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Decisione

42.2024.58

A ragione l'USSI ha negato l'erogazione di ulteriori prestazioni assistenziali per le spese accessorie: massimale erogabile a titolo di spesa per l'alloggio già raggiunto

7 aprile 2025Italiano31 min

15'600.- (pagabili in rate mensili di CHF 1'300.- cadauna) e le spese accessorie

Source ti.ch

stRaccomandata

Incarto

n.

42.2024.58

CL/gm

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 26

novembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 26

novembre 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:

USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 23 febbraio 2024 (cfr. doc.

doc. 13) e negato ad RI 1 l’erogazione della prestazione speciale da

quest’ultima richiesta il 19 febbraio 2024 per far fronte al pagamento del

conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento da questa locato a Balerna

- relative al periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2023, per l’importo di fr.

261.85 - sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) L’art.

9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte

da una persona la spesa per l’alloggio è computata fino al massimo

corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari AVS/AI per la persona sola, pari a CHF 17'040.- annui, ossia

1'420.- mensile nella regione 2.

Nel caso di specie dal contratto di

locazione per l’appartamento sito in __________ (rientrante nella regione 2)

sottoscritto il 3 giugno 2023 emerge che la pigione annua è di CHF 15'600.-

(pagabili in rate mensili anticipate di CHF 1'300.- cadauna) e le spese

accessorie annue di CHF 1'800.- (pagabili in rate mensili anticipate di CHF

150.- cadauna), per un totale di spese per l’alloggio annuale di CHF 17'400.-,

pari a CHF 1'450.- mensili.

Considerato che la spesa alloggiativa della

signora RI 1 supera di CHF 30.- (CHF 1'450.- / 1'420.-) il limite massimo

previsto alla legge, ossia supera l’importo più alto che l’USSI può riconoscere

mensilmente per la pigione e le spese accessorie, lo stesso ha correttamente

rifiutato la richiesta delle spese di conguaglio (…)” (cfr. all. A a doc. I)

1.2. Con tempestivo ricorso al TCA,

l’assistita ha impugnato la decisione su reclamo resa nei suoi confronti,

chiedendo che le sia riconosciuto il diritto a ricevere l’importo di fr.

261.85. In particolare, a sostegno di quanto postulato, RI 1 ha fatto valere

quanto segue:

" (…) Premetto

che il ragionamento del USSI a mio avviso vale a partire dall’anno 2024, ma non

per l’anno 2023 in questione.

Fatti

I fatti:

ho fatto con apposito formulario la

richiesta per una prestazione speciale per il conguaglio spese accessorie 2023,

che mi è stato rifiutato dal USSI, al quale ho fatto il mio reclamo. Al momento

del reclamo, dopo aver letto l’Opuscolo (onestamente non si capisce bene

leggendo), ero convinta che il conguaglio spese accessorie facessero parte

delle “prestazioni assistenziali circostanziali (speciali)”. In seguito mi

hanno spiegato che il conguaglio spese accessorie fa parte dell’importo massimo

di CHF 17'400.00 annui ossia CHF 1'420.00 mensili nella regione 2 (prestazioni

assistenziali ordinarie) ed era solo una questione di calcolo.

Sono entrata in assistenza a febbraio 2023,

per cui il mio anno va da febbraio 2023 a dicembre 2023, nel quale ho

traslocato ad aprile 2023 perché l’ultimo dei miei 3 figli è andato a convivere

e l’appartamento era troppo grande e costoso per me da sola.

Il mio calcolo per l’anno 2023:

febbraio-marzo 2023 2 x

CHF 842.00 = CHF 1'684.00

aprile-maggio 2023 2 x

CHF 1'420.00 = CHF 2'840.00

giugno-settembre 2023 4 x

CHF 1'420.00 = CHF 5'680.00

ottobre-dicembre 2023 3 x

CHF 1'420.00 = CHF 4'260.00

Totale CHF

14'464.00

(…)

Conclusione:

come da calcolo e documentazione, ho

ricevuto per l’alloggio annuo 2023 l’importo di CHF 14'464.00, per cui c’è

ancora largo margine per arrivare all’importo massimo d’alloggio annuo di CHF

17'040.00. Per questo motivo la mia richiesta per il conguaglio spese

accessorie 2023 dell’importo di CHF 261.85 dovrebbe essere accolta” (cfr. doc.

I).

1.3. Nella propria risposta del 21

gennaio 2025, l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso osservando quanto

segue:

"

(…) in merito alla contestazione della ricorrente circa il rifiuto di

riconoscerle le spese di conguaglio, la stessa non può essere condivisa.

Come già indicato dal

contratto di locazione per l’appartamento sito in __________ (rientrante nella

regione 2) sottoscritto il 3 giugno 2023 emerge che la pigione annua è di CHF

15'600.- (pagabili in rate mensili di CHF 1'300.- cadauna) e le spese accessorie

annue di CHF 1'800.- (pagabili in rate mensili anticipate di CHF 150.-

cadauna), per un totale complessivo di CHF 17'400.- annui, pari a CHF 1'450.-

mensili, quale spesa per l’alloggio.

Considerato che la

spesa alloggiativa della signora RI 1 supera di CHF 30.- (CHF 1'450.- ./. CHF

1'420.-) il limite massimo previsto dalla legge, ossia supera l’importo più

alto che l’USSI può riconoscere mensilmente per la pigione e le spese

accessorie, lo stesso ha correttamente rifiutato la richieste delle spese di conguaglio.”

(cfr. doc. III).

1.4. Con replica del 26 gennaio 2025, la

ricorrente ha osservato quanto segue:

" (…) Per

quanto sono a conoscenza, l’anno amministrativo cantonale va da Gennaio a

Dicembre.

Nell’Opuscolo ho letto chiaramente che una

persona ha diritto a CHF 17'040.00 per l’alloggio all’anno, che significa

complessivamente da Gennaio a Dicembre. Non c’è scritto da nessuna parte per

locazione (oggetto, immobile, casa).

Una persona potrebbe traslocare più volte

nell’arco dell’anno, per cui non ci si può basare unicamente su un contratto di

locazione, ma complessivamente. Il mio contratto di locazione attuale inizia ad

aprile 2023 e precedentemente ho percepito spese per l’alloggio molto più basse

e nessuna prestazione spese di conguaglio in riguardo. Anche la fattura del

conguaglio spese non si riferisce a un anno, ma bensì a 9 mesi, ossia da aprile

a dicembre 2023 (…)” (cfr. doc. V).

1.5. Con duplica del 7 febbraio 2025 -

trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 10 febbraio successivo (cfr. doc.

VIII) – l’USSI ha osservato:

" (…) La

signora RI 1 è a beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio

2023 e non da gennaio 2023. Inoltre fino alle fine del mese di marzo 2023,

prima di locare l’attuale appartamento in __________, la ricorrente condivideva

l’alloggio, in __________, con il figlio __________, facente parte della sua

economia domestica ma non della propria unità di riferimento. Già in tale

periodo il costo effettivo del suo appartamento superava i massimali previsti

dalla Laps e pertanto alla stessa non è possibile riconoscere un conguaglio

spese.” (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è

la questione di sapere se a ragione, o meno, l’USSI abbia negato ad RI 1 il

pagamento di fr. 261.85, pari del conguaglio delle spese accessorie e di

energia relative al periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2023 per

l’appartamento che la medesima loca.

L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran

Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289

segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.2. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il

reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,

da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni

ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali

in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da

molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A

decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait

globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1 persona

1’031.-- / mese

Considerandi

2.

persone

1'577.-- / mese

3.

persone

1'918.-- / mese

4.

persone

2'206.-- / mese

5.

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023

pag. 5)

Nel 2024

non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22

dicembre 2023 pag. 416).

L'art. 20 Las

definisce, invece, le prestazioni speciali:

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei

bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese

di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese

straordinarie dovute a malattia o handicap;

c)

determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento

professionale;

e) spese

di collocamento diurno di figli minorenni;

f)

spese di collocamento in istituto;

g) spese

di sepoltura. (cpv. 1)

Possono

inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo

limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti

dall’art. 22. (cpv. 2)

Le

prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o

essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano

la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono

destinate. (cpv. 3).

A titolo

di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di

garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di

elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge

federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.3

L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile

residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito

dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono computate le prestazioni ricevute in

adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono

corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e

dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata interamente

nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le

altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per

una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e

fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in

casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse

difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i redditi dei

minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.

non viene computata per ogni membro dell’unità

di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad

un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da

lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e oneri

permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti di cui

all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte di cui

all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi sui debiti

privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi

della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.

2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio:

Per il

calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle

spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.” (ndr. sottolineatura della redattrice).

Il reddito disponibile

residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena

menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è

conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

La spesa computabile, è costituita dalla somma delle spese

vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Giusta

l'art. 9 Laps:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le

persone unità

importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da una

persona:

all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di

importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte

sulle prestazioni complementari

da due

persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di

importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte

da sulle prestazioni complementari

più di due

persone:

all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20% (cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive

con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al

convivente. (cpv. 2)."

L’importo

riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI era

pari, sino al 31 dicembre 2020, a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.--

mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- all’anno, e meglio fr. 1'250.--

al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge

di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari

all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità –

LaLPC).

Con effetto dal 1° gennaio

2021, gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa

riferimento, sono aumentati. In effetti la modifica della LPC, approvata dal

Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio

2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la

pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.--

nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- nella regione 2 e fr.

14'520.-- nella regione 3 (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).

A far tempo dal 1° gennaio 2023 gli

importi massimi per la pigione per una persona che vive sola giusta

l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC sono stati

aumentati a fr.17’580.-- (fr. 1’465.-- mensili) nella regione

1, a fr. 17’040.-- (fr.

1'420.-- mensili) nella regione 2 e a fr. 15’540 (fr. 1’295.--

mensili) nella regione 3. ¨

Dal

1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive

sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1

LPC ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili) nella regione 1, a fr. 18’300.-- (fr. 1'525.--

mensili) nella regione 2 e a fr. 16’680.-- (fr. 1'390.--

mensili) nella regione 3.

Ai

sensi dell’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo per la spesa d’alloggio, ed

ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene, come

suindicato, considerato l’affitto maggiorato delle (sole) spese accessorie fino

al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

2.4

Quanto

alle spese per l’alloggio e alle spese accessorie, nelle linee guida della Conferenza svizzera

delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2025 (ma analogamente valeva a decorrere dal 1° gennaio 2023),

al punto C.4.1. (“Spese di alloggio e spese accessorie in generale”)

figurano le seguenti indicazioni:

" Principio:

alloggio conveniente

1.

Ci si attende che

i beneficiari del sostegno vivano in alloggi con pigione conveniente. Di

principio, i bambini non hanno diritto a una camera ciascuno.

2.

Sono computabili

le spese di alloggio in conformità alle condizioni locali, incluse le spese

accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione.

Spese di alloggio eccessive

3.

Le spese di

alloggio eccessive vanno prese a carico finché non è disponibile una soluzione

ragionevolmente esigibile e più economica. Di norma, si devono rispettare le

condizioni di disdetta.

4.

Prima di esigere

un trasloco, occorre esaminare la situazione che si presenta nel singolo caso.

In particolare, si devono prendere in considerazione:

a. le dimensioni e la composizione

della famiglia

b. l’eventuale radicamento in un

determinato luogo

c. l’età e lo stato di salute dei

beneficiari; e

d. il loro grado di integrazione

sociale

5.

In caso di rifiuto

di cercare un alloggio più conveniente o di traslocare in un alloggio ritenuto

ragionevolmente esigibile e più conveniente, l’interessato non ha nessun

diritto alla presa a carico della parte delle spese di alloggio ritenuta

eccessiva.

6.

Se è comprovato

che i beneficiari del sostegno non sono in grado di trovare un alloggio,

l’organo dell’aiuto sociale gli sottopone delle offerte per un alloggio di

emergenza.

Spiegazioni (…) c) pigione, spese

accessorie incluse

La copertura dei bisogni primari include la

pigione per un alloggio adeguato e le spese accessorie riconosciute ai sensi

del diritto di locazione. Compete ai servizi sociali di stabilire, nelle

proprie linee guida sulle pigioni, se e in quale misura prendere in

considerazione le spese accessorie.

Nella misura in cui sono ammesse dal

diritto di locazione, è importante che le spese accessorie vengano assunte

nell’ambito della copertura dei bisogni primari. Ciò vale sia per i contributi

di acconto che per i conguagli annuali, nella misura in cui la loro scadenza

rientri nel periodo di concessione del sostegno. I rimborsi dei pagamenti di

acconto corrisposti in eccesso devono essere computati come reddito al momento

del versamento”.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21

maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.

3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79

consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020.

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno

2018.

consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;

DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016

del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;

STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

In particolare, poi, le norme

sulla locazione prevedono all’art. 257a CO, che “le spese accessorie sono la

remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in

relazione all’uso della cosa” (cpv. 1) e che “sono a carico del

conduttore soltanto se specialmente pattuito” (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 257b CO,

inoltre, per la locazione di locali d’abitazione o commerciali, “le spese

accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal

locatore per prestazioni connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e

di acqua calda e analoghe spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici

risultanti dall’uso della cosa” (cpv. 1).

La Direttiva dell’USSI di ottobre

2020.

(reperibile al sito https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Proprietari_d_immobili_spese_accessorie_spese_di_gestione_e_manutenzione.pdf

nella versione consultabile il 27 marzo 2025) precisa, in tal senso, che le spese accessorie corrispondono ai:

" (…) costi

(“spese di gestione” ai sensi della Circolare N. 7/2019 Divisione delle

contribuzioni) che, in caso di locazione, possono essere fatturati

all’inquilino quali spese accessorie.

Sono in particolare (elenco non esaustivo):

- le spese d’acqua potabile;

- le spese per le

revisioni periodiche degli impianti/abbonamenti di servizio revisione impianti

(ascensore, tank olio combustibile, riscaldamento, bruciatore, climatizzazione,

lavatrice, ecc.);

- le spese per la disinfezione e

disinfestazione;

- le spese di fognatura, ritiro

spazzatura e depurazione;

- le spese d’illuminazione, d’elettricità

e pulizia scale e vani comuni;

- le spese per la manutenzione corrente

del giardino;

- le spese per

l’acquisto dell’olio combustibile di riscaldamento e le spese per il

riscaldamento in genere;

- le spese di servizio portineria e di

custodia;

- le spese per lo sgombero della neve;

- i premi

d’assicurazione: o contro gli incendi; o contro i danni dell’acqua; o contro le

rotture vetri; o contro la grandine; o di responsabilità civile per immobili.

Le spese accessorie effettive possono

essere riconosciute ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, ovvero fino ad arrivare,

unitamente al valore locativo (in sostituzione del costo dell’affitto, cfr.

art. 5 cpv. 1 lett. b) RegLaps), al massimo della spesa per alloggio previsto

dall’art. 9 Laps. Le spese di mantenimento corrente dell’appartamento (p. es.:

sostituzione di lampadine, pulizia, ecc.) sono invece già contemplate nel

forfait di mantenimento (COSAS B.2.1).”

Si

veda anche Roger Weber in Corinne Widmer Lüchinger,

David Oser, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Auflage, 2020 Helbing

Lichtenhahn Verlag, Basel, n. 2 ad

art. 257a CO.

2.5

Nella

presente evenienza, dalle carte processuali emerge che RI 1, nata nel 1964,

cittadina svizzera, ha beneficiato delle prestazioni Las, stando a quanto

risulta dalla decisione su reclamo impugnata (cfr. all. A1 a doc. I), da giugno

2014.

al luglio 2018, da settembre 2020 a settembre 2021 ed infine dal febbraio

2023.

perlomeno al gennaio 2025 (cfr. doc. 32-35).

Da aprile 2023, l’assistita è

subentrata nel contratto di locazione già in essere per un appartamento a __________

sino alla fine di quel contratto, avvenuta il 31 agosto 2023.

Nel mese di giugno ed a decorrere

dal 1° settembre 2023, ella ha, poi, sottoscritto a nome proprio un contratto

di locazione per lo stesso ente, alle stesse condizioni che l’avevano vista

occupare i locali in qualità di subentrante.

Dal contratto di locazione in

atti – sottoscritto, in qualità di locatrice, dalla ricorrente e, nelle vesti

di locatore, dalla __________, il 3 giugno 2023 dal settembre successivo -

emerge, infatti, che RI 1 loca un appartamento di 3.5 locali in __________, per

una pigione annua pari a fr. 15'600.- (corrispondenti a fr. 1'300.- al mese),

oltre spese accessorie di fr. 1'800.- annui (pari a fr. 150.- al mese; cfr.

doc. 301 e segg.).

Per il periodo da aprile a

dicembre 2023, mediante le decisioni del 6 aprile, 15 giugno e 3 ottobre 2023

(cfr. doc. 538-541; 500-503; 477-480), l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente

le prestazioni Las mensili tenendo conto di una spesa per l’alloggio pari a fr.

1'420.- al mese (che rapportata su base annua dà un totale di fr. 17'040.-),

equivalente al massimale di quanto erogabile a tal fine a titolo di prestazione

assistenziale ordinaria (cfr. supra consid. 2.3.).

Mediante il “formulario per la

richiesta di una prestazione speciale” sottoscritto il 19 febbraio 2024, RI

1.

ha chiesto il riconoscimento di una prestazione speciale per “conguaglio

spese 2023 – __________”, per totali fr. 261.85. (cfr. doc. 14).

In allegato alla propria

richiesta, la ricorrente ha prodotto il “conguaglio spese 2023”

trasmessole dalla locatrice, relativo al periodo “01.04.2033-31.12.2023”,

di totale fr. 261.85 al netto degli acconti versati per totali fr. 1'350.-.

(cfr. doc. 16).

Il conteggio trasmesso tiene

conto dei dispendi relativi al riscaldamento, alle spese accessorie dello

stabile ed a quelle accessorie per l’acqua potabile (cfr. doc. 17).

Questa Corte rileva sin d’ora che

trattasi di spese accessorie a tutti gli effetti (cfr. supra consid. 2.4.).

Con decisione del 23 febbraio

2024, l’USSI ha rifiutato la richiesta dell’assistita sulla base delle seguenti

argomentazioni:

" (…)

considerando che le è già stato riconosciuto il massimale di spese per

l’alloggio per l’anno 2023, non è possibile procedere in un riconoscimento

della fattura citata. Il costo mensile del suo affitto supera i parametri

massimali stabiliti dalla LAS” (cfr. doc. 13).

Con reclamo del 4 marzo 2024, RI

1.

ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo valere come

segue le proprie ragioni:

" (…)

L’affitto dell’alloggio fa parte delle prestazioni assistenziali ordinarie,

quello riconosciuto per la Regione 2 per 1 membro di CHF 1'420.00 ed è quello

che io ricevo, non ricevo di più come citato nel rifiuto.

È pur vero che il mio affitto è di CHF

1'450.00, ciò di CHF 30.00 in più che on è un importo esorbitante, gestibile

tranquillamente con il Forfait globale di mantenimento del fabbisogno mensile

di CHF 1'031.00.

Il conguaglio spese in questione fa parte

delle prestazioni assistenziali circostanziali (speciali) che vengono date in

aggiunta alle prestazioni assistenziali ordinarie. Non vedo perché io debba

essere penalizzata.

Motivi:

L’anno scorso quando sono stata costretta a

cercare un nuovo alloggio più piccolo e meno costoso ho avuto tantissima

difficoltà a trovarlo, perché ho un piccolo cane di 15 anni ed anche perché

sono una persona in assistenza. Purtroppo la maggior parte dei proprietari

d’immobili non affittano a persone con cani e anche le persone in assistenza

non sono ben viste né volute. Questa purtroppo è la cruda realtà. Per cui

quando dopo tanta ricerca ho trovato l’attuale alloggio ho fatto un’attenta

valutazione e ragionamento economico summenzionato.

Conclusione:

Nell’introduzione alle prestazioni

assistenziali dell’Opuscolo del Cantone Ticino viene descritto che le persone

domiciliate che si trovano in una situazione di bisogno e non hanno più risorse

per far fronte alle loro spese e mantenimento hanno diritto alle prestazioni

assistenziali ordinarie e alle prestazioni assistenziali circostanziali

(speciali).

Io mi ritrovo purtroppo per circostanze

avvenute e non per mia volontà o colpa in questa brutta situazione e alla

soglia dei 60 anni malgrado il mio impegno diventa sempre più difficile. Le

persone in difficoltà dovrebbero essere aiutate da voi a ritrovare la normalità

e non essere ulteriormente messe in difficoltà con delle penalizzazioni che

portano a malora o depressione, questo è il mio pensiero. Quello che viene

citato nel rifiuto non lo leggo da nessuna parte nell’Opuscolo, altrimenti

gentilmente indicatemi esattamente dove viene scritto.” (cfr. doc. 10-11).

In sede ricorsuale e di replica,

la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:

-

La decisione USSI di

riconoscimento delle prestazioni LAS dal 1° febbraio al 31 marzo 2023, per

complessivi fr. 1'874.- al mese, comprensivi di una spesa per alloggio di fr.

842.- (cfr. all. A2 a doc. I);

-

Le decisioni per il periodo da

aprile a dicembre 2023, per le quali già si è detto (cfr. supra ed al. A4 e A5

a doc. I);

-

La propria domanda di prestazioni

speciali in relazione al conguaglio delle spese accessorie per il periodo

aprile-dicembre 2023 (cfr. supra ed all. A6 a doc. I).;

-

La decisione resa dall’USSI nei

suoi confronti il 23 febbraio 2024 e relativo reclamo (cfr. supra ed all. A7 e

A8 a doc. I);

-

Una mail del 21 ottobre 2024,

trasmessa dall’assistita all’USSI che, tra l’altro, riferisce “Oramai sono

passati 7 mesi e non ho ricevuto ancora nessuna risposta da parte vostra. Da

quello che mi è stato spiegato, c’è da fare solo il calcolo annuale prestazioni

dell’alloggio 2023, ove io non ho ricevuto tutti i mesi l’importo di alloggio

di CHF 1'420.00 e di conseguenza non arrivo all’importo annuale massimo

stabilito nell’Opuscolo di CHF 17'040.00” (cfr. all. A10 a doc. I);

-

La pagina 8 dell’ “Opuscolo

informativo per i beneficiari di sostegno sociale” (reperibile al sito

internet https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Opuscolo_sostegno_sociale_WEB_Gennaio2024.pdf nella versione consultabile il 27 marzo 2025) redatto

dal DSS, dal quale, in relazione alle spese per l’alloggio, emerge, in

particolare che:

“Le spese di alloggio (comprese le

spese accessorie) rientrano nella copertura dei bisogni materiali primari e

vengono riconosciute fino a un massimale definito a dipendenza del numero di

membri dell’unità di riferimento e della Regione di appartenenza del Comune di

domicilio. In Ticino, per il 2024 valgono i seguenti massimali:

Membri dell’UR Regione 2 Regione

3.

1.

membro 1’420

fr. al mese 1’295 fr. al

mese

(17’040 fr.

all’anno) (15’540 fr. all’anno)” (evidenziature della ricorrente; cfr.

all. B4 a doc. V).

2.6

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che,

come visto (cfr. consid. 2.5.), dalle carte processuali emerge che

l’amministrazione, nelle varie decisioni di accoglimento delle domande di

prestazioni assistenziali presentate dalla ricorrente per il periodo da aprile

a dicembre 2023 - e meglio al lasso temporale al quale è pure riferito il

conguaglio spese accessorie presentato da RI 1 -, per la spesa di alloggio ha

conteggiato ed erogato l’importo di fr. 1’420.-.

Tale ammontare, nel caso

concreto, corrisponde alla pigione mensile di fr. 1'300.- ed alla quota parte

mensile delle spese accessorie di fr. 150.-, limitato al massimale

riconoscibile a favore degli assistiti di fr. 1'420.- e quindi inferiore di fr.

30.- al mese rispetto all’effettiva somma delle due voci di calcolo per la

spesa di alloggio (cfr. supra consid. 2.5.).

Come visto al consid. 2.3.,

infatti, ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, “per il calcolo della spesa per

l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie

effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps”. Massimale che,

rapportato alla singola prestazione mensile, corrisponde a fr. 1'420.- (fr. 17'040

/ 12 = fr. 1'420.-).

Alle spese inerenti l’alloggio

che esulano rispetto a quanto riconoscibile ai sensi dell’art. 22 lett. c Las e

9.

Laps, l’assistito - salvo in caso di eventuale applicazione dell’art. 20 cpv.

2.

Las, non attinente alla fattispecie concreta ritenuto che nel caso di RI 1

non si è confrontati alla necessità di “fare fronte per un periodo limitato

a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22

Las” (cfr. supra consid. 2.2) - deve provvedere mediante quanto

riconosciutogli a titolo di forfait globale di mantenimento (cfr. supra

consid. 2.2.).

Ora, come peraltro evidenziato

dalla ricorrente medesima sulla pagina dell’Opuscolo informativo prodotta in

allegato alla propria replica (cfr. supra consid. 2.5.), le spese accessorie

(tra le quali, come visto al considerando precedente, risultano quelle oggetto

del conteggio del 12 febbraio 2024 di cui al doc. 16) sono comprese nelle spese

di alloggio, di modo che, innanzitutto, ad RI 1 è noto che queste non possono,

in linea generale ed in concreto, costituire delle prestazioni speciali.

In secondo luogo, ed anche questo

risulta anche da quanto prodotto ed evidenziato dalla ricorrente, l’ammontare

massimale riconoscibile a titolo di spesa per l’alloggio, spese accessorie

comprese, su base mensile, e meglio sulla stessa base sulla quale vengono

riconosciute le prestazioni Las, per le unità di riferimento composte da un

membro, nella Regione 2, è pari a fr. 1'420.-.

Orbene, per il periodo da aprile

a dicembre 2023, quand’ella ha locato l’appartamento di __________, con pigione

e spese mensili ammontanti a fr. 1'450.- al mese, ad RI 1 è stato riconosciuto

l’importo massimo erogabile a favore di un assistito, pari a fr. 1'420.-.

Non vi è, quindi, spazio per il

riconoscimento di altre prestazioni a titolo di spesa per l’alloggio. Tale

voce, come indicato, è già comprensiva delle spese accessorie.

Stante tutto quanto precede, la

decisione su reclamo deve essere confermata.

2.7

In ambito di

assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui

rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21.

febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti