42.2024.8
Nel caso di una ric., Ucraina con permesso S, nei confonti della quale URAR ha rifiutato entrata nel merito delle rich. di prestazioni assis. per 11+12/23, gli atti vanno rinviati all'amm. per complem. istrutt. Deve essere chiarito se ella convivesse in modo stabile con la P che l'ha ospitata in TI
17 giugno 2024Italiano51 min
Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2024.8
rs
Lugano
17 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 8 febbraio 2024 emanata da
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI
1 (__________.1984), cittadina ucraina, è entrata in Svizzera nel novembre 2022
e dal 24 novembre 2022 è in possesso di un permesso S per persone bisognose di
protezione provvisoria (cfr. doc. 80; 85; I).
Da
quest’ultimo emerge che il suo indirizzo è presso __________ (cfr. doc. 86).
Dal
mese di dicembre 2022 al mese di ottobre 2023 la medesima ha percepito
prestazioni assistenziali (cfr. doc. 77-79).
1.2. Il
17 ottobre 2023 RI 1 ha presentato domanda di rinnovo delle prestazioni
assistenziali per il mese di novembre 2023 in cui ha indicato che il suo
ospitante/locatore (ospite camera c/o privato) a __________ è __________ (cfr.
doc. 184-191).
Nella
stessa data la medesima ha sottoscritto quanto attestato dallo sportellista
dell’Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR), e meglio:
" La Signora
RI 1 mi conferma che il Signor __________ è il suo compagno da novembre 2022 da
quando la signora è entrata in Svizzera.
Il Signor __________ ha il passaporto Svizzero.” (cfr.
doc. 182=A5)
Sempre
il 17 ottobre 2023 l’URAR le ha, quindi, chiesto di trasmettere i dati
finanziari del suo partner convivente. Al riguardo è stato precisato che “il
richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari
all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e
del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto
richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo
della prestazione” (cfr. doc. 183=A6).
1.3. __________,
il 19 ottobre 2023, ha scritto all’URAR dichiarandosi sorpreso di fronte alla
sua richiesta, in particolare si è domandato “come è possibile che un
funzionario dell’Amministrazione pubblica chieda ad una rifugiata ucraina con
Statuto di protezione S di fornire a voi i dati finanziari di un cittadino
svizzero (…)” e ha affermato di aver offerto ospitalità a RI 1 nel novembre
2022 subito dopo che due missili russi hanno colpito la centrale elettrica
davanti alla sua abitazione, come pure che “credo che per lo Stato sia pur
sempre un vantaggio continuare a poter contare sull’appoggio e la
collaborazione anche da parte di privati cittadini contribuenti per
l’ospitalità di rifugiati con Statuto di protezione S”.
Egli
ha, altresì, chiesto di indicargli quali siano le direttive che regolano le
prestazioni assistenziali e l’ospitalità ai rifugiati con statuto S (cfr. doc.
180-181).
1.4. Il
26 ottobre 2023 l’amministrazione ha inviato la seguente lettera a RI 1:
" in
riferimento al vostro scritto del 19.10.2023 le comunico quanto segue:
in data 17 ottobre 2023 lei ci ha
dichiarato una relazione con il signor __________ da novembre 2022. Trattandosi
di più di sei mesi di convivenza, il nostro ufficio è tenuto da regolamento
URAR a richiedere i dati finanziari del suo convivente.
In mancanza di tali documenti, saremmo
costretti a non entrare in materia per il rinnovo delle prestazioni sociali.”
(Doc. 179=A7)
1.5. RI
1, con messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2023, ha spiegato:
" (…) sono
arrivata in Svizzera in Novembre 2022 come una compagna del Signor __________.
Comunque le nostre relazioni sono mai state di livello che me permetterebbe di
considerare un vero e proprio nucleo familiare, per questo che non l’ho mai
menzionato nella mia dichiarazione. Adesso continuo vivere nella casa sua, che
lui ha gentilmente offerto, siamo ancora in buoni rapporti ma senza nessuno
riferimento alle relazioni famigliari oppure sostegno finanziario.” (Doc. 165)
1.6. Il
20 novembre 2023 la medesima ha, inoltre, postulato il rinnovo delle
prestazioni assistenziali per il mese di dicembre 2023, specificando che il suo
ospitante/locatore è sempre __________ (cfr. doc. 168-175).
1.7. Con
decisione del 5 dicembre 2023 l’URAR ha respinto la richiesta di RI 1 di
assistenza per il mese di novembre 2023, poiché le entrate permettono di far
fronte alle necessità economiche (cfr. doc. 160).
Con
ulteriore decisione del 5 dicembre 2023 l’amministrazione, per lo stesso
motivo, ha negato il diritto a una prestazione assistenziale anche per il mese
di dicembre 2023 (cfr. doc. 30).
1.8. Il
7 dicembre 2023 ha avuto luogo a Bellinzona un incontro tra l’URAR e RI 1 (cfr.
doc. 27-28). In tale occasione l’interessata ha segnatamente asserito di aver
conosciuto __________ nel mese di maggio 2022 in __________ su un bus quando
questi stava tornando dall’Ucraina in quanto __________. Ella ha puntualizzato,
da una parte, che da quel momento hanno comunicato tramite social e nel mese di
agosto 2022 è venuta in Svizzera dove hanno iniziato una relazione
sentimentale. Dall’altra, che nell’ottobre 2022 è esplosa una bomba davanti a
casa sua in Ucraina, perciò __________ l’ha invitata a venire in Ticino, dove è
arrivata nel mese di novembre 2022 ed è continuato il rapporto sentimentale.
Tuttavia, benché si aspettasse che i sentimenti aumentassero e che la relazione
andasse a buon fine, il rapporto si è raffreddato.
RI
1 ha poi sottolineato di non avere capito bene la dichiarazione firmata il 17
ottobre 2023 (cfr. consid. 1.2.), nel senso che ha interpretato il termine
compagno con amico. Al riguardo ella sostiene che lo sportellista ha sempre
parlato italiano senza ricorrere all’interprete, nonostante il collaboratore
affermi il contrario.
La
medesima ha pure precisato che la casa dove vive ha tre camere: una per __________,
una per i due figli di quest’ultimo e una per lei, di cercare un lavoro, di
avere imparato l’italiano autonomamente in quanto non ha avuto la possibilità
di seguire i corsi, di avere seri problemi di salute (__________), di disporre
di pochi franchi sul conto bancario, che __________ si è rifiutato di produrre
la documentazione richiesta e di avere l’impressione che l’Ufficio faccia
apposta ad a chiedere molteplici documenti per non pagare.
Infine
in relazione alla domanda “quando è finita la relazione con il Sig. __________”
è stato verbalizzato:
" (…) non sa
dire esattamente una data, non è finita da un giorno con l’altro, ma molto
lentamente. A lei sarebbe piaciuto che il loro rapporto si fosse sviluppato
positivamente, ma al momento la cosa non pare possibile.
Aggiunge che non riceve denaro dal Sig. __________.
Per vivere attualmente riceve aiuto da amici ma non da lui. Si trova in seria
difficoltà con le sue finanze personali, ha fatture della cassa malati aperte e
non ha soldi per niente. Il signor __________ le garantisce comunque di poter
mangiare.” (Doc. 28)
L’URAR,
dal canto suo, ha in particolare spiegato a RI 1 di avere chiesto la
documentazione finanziaria del signor __________, ritenendo che la stessa abbia
una relazione con lui e di avere il dovere di aiutare le persone che hanno
bisogno, come pure che la legge prevede che nel caso di una coppia è necessario
domandare i documenti finanziari del partner.
L’amministrazione
ha aggiunto di avere comunicato all’interessata “che ha il diritto di
ricevere un appartamento nel caso non volesse più convivere con il signore. La
signora ci informa che non ha mai fatto richiesta in quanto può vivere dove si
trova attualmente e non vuole pesare ulteriormente sullo Stato” (cfr. doc.
28).
1.9. L’8
dicembre 2023 RI 1 ha interposto reclamo contro le decisioni del 5 dicembre
2023 (cfr. consid. 1.7.), asserendo di non avere entrate finanziarie e di non
aver prodotto i dati finanziari della persona che la ospita, poiché
quest’ultima non le ha consegnato quanto richiesto. Ella ha ribadito di avere
probabilmente, secondo la diagnosi dei neurologi, la __________ e di non poter
quindi restare senza assicurazione malattia (cfr. doc. 15).
1.10. L’URAR,
il 12 dicembre 2023, ha emesso due decisioni con le quali ha annullato e
sostituito le precedenti del 5 dicembre 2023, nel senso che le domande del 17
ottobre e del 20 novembre 2023 sono state ritenute irricevibili, ritenuto che
non è stata presentata la documentazione richiesta nella lettera del 17 ottobre
2023 entro il termine stabilito (cfr. doc. 153=19=A4; 20=A3).
1.11. RI
1, il 14 dicembre 2023, ha inoltrato reclamo contro i provvedimenti del 12
dicembre 2023, facendo valere le stesse argomentazioni esposte nel reclamo
dell’8 dicembre 2023, in particolare di non avere potuto ottenere, nonostante i
suoi tentativi, i dati finanziari richiesti e che l’Istituto di neurologia dell’Ospedale
__________ di __________, il 12 dicembre 2023, le ha confermato la diagnosi di __________,
per cui non può restare senza copertura sanitaria (cfr. doc. 13=A2).
1.12. Con
decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 l’URAR ha confermato le decisioni del
12 dicembre 2023, motivando come segue:
" (…)
G.
Le argomentazioni della reclamante circa il
riconoscimento di prestazioni assistenziali per i mesi di novembre e dicembre
2023 non possono essere seguite.
La reclamante, in sede di rinnovo del 17 ottobre 2023,
ha confermato che "il Signor __________ è il suo compagno da novembre
2022 da quando la signora è entrata in Svizzera.".
Con presa di posizione del 19 ottobre 2023, il signor __________,
non ha negato la convivenza con la reclamante ma si è limitato con il suo
scritto ad esporre i propri dubbi circa la necessità di fornire i propri dati
finanziari.
Non viene in soccorso alla reclamante quanto da ella
affermato nel suo scritto e-mail del 20 novembre 2023 "sono arrivata in
Svizzera in Novembre 2022 come una compagna del Signor __________. Comunque le
nostre relazioni sono mai state di livello che me permetterebbe di considerare
un vero e proprio nucleo familiare, per questo che non l'ho mai menzionato nella
mia dichiarazione. Adesso continuo vivere nella casa sua, che lui ha
gentilmente offerto, siamo ancora in buoni rapporti ma senza nessun riferimento
alle relazioni famigliari oppure sostegno economico." ritenuto che al
colloquio del 7 dicembre 2023 ella ha riferito di aver conosciuto il signor __________
nel mese di maggio 2022 e di essere giunta in Ticino in agosto 2022' dove è
iniziata una relazione sentimentale.
Successivamente, nel, mese di novembre 2022, ella "è
arrivata in Svizzera ed è continuato il rapporto sentimentale con il Sig. __________.
Quando è arrivata definitiva mente in Ticino si aspettava che sentimenti
aumentavano e che la relazione andava a buon fine. Nel frattempo il rapporto
sentimentale si è raffreddato.". Ciò nonostante, ella risiede tutt'ora
presso il domicilio del compagno che la ospita gratuitamente e le "garantisce
comunque di poter mangiare".
(…).
Nel caso concreto, la reclamante ha informato della
propria relazione sentimentale e della convivenza con il signor __________ solo
all'incontro del 17 ottobre 2023, in occasione del rinnovo delle prestazioni
assistenziali, pur essendo la relazione iniziata di fatto prima del suo arrivo
in Svizzera. La signora RI 1 ha ottenuto le prestazioni assistenziali facendo
dichiarazioni inesatte. Inoltre, nonostante l'URAR abbia più volte chiesto
all'interessata di fornire la documentazione finanziaria relativa al proprio
compagno al fine di determinare il corretto diritto alle prestazioni
assistenziali, la signora RI 1 non vi ha dato seguito, impedendo in tal modo
all'Ufficio di poterlo determinare.
Non potendo in concreto definire se il nucleo
familiare della signora RI 1 abbia diritto o meno ad una prestazione
assistenziale, l'URAR, correttamente, ha respinto la sua domanda di rinnovo
delle prestazioni assistenziali.
A titolo abbondanziale si rileva che spetta a colei
che richiede le prestazioni assistenziali indicare come sia costituito il suo
nucleo familiare e nel caso in cui lo stesso sia composto da più persone
produrre i documenti relativi ai redditi e alle spese di queste (cfr.: art. 4,
6 del Regolamento; art. 83 LAsi).
Su questo punto il reclamo è respinto.
H.
Infine, in relazione alla richiesta della reclamante
di riconoscerle il pagamento dei premi della cassa malati __________ si rileva
che, non avendo più diritto alle prestazioni assistenziali, tali spese non
possono essere e riconosciute e restano a suo carico. (…)” (cfr. doc. A1 pag.
7-8)
1.13. Contro
la decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 RI 1 ha tempestivamente ricorso davanti
al TCA, chiedendo in buona sostanza l’annullamento della stessa e il
riconoscimento delle prestazioni assistenziali.
A
sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha addotto di essersi innamorata di
__________ quando ha trascorso insieme a lui una vacanza nell’agosto 2022, dopo
averlo conosciuto nel maggio 2022, uscendo dall’Ucraina durante un viaggio in
bus. Ella ha indicato, da un lato, di avere avuto grandi aspettative e di avere
pensato anche al matrimonio, per cui ha subito accettato la sua proposta di
rifugiarsi da lui in Svizzera nel novembre 2022, formulata a seguito di due
missili russi abbattutisi davanti a casa sua. Dall’altro, che tali aspettative
non corrispondevano a quelle di __________ che ha due figli e non vuole creare
una famiglia.
La
ricorrente ha affermato di aver comunque accettato la sua ospitalità e di
essere stata aiutata da lui a cercare lavoro per diventare finanziariamente
indipendente e nell’orientarsi per trovare una diagnosi (__________) al suo
handicap fisico che ora richiede cure importanti per contenere il fenomeno
degenerativo.
Relativamente
alla dichiarazione sottopostale dallo sportellista dell’URAR il 17 ottobre
2023, senza traduzione in ucraino, la medesima ha puntualizzato:
" (…) Io ho
capito che per compagno si intendesse amico e non fidanzato. Lo stesso 17
ottobre 2023 lo sportellista URAR mi scrive che “… facciamo riferimento alla
sua pratica di prestazioni assistenziali e, dalle informazioni da lei
dichiarate in data 17.10.2023, risulta che a partire dal mese di novembre 2022
ha instaurato una convivenza con il signor __________”. Questa è una
affermazione non corretta da parte dell’URAR: io non ho dichiarato una
convivenza nel senso espresso dallo sportellista, io avevo solo dichiarato che
è mio amico e basta.
In data 26 ottobre 2023 lo sportellista URAR mi
comunica per iscritto (v. allegato) che “… in data 17 ottobre 2023 lei ci ha
dichiarato una relazione con il signor __________ da novembre 2022”. Anche
questa è una affermazione non corretta e incomprensibile da parte dell’URAR: io
in data 17 ottobre avevo solo affermato che è un mio compagno (nel senso di
amico).”
L’insorgente
ha, poi, osservato che, benché durante l’incontro del 7 dicembre 2023, in
presenza di tre funzionari dell’URAR tra cui una traduttrice, abbia potuto
chiarire la sua situazione personale e il funzionario __________ alla fine si
sia scusato per il malinteso, assicurandole che tutto si sarebbe risolto al più
presto, il 12 dicembre 2023 le sue domande di prestazioni assistenziali per i
mesi di novembre e dicembre 2023 sono nuovamente state respinte, con la
motivazione che non ha presentato i documenti richiesti (ovvero dei dati
finanziari senza specificare quali, concernenti una persona che l’URAR
definisce in modo non corretto “partner convivente”) nella loro lettera
del 17 ottobre 2023.
Al
riguardo RI 1 ha sottolineato:
" (…) Ho di
nuovo spiegato la situazione e anche la persona che mi offre ospitalità è
intervenuta comunicando all'URAR che la richiesta di consegnare a me e poi
all'URAR i suoi dati finanziari era abusiva. Ma l'URAR ha continuato a
richiedere i dati finanziari della persona che mi ospita, ignorando in malafede
le mie spiegazioni e le informazioni sulla mia situazione personale e
rifiutando continuamente le mie richieste di rinnovo delle prestazioni
assistenziali poiché non seguivano le indicazioni della lettera URAR del 17
ottobre scorso.
Ho spiegato più volte all'URAR che comunque non mi è
stato possibile ottenere i dati finanziari (non specificati dall'URAR) della
persona che mi ospita; lui da parte sua ha continuato a comunicare che la
richiesta è abusiva.
Ora sono intimorita di fronte a questo comportamento
incomprensibile da parte dell'URAR, che continua a mostrarsi prevenuto nei miei
confronti.
Ho continuato a mostrare all'URAR che non dispongo di
nessun guadagno.” (cfr. doc. I pag. 2)
La
ricorrente ha concluso, sostenendo che:
" Nella sua
decisione su reclamo dell'8 febbraio 2024 l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e
dei rifugiati, nel rifiutare la mia richiesta di rinnovo, scrive che "Con
presa di posizione del 19 ottobre 2023, il signor __________, non ha negato la
convivenza con la reclamante ... ", un'affermazione non corretta e in
malafede, in quanto lo scritto menzionato mirava soltanto a segnalare che
secondo il signor __________ la richiesta dell'URAR era abusiva. L'URAR non ha
chiesto nessuna informazione al signor __________ e gli ha anzi fatto presente
che l'unica persona di riferimento sono io.
Nella sua decisione l'URAR continua a riferirsi alla
lettera del 17 ottobre 2023 senza mai menzionare in malafede come sia stata mal
interpretata da entrambe le parti a causa della mancanza di spiegazione e di
traduzione in ucraino, verificabile per altro dall'assenza di una firma della
traduttrice sul documento in questione nonostante lo sportellista URAR abbia
poi indicato il contrario, offrendo un'informazione falsa ai funzionari
dell'URAR nel verbale dell'incontro 7 dicembre 2023.
L'URAR continua in malafede a non prendere in
considerazione tutte le informazioni che mi concernono, in particolare quelle
registrate a verbale il 7 dicembre 2023, spingendosi in questo modo a parlare
addirittura di "dichiarazioni inesatte".
L'URAR scrive che non ho dato seguito all'invito di "fornire
la documentazione finanziaria relativa al proprio compagno", ignorando
in malafede tutte le spiegazioni che ho presentato con mio grande imbarazzo sia
per iscritto che allo sportellista sulla mia impossibilità di ottenere quei
dati dalla persona che mi ospita, che non me li ha mostrati né consegnati
perché ritiene questa richiesta abusiva. Ho spiegato che non posso mica
rubarli.
L'URAR scrive che "Non potendo in concreto
definire se il nucleo familiare della signora RI 1 abbia diritto o meno ad una
prestazione assistenziale, l’URAR, correttamente, ha respinto la sua domanda di
rinnovo delle prestazioni assistenziali"; ma non si capisce a quale
nucleo familiare si riferisca in malafede l'URAR. Non ho un nucleo familiare,
sono giunta in Svizzera da sola e non sono fidanzata né sposata. Continuo ad
accettare l'ospitalità del sig. __________ perché non voglio causare ulteriori
costi per un alloggio alla Svizzera che mi accoglie e perché il sig. __________
mi aiuta ad orientarmi con il mio handicap, che l'URAR continua a ignorare
nonostante la mia comunicazione.” (Doc. I pag. 2-3)
1.14. L’URAR,
con risposta dell’11 marzo 2024, si è riconfermato nella decisione su reclamo
impugnata, chiedendo la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, nella misura in cui occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.15. Il
17 marzo 2024 la ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha prodotto uno
scritto del 1° febbraio 2024 di __________ indirizzato all’URAR, in cui
quest’ultimo ha in particolare rilevato che il 17 ottobre 2023, quando lo
sportellista dell’URAR ha sottoposto a RI 1 una dichiarazione da firmare
immediatamente, senza offrirle spiegazione né traduzione in ucraino, è stata
data origine a uno spiacevole malinteso (cfr. doc. V + B).
1.16. L’URAR
ha preso posizione al riguardo l’8 aprile 2024 (cfr. doc. VII).
1.17. L’insorgente,
il 12 aprile 2024, si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie,
comunicando, in particolare, da un lato, di essersi rivolta il 4 aprile 2024 al
Punto di affluenza PAF del Cantone Ticino per chiedere un alloggio per sé.
Dall’altro, di essere stata cancellata, senza ricevere spiegazioni, dal
programma di aiuto per trovare un lavoro, quando il 4 marzo 2024, dopo un
colloquio, aveva firmato un contratto di integrazione socioprofessionale per
persone con statuto S, che le avrebbe permesso di reperire un impiego e non
essere più dipendente dagli aiuti (cfr. doc. IX).
1.18. Il
29 aprile 2024 l’URAR ha puntualizzato che “seppur tale tematica esula
dall’attuale ricorso, l’URAR tiene ad indicare che non vi è accanimento nei
confronti della ricorrente, ma semplicemente che non avendo ella diritto alle
prestazioni assistenziali non può beneficiare delle misure di inserimento”
(cfr. doc. XI).
1.9. Il
doc. XI è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. L’art.
10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i
richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui
domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
(del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo
e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”),
stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni
assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33
Laps.
Nel
caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024, ha
confermato nei confronti di RI 1, persona bisognosa di protezione in possesso
di un permesso di soggiorno S (cfr. consid. 1.1.), il rifiuto di entrare nel
merito delle sue richieste di prestazioni assistenziali per i mesi di novembre
e dicembre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.12.).
Siccome
l’insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso
di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può, in
linea di principio, beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul
Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,
le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le
persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art.
1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare
il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo dell’8 febbraio
2024 (cfr. STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2023.33 del
23 ottobre 2023 consid. 2.1.).
nel
merito
2.2. La
Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4
enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente
protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale
grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di
violenza generalizzata.
Ai
sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri
la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di
protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).
Prima
di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso
e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).
Secondo
l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al
quale sono state attribuite (cpv. 1).
Se
dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione
provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un
permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria
(cpv. 2).
Dieci
anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare
loro il permesso di domicilio (cpv. 3).
L’art.
45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1
sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:
"
1 Durante i primi cinque anni dalla concessione
della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una
carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale
come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali.
Non autorizza a varcare la frontiera.
2 Dalla
durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto
di residenza.
3 La
carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia
la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia
degli stranieri.”
Il
Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto
di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga
dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto
rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura
d’asilo ordinaria.
Lo
statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo
di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una
guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede
il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla
soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).
Il
9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S
per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4
marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).
Nella
seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo
statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà
revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si
stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi,
definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui
entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età
lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025).
2.3. Per
quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone
bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr.
consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione
garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano
in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono
state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal
Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni
possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
L’art.
81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù
della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento
di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo
sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché,
su richiesta, un soccorso d’emergenza.
Giusta l’art. 82 LAsi:
"
1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del
soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una
decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un
termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.
2 Per la
durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo
secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i
richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa
disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.
2bis
Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP
lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai
capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.
3 Il
sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in
prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per
le persone residenti in Svizzera.
3bis Nel
collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e
persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto
possibile, dei loro bisogni particolari.
4 Il
soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni
in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del
sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
5 Nel
sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto
a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare;
segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e
culturale.”
2.4. Come visto, l’art. 82 cpv. 1
LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso
d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
L’art. 6 della Legge sull’assistenza
sociale del Cantone Ticino enuncia che:
"
1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la
concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali
concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora.
2 Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3 II
Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di
prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o
privati.”
L’art.
1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti
l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo
è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio
2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:
"
1 Il presente regolamento disciplina la determinazione,
la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali
alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è
stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una
decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il
territorio svizzero.
2 Sono
fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26
giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2
sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”
Secondo
l’art. 8 di tale Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto
alla prestazione assistenziale:
"
1 Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal
giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.
2 Non
vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la
richiesta.
3 Sono
fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata
nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni
precedentemente erogate.
4 Il
diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi
previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”
L’art.
9 del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali,
enuncia che:
"
1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse
in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico
dell’alloggio e dei costi della salute.
2 Per il sostentamento
(comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:
a) persona
sola
CHF 500.–
b) coniugi
CHF 750.–
c) supplemento per 1° figlio
minorenne
CHF 317.–
d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in
poi CHF 268.–
3 Per i figli maggiorenni è
concessa la prestazione di CHF 500.–.
4 Per le spese per
l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento,
comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:
a) persona sola CHF
800.–
b) due persone, allorquando condividono un’unica
camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età
prescolare)
CHF 1100.–
c) due persone singole CHF
1250.–
d) tre o più persone CHF
1500.–
5 Per le
persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture
dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali
previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.
6 Per i
costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge
federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti
stabiliti dall’Ufficio.
7 È pure
riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie
e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.
8 Nel caso
in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente
a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF
200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto
proporzionalmente.
9 La
prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione,
rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e
del danno causato.”
2.5. L’art.
83 LASi, concernente le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale,
prevede:
"
1Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni
ridotte di cui all’articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse
totalmente o parzialmente se il beneficiario:
a. le ha ottenute o ha tentato di
ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;
b. rifiuta di informare il servizio
competente sulla propria situazione economica o non l’autorizza a chiedere
informazioni;
c. non comunica modifiche essenziali della propria
situazione;
d. manifestamente non si adopera per
migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio
convenienti che gli sono stati attribuiti;
e. senza consultare il servizio
competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua
colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;
f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto
sociale;
g. non si conforma agli ordini del
servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di
aiuto sociale;
h. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici;
Fatti
i. è perseguito penalmente o è stato
oggetto di una condanna penale;
j. si rende colpevole di una grave
violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua
identità;
k. espone a pericolo la sicurezza e
l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o
delle istituzioni responsabili dell’alloggio.
1bis Il
capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le
persone residenti in Svizzera è assicurata.
2Le prestazioni di aiuto sociale
ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da
restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto
sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85
capoverso 3 è applicabile.”
L'elenco
dell'art. 83 LAsi riguardo ai motivi per poter rifiutare, ridurre o sopprimere
in tutto o in parte le prestazioni assistenziali non è esaustiva. I cantoni
sono liberi di emanare disposizioni supplementari tese a lottare contro gli
abusi (cfr. DTF 130 I 82 consid. 3).
2.6. Nella
presente evenienza l’URAR non è entrato nel merito delle domande della
ricorrente tendenti a ottenere prestazioni assistenziali per i mesi di novembre
e dicembre 2023, in quanto non è stata presentata la documentazione finanziaria
relativa a __________ considerato convivente della stessa (cfr. doc. 183=A6;
179=A7; 153=19=A4; 20=A3; A1).
L’insorgente
ha contestato tale modo di procedere, facendo valere di non costituire un
nucleo familiare con __________, presso la cui abitazione continuava a vivere
senza che tra loro ci fosse alcuna relazione familiare o sostegno economico
(cfr. doc. 165; consid. 1.5.). Ella ha precisato che il loro rapporto
sentimentale, iniziato nel mese di agosto 2022, si è raffreddato e si è
concluso giorno dopo giorno lentamente (cfr. doc. 28; consid. 1.8.).
Nel
ricorso la medesima ha ribadito di non avere un nucleo familiare in Svizzera e
ha affermato di essere giunta in Svizzera da sola, di non essere fidanzata né
sposata (cfr. doc. I; consid. 1.13.).
2.7. L’art.
4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza
sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las) e per analogia ai titolari di un permesso di
soggiorno S (ritenuto che ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LAsi la concessione di
prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto
cantonale; cfr. consid. 2.4.), prevede che l’unità di riferimento (UR; ossia la
cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione; cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5)
è costituita, oltre che dal titolare del diritto, segnatamente, dal partner
convivente, se la convivenza è considerata stabile.
L’art. 2a Reg.Laps
enuncia poi che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
2.8. Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. DTF 141 I 153; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso (che avevano due abitazioni distinte e un appartamento di
vacanza di una delle due, ma che con verosimiglianza preponderante in caso di
necessità erano sempre disposte ad aiutarsi), l'Alta Corte ha stabilito che una
comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento
(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto
della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011 consid. 2.2.).
Con
giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta
Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la
convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni
e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione
della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe
stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre,
non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato
disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia
domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare
dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a
quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e
ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine
il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava
arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato
un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da
precedenti relazioni.
In
una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un
beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo
appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune
in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si
è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata
nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha
avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare
la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono
di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La
circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad
orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta
Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone
Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una
beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da
parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il
TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo
di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del
convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni
sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo
l’Alta Corte il budget COSAS (dal
2021 CSIAS) ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte
le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo
comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la
maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente
come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente.
Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza
giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo
esistenziale (consid. 5).
Il
Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato
quanto stabilito da questa Corte (STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018), ossia
il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da
ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia
cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato
considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante
disponessero di due abitazioni differenti.
La
nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate
conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente
dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e
sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.
In
una sentenza 8C_307/2022 del 4 settembre 2023, pubblicata un DTF 149 V 250
(cfr. pure Comunicato stampa del Tribunale federale del 3 ottobre 2023),
relativa a un uomo al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente
i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha
soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF
il modo di operare dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale
versamenti con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è
inammissibile), non avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner
convivente incinta, l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto
di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle
prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non
esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In
quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad
assicurarsi mutualmente assistenza.
Di
principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo
dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione
di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.
Questione
lasciata aperta se lo stesso vale nel caso in cui la persona non sostenuta
dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una
rendita AVS/AI (consid. 5).
Se
la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare
all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione
delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è
ammissibile
2.9. Questo
Tribunale, dal canto suo, con giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010, il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_796/2010 del 25
marzo 2011, ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non
solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione
domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto
di relazione.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13
pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la
restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza
sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva
essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di
quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti
anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione
dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,
passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),
occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con
sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39
segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di
prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata
respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era
stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il
TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,
indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia
conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non
risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente
procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps
e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo
precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In
effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la
convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,
non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre
gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
Considerandi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo
Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile
2014.
l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal
medesimo e da sua figlia.
Questa
Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016
N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il
compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo
l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato
di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una
convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata
stabile.
Con giudizio 42.2016.11
del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una
ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo
che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1
lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi
assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.
In
una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a
ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API
richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava
considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in
quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps
nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si
frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.
Con
giudizio 42.2022.19 del 20 giugno 2022 il TCA ha confermato il diniego del rinnovo
delle prestazioni assistenziali, poiché la richiesta era stata presentata
soltanto dal ricorrente invece che unitamente alla compagna. L’insorgente,
prima di essere avvertito circa possibili conseguenze in relazione al suo
diritto all’assistenza sociale, aveva asserito di intrattenere una relazione
sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con la compagna.
Gli
atti sono, comunque, stati trasmessi all’USSI, affinché verificasse per il
lasso di tempo successivo allo sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a
prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza.
In
una sentenza 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a
torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il
padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era
parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero
pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono
stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di
restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa
aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima
di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione.
Con
sentenza 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di
procedere dell’amministrazione che non era entrata nel
merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla
persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava
considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere
computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.
Il
ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale
federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.
Con
giudizio 39.2023.5 del 21 agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente
la Cassa aveva negato il diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022
a un’assicurata, madre di due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022,
in quanto nella sua unità di riferimento andava computato anche il padre della
secondogenita. In effetti, da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che
quest’ultimo trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata.
Dall’altro, dagli atti risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano
reciprocamente.
In
particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per
tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La
ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.
Gli
atti sono stati, invece, rinviati, per verificare se
nell’unità di riferimento dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima
figlia di lui, nata nel 2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.
In
una sentenza 42.2023.36 del 21 febbraio 2024 il TCA ha confermato il modo di
procedere dell’USSI che aveva sospeso l’erogazione delle prestazioni
assistenziali a una persona, poiché era stato ritenuto, sulla base in
particolare, dei controlli di Polizia, che la stessa convivesse in modo stabile
con l’ex marito, nonostante i due avessero preso in locazione due appartamenti
distinti in due diverse località.
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2023.35 del 21 febbraio 2024; STCA 42.2022.90 del 3
aprile 2023; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio
2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016;
STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA
36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.10
Chiamata
a dirimere la presente vertenza, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione agli atti e tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che le
carte processuali non consentano di stabilire se RI 1, nei mesi di novembre e
dicembre 2023, convivesse in modo stabile con __________ o meno.
In
effetti, da una parte, emerge che la ricorrente, come ammesso dalla
medesima ha iniziato con __________ una relazione sentimentale nell’agosto
2022, dopo essersi conosciuti nel maggio 2022 su un bus in __________ uscendo
dall’Ucraina.
Inoltre
si evince che la medesima è stata da lui invitata nel novembre 2022 a
rifugiarsi in Ticino presso la sua abitazione, dopo che delle bombe erano
esplose davanti alla sua casa in Ucraina (cfr. doc. 28; I; consid. 1.8.;
1.13.). __________ ha specificato di averle offerto ospitalità dopo che due
missili avevano colpito una centrale elettrica (cfr. doc, 180-181; consid.
1.3.).
L’insorgente,
inoltre, il 17 ottobre 2023, ha sottoscritto la dichiarazione sottopostale
dallo sportellista dell’URAR, ossia che la medesima gli confermava che __________
è il suo compagno da novembre 2022 da quando è entrata in Svizzera (cfr. doc.
182=A5; consid. 1.2.).
Dall’altra
parte, tuttavia, la ricorrente, il 20 novembre 2023, ha asserito di vivere
nella casa di __________, ma che la loro relazione non sarebbe mai stata di
un’intensità tale da considerarli un vero e proprio nucleo familiare, di essere
sì in buoni rapporti, ma senza una relazione famigliare o sostegno economico
(cfr. doc. 165; consid. 1.5.).
È
vero che tale affermazione è stata formulata, il 20 novembre 2023, ossia dopo
che l’URAR, il 17 e il 26 ottobre 2023, ha chiesto all’insorgente di consegnare
i dati finanziari di __________ (cfr. doc. 183=A6; 179=A7; consid. 1.2.; 1.4.).
È
altrettanto vero, però, che la ricorrente ha fatto valere di avere capito che
nell’attestazione del 17 ottobre 2023, di cui non vi sarebbe stata la
traduzione in lingua ucraina, il termine compagno era usato solo con
l’accezione di amico e non di fidanzato (cfr. doc. 28; I consid. 1.8.; 1.13.).
__________,
del resto, nello scritto del 1° febbraio 2024 ha evidenziato che il 17 ottobre
2023, quando lo sportellista dell’URAR ha sottoposto a RI 1 la dichiarazione
secondo cui lui sarebbe il suo compagno da firmare immediatamente, non le è
stata offerta spiegazione né traduzione in ucraino, dando origine a uno
spiacevole malinteso (cfr. doc. B allegato a doc. V; consid. 1.15.).
Il
7.
dicembre 2023 la ricorrente, in occasione dell’incontro con l’URAR, ha
d’altronde indicato che, allorché è giunta in Ticino nel novembre 2022, la
relazione sentimentale è sì continuata, ma benché si aspettasse che i
sentimenti aumentassero, il rapporto si è raffreddato, finendo un giorno dopo
l’altro (cfr. doc. 28; consid. 1.8.).
La
medesima, nel ricorso, ha altresì affermato che le sue aspettative non
corrispondevano a quelle di __________, il quale ha due figli e non vuole
creare una famiglia. Egli l’ha comunque ospitata e aiutata a cercare un lavoro,
come pure a orientarsi per trovare una diagnosi ai suoi disturbi di salute (__________;
cfr. doc. I; 13=A2).
Al
riguardo si rileva che dalle informazioni del Dipartimento delle istituzioni
risulta che “un privato può accogliere al proprio domicilio cittadini
ucraini a titolo volontario e gratuito (senza richiesta d’indennità al
Cantone). Si tratta di alloggi che parenti, conoscenti o cittadini su base
volontaria hanno messo o mettono direttamente a disposizione dei profughi e che
non seguono quindi il percorso previsto dal dispositivo cantonale” (cfr.
Infine
il 12 aprile 2024 RI 1 ha informato di essersi rivolta il 4 aprile 2024 al
Punto di affluenza PAF del Cantone Ticino per chiedere un alloggio per sé (cfr.
doc. IX; consid. 1.17.). Ella ha puntualizzato di aver continuato ad accettare
l’ospitalità di __________ (fino a quel momento) per non causare ulteriori
costi per l’alloggio alla Svizzera (cfr. doc. I; 28).
2.11
In
simili condizioni (cfr. consid. 2.10.), nel caso di specie si impone un
complemento istruttorio al fine di determinare se nei mesi di novembre e
dicembre 2023 tra la ricorrente e __________ sussistesse oppure no una convivenza
stabile ai sensi del diritto e della giurisprudenza (cfr. consid. 2.7; 2.8.;
2.9.).
Qualora
l’insorgente convivesse in modo stabile con __________, quest’ultimo andrà inserito
nell’unità economica di RI 1.
Conseguentemente
l’amministrazione, per poter emanare una decisione di merito, necessiterà delle
informazioni personali e finanziarie del convivente.
In
relazione alla contestazione di __________ riguardante la richiesta dei suoi
dati finanziari (cfr. doc. 180-181; consid. 1.3.), questo Tribunale rileva che,
nel caso in cui faccia parte dell’unità di riferimento della ricorrente, per
poter definire il diritto a prestazioni assistenziali di quest’ultima, per
parità di trattamento con i richiedenti l’assistenza sociale giusta la Las
svizzeri o stranieri non al beneficio di un permesso di soggiorno S (cfr. art. 8 Cost.; STF 9C_670/2021 del 26
ottobre 2022 consid. 4.3.; STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6),
è indispensabile disporre degli elementi finanziari (come pure delle eventuali
spese a carico) di tutti i componenti dell’UR (cfr. consid. 2.7.; 2.8.; 2.9.).
A
riguardo va, peraltro, ricordato che la giurisprudenza federale ha stabilito
che in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato
stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della
prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della
persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex
lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. consid. 2.8.).
2.12
In
concreto si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo
dell’8 febbraio 2024 e il rinvio degli atti all’URAR per effettuare ulteriori
accertamenti.
L’amministrazione
potrà procedere, segnatamente, all’audizione sia della ricorrente che di __________
per verificare l’evoluzione della relazione esistente al momento dell’arrivo in
Ticino dell’insorgente, chiarendo quali specifici motivi hanno indotto __________
a ospitarla, rispettivamente a continuare a ospitarla perlomeno fino al mese di
aprile 2024.
Verrà,
inoltre, sentito __________, sportellista dell’URAR che il 17 ottobre 2023 ha
sottoposto all’insorgente la dichiarazione secondo cui “__________ è il suo
compagno dal novembre 2022 da quando la signora è entrata in Svizzera”
(cfr. doc. 182=A5; consid. 1.2.), al fine di stabilire se alla ricorrente fosse
stata tradotta in ucraino l’attestazione in questione e se ella ha eventualmente
posto domande sul senso della stessa o manifestato perplessità.
L’URAR,
sulla base degli esiti delle indagini che esperirà, emanerà poi una nuova
decisione in merito al diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali per
i mesi di novembre e di dicembre 2023.
In
relazione alla questione preliminare dell’esistenza di una convivenza stabile
nel periodo determinante, la parte resistente deciderà, se del caso, in
applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza
sociale (cfr. STF 8C_631/2022
del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 4.5.; STF
8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid.
3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3
maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.;
STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF
129.
V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag.
195).
2.13
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare
di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di
un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.1
dell’11 aprile 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid.
2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del
2.
maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023
consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso
al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre
2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;
STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono trasmessi all’URAR perché proceda come indicato ai consid.
2.11.-2.12.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti