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Decisione

42.2025.19

A ragione USSI ha negato a ric. una prestazione assistenziale speciale chiesta nel 2/25 per la copertura dei contributi personali AVS per il 2° e il 3° trimestre del 2024. Essa non è stata chiesta entro 3 mesi dall'emissione dei conteggi AVS. Inoltre ric. ha comunque versato i contrib. a 6+9/24

20 giugno 2025Italiano23 min

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.19

RS

Lugano

20 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 15 aprile 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 14 febbraio 2025

l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), in riferimento alla

richiesta di RI 1 dell’11 febbraio 2025 tendente a ottenere una prestazione

assistenziale speciale di fr. 393.45 per il pagamento dei contributi AVS (cfr.

doc. 14 inc. 42.2025.18), gli ha assegnato una prestazione di fr. 131.15

relativi ai contributi personali AVS per il quarto trimestre (ottobre - dicembre)

del 2024.

L’amministrazione, in tale

provvedimento, ha precisato:

" Rimborso

contributi minimi AVS per il IV trimestre 2024. Il nostro ufficio non può

entrare in merito del rimborso di fatture con data antecedente i tre mesi dalla

richiesta, pertanto non possiamo riconoscere il rimborso dei contributi minimi

AVS del II e del III trimestre 2024.” (Doc. 11 inc. 42.2025.18)

1.2. RI

1, il 20 febbraio 2025, ha interposto reclamo contro la decisione del 14

febbraio 2025 davanti all’USSI (cfr. doc. 10 inc. 42.2025.18), postulando il

versamento dell’ammontare mancante di fr. 262.30 rispetto all’importo

complessivo di fr. 393.45 richiesto in relazione ai contributi personali AVS

dell’anno 2024 (cfr. doc. 14 inc. 42.2025.18).

1.3. Con sentenza 42.2025.10 del 7

aprile 2025 questo Tribunale ha ritenuto irricevibile il “ricorso” inoltrato da

RI 1 il 20 febbraio 2025 dinanzi al TCA contro il provvedimento del 14 febbraio

2025 (cfr. doc. B inc. 42.2025.18), poiché difettava una decisione su reclamo

in relazione al riconoscimento di una prestazione speciale per il pagamento dei

contributi AVS per l’anno 2024.

Gli

atti sono stati trasmessi all’USSI affinché statuisse senza indugio sul reclamo

del 20 febbraio 2025 contro il provvedimento del 14 febbraio 2025 mediante

l’emanazione di una decisione su reclamo.

Parimenti

inammissibile è stata considerata la richiesta di un risarcimento per le spese

occasionate dall’inoltro a questo Tribunale dell’impugnativa del 20 febbraio

2025 e dei ricorsi per denegata giustizia del 10 luglio 2024 (inc. 42.2024.22) e

del 14 novembre 2024 (inc. 42.2024.43; cfr. consid. 1.3.), sfociati, il 14

ottobre 2024 e il 13 gennaio 2025, in due stralci dai ruoli, avendo l’USSI,

pendenti le procedure davanti al TCA, emesso le relative decisioni. In

effetti non risultavano essere state emanate decisioni circa eventuali domande

di risarcimento.

1.4. Questa Corte, con giudizio

42.2025.20 del 5 maggio 2025, ha poi, segnatamente, deciso che la domanda del

16 aprile 2025 di risarcimento nei confronti di USSI (inviata da RI 1 al

Tribunale cantonale amministrativo e da quest’ultimo trasmessa per competenza al

TCA) per i costi connessi alle procedure avviate davanti a questo Tribunale -

alla quale risultava applicabile per analogia il disposto concernente la

responsabilità di cui all’art. 78 LPGA - era irricevibile, mancando una

decisione impugnabile dinanzi al TCA.

Gli

atti, ad ogni modo, sono stati trasmessi all’amministrazione per statuire sulla

domanda di indennizzo formulata da RI 1.

1.5. L’11

giugno 2025 il presidente del TCA, con giudizio 42.2025.18, ha stralciato dai

ruoli il ricorso per denegata giustizia del 14 aprile 2025, in cui RI 1 aveva lamentato il fatto che l’USSI non avesse dato seguito al suo reclamo del 20 febbraio 2025

contro la decisione del 14 febbraio 2025, nel quale aveva domandato

l’assegnazione di una prestazione assistenziale speciale dell’importo di fr.

262.30, corrispondente all’ammontare mancante dei contributi AVS per il 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).

Pendente

causa, e meglio il 15 aprile

2025, l’amministrazione aveva, in effetti, emesso la relativa decisione su

reclamo (cfr. doc. A).

1.6. Con

decisione su reclamo del 15 aprile 2025 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 14 febbraio 2025

(cfr. consid. 1.1.), rilevando che RI 1 aveva chiesto il rimborso delle

fatture del 7 giugno e del 4 settembre 2024 riguardanti i contributi personali

AVS dal 1° aprile al 30 giugno 2024 (di fr. 131.15), rispettivamente dal 1°

luglio al 30 settembre 2024 (di fr. 131.15) soltanto l’11 febbraio 2025, ossia

posteriormente al termine di tre mesi - previsto nelle Direttive riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025 del 13 dicembre 2024 -

a partire da quando aveva ricevuto i conteggi dei contributi (cfr. doc. A).

1.7. RI 1, il 22 aprile 2025, ha ricorso tempestivamente contro la decisione su

reclamo del 15 aprile 2025, postulando il versamento della prestazione

assistenziale speciale mancante di fr. 262.30 relativi ai contributi personali

AVS del secondo e del terzo trimestre 2024, non essendo ancora stata

pagata, nonostante il reclamo contro il provvedimento del 14 febbraio 2025

fosse del febbraio 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).

Egli ha precisato di rassicurare

l’USSI informando di avere già pianificato per l’inizio del 2026 la sua

partenza dal Cantone.

L’insorgente ha, altresì, chiesto

l’apertura di un’inchiesta amministrativa sull’attività degli ultimi cinque

anni dell’USSI, considerata la seguente riflessione: “quante altre volte

negli ultimi 5 anni queste irregolarità si sono manifestate sulla base di

ritardi nell’erogazione delle indennità ordinarie e nel rifiuto del

riconoscimento di prestazioni speciali. È forse il caso di aprire un’inchiesta

amministrativa di controllo a carico dell’unità pagante, anche se

dichiaratamente si “vendono” come sovraccarichi di pratiche?” (cfr. doc.

I).

1.8. Nella propria risposta del 19 maggio 2025 l’amministrazione

ha chiesto di respingere l’impugnativa, con argomentazioni analoghe a quelle

sviluppate nella decisione su reclamo del 15 aprile 2025 (cfr. doc. III; consid.

1.6.).

1.9. RI 1, il 26 maggio 2025, ha

presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. V).

1.10. Il doc. V è stato trasmesso all’USSI

per conoscenza (cfr. doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. Questa Corte rileva innanzitutto

che la richiesta di aprire un’inchiesta amministrativa sull’attività degli

ultimi cinque anni dell’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.7.) è irricevibile.

In

effetti, conformemente a quanto già esposto al consid. 2.8. della sentenza

42.2025.20 del 5 maggio 2025 (cfr. consid. 1.4.) e al consid. 2.6. del giudizio

42.2025.18 dell’11 giugno 2025 (cfr. consid. 1.5.), da una parte, il

TCA, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente

autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata

con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; art. 65 cpv. 1

della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971; art. 33 della

Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

del 5 giugno 2000), ad eccezione dei ricorsi per denegata e ritardata giustizia

(cfr. art. 2 Lptca).

Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su

reclamo, come in casu per quanto attiene alla richiesta di un’inchiesta

amministrativa, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale

(cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF

9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010

consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

Dall’altra, l’avvio di

un’eventuale inchiesta amministrativa è comunque competenza del Consiglio di

Stato, il quale, giusta l’art. 3 cpv. 5 del Regolamento sull’organizzazione del

Consiglio di Stato e dell’Amministrazione, vigila sull’amministrazione

cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto

2.2. Parimenti

inammissibile è la richiesta del ricorrente tendente a ottenere un risarcimento

per le spese sostenute in relazione all’inoltro dinanzi al TCA della presente

impugnativa e dei ricorsi per denegata giustizia 42.2024.22 e 42.2024.43 (cfr.

doc. V), sfociati, il 14 ottobre 2024 e il 13 gennaio 2025, in due stralci dai

ruoli, avendo l’USSI, pendente causa, emesso le relative decisioni.

In

concreto, infatti, non risulta essere (ancora) stata emessa una decisione circa

la domanda di indennizzo dell’insorgente.

Pertanto questa Corte non può

chinarsi su tale questione (cfr. consid. 2.1.; 1.3.; STCA 42.2025.10 del 7

aprile 2025 consid. 2.4.).

In proposito giova ricordare che

con STCA 42.2025.20 del 5 maggio 2025 consid. 2.5. gli atti sono stati

trasmessi all’USSI per decidere in applicazione dell’art. 78 LPGA riguardo alla

richiesta di risarcimento del ricorrente (cfr. consid. 1.4.).

nel

merito

2.3. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato al ricorrente la

concessone di una prestazione assistenziale speciale per la copertura dei

contributi personali AVS per il secondo e il terzo trimestre del 2024,

riconoscendo soltanto l’importo di fr. 131.15 per il trimestre da ottobre a

dicembre 2024.

2.4. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi

necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio

2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,

entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU

44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006

pag. 313-317).

2.5. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).

2.6. Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3 Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

L'art.

20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione

sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono

essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione,

gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

L’art.

20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia,

esaustivo.

In

effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il

che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

2.7. Le “Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023

emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr.

BU N. 41 del 22 dicembre 2023 pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.3.c prevedono:

" 4.

Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a

coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti

prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi

importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.

Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi

entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i

relativi giustificativi dettagliati.

(…)

4.3 Altre prestazioni speciali

(…)

c. Contributi minimi AVS

Il contributo minimo quale persona senza attività lucrativa è

riconosciuto per l’anno in corso (ogni trimestre). Il beneficiario deve richiederne

il riconoscimento all’USSI allegando la fattura originale. Per contributi

arretrati (precedenti il diritto all’assistenza sociale), il beneficiario dovrà

richiedere il condono al competente ufficio amministrativo.”

Il tenore dei p.ti 4 e 4.3.c

delle “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il

2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg.)

è il medesimo di quello delle Direttive per il 2024, con la sola eccezione che,

oltre all’USSI, quale autorità competente è stato aggiunto l’URAR.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF

9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella

Raccolta ufficiale; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid.

4.1.; STF 8C_425/2023 del 21

maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79

consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno

2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;

DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016

del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;

STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.8. Come risulta da quanto esposto al

considerando precedente, le prestazioni speciali, tra cui figurano i contributi

personali AVS, sono riconosciute se richieste all’USSI immediatamente o al più

tardi entro tre mesi, allegando i relativi giustificativi dettagliati.

Il

termine di tre mesi entro il quale far valere le proprie domande di prestazioni

speciali non è censurabile, ritenuto che l’assistenza sociale non ha come scopo

quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di

prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti (cfr. STF

8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; STF 8C_21/2022 del 14 novembre

2022 consid. 4.3.; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; STF 8C_75/2014 del 16

luglio 2014; STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in

DTF 136 V 351; STF 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 1.3., pubblicata in

DTF 136 I 129).

L’Alta

Corte ha, sì, indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei

debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni.

Il TF ha, però, specificato che delle deroghe possono essere prese in

considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una

nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale

potrebbe porre rimedio (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.;

STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; DTF 136 I 129).

Del resto l’art. 60 cpv. 1 Las

enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali (in

particolare ordinarie) decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la

domanda.

È vero che ai sensi del cpv. 2 di

tale disposto l’autorità competente può tuttavia, per un periodo

limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali

speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il

particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

Tuttavia,

giusta l’art. 5 Reg.Las, la retroattività delle prestazioni assistenziali è in

ogni caso limitata a tre mesi.

Inoltre

la concessione di prestazioni retroattive rappresenta in ogni caso una facoltà

dell’amministrazione.

La

possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali

retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i

casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento

ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n.

5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad

art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

2.9. In concreto i conteggi dei

contributi AVS per il secondo e il terzo trimestre del 2024 emessi il 7 giugno

2024, rispettivamente il 4 settembre 2024 sono stati sottoposti all’USSI

soltanto l’11 febbraio 2025 (cfr. doc. 10 inc. 42.2025.18; doc. A pag. 2),

ossia ben più di tre mesi dopo la loro emissione.

Inoltre gli importi di fr. 131.15

per trimestre sono comunque stati versati alla Cassa di compensazione dal

ricorrente tramite transazione bancaria già il 24 giugno 2024 e il 12 settembre

2024 (cfr. doc. 17; 18 inc. 42.2015.18).

Ne

discende che nella presente fattispecie non risulta alcuna spesa concreta

relativa a contributi AVS a carico dell’insorgente che sarebbe rimasta inevasa

e che potrebbe ingenerare una particolare situazione d’urgenza finanziaria

(cfr. STCA 42.2021.43-44 del 27 settembre 2021 consid. 2.13.; STCA 42.2019.9

del 17 giugno 2019, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_514/2019 del 16 ottobre

2019; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.6.-2.7.).

Il modo di operare dell’USSI, che

ha rifiutato di versare al ricorrente una prestazione assistenziale speciale

per il pagamento dei contributi AVS dei periodi aprile – giugno 2024 e luglio –

settembre 2024, non presta, dunque, il fianco a critica alcuna.

La decisione su reclamo del 15

aprile 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.10. A titolo abbondanziale il TCA

ritiene utile rilevare, anche con riferimento alle Direttive riguardanti gli

importi delle prestazioni assistenziali per il 2024 e per il 2025 p.to 4.3.c

(cfr. consid. 2.7.), che giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS se il pagamento del

contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il

contributo può essere condonato, a specifica richiesta motivata dell'interessato e

previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per

questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo

minimo. I

Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo

contributo (cfr. SVR 2018 AHV Nr.

1).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede

che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11

capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e

motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa

trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché

questa possa esprimere il suo parere.

Secondo l'art. 32 cpv. 2 OAVS

la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere

dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere

accordato per il periodo di due anni al massimo.

Inoltre ex art. 32 cpv. 3 OAVS

una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di

domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare

la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.

Per l'art. 17 del Decreto

legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione

per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno,

Servizio cantonale della pubblica assistenza (dal 15 marzo 2002: Dipartimento

della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il

condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le

quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la

quota mensile di fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

Pertanto, quando la Cassa di

compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato

debitore può domandare il condono.

In effetti, il condono dei

contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del

contributo minimo annuale (cfr. Direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG -

DIN -, valide dal 1° gennaio 2008, stato: 1° gennaio 2025, N. 3070). La legge,

in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento

costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate

obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).

Il condono del contributo

minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una

situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Il condono dei

contributi minimi è una misura straordinaria e può, quindi, essere concesso

solo quando l'assicurato vive in grande povertà, situazione

in cui si trovano di regola i beneficiari di prestazioni dell’aiuto sociale

(N. 3073 DIN).

La situazione insostenibile

quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS

deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione

(DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3074 DIN).

La citata norma legale prevede,

altresì, che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di

condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino:

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se sono

dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.

Al

riguardo cfr. STCA 30.2021.11 del 15 novembre 2021; STCA 42.2015.6 del 28

settembre 2015; STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014.

2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2024.17 del 30

settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

Fatti

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

Considerandi

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni