42.2025.12
Computo sostanza inerente veicolo usato a scopo privato corretto nel principio. Atti rinviati all'amministrazione per computo della sostanza sulla base della quota parte mensile. Ricorso parzialmente accolto
12 agosto 2025Italiano55 min
i redditi ai sensi degli art.
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2025.12
CL/sc
Lugano
12 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’11
febbraio 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI
1 - cittadina __________ nata nel 1974 a beneficio di un permesso di domicilio
“C” valido sino al 16 gennaio 2026 (cfr. doc. 141) – ha beneficiato delle
prestazioni assistenziali da luglio 2023 (cfr. doc. 515).
1.2. Con
decisione del 20 dicembre 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (in seguito: USSI) ha rifiutato all’assistita il rinnovo delle
prestazioni scadute il 30 novembre precedente. In particolare, nel proprio
provvedimento l’amministrazione ha rilevato che “come risulta dall’allegata
tabella di calcolo, il reddito disponibile residuale per la sua unità di
riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e
della socialità (artt. 19 e 48 Las), motivo per cui non si giustifica il
versamento di una prestazione mensile” (cfr. doc. 156).
Dalla
tabella di calcolo in questione risulta che l’USSI, per stabilire se RI 1
avesse, o meno, diritto al rinnovo delle prestazioni Las, ha computato un
reddito pari a fr. 0.-, una sostanza computabile come reddito Las di fr. 12'413.-
(su base mensile) ed una spesa computabile Las di fr. 1'923.- (su base mensile,
dei quali fr. 1'334.- a titolo di spesa per l’alloggio e fr. 589.- quale “premi
assicurazione malattia”).
A
titolo di reddito, l’amministrazione ha, quindi, tenuto conto della sostanza
computabile come reddito, e meglio della sola voce “veicoli a motore e altri
fattori della sostanza”, per fr. 22'413.-, dai quali ha dedotto la quota
esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 157-158).
1.3. Con
reclamo del 17 gennaio 2025, la ricorrente ha impugnato la decisione resa nei
suoi confronti facendo valere che “il calcolo per il computo della sostanza
computabile come reddito Las dovrebbe avvenire su calcolo annuale, suddiviso su
12 mesi, e non solo mensile come da copia decisione allegata” (cfr. doc.
66).
1.4. Con
decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025, l’USSI ha confermato la propria
precedente decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) La
decisione impugnata applica i criteri stabiliti dalla Legge sull’assistenza e
riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale. Nell’ambito
dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre
prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto
all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i
redditi e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di
un eventuale fabbisogno scoperto.
(…) ai sensi dell’art. 22 lett. a n. 2 Las,
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr.
100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza fr.
10'000.- per una persona sola (…) eccezioni transitorie a questo computo
possono essere concesse in caso di rigore, segnatamente se la sostanza computabile
nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
Ne consegue che, in virtù dell’art. 22
lett. a n. 2 Las e del principio di sussidiarietà, la sostanza mobiliare, nella
quale rientrano anche i veicoli, deve essere integralmente considerata al fine
del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Nel caso di specie, si rileva che, come
attesta il documento Eurotax, la __________ immatricolata nel 2014 e intestata
a nome della signora RI 1, il 5 dicembre 2024 aveva un valore di CHF 22'413.-.
L’USSI ha di conseguenza correttamente
interamente computato la sostanza, senza suddividerla per 12 mesi, alla voce
“altra sostanza” del calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale
mensile l’importo di CHF 22'413.- detraendo la quota esente di CHF 10'000.-.
Dal calcolo è scaturita un’eccedenza nella sostanza di CHF 12'413.-.
Alla luce di quanto sopra, la decisione del
20 dicembre 2024 si rivela corretta e va confermata.”
(cfr. all. A1 a doc. I)
1.5. Con
tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato innanzi al TCA la decisione su reclamo
resa nei suoi confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:
" (…) Vorrei
chiedere la vostra attenzione sul mio stato di salute. Mi ritrovo in malattia e
siccome non ho un’assicurazione per la perdita di guadagno, mi trovo in una brutta
situazione finanziaria, ho dovuto ricorrere ai vostri aiuti assistenziali, i
quali per un periodo di tempo mi sono stati concessi, ma purtroppo la mia
domanda per il mese è stata rifiutata, e successivamente anche dopo la mia
opposizione è stata respinta tramite comunicazione ricevuta dall’Ufficio
sostegno sociale.
Il tutto è per il fatto
che ho un’automobile intestata a mio nome. Questa auto in verità non è mia ma
bensì della mia società la quale possiede due macchine, una per i trasporti di
persone, e la seconda una macchina aziendale, quali beni patrimoniali della __________.
Io purtroppo non
essendo alla conoscenza di questa legge mi sono permessa di metterla a mio
nome, senza mai avere pagato un prezzo di vendita.
Chiedo scusa ma ho
messo l’auto a mio nome pensando di fare un bene, in quanto mi sono permessa di
fare questo passaggio dove l’auto mi è servita per spostarmi nel recarmi alle
cure mediche come fisioterapia ed altro. Dopo questo mio sbaglio, ho riportato
l’auto nell’azienda, non avendo più l’auto intestata.
Vengo quindi chiedendo
cortesemente che mi sia concessa la prestazione sociale per il mese di
dicembre, non essendo in grado di pagare gli affitti ho ricevuto da parte del
proprietario la comunicazione che entro fine mese di febbraio dovrò lasciare
l’appartamento.” (cfr. doc. I)
1.6. Nella propria risposta del 26 marzo 2025,
l’USSI postula la reiezione del ricorso ed osserva quanto segue:
" (…) Nel
caso di specie è pacifico che al momento della richiesta di rinnovo della
prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, risulta una __________,
intestata a nome della signora RI 1 e avente un valore di CHF 22'413.- (cfr.
applicativo di ricerca storico “cariquest”, carta grigia, Eurotax del 5
dicembre 2024). La stessa ricorrente, nel reclamo del 17 gennaio 2025, si è
limitata a contestare il metodo di calcolo e non la proprietà della vettura.
A titolo abbondanziale si osserva che come
affermato dalla ricorrente, risulta che l’automobile viene utilizzata dalla
signora RI 1 per scopi personali.
L’USSI, quindi, come anche indicato nella
decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025, in virtù del principio della
sussidiarietà e dell’art. 22 lett. a n. 2 Las, che prevede che la sostanza
mobiliare, nella quale rientrano anche i veicoli, deve essere integralmente
considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali, ha di
conseguenza correttamente interamente computato la sostanza, senza suddividerla
per 12 mesi (cfr Disposizione USSI del 2021 inerente al computo della sostanza
mobiliare e immobiliare), alla voce “altra sostanza” del calcolo volto a
determinare la prestazione assistenziale mensile l’importo di CHF 22'413.-
detraendo la quota esente di CHF 10'000.-. (…).” (cfr. doc. III).
1.7. In
data 27 marzo 2025, oltre a trasmettere alla ricorrente copia della risposta di
causa, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno,
l’USSI ha negato a RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las per il (solo) mese
di dicembre 2024.
2.2. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)"
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti
anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A
decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti
forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1
persona
1’031.-- / mese
2 persone
1'577.-- / mese
3
persone
1'918.-- / mese
4
persone
2'206.-- / mese
5
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Nel
2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22
dicembre 2023 pag. 416).
Dal 1° gennaio 2025 il forfait di
mantenimento è stato così aumentato:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1
persona
1’061.-- / mese
2
persone
1'624.-- / mese
3
persone
1'974.-- / mese
4
persone
2'271.-- / mese
5 persone
2'568.-- / mese
Per ogni persona
+ 216.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)
2.4. L’art.
22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è
quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a)
Reddito computabile:
1.
vengono computate le prestazioni
ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se
vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento
e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria
e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.
20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli
in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere
concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito
fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i
redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato;
5.
non viene computata per ogni
membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro
(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la
quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b)
Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e
oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi
sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.
8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene
considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale,
fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,
corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il
reddito computabile:
“1.
Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a)
Fatti
i redditi ai sensi degli art.
15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non
viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%
del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b)
...;
c)
...;
d)
i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e)
tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno
1992;
f)
1/15 della sostanza netta, nella
misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre
forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una
coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2. Fanno parte dei redditi computabili
le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il
richiedente ha rinunciato.
3. Non sono considerati redditi le
prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4. Il Consiglio di Stato determina in
quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
“1.
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)
le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b)
gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)
le rendite e gli oneri permanenti
di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)
gli alimenti di cui all’art. 32
cpv. 1 lett. c) LT;
e)
i versamenti, premi e contributi
legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.
1 lett. d) e f) LT;
f)
i versamenti, premi e contributi
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)
i premi effettivi per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h)
i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate.
i)
...;
j)
…
Considerandi
2.
Le
spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.
1.
lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a)
per le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b)
per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi."
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
1.
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle
prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI
per i coniugi maggiorato
del
20%
2.
Se una persona che non fa parte
dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio
viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
2.5
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il
principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
L’assistenza sociale può, dunque,
essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi
o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio
di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte
di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente
(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito
di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e
segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA
42.2017.51
del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre
2011).
Con
sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato
che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e
giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per
sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di
bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016
consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al
consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che
solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita
durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in
formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla
formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi
alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto
sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio
come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono
ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò
in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della
responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il
TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi
sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni
complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono
l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza
sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.
consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
"
(…)
l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,
poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono
idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una
retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere
un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:
HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il
danno (…)”.
In
una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un
richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o
realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere
alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando
ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel
caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte
dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.
8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023
consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1
e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative
spiegazioni.
2.6
Nelle
Direttive CSIAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, al
punto D.3.1. (“Sostanza Principi e quote esenti”), figurano le
seguenti indicazioni:
" D.3.1.
Concetto di sostanza
1.
Si annoverano nella sostanza tutti i valori patrimoniali sui
quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà. Per
valutare la situazione di indigenza fanno stato i mezzi effettivamente
disponibili o realizzabili a breve termine. Sono esclusi gli effetti personali
e le suppellettili domestiche.
2.
Nella valutazione delle situazioni di indigenza si può
rinunciare a prendere in considerazione determinati valori patrimoniali se:
a. ne conseguirebbe, per il beneficiario del sostegno o per i suoi
familiari, un caso di rigore eccessivo
b. la realizzazione fosse economicamente svantaggiosa; oppure
c. l’alienazione di oggetti di valore fosse improponibile per
altre ragioni.
3.
Per l’alienazione di mezzi realizzabili deve essere accordato
un termine adeguato. All’occorrenza, nel frattempo, si deve accordare un
sostegno economico.
Quote patrimoniali esenti
4.
All’inizio del sostegno sono
accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr. 4’000.00 per persona singola
b. fr. 8’000.00 per coppia
c. fr. 2’000.00 per ogni figlio
minorenne
d. tuttavia max. fr. 10’000.00 per unità
di riferimento
5.
Sulle prestazioni a titolo di
indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono
accordate le seguenti quote esenti:
a. fr. 30’000.00 per persona singola
b. fr. 50’000.00 per coppia
c. fr. 15’000.00 per ogni figlio
minorenne
d. tuttavia max. fr. 65’000.00 per unità
di riferimento
Spiegazioni
a) Quote patrimoniali esenti
Per rafforzare la responsabilità individuale, all’inizio del
sostegno è riconosciuta una quota patrimoniale esente. Per la commisurazione
del diritto al sostegno fa stato la sostanza disponibile il primo giorno del
mese a partire dal quale è richiesto un sostegno.
Per le prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di
indennità per menomazione dell’integrità si applicano norme particolari e quote
esenti più elevate. Su tali prestazioni sono riconosciute delle quote esenti
anche quando le medesime sono corrisposte durante un periodo di sostegno. Con
l’ammontare della quota esente si tiene conto del fatto che gli aventi diritto
hanno subito un danno immateriale, e conseguentemente è loro accordata una
compensazione materiale.
Le quote esenti fanno riferimento alle quote patrimoniali esenti
prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari annue ai
sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
b) Valori patrimoniali non realizzabili a breve termine
Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori
patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota
patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile.
Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione
ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore. In questi
casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può
esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di
liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone
interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine
adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione
dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato
(E.2.3).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF
8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023
consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag.
260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF
8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18
settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7
Nel
caso di specie, dagli atti emerge che a luglio 2023 la ricorrente - allora
convivente con __________ (cittadino __________, nato nel 1989, a beneficio di
un permesso per stranieri provvisoriamente ammessi “F”; cfr. doc. 969 e 974) -
si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio al fine di richiedere le
prestazioni Las (cfr. doc. 967).
Dall’estratto
del Registro di commercio risulta che la ricorrente era (al momento della
richiesta di prestazioni Las ed è tuttora) unica socia e presidente della
gerenza della __________. Quale gerente con diritto di firma individuale per la
società figura, dal luglio 2022, il nominativo di __________.
La
società ha sede presso il domicilio di RI 1 ed è attiva nel trasporto
professionale di persone e cose, nonché nell’esercizio di un servizio taxi
(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Dal
“Preavviso Comunale” del 25 luglio 2023 della Città di __________ risulta
quanto segue:
" (…) La
signora RI 1 ripresenta domanda di sostegno sociale in quanto con le entrate
non riesce a coprire il fabbisogno. Divide l’economia domestica con il signor __________,
cittadino __________ con permesso “F”. La richiedente è iscritta come
indipendente dal 1° luglio 2019 e svolge l’attività di __________, inoltre è
socia e gerente della __________, dichiara che da questa società non riceve
nessun guadagno, è stata aperta per poter firmare il contratto di leasing
dell’auto. (…) è stata informata che se nei prossimi mesi non riuscirà a
guadagnare dall’attività di __________ dovrà stralciarsi da indipendente.”
(cfr. doc. 963)
Dalla
documentazione inizialmente versata agli atti da RI 1 risulta:
-
che titolare della licenza di
circolazione emessa ad agosto 2022 per la __________, immatricolata nel 2017, è
la __________ (cfr. doc. 977);
-
che titolare della licenza di
circolazione emessa a dicembre 2021 per la __________, immatricolata nel 2014,
era la __________ (cfr. doc. 902);
-
dalla “Dichiarazione dei dati
relativi al reddito da attività indipendente” per il 2020 risulta che la __________
ha avuto utili netti di fr. 6'096.-. Per l’anno 2023 il reddito annunciato dall’assistita
è pari a fr. 20'000.- lordi, equivalenti, secondo le indicazioni di RI 1, a fr.
10'000.- netti (cfr. doc. 911);
-
dallo scritto del 12 luglio 2023
della ricorrente che “dalla società __________ della quale sono socia e
presidente della gerenza non percepisco nessuno stipendio, come già riferito la
società è stata fondata per acquistare la auto” (cfr. doc. 907);
-
che da agosto a dicembre 2023 la
ricorrente è stata inabile al lavoro al 100%, come attestato dal generalista
dr. med. __________ (cfr. doc. 898-901). L’inabilità è stata ulteriormente
attestata dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
sempre nella misura del 100% per il febbraio 2024 (cfr. doc. 897), dell’80% da
marzo 2024 (cfr. doc. 335, 336, 744, 896), poi tornata al 100% da giugno a
luglio 2024 (cfr. doc. 300, 318), quindi all’80% da agosto 2024 (cfr. doc. 154,
202, 234, 261, 271).
Dal
verbale relativo al colloquio tenutosi presso gli uffici dell’USSI nell’ottobre
2023, sottoscritto dalla ricorrente, risulta quanto segue:
" (…) la
signora ha presentato nuovamente la domanda di assistenza poiché con la sua
attività indipendente quale __________ non riesce a garantirsi il minimo
vitale. È socia + presidente della gerenza con firma individuale della __________.
Comunichiamo alla signora RI 1 che in
applicazione alle linee guida CSIAS e quanto previsto dal nostro Ufficio, è
possibile sostenere una persona al beneficio delle prestazioni assistenziali
con un’attività indipendente in corso solo per un periodo limitato di 6 mesi.
Se con la sua attività non raggiunge il minimo vitale dovrà chiudere l’attività
e rivendicare le indennità straordinarie di disoccupazione (ISD).
-
Verificare il costo mensile del leasing e giustificare come riesce a
sostenerlo.
-
Il compagno qualora dovesse esaurire le indennità di disoccupazione e/o
e indennità giornaliere di infortunio __________ dovrà inoltrare nuova domanda
tramite il __________ considerato che è titolare di un permesso per stranieri
ammessi provvisoriamente.” (cfr. doc. 979-980)
Al
momento in cui ha richiesto l’erogazione delle prestazioni Las, RI 1 locava (e
loca) un appartamento per il quale al locatore (__________) era previsto il
pagamento di un canone locativo di fr. 1'272.- al mese, comprensivo delle spese
accessorie, poi aumentato a fr. 1'334.- da aprile 2024 (cfr. doc. 247). In
aggiunta, la ricorrente loca due posti auto interni, per fr. 120.- al mese
l’uno (cfr. per esempio doc. 351).
Da
luglio 2023, l’USSI ha riconosciuto a beneficio della ricorrente prestazioni
assistenziali ordinarie e speciali sino a novembre 2024, compreso (cfr. doc.
193-196, 225-228, 253-256, 273-276, 293-296, 310-313, 327-330, 403-406,
440-443, 449-452, 461-464, 465-468, 496-499, 508-510 e 515-518), eccettuato il
mese di settembre 2023, per il quale non risultava un fabbisogno scoperto (cfr.
doc. 501-503).
Il
4.
marzo 2024 l’USSI ha sottoposto all’assistita una serie di quesiti, e meglio:
" (…)
-
Voglia documentarci con quali mezzi ha potuto versare direttamente al
locatore l’importo di CHF 1'800.00 il 07.12.2023 e CHF 800.00 il 15.01.2024;
-
Voglia documentarci con quali mezzi paga il leasing, targhe e
assicurazione dell’automobile __________ e __________ considerato che a oggi le
autovetture risultano targate;
-
Favorisca farci pervenire un’attestazione relativa al valore della
vettura __________ e __________
-
Documentarci i soldi del fondo cassa
-
Allegare inoltre gli estratti conte dettagliati della __________ dal
01.01.2023
al 29.02.2024; gli accrediti devono essere documentati con il
relativo giustificativo.” (cfr. doc. 421 e 864)
Il
12.
marzo 2024, la ricorrente ha risposto come segue:
" (…) Le
confermo che i 1'800 chf e anche 800 chf versati a locatore sono stati erogati
dal mio conto corrente, lo stesso dove vengono versate le prestazioni di
assistenza dal vostro ufficio come indennizzo, e siccome ero molto indietro con
il pagamento degli affitti, mi sono sentita in dovere di pagare per evitare
ulteriori problemi a quelli già in essere, restando solamente 200 chf per
vivere. Attualmente le vetture in essere sono in possesso della __________ dove
per far fronte alle spese sta noleggiando le auto.
Io sono solo amministratrice della Sagl e
chiedo l’assistenza non come persona giuridica ma come persona fisica dove per
problemi di salute sono impossibilitata a svolgere la mia professione per
l’azienda ovvero a percepire un guadagno da quest’ultima. Sono in malattia da
luglio 2023 e attualmente per i disbrighi aziendali se ne occupa
l’amministratrice __________. Ribadisco ancora una volta che non lavorando non
posso percepire nessun reddito dalla società.”
(cfr. doc. 865)
Dall’estratto
del conto corrente privato presso __________ della ricorrente risulta che il 7
dicembre 2023 ed il 15 gennaio 2024 sono effettivamente stati pagati gli
importi di fr. 1'800.- e di fr. 800.- a favore di __________ (locatore; cfr.
doc. 423 e 867).
In
allegato al proprio riscontro, la ricorrente ha versato agli atti gli estratti
conto della __________ per gennaio e febbraio 2024.
Da
tale documentazione risulta, in particolare, che nel mese di gennaio,
allorquando l’autoveicolo che occorreva per svolgere l’attività di tassista era
noleggiato alla __________ (cfr. doc. 973), vi sono stati degli acquisti di
carburante, oltre a prelievi a contanti per fr. 700.- (cfr. doc. 870), addebiti
sulla carta di credito per oltre fr. 900.- (cfr. doc. 869), accredito dalla __________
on causale “noleggio auto senza autista per il periodo dal 1.12.2023 fino al
31.12” (cfr. doc. 868) ed una spesa in gioielleria di euro 170.- (cfr. doc.
870).
Queste, invece, le movimentazioni
di rilievo per febbraio 2024:
-
Accrediti da parte di __________, pari a fr. 3'000.- con causale “noleggio
auto senza autista per il periodo dal 01.01.2023 fino al 31.01” (cfr. doc.
973) ed a fr. 200.- con causale “saldo fattura leasing gennaio” (cfr.
doc. 874)
-
Un doppio addebito __________, di fr. 46.25, rispettivamente di fr.
43.90
(cfr. doc. 873);
-
Un addebito a favore di __________ di fr. 240.- (cfr. doc. 875);
-
Un addebito di fr. 531.75 a favore di __________ (assicurazione; cfr.
doc. 874);
-
Prelievi a contanti per fr. 500.- (cfr. doc. 873 e 875) e versamenti di
fr. 300.- (cfr. doc. 875).
Il
18.
marzo 2024, l’assistita è stata segnalata all’Ispettorato sociale, sulla
base delle seguenti considerazioni:
" (…) La
signora RI 1 è iscritta al registro di commercio in quanto socia + presidente
della gerenza con firma individuale della __________. La signora aveva già
beneficiato di PA nel 2015. Ripresenta domanda di assistenza unitamente al
convivente __________ e il diritto è decorso dal 01.07.2023. Nel frattempo il
convivente ha cambiato domicilio è si è trasferito a __________. Siccome
l’utente non possedeva un conto è stata invitata ad aprirne uno affinché
potessimo versare le PA. La signora RI 1 presenta regolarmente certificati
medici di inabilità lavorativa, dal 01.03.2024 risulta abile al 20%. In seguito
a controlli effettuati “targhe” __________ abbiamo rilevato che il 15.11.2023
ha targato una __________ e il 01.04.2021 una __________. Abbiamo richiesto di
farci pervenire un’attestazione relativa al valore delle due vetture. Abbiamo
inoltre richiesto gli estratti conti della __________. Sarebbe opportuno
controllare la Sagl e verificare se l’utente lavora.” (cfr. doc. 862-863).
Il 29 aprile 2024,
l’Ispettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di produrre numerosa
documentazione relativa alla __________ dal gennaio 2023 a quel momento, tanto
bancaria, quanto relativa ai beni immobili e mobili della società (cfr. doc.
859-860).
Questo
il riscontro di RI 1 del 10 maggio 2024:
" (…)
-
La contabilità completa della ditta __________ per l’anno 2023 non è
ancora stata completata. Non appena sarà completata vi invierò una copia
dell’incarto. Per l’anno 2024 non è ancora stato fatto nulla;
-
L’azienda non ha dipendenti e perciò non sono stati versati dei salari,
né tanto meno vi sono certificati di lavoro;
-
L’azienda non detiene alcun bene immobile di proprietà e non ha alcun
locale in affitto/locazione;
-
L’azienda da inizio anno 2023 ha un’autovettura in leasing;
-
L’azienda ha in locazione un posteggio per l’autovettura aziendale, il
quale è stato disdetto ed ora posteggio l’auto nel garage a casa mia. Questo
garage viene pagato da me insieme all’affitto dell’appartamento.
-
L’azienda ha un computer di sua proprietà;
-
L’azienda ha un solo conto commerciale presso a __________ intestato a __________.
In allegato invio lista dei movimenti per l’anno 2023 e 2024 fino ad oggi;
-
L’azienda ha una sola carta di credito business intestata a __________,
per la quale allego estratto conto dell’anno 2023 e 2024 fino ad oggi.” (cfr.
doc. 782-783).
Questa,
invece, la documentazione prodotta dalla ricorrente:
-
“panoramica dei premi a partire
dal 01.07.2023” per la __________, per un premio annuo di fr. 2'655.08
(cfr. doc. 784);
-
Estratto del conto corrente
Postfinance della __________ per il 2023, dal quale emerge, in particolare, che
oltre a spese per carburante, Sezione della circolazione ed assicurazioni vi
sono stati:
o Accrediti da parte di tale __________ di fr. 1'000.-
il 18 gennaio 2023 (cfr. doc. 791); di fr. 2'223.00 il 17 febbraio 2023 (cfr.
doc. 790); di fr. 3'582.00 il 27 febbraio 2023 (cfr. doc. 790); di fr. 3'173.00
il 30 marzo 2023 (cfr. doc. 789); di fr. 4'760.- il 10 maggio 2023 (cfr. doc.
788); di fr. 2'870.- il 22 maggio 2023 (cfr. doc. 788); di fr. 4'056.00 e fr.
2'274.00 il 7 luglio 2023 (cfr. doc. 787) e di fr. 375.00 l’8 settembre 2023
(cfr. doc. 786; per totali oltre fr. 20'000.-);
o Accredito di fr. 27'340.00 in data 30 gennaio 2023 con
causale “accredito sul proprio conto” (cfr. doc. 790) ed immediato
addebito di fr. 27'342.20 (cfr. doc. 790);
o Doppi addebiti per __________ (cfr. doc. 791);
o Addebito di fr. 1'442.00 del 12 maggio 2023 a favore
di __________ (locatore; cfr. doc. 788);
o Addebito per prelievo a contanti di fr. 700.- il 10
luglio 2023, di fr. 280 il 17 luglio 2023, di fr. 360.- il 26 luglio 2023 e di
fr. 110.- il 31 luglio 2023 (cfr. doc. 787);
o Addebito per prelievo a contanti di fr. 3'950.- del 3
agosto 2023 (cfr. doc. 786).
-
Estratto del conto corrente __________
della __________ per il periodo dal 1° gennaio all’8 maggio 2024, dal quale
emerge, in particolare, che oltre a spese per carburante, Sezione della
circolazione ed assicurazioni vi sono stati, oltre a quanto già indicato per
gennaio e febbraio 2024:
o Accredito di fr. 1'210.- da parte di __________ del 1°
marzo 2024;
o addebito di fr. 1'263.10 del 1° marzo 2024 a favore a
“__________” (cfr. doc. 793, equivalente al leasing della __________; cfr. doc.
649)
o Accredito da parte di __________ di fr. 3'700.- di
data 5 marzo 2024 (cfr. doc. 793);
o Addebito a favore di __________ di fr. 2'470.75 del 21
marzo 2024 (cfr. doc. 794)
-
Estratto della carta __________
della __________ per il 2023, dalla quale risultano:
o Addebiti __________;
o Addebiti __________;
o Addebiti presso __________, __________ e __________ in
Svizzera, __________ in Italia;
o Addebiti per ristorante (__________ cfr. doc. 808);
o Addebiti per carburante;
o Addebiti __________ (cfr. doc. 796-810).
-
Estratto della carta __________
della __________ per il 2024, dalla quale risultano spese non immediatamente
collegabili alla Sagl e meglio:
o Addebiti __________;
o Addebiti a favore “__________”;
o Addebiti per parrucchiere a __________;
o Un addebito di euro 490.- a favore di __________;
o Spese presso __________ e __________ (cfr. doc.
811-815).
-
Dichiarazione di imposta 2022
della Sagl, ove risulta un utile netto di fr. 13'311.- (cfr. doc. 817-818);
-
Istanza di iscrizione a RC della
società (cfr. doc. 829-830);
-
Copia dell’Istromento notarile di
costituzione della Sagl del 18 marzo 2016 (cfr. doc. 832-837).
Preso
atto di questa documentazione, il 15 novembre 2024, l’Ispettorato sociale ha
convocato la ricorrente per “svolgere degli accertamenti relativi alla sua
condizione personale e/o finanziaria”, per il successivo 20 novembre (cfr.
doc 780).
Dal
verbale di audizione del 20 novembre 2024 emergono, in particolare le seguenti
dichiarazioni/risposte fornite da RI 1 ai propri interlocutori:
" (…)
D: Dispone di una licenza di condurre?
R: Certo ed ho anche l’autorizzazione per
il trasporto professionale delle persone.
D: Possiede un’autovettura e/o motoveicolo
immatricolati, a suo nome, in Svizzera? All’estero?
R: Ho una __________ del 2014 (valore
eurotax CHF 4'000.-). (…)
D: signora RI 1, in Svizzero e/o
all’estero, ha in locazione una residenza secondaria, casa/appartamento di vacanza,
garage, posto auto, capannone, magazzino, deposito e/o affini?
R: No. Preciso che ho 2 posti per auto, uno
per la mia auto (legato al contratto di locazione) mentre il secondo posto auto
è pagato dalla società.
(…)
D: Signora RI 1 oltre al recapito cellulare
che ha annunciato all’USSI (__________) dispone di altri recepiti telefonici?
R: __________ che è della __________. In pratica nel mio telefono cellulare ho
2.
sim card, la mia privata e quella detti (entrambi contratti __________). (…)
D: Quale mezzo di trasporto usa per i suoi
spostamenti?
R: Utilizzo la mia auto personale per non
caricare spese sulla società in pratica se faccio chilometri sull’auto della
ditta vengo tassata a fino anno per i chilometri fatti a titolo privato (circa
CHF 3'000.- all’anno). (…)
D: Signora RI 1 è corretto asserire che in questo momento la __________ detiene
la __________ con targhe __________, mentre lei come persona detiene la __________
con targhe __________?
R: Sì giusto
D: Signora RI 1 le due auto (…) sonno vincolate
con un leasing? Se sì, voglia fornircene copia. Se no, voglia inviarci copia
delle due licenze di circolazione.
R: La __________ non ha più il leasing
mentre la __________ sì.
D: Signora RI 1 dove sono parcheggiate le
due vetture (…)?
R: In __________, dove abito io.
D: Signora RI 1 dal documento nr. 3 si
evince che oltre all’appartamento in locazione le ha locato anche 2 posti auto.
Nel suo scritto del 10.05.2024 lei ha dichiarato che in precedenza l’auto
aziendale aveva un proprio posto auto, dove si trovava il parcheggio per l’auto
aziendale? Quando è stato disdetto?
R: Se ben ricordo, nel 2023 (fine 2022 – inizio 2023) avevo affittato per
qualche mese (6-8 mesi) un parcheggio ad Agno per parcheggiare l’auto (__________)
quando la prendeva il signor Ibrahim in quanto lui lavorava ad __________ al
ristorante __________.
D: Signora RI 1 la ditta __________ quando
ha iniziato la sua attività?
R: a marzo 2016.
D: Quindi dal 2017 la ditta tiene una
contabilità della propria attività, giusto?
R: Giusto.
D: Signora RI 1 lei a quel tempo,
concretamente di cosa si occupava?
R: Certo io stavo lavorando come tassista.
D: Signora RI 1 quando è stata costituita
la società __________ questa aveva sede in __________ a Lugano, quindi
concretamente la ditta aveva un ufficio giusto?
R: Si tratta dell’appartamento di __________
in quanto io mi sono trasferita da lui e l’auto della ditta __________ era nei
parcheggi dello stabile.
D: Signora RI 1 per quale ragione la
società è stata fondata da lei ed il signor __________ era gerente se poi, dopo
un mese, tutta la gestione, il diritto di firma è passata concretamente a lei?
R: Lui era un mio cliente e si è proposto
di fondarmi una ditta ma poi mi sono accorta che non faceva i miei interessi
così ho deciso di farlo uscire dalla ditta e così abbiamo fatto.
D: Signora RI 1 la ditta __________ nel
2016.
ha immatricolato 3 autovetture, per quale ragione?
R: La __________ l’ho presa per essere
noleggiata e l’ho tenuta per 4 anni. La __________ era autorizzata ed
utilizzata per il trasporto di persone mentre la __________ la utilizzavo io a
titolo privato. Preciso che la __________ e la __________ avevano la targa
trasferibile.
(…)
D: Signora RI 1 lei ha beneficiato delle
prestazioni assistenziali da aprile 2015 fino ad agosto 2015, poi a marzo 2016
è riuscita a fondare una società. Concretamente cosa è cambiato nella sua vita
da settembre 2015 a febbraio 2016?
R: come detto prima io non avevo la
possibilità di costituire un’azienda ma grazie al signor __________ è stato
possibile. Lui ha messo i suoi soldi su di un conto __________ per fondare la
ditta. In seguito la società ha comprato un’auto (__________) del valore
superiore a fr. 20'000.- così lui ha potuto riprendersi i suoi 20'000.- franchi.
(…)
D: Signora RI 1 l’auto della __________ è
provvista di cronotachigrafo a disco oppure digitale? Del Tassametro?
R: L’auto è provvista di cronotachigrafo
versione con il disco manuale. (…)” (cfr. doc. 763-771).
Agli
atti, successivamente al verbale, è stata versata ulteriore documentazione, e
meglio:
-
la polizza assicurazione veicoli della __________ intestata alla Sagl,
con un premio annuo di fr. 4'347.40 presso __________ (cfr. doc. 760-762);
-
la __________ per l’assicurazione della __________ dell’aprile 2024,
intestata, per “uso privato” alla ricorrente, con un premio annuo di fr.
2'720.70 (cfr. doc. 754-759);
-
Copia della licenza di circolazione per la __________, intestata alla
ricorrente, rilasciata il 5 dicembre 2024 (cfr. doc. 753);
-
copia della valutazione Eurotax della __________, dalla quale emerge un
valore di vendita di fr. 22'413.- (cfr. doc. 752);
-
copia della licenza di circolazione della __________, rilasciata il 15
novembre 2023 dalla quale emerge che detentrice del veicolo è la Sagl (cfr.
doc. 773).
Il
18.
dicembre 2024, RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las scadute il
30.
novembre precedente (cfr. doc. 77-79).
Dagli
allegati alla domanda risulta che per i mesi di ottobre e novembre 2024
l’attività della ricorrente non avrebbe avuto alcuna entrata, e meglio come la
medesima ha attestato mediante i moduli “indipendenti – contabilità lavori
eseguiti” e “modulo contabilità per attività indipendente” (cfr.
doc. 80-83).
Dagli
estratti conto della __________ risultano, in particolare, le seguenti
movimentazioni:
-
ottobre 2024:
o
un accredito di fr. 300.- da parte
di A__________ del 1° ottobre 2024 (cfr. doc. 204);
o
accrediti da pare di __________
del 7 ottobre 2024 di fr. 399.83 (cfr. doc. 205), del 14 ottobre 2024 di fr.
267.81
(cfr. doc. 206), del 21 ottobre 2024 di fr. 300.81 (cfr. doc. 207) e di
fr. 1'259.31 del 28 ottobre 2024 (cfr. doc. 207);
o
numerosi addebiti per rifornimenti
di carburante (cfr. doc. 204-208);
o
l’addebito (di data 1° e 30
ottobre 2024) della retta del leasing per la __________ di fr. 1'263.10 (cfr.
doc. 204 e 208);
o
l’addebito di fr. 240.- a favore
di __________ (cfr. doc. 205);
o
un addebito __________ (cfr. doc.
205);
o
un addebito __________ (cfr. doc.
205);
o
un addebito “__________” (cfr.
doc. 205);
-
nel mese di novembre 2024:
o
due importi addebitati alla Sagl a
favore __________ il 4 novembre 2024 (cfr. doc. 89) ed un terzo il 12 novembre
2024.
(cfr. doc. 90);
o
due rifornimenti di carburante del
2.
novembre 2024 (cfr. doc. 88), un rifornimento di carburante l’8 novembre
2024, uno dell’11 novembre 2024, uno del 15 novembre 2024, uno del 16 novembre
2024, uno del 18 novembre 2024 ed uno del 25 novembre 2024 (cfr. doc. 89-91),
allorquando la società non ha avuto, stando alle precisazioni della ricorrente,
entrate e RI 1 non ha quindi svolto la propria professione di __________;
o
il pagamento di fr. 240.- a favore
di __________ del 13 novembre 2024 (cfr. doc. 90);
o
un accredito __________ di fr.
160.64
del 4 novembre 2024 (cfr. doc. 89), un altro di fr. 237.90 di data 11
novembre 2024 (cfr. doc. 90), un altro di fr. 462.71 del 18 novembre 2024 (cfr.
doc. 91) ed un terzo del 25 novembre 2024 per fr. 932.02 (cfr. doc. 92;
rammentato che anche a novembre 2024 la ricorrente risultava inabile all’80%);
o
accrediti di fr. 80.-, 120.-,
100.- e 130.- da parte di uno dei figli della ricorrente (cfr. doc. 90 e 92).
Con
decisione del 20 dicembre 2024, l’USSI ha, come visto al consid. 1.2.,
rifiutato all’assistita il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 novembre
precedente, tenendo in considerazione nei propri calcoli, a titolo di sostanza
computabile, il valore dell’autoveicolo intestato alla ricorrente al netto
della quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 156-158).
Successivamente
al reclamo del 17 gennaio 2025 (cfr. supra consid. 1.3.), RI 1 ha chiesto il
rinnovo delle prestazioni Las anche per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 41).
L’erogazione delle prestazioni assistenziali le è stata negata con decisione
del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. 38-40).
Il
30.
gennaio 2025, l’Ispettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di prendere
posizione su diverse voci di “spese” risultanti sul conto della Sagl per i mesi
di luglio ed 2023, nonché per gennaio, febbraio, marzo, ottobre e novembre 2024
(in particolare relative a prelievi a contanti, spese presso negozi di generi
alimentari, assicurazioni differenti da quelle degli autoveicoli prodotte in
atti e spese in gioielleria; cfr. doc 724 – 739).
Il
termine assegnato a RI 1 è giunto a scadenza il 17 febbraio 2025 (cfr. doc.
714), data in cui il Servizio Ispettorato, cui nel frattempo alcun documento
aggiuntivo rispetto a quanto già in atti era pervenuto, ha allestito il proprio
rapporto di chiusura del caso, rilevando:
-
“L’utente non ha informato
l’USSI dell’aumento della propria sostanza – autoveicolo. Nel corso
dell’istruttoria è emerso che l’utente ha acquisito, di recente, una nuova
autovettura, trattasi di una __________; di conseguenza è stata chiesta la
valutazione Eurotax ed è emerso che il valore dell’auto è di CHF 22'413.00. Di
questa nuova acquisizione l’utente non ha informato l’USSI. In occasione della
sua audizione (20.11.2024) l’utente ha confermato l’acquisizione della predetta
autovettura. Dall’analisi della documentazione raccolta e nelle banche dati è
emerso che la signora RI 1 è divenuta detentrice della __________ in due
distinti periodi e segnatamente:
o Dal 24.02.2024 al 26.08.2024;
o Dal 20.09.2024 ad oggi.
Ritenuto che l’utente non ha comunicato all’USSI di
essere entrata in possesso dell’autovettura né in aprile 2024 né in settembre
2024.
l’USSI dovrà rielaborare la tabella di calcolo, tenendo debitamente conto
del valore dell’autovettura, per le mensili riportare nella tabella al punto
4.2.”. (cfr. doc. 699, trattasi dei
mesi da maggio ad agosto 2024 e dei medi di ottobre e novembre 2024, come
indica il doc. 700).
-
“L’utente non ha redatto
correttamente la contabilità della sua attività. Dall’analisi della
documentazione raccolta lo scrivente Servizio è giunto alla conclusione che la
contabilità individuale consegnata dall’utente all’USSI non rispecchia il reale
risultato aziendale mensile (…) è corretto ritenere che l’estratto mensile del
conto __________ della ditta unitamente all’estratto mensile della carta di
debito rappresentano, di fatto, la contabilità mensile della ditta. Pertanto un
eventuale importo “positivo” nel saldo delle transazioni mensili dei due citati
conti dovrà essere inserito nel calcolo per stabilire il reddito disponibile
residuale. Diversamente l’utente ha consegnato ad USSI i formulari mensili
della contabilità per aziende individuali sui quali ha dichiarato di non avere
guadagni. Dagli estratti conto della ditta non figura alcun versamento a favore
dell’utente con la voce “stipendio”, tuttavia la signora RI 1 avrebbe dovuto
utilizzare i guadagni mensili netti della ditta per il proprio sostentamento
(al netto di eventuali, giustificati e commisurati, importi quali riserve
dell’azienda).” (cfr. doc. 699)
Il
19.
febbraio 2025 l’assistita ha trasmesso le proprie osservazioni in relazione
alle spese aziendali indicate dall’Ispettorato (cfr. doc. 641-697).
Ne
risulta che al di là di esborsi collegati all’attività aziendale ed a prelievi
giustificati come in vista dell’acquisto della __________ avente licenza di
circolazione di novembre 2023, oltre che al versamento delle rate del relativo
leasing, sono state effettuate spese personali di RI 1 dal conto della ditta.
In
data 21 febbraio 2025, RI 1 ha comunicato quanto segue alla parte resistente:
" (…) in
merito alla vostra ultima lettera dove mi viene negato il versamento delle
prestazioni assistenziali, voglio comunicarvi che non ero a conoscenza che
possedendo un veicolo intestato a mio nome, la legge non lo permettesse. Tengo
a precisare che la mia azione è stata fatta per evitare di dovere pagare
all’azienda l’uso dell’auto. Alla luce dei fatti la mia situazione ad oggi è
cambiata, in quanto mi sono espropriata dell’auto a me intestata ovvero – __________
– la quale è stata ricollocata nei beni patrimoniali della __________ con una
cessione mobiliare senza movimento di denaro “come è stato la prima volta,
quando l’auto è passata dalla società a me stessa” senza movimento di denaro.
Chiesto scusa ma ho messo l’auto a mio nome
pensando di fare un bene, in quanto mi sono permessa di fare questo passaggio
dove l’auto mi è servita per spostarmi nel recarmi alle cure mediche come
fisioterapia e altro.
Prego di comprendere la mia problematica,
la quale mi trovo con gli affitti arretrati, ed ho dovuto chiedere ad amici di
prestarmi soldi per il mio sostentamento. Sarei molto grata se si potesse darne
seguito al più presto.” (cfr. doc. 14)
Il
24.
febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las
anche per il mese di febbraio 2025 (cfr. doc. 18-20)
Il
25.
febbraio 2025 l’USSI ha chiesto a RI 1 se lo scritto del 21 febbraio
precedente fosse da intendersi quale reclamo formale alla decisione del 4
febbraio 2025 (cfr. doc. 13).
Non
risulta agli atti alcun riscontro da parte della ricorrente a tale richiesta.
In
relazione, invece, alla domanda di prestazioni assistenziali per il mese di
febbraio 2025, preso atto che dalla contabilità della Sagl, rispettivamente,
dall’estratto conto della ditta, per il mese di gennaio 2025 risultavano degli
accrediti, l’USSI ha invitato la ricorrente ha trasmetterne i dettagli “informandola
che fino al ricevimento di quanto a lei richiesto non potremo dar seguito alla
sua richiesta” (cfr. doc. 4).
Non
emerge dagli atti che l’assicurata vi abbia proceduto.
2.8
Chiamato a pronunciarsi il TCA ribadisce
che l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà
un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o
realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata
in DTF 146 I 1).
Nel
caso di specie, ad essere contestato dalla ricorrente è il computo, nei calcoli
volti a stabilire il diritto di RI 1, o meno, alle prestazioni assistenziali
per dicembre 2024 della vettura __________, sino a quel momento mai presa in
considerazione dall’USSI a titolo di sostanza computabile come reddito.
In
concreto, questo Tribunale rileva che a ragione, nel principio e nei propri
calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las eventualmente di
diritto per dicembre 2024, l’USSI ha computato la sostanza costituita dal
veicolo __________.
Se
a quel momento, e meglio come risulta dalla licenza di circolazione emessa il 5
dicembre 2024, il veicolo era anche effettivamente intestato alla ricorrente
(cfr. supra consid. 7), questo Tribunale rileva che, in ogni caso, ella da
tempo ne faceva uso privato. E questo anche se l’autovettura in questione
risultava, prima di dicembre 2024, formalmente intestata alla __________.
Risulta
infatti chiaramente da quanto dichiarato da RI 1 che quantomeno da inizio 2023
il veicolo in questione veniva addirittura prestato all’ex compagno per recarsi
al lavoro (“avevo affittato per quale mese (6-8 mesi) un parcheggio ad __________
per parcheggiare l’auto (__________) quando la prendeva il signor Ibrahim in
quanto lui lavorava ad __________ (…)” cfr. supra consid. 2.7.).
Seppure
intestata alla società, la __________ era di fatto l’automobile che veniva
usata per scopi privati dalla ricorrente (“La __________ era autorizzata ed
utilizzata per il trasporto di persone mentre la __________ la utilizzavo io a
titolo privato”; cfr. supra 2.7.).
Si
rammenta, a titolo esemplificativo, che per esempio la Polizza __________ di
assicurazione di quel veicolo riportava l’indicazione “ad uno privato” e
risultava intestata alla ricorrente, non alla Sagl (cfr. doc. 754-759 e supra
consid. 2.7.).
Secondo
questo Tribunale, quindi, nel principio è a ragione che l’USSI ha computato, a
titolo di sostanza computabile come reddito, l’autoveicolo __________
determinandone altresì correttamente il valore sulla base della valutazione
Eurotax (cfr. supra consid. 2.7.).
Il
TCA ritiene, però, che è a torto che l’amministrazione ha tenuto in
considerazione, per ogni mese, l’integralità dell’importo di fr. 22'413.-
(deducendo correttamente la quota esente di fr. 10'000.-) e non la quota parte
di 1/12 della sostanza in questione.
La direttiva USSI del gennaio
2021.
(cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente
quale tema il “computo della sostanza”, in particolare per quanto
attiene al punto b., pag. 2/3, nella sua versione consultabile l’11
giugno 2025), contrariamente a quanto fatto valere dalla parte resistente, non
può essere applicata dal TCA (sulla portata delle direttive amministrative cfr.
supra consid. 2.6.).
Al riguardo, questa Corte rileva,
innanzitutto, che, secondo la Disposizione USSI del gennaio 2021 richiamata
dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.6.), per il computo della sostanza
disponibile ci si deve scostare da quanto previsto dalla Laps.
Sennonché quanto indica, poi, la
medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del
quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto
della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento
del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).
Visto l’utilizzo dei medesimi
termini tra la direttiva USSI e l’art. 10a Laps, non vi è ragione di computare
la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni dell’assistenza
sociale.
Per
prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri
calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo
dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.
Questa
prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio
STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA
42.
2012.9 del 24 ottobre 2012).
Essa
è stata pure recentemente confermata dal TCA (cfr. la STCA 42.2025.8 del 16
giugno 2025 e la STCA 42.2025.11 del 24 giugno 2025).
La
decisione su reclamo deve dunque essere annullata e gli atti devono essere
trasmessi all’USSI affinché emetta una nuova decisione e rivaluti il diritto, o
meno, della ricorrente alle prestazioni Las per dicembre 2024, computando (al
netto della quota esente di fr. 10'000.-) la quota parte di 1/12 del valore del
veicolo in questione ((22'413.00 – 10'000) / 12) e non, invece, l’integralità
della stessa.
Questo
Tribunale sottolinea comunque che, alla luce degli accrediti emergenti
dall’estratto conto della __________ per il mese di novembre 2024,
l’amministrazione dovrà anche valutare in che misura e a che titolo la
ricorrente abbia eventualmente beneficiato delle entrate della sua società in
particolare per quanto attiene a novembre 2024.
Andranno
inoltre tenuti in considerazione eventuali benefici tratti dalla ricorrente tanto
grazie ad addebiti sul conto della società di cui ella può avere giovato a
titolo personale, quanto delle entrate della Sagl.
Quanto
precede, per esempio, per quanto attiene ad eventuali rifornimenti di
carburante non attinenti all’attività professionale (che peraltro, lo si
rammenta, la ricorrente aveva dichiarato di non aver esercitato malgrado vi
siano, poi, entrate avente causale Uber sul conto della ditta e ritenuto che
nel mese di novembre sul conto della ditta vi sono ben otto rifornimenti di
carburante) ma all’uso privato del veicolo.
Andranno
anche presi in considerazione sia per il pagamento eventuale dell’abbonamento
di telefonia mobile ad uso privato (si rammenta, infatti, che a novembre 2024
risultano dal conto della ditta ben tre addebiti __________), che il pagamento
del parcheggio utilizzato per la __________ (ad __________ a novembre 2024
risulta corrisposto l’equivalente per la locazione di due posteggi per totali
fr. 240.-).
Inoltre,
andrà valutata la natura di quanto versato alla società dal figlio della
ricorrente sempre nel mese di novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.).
Corretto,
quindi, nel principio il computo della __________ per determinare il diritto, o
meno, alle prestazioni Las per il mese di dicembre 2024, il ricorso deve essere
parzialmente accolto e gli atti rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di
quanto suindicato.
2.9
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del
21.
febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.
2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Gli
atti sono rinviati all’USSI affinché proceda conformemente a quanto indicato al
consid. 2.8.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti