42.2025.13
Restituzione di prest. assist. essendo emersa convivenza stabile + sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi per non avere informato in merito alla propria situazione personale. No audizione testi. No GP: non soddisfatto requisito della probabilità preponderante
1 settembre 2025Italiano85 min
sentire come testimoni i signori __________, __________, __________ e __________”
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2025.13
rs
Lugano
1° settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30
gennaio 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato __________ 1965 e
cittadino svizzero, è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali dal
mese di dicembre 2013 al mese di novembre 2021, da agosto a ottobre 2022 e dal
mese di dicembre 2022 al mese di luglio 2024, percependo complessivamente circa
fr. 250'000.-- (cfr. doc. 264-282; 246; 242; 231; 221; 211; 200; 188; 177; 159;
154; 139; 109; 82; 59; 550).
1.2. Con sentenza 42.2022.19 del 20
giugno 2022 questa Corte ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del
rinnovo delle prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2021 deciso
dall’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), in quanto la
richiesta era stata presentata unicamente da RI 1 invece che congiuntamente a __________.
Il TCA, al riguardo, ha rilevato
che “(…) in prima battuta, ovvero nel marzo 2021 prima di essere avvertito
nel maggio 2021 dall’Ispettorato sociale circa possibili conseguenze in
relazione al suo diritto all’assistenza sociale (cfr. doc. 98, 99), il
ricorrente ha asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi
anni e di convivere stabilmente con __________ (cfr. consid. 2.4.)” e,
quindi, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza
sociale, ha stabilito che da fine novembre 2021, quando l’insorgente aveva
richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, alla fine di marzo 2022
(la decisione su reclamo è stata emessa il 30 marzo 2022), il medesimo e __________
convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b
e c Reg.Laps.
Questo Tribunale ha peraltro
precisato:
" (…) ai
fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia
domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta
determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci
(cfr. consid. 2.3.), come nel presente caso. A questo proposito è utile
rilevare che __________i, nel marzo 2021, ha dichiarato di cucinare per il
ricorrente, di lavargli i panni e di prestargli la vespa senza un corrispettivo
contributo economico, ad eccezione di un aiuto per pagare la spesa (cfr.
consid. 2.4.).
Giova altresì evidenziare che già in passato, ossia nel giugno
2016, come spiegato da __________ in sede di interrogatorio davanti alla
Polizia, il 26 marzo 2021, l’insorgente - dopo essersi trasferito da lei nel
2015 proveniente da __________ - aveva traslocato a __________ a __________
(cfr. doc. 117; consid. 2.5.), in quanto, “visto che anche lui era rimasto
senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano detto che se lui fosse
rimasto a vivere da me, ci avrebbero dimezzato l'assistenza, anzi preciso,
l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è stato costretto a trovare un
appartamento che ha poi preso a __________. Sono soldi buttati dell'assistenza
perché così facendo pagano un appartamento per nulla. Infatti, io avrei
una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse da me,
l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la
complementare anche a me” (cfr. doc. 127; consid. 2.5.).”
Ritenuto, tuttavia, che la
rappresentante del ricorrente aveva addotto che quest’ultimo versava in condizioni
di grave indigenza e aveva inviato la decisione del 7 giugno 2022 con cui il
Pretore di __________ aveva ordinato all’insorgente di mettere a libera
disposizione della proprietaria l’appartamento a __________ entro dieci giorni
dall’intimazione della decisione, asserendo che “la situazione è oltremodo
grave poiché egli attualmente non ha alternative di alloggio”, come pure il
fatto che tra RI 1 e __________ sarebbe rimasta una sana amicizia, gli atti
sono stati trasmessi all’USSI per verificare l’eventuale diritto del ricorrente
a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza ai sensi
dell’art. 12 Cost. per il lasso di tempo successivo allo sfratto.
Il giudizio 42.2022.19 è
cresciuto in giudicato incontestato.
1.3. Il TCA, con sentenza 42.2023.21 del
5 settembre 2023, ha poi deciso che lo scritto del 29 agosto 2022 inviato da RI
1 all’USSI a seguito dell’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 di fr.
140'421.65, corrispondenti a prestazioni assistenziali che sarebbero state
percepite indebitamente nel periodo dal mese di dicembre 2016 al mese di
novembre 2021, sia stato erroneamente qualificato dall’amministrazione quale domanda
di condono.
In
effetti da un attento esame degli atti di causa è emerso che
l’intenzione dell’insorgente era anche, almeno implicitamente, quella di
contestare l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 in quanto tale (emesso
dall’USSI non avendo “ricevuto nessun documento della signora __________ per
ricalcolare il diritto alle prestazioni di sostegno sociale con l’unità di
riferimento (UR) di due persone”), e meglio la fondatezza del credito di
restituzione, oltre che di chiedere il condono.
Del
resto questo Tribunale, con la sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, ha
stabilito unicamente che il ricorrente non aveva diritto alle prestazioni
assistenziali per il periodo dicembre 2021 - marzo 2022, successivo al lasso di
tempo preso in considerazione nell’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 (dicembre
2026 - novembre 2021).
In virtù del principio della
buona fede (cfr. art. 2 CC), l’USSI avrebbe, così, dovuto perlomeno interpellare
l’interessato circa le sue reali intenzioni al fine di chiarire se il medesimo intendeva
chiedere soltanto il condono o anche contestare l’ordine di restituzione.
La decisione del 17 novembre 2022
con cui l’USSI aveva negato il condono e la decisione su reclamo del 15 marzo
2023 con cui era stato confermato il provvedimento del novembre 2022 erano, dunque,
state emesse prematuramente.
Gli
atti sono stati trasmessi all’USSI per pronunciarsi sul reclamo interposto nell’agosto
2022 contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022.
Il giudizio 42.2023.21 è
cresciuto in giudicato incontestato.
1.4. Con decisione su reclamo del 22
aprile 2024 (cfr. doc. 121-132) l’USSI ha accolto il reclamo di RI 1 del 29
agosto 2022 e ha annullato l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022, osservando:
" (…) Nel
caso concreto, si rileva che l’USSI è venuto a conoscenza che il reclamante
intratteneva una relazione sentimentale con la signora __________, e che,
pertanto, le prestazioni assistenziali erogate al medesimo dovevano essere
calcolate considerando un’unità di riferimento composta da due persone anziché
un’unica persona, in data 4 febbraio 2021 quando il __________ di __________ ha
trasmesso all’USSI uno scritto e-mail con l’indicazione “ieri sera abbiamo
fatto una prima verifica nell’appartamento del RI 1 a __________ viale __________.
Erano presenti i 2 figli __________ e __________ assieme ad una tipa tale __________.
Gli stessi hanno detto che occasionalmente pernottano nell’appartamento del
padre RI 1. Quest’ultimo invece si trova press la sua fidanzata tale __________
__________1961 domiciliata in via __________ a __________.”.
Dal 4 febbraio 2021 ha iniziato a decorrere
il termine di un anno sancito all’art. 26 cpv. 2 Laps per chiedere al
reclamante la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente
percepite. L’USSI ha emesso l’ordine di restituzione in data 29 luglio 2022 ben
oltre il termine di un anno venuto a scadere in data 3 aprile 2022. (…)” (Doc.
131)
1.5. La Sezione del sostegno sociale -
Ispettorato, il 26 luglio 2024, ha allestito un rapporto in cui ha indicato che
dall’istruttoria esperita è emerso che RI 1 è tornato a convivere con __________
perlomeno da fine gennaio 2023 (cfr. doc. 52-54).
1.6. Con decisione del 2 settembre 2024
USSI ha ordinato a RI 1 di restituire la somma di fr. 42’413.55, corrispondenti
alle prestazioni assistenziali erogategli dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio
2024.
L’amministrazione, al riguardo,
ha precisato che:
" (…) dagli
accertamenti svolti, e in particolare dal rapporto emesso dal Servizio
Ispettorato in data 27 (recte: 26) luglio 2024, abbiamo rilevato che dal
mese di febbraio 2023 convive con la signora __________ (recte: __________) __________.
Nonostante le nostre richieste di documentazione
del 26 luglio e 6 agosto 2024 ad oggi non è pervenuta al nostro ufficio la
documentazione richiesta, motivo per il quale viene emesso un provvedimento
amministrativo d’ufficio con i dati in nostro possesso.
Il nostro ufficio, nella determinazione
delle prestazioni a lei assegnate non aveva tenuto conto dei fatti/elementi
sopraccitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha
percepito delle prestazioni indebite. (…)” (Doc. 34)
1.7. Con ulteriore provvedimento del 2
settembre 2024 l’USSI ha deciso di infliggere a RI 1, in applicazione dell’art.
9a cpv. 1 lett. e del Regolamento della Legge sull’assistenza sociale, una
sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di agosto 2024, in
quanto il medesimo, il quale, al beneficio di prestazioni assistenziali, è
risultato convivere con __________ da febbraio 2023, ha fornito
intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete. L’amministrazione ha
precisato che egli, del resto, non ha presentato giustificazioni valide entro
il termine assegnatogli (cfr. doc. 24).
1.8. A seguito del reclamo interposto il
3 ottobre 2024 da RI 1contro i provvedimenti del 2 settembre 2024 (cfr. doc.
18-21), l’USSI, con decisione su reclamo del 30 gennaio 2025, ha confermato
l’ordine di restituzione di fr. 42’413.55 (cfr. consid. 1.6.) e la sanzione di
fr. 300.-- per tre mesi (cfr. consid. 1.7.), motivando come segue:
" (…) Ritenuto
tutto quanto sopra, e meglio le dichiarazioni dei custodi, la convivenza
pregressa tra il reclamante e la signora __________, nonché i consumi elettrici
dell’appartamento del reclamante e quanto constatato dall’Ispettorato, l’USSI
in base al criterio della verosimiglianza preponderante, ha correttamente
rilevato tra il Signor RI 1 e la signora __________ una convivenza stabile ai
sensi della Laps.
Le prestazioni assistenziali mensili
versate al reclamante nel periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio
2024, erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in
considerazione la convivenza stabile ai sensi della Laps tra il reclamante e la
compagna. Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all’ammontare delle
prestazioni erogate dall’USSI.
L’Ufficio ha pertanto rivisto quanto
stabilito in precedenza e ha e messo la decisione del 2 settembre 2024, e
quindi, ripristinato da un punto di vista oggettivo il giusto diritto
all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali
versate in eccesso.
Alla luce degli elementi suesposti,
l’ordine di restituzione dell’importo di CHF 42'413.55 viene confermato.
Su questo punto il reclamo è respinto.
O.
Per quanto concerne infine la contestazione
del signor RI 1 contro la decisione di sanzione del 2 settembre 2024 si rileva
che secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le prestazioni assistenziali sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali.
Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in
base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a
disposizione. Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più
risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il
fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.
Al reclamante, al beneficio delle prestazioni assistenziali da
dicembre 2013, era ben noto che la modifica della propria unità di riferimento
andava immediatamente e chiaramente segnalata all’USSl. Nelle richieste di
rinnovo delle prestazioni assistenziali, pur essendo segnalato di indicare ogni
cambiamento della propria situazione personale ed economica, il reclamante non
ha mai indicato la convivenza intrapresa con la signora __________.
Ritenuto quanto sopra, il comportamento del signor RI 1 giustifica
la sanzione che è adeguata e proporzionata.
A titolo abbondanziale si rileva che nel caso concreto la
decisione di sanzione, non essendo più l'interessato a beneficio di prestazioni
assistenziali dal mese di agosto 2024, non è stata applicata.
La decisone impugnata è confermata e anche su questo punto il
reclamo è respinto.” (Doc. B)
1.9. Con tempestivo ricorso RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione su reclamo del 30
gennaio 2025, chiedendo l’annullamento dell’ordine di restituzione e della
sanzione.
A sostegno della propria pretesa
la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…)
4. Gli
elementi considerati dall’USSI nelle decisioni oggetto del presente ricorso -
per i motivi che verranno di seguito meglio indicati - non possono essere
ritenuti validi per giustificare l’assenza del domicilio effettivo del qui
ricorrente RI 1 dall'appartamento sito in via __________ a __________.
Prove: - c.s.
4.1. È
indubbio come a far tempo dal 15.01.2023 il qui ricorrente risulta conduttore dell'appartamento
di via __________ a __________. Ne dà conferma proprio il proprietario (cfr.
diario verifiche RI 1 / __________, pag. 2, data 14.09.2023 ore 13:40).
Il
rapporto di locazione è durato fino al 30.09.2024 come da accordo sottoscritto
in data 27 agosto 2024 tra i signori __________ e RI 1.
Prove: - c.s.
4.2. II
rapporto di polizia del 26.01.2024 riporta essenzialmente le indicazioni che
sarebbero state fornite alla polizia dai custodi dello stabile di via __________
(sig. __________) e dello stabile di via __________ (sig.ra __________) dove
risulta abitare la signora __________.
Nel
rapporto di polizia sopra menzionato viene invero descritto anche l'episodio
occorso il giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo presso
l'appartamento in uso al ricorrente. In tale occasione l'autorità si trovava
presso l'abitazione della signora __________, ritenendo che qui fosse presente
anche il qui ricorrente. Contattato dalla polizia, quest'ultimo indicava di
trovarsi dal figlio e pertanto concordava l'orario in cui effettuare il
sopralluogo. II qui ricorrente non è stato visto in tale occasione presso
l'appartamento della signora __________.
II qui
ricorrente ha prodotto in sede di istruttoria della documentazione rilasciata
dai medesimi custodi sopra indicati che inficia quanto riportato nel rapporto
di polizia.
Si
tratta della dichiarazione datata 03.10.2024 sottoscritta dalla signora __________
che indica di non poter asserire se nel periodo gennaio 2023 - luglio 2024 il
signor “RI 1 si fermasse a cena o a dormire e quindi convivesse con la
signora __________”.
Tale
affermazione contrasta con quanto indicato nel rapporto di polizia, ritenuto
oltretutto come in sede di audizione il qui ricorrente aveva precisato come “confermo
di andare spesso dalla signora __________ e vado anche a fare la spesa per lei
in quanto ha problemi fisici. Preciso che mi reco da lei almeno tre
volte alla settimana ma non mi fermo mai a dormire da lei” (cfr. verbale
audizione 25.03.2024, pag. 6).
Agli
atti il ricorrente ha altresì prodotto una registrazione vocale con il custode __________
(doc. D). Quest'ultimo contestava quanto riportato nel rapporto di polizia,
indicando invero come egli (custode) vedeva nel palazzo il qui ricorrente,
anche se non sapeva chi era in quanto non lo conosceva.
Alla
luce di quanto sopra, quanto riportato nel rapporto di servizio 26.01.2024 non
appare corretto, né veritiero.
Dalla
documentazione agli atti peraltro risulta che i custodi siano stati sentiti
unicamente per via telefonica e non sono mai stati oggetto di alcun
interrogatorio.
Peraltro
anche la tabella diario allegata a tale rapporto non indica alcunché circa
eventuali puntuali verifiche poste in atto dall'autorità per verificare o meno
la presenza del qui ricorrente nel proprio appartamento di via __________ a __________.
Prove: - c.s.
-
doc. D: e-mail 04-07.10.2024
4.3. In
merito ai consumi elettrici, il ricorrente ha sempre spiegato come egli fino al
mese di gennaio 2024 non ha mai utilizzato la cucina, in quanto a cena si
recava dal figlio __________. A tal proposito è sufficiente richiamare la
dichiarazione rilasciata da quest'ultimo in data 28.06.2024.
In
allegato si produce la dichiarazione sottoscritta dalla signora __________
(doc. E), compagna del figlio __________, che conferma la dichiarazione
rilasciata da quest'ultimo.
Il
ricorrente produce inoltre il consumo __________ per il periodo 2024 fino alla
conclusione della locazione (doc. F). Come si potrà notare, il consumo è
aumentato in considerazione del fatto che a far tempo dal mese di gennaio 2024
il qui ricorrente cenava presso l'abitazione di via __________.
La
documentazione qui allegata conferma le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente
ed appare atta a comprovare il consumo elettrico del periodo
27.01.2023-07.02.2024.
Prove: - c.s.
- doc. E: dichiarazione __________ -
doc. F: consumo __________
4.4. In
merito al sopralluogo, si precisa come in data 05.10.2024 il qui ricorrente ha
inviato una e-mail con fotografie scattate alle dispense dove si constata la
presenza di alimenti a media - lunga conservazione.
Dalle
fotografie scattate al frigorifero, si notano dei tupperware il primo
contenente diversi formaggi ed il secondo dei resti cucinati il giorno
precedente.
Per
quel che attiene alle fotografie ai vestiti, l'autorità ritiene che “la
situazione diviene ancora più interessante quando si mettono a confronto le
foto scattate negli armadi dove sono riposti gli effetti personali dell'utente
in occasione dei due sopralluoghi; praticamente vi sono gli stessi identici
abiti/vestiti allo stesso identico posto (salvo alcune eccezioni che a ben
vedere sembrano solamente un cambio di posizione)” (doc. B, pag. 9).
Dalla
comparazione delle fotografie scattate durante i due sopralluoghi non si può
giungere alla stessa conclusione tratta dall'autorità, le fotografie del primo
sopralluogo divergendo da quelle scattate nel secondo.
Peraltro
Fatti
i sopralluoghi sono avvenuti durante la medesima stagione invernale e pertanto
il ricorrente non aveva ancora provveduto al cambio stagione. (…)” (Doc. I pag.
4-6)
L’insorgente ha pure domandato di
essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 7).
1.10. Il 21 marzo 2025 la Sezione del
sostegno sociale ha segnalato RI 1 al Ministero Pubblico “per reati contro
il patrimonio, segnatamente per ottenimento illecito di prestazioni, di
un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ex art. art. 148a CP, nonché per
ogni altro titolo applicabile.” (cfr. doc. 550).
1.11. Con
risposta del 14 aprile 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
1.12. Il 7 maggio 2025 l’avv. RA 1, per
conto dell’insorgente, ha chiesto di “voler valutare la possibilità di
sentire come testimoni i signori __________, __________, __________ e __________”
(cfr. doc. VIII).
1.13. L’amministrazione, il 19 maggio
2025, ha replicato:
" (…) A
mente dell’USSI la richiesta del ricorrente di indire un'udienza al fine di
sentire come testimoni “i signori __________, __________, __________ e __________”
non porterebbe a nuovi elementi per dirimere la controversia essendo i
documenti componenti l'incarto del signor RI 1 già sufficienti, considerato
inoltre il già lungo tempo trascorso dai fatti.
Sull'opportunità o meno di tale richiesta l'USSl si rimette al
giudizio di codesto Lodevole Tribunale rilevando che se lo stesso dovesse
ritenerne la necessità dovrà essere vagliata la possibilità di sentire quale
testimone anche il __________ che ha raccolto le prime testimonianze del signor
__________ e della signora __________ nel rapporto del 26 gennaio 2024. (…)”
(Doc. X)
1.14. Il doc. X è stato inviato per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se rettamente o meno l’USSI, da un lato, abbia chiesto
all’insorgente la restituzione di fr. 42’413.55, corrispondenti alle
prestazioni assistenziali erogategli dal mese di febbraio 2023 al mese di
luglio 2024, essendo emerso dal Rapporto dell’Ispettorato del 26 luglio 2024
che il medesimo conviveva con __________.
Dall’altro abbia inflitto al
ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi, dal mese di agosto
2024, per avere fornito informazioni inveritiere o incomplete in relazione alla
sua situazione personale.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8
settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi
dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni
Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.3. Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni
indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26
Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui
l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche
sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del
Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di
rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del
riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta
in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova
atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio
2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123: STF 8C_793/2023 del 5 dicembre
2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF
8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile
2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018
consid. 3.1.; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA
C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato
di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La
prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse
in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema
della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid.
7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.
3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione
francese).
2.4. Ai
sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale
(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
"
1L’unità
di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4
cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di
riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner
convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in
comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata
almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio, a differenza di quanto contemplato
dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che
l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi
erano figli in comune.
Riguardo
al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del
25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si
evince quanto segue:
"
2.2
Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico
per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del
28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle
finanze emerge che:
"
(…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento
sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente,
se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche
del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal
Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre
2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione
all’art. 2a Reg.Laps risulta:
"
Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C
90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e
economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA
25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei
6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una
convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel
settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.5. Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. DTF 141 I 153; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso (che avevano due abitazioni distinte e un appartamento di
vacanza di una delle due, ma che con verosimiglianza preponderante in caso di
necessità erano sempre disposte ad aiutarsi), l'Alta Corte ha stabilito che una
comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento
(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto
della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82
consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto
2011 consid. 2.2.).
Con
giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta
Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la
convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni
e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione
della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe
stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi
indicazione in proposito.
Inoltre,
non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato
disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia
domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare
dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a
quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e
ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine
il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava
arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato
un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da
precedenti relazioni.
In
una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un
beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo
appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune
in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si
è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata
nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha
avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare
la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono
di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La
circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad
orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta
Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone
Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una
beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da
parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il
TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo
di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del
convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni
sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo
l’Alta Corte il budget COSAS (dal
2021 CSIAS) ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte
le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo
comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la
maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente
come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente.
Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto
all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il
diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
Il
Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato
quanto stabilito da questa Corte (STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018), ossia
il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da
ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia
cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato
considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante
disponessero di due abitazioni differenti. La nostra Massima Istanza ha
evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione
sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là
di una semplice amicizia.
In una sentenza 8C_307/2022 del 4
settembre 2023, pubblicata in DTF 149 V 250 (cfr. pure Comunicato stampa del
Tribunale federale del 3 ottobre 2023), relativa a un uomo al quale
l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza
sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto
retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare
dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto
immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non
avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta,
l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di
concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto
sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e
reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile
considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente
assistenza. Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato
nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in
relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria
dell’assistenza.
In proposito cfr. pure STF
8C_745/2024 del 25 giugno 2025 (il computo nel calcolo delle prestazioni
assistenziali di un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del
partner stabile non è arbitrario, né viola il principio di parità di
trattamento) e STF 8C_138/2024 dell’8 luglio 2025 (conteggio di un contributo
di concubinato da parte della compagna da anni al beneficio di una rendita AI,
di rendite AI per figli e di PC).
2.6. Questo Tribunale, dal canto suo, con
giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è
possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma
anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i
componenti sono legati da un rapporto di relazione.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13
pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la
restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza
sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva
essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di
quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti
anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione
dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,
passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),
occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con
sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag.
39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario
di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata
respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata
computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il
limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il
TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,
indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia
conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non
risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente
procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b
Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel
periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In
effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la
convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,
non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre
gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo
Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile
2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal
medesimo e da sua figlia.
Questa
Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016
N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il
compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo
l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato
di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una
convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata
stabile.
Con
giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie
concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre
anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli
art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a
prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre
anni.
In una sentenza 39.2021.5-6 del 7
marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a
un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In
effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi
due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una
convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una
propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine
settimana e la relazione fosse altalenante.
Con giudizio 42.2022.19 del 20
giugno 2022 il TCA ha confermato il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali,
poiché la richiesta era stata presentata soltanto dal ricorrente invece che
unitamente alla compagna. L’insorgente, prima di essere avvertito circa
possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza sociale, aveva
asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi anni e di
convivere stabilmente con la compagna.
Gli atti sono, comunque, stati
trasmessi all’USSI, affinché verificasse per il lasso di tempo successivo allo
sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali,
rispettivamente a un aiuto d’emergenza.
In una sentenza 39.2022.3 del 24
gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione
di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché
non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla
sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento
penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento
istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni
modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di
attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in
merito alla restituzione.
Con sentenza 39.2022.6 del 24
gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere
dell’amministrazione che non era entrata nel merito
di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona
che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava
considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere
computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.
Il ricorso contro la STCA
39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia
8C_61/2023 del 22 marzo 2023.
Con giudizio 39.2023.5 del 21
agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il
diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di
due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità
di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti,
da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva
molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti
risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In
particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per
tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La
ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.
Gli atti sono stati, invece,
rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento
dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel
2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.
In
una sentenza 42.2023.36 del 21 febbraio 2024 il TCA ha confermato il modo di
procedere dell’USSI che aveva sospeso l’erogazione delle prestazioni
assistenziali a una persona, poiché era stato ritenuto, sulla base in
particolare, dei controlli di Polizia, che la stessa convivesse in modo stabile
con l’ex marito, nonostante i due avessero preso in locazione due appartamenti
distinti in due diverse località.
Al
riguardo cfr. pure STCA 42.2023.35 del 21 febbraio 2024; STCA 42.2023.41 del 5
febbraio 2024; STCA 42.2022.90 del 3 aprile 2023; STCA 39.2018.5 del 13 agosto
2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA
42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA
42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA
39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.7. Nella presente evenienza dalle
carte processuali, in particolare dal “Rapporto Ispettorato - chiusura caso”
del 26 luglio 2024, si evince quanto segue:
" (…)
1. Richiamata
l’attivazione d’ufficio dell’istruttoria del 12.09.2023 con la quale il
Servizio Ispettorato intende verificare nuovamente la situazione abitativa
dell’utente interessato e l’eventuale continuazione della convivenza con la __________.
Dalla verifica preliminare del caso,
l’Ispettorato sociale intravvede la possibilità che l’utente sia tornato a
convivere con la signora __________.
Al termine
dell’istruttoria l’Ispettorato ha rilevato che l’utente non risiede nel proprio
appartamento di __________ ma è tornato a convivere ancora con la signora __________.
(…)
Gli elementi
fondamentali per giungere alla conclusione sopra, sono essenzialmente tre: l'esito
dei controlli di Polizia, i consumi di energia elettrica presso l'appartamento
di __________ ed i riscontri dei 2 sopralluoghi eseguiti presso l'abitazione
dell'utente.
Elemento 1
Nel
rapporto di Polizia del 26 gennaio 2024 si ritrovano essenzialmente due
importanti testimonianze e segnatamente:
- il
signor __________, custode dello stabile sito in __________ __________ a __________
(residenza dell’utente), ha dichiarato alla Polizia di non aver pressoché mai
visto l'interessato malgrado abitino sullo stesso piano;
- la signora
__________, custode dello stabile sito in Via __________ a __________
(residenza della signora __________), ha confermato che la signora __________
condivide l'appartamento con un uomo ed in particolare riferisce “[...] lo
stesso con cui ha sempre convissuto negli ultimi 3 anni e conosciuto con il
nome di RI 1 [...]”;
- il
sopralluogo all'interno dell’appartamento dell'utente ha permesso di rilevare l'assenza
di generi alimentari, sia freschi che di media/lunga conservazione e di conseguenza
il mancato uso della cucina. Tuttavia nell'appartamento erano presenti diversi
vestiti/biancheria ma di questo si dirà meglio in seguito.
Elemento 2
Al signor RI
1 sono stati chiesti i consumi di energia elettrica generatisi nel suo appartamento
e dalla documentazione pervenuta è emerso che:
- dal
27.01.2023 al 07.02.2024 (377 giorni) il consumo è stato di 261 kWh.
l consumi
medi annuali in Svizzera, per un appartamento occupato da 1 persona, si
attestano intorno ai 1'350 kWh. I consumi di energia elettrica possono essere
ridotti del 20% se nell'appartamento sono utilizzati elettrodomestici di
recente costruzione ad alta efficienza energetica, attestandosi così a 1'080
kWh annui.
Visto quanto
precede, appare evidente che il consumo di 261 kWh in 377 giorni è rettamente
al di sotto del consumo medio annuo e non può che significare che l’appartamento
non è regolarmente vissuto; anzi un così basso consumo di energia elettrica è
riconducibile unicamente all'allacciamento alla rete elettrica di un frigorifero
(con congelatore) per il periodo preso in considerazione.
Già gli
elementi sopra esposti indicano chiaramente che il RI 1 non si è realmente trasferito
nel nuovo appartamento di Via __________ a __________ ma viva altrove.
Elemento 3
Un ultimo
elemento analizzato dal Servizio ispettorato sono le foto scattate all'interno dell'appartamento
dell'utente; dalla Polizia in data 22 gennaio 2024 e dall'ispettorato in data
25 marzo 2024 (quindi 2 mesi dopo). Se si osservano con attenzione le foto
scattate nelle citate occasioni ci si rende subito conto come l'assenza di
generi alimentari è indicativa del fatto che l'appartamento non è vissuto con
regolarità, solo nel frigorifero ritroviamo pochissimi alimenti (e praticamente
gli Stessi in entrambi i sopralluoghi) che al massimo sarebbero sufficienti per
"uno spuntino" piuttosto che per sostentare una persona adulta. La
situazione diviene ancor più interessante quando si mettono a confronto le foto
scattate negli armadi dove sono riposti gli effetti personali dell'utente in occasione
dei due sopralluoghi; praticamente vi sono gli stessi identici abiti/vestiti
allo stesso identico posto (salvo alcune eccezioni che a ben vedere sembrano
solamente un cambio di posizione).
Insomma
tutte le foto appaiono come se fossero state scattate lo steso giorno senza che
nessuno tocchi nulla; diversamente in realtà sono passati ben 2 mesi dalle
prime foto alle ultime ma ciò malgrado appaiono identiche.
In
conclusione, lo scrivente Servizio ritiene che sia la Polizia che l’Ispettorato
sociale si sono trovati di fronte ad un appartamento praticamente mai vissuto,
ma piuttosto ad un deposito di materiale che solo saltuariamente viene
utilizzato.
I tre
elementi sopra esposti vanno contestualizzati nella situazione che già in
passato ha visto convivere il RI 1 con la signora __________ senza annunciarlo
alle preposte autorità.
Pertanto,
visto complessivamente quanto precede non si può che giungere alla conclusione
che il signor RI 1 è tornato a convivere con la signora __________ nel suo
appartamento in via __________ a __________. (…)” (574-576)
Dall’“Addendum al Rapporto
Ispettorato”, sempre del 26 luglio 2024, risulta:
" (…) Innanzitutto
va ritenuto che nella precedente istruttoria è stata provata la convivenza
stabile, ai sensi della Laps, tra il RI 1 e la __________ già dal mese di
dicembre 2016.
Di seguito gli approfondimenti inerente i tre elementi a supporto
della nuova convivenza tra il RI 1 e la signora __________.
1. Rapporto
Polizia __________
1.1. Dichiarazioni del
custode dello stabile sito in Via __________ a __________, il signor __________.
Dal
rapporto della Polizia Città di __________ riportiamo: “[...] gli elementi
raccolti per il tramite del custode di via __________, signor __________,
indicano che il rubricato non sia mai presente presso il proprio domicilio, o
perlomeno mai notato, nonostante sia il custode signor __________ che RI 1, abitino
allo stesso piano [...]”.
1.2.
Dichiarazione della custode dello stabile sito in Via __________ a __________
(residenza della __________).
Dal
rapporto della Polizia __________ riportiamo:"[...] Sentita
telefonicamente in data 17.10.2023 la custode di via __________, signora __________,
confermava che la signora __________, allo stato attuale condivida
l’appartamento con un uomo. Nello specifico, lo
stesso con cui ha sempre
convissuto negli ultimi 3 anni e conosciuto con il nome di RI 1.
Presso __________,
ha fornito dettagli particolari sulla situazione di RI 1, confermando di sapere
che abiti a __________, ma di vederlo spesso, in particolare la sera, giungere
in via __________ [...]”.
1.3.
Conclusioni dal rapporto di Polizia __________: "[...] Sulla scorta
delle informazioni raccolte dai custodi di via__________ e via __________, è
verosimile che RI 1, oltre a non vivere in modo stabile e duraturo in via __________,
possa ancora risiedere in via __________ presso __________ [...]".__________
Considerandi
2.
Consumi
di energia elettrica
Come emerge chiaramente dalla tabella
di raffronto sotto, il consumo di energia elettrica che si è generato
nell’appartamento del signor RI 1 non è assolutamente in linea con il consumo
medio di un appartamento concretamente vissuto da 1 persona.
ANALISI
CONSUMI DI ENERGA ELETTRICA
UTENTE RI 1
Appartamento __________
PERIODO DI FATTURAZIONE GIORNI Kwh
EFFETTIVI EFFETTIVI
27.01.2023
- 07.02.2024 377 261
Medie calcolate sulla base dei
consumi effettivi
Media giornaliera Media
mensile Media annuale
0.69
8.31 252.69
CONFRONTO
Consumi effettivi - media annuale
in Svizzera (1'350 kwh)
-81.28%
CONFRONTO
Consumi effettivi - media annuale
in Svizzera (1'080 kwh)
-76.60%
3.
Confronto
foto sopralluoghi
Di seguito riportiamo il confronto
tra le fotografie scattate dalla Polizia __________ in occasione del loro
sopralluogo del 22.01.2024 e le foto scattate dal Servizio ispettorato in
occasione del sopralluogo del 25.03.2024
(…)
Il confronto
tra le foto scattate in data 22.01.2024 e le foto scattate il 25.03.2024
appaiono praticamente identiche con gli stessi vestiti nella stessa posizione e
malgrado le due realtà fotografate si distanziano temporalmente di 2 mesi,
durante i quali l'utente ha dichiarato di vivere giornalmente nel suo
appartamento.
Già solo
le realtà fotografate nel frigorifero, che per dovere di cronaca sono gli unici
alimenti trovati all'interno dell'appartamento dell’utente, rendono chiaro come
la realtà descritta/dichiarata dall'utente si distanzia di molto da quanto
concretamente appurato in occasione dei due sopralluoghi all'interno
dell'appartamento dell'utente.
In conclusione
Ritenuti
complessivamente tutti gli elementi sopra esposti il S. ispettorato giunge alla
conclusione che perlomeno dalla fine del mese di gennaio 2023 a tutt'oggi il signor
RI 1 ha ripreso a convivere con la signora __________ presso il suo
appartamento di Via __________ a __________
Di conseguenza
è stata inoltrata all'utente la richiesta di fornire i documenti finanziari
della convivente per il periodo gennaio 2023 ad oggi, così da permettere il
ricalcolo del diritto all'assistenza sociale.” (doc. 579-585)
Nel Rapporto di servizio
allestito il 26 gennaio 2024 dalla Polizia della __________, menzionato
dall’Ispettorato è stato indicato:
" (…) A
seguito di richiesta verifiche sulla situazione abitativa per sospetta
convivenza non annunciata nei confronti del rubricato, da parte dell’ispettorato
sciale, si fa rilevare quanto segue:
nel periodo 01.02/26.03.2021, da
accertamenti esperiti n precedenza, sempre su richiesta dell’ispettorato
sociale, RI 1 era risultato convivere in via __________ con __________, nonostante
il suo domicilio dichiarato fosse a __________ in viale __________. Interrogato
nella fattispecie, ammettevano i fatti.
Nuove verifiche esperite nel periodo
12.09.2023/22.01.2024, gli elementi raccolti per il tramite del custode di via __________,
signor __________, indicano che il rubricato non sia mai presente presso il proprio
domicilio, o perlomeno mai notato, nonostante sia il custode signor __________
che RI 1 abitino allo stesso piano.
Sentita telefonicamente in data 17.10.2023
la custode di via __________, signora __________, confermava che la signora __________,
allo stato attuale condivida l’appartamento con un uomo.
Nello specifico, lo stesso con cui ha
sempre convissuto negli ultimi 3 anni e conosciuto con il nome di RI 1. Presso __________,
ha fornito dettagli particolari sulla situazione di RI 1, confermando di sapere
che abiti a __________, ma di vederlo spesso, in particolare la sera, giungere
in via __________.
Di quanto rilevato veniva data informazione preliminare all’Ispettorato
sociale. Pertanto il responsabile __________ chiedeva un sopralluogo in via __________
presso l'appartamento di __________. Al nostro giungere all'esterno
dell'appartamento era udibile il movimento di persone che tuttavia nonostante
si sia suonato il campanello legittimandoci, non ci veniva aperto.
Visto quanto sopra, __________, contattava telefonicamente il RI 1
alfine di concordare nel corso della mattinata una verifica presso il suo
domicilio in via __________. Da parte nostra, si rimaneva all'esterno alfine di
provare l'effettiva presenza di RI 1 all'interno dell'appartamento di __________.
RI 1, all'Ispettorato sociale, asseriva di trovarsi presso
l'appartamento del figlio, confermando la sua disponibilità di un sopralluogo
presso il proprio domicilio.
Non avendo avuto riscontro di persone in uscita dall'appartamento
di __________, ci si recava immediatamente in via __________ per appurare la
presenza di RI 1. Lo stesso era presente e dava piena disponibilità alla
visione dei locali, da cui, su consenso di RI 1, ne veniva rilevata una documentazione
fotografica (allegato).
RI 1, indicava di non essere molto presente nell'appartamento
durante il giorno in quanto spesso in visita dalla madre, dove si fermerebbe a
pranzo e cena.
Inoltre confermava di avere ancora contatti con __________, ma di
aver terminato la relazione sentimentale e pertanto di incontrarsi con poca
frequenza.
Sulla scorta delle informazioni raccolte dai custodi di via __________
e via __________, è verosimile che RI 1, oltre a non vivere in modo stabile e
duraturo in via __________, possa ancora risiedere in via __________ presso __________.
Per tale motivo l'Ispettorato sociale cantonale chiedeva la stesura del
presente rapporto per procedure per quanto di loro competenza.” (doc. 622-623)
Inoltre dalla fattura emessa da __________
il 21 febbraio 2024 emerge effettivamente che nel lasso di tempo dal 27 gennaio
2023.
al 7 febbraio 2024 il consumo di energia elettrica relativo
all’appartamento di due e mezzo locali del ricorrente in via __________ a __________
(cfr. doc. 593; 597) ammontava a 261 kWh (cfr. doc. 615-618).
2.8
Chiamata a dirimere la presente
fattispecie, questa Corte ricorda dapprima che ai fini della determinazione di
una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante
la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano
pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 1.1.; 2.5.),
In concreto il TCA, con sentenza
42.2022.19
del 20 giugno 2022 ha stabilito, in applicazione dell’abituale
criterio della probabilità preponderante, che
l’insorgente e __________, da fine novembre 2021, quando il ricorrente aveva
richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, alla fine di marzo 2022 (la
decisione su reclamo impugnata dinanzi a questo Tribunale risaliva al 30 marzo
2022), convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a
lett. b e c Reg.Laps (cfr. consid. 1.2.).
Il 26 marzo 2021, del resto,
interrogato dalla Polizia comunale RI 1 aveva affermato di avere un legame
sentimentale con __________ (cfr. doc. 509).
Quest’ultima, dal canto suo,
davanti alla Polizia comunale sempre il 26 marzo 2021 aveva precisato di avere una
relazione da tanti anni, almeno cinque con RI 1 (cfr. doc. 519).
Va, poi, osservato che l’ordine
di restituzione del 29 luglio 2022 di fr. 140'421.65, corrispondenti a
prestazioni assistenziali che sarebbero state percepite indebitamente dal
ricorrente nel periodo dal mese di dicembre 2016 al mese di novembre 2021, in
quanto le stesse avrebbero dovuto essere calcolate considerando un’unità di
riferimento composta di due persone (il medesimo e __________), anziché di un’unica
persona, è sì stato annullato dall’amministrazione con decisione su reclamo del
22.
aprile 2024, ma unicamente per il motivo che il diritto di richiedere la
restituzione, al momento dell’emanazione di tale provvedimento, è stato ritenuto
perento (perenzione relativa di un anno) ex art. 26 cpv. 2 Laps (cfr. consid.
1.4.).
Per quanto attiene, più
specificatamente, al periodo a decorrere dal mese di febbraio 2023, giova evidenziare
che i consumi di energia elettrica che dal 27 gennaio 2023 al 7 febbraio 2024
sono pari a 261 kWh (cfr. consid. 2.7.) depongono a favore dell’assenza
dell’insorgente.
Infatti, pur tenendo conto che
l’appartamento preso in locazione dal ricorrente è di 2,5. locali (cfr. consid.
2.7.) e che il medesimo ha asserito di non aver utilizzato la cucina (perlomeno
fino a gennaio 2024), in quanto si recava a cena dal figlio (quest’ultimo e la
compagna hanno comunque attestato che RI 1 cenava da loro nei giorni lavorativi
della settimana e quindi non tutti i giorni; cfr. doc. I; consid. 1.9.; 21; E),
come pure di mai essere stato a casa durante il giorno e che l’alloggio era
molto luminoso (cfr. doc. 21), il consumo menzionato risulta ad ogni modo esiguo,
considerato tra l’altro che (soprattutto nei mesi autunnali e invernali da
gennaio a marzo 2023 e da novembre 2023 a febbraio 2024) l’insorgente non
avrebbe potuto beneficiare sempre della luminosità dell’appartamento (ad
esempio nel tardo pomeriggio e alla sera).
Del resto anche nel periodo
successivo al mese di gennaio 2024, allorché l’insorgente non avrebbe più
cenato dal figlio, essendosi quest’ultimo trasferito con la compagna a __________
(cfr. doc. I; consid. 1.9.; doc. 23; E), il consumo di elettricità di 356 kWh
dall’8 febbraio al 24 ottobre 2024 (cfr. doc. F), corrispondente a circa 510
kWh annui, si rivela piuttosto basso.
A titolo di raffronto va
osservato che dalla Scheda informativa dell’agosto 2021 “Consumo di elettricità
di un’economia domestica” emerge che una persona sola in un appartamento
consuma circa 1'700 kWh/anno (cfr. https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/10559).
Riguardo al consumo di energia
elettrica relativo all’arco di tempo 8 febbraio - 24 ottobre 2024, non va,
d’altronde, dimenticato che il 22 gennaio 2024 ha avuto luogo un sopralluogo
nell’abitazione del ricorrente da parte della Polizia della __________ (cfr.
doc. 575; 580; consid. 2.7.).
Agli atti risultano, altresì, le
dichiarazioni rilasciate, tra settembre 2023 e gennaio 2024, alla Polizia
comunale dai signori __________ e __________, custodi degli stabili dove è sito
l’appartamento del ricorrente (in via __________, __________), rispettivamente
dove vive __________ (in via __________).
In particolare il signor __________,
ha affermato, il 12 settembre 2023, di non conoscere il ricorrente e di non
averlo mai incontrato, benché viva sullo stesso piano dal gennaio 2023, il 18
settembre 2023 di aver preso contatto con un vicino di appartamento sul
medesimo piano, il quale non avrebbe notato alcuna persona andare e venire
dall’appartamento e il 22 gennaio 2024 di aver incontrato l’insorgente in una
sola occasione, nel periodo di Natale (cfr. doc. 622; 625-626; 591).
__________, il 17 ottobre 2023, ha
indicato che nell’appartamento di __________ era presente anche il suo compagno
che conosceva con il nome di RI 1, che questi avrebbe abitato a __________ ma lo
vedeva spesso nell’abitazione di __________ durante la giornata e soprattutto
la sera (cfr. doc. 622-623; 626).
Il TCA non ignora che __________,
nella dichiarazione del 3 ottobre 2024 allegata al reclamo, ha asserito che “non
avendo il dovere di controllare chi entra e chi esce dallo stabile e non
essendo mai stata nell’appartamento della signora __________, non può in alcun
modo dichiarare se nel periodo gennaio 2023 - luglio 2024 il signor RI 1 si
fermasse a cena o a dormire e quindi convivesse con la signora __________”
(cfr. doc. 22).
Tuttavia tale affermazione non
contraddice la precedente, poiché la custode, nel settembre 2023, si era
limitata a comunicare che presso __________ era presente spesso, in particolare
di sera, un uomo di nome RI 1 che avrebbe abitato a __________. La medesima non
aveva fornito alcun dettaglio circa le attività espletate nell’appartamento di __________.
__________, nell’ottobre 2024,
non ha comunque negato la presenza del ricorrente presso __________. Al
contrario ha lasciato intendere che lo stesso si recasse in via __________ a __________,
benché non sapesse se egli cenasse o dormisse in tale abitazione.
In relazione alla registrazione rilasciata
da __________ all’insorgente contestualmente al reclamo, nell’ottobre 2024,
secondo cui il custode di via __________ vedeva passare il ricorrente, ma non
conoscendolo non sapeva chi fosse e dove abitasse, come accadeva nei confronti
di altri inquilini (cfr. doc. 20; D; I; consid. 1.9.), va rilevato che la
stessa contrasta, invero, con quanto asserito nel gennaio 2024, e meglio che
egli aveva incontrato l’insorgente in una sola occasione, nel periodo di
Natale, da cui si desume che sapesse, perlomeno a fine dicembre 2023 / inizio
gennaio 2024, chi fosse RI 1 (cfr. doc. 626).
In ogni caso neppure la
dichiarazione dell’ottobre 2024 è dirimente, in quanto è possibile che il
ricorrente talvolta si recasse e risiedesse nell’alloggio in via __________ a __________(che
dista da via __________ a __________ otto/dieci minuti al massimo a piedi) ove
peraltro riceveva la corrispondenza e conservava i propri effetti personali.
In conclusione è vero che __________
e __________ non sono stati oggetto di un interrogatorio formale, come
obiettato nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.9.).
È altrettanto vero, però, che il
tenore delle nuove affermazioni degli stessi non esclude che l’insorgente si
trovasse in misura preponderante presso l’abitazione di __________ nel periodo
in questione.
Stante quanto precede, il TCA
ritiene, tutto ben ponderato e in applicazione all’abituale criterio della
verosimiglianza preponderante valido nel settore
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188
consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo
2023.
consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid.
3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14
aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF
8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.
4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V
177.
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il ricorrente e __________, nel lasso di
tempo dal mese di febbraio 2023 al mese di luglio 2024 (ultimo mese in cui egli
ha percepito prestazioni assistenziali; cfr. doc. V pag. 5, consid. 1.1.), convivessero
in modo stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.
Del resto il ricorrente, in
occasione della sua audizione dinanzi all’Ispettorato del 25 marzo 2024 e nel
reclamo del 3 ottobre 2024, ha indicato che, nonostante la relazione con __________
fosse terminata, si recava spesso (nel reclamo è stato indicato tre volte alla
settimana) dalla stessa e le faceva la spesa, nonché le bagnava le piante,
visto che lei aveva dei problemi fisici (cfr. doc. 594; 20).
2.9
Il ricorrente, convivendo in modo
stabile con __________ e non avendo fornito la documentazione richiesta
concernente la medesima ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali, da
un profilo oggettivo ha effettivamente percepito a torto le prestazioni
concernenti l’arco di tempo da febbraio 2023 a luglio 2024.
In
concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr.
consid. 2.3.).
Infatti
l’USSI è venuto a conoscenza del fatto che tra il ricorrente e __________ vi
fosse ancora una convivenza stabile tramite la nuova istruttoria avviata
dall’Ispettorato il 12 settembre 2023 e conclusasi con il Rapporto del 26
luglio 2024 (cfr. doc. 574; consid. 2.7.).
È,
quindi, emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica
diversa rispetto alle decisioni iniziali di assegnazione delle prestazioni
assistenziali da febbraio 2023 a luglio 2024.
È,
perciò, evidente che per questo arco di tempo tali provvedimenti andavano
rivisti.
A
ragione, pertanto, l’USSI, il 2 settembre 2024, ha emesso l’ordine di
restituzione delle prestazioni assistenziali percepite
dall’insorgente da febbraio 2023 a luglio 2024.
Il 2 settembre 2024 il diritto dell’USSI
di richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali non era,
peraltro, perento, considerato, da una parte, che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las, enuncia che il diritto di esigere la
restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo
competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni
dal pagamento della prestazione (cfr. consid. 2.3.), dall’altra, che
l’amministrazione ha saputo dell’ulteriore convivenza tra il ricorrente e __________
grazie alla procedura amministrativa aperta dall’Ispettorato sociale il 12
settembre 2023 che ha condotto l’allestimento del Rapporto Ispettorato –
chiusura caso del 26 luglio 2024 (cfr. doc. 574-577;
STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 42.2019.43 del 27
aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.12., il
cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017,
in quanto il ricorrente non ha versato l'anticipo spese
nemmeno entro il termine suppletorio; STCA
42.2015.2
del 5 maggio 2015 consid. 2.7.).
2.10
Occorre ora
stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 42'413.55 sia corretto.
L’USSI ha determinato tale ammontare sommando
gli interi importi delle prestazioni assistenziali ordinarie versate
all’insorgente da febbraio 2023 a luglio 2024, pari a fr. 40'158.-- (fr. 2'231
x 18 mesi; cfr. doc. 281-282; 246; 242; 231; 221; 211; 200; 188; 177;
159; 154; 139; 109; 82; 59; 550), alle prestazioni
speciali (contributi minimi AVS, franchigia e partecipazioni CM, cure dentarie)
corrispostegli nel periodo in questione per fr. 2'255.55 (cfr. doc. 281-282;
96; 77; 74).
Tenuto conto che RI 1 ha
percepito indebitamente l’aiuto sociale relativo al periodo menzionato, convivendo
con __________ ex art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps e non
presentando i documenti necessari per stabilire i redditi e le spese dell’unità
di riferimento composta di due persone (cfr. consid. 2.8.; 2.9.), non presta
fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno
rimborsate le intere prestazioni assistenziali di cui l’insorgente ha beneficiato
nei mesi da febbraio 2023 a luglio 2024.
Del
resto il ricorrente non ha formulato
specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.
2.11
Per quanto concerne la sanzione
applicata all’insorgente (cfr. consid. 1.7.; 1.8.), l’art. 23 cpv. 1 Las prevede
che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Il cpv. 2 Las enuncia che
l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,
stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle
direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1
lett. g del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):
" 1Le
prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o
soppresse nei seguenti casi:
a) il beneficiario
non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal
presente regolamento;
b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni
assegnategli;
c) il beneficiario
rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono
sussidiarie;
d) il beneficiario
non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le
informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile
residuale (art. 21 Laps);
e) il beneficiario
fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
f) il beneficiario
non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo
imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di
inserimento sociale o professionale in atto;
g) il beneficiario
rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.”
Giusta
l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni
assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il
beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei
rimedi giuridici.
Il
cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della
sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte
dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso
in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo
il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno
effetto sospensivo.
2.12
Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio
2021.
(cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:
" 1 Qualora
una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i
suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione
proporzionale delle prestazioni.
2.
Una riduzione a titolo di sanzione può
interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3.
La riduzione deve essere circoscritta a un
massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione
del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla
decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del
caso, prolungate.
4.
Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,
le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze
ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza
dei relativi termini.
5.
Devono essere prese in considerazione le
ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6.
In caso di concomitanza di una sanzione e di una
restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al
30%.”
Dalle relative spiegazioni, in
merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:
" Prima di
ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre
verificare se:
-
la manchevolezza giustifica una sanzione;
-
la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei
e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;
-
la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione
del suo comportamento.
La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata
individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per
ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,
sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:
-
devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone
coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e
sui giovani adulti;
-
nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare
attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del
forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e
gravi.
Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente
l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto
sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto
sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni
complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla
Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il
calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione
e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata
percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”
2.13
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura
delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der
SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber
übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale
Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine
entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um
eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018
vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.
Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023
vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur
Publikation vorgesehen).”
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024
citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al
consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der
Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem
Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der
SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem
Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen
nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,
dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für
solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden
Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die
Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,
die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-
und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der
kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In effetti le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e
non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., pubblicata in DTF 151 V 137; STF
8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023
consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; DTF 148 V 102
consid. 4.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.
17.
pag. 57; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79
consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF
8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del
17.
aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.
4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.
3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).
Il giudice deve,
invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in
esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata
alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022
consid. 3.3.; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).
2.14
A proposito della riduzione di
prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è
stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si
era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
"
(…)
4.1
Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit
fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un
revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour
survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que
la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2
Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien
(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas
touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge
puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In
un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un
reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al
quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la
restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del
reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
"
(…)
4.
4.1
Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2
Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels
fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le
respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle
restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9
Cst.; ATF 134 I 153).
4.3
En l'espèce, en confirmant la réduction du montant
de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme
préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de
l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza 8C_645/2011 del 5
dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso
inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata
una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro
durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:
"
(…)
3.
3.1
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema della
riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio
2012.
relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il
proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a
titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato
importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la
decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della
mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo
di residenza non fosse stabilito chiaramente.
L’Alta Corte, con
sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa
Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che
l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito
dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.
In una sentenza 42.2014.12 del 6
novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che
l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni
assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il
medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività
di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.
In
una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso
di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato
una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre
mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte
dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui
inviate tra gennaio ed agosto 2017.
Con
un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato
quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo
che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza
annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo
obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la
definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9a cpv.
1.
lett. d Reg. Las.
Questo Tribunale, in una sentenza
42.2021.63
del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI
che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un
beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato
l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto
2020.
Con giudizio 42.2021.62 sempre
del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario
dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.--
mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato
dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta
dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio
mantenimento.
Con una sentenza 42.2022.98 del
24.
aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato
una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non
aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.
In un giudizio 42.2024.48-49 del
31.
marzo 2025 il TCA ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che
aveva, in particolare, inflitto una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a un
beneficiario di prestazioni assistenziali per avere fornito documentazione inveritiera
circa il suo diritto di visita nei confronti dei figli con i quali, in realtà,
non intratteneva rapporti.
Con STCA 42.2024.47, anch’essa
datata 31 marzo 2025, è stata confermata una sanzione di fr. 300.-- per tre
mesi per la mancata informazione di prestiti ricevuti da terzi per l’acquisto
di autovetture e motoveicoli poi rivenduti.
Infine con giudizio 42.2024.57
del 28 aprile 2025 questa Corte ha ridotto da tre mesi a un mese la durata di una
sanzione di fr. 100.-- inflitta a una persona per non avere utilizzato le
prestazioni assistenziali ordinarie per far fronte al pagamento delle pigioni
dei mesi di agosto e settembre 2024, allorché la spesa per l’alloggio è
compresa nel conteggio delle prestazioni stesse. Il TCA ha tenuto conto della
situazione di seria difficoltà finanziaria a cui era confrontata la ricorrente,
come pure della presenza di una figlia minorenne nella sua unità di
riferimento.
Il ricorso al Tribunale federale
dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_338/2025 del 19
giugno 2025.
2.15
Alla luce degli elementi fattuali
relativi alla presente evenienza esposti in precedenza è stato stabilito che il
ricorrente, nel periodo febbraio 2023 – luglio 2024 convivesse stabilmente con __________
(cfr. consid. 2.8.).
L’insorgente non ha, però,
accennato alla sua situazione personale prima dell’inizio dei controlli da
parte dell’Ispettorato sociale nel settembre 2023.
Tale comportamento risulta in
contrasto con quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.2.) e
ricade peraltro nel campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1
lett. e Reg.Las (cfr. consid. 2.11.).
In concreto
si giustifica, pertanto, l’applicazione nei confronti dell’insorgente di una
riduzione della prestazione assistenziale ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 lett. e
Reg.Las per avere fornito intenzionalmente informazioni inveritiere o
incomplete (art. 36 Laps) (cfr. consid. 2.11.; 2.14.).
In
proposito cfr. pure p.to F.2. delle
linee guida CSIAS (cfr. consid. 2.12.).
2.16
Per quanto concerne l’entità della
sanzione inflitta all’insorgente (fr. 300.-- mensili per tre mesi dal mese di
agosto 2024; cfr. doc. 24; consid. 1.7.), il TCA rileva che, siccome la
riduzione di fr. 300.-, da una parte, è inferiore al 30% del forfait di
mantenimento che per il 2024 corrispondeva a fr. 1'031.- mensili per una
persona sola (cfr. p.to F.2. delle
linee guida CSIAS; consid. 2.12.; BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag.
416; STCA 42.2024.48-49 del 31 marzo 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2022.98 del 24
aprile 2023 consid. 2.13.), dall’altra, è conforme a quanto
previsto dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.14.), come
pure a quanto contemplato nella Disposizione dell’USSI relativa alle sanzioni
valida dal 1° settembre 2021 alle pag. 7 e 11 per chi fornisce intenzionalmente
informazioni inveritiere o incomplete ai sensi dell’art. 9a lett. e Reg.Las (e
meglio che tale comportamento è ritenuto grave e comporta una sanzione per tre
mesi di fr. 300.-), il suo ammontare e la durata rispettano il principio della
proporzionalità e non prestano fianco a critiche.
Si rileva, peraltro, che nel
provvedimento impugnato è stato puntualizzato che “nel caso concreto la
decisione di sanzione, non essendo più l'interessato a beneficio di prestazioni
assistenziali dal mese di agosto 2024, non è stata applicata” (cfr. doc. B;
consid. 1.8.).
2.17
La parte ricorrente ha chiesto di
valutare la possibilità di sentire come testi __________, __________, __________
e __________ (cfr. doc. VIII; consid. 1.12.).
Questa Corte, considerato che i
documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio
giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in
luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza in casu si
prescinde dall’audizione dei testi proposti dall’insorgente.
A tale proposito va rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025
consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF
8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022
consid. 4.2.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020
del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.;
STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019.
consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017
del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid.
6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19
marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.18
Alla
luce di quanto precede la decisione su reclamo del 30 gennaio 2025 deve, conseguentemente,
essere confermata.
2.19
In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per
quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale
art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia
previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale
(sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio
di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata
il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio
2025.
consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA
42.2023.45
del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre
2023.
consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA
42.2022.100
del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,
sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3
luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso
al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre
2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
2.20
Il
ricorrente ha, infine, postulato la concessione del beneficio del gratuito
patrocinio (cfr. doc. I pag. 7; consid. 1.9.).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si
estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv.
1.
LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della
procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti
davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
"
Essa è esclusa se la procedura non
presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025 consid. 3.2.; STF
8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021
consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012
del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
2.20.1
La
condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025 consid. 3.2.; STF 512/2017
del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013
consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (cfr. STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del
9.
agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto
2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF
8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Al
riguardo cfr. pure STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 consid. 5.3.2.; STF
9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021
consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7
del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019
consid. 2.11.
2.20.2
Nella
concreta fattispecie il TCA, già a prescindere dalla questione relativa al
fatto che il ricorrente, nonostante l’esplicita richiesta da parte di questo
Tribunale (cfr. doc. VII), non abbia prodotto il “certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria” (dal mese di novembre 2024 quale suo
indirizzo risulta unicamente un fermoposta presso l’Ufficio postale di __________;
cfr. doc. 11; I; B), ritiene che non sia soddisfatto il requisito della
probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 2.21.1.; STF 8C_563/2010 del 29
settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio
2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001;
DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Alla
luce, in particolare, della Las, della Laps, dei relativi Regolamenti, nonché
della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata, segnatamente, nei siti
www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza appariva,
dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento
della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole
erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della
documentazione agli atti, da cui emerge che l’insorgente, nel periodo febbraio
2023.
– luglio 2024, convivesse in modo stabile ai sensi della Las, della Laps e
della giurisprudenza con __________, il ricorso si rivelava già di primo
acchito infondato.
Al
riguardo cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2024.48-49 del 31 marzo 2025
consid. 2.21.2.
Non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è
respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti