42.2025.22
A ragione USSI x determinare il dt a prest. Las non ha considerato alcune spese professionali non deducendole quindi dal reddito da att. indip. della ric. Atti rinviati x determinare la natura professionale (o meno) di altri esborsi, per computo sostanza suddiviso su 12 mesi e nuovo calcolo
2 ottobre 2025Italiano73 min
stabilito il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali, l’amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.22-23
CL/DC/sc
Lugano
2 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 5 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su reclamo del 17 e del
18 marzo 2025 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 30 gennaio 2024
(cfr. doc.1466-1468), l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in
seguito: USSI) ha negato a RI 1 - cittadina svizzera, nata nel 1976, a
beneficio, salvo che per qualche mese, delle prestazioni assistenziali dal
settembre 2018 (cfr. doc. 1-14) -, per l’unità di riferimento composta dalla
medesima e dalla figlia __________ (nata nel 2014) il diritto a prestazioni Las
per il mese di gennaio 2024 postulate dalla medesima con la richiesta di
rinnovo del 29 gennaio 2024 (cfr. doc. 1469-1471).
L’amministrazione ha motivato la
propria decisione come segue:
"
(…) come risulta dall’allegata tabella di
calcolo, il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento
supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità
(artt. 19 e 48 Las), motivo per cui non si giustifica il versamento di una
prestazione mensile.” (cfr. doc. 1466)
Dalla tabella di calcolo allegata
al provvedimento in questione risulta che l’amministrazione ha tenuto conto, ai
fini di determinare se l’assistita avesse, o meno, diritto alle prestazioni Las
per gennaio 2024, dei seguenti importi:
-
Reddito computabile Las fr. 39'126.-/anno
(già dedotta la franchigia di fr. 6'000.-), pari a fr. 3'260.-/mese che tengono
conto, oltre che dei redditi derivanti dall’attività indipendente
dell’interessata, di fr. 2'400.- annui a titolo di “AF base” per la
figlia);
-
Sostanza computabile come reddito
Las fr. 1'843.-/mese (tenendo conto di fr. 295.- quali “titoli e altri
collocamenti di capitali”, fr. 4'648.- a titolo di “assicurazioni sulla
vita suscettibili di riscatto”, fr. 8'900.- di “veicoli a motore e altri
fattori della sostanza”, deducendo la quota esente di fr. 12'000.-);
-
Spesa computabile Las fr.
23'438.-/anno pari a fr. 1'953.-/mese, di cui fr. 1'228.- a titolo di spesa
alloggio e fr. 725.- quali premi assicurazione malattia (oggetto di sussidio
RIPAM);
-
Assegno integrativo per i figli di
fr. 568.-/mese (cfr. doc 1467-1468).
Il
30 gennaio 2024, allorquando ha trasmesso all’interessata la propria decisione,
l’USSI ha anche comunicato a RI 1 che “la prestazione assistenziale risulta
essere negativa e pertanto non sussiste un diritto al sostegno sociale per il
mese di gennaio 2024. Il calcolo negativo è dovuto alle entrate derivanti dalla
sua attività indipendente percepite nel mese di dicembre 2023” (cfr. doc.
1465).
1.2. Con decisione del 23 febbraio 2024
(cfr. doc. 1440-1442), dopo che l’assistita ha comunicato via mail
all’amministrazione alcune precisazioni sulle voci di spesa connesse alla
propria attività indipendente (cfr. doc. 1443 e infra consid. 2.9.), l’USSI ha
annullato e sostituito il precedente provvedimento inerente le prestazioni
assistenziali richieste da RI 1 per il mese di gennaio 2024.
L’esito dell’operazione non ha,
però, modificato la sostanza, ritenuto che l’amministrazione, anche con
decisione del 23 febbraio 2024, mediante la quale ha annullato e sostituito il
provvedimento del 30 gennaio 2024, ha negato all’assistita il diritto alle
prestazioni Las (cfr. doc. 1440).
L’USSI ha preso in considerazione
Fatti
i seguenti importi e voci di calcolo:
-
Reddito computabile Las fr. 20'704.-/anno
(già dedotta la franchigia di fr. 4’620.-), pari a fr. 1'725.-/mese che tengono
conto, oltre che dei redditi derivanti dall’attività indipendente
dell’interessata, di fr. 2'400.- annui a titolo di “AF base” per la
figlia);
-
Sostanza computabile come reddito
Las fr. 1'188.-/mese (tenendo conto di fr. 568.- quali “titoli e altri
collocamenti di capitali”, fr. 7’645.- a titolo di “assicurazioni sulla
vita suscettibili di riscatto”, fr. 4’975.- di “veicoli a motore e altri
fattori della sostanza”, deducendo la quota esente di fr. 12'000.-);
-
Spesa computabile Las fr.
23'438.-/anno pari a fr. 1'953.-/mese, di cui fr. 1'228.- a titolo di spesa
alloggio e fr. 725.- quali premi assicurazione malattia (oggetto di sussidio
RIPAM);
-
Assegno integrativo per i figli di
fr. 568.-/mese (cfr. doc 1441-1442).
1.3. Con reclamo del 18 marzo 2024, RI 1
ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti il 30 gennaio 2024 per le
prestazioni del mese di gennaio 2024 facendo valere quanto segue:
"
(…) non ho ancora chiaro il motivo del vostro rifiuto e come mai non
vengono tenuti in considerazione né i miei sforzi per mantenere viva ed
evolutiva la mia attività, né i miei sforzi per continuare ad occuparmi di mia
figlia anche in caso di sua malattia e/o infortunio (sono una famiglia
monoparentale) e nemmeno i certificati medici che attestano la mia malattia e
questo mese anche il mio infortunio. Per me è molto importante poter svolgere
il mio ruolo di madre e di professionista nel migliore dei modi, ma soprattutto
di poter uscire al più presto dalla situazione di assistenza che mi genera una
profonda sofferenza emotiva e aggrava sempre più la mia situazione
psico-fisica. Per poterlo fare ho bisogno di comprendere:
·
Come mai quanto sopra non viene mai tenuto in considerazione;
·
Come posso accantonare dei fondi che potrebbero essere utili in
caso di malattia e/o infortunio, per coprire costi fissi aziendali (per la
durata di almeno due mesi);
·
Quali siano i miei e i vostri doveri/diritti, per quanto riguarda
le casistiche come la mia: famiglia monoparentale, professionista indipendente,
in caso di infortunio o malattia mia o di mia figlia;
·
Come vengono calcolate le spese alimentari e altri costi già
segnalati nel mio scritto del 22.12.2024.
Chiedo inoltre che i
costi telefonici, internet e tutti i costi relativi al veicolo (indispensabile
per la mia attività commerciale) vengano regolarmente considerati come costi
aziendali e non come un vantaggio personale” (cfr. doc. 1345).
1.4. Con decisione del 29 febbraio 2024,
l’USSI ha riconosciuto a RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las per il mese di
febbraio 2024 nella misura di fr. 1'078.- (cfr. doc. 1412-1415).
Nei calcoli mediante i quali ha
stabilito il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali, l’amministrazione
ha tenuto conto dei seguenti importi:
-
Reddito computabile Las fr. 6'468.-/anno
(già dedotta la franchigia di fr. 1’080.-), pari a fr. 539.-/mese che tengono
conto, oltre che dei redditi derivanti dall’attività indipendente
dell’interessata, di fr. 2'400.- annui a titolo di “AF base” per la
figlia;
-
Sostanza computabile come reddito
Las fr. 51.-/mese (tenendo conto di fr. 7’645.- a titolo di “assicurazioni
sulla vita suscettibili di riscatto”, fr. 4’975.- di “veicoli a motore e
altri fattori della sostanza”, deducendo la quota esente di fr. 12'000.-);
-
Spesa computabile Las fr.
23'438.-/anno pari a fr. 1'953.-/mese, di cui fr. 1'228.- a titolo di spesa
alloggio e fr. 725.- quali premi assicurazione malattia (oggetto di sussidio
RIPAM);
-
Assegno integrativo per i figli di
fr. 568.-/mese (cfr. doc. 1414-1415).
1.5. Con scritto del 28 marzo 2024, RI 1
ha comunicato all’USSI l’intenzione di “contestare integralmente il
conteggio del 29.02.2024, con preghiera di rivedere il summenzionato conteggio,
con riferimento anche alla raccomandata del 18 marzo 2024” e quindi al
reclamo interposto contro il diniego delle prestazioni assistenziali per
gennaio 2024 (cfr. doc. 1275).
1.6. Con una prima decisione su reclamo
del 17 marzo 2025, l’USSI ha confermato il proprio diniego per le prestazioni
assistenziali di gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.) sulla base delle
seguenti argomentazioni:
"
(…) Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in
base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua
risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha
diritto all’assistenza. Tutti i redditi e i prestiti devono quindi essere considerati
per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.
Per l’attività
indipendente, l’USSI tiene conto delle direttive della Conferenza svizzera
delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) (…). Tali direttive non escludono
(perlomeno temporalmente) un diritto all’aiuto sociale nel caso in cui si
eserciti un’attività indipendente. Nell’ambito del sostegno agli indipendenti,
occorre fondamentalmente distinguere se un sostegno deve essere accordato
transitoriamente, fino alla cessazione dell’attività indipendente o nell’attesa
che quest’ultima diventi redditizia, o se deve essere mantenuto durevolmente,
per assicurare al beneficiario un’integrazione sociale e una strutturazione
della giornata. Nel caso in cui una persona beneficiaria delle prestazioni di
aiuto sociale non possa essere collocata, l’istanza competente può autorizzarla
ad esercitare un’attività indipendente a condizione che il reddito realizzabile
copra almeno le spese di esercizio e che il sostegno non comporti una
distorsione della concorrenza. Il beneficiario deve essere tenuto a presentare
almeno una contabilità minima.
Relativamente al
reddito per le attività indipendenti, il diritto all’assistenza è stabilito in
base alle entrate e ai costi del mese in questione forniti dall’interessato
tramite il documento “contabilità lavori eseguiti” che deve essere
allegato alla richiesta di prestazione assistenziale. Per motivi di puro
calcolo il reddito netto mensile in questione viene fittiziamente riportato su
un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi.
Nell’analisi della
contabilità, l’USSI tiene conto di tutte le entrate come anche delle uscite
legate alla professione, le quali devono però essere necessarie, in diretta
relazione con l’attività svolta e sufficientemente comprovate. Con ciò
s’intende che il richiedente deve dimostrare esattamente a quale scopo le spese
inserite nella contabilità sono destinate.
Nel caso di specie,
nella contabilità presentata dalla signora RI 1 con rinnovo del 29 gennaio
2024, sono presenti diverse uscite che possono essere riconosciute dall’USSI
solo se rispettano il quadro legale sopraindicato.
Nello specifico, i
costi di gestione pari a CHF 66.47, il “salario terzi” pari a CHF 500.-
e i costi della benzina pari a CHF 75.87 non possono essere riconosciuti
dall’USSI poiché non sono stati debitamente comprovati con i relativi
giustificativi.
Non vanno neppure
riconosciuti CHF 480.- per i pneumatici e CHF 250.- della rata auto poiché,
contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, i costi della vettura non
possono essere considerati come una spesa in diretta relazione con l’attività
svolta dalla signora RI 1, la quale può svolgere tutte le sue attività nello
studio che ha locato a tale scopo. Possono essere se del caso riconosciute
spese puntuali per la benzina qualora la signora RI 1 dimostri effettivamente
di aver utilizzato l’auto per scopi professionali.
Sebbene il costo della
nafta sarebbe dovuto essere riconosciuto in ragione del 50% ritenuto che tale
spese riguarda anche l’appartamento dove alloggia la signora RI 1, lo stesso
non può essere considerato nel caso concreto poiché è stato interamente accolto
come prestazione speciale con decisione del 31 gennaio 2024 a seguito
dell’esplicita richiesta della signora RI 1 del 29 gennaio 2024.
Vanno invece
riconosciute in misura del 50%, e non interamente come richiesto dalla
reclamante, le spese per la telefonia __________ per un totale di CHF 65.88
((46.85+84.90)/2) in quanto è verosimile che internet e telefono vengano
utilizzati sia a scopo professionale sia privato.
Infine, vanno
interamente riconosciute le spese della locazione, pari a CHF 1'150.-, quelle
per l’acquisto di prodotti pari a CHF 561.90 e quelle dei costi di gestione del
conto bancario pari a CHF 36.80.
Da quest’analisi scaturisce
quindi una spesa complessiva di CHF 1'814.60 a fronte di un reddito di CHF
4'230.16 dai quali consegue un guadagno di CHF 2'415.56.
Nella tabella di
calcolo relativa alla decisione di gennaio 2024 andava quindi inserito alla
voce 204 “reddito attività indipendente contribuente” l’importo di CHF
28'987.- (2'415.56x12) dal quale viene dedotta la “franchigia reddito da
lavoro” del 20% fino ad un massimo di CHF 500.- per un “reddito del lavoro
computato” di CHF 23'167.- e non di CHF 18'304.- come stabilito dall’USSI.
In base ai nuovi
importi risulta che il fabbisogno della signora RI 1 presenta in realtà
un’eccedenza di CHF 1'081.- e non di CHF 676.- come stabilito dall’Ufficio
(cfr. tabella allegata). Seppure in base ai nuovi calcoli risulta una situazione
peggiorativa per la reclamante, considerato però che già con decisione del 23
febbraio 2024 il fabbisogno della reclamante era coperto, la modifica resta
ininfluente in quanto la decisione resta sempre negativa e la prestazione di
gennaio 2024 va ad ogni modo rifiutata.
Su questo punto il
reclamo è respinto.
H. In relazione alle
altre richieste di carattere generale della signora RI 1, sebbene le stesse
esulino dal presente reclamo e devono quindi essere dichiarate irricevibili, si
osserva, come già visto poc’anzi che nell’ambito dell’aiuto sociale non esiste
un diritto al mantenimento dell’attività indipendente. Un sostegno da parte
dell’USSI può essere dato a determinate circostanze. Come fare aumentare i
profitti o valutare eventuali coperture assicurativa in caso di infortunio o
malattia legate all’attività indipendente esulano dai compiti dell’USSI, il
quale interviene esclusivamente in caso di fabbisogno scoperto del richiedente.
Per quanto riguarda
invece il calcolo delle spese alimentari e altri costi si evidenzia che le “direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali” stabiliscono per
il 2024 un fabbisogno di CHF 1'577.- (CHF 1'624.- per il 2025) mensili per due
persone, il quale, secondo e linee guida CSIAS include le spese di
alimentazione, bevande e tabacco, abbigliamento e calzature, consumi energetici
(escluse le spese accessorie), gestione generale dell’economia domestica, cura
personale, spese di trasporto (trasporti pubblici locali), comunicazioni a
distanza, internet, radio/TV, formazione, tempo libero, sport intrattenimento,
altre.
Le linee guida
chiariscono inoltre che il forfait di mantenimento corrisponde ai costi del
consumo quotidiano delle economie domestiche a basso reddito e rappresenta
quindi il minimo per condurre a lungo termine un’esistenza conforme alla
dignità umana (cfr. LG-CSIAS C.3.1. spiegazioni a)).” (cfr. all. A a doc. I,
inc. TCA 42.2025.22).
1.7. Con una seconda decisione su
reclamo, del 18 marzo 2025, l’USSI ha respinto anche il reclamo presentato
contro la decisione del 29 febbraio 2024 relativa alle prestazioni per il mese
di febbraio 2024.
Oltre a ribadire quanto già
indicato nella propria decisione su reclamo del 17 marzo 2025 relativamente al
principio di sussidiarietà ed alle attività indipendenti, l’amministrazione ha
motivato il proprio provvedimento come segue:
"
(…) Nel caso di specie, l’USSI ha riconosciuto alla signora RI 1 quasi
tutte le spese professionali tranne il “debito autoveicolo terzi”, i “costi
di gestione” e metà delle spese __________.
Nello specifico, si
ritiene che l’USSI, a giusta ragione non ha riconosciuto CHF 250.- per il
“debito autoveicoli terzi”. Tale costo non può essere considerato come una
spesa in diretta relazione con l’attività svolta dalla signora RI 1, in quanto
la reclamante potrebbe svolgere tutte le sue attività nello studio che ha
locato a tale scopo, possono essere se del caso riconosciute spese puntuali per
la benzina qualora la signora RI 1 dimostri effettivamente di aver utilizzato
l’auto per scopi professionali.
Correttamente anche i
“costi di gestione” pari a CHF 66.44 non sono stati riconosciuti in quanto non
è stato comprovato a cosa gli stessi di riferiscono.
Le spese di telefonia
sono state giustamente riconosciute in misura del 50%, per un totale di CHF
66.05 ((46.85+85.25)/2) in quanto è verosimile che internet e telefono vengono
utilizzati sia a scopo professionale sia privato.
A titolo abbondanziale,
si rileva che nel presente caso l’USSI non avrebbe dovuto considerare come
comprovati anche i costi della benzina, pari a CHF 65.06, in quanto la sola
ricevuta di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare lo “scopo
professionale”. Ritenuto però che togliendo tale spesa dalla contabilità della
reclamante ne risulterebbe una decisione peggiorativa, si ritiene opportuno
prescindere da tale modifica.
Alla luce di quanto
sopra si ritiene tutto sommato corretto che USSI abbia versato alla reclamante
CHF 1'078.00 quale prestazione ordinaria.” (cfr. all. A a doc. I, inc. TCA 42.2025.23)
1.8. Con due distinti ricorsi, RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato le due decisioni su reclamo rese nei
suoi confronti.
Oltre alla congiunzione dei due
procedimenti, la legale ha chiesto l’accoglimento dei due ricorsi, e quindi,
rispettivamente, il riconoscimento di prestazioni assistenziali pari a fr.
67.20 per gennaio 2024 ed a fr. 2’186.- (invece di fr. 1'078.-) per febbraio
2024, nonché la concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio
in proprio favore (poiché, ha rilevato, “il presupposto dell’indigenza è
dato essendo la ricorrente attualmente al beneficio delle prestazioni
assistenziali”; cfr. doc. I inc. TCA 42.2025.22 e 23).
Con il primo ricorso e quindi per
quanto attiene alle prestazioni del mese di gennaio 2024, l’avv. RA 1 –
rilevando che la propria cliente è madre di una figlia nata nel 2014, “per
la quale non percepisce alcun contributo di mantenimento” e che svolge, nello
studio indipendente al secondo piano dell’immobile che loca come abitazione,
l’attività di onicotecnica a tempo parziale, da una parte in modo da poter
anche accudire la figlia, dall’altra per problemi di salute - ha motivato le
ragioni della propria assistita come segue:
"
(…) la decisione su reclamo è stata emanata il 17 marzo 2025, ossia
praticamente un anno dopo il reclamo che è stato inoltrato il 18 marzo 2024 e
ciò è di per sé inammissibile e contrario alle norme procedurali configurando
una ritardata giustizia ai sensi dell’art. 45 LPAmm. (…)
L’USSI indica (…) nella
propria decisione che nella contabilità presentata dalla signora RI 1 con il
rinnovo del 29 gennaio 2024 “sono presenti diversi uscite che possono essere
riconosciute solo se rispettano il quadro legale sopraindicato”.
Nella sua valutazione
l’USSI non considera però che non sono le direttive COSAS ad essere rilevanti
per il calcolo delle spese computabili dal reddito, bensì le spese che vengono
riconosciute quali spese aziendali a livello fiscale.
Infatti l’art. 22 Las,
concernente il reddito disponibile residuale, rinvia all’art. 6 Laps e la lett.
a del cpv. I di questo disposto prevede che il reddito computabile è costituito
dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della (…) LT, ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 26 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
L'art. 17 cpv. I LT
enuncia, in particolare, che sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 26 cpv.
I e 2 lett. a LT in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le
spese aziendali e professionali giustificate. Peraltro si rileva che
professione di onicotecnica non è riconosciuta in Svizzera, per cui ci si
chiede come possa l'USSl valutare quali spese riconoscere e quali non possono
esserlo.
4. L'USSI nella propria
decisione ha riconosciuto un reddito aziendale di Fr. 2'415.56, corrispondente
ad un reddito computato di Fr. 23’167.00. L'USSI non ha però riconosciuto
diverse spese aziendali quali i costi di gestione pari a Fr. 66.47, il salario
di terzi pari a Fr. 500.00 e i costi della benzina di Fr. 75.87 perché non sono
stati comprovati con i relativi giustificativi.
Con il presente ricorso
si sostiene invece che deve essere riconosciuto il salario di Fr. 500.00
versato alla signora Rossini che ha permesso di svolgere le consulenze e
percepire l'incasso di Fr. 3'433.32 dell'11.12. Diversamente l'incasso per
questa consulenza deve essere diminuito di Fr. 500.00 e quindi essere indicato
in Fr. 2'933.32. Di fatto nulla cambia ai fini del calcolo delle prestazioni
assistenziali.
Devono pure essere
riconosciuti i costi di gestione vari, composti principalmente da spese postali
per un ammontare di Fr. 66.47.
Non sono neppure stati
riconosciuti Fr. 480.00 per i pneumatici e Fr. 250.00 per la rata
dell'automobile poiché l'USSl ritiene che "i costi della vettura non
possono essere considerati come una spesa in diretta relazione con l’attività
svolta dalla signora RI 1, la quale può svolgere tutte le sue attività nello
studio che ha locato a tale scopo". Si contesta quanto indicato infatti lo
svolgimento dell'attività professionale della signora RI 1 presuppone
l'utilizzo di un'autovettura per lo svolgimento delle mansioni amministrative
(recarsi in banca e in posta, ma pure nei vari uffici), ma anche per effettuare
l'acquisto dei prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività
professionale così come quelli necessari alla pulizia e lo smaltimento dei
rifiuti.
Il tutto anche alla
luce delle limitazioni mediche comprovate dai certificati medici già prodotti
(cfr. incarto USSI qui richiamato) e che attestano che la signora RI 1 a causa
di problemi di salute è limitata nei suoi spostamenti. Devono dunque essere
riconosciuti i costi per la benzina, i costi per la rata dell'automobile e i
costi per i pneumatici per un importo totale di Fr. 805.87 (75.87 benzina, Fr.
480.00 pneumatici, Fr. 250.00 rata).
Nella decisione su
reclamo le spese per la telefonia e internet per un totale di Fr. 131.75 sono
state riconosciute solo nella misura del 50% in quanto si ritiene
"verosimile che internet e telefono vengono utilizzati sia a scopo
professionale che privato". Ciò non corrisponde al vero perché la
ricorrente utilizza telefonia e internet principalmente per scopi professionali
e non necessiterebbe di abbonamenti così performanti se non avesse la propria
attività indipendente, ma potrebbe accontentarsi di un abbonamento prepagato.
Si chiede dunque di considerare gli interi costi esposti dalla ricorrente.
Devono dunque essere
considerate quali spese aziendali e dedotte dal reddito l'importo complessivo
di Fr. 1'504.09, ossia Fr. 66.47 per i costi amministrativi, Fr. 500.00 per il
salario a terzi, Fr. 805.87 per i costi dell'autovettura e Fr. 131.75 per i
costi di telefonia e internet. Le spese aziendali complessive ammontano dunque
a Fr. 3'252.79. A fronte di un reddito di Fr. 4'230.16, ne consegue un guadagno
per l'attività indipendente di Fr. 977.37.
Ne discende che il
reddito computato, dedotta la franchigia del 20% di Fr. 195.47, è di Fr.
781.90, ossia annualmente Fr. 9'382.80. Per il mese di gennaio 2024 vi era
quindi un fabbisogno scoperto di Fr. 67.20 mensili che doveva essere coperto
quale prestazione assistenziale. Per tutti questi motivi la Decisione dell'USSl
deve essere annullata e alla signora RI 1 deve essere riconosciuta la
prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2024 nella misura di Fr.
67.20.” (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.22)
1.9. Relativamente, invece, alle
prestazioni Las del mese di febbraio 2024, con il secondo ricorso la
patrocinatrice di RI 1 ha, innanzitutto, ribadito:
-
quanto già indicato nel primo ricorso circa la situazione familiare e
lavorativa della propria assistita;
-
che anche nel caso della seconda decisione su reclamo, emessa un anno
dopo l’inoltro del reclamo, si configura una ritardata giustizia;
-
che a trovare applicazione per quanto attiene alle spese professionali
non sarebbero le direttive CSIAS bensì la LT (cfr. doc. I, inc. TCA
42.2025.23).
L’avv. RA 1 ha, poi, motivato
come segue il ricorso:
"
(…) Inoltre la ricorrente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 è
stata inabile al lavoro al 100% come risulta del certificato medico che si
produce quale doc. D. ha quindi potuto lavorare solo saltuariamente e non ha
praticamente percepito reddito. L’USSI non ha però tenuto conto di questo fatto
e ha comunque calcolato un reddito computabile di fr. 539.00 mensili per il
mese di gennaio 2024. Visto che la ricorrente non dispone di un’assicurazione
perdita di guadagno in caso di malattia, quando è ammalata non percepisce
alcuna entrata, ma evidentemente i costi fissi per la sua attività indipendente
devono essere pagati anche in questo periodo (per es. locazione, abbonamenti,
utenze …)
A fronte di un reddito
per il mese di gennaio 2024 di soli fr. 2'147.39, ne consegue dunque un
guadagno per l’attività indipendente di quel mese di fr. 0.-.
Per il mese di febbraio
vi era quindi un fabbisogno scoperto di fr. 2'186.00 e quindi ben maggiore
rispetto alla prestazione ordinaria accordata di fr. 1'078.00.” (cfr. doc. I,
inc. TCA 42.2025.23)
1.10. Nelle proprie risposte di causa,
oltre a rinviare alle argomentazioni esposte nelle decisioni su reclamo, l’USSI
ha osservato, in particolare, quanto segue:
-
per le prestazioni Las del mese di gennaio 2024:
"
(…) in relazione al riconoscimento di salario terzi, delle spese di
gestione e dei costi della benzina, gli stessi non sono stati riconosciuti
solamente perché non sono stati debitamente comprovati con i relativi
giustificativi. La stessa ricorrente concorda che “in caso di attività
lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate”. Omissione che non è stata sanata nemmeno in sede ricorsuale.
Invece, in merito ai
costi dei pneumatici e la rata dell’auto si rileva che i costi della vettura
non possono essere considerati come una spesa in diretta relazione con
l’attività svolta dalla signora RI 1, la quale può svolgere tutte le sue attività
nello studio che ha locato a tale scopo. A tal proposito, si rileva che possono
essere se del caso riconosciute spese puntuali per la benzina qualora la
ricorrente dimostri effettivamente di aver utilizzato l’auto per scopi
professionali, cosa che nello specifico non è stata fatta. (…)
5. In relazione invece
alla richiesta della ricorrente di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio e all’assistenza giudiziaria, quest’ultima deve essere intesa solo
come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura in materia di
assistenza sociale è di principio gratuita. La domanda formulata dalla
ricorrente circa l’amissione al gratuito patrocinio non può essere accolta in
quanto non sono adempiute tutte le condizioni relativa a tale istituto. In
particolare la probabilità di esito favorevole.” (cfr. doc. V, inc. TCA
42.2022.22);
-
per le prestazioni Las del mese di febbraio 2024:
"
In relazione alla richiesta di riconoscimento del salario terzi, si
evidenzia che dalla contabilità di gennaio 2024 non risulta che la signora RI 1
abbia indicato tale spese. La contestazione si riferisce alla contabilità di
dicembre 2023 fornita contestualmente alla richiesta di prestazioni
assistenziali del 29 gennaio 2024, oggetto di ricorso al vostro Lodevole tribunale
(inc. 42.2025.22) e appare quindi irricevibile. Lo stesso ragionamento va
applicato anche alla richiesta di riconoscimento degli pneumatici in quanto non
presenti nella contabilità di gennaio 2024 ma in quella di dicembre 2023.” (cfr.
doc. V; inc. TCA 42.2025.23)
1.11. Con repliche del 5 giugno 2025 –
trasmesse per conoscenza all’USSI il 10 giugno successivo (cfr. doc. VIII inc.
TCA 42.2025.22 e 23) - l’avv. RA 1 ha indicato che la sua assistita non aveva
ulteriori mezzi di prova da presentare (cfr. doc. VII, inc. TCA 42.2025.22 e
23).
1.12. Il 30 luglio 2025 il TCA ha inviato
all’USSI uno scritto del seguente tenore:
"
(…) il TCA rileva che l’USSI, per il mese di febbraio 2024, ha accolto
la richiesta della ricorrente tesa al rinnovo delle prestazioni Las per fr.
1'078.- (cfr. “accoglimento della prestazione assistenziale” del 29
febbraio 2024, doc. 1412), e meglio come risulta anche dalla decisione su
reclamo del 18 marzo 2025, impugnata dall’interessata davanti a questa Corte
(“(…) si ritiene tutto sommato corretto che USSI abbia versato alla
reclamante CHF 1'078.00 quale prestazione ordinaria”; cfr. all. A a doc. I,
inc. TCA 42.2025.23).
Il TCA, però, rileva pure
che dalla “tabella di calcolo” allegata alla decisione del 29 febbraio
2024, risulta una “prestazione assistenziale Las (fr./mese)” di fr. “1'647.-”
(cfr. doc. 1414-1415).
Vogliate spiegare i
motivi della differenza tra i due importi suindicati, rispettivamente, quanto è
stato effettivamente versato alla ricorrente.” (cfr. doc. IX)
1.13. Con scritto del 12 agosto 2025,
l’USSI ha comunicato quanto segue:
"
(…) la differenza di importo è dovuta ad un errore informatico. Nella
tabella di calcolo (doc. 1414 seg.), generata automaticamente dal sistema GIPS
in allegato alla decisione (doc. 1412 seg.), a causa di un bug, la “sostanza
computabile come reddito Las” è stata erroneamente divisa per 12 computando
così un importo di CHF 51.- anziché di CHF 620.- come avrebbe dovuto essere
correttamente inserito. Da ciò ne è scaturita una “prestazione assistenziale
Las” di CHF 1'647.-. Tuttavia, la decisione (doc. 1412 seg.) tiene
correttamente in considerazione l’intera sostanza e riporta il giusto importo
della prestazione assistenziale di CHF 1'078.-, che è stato regolarmente
versato all’utente in data 29 febbraio 2024 (doc. 10).
A dimostrazione viene
trasmessa la versione corretta della tabella di calcolo (doc. 1781 seg.).
Conformemente all’art.
10a Laps, la sostanza è computata interamente al momento del deposito della
richiesta di rinnovo, sulla base della situazione finanziaria effettiva in
essere in quel momento. Questa disposizione mira a garantire una valutazione
concreta e attuale del bisogno assistenziale, in linea con il principio di
sussidiarietà.
Nell’ambito
dell’assistenza, la sostanza è dunque considerata per intero nel mese in cui è
presente, e, a differenza di quanto previsto dalla Laps, viene poi esclusa dal
computo nei mesi successivi, nella misura in cui viene consumata (art. 22 lett.
a n. 4 Las), o se difficilmente liquidabile, qualora si impegni a realizzarla.
Questa prassi, già
convalidata da questo onorevole Tribunale con STCA 42.2023.27 del 5 settembre
2023, si discosta da quella adottata da altri istituti sociale elencati nella
Laps basati su una decisione annua in quanto una suddivisione per 12 mesi
basata su reddito e consumo ipotetico risulterebbe inadeguata e non
rispecchierebbe la situazione economica reale del richiedente nel mese della
richiesta.” (cfr. doc. X)
1.14. Con osservazioni del 28 agosto 2025,
l’avv. RA 1 ha rilevato che l’importo di fr. 1'078,- percepito dalla propria
assistita per il mese di febbraio 2024, è “molto basso se si considera che
serve al mantenimento di una famiglia monoparentale composta da madre e figlia”
e che vi sono “marginali” differenze tra la tabella prodotta dall’USSI
in allegato al doc. X e quella originaria (il reddito preso in considerazione,
per esempio, differendo di fr. 1.-; cfr. doc. XII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Secondo
l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al
diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti
davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della
istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza i ricorsi presentati il medesimo giorno dall’insorgente sono
diretti contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI,
le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione
materiale e giuridica.
È
del resto in primo luogo la patrocinatrice della ricorrente a chiedere che le
due procedure siano congiunte.
Per
economia processuale le procedure
ricorsuali 42.2025.22, e 42.2025.23 sono, dunque, congiunte in un
unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio
2024.
consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13
luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7;
STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020,
9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11
giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio
2018.
consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59
consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha, da una parte, negato l’erogazione
delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente per gennaio 2024 e, d’altra
parte, ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una prestazione di fr. 1'078.- per
il mese di febbraio 2024.
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003.
(cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006.
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2.
luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3
L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.
2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in
particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4
Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata
delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi
di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il
reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,
da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
" La soglia
d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è
definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia
di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las
viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2024
le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
prevedevano i seguenti forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il
mantenimento
(raccomandato dalle linee guida CSIAS)
1.
persona
1’031.--
2.
persone
1'577.--
3.
persone
1'918.--
4.
persone
2'206.--
5.
persone
2'495.--
Per ogni
persona
+ 209.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2024, in BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 417-418).
Per l’anno 2025 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti
forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il
mantenimento
(raccomandato dalle linee guida CSIAS)
1.
persona
1’061.--
2.
persone
1'624.--
3.
persone
1'974.--
4.
persone
2'271.--
5.
persone
2'568.--
Per ogni
persona
+ 2016.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2025, in BU 43/2023 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg).
2.5
L’art. 22 Las, concernente il
reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9
Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono
computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul
diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte
dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza
netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una
persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o
maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo
computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza
computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono
interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di
riferimento.
4.
non vengono
computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle
quali il richiedente ha rinunciato;
5.
non viene
computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del
reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per
gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500
franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1.
non vengono
computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono
computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono
computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e
gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino
all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e
20.
della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il
calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle
spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.
22.
Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9
Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
L'art.
6.
Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della
legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti
separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene
computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del
proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione
federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della
Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura
in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di
sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia
(coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne
o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di
riferimento.
2.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi
della presente legge.
4.
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati
i redditi dei minorenni.”
In
particolare e con riferimento a quanto indica l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps,
l’art 17 LT prevede che sono imponibili i redditi da attività
indipendente e l’art. 26 LT dispone che “in caso di attività lucrativa
indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate”.
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
"
1.
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il
Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il
conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in
deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali,
statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno
1997.
(LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di
guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non
obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
2.
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui
debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui
debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" 1La spesa per
l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento composte
da una persona:
importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento composte
da due persone:
importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di riferimento composte
da più di due persone:
importo riconosciuto dalla legislazione
sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per i coniugi
maggiorato del
20%
2.
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento
convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente."
2.6
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), vige il
principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò in
virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità
individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno
esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
2.7
Il p.to C.2. delle linee guida della Conferenza svizzera
delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2025 (ma analogamente valeva per il 2024), relativo ai presupposti del
diritto alle prestazioni, prevede che:
"
1.
Ha diritto a un sostegno finanziario chi non è in grado di provvedere
alla copertura dei bisogni primari con i propri mezzi e facendo valere le
proprie pretese, oppure non è in grado di farlo tempestivamente.
2.
L’ammontare per la
copertura dei bisogni primari scaturisce dal numero di persone facenti parte di
un’unità di riferimento che convivono in un’economia domestica.
3.
Per evitare effetti
soglia, nella copertura dei bisogni primari possono essere considerate le PCi
di promozione, i SI e le FR.
4.
Per evitare una
situazione di necessità incombente o temporanea, possono essere accordate
prestazioni una tantum anche se il minimo vitale sociale può essere coperto
dalla persona interessata con mezzi propri.”
Le relative spiegazioni, alla
lett. d) dispongono, inoltre, che:
" Indipendenti
L’esercizio di
un’attività indipendente non esclude (perlomeno temporaneamente) un diritto
all’aiuto sociale. Nell’ambito del sostegno agli indipendenti, occorre
fondamentalmente distinguere se un sostegno deve essere accordato
transitoriamente, fino alla cessazione dell’attività indipendente o nell’attesa
che quest’ultima diventi redditizia, o se deve essere mantenuto durevolmente,
per assicurare al beneficiario un’integrazione sociale e una strutturazione
della giornata.
Gli aiuti transitori
presuppongono da un lato la disponibilità del richiedente a fare eseguire una
perizia volta a determinare se vi sono le condizioni per la sopravvivenza
economica dell’impresa e, dall’altro, la stipulazione di una convenzione
scritta.
Nella convenzione
dovranno essere disciplinati i termini per l’esecuzione della perizia e per la
presentazione della documentazione necessaria allo scopo, la durata del
sostegno complementare, i termini per la verifica del risultato economico, le
indicazioni relative al salario da conseguire nonché la forma di cessazione
della prestazione finanziaria.
Nel caso in cui una
persona beneficiaria delle prestazioni di aiuto sociale non possa essere
collocata, l’istanza competente può autorizzarla a esercitare un’attività
indipendente a condizione che il reddito realizzabile copra almeno le spese di
esercizio e che il sostegno non comporti una distorsione della concorrenza.
Il beneficiario deve
essere tenuto a presentare almeno una contabilità minima. I termini della
convenzione devono essere definiti in un contratto scritto.”
La “Direttiva Laps 3 / 2004
Gennaio 2004” elaborata dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),
Servizio centrale delle prestazioni sociali, relativa alle spese professionali
(art. 8 cpv. lett. a Laps), prevede, in particolare, quanto segue:
" Le altre spese
professionali sono le spese, sopportate dal richiedente, necessarie
all’esercizio della professione (acquisto attrezzi e strumenti di lavoro, -
compresi hard e software EED -, libri e riviste specializzate, abiti di lavoro,
ecc.). (…)
E’ ammessa la
deduzione delle spese effettive, ma deve essere giustificata sia la totalità
delle spese effettive, sia la loro necessità in relazione alla professione del
contribuente. (…)
Diversamente dalla
prassi in vigore a livello fiscale, l’organo competente non applica il forfait
previsto, ma computa esclusivamente le spese documentate, cioè previa
presentazione dei giustificativi relativi alla globalità delle spese e della
loro necessità professionale. Tali documenti devono risultare nell’incarto
cartaceo.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137, consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.
4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021
del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79
consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020.
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. =
DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125.
2.8
Nella presente evenienza, con domanda del 29 gennaio 2024 RI
1.
ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las - di cui beneficiava già
sostanzialmente da settembre 2018 – anche per il mese di gennaio 2024 (cfr.
doc. 1469-1471 e supra consid. 1.1.).
In allegato alla propria
richiesta, la ricorrente ha prodotto:
-
copia del documento “contabilità lavori eseguiti” riferito al
mese di dicembre 2023, nel quale ha elencato entrate per complessivi fr.
4'230.16 ed uscite per totali fr. 4'252.79. Le uscite consistono in:
o
“costi di gestione” per fr. 66.47, in relazione ai quali
nulla è stato allegato;
o
fr. 1'150.- di affitto,
o
fr. 500.- con causale “__________ – assistenza consulenze”,
in relazione ai quali nulla risulta essere stato allegato;
o
fr. 1'000.- di “costi per nafta”, per cui è stata prodotta
la fattura del 29 dicembre 2023 (cfr. doc. 1488);
o
fr. 480.- di “costi per auto”, per i quali agli atti è
stato prodotto un documento “assicurazione pneumatici” datato 19
dicembre 2023, nel quale non è indicato alcun importo (cfr. doc. 1476);
o
totali fr. 441.81 di “acquisto prodotti consumo/vendita”,
in relazione ai quali figurano le fatture d’acquisto (cfr. doc. 1474, 1481,
1484-1487);
o
fr. 75.87 per “benzina”, per i quali sono stati versati
agli atti gli scontrini (cfr. doc. 1482);
o
fr. 250.- di “debito aziendale “__________””;
o
totali fr. 120.09 per “costi per pulizie/prodotti di consumo”,
per i quali agli atti la ricorrente ha versato gli scontrini (cfr. doc.
1477-1479 e 1483)
o
complessivi fr. 131.75 per __________;
o
fr 36.80 come “costi ccb” (cfr. doc. 1472-1473).
Quanto alla voce di fr. 1'000.-
relativa ai “costi nafta”, il TCA rileva che la ricorrente oltre ad
indicarla tra le spese professionali sostenute a dicembre 2023, ha per le
medesime pure richiesto una prestazione speciale in data 29 gennaio 2024.
Tale prestazione speciale le è
stata accordata dall’amministrazione con decisione del 31 gennaio 2024 (cfr.
doc. 1452-1453).
Agli atti figura, un primo
contratto di locazione sottoscritto tra RI 1, in qualità di conduttrice, e __________,
come locatore, a norma del quale la ricorrente loca dal settembre 2021 una “casa
mappale __________” di 4 locali per una pigione mensile di fr. 1'150.-
(cfr. doc. 1447-1448). Un secondo contratto di locazione tra le medesime parti,
per il medesimo immobile e per egual pigione è stato poi sottoscritto con
effetto dal 1° dicembre 2021 (cfr. doc. 1449-1450).
Dagli atti risulta che in seguito
all’emissione della prima decisione di diniego delle prestazioni Las del 30
gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.1. e 1.2.), con mail del 19 febbraio 2024, RI
1.
ha comunicato all’USSI quanto segue:
"
(…) il veicolo viene utilizzato quasi esclusivamente per uso commerciale
(vedi anche documentazione “Debito __________ per autoveicolo commerciale”, già
in vostro possesso e per il quale corrispondo mensilmente la somma di fr.
250.-). (…) avevo già documentato che il veicolo veniva utilizzato per la
consegna dei prodotti, lo smaltimento dei rifiuti, per la spesa, versamenti bancari,
raramente anche per il trasporto di clienti anziane, etc. Il veicolo viene
altresì utilizzato per poter svolgere le consulenze, che negli ultimi mesi sono
state importanti entrate nella mia attività indipendente. Confermo che è
capitato talvolta che utilizzassi il veicolo per agevolare la mia economia
domestica (per scarico immondizia o visite mediche distanti da casa), se non
così non avessi fatto, il tempo da dedicare alla mia attività sarebbe
drasticamente ostacolato (essendo famiglia monoparentale sono da sola nella
gestione di mia figlia). (…)” (cfr. doc. 1443)
Agli atti, relativamente al
veicolo __________, figura la valutazione __________ del 16 febbraio 2024, che
indica fr. 10'600.- quale “prezzo da nuovo nel 2016” e fr. 4'975.- quale
“prezzo secondo __________ (non riparato)” (cfr. doc. 1445).
Con decisione del 23 febbraio
2024, l’USSI, annullando e sostituendo il provvedimento del 30 gennaio
precedente, ha rivisto i propri calcoli nella misura indicata al consid. 1.2.
Ritenuto, però, che il reddito
disponibile residuale dell’unità di riferimento di RI 1 superava comunque il
limite annuo fissato dal DSS, l’erogazione delle prestazioni Las per gennaio
2024.
le è stata, come anticipato, nuovamente negata.
In data 27 febbraio 2024 la ricorrente
ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las per quel mese (cfr. doc.
1416-1418).
In allegato a tale richiesta, la
ricorrente ha prodotto:
-
copia del documento “contabilità lavori eseguiti” per gennaio
2024, nel quale ha elencato entrate per complessivi fr. 2'147.39 ed uscite per
totali fr. 2'100.79. Le uscite si compongono di:
o
“costi di gestione” per fr. 66.44, in relazione ai quali
nulla è stato allegato;
o
fr. 1'150.- di affitto,
o
totali fr. 344.29 di “acquisto prodotti consumo/vendita”,
in relazione ai quali figurano le fatture d’acquisto (cfr. doc. 1432-1434 e
1436-1438);
o
fr. 250.- quale “debito autoveicolo __________”;
o
fr. 85.06 per “benzina”, per i quali sono stati versati
agli atti gli scontrini (cfr. doc. 1421 e 1422);
o
complessivi fr. 132.10 per __________;
o
fr 0.50 come “costi ccb” (cfr. doc. 1472-1473);
o
fr. 20.95 per “__________” (cfr. doc. 1423);
o
totali fr. 51.45 per acquisti “__________” consistenti in pittura
per i muri e altro materiale non leggibile dallo scontrino (cfr. doc. 1421 e 1422).
Con decisione del 29 febbraio
2024, l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione Las di fr. 1'078.- per il
mese di febbraio (cfr. supra consid. 1.4.).
La ricorrente ha impugnato sia la
decisione per le prestazioni Las di gennaio 2024, sia quella per il mese di
febbraio (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.).
In occasione di un incontro
tenutosi presso gli uffici dell’USSI nel febbraio 2025, RI 1 avrebbe, tra
l’altro, indicato che “il veicolo è necessario per poter sbrigare le
faccende private nel minor tempo possibile in modo da dedicare più tempo
possibile all’attività indipendente”.
Il collaboratore dell’USSI
presente a quel momento le avrebbe comunicato che “l’utilizzo dei veicoli
per faccende private è una delle ragioni per cui i costi non sono computati nel
calcolo delle prestazioni assistenziali (…) solamente nel caso in cui il
veicolo sia fondamentale all’esercizio dell’attività il nostro Ufficio potrebbe
valutarne il riconoscimento dei costi” (cfr. doc. 509-511).
Le successive osservazioni della
ricorrente al verbale di quell’incontro non hanno modificato, nella sostanza,
quanto precede (cfr. doc. 359-362, in particolare “il funzionario prosegue
spiegandomi nuovamente che il veicolo non è utilizzabile per scopi privati ed
io rispiego le motivazioni per cui, a mio avviso, c’è inapplicabilità di quanto
richiesto dall’USSI e lo prego di prendere in considerazione anche le mie
difficoltà sia a livello pratico che a livello di salute e non da ultimo
gestionale (…)).
Con le decisioni su reclamo del
17.
e del 18 marzo 2025, l’USSI ha, come visto, confermato i propri precedenti
provvedimenti (cfr. supra consid. 1.6. e 1.7.).
A titolo abbondanziale, il TCA
rileva che in occasione del precitato incontro, a RI 1 è stato anche comunicato
che “considerato che è da diversi anni che l’attività della signora non le
permette di raggiungere l’indipendenza economica (…) le viene concesso un
ultimo periodo di 3 mesi per trovare l’indipendenza economica”, ciò che ha
visto il dissenso della ricorrente la quale ha chiesto la concessione di un
periodo più lungo “in quanto attualmente inabile al lavoro nella misura
dell’80%” (cfr. doc. 509).
Il procedere dell’USSI anticipato
alla ricorrente in occasione dell’incontro è stato, poi, confermato con scritto
del 27 febbraio 2025 (cfr. doc. 507).
La ricorrente ha successivamente
chiesto di sospendere “per un ragionevole lasso di tempo”, la “pratica”
relativa “alla concessione dell’ultimo periodo transitorio quale
indipendente” (cfr. doc. 352).
Così ha proceduto anche la sua
legale il 28 marzo 2025, indicando che “la “concessione” di un ultimo
periodo di tre mesi per raggiungere l’indipendenza economica è contestato
poiché si ritiene non conforme allo scopo delle prestazioni sociali”,
chiedendo “parimenti (…) che tale termine venga sospeso in attesa della
decisione formale cresciuta in giudicato. Non essendo però lo scritto inviato
alla signora RI 1 una decisione formale chiedo di ricevere una decisione
formale soggetta a reclamo” (cfr. doc. 345).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2
Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che
l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora
un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite
sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,
mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,
pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
prestazioni Las per
gennaio 2024
2.10
La patrocinatrice della ricorrente
censura, innanzitutto, il reddito da attività indipendente della propria
assistita considerato dall’USSI nei propri calcoli volti a stabilire il diritto
della medesima, o meno, a percepire le prestazioni Las per il mese di gennaio
2024.
In particolare, l’amministrazione
non avrebbe, secondo la tesi ricorsuale a torto, dedotto dalle entrate
dell’attività indipendente una serie di spese che RI 1 pretende essere
professionali e necessarie.
Chiamato a pronunciarsi, il TCA
rammenta innanzitutto che il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente
possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza delle stesse (cfr. DTF 149 V 250 consid. 6.2.1.;
STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_495/2019 del 31
ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.;
STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile
2015.
consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid.
3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Nel settore specifico quanto
appena indicato trova riscontro nella Direttiva riprodotta supra consid. 2.7.
a. Per quanto concerne i “costi di
gestione”, quantificati nella contabilità del mese di dicembre 2023 in fr.
66.47
e che la patrocinatrice di RI 1 ha ricondotto “principalmente” a “spese
postali”, questa Corte rileva che tali esborsi non sono comprovati. Le
pretese relative spese professionali non possono, dunque, essere dedotte dal
reddito conseguito dalla ricorrente.
b. In relazione alle spese di
telefonia mobile / internet, secondo questa Corte, l’operato dell’USSI, che ne
ha tenuto conto deducendole quali spese professionali necessarie in ragione di
½ (e non, come postulato da RI 1, interamente), deve essere tutelato.
La motivazione
dell’amministrazione, relativa al fatto che in buona sostanza tanto la
telefonia mobile, quanto internet, vengono con tutta verosimiglianza impiegati
dalla ricorrente anche per scopi privati, è, infatti, del tutto condivisibile.
Del resto, non risulta in alcun
modo comprovata la tesi ricorsuale che vorrebbe quelle utenze “utilizzate
(…) principalmente per scopi professionali”; basti pensare che il numero di
cellulare della ricorrente figura come riferimento per i medici (cfr. per
esempio doc. 1407-1408) o che la ricorrente ha asserito di avere preso contatto
diverse volte telefonicamente con l’USSI (cfr. doc. 359) e che l’abbonamento “__________”
da fr. 46.85 comprende consultato online in data 23 luglio 2025; sull’utilizzo
di internet e sui suoi limiti cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid.
3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007
consid. 4.3.).
c. A ragione, per quanto riguarda il
diniego al diritto di percepire le prestazioni Las per gennaio 2024, l’USSI ha
ritenuto che le spese relative al veicolo della ricorrente non possono essere
considerate quali spese professionali necessaria per l’esercizio dell’attività
indipendente.
Risulta infatti dalla
documentazione versata in atti che i prodotti per svolgere l’attività
indipendente di onicotecnica, che RI 1 esercita al proprio domicilio, vengono
ordinati dalla ricorrente prevalentemente online (cfr. doc. 1474-1475 e
1484-1487).
Inoltre, il TCA rileva che
rispetto al domicilio dell’interessata il supermercato __________, ove è
possibile rifornirsi anche di prodotti per la pulizia, dista 400 metri per un
tragitto a piedi di 5-6 minuti, con una fermata del bus e quindi del mezzo
pubblico a 300 metri dall’abitazione ed un’altra a 290 metri.
La stazione FFS (dove c’è anche
l’ufficio postale) si trova, invece, a 600 metri, per 7-8 minuti di tragitto a
piedi.
Inoltre, a 180 metri
dall’abitazione di RI 1, e meglio al parcheggio di __________, vi sono i
cassonetti interrati per la raccolta dell’immondizia.
Per esempio, inoltre, il negozio __________,
ove la ricorrente ha fatto spese il 29 dicembre 2023, si trova a 700 metri
dalla sua abitazione, tra la __________ e la stazione (cfr. googlemaps).
Per tutti questi spostamenti,
asseritamente necessari allo svolgimento dell’attività indipendente, quindi,
non è comprovata la necessità di utilizzare un autoveicolo.
Va, peraltro, ricordato che in
una recente sentenza 8C_375/2025 dell’8 luglio 2025 l’Alta Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso presentato da un’assicurata che, in materia di
prestazioni complementari, si era vista negare dall’Autorità cantonale il
riconoscimento delle spese relative all’utilizzo dell’automezzo privato, a suo
dire indispensabile per recarsi sul posto di lavoro.
Con sentenza EL
200.
2024 511 del 27 maggio 2025, il Verwaltungsgericht des Kantons Bern,
Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, aveva, in particolare, stabilito che “Der
zur Bestreitung des Arbeitswegs mit dem öffentlichen Verkehr anfallende
zeitliche Aufwand von rund zwei Stunden pro Arbeitstag kann – mit Blick auf die
auch im Bereich der EL geltende Schadenminderungspflicht (BGE 150 V 105 E. 6.5
S. 117, 140 V 267 E. 5.2.1 S. 274; SVR 2020 EL Nr. 6 S. 21, 9C_251/2019 E.
7.3.1) – keinesfalls als unzumutbar betrachtet werden (vgl. auch Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Bern EL 200 2015 32 vom 23. April 2015 E. 3.2).
Daran ändert auch die geringere Fahrzeit mit dem privaten Auto nichts. Aus
EL-rechtlicher Sicht liegt kein ungünstiger Fahrplan vor. Des Weiteren bestehen
keine Anhaltspunkte, wonach die Beschwerdeführerin aus gesundheitlichen oder
anderen Gründen nicht in der Lage wäre, den Arbeitsweg mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu bestreiten; entsprechendes wird auch nicht geltend gemacht.
Unter diesen Umständen kann nicht von einer Unzumutbarkeit der Benützung der
öffentlichen Verkehrsmittel zur Bestreitung des Arbeitsweges ausgegangen
werden.» (consid. 3.3.)
In relazione alla circostanza che
del veicolo non viene, in ogni caso, fatto uso esclusivamente professionale è
la stessa RI 1 ad avere indicato che “Confermo che è capitato talvolta che
utilizzassi il veicolo per agevolare la mia economia domestica (per scarico
immondizia o visite mediche distanti da casa), se non così non avessi fatto, il
tempo da dedicare alla mia attività sarebbe drasticamente ostacolato (essendo
famiglia monoparentale sono da sola nella gestione di mia figlia)”, o
ancora che “il veicolo è necessario per poter sbrigare le faccende private
nel minor tempo possibile in modo da dedicare più tempo possibile all’attività
indipendente” (cfr. supra consid. 2.8.)
La patrocinatrice della
ricorrente, a comprova dell’asserita necessità di utilizzare la macchina a
scopi professionali, pretende che i certificati medici in atti attesterebbero “che
la signora RI 1 a causa di problemi di salute è limitata nei suoi spostamenti”.
Ora, il solo certificato medico
in atti per il mese di gennaio 2024 è stato redatto dalla dr.ssa med. __________
(medico generalista) il 7 marzo 2024 e attesta un’inabilità per malattia al
100% dal gennaio precedente, senza però riferire di alcuna limitazione motoria
della ricorrente (cfr. doc. 1347).
Il certificato del dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e traumatologia, che attesta l’inabilità
lavorativa della ricorrente dal 19 febbraio 2024 (cfr. doc. 1408), unitamente
al fatto ch’ella ha, poi, dovuto acquistare un tutore (cfr. doc 1330 “stivale
__________”), potrebbe eventualmente corroborare la tesi ricorsuale circa
le difficoltà di spostamento di RI 1, ma in ogni caso solo con riferimento a
quelle del marzo 2024.
Va comunque sottolineato che
l’amministrazione si è detta disposta ad esaminare se “possono essere se del
caso riconosciute spese puntali per la benzina qualora la ricorrente dimostri
effettivamente di aver utilizzato l’auto per scopi professionali” (cfr. supra
consid. 1.10).
d. Relativamente alla voce indicata
nella contabilità mensile di RI 1 come “__________- assistenza consulenze”,
la ricorrente fa valere che tale consulenza le avrebbe “permesso di svolgere
le consulenze e percepire l’incasso di fr. 3'433.32 dell’11.12. Diversamente
l’incasso per questa consulenza deve essere diminuito di fr. 500.00 e quindi
essere indicato in fr. 2'933.32 (…)” (cfr. supra consid. 1.8.).
Questa Corte rileva che dalla
documentazione bancaria in atti risulta che il 13 dicembre 2023 la ricorrente
ha versato a “__________”, fr. 500.- con la causale “assistenza per
consulenze” (cfr. doc. 1493).
Seppure la ricorrente non ha
comprovato, al di là del versamento a beneficio di __________, la natura
professionale di tale esborso, per maggiore tranquillità e considerato che
l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo
(cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143;
STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr.
2.
pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie
debba essere ulteriormente indagata dall’USSI, che dovrà chiarire la natura di
tale esborso, che avrebbe permesso alla ricorrente di ottenere il reddito di
fr. 3'433.32 in data 11 dicembre 2023 (cfr. supra consid. 1.8).
A
proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che,
per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la
nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de
la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus
près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que
l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de
compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -
souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger
les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b
p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25
settembre 2007 consid. 3.2.)
Al
riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una
sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha,
inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA –
applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33
cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei
fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante
dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008
consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte
cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un
aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure
in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire
un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto
essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.
pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
La
decisione su reclamo del 17 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti vanno
rinviati all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per
chiarire se l’esborso di fr. 500.- costituiva, o meno, una spesa necessaria per
lo svolgimento dell’attività indipendente della ricorrente.
2.11
Seppure la questione non rientri tra
le censure ricorsuali, il TCA rileva che tanto dalla tabella di calcolo
allegata alla decisione del 23 febbraio 2024, quanto da quella allegata alla
decisione su reclamo risulta che la sostanza di fr. 1'188.- è stata computata
integralmente nel calcolo per determinare se RI 1, per il mese di gennaio 2024,
aveva o meno diritto alle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.2. e 1.6.) e
non suddivisa su dodici mesi.
La direttiva USSI del gennaio
2021.
(cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente
quale tema il “computo della sostanza”, nella sua versione
consultabile l’11 settembre 2025) nel caso di specie non è stata espressamente
richiamata dall’amministrazione.
Essa è tuttavia stata applicata in
concreto.
La disposizione in esame, in
particolare al punto b, pag. 2/3, prevede quanto segue:
"
b. Procedura
Computo sostanza
disponibile
Nel calcolo volto a
determinare l’eventuale prestazione assistenziale va considerata la sostanza
disponibile quale reddito, vale a dire la sostanza dedotta la quota esente per
tipologia di sostanza come all’art. 22 lett. a n. 2 Las, presente al momento
della domanda. Contrariamente al calcolo Laps (che prevede il consumo
dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi,
analogamente alla Prestazione complementare), per la determinazione della
prestazione assistenziale dev’essere considerata la situazione finanziaria
effettiva al momento della richiesta per stabilire nel mese in questione in che
misura è coperto il fabbisogno, ritenute le spese e le entrate effettivamente
presenti. Di conseguenza la situazione dev’essere valutata di mese in mese.
Computo sostanza non
immediatamente disponibile
Sostanza immobiliare
Qualora l’utente
comprovi che la sostanza immobiliare è difficilmente liquidabile in tempo
utile, si potrà eccezionalmente concedere una deroga al computo della stessa
per un periodo limitato (3 mesi, eventualmente rinnovabili), facendo
sottoscrivere all’interessato un impegno di vendita. Sostanza mobiliare Nel
caso la sostanza mobiliare non fosse immediatamente disponibile, l’USSI
valuterà la concessione di un’eventuale deroga al computo per il periodo
strettamente necessario alla sua liquidazione. In tal caso, al fine del
successivo recupero delle prestazioni assistenziali così versate, viene
sottoposta all’interessato una dichiarazione di riconoscimento di debito.”
(sulla portata delle direttive
amministrative cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21
maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid.
2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.
3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144
V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF
132.
V 121 consid. 4.4 pag. 125.).
Al riguardo, questa Corte rileva,
innanzitutto, che, come visto, la Disposizione USSI del gennaio 2021 prevede
che per il computo della sostanza disponibile ci si deve scostare da quanto
previsto dalla Laps.
Sennonché quanto indica, poi, la
medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del
quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto
della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento
del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).
Visto l’utilizzo dei medesimi
termini tra nella direttiva USSI e nell’art. 10a Laps, non vi è ragione di
computare la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni
dell’assistenza sociale.
Per
prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri
calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo
dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.
Questa
prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio
STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA 42.
2012.9
del 24 ottobre 2012) e ribadita anche di recente da questa Corte (cfr.
STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025; STCA 42.2025.11 del 20 giugno 2025,
cresciute incontestate in giudicato).
A
differenza di quanto indicato dall’USSI nel proprio scritto del 12 agosto 2025
(cfr. doc. X e supra consid. 1.13.), nella STCA 42.2023.27 del 5 settembre
2023, questa Corte non ha “convalidato” la prassi dell’amministrazione
consistente nel computo integrale della sostanza per ogni mese.
In
quel caso, il TCA, pronunciandosi sulla fattispecie di un assistito al quale
erano state negate le prestazioni Las poiché l’amministrazione, dopo avere concesso a quel ricorrente le
prestazioni assistenziali non computando transitoriamente la sua quota di una
comproprietà immobiliare, ne ha poi tenuto conto - ritenuto che l’assistito non
aveva comprovato alcuno sforzo nell’ottica di vendere a sua quota - nei propri
calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, che gli ha negato in
ragione di un’eccedenza di reddito, ha stabilito quanto segue:
"
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che, trascorsi
infruttuosamente, dal profilo della vendita della sostanza immobiliare del
ricorrente, nove mesi, nel corso dei quali l’USSI ha concesso le prestazioni
Las senza computare l’immobile, la resistente, preso atto che nessun passo
concreto ad ottemperanza dell’impegno di vendita sottoscritto era stato messo
in atto lo ha, poi, correttamente tenuto in considerazione ( come “proprietà
fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria” con
una quota esente di fr. 10'000.-; cfr. doc. 2.6.) nel calcolo volto a
determinare il diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali e gliele ha
negate, ritenuto, peraltro, il carattere sussidiario delle medesime (cfr. supra
consid. 2.6.).
Per questo motivo, del
resto, la giurisprudenza e le direttive CSIAS prevedono che di regola non
esiste un diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.”
(cfr. STCA 42.2023.27
del 5 settembre 2023 consid. 2.7.)
In
quell’occasione, il TCA non ha puntualizzato il fatto che il computo integrale
della sostanza su base mensile da parte dell’USSI fosse errato, ritenuto che quella
sostanza, per ammontare, tanto se considerata integralmente ogni mese, quanto
divisa (come avrebbe dovuto essere il caso) nella corretta quota parte mensile
di 1/12, non avrebbe modificato l’esito di quella vertenza, dato che in ogni
caso le prestazioni Las sarebbe state negate.
Alla
luce di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale la decisione su reclamo
del 17 marzo 2025 deve essere annullata anche da questo profilo e gli atti
trasmessi all’USSI affinché rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle
prestazioni Las per gennaio 2024, computando la quota di 1/12 della sostanza
(cfr. STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025; STCA 42.2025.11 del 20 giugno 2025).
Nell’operare
il proprio calcolo, l’amministrazione, dovrà tenere anche conto di quanto ha
indicato nella decisione su reclamo circa il fatto che “Nella tabella di
calcolo relativa alla decisione di gennaio 2024 andava quindi inserito alla
voce 204 “reddito attività indipendente contribuente” l’importo di CHF 28'987.-
(2'415.56x12) dal quale viene dedotta la “franchigia reddito da lavoro” del 20%
fino ad un massimo di CHF 500.- per un “reddito del lavoro computato” di CHF
23'167.- e non di CHF 18'304.- come stabilito dall’USSI. In base ai nuovi
importi risulta che il fabbisogno della signora RI 1 presenta in realtà
un’eccedenza di CHF 1'081.- e non di CHF 676.- come stabilito dall’Ufficio
(cfr. tabella allegata). Seppure in base ai nuovi calcoli risulta una
situazione peggiorativa per la reclamante, considerato però che già con
decisione del 23 febbraio 2024 il fabbisogno della reclamante era coperto, la
modifica resta ininfluente in quanto la decisione resta sempre negativa e la
prestazione di gennaio 2024 va ad ogni modo rifiutata.” (cfr. supra consid.
1.6.).
Prestazioni Las per febbraio
2024.
2.12
Nel contestare la decisione su
opposizione relativa alle prestazioni del mese di febbraio 2024, la
patrocinatrice della ricorrente riprende le motivazioni esposte contro la
decisione su opposizione relativa al mese precedente. Le pretese ricorsuali con
riferimento alle prestazioni Las di febbraio che concernono il “salario
terzi”, rispettivamente l’assicurazione degli pneumatici, sono irricevibili
in quanto la decisione impugnata non si pronuncia su tali elementi, il cui
riconoscimento a titolo di spese aziendali con conseguente deduzione dal
reddito è stato postulato solo per il mese di gennaio 2024.
La
costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF
9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020
consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016
del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;
STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V
388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
In
concreto, la decisione su reclamo del 18 marzo 2025, inerente alle prestazioni
Las per il mese di febbraio, non concerne né il riconoscimento a titolo di
spesa professionale di un “salario terzi”, né dell’assicurazione
pneumatici.
Tali
censure, per quanto attiene alla prestazione di diritto per febbraio 2024,
sono, quindi, irricevibili.
Contestati,
per quanto attiene alle prestazioni Las del mese di febbraio e poiché fatti
valere a titolo di spese professionali dalla ricorrente per quel periodo,
possono quindi essere il “debito autoveicolo terzi” di fr. 250.-,
il solo parziale riconoscimento delle spese __________ ed il mancato
riconoscimento dei costi di gestione. Per tutti questi elementi valgono le
considerazioni già esposte al considerando 2.10.
A mente di questo Tribunale,
quanto indica l’avv. RA 1, in merito al fatto che “visto che la ricorrente
non dispone di un’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, quando
è ammalata non percepisce alcuna entrata, ma evidentemente i costi fissi per la
sua attività indipendente devono essere pagati anche in questo periodo (per es.
locazione, abbonamenti, utenze …). A fronte di un reddito per il mese di
gennaio 2024 di soli fr. 2'147.39, ne consegue dunque un guadagno per
l’attività indipendente di quel mese di fr. 0.-.” non può essere seguito,
ritenuto che i costi per la locazione dello studio sono stati tenuti in
considerazione dall’USSI in ragione di fr. 1'150.-. Per gli abbonamenti __________,
già si è detto.
A proposito del computo della
sostanza, come indicato al consid. 2.10., la Direttiva USSI del gennaio 2021 non
può trovare applicazione.
Nella
misura in cui l’importo della prestazione Las per febbraio 2024, e meglio fr.
1'078.-, è stato determinato tenendo in considerazione l’integralità della
sostanza ed non la quota parte di 1/12 (cfr. supra consid. 1.12.), anche la
decisione su reclamo del 18 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti
ritrasmessi all’USSI affinché ricalcoli l’importo delle prestazioni Las per
febbraio 2024, computando la quota di 1/12 della sostanza (cfr. STCA 42.2025.8
del 16 giugno 2025; STCA 42.2025.11 del 20 giugno 2025).
Nel
nuovo calcolo, l’amministrazione non dovrà conteggiare spese fatte valere dalla
ricorrente come professionali ma che tali, per le motivazioni già esposte (cfr.
supra consid. 1.11.) non possono essere considerate (“A titolo
abbondanziale, si rileva che nel presente caso l’USSI non avrebbe dovuto
considerare come comprovati anche i costi della benzina, pari a CHF 65.06, in
quanto la sola ricevuta di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare
lo “scopo professionale”; cfr. supra consid. 1.7.).
2.13
Alla
luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 17 marzo 2025 deve
essere annullata e gli atti trasmessi all’USSI affinché proceda ai sensi di
quanto indicato al consid. 2.10. lett. d. e 2.11.
La
decisione su reclamo del 18 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti
trasmessi all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.12.
2.14
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per
le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui
rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione
per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per
leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia
e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia,
quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica
e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto,
trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in
primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per
quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore
dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non
abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza
sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024
consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA
42.2023.30
del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio
2023.
consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui
ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
2.15
Le domande dell’insorgente volte alla concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. supra
consid. 1.8.) devono essere intese, dunque, solo come richieste di gratuito
patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza
sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta
dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n.
22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone
dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la
possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e
amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
2.16
Accolti i due ricorsi nella
misura di quanto indicato ai consid. 2.11. e 2.12, la ricorrente, rappresentata
da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili da
mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la relativa richiesta di ammissione
al gratuito patrocinio (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.22) è divenuta priva
di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021
del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid.
5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo
2012.
consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010
del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2025.22 e 42.2025.23 sono congiunte.
2. Il ricorso del 5 maggio 2025
contro la decisione su reclamo del 17 marzo 2025 è accolto ai sensi dei
considerandi e gli atti sono rinviati all’USSI e affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid.
2.10. lett. d e 2.11.
3. Il ricorso del 5 maggio 2025
contro la decisione su reclamo del 18 marzo 2025 è accolto ai sensi dei
considerandi e gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di
quanto indicato al consid. 2.12.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
§ L’USSI
verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’200.-- (IVA
inclusa)
a titolo di ripetibili per la procedura davanti al TCA.
§§ Le istanze tendenti alla concessione del
gratuito patrocinio
sono divenute prive d’oggetto.
5. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti