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42.2024.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 aprile 2024Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V

411 consid. 1.3 p. 417) peut

demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19

décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une

durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur

le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en

relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement

examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce

qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi

bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de

droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure

n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à

plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en

particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour

l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui

est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une

violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée

dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art.

57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait

comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre

2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16

janvier 2001 consid. 2b)."

In

caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza

riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una

denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti,

unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per

contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della

causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un

effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF

8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6

pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2).

2.4. L’art.

59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del

rinvio di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps e relativo alla

legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è

toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse

degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La

giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico

a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può

fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di

protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento

dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di

evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la

decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e

riferimenti ivi citati).

L’interesse

deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un

rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui

che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo

presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non

viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF

130 V 560, consid. 3.3).

Su

questo tema cfr. pure STF 8C_98/2022 del 6 aprile 2022; STF 9C_119/2021 del 17

giugno 2021; STF 8C_538/2020,8C_564/2020 del 30 aprile 2021, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF

8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008;

RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte

ha, segnatamente, rilevato che:

"

(…) È dato un interesse

degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la

situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133

Considerandi

II 409 consid. 1.3 pag. 413

con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere

soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata

la sentenza (DTF 136

II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in

Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce,

nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca

su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

Anche nel caso di ricorso per

denegata/ritardata giustizia il ricorrente, quale condizione di ricevibilità

dello stesso, deve disporre di un interesse degno di protezione a ottenere la

decisione richiesta (cfr. STF 8C_682/2019 del 2 settembre 2020; STF 2C_495/2023

del 22 febbraio 2024).

2.5

Nella presente evenienza questa

Corte constata, come rilevato nei fatti (cfr. consid. 1.4.), che l’USSI, pendente

causa, il 15 aprile 2024, ha inviato a RI 1 il contratto di inserimento

socio-professionale con validità di dodici mesi dal 1° aprile 2024 al 31 marzo

2025, in cui è stato indicato che la beneficiaria è ritenuta inseribile in un

percorso di inserimento socio-professionale e che la scelta del percorso e

delle relative misure è di competenza degli uffici della SdSS, come pure che

l’attivazione di ogni misura presuppone la sottoscrizione di un contratto di

collaborazione fra la beneficiaria e l’organizzatore incaricato dalla SdSS, che

stabilisca modalità e condizioni (cfr. doc. 3; consid. 1.4.).

Ciò corrisponde a quanto

richiesto dall’insorgente già nel mese di gennaio 2024, allorché stava per

scadere - a fine gennaio 2024 - il contratto AUP valido allora (cfr. doc. B2;

III).

In concreto, però, a rigor di

logica, il ricorso per denegata giustizia non pare essere divenuto privo di

oggetto, ritenuto che la ricorrente, nell’impugnativa del 25/27 marzo 2024

(cfr. doc. I; III), ha contestato la mancata emanazione da parte dell’USSI di

una decisione riguardante il fatto che un contratto AUP non potrebbe essere

concluso prima dell’attivazione di uno specifico percorso, postulata nei

confronti dell’amministrazione in prima battuta il 12 marzo 2024 (cfr. doc. A).

Questo Tribunale non ignora che

tale decisione è stata richiesta dall’insorgente proprio a seguito del rifiuto

di sottoporle un nuovo contratto di inserimento ai sensi degli art. 31a segg.

Las.

Ad ogni modo tale problematica

non merita di ulteriori approfondimenti, poiché il ricorso, a prescindere dalla

questione di un eventuale stralcio della causa, deve comunque essere

considerato irricevibile.

In effetti RI 1, avendo il 16

aprile 2024 ricevuto dall’USSI quanto inizialmente richiesto nel gennaio 2024,

e meglio un nuovo contratto di inserimento valido per un anno che precisa che

l’attivazione di una misura presuppone la sottoscrizione di un ulteriore

contratto di collaborazione con l’organizzatore incaricato dalla SdSS (cfr.

consid. 1.4.), non presenta un interesse degno di protezione pratico e attuale

all’emissione di una decisione che motivi il rifiuto di sottoporle un contratto

prima dell’attivazione di un percorso di inserimento (cfr. consid. 2.4.).

2.6

Per quanto attiene alla possibilità

di apporre nel contratto di inserimento socio-professionale del 15 aprile 204

l’aggiunta “con riserva” (cfr. doc. C3), va osservato che tale questione esula

dalla presente vertenza.

Ad eccezione dei ricorsi per

denegata/ritardata giustizia, nella procedura di ricorso in materia

amministrativa sono, infatti, di massima esaminabili e giudicabili solo i

rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è

precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione

su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto

processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1

pag. 164 e seg.; DTF 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

In

una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i

rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente

si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

Nel caso di specie non risulta essere

stata emessa una decisione riguardo all’aggiunta “con riserva”. L’insorgente

stessa, il 24 aprile 2024, ha del resto anticipato che l’amministrazione “si

esprimerà nei prossimi giorni se considererà il contratto valido”

nonostante sia stato firmato “con riserva” (cfr. doc. VII; consid. 1.5.).

A titolo abbondanziale giova

in ogni caso evidenziare che con sentenza 42.2019.32 del 4 dicembre 2019 il TCA

ha stabilito che a ragione l’USSI, a causa delle restrizioni imposte da RI 1RI

1.

al contratto di inserimento professionale (ossia l’avere negato

l’autorizzazione, segnatamente, a datori di lavoro, medici assicurazioni e agli

organi ufficiali di fornire agli organi competenti tutte le informazioni

necessarie all’adempimento del compito legale loro affidato, rispettivamente

all’USSI e all’URC di trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni

necessarie, se non previo suo consenso e l’avere firmato il contratto di

inserimento professionale con riserva), non aveva attivato la collaborazione URC-USSI

e non aveva quindi posto in vigore il contratto.

2.7

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri

casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid.

2.6

; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata giustizia

è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti