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Decisione

42.2025.12

Computo sostanza inerente veicolo usato a scopo privato corretto nel principio. Atti rinviati all'amministrazione per computo della sostanza sulla base della quota parte mensile. Ricorso parzialmente accolto

12 agosto 2025Italiano55 min

i redditi ai sensi degli art.

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2025.12

CL/sc

Lugano

12 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo dell’11

febbraio 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI

1 - cittadina __________ nata nel 1974 a beneficio di un permesso di domicilio

“C” valido sino al 16 gennaio 2026 (cfr. doc. 141) – ha beneficiato delle

prestazioni assistenziali da luglio 2023 (cfr. doc. 515).

1.2. Con

decisione del 20 dicembre 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (in seguito: USSI) ha rifiutato all’assistita il rinnovo delle

prestazioni scadute il 30 novembre precedente. In particolare, nel proprio

provvedimento l’amministrazione ha rilevato che “come risulta dall’allegata

tabella di calcolo, il reddito disponibile residuale per la sua unità di

riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e

della socialità (artt. 19 e 48 Las), motivo per cui non si giustifica il

versamento di una prestazione mensile” (cfr. doc. 156).

Dalla

tabella di calcolo in questione risulta che l’USSI, per stabilire se RI 1

avesse, o meno, diritto al rinnovo delle prestazioni Las, ha computato un

reddito pari a fr. 0.-, una sostanza computabile come reddito Las di fr. 12'413.-

(su base mensile) ed una spesa computabile Las di fr. 1'923.- (su base mensile,

dei quali fr. 1'334.- a titolo di spesa per l’alloggio e fr. 589.- quale “premi

assicurazione malattia”).

A

titolo di reddito, l’amministrazione ha, quindi, tenuto conto della sostanza

computabile come reddito, e meglio della sola voce “veicoli a motore e altri

fattori della sostanza”, per fr. 22'413.-, dai quali ha dedotto la quota

esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 157-158).

1.3. Con

reclamo del 17 gennaio 2025, la ricorrente ha impugnato la decisione resa nei

suoi confronti facendo valere che “il calcolo per il computo della sostanza

computabile come reddito Las dovrebbe avvenire su calcolo annuale, suddiviso su

12 mesi, e non solo mensile come da copia decisione allegata” (cfr. doc.

66).

1.4. Con

decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025, l’USSI ha confermato la propria

precedente decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) La

decisione impugnata applica i criteri stabiliti dalla Legge sull’assistenza e

riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale. Nell’ambito

dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre

prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto

all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i

redditi e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di

un eventuale fabbisogno scoperto.

(…) ai sensi dell’art. 22 lett. a n. 2 Las,

la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr.

100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza fr.

10'000.- per una persona sola (…) eccezioni transitorie a questo computo

possono essere concesse in caso di rigore, segnatamente se la sostanza computabile

nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

Ne consegue che, in virtù dell’art. 22

lett. a n. 2 Las e del principio di sussidiarietà, la sostanza mobiliare, nella

quale rientrano anche i veicoli, deve essere integralmente considerata al fine

del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Nel caso di specie, si rileva che, come

attesta il documento Eurotax, la __________ immatricolata nel 2014 e intestata

a nome della signora RI 1, il 5 dicembre 2024 aveva un valore di CHF 22'413.-.

L’USSI ha di conseguenza correttamente

interamente computato la sostanza, senza suddividerla per 12 mesi, alla voce

“altra sostanza” del calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale

mensile l’importo di CHF 22'413.- detraendo la quota esente di CHF 10'000.-.

Dal calcolo è scaturita un’eccedenza nella sostanza di CHF 12'413.-.

Alla luce di quanto sopra, la decisione del

20 dicembre 2024 si rivela corretta e va confermata.”

(cfr. all. A1 a doc. I)

1.5. Con

tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato innanzi al TCA la decisione su reclamo

resa nei suoi confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:

" (…) Vorrei

chiedere la vostra attenzione sul mio stato di salute. Mi ritrovo in malattia e

siccome non ho un’assicurazione per la perdita di guadagno, mi trovo in una brutta

situazione finanziaria, ho dovuto ricorrere ai vostri aiuti assistenziali, i

quali per un periodo di tempo mi sono stati concessi, ma purtroppo la mia

domanda per il mese è stata rifiutata, e successivamente anche dopo la mia

opposizione è stata respinta tramite comunicazione ricevuta dall’Ufficio

sostegno sociale.

Il tutto è per il fatto

che ho un’automobile intestata a mio nome. Questa auto in verità non è mia ma

bensì della mia società la quale possiede due macchine, una per i trasporti di

persone, e la seconda una macchina aziendale, quali beni patrimoniali della __________.

Io purtroppo non

essendo alla conoscenza di questa legge mi sono permessa di metterla a mio

nome, senza mai avere pagato un prezzo di vendita.

Chiedo scusa ma ho

messo l’auto a mio nome pensando di fare un bene, in quanto mi sono permessa di

fare questo passaggio dove l’auto mi è servita per spostarmi nel recarmi alle

cure mediche come fisioterapia ed altro. Dopo questo mio sbaglio, ho riportato

l’auto nell’azienda, non avendo più l’auto intestata.

Vengo quindi chiedendo

cortesemente che mi sia concessa la prestazione sociale per il mese di

dicembre, non essendo in grado di pagare gli affitti ho ricevuto da parte del

proprietario la comunicazione che entro fine mese di febbraio dovrò lasciare

l’appartamento.” (cfr. doc. I)

1.6. Nella propria risposta del 26 marzo 2025,

l’USSI postula la reiezione del ricorso ed osserva quanto segue:

" (…) Nel

caso di specie è pacifico che al momento della richiesta di rinnovo della

prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, risulta una __________,

intestata a nome della signora RI 1 e avente un valore di CHF 22'413.- (cfr.

applicativo di ricerca storico “cariquest”, carta grigia, Eurotax del 5

dicembre 2024). La stessa ricorrente, nel reclamo del 17 gennaio 2025, si è

limitata a contestare il metodo di calcolo e non la proprietà della vettura.

A titolo abbondanziale si osserva che come

affermato dalla ricorrente, risulta che l’automobile viene utilizzata dalla

signora RI 1 per scopi personali.

L’USSI, quindi, come anche indicato nella

decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025, in virtù del principio della

sussidiarietà e dell’art. 22 lett. a n. 2 Las, che prevede che la sostanza

mobiliare, nella quale rientrano anche i veicoli, deve essere integralmente

considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali, ha di

conseguenza correttamente interamente computato la sostanza, senza suddividerla

per 12 mesi (cfr Disposizione USSI del 2021 inerente al computo della sostanza

mobiliare e immobiliare), alla voce “altra sostanza” del calcolo volto a

determinare la prestazione assistenziale mensile l’importo di CHF 22'413.-

detraendo la quota esente di CHF 10'000.-. (…).” (cfr. doc. III).

1.7. In

data 27 marzo 2025, oltre a trasmettere alla ricorrente copia della risposta di

causa, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare

eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno,

l’USSI ha negato a RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las per il (solo) mese

di dicembre 2024.

2.2. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.3. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti

anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A

decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti

forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1

persona

1’031.-- / mese

2 persone

1'577.-- / mese

3

persone

1'918.-- / mese

4

persone

2'206.-- / mese

5

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Nel

2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22

dicembre 2023 pag. 416).

Dal 1° gennaio 2025 il forfait di

mantenimento è stato così aumentato:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1

persona

1’061.-- / mese

2

persone

1'624.-- / mese

3

persone

1'974.-- / mese

4

persone

2'271.-- / mese

5 persone

2'568.-- / mese

Per ogni persona

+ 216.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

2.4. L’art.

22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è

quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a)

Reddito computabile:

1.

vengono computate le prestazioni

ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se

vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento

e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.

20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli

in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere

concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito

fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i

redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato;

5.

non viene computata per ogni

membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro

(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la

quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)

Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e

oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi

sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.

8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)

Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene

considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile residuale,

fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,

corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è

conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta così il

reddito computabile:

“1.

Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)

Fatti

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili

le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il

richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le

prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in

quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1 lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

Considerandi

2.

Le

spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.

1.

lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del

20%

2.

Se una persona che non fa parte

dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio

viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.5

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il

principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza sociale può, dunque,

essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi

o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio

di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte

di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente

(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito

di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e

segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA

42.2017.51

del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre

2011).

Con

sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato

che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e

giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente

esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di

bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016

consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al

consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che

solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita

durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in

formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla

formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi

alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto

sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio

come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono

ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della

responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

Il

TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi

sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni

complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono

l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza

sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”.

In

una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1

e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.6

Nelle

Direttive CSIAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, al

punto D.3.1. (“Sostanza Principi e quote esenti”), figurano le

seguenti indicazioni:

" D.3.1.

Concetto di sostanza

1.

Si annoverano nella sostanza tutti i valori patrimoniali sui

quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà. Per

valutare la situazione di indigenza fanno stato i mezzi effettivamente

disponibili o realizzabili a breve termine. Sono esclusi gli effetti personali

e le suppellettili domestiche.

2.

Nella valutazione delle situazioni di indigenza si può

rinunciare a prendere in considerazione determinati valori patrimoniali se:

a. ne conseguirebbe, per il beneficiario del sostegno o per i suoi

familiari, un caso di rigore eccessivo

b. la realizzazione fosse economicamente svantaggiosa; oppure

c. l’alienazione di oggetti di valore fosse improponibile per

altre ragioni.

3.

Per l’alienazione di mezzi realizzabili deve essere accordato

un termine adeguato. All’occorrenza, nel frattempo, si deve accordare un

sostegno economico.

Quote patrimoniali esenti

4.

All’inizio del sostegno sono

accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:

a. fr. 4’000.00 per persona singola

b. fr. 8’000.00 per coppia

c. fr. 2’000.00 per ogni figlio

minorenne

d. tuttavia max. fr. 10’000.00 per unità

di riferimento

5.

Sulle prestazioni a titolo di

indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono

accordate le seguenti quote esenti:

a. fr. 30’000.00 per persona singola

b. fr. 50’000.00 per coppia

c. fr. 15’000.00 per ogni figlio

minorenne

d. tuttavia max. fr. 65’000.00 per unità

di riferimento

Spiegazioni

a) Quote patrimoniali esenti

Per rafforzare la responsabilità individuale, all’inizio del

sostegno è riconosciuta una quota patrimoniale esente. Per la commisurazione

del diritto al sostegno fa stato la sostanza disponibile il primo giorno del

mese a partire dal quale è richiesto un sostegno.

Per le prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di

indennità per menomazione dell’integrità si applicano norme particolari e quote

esenti più elevate. Su tali prestazioni sono riconosciute delle quote esenti

anche quando le medesime sono corrisposte durante un periodo di sostegno. Con

l’ammontare della quota esente si tiene conto del fatto che gli aventi diritto

hanno subito un danno immateriale, e conseguentemente è loro accordata una

compensazione materiale.

Le quote esenti fanno riferimento alle quote patrimoniali esenti

prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari annue ai

sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

b) Valori patrimoniali non realizzabili a breve termine

Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori

patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota

patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile.

Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione

ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore. In questi

casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può

esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di

liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone

interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine

adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione

dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato

(E.2.3).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF

8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023

consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12

giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag.

260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18

settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.7

Nel

caso di specie, dagli atti emerge che a luglio 2023 la ricorrente - allora

convivente con __________ (cittadino __________, nato nel 1989, a beneficio di

un permesso per stranieri provvisoriamente ammessi “F”; cfr. doc. 969 e 974) -

si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio al fine di richiedere le

prestazioni Las (cfr. doc. 967).

Dall’estratto

del Registro di commercio risulta che la ricorrente era (al momento della

richiesta di prestazioni Las ed è tuttora) unica socia e presidente della

gerenza della __________. Quale gerente con diritto di firma individuale per la

società figura, dal luglio 2022, il nominativo di __________.

La

società ha sede presso il domicilio di RI 1 ed è attiva nel trasporto

professionale di persone e cose, nonché nell’esercizio di un servizio taxi

(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Dal

“Preavviso Comunale” del 25 luglio 2023 della Città di __________ risulta

quanto segue:

" (…) La

signora RI 1 ripresenta domanda di sostegno sociale in quanto con le entrate

non riesce a coprire il fabbisogno. Divide l’economia domestica con il signor __________,

cittadino __________ con permesso “F”. La richiedente è iscritta come

indipendente dal 1° luglio 2019 e svolge l’attività di __________, inoltre è

socia e gerente della __________, dichiara che da questa società non riceve

nessun guadagno, è stata aperta per poter firmare il contratto di leasing

dell’auto. (…) è stata informata che se nei prossimi mesi non riuscirà a

guadagnare dall’attività di __________ dovrà stralciarsi da indipendente.”

(cfr. doc. 963)

Dalla

documentazione inizialmente versata agli atti da RI 1 risulta:

-

che titolare della licenza di

circolazione emessa ad agosto 2022 per la __________, immatricolata nel 2017, è

la __________ (cfr. doc. 977);

-

che titolare della licenza di

circolazione emessa a dicembre 2021 per la __________, immatricolata nel 2014,

era la __________ (cfr. doc. 902);

-

dalla “Dichiarazione dei dati

relativi al reddito da attività indipendente” per il 2020 risulta che la __________

ha avuto utili netti di fr. 6'096.-. Per l’anno 2023 il reddito annunciato dall’assistita

è pari a fr. 20'000.- lordi, equivalenti, secondo le indicazioni di RI 1, a fr.

10'000.- netti (cfr. doc. 911);

-

dallo scritto del 12 luglio 2023

della ricorrente che “dalla società __________ della quale sono socia e

presidente della gerenza non percepisco nessuno stipendio, come già riferito la

società è stata fondata per acquistare la auto” (cfr. doc. 907);

-

che da agosto a dicembre 2023 la

ricorrente è stata inabile al lavoro al 100%, come attestato dal generalista

dr. med. __________ (cfr. doc. 898-901). L’inabilità è stata ulteriormente

attestata dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,

sempre nella misura del 100% per il febbraio 2024 (cfr. doc. 897), dell’80% da

marzo 2024 (cfr. doc. 335, 336, 744, 896), poi tornata al 100% da giugno a

luglio 2024 (cfr. doc. 300, 318), quindi all’80% da agosto 2024 (cfr. doc. 154,

202, 234, 261, 271).

Dal

verbale relativo al colloquio tenutosi presso gli uffici dell’USSI nell’ottobre

2023, sottoscritto dalla ricorrente, risulta quanto segue:

" (…) la

signora ha presentato nuovamente la domanda di assistenza poiché con la sua

attività indipendente quale __________ non riesce a garantirsi il minimo

vitale. È socia + presidente della gerenza con firma individuale della __________.

Comunichiamo alla signora RI 1 che in

applicazione alle linee guida CSIAS e quanto previsto dal nostro Ufficio, è

possibile sostenere una persona al beneficio delle prestazioni assistenziali

con un’attività indipendente in corso solo per un periodo limitato di 6 mesi.

Se con la sua attività non raggiunge il minimo vitale dovrà chiudere l’attività

e rivendicare le indennità straordinarie di disoccupazione (ISD).

-

Verificare il costo mensile del leasing e giustificare come riesce a

sostenerlo.

-

Il compagno qualora dovesse esaurire le indennità di disoccupazione e/o

e indennità giornaliere di infortunio __________ dovrà inoltrare nuova domanda

tramite il __________ considerato che è titolare di un permesso per stranieri

ammessi provvisoriamente.” (cfr. doc. 979-980)

Al

momento in cui ha richiesto l’erogazione delle prestazioni Las, RI 1 locava (e

loca) un appartamento per il quale al locatore (__________) era previsto il

pagamento di un canone locativo di fr. 1'272.- al mese, comprensivo delle spese

accessorie, poi aumentato a fr. 1'334.- da aprile 2024 (cfr. doc. 247). In

aggiunta, la ricorrente loca due posti auto interni, per fr. 120.- al mese

l’uno (cfr. per esempio doc. 351).

Da

luglio 2023, l’USSI ha riconosciuto a beneficio della ricorrente prestazioni

assistenziali ordinarie e speciali sino a novembre 2024, compreso (cfr. doc.

193-196, 225-228, 253-256, 273-276, 293-296, 310-313, 327-330, 403-406,

440-443, 449-452, 461-464, 465-468, 496-499, 508-510 e 515-518), eccettuato il

mese di settembre 2023, per il quale non risultava un fabbisogno scoperto (cfr.

doc. 501-503).

Il

4.

marzo 2024 l’USSI ha sottoposto all’assistita una serie di quesiti, e meglio:

" (…)

-

Voglia documentarci con quali mezzi ha potuto versare direttamente al

locatore l’importo di CHF 1'800.00 il 07.12.2023 e CHF 800.00 il 15.01.2024;

-

Voglia documentarci con quali mezzi paga il leasing, targhe e

assicurazione dell’automobile __________ e __________ considerato che a oggi le

autovetture risultano targate;

-

Favorisca farci pervenire un’attestazione relativa al valore della

vettura __________ e __________

-

Documentarci i soldi del fondo cassa

-

Allegare inoltre gli estratti conte dettagliati della __________ dal

01.01.2023

al 29.02.2024; gli accrediti devono essere documentati con il

relativo giustificativo.” (cfr. doc. 421 e 864)

Il

12.

marzo 2024, la ricorrente ha risposto come segue:

" (…) Le

confermo che i 1'800 chf e anche 800 chf versati a locatore sono stati erogati

dal mio conto corrente, lo stesso dove vengono versate le prestazioni di

assistenza dal vostro ufficio come indennizzo, e siccome ero molto indietro con

il pagamento degli affitti, mi sono sentita in dovere di pagare per evitare

ulteriori problemi a quelli già in essere, restando solamente 200 chf per

vivere. Attualmente le vetture in essere sono in possesso della __________ dove

per far fronte alle spese sta noleggiando le auto.

Io sono solo amministratrice della Sagl e

chiedo l’assistenza non come persona giuridica ma come persona fisica dove per

problemi di salute sono impossibilitata a svolgere la mia professione per

l’azienda ovvero a percepire un guadagno da quest’ultima. Sono in malattia da

luglio 2023 e attualmente per i disbrighi aziendali se ne occupa

l’amministratrice __________. Ribadisco ancora una volta che non lavorando non

posso percepire nessun reddito dalla società.”

(cfr. doc. 865)

Dall’estratto

del conto corrente privato presso __________ della ricorrente risulta che il 7

dicembre 2023 ed il 15 gennaio 2024 sono effettivamente stati pagati gli

importi di fr. 1'800.- e di fr. 800.- a favore di __________ (locatore; cfr.

doc. 423 e 867).

In

allegato al proprio riscontro, la ricorrente ha versato agli atti gli estratti

conto della __________ per gennaio e febbraio 2024.

Da

tale documentazione risulta, in particolare, che nel mese di gennaio,

allorquando l’autoveicolo che occorreva per svolgere l’attività di tassista era

noleggiato alla __________ (cfr. doc. 973), vi sono stati degli acquisti di

carburante, oltre a prelievi a contanti per fr. 700.- (cfr. doc. 870), addebiti

sulla carta di credito per oltre fr. 900.- (cfr. doc. 869), accredito dalla __________

on causale “noleggio auto senza autista per il periodo dal 1.12.2023 fino al

31.12” (cfr. doc. 868) ed una spesa in gioielleria di euro 170.- (cfr. doc.

870).

Queste, invece, le movimentazioni

di rilievo per febbraio 2024:

-

Accrediti da parte di __________, pari a fr. 3'000.- con causale “noleggio

auto senza autista per il periodo dal 01.01.2023 fino al 31.01” (cfr. doc.

973) ed a fr. 200.- con causale “saldo fattura leasing gennaio” (cfr.

doc. 874)

-

Un doppio addebito __________, di fr. 46.25, rispettivamente di fr.

43.90

(cfr. doc. 873);

-

Un addebito a favore di __________ di fr. 240.- (cfr. doc. 875);

-

Un addebito di fr. 531.75 a favore di __________ (assicurazione; cfr.

doc. 874);

-

Prelievi a contanti per fr. 500.- (cfr. doc. 873 e 875) e versamenti di

fr. 300.- (cfr. doc. 875).

Il

18.

marzo 2024, l’assistita è stata segnalata all’Ispettorato sociale, sulla

base delle seguenti considerazioni:

" (…) La

signora RI 1 è iscritta al registro di commercio in quanto socia + presidente

della gerenza con firma individuale della __________. La signora aveva già

beneficiato di PA nel 2015. Ripresenta domanda di assistenza unitamente al

convivente __________ e il diritto è decorso dal 01.07.2023. Nel frattempo il

convivente ha cambiato domicilio è si è trasferito a __________. Siccome

l’utente non possedeva un conto è stata invitata ad aprirne uno affinché

potessimo versare le PA. La signora RI 1 presenta regolarmente certificati

medici di inabilità lavorativa, dal 01.03.2024 risulta abile al 20%. In seguito

a controlli effettuati “targhe” __________ abbiamo rilevato che il 15.11.2023

ha targato una __________ e il 01.04.2021 una __________. Abbiamo richiesto di

farci pervenire un’attestazione relativa al valore delle due vetture. Abbiamo

inoltre richiesto gli estratti conti della __________. Sarebbe opportuno

controllare la Sagl e verificare se l’utente lavora.” (cfr. doc. 862-863).

Il 29 aprile 2024,

l’Ispettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di produrre numerosa

documentazione relativa alla __________ dal gennaio 2023 a quel momento, tanto

bancaria, quanto relativa ai beni immobili e mobili della società (cfr. doc.

859-860).

Questo

il riscontro di RI 1 del 10 maggio 2024:

" (…)

-

La contabilità completa della ditta __________ per l’anno 2023 non è

ancora stata completata. Non appena sarà completata vi invierò una copia

dell’incarto. Per l’anno 2024 non è ancora stato fatto nulla;

-

L’azienda non ha dipendenti e perciò non sono stati versati dei salari,

né tanto meno vi sono certificati di lavoro;

-

L’azienda non detiene alcun bene immobile di proprietà e non ha alcun

locale in affitto/locazione;

-

L’azienda da inizio anno 2023 ha un’autovettura in leasing;

-

L’azienda ha in locazione un posteggio per l’autovettura aziendale, il

quale è stato disdetto ed ora posteggio l’auto nel garage a casa mia. Questo

garage viene pagato da me insieme all’affitto dell’appartamento.

-

L’azienda ha un computer di sua proprietà;

-

L’azienda ha un solo conto commerciale presso a __________ intestato a __________.

In allegato invio lista dei movimenti per l’anno 2023 e 2024 fino ad oggi;

-

L’azienda ha una sola carta di credito business intestata a __________,

per la quale allego estratto conto dell’anno 2023 e 2024 fino ad oggi.” (cfr.

doc. 782-783).

Questa,

invece, la documentazione prodotta dalla ricorrente:

-

“panoramica dei premi a partire

dal 01.07.2023” per la __________, per un premio annuo di fr. 2'655.08

(cfr. doc. 784);

-

Estratto del conto corrente

Postfinance della __________ per il 2023, dal quale emerge, in particolare, che

oltre a spese per carburante, Sezione della circolazione ed assicurazioni vi

sono stati:

o Accrediti da parte di tale __________ di fr. 1'000.-

il 18 gennaio 2023 (cfr. doc. 791); di fr. 2'223.00 il 17 febbraio 2023 (cfr.

doc. 790); di fr. 3'582.00 il 27 febbraio 2023 (cfr. doc. 790); di fr. 3'173.00

il 30 marzo 2023 (cfr. doc. 789); di fr. 4'760.- il 10 maggio 2023 (cfr. doc.

788); di fr. 2'870.- il 22 maggio 2023 (cfr. doc. 788); di fr. 4'056.00 e fr.

2'274.00 il 7 luglio 2023 (cfr. doc. 787) e di fr. 375.00 l’8 settembre 2023

(cfr. doc. 786; per totali oltre fr. 20'000.-);

o Accredito di fr. 27'340.00 in data 30 gennaio 2023 con

causale “accredito sul proprio conto” (cfr. doc. 790) ed immediato

addebito di fr. 27'342.20 (cfr. doc. 790);

o Doppi addebiti per __________ (cfr. doc. 791);

o Addebito di fr. 1'442.00 del 12 maggio 2023 a favore

di __________ (locatore; cfr. doc. 788);

o Addebito per prelievo a contanti di fr. 700.- il 10

luglio 2023, di fr. 280 il 17 luglio 2023, di fr. 360.- il 26 luglio 2023 e di

fr. 110.- il 31 luglio 2023 (cfr. doc. 787);

o Addebito per prelievo a contanti di fr. 3'950.- del 3

agosto 2023 (cfr. doc. 786).

-

Estratto del conto corrente __________

della __________ per il periodo dal 1° gennaio all’8 maggio 2024, dal quale

emerge, in particolare, che oltre a spese per carburante, Sezione della

circolazione ed assicurazioni vi sono stati, oltre a quanto già indicato per

gennaio e febbraio 2024:

o Accredito di fr. 1'210.- da parte di __________ del 1°

marzo 2024;

o addebito di fr. 1'263.10 del 1° marzo 2024 a favore a

“__________” (cfr. doc. 793, equivalente al leasing della __________; cfr. doc.

649)

o Accredito da parte di __________ di fr. 3'700.- di

data 5 marzo 2024 (cfr. doc. 793);

o Addebito a favore di __________ di fr. 2'470.75 del 21

marzo 2024 (cfr. doc. 794)

-

Estratto della carta __________

della __________ per il 2023, dalla quale risultano:

o Addebiti __________;

o Addebiti __________;

o Addebiti presso __________, __________ e __________ in

Svizzera, __________ in Italia;

o Addebiti per ristorante (__________ cfr. doc. 808);

o Addebiti per carburante;

o Addebiti __________ (cfr. doc. 796-810).

-

Estratto della carta __________

della __________ per il 2024, dalla quale risultano spese non immediatamente

collegabili alla Sagl e meglio:

o Addebiti __________;

o Addebiti a favore “__________”;

o Addebiti per parrucchiere a __________;

o Un addebito di euro 490.- a favore di __________;

o Spese presso __________ e __________ (cfr. doc.

811-815).

-

Dichiarazione di imposta 2022

della Sagl, ove risulta un utile netto di fr. 13'311.- (cfr. doc. 817-818);

-

Istanza di iscrizione a RC della

società (cfr. doc. 829-830);

-

Copia dell’Istromento notarile di

costituzione della Sagl del 18 marzo 2016 (cfr. doc. 832-837).

Preso

atto di questa documentazione, il 15 novembre 2024, l’Ispettorato sociale ha

convocato la ricorrente per “svolgere degli accertamenti relativi alla sua

condizione personale e/o finanziaria”, per il successivo 20 novembre (cfr.

doc 780).

Dal

verbale di audizione del 20 novembre 2024 emergono, in particolare le seguenti

dichiarazioni/risposte fornite da RI 1 ai propri interlocutori:

" (…)

D: Dispone di una licenza di condurre?

R: Certo ed ho anche l’autorizzazione per

il trasporto professionale delle persone.

D: Possiede un’autovettura e/o motoveicolo

immatricolati, a suo nome, in Svizzera? All’estero?

R: Ho una __________ del 2014 (valore

eurotax CHF 4'000.-). (…)

D: signora RI 1, in Svizzero e/o

all’estero, ha in locazione una residenza secondaria, casa/appartamento di vacanza,

garage, posto auto, capannone, magazzino, deposito e/o affini?

R: No. Preciso che ho 2 posti per auto, uno

per la mia auto (legato al contratto di locazione) mentre il secondo posto auto

è pagato dalla società.

(…)

D: Signora RI 1 oltre al recapito cellulare

che ha annunciato all’USSI (__________) dispone di altri recepiti telefonici?

R: __________ che è della __________. In pratica nel mio telefono cellulare ho

2.

sim card, la mia privata e quella detti (entrambi contratti __________). (…)

D: Quale mezzo di trasporto usa per i suoi

spostamenti?

R: Utilizzo la mia auto personale per non

caricare spese sulla società in pratica se faccio chilometri sull’auto della

ditta vengo tassata a fino anno per i chilometri fatti a titolo privato (circa

CHF 3'000.- all’anno). (…)

D: Signora RI 1 è corretto asserire che in questo momento la __________ detiene

la __________ con targhe __________, mentre lei come persona detiene la __________

con targhe __________?

R: Sì giusto

D: Signora RI 1 le due auto (…) sonno vincolate

con un leasing? Se sì, voglia fornircene copia. Se no, voglia inviarci copia

delle due licenze di circolazione.

R: La __________ non ha più il leasing

mentre la __________ sì.

D: Signora RI 1 dove sono parcheggiate le

due vetture (…)?

R: In __________, dove abito io.

D: Signora RI 1 dal documento nr. 3 si

evince che oltre all’appartamento in locazione le ha locato anche 2 posti auto.

Nel suo scritto del 10.05.2024 lei ha dichiarato che in precedenza l’auto

aziendale aveva un proprio posto auto, dove si trovava il parcheggio per l’auto

aziendale? Quando è stato disdetto?

R: Se ben ricordo, nel 2023 (fine 2022 – inizio 2023) avevo affittato per

qualche mese (6-8 mesi) un parcheggio ad Agno per parcheggiare l’auto (__________)

quando la prendeva il signor Ibrahim in quanto lui lavorava ad __________ al

ristorante __________.

D: Signora RI 1 la ditta __________ quando

ha iniziato la sua attività?

R: a marzo 2016.

D: Quindi dal 2017 la ditta tiene una

contabilità della propria attività, giusto?

R: Giusto.

D: Signora RI 1 lei a quel tempo,

concretamente di cosa si occupava?

R: Certo io stavo lavorando come tassista.

D: Signora RI 1 quando è stata costituita

la società __________ questa aveva sede in __________ a Lugano, quindi

concretamente la ditta aveva un ufficio giusto?

R: Si tratta dell’appartamento di __________

in quanto io mi sono trasferita da lui e l’auto della ditta __________ era nei

parcheggi dello stabile.

D: Signora RI 1 per quale ragione la

società è stata fondata da lei ed il signor __________ era gerente se poi, dopo

un mese, tutta la gestione, il diritto di firma è passata concretamente a lei?

R: Lui era un mio cliente e si è proposto

di fondarmi una ditta ma poi mi sono accorta che non faceva i miei interessi

così ho deciso di farlo uscire dalla ditta e così abbiamo fatto.

D: Signora RI 1 la ditta __________ nel

2016.

ha immatricolato 3 autovetture, per quale ragione?

R: La __________ l’ho presa per essere

noleggiata e l’ho tenuta per 4 anni. La __________ era autorizzata ed

utilizzata per il trasporto di persone mentre la __________ la utilizzavo io a

titolo privato. Preciso che la __________ e la __________ avevano la targa

trasferibile.

(…)

D: Signora RI 1 lei ha beneficiato delle

prestazioni assistenziali da aprile 2015 fino ad agosto 2015, poi a marzo 2016

è riuscita a fondare una società. Concretamente cosa è cambiato nella sua vita

da settembre 2015 a febbraio 2016?

R: come detto prima io non avevo la

possibilità di costituire un’azienda ma grazie al signor __________ è stato

possibile. Lui ha messo i suoi soldi su di un conto __________ per fondare la

ditta. In seguito la società ha comprato un’auto (__________) del valore

superiore a fr. 20'000.- così lui ha potuto riprendersi i suoi 20'000.- franchi.

(…)

D: Signora RI 1 l’auto della __________ è

provvista di cronotachigrafo a disco oppure digitale? Del Tassametro?

R: L’auto è provvista di cronotachigrafo

versione con il disco manuale. (…)” (cfr. doc. 763-771).

Agli

atti, successivamente al verbale, è stata versata ulteriore documentazione, e

meglio:

-

la polizza assicurazione veicoli della __________ intestata alla Sagl,

con un premio annuo di fr. 4'347.40 presso __________ (cfr. doc. 760-762);

-

la __________ per l’assicurazione della __________ dell’aprile 2024,

intestata, per “uso privato” alla ricorrente, con un premio annuo di fr.

2'720.70 (cfr. doc. 754-759);

-

Copia della licenza di circolazione per la __________, intestata alla

ricorrente, rilasciata il 5 dicembre 2024 (cfr. doc. 753);

-

copia della valutazione Eurotax della __________, dalla quale emerge un

valore di vendita di fr. 22'413.- (cfr. doc. 752);

-

copia della licenza di circolazione della __________, rilasciata il 15

novembre 2023 dalla quale emerge che detentrice del veicolo è la Sagl (cfr.

doc. 773).

Il

18.

dicembre 2024, RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las scadute il

30.

novembre precedente (cfr. doc. 77-79).

Dagli

allegati alla domanda risulta che per i mesi di ottobre e novembre 2024

l’attività della ricorrente non avrebbe avuto alcuna entrata, e meglio come la

medesima ha attestato mediante i moduli “indipendenti – contabilità lavori

eseguiti” e “modulo contabilità per attività indipendente” (cfr.

doc. 80-83).

Dagli

estratti conto della __________ risultano, in particolare, le seguenti

movimentazioni:

-

ottobre 2024:

o

un accredito di fr. 300.- da parte

di A__________ del 1° ottobre 2024 (cfr. doc. 204);

o

accrediti da pare di __________

del 7 ottobre 2024 di fr. 399.83 (cfr. doc. 205), del 14 ottobre 2024 di fr.

267.81

(cfr. doc. 206), del 21 ottobre 2024 di fr. 300.81 (cfr. doc. 207) e di

fr. 1'259.31 del 28 ottobre 2024 (cfr. doc. 207);

o

numerosi addebiti per rifornimenti

di carburante (cfr. doc. 204-208);

o

l’addebito (di data 1° e 30

ottobre 2024) della retta del leasing per la __________ di fr. 1'263.10 (cfr.

doc. 204 e 208);

o

l’addebito di fr. 240.- a favore

di __________ (cfr. doc. 205);

o

un addebito __________ (cfr. doc.

205);

o

un addebito __________ (cfr. doc.

205);

o

un addebito “__________” (cfr.

doc. 205);

-

nel mese di novembre 2024:

o

due importi addebitati alla Sagl a

favore __________ il 4 novembre 2024 (cfr. doc. 89) ed un terzo il 12 novembre

2024.

(cfr. doc. 90);

o

due rifornimenti di carburante del

2.

novembre 2024 (cfr. doc. 88), un rifornimento di carburante l’8 novembre

2024, uno dell’11 novembre 2024, uno del 15 novembre 2024, uno del 16 novembre

2024, uno del 18 novembre 2024 ed uno del 25 novembre 2024 (cfr. doc. 89-91),

allorquando la società non ha avuto, stando alle precisazioni della ricorrente,

entrate e RI 1 non ha quindi svolto la propria professione di __________;

o

il pagamento di fr. 240.- a favore

di __________ del 13 novembre 2024 (cfr. doc. 90);

o

un accredito __________ di fr.

160.64

del 4 novembre 2024 (cfr. doc. 89), un altro di fr. 237.90 di data 11

novembre 2024 (cfr. doc. 90), un altro di fr. 462.71 del 18 novembre 2024 (cfr.

doc. 91) ed un terzo del 25 novembre 2024 per fr. 932.02 (cfr. doc. 92;

rammentato che anche a novembre 2024 la ricorrente risultava inabile all’80%);

o

accrediti di fr. 80.-, 120.-,

100.- e 130.- da parte di uno dei figli della ricorrente (cfr. doc. 90 e 92).

Con

decisione del 20 dicembre 2024, l’USSI ha, come visto al consid. 1.2.,

rifiutato all’assistita il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 novembre

precedente, tenendo in considerazione nei propri calcoli, a titolo di sostanza

computabile, il valore dell’autoveicolo intestato alla ricorrente al netto

della quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 156-158).

Successivamente

al reclamo del 17 gennaio 2025 (cfr. supra consid. 1.3.), RI 1 ha chiesto il

rinnovo delle prestazioni Las anche per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 41).

L’erogazione delle prestazioni assistenziali le è stata negata con decisione

del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. 38-40).

Il

30.

gennaio 2025, l’Ispettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di prendere

posizione su diverse voci di “spese” risultanti sul conto della Sagl per i mesi

di luglio ed 2023, nonché per gennaio, febbraio, marzo, ottobre e novembre 2024

(in particolare relative a prelievi a contanti, spese presso negozi di generi

alimentari, assicurazioni differenti da quelle degli autoveicoli prodotte in

atti e spese in gioielleria; cfr. doc 724 – 739).

Il

termine assegnato a RI 1 è giunto a scadenza il 17 febbraio 2025 (cfr. doc.

714), data in cui il Servizio Ispettorato, cui nel frattempo alcun documento

aggiuntivo rispetto a quanto già in atti era pervenuto, ha allestito il proprio

rapporto di chiusura del caso, rilevando:

-

“L’utente non ha informato

l’USSI dell’aumento della propria sostanza – autoveicolo. Nel corso

dell’istruttoria è emerso che l’utente ha acquisito, di recente, una nuova

autovettura, trattasi di una __________; di conseguenza è stata chiesta la

valutazione Eurotax ed è emerso che il valore dell’auto è di CHF 22'413.00. Di

questa nuova acquisizione l’utente non ha informato l’USSI. In occasione della

sua audizione (20.11.2024) l’utente ha confermato l’acquisizione della predetta

autovettura. Dall’analisi della documentazione raccolta e nelle banche dati è

emerso che la signora RI 1 è divenuta detentrice della __________ in due

distinti periodi e segnatamente:

o Dal 24.02.2024 al 26.08.2024;

o Dal 20.09.2024 ad oggi.

Ritenuto che l’utente non ha comunicato all’USSI di

essere entrata in possesso dell’autovettura né in aprile 2024 né in settembre

2024.

l’USSI dovrà rielaborare la tabella di calcolo, tenendo debitamente conto

del valore dell’autovettura, per le mensili riportare nella tabella al punto

4.2.”. (cfr. doc. 699, trattasi dei

mesi da maggio ad agosto 2024 e dei medi di ottobre e novembre 2024, come

indica il doc. 700).

-

“L’utente non ha redatto

correttamente la contabilità della sua attività. Dall’analisi della

documentazione raccolta lo scrivente Servizio è giunto alla conclusione che la

contabilità individuale consegnata dall’utente all’USSI non rispecchia il reale

risultato aziendale mensile (…) è corretto ritenere che l’estratto mensile del

conto __________ della ditta unitamente all’estratto mensile della carta di

debito rappresentano, di fatto, la contabilità mensile della ditta. Pertanto un

eventuale importo “positivo” nel saldo delle transazioni mensili dei due citati

conti dovrà essere inserito nel calcolo per stabilire il reddito disponibile

residuale. Diversamente l’utente ha consegnato ad USSI i formulari mensili

della contabilità per aziende individuali sui quali ha dichiarato di non avere

guadagni. Dagli estratti conto della ditta non figura alcun versamento a favore

dell’utente con la voce “stipendio”, tuttavia la signora RI 1 avrebbe dovuto

utilizzare i guadagni mensili netti della ditta per il proprio sostentamento

(al netto di eventuali, giustificati e commisurati, importi quali riserve

dell’azienda).” (cfr. doc. 699)

Il

19.

febbraio 2025 l’assistita ha trasmesso le proprie osservazioni in relazione

alle spese aziendali indicate dall’Ispettorato (cfr. doc. 641-697).

Ne

risulta che al di là di esborsi collegati all’attività aziendale ed a prelievi

giustificati come in vista dell’acquisto della __________ avente licenza di

circolazione di novembre 2023, oltre che al versamento delle rate del relativo

leasing, sono state effettuate spese personali di RI 1 dal conto della ditta.

In

data 21 febbraio 2025, RI 1 ha comunicato quanto segue alla parte resistente:

" (…) in

merito alla vostra ultima lettera dove mi viene negato il versamento delle

prestazioni assistenziali, voglio comunicarvi che non ero a conoscenza che

possedendo un veicolo intestato a mio nome, la legge non lo permettesse. Tengo

a precisare che la mia azione è stata fatta per evitare di dovere pagare

all’azienda l’uso dell’auto. Alla luce dei fatti la mia situazione ad oggi è

cambiata, in quanto mi sono espropriata dell’auto a me intestata ovvero – __________

– la quale è stata ricollocata nei beni patrimoniali della __________ con una

cessione mobiliare senza movimento di denaro “come è stato la prima volta,

quando l’auto è passata dalla società a me stessa” senza movimento di denaro.

Chiesto scusa ma ho messo l’auto a mio nome

pensando di fare un bene, in quanto mi sono permessa di fare questo passaggio

dove l’auto mi è servita per spostarmi nel recarmi alle cure mediche come

fisioterapia e altro.

Prego di comprendere la mia problematica,

la quale mi trovo con gli affitti arretrati, ed ho dovuto chiedere ad amici di

prestarmi soldi per il mio sostentamento. Sarei molto grata se si potesse darne

seguito al più presto.” (cfr. doc. 14)

Il

24.

febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las

anche per il mese di febbraio 2025 (cfr. doc. 18-20)

Il

25.

febbraio 2025 l’USSI ha chiesto a RI 1 se lo scritto del 21 febbraio

precedente fosse da intendersi quale reclamo formale alla decisione del 4

febbraio 2025 (cfr. doc. 13).

Non

risulta agli atti alcun riscontro da parte della ricorrente a tale richiesta.

In

relazione, invece, alla domanda di prestazioni assistenziali per il mese di

febbraio 2025, preso atto che dalla contabilità della Sagl, rispettivamente,

dall’estratto conto della ditta, per il mese di gennaio 2025 risultavano degli

accrediti, l’USSI ha invitato la ricorrente ha trasmetterne i dettagli “informandola

che fino al ricevimento di quanto a lei richiesto non potremo dar seguito alla

sua richiesta” (cfr. doc. 4).

Non

emerge dagli atti che l’assicurata vi abbia proceduto.

2.8

Chiamato a pronunciarsi il TCA ribadisce

che l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà

un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata

in DTF 146 I 1).

Nel

caso di specie, ad essere contestato dalla ricorrente è il computo, nei calcoli

volti a stabilire il diritto di RI 1, o meno, alle prestazioni assistenziali

per dicembre 2024 della vettura __________, sino a quel momento mai presa in

considerazione dall’USSI a titolo di sostanza computabile come reddito.

In

concreto, questo Tribunale rileva che a ragione, nel principio e nei propri

calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las eventualmente di

diritto per dicembre 2024, l’USSI ha computato la sostanza costituita dal

veicolo __________.

Se

a quel momento, e meglio come risulta dalla licenza di circolazione emessa il 5

dicembre 2024, il veicolo era anche effettivamente intestato alla ricorrente

(cfr. supra consid. 7), questo Tribunale rileva che, in ogni caso, ella da

tempo ne faceva uso privato. E questo anche se l’autovettura in questione

risultava, prima di dicembre 2024, formalmente intestata alla __________.

Risulta

infatti chiaramente da quanto dichiarato da RI 1 che quantomeno da inizio 2023

il veicolo in questione veniva addirittura prestato all’ex compagno per recarsi

al lavoro (“avevo affittato per quale mese (6-8 mesi) un parcheggio ad __________

per parcheggiare l’auto (__________) quando la prendeva il signor Ibrahim in

quanto lui lavorava ad __________ (…)” cfr. supra consid. 2.7.).

Seppure

intestata alla società, la __________ era di fatto l’automobile che veniva

usata per scopi privati dalla ricorrente (“La __________ era autorizzata ed

utilizzata per il trasporto di persone mentre la __________ la utilizzavo io a

titolo privato”; cfr. supra 2.7.).

Si

rammenta, a titolo esemplificativo, che per esempio la Polizza __________ di

assicurazione di quel veicolo riportava l’indicazione “ad uno privato” e

risultava intestata alla ricorrente, non alla Sagl (cfr. doc. 754-759 e supra

consid. 2.7.).

Secondo

questo Tribunale, quindi, nel principio è a ragione che l’USSI ha computato, a

titolo di sostanza computabile come reddito, l’autoveicolo __________

determinandone altresì correttamente il valore sulla base della valutazione

Eurotax (cfr. supra consid. 2.7.).

Il

TCA ritiene, però, che è a torto che l’amministrazione ha tenuto in

considerazione, per ogni mese, l’integralità dell’importo di fr. 22'413.-

(deducendo correttamente la quota esente di fr. 10'000.-) e non la quota parte

di 1/12 della sostanza in questione.

La direttiva USSI del gennaio

2021.

(cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente

quale tema il “computo della sostanza”, in particolare per quanto

attiene al punto b., pag. 2/3, nella sua versione consultabile l’11

giugno 2025), contrariamente a quanto fatto valere dalla parte resistente, non

può essere applicata dal TCA (sulla portata delle direttive amministrative cfr.

supra consid. 2.6.).

Al riguardo, questa Corte rileva,

innanzitutto, che, secondo la Disposizione USSI del gennaio 2021 richiamata

dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.6.), per il computo della sostanza

disponibile ci si deve scostare da quanto previsto dalla Laps.

Sennonché quanto indica, poi, la

medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del

quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto

della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento

del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).

Visto l’utilizzo dei medesimi

termini tra la direttiva USSI e l’art. 10a Laps, non vi è ragione di computare

la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni dell’assistenza

sociale.

Per

prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri

calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo

dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.

Questa

prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio

STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA

42.

2012.9 del 24 ottobre 2012).

Essa

è stata pure recentemente confermata dal TCA (cfr. la STCA 42.2025.8 del 16

giugno 2025 e la STCA 42.2025.11 del 24 giugno 2025).

La

decisione su reclamo deve dunque essere annullata e gli atti devono essere

trasmessi all’USSI affinché emetta una nuova decisione e rivaluti il diritto, o

meno, della ricorrente alle prestazioni Las per dicembre 2024, computando (al

netto della quota esente di fr. 10'000.-) la quota parte di 1/12 del valore del

veicolo in questione ((22'413.00 – 10'000) / 12) e non, invece, l’integralità

della stessa.

Questo

Tribunale sottolinea comunque che, alla luce degli accrediti emergenti

dall’estratto conto della __________ per il mese di novembre 2024,

l’amministrazione dovrà anche valutare in che misura e a che titolo la

ricorrente abbia eventualmente beneficiato delle entrate della sua società in

particolare per quanto attiene a novembre 2024.

Andranno

inoltre tenuti in considerazione eventuali benefici tratti dalla ricorrente tanto

grazie ad addebiti sul conto della società di cui ella può avere giovato a

titolo personale, quanto delle entrate della Sagl.

Quanto

precede, per esempio, per quanto attiene ad eventuali rifornimenti di

carburante non attinenti all’attività professionale (che peraltro, lo si

rammenta, la ricorrente aveva dichiarato di non aver esercitato malgrado vi

siano, poi, entrate avente causale Uber sul conto della ditta e ritenuto che

nel mese di novembre sul conto della ditta vi sono ben otto rifornimenti di

carburante) ma all’uso privato del veicolo.

Andranno

anche presi in considerazione sia per il pagamento eventuale dell’abbonamento

di telefonia mobile ad uso privato (si rammenta, infatti, che a novembre 2024

risultano dal conto della ditta ben tre addebiti __________), che il pagamento

del parcheggio utilizzato per la __________ (ad __________ a novembre 2024

risulta corrisposto l’equivalente per la locazione di due posteggi per totali

fr. 240.-).

Inoltre,

andrà valutata la natura di quanto versato alla società dal figlio della

ricorrente sempre nel mese di novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.).

Corretto,

quindi, nel principio il computo della __________ per determinare il diritto, o

meno, alle prestazioni Las per il mese di dicembre 2024, il ricorso deve essere

parzialmente accolto e gli atti rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di

quanto suindicato.

2.9

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21.

febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Gli

atti sono rinviati all’USSI affinché proceda conformemente a quanto indicato al

consid. 2.8.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti