42.2024.57
In casu si giustifica riduz. prestazioni per non avere utilizzato assist. sociale per far fronte a spesa per alloggio compresa nel conteggio prest.assist.ordinaria. Anche qualora non informata che ISD
28 aprile 2025Italiano49 min
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.57
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Lugano
28 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 dicembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 (____________1976) ha
beneficiato dell’assistenza sociale da giugno 2022 a febbraio 2023 e in seguito
da agosto 2024 a perlomeno il mese di dicembre 2024 (doc. APL1; 361 inc.
42.2024.44).
1.2. Nel formulario “Richiesta di
rinnovo / revisione delle prestazioni assistenziali”, con il quale RI 1 il 1°/7
ottobre 2024 ha postulato l’erogazione delle prestazioni assistenziali anche
successivamente alla scadenza del 30 settembre 2024 prevista nella decisione
dell’11 settembre 2024 riguardante il periodo 1°-30 settembre 2024 (cfr. doc.
668 inc. 42.2024.44), la medesima ha indicato che “la presa a carico della
pigione di agosto 2024 è ancora in sede di valutazione da parte del __________
(…)” (cfr. doc. 597-599 inc. 42.2024.44).
1.3. L’8 ottobre 2024 l’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha invitato RI 1, dopo averle
ricordato quanto contemplato dall’art. 9a cpv. 1 del Regolamento
sull’assistenza sociale - il quale elenca determinati casi in cui le
prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse
-, a presentare le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni in
merito al mancato pagamento delle pigioni di agosto e settembre 2024.
L’amministrazione ha precisato che, qualora non avesse dato seguito a quanto
richiesto, avrebbe deciso in base alle informazioni in suo possesso (cfr. doc.
90 inc. 42.2024.44).
1.4. Con decisione del 25 ottobre 2024
l’USSI ha applicato nei confronti di RI 1 una decisione di sanzione di fr.
100.-- per tre mesi a far tempo dal mese di novembre 2024.
L’amministrazione ha stabilito che
l’interessata, non pagando gli affitti di agosto e settembre 2024, nonostante
fosse al beneficio di prestazioni assistenziali, e non fornendo giustificazioni
valide entro il termine assegnatole, ha fatto un uso improprio, ai sensi
dell’art. 9a del Regolamento della Legge sull’assistenza sociale, delle
prestazioni ricevute (cfr. doc. 92 inc. 42.2204.44).
1.5. Il 6 novembre 2024 RI 1 ha
contestato il provvedimento del 25 ottobre 2024, chiedendo il relativo
annullamento e la rivalutazione completa della sua posizione alla luce delle
giustificazioni fornite nel reclamo del 14 ottobre 2024 interposto contro
l’ordine di restituire l’importo di fr. 332.55, corrispondenti a parte della
prestazione assistenziale del mese di settembre 2024, emanato dall’USSI l’8
ottobre 2024 (cfr. inc. 42.2024.54).
Al riguardo la medesima ha
evidenziato che l’accusa rivoltale di avere fatto un uso improprio delle
prestazioni assistenziali è “priva di una base concreta, in quanto non vi è
alcuna prova che dimostri l’intenzionalità o la condotta fraudolenta
nell’impiego delle prestazioni”. Inoltre ella ha puntualizzato che “i
pagamenti per le pigioni dei mesi di agosto e settembre 2024 sono stati
impossibilitati quale conseguenza dell’effetto cumulativo, dapprima delle indennità
insufficienti (n.d.r.: indennità straordinarie di disoccupazione percepite
dal 24 gennaio al 9 luglio 2024; cfr. doc. 540-542 inc. 42.2024.44) a
coprire i redditi dei mesi di gennaio e luglio 2024, successivamente delle
riduzioni di prestazioni assistenziali per i mesi di agosto e settembre 2024,
come dettagliato nei ricorsi del 6 e 23 settembre 2024 ed ulteriormente nel
ricorso del 14 ottobre 2024” (cfr. doc. 10 inc. 42.2024.44).
1.6. Il
20 gennaio 2025 il presidente del TCA, con giudizio 42.2024.44, ha stralciato
dai ruoli il ricorso per denegata giustizia del 21 novembre 2024, in cui RI 1 aveva lamentato il fatto che l’USSI non avesse dato seguito, in particolare, al suo reclamo del 6 novembre 2024 riguardante la sanzione di
fr. 100.-- per tre mesi (cfr. consid. 1.2.).
Pendente
causa, e meglio il 4 dicembre
2024, l’amministrazione aveva, in effetti, emesso la relativa decisione su
reclamo.
1.7. Con la decisione su reclamo del 4
dicembre 2024 l’USSI ha confermato
il proprio provvedimento del 25 ottobre 2024 (cfr. consid. 1.2.), osservando:
" (…)
H.
Secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le prestazioni assistenziali sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali.
Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in
base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a
disposizione. II diritto all’assistenza subentra allorquando non si hanno più
risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il
fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.
Inoltre, il diritto all'assistenza è stabilito in base alle
entrate e ai costi del mese in questione.
Nel caso concreto, la reclamante, nonostante la richiesta di
giustificazioni dell'8 ottobre 2024 da parte dell'USSl - con la quale ha
invitato la stessa a trasmettere le proprie osservazioni - non ha fornito valide
giustificazioni né nel suo scritto del 14 ottobre 2024 (reclamo contro l'ordine
di restituzione) né nel presente atto di reclamo. Infatti, non vengono in
soccorso alla reclamante le motivazioni da ella addotte secondo cui il suo
mancato pagamento delle pigioni sia dovuto alle sue ristrettezze economiche
causate, a dire della reclamante, alle insufficienti indennità di disoccupazione
nel periodo dal mese di gennaio 2024 al mese di luglio 2024 e alle successive
procedure con l’USSI, poiché in primo luogo non risulta che la reclamante abbia
in tale periodo inoltrato alcuna domanda di prestazioni assistenziali e
secondariamente la stessa era ben informata del suo obbligo di utilizzare parte
della prestazione assistenziale riconosciutole per far fronte alla spesa per
l’alloggio.
Ciò nonostante, ha deciso di utilizzarle a copertura di altre
spese, senza peraltro informare l'USSl in merito. Tale comportamento,
verificatosi per la prima volta, giustifica la sanzione lieve applicata che è
adeguata e proporzionata.
(…)” (Doc. APL1)
1.8. RI 1, il 19 dicembre 2024, ha
ricorso tempestivamente contro la decisione su
reclamo del 4 dicembre 2024, chiedendo di annullare la stessa, con il
conseguente rimborso degli importi di fr. 100.-- già dedotti dalle prestazioni
assistenziali ordinarie applicati, di constatare la violazione dell’obbligo di
informazione degli sportelli Laps (art. 18 Laps), di rivalutare integralmente la
posizione della ricorrente, tenendo conto delle decisioni pregresse e
dell’effetto cumulativo delle riduzioni e sanzioni, di applicare il principio
di proporzionalità ai sensi dell’art. 9a Reg.Laps, di riconoscere i danni
finanziari e morali derivanti dalle irregolarità procedurali, di ordinare il
pagamento delle pigioni arretrate senza trattenuta automatica per le pigioni
future e di constatare che il rispetto del minimo vitale consente il regolare
pagamento delle pigioni, come dimostrato dalle prove di pagamento delle pigioni
correnti allegate (cfr. doc. I pag. 5).
L’insorgente, a sostegno delle
proprie pretese, ha addotto segnatamente, da un lato, che l’esaurimento del
diritto alle indennità speciali di disoccupazione, la difficoltà nel reperire
un nuovo impiego malgrado gli sforzi profusi e la stretta collaborazione con
l’URC e i tentativi vani di recuperare gli arretrati delle pensioni alimentari
hanno concorso alla precarizzazione della stabilità abitativa con minaccia di
sfratto pendente.
Dall’altro, di avere
ciononostante messo in atto le necessarie misure per ridurre la situazione di
indigenza, dando la disdetta del contratto di locazione del garage (che sarebbe
però stato necessari in caso di una nuova occupazione), annullando la copertura
LCA e prevedendo di ridurre i costi relativi alla telefonia (cfr. doc. I pag.
3).
Inoltre la ricorrente ha fatto
valere:
" (…)
A. Violazione
dell'obbligo di informazione (art. 18 LAPS)
L'art. 18 LAPS stabilisce che le autorità devono fornire
un'informazione chiara, completa e decentralizzata sulle prestazioni sociali.
Nel caso in esame gli sportelli LAPS hanno omesso di informare sul principio di
mutua esclusione delle misure attive (art. 2 LAPS) nel presentare la misura
d’indennità speciale dì disoccupazione (ISD).
B. Violazione
del principio di proporzionalità (art. 9a Reg.LAS e COSAS)
Ai sensi dell'articolo 9a Reg.LAS e delle direttive COSAS:
Le sanzioni devono essere proporzionate, giustificate e applicate
solo in presenza di intenzionalità. La decisione dell'USSl non ha dimostrato
l'uso improprio intenzionale delle prestazioni, mentre I‘effetto cumulativo
delle riduzioni, unite alla sanzione contestata, aggrava una situazione di già
comprovata indigenza.
C. Violazione
dei diritti fondamentali (CEDU e CIDE)
La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e la
Convenzione Internazionale sui Diritti dell'lnfanzia (CIDE) tutelano il diritto
al mantenimento e al benessere del minore. La riduzione delle prestazioni
compromette il diritto della ricorrente di provvedere in maniera adeguata ai
bisogni primari della figlia.
D. Effetto
cumulativo delle decisioni amministrative e rischio di sfratto (CC e CPC)
Le decisioni precedenti dell'USSl e degli sportelli LAPS, seguite
dalla riduzione del limite negativo del conto corrente postale, hanno prodotto
un effetto cumulativo di precarizzazione finanziaria che ha impedito alla ricorrente
di adempiere ai propri obblighi. Questa deriva da responsabilità istituzionali
e amministrative e non da negligenza personale.” (Doc. I pag. 4)
1.9. Nella propria risposta del 22 gennaio 2025 l’USSI ha postulato
la reiezione dell’impugnativa con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli
esposti nella decisione su reclamo (cfr. doc. III).
1.10. La ricorrente, il 17 febbraio 2025,
ha presentato delle osservazioni e ha inviato della documentazione (cfr. doc.
VII; B1-10).
1.11. Il 28 febbraio 2025 la parte
resistente si è riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.12. Il doc. IX è stato trasmesso per
conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale
ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF
9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020
consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016
del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;
STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Del
resto, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo,
manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024
del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF
8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19
luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF
134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.
2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a
pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008
consid. 4).
Nella presente fattispecie la
decisione su reclamo del 4 dicembre 2024 riguarda esclusivamente la sanzione di
fr. 100.-- per tre mesi per non avere usato propriamente le prestazioni
assistenziali ricevute, e meglio per non avere corrisposto le pigioni di agosto
e settembre 2024 al locatore (cfr. doc. PLA1; consid. 1.7.).
Ogni
altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento per danni
finanziari e morali, come pure “il pagamento delle pigioni arretrate senza trattenuta automatica
per le pigioni future” (cfr. doc. I; consid. 1.8.), esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa Corte non
può chinarsi su tali problematiche.
nel merito
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi
necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio
2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)"
2.5. Relativamente
al calcolo della spesa per l’alloggio, il TCA rileva che secondo l’art. 22
lett. c Las, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale,
viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art.
9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte
di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo
corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI per la persona sola.
Per
le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi.
L’importo
riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,
sino al 31 dicembre 2020, era pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.--
mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- all’anno, e meglio fr. 1'250.--
al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge
di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari
all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità –
LaLPC).
Gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art.
9 Laps fa riferimento, sono stati aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In
effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed
entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento
degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona
sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- (fr. 1'370.-- mensili) nella
regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- (fr. 1'325.-- mensili) nella regione
2 e fr. 14'520.-- (fr. 1'210.-- mensili) nella regione 3.
Se più persone
vivono nella stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr.
3'000.-- (fr. 250.-- mensili) in tutte e tre
le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- (fr. 180.-- mensili) franchi nella regione 1 e di
fr. 1'800.-- (fr. 150.-- mensili) nelle
regioni 2 e 3 per la terza persona, nonché un supplemento di fr. 1'920.-- (fr. 160.-- mensili) nella regione 1, di fr. 1'800.--
(fr. 150.-- mensili) nella regione 2 e di fr.
1'560.-- (fr. 130.-- mensili) nella regione 3
per la quarta persona (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b
cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del DFI sulla
ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e
l’Allegato 1; RU 2020 6291; STCA
42.2020.21 del 26 maggio 2021 consid. 2.6.; STCA
42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.).
A
far tempo dal 1° gennaio 2023 gli importi massimi per la pigione per una
persona che vive sola giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC
sono stati aumentati a fr.17’580.-- (fr. 1’465.--
mensili) nella regione 1, a fr. 17’040.-- (fr.
1'420.-- mensili) nella regione 2 e a fr. 15’540 (fr. 1’295.-- mensili) nella regione 3. ¨
Fatti
I
supplementi da applicare nel caso in cui più persone vivano nella stessa
economia domestica giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b
numero 2 LPC sono stati aumentati a fr. 3’240.--
(fr. 270.-- mensili) nella regione 1, fr. 3’180.-- (fr. 265.-- mensili) nella regione 2 e fr.
3’240.-- (fr. 270.-- mensili) nella
regione 3 per la seconda persona; fr. 2’280.-- (fr.
190.-- mensili) nella regione 1 e fr. 1920.-- (fr. 160.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la
terza persona; fr. 2’100.-- (fr. 175.-- mensili) nella regione 1, fr.
1’980.-- (fr. 165.-- mensili) nella regione 2 e fr. 1’680.-- (fr. 140.--
mensili) nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza 23
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni
transitorie per i disoccupati anziani del 12 ottobre 2022; RU
2022 608).
Dal
1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive
sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1
LPC ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili)
nella regione 1, a fr. 18’300.-- (fr. 1'525.--
mensili) nella regione 2 e a fr. 16’680.-- (fr.
1'390.-- mensili) nella regione 3.
I
supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica secondo
l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC sono pari
a fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella
regione 1, fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella
regione 2 e fr. 3’480.-- (fr. 290.-- mensili) nella
regione 3 per la seconda persona; fr. 2’460.-- (fr.
205.-- mensili) nella regione 1 e fr. 2’040.-- (fr. 170.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la
terza persona; fr. 2’280.-- (fr. 190.-- mensili) nella
regione 1, fr. 2’160.-- (fr. 180.-- mensili) nella
regione 2 e fr. 1’800.-- (fr. 150.-- mensili)
nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per
i disoccupati anziani dal 2025 del 28 agosto 2024 RU 2024 468; art. 10 cpv. 2
lett. b LPC).
Il
Comune di __________ si trova nella regione 2 (__________).
2.6. L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il
richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi
dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali
e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai
rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
(cpv. 1)
A richiesta,
l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni
terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito
è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni
cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da
implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni
assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare
tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento
di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati
fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.7. L’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le
prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Il cpv. 2 Las enuncia che
l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,
stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle
direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1
lett. g del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):
" 1Le
prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o
soppresse nei seguenti casi:
a) il beneficiario
non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal
presente regolamento;
b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni
assegnategli;
c) il beneficiario
rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono
sussidiarie;
d) il beneficiario
non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le
informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile
residuale (art. 21 Laps);
e) il beneficiario
fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
f) il beneficiario
non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo
imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di
inserimento sociale o professionale in atto;
g) il beneficiario
rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.”
Giusta
l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni
assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il
beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei
rimedi giuridici.
Il
cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della
sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte
dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso
in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo
il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno
effetto sospensivo.
2.8. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio
2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:
" 1 Qualora
una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i
suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione
proporzionale delle prestazioni.
2 Una riduzione a titolo di sanzione può
interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3 La riduzione deve essere circoscritta a un
massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione
del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla
decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del
caso, prolungate.
4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,
le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze
ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza
dei relativi termini.
5 Devono essere prese in considerazione le
ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una
restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al
30%.”
Dalle relative spiegazioni, in
merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:
" Prima di
ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre
verificare se:
-
la manchevolezza giustifica una sanzione;
-
la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei
e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;
-
la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione
del suo comportamento.
La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata
individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per
ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,
sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:
-
devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone
coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e
sui giovani adulti;
-
nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare
attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del
forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e
gravi.
Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente
l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto
sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto
sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni
complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla
Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il
calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione
e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata
percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”
2.9. Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura
delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der
SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber
übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale
Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine
entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um
eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018
vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.
Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023
vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur
Publikation vorgesehen). “
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024
citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al
consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der
Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem
Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der
SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem
Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen
nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,
dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für
solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden
Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die
Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,
die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-
und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der
kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In
effetti le direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2
maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.;
STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025
consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30
gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;
DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020
del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445
seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF
133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125
consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF
H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c
e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV
Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR
1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.10. A proposito della riduzione di
prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è
stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si
era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
"
(…)
4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit
fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un
revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour
survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que
la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien
(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas
touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge
puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In
un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un
reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale,
non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione
di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di
inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
"
(…)
4.
4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Considerandi
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2
Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond
(art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3
En l'espèce, en confirmant la réduction du montant
de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza 8C_645/2011 del 5
dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso
inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata
una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro
durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:
"
(…)
3.
3.1
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema della
riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio
2012.
relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il
proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a
titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato
importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la
decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della
mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo
di residenza non fosse stabilito chiaramente.
L’Alta Corte, con
sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa
Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che
l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito
dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.
In una sentenza 42.2014.12 del 6
novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che
l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni
assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il
medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività
di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.
In
una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso
di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato
una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre
mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte
dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui
inviate tra gennaio ed agosto 2017.
Con
un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato
quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo
che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza
annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo
obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la
definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9a cpv.
1.
lett. d Reg. Las.
Questo Tribunale, in una sentenza
42.2021.63
del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI
che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un
beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato l’amministrazione
del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto 2020.
Con giudizio 42.2021.62 sempre
del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario
dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.--
mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato
dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta
dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio
mantenimento.
Con una sentenza 42.2022.98 del
24.
aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato
una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non
aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.
In un recente giudizio
42.2024
-49 del 31 marzo 2025, non ancora cresciuto in giudicato, il TCA ha
avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva, in particolare,
inflitto una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a un beneficiario di
prestazioni assistenziali per avere fornito documentazione inveritiera circa il
suo diritto di visita nei confronti dei figli con i quali, in realtà, non
intratteneva rapporti.
Infine con STCA 42.2024.47,
anch’essa datata 31 marzo 2025 e non passata in giudicato, è stata confermata
una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi per la mancata informazione di prestiti
ricevuti da terzi per l’acquisto di autovetture e motoveicoli poi rivenduti.
2.11
Nella presente evenienza è
incontestato che RI 1 non ha versato tempestivamente le pigioni di agosto e
settembre 2024.
La medesima, dopo aver
beneficiato di indennità straordinarie di disoccupazione (ISD; ex art. 12 L-rilocc ai lavoratori
indipendenti disoccupati possono essere concesse al massimo 120 ISD intere
sull’arco di un anno) dal 24 gennaio al 9 luglio 2024 (l’ultimo
conteggio risale al 31 luglio 2024 e prevede per luglio 2024 una prestazione di
fr. 982.80 per sette giorni indennizzati; cfr. doc. 541; 542 inc. 42.2024.44),
ha fatto nuovamente ricorso all’assistenza sociale (cfr. consid. 1.1.).
Per il mese di agosto 2024, con
decisione del 13 agosto 2024 (cfr. doc. 340 inc. 42.2024.44), l’USSI ha
assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr.
930.
--, di cui le sono stati versati, il 19 agosto 2024 (cfr. doc. 294 inc.
42.2024
), fr. 915.55 (fr. 14.45 sono stati corrisposti direttamente alla cassa
malati).
È vero che tale prestazione è
stata aumentata soltanto con decisione su reclamo del 29 novembre 2024 a fr.
1'380.--, stralciando dal conteggio l’ammontare di fr. 5'400.-- annui, pari a
fr. 450.-- mensili, a titolo di “ogni altro reddito” (cfr. doc 307 inc.
42.2024
).
È altrettanto vero, però, che per
il mese di settembre 2024, con decisione dell’11 settembre 2024, le è poi stata
riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2’342.--, corrispostale
il 16 settembre 2024 (cfr. doc. 260; 202 inc. 42.2024.44).
Tuttavia anche per questo mese,
come per agosto 2024, la pigione non è stata pagata, nonostante nei calcoli
relativi ai provvedimenti del 13 agosto 2024 e dell’11 settembre 2024 sia stato
computato a titolo di spesa per l’alloggio l’importo di fr. 20'220.-- annui –
importo massimo ammissibile per un’unità di riferimento composta di due persone
(cfr. consid. 2.5.) –, pari a fr. 1'685.-- mensili, a fronte di un costo
effettivo di fr. 21'324.-- all’anno, ossia di fr. 1'777.-- (cfr. doc. 263; 344
inc. 42.2024.44; PLA10).
Va, altresì, rilevato che la
ricorrente è contraria a un versamento diretto al locatore della parte della
prestazione assistenziale ordinaria relativa alla pigione, come indicato anche
nell’impugnativa (cfr. doc. I pag. 5; APL2 pag. 19).
Da un messaggio di posta
elettronica del 16 dicembre 2024 di un’operatrice sociale del Comune di __________
all’insorgente si evince d’altronde:
" la maggior
parte delle associazioni quali __________, __________, __________, __________ come
anche il nostro Regolamento sociale comunale chiedono ai servizi sociali
comunali una verifica della situazione sociale ed economica della persona che
richiede l'aiuto, perché non disponendo di mezzi illimitati di aiuto
finanziario devono essere sicuri che gli aiuti che vengono dati abbiano effetto
sul lungo periodo e abbiano una garanzia di essere risolutivi. Ad esempio nel
caso di beneficiari di prestazioni assistenziali che richiedono un aiuto per
delle pigioni arretrate, onde evitare che nei prossimi mesi la situazione si
ripeta, si richiede alle persone di autorizzare le prestazioni assistenziali al
pagamento diretto dell'affitto. Infatti dopo la risposta negativa di __________,
le ho chiaramente detto che non avrei più fatto altre richieste finanziarie
sostenute dal nostro ufficio, perché non era disposta a permettere alle
prestazioni assistenziali il pagamento diretto dell'affitto, che per me
equivale a garantire alle associazioni che fintanto sarà a carico di
prestazioni assistenziali non ci saranno nuovi scoperti. Qualora intendesse
rivedere la sua posizione in merito
al pagamento diretto dell'affitto, il nostro servizio sociale
potrà sostenerla con una richiesta finanziaria verso il comune (come caso di
rigore, non avendo i 5 anni di domicilio) oppure verso altre associazioni (tranne
__________ che non entra più nel merito, perché era già stata sostenuta in
precedenza) per evitare lo sfratto.
(…)” (Doc. APL2 pag. 19)
L’insorgente, del resto, da una
parte, sapeva di dover provvedere al pagamento della pigione, in quanto nella
decisione del 13 agosto 2024 era stato esplicitamente indicato che nel calcolo
della prestazione assistenziale mensile era considerata la spesa dell’affitto e
che in caso di mancato pagamento con necessità di intervento dell’USSI, si
sarebbe potuta applicare una riduzione delle prestazioni (cfr. doc. 340-341
inc. 42.2024.44).
Dall’altra, nemmeno ha fatto
valere di avere contattato la parte resistente, segnatamente nel mese di agosto
2024, in cui effettivamente, dopo aver ricevuto, come visto, l’indennità
straordinaria di disoccupazione di luglio 2024 per soli sette giorni, pari a
fr. 982.80, ha percepito, il 19 agosto 2024, una prestazione assistenziale di
fr. 915.55 (aumentata solo con decisione del 29 novembre 2024), al fine di chiedere
ragguagli in merito a come procedere con il versamento della pigione.
In concreto,
pertanto, si giustifica l’applicazione nei confronti della ricorrente di una
riduzione della prestazione assistenziale per non avere utilizzato l’assistenza
sociale per far fronte a una spesa, quella dell’alloggio, compresa nel
conteggio della prestazione assistenziale ordinaria, delle prestazioni
assistenziali (cfr. consid. 2.7.; 2.10.).
2.12
Per quanto attiene alla pretesa
violazione dell’obbligo di informare da parte dell’amministrazione per non
avere avvisato l’insorgente del “principio di mutua esclusione delle misure
attive (art. 2 LPAS) nel presentare la misura d’indennità speciale di
disoccupazione (ISD)” (cfr. doc. I pag. 4), giova osservare che l’art. 18
Laps, applicabile anche nell’ambito
dell’assistenza sociale (cfr. art. 1, 2 Laps) e relativo
all’informazione e consulenza, enuncia:
" 1Il
Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione
sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e
decentralizzata.
2Scopo dell’informazione è di:
a) informare e
orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a
disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli
di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare ed
accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel
settore.
3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi
è, di regola, fornita gratuitamente.”
Anche l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la
“Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:
" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto,
di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e
obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali
gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi.
Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su
questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021 consid.
3.1
; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del
14.
settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in
SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).
Nel caso di specie, anche qualora
la ricorrente non sia stata informata del fatto che quando si percepiscono le
indennità straordinarie di disoccupazione non è possibile beneficiare contemporaneamente dell’assistenza
sociale, la stessa non potrebbe trarre alcun vantaggio da tale circostanza.
In effetti, in virtù del
principio di sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale e
secondo cui non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario,
poiché l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle prestazioni legali di terzi,
alle prestazioni volontarie da parte di terzi e alle prestazioni delle
assicurazioni sociali, per cui occorre, prima di
far capo all’assistenza sociale, esaurire tutte le altre possibilità di reddito
(cfr. DTF 150 I 6 consid. 10.1.2.; STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid.
6.4
; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 20219 consid. 4.2.; DTF 142 V 513; STF
8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1.), l’insorgente, anche nel caso in
cui le fosse stato chiaro che non avrebbe potuto ricevere per lo stesso periodo
indennità straordinarie di disoccupazione e prestazioni assistenziali, non aveva
la facoltà di scegliere di richiedere soltanto queste ultime dal momento che le
ISD hanno la priorità (cfr. STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023 consid. 2.6.).
Ella, peraltro, dopo la fine del
diritto alle ISD il 9 luglio 2024 non ha immediatamente postulato il
riconoscimento di prestazioni assistenziali, bensì ha atteso fino al 5 agosto
20924.
(cfr. doc. 848 inc. 42.2024.44).
2.13
In relazione alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e alla Convenzione dell’ONU sui diritti
dell’infanzia invocate nell’impugnativa (cfr. doc I pag. 4), il TCA si limita a
evidenziare che il Tribunale federale in una sentenza 2C_998/2015 del 20
settembre 2016, riguardo alla CEDU, al consid. 4.5., ha ricordato:
" (…) les dispositions de la CEDH ne limitent en principe
pas la liberté de l'Etat de décider s'il convient ou non d'instaurer un système
de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant
être accordées au titre de pareil régime (cf. ATF 140 I 77 consid. 10 p. 89 s.; 140 I 305 consid. 9.2 p. 315 s.; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158, déféré devant la Cour EDH le 14 octobre
2013.
sous le numéro d'ordre 65550/13; cf., sous l'angle de la garantie de la
propriété, arrêt de la Cour EDH Stec et al. c. Royaume-Uni [GC], du
12.
avril 2006, req. 65731/01 et 65900/01, Rec. 2006-VI, par. 53). En effet,
c'est en première ligne au législateur qu'il appartient de définir le contenu
et les conditions de l'intervention de l'Etat, en fonction des objectifs de
politique sociale que celui-ci se fixe (ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262), notamment au travers des lois relatives
à l'assurance-invalidité ou à l'aide sociale; toutefois, ces normes et
l'éventuelle latitude de jugement que celles-ci impliquent doivent être
interprétées en conformité avec les droits fondamentaux et les principes
constitutionnels guidant l'activité de l'Etat (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.3 p. 81; 139 II 289 consid. 2.2.2 p. 295; 138 I 225 consid. 3.5 p. 229). L'intervention du juge demeure
subsidiaire à cet égard. Par ailleurs, les garanties précitées n'imposent, en
règle générale, pas à elles seules aux autorités l'obligation de fournir
certaines prestations financières ou de garantir un niveau de vie déterminé aux
individus (cf. ATF 139 I 272 consid. 5 p. 279; 139 I 155 consid. 4.2 p. 158; arrêt de la Cour EDH Petrovic
c. Autriche, du 27 mars 1998, req. 20458/92, Rec.1998-II, par. 26 ss).”
Va, poi, osservato,
sia relativamente alla CEDU che alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia
e a prescindere dalla questione se le disposizioni di quest’ultima rilevanti in
casu siano o meno direttamente giustiziabili (in proposito cfr. DTF 143 I 1
consid. 1.3.), che nella concreta fattispecie alla ricorrente e alla figlia
sono comunque state riconosciute le prestazioni assistenziali ordinarie (cfr.
consid. 1.1.).
In effetti oggetto
della presente lite non è il rifiuto di tali prestazioni o dell’aiuto in
situazioni di bisogno ex art. 12 Cost.
2.14
Per quanto concerne l’entità della
sanzione inflitta all’insorgente (fr. 100.-- mensili per tre mesi da novembre
2024; cfr. consid. 1.4.; 1.7.), il TCA rileva che, siccome la riduzione di fr. 100.-,
da un lato, è inferiore al 30% del forfait di mantenimento che per il 2024
corrispondeva a fr. 1’577.- mensili per una persona sola (cfr. p.to F.2. cpv. 2
delle linee guida CSIAS; consid. 2.8.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per
il 2024, BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416; STCA 42.2024.48-49
del 31 marzo 2025 consid. 2.13., non ancora cresciuta in giudicato e citata
sopra; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.13.), dall’altro, è conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza federale e cantonale
(cfr. consid. 2.10.), come pure a quanto contemplato nella Disposizione
dell’USSI relativa alle sanzioni valida dal 1° settembre 2021 alle pag. 6 e 11
per chi fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli ex art. 9a
lett. b Reg.Las (e meglio che tale comportamento è ritenuto di grado lieve e
comporta una sanzione di importo pari a fr. 100.-), il suo ammontare rispetta
il principio della proporzionalità e non presta fianco a
critiche.
Relativamente alla durata
della penalità, questa Corte, per contro, ritiene, tutto ben ponderato,
considerati gli specifici elementi del caso in esame - in particolare la
situazione di seria difficoltà finanziaria a cui era confrontata la ricorrente
nel mese di agosto 2024 (cfr. STCA 42.2024.54-55 del 28 aprile 2025 consid.
2.7
) - e quanto enunciato al p.to F.2. cpv. 5 delle linee guida CSIAS, nonché nelle relative
spiegazioni circa il fatto di tenere conto delle ripercussioni di una riduzione
sui bambini e sui giovani (cfr. consid. 2.8.), che la durata di
tre mesi (benché prevista in modo generico dalla Disposizione dell’USSI
relativa alle sanzioni valida dal 1° settembre 2021, pag. 11, per comportamenti
di grado lieve) in casu sia eccessiva.
Al riguardo va
ribadito che il giudice tiene conto delle direttive amministrative - che non
sono norme giuridiche - se consentono un’interpretazione delle disposizioni
legali giustificata nel caso di specie; cfr. consid. 2.9.
Nella presente
evenienza si rivela più conforme al principio di proporzionalità (cfr.
STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012 consid. 1.2.; DTF 123 V 150) applicare una
sanzione di fr. 100.-- per un mese.
2.15
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)
del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.38
del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024
consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA
42.2023.30
del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio
2023.
consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui
ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile,
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo del 4 dicembre 2024 è modificata nel senso che alla
ricorrente è applicata una penalità di fr. 100.-- per un mese.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni