42.2025.14
Non concesso condono della somma chiesta quale rimborso, a seguito dell'acquisizione di una sostanza rilevante tramite eredità, di parte delle prestazioni percepite. Per rimborso ex art. 33 Las non è previsto condono. Irricev. censure relative a princ. del rimborso. Trattenuta fr.150/mese confermata
15 settembre 2025Italiano42 min
l'importo di CHF 166'921.92 ed ha respinto la richiesta della stessa di rinunciare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.14
rs
Lugano
15 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell’11
febbraio 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________1965, ha
beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie e speciali (franchigia e
partecipazioni cassa malati; contributi minimi AVS; assicurazione RC e mobilia
domestica; cura dentaria) nel periodo dal mese di aprile 2004 al mese di
febbraio 2025, in particolare da aprile 2012 ad aprile 2022 e da gennaio 2024 a
febbraio 2025, per complessivi fr. 393'346.70 (cfr. doc. B pag. 2: 265; 257;
250; 194; 189; 183; 169; 159; 154; 134; 133; 121; 116; 106; 100; 92; 59; 52;
42; 23; 22; 15; 11; 7).
1.2. Con decisione su reclamo del 4
ottobre 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha
confermato il proprio provvedimento del 27 aprile 2023 (cfr. doc. 294) con il
quale aveva chiesto a RI 1, dopo essere stato informato dalla medesima
nell’agosto 2022 riguardo all’acquisizione nell’ottobre 2021 di sostanza
rilevante tramite eredità a seguito del decesso di due parenti (circa fr.
430'000.-- nell’ottobre 2021; cfr. doc. 298; 294; 289; IX. Ad aprile 2023
l’amministrazione ha comunque tenuto conto dell’ammontare di fr 196'921.92 in
ragione di spese sostenute; cfr. doc. 294), di rimborsare la somma di fr.
166'921.92.
Inoltre l’amministrazione ha
rifiutato la richiesta dell’interessata di rinunciare, almeno parzialmente, al
rimborso dell’importo eccedente a sua disponibilità ai sensi dell’art. 43 Las (cfr.
doc. 297).
1.3. Il 9 gennaio 2024, tramite lo
Studio RA 1, RI 1 ha accreditato la somma di fr. 117'620.37 alla Sezione del
sostegno sociale USSI (cfr. doc. 346; 347).
1.4. Nel mese di ottobre 2023 RI 1 ha
chiesto nuovamente l’attribuzione dell’assistenza sociale (cfr. doc. 414).
Con decisioni del 27 novembre
2023 l’USSI le ha negato il diritto a prestazioni assistenziali per i mesi di
ottobre e novembre 2023, in quanto il reddito disponibile residuale della sua
unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della
sanità e della socialità (cfr. doc. 370-372; 373-375).
1.5. L’11 dicembre 2023 RI 1 ha
inoltrato un’ulteriore domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr.
doc. 351-353).
L’amministrazione, il 16 gennaio
2024, le ha negato l’assistenza sociale per il mese di dicembre 2023, motivando
in modo analogo a quanto esposto nei provvedimenti del 27 novembre 2023 (cfr.
doc. 343-345; consid. 1.4.).
Sempre il 16 gennaio 2024 l’USSI
ha, però, riconosciuto alla medesima una prestazione assistenziale ordinaria di
fr. 1'946.-- mensili da gennaio a giugno 2024 (cfr. doc. 339-342).
Nel relativo provvedimento è
stato precisato che l’importo di fr. 1'796.-- sarebbe stato versato
all’interessata, mentre fr. 150.-- sarebbero stati corrisposti alla Sezione del
sostegno sociale quale “Ricupero prestazioni indebitamente percepite” (cfr. doc.
339).
1.6. A seguito del reclamo del 15
febbraio 2024 interposto da RI 1, rappresentata dallo Studio legale RA 1,
contro le decisioni del 16 gennaio 2024 (cfr. doc. 272-279), l’USSI, l’11
febbraio 2025, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato
il rifiuto di una prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2023, come
pure la trattenuta di fr. 150.-- applicata sulle prestazioni ordinarie da
gennaio a giugno 2024 e ha ritenuto irricevibile la richiesta di condono
dell’importo di fr. 49'301.55 (fr. 166'921.92 – fr. 117'620.37; cfr. consid.
1.2.; 1.3.) ancora dovutogli a titolo di rimborso.
L’USSI ha motivato il proprio
provvedimento, in particolare, come segue:
" (…)
N.
In relazione, in seguito, alla
contestazione della reclamante circa la trattenuta di CHF 150.- effettuata
dall’USSI sulle prestazioni assistenziali riconosciutele per il periodo dal
mese di gennaio 2024 al mese di giugno 2024 si rileva che la decisione applica
Fatti
i criteri stabiliti dalla legge sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel
quadro di tale base legale.
Con decisione su reclamo del 4 ottobre 2023, cresciuta in giudicato
incontestata, l'USSl ha confermato alla signora RI 1 l'obbligo di rimborsare
l'importo di CHF 166'921.92 ed ha respinto la richiesta della stessa di rinunciare
al rimborso ai sensi dell'art. 43 Las.
Essendo la decisione di rimborso cresciuta in giudicato e ritenuto
il rimborso solo parziale (CHF 117'620.37), l'USSl ha applicato una trattenuta
al fine di ricuperare quanto la signora non ha tempestivamente riversato all'ufficio.
Alla reclamante era infatti ben noto il suo dovere di rimborsare Ie prestazioni
assistenziali debitamente percepite a seguito dell'eredità ricevute, ciò nonostante
ella ha atteso, erodendo l'importo a sua disposizione.
Ritenuto quanto sopra a ragione l'USSl ha applicato una trattenuta
sulle prestazioni assistenziali riconosciute alÌa signora RI 1 per il periodo
dal mese di gennaio 2024 al mese di giugno 2024.
A titolo abbondanziale si rileva che l'entità della trattenuta
applicata è più che proporzionale. Le linee guida CSIAS prevedono al punto E.4.
che "2L'ammontare della compensazione, inclusa un'eventuale sanzione,
non può superare il limite massimo consentito per le riduzioni delle
prestazioni (30% del FM).". Nel caso concreto si rileva che la
diminuzione del forfait risulta essere inferiore al 15%.
La decisione è confermata e su questo punto il reclamo è respinto.
O.
Infine, in relazione alla richiesta dell'interessata di condonare
la differenza da lei ancora dovuta all'USSI (CHF 49'301.55) si rileva che l'istituto
del condono e i relativi presupposti si riferiscono ad una procedura e ad una
base legale diverse dalla presente. Esso si riferisce alla restituzione di
prestazioni indebitamente percepite (art. 26 Laps) cosa che nel caso concreto
non è avvenuta.
La signora RI 1 è stata chiamata a rimborsare le prestazioni
assistenziali debitamente ricevute come previsto dall'art. 33 Las a seguito,
come già detto, delle eredità da ella ricevute.
È vero che l'USSl ha indicato nella propria decisione quale
dettaglio prestazione "RICUPERO PRESTAZIONI INDEBITAMENTE PERCEPITE"
tuttavia si rileva che sia la reclamante sia i rappresentanti legali erano ben
a conoscenza che la trattenuta riguardasse il ricupero di prestazioni
assistenziali debitamente percepite dalla reclamante.
Nel caso concreto quindi, la richiesta di condono secondo
l'articolo 26 cpv. 3 non è ricevibile.
Alle decisioni di rimborso è applicabile
l’art. 43 Las relativo alla rinuncia della quale tuttavia l’USSI, nel caso
specifico, si è già espresso con decisione su reclamo del 4 ottobre 2023 e
pertanto, in questa sede, essa risulta irricevibile.
Su questo punto il reclamo è irricevibile.”
(Doc. B pag. 9-10)
1.7. RI 1, sempre patrocinata dallo
Studio legale RA 1, ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo, dopo aver
precisato che il “(…) rifiuto delle prestazioni assistenziali per il mese di
dicembre 2023 non costituisce oggetto del presente ricorso, in quanto non
contestata”, che la differenza scoperta di fr. 49'301.55 a suo carico sia
condonata e che la trattenuta mensile di fr. 150.-- dalle prestazioni
assistenziali da gennaio a giugno 2024 sia annullata, ripristinando l’importo
originario delle stesse di fr. 1'946.-- mensili (cfr. doc. I pag. 8).
A sostegno delle proprie pretese
la parte ricorrente ha addotto:
" (…) grazie
all’eredità ricevuta, la signora RI 1 era temporaneamente riuscita a uscire
dallo stato di povertà e dipendenza economica che l'aveva costretta a
richiedere le prestazioni assistenziali. Tuttavia, l'USSI, il cui scopo include
il garantire condizioni di vita dignitose e favorire la partecipazione
economica (“Linee guida CSIAS” versione 01.01.2023, A.2), ha adottato una decisione
che ha riportato la signora RI 1 in una situazione di povertà.
Considerata la condizione economica e la dimostrata buona volontà
della ricorrente nel restituire quanto possibile, l'USSI avrebbe dovuto
valutare un condono dell'importo residuo, consentendo alla quivi ricorrente di
vivere una vita più dignitosa, senza il peso di un debito difficilmente
ripagabile. Oltre a ciò, il fatto di trattenere CHF 150.00 su un importo
mensile di CHF 1'946.00 risulta eccessiva e non proporzionale, compromettendo
il minimo vitale accordato dalle Linee guida e che permetterebbero lo
svolgimento di una vita minimamente
dignitosa. (…)” (Doc. I pag. 4)
Riguardo al rifiuto di concederle
il condono l’insorgente ha più dettagliatamente obiettato:
" (…)
19. Secondo una consolidata giurisprudenza
del Consiglio di Stato, “l’obbligo di rimborsare le prestazioni è
subordinato al consolidamento della situazione finanziaria del beneficiario,
circostanza che deve essere comprovata dall’autorità” (CdS 6.11.2001 N 5217
in re I). A detta di ciò, giusta l'art. 33 Las, chi ha ricevuto prestazioni
assistenziali dopo il compimento dei diciott'anni è obbligato a rimborsarle
quando la propria situazione finanziaria risulta consolidata e le condizioni di
vita sono sufficientemente agiate. Ai fini dell'obbligo del rimborso occorre
quindi che sia adempiuta una particolare condizione che costituisce il
principio ispiratore della Legge sull'assistenza sociale: esso deve essere
chiesto esclusivamente nei casi in cui il beneficiario si trovi in una
situazione economica stabile e agiata. Diversamente, imporre il rimborso
rischierebbe di riportare il soggetto in uno stato di indigenza o ristrettezze
economiche tali da preludere a un ritorno alla stessa indigenza da cui è stato
sollevato grazie alle prestazioni ottenute (RDAT N. 13/I-2002 con riferimento
al Messaggio del 5 giugno 1970, ad art. 33, pag. 9).
20. Nonostante quanto sopra evidenziato, l'USSI non ha svolto le
necessarie verifiche per accertare se la situazione finanziaria della signora RI
1 fosse effettivamente consolidata. L'Ufficio si è limitato a richiedere la
restituzione integrale del saldo residuo, senza verificare se la ricorrente si
trovasse in una condizione di agiatezza tale da giustificare la richiesta di
rimborso. Al contrario, la signora RI 1, pur avendo restituito quanto possibile
della successione ricevuta, è successivamente ricaduta nella stessa condizione
di precarietà economica dalla quale l'eredità l'aveva temporaneamente
sollevata. Questo è ulteriormente comprovato dall'accoglimento da parte
dell'USSÍ della sua nuova richiesta di prestazioni assistenziali, dimostrando
in modo inequivocabile che la situazione economica della signora RI 1 non si
fosse stabilizzata, ma richiedeva nuovamente il supporto dell'assistenza
sociale.
21. In considerazione dell'attuale condizione economica della
signora RI 1, e preso atto che l'obbligo di rimborso è cresciuto in giudicato
con la decisione su reclamo del 4 ottobre 2023, si evidenzia che la presente
richiesta non intende mettere in discussione tale obbligo. Tuttavia, si chiede
che, alla luce della grave precarietà economica in cui versa la ricorrente, il
saldo residuo dell'importo dovuto venga condonato. Una simile misura, sebbene
distinta dall'accertamento già definitivo dell'obbligo di rimborso, si rende
necessaria per consentire alla ricorrente di alleviare il peso insostenibile
del debito, che attualmente compromette la possibilità di condurre una vita
conforme alla dignità umana.
Solo attraverso questo condono sarebbe possibile favorire un
graduale ritorno alla stabilità economica, in linea con i principi fondamentali
della Legge sull'assistenza sociale.” (Doc. I pag. 5-6)
La censura concernente la
trattenuta di fr. 150.-- mensili, nell’impugnativa, è stata così argomentata:
" (…)
24. Le linee guida CSIAS prevedono al punto
E.4 che “una pretesa di restituzione può essere compensata a rate con il
sostegno coerente dello stesso organo dell’aiuto sociale. L'ammontare
della compensazione, inclusa un'eventuale sanzione, non può superare il limite
massimo consentito per le riduzioni delle prestazioni (30% del FM)” (“Linee
guida CSIAS” versione 01.01.2023, E.4).
25. Ad ogni modo, le linee guida CSIAS stabiliscono anche che
"le decisioni e gli obblighi imposti devono essere proporzionali. Esse
devono essere adeguate, necessarie e ragionevolmente esigibili dalla persona
interessata, così da consentire di raggiungere gli obiettivi dell'aiuto
sociale" (“Linee guida CSIAS” versione 01.01.2023, A.4.2).
26. Un provvedimento è considerato sproporzionato se la lesione
risulta eccessivamente severa per rapporto allo scopo voluto, ossia quando non
esiste alcun rapporto ragionevole tra scopo e mezzi utilizzati (Scolari Adelio,
Diritto amministrativo - Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, N 608).
27. Come già evidenziato, l'obiettivo fondamentale dell'USSI è
garantire a ogni persona in stato di bisogno il necessario per condurre una
vita conforme alla dignità umana. A questo scopo, le linee guida CSIAS
stabiliscono annualmente un FM, che rappresenta il minimo indispensabile per
far fronte ai bisogni essenziali, soprattutto per chi vive in situazioni di
difficoltà economica.
28. Nel caso specifico, la decisione dell'USSI di ridurre le
prestazioni assistenziali mensili di CHF 150.00 per il periodo gennaio-giugno
2024, giustificandola come "recupero di prestazioni assistenziali
indebitamente percepite" ha prodotto un impatto diretto sul FM
riconosciuto alla signora RI 1, riducendolo a CHF 881.00. Questo importo è
significativamente inferiore al minimo stabilito dalle direttive per il 2024,
pari a CHF 1’031.00. Questa trattenuta colpisce direttamente il livello minimo
essenziale per un'esistenza dignitosa, andando a compromettere la funzione
stessa del FM come stabilito dalle linee guida. La riduzione è quindi
manifestamente sproporzionata rispetto alla condizione economica della signora RI
1, che già versa in uno stato di bisogno e dipende dalle prestazioni
assistenziali per soddisfare le proprie esigenze basilari.
Diminuire il FM al di sotto della soglia
minima non solo non è giustificato, ma contrasta apertamente con il principio
di proporzionalità, in quanto impone una misura eccessiva e priva di un
adeguato bilanciamento tra lo scopo perseguito (il recupero di prestazioni
fomite) e le conseguenze gravose per la signora RI 1.” (Doc. I pag. 6-7)
1.8. Nella propria risposta del 17 aprile 2025 l’USSI ha postulato
la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.9. La parte ricorrente ha presentato
le proprie osservazioni l’8 maggio 2025 (cfr. doc. VII).
1.10. L’amministrazione si espressa in
merito con scritto del 15 maggio 2025 (cfr. doc. IX).
1.11. Il doc. IX è stato trasmesso per
conoscenza al rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. X).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI, da un lato, abbia
rifiutato di concedere alla ricorrente il condono dell’importo di fr. 49'301.55,
corrispondente alla differenza tra la somma di fr. 166'921.92 chiestale, a
seguito dell’acquisizione di una sostanza rilevante tramite eredità, quale
rimborso di parte delle prestazioni assistenziali percepite e l’ammontare di
fr. 117'620.37 già versati nel mese di gennaio 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.;
1.3.; 1.5.; 1.6.).
Dall’altro, abbia trattenuto
sull’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie spettanti all’insorgente
nei mesi da gennaio a giugno 2024 fr. 150.-- mensili a titolo di recupero di
quanto non ancora corrisposto a titolo di rimborso.
2.2. La ricorrente ha, dapprima,
contestato la decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025 emessa
dall’USSI per motivi d’ordine formale, facendo valere, in buona
sostanza, che la stessa non sarebbe sufficientemente motivata (cfr. doc. I pag.
3-4).
Il diritto di essere sentito, di cui
all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una
decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi
sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale
obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri
decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,
consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione
che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto
decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al
contrario limitarsi all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul
giudizio (cfr. STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025 cosnid. 5.4.; STF 8C_430/2024
del 29 gennaio 2025 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid.
4.2.2.; STF 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1°
marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF
8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo
2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V
557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Inoltre, purché la comprensione
non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere
implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri
atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).
Nella presente fattispecie, alla
luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa
delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo dell’11
febbraio 2025, atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per
le quali l’USSI ha negato alla ricorrente il condono dell’importo di fr.
49'301.55, corrispondente alla differenza tra la somma di fr. 166'921.92 chiestale,
a seguito dell’acquisizione di una sostanza rilevante tramite eredità, quale
rimborso di parte delle prestazioni assistenziali percepite e l’ammontare di
fr. 117'620.37 già versati nel mese di gennaio 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.;
1.3.; 1.5.; 1.6.) e ha applicato all’importo della prestazione assistenziale
ordinaria dei mesi da gennaio a giugno 2024 una trattenuta di fr. 150.--
mensili al fine di recuperare la somma di fr. 49'301.55 (cfr. consid. 1.5.;
1.6.).
In particolare nel provvedimento
impugnato è stato indicato che l’istituto del condono e i relativi presupposti
si riferiscono alla restituzione di prestazioni indebitamente percepite (art.
26 Laps), mentre il caso concreto riguarda il rimborso di prestazioni
assistenziali debitamente ricevute come previsto ex art. 33 Las.
Inoltre è stato precisato che
alle decisioni di rimborso è applicabile l’art. 43 Las relativo alla rinuncia
in merito alla quale l’USSI, nel caso specifico, si è già espresso con
decisione su reclamo del 4 ottobre 2023, cresciuta in giudicato incontestata,
per cui essa risulta ora irricevibile.
Per quanto attiene alla
trattenuta, l’amministrazione ha rilevato di aver dedotto dalle prestazioni
assistenziali ordinarie l’importo di fr. 150.-- mensili al fine di ricuperare
quanto dovuto dall’interessata - alla quale era ben noto il dovere di
rimborsare quanto debitamente percepito dall’assistenza sociale a seguito
dell'eredità ricevute -, visto che la decisione di rimborso era cresciuta in
giudicato e il rimborso era stato effettuato soltanto parzialmente. A titolo
abbondanziale è stato puntualizzato che l'entità della trattenuta applicata in
concreto è più che proporzionale con riferimento alle linee guida CSIAS p.to
E.4., secondo cui "2L'ammontare della compensazione, inclusa
un'eventuale sanzione, non può superare il limite massimo consentito per le
riduzioni delle prestazioni (30% del FM)" e considerato che la
diminuzione del forfait risulta essere inferiore al 15% (cfr. doc. B; consid.
1.6.).
Del resto l’insorgente,
rappresentata da un legale già in sede di reclamo (cfr. consid. 1.6.), ha
potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi
confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale.
La
decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025 non risulta, pertanto, carente nella
motivazione.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8
settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art.
67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni
Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.4. L'art.
33 Las, in vigore dal 1° febbraio 2003, prevede che le prestazioni
assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a)
quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni
assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno
esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli
arretrati (art. 32 Laps);
b)
in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c)
in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
Giusta
l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di
rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali
da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b
abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro
dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).
Ai sensi dell’art. 42 Las, concernente
la prescrizione, il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono
dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei
diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la
prestazione assistenziale è stata corrisposta.
L’art.
43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può
rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le
circostanze lo giustificano.
L’art.
43 Las è in ogni caso una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020
del 7 settembre 2020 consid. 6.4.).
2.5. A
proposito dell’art. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla
Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così
espresso:
"
Il nuovo art. 33, rispetto a
quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali
sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento
alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS
riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui
le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni
assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non
scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con
la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali
(evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel
suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze
aveva al riguardo rilevato:
"
Considerandi
II nuovo art. 33 limita e precisa
le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni
assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso deve
avvenire nei seguenti casi:
- prestazioni di sostegno sociale indebitamente
percepite;
- versamenti a titolo di anticipo su
prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
- acquisizione di una sostanza
rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di
sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto
dalla legislazione cantonale."
Nel
rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione
sull’iniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella
forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione
nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano
in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Il
Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le
prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di
cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.
Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le
richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata,
previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito
un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone
tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto
sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale
(COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino
sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale.
L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che
possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria
situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle
prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della
persona.
Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve
collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire
il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di
inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non
conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni
pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è
prevista la possibilità di sospendere la prestazione.
Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a
garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento
sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto
statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.
Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:
Ÿ professionale:
per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo
del lavoro in tempi brevi
Ÿ sociale:
per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma
che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che
necessitano di un periodo di accompagnamento.
Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto
prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua
situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano
sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua
indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.
In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo
di un’azione di rimborso sono:
- le prestazioni
indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36
LAS)
- le prestazioni
anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)
- l’acquisizione
di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni
- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)
Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione
assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso
l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale
sull’immobile.
Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6
milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli
assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.
Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno
dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella
misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione
economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe
un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente
una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso.
Art. 43 LAS
L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente
al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)”
Questa
Corte rammenta che, in ogni caso, l’art. 43 Las è una mera disposizione
potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).
2.6
Le Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr.
https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to E.2.1.,
concernente il concetto di condizioni agiate nell’ambito delle prestazioni
percepite debitamente, prevedono
" E.2.1.
1.
Le prestazioni di sostegno percepite debitamente devono
essere restituite se una persona antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi
in condizioni agiate.
2.
In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento
patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr. 30’000.00 per persona singola
b. fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati
c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne
3.
In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da
attività lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove
le basi legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività
lucrativa, si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata
della restituzione.”
Dalle relative
spiegazioni emerge:
" c) Restituzione volontaria
L’aiuto sociale percepito legalmente può
essere restituito volontariamente anche se la persona non adempie il
presupposto delle condizioni agiate (per es. poiché può procurarsi i mezzi per
la restituzione solo chiedendo un prestito).
Se degli ex beneficiari del sostegno
desiderano procedere a una restituzione volontaria, per esempio per soddisfare
i requisiti per una naturalizzazione, ciò deve essere loro consentito.
Una restituzione può tuttavia essere
considerata volontaria solo se non viene esercitata nessuna pressione da parte
dell’organo dell’aiuto sociale.”
d) Presa in considerazione della situazione debitoria
Nell’ambito dell’esame della questione concernente la
proporzionalità di un rimborso dell’aiuto sociale a fronte di condizioni
agiate, occorre prendere in considerazione anche la situazione di indebitamento
della persona interessata. In linea di massima, se oltre a quelli soggetti a
restituzione nei confronti dell’aiuto sociale, la persona ha ulteriori debiti
nei confronti di altri creditori, si dovrebbe puntare a un risanamento
complessivo dei debiti. Si può ricorre a un servizio di consulenza in materia
di indebitamento affiliato al Verband Schuldenberatung Schweiz
(www.schulden.ch) che si attiene ai principi in materia di consulenza di questa
associazione professionale (B.3).”
2.7
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura
delle Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der
SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber
übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale
Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine
entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um
eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018
vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.
Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023
vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur
Publikation vorgesehen).”
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024
citato dall’Alta Corte è pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid.
2.2
indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des
Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum
Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur
Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges
Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des
Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen
ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der
Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab.
Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch
die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im
Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei
nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung,
sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen
Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen
kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der
Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem
Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der
SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem
Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen
nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus,
dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für
solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden
Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die
Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen,
die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten-
und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der
kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine
eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch
erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die
Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In
effetti le direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.
3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15
febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025
consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30
gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.;
DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020
del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF
146.
V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445
seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF
133.
V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125
consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83.
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.8
Nella presente evenienza, come
visto nei fatti, l’USSI, con decisione su reclamo del 4 ottobre 2023, ha
confermato il rimborso di fr. 166'921.92 chiesto a RI 1 il 27 aprile 2023 (cfr.
doc. 294) a seguito dell’acquisizione, nell’ottobre 2021, di sostanza rilevante
(circa fr. 430'000.--; cfr. consid. 1.2.) tramite eredità dopo il decesso di
due parenti.
L’amministrazione ha stabilito
l’ammontare da rimborsare, tenendo conto nell’aprile 2023 di una massa
ereditaria ridottasi a fr. 196'921.92 in ragione delle spese sostenute e
deducendo a favore dell’insorgente l’importo di fr. 30'000.-- quale quota
patrimoniale esente, come contemplato dalle linee guida CSIAS p.to E.2.1. (cfr.
consid. 2.6.).
Al riguardo è utile segnalare che
con giudizio 8C_418/2020 del 7
settembre 2020 il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato contro la
decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020, con cui questa Corte, nel caso
di una persona che aveva percepito prestazioni assistenziali da gennaio 2010 a
giugno 2019 e a favore della quale, a giugno 2019, era stato bonificato un
importo di fr. 320'000.-- a titolo di anticipo ereditario, aveva confermato la
richiesta di rimborso emessa dall’USSI, ritenuto che l’accredito di un anticipo
ereditario corrisponde all’acquisizione di una sostanza rilevante ed è una
circostanza a seguito della quale le prestazioni assistenziali corrisposte ai
maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las), come pure che
rettamente l’amministrazione aveva lasciato alla libera disposizione del
ricorrente la somma adeguata di fr. 25’000.- conformemente alle direttive COSAS
allora in vigore.
Con il provvedimento del 4
ottobre 2023 l’amministrazione ha, altresì, respinto la richiesta
dell’interessata di rinunciare, almeno parzialmente, al rimborso dell’importo
in questione (cfr. doc. 297-303; consid. 1.2.).
La decisione su reclamo del 4
ottobre 2023 è cresciuta in giudicato incontestata e il 9 gennaio 2024 la parte
ricorrente ha versato la somma di fr. 117'620.37 alla Sezione del sostegno
sociale USSI (cfr. doc. 346; 347).
In simili condizioni, si osserva,
innanzitutto, che le censure ricorsuali relative al principio del rimborso (e
meglio che l’amministrazione, prima di determinare l’obbligo di rimborsare le
prestazioni assistenziali, non avrebbe svolto le necessarie verifiche per
accertare se la situazione finanziaria dell’insorgente fosse effettivamente
consolidata; cfr. doc. I pag. 5-6; consid. 1.7.), essendo la decisione su
reclamo del 4 ottobre 2023 cresciuta in giudicato incontestata, si rivelano irricevibili
(cfr. STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004 consid. 3.2.).
Giova rilevare, ad ogni modo, che
il disposto dell’art. 33 Las menzionato nel ricorso, ossia “chi ha ricevuto
prestazioni assistenziali dopo il compimento dei diciott'anni è obbligato a
rimborsarle quando la propria situazione finanziaria risulta consolidata e le
condizioni di vita sono sufficientemente agiate” (cfr. doc. I pag. 5;
consid. 1.7.), nonché la relativa giurisprudenza si riferiscono all’art. 33 Las
in vigore fino al 31 gennaio 2003, quando l’autorità di ricorso in ambito di
assistenza sociale era il Consiglio di Stato (cfr. art. 65 vLas) e non il TCA
(cfr. art. 65 cpv. 1 Las; 33 cpv. 2 Laps).
Come esposto in precedenza (cfr.
consid. 2.4.), l’art. 33 lett. b Las, valido dal 1° febbraio 2003, prevede che le
prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate,
segnatamente in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
2.9
Nel reclamo del 15 febbraio 2024
interposto contro le decisioni del 16 gennaio 2024 di rifiuto della prestazione
assistenziale per il mese di dicembre 2023, rispettivamente di riconoscimento
di prestazioni da gennaio a giugno 2024 con l’applicazione di una trattenuta di
fr. 150.-- mensili è stato postulato il condono ai sensi degli art. 36 Las e 26
cpv. 3 Laps (“La restituzione è condonata, in
tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione
indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche
dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento
costituirebbe un onere troppo grave”).
A quest’ultimo riguardo,
conformemente a quanto indicato dall’amministrazione nella decisione su reclamo
dell’11 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.6.; 2.1.), va evidenziato che l’art. 26 Laps, che contempla l’istituto del condono, concerne la
restituzione di prestazioni indebitamente percepite.
L’art. 36 Las, che rinvia
all’art. 26 Laps, del resto, precisa specificatamente che il rinvio all’art. 26
Laps si riferisce solo alle prestazioni ottenute indebitamente, ciò che non è
il caso delle prestazioni assistenziali percepite dalla ricorrente
precedentemente all’acquisizione delle eredità (cfr. STCA 42.2022.10-11 dell’11
luglio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.3., il
cui ricorso al TF da parte del beneficiario di prestazioni assistenziali a cui
è stato richiesto il rimborso è stato respinto con giudizio 8C_427/2021 del 7
settembre 2021).
È vero che nella decisione del 16
gennaio 2024 relativa alle prestazioni assistenziali ordinarie da gennaio a
giugno 2024 la trattenuta di fr. 150.-- mensili è stata giustificata quale “ricupero
prestazioni indebitamente percepite” (cfr. doc. 339).
È altrettanto vero, tuttavia, che
tale indicazione è errata e la decurtazione in questione si riferisce al parziale
mancato rimborso di prestazioni ricevute a giusta ragione chiesto
all’insorgente a seguito delle eredità di cui ha beneficiato.
Dal tenore del reclamo del 15
febbraio 2024 risulta, d’altronde, che la parte ricorrente ha compreso in tal
senso la trattenuta applicatale (cfr. doc. 272-279).
Nel caso del rimborso ai sensi
dell’art. 33 Las non è, per contro, previsto il condono, a differenza di quanto
contemplato per la restituzione di prestazioni percepite indebitamente (cfr.
STCA 42.2022.10-11 dell’11 luglio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2021.9 del 3
maggio 2021 consid. 2.3., il cui ricorso al TF da parte del beneficiario di
prestazioni assistenziali a cui è stato richiesto il rimborso è stato respinto
con giudizio 8C_427/2021 del 7 settembre 2021; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio
2021.
consid. 2.11.).
Non può, perciò, essere dato
seguito alla richiesta di condono dell’insorgente.
2.10
Nella
misura in cui, poi, l’USSI ha escluso la rinuncia, almeno parziale, al rimborso
ex art. 43 Las, domandata dalla ricorrente con reclamo del 30 maggio 2023 inoltrato
contro la decisione di rimborso del 27 aprile 2023 (cfr. doc. 299), già con la
decisione su reclamo del 4 ottobre 2023 che ha confermato l’ordine di rimborso
del 27 aprile 2023 (cfr. consid. 1.2.), la questione della rinuncia al rimborso
non può in ogni caso essere oggetto di nuovi giudizi in virtù del principio “ne
bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata.
In
proposito è utile rilevare che, in effetti, a seguito dell’acquisizione di
forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure
successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In
nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi,
modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22
settembre 2022 consid. 3.4.; STF 8C_661/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4.2.;
STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts,
Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di
sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61
lett. i LPGA e 24 Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date
nuove circostanze fattuali o nuovi mezzi di prova.
Una
vertenza che ha acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque,
più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF
9C_527/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno
2012.
consid. 4.2.; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2021.9
del 3 maggio 2021 consid. 2.4., confermata dalla STF 8C_427/2021 del
7.
settembre 2021.
Per
completezza va ricordato che l’art. 43 Las secondo cui l’autorità cantonale può
rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le
circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970
riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione
della legislazione) è, peraltro, una mera disposizione potestativa (cfr. consid.
2.4.; 2.5.).
Pertanto l’esclusione di una
rinuncia al rimborso da parte dell’USSI non presta, in ogni caso, il fianco a
critiche.
2.11
In relazione alla trattenuta di fr.
150.-- al fine di recuperare l’importo ancora dovuto (fr. 49'301.55; cfr.
consid. 1.6.; 2.1.) a titolo di rimborso dell’assistenza sociale a seguito
dell’acquisizione di eredità, Il TCA rileva che l’art. 23 cpv. 1 Las prevede
che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Il cpv. 2 Las enuncia che
l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,
stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle
direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Le Linee guida CSIAS al p.to
E.4., concernente il principio della restituzione (p.to E) sia delle
prestazioni percepite indebitamente (p.to E.1.) che delle prestazioni percepite
debitamente (p.to E.2.), enunciano:
" 1Una
pretesa di restituzione può essere compensata a rate con il sostegno corrente
dello stesso organo dell’aiuto sociale.
2L’ammontare della compensazione, inclusa un’eventuale
sanzione, non può superare il limite massimo consentito per le riduzioni delle
prestazioni (30% del FM).”
Nelle spiegazioni è indicato:
" Requisiti
legali per la compensazione
Si deve tener presente che una
compensazione è ammessa solo se i rispettivi creditori e debitori dei crediti
in esame corrispondono (art. 120 CO). Pertanto, un organo dell’aiuto sociale
può compensare con le prestazioni di sostegno correnti solo quelle pretese di
restituzione che gli spettano personalmente. Non è ammesso che un organo
dell’aiuto sociale compensi, nell’ambito dei versamenti correnti, dei debiti di
aiuto sociale nei confronti di un altro ente pubblico (per es. il comune che
erogava precedentemente il sostegno) o (nel caso dell’aiuto sociale cantonale)
nei confronti del cantone che erogava precedentemente il sostegno.”
Per quanto attiene alla portata
delle direttive cfr. consid. 2.7.
Nel caso di specie la trattenuta
di fr. 150.-- al mese applicata dalla parte resistente per il periodo da
gennaio a giugno 2024 (cfr. consid. 1.5.; 1.6.) concerne una pretesa di rimborso che spetta personalmente all’USSI ed è
inferiore al 30% del forfait di mantenimento che per il 2024 corrispondeva a
fr. 1'031.- mensili per una persona sola (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023
pag. 416), ovvero è pari al 14.6% di fr. 1'031.--.
Secondo
la giurisprudenza il principio della proporzionalità esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo
scopo prefissato e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i
mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (proporzionalità in
senso stretto; cfr. STF 8c_864/2018 del 21 gennaio 2020 consid. 5.2.2.; DTF 141
I 1 consid. 5.3.2.).
Ne discende, tutto ben ponderato,
che la decurtazione in questione non risulta eccessivamente severa per rapporto
allo scopo voluto (ossia recuperare quanto non ancora rimborsato a seguito
delle eredità ricevute) e rispetta, dunque, il principio della
proporzionalità.
2.12
Stante quanto precede, la decisione su
reclamo dell’11 febbraio 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.13
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema
delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione
della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni) e controprogetto»), non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid.
2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del
30.
settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.
2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del
2.
maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile,
è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti