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Decisione

42.2024.8

Nel caso di una ric., Ucraina con permesso S, nei confonti della quale URAR ha rifiutato entrata nel merito delle rich. di prestazioni assis. per 11+12/23, gli atti vanno rinviati all'amm. per complem. istrutt. Deve essere chiarito se ella convivesse in modo stabile con la P che l'ha ospitata in TI

17 giugno 2024Italiano51 min

Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2024.8

rs

Lugano

17 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 8 febbraio 2024 emanata da

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI

1 (__________.1984), cittadina ucraina, è entrata in Svizzera nel novembre 2022

e dal 24 novembre 2022 è in possesso di un permesso S per persone bisognose di

protezione provvisoria (cfr. doc. 80; 85; I).

Da

quest’ultimo emerge che il suo indirizzo è presso __________ (cfr. doc. 86).

Dal

mese di dicembre 2022 al mese di ottobre 2023 la medesima ha percepito

prestazioni assistenziali (cfr. doc. 77-79).

1.2. Il

17 ottobre 2023 RI 1 ha presentato domanda di rinnovo delle prestazioni

assistenziali per il mese di novembre 2023 in cui ha indicato che il suo

ospitante/locatore (ospite camera c/o privato) a __________ è __________ (cfr.

doc. 184-191).

Nella

stessa data la medesima ha sottoscritto quanto attestato dallo sportellista

dell’Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR), e meglio:

" La Signora

RI 1 mi conferma che il Signor __________ è il suo compagno da novembre 2022 da

quando la signora è entrata in Svizzera.

Il Signor __________ ha il passaporto Svizzero.” (cfr.

doc. 182=A5)

Sempre

il 17 ottobre 2023 l’URAR le ha, quindi, chiesto di trasmettere i dati

finanziari del suo partner convivente. Al riguardo è stato precisato che “il

richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari

all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e

del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto

richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo

della prestazione” (cfr. doc. 183=A6).

1.3. __________,

il 19 ottobre 2023, ha scritto all’URAR dichiarandosi sorpreso di fronte alla

sua richiesta, in particolare si è domandato “come è possibile che un

funzionario dell’Amministrazione pubblica chieda ad una rifugiata ucraina con

Statuto di protezione S di fornire a voi i dati finanziari di un cittadino

svizzero (…)” e ha affermato di aver offerto ospitalità a RI 1 nel novembre

2022 subito dopo che due missili russi hanno colpito la centrale elettrica

davanti alla sua abitazione, come pure che “credo che per lo Stato sia pur

sempre un vantaggio continuare a poter contare sull’appoggio e la

collaborazione anche da parte di privati cittadini contribuenti per

l’ospitalità di rifugiati con Statuto di protezione S”.

Egli

ha, altresì, chiesto di indicargli quali siano le direttive che regolano le

prestazioni assistenziali e l’ospitalità ai rifugiati con statuto S (cfr. doc.

180-181).

1.4. Il

26 ottobre 2023 l’amministrazione ha inviato la seguente lettera a RI 1:

" in

riferimento al vostro scritto del 19.10.2023 le comunico quanto segue:

in data 17 ottobre 2023 lei ci ha

dichiarato una relazione con il signor __________ da novembre 2022. Trattandosi

di più di sei mesi di convivenza, il nostro ufficio è tenuto da regolamento

URAR a richiedere i dati finanziari del suo convivente.

In mancanza di tali documenti, saremmo

costretti a non entrare in materia per il rinnovo delle prestazioni sociali.”

(Doc. 179=A7)

1.5. RI

1, con messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2023, ha spiegato:

" (…) sono

arrivata in Svizzera in Novembre 2022 come una compagna del Signor __________.

Comunque le nostre relazioni sono mai state di livello che me permetterebbe di

considerare un vero e proprio nucleo familiare, per questo che non l’ho mai

menzionato nella mia dichiarazione. Adesso continuo vivere nella casa sua, che

lui ha gentilmente offerto, siamo ancora in buoni rapporti ma senza nessuno

riferimento alle relazioni famigliari oppure sostegno finanziario.” (Doc. 165)

1.6. Il

20 novembre 2023 la medesima ha, inoltre, postulato il rinnovo delle

prestazioni assistenziali per il mese di dicembre 2023, specificando che il suo

ospitante/locatore è sempre __________ (cfr. doc. 168-175).

1.7. Con

decisione del 5 dicembre 2023 l’URAR ha respinto la richiesta di RI 1 di

assistenza per il mese di novembre 2023, poiché le entrate permettono di far

fronte alle necessità economiche (cfr. doc. 160).

Con

ulteriore decisione del 5 dicembre 2023 l’amministrazione, per lo stesso

motivo, ha negato il diritto a una prestazione assistenziale anche per il mese

di dicembre 2023 (cfr. doc. 30).

1.8. Il

7 dicembre 2023 ha avuto luogo a Bellinzona un incontro tra l’URAR e RI 1 (cfr.

doc. 27-28). In tale occasione l’interessata ha segnatamente asserito di aver

conosciuto __________ nel mese di maggio 2022 in __________ su un bus quando

questi stava tornando dall’Ucraina in quanto __________. Ella ha puntualizzato,

da una parte, che da quel momento hanno comunicato tramite social e nel mese di

agosto 2022 è venuta in Svizzera dove hanno iniziato una relazione

sentimentale. Dall’altra, che nell’ottobre 2022 è esplosa una bomba davanti a

casa sua in Ucraina, perciò __________ l’ha invitata a venire in Ticino, dove è

arrivata nel mese di novembre 2022 ed è continuato il rapporto sentimentale.

Tuttavia, benché si aspettasse che i sentimenti aumentassero e che la relazione

andasse a buon fine, il rapporto si è raffreddato.

RI

1 ha poi sottolineato di non avere capito bene la dichiarazione firmata il 17

ottobre 2023 (cfr. consid. 1.2.), nel senso che ha interpretato il termine

compagno con amico. Al riguardo ella sostiene che lo sportellista ha sempre

parlato italiano senza ricorrere all’interprete, nonostante il collaboratore

affermi il contrario.

La

medesima ha pure precisato che la casa dove vive ha tre camere: una per __________,

una per i due figli di quest’ultimo e una per lei, di cercare un lavoro, di

avere imparato l’italiano autonomamente in quanto non ha avuto la possibilità

di seguire i corsi, di avere seri problemi di salute (__________), di disporre

di pochi franchi sul conto bancario, che __________ si è rifiutato di produrre

la documentazione richiesta e di avere l’impressione che l’Ufficio faccia

apposta ad a chiedere molteplici documenti per non pagare.

Infine

in relazione alla domanda “quando è finita la relazione con il Sig. __________”

è stato verbalizzato:

" (…) non sa

dire esattamente una data, non è finita da un giorno con l’altro, ma molto

lentamente. A lei sarebbe piaciuto che il loro rapporto si fosse sviluppato

positivamente, ma al momento la cosa non pare possibile.

Aggiunge che non riceve denaro dal Sig. __________.

Per vivere attualmente riceve aiuto da amici ma non da lui. Si trova in seria

difficoltà con le sue finanze personali, ha fatture della cassa malati aperte e

non ha soldi per niente. Il signor __________ le garantisce comunque di poter

mangiare.” (Doc. 28)

L’URAR,

dal canto suo, ha in particolare spiegato a RI 1 di avere chiesto la

documentazione finanziaria del signor __________, ritenendo che la stessa abbia

una relazione con lui e di avere il dovere di aiutare le persone che hanno

bisogno, come pure che la legge prevede che nel caso di una coppia è necessario

domandare i documenti finanziari del partner.

L’amministrazione

ha aggiunto di avere comunicato all’interessata “che ha il diritto di

ricevere un appartamento nel caso non volesse più convivere con il signore. La

signora ci informa che non ha mai fatto richiesta in quanto può vivere dove si

trova attualmente e non vuole pesare ulteriormente sullo Stato” (cfr. doc.

28).

1.9. L’8

dicembre 2023 RI 1 ha interposto reclamo contro le decisioni del 5 dicembre

2023 (cfr. consid. 1.7.), asserendo di non avere entrate finanziarie e di non

aver prodotto i dati finanziari della persona che la ospita, poiché

quest’ultima non le ha consegnato quanto richiesto. Ella ha ribadito di avere

probabilmente, secondo la diagnosi dei neurologi, la __________ e di non poter

quindi restare senza assicurazione malattia (cfr. doc. 15).

1.10. L’URAR,

il 12 dicembre 2023, ha emesso due decisioni con le quali ha annullato e

sostituito le precedenti del 5 dicembre 2023, nel senso che le domande del 17

ottobre e del 20 novembre 2023 sono state ritenute irricevibili, ritenuto che

non è stata presentata la documentazione richiesta nella lettera del 17 ottobre

2023 entro il termine stabilito (cfr. doc. 153=19=A4; 20=A3).

1.11. RI

1, il 14 dicembre 2023, ha inoltrato reclamo contro i provvedimenti del 12

dicembre 2023, facendo valere le stesse argomentazioni esposte nel reclamo

dell’8 dicembre 2023, in particolare di non avere potuto ottenere, nonostante i

suoi tentativi, i dati finanziari richiesti e che l’Istituto di neurologia dell’Ospedale

__________ di __________, il 12 dicembre 2023, le ha confermato la diagnosi di __________,

per cui non può restare senza copertura sanitaria (cfr. doc. 13=A2).

1.12. Con

decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 l’URAR ha confermato le decisioni del

12 dicembre 2023, motivando come segue:

" (…)

G.

Le argomentazioni della reclamante circa il

riconoscimento di prestazioni assistenziali per i mesi di novembre e dicembre

2023 non possono essere seguite.

La reclamante, in sede di rinnovo del 17 ottobre 2023,

ha confermato che "il Signor __________ è il suo compagno da novembre

2022 da quando la signora è entrata in Svizzera.".

Con presa di posizione del 19 ottobre 2023, il signor __________,

non ha negato la convivenza con la reclamante ma si è limitato con il suo

scritto ad esporre i propri dubbi circa la necessità di fornire i propri dati

finanziari.

Non viene in soccorso alla reclamante quanto da ella

affermato nel suo scritto e-mail del 20 novembre 2023 "sono arrivata in

Svizzera in Novembre 2022 come una compagna del Signor __________. Comunque le

nostre relazioni sono mai state di livello che me permetterebbe di considerare

un vero e proprio nucleo familiare, per questo che non l'ho mai menzionato nella

mia dichiarazione. Adesso continuo vivere nella casa sua, che lui ha

gentilmente offerto, siamo ancora in buoni rapporti ma senza nessun riferimento

alle relazioni famigliari oppure sostegno economico." ritenuto che al

colloquio del 7 dicembre 2023 ella ha riferito di aver conosciuto il signor __________

nel mese di maggio 2022 e di essere giunta in Ticino in agosto 2022' dove è

iniziata una relazione sentimentale.

Successivamente, nel, mese di novembre 2022, ella "è

arrivata in Svizzera ed è continuato il rapporto sentimentale con il Sig. __________.

Quando è arrivata definitiva mente in Ticino si aspettava che sentimenti

aumentavano e che la relazione andava a buon fine. Nel frattempo il rapporto

sentimentale si è raffreddato.". Ciò nonostante, ella risiede tutt'ora

presso il domicilio del compagno che la ospita gratuitamente e le "garantisce

comunque di poter mangiare".

(…).

Nel caso concreto, la reclamante ha informato della

propria relazione sentimentale e della convivenza con il signor __________ solo

all'incontro del 17 ottobre 2023, in occasione del rinnovo delle prestazioni

assistenziali, pur essendo la relazione iniziata di fatto prima del suo arrivo

in Svizzera. La signora RI 1 ha ottenuto le prestazioni assistenziali facendo

dichiarazioni inesatte. Inoltre, nonostante l'URAR abbia più volte chiesto

all'interessata di fornire la documentazione finanziaria relativa al proprio

compagno al fine di determinare il corretto diritto alle prestazioni

assistenziali, la signora RI 1 non vi ha dato seguito, impedendo in tal modo

all'Ufficio di poterlo determinare.

Non potendo in concreto definire se il nucleo

familiare della signora RI 1 abbia diritto o meno ad una prestazione

assistenziale, l'URAR, correttamente, ha respinto la sua domanda di rinnovo

delle prestazioni assistenziali.

A titolo abbondanziale si rileva che spetta a colei

che richiede le prestazioni assistenziali indicare come sia costituito il suo

nucleo familiare e nel caso in cui lo stesso sia composto da più persone

produrre i documenti relativi ai redditi e alle spese di queste (cfr.: art. 4,

6 del Regolamento; art. 83 LAsi).

Su questo punto il reclamo è respinto.

H.

Infine, in relazione alla richiesta della reclamante

di riconoscerle il pagamento dei premi della cassa malati __________ si rileva

che, non avendo più diritto alle prestazioni assistenziali, tali spese non

possono essere e riconosciute e restano a suo carico. (…)” (cfr. doc. A1 pag.

7-8)

1.13. Contro

la decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 RI 1 ha tempestivamente ricorso davanti

al TCA, chiedendo in buona sostanza l’annullamento della stessa e il

riconoscimento delle prestazioni assistenziali.

A

sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha addotto di essersi innamorata di

__________ quando ha trascorso insieme a lui una vacanza nell’agosto 2022, dopo

averlo conosciuto nel maggio 2022, uscendo dall’Ucraina durante un viaggio in

bus. Ella ha indicato, da un lato, di avere avuto grandi aspettative e di avere

pensato anche al matrimonio, per cui ha subito accettato la sua proposta di

rifugiarsi da lui in Svizzera nel novembre 2022, formulata a seguito di due

missili russi abbattutisi davanti a casa sua. Dall’altro, che tali aspettative

non corrispondevano a quelle di __________ che ha due figli e non vuole creare

una famiglia.

La

ricorrente ha affermato di aver comunque accettato la sua ospitalità e di

essere stata aiutata da lui a cercare lavoro per diventare finanziariamente

indipendente e nell’orientarsi per trovare una diagnosi (__________) al suo

handicap fisico che ora richiede cure importanti per contenere il fenomeno

degenerativo.

Relativamente

alla dichiarazione sottopostale dallo sportellista dell’URAR il 17 ottobre

2023, senza traduzione in ucraino, la medesima ha puntualizzato:

" (…) Io ho

capito che per compagno si intendesse amico e non fidanzato. Lo stesso 17

ottobre 2023 lo sportellista URAR mi scrive che “… facciamo riferimento alla

sua pratica di prestazioni assistenziali e, dalle informazioni da lei

dichiarate in data 17.10.2023, risulta che a partire dal mese di novembre 2022

ha instaurato una convivenza con il signor __________”. Questa è una

affermazione non corretta da parte dell’URAR: io non ho dichiarato una

convivenza nel senso espresso dallo sportellista, io avevo solo dichiarato che

è mio amico e basta.

In data 26 ottobre 2023 lo sportellista URAR mi

comunica per iscritto (v. allegato) che “… in data 17 ottobre 2023 lei ci ha

dichiarato una relazione con il signor __________ da novembre 2022”. Anche

questa è una affermazione non corretta e incomprensibile da parte dell’URAR: io

in data 17 ottobre avevo solo affermato che è un mio compagno (nel senso di

amico).”

L’insorgente

ha, poi, osservato che, benché durante l’incontro del 7 dicembre 2023, in

presenza di tre funzionari dell’URAR tra cui una traduttrice, abbia potuto

chiarire la sua situazione personale e il funzionario __________ alla fine si

sia scusato per il malinteso, assicurandole che tutto si sarebbe risolto al più

presto, il 12 dicembre 2023 le sue domande di prestazioni assistenziali per i

mesi di novembre e dicembre 2023 sono nuovamente state respinte, con la

motivazione che non ha presentato i documenti richiesti (ovvero dei dati

finanziari senza specificare quali, concernenti una persona che l’URAR

definisce in modo non corretto “partner convivente”) nella loro lettera

del 17 ottobre 2023.

Al

riguardo RI 1 ha sottolineato:

" (…) Ho di

nuovo spiegato la situazione e anche la persona che mi offre ospitalità è

intervenuta comunicando all'URAR che la richiesta di consegnare a me e poi

all'URAR i suoi dati finanziari era abusiva. Ma l'URAR ha continuato a

richiedere i dati finanziari della persona che mi ospita, ignorando in malafede

le mie spiegazioni e le informazioni sulla mia situazione personale e

rifiutando continuamente le mie richieste di rinnovo delle prestazioni

assistenziali poiché non seguivano le indicazioni della lettera URAR del 17

ottobre scorso.

Ho spiegato più volte all'URAR che comunque non mi è

stato possibile ottenere i dati finanziari (non specificati dall'URAR) della

persona che mi ospita; lui da parte sua ha continuato a comunicare che la

richiesta è abusiva.

Ora sono intimorita di fronte a questo comportamento

incomprensibile da parte dell'URAR, che continua a mostrarsi prevenuto nei miei

confronti.

Ho continuato a mostrare all'URAR che non dispongo di

nessun guadagno.” (cfr. doc. I pag. 2)

La

ricorrente ha concluso, sostenendo che:

" Nella sua

decisione su reclamo dell'8 febbraio 2024 l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e

dei rifugiati, nel rifiutare la mia richiesta di rinnovo, scrive che "Con

presa di posizione del 19 ottobre 2023, il signor __________, non ha negato la

convivenza con la reclamante ... ", un'affermazione non corretta e in

malafede, in quanto lo scritto menzionato mirava soltanto a segnalare che

secondo il signor __________ la richiesta dell'URAR era abusiva. L'URAR non ha

chiesto nessuna informazione al signor __________ e gli ha anzi fatto presente

che l'unica persona di riferimento sono io.

Nella sua decisione l'URAR continua a riferirsi alla

lettera del 17 ottobre 2023 senza mai menzionare in malafede come sia stata mal

interpretata da entrambe le parti a causa della mancanza di spiegazione e di

traduzione in ucraino, verificabile per altro dall'assenza di una firma della

traduttrice sul documento in questione nonostante lo sportellista URAR abbia

poi indicato il contrario, offrendo un'informazione falsa ai funzionari

dell'URAR nel verbale dell'incontro 7 dicembre 2023.

L'URAR continua in malafede a non prendere in

considerazione tutte le informazioni che mi concernono, in particolare quelle

registrate a verbale il 7 dicembre 2023, spingendosi in questo modo a parlare

addirittura di "dichiarazioni inesatte".

L'URAR scrive che non ho dato seguito all'invito di "fornire

la documentazione finanziaria relativa al proprio compagno", ignorando

in malafede tutte le spiegazioni che ho presentato con mio grande imbarazzo sia

per iscritto che allo sportellista sulla mia impossibilità di ottenere quei

dati dalla persona che mi ospita, che non me li ha mostrati né consegnati

perché ritiene questa richiesta abusiva. Ho spiegato che non posso mica

rubarli.

L'URAR scrive che "Non potendo in concreto

definire se il nucleo familiare della signora RI 1 abbia diritto o meno ad una

prestazione assistenziale, l’URAR, correttamente, ha respinto la sua domanda di

rinnovo delle prestazioni assistenziali"; ma non si capisce a quale

nucleo familiare si riferisca in malafede l'URAR. Non ho un nucleo familiare,

sono giunta in Svizzera da sola e non sono fidanzata né sposata. Continuo ad

accettare l'ospitalità del sig. __________ perché non voglio causare ulteriori

costi per un alloggio alla Svizzera che mi accoglie e perché il sig. __________

mi aiuta ad orientarmi con il mio handicap, che l'URAR continua a ignorare

nonostante la mia comunicazione.” (Doc. I pag. 2-3)

1.14. L’URAR,

con risposta dell’11 marzo 2024, si è riconfermato nella decisione su reclamo

impugnata, chiedendo la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, nella misura in cui occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.15. Il

17 marzo 2024 la ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha prodotto uno

scritto del 1° febbraio 2024 di __________ indirizzato all’URAR, in cui

quest’ultimo ha in particolare rilevato che il 17 ottobre 2023, quando lo

sportellista dell’URAR ha sottoposto a RI 1 una dichiarazione da firmare

immediatamente, senza offrirle spiegazione né traduzione in ucraino, è stata

data origine a uno spiacevole malinteso (cfr. doc. V + B).

1.16. L’URAR

ha preso posizione al riguardo l’8 aprile 2024 (cfr. doc. VII).

1.17. L’insorgente,

il 12 aprile 2024, si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie,

comunicando, in particolare, da un lato, di essersi rivolta il 4 aprile 2024 al

Punto di affluenza PAF del Cantone Ticino per chiedere un alloggio per sé.

Dall’altro, di essere stata cancellata, senza ricevere spiegazioni, dal

programma di aiuto per trovare un lavoro, quando il 4 marzo 2024, dopo un

colloquio, aveva firmato un contratto di integrazione socioprofessionale per

persone con statuto S, che le avrebbe permesso di reperire un impiego e non

essere più dipendente dagli aiuti (cfr. doc. IX).

1.18. Il

29 aprile 2024 l’URAR ha puntualizzato che “seppur tale tematica esula

dall’attuale ricorso, l’URAR tiene ad indicare che non vi è accanimento nei

confronti della ricorrente, ma semplicemente che non avendo ella diritto alle

prestazioni assistenziali non può beneficiare delle misure di inserimento”

(cfr. doc. XI).

1.9. Il

doc. XI è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. L’art.

10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i

richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un

permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui

domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero

(del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo

e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”),

stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni

assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33

Laps.

Nel

caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024, ha

confermato nei confronti di RI 1, persona bisognosa di protezione in possesso

di un permesso di soggiorno S (cfr. consid. 1.1.), il rifiuto di entrare nel

merito delle sue richieste di prestazioni assistenziali per i mesi di novembre

e dicembre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.12.).

Siccome

l’insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso

di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può, in

linea di principio, beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul

Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo,

le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le

persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art.

1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare

il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo dell’8 febbraio

2024 (cfr. STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2023.33 del

23 ottobre 2023 consid. 2.1.).

nel

merito

2.2. La

Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4

enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente

protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale

grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di

violenza generalizzata.

Ai

sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri

la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di

protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).

Prima

di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso

e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).

Secondo

l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al

quale sono state attribuite (cpv. 1).

Se

dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione

provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un

permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria

(cpv. 2).

Dieci

anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare

loro il permesso di domicilio (cpv. 3).

L’art.

45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1

sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:

"

1 Durante i primi cinque anni dalla concessione

della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una

carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale

come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali.

Non autorizza a varcare la frontiera.

2 Dalla

durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto

di residenza.

3 La

carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia

la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia

degli stranieri.”

Il

Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto

di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga

dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto

rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura

d’asilo ordinaria.

Lo

statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo

di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una

guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede

il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla

soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).

Il

9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S

per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4

marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).

Nella

seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo

statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà

revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si

stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi,

definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui

entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età

lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025).

2.3. Per

quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone

bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr.

consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione

garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano

in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono

state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal

Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni

possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

L’art.

81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù

della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento

di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo

sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché,

su richiesta, un soccorso d’emergenza.

Giusta l’art. 82 LAsi:

"

1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del

soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una

decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un

termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.

2 Per la

durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo

secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i

richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa

disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.

2bis

Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP

lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai

capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.

3 Il

sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in

prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per

le persone residenti in Svizzera.

3bis Nel

collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e

persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto

possibile, dei loro bisogni particolari.

4 Il

soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni

in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del

sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle

persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

5 Nel

sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto

a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare;

segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e

culturale.”

2.4. Come visto, l’art. 82 cpv. 1

LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso

d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

L’art. 6 della Legge sull’assistenza

sociale del Cantone Ticino enuncia che:

"

1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la

concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali

concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di

protezione non titolari di un permesso di dimora.

2 Nello

stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni

federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3 II

Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di

prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o

privati.”

L’art.

1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti

l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di

dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo

è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio

2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:

"

1 Il presente regolamento disciplina la determinazione,

la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali

alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è

stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una

decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il

territorio svizzero.

2 Sono

fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26

giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2

sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”

Secondo

l’art. 8 di tale Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto

alla prestazione assistenziale:

"

1 Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal

giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.

2 Non

vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la

richiesta.

3 Sono

fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata

nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni

precedentemente erogate.

4 Il

diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi

previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”

L’art.

9 del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali,

enuncia che:

"

1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse

in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico

dell’alloggio e dei costi della salute.

2 Per il sostentamento

(comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:

a) persona

sola

CHF 500.–

b) coniugi

CHF 750.–

c) supplemento per 1° figlio

minorenne

CHF 317.–

d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in

poi CHF 268.–

3 Per i figli maggiorenni è

concessa la prestazione di CHF 500.–.

4 Per le spese per

l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento,

comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

a) persona sola CHF

800.–

b) due persone, allorquando condividono un’unica

camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età

prescolare)

CHF 1100.–

c) due persone singole CHF

1250.–

d) tre o più persone CHF

1500.–

5 Per le

persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture

dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali

previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

6 Per i

costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge

federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti

stabiliti dall’Ufficio.

7 È pure

riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie

e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.

8 Nel caso

in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente

a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF

200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto

proporzionalmente.

9 La

prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione,

rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e

del danno causato.”

2.5. L’art.

83 LASi, concernente le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale,

prevede:

"

1Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni

ridotte di cui all’articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse

totalmente o parzialmente se il beneficiario:

a. le ha ottenute o ha tentato di

ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;

b. rifiuta di informare il servizio

competente sulla propria situazione economica o non l’autorizza a chiedere

informazioni;

c. non comunica modifiche essenziali della propria

situazione;

d. manifestamente non si adopera per

migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio

convenienti che gli sono stati attribuiti;

e. senza consultare il servizio

competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua

colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;

f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto

sociale;

g. non si conforma agli ordini del

servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di

aiuto sociale;

h. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici;

Fatti

i. è perseguito penalmente o è stato

oggetto di una condanna penale;

j. si rende colpevole di una grave

violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua

identità;

k. espone a pericolo la sicurezza e

l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o

delle istituzioni responsabili dell’alloggio.

1bis Il

capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le

persone residenti in Svizzera è assicurata.

2Le prestazioni di aiuto sociale

ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da

restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto

sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85

capoverso 3 è applicabile.”

L'elenco

dell'art. 83 LAsi riguardo ai motivi per poter rifiutare, ridurre o sopprimere

in tutto o in parte le prestazioni assistenziali non è esaustiva. I cantoni

sono liberi di emanare disposizioni supplementari tese a lottare contro gli

abusi (cfr. DTF 130 I 82 consid. 3).

2.6. Nella

presente evenienza l’URAR non è entrato nel merito delle domande della

ricorrente tendenti a ottenere prestazioni assistenziali per i mesi di novembre

e dicembre 2023, in quanto non è stata presentata la documentazione finanziaria

relativa a __________ considerato convivente della stessa (cfr. doc. 183=A6;

179=A7; 153=19=A4; 20=A3; A1).

L’insorgente

ha contestato tale modo di procedere, facendo valere di non costituire un

nucleo familiare con __________, presso la cui abitazione continuava a vivere

senza che tra loro ci fosse alcuna relazione familiare o sostegno economico

(cfr. doc. 165; consid. 1.5.). Ella ha precisato che il loro rapporto

sentimentale, iniziato nel mese di agosto 2022, si è raffreddato e si è

concluso giorno dopo giorno lentamente (cfr. doc. 28; consid. 1.8.).

Nel

ricorso la medesima ha ribadito di non avere un nucleo familiare in Svizzera e

ha affermato di essere giunta in Svizzera da sola, di non essere fidanzata né

sposata (cfr. doc. I; consid. 1.13.).

2.7. L’art.

4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza

sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las) e per analogia ai titolari di un permesso di

soggiorno S (ritenuto che ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LAsi la concessione di

prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto

cantonale; cfr. consid. 2.4.), prevede che l’unità di riferimento (UR; ossia la

cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione; cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5)

è costituita, oltre che dal titolare del diritto, segnatamente, dal partner

convivente, se la convivenza è considerata stabile.

L’art. 2a Reg.Laps

enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

2.8. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. DTF 141 I 153; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso (che avevano due abitazioni distinte e un appartamento di

vacanza di una delle due, ma che con verosimiglianza preponderante in caso di

necessità erano sempre disposte ad aiutarsi), l'Alta Corte ha stabilito che una

comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento

(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto

della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011 consid. 2.2.).

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e

ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata

nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha

avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare

la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono

di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La

circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad

orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una

beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da

parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

l’Alta Corte il budget COSAS (dal

2021 CSIAS) ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte

le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo

comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la

maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente

come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente.

Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza

giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo

esistenziale (consid. 5).

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato

quanto stabilito da questa Corte (STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018), ossia

il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da

ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia

cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato

considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante

disponessero di due abitazioni differenti.

La

nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate

conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente

dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e

sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

In

una sentenza 8C_307/2022 del 4 settembre 2023, pubblicata un DTF 149 V 250

(cfr. pure Comunicato stampa del Tribunale federale del 3 ottobre 2023),

relativa a un uomo al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente

i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha

soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF

il modo di operare dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale

versamenti con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è

inammissibile), non avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner

convivente incinta, l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto

di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle

prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non

esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In

quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad

assicurarsi mutualmente assistenza.

Di

principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo

dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione

di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

Questione

lasciata aperta se lo stesso vale nel caso in cui la persona non sostenuta

dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una

rendita AVS/AI (consid. 5).

Se

la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare

all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione

delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è

ammissibile

2.9. Questo

Tribunale, dal canto suo, con giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010, il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_796/2010 del 25

marzo 2011, ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non

solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione

domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto

di relazione.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la

restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza

sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva

essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di

quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti

anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di

prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era

stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps

e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo

precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

Considerandi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con giudizio 42.2016.11

del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una

ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo

che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1

lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.

In

una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a

ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API

richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava

considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in

quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps

nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si

frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.

Con

giudizio 42.2022.19 del 20 giugno 2022 il TCA ha confermato il diniego del rinnovo

delle prestazioni assistenziali, poiché la richiesta era stata presentata

soltanto dal ricorrente invece che unitamente alla compagna. L’insorgente,

prima di essere avvertito circa possibili conseguenze in relazione al suo

diritto all’assistenza sociale, aveva asserito di intrattenere una relazione

sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con la compagna.

Gli

atti sono, comunque, stati trasmessi all’USSI, affinché verificasse per il

lasso di tempo successivo allo sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a

prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza.

In

una sentenza 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a

torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il

padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era

parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero

pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono

stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di

restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa

aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima

di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione.

Con

sentenza 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di

procedere dell’amministrazione che non era entrata nel

merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla

persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava

considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere

computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

Il

ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale

federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

Con

giudizio 39.2023.5 del 21 agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente

la Cassa aveva negato il diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022

a un’assicurata, madre di due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022,

in quanto nella sua unità di riferimento andava computato anche il padre della

secondogenita. In effetti, da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che

quest’ultimo trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata.

Dall’altro, dagli atti risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano

reciprocamente.

In

particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per

tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La

ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

Gli

atti sono stati, invece, rinviati, per verificare se

nell’unità di riferimento dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima

figlia di lui, nata nel 2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.

In

una sentenza 42.2023.36 del 21 febbraio 2024 il TCA ha confermato il modo di

procedere dell’USSI che aveva sospeso l’erogazione delle prestazioni

assistenziali a una persona, poiché era stato ritenuto, sulla base in

particolare, dei controlli di Polizia, che la stessa convivesse in modo stabile

con l’ex marito, nonostante i due avessero preso in locazione due appartamenti

distinti in due diverse località.

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2023.35 del 21 febbraio 2024; STCA 42.2022.90 del 3

aprile 2023; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio

2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016;

STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA

36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.10

Chiamata

a dirimere la presente vertenza, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione agli atti e tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che le

carte processuali non consentano di stabilire se RI 1, nei mesi di novembre e

dicembre 2023, convivesse in modo stabile con __________ o meno.

In

effetti, da una parte, emerge che la ricorrente, come ammesso dalla

medesima ha iniziato con __________ una relazione sentimentale nell’agosto

2022, dopo essersi conosciuti nel maggio 2022 su un bus in __________ uscendo

dall’Ucraina.

Inoltre

si evince che la medesima è stata da lui invitata nel novembre 2022 a

rifugiarsi in Ticino presso la sua abitazione, dopo che delle bombe erano

esplose davanti alla sua casa in Ucraina (cfr. doc. 28; I; consid. 1.8.;

1.13.). __________ ha specificato di averle offerto ospitalità dopo che due

missili avevano colpito una centrale elettrica (cfr. doc, 180-181; consid.

1.3.).

L’insorgente,

inoltre, il 17 ottobre 2023, ha sottoscritto la dichiarazione sottopostale

dallo sportellista dell’URAR, ossia che la medesima gli confermava che __________

è il suo compagno da novembre 2022 da quando è entrata in Svizzera (cfr. doc.

182=A5; consid. 1.2.).

Dall’altra

parte, tuttavia, la ricorrente, il 20 novembre 2023, ha asserito di vivere

nella casa di __________, ma che la loro relazione non sarebbe mai stata di

un’intensità tale da considerarli un vero e proprio nucleo familiare, di essere

sì in buoni rapporti, ma senza una relazione famigliare o sostegno economico

(cfr. doc. 165; consid. 1.5.).

È

vero che tale affermazione è stata formulata, il 20 novembre 2023, ossia dopo

che l’URAR, il 17 e il 26 ottobre 2023, ha chiesto all’insorgente di consegnare

i dati finanziari di __________ (cfr. doc. 183=A6; 179=A7; consid. 1.2.; 1.4.).

È

altrettanto vero, però, che la ricorrente ha fatto valere di avere capito che

nell’attestazione del 17 ottobre 2023, di cui non vi sarebbe stata la

traduzione in lingua ucraina, il termine compagno era usato solo con

l’accezione di amico e non di fidanzato (cfr. doc. 28; I consid. 1.8.; 1.13.).

__________,

del resto, nello scritto del 1° febbraio 2024 ha evidenziato che il 17 ottobre

2023, quando lo sportellista dell’URAR ha sottoposto a RI 1 la dichiarazione

secondo cui lui sarebbe il suo compagno da firmare immediatamente, non le è

stata offerta spiegazione né traduzione in ucraino, dando origine a uno

spiacevole malinteso (cfr. doc. B allegato a doc. V; consid. 1.15.).

Il

7.

dicembre 2023 la ricorrente, in occasione dell’incontro con l’URAR, ha

d’altronde indicato che, allorché è giunta in Ticino nel novembre 2022, la

relazione sentimentale è sì continuata, ma benché si aspettasse che i

sentimenti aumentassero, il rapporto si è raffreddato, finendo un giorno dopo

l’altro (cfr. doc. 28; consid. 1.8.).

La

medesima, nel ricorso, ha altresì affermato che le sue aspettative non

corrispondevano a quelle di __________, il quale ha due figli e non vuole

creare una famiglia. Egli l’ha comunque ospitata e aiutata a cercare un lavoro,

come pure a orientarsi per trovare una diagnosi ai suoi disturbi di salute (__________;

cfr. doc. I; 13=A2).

Al

riguardo si rileva che dalle informazioni del Dipartimento delle istituzioni

risulta che “un privato può accogliere al proprio domicilio cittadini

ucraini a titolo volontario e gratuito (senza richiesta d’indennità al

Cantone). Si tratta di alloggi che parenti, conoscenti o cittadini su base

volontaria hanno messo o mettono direttamente a disposizione dei profughi e che

non seguono quindi il percorso previsto dal dispositivo cantonale” (cfr.

Infine

il 12 aprile 2024 RI 1 ha informato di essersi rivolta il 4 aprile 2024 al

Punto di affluenza PAF del Cantone Ticino per chiedere un alloggio per sé (cfr.

doc. IX; consid. 1.17.). Ella ha puntualizzato di aver continuato ad accettare

l’ospitalità di __________ (fino a quel momento) per non causare ulteriori

costi per l’alloggio alla Svizzera (cfr. doc. I; 28).

2.11

In

simili condizioni (cfr. consid. 2.10.), nel caso di specie si impone un

complemento istruttorio al fine di determinare se nei mesi di novembre e

dicembre 2023 tra la ricorrente e __________ sussistesse oppure no una convivenza

stabile ai sensi del diritto e della giurisprudenza (cfr. consid. 2.7; 2.8.;

2.9.).

Qualora

l’insorgente convivesse in modo stabile con __________, quest’ultimo andrà inserito

nell’unità economica di RI 1.

Conseguentemente

l’amministrazione, per poter emanare una decisione di merito, necessiterà delle

informazioni personali e finanziarie del convivente.

In

relazione alla contestazione di __________ riguardante la richiesta dei suoi

dati finanziari (cfr. doc. 180-181; consid. 1.3.), questo Tribunale rileva che,

nel caso in cui faccia parte dell’unità di riferimento della ricorrente, per

poter definire il diritto a prestazioni assistenziali di quest’ultima, per

parità di trattamento con i richiedenti l’assistenza sociale giusta la Las

svizzeri o stranieri non al beneficio di un permesso di soggiorno S (cfr. art. 8 Cost.; STF 9C_670/2021 del 26

ottobre 2022 consid. 4.3.; STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6),

è indispensabile disporre degli elementi finanziari (come pure delle eventuali

spese a carico) di tutti i componenti dell’UR (cfr. consid. 2.7.; 2.8.; 2.9.).

A

riguardo va, peraltro, ricordato che la giurisprudenza federale ha stabilito

che in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato

stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della

prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della

persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex

lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. consid. 2.8.).

2.12

In

concreto si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo

dell’8 febbraio 2024 e il rinvio degli atti all’URAR per effettuare ulteriori

accertamenti.

L’amministrazione

potrà procedere, segnatamente, all’audizione sia della ricorrente che di __________

per verificare l’evoluzione della relazione esistente al momento dell’arrivo in

Ticino dell’insorgente, chiarendo quali specifici motivi hanno indotto __________

a ospitarla, rispettivamente a continuare a ospitarla perlomeno fino al mese di

aprile 2024.

Verrà,

inoltre, sentito __________, sportellista dell’URAR che il 17 ottobre 2023 ha

sottoposto all’insorgente la dichiarazione secondo cui “__________ è il suo

compagno dal novembre 2022 da quando la signora è entrata in Svizzera”

(cfr. doc. 182=A5; consid. 1.2.), al fine di stabilire se alla ricorrente fosse

stata tradotta in ucraino l’attestazione in questione e se ella ha eventualmente

posto domande sul senso della stessa o manifestato perplessità.

L’URAR,

sulla base degli esiti delle indagini che esperirà, emanerà poi una nuova

decisione in merito al diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali per

i mesi di novembre e di dicembre 2023.

In

relazione alla questione preliminare dell’esistenza di una convivenza stabile

nel periodo determinante, la parte resistente deciderà, se del caso, in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale (cfr. STF 8C_631/2022

del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF

8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid.

3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3

maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.;

STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF

129.

V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag.

195).

2.13

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare

di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di

un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.1

dell’11 aprile 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid.

2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;

STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono trasmessi all’URAR perché proceda come indicato ai consid.

2.11.-2.12.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti