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Decisione

42.2024.57

In casu si giustifica riduz. prestazioni per non avere utilizzato assist. sociale per far fronte a spesa per alloggio compresa nel conteggio prest.assist.ordinaria. Anche qualora non informata che ISD

28 aprile 2025Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I

supplementi da applicare nel caso in cui più persone vivano nella stessa

economia domestica giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b

numero 2 LPC sono stati aumentati a fr. 3’240.--

(fr. 270.-- mensili) nella regione 1, fr. 3’180.-- (fr. 265.-- mensili) nella regione 2 e fr.

3’240.-- (fr. 270.-- mensili) nella

regione 3 per la seconda persona; fr. 2’280.-- (fr.

190.-- mensili) nella regione 1 e fr. 1920.-- (fr. 160.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la

terza persona; fr. 2’100.-- (fr. 175.-- mensili) nella regione 1, fr.

1’980.-- (fr. 165.-- mensili) nella regione 2 e fr. 1’680.-- (fr. 140.--

mensili) nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza 23

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni

transitorie per i disoccupati anziani del 12 ottobre 2022; RU

2022 608).

Dal

1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive

sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1

LPC ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili)

nella regione 1, a fr. 18’300.-- (fr. 1'525.--

mensili) nella regione 2 e a fr. 16’680.-- (fr.

1'390.-- mensili) nella regione 3.

I

supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica secondo

l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC sono pari

a fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella

regione 1, fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella

regione 2 e fr. 3’480.-- (fr. 290.-- mensili) nella

regione 3 per la seconda persona; fr. 2’460.-- (fr.

205.-- mensili) nella regione 1 e fr. 2’040.-- (fr. 170.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la

terza persona; fr. 2’280.-- (fr. 190.-- mensili) nella

regione 1, fr. 2’160.-- (fr. 180.-- mensili) nella

regione 2 e fr. 1’800.-- (fr. 150.-- mensili)

nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza sull’adeguamento

delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per

i disoccupati anziani dal 2025 del 28 agosto 2024 RU 2024 468; art. 10 cpv. 2

lett. b LPC).

Il

Comune di __________ si trova nella regione 2 (__________).

2.6. L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il

richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A richiesta,

l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni

terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito

è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni

cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da

implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni

assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare

tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento

di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati

fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.7. L’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le

prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere

rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Il cpv. 2 Las enuncia che

l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.

Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1

lett. g del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):

" 1Le

prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o

soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario

non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal

presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni

assegnategli;

c) il beneficiario

rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono

sussidiarie;

d) il beneficiario

non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le

informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile

residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario

fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f) il beneficiario

non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo

imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di

inserimento sociale o professionale in atto;

g) il beneficiario

rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo.”

Giusta

l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Il

cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della

sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte

dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso

in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo

il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno

effetto sospensivo.

2.8. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio

2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:

" 1 Qualora

una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i

suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione

proporzionale delle prestazioni.

2 Una riduzione a titolo di sanzione può

interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3 La riduzione deve essere circoscritta a un

massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione

del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla

decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del

caso, prolungate.

4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,

le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze

ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza

dei relativi termini.

5 Devono essere prese in considerazione le

ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una

restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al

30%.”

Dalle relative spiegazioni, in

merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:

" Prima di

ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre

verificare se:

-

la manchevolezza giustifica una sanzione;

-

la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei

e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

-

la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione

del suo comportamento.

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata

individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per

ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,

sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:

-

devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone

coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e

sui giovani adulti;

-

nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare

attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del

forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e

gravi.

Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente

l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto

sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto

sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni

complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla

Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il

calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione

e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata

percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”

2.9. Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura

delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der

SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber

übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale

Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine

entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um

eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018

vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.

Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023

vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur

Publikation vorgesehen). “

Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024

citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al

consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,

die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-

und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der

kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine

eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch

erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die

Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

In

effetti le direttive amministrative non costituiscono norme

giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2

maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.;

STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025

consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30

gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;

DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020

del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445

seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF

H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c

e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV

Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR

1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.10. A proposito della riduzione di

prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è

stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si

era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il

Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

"

(…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un

revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour

survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que

la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction

est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte

au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour

l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la

CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la

mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien

(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas

touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge

puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In

un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un

reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale,

non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione

di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di

inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

"

(…)

4.

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Considerandi

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2

Le grief de violation du droit cantonal ne peut

pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes

constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine

toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que

sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond

(art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3

En l'espèce, en confirmant la réduction du montant

de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas

comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du

forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza 8C_645/2011 del 5

dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso

inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata

una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro

durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

"

(…)

3.

3.1

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema della

riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio

2012.

relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il

proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a

titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato

importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la

decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della

mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo

di residenza non fosse stabilito chiaramente.

L’Alta Corte, con

sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa

Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che

l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione

delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito

dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.

In una sentenza 42.2014.12 del 6

novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che

l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni

assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il

medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività

di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.

In

una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso

di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato

una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre

mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte

dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui

inviate tra gennaio ed agosto 2017.

Con

un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato

quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione

delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo

che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza

annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo

obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la

definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9a cpv.

1.

lett. d Reg. Las.

Questo Tribunale, in una sentenza

42.2021.63

del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI

che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un

beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato l’amministrazione

del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto 2020.

Con giudizio 42.2021.62 sempre

del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario

dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.--

mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato

dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta

dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio

mantenimento.

Con una sentenza 42.2022.98 del

24.

aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato

una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non

aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.

In un recente giudizio

42.2024

-49 del 31 marzo 2025, non ancora cresciuto in giudicato, il TCA ha

avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva, in particolare,

inflitto una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a un beneficiario di

prestazioni assistenziali per avere fornito documentazione inveritiera circa il

suo diritto di visita nei confronti dei figli con i quali, in realtà, non

intratteneva rapporti.

Infine con STCA 42.2024.47,

anch’essa datata 31 marzo 2025 e non passata in giudicato, è stata confermata

una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi per la mancata informazione di prestiti

ricevuti da terzi per l’acquisto di autovetture e motoveicoli poi rivenduti.

2.11

Nella presente evenienza è

incontestato che RI 1 non ha versato tempestivamente le pigioni di agosto e

settembre 2024.

La medesima, dopo aver

beneficiato di indennità straordinarie di disoccupazione (ISD; ex art. 12 L-rilocc ai lavoratori

indipendenti disoccupati possono essere concesse al massimo 120 ISD intere

sull’arco di un anno) dal 24 gennaio al 9 luglio 2024 (l’ultimo

conteggio risale al 31 luglio 2024 e prevede per luglio 2024 una prestazione di

fr. 982.80 per sette giorni indennizzati; cfr. doc. 541; 542 inc. 42.2024.44),

ha fatto nuovamente ricorso all’assistenza sociale (cfr. consid. 1.1.).

Per il mese di agosto 2024, con

decisione del 13 agosto 2024 (cfr. doc. 340 inc. 42.2024.44), l’USSI ha

assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr.

930.

--, di cui le sono stati versati, il 19 agosto 2024 (cfr. doc. 294 inc.

42.2024

), fr. 915.55 (fr. 14.45 sono stati corrisposti direttamente alla cassa

malati).

È vero che tale prestazione è

stata aumentata soltanto con decisione su reclamo del 29 novembre 2024 a fr.

1'380.--, stralciando dal conteggio l’ammontare di fr. 5'400.-- annui, pari a

fr. 450.-- mensili, a titolo di “ogni altro reddito” (cfr. doc 307 inc.

42.2024

).

È altrettanto vero, però, che per

il mese di settembre 2024, con decisione dell’11 settembre 2024, le è poi stata

riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2’342.--, corrispostale

il 16 settembre 2024 (cfr. doc. 260; 202 inc. 42.2024.44).

Tuttavia anche per questo mese,

come per agosto 2024, la pigione non è stata pagata, nonostante nei calcoli

relativi ai provvedimenti del 13 agosto 2024 e dell’11 settembre 2024 sia stato

computato a titolo di spesa per l’alloggio l’importo di fr. 20'220.-- annui –

importo massimo ammissibile per un’unità di riferimento composta di due persone

(cfr. consid. 2.5.) –, pari a fr. 1'685.-- mensili, a fronte di un costo

effettivo di fr. 21'324.-- all’anno, ossia di fr. 1'777.-- (cfr. doc. 263; 344

inc. 42.2024.44; PLA10).

Va, altresì, rilevato che la

ricorrente è contraria a un versamento diretto al locatore della parte della

prestazione assistenziale ordinaria relativa alla pigione, come indicato anche

nell’impugnativa (cfr. doc. I pag. 5; APL2 pag. 19).

Da un messaggio di posta

elettronica del 16 dicembre 2024 di un’operatrice sociale del Comune di __________

all’insorgente si evince d’altronde:

" la maggior

parte delle associazioni quali __________, __________, __________, __________ come

anche il nostro Regolamento sociale comunale chiedono ai servizi sociali

comunali una verifica della situazione sociale ed economica della persona che

richiede l'aiuto, perché non disponendo di mezzi illimitati di aiuto

finanziario devono essere sicuri che gli aiuti che vengono dati abbiano effetto

sul lungo periodo e abbiano una garanzia di essere risolutivi. Ad esempio nel

caso di beneficiari di prestazioni assistenziali che richiedono un aiuto per

delle pigioni arretrate, onde evitare che nei prossimi mesi la situazione si

ripeta, si richiede alle persone di autorizzare le prestazioni assistenziali al

pagamento diretto dell'affitto. Infatti dopo la risposta negativa di __________,

le ho chiaramente detto che non avrei più fatto altre richieste finanziarie

sostenute dal nostro ufficio, perché non era disposta a permettere alle

prestazioni assistenziali il pagamento diretto dell'affitto, che per me

equivale a garantire alle associazioni che fintanto sarà a carico di

prestazioni assistenziali non ci saranno nuovi scoperti. Qualora intendesse

rivedere la sua posizione in merito

al pagamento diretto dell'affitto, il nostro servizio sociale

potrà sostenerla con una richiesta finanziaria verso il comune (come caso di

rigore, non avendo i 5 anni di domicilio) oppure verso altre associazioni (tranne

__________ che non entra più nel merito, perché era già stata sostenuta in

precedenza) per evitare lo sfratto.

(…)” (Doc. APL2 pag. 19)

L’insorgente, del resto, da una

parte, sapeva di dover provvedere al pagamento della pigione, in quanto nella

decisione del 13 agosto 2024 era stato esplicitamente indicato che nel calcolo

della prestazione assistenziale mensile era considerata la spesa dell’affitto e

che in caso di mancato pagamento con necessità di intervento dell’USSI, si

sarebbe potuta applicare una riduzione delle prestazioni (cfr. doc. 340-341

inc. 42.2024.44).

Dall’altra, nemmeno ha fatto

valere di avere contattato la parte resistente, segnatamente nel mese di agosto

2024, in cui effettivamente, dopo aver ricevuto, come visto, l’indennità

straordinaria di disoccupazione di luglio 2024 per soli sette giorni, pari a

fr. 982.80, ha percepito, il 19 agosto 2024, una prestazione assistenziale di

fr. 915.55 (aumentata solo con decisione del 29 novembre 2024), al fine di chiedere

ragguagli in merito a come procedere con il versamento della pigione.

In concreto,

pertanto, si giustifica l’applicazione nei confronti della ricorrente di una

riduzione della prestazione assistenziale per non avere utilizzato l’assistenza

sociale per far fronte a una spesa, quella dell’alloggio, compresa nel

conteggio della prestazione assistenziale ordinaria, delle prestazioni

assistenziali (cfr. consid. 2.7.; 2.10.).

2.12

Per quanto attiene alla pretesa

violazione dell’obbligo di informare da parte dell’amministrazione per non

avere avvisato l’insorgente del “principio di mutua esclusione delle misure

attive (art. 2 LPAS) nel presentare la misura d’indennità speciale di

disoccupazione (ISD)” (cfr. doc. I pag. 4), giova osservare che l’art. 18

Laps, applicabile anche nell’ambito

dell’assistenza sociale (cfr. art. 1, 2 Laps) e relativo

all’informazione e consulenza, enuncia:

" 1Il

Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione

sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e

decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a) informare e

orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b) mettere a

disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli

di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c) indirizzare ed

accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel

settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi

è, di regola, fornita gratuitamente.”

Anche l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la

“Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:

" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto,

di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e

obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali

gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi.

Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021 consid.

3.1

; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del

14.

settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in

SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).

Nel caso di specie, anche qualora

la ricorrente non sia stata informata del fatto che quando si percepiscono le

indennità straordinarie di disoccupazione non è possibile beneficiare contemporaneamente dell’assistenza

sociale, la stessa non potrebbe trarre alcun vantaggio da tale circostanza.

In effetti, in virtù del

principio di sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale e

secondo cui non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario,

poiché l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi,

alle prestazioni volontarie da parte di terzi e alle prestazioni delle

assicurazioni sociali, per cui occorre, prima di

far capo all’assistenza sociale, esaurire tutte le altre possibilità di reddito

(cfr. DTF 150 I 6 consid. 10.1.2.; STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid.

6.4

; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 20219 consid. 4.2.; DTF 142 V 513; STF

8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1.), l’insorgente, anche nel caso in

cui le fosse stato chiaro che non avrebbe potuto ricevere per lo stesso periodo

indennità straordinarie di disoccupazione e prestazioni assistenziali, non aveva

la facoltà di scegliere di richiedere soltanto queste ultime dal momento che le

ISD hanno la priorità (cfr. STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023 consid. 2.6.).

Ella, peraltro, dopo la fine del

diritto alle ISD il 9 luglio 2024 non ha immediatamente postulato il

riconoscimento di prestazioni assistenziali, bensì ha atteso fino al 5 agosto

20924.

(cfr. doc. 848 inc. 42.2024.44).

2.13

In relazione alla Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e alla Convenzione dell’ONU sui diritti

dell’infanzia invocate nell’impugnativa (cfr. doc I pag. 4), il TCA si limita a

evidenziare che il Tribunale federale in una sentenza 2C_998/2015 del 20

settembre 2016, riguardo alla CEDU, al consid. 4.5., ha ricordato:

" (…) les dispositions de la CEDH ne limitent en principe

pas la liberté de l'Etat de décider s'il convient ou non d'instaurer un système

de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant

être accordées au titre de pareil régime (cf. ATF 140 I 77 consid. 10 p. 89 s.; 140 I 305 consid. 9.2 p. 315 s.; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158, déféré devant la Cour EDH le 14 octobre

2013.

sous le numéro d'ordre 65550/13; cf., sous l'angle de la garantie de la

propriété, arrêt de la Cour EDH Stec et al. c. Royaume-Uni [GC], du

12.

avril 2006, req. 65731/01 et 65900/01, Rec. 2006-VI, par. 53). En effet,

c'est en première ligne au législateur qu'il appartient de définir le contenu

et les conditions de l'intervention de l'Etat, en fonction des objectifs de

politique sociale que celui-ci se fixe (ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262), notamment au travers des lois relatives

à l'assurance-invalidité ou à l'aide sociale; toutefois, ces normes et

l'éventuelle latitude de jugement que celles-ci impliquent doivent être

interprétées en conformité avec les droits fondamentaux et les principes

constitutionnels guidant l'activité de l'Etat (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.3 p. 81; 139 II 289 consid. 2.2.2 p. 295; 138 I 225 consid. 3.5 p. 229). L'intervention du juge demeure

subsidiaire à cet égard. Par ailleurs, les garanties précitées n'imposent, en

règle générale, pas à elles seules aux autorités l'obligation de fournir

certaines prestations financières ou de garantir un niveau de vie déterminé aux

individus (cf. ATF 139 I 272 consid. 5 p. 279; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158; arrêt de la Cour EDH Petrovic

c. Autriche, du 27 mars 1998, req. 20458/92, Rec.1998-II, par. 26 ss).”

Va, poi, osservato,

sia relativamente alla CEDU che alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia

e a prescindere dalla questione se le disposizioni di quest’ultima rilevanti in

casu siano o meno direttamente giustiziabili (in proposito cfr. DTF 143 I 1

consid. 1.3.), che nella concreta fattispecie alla ricorrente e alla figlia

sono comunque state riconosciute le prestazioni assistenziali ordinarie (cfr.

consid. 1.1.).

In effetti oggetto

della presente lite non è il rifiuto di tali prestazioni o dell’aiuto in

situazioni di bisogno ex art. 12 Cost.

2.14

Per quanto concerne l’entità della

sanzione inflitta all’insorgente (fr. 100.-- mensili per tre mesi da novembre

2024; cfr. consid. 1.4.; 1.7.), il TCA rileva che, siccome la riduzione di fr. 100.-,

da un lato, è inferiore al 30% del forfait di mantenimento che per il 2024

corrispondeva a fr. 1’577.- mensili per una persona sola (cfr. p.to F.2. cpv. 2

delle linee guida CSIAS; consid. 2.8.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per

il 2024, BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416; STCA 42.2024.48-49

del 31 marzo 2025 consid. 2.13., non ancora cresciuta in giudicato e citata

sopra; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.13.), dall’altro, è conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza federale e cantonale

(cfr. consid. 2.10.), come pure a quanto contemplato nella Disposizione

dell’USSI relativa alle sanzioni valida dal 1° settembre 2021 alle pag. 6 e 11

per chi fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli ex art. 9a

lett. b Reg.Las (e meglio che tale comportamento è ritenuto di grado lieve e

comporta una sanzione di importo pari a fr. 100.-), il suo ammontare rispetta

il principio della proporzionalità e non presta fianco a

critiche.

Relativamente alla durata

della penalità, questa Corte, per contro, ritiene, tutto ben ponderato,

considerati gli specifici elementi del caso in esame - in particolare la

situazione di seria difficoltà finanziaria a cui era confrontata la ricorrente

nel mese di agosto 2024 (cfr. STCA 42.2024.54-55 del 28 aprile 2025 consid.

2.7

) - e quanto enunciato al p.to F.2. cpv. 5 delle linee guida CSIAS, nonché nelle relative

spiegazioni circa il fatto di tenere conto delle ripercussioni di una riduzione

sui bambini e sui giovani (cfr. consid. 2.8.), che la durata di

tre mesi (benché prevista in modo generico dalla Disposizione dell’USSI

relativa alle sanzioni valida dal 1° settembre 2021, pag. 11, per comportamenti

di grado lieve) in casu sia eccessiva.

Al riguardo va

ribadito che il giudice tiene conto delle direttive amministrative - che non

sono norme giuridiche - se consentono un’interpretazione delle disposizioni

legali giustificata nel caso di specie; cfr. consid. 2.9.

Nella presente

evenienza si rivela più conforme al principio di proporzionalità (cfr.

STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012 consid. 1.2.; DTF 123 V 150) applicare una

sanzione di fr. 100.-- per un mese.

2.15

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.38

del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024

consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA

42.2023.30

del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio

2023.

consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui

ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su reclamo del 4 dicembre 2024 è modificata nel senso che alla

ricorrente è applicata una penalità di fr. 100.-- per un mese.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni