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Decisione

42.2025.14

Non concesso condono della somma chiesta quale rimborso, a seguito dell'acquisizione di una sostanza rilevante tramite eredità, di parte delle prestazioni percepite. Per rimborso ex art. 33 Las non è previsto condono. Irricev. censure relative a princ. del rimborso. Trattenuta fr.150/mese confermata

15 settembre 2025Italiano42 min

l'importo di CHF 166'921.92 ed ha respinto la richiesta della stessa di rinunciare

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.14

rs

Lugano

15 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo dell’11

febbraio 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________1965, ha

beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie e speciali (franchigia e

partecipazioni cassa malati; contributi minimi AVS; assicurazione RC e mobilia

domestica; cura dentaria) nel periodo dal mese di aprile 2004 al mese di

febbraio 2025, in particolare da aprile 2012 ad aprile 2022 e da gennaio 2024 a

febbraio 2025, per complessivi fr. 393'346.70 (cfr. doc. B pag. 2: 265; 257;

250; 194; 189; 183; 169; 159; 154; 134; 133; 121; 116; 106; 100; 92; 59; 52;

42; 23; 22; 15; 11; 7).

1.2. Con decisione su reclamo del 4

ottobre 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha

confermato il proprio provvedimento del 27 aprile 2023 (cfr. doc. 294) con il

quale aveva chiesto a RI 1, dopo essere stato informato dalla medesima

nell’agosto 2022 riguardo all’acquisizione nell’ottobre 2021 di sostanza

rilevante tramite eredità a seguito del decesso di due parenti (circa fr.

430'000.-- nell’ottobre 2021; cfr. doc. 298; 294; 289; IX. Ad aprile 2023

l’amministrazione ha comunque tenuto conto dell’ammontare di fr 196'921.92 in

ragione di spese sostenute; cfr. doc. 294), di rimborsare la somma di fr.

166'921.92.

Inoltre l’amministrazione ha

rifiutato la richiesta dell’interessata di rinunciare, almeno parzialmente, al

rimborso dell’importo eccedente a sua disponibilità ai sensi dell’art. 43 Las (cfr.

doc. 297).

1.3. Il 9 gennaio 2024, tramite lo

Studio RA 1, RI 1 ha accreditato la somma di fr. 117'620.37 alla Sezione del

sostegno sociale USSI (cfr. doc. 346; 347).

1.4. Nel mese di ottobre 2023 RI 1 ha

chiesto nuovamente l’attribuzione dell’assistenza sociale (cfr. doc. 414).

Con decisioni del 27 novembre

2023 l’USSI le ha negato il diritto a prestazioni assistenziali per i mesi di

ottobre e novembre 2023, in quanto il reddito disponibile residuale della sua

unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della

sanità e della socialità (cfr. doc. 370-372; 373-375).

1.5. L’11 dicembre 2023 RI 1 ha

inoltrato un’ulteriore domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr.

doc. 351-353).

L’amministrazione, il 16 gennaio

2024, le ha negato l’assistenza sociale per il mese di dicembre 2023, motivando

in modo analogo a quanto esposto nei provvedimenti del 27 novembre 2023 (cfr.

doc. 343-345; consid. 1.4.).

Sempre il 16 gennaio 2024 l’USSI

ha, però, riconosciuto alla medesima una prestazione assistenziale ordinaria di

fr. 1'946.-- mensili da gennaio a giugno 2024 (cfr. doc. 339-342).

Nel relativo provvedimento è

stato precisato che l’importo di fr. 1'796.-- sarebbe stato versato

all’interessata, mentre fr. 150.-- sarebbero stati corrisposti alla Sezione del

sostegno sociale quale “Ricupero prestazioni indebitamente percepite” (cfr. doc.

339).

1.6. A seguito del reclamo del 15

febbraio 2024 interposto da RI 1, rappresentata dallo Studio legale RA 1,

contro le decisioni del 16 gennaio 2024 (cfr. doc. 272-279), l’USSI, l’11

febbraio 2025, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato

il rifiuto di una prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2023, come

pure la trattenuta di fr. 150.-- applicata sulle prestazioni ordinarie da

gennaio a giugno 2024 e ha ritenuto irricevibile la richiesta di condono

dell’importo di fr. 49'301.55 (fr. 166'921.92 – fr. 117'620.37; cfr. consid.

1.2.; 1.3.) ancora dovutogli a titolo di rimborso.

L’USSI ha motivato il proprio

provvedimento, in particolare, come segue:

" (…)

N.

In relazione, in seguito, alla

contestazione della reclamante circa la trattenuta di CHF 150.- effettuata

dall’USSI sulle prestazioni assistenziali riconosciutele per il periodo dal

mese di gennaio 2024 al mese di giugno 2024 si rileva che la decisione applica

Fatti

i criteri stabiliti dalla legge sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel

quadro di tale base legale.

Con decisione su reclamo del 4 ottobre 2023, cresciuta in giudicato

incontestata, l'USSl ha confermato alla signora RI 1 l'obbligo di rimborsare

l'importo di CHF 166'921.92 ed ha respinto la richiesta della stessa di rinunciare

al rimborso ai sensi dell'art. 43 Las.

Essendo la decisione di rimborso cresciuta in giudicato e ritenuto

il rimborso solo parziale (CHF 117'620.37), l'USSl ha applicato una trattenuta

al fine di ricuperare quanto la signora non ha tempestivamente riversato all'ufficio.

Alla reclamante era infatti ben noto il suo dovere di rimborsare Ie prestazioni

assistenziali debitamente percepite a seguito dell'eredità ricevute, ciò nonostante

ella ha atteso, erodendo l'importo a sua disposizione.

Ritenuto quanto sopra a ragione l'USSl ha applicato una trattenuta

sulle prestazioni assistenziali riconosciute alÌa signora RI 1 per il periodo

dal mese di gennaio 2024 al mese di giugno 2024.

A titolo abbondanziale si rileva che l'entità della trattenuta

applicata è più che proporzionale. Le linee guida CSIAS prevedono al punto E.4.

che "2L'ammontare della compensazione, inclusa un'eventuale sanzione,

non può superare il limite massimo consentito per le riduzioni delle

prestazioni (30% del FM).". Nel caso concreto si rileva che la

diminuzione del forfait risulta essere inferiore al 15%.

La decisione è confermata e su questo punto il reclamo è respinto.

O.

Infine, in relazione alla richiesta dell'interessata di condonare

la differenza da lei ancora dovuta all'USSI (CHF 49'301.55) si rileva che l'istituto

del condono e i relativi presupposti si riferiscono ad una procedura e ad una

base legale diverse dalla presente. Esso si riferisce alla restituzione di

prestazioni indebitamente percepite (art. 26 Laps) cosa che nel caso concreto

non è avvenuta.

La signora RI 1 è stata chiamata a rimborsare le prestazioni

assistenziali debitamente ricevute come previsto dall'art. 33 Las a seguito,

come già detto, delle eredità da ella ricevute.

È vero che l'USSl ha indicato nella propria decisione quale

dettaglio prestazione "RICUPERO PRESTAZIONI INDEBITAMENTE PERCEPITE"

tuttavia si rileva che sia la reclamante sia i rappresentanti legali erano ben

a conoscenza che la trattenuta riguardasse il ricupero di prestazioni

assistenziali debitamente percepite dalla reclamante.

Nel caso concreto quindi, la richiesta di condono secondo

l'articolo 26 cpv. 3 non è ricevibile.

Alle decisioni di rimborso è applicabile

l’art. 43 Las relativo alla rinuncia della quale tuttavia l’USSI, nel caso

specifico, si è già espresso con decisione su reclamo del 4 ottobre 2023 e

pertanto, in questa sede, essa risulta irricevibile.

Su questo punto il reclamo è irricevibile.”

(Doc. B pag. 9-10)

1.7. RI 1, sempre patrocinata dallo

Studio legale RA 1, ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo, dopo aver

precisato che il “(…) rifiuto delle prestazioni assistenziali per il mese di

dicembre 2023 non costituisce oggetto del presente ricorso, in quanto non

contestata”, che la differenza scoperta di fr. 49'301.55 a suo carico sia

condonata e che la trattenuta mensile di fr. 150.-- dalle prestazioni

assistenziali da gennaio a giugno 2024 sia annullata, ripristinando l’importo

originario delle stesse di fr. 1'946.-- mensili (cfr. doc. I pag. 8).

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente ha addotto:

" (…) grazie

all’eredità ricevuta, la signora RI 1 era temporaneamente riuscita a uscire

dallo stato di povertà e dipendenza economica che l'aveva costretta a

richiedere le prestazioni assistenziali. Tuttavia, l'USSI, il cui scopo include

il garantire condizioni di vita dignitose e favorire la partecipazione

economica (“Linee guida CSIAS” versione 01.01.2023, A.2), ha adottato una decisione

che ha riportato la signora RI 1 in una situazione di povertà.

Considerata la condizione economica e la dimostrata buona volontà

della ricorrente nel restituire quanto possibile, l'USSI avrebbe dovuto

valutare un condono dell'importo residuo, consentendo alla quivi ricorrente di

vivere una vita più dignitosa, senza il peso di un debito difficilmente

ripagabile. Oltre a ciò, il fatto di trattenere CHF 150.00 su un importo

mensile di CHF 1'946.00 risulta eccessiva e non proporzionale, compromettendo

il minimo vitale accordato dalle Linee guida e che permetterebbero lo

svolgimento di una vita minimamente

dignitosa. (…)” (Doc. I pag. 4)

Riguardo al rifiuto di concederle

il condono l’insorgente ha più dettagliatamente obiettato:

" (…)

19. Secondo una consolidata giurisprudenza

del Consiglio di Stato, “l’obbligo di rimborsare le prestazioni è

subordinato al consolidamento della situazione finanziaria del beneficiario,

circostanza che deve essere comprovata dall’autorità” (CdS 6.11.2001 N 5217

in re I). A detta di ciò, giusta l'art. 33 Las, chi ha ricevuto prestazioni

assistenziali dopo il compimento dei diciott'anni è obbligato a rimborsarle

quando la propria situazione finanziaria risulta consolidata e le condizioni di

vita sono sufficientemente agiate. Ai fini dell'obbligo del rimborso occorre

quindi che sia adempiuta una particolare condizione che costituisce il

principio ispiratore della Legge sull'assistenza sociale: esso deve essere

chiesto esclusivamente nei casi in cui il beneficiario si trovi in una

situazione economica stabile e agiata. Diversamente, imporre il rimborso

rischierebbe di riportare il soggetto in uno stato di indigenza o ristrettezze

economiche tali da preludere a un ritorno alla stessa indigenza da cui è stato

sollevato grazie alle prestazioni ottenute (RDAT N. 13/I-2002 con riferimento

al Messaggio del 5 giugno 1970, ad art. 33, pag. 9).

20. Nonostante quanto sopra evidenziato, l'USSI non ha svolto le

necessarie verifiche per accertare se la situazione finanziaria della signora RI

1 fosse effettivamente consolidata. L'Ufficio si è limitato a richiedere la

restituzione integrale del saldo residuo, senza verificare se la ricorrente si

trovasse in una condizione di agiatezza tale da giustificare la richiesta di

rimborso. Al contrario, la signora RI 1, pur avendo restituito quanto possibile

della successione ricevuta, è successivamente ricaduta nella stessa condizione

di precarietà economica dalla quale l'eredità l'aveva temporaneamente

sollevata. Questo è ulteriormente comprovato dall'accoglimento da parte

dell'USSÍ della sua nuova richiesta di prestazioni assistenziali, dimostrando

in modo inequivocabile che la situazione economica della signora RI 1 non si

fosse stabilizzata, ma richiedeva nuovamente il supporto dell'assistenza

sociale.

21. In considerazione dell'attuale condizione economica della

signora RI 1, e preso atto che l'obbligo di rimborso è cresciuto in giudicato

con la decisione su reclamo del 4 ottobre 2023, si evidenzia che la presente

richiesta non intende mettere in discussione tale obbligo. Tuttavia, si chiede

che, alla luce della grave precarietà economica in cui versa la ricorrente, il

saldo residuo dell'importo dovuto venga condonato. Una simile misura, sebbene

distinta dall'accertamento già definitivo dell'obbligo di rimborso, si rende

necessaria per consentire alla ricorrente di alleviare il peso insostenibile

del debito, che attualmente compromette la possibilità di condurre una vita

conforme alla dignità umana.

Solo attraverso questo condono sarebbe possibile favorire un

graduale ritorno alla stabilità economica, in linea con i principi fondamentali

della Legge sull'assistenza sociale.” (Doc. I pag. 5-6)

La censura concernente la

trattenuta di fr. 150.-- mensili, nell’impugnativa, è stata così argomentata:

" (…)

24. Le linee guida CSIAS prevedono al punto

E.4 che “una pretesa di restituzione può essere compensata a rate con il

sostegno coerente dello stesso organo dell’aiuto sociale. L'ammontare

della compensazione, inclusa un'eventuale sanzione, non può superare il limite

massimo consentito per le riduzioni delle prestazioni (30% del FM)” (“Linee

guida CSIAS” versione 01.01.2023, E.4).

25. Ad ogni modo, le linee guida CSIAS stabiliscono anche che

"le decisioni e gli obblighi imposti devono essere proporzionali. Esse

devono essere adeguate, necessarie e ragionevolmente esigibili dalla persona

interessata, così da consentire di raggiungere gli obiettivi dell'aiuto

sociale" (“Linee guida CSIAS” versione 01.01.2023, A.4.2).

26. Un provvedimento è considerato sproporzionato se la lesione

risulta eccessivamente severa per rapporto allo scopo voluto, ossia quando non

esiste alcun rapporto ragionevole tra scopo e mezzi utilizzati (Scolari Adelio,

Diritto amministrativo - Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, N 608).

27. Come già evidenziato, l'obiettivo fondamentale dell'USSI è

garantire a ogni persona in stato di bisogno il necessario per condurre una

vita conforme alla dignità umana. A questo scopo, le linee guida CSIAS

stabiliscono annualmente un FM, che rappresenta il minimo indispensabile per

far fronte ai bisogni essenziali, soprattutto per chi vive in situazioni di

difficoltà economica.

28. Nel caso specifico, la decisione dell'USSI di ridurre le

prestazioni assistenziali mensili di CHF 150.00 per il periodo gennaio-giugno

2024, giustificandola come "recupero di prestazioni assistenziali

indebitamente percepite" ha prodotto un impatto diretto sul FM

riconosciuto alla signora RI 1, riducendolo a CHF 881.00. Questo importo è

significativamente inferiore al minimo stabilito dalle direttive per il 2024,

pari a CHF 1’031.00. Questa trattenuta colpisce direttamente il livello minimo

essenziale per un'esistenza dignitosa, andando a compromettere la funzione

stessa del FM come stabilito dalle linee guida. La riduzione è quindi

manifestamente sproporzionata rispetto alla condizione economica della signora RI

1, che già versa in uno stato di bisogno e dipende dalle prestazioni

assistenziali per soddisfare le proprie esigenze basilari.

Diminuire il FM al di sotto della soglia

minima non solo non è giustificato, ma contrasta apertamente con il principio

di proporzionalità, in quanto impone una misura eccessiva e priva di un

adeguato bilanciamento tra lo scopo perseguito (il recupero di prestazioni

fomite) e le conseguenze gravose per la signora RI 1.” (Doc. I pag. 6-7)

1.8. Nella propria risposta del 17 aprile 2025 l’USSI ha postulato

la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.9. La parte ricorrente ha presentato

le proprie osservazioni l’8 maggio 2025 (cfr. doc. VII).

1.10. L’amministrazione si espressa in

merito con scritto del 15 maggio 2025 (cfr. doc. IX).

1.11. Il doc. IX è stato trasmesso per

conoscenza al rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. X).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

della lite è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI, da un lato, abbia

rifiutato di concedere alla ricorrente il condono dell’importo di fr. 49'301.55,

corrispondente alla differenza tra la somma di fr. 166'921.92 chiestale, a

seguito dell’acquisizione di una sostanza rilevante tramite eredità, quale

rimborso di parte delle prestazioni assistenziali percepite e l’ammontare di

fr. 117'620.37 già versati nel mese di gennaio 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.;

1.3.; 1.5.; 1.6.).

Dall’altro, abbia trattenuto

sull’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie spettanti all’insorgente

nei mesi da gennaio a giugno 2024 fr. 150.-- mensili a titolo di recupero di

quanto non ancora corrisposto a titolo di rimborso.

2.2. La ricorrente ha, dapprima,

contestato la decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025 emessa

dall’USSI per motivi d’ordine formale, facendo valere, in buona

sostanza, che la stessa non sarebbe sufficientemente motivata (cfr. doc. I pag.

3-4).

Il diritto di essere sentito, di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una

decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi

sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale

obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri

decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,

consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione

che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto

decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al

contrario limitarsi all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul

giudizio (cfr. STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025 cosnid. 5.4.; STF 8C_430/2024

del 29 gennaio 2025 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid.

4.2.2.; STF 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1°

marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo

2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V

557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Inoltre, purché la comprensione

non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere

implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri

atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

Nella presente fattispecie, alla

luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa

delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo dell’11

febbraio 2025, atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per

le quali l’USSI ha negato alla ricorrente il condono dell’importo di fr.

49'301.55, corrispondente alla differenza tra la somma di fr. 166'921.92 chiestale,

a seguito dell’acquisizione di una sostanza rilevante tramite eredità, quale

rimborso di parte delle prestazioni assistenziali percepite e l’ammontare di

fr. 117'620.37 già versati nel mese di gennaio 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.;

1.3.; 1.5.; 1.6.) e ha applicato all’importo della prestazione assistenziale

ordinaria dei mesi da gennaio a giugno 2024 una trattenuta di fr. 150.--

mensili al fine di recuperare la somma di fr. 49'301.55 (cfr. consid. 1.5.;

1.6.).

In particolare nel provvedimento

impugnato è stato indicato che l’istituto del condono e i relativi presupposti

si riferiscono alla restituzione di prestazioni indebitamente percepite (art.

26 Laps), mentre il caso concreto riguarda il rimborso di prestazioni

assistenziali debitamente ricevute come previsto ex art. 33 Las.

Inoltre è stato precisato che

alle decisioni di rimborso è applicabile l’art. 43 Las relativo alla rinuncia

in merito alla quale l’USSI, nel caso specifico, si è già espresso con

decisione su reclamo del 4 ottobre 2023, cresciuta in giudicato incontestata,

per cui essa risulta ora irricevibile.

Per quanto attiene alla

trattenuta, l’amministrazione ha rilevato di aver dedotto dalle prestazioni

assistenziali ordinarie l’importo di fr. 150.-- mensili al fine di ricuperare

quanto dovuto dall’interessata - alla quale era ben noto il dovere di

rimborsare quanto debitamente percepito dall’assistenza sociale a seguito

dell'eredità ricevute -, visto che la decisione di rimborso era cresciuta in

giudicato e il rimborso era stato effettuato soltanto parzialmente. A titolo

abbondanziale è stato puntualizzato che l'entità della trattenuta applicata in

concreto è più che proporzionale con riferimento alle linee guida CSIAS p.to

E.4., secondo cui "2L'ammontare della compensazione, inclusa

un'eventuale sanzione, non può superare il limite massimo consentito per le

riduzioni delle prestazioni (30% del FM)" e considerato che la

diminuzione del forfait risulta essere inferiore al 15% (cfr. doc. B; consid.

1.6.).

Del resto l’insorgente,

rappresentata da un legale già in sede di reclamo (cfr. consid. 1.6.), ha

potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi

confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale.

La

decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025 non risulta, pertanto, carente nella

motivazione.

2.3. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8

settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli

organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni

Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

(cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli

organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come

pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.4. L'art.

33 Las, in vigore dal 1° febbraio 2003, prevede che le prestazioni

assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

a)

quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni

assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno

esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli

arretrati (art. 32 Laps);

b)

in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

c)

in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

Giusta

l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di

rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali

da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b

abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro

dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).

Ai sensi dell’art. 42 Las, concernente

la prescrizione, il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono

dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei

diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la

prestazione assistenziale è stata corrisposta.

L’art.

43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può

rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le

circostanze lo giustificano.

L’art.

43 Las è in ogni caso una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020

del 7 settembre 2020 consid. 6.4.).

2.5. A

proposito dell’art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla

Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così

espresso:

"

Il nuovo art. 33, rispetto a

quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali

sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento

alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS

riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui

le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni

assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non

scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con

la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali

(evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

Nel

suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze

aveva al riguardo rilevato:

"

Considerandi

II nuovo art. 33 limita e precisa

le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni

assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve

avvenire nei seguenti casi:

- prestazioni di sostegno sociale indebitamente

percepite;

- versamenti a titolo di anticipo su

prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

- acquisizione di una sostanza

rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di

sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto

dalla legislazione cantonale."

Nel

rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione

sull’iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella

forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione

nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano

in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Il

Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le

prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di

cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.

Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le

richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata,

previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito

un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone

tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto

sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale

(COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino

sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale.

L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che

possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria

situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle

prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della

persona.

Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve

collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire

il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di

inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non

conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni

pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è

prevista la possibilità di sospendere la prestazione.

Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a

garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento

sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto

statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.

Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:

Ÿ professionale:

per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo

del lavoro in tempi brevi

Ÿ sociale:

per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma

che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che

necessitano di un periodo di accompagnamento.

Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto

prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua

situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano

sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua

indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.

In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo

di un’azione di rimborso sono:

- le prestazioni

indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36

LAS)

- le prestazioni

anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)

- l’acquisizione

di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni

- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)

Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione

assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso

l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale

sull’immobile.

Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6

milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli

assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.

Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno

dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella

misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione

economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe

un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente

una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso.

Art. 43 LAS

L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente

al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)”

Questa

Corte rammenta che, in ogni caso, l’art. 43 Las è una mera disposizione

potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).

2.6

Le Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr.

https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to E.2.1.,

concernente il concetto di condizioni agiate nell’ambito delle prestazioni

percepite debitamente, prevedono

" E.2.1.

1.

Le prestazioni di sostegno percepite debitamente devono

essere restituite se una persona antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi

in condizioni agiate.

2.

In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento

patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:

a. fr. 30’000.00 per persona singola

b. fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati

c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne

3.

In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da

attività lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove

le basi legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività

lucrativa, si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata

della restituzione.”

Dalle relative

spiegazioni emerge:

" c) Restituzione volontaria

L’aiuto sociale percepito legalmente può

essere restituito volontariamente anche se la persona non adempie il

presupposto delle condizioni agiate (per es. poiché può procurarsi i mezzi per

la restituzione solo chiedendo un prestito).

Se degli ex beneficiari del sostegno

desiderano procedere a una restituzione volontaria, per esempio per soddisfare

i requisiti per una naturalizzazione, ciò deve essere loro consentito.

Una restituzione può tuttavia essere

considerata volontaria solo se non viene esercitata nessuna pressione da parte

dell’organo dell’aiuto sociale.”

d) Presa in considerazione della situazione debitoria

Nell’ambito dell’esame della questione concernente la

proporzionalità di un rimborso dell’aiuto sociale a fronte di condizioni

agiate, occorre prendere in considerazione anche la situazione di indebitamento

della persona interessata. In linea di massima, se oltre a quelli soggetti a

restituzione nei confronti dell’aiuto sociale, la persona ha ulteriori debiti

nei confronti di altri creditori, si dovrebbe puntare a un risanamento

complessivo dei debiti. Si può ricorre a un servizio di consulenza in materia

di indebitamento affiliato al Verband Schuldenberatung Schweiz

(www.schulden.ch) che si attiene ai principi in materia di consulenza di questa

associazione professionale (B.3).”

2.7

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura

delle Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der

SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber

übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale

Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine

entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um

eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018

vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.

Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023

vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur

Publikation vorgesehen).”

Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024

citato dall’Alta Corte è pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid.

2.2

indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des

Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum

Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur

Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges

Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des

Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische

Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen

ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der

Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.

Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch

die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im

Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei

nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,

sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen

Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen

kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der

Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem

Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der

SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem

Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen

nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,

dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für

solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden

Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die

Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,

die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-

und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der

kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine

eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch

erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die

Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

In

effetti le direttive amministrative non costituiscono norme

giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.

3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15

febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025

consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30

gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;

DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020

del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445

seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133.

V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.8

Nella presente evenienza, come

visto nei fatti, l’USSI, con decisione su reclamo del 4 ottobre 2023, ha

confermato il rimborso di fr. 166'921.92 chiesto a RI 1 il 27 aprile 2023 (cfr.

doc. 294) a seguito dell’acquisizione, nell’ottobre 2021, di sostanza rilevante

(circa fr. 430'000.--; cfr. consid. 1.2.) tramite eredità dopo il decesso di

due parenti.

L’amministrazione ha stabilito

l’ammontare da rimborsare, tenendo conto nell’aprile 2023 di una massa

ereditaria ridottasi a fr. 196'921.92 in ragione delle spese sostenute e

deducendo a favore dell’insorgente l’importo di fr. 30'000.-- quale quota

patrimoniale esente, come contemplato dalle linee guida CSIAS p.to E.2.1. (cfr.

consid. 2.6.).

Al riguardo è utile segnalare che

con giudizio 8C_418/2020 del 7

settembre 2020 il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato contro la

decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020, con cui questa Corte, nel caso

di una persona che aveva percepito prestazioni assistenziali da gennaio 2010 a

giugno 2019 e a favore della quale, a giugno 2019, era stato bonificato un

importo di fr. 320'000.-- a titolo di anticipo ereditario, aveva confermato la

richiesta di rimborso emessa dall’USSI, ritenuto che l’accredito di un anticipo

ereditario corrisponde all’acquisizione di una sostanza rilevante ed è una

circostanza a seguito della quale le prestazioni assistenziali corrisposte ai

maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las), come pure che

rettamente l’amministrazione aveva lasciato alla libera disposizione del

ricorrente la somma adeguata di fr. 25’000.- conformemente alle direttive COSAS

allora in vigore.

Con il provvedimento del 4

ottobre 2023 l’amministrazione ha, altresì, respinto la richiesta

dell’interessata di rinunciare, almeno parzialmente, al rimborso dell’importo

in questione (cfr. doc. 297-303; consid. 1.2.).

La decisione su reclamo del 4

ottobre 2023 è cresciuta in giudicato incontestata e il 9 gennaio 2024 la parte

ricorrente ha versato la somma di fr. 117'620.37 alla Sezione del sostegno

sociale USSI (cfr. doc. 346; 347).

In simili condizioni, si osserva,

innanzitutto, che le censure ricorsuali relative al principio del rimborso (e

meglio che l’amministrazione, prima di determinare l’obbligo di rimborsare le

prestazioni assistenziali, non avrebbe svolto le necessarie verifiche per

accertare se la situazione finanziaria dell’insorgente fosse effettivamente

consolidata; cfr. doc. I pag. 5-6; consid. 1.7.), essendo la decisione su

reclamo del 4 ottobre 2023 cresciuta in giudicato incontestata, si rivelano irricevibili

(cfr. STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004 consid. 3.2.).

Giova rilevare, ad ogni modo, che

il disposto dell’art. 33 Las menzionato nel ricorso, ossia “chi ha ricevuto

prestazioni assistenziali dopo il compimento dei diciott'anni è obbligato a

rimborsarle quando la propria situazione finanziaria risulta consolidata e le

condizioni di vita sono sufficientemente agiate” (cfr. doc. I pag. 5;

consid. 1.7.), nonché la relativa giurisprudenza si riferiscono all’art. 33 Las

in vigore fino al 31 gennaio 2003, quando l’autorità di ricorso in ambito di

assistenza sociale era il Consiglio di Stato (cfr. art. 65 vLas) e non il TCA

(cfr. art. 65 cpv. 1 Las; 33 cpv. 2 Laps).

Come esposto in precedenza (cfr.

consid. 2.4.), l’art. 33 lett. b Las, valido dal 1° febbraio 2003, prevede che le

prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate,

segnatamente in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

2.9

Nel reclamo del 15 febbraio 2024

interposto contro le decisioni del 16 gennaio 2024 di rifiuto della prestazione

assistenziale per il mese di dicembre 2023, rispettivamente di riconoscimento

di prestazioni da gennaio a giugno 2024 con l’applicazione di una trattenuta di

fr. 150.-- mensili è stato postulato il condono ai sensi degli art. 36 Las e 26

cpv. 3 Laps (“La restituzione è condonata, in

tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione

indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche

dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento

costituirebbe un onere troppo grave”).

A quest’ultimo riguardo,

conformemente a quanto indicato dall’amministrazione nella decisione su reclamo

dell’11 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.6.; 2.1.), va evidenziato che l’art. 26 Laps, che contempla l’istituto del condono, concerne la

restituzione di prestazioni indebitamente percepite.

L’art. 36 Las, che rinvia

all’art. 26 Laps, del resto, precisa specificatamente che il rinvio all’art. 26

Laps si riferisce solo alle prestazioni ottenute indebitamente, ciò che non è

il caso delle prestazioni assistenziali percepite dalla ricorrente

precedentemente all’acquisizione delle eredità (cfr. STCA 42.2022.10-11 dell’11

luglio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.3., il

cui ricorso al TF da parte del beneficiario di prestazioni assistenziali a cui

è stato richiesto il rimborso è stato respinto con giudizio 8C_427/2021 del 7

settembre 2021).

È vero che nella decisione del 16

gennaio 2024 relativa alle prestazioni assistenziali ordinarie da gennaio a

giugno 2024 la trattenuta di fr. 150.-- mensili è stata giustificata quale “ricupero

prestazioni indebitamente percepite” (cfr. doc. 339).

È altrettanto vero, tuttavia, che

tale indicazione è errata e la decurtazione in questione si riferisce al parziale

mancato rimborso di prestazioni ricevute a giusta ragione chiesto

all’insorgente a seguito delle eredità di cui ha beneficiato.

Dal tenore del reclamo del 15

febbraio 2024 risulta, d’altronde, che la parte ricorrente ha compreso in tal

senso la trattenuta applicatale (cfr. doc. 272-279).

Nel caso del rimborso ai sensi

dell’art. 33 Las non è, per contro, previsto il condono, a differenza di quanto

contemplato per la restituzione di prestazioni percepite indebitamente (cfr.

STCA 42.2022.10-11 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2021.9 del 3

maggio 2021 consid. 2.3., il cui ricorso al TF da parte del beneficiario di

prestazioni assistenziali a cui è stato richiesto il rimborso è stato respinto

con giudizio 8C_427/2021 del 7 settembre 2021; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio

2021.

consid. 2.11.).

Non può, perciò, essere dato

seguito alla richiesta di condono dell’insorgente.

2.10

Nella

misura in cui, poi, l’USSI ha escluso la rinuncia, almeno parziale, al rimborso

ex art. 43 Las, domandata dalla ricorrente con reclamo del 30 maggio 2023 inoltrato

contro la decisione di rimborso del 27 aprile 2023 (cfr. doc. 299), già con la

decisione su reclamo del 4 ottobre 2023 che ha confermato l’ordine di rimborso

del 27 aprile 2023 (cfr. consid. 1.2.), la questione della rinuncia al rimborso

non può in ogni caso essere oggetto di nuovi giudizi in virtù del principio “ne

bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata.

In

proposito è utile rilevare che, in effetti, a seguito dell’acquisizione di

forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure

successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In

nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,

modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22

settembre 2022 consid. 3.4.; STF 8C_661/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4.2.;

STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,

Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di

sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61

lett. i LPGA e 24 Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date

nuove circostanze fattuali o nuovi mezzi di prova.

Una

vertenza che ha acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque,

più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF

9C_527/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno

2012.

consid. 4.2.; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2021.9

del 3 maggio 2021 consid. 2.4., confermata dalla STF 8C_427/2021 del

7.

settembre 2021.

Per

completezza va ricordato che l’art. 43 Las secondo cui l’autorità cantonale può

rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le

circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970

riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione

della legislazione) è, peraltro, una mera disposizione potestativa (cfr. consid.

2.4.; 2.5.).

Pertanto l’esclusione di una

rinuncia al rimborso da parte dell’USSI non presta, in ogni caso, il fianco a

critiche.

2.11

In relazione alla trattenuta di fr.

150.-- al fine di recuperare l’importo ancora dovuto (fr. 49'301.55; cfr.

consid. 1.6.; 2.1.) a titolo di rimborso dell’assistenza sociale a seguito

dell’acquisizione di eredità, Il TCA rileva che l’art. 23 cpv. 1 Las prevede

che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere

rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Il cpv. 2 Las enuncia che

l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.

Le Linee guida CSIAS al p.to

E.4., concernente il principio della restituzione (p.to E) sia delle

prestazioni percepite indebitamente (p.to E.1.) che delle prestazioni percepite

debitamente (p.to E.2.), enunciano:

" 1Una

pretesa di restituzione può essere compensata a rate con il sostegno corrente

dello stesso organo dell’aiuto sociale.

2L’ammontare della compensazione, inclusa un’eventuale

sanzione, non può superare il limite massimo consentito per le riduzioni delle

prestazioni (30% del FM).”

Nelle spiegazioni è indicato:

" Requisiti

legali per la compensazione

Si deve tener presente che una

compensazione è ammessa solo se i rispettivi creditori e debitori dei crediti

in esame corrispondono (art. 120 CO). Pertanto, un organo dell’aiuto sociale

può compensare con le prestazioni di sostegno correnti solo quelle pretese di

restituzione che gli spettano personalmente. Non è ammesso che un organo

dell’aiuto sociale compensi, nell’ambito dei versamenti correnti, dei debiti di

aiuto sociale nei confronti di un altro ente pubblico (per es. il comune che

erogava precedentemente il sostegno) o (nel caso dell’aiuto sociale cantonale)

nei confronti del cantone che erogava precedentemente il sostegno.”

Per quanto attiene alla portata

delle direttive cfr. consid. 2.7.

Nel caso di specie la trattenuta

di fr. 150.-- al mese applicata dalla parte resistente per il periodo da

gennaio a giugno 2024 (cfr. consid. 1.5.; 1.6.) concerne una pretesa di rimborso che spetta personalmente all’USSI ed è

inferiore al 30% del forfait di mantenimento che per il 2024 corrispondeva a

fr. 1'031.- mensili per una persona sola (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023

pag. 416), ovvero è pari al 14.6% di fr. 1'031.--.

Secondo

la giurisprudenza il principio della proporzionalità esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo

scopo prefissato e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i

mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (proporzionalità in

senso stretto; cfr. STF 8c_864/2018 del 21 gennaio 2020 consid. 5.2.2.; DTF 141

I 1 consid. 5.3.2.).

Ne discende, tutto ben ponderato,

che la decurtazione in questione non risulta eccessivamente severa per rapporto

allo scopo voluto (ossia recuperare quanto non ancora rimborsato a seguito

delle eredità ricevute) e rispetta, dunque, il principio della

proporzionalità.

2.12

Stante quanto precede, la decisione su

reclamo dell’11 febbraio 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.13

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema

delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione

della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni) e controprogetto»), non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid.

2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del

30.

settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti