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Decisione

42.2025.22

A ragione USSI x determinare il dt a prest. Las non ha considerato alcune spese professionali non deducendole quindi dal reddito da att. indip. della ric. Atti rinviati x determinare la natura professionale (o meno) di altri esborsi, per computo sostanza suddiviso su 12 mesi e nuovo calcolo

2 ottobre 2025Italiano73 min

stabilito il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali, l’amministrazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.22-23

CL/DC/sc

Lugano

2 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 5 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su reclamo del 17 e del

18 marzo 2025 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 30 gennaio 2024

(cfr. doc.1466-1468), l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in

seguito: USSI) ha negato a RI 1 - cittadina svizzera, nata nel 1976, a

beneficio, salvo che per qualche mese, delle prestazioni assistenziali dal

settembre 2018 (cfr. doc. 1-14) -, per l’unità di riferimento composta dalla

medesima e dalla figlia __________ (nata nel 2014) il diritto a prestazioni Las

per il mese di gennaio 2024 postulate dalla medesima con la richiesta di

rinnovo del 29 gennaio 2024 (cfr. doc. 1469-1471).

L’amministrazione ha motivato la

propria decisione come segue:

"

(…) come risulta dall’allegata tabella di

calcolo, il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento

supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità

(artt. 19 e 48 Las), motivo per cui non si giustifica il versamento di una

prestazione mensile.” (cfr. doc. 1466)

Dalla tabella di calcolo allegata

al provvedimento in questione risulta che l’amministrazione ha tenuto conto, ai

fini di determinare se l’assistita avesse, o meno, diritto alle prestazioni Las

per gennaio 2024, dei seguenti importi:

-

Reddito computabile Las fr. 39'126.-/anno

(già dedotta la franchigia di fr. 6'000.-), pari a fr. 3'260.-/mese che tengono

conto, oltre che dei redditi derivanti dall’attività indipendente

dell’interessata, di fr. 2'400.- annui a titolo di “AF base” per la

figlia);

-

Sostanza computabile come reddito

Las fr. 1'843.-/mese (tenendo conto di fr. 295.- quali “titoli e altri

collocamenti di capitali”, fr. 4'648.- a titolo di “assicurazioni sulla

vita suscettibili di riscatto”, fr. 8'900.- di “veicoli a motore e altri

fattori della sostanza”, deducendo la quota esente di fr. 12'000.-);

-

Spesa computabile Las fr.

23'438.-/anno pari a fr. 1'953.-/mese, di cui fr. 1'228.- a titolo di spesa

alloggio e fr. 725.- quali premi assicurazione malattia (oggetto di sussidio

RIPAM);

-

Assegno integrativo per i figli di

fr. 568.-/mese (cfr. doc 1467-1468).

Il

30 gennaio 2024, allorquando ha trasmesso all’interessata la propria decisione,

l’USSI ha anche comunicato a RI 1 che “la prestazione assistenziale risulta

essere negativa e pertanto non sussiste un diritto al sostegno sociale per il

mese di gennaio 2024. Il calcolo negativo è dovuto alle entrate derivanti dalla

sua attività indipendente percepite nel mese di dicembre 2023” (cfr. doc.

1465).

1.2. Con decisione del 23 febbraio 2024

(cfr. doc. 1440-1442), dopo che l’assistita ha comunicato via mail

all’amministrazione alcune precisazioni sulle voci di spesa connesse alla

propria attività indipendente (cfr. doc. 1443 e infra consid. 2.9.), l’USSI ha

annullato e sostituito il precedente provvedimento inerente le prestazioni

assistenziali richieste da RI 1 per il mese di gennaio 2024.

L’esito dell’operazione non ha,

però, modificato la sostanza, ritenuto che l’amministrazione, anche con

decisione del 23 febbraio 2024, mediante la quale ha annullato e sostituito il

provvedimento del 30 gennaio 2024, ha negato all’assistita il diritto alle

prestazioni Las (cfr. doc. 1440).

L’USSI ha preso in considerazione

Fatti

i seguenti importi e voci di calcolo:

-

Reddito computabile Las fr. 20'704.-/anno

(già dedotta la franchigia di fr. 4’620.-), pari a fr. 1'725.-/mese che tengono

conto, oltre che dei redditi derivanti dall’attività indipendente

dell’interessata, di fr. 2'400.- annui a titolo di “AF base” per la

figlia);

-

Sostanza computabile come reddito

Las fr. 1'188.-/mese (tenendo conto di fr. 568.- quali “titoli e altri

collocamenti di capitali”, fr. 7’645.- a titolo di “assicurazioni sulla

vita suscettibili di riscatto”, fr. 4’975.- di “veicoli a motore e altri

fattori della sostanza”, deducendo la quota esente di fr. 12'000.-);

-

Spesa computabile Las fr.

23'438.-/anno pari a fr. 1'953.-/mese, di cui fr. 1'228.- a titolo di spesa

alloggio e fr. 725.- quali premi assicurazione malattia (oggetto di sussidio

RIPAM);

-

Assegno integrativo per i figli di

fr. 568.-/mese (cfr. doc 1441-1442).

1.3. Con reclamo del 18 marzo 2024, RI 1

ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti il 30 gennaio 2024 per le

prestazioni del mese di gennaio 2024 facendo valere quanto segue:

"

(…) non ho ancora chiaro il motivo del vostro rifiuto e come mai non

vengono tenuti in considerazione né i miei sforzi per mantenere viva ed

evolutiva la mia attività, né i miei sforzi per continuare ad occuparmi di mia

figlia anche in caso di sua malattia e/o infortunio (sono una famiglia

monoparentale) e nemmeno i certificati medici che attestano la mia malattia e

questo mese anche il mio infortunio. Per me è molto importante poter svolgere

il mio ruolo di madre e di professionista nel migliore dei modi, ma soprattutto

di poter uscire al più presto dalla situazione di assistenza che mi genera una

profonda sofferenza emotiva e aggrava sempre più la mia situazione

psico-fisica. Per poterlo fare ho bisogno di comprendere:

·

Come mai quanto sopra non viene mai tenuto in considerazione;

·

Come posso accantonare dei fondi che potrebbero essere utili in

caso di malattia e/o infortunio, per coprire costi fissi aziendali (per la

durata di almeno due mesi);

·

Quali siano i miei e i vostri doveri/diritti, per quanto riguarda

le casistiche come la mia: famiglia monoparentale, professionista indipendente,

in caso di infortunio o malattia mia o di mia figlia;

·

Come vengono calcolate le spese alimentari e altri costi già

segnalati nel mio scritto del 22.12.2024.

Chiedo inoltre che i

costi telefonici, internet e tutti i costi relativi al veicolo (indispensabile

per la mia attività commerciale) vengano regolarmente considerati come costi

aziendali e non come un vantaggio personale” (cfr. doc. 1345).

1.4. Con decisione del 29 febbraio 2024,

l’USSI ha riconosciuto a RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las per il mese di

febbraio 2024 nella misura di fr. 1'078.- (cfr. doc. 1412-1415).

Nei calcoli mediante i quali ha

stabilito il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali, l’amministrazione

ha tenuto conto dei seguenti importi:

-

Reddito computabile Las fr. 6'468.-/anno

(già dedotta la franchigia di fr. 1’080.-), pari a fr. 539.-/mese che tengono

conto, oltre che dei redditi derivanti dall’attività indipendente

dell’interessata, di fr. 2'400.- annui a titolo di “AF base” per la

figlia;

-

Sostanza computabile come reddito

Las fr. 51.-/mese (tenendo conto di fr. 7’645.- a titolo di “assicurazioni

sulla vita suscettibili di riscatto”, fr. 4’975.- di “veicoli a motore e

altri fattori della sostanza”, deducendo la quota esente di fr. 12'000.-);

-

Spesa computabile Las fr.

23'438.-/anno pari a fr. 1'953.-/mese, di cui fr. 1'228.- a titolo di spesa

alloggio e fr. 725.- quali premi assicurazione malattia (oggetto di sussidio

RIPAM);

-

Assegno integrativo per i figli di

fr. 568.-/mese (cfr. doc. 1414-1415).

1.5. Con scritto del 28 marzo 2024, RI 1

ha comunicato all’USSI l’intenzione di “contestare integralmente il

conteggio del 29.02.2024, con preghiera di rivedere il summenzionato conteggio,

con riferimento anche alla raccomandata del 18 marzo 2024” e quindi al

reclamo interposto contro il diniego delle prestazioni assistenziali per

gennaio 2024 (cfr. doc. 1275).

1.6. Con una prima decisione su reclamo

del 17 marzo 2025, l’USSI ha confermato il proprio diniego per le prestazioni

assistenziali di gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.) sulla base delle

seguenti argomentazioni:

"

(…) Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in

base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua

risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha

diritto all’assistenza. Tutti i redditi e i prestiti devono quindi essere considerati

per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.

Per l’attività

indipendente, l’USSI tiene conto delle direttive della Conferenza svizzera

delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) (…). Tali direttive non escludono

(perlomeno temporalmente) un diritto all’aiuto sociale nel caso in cui si

eserciti un’attività indipendente. Nell’ambito del sostegno agli indipendenti,

occorre fondamentalmente distinguere se un sostegno deve essere accordato

transitoriamente, fino alla cessazione dell’attività indipendente o nell’attesa

che quest’ultima diventi redditizia, o se deve essere mantenuto durevolmente,

per assicurare al beneficiario un’integrazione sociale e una strutturazione

della giornata. Nel caso in cui una persona beneficiaria delle prestazioni di

aiuto sociale non possa essere collocata, l’istanza competente può autorizzarla

ad esercitare un’attività indipendente a condizione che il reddito realizzabile

copra almeno le spese di esercizio e che il sostegno non comporti una

distorsione della concorrenza. Il beneficiario deve essere tenuto a presentare

almeno una contabilità minima.

Relativamente al

reddito per le attività indipendenti, il diritto all’assistenza è stabilito in

base alle entrate e ai costi del mese in questione forniti dall’interessato

tramite il documento “contabilità lavori eseguiti” che deve essere

allegato alla richiesta di prestazione assistenziale. Per motivi di puro

calcolo il reddito netto mensile in questione viene fittiziamente riportato su

un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi.

Nell’analisi della

contabilità, l’USSI tiene conto di tutte le entrate come anche delle uscite

legate alla professione, le quali devono però essere necessarie, in diretta

relazione con l’attività svolta e sufficientemente comprovate. Con ciò

s’intende che il richiedente deve dimostrare esattamente a quale scopo le spese

inserite nella contabilità sono destinate.

Nel caso di specie,

nella contabilità presentata dalla signora RI 1 con rinnovo del 29 gennaio

2024, sono presenti diverse uscite che possono essere riconosciute dall’USSI

solo se rispettano il quadro legale sopraindicato.

Nello specifico, i

costi di gestione pari a CHF 66.47, il “salario terzi” pari a CHF 500.-

e i costi della benzina pari a CHF 75.87 non possono essere riconosciuti

dall’USSI poiché non sono stati debitamente comprovati con i relativi

giustificativi.

Non vanno neppure

riconosciuti CHF 480.- per i pneumatici e CHF 250.- della rata auto poiché,

contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, i costi della vettura non

possono essere considerati come una spesa in diretta relazione con l’attività

svolta dalla signora RI 1, la quale può svolgere tutte le sue attività nello

studio che ha locato a tale scopo. Possono essere se del caso riconosciute

spese puntuali per la benzina qualora la signora RI 1 dimostri effettivamente

di aver utilizzato l’auto per scopi professionali.

Sebbene il costo della

nafta sarebbe dovuto essere riconosciuto in ragione del 50% ritenuto che tale

spese riguarda anche l’appartamento dove alloggia la signora RI 1, lo stesso

non può essere considerato nel caso concreto poiché è stato interamente accolto

come prestazione speciale con decisione del 31 gennaio 2024 a seguito

dell’esplicita richiesta della signora RI 1 del 29 gennaio 2024.

Vanno invece

riconosciute in misura del 50%, e non interamente come richiesto dalla

reclamante, le spese per la telefonia __________ per un totale di CHF 65.88

((46.85+84.90)/2) in quanto è verosimile che internet e telefono vengano

utilizzati sia a scopo professionale sia privato.

Infine, vanno

interamente riconosciute le spese della locazione, pari a CHF 1'150.-, quelle

per l’acquisto di prodotti pari a CHF 561.90 e quelle dei costi di gestione del

conto bancario pari a CHF 36.80.

Da quest’analisi scaturisce

quindi una spesa complessiva di CHF 1'814.60 a fronte di un reddito di CHF

4'230.16 dai quali consegue un guadagno di CHF 2'415.56.

Nella tabella di

calcolo relativa alla decisione di gennaio 2024 andava quindi inserito alla

voce 204 “reddito attività indipendente contribuente” l’importo di CHF

28'987.- (2'415.56x12) dal quale viene dedotta la “franchigia reddito da

lavoro” del 20% fino ad un massimo di CHF 500.- per un “reddito del lavoro

computato” di CHF 23'167.- e non di CHF 18'304.- come stabilito dall’USSI.

In base ai nuovi

importi risulta che il fabbisogno della signora RI 1 presenta in realtà

un’eccedenza di CHF 1'081.- e non di CHF 676.- come stabilito dall’Ufficio

(cfr. tabella allegata). Seppure in base ai nuovi calcoli risulta una situazione

peggiorativa per la reclamante, considerato però che già con decisione del 23

febbraio 2024 il fabbisogno della reclamante era coperto, la modifica resta

ininfluente in quanto la decisione resta sempre negativa e la prestazione di

gennaio 2024 va ad ogni modo rifiutata.

Su questo punto il

reclamo è respinto.

H. In relazione alle

altre richieste di carattere generale della signora RI 1, sebbene le stesse

esulino dal presente reclamo e devono quindi essere dichiarate irricevibili, si

osserva, come già visto poc’anzi che nell’ambito dell’aiuto sociale non esiste

un diritto al mantenimento dell’attività indipendente. Un sostegno da parte

dell’USSI può essere dato a determinate circostanze. Come fare aumentare i

profitti o valutare eventuali coperture assicurativa in caso di infortunio o

malattia legate all’attività indipendente esulano dai compiti dell’USSI, il

quale interviene esclusivamente in caso di fabbisogno scoperto del richiedente.

Per quanto riguarda

invece il calcolo delle spese alimentari e altri costi si evidenzia che le “direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali” stabiliscono per

il 2024 un fabbisogno di CHF 1'577.- (CHF 1'624.- per il 2025) mensili per due

persone, il quale, secondo e linee guida CSIAS include le spese di

alimentazione, bevande e tabacco, abbigliamento e calzature, consumi energetici

(escluse le spese accessorie), gestione generale dell’economia domestica, cura

personale, spese di trasporto (trasporti pubblici locali), comunicazioni a

distanza, internet, radio/TV, formazione, tempo libero, sport intrattenimento,

altre.

Le linee guida

chiariscono inoltre che il forfait di mantenimento corrisponde ai costi del

consumo quotidiano delle economie domestiche a basso reddito e rappresenta

quindi il minimo per condurre a lungo termine un’esistenza conforme alla

dignità umana (cfr. LG-CSIAS C.3.1. spiegazioni a)).” (cfr. all. A a doc. I,

inc. TCA 42.2025.22).

1.7. Con una seconda decisione su

reclamo, del 18 marzo 2025, l’USSI ha respinto anche il reclamo presentato

contro la decisione del 29 febbraio 2024 relativa alle prestazioni per il mese

di febbraio 2024.

Oltre a ribadire quanto già

indicato nella propria decisione su reclamo del 17 marzo 2025 relativamente al

principio di sussidiarietà ed alle attività indipendenti, l’amministrazione ha

motivato il proprio provvedimento come segue:

"

(…) Nel caso di specie, l’USSI ha riconosciuto alla signora RI 1 quasi

tutte le spese professionali tranne il “debito autoveicolo terzi”, i “costi

di gestione” e metà delle spese __________.

Nello specifico, si

ritiene che l’USSI, a giusta ragione non ha riconosciuto CHF 250.- per il

“debito autoveicoli terzi”. Tale costo non può essere considerato come una

spesa in diretta relazione con l’attività svolta dalla signora RI 1, in quanto

la reclamante potrebbe svolgere tutte le sue attività nello studio che ha

locato a tale scopo, possono essere se del caso riconosciute spese puntuali per

la benzina qualora la signora RI 1 dimostri effettivamente di aver utilizzato

l’auto per scopi professionali.

Correttamente anche i

“costi di gestione” pari a CHF 66.44 non sono stati riconosciuti in quanto non

è stato comprovato a cosa gli stessi di riferiscono.

Le spese di telefonia

sono state giustamente riconosciute in misura del 50%, per un totale di CHF

66.05 ((46.85+85.25)/2) in quanto è verosimile che internet e telefono vengono

utilizzati sia a scopo professionale sia privato.

A titolo abbondanziale,

si rileva che nel presente caso l’USSI non avrebbe dovuto considerare come

comprovati anche i costi della benzina, pari a CHF 65.06, in quanto la sola

ricevuta di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare lo “scopo

professionale”. Ritenuto però che togliendo tale spesa dalla contabilità della

reclamante ne risulterebbe una decisione peggiorativa, si ritiene opportuno

prescindere da tale modifica.

Alla luce di quanto

sopra si ritiene tutto sommato corretto che USSI abbia versato alla reclamante

CHF 1'078.00 quale prestazione ordinaria.” (cfr. all. A a doc. I, inc. TCA 42.2025.23)

1.8. Con due distinti ricorsi, RI 1,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato le due decisioni su reclamo rese nei

suoi confronti.

Oltre alla congiunzione dei due

procedimenti, la legale ha chiesto l’accoglimento dei due ricorsi, e quindi,

rispettivamente, il riconoscimento di prestazioni assistenziali pari a fr.

67.20 per gennaio 2024 ed a fr. 2’186.- (invece di fr. 1'078.-) per febbraio

2024, nonché la concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio

in proprio favore (poiché, ha rilevato, “il presupposto dell’indigenza è

dato essendo la ricorrente attualmente al beneficio delle prestazioni

assistenziali”; cfr. doc. I inc. TCA 42.2025.22 e 23).

Con il primo ricorso e quindi per

quanto attiene alle prestazioni del mese di gennaio 2024, l’avv. RA 1 –

rilevando che la propria cliente è madre di una figlia nata nel 2014, “per

la quale non percepisce alcun contributo di mantenimento” e che svolge, nello

studio indipendente al secondo piano dell’immobile che loca come abitazione,

l’attività di onicotecnica a tempo parziale, da una parte in modo da poter

anche accudire la figlia, dall’altra per problemi di salute - ha motivato le

ragioni della propria assistita come segue:

"

(…) la decisione su reclamo è stata emanata il 17 marzo 2025, ossia

praticamente un anno dopo il reclamo che è stato inoltrato il 18 marzo 2024 e

ciò è di per sé inammissibile e contrario alle norme procedurali configurando

una ritardata giustizia ai sensi dell’art. 45 LPAmm. (…)

L’USSI indica (…) nella

propria decisione che nella contabilità presentata dalla signora RI 1 con il

rinnovo del 29 gennaio 2024 “sono presenti diversi uscite che possono essere

riconosciute solo se rispettano il quadro legale sopraindicato”.

Nella sua valutazione

l’USSI non considera però che non sono le direttive COSAS ad essere rilevanti

per il calcolo delle spese computabili dal reddito, bensì le spese che vengono

riconosciute quali spese aziendali a livello fiscale.

Infatti l’art. 22 Las,

concernente il reddito disponibile residuale, rinvia all’art. 6 Laps e la lett.

a del cpv. I di questo disposto prevede che il reddito computabile è costituito

dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della (…) LT, ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 26 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.

L'art. 17 cpv. I LT

enuncia, in particolare, che sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di

un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 26 cpv.

I e 2 lett. a LT in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le

spese aziendali e professionali giustificate. Peraltro si rileva che

professione di onicotecnica non è riconosciuta in Svizzera, per cui ci si

chiede come possa l'USSl valutare quali spese riconoscere e quali non possono

esserlo.

4. L'USSI nella propria

decisione ha riconosciuto un reddito aziendale di Fr. 2'415.56, corrispondente

ad un reddito computato di Fr. 23’167.00. L'USSI non ha però riconosciuto

diverse spese aziendali quali i costi di gestione pari a Fr. 66.47, il salario

di terzi pari a Fr. 500.00 e i costi della benzina di Fr. 75.87 perché non sono

stati comprovati con i relativi giustificativi.

Con il presente ricorso

si sostiene invece che deve essere riconosciuto il salario di Fr. 500.00

versato alla signora Rossini che ha permesso di svolgere le consulenze e

percepire l'incasso di Fr. 3'433.32 dell'11.12. Diversamente l'incasso per

questa consulenza deve essere diminuito di Fr. 500.00 e quindi essere indicato

in Fr. 2'933.32. Di fatto nulla cambia ai fini del calcolo delle prestazioni

assistenziali.

Devono pure essere

riconosciuti i costi di gestione vari, composti principalmente da spese postali

per un ammontare di Fr. 66.47.

Non sono neppure stati

riconosciuti Fr. 480.00 per i pneumatici e Fr. 250.00 per la rata

dell'automobile poiché l'USSl ritiene che "i costi della vettura non

possono essere considerati come una spesa in diretta relazione con l’attività

svolta dalla signora RI 1, la quale può svolgere tutte le sue attività nello

studio che ha locato a tale scopo". Si contesta quanto indicato infatti lo

svolgimento dell'attività professionale della signora RI 1 presuppone

l'utilizzo di un'autovettura per lo svolgimento delle mansioni amministrative

(recarsi in banca e in posta, ma pure nei vari uffici), ma anche per effettuare

l'acquisto dei prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività

professionale così come quelli necessari alla pulizia e lo smaltimento dei

rifiuti.

Il tutto anche alla

luce delle limitazioni mediche comprovate dai certificati medici già prodotti

(cfr. incarto USSI qui richiamato) e che attestano che la signora RI 1 a causa

di problemi di salute è limitata nei suoi spostamenti. Devono dunque essere

riconosciuti i costi per la benzina, i costi per la rata dell'automobile e i

costi per i pneumatici per un importo totale di Fr. 805.87 (75.87 benzina, Fr.

480.00 pneumatici, Fr. 250.00 rata).

Nella decisione su

reclamo le spese per la telefonia e internet per un totale di Fr. 131.75 sono

state riconosciute solo nella misura del 50% in quanto si ritiene

"verosimile che internet e telefono vengono utilizzati sia a scopo

professionale che privato". Ciò non corrisponde al vero perché la

ricorrente utilizza telefonia e internet principalmente per scopi professionali

e non necessiterebbe di abbonamenti così performanti se non avesse la propria

attività indipendente, ma potrebbe accontentarsi di un abbonamento prepagato.

Si chiede dunque di considerare gli interi costi esposti dalla ricorrente.

Devono dunque essere

considerate quali spese aziendali e dedotte dal reddito l'importo complessivo

di Fr. 1'504.09, ossia Fr. 66.47 per i costi amministrativi, Fr. 500.00 per il

salario a terzi, Fr. 805.87 per i costi dell'autovettura e Fr. 131.75 per i

costi di telefonia e internet. Le spese aziendali complessive ammontano dunque

a Fr. 3'252.79. A fronte di un reddito di Fr. 4'230.16, ne consegue un guadagno

per l'attività indipendente di Fr. 977.37.

Ne discende che il

reddito computato, dedotta la franchigia del 20% di Fr. 195.47, è di Fr.

781.90, ossia annualmente Fr. 9'382.80. Per il mese di gennaio 2024 vi era

quindi un fabbisogno scoperto di Fr. 67.20 mensili che doveva essere coperto

quale prestazione assistenziale. Per tutti questi motivi la Decisione dell'USSl

deve essere annullata e alla signora RI 1 deve essere riconosciuta la

prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2024 nella misura di Fr.

67.20.” (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.22)

1.9. Relativamente, invece, alle

prestazioni Las del mese di febbraio 2024, con il secondo ricorso la

patrocinatrice di RI 1 ha, innanzitutto, ribadito:

-

quanto già indicato nel primo ricorso circa la situazione familiare e

lavorativa della propria assistita;

-

che anche nel caso della seconda decisione su reclamo, emessa un anno

dopo l’inoltro del reclamo, si configura una ritardata giustizia;

-

che a trovare applicazione per quanto attiene alle spese professionali

non sarebbero le direttive CSIAS bensì la LT (cfr. doc. I, inc. TCA

42.2025.23).

L’avv. RA 1 ha, poi, motivato

come segue il ricorso:

"

(…) Inoltre la ricorrente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 è

stata inabile al lavoro al 100% come risulta del certificato medico che si

produce quale doc. D. ha quindi potuto lavorare solo saltuariamente e non ha

praticamente percepito reddito. L’USSI non ha però tenuto conto di questo fatto

e ha comunque calcolato un reddito computabile di fr. 539.00 mensili per il

mese di gennaio 2024. Visto che la ricorrente non dispone di un’assicurazione

perdita di guadagno in caso di malattia, quando è ammalata non percepisce

alcuna entrata, ma evidentemente i costi fissi per la sua attività indipendente

devono essere pagati anche in questo periodo (per es. locazione, abbonamenti,

utenze …)

A fronte di un reddito

per il mese di gennaio 2024 di soli fr. 2'147.39, ne consegue dunque un

guadagno per l’attività indipendente di quel mese di fr. 0.-.

Per il mese di febbraio

vi era quindi un fabbisogno scoperto di fr. 2'186.00 e quindi ben maggiore

rispetto alla prestazione ordinaria accordata di fr. 1'078.00.” (cfr. doc. I,

inc. TCA 42.2025.23)

1.10. Nelle proprie risposte di causa,

oltre a rinviare alle argomentazioni esposte nelle decisioni su reclamo, l’USSI

ha osservato, in particolare, quanto segue:

-

per le prestazioni Las del mese di gennaio 2024:

"

(…) in relazione al riconoscimento di salario terzi, delle spese di

gestione e dei costi della benzina, gli stessi non sono stati riconosciuti

solamente perché non sono stati debitamente comprovati con i relativi

giustificativi. La stessa ricorrente concorda che “in caso di attività

lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali

giustificate”. Omissione che non è stata sanata nemmeno in sede ricorsuale.

Invece, in merito ai

costi dei pneumatici e la rata dell’auto si rileva che i costi della vettura

non possono essere considerati come una spesa in diretta relazione con

l’attività svolta dalla signora RI 1, la quale può svolgere tutte le sue attività

nello studio che ha locato a tale scopo. A tal proposito, si rileva che possono

essere se del caso riconosciute spese puntuali per la benzina qualora la

ricorrente dimostri effettivamente di aver utilizzato l’auto per scopi

professionali, cosa che nello specifico non è stata fatta. (…)

5. In relazione invece

alla richiesta della ricorrente di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio e all’assistenza giudiziaria, quest’ultima deve essere intesa solo

come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura in materia di

assistenza sociale è di principio gratuita. La domanda formulata dalla

ricorrente circa l’amissione al gratuito patrocinio non può essere accolta in

quanto non sono adempiute tutte le condizioni relativa a tale istituto. In

particolare la probabilità di esito favorevole.” (cfr. doc. V, inc. TCA

42.2022.22);

-

per le prestazioni Las del mese di febbraio 2024:

"

In relazione alla richiesta di riconoscimento del salario terzi, si

evidenzia che dalla contabilità di gennaio 2024 non risulta che la signora RI 1

abbia indicato tale spese. La contestazione si riferisce alla contabilità di

dicembre 2023 fornita contestualmente alla richiesta di prestazioni

assistenziali del 29 gennaio 2024, oggetto di ricorso al vostro Lodevole tribunale

(inc. 42.2025.22) e appare quindi irricevibile. Lo stesso ragionamento va

applicato anche alla richiesta di riconoscimento degli pneumatici in quanto non

presenti nella contabilità di gennaio 2024 ma in quella di dicembre 2023.” (cfr.

doc. V; inc. TCA 42.2025.23)

1.11. Con repliche del 5 giugno 2025 –

trasmesse per conoscenza all’USSI il 10 giugno successivo (cfr. doc. VIII inc.

TCA 42.2025.22 e 23) - l’avv. RA 1 ha indicato che la sua assistita non aveva

ulteriori mezzi di prova da presentare (cfr. doc. VII, inc. TCA 42.2025.22 e

23).

1.12. Il 30 luglio 2025 il TCA ha inviato

all’USSI uno scritto del seguente tenore:

"

(…) il TCA rileva che l’USSI, per il mese di febbraio 2024, ha accolto

la richiesta della ricorrente tesa al rinnovo delle prestazioni Las per fr.

1'078.- (cfr. “accoglimento della prestazione assistenziale” del 29

febbraio 2024, doc. 1412), e meglio come risulta anche dalla decisione su

reclamo del 18 marzo 2025, impugnata dall’interessata davanti a questa Corte

(“(…) si ritiene tutto sommato corretto che USSI abbia versato alla

reclamante CHF 1'078.00 quale prestazione ordinaria”; cfr. all. A a doc. I,

inc. TCA 42.2025.23).

Il TCA, però, rileva pure

che dalla “tabella di calcolo” allegata alla decisione del 29 febbraio

2024, risulta una “prestazione assistenziale Las (fr./mese)” di fr. “1'647.-”

(cfr. doc. 1414-1415).

Vogliate spiegare i

motivi della differenza tra i due importi suindicati, rispettivamente, quanto è

stato effettivamente versato alla ricorrente.” (cfr. doc. IX)

1.13. Con scritto del 12 agosto 2025,

l’USSI ha comunicato quanto segue:

"

(…) la differenza di importo è dovuta ad un errore informatico. Nella

tabella di calcolo (doc. 1414 seg.), generata automaticamente dal sistema GIPS

in allegato alla decisione (doc. 1412 seg.), a causa di un bug, la “sostanza

computabile come reddito Las” è stata erroneamente divisa per 12 computando

così un importo di CHF 51.- anziché di CHF 620.- come avrebbe dovuto essere

correttamente inserito. Da ciò ne è scaturita una “prestazione assistenziale

Las” di CHF 1'647.-. Tuttavia, la decisione (doc. 1412 seg.) tiene

correttamente in considerazione l’intera sostanza e riporta il giusto importo

della prestazione assistenziale di CHF 1'078.-, che è stato regolarmente

versato all’utente in data 29 febbraio 2024 (doc. 10).

A dimostrazione viene

trasmessa la versione corretta della tabella di calcolo (doc. 1781 seg.).

Conformemente all’art.

10a Laps, la sostanza è computata interamente al momento del deposito della

richiesta di rinnovo, sulla base della situazione finanziaria effettiva in

essere in quel momento. Questa disposizione mira a garantire una valutazione

concreta e attuale del bisogno assistenziale, in linea con il principio di

sussidiarietà.

Nell’ambito

dell’assistenza, la sostanza è dunque considerata per intero nel mese in cui è

presente, e, a differenza di quanto previsto dalla Laps, viene poi esclusa dal

computo nei mesi successivi, nella misura in cui viene consumata (art. 22 lett.

a n. 4 Las), o se difficilmente liquidabile, qualora si impegni a realizzarla.

Questa prassi, già

convalidata da questo onorevole Tribunale con STCA 42.2023.27 del 5 settembre

2023, si discosta da quella adottata da altri istituti sociale elencati nella

Laps basati su una decisione annua in quanto una suddivisione per 12 mesi

basata su reddito e consumo ipotetico risulterebbe inadeguata e non

rispecchierebbe la situazione economica reale del richiedente nel mese della

richiesta.” (cfr. doc. X)

1.14. Con osservazioni del 28 agosto 2025,

l’avv. RA 1 ha rilevato che l’importo di fr. 1'078,- percepito dalla propria

assistita per il mese di febbraio 2024, è “molto basso se si considera che

serve al mantenimento di una famiglia monoparentale composta da madre e figlia”

e che vi sono “marginali” differenze tra la tabella prodotta dall’USSI

in allegato al doc. X e quella originaria (il reddito preso in considerazione,

per esempio, differendo di fr. 1.-; cfr. doc. XII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Secondo

l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti

davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della

istruzione o della decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza i ricorsi presentati il medesimo giorno dall’insorgente sono

diretti contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI,

le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione

materiale e giuridica.

È

del resto in primo luogo la patrocinatrice della ricorrente a chiedere che le

due procedure siano congiunte.

Per

economia processuale le procedure

ricorsuali 42.2025.22, e 42.2025.23 sono, dunque, congiunte in un

unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio

2024.

consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13

luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7;

STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020,

9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11

giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio

2018.

consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59

consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha, da una parte, negato l’erogazione

delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente per gennaio 2024 e, d’altra

parte, ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una prestazione di fr. 1'078.- per

il mese di febbraio 2024.

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003.

(cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006.

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2.

luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3

L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4

Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata

delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi

di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su

criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno

cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il

reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,

da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

" La soglia

d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia

di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las

viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2024

le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

prevedevano i seguenti forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il

mantenimento

(raccomandato dalle linee guida CSIAS)

1.

persona

1’031.--

2.

persone

1'577.--

3.

persone

1'918.--

4.

persone

2'206.--

5.

persone

2'495.--

Per ogni

persona

+ 209.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2024, in BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 417-418).

Per l’anno 2025 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti

forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il

mantenimento

(raccomandato dalle linee guida CSIAS)

1.

persona

1’061.--

2.

persone

1'624.--

3.

persone

1'974.--

4.

persone

2'271.--

5.

persone

2'568.--

Per ogni

persona

+ 2016.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2025, in BU 43/2023 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg).

2.5

L’art. 22 Las, concernente il

reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9

Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono

computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul

diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte

dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza

netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una

persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o

conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o

maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo

computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza

computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono

interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di

riferimento.

4.

non vengono

computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle

quali il richiedente ha rinunciato;

5.

non viene

computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del

reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per

gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500

franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

1.

non vengono

computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono

computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono

computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e

gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20.

della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio:

Per il

calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle

spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.

22.

Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9

Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

L'art.

6.

Laps regolamenta così il reddito computabile:

“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della

legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti

separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene

computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del

proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b) ...;

c) ...;

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione

federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della

Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura

in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di

sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia

(coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne

o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di

riferimento.

2.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi

della presente legge.

4.

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati

i redditi dei minorenni.”

In

particolare e con riferimento a quanto indica l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps,

l’art 17 LT prevede che sono imponibili i redditi da attività

indipendente e l’art. 26 LT dispone che “in caso di attività lucrativa

indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate”.

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

"

1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il

Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il

conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in

deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali,

statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per

acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi effettivi per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di

applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno

1997.

(LCAMal);

h) i premi per l’assicurazione della perdita di

guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non

obbligatoriamente assicurate.

i) ...;

j) …

2.

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui

debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui

debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza

contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio

dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" 1La spesa per

l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento composte

da una persona:

importo riconosciuto dalla legislazione

sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di riferimento composte

da due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione

sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di riferimento composte

da più di due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione

sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per i coniugi

maggiorato del

20%

2.

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento

convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la

quota-parte imputabile al convivente."

2.6

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), vige il

principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò in

virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità

individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno

esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

2.7

Il p.to C.2. delle linee guida della Conferenza svizzera

delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2025 (ma analogamente valeva per il 2024), relativo ai presupposti del

diritto alle prestazioni, prevede che:

"

1.

Ha diritto a un sostegno finanziario chi non è in grado di provvedere

alla copertura dei bisogni primari con i propri mezzi e facendo valere le

proprie pretese, oppure non è in grado di farlo tempestivamente.

2.

L’ammontare per la

copertura dei bisogni primari scaturisce dal numero di persone facenti parte di

un’unità di riferimento che convivono in un’economia domestica.

3.

Per evitare effetti

soglia, nella copertura dei bisogni primari possono essere considerate le PCi

di promozione, i SI e le FR.

4.

Per evitare una

situazione di necessità incombente o temporanea, possono essere accordate

prestazioni una tantum anche se il minimo vitale sociale può essere coperto

dalla persona interessata con mezzi propri.”

Le relative spiegazioni, alla

lett. d) dispongono, inoltre, che:

" Indipendenti

L’esercizio di

un’attività indipendente non esclude (perlomeno temporaneamente) un diritto

all’aiuto sociale. Nell’ambito del sostegno agli indipendenti, occorre

fondamentalmente distinguere se un sostegno deve essere accordato

transitoriamente, fino alla cessazione dell’attività indipendente o nell’attesa

che quest’ultima diventi redditizia, o se deve essere mantenuto durevolmente,

per assicurare al beneficiario un’integrazione sociale e una strutturazione

della giornata.

Gli aiuti transitori

presuppongono da un lato la disponibilità del richiedente a fare eseguire una

perizia volta a determinare se vi sono le condizioni per la sopravvivenza

economica dell’impresa e, dall’altro, la stipulazione di una convenzione

scritta.

Nella convenzione

dovranno essere disciplinati i termini per l’esecuzione della perizia e per la

presentazione della documentazione necessaria allo scopo, la durata del

sostegno complementare, i termini per la verifica del risultato economico, le

indicazioni relative al salario da conseguire nonché la forma di cessazione

della prestazione finanziaria.

Nel caso in cui una

persona beneficiaria delle prestazioni di aiuto sociale non possa essere

collocata, l’istanza competente può autorizzarla a esercitare un’attività

indipendente a condizione che il reddito realizzabile copra almeno le spese di

esercizio e che il sostegno non comporti una distorsione della concorrenza.

Il beneficiario deve

essere tenuto a presentare almeno una contabilità minima. I termini della

convenzione devono essere definiti in un contratto scritto.”

La “Direttiva Laps 3 / 2004

Gennaio 2004” elaborata dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS),

Servizio centrale delle prestazioni sociali, relativa alle spese professionali

(art. 8 cpv. lett. a Laps), prevede, in particolare, quanto segue:

" Le altre spese

professionali sono le spese, sopportate dal richiedente, necessarie

all’esercizio della professione (acquisto attrezzi e strumenti di lavoro, -

compresi hard e software EED -, libri e riviste specializzate, abiti di lavoro,

ecc.). (…)

E’ ammessa la

deduzione delle spese effettive, ma deve essere giustificata sia la totalità

delle spese effettive, sia la loro necessità in relazione alla professione del

contribuente. (…)

Diversamente dalla

prassi in vigore a livello fiscale, l’organo competente non applica il forfait

previsto, ma computa esclusivamente le spese documentate, cioè previa

presentazione dei giustificativi relativi alla globalità delle spese e della

loro necessità professionale. Tali documenti devono risultare nell’incarto

cartaceo.”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137, consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021

del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79

consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020.

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. =

DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125.

2.8

Nella presente evenienza, con domanda del 29 gennaio 2024 RI

1.

ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las - di cui beneficiava già

sostanzialmente da settembre 2018 – anche per il mese di gennaio 2024 (cfr.

doc. 1469-1471 e supra consid. 1.1.).

In allegato alla propria

richiesta, la ricorrente ha prodotto:

-

copia del documento “contabilità lavori eseguiti” riferito al

mese di dicembre 2023, nel quale ha elencato entrate per complessivi fr.

4'230.16 ed uscite per totali fr. 4'252.79. Le uscite consistono in:

o

“costi di gestione” per fr. 66.47, in relazione ai quali

nulla è stato allegato;

o

fr. 1'150.- di affitto,

o

fr. 500.- con causale “__________ – assistenza consulenze”,

in relazione ai quali nulla risulta essere stato allegato;

o

fr. 1'000.- di “costi per nafta”, per cui è stata prodotta

la fattura del 29 dicembre 2023 (cfr. doc. 1488);

o

fr. 480.- di “costi per auto”, per i quali agli atti è

stato prodotto un documento “assicurazione pneumatici” datato 19

dicembre 2023, nel quale non è indicato alcun importo (cfr. doc. 1476);

o

totali fr. 441.81 di “acquisto prodotti consumo/vendita”,

in relazione ai quali figurano le fatture d’acquisto (cfr. doc. 1474, 1481,

1484-1487);

o

fr. 75.87 per “benzina”, per i quali sono stati versati

agli atti gli scontrini (cfr. doc. 1482);

o

fr. 250.- di “debito aziendale “__________””;

o

totali fr. 120.09 per “costi per pulizie/prodotti di consumo”,

per i quali agli atti la ricorrente ha versato gli scontrini (cfr. doc.

1477-1479 e 1483)

o

complessivi fr. 131.75 per __________;

o

fr 36.80 come “costi ccb” (cfr. doc. 1472-1473).

Quanto alla voce di fr. 1'000.-

relativa ai “costi nafta”, il TCA rileva che la ricorrente oltre ad

indicarla tra le spese professionali sostenute a dicembre 2023, ha per le

medesime pure richiesto una prestazione speciale in data 29 gennaio 2024.

Tale prestazione speciale le è

stata accordata dall’amministrazione con decisione del 31 gennaio 2024 (cfr.

doc. 1452-1453).

Agli atti figura, un primo

contratto di locazione sottoscritto tra RI 1, in qualità di conduttrice, e __________,

come locatore, a norma del quale la ricorrente loca dal settembre 2021 una “casa

mappale __________” di 4 locali per una pigione mensile di fr. 1'150.-

(cfr. doc. 1447-1448). Un secondo contratto di locazione tra le medesime parti,

per il medesimo immobile e per egual pigione è stato poi sottoscritto con

effetto dal 1° dicembre 2021 (cfr. doc. 1449-1450).

Dagli atti risulta che in seguito

all’emissione della prima decisione di diniego delle prestazioni Las del 30

gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.1. e 1.2.), con mail del 19 febbraio 2024, RI

1.

ha comunicato all’USSI quanto segue:

"

(…) il veicolo viene utilizzato quasi esclusivamente per uso commerciale

(vedi anche documentazione “Debito __________ per autoveicolo commerciale”, già

in vostro possesso e per il quale corrispondo mensilmente la somma di fr.

250.-). (…) avevo già documentato che il veicolo veniva utilizzato per la

consegna dei prodotti, lo smaltimento dei rifiuti, per la spesa, versamenti bancari,

raramente anche per il trasporto di clienti anziane, etc. Il veicolo viene

altresì utilizzato per poter svolgere le consulenze, che negli ultimi mesi sono

state importanti entrate nella mia attività indipendente. Confermo che è

capitato talvolta che utilizzassi il veicolo per agevolare la mia economia

domestica (per scarico immondizia o visite mediche distanti da casa), se non

così non avessi fatto, il tempo da dedicare alla mia attività sarebbe

drasticamente ostacolato (essendo famiglia monoparentale sono da sola nella

gestione di mia figlia). (…)” (cfr. doc. 1443)

Agli atti, relativamente al

veicolo __________, figura la valutazione __________ del 16 febbraio 2024, che

indica fr. 10'600.- quale “prezzo da nuovo nel 2016” e fr. 4'975.- quale

“prezzo secondo __________ (non riparato)” (cfr. doc. 1445).

Con decisione del 23 febbraio

2024, l’USSI, annullando e sostituendo il provvedimento del 30 gennaio

precedente, ha rivisto i propri calcoli nella misura indicata al consid. 1.2.

Ritenuto, però, che il reddito

disponibile residuale dell’unità di riferimento di RI 1 superava comunque il

limite annuo fissato dal DSS, l’erogazione delle prestazioni Las per gennaio

2024.

le è stata, come anticipato, nuovamente negata.

In data 27 febbraio 2024 la ricorrente

ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las per quel mese (cfr. doc.

1416-1418).

In allegato a tale richiesta, la

ricorrente ha prodotto:

-

copia del documento “contabilità lavori eseguiti” per gennaio

2024, nel quale ha elencato entrate per complessivi fr. 2'147.39 ed uscite per

totali fr. 2'100.79. Le uscite si compongono di:

o

“costi di gestione” per fr. 66.44, in relazione ai quali

nulla è stato allegato;

o

fr. 1'150.- di affitto,

o

totali fr. 344.29 di “acquisto prodotti consumo/vendita”,

in relazione ai quali figurano le fatture d’acquisto (cfr. doc. 1432-1434 e

1436-1438);

o

fr. 250.- quale “debito autoveicolo __________”;

o

fr. 85.06 per “benzina”, per i quali sono stati versati

agli atti gli scontrini (cfr. doc. 1421 e 1422);

o

complessivi fr. 132.10 per __________;

o

fr 0.50 come “costi ccb” (cfr. doc. 1472-1473);

o

fr. 20.95 per “__________” (cfr. doc. 1423);

o

totali fr. 51.45 per acquisti “__________” consistenti in pittura

per i muri e altro materiale non leggibile dallo scontrino (cfr. doc. 1421 e 1422).

Con decisione del 29 febbraio

2024, l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione Las di fr. 1'078.- per il

mese di febbraio (cfr. supra consid. 1.4.).

La ricorrente ha impugnato sia la

decisione per le prestazioni Las di gennaio 2024, sia quella per il mese di

febbraio (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.).

In occasione di un incontro

tenutosi presso gli uffici dell’USSI nel febbraio 2025, RI 1 avrebbe, tra

l’altro, indicato che “il veicolo è necessario per poter sbrigare le

faccende private nel minor tempo possibile in modo da dedicare più tempo

possibile all’attività indipendente”.

Il collaboratore dell’USSI

presente a quel momento le avrebbe comunicato che “l’utilizzo dei veicoli

per faccende private è una delle ragioni per cui i costi non sono computati nel

calcolo delle prestazioni assistenziali (…) solamente nel caso in cui il

veicolo sia fondamentale all’esercizio dell’attività il nostro Ufficio potrebbe

valutarne il riconoscimento dei costi” (cfr. doc. 509-511).

Le successive osservazioni della

ricorrente al verbale di quell’incontro non hanno modificato, nella sostanza,

quanto precede (cfr. doc. 359-362, in particolare “il funzionario prosegue

spiegandomi nuovamente che il veicolo non è utilizzabile per scopi privati ed

io rispiego le motivazioni per cui, a mio avviso, c’è inapplicabilità di quanto

richiesto dall’USSI e lo prego di prendere in considerazione anche le mie

difficoltà sia a livello pratico che a livello di salute e non da ultimo

gestionale (…)).

Con le decisioni su reclamo del

17.

e del 18 marzo 2025, l’USSI ha, come visto, confermato i propri precedenti

provvedimenti (cfr. supra consid. 1.6. e 1.7.).

A titolo abbondanziale, il TCA

rileva che in occasione del precitato incontro, a RI 1 è stato anche comunicato

che “considerato che è da diversi anni che l’attività della signora non le

permette di raggiungere l’indipendenza economica (…) le viene concesso un

ultimo periodo di 3 mesi per trovare l’indipendenza economica”, ciò che ha

visto il dissenso della ricorrente la quale ha chiesto la concessione di un

periodo più lungo “in quanto attualmente inabile al lavoro nella misura

dell’80%” (cfr. doc. 509).

Il procedere dell’USSI anticipato

alla ricorrente in occasione dell’incontro è stato, poi, confermato con scritto

del 27 febbraio 2025 (cfr. doc. 507).

La ricorrente ha successivamente

chiesto di sospendere “per un ragionevole lasso di tempo”, la “pratica”

relativa “alla concessione dell’ultimo periodo transitorio quale

indipendente” (cfr. doc. 352).

Così ha proceduto anche la sua

legale il 28 marzo 2025, indicando che “la “concessione” di un ultimo

periodo di tre mesi per raggiungere l’indipendenza economica è contestato

poiché si ritiene non conforme allo scopo delle prestazioni sociali”,

chiedendo “parimenti (…) che tale termine venga sospeso in attesa della

decisione formale cresciuta in giudicato. Non essendo però lo scritto inviato

alla signora RI 1 una decisione formale chiedo di ricevere una decisione

formale soggetta a reclamo” (cfr. doc. 345).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2

Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che

l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora

un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite

sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,

mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

prestazioni Las per

gennaio 2024

2.10

La patrocinatrice della ricorrente

censura, innanzitutto, il reddito da attività indipendente della propria

assistita considerato dall’USSI nei propri calcoli volti a stabilire il diritto

della medesima, o meno, a percepire le prestazioni Las per il mese di gennaio

2024.

In particolare, l’amministrazione

non avrebbe, secondo la tesi ricorsuale a torto, dedotto dalle entrate

dell’attività indipendente una serie di spese che RI 1 pretende essere

professionali e necessarie.

Chiamato a pronunciarsi, il TCA

rammenta innanzitutto che il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente

possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza delle stesse (cfr. DTF 149 V 250 consid. 6.2.1.;

STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_495/2019 del 31

ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.;

STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid.

3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Nel settore specifico quanto

appena indicato trova riscontro nella Direttiva riprodotta supra consid. 2.7.

a. Per quanto concerne i “costi di

gestione”, quantificati nella contabilità del mese di dicembre 2023 in fr.

66.47

e che la patrocinatrice di RI 1 ha ricondotto “principalmente” a “spese

postali”, questa Corte rileva che tali esborsi non sono comprovati. Le

pretese relative spese professionali non possono, dunque, essere dedotte dal

reddito conseguito dalla ricorrente.

b. In relazione alle spese di

telefonia mobile / internet, secondo questa Corte, l’operato dell’USSI, che ne

ha tenuto conto deducendole quali spese professionali necessarie in ragione di

½ (e non, come postulato da RI 1, interamente), deve essere tutelato.

La motivazione

dell’amministrazione, relativa al fatto che in buona sostanza tanto la

telefonia mobile, quanto internet, vengono con tutta verosimiglianza impiegati

dalla ricorrente anche per scopi privati, è, infatti, del tutto condivisibile.

Del resto, non risulta in alcun

modo comprovata la tesi ricorsuale che vorrebbe quelle utenze “utilizzate

(…) principalmente per scopi professionali”; basti pensare che il numero di

cellulare della ricorrente figura come riferimento per i medici (cfr. per

esempio doc. 1407-1408) o che la ricorrente ha asserito di avere preso contatto

diverse volte telefonicamente con l’USSI (cfr. doc. 359) e che l’abbonamento “__________”

da fr. 46.85 comprende consultato online in data 23 luglio 2025; sull’utilizzo

di internet e sui suoi limiti cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid.

3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007

consid. 4.3.).

c. A ragione, per quanto riguarda il

diniego al diritto di percepire le prestazioni Las per gennaio 2024, l’USSI ha

ritenuto che le spese relative al veicolo della ricorrente non possono essere

considerate quali spese professionali necessaria per l’esercizio dell’attività

indipendente.

Risulta infatti dalla

documentazione versata in atti che i prodotti per svolgere l’attività

indipendente di onicotecnica, che RI 1 esercita al proprio domicilio, vengono

ordinati dalla ricorrente prevalentemente online (cfr. doc. 1474-1475 e

1484-1487).

Inoltre, il TCA rileva che

rispetto al domicilio dell’interessata il supermercato __________, ove è

possibile rifornirsi anche di prodotti per la pulizia, dista 400 metri per un

tragitto a piedi di 5-6 minuti, con una fermata del bus e quindi del mezzo

pubblico a 300 metri dall’abitazione ed un’altra a 290 metri.

La stazione FFS (dove c’è anche

l’ufficio postale) si trova, invece, a 600 metri, per 7-8 minuti di tragitto a

piedi.

Inoltre, a 180 metri

dall’abitazione di RI 1, e meglio al parcheggio di __________, vi sono i

cassonetti interrati per la raccolta dell’immondizia.

Per esempio, inoltre, il negozio __________,

ove la ricorrente ha fatto spese il 29 dicembre 2023, si trova a 700 metri

dalla sua abitazione, tra la __________ e la stazione (cfr. googlemaps).

Per tutti questi spostamenti,

asseritamente necessari allo svolgimento dell’attività indipendente, quindi,

non è comprovata la necessità di utilizzare un autoveicolo.

Va, peraltro, ricordato che in

una recente sentenza 8C_375/2025 dell’8 luglio 2025 l’Alta Corte ha dichiarato

inammissibile il ricorso presentato da un’assicurata che, in materia di

prestazioni complementari, si era vista negare dall’Autorità cantonale il

riconoscimento delle spese relative all’utilizzo dell’automezzo privato, a suo

dire indispensabile per recarsi sul posto di lavoro.

Con sentenza EL

200.

2024 511 del 27 maggio 2025, il Verwaltungsgericht des Kantons Bern,

Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, aveva, in particolare, stabilito che “Der

zur Bestreitung des Arbeitswegs mit dem öffentlichen Verkehr anfallende

zeitliche Aufwand von rund zwei Stunden pro Arbeitstag kann – mit Blick auf die

auch im Bereich der EL geltende Schadenminderungspflicht (BGE 150 V 105 E. 6.5

S. 117, 140 V 267 E. 5.2.1 S. 274; SVR 2020 EL Nr. 6 S. 21, 9C_251/2019 E.

7.3.1) – keinesfalls als unzumutbar betrachtet werden (vgl. auch Urteil des

Verwaltungsgerichts des Kantons Bern EL 200 2015 32 vom 23. April 2015 E. 3.2).

Daran ändert auch die geringere Fahrzeit mit dem privaten Auto nichts. Aus

EL-rechtlicher Sicht liegt kein ungünstiger Fahrplan vor. Des Weiteren bestehen

keine Anhaltspunkte, wonach die Beschwerdeführerin aus gesundheitlichen oder

anderen Gründen nicht in der Lage wäre, den Arbeitsweg mit den öffentlichen

Verkehrsmitteln zu bestreiten; entsprechendes wird auch nicht geltend gemacht.

Unter diesen Umständen kann nicht von einer Unzumutbarkeit der Benützung der

öffentlichen Verkehrsmittel zur Bestreitung des Arbeitsweges ausgegangen

werden.» (consid. 3.3.)

In relazione alla circostanza che

del veicolo non viene, in ogni caso, fatto uso esclusivamente professionale è

la stessa RI 1 ad avere indicato che “Confermo che è capitato talvolta che

utilizzassi il veicolo per agevolare la mia economia domestica (per scarico

immondizia o visite mediche distanti da casa), se non così non avessi fatto, il

tempo da dedicare alla mia attività sarebbe drasticamente ostacolato (essendo

famiglia monoparentale sono da sola nella gestione di mia figlia)”, o

ancora che “il veicolo è necessario per poter sbrigare le faccende private

nel minor tempo possibile in modo da dedicare più tempo possibile all’attività

indipendente” (cfr. supra consid. 2.8.)

La patrocinatrice della

ricorrente, a comprova dell’asserita necessità di utilizzare la macchina a

scopi professionali, pretende che i certificati medici in atti attesterebbero “che

la signora RI 1 a causa di problemi di salute è limitata nei suoi spostamenti”.

Ora, il solo certificato medico

in atti per il mese di gennaio 2024 è stato redatto dalla dr.ssa med. __________

(medico generalista) il 7 marzo 2024 e attesta un’inabilità per malattia al

100% dal gennaio precedente, senza però riferire di alcuna limitazione motoria

della ricorrente (cfr. doc. 1347).

Il certificato del dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e traumatologia, che attesta l’inabilità

lavorativa della ricorrente dal 19 febbraio 2024 (cfr. doc. 1408), unitamente

al fatto ch’ella ha, poi, dovuto acquistare un tutore (cfr. doc 1330 “stivale

__________”), potrebbe eventualmente corroborare la tesi ricorsuale circa

le difficoltà di spostamento di RI 1, ma in ogni caso solo con riferimento a

quelle del marzo 2024.

Va comunque sottolineato che

l’amministrazione si è detta disposta ad esaminare se “possono essere se del

caso riconosciute spese puntali per la benzina qualora la ricorrente dimostri

effettivamente di aver utilizzato l’auto per scopi professionali” (cfr. supra

consid. 1.10).

d. Relativamente alla voce indicata

nella contabilità mensile di RI 1 come “__________- assistenza consulenze”,

la ricorrente fa valere che tale consulenza le avrebbe “permesso di svolgere

le consulenze e percepire l’incasso di fr. 3'433.32 dell’11.12. Diversamente

l’incasso per questa consulenza deve essere diminuito di fr. 500.00 e quindi

essere indicato in fr. 2'933.32 (…)” (cfr. supra consid. 1.8.).

Questa Corte rileva che dalla

documentazione bancaria in atti risulta che il 13 dicembre 2023 la ricorrente

ha versato a “__________”, fr. 500.- con la causale “assistenza per

consulenze” (cfr. doc. 1493).

Seppure la ricorrente non ha

comprovato, al di là del versamento a beneficio di __________, la natura

professionale di tale esborso, per maggiore tranquillità e considerato che

l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo

(cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143;

STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr.

2.

pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie

debba essere ulteriormente indagata dall’USSI, che dovrà chiarire la natura di

tale esborso, che avrebbe permesso alla ricorrente di ottenere il reddito di

fr. 3'433.32 in data 11 dicembre 2023 (cfr. supra consid. 1.8).

A

proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che,

per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la

nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de

la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b

p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25

settembre 2007 consid. 3.2.)

Al

riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una

sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha,

inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA

applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33

cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire

un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto

essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

La

decisione su reclamo del 17 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti vanno

rinviati all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per

chiarire se l’esborso di fr. 500.- costituiva, o meno, una spesa necessaria per

lo svolgimento dell’attività indipendente della ricorrente.

2.11

Seppure la questione non rientri tra

le censure ricorsuali, il TCA rileva che tanto dalla tabella di calcolo

allegata alla decisione del 23 febbraio 2024, quanto da quella allegata alla

decisione su reclamo risulta che la sostanza di fr. 1'188.- è stata computata

integralmente nel calcolo per determinare se RI 1, per il mese di gennaio 2024,

aveva o meno diritto alle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.2. e 1.6.) e

non suddivisa su dodici mesi.

La direttiva USSI del gennaio

2021.

(cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente

quale tema il “computo della sostanza”, nella sua versione

consultabile l’11 settembre 2025) nel caso di specie non è stata espressamente

richiamata dall’amministrazione.

Essa è tuttavia stata applicata in

concreto.

La disposizione in esame, in

particolare al punto b, pag. 2/3, prevede quanto segue:

"

b. Procedura

Computo sostanza

disponibile

Nel calcolo volto a

determinare l’eventuale prestazione assistenziale va considerata la sostanza

disponibile quale reddito, vale a dire la sostanza dedotta la quota esente per

tipologia di sostanza come all’art. 22 lett. a n. 2 Las, presente al momento

della domanda. Contrariamente al calcolo Laps (che prevede il consumo

dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi,

analogamente alla Prestazione complementare), per la determinazione della

prestazione assistenziale dev’essere considerata la situazione finanziaria

effettiva al momento della richiesta per stabilire nel mese in questione in che

misura è coperto il fabbisogno, ritenute le spese e le entrate effettivamente

presenti. Di conseguenza la situazione dev’essere valutata di mese in mese.

Computo sostanza non

immediatamente disponibile

Sostanza immobiliare

Qualora l’utente

comprovi che la sostanza immobiliare è difficilmente liquidabile in tempo

utile, si potrà eccezionalmente concedere una deroga al computo della stessa

per un periodo limitato (3 mesi, eventualmente rinnovabili), facendo

sottoscrivere all’interessato un impegno di vendita. Sostanza mobiliare Nel

caso la sostanza mobiliare non fosse immediatamente disponibile, l’USSI

valuterà la concessione di un’eventuale deroga al computo per il periodo

strettamente necessario alla sua liquidazione. In tal caso, al fine del

successivo recupero delle prestazioni assistenziali così versate, viene

sottoposta all’interessato una dichiarazione di riconoscimento di debito.”

(sulla portata delle direttive

amministrative cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21

maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid.

2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.

3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144

V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF

132.

V 121 consid. 4.4 pag. 125.).

Al riguardo, questa Corte rileva,

innanzitutto, che, come visto, la Disposizione USSI del gennaio 2021 prevede

che per il computo della sostanza disponibile ci si deve scostare da quanto

previsto dalla Laps.

Sennonché quanto indica, poi, la

medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del

quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto

della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento

del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).

Visto l’utilizzo dei medesimi

termini tra nella direttiva USSI e nell’art. 10a Laps, non vi è ragione di

computare la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni

dell’assistenza sociale.

Per

prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri

calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo

dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.

Questa

prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio

STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA 42.

2012.9

del 24 ottobre 2012) e ribadita anche di recente da questa Corte (cfr.

STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025; STCA 42.2025.11 del 20 giugno 2025,

cresciute incontestate in giudicato).

A

differenza di quanto indicato dall’USSI nel proprio scritto del 12 agosto 2025

(cfr. doc. X e supra consid. 1.13.), nella STCA 42.2023.27 del 5 settembre

2023, questa Corte non ha “convalidato” la prassi dell’amministrazione

consistente nel computo integrale della sostanza per ogni mese.

In

quel caso, il TCA, pronunciandosi sulla fattispecie di un assistito al quale

erano state negate le prestazioni Las poiché l’amministrazione, dopo avere concesso a quel ricorrente le

prestazioni assistenziali non computando transitoriamente la sua quota di una

comproprietà immobiliare, ne ha poi tenuto conto - ritenuto che l’assistito non

aveva comprovato alcuno sforzo nell’ottica di vendere a sua quota - nei propri

calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, che gli ha negato in

ragione di un’eccedenza di reddito, ha stabilito quanto segue:

"

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che, trascorsi

infruttuosamente, dal profilo della vendita della sostanza immobiliare del

ricorrente, nove mesi, nel corso dei quali l’USSI ha concesso le prestazioni

Las senza computare l’immobile, la resistente, preso atto che nessun passo

concreto ad ottemperanza dell’impegno di vendita sottoscritto era stato messo

in atto lo ha, poi, correttamente tenuto in considerazione ( come “proprietà

fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria” con

una quota esente di fr. 10'000.-; cfr. doc. 2.6.) nel calcolo volto a

determinare il diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali e gliele ha

negate, ritenuto, peraltro, il carattere sussidiario delle medesime (cfr. supra

consid. 2.6.).

Per questo motivo, del

resto, la giurisprudenza e le direttive CSIAS prevedono che di regola non

esiste un diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.”

(cfr. STCA 42.2023.27

del 5 settembre 2023 consid. 2.7.)

In

quell’occasione, il TCA non ha puntualizzato il fatto che il computo integrale

della sostanza su base mensile da parte dell’USSI fosse errato, ritenuto che quella

sostanza, per ammontare, tanto se considerata integralmente ogni mese, quanto

divisa (come avrebbe dovuto essere il caso) nella corretta quota parte mensile

di 1/12, non avrebbe modificato l’esito di quella vertenza, dato che in ogni

caso le prestazioni Las sarebbe state negate.

Alla

luce di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale la decisione su reclamo

del 17 marzo 2025 deve essere annullata anche da questo profilo e gli atti

trasmessi all’USSI affinché rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle

prestazioni Las per gennaio 2024, computando la quota di 1/12 della sostanza

(cfr. STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025; STCA 42.2025.11 del 20 giugno 2025).

Nell’operare

il proprio calcolo, l’amministrazione, dovrà tenere anche conto di quanto ha

indicato nella decisione su reclamo circa il fatto che “Nella tabella di

calcolo relativa alla decisione di gennaio 2024 andava quindi inserito alla

voce 204 “reddito attività indipendente contribuente” l’importo di CHF 28'987.-

(2'415.56x12) dal quale viene dedotta la “franchigia reddito da lavoro” del 20%

fino ad un massimo di CHF 500.- per un “reddito del lavoro computato” di CHF

23'167.- e non di CHF 18'304.- come stabilito dall’USSI. In base ai nuovi

importi risulta che il fabbisogno della signora RI 1 presenta in realtà

un’eccedenza di CHF 1'081.- e non di CHF 676.- come stabilito dall’Ufficio

(cfr. tabella allegata). Seppure in base ai nuovi calcoli risulta una

situazione peggiorativa per la reclamante, considerato però che già con

decisione del 23 febbraio 2024 il fabbisogno della reclamante era coperto, la

modifica resta ininfluente in quanto la decisione resta sempre negativa e la

prestazione di gennaio 2024 va ad ogni modo rifiutata.” (cfr. supra consid.

1.6.).

Prestazioni Las per febbraio

2024.

2.12

Nel contestare la decisione su

opposizione relativa alle prestazioni del mese di febbraio 2024, la

patrocinatrice della ricorrente riprende le motivazioni esposte contro la

decisione su opposizione relativa al mese precedente. Le pretese ricorsuali con

riferimento alle prestazioni Las di febbraio che concernono il “salario

terzi”, rispettivamente l’assicurazione degli pneumatici, sono irricevibili

in quanto la decisione impugnata non si pronuncia su tali elementi, il cui

riconoscimento a titolo di spese aziendali con conseguente deduzione dal

reddito è stato postulato solo per il mese di gennaio 2024.

La

costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF

9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020

consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016

del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;

STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

In

concreto, la decisione su reclamo del 18 marzo 2025, inerente alle prestazioni

Las per il mese di febbraio, non concerne né il riconoscimento a titolo di

spesa professionale di un “salario terzi”, né dell’assicurazione

pneumatici.

Tali

censure, per quanto attiene alla prestazione di diritto per febbraio 2024,

sono, quindi, irricevibili.

Contestati,

per quanto attiene alle prestazioni Las del mese di febbraio e poiché fatti

valere a titolo di spese professionali dalla ricorrente per quel periodo,

possono quindi essere il “debito autoveicolo terzi” di fr. 250.-,

il solo parziale riconoscimento delle spese __________ ed il mancato

riconoscimento dei costi di gestione. Per tutti questi elementi valgono le

considerazioni già esposte al considerando 2.10.

A mente di questo Tribunale,

quanto indica l’avv. RA 1, in merito al fatto che “visto che la ricorrente

non dispone di un’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, quando

è ammalata non percepisce alcuna entrata, ma evidentemente i costi fissi per la

sua attività indipendente devono essere pagati anche in questo periodo (per es.

locazione, abbonamenti, utenze …). A fronte di un reddito per il mese di

gennaio 2024 di soli fr. 2'147.39, ne consegue dunque un guadagno per

l’attività indipendente di quel mese di fr. 0.-.” non può essere seguito,

ritenuto che i costi per la locazione dello studio sono stati tenuti in

considerazione dall’USSI in ragione di fr. 1'150.-. Per gli abbonamenti __________,

già si è detto.

A proposito del computo della

sostanza, come indicato al consid. 2.10., la Direttiva USSI del gennaio 2021 non

può trovare applicazione.

Nella

misura in cui l’importo della prestazione Las per febbraio 2024, e meglio fr.

1'078.-, è stato determinato tenendo in considerazione l’integralità della

sostanza ed non la quota parte di 1/12 (cfr. supra consid. 1.12.), anche la

decisione su reclamo del 18 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti

ritrasmessi all’USSI affinché ricalcoli l’importo delle prestazioni Las per

febbraio 2024, computando la quota di 1/12 della sostanza (cfr. STCA 42.2025.8

del 16 giugno 2025; STCA 42.2025.11 del 20 giugno 2025).

Nel

nuovo calcolo, l’amministrazione non dovrà conteggiare spese fatte valere dalla

ricorrente come professionali ma che tali, per le motivazioni già esposte (cfr.

supra consid. 1.11.) non possono essere considerate (“A titolo

abbondanziale, si rileva che nel presente caso l’USSI non avrebbe dovuto

considerare come comprovati anche i costi della benzina, pari a CHF 65.06, in

quanto la sola ricevuta di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare

lo “scopo professionale”; cfr. supra consid. 1.7.).

2.13

Alla

luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 17 marzo 2025 deve

essere annullata e gli atti trasmessi all’USSI affinché proceda ai sensi di

quanto indicato al consid. 2.10. lett. d. e 2.11.

La

decisione su reclamo del 18 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti

trasmessi all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.12.

2.14

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per

le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per

quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui

rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione

per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per

leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia

e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia,

quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica

e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto,

trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in

primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per

quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore

dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non

abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza

sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024

consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA

42.2023.30

del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio

2023.

consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui

ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

2.15

Le domande dell’insorgente volte alla concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. supra

consid. 1.8.) devono essere intese, dunque, solo come richieste di gratuito

patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza

sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n.

22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone

dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.16

Accolti i due ricorsi nella

misura di quanto indicato ai consid. 2.11. e 2.12, la ricorrente, rappresentata

da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili da

mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la relativa richiesta di ammissione

al gratuito patrocinio (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.22) è divenuta priva

di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021

del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid.

5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo

2012.

consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010

del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2025.22 e 42.2025.23 sono congiunte.

2. Il ricorso del 5 maggio 2025

contro la decisione su reclamo del 17 marzo 2025 è accolto ai sensi dei

considerandi e gli atti sono rinviati all’USSI e affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid.

2.10. lett. d e 2.11.

3. Il ricorso del 5 maggio 2025

contro la decisione su reclamo del 18 marzo 2025 è accolto ai sensi dei

considerandi e gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di

quanto indicato al consid. 2.12.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

§ L’USSI

verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’200.-- (IVA

inclusa)

a titolo di ripetibili per la procedura davanti al TCA.

§§ Le istanze tendenti alla concessione del

gratuito patrocinio

sono divenute prive d’oggetto.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti