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Decisione

42.2024.56

Può restare insoluta la questione di sapere se il ricorso sia tempest.(come pure,quindi,se mail inviata anticipatam.a TCA=dichiar.di ricorso) e,qualora fosse tardivo,se il term.possa essere restituito.Ric.deve c.que essere respinto nel merito.A ragione USSI non ha rimborsato a ric.spese di trasloco

31 marzo 2025Italiano44 min

l’indomani. Ho dato loro anche la mia carta di debito e a password per prelevare

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.56

rs/sc

Lugano

31 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29

ottobre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 ha beneficiato dell’assistenza

sociale nel periodo novembre 2017 - luglio 2021 e dal mese di dicembre 2021 a

perlomeno il mese di dicembre 2024 (cfr. doc. A1; STCA 42.2024.41 del 27

gennaio 2025 consid. 1.1.).

1.2. Con

raccomandata del 27 settembre 2023 RI 1 ha disdetto per il 31 dicembre 2023 il

proprio contratto di locazione concluso il 31 marzo 2014 relativo

all’appartamento di 3 locali in __________ (pigione di fr. 1'200.-- al mese,

corrispondenti a fr. 14'400.-- annui e spese accessorie mensili di fr. 100.-- -

pari a fr. 1'200.-- all’anno - dove viveva con la figlia __________, nata nel 2014

(cfr. doc. A11 allegati C e A).

La disdetta è stata accettata dal

locatore (cfr. doc. A11 allegato D; doc. 25 +32 inc.42.2024.41).

Il 18 dicembre 2023 la medesima

ha chiesto alla __________, rappresentante di __________, proprietario dall’aprile

2023 del fondo dove sorge la palazzina di __________ in questione, di stipulare

un nuovo contratto di locazione dell’appartamento in __________, in quanto “nel

quartiere di __________ non sono attualmente disponibili appartamenti aventi la

pigione mensile uguale o inferiore a quella che pago; pertanto avendo a

disposizione quel budget e volendo permettere a mia figlia di poter continuare

il percorso scolastico nella scuola che frequenta adesso, ho deciso di

rinunciare al trasferimento” (cfr. doc. A11 allegato E).

Il locatore, il 21 dicembre 2023,

ha risposto di non poter accordare l’annullamento della disdetta del contratto

di locazione, poiché lo scoperto di pigioni e del conguaglio spese accessorie

ammontava a fr. 11'701.10 e di poter riconsiderare la decisione solo ed

unicamente a condizione di ricevere un acconto di almeno il 50% dello scoperto,

ovvero fr. 5'850.50 entro il 27 dicembre 2023 e il saldo entro il 31 gennaio

2024. In caso contrario la disdetta sarebbe stata confermata con il termine del

31 dicembre 2023 (cfr. doc. A11 allegato E).

1.3. __________, per conto di __________,

il 12 gennaio 2024, ha postulato lo sfratto di RI 1, nonché il pagamento dal 1°

gennaio 2024 di un’indennità per occupazione illecita dell’appartamento, pari a

fr. 1'300.-- (corrispondenti alla pigione e alle spese accessorie risultanti al

contrato di locazione del 2014; cfr. doc. A11 allegato A), visto che la

conduttrice non aveva riconsegnato i locali entro il 31 dicembre 2023 (cfr.

doc. 25 +32 inc.42.2024.41).

Il Pretore del Distretto di __________,

avv. __________, con decisione del 19 febbraio 2024, ha ordinato a RI 1 di mettere

a libera disposizione della parte locatrice l’appartamento di __________ entro

trenta giorni e l’ha condannata a versare l’importo di fr. 1'300.-- mensili dal

1° gennaio 2024 fino alla completa liberazione dei locali a titolo di indennità

per illecita occupazione (cfr. doc. A15; doc. 32-35 inc. 42.2024.41).

1.4. Il 13 marzo 2024 RI 1 ha postulato

il riconoscimento di una prestazione speciale di fr. 1'500.-- (costo effettivo

fr. 1'550.-) per trasloco dovuto a cambio di domicilio in seguito alla decisione

emessa dalla Pretura (cfr. doc. 37 inc. 42.2024.41).

1.5. L’Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (in seguito USSI), con decisione del 20 marzo 2024, ha

rifiutato la prestazione speciale, motivando come segue:

" (…) Abbiamo

attentamente esaminato la sua situazione, considerato che non si giustifica il

trasferimento in un nuovo appartamento, il nostro ufficio non potrà rilasciare

alcuna prestazione a copertura delle spese per il pagamento trasloco ed ev.

deposito di garanzia.” (Doc. 36 inc. 42.2024.41)

1.6. A fine marzo 2024 RI 1 si è

trasferita in un nuovo appartamento in __________ (cfr. doc. 13-15 inc.

42.2024.41).

Il 18 marzo 2024 la medesima

aveva, in effetti, concluso un contratto di locazione dal 1° aprile 2024 con __________

relativo a un appartamento di 3 ½ locali sito a __________ con pigione di fr.

1'480.-- mensili comprensivi di garage, pari a fr. 17'760.-- annui e spese

accessorie di fr 200.-- al mese, corrispondenti a fr. 2'400.-- all’anno (cfr.

doc. 394-395 inc. 42.2024.41).

1.7. Con messaggio di posta elettronica

del 28 marzo 2024 l’interessata ha nuovamente domandato all’USSI una

prestazione speciale in relazione alle spese di trasloco, precisando di avere

ricevuto da __________ del denaro, ossia la somma di fr. 1'550.-- (cfr. doc. 21

inc. 42.2024.41), “esclusivamente ad uso del trasloco” (cfr. doc. 20

inc. 42.2024.41).

Sempre il 28 marzo 2024 ella ha

compilato un ulteriore modulo “Richiesta prestazione speciale per trasloco /

mobilio”, indicando che l’importo domandato per il trasloco corrispondeva a fr.

1'500.-- e che il motivo consisteva nel “cambio di domicilio a seguito di

istanza di espulsione (…)” (cfr. doc. 22 inc. 42.2024.41).

1.8. Il 15 aprile 2024 RI 1 ha, inoltre,

interposto reclamo contro il provvedimento del 20 marzo 2024 (cfr. consid.

1.5.), rilevando segnatamente di non avere infranto alcuna regola né di avere

mancato di adempiere ad alcun obbligo quale persona beneficiaria della

prestazione assistenziale ordinaria, né tanto meno di avere sottratto denaro o

percepito denaro indebitamente. Ella ha asserito, da un lato, di avere

comunicato il cambio di domicilio lo stesso giorno in cui ha ricevuto la

notizia di potere avere in concreto un domicilio in cui trasferirsi,

dall’altro, di non avere scelto di cambiare abitazione, ma di avere ricevuto

l’ordine di espulsione dalla Pretura di __________ a seguito dell’istanza

inoltrata dal precedente locatore contrario a stipulare un nuovo contratto di

locazione.

La reclamante ha, poi, osservato

di essere un’amica di lunga data di __________, alla quale ha chiesto aiuto nel

momento in cui, a due giorni dal trasloco, le è stata notificata la decisione

di rifiuto dell’assunzione della relativa spesa da parte dell’USSI.

La medesima ha aggiunto che il

fatto che sia sua amica non significa che non debba restituire in futuro il

denaro a __________ e che avrebbe voluto procedervi ancora nel 2024 (cfr. doc.

10-11 inc. 42.2024.41).

1.9. L’USSI,

il 29 ottobre 2024, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato

il provvedimento del 20 marzo 2024. Al riguardo è stato indicato:

" (…) Nel

caso concreto la reclamante non solo non ha preventivamente avvisato l’USSI

circa i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e

l’importo previsto quale deposito di garanzia, ma ha addirittura

volontariamente dato la disdetta alla locatrice con preavviso di 3 mesi senza

disporre di un nuovo alloggio.

La signora RI 1 ha inoltre aggravato la propria situazione non

avendo pagato alcune mensilità cosicché, quanto nel mese di dicembre ha chiesto

alla locatrice di prolungare il contratto, la stessa non ha accettato, avviando

di conseguenza un’istanza di sfratto, accolta in data 19 febbraio 2019 dal

Pretore.

Solo a seguito della decisione della Pretura e quindi ben 6 mesi

dopo l’inoltro della disdetta la signora RI 1 ha deciso di rivolgersi all’USSI

chiedendo le spese di trasloco senza tra l’altro una valida motivazione. (…)”

(Doc. AI pag. 6)

1.10. Con decisione del 30 ottobre 2024

l’amministrazione ha altresì rifiutato la richiesta di rimborso dei costi di

trasloco del 28 marzo 2024 (cfr. consid. 1.7.), indicando che “(…)

considerato che il nostro Ufficio non ha ritenuto giustificato il trasferimento

in un nuovo appartamento (come da nostra decisione del 20 marzo 2024) e che,

dalla successiva richiesta del 28 marzo 2024, il trasloco risulta essere stato

pagato dalla signora __________, il nostro ufficio non può accogliere la sua

richiesta di rimborso delle spese di trasloco in base all’art, 2 della Legge

sull’assistenza sociale, relativo al principio di sussidiarietà.” (cfr.

doc. A2).

1.11. Contro

la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 RI 1 ha inoltrato un ricorso,

datato 28 novembre 2024, ma spedito con raccomandata il 17 dicembre 2024 e pervenuto

al TCA il 18 dicembre 2024, nel quale ha fatto valere:

" (…) All’Ufficio

ho scritto diverse lettere – che allego – riguardanti dapprima la richiesta del

cambio di domicilio; poi dell’invio della disdetta ordinaria; e infine

dell’evolversi della situazione abitativa di me e di mia figlia fino al cambio

d’appartamento.

A nessuna di quelle lettere ho ricevuto risposta scritta o

telefonica da parte dell’Ufficio, sino al 12 marzo 2024, ovvero il giorno che

ho potuto parlare al telefono con la funzionaria amministrativa che segue il

mio caso sin dal novembre 2017, per annunciarle che il proprietario

dell’appartamento di __________ aveva accettato di affittarlo a me con mia

figlia e il nostro gatto a carico.

Durante la telefonata mi è stato detto che l’unica comunicazione

ricevuta fino a quel momento era stata quella da parte della signora __________,

l’assistente sociale dell’__________ che mi aiuta a mantenere stabile ed

efficiente la parte burocratica, in cui veniva inoltrato il nuovo contratto

d’affitto e la richiesta speciale della copertura della spesa del trasloco.

Pertanto l’Ufficio, non essendo stato avvisato del cambio di domicilio, avrebbe

rifiutato ogni richiesta di prestazione speciale inerente il cambio di

domicilio, così come eventuali richieste di acquisti di mobilia nuova.

L’ultima comunicazione da me inviata all’USSI prima della

telefonata del 12 marzo, risale al 22 febbraio 2024, nella quale comunicavo la

data dello sfratto decisa sia dalla Pretura di __________, sia accordata con __________.

Dal 22 febbraio 2024 al 12 marzo 2024 non ho inoltrato alcuna

comunicazione perchè non ce n’erano; solamente nella mattina del 12 marzo 2024

il proprietario di casa aveva dato una risposta positiva.

Certamente, nei confronti di __________M ero in mora, e l’USSI ne era a conoscenza (nel maggio del

2022 ho ricevuto una penale di 300 chf per quel proposito).

Ho ampiamente descritto la situazione di mora nel ricorso all’istanza

di espulsione datato 26 gennaio 2024, anch’esso allegato. Nonostante il debito,

la situazione con __________ si è inasprita a partire da aprile 2023, dopo che

ho sollevato la questione della differenza degli affitti tra il mio e quello

degli altri inquilini. Io ho detto la mia, cercando di trovare sin da subito un

compromesso favorevole per entrambe le parti. Per l’ennesima volta ho esposto

all’amministrazione anche tutte le falle che presentava non solo

l’appartamento, ma anche quelle riguardanti l’intero stabile divenuto ormai

fatiscente. Dal canto proprio, __________ ha negato ogni richiesta, e di certo

quando ha depositato in Pretura l’istanza di espulsione, si è ben guardata dal

menzionare la parte di situazione in cui, in qualità di amministrazione non ha

ma adempito ai propri doveri, ad eccezione del cambio della caldaia risalente

all’anno di costruzione dello stabile (1961).

Come ho detto di recente a __________, se avessi avuto i mezzi

finanziari, avrei fatto loro causa.

La signora __________, avendone avuto la possibilità, mi ha

prestato in emergenza la somma in denaro pari a 1'550 chf per pagare la spese

di trasloco. (…)” (Doc. I)

Nel frattempo con messaggio di

posta elettronica del 16 dicembre 2024 RI 1 ha comunicato di avere inviato il

ricorso quella mattina e che il ritardo era dovuto al fatto che nella giornata

del 3 dicembre 2024 si era sentita male ed era stata ricoverata d’urgenza, con

degenza durata undici giorni fino a sabato 14 dicembre 2024 (cfr. doc. II).

Da un documento dell’__________

del 14 dicembre 2024 risulta che effettivamente la ricorrente è stata degente

in ospedale per undici giorni a causa di un fecaloma ostruttivo (cfr. doc. A3)

1.12. Nella sua risposta del 21 gennaio

2025 l’USSI ha proposto, in primo luogo, di ritenere il ricorso irricevibile,

in quanto intempestivo, precisando:

" (…) la

decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 è stata consegnata alla Posta lo

stesso giorno ed è stata recapitata in data 8 novembre 2024.

Considerato che la decisione su reclamo è stata notificata l’8

novembre 2024, il termine ha iniziato a decorrere il 9 novembre 2024 e, tenuto

conto che l’ultimo giorno sarebbe stato di domenica, lo stesso sarebbe venuto a

scadere lunedì 9 dicembre 2024.

Pur comprendendo il disagio, la degenza in ospedale non è di per

sè un motivo sufficiente per ottenere la restituzione del termine. Nell’incarto

non vi è nessuna evidenza che dimostri che la signora RI 1 non avrebbe potuto

incaricare una terza persona per spedire il ricorso. Tanto più che nell’email

inviata all’USSI lo stesso giorno del ricovero la stessa ha affermato che stava

per procedere all’invio e che il ritardo era dovuto alla mancanza di liquidità.

(…)” (Doc. IV pag. 2-3)

In secondo luogo,

l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa nel caso in cui questo

Tribunale la ritenesse tempestiva. Al riguardo è stato, in particolare,

addotto:

" (…) contrariamente

a quanto indicato dall’interessata, all’USSI non sono state recapitate le

lettere del 27 luglio 2023, 30 settembre 2023, 18 dicembre 2023, 26 gennaio

2024 e 22 febbraio 2024 che la signora RI 1 sostiene di aver spedito. Scritti

ai quali l’Ufficio avrebbe sicuramente dato riscontro se li avesse ricevuti

come è stato fatto per esempio per le richieste di prestazioni speciali

relative al riconoscimento delle spese di mobilio per l’acquisto di un divano

(richiesta 28 novembre 2023), per rimborso franchigia e partecipazione ai costi

della cassa malati, o per ogni richiesta di rinnovo delle prestazioni

assistenziali. (…)” (Doc. IV pag. 3)

1.13. Con decisione su reclamo del 22

gennaio 2025 l’USSI ha ritenuto irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo

interposto contestualmente al ricorso del 28 novembre 2024, inviato il 17

dicembre 2024 al TCA (cfr. consid. 1.11.), contro il provvedimento del 30

ottobre 2024 intimatole tramite posta A-Plus (cfr. doc. A2; X1; consid. 1.10.).

La decisione su reclamo del 22

gennaio 2025 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. X1).

1.14. Il 3 febbraio 2025 l’insorgente ha

preso posizione sia per quanto attiene alla tempestività del ricorso, sia in

relazione al merito della vertenza (cfr. doc. VI).

1.15. La parte resistente si è espressa al

riguardo con scritto del 7 marzo 2025 (cfr. doc. VIII).

1.16. Il 10 marzo 2025 il doc. VIII è

stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. IX).

considerato in

diritto

in ordine

2.1. L'art. 65 cpv. 1 della Legge

sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la

decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni

assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

L'art.

33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"

1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

3È’

applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.2. Secondo

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv.

3 Laps (cfr. consid. 2.1.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni

dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione

è esclusa.

Secondo

il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art.

38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis

LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro

firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è

considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso

tentativo di recapito.

Si

tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro

fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.

STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014

dell’8 luglio 2014).

Tale

notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di

trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione

laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF

9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_700/2022 del 17 gennaio

2023 consid. 3.1.; STF 9C_584/2021 del 5 gennaio 2022; STF 8C_399/2019 dell’8

gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF

8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio

si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel

caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3

settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF

9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.

142-144).

Del

resto giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Ai

sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. L’art. 14

Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid.

4.2.; STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26

ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.

8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,

pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

In

proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.4. Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti, in particolare dal sistema di tracciamento degli

invii della Posta, emerge che la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 è

stata spedita per plico raccomandato il medesimo giorno della sua emanazione

(cfr. doc. 952).

Il 30 ottobre 2024 la ricorrente

è stata avvisata per il relativo ritiro scadente il 6 novembre 2024 (cfr. doc.

952).

La

decisione su reclamo contestata non è, tuttavia, stata ritirata entro tale

termine dall’interessata, la quale, invece, il 7 aprile 2024 ha dato ordine

alla Posta di prolungare il termine di giacenza, che è stato prorogato fino al

27 novembre 2024 (cfr. doc. 952).

La missiva è stata recapitata allo

sportello venerdì 8 novembre 2024.

Come visto sopra (cfr. consid.

2.2.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla notificazione

fittizia non può essere prolungato.

Pertanto

nel caso in esame l’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, che

definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione spedita per

raccomandata (in casu il 29 ottobre 2024) ma non ritirata fino all’8 novembre

2024, corrisponde al 6 novembre 2024.

Ciò vale a più forte ragione in

concreto, visto che la ricorrente doveva attendersi, secondo il principio della

buona fede, l’emanazione di una decisione su reclamo da parte dell’USSI, avendo

la stessa, il 15 aprile 2024, inoltrato reclamo contro il provvedimento del 20

marzo 2024 di rifiuto di una prestazione speciale per la copertura delle spese

di trasloco (cfr. consid. 1.5.; 1.8.; 2.2.)

L’insorgente era tenuta a

provvedere affinché la decisione su reclamo potesse esserle agevolmente notificata

(cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.) e non limitarsi a

semplicemente ordinare alla Posta, il 7 novembre 2024, il prolungamento del

termine di ritiro dopo aver appreso dell’invito di ritiro della raccomandata

del 30 ottobre 2024 (cfr. doc. 952).

Il

termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato (cfr.

consid. 2.1.; 2.2.) ha iniziato, quindi, a decorrere il 7 novembre 2024 ed è

scaduto venerdì 6 dicembre 2024.

L’atto

ricorso contro la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 è sì datato 28

novembre 2024, tuttavia è stato spedito soltanto il 17 dicembre 2024 tramite raccomandata

(cfr. doc. I + busta d’intimazione), ossia successivamente alla scadenza del 6

dicembre 2024, per cui lo stesso risulterebbe tardivo.

2.5. È vero, però, che il 3 dicembre

2024 RI 1 ha inviato all’USSI e al TCA un messaggio di posta elettronica del

seguente tenore:

" (…) con la

presente desidero scusarmi per il ritardo con il quale riceverete il mio

ricorso contro la decisione su reclamo datata 29 ottobre 2024.

Il ritardo dell’invio è dovuto al costo della preparazione del

dossier: più di 10 chf in fotocopie ai quali aggiungere 7.40 chf

dell’affrancatura della posta raccomandata.

Ho prelevato gli ultimi 80 chf franchi a mia disposizione il 23

novembre per fare la spesa, e me ne sono rimasti 4.60.

Stamattina sono arrivati i soldi dell’AF di base e procederò

all’invio del dossier.” (Doc. II)

Dallo scritto del 3 febbraio 2025

dell’insorgente (cfr. doc. VI) emerge poi che il 3 dicembre 2024 dopo aver

avuto, nel pomeriggio, la seduta di psicoterapia a __________ presso la Clinica

__________ la medesima non si è sentita bene e ha dovuto essere accompagnata al

Pronto soccorso dell’Ospedale __________, dove è stata ricoverata fino al 14 dicembre

2024, come risulta dal documento “Dimissioni per ricovero paziente in epigrafe,

degenza ospedaliera di gg 11” rilasciato il 14 dicembre 2024 dalla Dr. med. __________

e prodotto con il ricorso (cfr. doc. A3).

In simili condizioni vi è,

quindi, da chiedersi se nel caso in esame il contenuto del messaggio del 3

dicembre 2024 possa o meno essere considerato quale dichiarazione di ricorso, la

quale avrebbe poi dovuto essere completata e firmata (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF

8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016

consid.2.; STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 5.3; DTF 121 II 252;

STCA 42.2022.50 del 26 settembre 2022) - in casu tramite l’atto pervenuto al

TCA il 18 dicembre 2024 -, con la conseguenza di ritenere l’impugnativa tempestiva.

2.6. Nella presente evenienza

occorrerebbe, altresì, esaminare - qualora il ricorso contro la decisione su

reclamo del 29 ottobre 2024 fosse effettivamente tardivo - se la ricorrente

possa oppure no prevalersi della restituzione del termine (cfr. consid. 2.3.),

visto che per motivi di salute la medesima è stata ospedalizzata nel mese di

dicembre 2024 per undici giorni fino al 14 dicembre 2024 (cfr. doc. A3; consid.

2.5.).

Al riguardo va osservato che l’insorgente

ha comunque dichiarato che il giorno del ricovero, 3 dicembre 2024, “quando

Fatti

i miei genitori sono giunti in ospedale per prendere le chiavi di casa mia, ho

consegnato loro il dossier del ricorso incompleto, spiegando l’urgenza di

terminare di fotocopiare i fogli e di inviare tutto per posta raccomandata

l’indomani. Ho dato loro anche la mia carta di debito e a password per prelevare

il denaro necessario così che non mi anticipassero soldi” (cfr. doc. VI

pag. 3)

La ricorrente, pertanto, non

soffriva di una malattia di una gravità tale da impedirle di far capo all’aiuto

di terzi per rispettare il termine di ricorso (cfr. consid. 2.3.; STF

9C_711/2024 del 4 febbraio 2025).

La medesima ha pure asserito che “sabato

14 dicembre 2024 sono tornata a casa con l’aiuto dei miei genitori, e trovando

sul tavolo da pranzo il dossier incompleto così come gliel’avevo consegnato, ho

chiesto loro informazioni. Inizialmente i hanno risposto che non ricordavano

nulla a proposito del dossier, e successivamente mia mamma mi ha detto che

presa dall’agitazione del mio ricovero si era dimenticata di inviarlo. (…)”

(cfr. doc. VI pag. 3).

In proposito è utile evidenziare

che per costante giurisprudenza, in linea di principio, gli assicurati devono sopportare

le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno

affidato il compito di fare valere i propri diritti, in particolare se si

tratta di un mandatario professionale, ad esempio un avvocato (cfr. STF

8C_142/2024 del 3 settembre 2024 consid. 4; STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019;

STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF 8C_431/2018 del 24

gennaio 2019 consid. 4.3.; DTF 143 I 284; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015

consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 259; STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020,

confermata dal TF con giudizio 8C_171/2020 del 14 aprile 2020; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7

settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

Nel caso di specie ci

si può, ad ogni modo, domandare se lo stato di preoccupazione dei genitori

dell’insorgente a causa del suo ricovero improvviso possa validamente giustificare

la loro mancanza nel non avere spedito il ricorso contro la decisione su

reclamo del 29 ottobre 2024, come invece chiesto dalla figlia il 3 dicembre

2024, e perciò il ritardo nell’invio dell’impugnativa.

2.7. In concreto le questioni di sapere se il ricorso contro

la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 possa essere considerato tempestivo

alla luce del messaggio di posta elettronica inviato il 3 dicembre 2024 dalla

ricorrente, in particolare, al TCA, rispettivamente, in caso di

risposta negativa al quesito appena esposto, se l’inoltro

tardivo del ricorso sia scusabile, ovvero siano dati i presupposti per

restituire il termine impugnare la decisione su reclamo in questione (cfr. consid. 2.5. e 2.6.) possono restare insolute.

Le problematiche connesse alla tempestività

o meno del ricorso inviato al TCA il 17 dicembre 2024 e all’eventuale restituzione

del termine non meritano, infatti, di essere ulteriormente approfondite, in

quanto l’impugnativa deve in ogni caso essere respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.3.),

come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.

nel merito

2.8. Litigioso è il rifiuto di

rimborsare, a titolo di prestazioni speciale, le spese di trasloco a cui ha

dovuto far fronte la ricorrente nel mese di marzo 2024.

2.9. L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.10. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

Considerandi

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.11

Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono

in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali

propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono

commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle

situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17

cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri

qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono

destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

L'art.

20.

Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione

sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate

in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati

di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie

nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18

marzo 1994. (cpv. 4)"

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un

elenco di prestazioni non esaustivo.

In effetti la lista di

prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che

significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

2.12

L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite

tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale.

Le

linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale -

CSIAS al p.to C.6.6. cpv. 2 enunciano che in caso di

trasloco sono di norma prese a carico le spese necessarie, in particolare per

un veicolo a noleggio o per lo smaltimento degli ingombranti. Le spese delle

ditte di trasporto e di pulizia sono prese a carico solo in casi motivati.

Dal

canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della

sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023

pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.2.b prevedono:

"

4.

Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a

coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le

sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o

rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate

all’estero.

Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi

entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i

relativi giustificativi dettagliati.

(…)

4.2

Prestazioni speciali

Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi

supplementari, legati ad esempio al trasloco, al mobilio e al deposito di

garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un

nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del

cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto

quale deposito di garanzia. L’USSI può riconoscere questi costi, così come

quelli relativi all’acquisto di mobilio, unicamente se sono stati oggetto di

una richiesta formale preventiva. Tali richieste, che devono essere debitamente

documentate e motivate, devono rientrare nelle seguenti casistiche:

· una comprovata

necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività

lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia

economia domestica oppure;

· una riduzione dei costi

della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;

· altri motivi comprovati,

segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni

alternative. Le richieste inerenti il mobilio che non dipendono dalla modifica

del domicilio devono comunque essere richieste preventivamente e validate

dall’USSI secondo i criteri ripresi sopra. Le singole prestazioni per

l’alloggio sono riconosciute per l’unità di riferimento entro i limiti

temporali e di spesa indicate nelle lettere a – d. Se nell’abitazione o

appartamento convivono altre persone che non fanno parte dell’unità di

riferimento del richiedente, per definire il limite di spesa viene considerato

il numero totale delle persone che occupano l’abitazione; la prestazione è in

seguito concessa fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri

dell’unità di riferimento.

(…)

b. Trasloco

La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se

il cambio domicilio è previamente autorizzato dall’USSI (vedi disposizioni

generali). Il contributo è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

· per unità di riferimento

quale persona sola: fino ad un massimo di 1’000 franchi;

· per unità di riferimento

di due persone: fino ad un massimo di 1’500 franchi;

· per ogni persona

supplementare: 300 franchi fino ad un massimo di 3’000 franchi. (…)”

Il

tenore dei p.ti 4 e 4.1.b delle “Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del

13.

dicembre 2024 pag. 368 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il

2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità competente è

stato aggiunto l’URAR (Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati).

2.13

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025

cosnid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30

gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;

DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020

del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445

seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133.

V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997.

ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.14

Dalle

Direttive cantonali concernenti i costi supplementari connessi al trasferimento

in un nuovo appartamento menzionate al consid. 2.12. si evince, da un lato, che

l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali

speciali delle spese riguardanti l’alloggio, e meglio il deposito di garanzia

per l’appartamento, i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e

per l’assicurazione RC ed economia domestica.

Dall’altro,

che per poter beneficiare, in particolare, dell’assunzione dei costi relativi

al trasloco è, però, indispensabile che l’USSI abbia previamente autorizzato il

cambio domicilio sulla base di una domanda che precisi i motivi del

cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto

quale deposito di garanzia.

La

condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare al trasferimento in un

nuovo appartamento da parte dell’amministrazione imposta a coloro che

desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti

all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei motivi del

cambiamento e dei costi, così da limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio,

fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di

evitare che questi ultimi- i quali si trovano già in una difficile situazione

finanziaria - concludano contratti di locazione con pigioni elevate e

conseguentemente si indebitino, ossia debbano sostenere una spesa che non potrà

essere assunta totalmente dall’USSI (giusta l’art. 22 lett. c Las, ai fini

della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato

l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale

previsto dall’art. 9 Laps. Secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a e b Laps per le

unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.

Per

le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi; per

quanto concerne gli importi massimi validi per agli anni 2023, 2024, e 2025

cfr. STCA 42.2024.41 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.).

2.15

In concreto dalle carte processuali

si evince che la ricorrente, il 27 settembre 2023, ha disdetto per il 31

dicembre 2024 il proprio contratto di locazione concluso nel marzo 2014 relativo

all’appartamento sito in __________ (cfr. consid. 1.2.), rispettivamente il 18

marzo 2024 ha stipulato un nuovo contratto di locazione a decorrere dal 1°

aprile 2024 relativo a un alloggio in __________ (cfr. consid. 1.6.) senza

previamente informare l’USSI, precisando i motivi del cambiamento, la pigione

prevista nel nuovo appartamento e l’importo del deposito di garanzia (cfr.

consid. 2.12.).

È vero che l’insorgente sostiene

di aver inviato all’USSI una lettera il 27 luglio 2023 richiedendo di cambiare

appartamento (cfr. doc. I; VI).

In effetti ella ha prodotto con

il ricorso alcuni suoi scritti indirizzati all’amministrazione e datati 27

luglio, 30 settembre, 18 dicembre 2023 e 26 gennaio 2024 con oggetto “richiesta

cambio di abitazione” (cfr. doc. A4), “disdetta ordinaria di locazione” (cfr.

doc. A5), “revoca disdetta ordinaria contrato d’affitto” (in cui

avrebbe

comunicato la rinuncia al cambiamento di appartamento, “poiché gli

appartamenti liberi a __________ aventi un costo adeguato e le altre

caratteristiche elencate in precedenza, sono stati assegnati ad altri inquilini”;

cfr. doc. A6) e “evoluzione situazione abitativa” (nel quale ella ha

specificato che il proprietario non ha voluto concludere un nuovo contratto di

locazione dal 1° gennaio 2024 e che il 16 gennaio 2024 aveva ricevuto

un’istanza di espulsione da parte della Pretura; cfr. doc. A7)

Inoltre la medesima ha indicato

di aver chiamato l’USSI dopo ferragosto 2023, non avendo ottenuto risposta alla

sua lettera del 27 luglio 2023 e che il centralino le avrebbe detto di aver

ricevuto tale scritto, il quale era visibile al computer, e che per adeguare la

prestazione COSAS, come pure per erogare eventuali prestazioni speciali,

rimanevano in attesa del nuovo contratto di locazione (cfr. doc. VI pag. 5).

È altrettanto vero, tuttavia, che

l’USSI ha dichiarato che mai gli sono pervenute le lettere allegate

all’impugnativa (cfr. doc. IV; VIII).

In

proposito va rilevato che non vige l’obbligo di spedire all’amministrazione i

documenti tramite raccomandata o posta A-Plus.

Per costante dottrina e

giurisprudenza, però, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne

prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; Catenazzi,

Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.; per quanto

concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre

2010.

consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295). Pertanto, se l’interessato non

è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr.,

pure, Borella, L’affiliation à

l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288; per quanto concerne

gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010

consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295).

Non avendo comprovato l’invio

all’USSI delle lettere in questione, come pure il preteso colloquio telefonico

intercorso con il centralino dell’amministrazione, la ricorrente deve

sopportarne le conseguenze giuridiche.

Sorprende, del resto, che il

centralino possa avere detto che l’amministrazione restava in attesa del nuovo

contratto di locazione, quando il cambio di appartamento, secondo le Direttive,

deve essere previamente autorizzato (cfr. consid. 2.12.).

Ne

discende che la trasmissione delle lettere datate 27 luglio, 30

settembre, 18 dicembre 2023 e 26 gennaio 2024,

nonché lo svolgimento dell’asserito colloquio telefonico dell’agosto 2024

devono essere considerati come non avvenuti.

In simili condizioni, ritenuto

che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il

2024.

prevedono che la spesa per il trasloco è riconosciuta se il cambio

domicilio è previamente autorizzato dall’USSI (cfr. consid. 2.12.), a ragione

la parte resistente ha negato alla ricorrente il rimborso del costo del

trasloco.

Il TCA non ignora che

l’insorgente ha affermato di aver disdetto il contratto di locazione relativo

all’appartamento in __________, poiché sarebbe sussistita una differenza di

pigione tra il suo alloggio e quello degli altri inquilini, nonché vi sarebbero

state delle problematiche in relazione sia alla sua abitazione, che all’intero

stabile divenuto ormai fatiscente (cfr. doc. I; consid. 1.11.).

Tuttavia tali questioni non

risultano a tal punto gravi da costituire delle valide ragioni per non avere

richiesto l’autorizzazione all’USSI di cambiamento di abitazione. In effetti

non va dimenticato che la ricorrente stessa, dopo aver disdetto il contratto di

locazione il 27 settembre 2023, il 18 dicembre 2023 ha domandato alla

rappresentante del locatore di stipulare un nuovo contratto sempre per il

medesimo appartamento in __________ (cfr. consid. 1.2.), richiesta rifiutata a

causa dell’importante scoperto di canoni di locazione (cfr. consid. 1.2.).

L’insorgente neppure ha peraltro

avvertito l’amministrazione della conclusione del nuovo contratto di locazione

in __________, informandola segnatamente in merito all’entità della pigione.

2.16

Stante quanto precede, la decisione

su reclamo del 29 ottobre 2024 impugnata deve essere confermata.

2.17

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21.

febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti