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Decisione

42.2025.13

Restituzione di prest. assist. essendo emersa convivenza stabile + sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi per non avere informato in merito alla propria situazione personale. No audizione testi. No GP: non soddisfatto requisito della probabilità preponderante

1 settembre 2025Italiano85 min

sentire come testimoni i signori __________, __________, __________ e __________”

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2025.13

rs

Lugano

1° settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 30

gennaio 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato __________ 1965 e

cittadino svizzero, è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali dal

mese di dicembre 2013 al mese di novembre 2021, da agosto a ottobre 2022 e dal

mese di dicembre 2022 al mese di luglio 2024, percependo complessivamente circa

fr. 250'000.-- (cfr. doc. 264-282; 246; 242; 231; 221; 211; 200; 188; 177; 159;

154; 139; 109; 82; 59; 550).

1.2. Con sentenza 42.2022.19 del 20

giugno 2022 questa Corte ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del

rinnovo delle prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2021 deciso

dall’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), in quanto la

richiesta era stata presentata unicamente da RI 1 invece che congiuntamente a __________.

Il TCA, al riguardo, ha rilevato

che “(…) in prima battuta, ovvero nel marzo 2021 prima di essere avvertito

nel maggio 2021 dall’Ispettorato sociale circa possibili conseguenze in

relazione al suo diritto all’assistenza sociale (cfr. doc. 98, 99), il

ricorrente ha asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi

anni e di convivere stabilmente con __________ (cfr. consid. 2.4.)” e,

quindi, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale, ha stabilito che da fine novembre 2021, quando l’insorgente aveva

richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, alla fine di marzo 2022

(la decisione su reclamo è stata emessa il 30 marzo 2022), il medesimo e __________

convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b

e c Reg.Laps.

Questo Tribunale ha peraltro

precisato:

" (…) ai

fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia

domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta

determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci

(cfr. consid. 2.3.), come nel presente caso. A questo proposito è utile

rilevare che __________i, nel marzo 2021, ha dichiarato di cucinare per il

ricorrente, di lavargli i panni e di prestargli la vespa senza un corrispettivo

contributo economico, ad eccezione di un aiuto per pagare la spesa (cfr.

consid. 2.4.).

Giova altresì evidenziare che già in passato, ossia nel giugno

2016, come spiegato da __________ in sede di interrogatorio davanti alla

Polizia, il 26 marzo 2021, l’insorgente - dopo essersi trasferito da lei nel

2015 proveniente da __________ - aveva traslocato a __________ a __________

(cfr. doc. 117; consid. 2.5.), in quanto, “visto che anche lui era rimasto

senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano detto che se lui fosse

rimasto a vivere da me, ci avrebbero dimezzato l'assistenza, anzi preciso,

l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è stato costretto a trovare un

appartamento che ha poi preso a __________. Sono soldi buttati dell'assistenza

perché così facendo pagano un appartamento per nulla. Infatti, io avrei

una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse da me,

l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la

complementare anche a me” (cfr. doc. 127; consid. 2.5.).”

Ritenuto, tuttavia, che la

rappresentante del ricorrente aveva addotto che quest’ultimo versava in condizioni

di grave indigenza e aveva inviato la decisione del 7 giugno 2022 con cui il

Pretore di __________ aveva ordinato all’insorgente di mettere a libera

disposizione della proprietaria l’appartamento a __________ entro dieci giorni

dall’intimazione della decisione, asserendo che “la situazione è oltremodo

grave poiché egli attualmente non ha alternative di alloggio”, come pure il

fatto che tra RI 1 e __________ sarebbe rimasta una sana amicizia, gli atti

sono stati trasmessi all’USSI per verificare l’eventuale diritto del ricorrente

a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza ai sensi

dell’art. 12 Cost. per il lasso di tempo successivo allo sfratto.

Il giudizio 42.2022.19 è

cresciuto in giudicato incontestato.

1.3. Il TCA, con sentenza 42.2023.21 del

5 settembre 2023, ha poi deciso che lo scritto del 29 agosto 2022 inviato da RI

1 all’USSI a seguito dell’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 di fr.

140'421.65, corrispondenti a prestazioni assistenziali che sarebbero state

percepite indebitamente nel periodo dal mese di dicembre 2016 al mese di

novembre 2021, sia stato erroneamente qualificato dall’amministrazione quale domanda

di condono.

In

effetti da un attento esame degli atti di causa è emerso che

l’intenzione dell’insorgente era anche, almeno implicitamente, quella di

contestare l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 in quanto tale (emesso

dall’USSI non avendo “ricevuto nessun documento della signora __________ per

ricalcolare il diritto alle prestazioni di sostegno sociale con l’unità di

riferimento (UR) di due persone”), e meglio la fondatezza del credito di

restituzione, oltre che di chiedere il condono.

Del

resto questo Tribunale, con la sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, ha

stabilito unicamente che il ricorrente non aveva diritto alle prestazioni

assistenziali per il periodo dicembre 2021 - marzo 2022, successivo al lasso di

tempo preso in considerazione nell’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 (dicembre

2026 - novembre 2021).

In virtù del principio della

buona fede (cfr. art. 2 CC), l’USSI avrebbe, così, dovuto perlomeno interpellare

l’interessato circa le sue reali intenzioni al fine di chiarire se il medesimo intendeva

chiedere soltanto il condono o anche contestare l’ordine di restituzione.

La decisione del 17 novembre 2022

con cui l’USSI aveva negato il condono e la decisione su reclamo del 15 marzo

2023 con cui era stato confermato il provvedimento del novembre 2022 erano, dunque,

state emesse prematuramente.

Gli

atti sono stati trasmessi all’USSI per pronunciarsi sul reclamo interposto nell’agosto

2022 contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022.

Il giudizio 42.2023.21 è

cresciuto in giudicato incontestato.

1.4. Con decisione su reclamo del 22

aprile 2024 (cfr. doc. 121-132) l’USSI ha accolto il reclamo di RI 1 del 29

agosto 2022 e ha annullato l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022, osservando:

" (…) Nel

caso concreto, si rileva che l’USSI è venuto a conoscenza che il reclamante

intratteneva una relazione sentimentale con la signora __________, e che,

pertanto, le prestazioni assistenziali erogate al medesimo dovevano essere

calcolate considerando un’unità di riferimento composta da due persone anziché

un’unica persona, in data 4 febbraio 2021 quando il __________ di __________ ha

trasmesso all’USSI uno scritto e-mail con l’indicazione “ieri sera abbiamo

fatto una prima verifica nell’appartamento del RI 1 a __________ viale __________.

Erano presenti i 2 figli __________ e __________ assieme ad una tipa tale __________.

Gli stessi hanno detto che occasionalmente pernottano nell’appartamento del

padre RI 1. Quest’ultimo invece si trova press la sua fidanzata tale __________

__________1961 domiciliata in via __________ a __________.”.

Dal 4 febbraio 2021 ha iniziato a decorrere

il termine di un anno sancito all’art. 26 cpv. 2 Laps per chiedere al

reclamante la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente

percepite. L’USSI ha emesso l’ordine di restituzione in data 29 luglio 2022 ben

oltre il termine di un anno venuto a scadere in data 3 aprile 2022. (…)” (Doc.

131)

1.5. La Sezione del sostegno sociale -

Ispettorato, il 26 luglio 2024, ha allestito un rapporto in cui ha indicato che

dall’istruttoria esperita è emerso che RI 1 è tornato a convivere con __________

perlomeno da fine gennaio 2023 (cfr. doc. 52-54).

1.6. Con decisione del 2 settembre 2024

USSI ha ordinato a RI 1 di restituire la somma di fr. 42’413.55, corrispondenti

alle prestazioni assistenziali erogategli dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio

2024.

L’amministrazione, al riguardo,

ha precisato che:

" (…) dagli

accertamenti svolti, e in particolare dal rapporto emesso dal Servizio

Ispettorato in data 27 (recte: 26) luglio 2024, abbiamo rilevato che dal

mese di febbraio 2023 convive con la signora __________ (recte: __________) __________.

Nonostante le nostre richieste di documentazione

del 26 luglio e 6 agosto 2024 ad oggi non è pervenuta al nostro ufficio la

documentazione richiesta, motivo per il quale viene emesso un provvedimento

amministrativo d’ufficio con i dati in nostro possesso.

Il nostro ufficio, nella determinazione

delle prestazioni a lei assegnate non aveva tenuto conto dei fatti/elementi

sopraccitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha

percepito delle prestazioni indebite. (…)” (Doc. 34)

1.7. Con ulteriore provvedimento del 2

settembre 2024 l’USSI ha deciso di infliggere a RI 1, in applicazione dell’art.

9a cpv. 1 lett. e del Regolamento della Legge sull’assistenza sociale, una

sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di agosto 2024, in

quanto il medesimo, il quale, al beneficio di prestazioni assistenziali, è

risultato convivere con __________ da febbraio 2023, ha fornito

intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete. L’amministrazione ha

precisato che egli, del resto, non ha presentato giustificazioni valide entro

il termine assegnatogli (cfr. doc. 24).

1.8. A seguito del reclamo interposto il

3 ottobre 2024 da RI 1contro i provvedimenti del 2 settembre 2024 (cfr. doc.

18-21), l’USSI, con decisione su reclamo del 30 gennaio 2025, ha confermato

l’ordine di restituzione di fr. 42’413.55 (cfr. consid. 1.6.) e la sanzione di

fr. 300.-- per tre mesi (cfr. consid. 1.7.), motivando come segue:

" (…) Ritenuto

tutto quanto sopra, e meglio le dichiarazioni dei custodi, la convivenza

pregressa tra il reclamante e la signora __________, nonché i consumi elettrici

dell’appartamento del reclamante e quanto constatato dall’Ispettorato, l’USSI

in base al criterio della verosimiglianza preponderante, ha correttamente

rilevato tra il Signor RI 1 e la signora __________ una convivenza stabile ai

sensi della Laps.

Le prestazioni assistenziali mensili

versate al reclamante nel periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio

2024, erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in

considerazione la convivenza stabile ai sensi della Laps tra il reclamante e la

compagna. Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all’ammontare delle

prestazioni erogate dall’USSI.

L’Ufficio ha pertanto rivisto quanto

stabilito in precedenza e ha e messo la decisione del 2 settembre 2024, e

quindi, ripristinato da un punto di vista oggettivo il giusto diritto

all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali

versate in eccesso.

Alla luce degli elementi suesposti,

l’ordine di restituzione dell’importo di CHF 42'413.55 viene confermato.

Su questo punto il reclamo è respinto.

O.

Per quanto concerne infine la contestazione

del signor RI 1 contro la decisione di sanzione del 2 settembre 2024 si rileva

che secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le prestazioni assistenziali sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali.

Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in

base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a

disposizione. Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più

risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il

fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.

Al reclamante, al beneficio delle prestazioni assistenziali da

dicembre 2013, era ben noto che la modifica della propria unità di riferimento

andava immediatamente e chiaramente segnalata all’USSl. Nelle richieste di

rinnovo delle prestazioni assistenziali, pur essendo segnalato di indicare ogni

cambiamento della propria situazione personale ed economica, il reclamante non

ha mai indicato la convivenza intrapresa con la signora __________.

Ritenuto quanto sopra, il comportamento del signor RI 1 giustifica

la sanzione che è adeguata e proporzionata.

A titolo abbondanziale si rileva che nel caso concreto la

decisione di sanzione, non essendo più l'interessato a beneficio di prestazioni

assistenziali dal mese di agosto 2024, non è stata applicata.

La decisone impugnata è confermata e anche su questo punto il

reclamo è respinto.” (Doc. B)

1.9. Con tempestivo ricorso RI 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione su reclamo del 30

gennaio 2025, chiedendo l’annullamento dell’ordine di restituzione e della

sanzione.

A sostegno della propria pretesa

la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…)

4. Gli

elementi considerati dall’USSI nelle decisioni oggetto del presente ricorso -

per i motivi che verranno di seguito meglio indicati - non possono essere

ritenuti validi per giustificare l’assenza del domicilio effettivo del qui

ricorrente RI 1 dall'appartamento sito in via __________ a __________.

Prove: - c.s.

4.1. È

indubbio come a far tempo dal 15.01.2023 il qui ricorrente risulta conduttore dell'appartamento

di via __________ a __________. Ne dà conferma proprio il proprietario (cfr.

diario verifiche RI 1 / __________, pag. 2, data 14.09.2023 ore 13:40).

Il

rapporto di locazione è durato fino al 30.09.2024 come da accordo sottoscritto

in data 27 agosto 2024 tra i signori __________ e RI 1.

Prove: - c.s.

4.2. II

rapporto di polizia del 26.01.2024 riporta essenzialmente le indicazioni che

sarebbero state fornite alla polizia dai custodi dello stabile di via __________

(sig. __________) e dello stabile di via __________ (sig.ra __________) dove

risulta abitare la signora __________.

Nel

rapporto di polizia sopra menzionato viene invero descritto anche l'episodio

occorso il giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo presso

l'appartamento in uso al ricorrente. In tale occasione l'autorità si trovava

presso l'abitazione della signora __________, ritenendo che qui fosse presente

anche il qui ricorrente. Contattato dalla polizia, quest'ultimo indicava di

trovarsi dal figlio e pertanto concordava l'orario in cui effettuare il

sopralluogo. II qui ricorrente non è stato visto in tale occasione presso

l'appartamento della signora __________.

II qui

ricorrente ha prodotto in sede di istruttoria della documentazione rilasciata

dai medesimi custodi sopra indicati che inficia quanto riportato nel rapporto

di polizia.

Si

tratta della dichiarazione datata 03.10.2024 sottoscritta dalla signora __________

che indica di non poter asserire se nel periodo gennaio 2023 - luglio 2024 il

signor “RI 1 si fermasse a cena o a dormire e quindi convivesse con la

signora __________”.

Tale

affermazione contrasta con quanto indicato nel rapporto di polizia, ritenuto

oltretutto come in sede di audizione il qui ricorrente aveva precisato come “confermo

di andare spesso dalla signora __________ e vado anche a fare la spesa per lei

in quanto ha problemi fisici. Preciso che mi reco da lei almeno tre

volte alla settimana ma non mi fermo mai a dormire da lei” (cfr. verbale

audizione 25.03.2024, pag. 6).

Agli

atti il ricorrente ha altresì prodotto una registrazione vocale con il custode __________

(doc. D). Quest'ultimo contestava quanto riportato nel rapporto di polizia,

indicando invero come egli (custode) vedeva nel palazzo il qui ricorrente,

anche se non sapeva chi era in quanto non lo conosceva.

Alla

luce di quanto sopra, quanto riportato nel rapporto di servizio 26.01.2024 non

appare corretto, né veritiero.

Dalla

documentazione agli atti peraltro risulta che i custodi siano stati sentiti

unicamente per via telefonica e non sono mai stati oggetto di alcun

interrogatorio.

Peraltro

anche la tabella diario allegata a tale rapporto non indica alcunché circa

eventuali puntuali verifiche poste in atto dall'autorità per verificare o meno

la presenza del qui ricorrente nel proprio appartamento di via __________ a __________.

Prove: - c.s.

-

doc. D: e-mail 04-07.10.2024

4.3. In

merito ai consumi elettrici, il ricorrente ha sempre spiegato come egli fino al

mese di gennaio 2024 non ha mai utilizzato la cucina, in quanto a cena si

recava dal figlio __________. A tal proposito è sufficiente richiamare la

dichiarazione rilasciata da quest'ultimo in data 28.06.2024.

In

allegato si produce la dichiarazione sottoscritta dalla signora __________

(doc. E), compagna del figlio __________, che conferma la dichiarazione

rilasciata da quest'ultimo.

Il

ricorrente produce inoltre il consumo __________ per il periodo 2024 fino alla

conclusione della locazione (doc. F). Come si potrà notare, il consumo è

aumentato in considerazione del fatto che a far tempo dal mese di gennaio 2024

il qui ricorrente cenava presso l'abitazione di via __________.

La

documentazione qui allegata conferma le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente

ed appare atta a comprovare il consumo elettrico del periodo

27.01.2023-07.02.2024.

Prove: - c.s.

- doc. E: dichiarazione __________ -

doc. F: consumo __________

4.4. In

merito al sopralluogo, si precisa come in data 05.10.2024 il qui ricorrente ha

inviato una e-mail con fotografie scattate alle dispense dove si constata la

presenza di alimenti a media - lunga conservazione.

Dalle

fotografie scattate al frigorifero, si notano dei tupperware il primo

contenente diversi formaggi ed il secondo dei resti cucinati il giorno

precedente.

Per

quel che attiene alle fotografie ai vestiti, l'autorità ritiene che “la

situazione diviene ancora più interessante quando si mettono a confronto le

foto scattate negli armadi dove sono riposti gli effetti personali dell'utente

in occasione dei due sopralluoghi; praticamente vi sono gli stessi identici

abiti/vestiti allo stesso identico posto (salvo alcune eccezioni che a ben

vedere sembrano solamente un cambio di posizione)” (doc. B, pag. 9).

Dalla

comparazione delle fotografie scattate durante i due sopralluoghi non si può

giungere alla stessa conclusione tratta dall'autorità, le fotografie del primo

sopralluogo divergendo da quelle scattate nel secondo.

Peraltro

Fatti

i sopralluoghi sono avvenuti durante la medesima stagione invernale e pertanto

il ricorrente non aveva ancora provveduto al cambio stagione. (…)” (Doc. I pag.

4-6)

L’insorgente ha pure domandato di

essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 7).

1.10. Il 21 marzo 2025 la Sezione del

sostegno sociale ha segnalato RI 1 al Ministero Pubblico “per reati contro

il patrimonio, segnatamente per ottenimento illecito di prestazioni, di

un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ex art. art. 148a CP, nonché per

ogni altro titolo applicabile.” (cfr. doc. 550).

1.11. Con

risposta del 14 aprile 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

V).

1.12. Il 7 maggio 2025 l’avv. RA 1, per

conto dell’insorgente, ha chiesto di “voler valutare la possibilità di

sentire come testimoni i signori __________, __________, __________ e __________”

(cfr. doc. VIII).

1.13. L’amministrazione, il 19 maggio

2025, ha replicato:

" (…) A

mente dell’USSI la richiesta del ricorrente di indire un'udienza al fine di

sentire come testimoni “i signori __________, __________, __________ e __________”

non porterebbe a nuovi elementi per dirimere la controversia essendo i

documenti componenti l'incarto del signor RI 1 già sufficienti, considerato

inoltre il già lungo tempo trascorso dai fatti.

Sull'opportunità o meno di tale richiesta l'USSl si rimette al

giudizio di codesto Lodevole Tribunale rilevando che se lo stesso dovesse

ritenerne la necessità dovrà essere vagliata la possibilità di sentire quale

testimone anche il __________ che ha raccolto le prime testimonianze del signor

__________ e della signora __________ nel rapporto del 26 gennaio 2024. (…)”

(Doc. X)

1.14. Il doc. X è stato inviato per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se rettamente o meno l’USSI, da un lato, abbia chiesto

all’insorgente la restituzione di fr. 42’413.55, corrispondenti alle

prestazioni assistenziali erogategli dal mese di febbraio 2023 al mese di

luglio 2024, essendo emerso dal Rapporto dell’Ispettorato del 26 luglio 2024

che il medesimo conviveva con __________.

Dall’altro abbia inflitto al

ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi, dal mese di agosto

2024, per avere fornito informazioni inveritiere o incomplete in relazione alla

sua situazione personale.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8

settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi

dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni

Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

(cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli

organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come

pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.3. Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni

indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26

Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui

l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche

sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del

Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di

rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del

riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova

atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio

2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123: STF 8C_793/2023 del 5 dicembre

2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF

8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018

consid. 3.1.; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA

C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato

di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La

prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse

in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema

della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid.

7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.

3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione

francese).

2.4. Ai

sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale

(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

"

1L’unità

di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4

cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner

convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in

comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata

almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

"

2.2

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del

28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle

finanze emerge che:

"

(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento

sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,

se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche

del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal

Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre

2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione

all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C

90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. DTF 141 I 153; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso (che avevano due abitazioni distinte e un appartamento di

vacanza di una delle due, ma che con verosimiglianza preponderante in caso di

necessità erano sempre disposte ad aiutarsi), l'Alta Corte ha stabilito che una

comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento

(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto

della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011 consid. 2.2.).

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e

ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata

nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha

avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare

la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono

di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La

circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad

orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una

beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da

parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

l’Alta Corte il budget COSAS (dal

2021 CSIAS) ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte

le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo

comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la

maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente

come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente.

Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto

all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il

diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato

quanto stabilito da questa Corte (STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018), ossia

il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da

ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia

cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato

considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante

disponessero di due abitazioni differenti. La nostra Massima Istanza ha

evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4

cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione

sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là

di una semplice amicizia.

In una sentenza 8C_307/2022 del 4

settembre 2023, pubblicata in DTF 149 V 250 (cfr. pure Comunicato stampa del

Tribunale federale del 3 ottobre 2023), relativa a un uomo al quale

l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza

sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto

retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare

dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto

immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non

avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta,

l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di

concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto

sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e

reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile

considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente

assistenza. Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato

nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in

relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria

dell’assistenza.

In proposito cfr. pure STF

8C_745/2024 del 25 giugno 2025 (il computo nel calcolo delle prestazioni

assistenziali di un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del

partner stabile non è arbitrario, né viola il principio di parità di

trattamento) e STF 8C_138/2024 dell’8 luglio 2025 (conteggio di un contributo

di concubinato da parte della compagna da anni al beneficio di una rendita AI,

di rendite AI per figli e di PC).

2.6. Questo Tribunale, dal canto suo, con

giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è

possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma

anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i

componenti sono legati da un rapporto di relazione.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la

restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza

sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva

essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di

quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti

anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag.

39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario

di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b

Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel

periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con

giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie

concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre

anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a

prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre

anni.

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7

marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a

un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In

effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi

due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una

convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una

propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine

settimana e la relazione fosse altalenante.

Con giudizio 42.2022.19 del 20

giugno 2022 il TCA ha confermato il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali,

poiché la richiesta era stata presentata soltanto dal ricorrente invece che

unitamente alla compagna. L’insorgente, prima di essere avvertito circa

possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza sociale, aveva

asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi anni e di

convivere stabilmente con la compagna.

Gli atti sono, comunque, stati

trasmessi all’USSI, affinché verificasse per il lasso di tempo successivo allo

sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali,

rispettivamente a un aiuto d’emergenza.

In una sentenza 39.2022.3 del 24

gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione

di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché

non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla

sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento

penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento

istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni

modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di

attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in

merito alla restituzione.

Con sentenza 39.2022.6 del 24

gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere

dell’amministrazione che non era entrata nel merito

di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona

che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava

considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere

computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

Il ricorso contro la STCA

39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia

8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

Con giudizio 39.2023.5 del 21

agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il

diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di

due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità

di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti,

da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva

molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti

risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In

particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per

tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La

ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

Gli atti sono stati, invece,

rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento

dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel

2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.

In

una sentenza 42.2023.36 del 21 febbraio 2024 il TCA ha confermato il modo di

procedere dell’USSI che aveva sospeso l’erogazione delle prestazioni

assistenziali a una persona, poiché era stato ritenuto, sulla base in

particolare, dei controlli di Polizia, che la stessa convivesse in modo stabile

con l’ex marito, nonostante i due avessero preso in locazione due appartamenti

distinti in due diverse località.

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2023.35 del 21 febbraio 2024; STCA 42.2023.41 del 5

febbraio 2024; STCA 42.2022.90 del 3 aprile 2023; STCA 39.2018.5 del 13 agosto

2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA

42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA

42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA

39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.7. Nella presente evenienza dalle

carte processuali, in particolare dal “Rapporto Ispettorato - chiusura caso”

del 26 luglio 2024, si evince quanto segue:

" (…)

1. Richiamata

l’attivazione d’ufficio dell’istruttoria del 12.09.2023 con la quale il

Servizio Ispettorato intende verificare nuovamente la situazione abitativa

dell’utente interessato e l’eventuale continuazione della convivenza con la __________.

Dalla verifica preliminare del caso,

l’Ispettorato sociale intravvede la possibilità che l’utente sia tornato a

convivere con la signora __________.

Al termine

dell’istruttoria l’Ispettorato ha rilevato che l’utente non risiede nel proprio

appartamento di __________ ma è tornato a convivere ancora con la signora __________.

(…)

Gli elementi

fondamentali per giungere alla conclusione sopra, sono essenzialmente tre: l'esito

dei controlli di Polizia, i consumi di energia elettrica presso l'appartamento

di __________ ed i riscontri dei 2 sopralluoghi eseguiti presso l'abitazione

dell'utente.

Elemento 1

Nel

rapporto di Polizia del 26 gennaio 2024 si ritrovano essenzialmente due

importanti testimonianze e segnatamente:

- il

signor __________, custode dello stabile sito in __________ __________ a __________

(residenza dell’utente), ha dichiarato alla Polizia di non aver pressoché mai

visto l'interessato malgrado abitino sullo stesso piano;

- la signora

__________, custode dello stabile sito in Via __________ a __________

(residenza della signora __________), ha confermato che la signora __________

condivide l'appartamento con un uomo ed in particolare riferisce “[...] lo

stesso con cui ha sempre convissuto negli ultimi 3 anni e conosciuto con il

nome di RI 1 [...]”;

- il

sopralluogo all'interno dell’appartamento dell'utente ha permesso di rilevare l'assenza

di generi alimentari, sia freschi che di media/lunga conservazione e di conseguenza

il mancato uso della cucina. Tuttavia nell'appartamento erano presenti diversi

vestiti/biancheria ma di questo si dirà meglio in seguito.

Elemento 2

Al signor RI

1 sono stati chiesti i consumi di energia elettrica generatisi nel suo appartamento

e dalla documentazione pervenuta è emerso che:

- dal

27.01.2023 al 07.02.2024 (377 giorni) il consumo è stato di 261 kWh.

l consumi

medi annuali in Svizzera, per un appartamento occupato da 1 persona, si

attestano intorno ai 1'350 kWh. I consumi di energia elettrica possono essere

ridotti del 20% se nell'appartamento sono utilizzati elettrodomestici di

recente costruzione ad alta efficienza energetica, attestandosi così a 1'080

kWh annui.

Visto quanto

precede, appare evidente che il consumo di 261 kWh in 377 giorni è rettamente

al di sotto del consumo medio annuo e non può che significare che l’appartamento

non è regolarmente vissuto; anzi un così basso consumo di energia elettrica è

riconducibile unicamente all'allacciamento alla rete elettrica di un frigorifero

(con congelatore) per il periodo preso in considerazione.

Già gli

elementi sopra esposti indicano chiaramente che il RI 1 non si è realmente trasferito

nel nuovo appartamento di Via __________ a __________ ma viva altrove.

Elemento 3

Un ultimo

elemento analizzato dal Servizio ispettorato sono le foto scattate all'interno dell'appartamento

dell'utente; dalla Polizia in data 22 gennaio 2024 e dall'ispettorato in data

25 marzo 2024 (quindi 2 mesi dopo). Se si osservano con attenzione le foto

scattate nelle citate occasioni ci si rende subito conto come l'assenza di

generi alimentari è indicativa del fatto che l'appartamento non è vissuto con

regolarità, solo nel frigorifero ritroviamo pochissimi alimenti (e praticamente

gli Stessi in entrambi i sopralluoghi) che al massimo sarebbero sufficienti per

"uno spuntino" piuttosto che per sostentare una persona adulta. La

situazione diviene ancor più interessante quando si mettono a confronto le foto

scattate negli armadi dove sono riposti gli effetti personali dell'utente in occasione

dei due sopralluoghi; praticamente vi sono gli stessi identici abiti/vestiti

allo stesso identico posto (salvo alcune eccezioni che a ben vedere sembrano

solamente un cambio di posizione).

Insomma

tutte le foto appaiono come se fossero state scattate lo steso giorno senza che

nessuno tocchi nulla; diversamente in realtà sono passati ben 2 mesi dalle

prime foto alle ultime ma ciò malgrado appaiono identiche.

In

conclusione, lo scrivente Servizio ritiene che sia la Polizia che l’Ispettorato

sociale si sono trovati di fronte ad un appartamento praticamente mai vissuto,

ma piuttosto ad un deposito di materiale che solo saltuariamente viene

utilizzato.

I tre

elementi sopra esposti vanno contestualizzati nella situazione che già in

passato ha visto convivere il RI 1 con la signora __________ senza annunciarlo

alle preposte autorità.

Pertanto,

visto complessivamente quanto precede non si può che giungere alla conclusione

che il signor RI 1 è tornato a convivere con la signora __________ nel suo

appartamento in via __________ a __________. (…)” (574-576)

Dall’“Addendum al Rapporto

Ispettorato”, sempre del 26 luglio 2024, risulta:

" (…) Innanzitutto

va ritenuto che nella precedente istruttoria è stata provata la convivenza

stabile, ai sensi della Laps, tra il RI 1 e la __________ già dal mese di

dicembre 2016.

Di seguito gli approfondimenti inerente i tre elementi a supporto

della nuova convivenza tra il RI 1 e la signora __________.

1. Rapporto

Polizia __________

1.1. Dichiarazioni del

custode dello stabile sito in Via __________ a __________, il signor __________.

Dal

rapporto della Polizia Città di __________ riportiamo: “[...] gli elementi

raccolti per il tramite del custode di via __________, signor __________,

indicano che il rubricato non sia mai presente presso il proprio domicilio, o

perlomeno mai notato, nonostante sia il custode signor __________ che RI 1, abitino

allo stesso piano [...]”.

1.2.

Dichiarazione della custode dello stabile sito in Via __________ a __________

(residenza della __________).

Dal

rapporto della Polizia __________ riportiamo:"[...] Sentita

telefonicamente in data 17.10.2023 la custode di via __________, signora __________,

confermava che la signora __________, allo stato attuale condivida

l’appartamento con un uomo. Nello specifico, lo

stesso con cui ha sempre

convissuto negli ultimi 3 anni e conosciuto con il nome di RI 1.

Presso __________,

ha fornito dettagli particolari sulla situazione di RI 1, confermando di sapere

che abiti a __________, ma di vederlo spesso, in particolare la sera, giungere

in via __________ [...]”.

1.3.

Conclusioni dal rapporto di Polizia __________: "[...] Sulla scorta

delle informazioni raccolte dai custodi di via__________ e via __________, è

verosimile che RI 1, oltre a non vivere in modo stabile e duraturo in via __________,

possa ancora risiedere in via __________ presso __________ [...]".__________

Considerandi

2.

Consumi

di energia elettrica

Come emerge chiaramente dalla tabella

di raffronto sotto, il consumo di energia elettrica che si è generato

nell’appartamento del signor RI 1 non è assolutamente in linea con il consumo

medio di un appartamento concretamente vissuto da 1 persona.

ANALISI

CONSUMI DI ENERGA ELETTRICA

UTENTE RI 1

Appartamento __________

PERIODO DI FATTURAZIONE GIORNI Kwh

EFFETTIVI EFFETTIVI

27.01.2023

- 07.02.2024 377 261

Medie calcolate sulla base dei

consumi effettivi

Media giornaliera Media

mensile Media annuale

0.69

8.31 252.69

CONFRONTO

Consumi effettivi - media annuale

in Svizzera (1'350 kwh)

-81.28%

CONFRONTO

Consumi effettivi - media annuale

in Svizzera (1'080 kwh)

-76.60%

3.

Confronto

foto sopralluoghi

Di seguito riportiamo il confronto

tra le fotografie scattate dalla Polizia __________ in occasione del loro

sopralluogo del 22.01.2024 e le foto scattate dal Servizio ispettorato in

occasione del sopralluogo del 25.03.2024

(…)

Il confronto

tra le foto scattate in data 22.01.2024 e le foto scattate il 25.03.2024

appaiono praticamente identiche con gli stessi vestiti nella stessa posizione e

malgrado le due realtà fotografate si distanziano temporalmente di 2 mesi,

durante i quali l'utente ha dichiarato di vivere giornalmente nel suo

appartamento.

Già solo

le realtà fotografate nel frigorifero, che per dovere di cronaca sono gli unici

alimenti trovati all'interno dell'appartamento dell’utente, rendono chiaro come

la realtà descritta/dichiarata dall'utente si distanzia di molto da quanto

concretamente appurato in occasione dei due sopralluoghi all'interno

dell'appartamento dell'utente.

In conclusione

Ritenuti

complessivamente tutti gli elementi sopra esposti il S. ispettorato giunge alla

conclusione che perlomeno dalla fine del mese di gennaio 2023 a tutt'oggi il signor

RI 1 ha ripreso a convivere con la signora __________ presso il suo

appartamento di Via __________ a __________

Di conseguenza

è stata inoltrata all'utente la richiesta di fornire i documenti finanziari

della convivente per il periodo gennaio 2023 ad oggi, così da permettere il

ricalcolo del diritto all'assistenza sociale.” (doc. 579-585)

Nel Rapporto di servizio

allestito il 26 gennaio 2024 dalla Polizia della __________, menzionato

dall’Ispettorato è stato indicato:

" (…) A

seguito di richiesta verifiche sulla situazione abitativa per sospetta

convivenza non annunciata nei confronti del rubricato, da parte dell’ispettorato

sciale, si fa rilevare quanto segue:

nel periodo 01.02/26.03.2021, da

accertamenti esperiti n precedenza, sempre su richiesta dell’ispettorato

sociale, RI 1 era risultato convivere in via __________ con __________, nonostante

il suo domicilio dichiarato fosse a __________ in viale __________. Interrogato

nella fattispecie, ammettevano i fatti.

Nuove verifiche esperite nel periodo

12.09.2023/22.01.2024, gli elementi raccolti per il tramite del custode di via __________,

signor __________, indicano che il rubricato non sia mai presente presso il proprio

domicilio, o perlomeno mai notato, nonostante sia il custode signor __________

che RI 1 abitino allo stesso piano.

Sentita telefonicamente in data 17.10.2023

la custode di via __________, signora __________, confermava che la signora __________,

allo stato attuale condivida l’appartamento con un uomo.

Nello specifico, lo stesso con cui ha

sempre convissuto negli ultimi 3 anni e conosciuto con il nome di RI 1. Presso __________,

ha fornito dettagli particolari sulla situazione di RI 1, confermando di sapere

che abiti a __________, ma di vederlo spesso, in particolare la sera, giungere

in via __________.

Di quanto rilevato veniva data informazione preliminare all’Ispettorato

sociale. Pertanto il responsabile __________ chiedeva un sopralluogo in via __________

presso l'appartamento di __________. Al nostro giungere all'esterno

dell'appartamento era udibile il movimento di persone che tuttavia nonostante

si sia suonato il campanello legittimandoci, non ci veniva aperto.

Visto quanto sopra, __________, contattava telefonicamente il RI 1

alfine di concordare nel corso della mattinata una verifica presso il suo

domicilio in via __________. Da parte nostra, si rimaneva all'esterno alfine di

provare l'effettiva presenza di RI 1 all'interno dell'appartamento di __________.

RI 1, all'Ispettorato sociale, asseriva di trovarsi presso

l'appartamento del figlio, confermando la sua disponibilità di un sopralluogo

presso il proprio domicilio.

Non avendo avuto riscontro di persone in uscita dall'appartamento

di __________, ci si recava immediatamente in via __________ per appurare la

presenza di RI 1. Lo stesso era presente e dava piena disponibilità alla

visione dei locali, da cui, su consenso di RI 1, ne veniva rilevata una documentazione

fotografica (allegato).

RI 1, indicava di non essere molto presente nell'appartamento

durante il giorno in quanto spesso in visita dalla madre, dove si fermerebbe a

pranzo e cena.

Inoltre confermava di avere ancora contatti con __________, ma di

aver terminato la relazione sentimentale e pertanto di incontrarsi con poca

frequenza.

Sulla scorta delle informazioni raccolte dai custodi di via __________

e via __________, è verosimile che RI 1, oltre a non vivere in modo stabile e

duraturo in via __________, possa ancora risiedere in via __________ presso __________.

Per tale motivo l'Ispettorato sociale cantonale chiedeva la stesura del

presente rapporto per procedure per quanto di loro competenza.” (doc. 622-623)

Inoltre dalla fattura emessa da __________

il 21 febbraio 2024 emerge effettivamente che nel lasso di tempo dal 27 gennaio

2023.

al 7 febbraio 2024 il consumo di energia elettrica relativo

all’appartamento di due e mezzo locali del ricorrente in via __________ a __________

(cfr. doc. 593; 597) ammontava a 261 kWh (cfr. doc. 615-618).

2.8

Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte ricorda dapprima che ai fini della determinazione di

una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante

la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano

pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 1.1.; 2.5.),

In concreto il TCA, con sentenza

42.2022.19

del 20 giugno 2022 ha stabilito, in applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante, che

l’insorgente e __________, da fine novembre 2021, quando il ricorrente aveva

richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, alla fine di marzo 2022 (la

decisione su reclamo impugnata dinanzi a questo Tribunale risaliva al 30 marzo

2022), convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a

lett. b e c Reg.Laps (cfr. consid. 1.2.).

Il 26 marzo 2021, del resto,

interrogato dalla Polizia comunale RI 1 aveva affermato di avere un legame

sentimentale con __________ (cfr. doc. 509).

Quest’ultima, dal canto suo,

davanti alla Polizia comunale sempre il 26 marzo 2021 aveva precisato di avere una

relazione da tanti anni, almeno cinque con RI 1 (cfr. doc. 519).

Va, poi, osservato che l’ordine

di restituzione del 29 luglio 2022 di fr. 140'421.65, corrispondenti a

prestazioni assistenziali che sarebbero state percepite indebitamente dal

ricorrente nel periodo dal mese di dicembre 2016 al mese di novembre 2021, in

quanto le stesse avrebbero dovuto essere calcolate considerando un’unità di

riferimento composta di due persone (il medesimo e __________), anziché di un’unica

persona, è sì stato annullato dall’amministrazione con decisione su reclamo del

22.

aprile 2024, ma unicamente per il motivo che il diritto di richiedere la

restituzione, al momento dell’emanazione di tale provvedimento, è stato ritenuto

perento (perenzione relativa di un anno) ex art. 26 cpv. 2 Laps (cfr. consid.

1.4.).

Per quanto attiene, più

specificatamente, al periodo a decorrere dal mese di febbraio 2023, giova evidenziare

che i consumi di energia elettrica che dal 27 gennaio 2023 al 7 febbraio 2024

sono pari a 261 kWh (cfr. consid. 2.7.) depongono a favore dell’assenza

dell’insorgente.

Infatti, pur tenendo conto che

l’appartamento preso in locazione dal ricorrente è di 2,5. locali (cfr. consid.

2.7.) e che il medesimo ha asserito di non aver utilizzato la cucina (perlomeno

fino a gennaio 2024), in quanto si recava a cena dal figlio (quest’ultimo e la

compagna hanno comunque attestato che RI 1 cenava da loro nei giorni lavorativi

della settimana e quindi non tutti i giorni; cfr. doc. I; consid. 1.9.; 21; E),

come pure di mai essere stato a casa durante il giorno e che l’alloggio era

molto luminoso (cfr. doc. 21), il consumo menzionato risulta ad ogni modo esiguo,

considerato tra l’altro che (soprattutto nei mesi autunnali e invernali da

gennaio a marzo 2023 e da novembre 2023 a febbraio 2024) l’insorgente non

avrebbe potuto beneficiare sempre della luminosità dell’appartamento (ad

esempio nel tardo pomeriggio e alla sera).

Del resto anche nel periodo

successivo al mese di gennaio 2024, allorché l’insorgente non avrebbe più

cenato dal figlio, essendosi quest’ultimo trasferito con la compagna a __________

(cfr. doc. I; consid. 1.9.; doc. 23; E), il consumo di elettricità di 356 kWh

dall’8 febbraio al 24 ottobre 2024 (cfr. doc. F), corrispondente a circa 510

kWh annui, si rivela piuttosto basso.

A titolo di raffronto va

osservato che dalla Scheda informativa dell’agosto 2021 “Consumo di elettricità

di un’economia domestica” emerge che una persona sola in un appartamento

consuma circa 1'700 kWh/anno (cfr. https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/10559).

Riguardo al consumo di energia

elettrica relativo all’arco di tempo 8 febbraio - 24 ottobre 2024, non va,

d’altronde, dimenticato che il 22 gennaio 2024 ha avuto luogo un sopralluogo

nell’abitazione del ricorrente da parte della Polizia della __________ (cfr.

doc. 575; 580; consid. 2.7.).

Agli atti risultano, altresì, le

dichiarazioni rilasciate, tra settembre 2023 e gennaio 2024, alla Polizia

comunale dai signori __________ e __________, custodi degli stabili dove è sito

l’appartamento del ricorrente (in via __________, __________), rispettivamente

dove vive __________ (in via __________).

In particolare il signor __________,

ha affermato, il 12 settembre 2023, di non conoscere il ricorrente e di non

averlo mai incontrato, benché viva sullo stesso piano dal gennaio 2023, il 18

settembre 2023 di aver preso contatto con un vicino di appartamento sul

medesimo piano, il quale non avrebbe notato alcuna persona andare e venire

dall’appartamento e il 22 gennaio 2024 di aver incontrato l’insorgente in una

sola occasione, nel periodo di Natale (cfr. doc. 622; 625-626; 591).

__________, il 17 ottobre 2023, ha

indicato che nell’appartamento di __________ era presente anche il suo compagno

che conosceva con il nome di RI 1, che questi avrebbe abitato a __________ ma lo

vedeva spesso nell’abitazione di __________ durante la giornata e soprattutto

la sera (cfr. doc. 622-623; 626).

Il TCA non ignora che __________,

nella dichiarazione del 3 ottobre 2024 allegata al reclamo, ha asserito che “non

avendo il dovere di controllare chi entra e chi esce dallo stabile e non

essendo mai stata nell’appartamento della signora __________, non può in alcun

modo dichiarare se nel periodo gennaio 2023 - luglio 2024 il signor RI 1 si

fermasse a cena o a dormire e quindi convivesse con la signora __________”

(cfr. doc. 22).

Tuttavia tale affermazione non

contraddice la precedente, poiché la custode, nel settembre 2023, si era

limitata a comunicare che presso __________ era presente spesso, in particolare

di sera, un uomo di nome RI 1 che avrebbe abitato a __________. La medesima non

aveva fornito alcun dettaglio circa le attività espletate nell’appartamento di __________.

__________, nell’ottobre 2024,

non ha comunque negato la presenza del ricorrente presso __________. Al

contrario ha lasciato intendere che lo stesso si recasse in via __________ a __________,

benché non sapesse se egli cenasse o dormisse in tale abitazione.

In relazione alla registrazione rilasciata

da __________ all’insorgente contestualmente al reclamo, nell’ottobre 2024,

secondo cui il custode di via __________ vedeva passare il ricorrente, ma non

conoscendolo non sapeva chi fosse e dove abitasse, come accadeva nei confronti

di altri inquilini (cfr. doc. 20; D; I; consid. 1.9.), va rilevato che la

stessa contrasta, invero, con quanto asserito nel gennaio 2024, e meglio che

egli aveva incontrato l’insorgente in una sola occasione, nel periodo di

Natale, da cui si desume che sapesse, perlomeno a fine dicembre 2023 / inizio

gennaio 2024, chi fosse RI 1 (cfr. doc. 626).

In ogni caso neppure la

dichiarazione dell’ottobre 2024 è dirimente, in quanto è possibile che il

ricorrente talvolta si recasse e risiedesse nell’alloggio in via __________ a __________(che

dista da via __________ a __________ otto/dieci minuti al massimo a piedi) ove

peraltro riceveva la corrispondenza e conservava i propri effetti personali.

In conclusione è vero che __________

e __________ non sono stati oggetto di un interrogatorio formale, come

obiettato nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.9.).

È altrettanto vero, però, che il

tenore delle nuove affermazioni degli stessi non esclude che l’insorgente si

trovasse in misura preponderante presso l’abitazione di __________ nel periodo

in questione.

Stante quanto precede, il TCA

ritiene, tutto ben ponderato e in applicazione all’abituale criterio della

verosimiglianza preponderante valido nel settore

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188

consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo

2023.

consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid.

3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF

8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V

177.

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il ricorrente e __________, nel lasso di

tempo dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio 2024 (ultimo mese in cui egli

ha percepito prestazioni assistenziali; cfr. doc. V pag. 5, consid. 1.1.), convivessero

in modo stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.

Del resto il ricorrente, in

occasione della sua audizione dinanzi all’Ispettorato del 25 marzo 2024 e nel

reclamo del 3 ottobre 2024, ha indicato che, nonostante la relazione con __________

fosse terminata, si recava spesso (nel reclamo è stato indicato tre volte alla

settimana) dalla stessa e le faceva la spesa, nonché le bagnava le piante,

visto che lei aveva dei problemi fisici (cfr. doc. 594; 20).

2.9

Il ricorrente, convivendo in modo

stabile con __________ e non avendo fornito la documentazione richiesta

concernente la medesima ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali, da

un profilo oggettivo ha effettivamente percepito a torto le prestazioni

concernenti l’arco di tempo da febbraio 2023 a luglio 2024.

In

concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr.

consid. 2.3.).

Infatti

l’USSI è venuto a conoscenza del fatto che tra il ricorrente e __________ vi

fosse ancora una convivenza stabile tramite la nuova istruttoria avviata

dall’Ispettorato il 12 settembre 2023 e conclusasi con il Rapporto del 26

luglio 2024 (cfr. doc. 574; consid. 2.7.).

È,

quindi, emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica

diversa rispetto alle decisioni iniziali di assegnazione delle prestazioni

assistenziali da febbraio 2023 a luglio 2024.

È,

perciò, evidente che per questo arco di tempo tali provvedimenti andavano

rivisti.

A

ragione, pertanto, l’USSI, il 2 settembre 2024, ha emesso l’ordine di

restituzione delle prestazioni assistenziali percepite

dall’insorgente da febbraio 2023 a luglio 2024.

Il 2 settembre 2024 il diritto dell’USSI

di richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali non era,

peraltro, perento, considerato, da una parte, che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las, enuncia che il diritto di esigere la

restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo

competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni

dal pagamento della prestazione (cfr. consid. 2.3.), dall’altra, che

l’amministrazione ha saputo dell’ulteriore convivenza tra il ricorrente e __________

grazie alla procedura amministrativa aperta dall’Ispettorato sociale il 12

settembre 2023 che ha condotto l’allestimento del Rapporto Ispettorato –

chiusura caso del 26 luglio 2024 (cfr. doc. 574-577;

STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 42.2019.43 del 27

aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.12., il

cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017,

in quanto il ricorrente non ha versato l'anticipo spese

nemmeno entro il termine suppletorio; STCA

42.2015.2

del 5 maggio 2015 consid. 2.7.).

2.10

Occorre ora

stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 42'413.55 sia corretto.

L’USSI ha determinato tale ammontare sommando

gli interi importi delle prestazioni assistenziali ordinarie versate

all’insorgente da febbraio 2023 a luglio 2024, pari a fr. 40'158.-- (fr. 2'231

x 18 mesi; cfr. doc. 281-282; 246; 242; 231; 221; 211; 200; 188; 177;

159; 154; 139; 109; 82; 59; 550), alle prestazioni

speciali (contributi minimi AVS, franchigia e partecipazioni CM, cure dentarie)

corrispostegli nel periodo in questione per fr. 2'255.55 (cfr. doc. 281-282;

96; 77; 74).

Tenuto conto che RI 1 ha

percepito indebitamente l’aiuto sociale relativo al periodo menzionato, convivendo

con __________ ex art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps e non

presentando i documenti necessari per stabilire i redditi e le spese dell’unità

di riferimento composta di due persone (cfr. consid. 2.8.; 2.9.), non presta

fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno

rimborsate le intere prestazioni assistenziali di cui l’insorgente ha beneficiato

nei mesi da febbraio 2023 a luglio 2024.

Del

resto il ricorrente non ha formulato

specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

2.11

Per quanto concerne la sanzione

applicata all’insorgente (cfr. consid. 1.7.; 1.8.), l’art. 23 cpv. 1 Las prevede

che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere

rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Il cpv. 2 Las enuncia che

l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.

Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1

lett. g del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):

" 1Le

prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o

soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario

non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal

presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni

assegnategli;

c) il beneficiario

rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono

sussidiarie;

d) il beneficiario

non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le

informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile

residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario

fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f) il beneficiario

non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo

imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di

inserimento sociale o professionale in atto;

g) il beneficiario

rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo.”

Giusta

l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Il

cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della

sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte

dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso

in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo

il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno

effetto sospensivo.

2.12

Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio

2021.

(cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:

" 1 Qualora

una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i

suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione

proporzionale delle prestazioni.

2.

Una riduzione a titolo di sanzione può

interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3.

La riduzione deve essere circoscritta a un

massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione

del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla

decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del

caso, prolungate.

4.

Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,

le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze

ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza

dei relativi termini.

5.

Devono essere prese in considerazione le

ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6.

In caso di concomitanza di una sanzione e di una

restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al

30%.”

Dalle relative spiegazioni, in

merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:

" Prima di

ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre

verificare se:

-

la manchevolezza giustifica una sanzione;

-

la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei

e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

-

la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione

del suo comportamento.

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata

individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per

ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,

sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:

-

devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone

coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e

sui giovani adulti;

-

nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare

attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del

forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e

gravi.

Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente

l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto

sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto

sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni

complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla

Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il

calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione

e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata

percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”

2.13

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura

delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der

SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber

übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale

Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine

entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um

eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018

vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.

Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023

vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur

Publikation vorgesehen).”

Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024

citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al

consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,

die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-

und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der

kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine

eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch

erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die

Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

In effetti le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e

non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., pubblicata in DTF 151 V 137; STF

8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; DTF 148 V 102

consid. 4.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

17.

pag. 57; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79

consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF

8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del

17.

aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.

4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.

3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).

Il giudice deve,

invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in

esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata

alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022

consid. 3.3.; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).

2.14

A proposito della riduzione di

prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è

stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si

era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il

Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

"

(…)

4.1

Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un

revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour

survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que

la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction

est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte

au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour

l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la

CSIAS A.8.2).

4.2

Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la

mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien

(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas

touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge

puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In

un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un

reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al

quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la

restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del

reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

"

(…)

4.

4.1

Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2

Le grief de violation du droit cantonal ne peut

pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels

fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le

respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle

restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9

Cst.; ATF 134 I 153).

4.3

En l'espèce, en confirmant la réduction du montant

de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme

préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de

l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza 8C_645/2011 del 5

dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso

inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata

una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro

durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

"

(…)

3.

3.1

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema della

riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio

2012.

relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il

proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a

titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato

importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la

decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della

mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo

di residenza non fosse stabilito chiaramente.

L’Alta Corte, con

sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa

Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che

l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione

delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito

dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.

In una sentenza 42.2014.12 del 6

novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che

l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni

assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il

medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività

di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.

In

una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso

di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato

una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre

mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte

dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui

inviate tra gennaio ed agosto 2017.

Con

un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato

quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione

delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo

che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza

annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo

obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la

definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9a cpv.

1.

lett. d Reg. Las.

Questo Tribunale, in una sentenza

42.2021.63

del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI

che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un

beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato

l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto

2020.

Con giudizio 42.2021.62 sempre

del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario

dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.--

mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato

dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta

dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio

mantenimento.

Con una sentenza 42.2022.98 del

24.

aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato

una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non

aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.

In un giudizio 42.2024.48-49 del

31.

marzo 2025 il TCA ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che

aveva, in particolare, inflitto una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a un

beneficiario di prestazioni assistenziali per avere fornito documentazione inveritiera

circa il suo diritto di visita nei confronti dei figli con i quali, in realtà,

non intratteneva rapporti.

Con STCA 42.2024.47, anch’essa

datata 31 marzo 2025, è stata confermata una sanzione di fr. 300.-- per tre

mesi per la mancata informazione di prestiti ricevuti da terzi per l’acquisto

di autovetture e motoveicoli poi rivenduti.

Infine con giudizio 42.2024.57

del 28 aprile 2025 questa Corte ha ridotto da tre mesi a un mese la durata di una

sanzione di fr. 100.-- inflitta a una persona per non avere utilizzato le

prestazioni assistenziali ordinarie per far fronte al pagamento delle pigioni

dei mesi di agosto e settembre 2024, allorché la spesa per l’alloggio è

compresa nel conteggio delle prestazioni stesse. Il TCA ha tenuto conto della

situazione di seria difficoltà finanziaria a cui era confrontata la ricorrente,

come pure della presenza di una figlia minorenne nella sua unità di

riferimento.

Il ricorso al Tribunale federale

dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_338/2025 del 19

giugno 2025.

2.15

Alla luce degli elementi fattuali

relativi alla presente evenienza esposti in precedenza è stato stabilito che il

ricorrente, nel periodo febbraio 2023 – luglio 2024 convivesse stabilmente con __________

(cfr. consid. 2.8.).

L’insorgente non ha, però,

accennato alla sua situazione personale prima dell’inizio dei controlli da

parte dell’Ispettorato sociale nel settembre 2023.

Tale comportamento risulta in

contrasto con quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.2.) e

ricade peraltro nel campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1

lett. e Reg.Las (cfr. consid. 2.11.).

In concreto

si giustifica, pertanto, l’applicazione nei confronti dell’insorgente di una

riduzione della prestazione assistenziale ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 lett. e

Reg.Las per avere fornito intenzionalmente informazioni inveritiere o

incomplete (art. 36 Laps) (cfr. consid. 2.11.; 2.14.).

In

proposito cfr. pure p.to F.2. delle

linee guida CSIAS (cfr. consid. 2.12.).

2.16

Per quanto concerne l’entità della

sanzione inflitta all’insorgente (fr. 300.-- mensili per tre mesi dal mese di

agosto 2024; cfr. doc. 24; consid. 1.7.), il TCA rileva che, siccome la

riduzione di fr. 300.-, da una parte, è inferiore al 30% del forfait di

mantenimento che per il 2024 corrispondeva a fr. 1'031.- mensili per una

persona sola (cfr. p.to F.2. delle

linee guida CSIAS; consid. 2.12.; BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag.

416; STCA 42.2024.48-49 del 31 marzo 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2022.98 del 24

aprile 2023 consid. 2.13.), dall’altra, è conforme a quanto

previsto dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.14.), come

pure a quanto contemplato nella Disposizione dell’USSI relativa alle sanzioni

valida dal 1° settembre 2021 alle pag. 7 e 11 per chi fornisce intenzionalmente

informazioni inveritiere o incomplete ai sensi dell’art. 9a lett. e Reg.Las (e

meglio che tale comportamento è ritenuto grave e comporta una sanzione per tre

mesi di fr. 300.-), il suo ammontare e la durata rispettano il principio della

proporzionalità e non prestano fianco a critiche.

Si rileva, peraltro, che nel

provvedimento impugnato è stato puntualizzato che “nel caso concreto la

decisione di sanzione, non essendo più l'interessato a beneficio di prestazioni

assistenziali dal mese di agosto 2024, non è stata applicata” (cfr. doc. B;

consid. 1.8.).

2.17

La parte ricorrente ha chiesto di

valutare la possibilità di sentire come testi __________, __________, __________

e __________ (cfr. doc. VIII; consid. 1.12.).

Questa Corte, considerato che i

documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio

giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in

luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza in casu si

prescinde dall’audizione dei testi proposti dall’insorgente.

A tale proposito va rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025

consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF

8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022

consid. 4.2.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020

del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.;

STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017

del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.

6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19

marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.18

Alla

luce di quanto precede la decisione su reclamo del 30 gennaio 2025 deve, conseguentemente,

essere confermata.

2.19

In ambito di assistenza sociale, per

quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per

quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale

art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia

previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale

(sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio

2025.

consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA

42.2023.45

del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre

2023.

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

2.20

Il

ricorrente ha, infine, postulato la concessione del beneficio del gratuito

patrocinio (cfr. doc. I pag. 7; consid. 1.9.).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si

estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv.

1.

LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della

procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti

davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025 consid. 3.2.; STF

8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021

consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012

del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

2.20.1

La

condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025 consid. 3.2.; STF 512/2017

del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013

consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (cfr. STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9.

agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF

8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Al

riguardo cfr. pure STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 consid. 5.3.2.; STF

9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021

consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7

del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019

consid. 2.11.

2.20.2

Nella

concreta fattispecie il TCA, già a prescindere dalla questione relativa al

fatto che il ricorrente, nonostante l’esplicita richiesta da parte di questo

Tribunale (cfr. doc. VII), non abbia prodotto il “certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria” (dal mese di novembre 2024 quale suo

indirizzo risulta unicamente un fermoposta presso l’Ufficio postale di __________;

cfr. doc. 11; I; B), ritiene che non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 2.21.1.; STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio

2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001;

DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Alla

luce, in particolare, della Las, della Laps, dei relativi Regolamenti, nonché

della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata, segnatamente, nei siti

www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza appariva,

dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento

della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole

erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della

documentazione agli atti, da cui emerge che l’insorgente, nel periodo febbraio

2023.

– luglio 2024, convivesse in modo stabile ai sensi della Las, della Laps e

della giurisprudenza con __________, il ricorso si rivelava già di primo

acchito infondato.

Al

riguardo cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2024.48-49 del 31 marzo 2025

consid. 2.21.2.

Non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è

respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti