Lexipedia

Decisione

42.2025.15

A torto USSI ha chiesto restituzione di prestazioni percepite da 11/16 a 10/21. Secondo verosimilianza prepond. domicilio ric. era in TI e non era stato trasferito in IT. Del resto il PP ha emanato un decreto di abbandono in relaz. al procedimento penale ex 148a CP. Principio in dubio pro duriore

10 novembre 2025Italiano66 min

Servizio ispettorato ritiene che i contenuti della segnalazione fatta dal signor

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.15

rs

Lugano

10 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2025 di

RI 1, ________

contro

la decisione su reclamo del 20

febbraio 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 42.2022.87 del 6 marzo

2023 questo Tribunale, pronunciandosi in merito alla correttezza o meno della

richiesta di restituzione di prestazioni assistenziali percepite da RI 1 (nato

il __________ 1961) nel periodo dal 2016 al 2021, pari a fr. 93’255.05,

formulata a seguito di accertamenti esperiti dall’Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento (USSI) da cui sarebbe emerso che il centro degli interessi del

medesimo non fosse in Ticino, ha stabilito che, siccome dalle carte processuali

non risultava in modo altamente verosimile una convivenza stabile con __________

a __________ e che nemmeno era possibile concludere che l’insorgente avesse

l’intenzione di stabilirsi durevolmente a __________, si imponeva un complemento

istruttorio per stabilire se il domicilio di RI 1 ai sensi della LAS e del CC

dal 2016 al 2021 fosse stato effettivamente trasferito a __________ oppure no.

Il TCA ha precisato, da un lato,

che, qualora __________ fosse più che altro il luogo di soggiorni di breve

durata, ovvero un “rifugio psicologico”, come indicato dal medesimo, e

provvisorio, dettato più da motivi di disagio personale psicologico che da

ragioni connesse a un legame con __________ forte a tal punto da far assurgere il

capoluogo lombardo quale centro dei suoi interessi di vita, uno spostamento del

domicilio in Italia avrebbe dovuto essere negato.

Dall’altro, che nel caso in cui

il domicilio fosse rimasto in Ticino, andava considerato che "è vero

che l’insorgente si è annunciato presso il Comune di __________, benché non

vivesse stabilmente dal suo amico __________. È altrettanto vero, però, che i

motivi forniti per i quali ha preferito spostare il domicilio da __________

(dove vivono i genitori nella loro casa di famiglia e dove vi sarebbero tutti i

suoi effetti personali) a __________, nel caso di specie, tutto ben

considerato, risultano credibili. In particolare, ritenuta la delicata

situazione della sua famiglia, provata da un enorme dolore, è comprensibile che

il ricorrente non abbia voluto dare ai suoi genitori ulteriori sofferenze

richiedendo l’assistenza nel suo Comune natale nonostante i suoi studi

universitari finanziati dalla famiglia".

Questa Corte ha, quindi,

affermato che, seppur legalmente non corretto, il comportamento dell’insorgente

che si era annunciato a __________ dove aveva unicamente una residenza

fittizia, allorché il domicilio fosse ad ogni modo restato in Svizzera, non avrebbe

giustificato - quale caso limite - la soppressione delle prestazioni

assistenziali a titolo retroattivo, bensì piuttosto una riduzione delle stesse

quale sanzione.

La decisione su reclamo del 23

settembre 2022 impugnata è, pertanto, stata annullata e gli atti sono stati

rinviati all’amministrazione per verificare, in particolare, il tipo di

relazione esistente tra il ricorrente e __________, segnatamente tramite

l’audizione di __________, ritenute le sue dichiarazioni contrastanti, ed

eventualmente tramite un confronto con l’insorgente.

Previo svincolo dal segreto

professionale da parte di RI 1, la parte resistente avrebbe, poi, interpellato

Fatti

i medici e la psicologa che nel periodo determinante (2016-2021) si sono

occupati di lui, al fine di determinare quale fosse il suo stato psicologico e

la sua capacità decisionale in quel lasso di tempo, come pure se si fosse

espresso in merito alla sua amica di __________, alle sue trasferte nel

capoluogo lombardo e alle motivazioni alla base delle stesse.

Avrebbero dovuto, pure, essere

sentiti, con la collaborazione del ricorrente, eventuali conoscenti e vicini di

casa a __________ in relazione alla frequenza con cui il medesimo si trovava

nella casa dei suoi genitori.

Sulla base dell’esito dei necessari

approfondimenti l’amministrazione avrebbe, infine, valutato nuovamente se

l’insorgente avesse percepito le prestazioni assistenziali da novembre 2016 a

ottobre 2020, nonché nel mese di gennaio 2021 e da giugno a ottobre 2021

debitamente o a torto e le relative conseguenze.

Il giudizio 42.2022.87 è

cresciuto in giudicato incontestato.

1.2. Dopo aver indagato ulteriormente la

fattispecie, come richiesto da questa Corte, il Servizio dell’Ispettorato

sociale della Sezione del sostegno sociale, il 24 gennaio 2024, ha allestito un

Rapporto in cui è stato concluso:

" (…) Alla

luce dei riscontri medici, delle nuove informazioni raccolte presso enti terzi

e complessivamente delle incongruenze che saranno approfondite in seguito il

Servizio ispettorato ritiene che i contenuti della segnalazione fatta dal signor

__________ allo sportello Laps e la prima versione dei fatti dichiarata dal RI

1 rispecchino la reale situazione personale ed abitativa dell’utente. Diversamente,

le successive versioni dei fatti/dichiarazioni fornite dell’utente ed allo

stesso modo le successive versioni dei fatti/dichiarazioni del segnalante sono

da ritenere unicamente quale ultimo tentativo di evitare le conseguenze

amministrative e penali del comportamento tenuto dal signor RI 1; pertanto, l’ordine

di restituzione del 04.05.2022 va confermato." (Doc. 72)

1.3. Con decisione del 20 febbraio 2024

l’USSI ha, conseguentemente, emesso nei confronti di RI 1 un nuovo ordine di

restituzione di fr. 93’255.05 a titolo di prestazioni assistenziali ricevute a

torto da novembre 2016 a ottobre 2021, indicando che con "riferimento

alla Sentenza del Tribunale Cantonale no. 42.2022.87 del 06.03.2023 e ai nuovi

atti istruttori si riconferma che il suo centro degli interessi non risulta

essere stato il Canton Ticino per il periodo novembre 201 6-ottobre 2021."

(cfr. doc. 65).

1.4. A seguito del reclamo interposto il

21 marzo 2024 dall’interessato, rappresentato dall’avv. __________ (cfr. doc. 57=C),

l’USSI, il 20 febbraio 2025, ha emanato una decisione su reclamo con la quale

ha confermato il proprio precedente provvedimento, motivando come segue:

" (…) Nel

caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, sulla base

degli accertamenti svolti dall’Ispettorato Sociale, si può ritenere che il

signor RI 1 ha il suo centro degli interessi al di fuori dal Cantone Ticino.

Dall’approfondimento dell’Ispettorato

sociale emerge con chiarezza che “malgrado le dichiarazioni dell’utente egli

non voglia collaborare nell’accertamento dei fatti, anzi sembra opporsi

perentoriamente a determinati accertamenti sulla sua situazione personale ed

abitativa. Questo atteggiamento non può che confermare la volontà dell’utente

di occultare la verità ammessa in occasione dell’audizione del 14.10.2021 ed in

parte anche nella sua email del 29.10.2021." ma elemento fondamentale

non vi sono prove concrete che "lo stato di salute psicofisica del

signor RI 1 fosse tanto grave da condizionare/influenzare la sua capacità decisionale,

di intendere e di volere; di conseguenza le giustificazioni relative all’assimilazione

della residenza di __________ ad un rifugio psicologico non dev'essere

accolta."

L'Ispettorato sociale ha in particolare affermato che "nessun

medico interpellato dal Servizio ispettorato ha confermato il disagio psicologico

"esclamato" più volte dall’utente inoltre, non viene in soccorso della

tesi sollevata dall'interessato la valutazione medica espressa dalla Dr.ssa __________

di __________. Infatti, a ben leggere nello scritto della dottoressa, si

ritrovano i seguenti elementi: (...) Lo scrivente Servizio rileva innanzitutto che

la dottoressa non ha prodotto nessun certificato medico inerente una qualsivoglia

limitazione/incapacità decisione dell'utente né tantomeno un'inabilità

professionale, ne discende che la presenza della patologia diagnosticata non

aveva conseguenze dirette né sul comportamento né tantomeno sulla capacità

decisionale, di intendere e volere del signor RI 1. In secondo luogo si rileva

che la presa a carico medica da parte della dottoressa __________ si è limitata

ad alcune sedute di ipnosi finalizzate al rilassamento e all'abbassamento del

livello di ansia e tensione ma senza la somministrazione di farmaci. Le sedute

di ipnosi sono poi state sostituite dall'autoipnosi in quanto al signor RI 1 sono

state insegnate delle tecniche di autoipnosi per riprodurre lo stesso

rilassamento anche in modo autonomo; pertanto la dottoressa __________ è

rimasta a disposizioni per dei saltuari e sporadici colloqui di supporto/sostegno

nei momenti di crisi (emergenza) Ora, senza esprimersi sul profilo medico lo

scrivente Servizio rileva l'assenza di certificati medici a conferma dello

stato di salute psicofisica esposto dall’utente; la dottoressa __________ ha

precisato che nei periodi di crisi la capacità decisionale e lucidità del

signor RI 1 diminuiva di molto, tuttavia la dottoressa non ha precisato che in

questi casi la presa a carico medica, sua e di altri medici, sia stata

differente da quanto già precisato in precedenza, ne discende che le situazioni

di crisi sono sempre state affrontate con colloqui psicologici di sostegno, con

le tecniche dì autoipnosi insegnate, senza la somministrazione di farmaci e

soprattutto senza il rilascio di certificati medici sui quali doveva essere

riportata una limitazione; (...) neanche la dottoressa __________ ha

intravvisto la necessità di consigliare all’utente, visto il suo stato di

salute psicofisica, di rivolgersi a dottori autorizzati alla prescrizione di

fermaci.".

Tenuto conto del reale stato psicofisico dell'interessato, degli

accertamenti secondo cui l'interessato ha, contrariamente a quanto da lui

indicato, formalmente vissuto, seppur in un periodo antecedente, nel Comune di __________

nonché delle incongruenze tra le innumerevoli dichiarazioni rese dal medesimo

ed il principio secondo cui le dichiarazioni della prima ora, in presenza di

due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni

che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se le contraddicono,

e pertanto che quelle rese dal medesimo in sede di audizione il 14 ottobre 2021

devono essere preferite alle successive, si deve ritenere che il signor RI 1

nel periodo dal mese di novembre 2016 al mese di ottobre 2021 aveva il suo

centro degli interessi in Italia e meglio a __________, presso la signora __________,

del cui appartamento egli deteneva la chiave secondaria che gli permetteva il

pieno accesso all'appartamento.

L'USSI, constatata l'assenza e la mancanza di un domicilio

effettivo dell'interessato nel Canton Ticino, ha correttamente emesso un ordine

di restituzione per il periodo novembre 2016 - ottobre 2021 dell'importo di

complessivi CHF 93'255.05, non adempiendo il signor RI 1 alle condizioni previste

dall'art. 5 Las, ossia non avendo di fatto un domicilio stabile o dimora

assistenziale nel Cantone. (…)” (cfr. doc. 46=B)

1.5. Con tempestivo ricorso RI 1, sempre

assistito dall’avv. __________, ha contestato la decisione su reclamo del 20

febbraio 2025, chiedendo il relativo annullamento.

A sostegno della propria pretesa

la parte ricorrente ha, in particolare, addotto che nulla agli atti permette di

concludere che RI 1, nel periodo in questione, avesse il proprio centro degli

interessi fuori dal Cantone Ticino, anzi vale semmai il contrario, e meglio che

il medesimo non ha mai trasferito il domicilio all’estero.

Al riguardo è stato fatto riferimento

allo scritto di __________ del 15 settembre 2023, nonché al referto della

Dr.ssa __________ del giugno 2023 (cfr. doc. I).

All’impugnativa è stata allegata

una dichiarazione di __________i del marzo 2024 (cfr. doc. D).

1.6. Con scritto del 25 marzo 2025 __________

e __________, già docente all’Università di __________ e municipale del Comune di

__________, hanno confermato che l’insorgente, che conoscono da sempre

unitamente alla sua famiglia, risiede nella casa dei suoi genitori a __________

a pochi metri dalla loro abitazione, ha il centro degli interessi a __________,

non è sposato ne fidanzato, è molto legato alla madre e professionalmente ha

cercato di sviluppare dei progetti in collaborazione con __________, residente

a __________, senza tuttavia, nonostante la competenza e la passione, essere

riuscito - inspiegabilmente - a percepire un introito.

I medesimi hanno concluso che “fra

il signor RI 1 e la signora __________ esiste solo una relazione professionale.

Relazioni di altro tipo possono unicamente essere il frutto dell’immaginazione

di qualche conoscente incline al pettegolezzo stupido e umiliante” (cfr.

doc. III).

1.7. Il 3 aprile 2025 RI 1 ha informato

di avere revocato il mandato nei confronti dell’avv. __________ a causa della propria

non disponibilità di mezzi finanziari.

Inoltre il medesimo ha formulato

delle osservazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. V + 1).

1.8. Con

risposta del 18 aprile 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

VII).

1.9. Il ricorrente si è espresso

nuovamente a proposito al caso concreto con scritti del 2 maggio (cfr. doc. IX;

H1-19) e del 5 maggio 2025 (cfr. doc. XI + 1; I1-4).

1.10. L’amministrazione ha preso posizione

al riguardo il 15 maggio 2025 (cfr. doc. XIII).

1.11. Il 21 maggio 2025 l’avv. __________

ha trasmesso, su richiesta dell’insorgente, copia della comunicazione “Chiusura

dell’istruzione (art. 318 cpv. 1 CPP)” del 16 maggio 2025 con la quale il Procuratore

Pubblico __________ ha prospettato nei confronti di RI 1, sulla base delle

risultanze di fatto e di diritto, l’emanazione di un decreto d’abbandono

secondo gli art. 319 segg. CPP per il reato di ottenimento illecito di

prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ex art. 148a cpv.

1 CP (cfr. doc. XV; XV1).

1.12. La parte resistente, il 27 maggio

2025, ha rilevato che il Procuratore Pubblico aveva unicamente ventilato

l’abbandono del procedimento senza emettere, fino a quel momento, alcun decreto

d’abbandono, come pure che non era dato di sapere quali fossero i motivi per i

quali era stato prospettato l’abbandono (cfr. doc. XVIII).

1.13. Il 2 giugno 2025 l’avv. __________,

come convenuto con il ricorrente, ha prodotto copia del decreto di abbandono

del 28 maggio 2025 (cfr. doc. XX; XX1).

1.14. L’USSI, il 16 giugno 2025, ha

indicato di avere preso atto del decreto d’abbandono emesso nei confronti di RI

1, puntualizzando che “come già rilevato nei precedenti scritti, in base all’istruttoria

esperita dal Servizio ispettorato e al criterio della verosimiglianza

preponderante, applicabile nel contesto delle assicurazioni sociali, a mente di

codesto Ufficio, il centro degli interessi del signor RI 1 risultava essere in

Italia e meglio a __________” (cfr. doc. XXIII).

1.15. Il doc. XXIII è stato inviato per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XXIV).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia chiesto al ricorrente la

restituzione di fr. 93'255.05, corrispondenti alle prestazioni assistenziali erogategli

dal mese di novembre 2016 al mese di ottobre 2021, ritenendo che il suo centro

degli interessi non fosse nel Cantone Ticino.

2.2. L’insorgente ha, dapprima,

contestato la decisione su reclamo del 20 febbraio 2025 emessa

dalla parte resistente per motivi d’ordine formale, facendo valere, in

buona sostanza, che la stessa non sarebbe sufficientemente motivata, e meglio

che “(…) l’USSI non si sia minimamente confrontato ed espresso (motivandole)

in merito alle nuove (e specifiche) risultanze istruttorie da parte del

Servizio dell’ispettorato sociale, da una parte, e in merito alle prove

prodotte dal ricorrente, d’altra parte (…)”, rispettivamente

che

l’amministrazione non avrebbe esposto in maniera chiara e completa le ragioni

fattuali e giuridiche che l’hanno indotta a decidere in modo identico a quanto

stabilito nel settembre 2022 (cfr. doc. I pag. 3-4).

Il diritto di essere sentito, di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una

decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi

sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale

obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri

decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,

consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione

che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto

decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente

posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al contrario limitarsi

all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF

9C_142/2025 del 28 maggio 2025 consid. 5.4.; STF 8C_430/2024 del 29 gennaio

2025 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.2.; STF 8C_532/2022

del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid.

6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24

novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.;

STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.;

STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

Inoltre, purché la comprensione

non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere

implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri

atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

Nella presente fattispecie, alla

luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene che non

sussistano delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su

reclamo del 20 febbraio 2025, atteso che da quest’ultima emergono chiaramente

le ragioni per le quali l’USSI ha nuovamente ordinato al ricorrente di

restituire la somma di fr. 93'255.05 a titolo di prestazioni assistenziali che

avrebbe percepito a torto dal mese di novembre 2016 al mese di ottobre 2021, in

considerazione del fatto che il suo centro degli interessi fosse al di fuori

del Cantone Ticino.

In particolare nel provvedimento

impugnato è stato indicato che, tenuto conto del reale stato psicofisico

dell'interessato, degli accertamenti secondo cui il medesimo ha, contrariamente

a quanto da lui asserito, formalmente vissuto, seppur in un periodo

antecedente, nel Comune di __________, nonché delle incongruenze tra le

innumerevoli dichiarazioni da lui rese e del principio secondo cui la priorità,

in presenza di due versioni differenti, deve essere accordata alle affermazioni

della prima ora, quando l’interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche,

per cui quanto affermato da RI 1 in sede di audizione del 14 ottobre 2021 deve

essere preferito alle successive asserzioni, occorreva concludere che

quest’ultimo, nel periodo dal mese di novembre 2016 al mese di ottobre 2021,

avesse il suo centro degli interessi in Italia e meglio a __________, presso __________,

del cui appartamento egli deteneva la chiave secondaria che gli permetteva il

pieno accesso all'appartamento (cfr. doc. 46=B; consid. 1.4.).

Del resto l’insorgente,

rappresentato da un legale già in sede di reclamo (cfr. consid. 1.4.), ha

potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi

confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale, inoltrando

ricorso tramite l’avv. __________ (cfr. doc. I; consid. 1.5.) e formulando personalmente,

dopo avergli revocato il mandato (cfr. consid. 1.7.), proprie osservazioni

riguardo alla decisione su reclamo del 29 febbraio 2025, già prima di ricevere

la risposta di causa (cfr. doc. V + 1; consid. 1.7.).

La

questione relativa a un’eventuale carenza nella motivazione, in concreto, non

merita ad ogni modo di ulteriori approfondimenti, in quanto l’impugnativa deve,

ad ogni modo essere accolta nel merito, come verrà più dettagliatamente esposto

nei prossimi considerandi.

2.3 L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8

settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L’art.

67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli

organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni

Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

(cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli

organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come

pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.4. Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni

indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26

Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui

l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche

sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del

Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di

rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del

riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova

atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 9C_29/2024 del 21 gennaio

2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 32 pag. 123: STF 8C_793/2023 del 5 dicembre

2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF

8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018

consid. 3.1.; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA

C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato

di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La

prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse

in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema

della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid.

7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.

3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione

francese).

2.5. Ai

sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli

indigenti:

"

Gli indigenti sono

assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le

competenze.”

L’art.

5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede

che:

"

1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni

della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel

Cantone.

2Le persone

con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a

prestazioni o aiuti immediati.

3Sono

riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

Secondo l’art. 6 Las, relativo alle

eccezioni:

"

1Il

Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione

e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa

riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese

cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la

stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad

enti assistenziali pubblici o privati.”

Giusta

l’art. 10 Las, poi:

"

Il domicilio e la dimora sono

determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad

assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

L’art.

4 LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:

"

1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la

presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con

l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio

alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di

presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è

cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

Ex

art. 9 LAS:

"

1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal

Cantone.

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa

avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L’entrata

in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un

maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da

un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio

assistenziale.

L’art.

11 LAS definisce la dimora, e meglio:

"

1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva

presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se

una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di

malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del

medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è

considerato Cantone di dimora.”

La LAS distingue tra l’assistenza di

cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).

Relativamente, in particolare,

all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:

"

1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe

al Cantone di domicilio.

2 Se la

persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al

Cantone di dimora.

3 Il

Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità

assistenziale.”

Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d’urgenza:

"

Se un cittadino svizzero abbisogna

di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è

tenuto ad assisterlo.”

2.6. L’art. 23 CC enuncia che:

"

Il domicilio di una

persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi

durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo

domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio

d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio presuppone la

realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza

effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri

ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del

18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9

maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1

pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid.

4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di

domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

"

Il domicilio di una

persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia

acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il

luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o

quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne

stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

In una sentenza 9C_293/2013 del 12

agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di

conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le

malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

"

(…)

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des

Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet

sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.

Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1

und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum

Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren

Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen,

sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob

die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch

für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen

gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz,

darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen

Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert

haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2

S. 108).“

In un

giudizio 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3., in ambito di assoggettamento

all’AVS/AI/IPG, l’Alta Corte, confermando una sentenza 30.2024.9 emanata dal

TCA il 14 ottobre 2024, ha, altresì, evidenziato che “il centro d'interessi

non è dato da un singolo elemento ma da un insieme degli stessi - ovvero

dipende da un insieme di circostanze personali, familiari e professionali,

rispettivamente quelle legate alla copiosa sostanza immobiliare - come

compiutamente vagliato dalla Corte cantonale, senza incorrere nell'arbitrio”.

2.7. Dal Messaggio

per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17

novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge

segnatamente che:

"

(…) Questo capitolo del

disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio

assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda

ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di

norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del

disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la

legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza,

fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un

domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la

prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la

dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per

la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso

secondo gli articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del concordato

concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno

dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no,

esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)

L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e

di «Cantone di dimora».

È dimorante colui che si trova effettivamente sul

territorio cantonale anche se non

possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di

presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle

disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È

dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone

semplicemente per motivi di transito.

(…).

23 Assistenza di cittadini svizzeri

231 Competenza

231.1 In genere (art. 12)

L'articolo 12 riprende il principio costituzionale

secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al

Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il

capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990 I 68) specifica

che la legge federale non intende immischiarsi nell'ordinamento delle

competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che

determina quale ente pubblico e quali autorità sono competenti nel Cantone di

domicilio.

L'ulteriore disciplina concordataria è considerata,

nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio:

l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone

di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e

dai principi del luogo di domicilio.

(…)

231.2 Casi d'urgenza (art. 13)

L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di

urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano

improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di

domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e

persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il

Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per

l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità del luogo di

domicilio.

Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano

momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per

l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla

competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I girovaghi senza

domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di urgenza.

Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura

ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di

dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel bisogno

ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia

trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per

gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.

Nel corso della procedura di consultazione, la

costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio

riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa

giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se il

trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la

persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla

libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato

ospedale.

Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di

domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in

grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente

assistenza ulteriore.”

Nel

Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad

assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I

46 segg., il Consiglio federale ha rilevato:

"

22 Assistenza di cittadini

svizzeri

221 Competenza

Nel titolo relativo all’assistenza dei cittadini

svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative

all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale.

221.1 Principio

(art. 12)

Considerandi

II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio

costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al

Cantone di domicilio.

Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di

dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del

Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al

minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito

nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato

ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di

un semplice aiuto immediato.

Durante la procedura di consultazione si è insistito a

più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con

grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non

teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di

migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni:

- la creazione di un domicilio assistenziale

fittizio;

- una definizione differenziata

dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;

- una chiara responsabilità del

Cantone di dimora per le persone prive di domicilio assistenziale.

Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione,

che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora potrà così

prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi

della loro durata.

Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due

associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile in

considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti

ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone

d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.

221.2

Casi d'urgenza

(art. 13)

Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12,

l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata

soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato

pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile

dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena

prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far trasferire l'interessato nel

Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere

cosa intende per aiuto immediato.

Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto

negli articoli 20 e 21 della legge.”

Inoltre in dottrina Thomet

(cfr. W. Thomet, “Commentaire

concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des

personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito

all’art. 4 LAS sottolinea che:

"

(…) Au centre de la disposition sur le domicile se

trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le

terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une

personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux

art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y

établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le

domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée

de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon

l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où

elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les

références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement

inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982

p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été

constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à

la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit

civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC;

Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80;

Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence

citée).

L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une

personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y

établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence)

et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois

indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne

sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit

toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le

lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art.

23.

CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait

de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle

générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que

pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de

1.

art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile

perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les

modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC;

Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de

courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art.

23.

CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais

qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2

LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).

On peut affirmer qu'une personne a l'intention

de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une

période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49

ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se

modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même,

l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou l’on s'est installé

n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le

suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire;

seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un

changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du

domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une

personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne

sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p.

91.

; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir

durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit

qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se

rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier

le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa

famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.

(…).

Le domicile d'un étranger en Suisse est

indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la

police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art.

23.

CC).

L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce

principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une

autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est

présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou

plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans

chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à

savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.

Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une

autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir

que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type

d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’un

domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au

bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence

d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un domicile.

(…).

En résumé et en suivant l'exemple du

commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la

constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous

ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas

nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC;

Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):

- les circonstances entourant

la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement,

étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations

postérieures de la personne en cause

(cf. ZVW 1961 p. 111, 113)

- la prolongation d'un séjour

d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige

souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois

suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).

- la déclaration d'arrivée, le

dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits

politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars

1978.

in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre

éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la

constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;

Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice d'une activité

lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la location d'une maison,

d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement

le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad

art. 23 CC).

- l'impression subjective de

«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans

le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p 111).

- l'existence antérieure du

centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon du domicile

antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.

35).

- le séjour effectif, en d'autres termes, le

fait d'habiter. (...)”

2.8

Da

quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino

svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il

Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede

con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.5.; 2.7.).

Qualora,

per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale (in

proposito si pensi ad esempio ai “drogati e alle persone colpite da AIDS”;

cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza

ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989 pt.o 221.1. Da uno studio

sul problema dei senzatetto in Svizzera del febbraio 2022 – cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87122.html

–risulta che “tra i motivi che portano le persone a vivere per strada

vengono spesso citati i debiti e le dipendenze da alcol e droghe, anche se non

mancano i problemi sociali e quelli legati al contesto migratorio”),

competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale

la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

L'aiuto

del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al

minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal

Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno

un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

Al

riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio

2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile

2020.

Per

quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25

febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA

42.2014.7

del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato

ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto

non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.

2.9

Questa

Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, ha confermato l’operato

dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia,

il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in

quanto risiedeva regolarmente in Italia.

Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la

residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di

recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un

sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto

bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia,

era alquanto dubbia.

In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che

determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può

avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto

che il centro degli interessi dell’insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì

in Italia dove viveva la sua famiglia.

Il TCA ha, infine, osservato che l’ottenimento

di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non

costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente

costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF

9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009

consid. 6.1).

L’Alta

Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il

ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato

versato l’anticipo spese.

Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale,

con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un

assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il diritto a prestazioni

assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla

Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove

aveva annunciato il proprio arrivo.

La sentenza 42.2017.47 del

TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc.

8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:

" (…) La

Corte cantonale ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che

hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a ___________

e non a __________. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale

di impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare

che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni

assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente

con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali

adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate

conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non

sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid.

4.4.6

pag. 158 seg., ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame

ed essendo tenuti ad applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è

inconsistente, visto che il ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di

mezzi di prova illeciti. È opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato

oggetto di riprese filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o

ancora di perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate

sui documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è

limitata a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta

delle lettere e a sentire persone vicine. (…)”

Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza

sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava

domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto

all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016,

anche la moglie sposata nel maggio 2015.

Il TCA ha sottolineato che “sorprende,

peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al

Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y. e in seguito

di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)”.

Il ricorso al Tribunale federale

contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con sentenza

8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato.

Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019,

cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso

dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni

assistenziali, in quanto secondo il principio della verosimiglianza

preponderante il loro domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i

medesimi erano proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di

Polizia risultava che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in

giorni e orari differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre

il consumo di acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi

nullo e il consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere

dagli stessi secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore

in contrasto con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale

presenza sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua

e di elettricità presso la loro abitazione.

Cfr. pure STCA 42.2019.43 del 27

aprile 2020 relativa a una beneficiaria dell’assistenza sociale a cui è stata

chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali in quanto non era

effettivamente residente nel Comune in cui era annunciata e STCA 42.2022.100

del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023, con la quale questa Corte

ha respinto il ricorso contro il diniego del rinnovo delle prestazioni

assistenziali emesso nei confronti di una persona il cui domicilio

assistenziale è risultato non essere in Svizzera. Il TCA ha rilevato che in

Ticino disponeva soltanto di una residenza secondaria e che al momento della

richiesta di rinnovo difettava già la residenza effettiva in Ticino, visto che

risiedeva all’estero presso i genitori.

Infine con giudizio 42.2023.30

del 29 settembre 2023 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI che

aveva chiesto la restituzione delle prestazioni assistenziali versate da luglio

2019.

a maggio 2021 a una persona la quale, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, non aveva la sua residenza effettiva nel Comune in cui si era

annunciato.

2.10

Nel caso in esame dalle carte

processuali emerge che l’Ispettorato sociale, dando seguito alla sentenza di

rinvio 42.2022.87 emanata da questa Corte il 6 marzo 2023 (cfr. consid. 1.1.),

ha proceduto a esperire un complemento istruttorio.

Dal relativo Rapporto del 24

gennaio 2024 si evince:

" (…) Di

seguito le risultanze istruttorie (comunque approfondite nel rapporto del

16.10.2023):

a) (…) Il

signor __________, con lettera del 15.09.2023, ha sostanzialmente ripetuto la

sua testimonianza del 19.05.2022 dichiarando che il RI 1 non viveva

concretamente presso di lui (né a __________ né a __________) ma a suo sapere

non poteva che risiedere a __________ presso i genitori e che non aveva una

relazione sentimentale con la signora __________ ma solo un comune interesse

professionale.

b) In

Svizzera, tutti i medici interpellati dal Servizio ispettorato (Dr. med. __________,

Dr. med. __________ e Dr. med. __________) non hanno diagnosticato al signor RI

1.

un'incapacità di intendere e di volere e/o una qualsivoglia limitazione nelle

proprie capacità decisionali.

Solo la

dottoressa __________ di __________ ha dichiarato di aver preso in cura il

signor RI 1, per la prima volta, nel 2018 per sottoporlo ad alcune sedute di

ipnosi finalizzate al rilassamento e ad abbassare il livello di ansia e tensioni

nell'organismo ma senza l’uso di psicofarmaci. La dottoressa ha riferito

un'alternanza di periodi di tranquillità a periodi in cui manifestava sintomi

ansiosi e depressivi soprattutto durante la pandemia nel 2021 durante i quali

la sua lucidità e capacità decisionale erano diminuiti.

c) I conoscenti

ed i vicini di casa di __________ del signor RI 1 non sono stati interpellati

in quanto con email del 14.04.2023 l'utente ha negato allo scrivente Servizio d'interpellare

i suoi compaesani così come la signora __________ di __________.

d) ll signor RI

1.

è stato invitato più volte ad un nuovo confronto/colloquio con il Servizio

dell’ispettorato ma l’utente non si è mai presentato. L'utente è stato

convocato per una seconda audizione pianificata nei seguenti giorni: l’11

febbraio 2022, il 24 novembre 2023 ed infine il 28 novembre 2023. Va precisato

che per tutti gli incontri succitati l’utente ha dichiarato, via email, di

trovarsi a __________ senza tuttavia darne una prova concreta."

3.

Conclusioni

Alla luce dei riscontri medici, delle nuove informazioni raccolte

presso enti terzi e complessivamente delle incongruenze che saranno approfondite

in seguito il Servizio ispettorato ritiene che i contenuti della segnalazione

fatta dal signor __________ allo sportello Laps e la prima versione dei fatti

dichiarata dal RI 1 rispecchino la reale situazione personale ed abitativa

dell’utente. Diversamente, le successive versioni dei fatti/dichiarazioni

fornite dell’utente ed allo stesso modo le successive versioni dei

fatti/dichiarazioni del segnalante sono da ritenere unicamente quale ultimo

tentativo di evitare le conseguenze amministrative e penali del comportamento

tenuto dal signor RI 1; pertanto, l’ordine di restituzione del 04.05.2022 va

confermato." (Doc. 72)

__________, nello scritto del 15

settembre 2023, ha in effetti precisato di riconfermarsi in quanto dichiarato

nel maggio 2022 (cfr. STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.9.), ossia che

il motivo per il quale l’insorgente gli aveva chiesto di poter mettere il

domicilio presso la sua abitazione a __________ era perché non voleva far

sapere ai suoi compaesani di __________ che era in assistenza, che

l’interessato non aveva fidanzate o compagne, specificatamente non era mai

stato fidanzato con __________, la quale era la sua socia, che nel marzo 2021

aveva affermato non correttamente al Comune di __________ che RI 1 fosse

fidanzato con una donna residente a __________ e vivesse con lei per fugare i

sospetti di essere considerato omosessuale e una coppia di fatto, come pure che

da anni il ricorrente si trovasse in uno stato di forte depressione (cfr. doc.

166).

La Dr.ssa __________ __________,

psicologa e psicoterapeuta di __________, nel giugno 2023, ha riferito che il

ricorrente si era rivolto a lei per un aiuto psicologico nel 2018, in quanto in

Svizzera gli sono stati consigliati psichiatri che tendono a curare soprattutto

con gli psicofarmaci che lui teme, perché creano dipendenza e sovente hanno

effetti collaterali. Inoltre la psicologa ha indicato di avere sottoposto il

paziente ad alcune sedute di ipnosi finalizzata al rilassamento e ad abbassare

il livello di ansia e tensione dell’organismo e di avergli insegnato delle tecniche

di autoipnosi dato che risiede in Svizzera e non poteva recarsi da lei

regolarmente. La Dr.ssa __________ ha, poi, specificato che il ricorrente le

aveva comunicato che la signora __________ è la persona con la quale si era

unito per un progetto di collaborazione professionale rivolto alla Svizzera,

con cui ha una certa incompatibilità caratteriale, ma ritiene molto valida

professionalmente, nonché di rifugiarsi regolarmente __________anche perché non

voleva mostrare ai compaesani che era sempre a casa senza lavoro temendo il

loro giudizio.

Infine la psicologa ha asserito

che l’insorgente le ha detto di avere iniziato a soggiornare dalla signora __________

quando ha cominciato la collaborazione con lei, trattenendosi per brevi

periodi, visto che non resiste a lungo a __________, molto caotica e rumorosa

rispetto alla Svizzera, perciò particolarmente fastidiosa per il paziente che soffre

pure di insonnia ansiosa (cfr. doc. 204=222).

2.11

Esaminati con attenzione gli

elementi fattuali del caso di specie, questa Corte, tutto ben ponderato,

ritiene che le risultanze derivanti dai nuovi accertamenti esperiti dal

Servizio dell’Ispettorato sociale vadano a corroborare la situazione che già si

presentava sulla base dei dati a disposizione contestualmente alla vertenza

42.2022.87

(cfr. consid. 1.1.).

In effetti dalla sentenza

42.2022.87

del 6 marzo 2023 consid. 2.10. si evince:

" (…) Da

quanto esposto al considerando precedente risulta che il ricorrente ha asserito

di soffrire di ansia e depressione da molto tempo, ossia da quando nel __________

si è suicidato suo fratello, di avere sempre avuto un equilibrio psichico molto

fragile e di avere avuto pensieri suicidari. Nel 2021 egli ha altresì

dichiarato di sentirsi una persona distrutta, di fare fatica a vivere, di non

volere mai farla finita, soprattutto per sua madre, ma di temere di non

riuscire a controllarsi in casi di peggioramento (cfr. doc. 443, 444-445, 697).

Nel ricorso RI 1 ha poi fatto valere che, quando durante

l’audizione dell’ottobre 2021 - durata dalle ore 8:30 alle ore 11:45 - ha

dichiarato che stava dalla sua compagna a __________ e che si aiutavano

vicendevolmente, si trovava in una profonda crisi depressiva, aggravata anche

dal particolare periodo di restrizioni delle libertà dovute alla pandemia, che

il suo stato psichico era alterato, che assumeva psicofarmaci contro la

depressione e non riusciva a dormire, perciò non era perfettamente consapevole

di ciò che gli si chiedeva e delle sue risposte confuse. Egli ha altresì

asserito:

“ Sono state verbalizzate frasi o parole che non ho

pronunciato, oppure che avevano un altro senso, né è stato travisato e

distorto, volutamente il senso (…)

Io a

conclusione dell’interrogatorio, ho firmato senza nemmeno rileggere, perché ero

in uno stato depressivo e confusionale e non vedevo l’ora che finisse questo

interminabile e odioso interrogatorio (4 ore sotto torchio di due ispettori!)

(…)” (Doc. Ibis pag. 5)

Il disagio psicologico dell’insorgente è peraltro stato

riconosciuto dall’amministrazione, e meglio dall’Ispettrice __________,

presente all’audizione del 14 ottobre 2021 la quale, il 2 dicembre 2021, vista

la sua sofferenza emotiva e psicologica, gli ha consigliato una presa a carico

dagli esperti del settore, poiché, benché il suo ruolo lavorativo a quel

momento non consistesse più nella professione di psicologo, le era sembrato

opportuno esprimersi in merito data la particolare e delicata situazione

vissuta da RI 1 (cfr. doc. 664; consid. 2.9.).

È vero che il ricorrente, per sua stessa ammissione, spesso si

trovava da __________ a __________, tuttavia dalle carte processuali non emerge

in modo altamente verosimile che tra i due sussistesse una convivenza stabile.

Al contrario l’insorgente ha sempre affermato, da un lato, che si

recava dalla sua amica a __________ più che altro per fuggire dal Ticino e

dalla sua casa dove i ricordi di suo fratello deceduto gli procuravano una

grande tristezza, oltre che per cercare di organizzare un’attività

professionale, dall’altro, che i suoi affetti sono i genitori a __________ e il

fratello __________ con la sua famiglia a __________. Il ricorrente ha definito

l’abitazione di __________ a __________ quale sistemazione provvisoria, anche

perché di dimensioni ridotte (bilocale; cfr. doc. 650), dove oltre alla sua

amica vive la sorella di quest’ultima di 65 anni (cfr. doc. I). Egli ha

precisato che non stava bene né in Ticino né a __________, che faceva avanti e

indietro dal Ticino e che i soggiorni a __________ erano di durata breve e

limitata (cfr. doc. 649-651). (…)"

Va, poi, sottolineato che sia __________,

nel settembre 2023, ribadendo le sue asserzioni del maggio 2022 e spiegando i

motivi per i quali in un primo momento avesse, invece, indicato che il

ricorrente era fidanzato con una signora di __________ (ossia per evitare di

essere considerato omosessuale), sia la Dr.ssa __________, nel giugno 2023,

hanno affermato che il legame con __________ era di natura professionale e che

l’insorgente temeva il giudizio dei compaesani di __________ in caso avesse

mostrato di essere sempre a casa senza lavoro.

La psicologa, al riguardo, ha

puntualizzato che il suo paziente le aveva detto di rifugiarsi regolarmente a __________

per evitare che i compaesani apprendessero che non aveva un impiego.

La Dr.ssa __________ ha,

d’altronde, precisato di avere insegnato delle tecniche di autoipnosi

all’insorgente, vista la sua impossibilità di recarsi da lei, a __________,

sistematicamente. (cfr. consid. 2.10.).

__________, dal canto suo, nel

marzo 2024, ha dichiarato di non essere mai stata fidanzata con RI 1,

conosciuto quando aveva lavorato per tre mesi in Ticino nel 2010, il quale ha,

invece sempre vissuto in Svizzera, andando avanti e indietro, considerata la

loro collaborazione lavorativa iniziata nel 2012. Ella ha precisato di non

avere mai consegnato la chiave principale di casa sua al ricorrente, bensì solo

la chiave piccola secondaria e che si mettono d’accordo quando vedersi per

collaborare su qualche progetto riguardo alla Svizzera, in quanto dispone di

una stanza studio (cfr. doc. D).

Anche __________ e __________,

che abitano a pochi metri dalla famiglia __________, hanno attestato che il

ricorrente, che conoscono da sempre, risiede nella casa dei genitori e che con __________

ha cercato di sviluppare dei progetti professionali (cfr. doc. III; consid.

1.6.).

Alla contestazione dell’USSI

secondo cui tale dichiarazione sarebbe perlomeno dubbia, visto che l’insorgente,

in precedenza avesse negato il consenso ad ascoltare i vicini di casa (cfr.

doc. VII), questo Tribunale si limita a osservare che ad ogni modo la stessa

collima con le altre prese di posizione raccolte.

In simili condizioni occorre

concludere, in applicazione all’abituale criterio della verosimiglianza

preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_161/2024

del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020

dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1°

febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201

del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.

181; DTF 126 V 353 consid. 5b

pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

che nel periodo determinante - da novembre 2016 a ottobre 2021 - il domicilio

del ricorrente fosse nel Cantone Ticino e non fosse stato trasferito in Italia.

2.12

Del resto, come visto nei fatti, il

Procuratore Pubblico __________, il 28 maggio 2025, ha emanato nei confronti di

RI 1 un decreto d’abbandono in relazione al procedimento penale riguardante il

reato di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o

dell’aiuto sociale (148a CP), cresciuto in giudicato incontestato, come

appurato dalla Cancelleria del TCA presso il Ministero pubblico.

Nel decreto il Procuratore

Pubblico ha fatto riferimento alla dichiarazione di __________ del settembre

2023.

e alla presa di posizione della Dr.ssa __________, rilevando altresì che,

al fine di verificare le dichiarazioni rese da RI 1, la Polizia cantonale ha

interrogato la madre, __________ (nata nel 1940), la quale ha confermato le

dichiarazioni rese dal figlio, precisando:

" (…) dopo

una carriera universitaria brillante e diversi posti professionali prestigiosi "nel

__________ c'è stato un evento tragico per tutta la famiglia, ossia il decesso

dell’altro mio figlio __________, fratello di RI 1. (...). Questa cosa ci ha

sconvolti moltissimo e RI 1, così come tutta la famiglia, è entrato in

depressione". Stando alla madre dell'imputato, __________ non sarebbe

mai stata la compagna sentimentale di suo figlio ma unicamente sua socia in

affari, negando categoricamente che i due abbiano mai, realmente, convissuto.

In merito alla situazione personale del figlio, __________ ha riferito che: "Fondamentalmente

RI 1, da quando è morto __________, è tornato a vivere qui con noi a __________.

Addirittura ha ancora la sua stanza, che oltretutto è quella

dove è cresciuto. (...). Sì, sapevo avesse registrato il domicilio in altre

località del Canton Ticino. Il motivo era che si voleva evitare che il paese di

__________, che è piccolo e mormora, non venisse a conoscenza/non parlasse male

della sua/nostra situazione.".

L'interrogatorio si è svolto presso l'abitazione della signora __________.

In quell'occasione, come emerge dal rapporto di poÍizia

giudiziaria, la

Polizia cantonale ha potuto accertare la presenza di tutti gli

"averi" di proprietà di RI 1."

Il Procuratore Pubblico ha, poi,

stabilito:

" 5. Dagli

accertamenti effettuati da parte di questa Autorità non emergono elementi tali

a far sorgere in chi scrive il dubbio che quanto dichiarato da RI 1 non

corrisponda alla realtà. In effetti, se da un lato è doveroso riconoscere che

in un primo momento l'imputato ha fornito risposte vaghe e fuorvianti, è

altrettanto vero che - a quel tempo - egli si trovava confrontato con uno stato

mentale e psichico estremamente delicato e che le verifiche esperite durante

tutta l'istruttoria hanno permesso di accertare come non vi siano elementi

oggettivi atti a far dubitare di quanto RI 1 ha, in un secondo tempo,

sostenuto, ovvero di aver sempre soggiornato presso il domicilio dei suoi

genitori e di non avere mai stabilmente vissuto a __________. Ciò emerge non

solo dai rapporti stilati dai medici interpellati, ma anche dalle testimonianze

rese dalla madre dell'imputato e/o dall'ultima presa di posizione dell'allora (sulla

carta) coinquilino di RI 1, che ha riconosciuto di aver inizialmente mentito e

ha altresì confermato che l'imputato ha sempre vissuto a __________. Ma, e

soprattutto, dall'esame della movimentazione bancaria del conto corrente su

cui l'USSl provvedeva al versamento delle prestazioni assistenziali emerge come

l'imputato abbia, nel periodo incriminato, effettuato numerosi prelevamenti in

contanti presso la filiale della Posta a __________, a __________ e a __________,

ovvero in luoghi prossimi al domicilio dei suoi genitori, dove l'imputato ha

dichiarato di risiedere. Si tratta di elementi che mal si conciliano con

un'asserita permanenza fissa di RI 1 su suolo italiano.

La circostanza che RI 1 si sia, negli ultimi anni, rivolto a una

specialista italiana e che con questa abbia effettuato (sporadicamente) delle

sedute di psicoterapia, rispettivamente che egli, di tanto in tanto, necessitasse

di staccare ed evadere dal suo quotidiano e si sia a tale scopo recato, per

alcuni giorni al mese, presso l'abitazione della sua partener professionale a __________,

ancora non è sufficiente a ritenere che il centro degli interessi dell'imputato

fosse ubicato in Italia.

6.

Nella fattispecie concreta, alla luce delle dichiarazioni e,

soprattutto, sulla scorta dell'esito degli atti istruttori esperiti, non si può

che costatare che non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare

la promozione dell'accusa nei confronti di RI 1 per l'ipotesi di reato menzionata

in epigrafe.

Non sussistono infatti elementi oggettivi atti a contraddire le

spiegazioni fornite dall'imputato circa la sua effettiva permanenza in Ticino nel

periodo compreso tra il mese novembre 2016 e il mese di ottobre 2021.

Rispetto a quanto emerge dalla segnalazione, gli atti istruttori

(tra cui le conclusioni del TCA, gli interrogatori, così come gli ulteriori accertamenti

esperiti dall'USSl su ordine del TCA ecc.) forniscono uno scenario del tutto

differente: __________ altro non è stato che un luogo di soggiorni di breve durata,

un rifugio psicologico e provvisorio, dettato da motivi di disagio psicologico

personale più che da ragioni connesse a un legame sentimentale (di cui non si

ha alcun indizio) con __________. (…)"

(Doc. XX1) (La sottolineatura è della redattrice)

2.13

Per costante giurisprudenza, come

ricordato dalla parte resistente (cfr. doc. XVIII), il giudice delle

assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento

del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle

prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa

commessa.

Giova, comunque, evidenziare che

tuttavia egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale

soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro

qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche

del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23

ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U

87, pag. 56).

Inoltre è vero, come fatto valere

dall’USSI (cfr. doc. XVIII), che nel diritto penale vige il principio “in

dubio pro reo” - conseguenza

della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv.

1.

della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II -, mentre,

come rilevato al consid. 2.11., il giudice delle assicurazioni sociali applica

il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 8C_182/2024 del 28

luglio 2025 consid. 7.3.1.; STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.;

STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi

citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve

seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile

tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.

5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4

maggio 2022 consid. 3.1.).

È altrettanto vero, però, che la

questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato dal

pubblico ministero deve essere vagliata sulla base del principio "in

dubio pro duriore",

sgorgante dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.

e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324

CPP; DTF 138 IV 86 consid.

4.2). Esso comporta che, di massima, un abbandono

o un non luogo a procedere non possono essere decretati

se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni

per il perseguimento penale non sono adempiute.

Per contro, l'accusa dev'essere

di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto

l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile che

un'assoluzione (cfr. DTF 138 IV 86 consid.

4.1.1; 137 IV 219 consid.

7.1-7.2 pag. 226 seg.). Ugualmente, quando la probabilità di assoluzione e di

condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa,

in particolare se il reato è grave (cfr. DTF 138 IV 86 consid.

4.1.2; sentenza 1B_248/2012 del 2 ottobre 2012 consid. 2.6, in RtiD 2013 I pag.

160.

segg.).

In proposito cfr. STF 7B_4/2023

del 27 novembre 2023 consid. 4.3.2.; STF 6B_999/2018 del 28 gennaio 2020

consid. 3.2.; STF 6B_241/2016 del 15 aprile 2016 consid. 4.1.

In concreto dal decreto

d’abbandono del 28 maggio 2025, cresciuto in giudicato incontestato, emerge, in

effetti, che il Procuratore pubblico, dopo

un’analisi globale e oggettiva delle prove, ha constatato che dall’esito

degli atti istruttori non si sono corroborati indizi di reato tali da

giustificare la promozione dell’accusa a carico di RI 1 per l’ipotesi di reato

ex art. 148a CP.

2.14

Stante quanto precede, la richiesta di restituzione delle prestazioni

assistenziali relative al periodo novembre 2016 - ottobre 2021 emessa nei

confronti di RI 1 non è giustificata e la decisione su reclamo del 20

febbraio 2025 va annullata.

2.15

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27

gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid.

2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del

29.

settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid.

2.10

e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF,

congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,

8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid.

2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

2.16

L’insorgente, vincente in causa e

rappresentato dall’avv. __________ fino all’inizio del mese di aprile 2025, ha

diritto all’importo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico

della parte resistente (cfr. art. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione su

reclamo del 20 febbraio 2025 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà al

ricorrente l’importo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti