli accrediti da parte di terzi da tenere conto in

virtù dell’art. 2 della Legge sull’assistenza sociale relativo al principio di

sussidiarietà (cfr. doc. APL2 pag. 23 inc. 42.2024.54).

1.5. Contro tale provvedimento RI 1 ha

interposto reclamo il 14 ottobre 2024, postulandone l’annullamento, siccome i “prestiti

temporanei non configurano prestazioni indebitamente percepite” e “sono

stati debitamente restituiti nel medesimo periodo contabile”. Ella ha

affermato che i prestiti ricevuti servivano a far fronte all’insufficienza del

reddito generata dalle riduzioni di prestazioni e nell’attesa della successiva

decisione dell’USSI, come pure che tali fondi non erano destinati a coprire in

modo permanente le necessità dell’UR, bensì a tamponare una situazione

d’emergenza (cfr. doc. APL2 inc. 42.2024.54).

1.6. Il

20 gennaio 2025 il presidente del TCA, con giudizio 42.2024.44, ha stralciato

dai ruoli il ricorso per denegata giustizia del 21 novembre 2024, in cui RI 1 aveva lamentato il fatto che l’USSI non avesse dato seguito, in particolare, ai suoi reclami del 23 settembre 2024 e del 14 ottobre 2024

riguardanti l’importo della prestazione assistenziale del mese di settembre

2024 deciso l’11 settembre 2024, rispettivamente l’ordine di restituzione

dell’8 ottobre 2024 di parte della prestazione assistenziale del mese di

settembre 2024 (cfr. consid. 1.3.; 1.5.).

Pendente

causa, e meglio il 2 e il 3

dicembre 2024, l’amministrazione aveva, in effetti, emesso le relative

decisioni su reclamo.

1.7. Con la decisione su reclamo del 2

dicembre 2024 l’USSI ha confermato

il proprio provvedimento dell’11 settembre 2024 (cfr. consid. 1.2.),

osservando:

" (…) Nel caso

di specie, pacifico è che dall'estratto conto __________ relativo al mese di

agosto 2024 della reclamante risulta un importo di CHF 20.- accreditatole in

data 27 agosto 2024.

Le argomentazioni della reclamante, secondo cui "Il

rimborso del prestito temporaneo del 27 agosto 2024 di 20.00 CHF (PL2) è stato

effettuato tempestivamente il 4 settembre 2024 (PL3)" non possono

essere seguite.

Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in

base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a

disposizione e il diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più

risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza devono quindi essere considerati

per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.

Il computo da parte dell’USSI della citata entrata quale reddito è

corretto in quanto rientrante tra i redditi che costituiscono il reddito

computabile regolamentato dall’art. 6 Laps. Il diritto all’assistenza subentra allorquando

non si hanno più risorse disponibili.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’interessata, in base al

citato principio di sussidiarietà l’erogazione di prestazioni assistenziali

viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il

fabbisogno corrente. Inoltre il diritto all’assistenza è stabilito in base alle

entrate e ai costi del mese in questione.

È altresì corretto che l'USSl l'abbia considerato per il mese di

settembre 2024, in quanto è stato versato sul conto della reclamante il 27

agosto 2024 e quindi disponibile per far fronte al di lei sostentamento del

mese di settembre 2024.

A titolo abbondanziale si rileva che per motivi di puro calcolo il

reddito mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e

successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese

interessato. (…)” (Doc. APL1 pag.10-11 inc. 42.2024.55)

1.8. Con ulteriore decisione su reclamo

del 3 dicembre 2024 l’amministrazione ha respinto il reclamo interposto il 14

ottobre 2024 contro l’ordine di restituzione dell’8 ottobre 2024 (cfr. consid.

1.4.; 1.5.).

L’USSI, al riguardo, ha rilevato:

" (…) Per

quanto concerne infine la contestazione della signora RI 1 contro l'ordine di

restituzione dell'8 ottobre 2024 emesso nei suoi confronti si rileva che

nell'ambito dell'assistenza vige il principio della sussidiarietà in base al

quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa

per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto

all'assistenza. Tutti i redditi devono quindi essere considerati per la

determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi,

anche i prestiti ricevuti.

Si evidenzia che rilevante è l'entrata in quanto tale, ritenuto

che il diritto all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del

mese in questione.

A tal proposito si rileva che con scritto del 13 agosto 2024

l'USSl ha reso attenta l'interessata che "A prescindere dalla

documentazione/informazione sopra richiesta la rendiamo attenta di voler

immediatamente annunciare al nostro Ufficio ogni cambiamento della sua

situazione personale (ed esempio: convivenza ai sensi della Laps, assenza

all'estero) e finanziaria (ad esempio: inizio, attività lavorativa, entrate da

salario, aiuto di terzi, prestiti, TWINT)."

La prestazione assistenziale mensile versata alla reclamante per

il mese di settembre 2024 era stata calcolata, nella relativa decisione, non

tenendo in considerazione i prestiti di complessivi CHF 332.55 ricevuti ad

inizio settembre 2024 e meglio CHF 50.- il 2 settembre 2024, CHF 234.55 il 3

settembre 2024, CHF 20.- il 9 settembre 2024 e CHF 28.- il 13 settembre 2024.

Lo fossero invece stati, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore.

Ne consegue che la reclamante non aveva diritto alla prestazione

erogata dall'USSl.

L’USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha

emesso la decisione dell’8 ottobre 2024, considerando le citate entrate e

quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto

all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali

versate in eccesso.

L'ordine di restituzione stabilisce unicamente che il reclamante

ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo non aveva

diritto e che, di conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.

Alla luce degli elementi suesposti l'ordine di restituzione di CHF

332.55 va confermato. (…)” (Doc. A1 pag.13-14 inc. 42.2024.54)

1.9. RI 1, il 13 dicembre 2024, ha

ricorso tempestivamente contro la

decisione su reclamo del 3 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.8.), postulando

l’annullamento della stessa, l’annullamento della dichiarazione di

irricevibilità relativa alla domanda di cessazione dei controlli mensili fino

ad aprile 2025, la sospensione dei controlli fino ad aprile 2025 sulla base del

principio di proporzionalità e delle Direttive COSAS, il riconoscimento del

principio della buona fede e l’applicazione dell’art. 26 cpv. 3 Laps per il

condono della restituzione e la conferma del diritto a ricevere informazioni

complete e chiare in merito ai diritti e obblighi amministrativi (cfr. doc. I

pag. 5 inc. 42.2024.54).

In

proposito l’insorgente ha fatto valere:

" (…)

A. Violazione

del principio di proporzionalità e abuso di potere interpretativo

L'accusa di percezione indebita di prestazioni (fallacia di

falsa accusa), fondata sull'esame parziale del periodo contabile (2-13

settembre 2024) ignora volutamente il periodo di assoggettamento completo (1-30

settembre 2024), durante il quale gli importi contestati sono stati

integralmente rimborsati (argomento dell'uomo di paglia). Tale omissione

viola il principio di proporzionalità (art. 36 LAS, art. 18 LAPS) e rappresenta

un abuso di potere interpretativo.

Inoltre, l’amministrazione ha ignorato che i debiti temporanei non

costituiscono reddito computabile ai sensi delle Direttive COSAS [Capitolo E.3]

(argomentazione fallace per

stravolgimento).

B. Obbligo

di informazione e buona fede (Art. 2 LAPS e Art. 26 cpv. 1 e 3 LAPS)

L’USSI accusa la signora RI 1 di aver violato l'obbligo di

informazione (fallacia di colpa per associazione), senza considerare che i

debiti temporanei non costituiscono reddito computabile ai sensi delle Direttive

COSAS. Inoltre, la restituzione integrale degli importi entro il periodo di

assoggettamento dimostra la buona fede della ricorrente. Ai sensi dell'art. 26

cpv. 3 LAPS, la restituzione delle prestazioni, può essere condonata qualora il

beneficiario abbia agito in buona fede e la restituzione costituisca un onere

eccessivo - quand'anche, per assurdo, fosse contemplata I’ipotesi dell’USSl di

prestazioni indebitamente percepite.

C. Negligenza

amministrativa come causa efficiente (art, 18 LAPS)

l debiti temporanei contratti dalla signora RI 1 sono una diretta

conseguenza delle insufficienze e violazioni amministrative da parte degli

sportelli LAPS. La mancata informazione sulla mutua esclusione delle misure

attive (art. 2 LAPS) nella presentazione lacunosa della misura ISD quale

raccomandazione al momento della presa a carico, unita alla gestione carente

della pratica, ha imposto alla ricorrente di ricorrere a soluzioni d'emergenza

come i prestiti privati. Tali debiti non possono essere considerati un

indicatore di uso improprio delle prestazioni, bensì il risultato di una

gestione negligente da parte dell’amministrazione, in violazione del diritto a

un trattamento equo e trasparente (art. 18 LAPS).

D. Dichiarazione

di irricevibilità della richiesta di cessazione dei controlli fino ad aprile

2025

La dichiarazione di irricevibilità della richiesta di cessazione

dei controlli fino ad aprile 2025, basata su motivazioni formalistiche, viola

il diritto alla motivazione completa delle decisioni amministrative (art. 18

LPAmm).” (Doc. I pag. 4 inc. 42.2024.54)

1.10. Anche contro la decisione su reclamo

del 2 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.7.) RI 1, il 16 dicembre 2024, ha inoltrato

un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto il relativo annullamento, il

riconoscimento della natura non computabile del debito temporaneo, in quanto

integralmente rimborsato, la rettifica del calcolo della prestazione

assistenziale del mese di settembre 2024 con conteggio integrale del fabbisogno

non coperto e la conferma del diritto a ricevere informazioni complete e chiare

in merito ai diritti e obblighi amministrativi (cfr. doc. I pag. 3 inc.

42.2024.55).

Ella ha addotto, in particolare,

che l’applicazione di qualsiasi misura che riduca il diritto del beneficiario

deve tenere conto delle sue condizioni personali, familiari e sociali, per cui

nel suo caso, in cui l’unità di riferimento comprende una minore, __________,

la decisione su reclamo del 2 dicembre 2024, non considerando le ripercussioni

di una riduzione del fabbisogno mensile (FM) sulla figlia, viola gli art. 11 e

12 Cost.

L’insorgente ha precisato che i

debiti temporanei contratti sono una diretta conseguenza delle insufficienze e

violazioni amministrative da parte dell’USSI che le hanno imposto di ricorrere

a soluzioni d’emergenza come prestiti privati.

La medesima sostiene che “tali

debiti non possono essere considerati un indicatore di uso improprio delle

prestazioni, bensì il risultato di una gestione negligente da parte

dell’amministrazione, in violazione del diritto a un trattamento equo e

trasparente (art. 18 Laps).” (cfr. doc. I inc. 42.2024.55)

1.11. Nella propria risposta del 21 gennaio 2025 l’USSI ha chiesto di

respingere l’impugnativa del 13 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.9.), per quanto

ricevibile, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2024.54).

1.12. L’USSI, nella risposta di causa del 22 gennaio 2025 ha, altresì,

postulato la reiezione del ricorso del 16 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.10.).

Delle relative argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di

diritto (cfr. doc. III inc. 42.2024.55).

1.13. Il 3 febbraio 2025 la ricorrente, in

relazione sia alla causa 42.2024.54 che al procedimento 42.2024.55, ha

comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V inc. 42.2024.54; V

inc. 42.2024.55).

1.14. I doc. V inc. 42.2024.54 e V inc.

42.2024.55 sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc.

VI inc. 42.2024.54; VI inc. 42.2024.55).

in diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art.

76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto

sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti

alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,

l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi

con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della

istruzione o della decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due

decisioni su reclamo emesse dall’USSI, le quali

concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale

e giuridica.

Per economia processuale

le procedure ricorsuali 42.2024.54, e 42.2024.55 sono, dunque, congiunte in un

unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio

2024 consid. 1; STF 8C_683/2021 del

13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7;

STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020,

9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11

giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018

consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59

consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se

rettamente o meno l’USSI, da un lato, abbia riconosciuto alla ricorrente per il

mese di settembre 2024 una prestazione assistenziale di fr. 2'343.--, computando

nei redditi, in particolare, l’importo di fr. 240.-- annui, pari a fr. 20.--

mensili, a titolo di “ogni altro reddito” di RI 1 (cfr. doc. APL2 pag. 15-18 e

APL1 inc. 42.2024.55; consid. 1.2.; 1.7.).

Dall’altro, abbia chiesto

all’insorgente la restituzione di fr. 332.55, corrispondenti a parte della

prestazione assistenziale del mese di settembre 2024 erogatale, in quanto sono

emersi degli accrediti da parte di terzi non considerati nel conteggio iniziale

(cfr. APL2 pag. 23 e A1 inc. 42.2024.54; consid. 1.4.; 1.8.).

2.3. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi

necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio

2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,

entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU

44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006

pag. 313-317).

2.4. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali

e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti

anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A

decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti

forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1

persona

1’031.-- / mese

2

persone

1'577.-- / mese

3 persone

1'918.-- / mese

4

persone

2'206.-- / mese

5

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Nel

2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22

dicembre 2023 pag. 416).

Dal 1° gennaio 2025 il forfait di

mantenimento è stato così aumentato:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1

persona

1’061.-- / mese

2

persone

1'624.-- / mese

3

persone

1'974.-- / mese

4

persone

2'271.-- / mese

5

persone

2'568.-- / mese

Per ogni persona

+ 216.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

2.6. Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.4.), vige il principio di

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza sociale può, dunque,

essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi

o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio

di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte

di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente

(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito

di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e

segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA

42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre

2011).

Ad esempio l'Alta Corte, nella

sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in

cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano

state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà

non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere

venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente,

avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo

conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale,

qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti

finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto

che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al

principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio

provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese

computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata

da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA

42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.

2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28

maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di

sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,

prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre

possibilità di reddito.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1

e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.7. In concreto, per quanto attiene al

calcolo della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024, è litigioso

il computo, a titolo di “ogni altro reddito”, della somma di fr. 20.-- mensili,

pari a fr. 240.-- annui (cfr. doc. APL” pag. 18 inc. 42.2024.55).

L’USSI l’ha conteggiata in virtù

del principio di sussidiarietà (cfr. doc. APL1 inc. 42.2024.55; consid. 1.7.),

mentre la ricorrente sostiene che non sia da considerare, trattandosi di un

prestito, già rimborsato a inizio settembre 2024 (cfr. doc. I inc. 42.2024.55).

Dall’estratto conto relativo al

mese di agosto 2024 del conto intestato all’insorgente presso __________ (__________)

emerge che effettivamente il 27 agosto 2024 è stata accreditata da parte di __________

tramite Twint la somma di fr. 20.-- con causale “prêt remboursable”

(cfr. doc. 296 inc. 42.2024.44).

D’altro canto, dall’estratto

conto del mese di settembre 2024 si evince che il 4 settembre 2024 la

ricorrente, tramite Twint, ha restituito a __________ l’importo di fr. 20.--,

indicando “remb. prêt 27.08.2024” (cfr. doc. 200 inc. 42.2024.44).

È vero che in ambito di

assistenza sociale, in applicazione del principio di sussidiarietà, le entrate

provenienti da terzi vanno utilizzate per far fronte alle proprie spese

primarie e quindi computate ai fini della determinazione di un eventuale

diritto a una prestazione assistenziale, a prescindere che siano prestiti da

restituire (cfr. consid. 2.6.).

Tuttavia nel caso di specie non

si può non rilevare che, quando, il 27 agosto 2024, RI 1 ha ricevuto il

prestito di fr. 20.--, il suo conto __________ presentava un saldo negativo (“-

400.00”; cfr. doc. 296 inc. 42.2024.44).

Alla medesima, del resto, per il

mese di agosto 2024 è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria

di fr. 930.--, di cui le sono stati versati fr. 915.55 (fr. 14.45 sono stati corrisposti

direttamente alla cassa malati) il 19 agosto 2024 (cfr. doc. 340 inc.

42.2024.44), aumentata soltanto con decisione su reclamo del 29 novembre 2024 a

fr. 1'380.--, stralciando dal conteggio l’ammontare di fr. 5'400.-- annui, pari

a fr. 450.-- mensili, a titolo di “ogni altro reddito”.

L’USSI ha motivato tale aspetto

della decisione su reclamo, affermando che “considerato che la reclamante ha

ricevuto l’importo di complessivi CHF 450.- (prestiti) nel mese di luglio 2024,

quando ella ancora non aveva inoltrato alcuna domanda di prestazioni

assistenziali, e ritenuto che ella ha utilizzato tali entrate per far fronte al

fabbisogno proprio e della figlia __________ nel mese di luglio 2024 alla cui

fine del mese di tale importo nulla rimaneva, si ritiene corretto rimuovere dal

calcolo, alla voce 243 della tabella di calcolo, l’importo di CHF 5'400.- annui

per a CHF 450.- mensili” (cfr. doc 307 pag. 6 inc. 42.2024.44)

In simili condizioni risulta

verosimile che l’insorgente, alla fine del mese di agosto 2024, si trovasse in

una situazione di seria difficoltà finanziaria (anche il conto gioventù __________

intestato alla figlia __________ – __________ – , presentava un saldo negativo

il 31 agosto 2024 di - fr.98.26 e il 30 settembre 2024 di - fr. 14.37; cfr.

doc. 210; 212; 755; 756 inc. 42.2024.44).

Pertanto, in considerazione

altresì dell’esiguità dell’importo di fr. 20.-- prestato da __________ alla

ricorrente e rimborsato da quest’ultima il 4 settembre 2024 non appena ricevuto,

in tale data, un accredito di fr. 700.-- da parte del Cantone (“Ant. alimenti

del 01.09.24”; cfr. doc. 199 inc. 42.2024.44), il TCA ritiene, tutto ben

ponderato, che tale ammontare non debba essere computato nel calcolo della

prestazione assistenziale del mese di settembre 2024.

Di conseguenza gli atti sono

rinviati all’amministrazione al fine di calcolare nuovamente la prestazione

assistenziale ordinaria spettante all’insorgente per il mese di settembre 2024,

non tenendo conto della voce “ogni altro reddito” di fr. 240.-- annui (fr.

20.-- mensili).

2.8. In relazione alla contestazione

della decisione su reclamo del 3 dicembre 2024 con la quale l’USSI ha

confermato l’ordine di restituzione di fr. 332.55, corrispondenti a parte della

prestazione assistenziale percepita dalla ricorrente nel mese di settembre 2024

(cfr. doc. A1 e I inc. 42.2024.54; consid. 18.; 1.9.), questo Tribunale rileva

innanzitutto che la censura ricorsuale riguardante l’irricevibilità decretata

dall’amministrazione in merito alla domanda di sospendere i controlli mensili

della documentazione fino ad aprile 2025 e la medesima richiesta formulata

dinanzi al TCA (cfr. doc. I pag. 5 inc. 42.2024.54; consid. 1.9.) sono

irricevibili.

A

tale proposito va osservato che questa Corte, di massima, esamina solo i

rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è

precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su

reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; 33 cpv. 2 Laps applicabile in ambito

dell’assistenza sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 65 cpv. 1 Las).

Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su

reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr.

STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF

9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010

consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

La questione dell’esenzione dai

controlli mensili dei documenti riguardanti la situazione personale e

finanziaria della ricorrente non è oggetto di una decisione su reclamo, per cui

sia la contestazione di quanto stabilito dall’USSI, sia la richiesta formulata

davanti al TCA si rivelano inammissibili.

Giova, ad ogni modo, segnalare

all’insorgente che ai sensi dell’art. 10a Laps la situazione finanziaria al

momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata

(cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps,

pag. 12).

Per

determinare se un assicurato abbia diritto o meno a una prestazione

assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è

pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle

spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22

Las; 5 Laps), si tiene conto, dunque, della situazione finanziaria dell’unità

di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a

Laps; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007;

STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).

Ribadito, peraltro, che lo scopo

della pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta

una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 Las;

consid. 2.4.) è importante poter verificare le condizioni personali e

finanziarie di un richiedente l’assistenza sociale ad ogni richiesta di rinnovo

delle prestazioni assistenziali.

Perimenti, ritenuti

eventuali cambiamenti che possono sopraggiungere nella situazione personale ed

economica di un beneficiario dell’assistenza sociale, non si giustifica

concedere le prestazioni di anno in anno (dodici mesi) o semestralmente (al

riguardo cfr. STCA 42.2022.70 del 12 dicembre 2022).

2.9. Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni

indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26

Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui

l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente

e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e

del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to

12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche

sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del

Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di

rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del

riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova

atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF

8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018

consid. 3.1.; STF 8C_549/2015

del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato

di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La

prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire

l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse

in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema

della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. consid. 2.13.; STF

9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata

in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134

consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione

francese).

2.10. L’USSI ha chiesto alla ricorrente la

restituzione di fr. 332.55, corrispondenti a parte della prestazione

assistenziale del mese di settembre 2024, tenendo conto di somme di denaro

ricevute dall’insorgente da terzi, a titolo di prestiti, che non sono state

considerate nel calcolo iniziale dell’11 settembre 2024 (cfr. doc. APL2 e A1

inc. 42.2024.54; consid. 1.4.; 1.8.).

In effetti dall’estratto conto __________

del mese di settembre 2024 si evince che il 2, il 3 e il 13 settembre 2024

all’insorgente sono state accreditate tramite Twint le somme di fr. 50.--, di

fr. 234.55 e di fr. 28.-- da parte di __________, mentre il 9 settembre 2024 le

è stato bonificato, sempre tramite Twint, l’ammontare di fr. 20.-- da __________

(cfr. doc. 197, 199, 201 inc. 42.2024.44), per complessivi fr. 332.55.

Come causale è sempre stato

indicato trattarsi di prestiti, tranne nel caso dell’importo di fr. 234.55

definito, per contro, quale “anticipo fattura” (cfr. doc. 197, 199, 201

inc. 42.2024.44).

Dallo stesso estratto conto

emerge pure, però, che già il 3 settembre 2024 la ricorrente ha restituito a __________

con Twint la somma di fr. 50.-- prestatale il 2 settembre 2024 (cfr. doc. 198

inc, 42.2024.44).

Inoltre il 16 settembre 2024 la

medesima ha corrisposto, sempre con Twint, l’ammontare di fr. 20.-- a __________

come rimborso del prestito del 9 settembre 2024, nonché l’importo di fr. 28.--

a __________ in relazione al prestito del 13 settembre 2024 (cfr. doc. 202 inc.

42.2024.44).

Come visto sopra (cfr. consid.

2.7.), per il mese di agosto 2024 l’insorgente ha beneficiato di una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 930.-- (fr. 915.55 corrisposti

direttamente a lei), in seguito sì aumentata a fr. 1'380.--, stralciando dal

calcolo l’importo di fr. 5'400.-- annui, pari a fr. 450.-- mensili, a titolo di

“ogni altro reddito”, ma soltanto con decisione su reclamo del 29 novembre 2024

(cfr. doc. 307 inc. 42.2024.44).

È vero che per il mese di

settembre 2024 le è poi stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria

di fr. 2’342.--, tuttavia la relativa decisione è datata 11 settembre 2024

(cfr. consid. 1.2.) e il relativo bonifico ha avuto luogo il 16 settembre 2024

(cfr. doc. 202 inc. 42.2024.44).

Gli accrediti a favore dell’insorgente

di fr. 50.--, di fr. 20.-- e di fr. 28.-- da parte di terzi risalgono al 2, al

9 e al 13 settembre 2024, ossia a un periodo precedente al versamento della

prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2024 e nel quale il

saldo del suo conto era negativo (cfr. doc. 197, 201 inc. 42.2024.44).

Del resto RI 1 ha rimborsato

senza indugio le somme prestatele citate allorché ha potuto disporre di denaro.

Più precisamente il 3 settembre

2024 ella ha restituito fr. 50.-- a __________ (prestito del 2 settembre 2024;

cfr. doc. 201 inc. 42.2024.44) dopo che la Cassa __________ lo stesso giorno le

aveva corrisposto la somma di fr 200.-- (cfr. doc. 198 inc. 42.2024.44) e il 16

settembre 2024 ha versato a __________ fr. 20.-- (prestito del 9 settembre

2024; cfr. doc. 197 inc. 42.2024.44) e a __________ fr. 28.-- (prestito del 13

settembre 2024; cfr. doc. 201 inc. 42.2024.44) non appena le è stata

accreditata la prestazione assistenziale di settembre 2024 di fr. 2'327.55

(cfr. doc. 202 inc. 42.2024.44).

Pertanto, attentamente

considerate tutte le circostanze del caso di specie e tenuto conto

dell’esiguità degli importi in questione ricevuti nel mese di settembre 2024

(fr. 50; fr. 20; fr. 28), occorre concludere che gli stessi vanno ritenuti

quali entrate temporanee per sostenere il fabbisogno della ricorrente e di sua

figlia in attesa della prestazione assistenziale e che, dunque, non devono

essere considerati nella determinazione dell’ammontare della prestazione

assistenziale spettante effettivamente all’insorgente nel mese di settembre

2024. Gli stessi non sono, conseguentemente, rilevanti ai fini della

restituzione (cfr. consid. 2.7.).

Al riguardo cfr. STF 8C_21/2022

del 14 novembre 2022.

2.11. Differente è, invece, il

ragionamento riguardo alla somma di fr. 234.55 bonificata da __________ alla

ricorrente il 3 settembre 2024.

La stessa non è stata definita

quale prestito. Invero quale causale di tale versamento è stato indicato “anticipo

fattura” (cfr. doc. 199 inc. 42.2024.44) e non risulta essere stata rimborsata

nel mese d settembre 2024 (cfr. doc. 197-207 inc. 42.2024.44).

Tale

importo, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4.; 2.6.) e

dell’obbligo di ridurre il danno che

incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari

della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA

42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11

aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15

novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15

del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid.

2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) doveva essere utilizzato

dalla ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, rispetto

alle prestazioni assistenziali.

Nel mese di settembre 2024 la

situazione finanziaria dell’insorgente, avendo beneficiato il 3 settembre 2024

dell’entrata di fr. 234.55 non annunciata subito all’USSI, non corrispondeva a

quanto a conoscenza dell’amministrazione al momento in cui, l’11 settembre

2024, ha allestito il conteggio relativo alla prestazione assistenziale

ordinaria di tale mese.

La

ricorrente, da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.9.), ha di conseguenza percepito

indebitamente parte della prestazione assistenziale ordinaria del mese di

settembre 2024 calcolata senza computare la somma di fr. 234.55.

In

concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale

(cfr. consid. 2.9.).

Infatti

l’USSI è venuto a conoscenza del versamento dell’ammontare di fr. 234.55 a

favore della ricorrente tramite la documentazione trasmessa da quest’ultima in

occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 7

ottobre 2024 (cfr. doc. A1 inc. 42.2024.54 pag. 2; 597 segg. inc. 42.2024.44).

È,

perciò, emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica

diversa rispetto al calcolo iniziale della prestazione assistenziale di

settembre 2024.

È,

quindi, evidente che per tale mese il conteggio della prestazione assistenziale

andava rivisto in base alle effettive entrate dell’insorgente.

A

ragione, pertanto, l’USSI, l’8 ottobre 2024, ha emesso la decisione con cui ha

chiesto la restituzione di parte della prestazione ordinaria percepita dalla

ricorrente nel mese di settembre 2024.

L’amministrazione ha, peraltro,

agito entro l’anno di perenzione relativa (cfr. art. 26 cpv. 2 Laps, consid.

2.9.), considerato che appena ha

saputo, contestualmente alla domanda di rinnovo del 7 ottobre 2024, in

particolare dell’entrata di fr. 234.55 ha immediatamente chiesto all’insorgente

di restituire parte della prestazione di settembre 2024.

2.12. Relativamente all’entità dell’importo

di fr. 332.55 chiesto in restituzione a RI 1 (cfr. doc. doc. APL2 e A1 inc.

42.2024.54; consid. 1.4.; 1.8.) va evidenziato che il TCA ha stabilito che le

entrate di cui ha beneficiato nel mese di settembre 2024 di fr. 50.--, di fr.

20.-- e di fr. 28.-- non devono essere tenute in considerazione per determinare

la somma da restituire (cfr. consid. 2.10.).

Unicamente l’accredito di fr.

234.55 va computato nei redditi per calcolare l’effettiva prestazione

assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di settembre 2024

(cfr. consid. 2.11.).

Ne discende che l’insorgente è

tenuta a restituire l’ammontare di fr. 234.55 (fr. 332.55 – fr. 50 – fr. 20 –

fr. 28).

Si rileva, comunque, ai fini

della concreta esecuzione della restituzione che la prestazione assistenziale

ordinaria di settembre 2024 deve essere nuovamente calcolata non computando tra

Fatti

i redditi computabili Las l’entrata di fr. 240.-- annui, ovvero 20.-- mensili

(cfr. consid. 2.7.).

2.13. Per

quanto attiene alla richiesta di condono della somma da restituire formulata

nel ricorso (cfr. doc. I pag. 5 inc. 42.2024.54; consid. 1.9.), è utile

ricordare che l’art. 26 cpv. 3 Laps prevede che “la restituzione è

condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la

prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni

economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il

provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto, da un lato,

che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente,

dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta

(cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto

2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26

aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11

luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto

la domanda di condono sarà esaminata con separata decisione dopo che la

decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato, conformemente a quanto

indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. III inc.

42.2024.54).

2.14. Infine, riguardo al preteso diritto

della ricorrente di ricevere informazioni complete e chiare in merito ai

diritti e obblighi amministrativi (cfr. doc. I inc. 42.2024.55; doc. I inc.

42.2024.54), questa Corte si limita a ricordare che l’art. 18 Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 1, 2 Laps) e relativo

all’informazione e consulenza, enuncia:

" 1Il

Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione

sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e

decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a) informare e

orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a

disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli

di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare ed

accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel

settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi

è, di regola, fornita gratuitamente.”

Anche l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la

“Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:

" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto,

di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e

obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali

Considerandi

gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi.

Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021 consid.

3.1.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del

14.

settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in

SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).

2.15

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30

settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2024.54 e 42.2024.55 sono congiunte

2. Il ricorso del 16 dicembre 2024

contro la decisione su reclamo del 2 dicembre 2024 è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 2

dicembre 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per calcolare nuovamente la prestazione

assistenziale del mese di settembre 2024 spettante alla ricorrente, tenendo

conto di quanto indicato al consid. 2.7.

3. Il ricorso del 13 dicembre 2024 contro

la decisione su reclamo del 3 dicembre 2024, in quanto ricevibile, è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che l’insorgente

è tenuta a restituire l'importo di fr. 234.55 quale parte della prestazione

assistenziale di settembre 2024 percepita a torto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti