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Decisione

42.2025.11

Correttamente chiesta restituz.prest.assist. in ragione della sostanza immob. sita all'estero non dichiarata, ma atti rinviati all'USSI x rivalutare quantum restituz x periodo genn.21-sett.23 tenendo conto della quota parte di 1/12 della sostanza e non computandola integralmente per ogni mese

20 giugno 2025Italiano59 min

percependo l'importo di CHF 71’181.-, ricevuto CHF 2'775.70 quale prestazione di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.11

CL/sc

Lugano

20 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele

Guffi, astenuto)

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 24

gennaio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisioni del 9 agosto 2018 (cfr. doc. 908-912), 5 settembre 2018 (cfr. doc.

895-898), 1° ottobre 2018 (cfr. doc. 883-886), 13 novembre 2018 (cfr. doc.

850-853 e 854-857), 9 gennaio 2019 (cfr. doc. 839-842), 26 febbraio 2019 (cfr.

doc. 822-826), 10 aprile 2019 (cfr. doc. 816-819), 11 giugno 2019 (cfr. doc.

811-815), 25 settembre 2019 (cfr. doc. 767-770), 5 novembre 2019 (cfr. doc.

752-755 e 756-759), 23 dicembre 2019 (cfr. doc. 746-749), 2 aprile 2020 (cfr.

doc. 717-721), 9 settembre 2020 (cfr. doc. 710-713), 23 dicembre 2020 (cfr.

doc. 677-680), 3 marzo 2021 (cfr. doc. 659-662), 13 aprile 2021 (cfr. doc.

652-655), 6 luglio 2021 (cfr. doc. 644-647), 26 ottobre 2021 (cfr. doc. 629-632

e 633-636), 3 gennaio 2022 (cfr. doc. 592-595), 1° aprile 2022 (cfr. doc.

573-576 e 577-580), 27 settembre 2022 (cfr. doc. 545-549), 28 febbraio 2023

(cfr. doc. 514-517 e 518-521), 30 maggio 2023 (cfr. doc. 493-496) e 14

settembre 2023 (cfr. doc. 281-284), l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

(in seguito USSI) ha riconosciuto a favore di RI 1 – cittadino__________, nato

nel 19__________, a beneficio di un permesso di domicilio “C” - il diritto a

percepire le prestazioni assistenziali dal luglio 2018 al novembre 2023.

1.2. Con

decisione del 25 luglio 2024, l’USSI ha ordinato all’assistito di restituire

complessivi fr. 131'626.95 a titolo di prestazioni assistenziali percepite

indebitamente tra luglio 2018 e novembre 2023.

L’amministrazione

ha motivato l’ordine di restituzione come segue:

" (…) dagli

accertamenti svolti e in particolare da quanto è emerso dalla sua richiesta di

rinnovo delle prestazioni assistenziali del 23.11.2023, si rileva che lei è

proprietario di sostanza immobiliare in __________ (immobili e terreni).

Il nostro Ufficio, nella determinazione

delle prestazioni a lei assegnate per il periodo 01.07.2018-30.11.2023, non ha

tenuto conto della sostanza immobiliare all’estero in quanto al momento

dell’inoltro della domanda di sostegno sociale, non è stata da Lei dichiarata.

Di conseguenza le sono state riconosciute e lei ha percepito delle prestazioni

indebite.” (cfr. doc. 80-84)

1.3. Il

23 agosto 2024, RI 1 ha interposto reclamo contro l’ordine di restituzione.

Facendo

sostanzialmente valere di avere “comunicato in ritardo”

all’amministrazione l’esistenza delle proprietà immobiliari all’estero,

l’assistito ha motivato come segue il proprio gravame:

" (…) In

primo luogo, la buona fede del reclamante è platealmente riconosciuta in quanto

la dichiarazione di beni all’estero a lui intestati anche se tardiva è comunque

volontaria, ragione per la quale l’Ufficio circondariale di tassazioni, __________,

tenuto conto dell’autodenuncia, con scritto 20-6-2024 ha dichiarato di non

procedere al recupero di imposta (doc. B) e l’Ufficio delle procedure speciali

con scritto 28-6-2024 ha poi dichiarato di non aprire un procedimento penale a

suo carico (doc. C).

In secondo luogo, non avendo la ritardata

comunicazione provocato alcun aumento nelle entrate del reclamante e conseguentemente

nessuna possibile riduzione delle prestazioni assistenziali, l’ordine di

restituzione di CHF 131'626.95 viene qui contestato in quanto immotivato.

Infatti, anche se il reclamante avesse

comunicato per tempo l’intestazione dei suoi beni immobili all’estero, USSI (…)

non ne avrebbe comunque avuto alcun beneficio. A pagina 4 dell’ordine di

restituzione viene riportato che l’obbligo di restituzione è stabilito dalla

Legge sull’assistenza sociale del 08.3.1971, in particolare dalle seguenti

norme:

-

(…) art. 68 cpv. 1 Las (…)

Detto cambiamento è intervenuto nelle sue

condizioni personali ma sicuramente non in quelle finanziare in quanto, non

avendo, come già detto, detti beni immobili all’estero prodotto alcun reddito

ma solo spese, conseguentemente non hanno finanziariamente mutato l’ammontare

delle entrate del reclamante.

In terzo luogo, in via ipotetica, qualora

USSI (…) sollevi il problema che gli immobili situati all’estero, che non hanno

prodotto alcun reddito ma solo spese, in via potenziale avrebbero potuto

produrlo se il reclamante avesse provveduto per tempo, spontaneamente, alla

loro locazione e/o affitto, in questo modo verrebbe ravvisata una

responsabilità del reclamante per omessa locazione /affitto dei suoi immobili

all’estero.

Detto potenziale reddito scaturirebbe dalla

perizia di stima immobiliare 1-11-2023, già agli atti, che il reclamante ha

chiesto di effettuare al tecnico incaricato __________.

Quest’ultimo ha stimato il valore

complessivo dei beni immobili situati all’estero in EUR 33'600 ed il loro

potenziale affitto in EUR 2'000.00 lordi annui (6%), importo che al netto di

tasse e migliorie (euro 500 annui) riduce il reddito a EUR 1'500.00 netto annui

(4.5%) pari a EUR 125.00 netti mensili.

Questo ipotetico reddito di EUR 125.00 mensili,

moltiplicato per le 65 prestazioni mensili erogate da USSI, Bellinzona, avrebbe

prodotto un reddito netto complessivo (valore locativo) di EUR 8'125.00 annui

che nei 65 mesi al cambio ponderato CHF /EUR risulterebbe complessivamente

inferiore a CHF 8'000.00 netti, danno questo subito, in via ipotetica, da USSI

(…) ben diverso dall’importo di CHF 131'626.95 richiesto con l’ordine di

restituzione qui impugnato.

Avendo infine, con la sua ritardata

denuncia, violato l’art. 68 cpv. 1 Las, al reclamante potrebbe essere applicata

una sanzione amministrativa, in questo caso una minima multa.

Conclusioni:

Tenuto conto che la buona fede del

reclamante è stata riconosciuta anche dalle altre competenti autorità e che la

tardiva comunicazione, autodenuncia, non ha comportato alcun suo incremento di

entrata.

Avendo dimostrato che la ritardata notifica

dell’intestazione dei beni immobili all’estero non ha prodotto alcun reddito ma

solo spese, e che pertanto non ha comunque potuto modificare, ridurre o

sopprimere le prestazioni assistenziali erogate al reclamante.

Tenuto conto infine che la tardiva

comunicazione viola comunque l‘art. 68 cpv. 1 Las e che pertanto è soggetta a

sanzione amministrativa che, trattandosi di autodenuncia, si chiede venga

applicata in misura minimo.

Il ricorrente chiede che l’impugnato ordine

di restituzione 25.07.2024 venga annullato senza spese a suo carico in quanto

immotivato e che la ritardata comunicazione sia eventualmente oggetto di

sanzione amministrativa.” (cfr. doc. 69-70)

1.4. Il

24 gennaio 2025, l’USSI ha emanato una decisione su reclamo con la quale –

oltre a rilevare che le censure relative alla buona fede riguardano la

procedura di condono che sarà attivata d’ufficio “con separata decisione,

nella procedura successiva, dopo che la presente sarà cresciuta in giudicato”

- ha respinto il gravame di RI 1 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" I.

Le argomentazioni del reclamante non

possono essere condivise.

La decisione impugnata applica i criteri

stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di

tale base legale.

Nell'ambito dell'assistenza vige il

principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare

ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato

allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza

devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale

fabbisogno scoperto.

Nel caso di specie è pacifico che il signor

RI 1 è proprietario di diverse proprietà __________ come da "Visura

attuale sintetica per soggetto" e nello specifico:

□ Immobile

nel Comune di __________

o

Foglio __________, n. __________, Categoria A/4, Rendita Euro

230.08

o

Immobili nel Comune __________1/2

Foglio __________, part. __________ Rendita Euro 3.64 (quota parte 1/2)

o

1/2 Foglio __________, part. __________,

Rendita Euro 1.56 (quota parte 1/2)

o

1/2 Foglio __________, part. __________,

Rendita Euro 1.39 (quota parte 1/2)

□ Immobili

del Comune __________

o

1/2 Foglio __________, part. __________,

Rendita Euro 2.04 (quota parte 1/2)

o

1/2 Foglio __________, part. __________,

Rendita Euro 6.50 (quota parte 1/2)

□ Immobile

del __________

o

Foglio __________ part. __________, Rendita Euro 0.-

□ Immobile

del Comune di __________

o

1/4 Foglio __________, part. __________, Rendita Euro 0.24 (quota

parte 1/4)

L'USSI, venuto a conoscenza solo in data 23

novembre 2023 di tale sostanza, ha provveduto a riesaminare tutte le decisioni

relative alle prestazioni assistenziali emesse dal mese di luglio 2018 sino al

mese di novembre 2023 alfine di determinare, in base ai nuovi elementi,

l'effettivo fabbisogno del reclamante.

L'Ufficio ha quindi rivalutato alcune voci

della tabella di calcolo. Nello specifico:

-

"REDDITO COMPUTABILE LAS" ritenuto il principio di

sussidiarietà evocato pocanzi vanno considerati tutti i redditi per determinare

un eventuale fabbisogno scoperto. A tal proposito si rileva che l'art. 6 cpv. 1

lett. a Laps prevede che "il reddito computabile è costituito dai (...)

redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994

(LT) (...)" tra i quali rientrano i proventi dalla locazione,

dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento e il valore locativo di

immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito (art. 22 cpv. 1 lett. a e b della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT)).

Da ciò ne consegue che

qualora l'utente non percepisca delle pigioni, allo stesso va computato il

valore locativo dell'immobile.

Nello specifico l'USSl

ha determinato e considerato quale reddito il valore locativo dell'immobile al

Foglio __________ n. __________ della "Visura attuale sintetica per

immobile" posto che le altre proprietà sono costituite da soli terreni.

Per determinare tale

valore, l'Ufficio ha ritenuto il 6% del valore di stima come definito alla

direttiva Laps 1/2019: "Per ottenere un'uniformità di trattamento tra i

beneficiari di prestazioni Laps con immobili abitabili all'estero, il valore di

reddito verrà calcolato sulla base del 6% del valore di stima, a prescindere

dal valore determinato da fisco, secondo la seguente formula:

VALORE REDDITO

SOSTANZA ESTERA= (valore di stima) x 6/100."

Il valore di stima

catastale è stato determinato tramite il sito web italiano https://www.catastoinrete.it/calcolo-valore-catastale.asp.

L'Ufficio ha inserito i dati di cui alla "Visura attuale sintetica per

immobile". In particolare i dati inerenti la categoria catastale

"__________" e la rendita di Euro 230.08 stabilita nella

visura relativa al Foglio: __________, da cui è emerso un valore catastale

dell'immobile di Euro 28'990.08 e poi convertito, a dipendenza del periodo in

questione, secondo il cambio ufficiale trimestrale

https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/18231. A ragione quindi l'USSl ha

inserito alla voce "214 Pigioni o valore locativo in altri comuni,

cantoni o nazioni" il valore locativo scaturito dal calcolo

sopraesposto come da tabelle di calcolo qui allegate a titolo d'esempio

relative al periodo 2018-2023. Le relative decisioni mensili di ciascun anno

sono a disposizione.

-

"SOSTANZA COMPUTABILE COME REDDITO LAS"

poiché come visto

sopra, ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 2 Las la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l'abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr.

20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in

comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile.

Ne consegue che, in

virtù dell'art. 22 lett. a n. 2 Las e del principio di sussidiarietà, anche

l'abitazione secondaria che supera la quota esente di CHF 10'000.- deve essere

considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.

La Disposizione USSI

in vigore dal gennaio 2021 relativa al computo della sostanza immobiliare al

punto b. "Procedura Computo sostanza disponibile" prevede che

“contrariamente al calcolo Laps (che prevede il consumo dell’eccedenza

nell'ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi, analogamente alla

Prestazione complementare), per la determinazione della prestazione

assistenziale dev'essere considerata la situazione finanziaria effettiva al

momento della richiesta per stabilire nel mese in questione in che misura è

coperto il fabbisogno, ritenute le spese e le entrate effettivamente presenti.

Di conseguenza la situazione dev'essere valutata di mese in mese.".

Prima del 2021 invece, la sostanza veniva suddivisa su 12 mesi analogamente al

calcolo Laps.

L'USSI, per

determinare il valore di stima catastale da inserire quale valore nella tabella

di calcolo si è basato sul sito web italiano

https://www.catastoinrete.it/calcolo-valore-catastale.asp nel quale ha inserito

Fatti

i dati di cui alla “Visura attuale sintetica per immobile"

sopraelencati.

Da tale calcolo è

scaturita una sostanza computabile ai sensi della Las pari a Euro 30'680.78 la

quale è stata convertita, a dipendenza del periodo in questione, secondo il

cambio ufficiale trimestrale https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/18231.

A ragione quindi

l'USSl ha inserito il valore della sostanza alla voce "483 Sostanza

imponibile estera" dal quale ha dedotto la quota esente di CHF

10'000.- e diviso il risultato per 12 per le decisioni fino al gennaio 2021 e

computato interamente la sostanza per il periodo successivo come si vede dalle

tabelle di calcolo allegate.

- "TOTALE SPESA

COMPUTABILE"

in quanto la stessa

corrisponde al 20% del valore locativo come da direttiva Laps 2 / 2015

"Per quanto concerne /e spese di gestione e manutenzione le stesse sono

riconosciute con un forfait del 20% del reddito lordo dell'immobile (pigioni

e/o valore locativo) se l’immobile è stato costruito da più di 10 anni e sono

state inserite nella tabella di calcolo alla voce"302 Spese di gestione e

manutenzione in altri comuni, cantoni o nazioni" (cfr. tabelle di

calcolo allegate).

Alla luce di quanto

sopra si può affermare che le prestazioni assistenziali mensili versate al

reclamante per i mesi da luglio 2018 a novembre 2023, come anche tutte le altre

prestazioni erogate in quel periodo erano state calcolate, nelle relative

decisioni, non tenendo in considerazione della sostanza secondaria non

dichiarata. Lo fosse invece stato, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore o

addirittura nessun fabbisogno scoperto.

Ne consegue che il

reclamante non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSl.

L'USSI ha pertanto

rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 25 luglio

2024, considerando i citati elementi e quindi ripristinando da un punto di

vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di restituire

le prestazioni assistenziali versate in eccesso.

L'ordine di

restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di

conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.

A titolo abbondanziale

si osserva inoltre che il signor RI 1 ha nel periodo da settembre a novembre

2023 sciolto la propria polizza di libero passaggio presso __________

percependo l'importo di CHF 71’181.-, ricevuto CHF 2'775.70 quale prestazione di

vecchiaia da __________ e CHF 9'401.67 dalla fondazione istituto collettore LPP

per un importo totale di CHF 83'358.37 senza avvisare l'USSl.” (cfr. doc. 1-8 e

all. A1 a doc. I).

1.5. Con

tempestivo ricorso al TCA, RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo resa nei

suoi confronti, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti

argomentazioni:

" (…) il

valore degli immobili situati all’estero ammontava ed ammonta tuttora a EUR

30'680 ed il loro potenziali affitto a EUR 2'000.00 lordi annui che al netto di

tasse e migliori si riducono a EUR 1'500.00 netti annui.

All’attuale cambio di 0.945 ammonta a CHF

29'000.00 con un potenziale affitto mai realizzato di CHF 1'417.00 netti annui.

Per quanto concerne gli importi ricevuti

dalla polizza LPP di libero passaggio __________ di CHF 71'181.00 e CHE

9'401.67 questi importi sono serviti CHF 30'000.00 per eliminare debiti

personali pregressi e CHF 50'000.00 servite per la costituzione come capitale

di __________ Sagl, costituita a gennaio 2024.

Pertanto, contrariamente a quanto contenuto

nella impugnata decisione su reclamo, le prestazioni assistenziali ricevute

sino a novembre 2023 erano dovute perché strettamente necessarie per il suo

fabbisogno.

Conclusione:

contrariamente a quanto affermato

nell’impugnata decisione le prestazioni assistenziali versate mensilmente da

luglio 2018 a novembre 2023 erano giustamente erogate in assenza di un

qualsiasi reddito sia mobiliare che immobiliare all’estero, pertanto è

chiaramente errato che le prestazioni assistenziali sono versate in presenza di

mancanza di sostanza secondaria fonte di reddito.

Risulta pertanto semplicemente assurda,

ingiusta e giuridicamente non applicabile la decisione che sanziona il rimborso

di tutte le prestazioni assistenziali, in mancanza di qualsiasi entrata atta a

modificare il fabbisogno di ricorrente.

Tutto ciò premesso il ricorrente chiede:

-

La decisione su reclamo 24.01.2025 è annullata

-

Al ricorrente non viene applicata nessuna sanzione

-

Spese e ripetibili a carico del Canton Ticino.” (cfr. doc. I)

1.6. Nella

sua risposta l’USSI postula la reiezione del ricorso, riprendendo le

considerazioni già esposte nella propria decisione su reclamo ed esponendo

argomenti che, nella misura di quanto necessario, saranno esposti nel

prosieguo.

In

relazione ai prelievi di capitali LPP, l’amministrazione indica quanto segue:

" (…) in

merito all’utilizzo degli importi percepiti a seguito dello scioglimento delle

polizze di libero passaggio, si evidenzia che, conformemente all’art. 33 lett.

b Las, trattandosi di sostanza rilevante, tali somme andavano impiegate per

rimborsare quanto percepito dallo Stato e non a fini personali come è stato

fatto nel caso di specie.” (cfr. doc. III)

1.7. Il

17 marzo 2025, il TCA – oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa

della controparte – ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di

dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia

chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 131'626.95 a titolo di prestazioni

assistenziali ricevute a torto da luglio 2018 a novembre 2023.

2.2

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003.

(cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006.

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2.

luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure

contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.3

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata

delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi

di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su

criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno

cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le

prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito

disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui

vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite

sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia

di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las

viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio

di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2018 le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di

riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

986.--

2.

persone

1'509.--

3.

persone

1'834.--

4.

persone

2'110.--

5.

persone

2'386.--

Per ogni

persona

+ 200.--

supplementare

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2018, in BU N. 14/2018

del 23 marzo 2018).

Per l’anno 2019 si rileva che gli importi del forfait di

mantenimento sono aumentati come segue:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

995.--

2.

persone

1'523.--

3.

persone

1'851.--

4.

persone

2'129.--

5.

persone

2'407.--

Per ogni

persona

+ 202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag.

478-479).

Dal 1° gennaio 2020 a valere per l’anno 2020, gli importi gli

importi del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali sono nuovamente stati aumentati, e

meglio come segue:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

997.--

2.

persone

1'525.--

3.

persone

1'854.--

4.

persone

2'134.--

5.

persone

2'413.--

Per ogni persona

+ 202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 27 dicembre 2019 pag. 455-456),

mentre, per il 2021 ed a

decorrere dal 1° gennaio 2021, sono stati così modificati:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

1’006.--

2.

persone

1'539.--

3.

persone

1'871.--

4.

persone

2'153.--

5.

persone

2'435.--

Per ogni

persona

+ 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag.

2)

e

sono poi rimasti invariati per il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).

Infine, il TCA rileva che per il 2023 ed a

decorrere dal gennaio 2023, gli importi sono stati modificati come segue:

" Persone

dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalla COSAS)

(CHF/mese)

1.

persona

1’031.--

2.

persone

1'577.--

3.

persone

1'918.--

4.

persone

2'206.--

5.

persone

2'495.--

Per ogni

persona

+ 209.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2023, in BU 1/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5

e segg.).

2.4

L’art. 22 Las, concernente il

reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito

dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono computate le prestazioni ricevute in

adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono

corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e

dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata interamente

nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le

altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per

una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e

fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in

casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse

difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i redditi dei

minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.

non viene computata per ogni membro dell’unità

di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad

un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da

lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e oneri

permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti di cui all’art.

8.

cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte di cui

all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi sui debiti

privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi

della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.

2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio:

Per il

calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle

spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.

22.

Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9

Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

L'art.

6.

Laps regolamenta così il reddito computabile:

“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della

legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti

separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene

computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del

proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b) ...;

c) ...;

d) i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della

Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura

in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di

sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia

(coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio

minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi

della presente legge.

4.

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati

i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il

Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il

conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in

deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali,

statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per

acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi effettivi per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di

applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno

1997.

(LCAMal);

h) i premi per l’assicurazione della perdita di

guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non

obbligatoriamente assicurate.

i) ...;

j) …

2.

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui

debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui

debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza

contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio

dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

2.5

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il

principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni CSIAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013

l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte

alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite

finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre

2016.

consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha

ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa

dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione

assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite

AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità

giornaliere.

Ciò in virtù del principio di sussidiarietà

che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far

capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di

reddito.

Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l’assistenza

sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché

entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi

pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una

condizione di bisogno.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

" (…) l'aiuto

sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché

esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per

superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e

complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione

rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114

seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

In una

sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e

le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le

relative spiegazioni.

2.6

L’art.

67.

Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli

organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

(cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli

organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come

pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.7

Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni indebitamente

percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere

restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo

competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni

dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od

in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di

riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di

restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della

LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1°

luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF

8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile

2021.

consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018

consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20

ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 pag. 68).

Giova

ricordare che è tenuta alla restituzione ogni persona

che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la

legge. Infatti è determinante

la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse

in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema

della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. STF

9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata

in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134

consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione

francese).

Il

fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze

all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di

restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a

un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di

correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la

restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017

dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382

consid. 1).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui

ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6

ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13

del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

2.8

Nella

presente evenienza, come visto al consid. 1.1., l’USSI ha riconosciuto le

prestazioni assistenziali in favore di RI 1 da luglio 2018 a novembre 2023

sulla base delle richieste di rinnovo (una ventina, presentate nel corso di

oltre cinque anni) di volta in volta presentate dal medesimo.

Di

queste, solo la richiesta del 23 novembre 2023 ha visto, tra i propri allegati,

i documenti attestanti la proprietà da parte del ricorrente di una serie di

beni immobili siti in __________, dei quali l’amministrazione era sino a quel

momento all’oscuro.

In

relazione alla sostanza immobiliare sita all’estero, peraltro, nella propria

richiesta di rinnovo delle prestazioni Las scadenti il 30 novembre 2023 il

ricorrente nulla ha osservato, limitandosi a riferire di avere (già, a quel

momento) incassato “capitale __________ + LPP” (cfr. doc. 225-227).

Ai

fini della presente vertenza, giova rilevare che tra gli allegati alla

richiesta di rinnovo delle prestazioni Las del novembre 2023 figura, in

particolare, la seguente documentazione:

-

copia dello “Scioglimento polizza di libero passaggio del 01.10.2023”

da cui emerge che l’avere di libero passaggio __________ a favore del

ricorrente ammontava a fr. 71'181.- (cfr. doc. 229-230). Dall’estratto del

conto PostFinance dell’assistito risulta, poi, che tale capitale è stato

accreditato a favore di RI 1 il 25 settembre 2023 (cfr. doc. 238);

-

copia del documento “prestazioni di vecchiaia” del ricorrente di __________

del 31 ottobre 2023, dal quale risulta il versamento di un capitale di fr.

2'775.70 (cfr. doc. 231-233);

-

copia del “pagamento in seguito a pensionamento, conteggio” della

__________, dalla quale risulta un “importo totale del pagamento in seguito

a pensionamento” di fr. 9'401.67 a favore del ricorrente (cfr. doc.

234-235). Dall’estratto del conto __________e del ricorrente emerge che tale

importo è stato accreditato in suo favore il 18 ottobre 2023 (cfr. doc. 243);

-

copia della “perizia di stima immobiliare” del Comune di __________,

del novembre 2023, dalla quale risulta che il perito è stato incaricato dal

ricorrente, per gli immobili detenuti da quest’ultimo in proprietà da oltre

vent’anni, di “determinare il più probabile valore di mercato nonché

l’analogo in caso di locazione”.

Ad essere

valutati sono stati i seguenti beni, siti nel territorio di __________:

"

a) proprietà esclusiva del piccolo

fabbricato abitativo con annessa corte, sia alla __________ e distinto in

catasto fabbricati al foglio __________ con particella __________;

b) comproprietà per la quota di ½ de terreno agricolo

in stato di abbandono, sito in località __________, della superficie totale di

mq 1757 e distinti in due corpi in catasto terreni al foglio __________

particella __________ nonché al foglio __________ particella __________;

c) comproprietà per la quota di ½ del terreno agricolo

in stato di abbandono, sito in località __________ della superficie di mq. 2288

e distinto catasto terreni al foglio __________ particella __________ ed

annessa quota di 1/3 alla stradina di accesso p.lla __________.”

Il perito ha,

quindi, quantificato in EUR 33'600.- il “probabile valore commerciale per

compravendita di tutti gli immobili” (pari, ha indicato, a fr. 32'308.-) ed

in EUR 2'000.- annui il “probabile valore commerciale per locazione di tutti

gli immobili” (pari a fr. 1'923; cfr. doc. 246-252);

-

copia della “visura attuale sintetica per soggetto, situazione degli

atti informatizzati al 18/10/2023”, dalla quale emerge che al ricorrente è

riconducibile la proprietà esclusiva di un fabbricato sito a __________ di 5.5.

vani, che ha una rendita di EUR 230.08 (foglio __________ particella __________)

e di un terreno sito in area rurale (foglio __________ particela __________),

nel medesimo Comune. RI 1 risulta, poi, essere proprietario in ragione di ½ di

cinque terreni seminativi siti a __________ (foglio __________ particelle __________

(“in possesso ad altri”), __________ (“in possesso ad altri”), __________

e __________) e di 1/3 di un ulteriore terreno seminativo (foglio __________

particela 5002), sempre a __________ (cfr. doc. 253-255).

Il

16.

aprile 2024, preso atto delle proprietà immobiliari del ricorrente in __________,

l’USSI ha provveduto a ricalcolare le prestazioni Las che, a mente

dell’amministrazione, avrebbero, effettivamente e se del caso, dovuto essere

erogate i a favore di RI 1 dal luglio 2018 al novembre 2023, giungendo di fatto

alla conclusione che nulla gli era dovuto (cfr. doc. 85-155).

In

particolare, l’USSI, nei calcoli operati dopo avere preso conoscenza della

sostanza immobile sita __________ di proprietà del ricorrente, ha computato

tali averi:

-

a titolo di reddito da sostanza estera fondandosi sul valore

catastale dell’abitazione di cui al foglio __________, numero __________,

Comune di __________ (gli altri fondi di proprietà/comproprietà del ricorrente

essendo costituiti da meri terreni).

L’importo di EUR

28’990,08 preso in considerazione dall’USSI è stato calcolato mediante il

Catasto in rete (www.catastoinrete.it/calcolo-valore-catastale)

a partire dalla rendita del bene in questione indicata nella Visura prodotta

dal ricorrente, pari ad EUR 230.08 per un immobile di categoria __________

(cfr. doc. 269).

L’ammontare di

EUR 28'990.08 è, poi, stato convertito in CHF secondo il cambio ufficiale

trimestrale (reperibile al sito internet www.sozialversicherungen.admin.ch/it/f/18231

nella sua versione consultabile l’11 giugno 2025).

L’importo di

volta in volta così ottenuto è poi stato preso in considerazione nella misura

del 6% per determinare il valore locativo dell’immobile conformemente a quanto

dispone la Direttiva Laps 1/2019, secondo cui il valore di reddito di un

immobile estero è pari al 6% del valore di stima (“Per ottenere

un'uniformità di trattamento tra i beneficiari di prestazioni Laps con immobili

abitabili all'estero, il valore di reddito verrà calcolato sulla base del 6%

del valore di stima, a prescindere dal valore determinato da fisco, secondo la

seguente formula: VALORE REDDITO SOSTANZA ESTERA= (VALORE DI STIMA) x (6 /100)”;

cfr. Direttiva Laps 1 / 2019;

-

a titolo di sostanza imponibile all’estero tenendo in

considerazione il valore degli immobili siti in __________ impiegando il

medesimo metodo di calcolo (www.catastoinrete.it e

valore di rendita degli immobili indicato sulla Visura, poi convertito in CHF

secondo il cambio ufficiale trimestrale; cfr. supra), deducendo, poi, la quota

esente di fr. 10'000.- dal risultato. L’importo così ottenuto è stato

considerato, poi, su base mensile per il periodo da luglio 2018 a dicembre 2020

ed integralmente, fondandosi sulla Disposizione USSI del gennaio 2021, da

gennaio 2021 a novembre 2023;

-

a titolo di spesa computabile, considerando, come indicato dalla

Direttiva Laps 2/2015 (“Per quanto concerne le spese di gestione e

manutenzione le stesse sono riconosciute con un forfait del 20% del reddito

lordo dell’immobile (pigioni e/o valore locativo) se l’immobile è stato

costruito da più di 10 anni. In caso contrario viene riconosciuto un forfait

del 10%.”), il 20% del valore locativo (cfr. doc. 157-200).

In

esito a detta operazione, con decisione del 25 luglio 2024 l’USSI ha, come

visto, chiesto la restituzione di fr. 131'626.95 (cfr. supra consid. 1.2.).

L’ordine

di restituzione è, poi, stato confermato con la decisione su reclamo impugnata

dal ricorrente innanzi a questo Tribunale (cfr. supra consid. 1.4. e 1.5.

A

sostegno della propria posizione, il ricorrente, già in sede di reclamo, aveva

versato agli atti la seguente documentazione:

-

documento “autodenuncia sostanza immobiliare all’estero”

dell’Ufficio circondariale di tassazione __________ del __________ 2024, da cui

risulta quanto segue:

"

(…) comunichiamo che abbiamo

consultato la documentazione che ci avete inoltrato in data 20 novembre 2023

riguardando l’immobile in __________ a seguito di autodenuncia. Dopo verifica

della documentazione per gli anni 2015-2021, l’autorità fiscale non procederà

ad alcun recupero d’imposta (…)” (cfr. doc. 76);

-

risoluzione del 28 giugno 2024 __________, dalla quale emerge che “considerata

la denuncia spontanea inoltrata all’autorità fiscale”, “preso visione

della lettera del 20.06.2024, relativa al recupero delle imposte calcolato sui

nuovi elementi, sottoscritta dalla signora __________, Ufficio tassazione di __________”,

“non è aperto un procedimento penale (multa) ai fini delle imposte

cantonali, comunali e federali poiché, in base ai disposti degli art. 258 cpv.

3.

Legge tributaria (LT) e art. 175 cpv. 3 Legge imposte federale diretta

(LIFD), si tratta delle prima autodenuncia” (cfr. doc. 77).

Risulta,

poi, dagli atti formanti l’incarto che con decisione dell’11 aprile 2024, la

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha riconosciuto al qui ricorrente

(computando “conti libero passaggio CHF 82'641.62” e “proprietà immobiliare

secondaria CHF 33'173.28”) il diritto a percepire le prestazioni seguenti:

" - dal

01.11.2023

al 30.11.2023

Prestazioni complementari CHF

790.00

Rimborso del premio di assicurazione CHF

510.80

malattia

Totale CHF

1'300.80

- dal 01.12.2023 al 31.12.2023

Prestazioni complementari CHF

778.00

Rimborso del premio di assicurazione CHF 510.80

malattia

Totale CHF

1'288.80

- dal 01.01.2024

Prestazioni complementari CHF

791.00

Rimborso del premio di assicurazione CHF 576.40

malattia

Totale CHF

1'367.40

(…)

Prestazioni escluso il premio assicurazione CHF 791.00

per malattia per 04.2024.” (cfr. doc. 201-204)

Per

completezza, giova infine rilevare che da __________ 2024RI 1 risulta essere

socio e gerente, con diritto di firma individuale, con 500 quote da CHF 100.00

(per un totale di fr. 50'000.-) della __________, Lugano.

La

società, attiva nell'import-export, nella commercializzazione di prodotti

alimentari, nella gestione di esercizi pubblici quali bar, ristoranti,

pizzerie, mense aziendali ed inoltre nella promozione, la commercializzazione,

la gestione, la rappresentanza e l'intermediazione di beni e servizi sia per

conto proprio che di terzi.

2.9

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2

Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che

l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora

un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite

sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,

mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Il TCA ricorda inoltre che ai

sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr.

20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr.

2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente;

eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di

rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente

liquidabile.

La costante giurisprudenza di

questa Corte ha stabilito l’inesistenza, per principio, di un diritto a

conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (al riguardo cfr.

STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019;

STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le

esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30

del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29

febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre

2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag.

50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008).

Ne consegue che la sostanza

immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a

cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine

del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Solo eccezionalmente e a titolo

transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e

pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a

tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.

Le linee guida della

Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al

p.to D.3.2. relative alla proprietà fondiaria enunciano quanto segue:

"

1.

La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della

sostanza ed è presa in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto.

Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione.

2.

È possibile

rinunciare a una realizzazione se:

a. un immobile

è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle condizioni

usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli

b. è

prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine

c. la

prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure

d. a causa di

una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo

esiguo

3.

Qualora si rinunci

alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure

adeguate.”

Dalle relative spiegazioni emerge,

poi, quanto segue:

"

a. Proprietà fondiaria quale sostanza computabile

Le persone che

possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che

detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste

pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni.

b. Garanzia

Se un aiuto è erogato

nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere

corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale

corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione

di un pegno immobiliare (E.2.3).”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio

2024.

consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;

STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3.

2.10

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente impugna la

decisione su reclamo e quindi la richiesta di restituzione delle prestazioni Las

indebitamente percepite da luglio 2018 a novembre 2023 censurando, da una parte

e nel suo principio, il computo dei beni immobiliari di sua proprietà siti in __________

(sia a titolo di sostanza che di reddito derivante dal valore locativo) e,

d’altra parte, il metodo di calcolo applicato dall’USSI e gli importi presi in

considerazione dall’amministrazione, diversi da quelli risultati dalla perizia

che RI 1 ha commissionato.

Questo

Tribunale ritiene che, nel suo principio, il computo dei beni immobiliari siti

all’estero e di proprietà del ricorrente nei calcoli volti a stabilire il

diritto, o meno, di quest’ultimo a percepire le prestazioni assistenziali sia

corretto.

Ciò

vale tanto per quanto attiene al suo valore da computarsi quale reddito (valore

locativo) tanto per quanto concerne l’importo considerato come sostanza.

Infatti,

al momento in cui ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni Las,

l’amministrazione non era a conoscenza del fatto che il medesimo fosse

proprietario di beni immobiliari siti in __________, dei quali il ricorrente ha

informato l’amministrazione unicamente quando aveva già prelevato il capitale

LPP che verosimilmente era di per sé sufficiente a negargli l’erogazione delle

prestazioni Las successivamente al 30 novembre 2023.

Circa

la proprietà di tali immobili RI 1 nulla ha trasmesso o notificato all’USSI per

oltre cinque anni e per una ventina di richieste di rinnovo.

In simili condizioni

occorre concludere che a ragione, nel principio, l’USSI ha chiesto al

ricorrente di restituire delle prestazioni assistenziali percepite da luglio

2018.

a novembre 2023 (cfr. DTF 146 V 217 consid. 3.4.; STF 8C_264/2024 del 14

novembre 2024 con la quale l’Alta Corte ha confermato il diniego del condono

della restituzione (decisa il 27 ottobre 2022) di prestazioni complementari

all’AVS/AI percepite a torto da ottobre 2021 a ottobre 2022 - la Cassa aveva

ritenuto perento il diritto di chiedere la restituzione delle PC dall’aprile

2020.

a settembre 2021 -, senza sollevare alcuna obiezione (nemmeno quale obiter

dictum) circa l’obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute

nell’anno precedente l’emanazione dell’ordine di restituzione); STF 9C_925/2012

del 19 marzo 2013 consid. 2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 6.5.;

DTF 139 V 6 consid. 5.2. in fine; STF 8C_293/2008 del 30 luglio 2009;

STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4, DTF 122 V 270 consid. 5).

2.11

Sebbene

la parte ricorrente non abbia invocato la (in ogni caso solo parziale) prescrizione

del diritto dell’USSI alla restituzione delle prestazioni Las corrispostile

oltre cinque anni prima dell’emissione dell’ordine di restituzione, godendo

questa Corte di pieno

potere d’esame in fatto e in

diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF

9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019

consid. 3.3.), il TCA rileva che la richiesta di restituzione della resistente

del 25 luglio 2024 è parzialmente giunta oltre al termine di cinque anni dal

momento del versamento della prestazione di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Giusta l’art. 26 cpv. 2

Laps, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio

contemplato all’art. 36 Las (cfr. supra consid. 2.7.), il diritto di esigere la

restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo

competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni

dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale

disposto è analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle

assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale).

L’art. 25 cpv. 2 LPGA

enuncia, inoltre, anche che se il credito deriva da un atto punibile per

il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,

quest'ultimo è determinante.

La Laps, in particolare

l’art. 26, da questo profilo non contempla una regolamentazione analoga

all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Tuttavia l’art. 36 cpv. 1

Laps, riguardante le disposizioni penali, più specificatamente le

contravvenzioni, enuncia che chi con indicazioni incomplete od inveritiere

od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una

prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il

segreto; è punito con la multa fino a

centomila franchi; è riservata l’azione penale.

Nel caso di una

contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come nell’ipotesi

dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale si prescrive in sette anni (cfr. art.

97.

CP).

Tale termine risulta più

lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.

In proposito, cfr. STCA

42.2022.87

del 6 marzo 2023 e STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante

la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal TF

con giudizio 8C_421/29020 del 7 ottobre 2020.

In assenza di un

giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli organi amministrativi competenti

esaminare se il credito di risarcimento danni derivi da un atto punibile e,

quindi, valutare se è applicabile un termine più lungo rispetto ai termini di

perenzione relativa (3 anni, dal 1° gennaio 2021) e assoluta (5 anni), di cui

all’art. 25 LPGA.

Per

applicare il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale, non

è necessario che l’autore dell’infrazione sia stato condannato, né

l’amministrazione o il giudice sono necessariamente tenuti ad attendere

l’emanazione di un giudizio in ambito penale (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio

2021.

consid. 6; STF 8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5; DTF 147 V 471;

DTF 113 V 256).

Nel

caso di specie, il TCA ritiene che il diritto dell’USSI di richiedere la

restituzione delle prestazioni Las versate a RI 1, vertendo su quanto

corrispostogli sin da luglio 2018, non fosse prescritto, nemmeno parzialmente,

al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione del 25 luglio 2024.

In

concreto, secondo questa Corte trova infatti applicazione, quantomeno, il termine di prescrizione più lungo previsto dal

diritto penale che è di minimo sette anni.

Quanto precede

ritenuto che - riservata l’eventuale integrazione dei reati di cui agli artt.

148a e 146 CP che per questa Corte può rimanere una questione aperta – l’agire

di RI 1, che sottacendo all’USSI le proprietà all’estero ha ottenuto

indebitamente almeno parte delle prestazioni Las, integra a non averne dubbio

quantomeno il disposto dell’art. 36 cpv. 1 Laps (contravvenzione, termine di

prescrizione di sette anni).

2.12

La

richiesta di restituzione delle prestazioni Las indebitamente percepite è

corretta nel suo principio, come pure per quel che riguarda il lasso temporale

oggetto della decisione su reclamo (luglio 2018 – novembre 2023).

Invece,

a proposito dell’importo chiesto in restituzione, questo Tribunale rileva,

innanzitutto, a titolo di premessa generale, che a ragione l’USSI, per

stabilire il valore della sostanza immobiliare di proprietà di RI 1 in __________,

si è fondato sui dati disponibili sul sito del catasto, rispettivamente sulle

visure versate agli atti e non sulla perizia commissionata dallo stesso

assistito.

In

tal senso, questa Corte si limita a rilevare che l’Alta Corte ha già avuto modo

di stabilire, in un caso in cui in materia tributaria era contestato il computo

del valore locativo di sostanza immobiliare sita all’estero, che “Per

giurisprudenza, una perizia di parte non è infatti uno strumento idoneo per

definire il valore locativo di un immobile su suolo estero (sentenza

2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 3.4; 2C_700/2021 del 23 giugno 2022

consid. 7.6).” (cfr. STF 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023, consid. 7.2.).

Non

vi è dunque ragione di scostarsi dall’importo stabilito dall’amministrazione

per il valore delle proprietà __________ di RI 1, di volta in volta convertito

dagli EUR ai CHF secondo il cambio ufficiale trimestrale (cfr. supra consid.

2.8.). A differenza di quanto pretende la tesi ricorsuale (cfr. supra consid.

1.5.), infatti, il cambio attuale tra Euro e franchi svizzeri non è applicabile

a calcoli relativi alle prestazioni eventualmente di diritto per il 2018, o per

il 2019, ma nemmeno per il 2023.

Anche

in questo caso a ragione l’USSI ha, inoltre, tenuto in considerazione una quota

esente di fr. 10'000.- (cfr. in tal senso supra consid. 2.4.).

Giustamente

l’amministrazione ha poi computato, a partire dai dati suindicati, tanto il

valore di stima e quindi della sostanza immobiliare sita in__________ di

proprietà di RI 1, quanto il valore locativo (6% del valore di stima), quanto

le spese connesse alla proprietà di quegli immobili secondari (20% del valore

di stima), in particolare fondandosi sulle direttive Laps 1/2019 e 2/2015.

Sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.9.

Posto

quanto precede, secondo questa Corte l’esame della correttezza dell’importo

chiesto in restituzione deve essere effettuato tenendo in considerazione tre

distinti periodi temporali.

Prestazioni

Las riconosciute da luglio 2018 a dicembre 2020

Rettamente,

sino a dicembre 2020 compreso, l’USSI, dopo avere saputo della presenza della

sostanza all’estero oggetto della presente vertenza, ha computato (oltre al

valore locativo e alle spese connesse) il valore di stima degli immobili in

questione (deducendo la quota esente di fr. 10'000.-) nell’ambito di un calcolo

annuale, suddividendone quindi l’ammontare su dodici mesi.

Dai

calcoli in tal senso elaborati dalla parte resistente, risulta che per RI 1 tra

luglio 2018 e dicembre 2020 non vi era un fabbisogno scoperto, bensì

un’eccedenza.

A

ragione, quindi, l’USSI ha chiesto la restituzione di tutto quanto versato al

ricorrente a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo in esame.

Prestazioni

Las riconosciute da gennaio 2021 a settembre 2023

Per

le prestazioni Las riconosciute ed erogate a beneficio di RI 1 da gennaio 2021,

invece, l’USSI ha computato a torto per ogni mese l’integralità della sostanza

immobiliare secondaria (deducendo correttamente la quota esente di fr.

10'000.-) e non la quota parte di 1/12 della stessa.

La direttiva USSI del gennaio 2021

(cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente

quale tema il “computo della sostanza”, in particolare per quanto

attiene al punto b., pag. 2/3, nella sua versione consultabile l’11

giugno 2025), contrariamente a quanto fatto valere dalla parte resistente, non

può essere applicata dal TCA (sulla portata delle direttive amministrative cfr.

supra consid. 2.9.).

Al riguardo, questa Corte rileva,

innanzitutto, che, secondo la Disposizione USSI del gennaio 2021 citata

dall’amministrazione, per il computo della sostanza disponibile ci si deve

scostare da quanto previsto dalla Laps.

Sennonché quanto indica, poi, la

medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del

quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto

della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento

del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).

Visto l’utilizzo dei medesimi

termini tra la direttiva USSI e l’art. 10a Laps, non vi è ragione di computare

la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni dell’assistenza

sociale.

Per

prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri

calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo

dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.

Questa

prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio

STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA

42.

2012.9 del 24 ottobre 2012).

Alla

luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ribadisce di ritenere corretta

nel principio la decisione su reclamo anche per il periodo da gennaio 2021 per

quanto attiene alla restituzione ed al computo della sostanza immobiliare secondaria

(nonché del suo valore locativo e delle relative spese) sita in__________, di

proprietà del ricorrente, mai annunciata prima di novembre 2023, nel calcolo

delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.11.).

La

decisione su reclamo deve però essere annullata e gli atti devono essere

trasmessi all’USSI affinché emetta una nuova decisione a proposito dell’importo

chiesto in restituzione per questo secondo periodo e quindi affinché rivaluti

il diritto, o meno, del ricorrente alle stesse, computando per il periodo da

gennaio 2021 a settembre 2023 la quota parte di 1/12 della sostanza immobiliare

in questione per ogni mese, al netto della quota esente e non, invece,

l’integralità della stessa.

Per

un caso analogo cfr. la STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025.

Prestazioni

Las riconosciute per ottobre e novembre 2023

In

data 25 settembre 2023 RI 1 ha ritirato l’avere di libero passaggio di fr. 71'181.-.

Successivamente a quel momento la sostanza del ricorrente, indipendentemente

dalla proprietà degli immobili in __________ non avrebbe dato atto di alcun

fabbisogno scoperto, di modo che al di là dell’erroneo computo del valore di

stima degli immobili esteri per intero e non per la quota parte di 1/12 la

decisione dell’USSI per i mesi di ottobre e novembre 2023 si rivela comunque

corretta.

2.13

In esito a quanto sopra, il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su

reclamo è annullata unicamente per quanto attiene al quantum dell’importo

chiesto in restituzione per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2023.

2.14

Infine,

del tutto irrilevanti si rivelano, a questo stadio, le pretese del ricorrente

circa la propria buona fede e gli elementi (si pensi a quanto indicato

dall’Autorità fiscale, in un distinto procedimento) che, a suo avviso, la

comproverebbero. Tanto la buona fede, quanto l’eventuale onere troppo grave,

come visto e come già rilevato dall’USSI (cfr. supra consid. 1.4. e 2.7.),

concernono la successiva procedura di condono, che l’amministrazione si è

impegnata ad attivare d’ufficio (cfr. supra consid. 1.4.).

Per

costante giurisprudenza federale è, infatti, possibile, come evidenziato dalla

parte resistente, pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso

tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve

essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF

8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021

consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

Pertanto

le obiezioni relative alla sua buona fede sollevate nell’impugnativa e nello scritto

del 14 dicembre 2024 dal ricorrente saranno esaminate con separata decisione nella

procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto già indicato

dall’USSI.

2.15

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

42.2024.17

del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio

2024.

consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del

24.

gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su reclamo è

annullata limitatamente all’importo

chiesto in restituzione per

il periodo da gennaio 2021 a

settembre 2023.

§§ Gli atti sono rinviati

all’USSI affinché proceda

conformemente a quanto

indicato al consid. 2.12.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni