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Decisione

42.2025.20

Richiesta risarcimento nei confronti di USSI per procedure avviate davanti a TCA. In casu applic. per analogia 78 LPGA (non LResp/TI). Manca decisione, per cui ric. irricevibile. Trasmissione atti a USSI per pronunciarsi su domanda di indennizzo. Irricev. pure rich. apert. inchiesta amministrativa

5 maggio 2025Italiano20 min

inviato al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) RI 1 ha inoltrato una “Richiesta

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2025.20

rs

Lugano

5 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sullo scritto del 16 aprile 2025 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,

6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con scritto del 16 aprile 2025

inviato al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) RI 1 ha inoltrato una “Richiesta

di risarcimento / danneggiamento a USSI a seguito di spese cagionate”.

Egli, al riguardo, ha precisato,

in buona sostanza, che il modo di procedere dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI) denota, a seguito dei numerosi incarti aperti e chiusi

di denegata giustizia e per “reclamazioni” presso il TCA, un accanimento

ingiustificato nei suoi confronti che gli ha causato delle spese.

Il

medesimo ha, quindi, chiesto che l’USSI sia condannato a rimborsargli fr. 46.80

corrispondenti al costo del treno FFS tratta ____________ e ritorno (fr. 7.80 x

2 x 3 volte) per la consegna brevi manu al TCA degli atti relativi agli

incarti 42.2024.22, 42.2024.43 e 42.2025.10, fr. 30.-- relativi al costo della

carta, fr. 200.-- concernenti il costo dell’inchiostro (2 set di cartucce) e

fr. 800.-- per il tempo di redazione di 40 ore a fr. 20.-- all’ora.

L’interessato ha indicato che le

spese elencate sono documentabili con fatture e cedolini di cassa a

disposizione su richiesta e consegnabili a mano vista la dimensione degli

stessi.

Inoltre egli ha rilevato che sono

ancora pendenti richieste di prestazioni assistenziali speciali per un importo

pari a fr. 262.30 di cui ha postulato il pagamento.

Infine ha domandato l’apertura di

un’inchiesta amministrativa sull’attività degli ultimi cinque anni dell’USSI,

considerata la seguente riflessione: “quante altre volte negli ultimi cinque

anni queste irregolarità si sono manifestate sulla base di ritardi

nell’erogazione delle indennità ordinarie e nel rifiuto del riconoscimento di

prestazioni speciali. È forse il caso di aprire un’inchiesta amministrativa di

controllo a carico dell’unità pagante, anche se dichiaratamente si “vendono”

come sovraccarichi di pratiche?” (cfr. doc. I).

RI 1 ha allegato una serie di

documenti (cfr. doc. I1; I2+A-G).

1.2. Il 28 aprile 2025 il TRAM ha trasmesso

lo scritto del 16 aprile 2025 e i relativi annessi a questa Corte per

competenza ed evasione, comunicando tale invio all’interessato (cfr. doc. II).

1.3. Il TRAM, il 30 aprile 2025, ha

recapitato al TCA un ulteriore scritto con allegati di RI 1 datato 28 aprile

2025 (cfr. doc. III; IIIbis; I; L), identico nella forma e nel contenuto a

quello del 16 aprile 2025 (cfr. doc. IV; I).

in diritto

Considerandi

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023

del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023

in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare

consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10.

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9.

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2

Questo

Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la

competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera

vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3

Lptca).

L'art.

65.

cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971

stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la

restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui

all'art. 33 Laps.

L'art.

33.

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"

1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di

notificazione.

3È’

applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA)."

Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su

reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr.

STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF

9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010

consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1

pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

2.3

Nel Cantone

Ticino la Legge sulla responsabilità

civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre

1988.

(LResp/TI), applicabile anche ai funzionari cantonali (art.

1.

cpv. 1 lett. a LResp/TI), regola la responsabilità

degli enti pubblici per il danno cagionato a

terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti

(art. 3 lett. a LResp/TI). L'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato

illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza

riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI), rilevato che il danneggiato non ha

invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI;

STF 6B_896/2021 del 21 settembre 2021; STF 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017;

STF 1B_373/2012 del 2 luglio 2012).

Le

pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere

contro l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione

(art. 18 cpv. 1LResp/TI).

La

LResp/TI impone, ad ogni modo, il rispetto di alcuni atti formali, in

particolare la notifica della pretesa di risarcimento brevemente

motivata all’ente pubblico entro un anno dal

giorno in cui il danno è conosciuto (art. 19 cpv. 1 e 25 LResp/TI).

L’ente

pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale

risposta negativa (art. 19 cpv. 2 LResp/TI).

Per quanto attiene alla competenza

giudiziaria, l’art. 22 LResp/TI enuncia:

" 1Per le azioni

contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il

Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del

capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro

gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell’ente pubblico

convenuto.

2Per le azioni contro l’agente pubblico e di regresso tra

enti pubblici è competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza

unica, che applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013.”

Va, tuttavia, evidenziato che

giusta l’art. 2 lett. a LResp/TI la legge non si applica, segnatamente, nei

casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia già regolata

dal diritto federale o da altre leggi cantonali.

2.4

La Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e, più

specificatamente, la Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las) non

prevedono alcunché riguardo alla responsabilità degli organi d’esecuzione di

tali leggi o dei loro funzionari.

È vero, però, che l’art. 33 cpv.

3.

Laps, concernente i rimedi di diritto e la procedura, contempla, quale

diritto sussidiario, l’applicazione della Legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

In ogni caso la LPGA, che

coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e si

applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se

e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, può tornare

applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale (cfr. STCA 42.2024.38

del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.2; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid.

2.11.; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016 consid. 2.1.)

L'art. 78 LPGA (Responsabilità)

stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi

fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti

dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i

danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi

d'esecuzione o dei loro funzionari".

Tale articolo prevede le

condizioni della responsabilità nel settore delle assicurazioni sociali. Si

tratta di una disposizione speciale che regola in modo specifico la

responsabilità statale (cfr. STF 8C_162/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 1.3.; DTF

134.

V 138 consid. 1.2.2).

Ai sensi dell’art. 78 cpv. 2 LPGA

"l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di

risarcimento".

Competenti

a emanare decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte

di assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un

indennizzo (cfr. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione 2020, n. 88 ad

art. 78, pag. 1400; FF 1999 pag. 4031, 4033).

In

materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di

opposizione secondo l'art. 52 LPGA (art. 78 cpv. 4 LPGA). Contro la decisione dell’organo

competente a emettere un provvedimento riguardo alla responsabilità ex art. 78

LPGA è dato, dunque, ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(cfr. U. Kieser, op. cit., n. 102-103 ad art. 78, pag. 1402-1403).

Le

condizioni dell’azione di responsabilità sono l’esistenza di un danno, un atto

illecito - ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell’amministrazione

- e un nesso di causalità tra i due (cfr. U.

Kieser, Haftung der Sozialversicherungsträger nach Art. 78

ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2013 –

St. Gallen: Institut

für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, pag. 116-121).

L’art.

78.

cpv. 1 LPGA istituisce una responsabilità causale e non presuppone dunque

una colpa di un organo dell’istituto assicuratore (cfr. STF 8C_273/2019 del 4

luglio 2019 consid. 3; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2020, n. 52 ad art. 78 pag. 1393).

La

responsabilità è, inoltre, sussidiaria, nel senso che essa può intervenire

soltanto se la pretesa invocata non possa essere ottenuta attraverso le

procedure amministrativa e giudiziaria ordinarie in materia di assicurazioni

sociali oppure in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_273/2019 del 4 luglio 2019 consid. 3;

STF 8C_66/2009 del 7 settembre 2009 consid. 6., parzialmente pubblicata in DTF

135.

V 339; DTF 133 V 14 consid. 5; U.

Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 7 segg. ad art. 78).

2.5

In considerazione delle affinità

tra il settore delle assicurazioni sociali (che hanno quale scopo quello di far

fronte ai rischi sociali, come ad esempio la vecchiaia, l’invalidità, la

disoccupazione, la maternità, la malattia, l’infortunio, tramite il

riconoscimento di prestazioni finanziarie – rendite, indennità, assegni –

oppure tramite l’assunzione dei costi in caso di malattia o infortunio) e

l’ambito dell’assistenza sociale (la quale garantisce l’esistenza delle persone

nel bisogno, favorisce la loro autonomia finanziaria e personale, nonché il

loro l'inserimento sociale e professionale) è ragionevole ritenere applicabile

per analogia (cfr. consid. 2.4.) il disposto concernente la responsabilità di

cui all’art. 78 LPGA anche all’assistenza sociale cantonale regolata dalla Las,

a esclusione, perciò, della LResp/TI in virtù dell’art. 2 lett. a LResp (cfr.

consid. 2.3. in fine).

La domanda di risarcimento ex

art. 78 LPGA deve essere presentata all’autorità competente la quale si

pronuncia emanando una decisione al riguardo (cfr. art. 78 cpv. 2 LPGA; consid.

2.4.).

In concreto non risulta che

l’USSI abbia emesso alcuna decisione ex 78 cpv. 2 LPGA in relazione a eventuali

domande di indennizzo inoltrate da RI 1.

Di conseguenza, mancando una

decisione impugnabile davanti al TCA (in ambito della responsabilità secondo

l’art. 78 LPGA contro una decisione dell’autorità competente è dato il rimedio

giuridico del ricorso diretto davanti al Tribunale; cfr. consid. 2.4.), la

richiesta dell’interessato del 16 aprile 2025 di un risarcimento per le spese

sostenute in relazione alle procedure avviate dinanzi a questa Corte (cfr. doc.

I; consid. 1.1.) si rivela irricevibile (cfr. consid. 2.2.).

Gli

atti vanno, ad ogni modo, trasmessi all’USSI per statuire sulla domanda di indennizzo formulata da RI 1.

2.6

Per

inciso è utile ricordare che, affinché una responsabilità secondo l’art. 78

LPGA possa essere ammessa, occorre valutare se sussista un atto illecito e,

nell’affermativa, un danno, come pure un legame di causalità tra questi due

elementi (cfr. consid. 2.4.).

In particolare la condizione

dell’illiceità ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della Legge federale sulla

responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei

funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp), a cui rinvia l’art. 78

cpv. 4 LPGA, presuppone che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti,

abbia violato delle prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico.

Un’omissione può pure costituire un atto illecito, a condizione che esistesse,

al momento determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente

l’omissione commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a

favore del leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo

Stato abbia una posizione di garante nei confronti del leso e che le

prescrizioni determinanti la natura e l’estensione di questo dovere siano state

violate (cfr. DTF 144 I 318 consid. 5.5.).

La

giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di principi

generali del diritto (cfr. DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati),

come ad esempio l’obbligo, per colui che crea una situazione di pericolo, di

prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (cfr. DTF 89 I 483 consid.

6e).

Se

l’atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita

o la salute, oppure il diritto di proprietà), l’illiceità è realizzata a

priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura l’autore abbia

violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo si parla d’illiceità

nel risultato.

Se,

per contro, l’atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad

esempio, il patrimonio), l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una

norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in

questione (cfr. DTF 144 I 318 consid. 5.5.). Eccezionalmente, l’illiceità

dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se l’illiceità risulta da

un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In questa evenienza, la

violazione di una prescrizione importante dei doveri di funzione è di per sé

suscettibile d’impegnare la responsabilità dello Stato (cfr. DTF 132 II 317

consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).

Più

specificatamente, nel caso di decisioni amministrative o giudiziarie non ogni

provvedimento emesso in contrasto con la legge va qualificato quale atto

illecito. La responsabilità di un ente pubblico a causa dell’illiceità di una

decisione viene ammessa a delle condizioni restrittive.

Il

comportamento di un magistrato o di un funzionario è illecito soltanto se viola

un dovere essenziale per l’esercizio della sua funzione o commette un errore

grave e manifesto che non avrebbe commesso un collega coscienzioso. Il solo

fatto che una decisione cresciuta in giudicato

si rilevi a posteriori inesatta, contraria al diritto o anche arbitraria non è

sufficiente per ammettere l'illiceità di un atto o di

un'omissione (cfr. STF 2C_227/2020 del 21 agosto 2020 consid. 10.1.; STF

2E 1/2016 del 21 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 2C_275/2012 del 11 dicembre

2012.

consid. 3.2.; DTF 132 II 449 consid. 3.3.; DTF 123 II 577 consid. 4d/dd).

In

proposito cfr. pure STF 2E_1/2020

del 13 febbraio 2020 consid. 2.2.; STF 9C_214/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 4.1.; DTF 133 V 14;

STF 5A.8/2000 del 6 novembre 2000

consid. 3; STCA 36.2020.36 del 22 ottobre 2020; STCA 35.2018.59 del 13

maggio 2019; STCA 38.2015.66 del 15 giugno 2016, pubblicata in RtiD I-2017 N.

48.

pag. 261 segg.; STCA 38.2013.66 del 14 aprile 2014.

2.7

Per

quanto concerne la richiesta del versamento di prestazioni speciali per un

importo pari a fr. 262.30 (cfr. doc. I; consid. 1.1.), giova rilevare che con

sentenza 42.2025.10 del 7 aprile 2025 il TCA ha ritenuto irricevibile il

ricorso del 20 febbraio 2025 inoltrato da RI 1 contro la decisione del 14

febbraio 2025 - con cui l’USSI gli ha assegnato una prestazione speciale per i

contributi minimi AVS da ottobre a dicembre 2024 di fr. 131.15 -, nel quale ha

postulato il riconoscimento dell’importo complessivo di fr. 393.45, corrispondente

ai contributi personali AVS dei trimestri aprile - giugno 2024, luglio -

settembre 2024 e ottobre - dicembre 2024 e quindi il versamento dell’ammontare

mancante di fr. 262.30 (contributi minimi AVS dei trimestri aprile - giugno

2024.

e luglio - settembre 2024).

Questo

Tribunale ha, comunque, trasmesso gli atti all’amministrazione affinché si

pronunciasse senza indugio sul reclamo dell’interessato contro il provvedimento

del 14 febbraio 2025 mediante l’emanazione di una decisione su reclamo.

L’USSI, il 15 aprile 2025, ha

emesso una decisione su reclamo con la quale ha negato l’attribuzione della

somma di fr. 262.30. a RI 1.

Quest’ultimo ha impugnato la

decisione su reclamo del 15 aprile 2025 con ricorso del 22 aprile 2025,

attualmente pendente davanti al TCA (cfr. inc. 42.2025.19).

In simili condizioni, la nuova

domanda di pagamento dell’ammontare di fr. 262.30 formulata con lo scritto del

16.

aprile 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.1.) risulta inammissibile.

2.8

Parimenti irricevibile si rivela

l’invito ad aprire un’inchiesta amministrativa sull’attività degli ultimi

cinque anni dell’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.1.).

Da una parte, il TCA, in linea di

principio, esamina solo i rapporti giuridici in merito ai quali la competente

autorità amministrativa ha emanato una decisione su reclamo (cfr. consid.

2.2.).

Dall’altra, l’avvio di

un’eventuale inchiesta amministrativa è competenza del Consiglio di Stato, il

quale, giusta l’art. 3 cpv. 5 del Regolamento sull’organizzazione del Consiglio

di Stato e dell’Amministrazione, vigila sull’amministrazione cantonale e assicura

che la sua attività sia conforme al diritto.

2.9

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2025.10 del 7 aprile 2025 consid. 2.5.; STCA 42.2024.13

del 10 giugno 2024 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10

del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.;

STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i

cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA

42.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La richiesta di risarcimento del

16 aprile 2025 è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’USSI per pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.5).

2. La

domanda del 16 aprile 2025 di pagamento dell’importo di fr. 262.30 relativo ai

contributi minimi AVS 2024 è irricevibile.

3. L’istanza del 16 aprile 2025

tendente all’apertura di un’inchiesta amministrativa sull’attività dell’USSI è irricevibile.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni