42.2025.11
Correttamente chiesta restituz.prest.assist. in ragione della sostanza immob. sita all'estero non dichiarata, ma atti rinviati all'USSI x rivalutare quantum restituz x periodo genn.21-sett.23 tenendo conto della quota parte di 1/12 della sostanza e non computandola integralmente per ogni mese
20 giugno 2025Italiano59 min
percependo l'importo di CHF 71’181.-, ricevuto CHF 2'775.70 quale prestazione di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.11
CL/sc
Lugano
20 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele
Guffi, astenuto)
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24
gennaio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisioni del 9 agosto 2018 (cfr. doc. 908-912), 5 settembre 2018 (cfr. doc.
895-898), 1° ottobre 2018 (cfr. doc. 883-886), 13 novembre 2018 (cfr. doc.
850-853 e 854-857), 9 gennaio 2019 (cfr. doc. 839-842), 26 febbraio 2019 (cfr.
doc. 822-826), 10 aprile 2019 (cfr. doc. 816-819), 11 giugno 2019 (cfr. doc.
811-815), 25 settembre 2019 (cfr. doc. 767-770), 5 novembre 2019 (cfr. doc.
752-755 e 756-759), 23 dicembre 2019 (cfr. doc. 746-749), 2 aprile 2020 (cfr.
doc. 717-721), 9 settembre 2020 (cfr. doc. 710-713), 23 dicembre 2020 (cfr.
doc. 677-680), 3 marzo 2021 (cfr. doc. 659-662), 13 aprile 2021 (cfr. doc.
652-655), 6 luglio 2021 (cfr. doc. 644-647), 26 ottobre 2021 (cfr. doc. 629-632
e 633-636), 3 gennaio 2022 (cfr. doc. 592-595), 1° aprile 2022 (cfr. doc.
573-576 e 577-580), 27 settembre 2022 (cfr. doc. 545-549), 28 febbraio 2023
(cfr. doc. 514-517 e 518-521), 30 maggio 2023 (cfr. doc. 493-496) e 14
settembre 2023 (cfr. doc. 281-284), l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(in seguito USSI) ha riconosciuto a favore di RI 1 – cittadino__________, nato
nel 19__________, a beneficio di un permesso di domicilio “C” - il diritto a
percepire le prestazioni assistenziali dal luglio 2018 al novembre 2023.
1.2. Con
decisione del 25 luglio 2024, l’USSI ha ordinato all’assistito di restituire
complessivi fr. 131'626.95 a titolo di prestazioni assistenziali percepite
indebitamente tra luglio 2018 e novembre 2023.
L’amministrazione
ha motivato l’ordine di restituzione come segue:
" (…) dagli
accertamenti svolti e in particolare da quanto è emerso dalla sua richiesta di
rinnovo delle prestazioni assistenziali del 23.11.2023, si rileva che lei è
proprietario di sostanza immobiliare in __________ (immobili e terreni).
Il nostro Ufficio, nella determinazione
delle prestazioni a lei assegnate per il periodo 01.07.2018-30.11.2023, non ha
tenuto conto della sostanza immobiliare all’estero in quanto al momento
dell’inoltro della domanda di sostegno sociale, non è stata da Lei dichiarata.
Di conseguenza le sono state riconosciute e lei ha percepito delle prestazioni
indebite.” (cfr. doc. 80-84)
1.3. Il
23 agosto 2024, RI 1 ha interposto reclamo contro l’ordine di restituzione.
Facendo
sostanzialmente valere di avere “comunicato in ritardo”
all’amministrazione l’esistenza delle proprietà immobiliari all’estero,
l’assistito ha motivato come segue il proprio gravame:
" (…) In
primo luogo, la buona fede del reclamante è platealmente riconosciuta in quanto
la dichiarazione di beni all’estero a lui intestati anche se tardiva è comunque
volontaria, ragione per la quale l’Ufficio circondariale di tassazioni, __________,
tenuto conto dell’autodenuncia, con scritto 20-6-2024 ha dichiarato di non
procedere al recupero di imposta (doc. B) e l’Ufficio delle procedure speciali
con scritto 28-6-2024 ha poi dichiarato di non aprire un procedimento penale a
suo carico (doc. C).
In secondo luogo, non avendo la ritardata
comunicazione provocato alcun aumento nelle entrate del reclamante e conseguentemente
nessuna possibile riduzione delle prestazioni assistenziali, l’ordine di
restituzione di CHF 131'626.95 viene qui contestato in quanto immotivato.
Infatti, anche se il reclamante avesse
comunicato per tempo l’intestazione dei suoi beni immobili all’estero, USSI (…)
non ne avrebbe comunque avuto alcun beneficio. A pagina 4 dell’ordine di
restituzione viene riportato che l’obbligo di restituzione è stabilito dalla
Legge sull’assistenza sociale del 08.3.1971, in particolare dalle seguenti
norme:
-
(…) art. 68 cpv. 1 Las (…)
Detto cambiamento è intervenuto nelle sue
condizioni personali ma sicuramente non in quelle finanziare in quanto, non
avendo, come già detto, detti beni immobili all’estero prodotto alcun reddito
ma solo spese, conseguentemente non hanno finanziariamente mutato l’ammontare
delle entrate del reclamante.
In terzo luogo, in via ipotetica, qualora
USSI (…) sollevi il problema che gli immobili situati all’estero, che non hanno
prodotto alcun reddito ma solo spese, in via potenziale avrebbero potuto
produrlo se il reclamante avesse provveduto per tempo, spontaneamente, alla
loro locazione e/o affitto, in questo modo verrebbe ravvisata una
responsabilità del reclamante per omessa locazione /affitto dei suoi immobili
all’estero.
Detto potenziale reddito scaturirebbe dalla
perizia di stima immobiliare 1-11-2023, già agli atti, che il reclamante ha
chiesto di effettuare al tecnico incaricato __________.
Quest’ultimo ha stimato il valore
complessivo dei beni immobili situati all’estero in EUR 33'600 ed il loro
potenziale affitto in EUR 2'000.00 lordi annui (6%), importo che al netto di
tasse e migliorie (euro 500 annui) riduce il reddito a EUR 1'500.00 netto annui
(4.5%) pari a EUR 125.00 netti mensili.
Questo ipotetico reddito di EUR 125.00 mensili,
moltiplicato per le 65 prestazioni mensili erogate da USSI, Bellinzona, avrebbe
prodotto un reddito netto complessivo (valore locativo) di EUR 8'125.00 annui
che nei 65 mesi al cambio ponderato CHF /EUR risulterebbe complessivamente
inferiore a CHF 8'000.00 netti, danno questo subito, in via ipotetica, da USSI
(…) ben diverso dall’importo di CHF 131'626.95 richiesto con l’ordine di
restituzione qui impugnato.
Avendo infine, con la sua ritardata
denuncia, violato l’art. 68 cpv. 1 Las, al reclamante potrebbe essere applicata
una sanzione amministrativa, in questo caso una minima multa.
Conclusioni:
Tenuto conto che la buona fede del
reclamante è stata riconosciuta anche dalle altre competenti autorità e che la
tardiva comunicazione, autodenuncia, non ha comportato alcun suo incremento di
entrata.
Avendo dimostrato che la ritardata notifica
dell’intestazione dei beni immobili all’estero non ha prodotto alcun reddito ma
solo spese, e che pertanto non ha comunque potuto modificare, ridurre o
sopprimere le prestazioni assistenziali erogate al reclamante.
Tenuto conto infine che la tardiva
comunicazione viola comunque l‘art. 68 cpv. 1 Las e che pertanto è soggetta a
sanzione amministrativa che, trattandosi di autodenuncia, si chiede venga
applicata in misura minimo.
Il ricorrente chiede che l’impugnato ordine
di restituzione 25.07.2024 venga annullato senza spese a suo carico in quanto
immotivato e che la ritardata comunicazione sia eventualmente oggetto di
sanzione amministrativa.” (cfr. doc. 69-70)
1.4. Il
24 gennaio 2025, l’USSI ha emanato una decisione su reclamo con la quale –
oltre a rilevare che le censure relative alla buona fede riguardano la
procedura di condono che sarà attivata d’ufficio “con separata decisione,
nella procedura successiva, dopo che la presente sarà cresciuta in giudicato”
- ha respinto il gravame di RI 1 sulla base delle seguenti argomentazioni:
" I.
Le argomentazioni del reclamante non
possono essere condivise.
La decisione impugnata applica i criteri
stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di
tale base legale.
Nell'ambito dell'assistenza vige il
principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare
ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato
allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza
devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale
fabbisogno scoperto.
Nel caso di specie è pacifico che il signor
RI 1 è proprietario di diverse proprietà __________ come da "Visura
attuale sintetica per soggetto" e nello specifico:
□ Immobile
nel Comune di __________
o
Foglio __________, n. __________, Categoria A/4, Rendita Euro
230.08
o
Immobili nel Comune __________1/2
Foglio __________, part. __________ Rendita Euro 3.64 (quota parte 1/2)
o
1/2 Foglio __________, part. __________,
Rendita Euro 1.56 (quota parte 1/2)
o
1/2 Foglio __________, part. __________,
Rendita Euro 1.39 (quota parte 1/2)
□ Immobili
del Comune __________
o
1/2 Foglio __________, part. __________,
Rendita Euro 2.04 (quota parte 1/2)
o
1/2 Foglio __________, part. __________,
Rendita Euro 6.50 (quota parte 1/2)
□ Immobile
del __________
o
Foglio __________ part. __________, Rendita Euro 0.-
□ Immobile
del Comune di __________
o
1/4 Foglio __________, part. __________, Rendita Euro 0.24 (quota
parte 1/4)
L'USSI, venuto a conoscenza solo in data 23
novembre 2023 di tale sostanza, ha provveduto a riesaminare tutte le decisioni
relative alle prestazioni assistenziali emesse dal mese di luglio 2018 sino al
mese di novembre 2023 alfine di determinare, in base ai nuovi elementi,
l'effettivo fabbisogno del reclamante.
L'Ufficio ha quindi rivalutato alcune voci
della tabella di calcolo. Nello specifico:
-
"REDDITO COMPUTABILE LAS" ritenuto il principio di
sussidiarietà evocato pocanzi vanno considerati tutti i redditi per determinare
un eventuale fabbisogno scoperto. A tal proposito si rileva che l'art. 6 cpv. 1
lett. a Laps prevede che "il reddito computabile è costituito dai (...)
redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994
(LT) (...)" tra i quali rientrano i proventi dalla locazione,
dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento e il valore locativo di
immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito (art. 22 cpv. 1 lett. a e b della Legge tributaria del 21
giugno 1994 (LT)).
Da ciò ne consegue che
qualora l'utente non percepisca delle pigioni, allo stesso va computato il
valore locativo dell'immobile.
Nello specifico l'USSl
ha determinato e considerato quale reddito il valore locativo dell'immobile al
Foglio __________ n. __________ della "Visura attuale sintetica per
immobile" posto che le altre proprietà sono costituite da soli terreni.
Per determinare tale
valore, l'Ufficio ha ritenuto il 6% del valore di stima come definito alla
direttiva Laps 1/2019: "Per ottenere un'uniformità di trattamento tra i
beneficiari di prestazioni Laps con immobili abitabili all'estero, il valore di
reddito verrà calcolato sulla base del 6% del valore di stima, a prescindere
dal valore determinato da fisco, secondo la seguente formula:
VALORE REDDITO
SOSTANZA ESTERA= (valore di stima) x 6/100."
Il valore di stima
catastale è stato determinato tramite il sito web italiano https://www.catastoinrete.it/calcolo-valore-catastale.asp.
L'Ufficio ha inserito i dati di cui alla "Visura attuale sintetica per
immobile". In particolare i dati inerenti la categoria catastale
"__________" e la rendita di Euro 230.08 stabilita nella
visura relativa al Foglio: __________, da cui è emerso un valore catastale
dell'immobile di Euro 28'990.08 e poi convertito, a dipendenza del periodo in
questione, secondo il cambio ufficiale trimestrale
https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/18231. A ragione quindi l'USSl ha
inserito alla voce "214 Pigioni o valore locativo in altri comuni,
cantoni o nazioni" il valore locativo scaturito dal calcolo
sopraesposto come da tabelle di calcolo qui allegate a titolo d'esempio
relative al periodo 2018-2023. Le relative decisioni mensili di ciascun anno
sono a disposizione.
-
"SOSTANZA COMPUTABILE COME REDDITO LAS"
poiché come visto
sopra, ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 2 Las la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l'abitazione primaria
e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr.
20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in
comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono
essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel
reddito fosse difficilmente liquidabile.
Ne consegue che, in
virtù dell'art. 22 lett. a n. 2 Las e del principio di sussidiarietà, anche
l'abitazione secondaria che supera la quota esente di CHF 10'000.- deve essere
considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
La Disposizione USSI
in vigore dal gennaio 2021 relativa al computo della sostanza immobiliare al
punto b. "Procedura Computo sostanza disponibile" prevede che
“contrariamente al calcolo Laps (che prevede il consumo dell’eccedenza
nell'ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi, analogamente alla
Prestazione complementare), per la determinazione della prestazione
assistenziale dev'essere considerata la situazione finanziaria effettiva al
momento della richiesta per stabilire nel mese in questione in che misura è
coperto il fabbisogno, ritenute le spese e le entrate effettivamente presenti.
Di conseguenza la situazione dev'essere valutata di mese in mese.".
Prima del 2021 invece, la sostanza veniva suddivisa su 12 mesi analogamente al
calcolo Laps.
L'USSI, per
determinare il valore di stima catastale da inserire quale valore nella tabella
di calcolo si è basato sul sito web italiano
https://www.catastoinrete.it/calcolo-valore-catastale.asp nel quale ha inserito
Fatti
i dati di cui alla “Visura attuale sintetica per immobile"
sopraelencati.
Da tale calcolo è
scaturita una sostanza computabile ai sensi della Las pari a Euro 30'680.78 la
quale è stata convertita, a dipendenza del periodo in questione, secondo il
cambio ufficiale trimestrale https://sozialversicherungen.admin.ch/it/f/18231.
A ragione quindi
l'USSl ha inserito il valore della sostanza alla voce "483 Sostanza
imponibile estera" dal quale ha dedotto la quota esente di CHF
10'000.- e diviso il risultato per 12 per le decisioni fino al gennaio 2021 e
computato interamente la sostanza per il periodo successivo come si vede dalle
tabelle di calcolo allegate.
- "TOTALE SPESA
COMPUTABILE"
in quanto la stessa
corrisponde al 20% del valore locativo come da direttiva Laps 2 / 2015
"Per quanto concerne /e spese di gestione e manutenzione le stesse sono
riconosciute con un forfait del 20% del reddito lordo dell'immobile (pigioni
e/o valore locativo) se l’immobile è stato costruito da più di 10 anni e sono
state inserite nella tabella di calcolo alla voce"302 Spese di gestione e
manutenzione in altri comuni, cantoni o nazioni" (cfr. tabelle di
calcolo allegate).
Alla luce di quanto
sopra si può affermare che le prestazioni assistenziali mensili versate al
reclamante per i mesi da luglio 2018 a novembre 2023, come anche tutte le altre
prestazioni erogate in quel periodo erano state calcolate, nelle relative
decisioni, non tenendo in considerazione della sostanza secondaria non
dichiarata. Lo fosse invece stato, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore o
addirittura nessun fabbisogno scoperto.
Ne consegue che il
reclamante non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSl.
L'USSI ha pertanto
rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 25 luglio
2024, considerando i citati elementi e quindi ripristinando da un punto di
vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di restituire
le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
L'ordine di
restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una
prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di
conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.
A titolo abbondanziale
si osserva inoltre che il signor RI 1 ha nel periodo da settembre a novembre
2023 sciolto la propria polizza di libero passaggio presso __________
percependo l'importo di CHF 71’181.-, ricevuto CHF 2'775.70 quale prestazione di
vecchiaia da __________ e CHF 9'401.67 dalla fondazione istituto collettore LPP
per un importo totale di CHF 83'358.37 senza avvisare l'USSl.” (cfr. doc. 1-8 e
all. A1 a doc. I).
1.5. Con
tempestivo ricorso al TCA, RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo resa nei
suoi confronti, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti
argomentazioni:
" (…) il
valore degli immobili situati all’estero ammontava ed ammonta tuttora a EUR
30'680 ed il loro potenziali affitto a EUR 2'000.00 lordi annui che al netto di
tasse e migliori si riducono a EUR 1'500.00 netti annui.
All’attuale cambio di 0.945 ammonta a CHF
29'000.00 con un potenziale affitto mai realizzato di CHF 1'417.00 netti annui.
Per quanto concerne gli importi ricevuti
dalla polizza LPP di libero passaggio __________ di CHF 71'181.00 e CHE
9'401.67 questi importi sono serviti CHF 30'000.00 per eliminare debiti
personali pregressi e CHF 50'000.00 servite per la costituzione come capitale
di __________ Sagl, costituita a gennaio 2024.
Pertanto, contrariamente a quanto contenuto
nella impugnata decisione su reclamo, le prestazioni assistenziali ricevute
sino a novembre 2023 erano dovute perché strettamente necessarie per il suo
fabbisogno.
Conclusione:
contrariamente a quanto affermato
nell’impugnata decisione le prestazioni assistenziali versate mensilmente da
luglio 2018 a novembre 2023 erano giustamente erogate in assenza di un
qualsiasi reddito sia mobiliare che immobiliare all’estero, pertanto è
chiaramente errato che le prestazioni assistenziali sono versate in presenza di
mancanza di sostanza secondaria fonte di reddito.
Risulta pertanto semplicemente assurda,
ingiusta e giuridicamente non applicabile la decisione che sanziona il rimborso
di tutte le prestazioni assistenziali, in mancanza di qualsiasi entrata atta a
modificare il fabbisogno di ricorrente.
Tutto ciò premesso il ricorrente chiede:
-
La decisione su reclamo 24.01.2025 è annullata
-
Al ricorrente non viene applicata nessuna sanzione
-
Spese e ripetibili a carico del Canton Ticino.” (cfr. doc. I)
1.6. Nella
sua risposta l’USSI postula la reiezione del ricorso, riprendendo le
considerazioni già esposte nella propria decisione su reclamo ed esponendo
argomenti che, nella misura di quanto necessario, saranno esposti nel
prosieguo.
In
relazione ai prelievi di capitali LPP, l’amministrazione indica quanto segue:
" (…) in
merito all’utilizzo degli importi percepiti a seguito dello scioglimento delle
polizze di libero passaggio, si evidenzia che, conformemente all’art. 33 lett.
b Las, trattandosi di sostanza rilevante, tali somme andavano impiegate per
rimborsare quanto percepito dallo Stato e non a fini personali come è stato
fatto nel caso di specie.” (cfr. doc. III)
1.7. Il
17 marzo 2025, il TCA – oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa
della controparte – ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di
dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia
chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 131'626.95 a titolo di prestazioni
assistenziali ricevute a torto da luglio 2018 a novembre 2023.
2.2
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza
sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003.
(cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006.
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2.
luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure
contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in
particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3
Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata
delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi
di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le
prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito
disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui
vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite
sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia
di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las
viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio
di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2018 le Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di
riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
986.--
2.
persone
1'509.--
3.
persone
1'834.--
4.
persone
2'110.--
5.
persone
2'386.--
Per ogni
persona
+ 200.--
supplementare
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2018, in BU N. 14/2018
del 23 marzo 2018).
Per l’anno 2019 si rileva che gli importi del forfait di
mantenimento sono aumentati come segue:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
995.--
2.
persone
1'523.--
3.
persone
1'851.--
4.
persone
2'129.--
5.
persone
2'407.--
Per ogni
persona
+ 202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag.
478-479).
Dal 1° gennaio 2020 a valere per l’anno 2020, gli importi gli
importi del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali sono nuovamente stati aumentati, e
meglio come segue:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
997.--
2.
persone
1'525.--
3.
persone
1'854.--
4.
persone
2'134.--
5.
persone
2'413.--
Per ogni persona
+ 202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 27 dicembre 2019 pag. 455-456),
mentre, per il 2021 ed a
decorrere dal 1° gennaio 2021, sono stati così modificati:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
1’006.--
2.
persone
1'539.--
3.
persone
1'871.--
4.
persone
2'153.--
5.
persone
2'435.--
Per ogni
persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag.
2)
e
sono poi rimasti invariati per il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).
Infine, il TCA rileva che per il 2023 ed a
decorrere dal gennaio 2023, gli importi sono stati modificati come segue:
" Persone
dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
1’031.--
2.
persone
1'577.--
3.
persone
1'918.--
4.
persone
2'206.--
5.
persone
2'495.--
Per ogni
persona
+ 209.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2023, in BU 1/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5
e segg.).
2.4
L’art. 22 Las, concernente il
reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito
dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono computate le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono
corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e
dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per
una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e
fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in
casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse
difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i redditi dei
minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5.
non viene computata per ogni membro dell’unità
di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad
un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da
lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e oneri
permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti di cui all’art.
8.
cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte di cui
all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi sui debiti
privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi
della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.
2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il
calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle
spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.
22.
Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9
Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
L'art.
6.
Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della
legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti
separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene
computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del
proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della
Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura
in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di
sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia
(coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi
della presente legge.
4.
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati
i redditi dei minorenni.”
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il
Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il
conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in
deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali,
statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno
1997.
(LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di
guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non
obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
2.
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui
debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui
debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
2.5
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il
principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni CSIAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013
l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte
alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite
finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre
2016.
consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha
ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa
dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione
assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite
AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità
giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà
che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far
capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di
reddito.
Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l’assistenza
sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché
entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi
pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una
condizione di bisogno.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.
consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto
sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché
esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per
superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e
complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione
rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114
seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
In una
sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un
richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o
realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere
alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando
ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel
caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte
dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.
8.2.2.; 9.3.).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e
le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le
relative spiegazioni.
2.6
L’art.
67.
Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.7
Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente
percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere
restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo
competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni
dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di
restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della
LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1°
luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF
8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile
2021.
consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018
consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20
ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad
art. 3 pag. 68).
Giova
ricordare che è tenuta alla restituzione ogni persona
che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la
legge. Infatti è determinante
la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse
in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema
della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. STF
9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata
in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione
francese).
Il
fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze
all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di
restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a
un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di
correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la
restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017
dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382
consid. 1).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui
ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6
ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13
del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
2.8
Nella
presente evenienza, come visto al consid. 1.1., l’USSI ha riconosciuto le
prestazioni assistenziali in favore di RI 1 da luglio 2018 a novembre 2023
sulla base delle richieste di rinnovo (una ventina, presentate nel corso di
oltre cinque anni) di volta in volta presentate dal medesimo.
Di
queste, solo la richiesta del 23 novembre 2023 ha visto, tra i propri allegati,
i documenti attestanti la proprietà da parte del ricorrente di una serie di
beni immobili siti in __________, dei quali l’amministrazione era sino a quel
momento all’oscuro.
In
relazione alla sostanza immobiliare sita all’estero, peraltro, nella propria
richiesta di rinnovo delle prestazioni Las scadenti il 30 novembre 2023 il
ricorrente nulla ha osservato, limitandosi a riferire di avere (già, a quel
momento) incassato “capitale __________ + LPP” (cfr. doc. 225-227).
Ai
fini della presente vertenza, giova rilevare che tra gli allegati alla
richiesta di rinnovo delle prestazioni Las del novembre 2023 figura, in
particolare, la seguente documentazione:
-
copia dello “Scioglimento polizza di libero passaggio del 01.10.2023”
da cui emerge che l’avere di libero passaggio __________ a favore del
ricorrente ammontava a fr. 71'181.- (cfr. doc. 229-230). Dall’estratto del
conto PostFinance dell’assistito risulta, poi, che tale capitale è stato
accreditato a favore di RI 1 il 25 settembre 2023 (cfr. doc. 238);
-
copia del documento “prestazioni di vecchiaia” del ricorrente di __________
del 31 ottobre 2023, dal quale risulta il versamento di un capitale di fr.
2'775.70 (cfr. doc. 231-233);
-
copia del “pagamento in seguito a pensionamento, conteggio” della
__________, dalla quale risulta un “importo totale del pagamento in seguito
a pensionamento” di fr. 9'401.67 a favore del ricorrente (cfr. doc.
234-235). Dall’estratto del conto __________e del ricorrente emerge che tale
importo è stato accreditato in suo favore il 18 ottobre 2023 (cfr. doc. 243);
-
copia della “perizia di stima immobiliare” del Comune di __________,
del novembre 2023, dalla quale risulta che il perito è stato incaricato dal
ricorrente, per gli immobili detenuti da quest’ultimo in proprietà da oltre
vent’anni, di “determinare il più probabile valore di mercato nonché
l’analogo in caso di locazione”.
Ad essere
valutati sono stati i seguenti beni, siti nel territorio di __________:
"
a) proprietà esclusiva del piccolo
fabbricato abitativo con annessa corte, sia alla __________ e distinto in
catasto fabbricati al foglio __________ con particella __________;
b) comproprietà per la quota di ½ de terreno agricolo
in stato di abbandono, sito in località __________, della superficie totale di
mq 1757 e distinti in due corpi in catasto terreni al foglio __________
particella __________ nonché al foglio __________ particella __________;
c) comproprietà per la quota di ½ del terreno agricolo
in stato di abbandono, sito in località __________ della superficie di mq. 2288
e distinto catasto terreni al foglio __________ particella __________ ed
annessa quota di 1/3 alla stradina di accesso p.lla __________.”
Il perito ha,
quindi, quantificato in EUR 33'600.- il “probabile valore commerciale per
compravendita di tutti gli immobili” (pari, ha indicato, a fr. 32'308.-) ed
in EUR 2'000.- annui il “probabile valore commerciale per locazione di tutti
gli immobili” (pari a fr. 1'923; cfr. doc. 246-252);
-
copia della “visura attuale sintetica per soggetto, situazione degli
atti informatizzati al 18/10/2023”, dalla quale emerge che al ricorrente è
riconducibile la proprietà esclusiva di un fabbricato sito a __________ di 5.5.
vani, che ha una rendita di EUR 230.08 (foglio __________ particella __________)
e di un terreno sito in area rurale (foglio __________ particela __________),
nel medesimo Comune. RI 1 risulta, poi, essere proprietario in ragione di ½ di
cinque terreni seminativi siti a __________ (foglio __________ particelle __________
(“in possesso ad altri”), __________ (“in possesso ad altri”), __________
e __________) e di 1/3 di un ulteriore terreno seminativo (foglio __________
particela 5002), sempre a __________ (cfr. doc. 253-255).
Il
16.
aprile 2024, preso atto delle proprietà immobiliari del ricorrente in __________,
l’USSI ha provveduto a ricalcolare le prestazioni Las che, a mente
dell’amministrazione, avrebbero, effettivamente e se del caso, dovuto essere
erogate i a favore di RI 1 dal luglio 2018 al novembre 2023, giungendo di fatto
alla conclusione che nulla gli era dovuto (cfr. doc. 85-155).
In
particolare, l’USSI, nei calcoli operati dopo avere preso conoscenza della
sostanza immobile sita __________ di proprietà del ricorrente, ha computato
tali averi:
-
a titolo di reddito da sostanza estera fondandosi sul valore
catastale dell’abitazione di cui al foglio __________, numero __________,
Comune di __________ (gli altri fondi di proprietà/comproprietà del ricorrente
essendo costituiti da meri terreni).
L’importo di EUR
28’990,08 preso in considerazione dall’USSI è stato calcolato mediante il
Catasto in rete (www.catastoinrete.it/calcolo-valore-catastale)
a partire dalla rendita del bene in questione indicata nella Visura prodotta
dal ricorrente, pari ad EUR 230.08 per un immobile di categoria __________
(cfr. doc. 269).
L’ammontare di
EUR 28'990.08 è, poi, stato convertito in CHF secondo il cambio ufficiale
trimestrale (reperibile al sito internet www.sozialversicherungen.admin.ch/it/f/18231
nella sua versione consultabile l’11 giugno 2025).
L’importo di
volta in volta così ottenuto è poi stato preso in considerazione nella misura
del 6% per determinare il valore locativo dell’immobile conformemente a quanto
dispone la Direttiva Laps 1/2019, secondo cui il valore di reddito di un
immobile estero è pari al 6% del valore di stima (“Per ottenere
un'uniformità di trattamento tra i beneficiari di prestazioni Laps con immobili
abitabili all'estero, il valore di reddito verrà calcolato sulla base del 6%
del valore di stima, a prescindere dal valore determinato da fisco, secondo la
seguente formula: VALORE REDDITO SOSTANZA ESTERA= (VALORE DI STIMA) x (6 /100)”;
cfr. Direttiva Laps 1 / 2019;
-
a titolo di sostanza imponibile all’estero tenendo in
considerazione il valore degli immobili siti in __________ impiegando il
medesimo metodo di calcolo (www.catastoinrete.it e
valore di rendita degli immobili indicato sulla Visura, poi convertito in CHF
secondo il cambio ufficiale trimestrale; cfr. supra), deducendo, poi, la quota
esente di fr. 10'000.- dal risultato. L’importo così ottenuto è stato
considerato, poi, su base mensile per il periodo da luglio 2018 a dicembre 2020
ed integralmente, fondandosi sulla Disposizione USSI del gennaio 2021, da
gennaio 2021 a novembre 2023;
-
a titolo di spesa computabile, considerando, come indicato dalla
Direttiva Laps 2/2015 (“Per quanto concerne le spese di gestione e
manutenzione le stesse sono riconosciute con un forfait del 20% del reddito
lordo dell’immobile (pigioni e/o valore locativo) se l’immobile è stato
costruito da più di 10 anni. In caso contrario viene riconosciuto un forfait
del 10%.”), il 20% del valore locativo (cfr. doc. 157-200).
In
esito a detta operazione, con decisione del 25 luglio 2024 l’USSI ha, come
visto, chiesto la restituzione di fr. 131'626.95 (cfr. supra consid. 1.2.).
L’ordine
di restituzione è, poi, stato confermato con la decisione su reclamo impugnata
dal ricorrente innanzi a questo Tribunale (cfr. supra consid. 1.4. e 1.5.
A
sostegno della propria posizione, il ricorrente, già in sede di reclamo, aveva
versato agli atti la seguente documentazione:
-
documento “autodenuncia sostanza immobiliare all’estero”
dell’Ufficio circondariale di tassazione __________ del __________ 2024, da cui
risulta quanto segue:
"
(…) comunichiamo che abbiamo
consultato la documentazione che ci avete inoltrato in data 20 novembre 2023
riguardando l’immobile in __________ a seguito di autodenuncia. Dopo verifica
della documentazione per gli anni 2015-2021, l’autorità fiscale non procederà
ad alcun recupero d’imposta (…)” (cfr. doc. 76);
-
risoluzione del 28 giugno 2024 __________, dalla quale emerge che “considerata
la denuncia spontanea inoltrata all’autorità fiscale”, “preso visione
della lettera del 20.06.2024, relativa al recupero delle imposte calcolato sui
nuovi elementi, sottoscritta dalla signora __________, Ufficio tassazione di __________”,
“non è aperto un procedimento penale (multa) ai fini delle imposte
cantonali, comunali e federali poiché, in base ai disposti degli art. 258 cpv.
3.
Legge tributaria (LT) e art. 175 cpv. 3 Legge imposte federale diretta
(LIFD), si tratta delle prima autodenuncia” (cfr. doc. 77).
Risulta,
poi, dagli atti formanti l’incarto che con decisione dell’11 aprile 2024, la
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha riconosciuto al qui ricorrente
(computando “conti libero passaggio CHF 82'641.62” e “proprietà immobiliare
secondaria CHF 33'173.28”) il diritto a percepire le prestazioni seguenti:
" - dal
01.11.2023
al 30.11.2023
Prestazioni complementari CHF
790.00
Rimborso del premio di assicurazione CHF
510.80
malattia
Totale CHF
1'300.80
- dal 01.12.2023 al 31.12.2023
Prestazioni complementari CHF
778.00
Rimborso del premio di assicurazione CHF 510.80
malattia
Totale CHF
1'288.80
- dal 01.01.2024
Prestazioni complementari CHF
791.00
Rimborso del premio di assicurazione CHF 576.40
malattia
Totale CHF
1'367.40
(…)
Prestazioni escluso il premio assicurazione CHF 791.00
per malattia per 04.2024.” (cfr. doc. 201-204)
Per
completezza, giova infine rilevare che da __________ 2024RI 1 risulta essere
socio e gerente, con diritto di firma individuale, con 500 quote da CHF 100.00
(per un totale di fr. 50'000.-) della __________, Lugano.
La
società, attiva nell'import-export, nella commercializzazione di prodotti
alimentari, nella gestione di esercizi pubblici quali bar, ristoranti,
pizzerie, mense aziendali ed inoltre nella promozione, la commercializzazione,
la gestione, la rappresentanza e l'intermediazione di beni e servizi sia per
conto proprio che di terzi.
2.9
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2
Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che
l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora
un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite
sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,
mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,
pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Il TCA ricorda inoltre che ai
sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria
e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr.
20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr.
2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente;
eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di
rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente
liquidabile.
La costante giurisprudenza di
questa Corte ha stabilito l’inesistenza, per principio, di un diritto a
conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (al riguardo cfr.
STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019;
STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le
esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30
del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29
febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre
2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag.
50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008).
Ne consegue che la sostanza
immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a
cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine
del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo
transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e
pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a
tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
Le linee guida della
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al
p.to D.3.2. relative alla proprietà fondiaria enunciano quanto segue:
"
1.
La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della
sostanza ed è presa in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto.
Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione.
2.
È possibile
rinunciare a una realizzazione se:
a. un immobile
è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle condizioni
usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli
b. è
prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine
c. la
prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure
d. a causa di
una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo
esiguo
3.
Qualora si rinunci
alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure
adeguate.”
Dalle relative spiegazioni emerge,
poi, quanto segue:
"
a. Proprietà fondiaria quale sostanza computabile
Le persone che
possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che
detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste
pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni.
b. Garanzia
Se un aiuto è erogato
nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere
corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale
corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione
di un pegno immobiliare (E.2.3).”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio
2024.
consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;
STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3.
2.10
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente impugna la
decisione su reclamo e quindi la richiesta di restituzione delle prestazioni Las
indebitamente percepite da luglio 2018 a novembre 2023 censurando, da una parte
e nel suo principio, il computo dei beni immobiliari di sua proprietà siti in __________
(sia a titolo di sostanza che di reddito derivante dal valore locativo) e,
d’altra parte, il metodo di calcolo applicato dall’USSI e gli importi presi in
considerazione dall’amministrazione, diversi da quelli risultati dalla perizia
che RI 1 ha commissionato.
Questo
Tribunale ritiene che, nel suo principio, il computo dei beni immobiliari siti
all’estero e di proprietà del ricorrente nei calcoli volti a stabilire il
diritto, o meno, di quest’ultimo a percepire le prestazioni assistenziali sia
corretto.
Ciò
vale tanto per quanto attiene al suo valore da computarsi quale reddito (valore
locativo) tanto per quanto concerne l’importo considerato come sostanza.
Infatti,
al momento in cui ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni Las,
l’amministrazione non era a conoscenza del fatto che il medesimo fosse
proprietario di beni immobiliari siti in __________, dei quali il ricorrente ha
informato l’amministrazione unicamente quando aveva già prelevato il capitale
LPP che verosimilmente era di per sé sufficiente a negargli l’erogazione delle
prestazioni Las successivamente al 30 novembre 2023.
Circa
la proprietà di tali immobili RI 1 nulla ha trasmesso o notificato all’USSI per
oltre cinque anni e per una ventina di richieste di rinnovo.
In simili condizioni
occorre concludere che a ragione, nel principio, l’USSI ha chiesto al
ricorrente di restituire delle prestazioni assistenziali percepite da luglio
2018.
a novembre 2023 (cfr. DTF 146 V 217 consid. 3.4.; STF 8C_264/2024 del 14
novembre 2024 con la quale l’Alta Corte ha confermato il diniego del condono
della restituzione (decisa il 27 ottobre 2022) di prestazioni complementari
all’AVS/AI percepite a torto da ottobre 2021 a ottobre 2022 - la Cassa aveva
ritenuto perento il diritto di chiedere la restituzione delle PC dall’aprile
2020.
a settembre 2021 -, senza sollevare alcuna obiezione (nemmeno quale obiter
dictum) circa l’obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute
nell’anno precedente l’emanazione dell’ordine di restituzione); STF 9C_925/2012
del 19 marzo 2013 consid. 2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 6.5.;
DTF 139 V 6 consid. 5.2. in fine; STF 8C_293/2008 del 30 luglio 2009;
STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4, DTF 122 V 270 consid. 5).
2.11
Sebbene
la parte ricorrente non abbia invocato la (in ogni caso solo parziale) prescrizione
del diritto dell’USSI alla restituzione delle prestazioni Las corrispostile
oltre cinque anni prima dell’emissione dell’ordine di restituzione, godendo
questa Corte di pieno
potere d’esame in fatto e in
diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF
9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019
consid. 3.3.), il TCA rileva che la richiesta di restituzione della resistente
del 25 luglio 2024 è parzialmente giunta oltre al termine di cinque anni dal
momento del versamento della prestazione di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Giusta l’art. 26 cpv. 2
Laps, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio
contemplato all’art. 36 Las (cfr. supra consid. 2.7.), il diritto di esigere la
restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo
competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni
dal pagamento della prestazione.
Il tenore di tale
disposto è analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale).
L’art. 25 cpv. 2 LPGA
enuncia, inoltre, anche che se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
La Laps, in particolare
l’art. 26, da questo profilo non contempla una regolamentazione analoga
all’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Tuttavia l’art. 36 cpv. 1
Laps, riguardante le disposizioni penali, più specificatamente le
contravvenzioni, enuncia che chi con indicazioni incomplete od inveritiere
od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una
prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il
segreto; è punito con la multa fino a
centomila franchi; è riservata l’azione penale.
Nel caso di una
contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come nell’ipotesi
dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale si prescrive in sette anni (cfr. art.
97.
CP).
Tale termine risulta più
lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.
In proposito, cfr. STCA
42.2022.87
del 6 marzo 2023 e STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante
la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal TF
con giudizio 8C_421/29020 del 7 ottobre 2020.
In assenza di un
giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli organi amministrativi competenti
esaminare se il credito di risarcimento danni derivi da un atto punibile e,
quindi, valutare se è applicabile un termine più lungo rispetto ai termini di
perenzione relativa (3 anni, dal 1° gennaio 2021) e assoluta (5 anni), di cui
all’art. 25 LPGA.
Per
applicare il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale, non
è necessario che l’autore dell’infrazione sia stato condannato, né
l’amministrazione o il giudice sono necessariamente tenuti ad attendere
l’emanazione di un giudizio in ambito penale (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio
2021.
consid. 6; STF 8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5; DTF 147 V 471;
DTF 113 V 256).
Nel
caso di specie, il TCA ritiene che il diritto dell’USSI di richiedere la
restituzione delle prestazioni Las versate a RI 1, vertendo su quanto
corrispostogli sin da luglio 2018, non fosse prescritto, nemmeno parzialmente,
al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione del 25 luglio 2024.
In
concreto, secondo questa Corte trova infatti applicazione, quantomeno, il termine di prescrizione più lungo previsto dal
diritto penale che è di minimo sette anni.
Quanto precede
ritenuto che - riservata l’eventuale integrazione dei reati di cui agli artt.
148a e 146 CP che per questa Corte può rimanere una questione aperta – l’agire
di RI 1, che sottacendo all’USSI le proprietà all’estero ha ottenuto
indebitamente almeno parte delle prestazioni Las, integra a non averne dubbio
quantomeno il disposto dell’art. 36 cpv. 1 Laps (contravvenzione, termine di
prescrizione di sette anni).
2.12
La
richiesta di restituzione delle prestazioni Las indebitamente percepite è
corretta nel suo principio, come pure per quel che riguarda il lasso temporale
oggetto della decisione su reclamo (luglio 2018 – novembre 2023).
Invece,
a proposito dell’importo chiesto in restituzione, questo Tribunale rileva,
innanzitutto, a titolo di premessa generale, che a ragione l’USSI, per
stabilire il valore della sostanza immobiliare di proprietà di RI 1 in __________,
si è fondato sui dati disponibili sul sito del catasto, rispettivamente sulle
visure versate agli atti e non sulla perizia commissionata dallo stesso
assistito.
In
tal senso, questa Corte si limita a rilevare che l’Alta Corte ha già avuto modo
di stabilire, in un caso in cui in materia tributaria era contestato il computo
del valore locativo di sostanza immobiliare sita all’estero, che “Per
giurisprudenza, una perizia di parte non è infatti uno strumento idoneo per
definire il valore locativo di un immobile su suolo estero (sentenza
2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 3.4; 2C_700/2021 del 23 giugno 2022
consid. 7.6).” (cfr. STF 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023, consid. 7.2.).
Non
vi è dunque ragione di scostarsi dall’importo stabilito dall’amministrazione
per il valore delle proprietà __________ di RI 1, di volta in volta convertito
dagli EUR ai CHF secondo il cambio ufficiale trimestrale (cfr. supra consid.
2.8.). A differenza di quanto pretende la tesi ricorsuale (cfr. supra consid.
1.5.), infatti, il cambio attuale tra Euro e franchi svizzeri non è applicabile
a calcoli relativi alle prestazioni eventualmente di diritto per il 2018, o per
il 2019, ma nemmeno per il 2023.
Anche
in questo caso a ragione l’USSI ha, inoltre, tenuto in considerazione una quota
esente di fr. 10'000.- (cfr. in tal senso supra consid. 2.4.).
Giustamente
l’amministrazione ha poi computato, a partire dai dati suindicati, tanto il
valore di stima e quindi della sostanza immobiliare sita in__________ di
proprietà di RI 1, quanto il valore locativo (6% del valore di stima), quanto
le spese connesse alla proprietà di quegli immobili secondari (20% del valore
di stima), in particolare fondandosi sulle direttive Laps 1/2019 e 2/2015.
Sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.9.
Posto
quanto precede, secondo questa Corte l’esame della correttezza dell’importo
chiesto in restituzione deve essere effettuato tenendo in considerazione tre
distinti periodi temporali.
Prestazioni
Las riconosciute da luglio 2018 a dicembre 2020
Rettamente,
sino a dicembre 2020 compreso, l’USSI, dopo avere saputo della presenza della
sostanza all’estero oggetto della presente vertenza, ha computato (oltre al
valore locativo e alle spese connesse) il valore di stima degli immobili in
questione (deducendo la quota esente di fr. 10'000.-) nell’ambito di un calcolo
annuale, suddividendone quindi l’ammontare su dodici mesi.
Dai
calcoli in tal senso elaborati dalla parte resistente, risulta che per RI 1 tra
luglio 2018 e dicembre 2020 non vi era un fabbisogno scoperto, bensì
un’eccedenza.
A
ragione, quindi, l’USSI ha chiesto la restituzione di tutto quanto versato al
ricorrente a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo in esame.
Prestazioni
Las riconosciute da gennaio 2021 a settembre 2023
Per
le prestazioni Las riconosciute ed erogate a beneficio di RI 1 da gennaio 2021,
invece, l’USSI ha computato a torto per ogni mese l’integralità della sostanza
immobiliare secondaria (deducendo correttamente la quota esente di fr.
10'000.-) e non la quota parte di 1/12 della stessa.
La direttiva USSI del gennaio 2021
(cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente
quale tema il “computo della sostanza”, in particolare per quanto
attiene al punto b., pag. 2/3, nella sua versione consultabile l’11
giugno 2025), contrariamente a quanto fatto valere dalla parte resistente, non
può essere applicata dal TCA (sulla portata delle direttive amministrative cfr.
supra consid. 2.9.).
Al riguardo, questa Corte rileva,
innanzitutto, che, secondo la Disposizione USSI del gennaio 2021 citata
dall’amministrazione, per il computo della sostanza disponibile ci si deve
scostare da quanto previsto dalla Laps.
Sennonché quanto indica, poi, la
medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del
quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto
della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento
del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).
Visto l’utilizzo dei medesimi
termini tra la direttiva USSI e l’art. 10a Laps, non vi è ragione di computare
la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni dell’assistenza
sociale.
Per
prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri
calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo
dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.
Questa
prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio
STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA
42.
2012.9 del 24 ottobre 2012).
Alla
luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ribadisce di ritenere corretta
nel principio la decisione su reclamo anche per il periodo da gennaio 2021 per
quanto attiene alla restituzione ed al computo della sostanza immobiliare secondaria
(nonché del suo valore locativo e delle relative spese) sita in__________, di
proprietà del ricorrente, mai annunciata prima di novembre 2023, nel calcolo
delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.11.).
La
decisione su reclamo deve però essere annullata e gli atti devono essere
trasmessi all’USSI affinché emetta una nuova decisione a proposito dell’importo
chiesto in restituzione per questo secondo periodo e quindi affinché rivaluti
il diritto, o meno, del ricorrente alle stesse, computando per il periodo da
gennaio 2021 a settembre 2023 la quota parte di 1/12 della sostanza immobiliare
in questione per ogni mese, al netto della quota esente e non, invece,
l’integralità della stessa.
Per
un caso analogo cfr. la STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025.
Prestazioni
Las riconosciute per ottobre e novembre 2023
In
data 25 settembre 2023 RI 1 ha ritirato l’avere di libero passaggio di fr. 71'181.-.
Successivamente a quel momento la sostanza del ricorrente, indipendentemente
dalla proprietà degli immobili in __________ non avrebbe dato atto di alcun
fabbisogno scoperto, di modo che al di là dell’erroneo computo del valore di
stima degli immobili esteri per intero e non per la quota parte di 1/12 la
decisione dell’USSI per i mesi di ottobre e novembre 2023 si rivela comunque
corretta.
2.13
In esito a quanto sopra, il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su
reclamo è annullata unicamente per quanto attiene al quantum dell’importo
chiesto in restituzione per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2023.
2.14
Infine,
del tutto irrilevanti si rivelano, a questo stadio, le pretese del ricorrente
circa la propria buona fede e gli elementi (si pensi a quanto indicato
dall’Autorità fiscale, in un distinto procedimento) che, a suo avviso, la
comproverebbero. Tanto la buona fede, quanto l’eventuale onere troppo grave,
come visto e come già rilevato dall’USSI (cfr. supra consid. 1.4. e 2.7.),
concernono la successiva procedura di condono, che l’amministrazione si è
impegnata ad attivare d’ufficio (cfr. supra consid. 1.4.).
Per
costante giurisprudenza federale è, infatti, possibile, come evidenziato dalla
parte resistente, pronunciare una decisione di condono solo al momento della
crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso
tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve
essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF
8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021
consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009).
Pertanto
le obiezioni relative alla sua buona fede sollevate nell’impugnativa e nello scritto
del 14 dicembre 2024 dal ricorrente saranno esaminate con separata decisione nella
procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto già indicato
dall’USSI.
2.15
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
42.2024.17
del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio
2024.
consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del
24.
gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su reclamo è
annullata limitatamente all’importo
chiesto in restituzione per
il periodo da gennaio 2021 a
settembre 2023.
§§ Gli atti sono rinviati
all’USSI affinché proceda
conformemente a quanto
indicato al consid. 2.12.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni