42.2025.19
A ragione USSI ha negato a ric. una prestazione assistenziale speciale chiesta nel 2/25 per la copertura dei contributi personali AVS per il 2° e il 3° trimestre del 2024. Essa non è stata chiesta entro 3 mesi dall'emissione dei conteggi AVS. Inoltre ric. ha comunque versato i contrib. a 6+9/24
20 giugno 2025Italiano23 min
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.19
RS
Lugano
20 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 aprile 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 febbraio 2025
l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), in riferimento alla
richiesta di RI 1 dell’11 febbraio 2025 tendente a ottenere una prestazione
assistenziale speciale di fr. 393.45 per il pagamento dei contributi AVS (cfr.
doc. 14 inc. 42.2025.18), gli ha assegnato una prestazione di fr. 131.15
relativi ai contributi personali AVS per il quarto trimestre (ottobre - dicembre)
del 2024.
L’amministrazione, in tale
provvedimento, ha precisato:
" Rimborso
contributi minimi AVS per il IV trimestre 2024. Il nostro ufficio non può
entrare in merito del rimborso di fatture con data antecedente i tre mesi dalla
richiesta, pertanto non possiamo riconoscere il rimborso dei contributi minimi
AVS del II e del III trimestre 2024.” (Doc. 11 inc. 42.2025.18)
1.2. RI
1, il 20 febbraio 2025, ha interposto reclamo contro la decisione del 14
febbraio 2025 davanti all’USSI (cfr. doc. 10 inc. 42.2025.18), postulando il
versamento dell’ammontare mancante di fr. 262.30 rispetto all’importo
complessivo di fr. 393.45 richiesto in relazione ai contributi personali AVS
dell’anno 2024 (cfr. doc. 14 inc. 42.2025.18).
1.3. Con sentenza 42.2025.10 del 7
aprile 2025 questo Tribunale ha ritenuto irricevibile il “ricorso” inoltrato da
RI 1 il 20 febbraio 2025 dinanzi al TCA contro il provvedimento del 14 febbraio
2025 (cfr. doc. B inc. 42.2025.18), poiché difettava una decisione su reclamo
in relazione al riconoscimento di una prestazione speciale per il pagamento dei
contributi AVS per l’anno 2024.
Gli
atti sono stati trasmessi all’USSI affinché statuisse senza indugio sul reclamo
del 20 febbraio 2025 contro il provvedimento del 14 febbraio 2025 mediante
l’emanazione di una decisione su reclamo.
Parimenti
inammissibile è stata considerata la richiesta di un risarcimento per le spese
occasionate dall’inoltro a questo Tribunale dell’impugnativa del 20 febbraio
2025 e dei ricorsi per denegata giustizia del 10 luglio 2024 (inc. 42.2024.22) e
del 14 novembre 2024 (inc. 42.2024.43; cfr. consid. 1.3.), sfociati, il 14
ottobre 2024 e il 13 gennaio 2025, in due stralci dai ruoli, avendo l’USSI,
pendenti le procedure davanti al TCA, emesso le relative decisioni. In
effetti non risultavano essere state emanate decisioni circa eventuali domande
di risarcimento.
1.4. Questa Corte, con giudizio
42.2025.20 del 5 maggio 2025, ha poi, segnatamente, deciso che la domanda del
16 aprile 2025 di risarcimento nei confronti di USSI (inviata da RI 1 al
Tribunale cantonale amministrativo e da quest’ultimo trasmessa per competenza al
TCA) per i costi connessi alle procedure avviate davanti a questo Tribunale -
alla quale risultava applicabile per analogia il disposto concernente la
responsabilità di cui all’art. 78 LPGA - era irricevibile, mancando una
decisione impugnabile dinanzi al TCA.
Gli
atti, ad ogni modo, sono stati trasmessi all’amministrazione per statuire sulla
domanda di indennizzo formulata da RI 1.
1.5. L’11
giugno 2025 il presidente del TCA, con giudizio 42.2025.18, ha stralciato dai
ruoli il ricorso per denegata giustizia del 14 aprile 2025, in cui RI 1 aveva lamentato il fatto che l’USSI non avesse dato seguito al suo reclamo del 20 febbraio 2025
contro la decisione del 14 febbraio 2025, nel quale aveva domandato
l’assegnazione di una prestazione assistenziale speciale dell’importo di fr.
262.30, corrispondente all’ammontare mancante dei contributi AVS per il 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Pendente
causa, e meglio il 15 aprile
2025, l’amministrazione aveva, in effetti, emesso la relativa decisione su
reclamo (cfr. doc. A).
1.6. Con
decisione su reclamo del 15 aprile 2025 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 14 febbraio 2025
(cfr. consid. 1.1.), rilevando che RI 1 aveva chiesto il rimborso delle
fatture del 7 giugno e del 4 settembre 2024 riguardanti i contributi personali
AVS dal 1° aprile al 30 giugno 2024 (di fr. 131.15), rispettivamente dal 1°
luglio al 30 settembre 2024 (di fr. 131.15) soltanto l’11 febbraio 2025, ossia
posteriormente al termine di tre mesi - previsto nelle Direttive riguardanti
gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025 del 13 dicembre 2024 -
a partire da quando aveva ricevuto i conteggi dei contributi (cfr. doc. A).
1.7. RI 1, il 22 aprile 2025, ha ricorso tempestivamente contro la decisione su
reclamo del 15 aprile 2025, postulando il versamento della prestazione
assistenziale speciale mancante di fr. 262.30 relativi ai contributi personali
AVS del secondo e del terzo trimestre 2024, non essendo ancora stata
pagata, nonostante il reclamo contro il provvedimento del 14 febbraio 2025
fosse del febbraio 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Egli ha precisato di rassicurare
l’USSI informando di avere già pianificato per l’inizio del 2026 la sua
partenza dal Cantone.
L’insorgente ha, altresì, chiesto
l’apertura di un’inchiesta amministrativa sull’attività degli ultimi cinque
anni dell’USSI, considerata la seguente riflessione: “quante altre volte
negli ultimi 5 anni queste irregolarità si sono manifestate sulla base di
ritardi nell’erogazione delle indennità ordinarie e nel rifiuto del
riconoscimento di prestazioni speciali. È forse il caso di aprire un’inchiesta
amministrativa di controllo a carico dell’unità pagante, anche se
dichiaratamente si “vendono” come sovraccarichi di pratiche?” (cfr. doc.
I).
1.8. Nella propria risposta del 19 maggio 2025 l’amministrazione
ha chiesto di respingere l’impugnativa, con argomentazioni analoghe a quelle
sviluppate nella decisione su reclamo del 15 aprile 2025 (cfr. doc. III; consid.
1.6.).
1.9. RI 1, il 26 maggio 2025, ha
presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. V).
1.10. Il doc. V è stato trasmesso all’USSI
per conoscenza (cfr. doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. Questa Corte rileva innanzitutto
che la richiesta di aprire un’inchiesta amministrativa sull’attività degli
ultimi cinque anni dell’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.7.) è irricevibile.
In
effetti, conformemente a quanto già esposto al consid. 2.8. della sentenza
42.2025.20 del 5 maggio 2025 (cfr. consid. 1.4.) e al consid. 2.6. del giudizio
42.2025.18 dell’11 giugno 2025 (cfr. consid. 1.5.), da una parte, il
TCA, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente
autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata
con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; art. 65 cpv. 1
della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971; art. 33 della
Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
del 5 giugno 2000), ad eccezione dei ricorsi per denegata e ritardata giustizia
(cfr. art. 2 Lptca).
Di
conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su
reclamo, come in casu per quanto attiene alla richiesta di un’inchiesta
amministrativa, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale
(cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF
9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010
consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.
2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a
pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008
consid. 4).
Dall’altra, l’avvio di
un’eventuale inchiesta amministrativa è comunque competenza del Consiglio di
Stato, il quale, giusta l’art. 3 cpv. 5 del Regolamento sull’organizzazione del
Consiglio di Stato e dell’Amministrazione, vigila sull’amministrazione
cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto
2.2. Parimenti
inammissibile è la richiesta del ricorrente tendente a ottenere un risarcimento
per le spese sostenute in relazione all’inoltro dinanzi al TCA della presente
impugnativa e dei ricorsi per denegata giustizia 42.2024.22 e 42.2024.43 (cfr.
doc. V), sfociati, il 14 ottobre 2024 e il 13 gennaio 2025, in due stralci dai
ruoli, avendo l’USSI, pendente causa, emesso le relative decisioni.
In
concreto, infatti, non risulta essere (ancora) stata emessa una decisione circa
la domanda di indennizzo dell’insorgente.
Pertanto questa Corte non può
chinarsi su tale questione (cfr. consid. 2.1.; 1.3.; STCA 42.2025.10 del 7
aprile 2025 consid. 2.4.).
In proposito giova ricordare che
con STCA 42.2025.20 del 5 maggio 2025 consid. 2.5. gli atti sono stati
trasmessi all’USSI per decidere in applicazione dell’art. 78 LPGA riguardo alla
richiesta di risarcimento del ricorrente (cfr. consid. 1.4.).
nel
merito
2.3. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato al ricorrente la
concessone di una prestazione assistenziale speciale per la copertura dei
contributi personali AVS per il secondo e il terzo trimestre del 2024,
riconoscendo soltanto l’importo di fr. 131.15 per il trimestre da ottobre a
dicembre 2024.
2.4. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di
modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.
FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi
necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio
2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro,
entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU
44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006
pag. 313-317).
2.5. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).
2.6. Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
L'art.
20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"
Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione
sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono
essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione,
gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata
in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
L’art.
20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia,
esaustivo.
In
effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il
che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
2.7. Le “Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023
emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr.
BU N. 41 del 22 dicembre 2023 pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.3.c prevedono:
" 4.
Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a
coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti
prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi
importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.
Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi
entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i
relativi giustificativi dettagliati.
(…)
4.3 Altre prestazioni speciali
(…)
c. Contributi minimi AVS
Il contributo minimo quale persona senza attività lucrativa è
riconosciuto per l’anno in corso (ogni trimestre). Il beneficiario deve richiederne
il riconoscimento all’USSI allegando la fattura originale. Per contributi
arretrati (precedenti il diritto all’assistenza sociale), il beneficiario dovrà
richiedere il condono al competente ufficio amministrativo.”
Il tenore dei p.ti 4 e 4.3.c
delle “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il
2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg.)
è il medesimo di quello delle Direttive per il 2024, con la sola eccezione che,
oltre all’USSI, quale autorità competente è stato aggiunto l’URAR.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF
9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella
Raccolta ufficiale; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid.
4.1.; STF 8C_425/2023 del 21
maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79
consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno
2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;
DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016
del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;
STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.8. Come risulta da quanto esposto al
considerando precedente, le prestazioni speciali, tra cui figurano i contributi
personali AVS, sono riconosciute se richieste all’USSI immediatamente o al più
tardi entro tre mesi, allegando i relativi giustificativi dettagliati.
Il
termine di tre mesi entro il quale far valere le proprie domande di prestazioni
speciali non è censurabile, ritenuto che l’assistenza sociale non ha come scopo
quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di
prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti (cfr. STF
8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; STF 8C_21/2022 del 14 novembre
2022 consid. 4.3.; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; STF 8C_75/2014 del 16
luglio 2014; STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in
DTF 136 V 351; STF 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 1.3., pubblicata in
DTF 136 I 129).
L’Alta
Corte ha, sì, indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei
debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni.
Il TF ha, però, specificato che delle deroghe possono essere prese in
considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una
nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale
potrebbe porre rimedio (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.;
STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; DTF 136 I 129).
Del resto l’art. 60 cpv. 1 Las
enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali (in
particolare ordinarie) decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la
domanda.
È vero che ai sensi del cpv. 2 di
tale disposto l’autorità competente può tuttavia, per un periodo
limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali
speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il
particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.
Tuttavia,
giusta l’art. 5 Reg.Las, la retroattività delle prestazioni assistenziali è in
ogni caso limitata a tre mesi.
Inoltre
la concessione di prestazioni retroattive rappresenta in ogni caso una facoltà
dell’amministrazione.
La
possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali
retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i
casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento
ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n.
5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad
art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).
2.9. In concreto i conteggi dei
contributi AVS per il secondo e il terzo trimestre del 2024 emessi il 7 giugno
2024, rispettivamente il 4 settembre 2024 sono stati sottoposti all’USSI
soltanto l’11 febbraio 2025 (cfr. doc. 10 inc. 42.2025.18; doc. A pag. 2),
ossia ben più di tre mesi dopo la loro emissione.
Inoltre gli importi di fr. 131.15
per trimestre sono comunque stati versati alla Cassa di compensazione dal
ricorrente tramite transazione bancaria già il 24 giugno 2024 e il 12 settembre
2024 (cfr. doc. 17; 18 inc. 42.2015.18).
Ne
discende che nella presente fattispecie non risulta alcuna spesa concreta
relativa a contributi AVS a carico dell’insorgente che sarebbe rimasta inevasa
e che potrebbe ingenerare una particolare situazione d’urgenza finanziaria
(cfr. STCA 42.2021.43-44 del 27 settembre 2021 consid. 2.13.; STCA 42.2019.9
del 17 giugno 2019, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_514/2019 del 16 ottobre
2019; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.6.-2.7.).
Il modo di operare dell’USSI, che
ha rifiutato di versare al ricorrente una prestazione assistenziale speciale
per il pagamento dei contributi AVS dei periodi aprile – giugno 2024 e luglio –
settembre 2024, non presta, dunque, il fianco a critica alcuna.
La decisione su reclamo del 15
aprile 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.10. A titolo abbondanziale il TCA
ritiene utile rilevare, anche con riferimento alle Direttive riguardanti gli
importi delle prestazioni assistenziali per il 2024 e per il 2025 p.to 4.3.c
(cfr. consid. 2.7.), che giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS se il pagamento del
contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il
contributo può essere condonato, a specifica richiesta motivata dell'interessato e
previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per
questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo
minimo. I
Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo
contributo (cfr. SVR 2018 AHV Nr.
1).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede
che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11
capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e
motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa
trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché
questa possa esprimere il suo parere.
Secondo l'art. 32 cpv. 2 OAVS
la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere
dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere
accordato per il periodo di due anni al massimo.
Inoltre ex art. 32 cpv. 3 OAVS
una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di
domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare
la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.
Per l'art. 17 del Decreto
legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno,
Servizio cantonale della pubblica assistenza (dal 15 marzo 2002: Dipartimento
della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il
condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le
quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la
quota mensile di fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
Pertanto, quando la Cassa di
compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato
debitore può domandare il condono.
In effetti, il condono dei
contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del
contributo minimo annuale (cfr. Direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG -
DIN -, valide dal 1° gennaio 2008, stato: 1° gennaio 2025, N. 3070). La legge,
in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento
costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate
obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).
Il condono del contributo
minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una
situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Il condono dei
contributi minimi è una misura straordinaria e può, quindi, essere concesso
solo quando l'assicurato vive in grande povertà, situazione
in cui si trovano di regola i beneficiari di prestazioni dell’aiuto sociale
(N. 3073 DIN).
La situazione insostenibile
quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS
deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione
(DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3074 DIN).
La citata norma legale prevede,
altresì, che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di
condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino:
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se sono
dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.
Al
riguardo cfr. STCA 30.2021.11 del 15 novembre 2021; STCA 42.2015.6 del 28
settembre 2015; STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014.
2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2024.17 del 30
settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.
2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del
2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,
Fatti
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
Considerandi
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile,
è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni