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Decisione

42.2025.24

Correttamente USSI ha tenuto conto, nell'UR, anche della figlia minorenne affidata alla ricorrente, di alimenti e AF. A ragione considerate IDI, valore locativo e non computate spese che rientrano nel forfait di mantenimento o che esulano da spese di gestione e manutenzione fondi

4 settembre 2025Italiano54 min

supra consid. 1.7.) sono poi state espresse relativamente ai premi di cassa malati

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.24-25

CL/DC/gm

Lugano

4 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2025 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 17 e del

18 aprile 2025 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1 - cittadina svizzera, nata nel 1978 (cfr. doc. 318 ed all. A2 a doc. I) - a

gennaio 2025 si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio chiedendo il

riconoscimento delle prestazioni assistenziali.

Consegnatale

la Check-list il 21 gennaio 2025 (cfr. doc. 414), ella ha completato la

documentazione richiesta il 23 gennaio 2025 (cfr. doc. 414).

1.2. Con

decisione del 27 febbraio 2025, l’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (in seguito: USSI) ha respinto la domanda di prestazioni Las

per il mese di gennaio 2025 ritenendo che, per l’unità di riferimento della

richiedente, composta dalla medesima e dalla figlia __________ (nata nel 2009),

non risultava un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza (cfr. doc. 383-385).

Nei

propri calcoli volti a determinare il diritto, o meno, di RI 1 a percepire le

prestazioni Las per gennaio 2025, l’USSI ha tenuto conto:

-

a titolo di reddito computabile Las, di fr. 2'568.- al mese, pari a fr.

30'817.- annui;

-

a titolo di spesa computabile Las, di fr. 16’603.- all’anno (pari a fr.

1'383.- al mese), dei quali fr. 3'772.- annui (pari a fr. 314.-/mese) di spesa

alloggio, fr. 9'433.- annui (pari a fr. 786.-/mese) di premi assicurazioni

malattia (poi computate come “Sussidio cassa malati (RIPAM)”), fr.

2'806.-/anno (pari a fr. 233.- al mese) quali altre spese computabili Las (“con

limiti massimi”, ove rientrano le spese di gestione e manutenzione di fondi

e fabbricati nel Comune di domicilio ed interessi ipotecari per l’abitazione

primaria) ed infine fr. 592.-/anno (pari a fr. 49.- al mese) a titolo di “altre

spese computabili Las (senza limiti massimi)”, pari ai contributi

AVS/AI/IPG/AD/AINP e II pilastro dell’interessata.

Computando,

oltre alle precedenti voci di calcolo, un fabbisogno di base Las di fr. 1'624.-

(per un’unità di riferimento composte da due persone), è risultata un’eccedenza

di fr. 347.- al mese (cfr. doc. 383).

Per

giungere alla cifra di fr. 30'817.- annui e quindi di fr. 2'568.- al mese

suindicata come reddito computabile Las, l’USSI ha, innanzitutto, computato un

“reddito attività dipendente contribuente/figli minorenni” per fr.

780.-, dai quali ha dedotto la “franchigia reddito da lavoro” di fr.

240.-, per un totale di fr. 540.-.

È

stato poi tenuto in considerazione il valore locativo dell’appartamento di

proprietà dell’interessata, pari a fr. 3'772.- all’anno.

L’USSI

ha, inoltre, computato le “indennità per perdita di guadagno

dall’assicurazione contro la disoccupazione” percepite dalla richiedente

nel mese di gennaio 2025 nella misura di annui fr. 7'605.- (pari a fr. 633.75

al mese), gli alimenti per __________ in fr. 14'400.- annui e gli “AF base”

per la medesima, pari a fr. 4'500.-, sempre su base annua.

Per

quanto attiene alla sostanza computabile, il TCA rileva, da una parte, che la

sostanza mobiliare è stata considerata dall’USSI in fr. 0.- ragione del computo

della quota esente di fr. 12'000.- e, d’altra parte, che il valore della

proprietà fondiaria nel Comune di domicilio (considerato in fr. 58'826.-) è

stato azzerato da debiti privati e ipotecari, nonché dalla quota esente per

l’abitazione primaria (fr. 100'000.-).

L’amministrazione

ha, infine, tenuto conto di spese per l’alloggio Las pari al valore locativo

(cfr. doc. 383-385).

1.3. Con

una seconda decisione del 27 febbraio 2025 e per il mese di febbraio 2025,

l’USSI ha riconosciuto a beneficio di RI 1 una prestazione Las di fr. 283.-

(cfr. doc. 372-375).

Nei

propri calcoli volti a determinare il diritto, o meno, della ricorrente a

percepire le prestazioni Las per febbraio 2025, l’USSI ha tenuto conto:

-

a titolo di reddito computabile Las di fr. 1’889.- al mese, pari a fr.

22’672.- annui;

-

a titolo di spesa computabile Las di fr. 1'334.- al mese (pari a fr.

16’011.- annui), dei quali fr. 314.- di spesa alloggio, fr. 786.- di premi

assicurazioni malattia (poi computate come “Sussidio cassa malati (RIPAM)”)

e fr. 233.- al mese quali altre spese computabili Las (con limiti massimi, ove

rientrano le spese di gestione e manutenzione di fondi e fabbricati nel Comune

di domicilio ed interessi ipotecari per l’abitazione primaria).

Computando,

oltre alle precedenti voci di calcolo, un fabbisogno di base Las di fr.

1'624.-, è risultato un fabbisogno scoperto di fr. 283.- al mese (cfr. doc.

374).

In

particolare, per giungere alla cifra di fr. 22'672.- annui suindicata, l’USSI

ha computato “reddito attività dipendente contribuente/figli minorenni”

per fr. 0.-, il valore locativo dell’abitazione, pari a fr. 3'772.- all’anno,

gli alimenti per fr. 14'400.- annui percepiti da __________ e gli “AF base”

per la medesima, pari a fr. 4'500.-.

Anche

in questo caso, il valore della proprietà fondiaria nel Comune di domicilio è

stato considerato nella misura di fr. 0.- in ragione del maggior ammontare

della somma dei debiti privati e ipotecari e della quota esente per l’abitazione

primaria.

L’amministrazione

ha tenuto conto di spese per l’alloggio Las pari al valore locativo (cfr. doc.

375).

1.4. Il

10 marzo 2025, RI 1 ha impugnato entrambi i provvedimenti resi nei suoi

confronti il 27 febbraio precedente facendo valere le seguenti argomentazioni:

"

(…) vi chiedo come posso vivere con CHF 283.- da gennaio 2025 a vostra

prossima decisione? Vi chiedo gentilmente fare ricalcolo di riassunto di dati

finanziari.

Vi comunico che da mese

di gennaio ricevo solo alimenti per mia figlia __________ CHF 1200.- e AF CHF

375.-.

Non ci sono redditi:

non sto lavorando, non ho più il diritto per l’indennità, in allegato vi

trasmetto la copia di Decisione della Cassa.

Interessi ipotecari

2024: CHF 4'940.-, in allegato copia estratto interessi 2024 di __________.

Controllare anche i

premi di assicurazione malattia e spese di gestione condominio: in allegato

copia preventivo, tassa cane, tassa rifiuti.” (cfr. doc. 299).

1.5. Con

due decisioni del 14 marzo 2025, l’USSI ha riconosciuto a favore di RI 1 una

prestazione Las mensile di fr. 283.- per i mesi di marzo ed aprile 2025 (cfr.

doc. 251-260).

Nei

propri calcoli, l’amministrazione ha tenuto conto degli stessi importi di cui

alla decisione del 27 febbraio 2025, emessa per il mese di febbraio (cfr. supra

consid. 1.3.).

1.6. Con

reclamo del 24 marzo 2025, l’interessata ha impugnato anche le decisioni del 14

marzo 2025, relative alle prestazioni Las dei mesi di marzo ed aprile 2025,

chiedendo all’amministrazione “di fare il ricalcolo dei dati finanziari da

gennaio 2025 come da mio reclamo del 10.03.2025”, ribadendo che “dal

mese di gennaio ricevo solo alimenti per mia figlia __________ CHF 1200.- e AF

di CHF 375.-“ e che “Non ci sono altri redditi” (cfr. doc. 137).

1.7. Con

una prima decisione su reclamo del 17 aprile 2025, pronunciandosi sul diritto

dell’interessata alle prestazioni Las per i mesi di gennaio e febbraio 2025,

l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo presentato da RI 1 il 10 marzo

precedente, e meglio come segue:

" (…) Nel

caso di specie è pacifico che, per il mese di gennaio 2025, in base al

conteggio della Cassa Disoccupazione __________ relativo al mese di dicembre

2024 del 13 gennaio 2025, risultano a favore della signora RI 1 sia un guadagno

intermedio lordo di CHF 65.30 (CHF 780.- annuali), sia un’indennità di

disoccupazione di CHF 633.75 lordi (CHF 7'605.- annuali).

L’USSI ha quindi

correttamente proceduto a computare le citate entrate quale reddito,

deducendone gli oneri sociali (cfr. voce “altre spese computabili LAS (senza

limiti massimi)”). Per il reddito da lavoro, l’Ufficio ha inoltre

correttamente dedotto la franchigia del 20%.

È altresì corretto che

l’USSI abbia considerato tali entrate per il mese di gennaio 2025 in quanto

percepite il 13 gennaio 2025.

Per il mese di febbraio

2025, considerato che la signora RI 1 non disponeva più di nessuna entrata, a

ragione, l’USSI non ha computato nessun reddito da attività indipendente o

indennità per perdita di guadagno.

Su questo punto il

reclamo è respinto.

N. In riferimento agli

alimenti, come anche affermato dalla signora RI 1, sia per il mese di gennaio

2025 sia per il mese di febbraio 2025 la stessa ha ricevuto CHF 1'200.- (CHF

14'400.- annuali) di alimenti e CHF 375.- (CHF 4'500.- annuali) di AF dall’ex

marito in favore della figlia __________.

Anche in questo caso,

l’USSI ha quindi correttamente considerato tali entrate per il computo delle

prestazioni assistenziali dei mesi in questione in quanto rientranti tra quelle

che costituiscono reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps.

Anche su questo punto

il reclamo è respinto.

O. In relazione alla

richiesta di riconoscimento del preventivo delle spese di condominio, della

tassa cani 2024 e della tassa rifiuti, si rileva che le stesse non rientrano

tra le “spese di gestione manutenzione dei fondi e fabbricati nel Comune di

domicilio” previste nella tabella di calcolo.

Quest’ultime,

conformemente alla direttiva Laps 2/2015 corrispondono al 20% del valore

locativo dell’immobile se questo è stato costruito da più di 10 anni.

Le Direttive riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025 stabiliscono un

fabbisogno di CHF 1’624.- mensili per due persone il quale, secondo le linee

guida CSIAS, include le spese di alimentazione, bevande e tabacco,

abbigliamento e calzature, consumi energetici (escluse le spese accessorie),

gestione generale dell’economia domestica, cura personale, spese di trasporto,

comunicazioni a distanza, internet, radio/TV, formazione, tempo libero, sport,

intrattenimento, altre.

Le spese della tassa

dei rifiuti e della tassa dei cani rientrano in tale minimo vitale e per questo

motivo non possono essere riconosciute ulteriormente.

Per quanto riguarda le

spese di condominio, le stesse possono essere riconosciute dall’USSI, se

sufficientemente comprovate, tramite richiesta separata di riconoscimento di

una prestazione speciale.

Anche su questo punto

il reclamo è respinto.

P. In relazione alla

contestazione della reclamante circa il computo del premio di cassa malati si

rileva che giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps (a cui l’art. 22 Las rinvia),

quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati

Fatti

i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al

massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai

sensi della (…) LCAMal. Il premio medio di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1

lett. g Laps è definito dagli artt. 28 e 29 LCAMal.

Il pto 3 inerente i

premi di cassa malati delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2025 prevede che “(…) Nel caso in cu il premio

effettivo a carico del beneficiario superasse il premio medio di riferimento

(massimale), l’USSI versa all’assicurato il premio effettivo, deducendo la

differenza dall’importo del fabbisogno mensile”.

Come detto, nel calcolo

volto a stabilire la prestazione assistenziale spettante alla signora RI 1 per

i mesi di gennaio e febbraio 2025, va tenuto conto del premio effettivo

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento del premio medio di riferimento che per il 2025 ammonta a CHF

639.80 mensili (pari a CHF 7'678.- annuali) per gli adulti e CHF 146.30 mensili

(pari a CHF 1'755.-) per i minorenni (…). I premi dell’assicurazione

complementare non sono invece presi a carico dall’USSI.

L’USSI ha quindi

correttamente considerato nel fabbisogno dell’unità di riferimento della

signora RI 1 solo il premio medio di riferimento della cassa malati

obbligatoria, tralasciando i premi dell’assicurazione complementare.

Anche su questo punto

il reclamo è respinto.

Q. Infine, in relazione

alla contestazione riguardante gli interessi ipotecari, pacifico è che la

reclamante è comproprietaria del fondo-part. __________ con diritto esclusivo

sull’appartamento n. __________ e nello specifico del n. foglio PPP __________,

quota PPP 55/1000 sito nel Comune di __________ con valore di stima di CHF

58'826.- e valore di reddito [ndr: CHF] 4'191.-. Tale proprietà è gravata da

un’ipoteca __________ con interessi a tasso variabile.

Poiché gli interessi

maturati vengono generalmente addebitati al termine di ogni trimestre, l’USSI,

nell’erogare la prestazione assistenziale, deve far riferimento al tasso

ipotecario conosciuto al momento dell’erogazione della prestazione, solitamente

quello relativo al trimestre precedente. Successivamente, nel caso in cui gli

interessi effettivi dovessero discostarsi da quelli considerati inizialmente,

le decisioni possono essere eventualmente riviste sulla base di questi ultimi.

Nel caso di specie si

rileva che, nelle decisioni relative alle prestazioni assistenziali per i mesi

di gennaio e febbraio 2025, gli interessi avrebbero dovuto essere computati

secondo quanto esposto in precedenza e non in base al calcolo effettuato

dall’USSI.

Considerato quindi un

debito ipotecari di CHF 216'400.- e un tasso d’interesse del 1.802%, sia per il

mese di gennaio 2025 sia per quello dei febbraio 2025 alla voce 306 “interessi

ipotecari per l’abitazione primaria” andavano inseriti CHF 3'900.- quali

interessi ipotecari e non 2'052.- come effettuato dall’USSI (cfr. tabelle di

calcolo allegate).

A tal proposito si

rileva che, per il mese di gennaio 2025, nonostante il computo corretto degli

interessi ipotecari, dalla tabella di calcolo non scaturisce alcun fabbisogno

scoperto bensì un’eccedenza di CHF 266.-.

Per il mese di febbraio

2025 scaturisce invece un fabbisogno scoperto di CHF 363.- e non di CHF 283.-

come stabilito con decisione del 27 febbraio 2025. Considerato che in base ai

nuovi importi la reclamante ha diritto ad una prestazione maggiore rispetto a

quella calcolata in precedenza alla crescita in giudicato della presente

decisione, l’USSI verserà alla signora RI 1 CHF 80.- pari all’importo ancora

scoperto.

Su questo punto il

reclamo è accolto” (cfr. all. A a doc. I).

1.8. Con

decisione su reclamo del 18 aprile 2025, l’USSI ha parzialmente accolto anche

il reclamo presentato da RI 1 contro le decisioni relative alle prestazioni

assistenziali dei mesi di marzo ed aprile 2025.

Innanzitutto,

l’amministrazione ha, sostanzialmente, ripreso le motivazioni esposte nella

decisione su reclamo del giorno precedente per quanto attiene alle entrate

percepite a titolo di alimenti e di AF per __________, respingendo, su questo

punto, le motivazioni addotte in sede di reclamo dall’assistita.

Relativamente

alla voce di calcolo “redditi della sostanza”, l’USSI ha precisato che “la

stessa non riguarda delle entrate percepite dalla signora RI 1, ma si riferisce

al valore locativo della propria abitazione, il quale viene computato

conformemente all’art. 6 Laps. Tale importo viene in seguito dedotto quale

spesa (cfr. voce “spesa di alloggio effettiva”) e non ha quindi nessuna

incidenza sul calcolo del fabbisogno”.

Anche

su questo punto, il reclamo è stato respinto.

Considerazioni

analoghe a quanto indicato nella decisione su reclamo del 17 aprile 2025 (cfr.

supra consid. 1.7.) sono poi state espresse relativamente ai premi di cassa malati

e le relative censure sono state respinte.

Il

reclamo è, invece, stato accolto con riferimento agli interessi ipotecari per

l’abitazione primaria dell’allora reclamante, e meglio come segue:

" (…) in base alla

documentazione prodotta, considerato quindi un debito ipotecario di CHF

215'950.- e un tasso d’interesse dell’1.392% alla voce 306 “interessi

ipotecari per l’abitazione primaria” andavano inseriti CHF 3'006.- quali

interessi ipotecari e non CHF 2'052.- come effettuato dall’USSI (cfr. tabelle

di calcolo allegate).

A tal proposito si

rileva che in base ai nuovi dati, per entrambi i mesi scaturisce un fabbisogno

scoperto di CHF 362.- e non di CHF 283.- come stabilito con decisioni del 14

marzo 2025 (…)” (cfr. all. B a doc. I).

1.9. Con

tempestivo ricorso, RI 1 ha impugnato davanti al TCA le decisioni su reclamo

rese dall’USSI e fatto valere le proprie ragioni come segue:

" (…) Dal

dicembre 2024 come l’entrata per 2 persone: io e mia figlia minorenne __________

nata nel 2009 abbiamo alimenti di CHF 1'200.- e AF di CHF 375.-, che versa il

mio ex marito. Non ci sono altri redditi. Dalla Cassa __________ vi trasmetto

la decisione del 15.01.2025 (esaurimento del diritto alle indennità

dall’11.12.2024) e l’indennità di dicembre 2024 è stata versata il 13.01.2025

di CHF 584.40.

Dall’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento: è arrivato rifiuto per mese di gennaio e

per mese di febbraio hanno versato CHF 283.-. Lo stesso importo di CHF 283.-

anche per i mesi di marzo e aprile. In allegato vi trasmetto le copie di

estratti conto.

Quindi in totale da

gennaio 2024 come entrata mensile per 2 persone abbiamo: alimenti per mia

figlia di CHF 1'200 + AF di CHF 375 + CHF 283 da ufficio sostegno sociale. Sono

stati accolti: la richiesta di mobilio di CHF 700.- e prestazioni speciali di

cassa malati __________ e __________. Versamenti sono presenti nel conto __________.

Quindi non sono coperti

spese per l’alloggio.

Rimango a vostra

disposizione per eventuali informazioni” (cfr. doc. I).

1.10. Nella propria risposta del 27 maggio 2025,

l’USSI si è sostanzialmente limitato a ribadire le motivazioni già espresse

nelle due decisioni su reclamo emesse nei confronti della ricorrente il 17 ed

il 18 aprile 2025 (cfr. doc. III).

1.11. Con

replica del 30 maggio 2025, RI 1 ha osservato e richiesto quanto segue:

"

(…) chiedo solo per me fare il calcolo di fabbisogno come per una

persona single.

In allegato vi

trasmetto la sentenza di divorzio incarto n. __________ del 04 settembre 2020

(ho consegnato anche all’USSI quando ho fatto la richiesta) dove sono stati

stabiliti i contributi di mantenimento per mia figlia __________ nata nel 2009.

Gli alimenti di CHF

1'200.- e AF di CHF 375.- sono per mia figlia, chiedo prendere in

considerazione questo fatto.” (cfr. doc. V).

1.12. Con

duplica del 3 giugno 2025 - trasmessa per conoscenza alla ricorrente il giorno

seguente (cfr. doc. VIII) - l’USSI ha osservato che la ricorrente non ha

invocato argomenti né addotto prove atte a modificare la valutazione del suo

caso e si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione

applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della

Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui

fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione

delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o

più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta evenienza,

i ricorsi sono stati presentati contro due decisioni su reclamo emesse

dall’USSI nei confronti in ambo i casi di RI 1, per le prestazioni

assistenziali relative ai mesi da gennaio ad aprile 2025.

I fatti oggetto delle due

decisioni su reclamo, contro le quali è stato presentato un unico ricorso,

quindi, sono di ugual natura e pongono sostanzialmente gli stessi temi di

diritto materiale.

È dunque accertata la

connessione tra loro.

Per economia processuale

le procedure ricorsuali 42.2025.24 e 42.2025.25 sono, dunque, congiunte in un

unico procedimento giudiziario (cfr. STF

8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo

2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF

9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017

del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre

2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.2. Oggetto

della presente vertenza sono le questioni di sapere se, correttamente, oppure

no, l’USSI ha tenuto conto di un’unità di riferimento composta da due persone

(nella fattispecie, RI 1 e la figlia minorenne), ha negato per gennaio 2025

l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente e ha stabilito

le prestazioni Las di diritto per i mesi da febbraio ad aprile 2025 in fr.

363.-, rispettivamente fr. 362.-.

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

Considerandi

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)"

Ex

art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per

le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,

tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale."

L’art.

19.

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in

deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai

limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI.

La

Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti

anni, come altri Cantoni.

L’ammontare

della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della

COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel

Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione

della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può

configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione

federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero

si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei

singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A

decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive

riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti

forfait di mantenimento:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1.

persona

1’031.-- / mese

2.

persone

1'577.-- / mese

3.

persone

1'918.-- / mese

4.

persone

2'206.-- / mese

5.

persone

2'495.-- / mese

Per ogni

persona

+ 209.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Nel

2024.

non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22

dicembre 2023 pag. 416).

Dal 1° gennaio 2025 il forfait di

mantenimento è stato così aumentato:

"

Persone dell’unità di riferimento

- Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato

dalle linee guida

CSIAS)

1.

persona

1’061.-- / mese

2.

persone

1'624.-- / mese

3.

persone

1'974.-- / mese

4.

persone

2'271.-- / mese

5.

persone

2'568.-- / mese

Per ogni

persona

+ 216.-- / mese

supplementare” (cfr.

BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

2.5

L’art.

22.

Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"

Il reddito disponibile residuale è

quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a)

Reddito computabile:

1.

vengono computate le prestazioni

ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se

vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento

e dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata

interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria

e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.

20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli

in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono

essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel

reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.

vengono interamente computati i

redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e

le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato;

5.

non viene computata per ogni

membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro

(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la

quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)

Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e

oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi

sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.

8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)

Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene

considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al

massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile residuale,

fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,

corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è

conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta così il

reddito computabile:

“1.

Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2.

Fanno parte dei redditi computabili

le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il

richiedente ha rinunciato.

3.

Non sono considerati redditi le

prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4.

Il Consiglio di Stato determina in

quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1.

lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

2.

Le

spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.

1.

lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del

20%

2.

Se una persona che non fa parte

dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per

l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.6

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il

principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza sociale può, dunque,

essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei

terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del

principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie

da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione

corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri

anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi

degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid.

2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10

novembre 2011).

Con

sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato

che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e

giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente

esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di

bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016

consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al

consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che

solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita

durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in

formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla

formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi

alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto

sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio

come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono

ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

In

una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1

e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.7

Nel

caso di specie, come indicato al consid. 1.1., RI 1 si è annunciata a gennaio

2025.

presso il proprio Comune di domicilio, chiedendo il riconoscimento delle

prestazioni assistenziali.

¨ Consegnatale

la Check-list il 21 gennaio 2025 (cfr. doc. 414), ella ha completato la

documentazione richiesta il 23 gennaio 2025 (cfr. doc. 414).

Dal

preavviso comunale del Comune di __________ del 25 febbraio 2025 risulta quanto

segue:

"

(…) il Municipio di __________

nella sua ultima seduta ha deciso di preavvisare negativamente la

domanda di assistenza a favore della signora RI 1, 1978, domiciliata a __________,

poiché si ritiene che sia una persona giovane e che possa trovare soluzioni

alternative all’assistenza.” (cfr. doc. 387).

Il

27.

febbraio 2025, l’USSI ha osservato, in uno scritto destinato al Comune di __________,

che “ritenuto quanto previsto dall’art. 23 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza sociale ossia che “1Le prestazioni assistenziali

strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se

l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato”, con la

presente vi comunichiamo che le motivazioni addotte non consentono un rifiuto

delle prestazioni assistenziali” (cfr. doc. 386).

Dagli

atti risulta che la ricorrente è proprietaria della PPP __________, sita sul

fondo n. __________ RFD __________.

Trattasi

di un appartamento al pianterreno, con due camere, atrio, cucina bagno e sala

da pranzo/soggiorno (cfr. doc. 487).

Il

valore di stima dell’intera proprietà di cui al fondo n. __________ RFD __________

ammonta a fr. 1'069'568.- (cfr. doc. 490).

Ne

consegue che il valore di stima del bene immobiliare (PPP __________) della

ricorrente, che consta di 55/1000 dell’intera proprietà immobiliare di cui al

fondo n. __________ RFD __________, ammonta a fr. 58'826.- (cfr. doc. 486).

La

PPP __________ è gravata da diritti

di pegno immobiliari, e meglio da una cartella ipotecaria registrale del valore

di fr. 220'000.- (cfr. doc. 487-488).

In

data 29 marzo 2024 il debito (“ipoteca __________”) ammontava a fr.

217'300.- (cfr. doc. 266), il 29 giugno 2024 a fr. 216'850 (cfr. doc. 267), il

1° ottobre 2024 a fr. 216'400 (cfr. doc. 268) ed il 1° gennaio 2025 a fr.

215'950.- (cfr. dc. 269 e 274).

È,

inoltre, previsto un ammortamento di fr. 450.- trimestrale (cfr. doc. 266-271).

A

titolo di interessi ipotecari per la proprietà di __________, nel corso del

2024.

RI 1 ha corrisposto fr. 4'940.55 (cfr. doc. 496).

Dalla

sentenza resa dal Pretore del Distretto di __________ il 4 settembre 2020

versata agli atti risulta, poi, che la ricorrente è divorziata, che le è stata

affidata la figlia __________ (nata nel 2009) per cura ed educazione e che

l’autorità parentale è rimasta congiunta con l’ex marito, il quale per la

figlia versa mensilmente contributi di mantenimento pari a fr. 1'200.-, cui si

aggiungono fr. 370.- di AF.

A

favore di RI 1 - alla quale, in conseguenza del divorzio, è era stato

trasferito l’importo di fr. 178'436.80 dall’avere previdenziale dell’ex coniuge

- era stato disposto il versamento di contributi di mantenimento sino al 31

dicembre 2023 (cfr. doc. 501-504).

Al

momento della domanda di prestazioni Las, quindi, nulla le spettava più a tale

titolo.

Nel

corso dell’anno scolastico 2024-2025, __________ ha frequentato il primo anno

di apprendistato quale impiegata di commercio presso il Centro __________.

Tale

formazione “non prevede alcuna rimunerazione mensile dell’apprendista da

parte dello Stato” (cfr. doc. 483).

Dagli

atti risulta che la ricorrente è stata attiva come sarta indipendente dal 2019

(tale attività era svolta a titolo accessorio dal 1° gennaio 2022, cfr. doc.

463-464) al febbraio 2025 (cfr. doc. all. E6 a doc. I e 297) e che da settembre

a novembre 2024 ha lavorato a tempo parziale come dipendente, sempre in qualità

di sarta/cucitrice, per __________ (cfr. doc. 478-479, 482).

Per

la propria attività indipendente, svolta quale attività accessoria, il reddito

annuo annunciato all’AVS per il 2024 ammontava a fr. 2'000.- (cfr. doc. 462).

Con

decisione del 15 gennaio 2025, la Cassa Disoccupazione __________ ha informato RI

1.

del fatto che a decorrere dall’11 dicembre 2024 non aveva più diritto a

percepire le prestazioni LADI (cfr. doc. 471-473).

Dal

conteggio del 13 gennaio 2025 in atti risulta che per il mese di dicembre 2024

a RI 1 sono state riconosciute prestazioni LADI lorde di fr. 633.75 (pari a fr.

584.40

netti, versati alla ricorrente il 13 gennaio 2025; cfr. doc. 477) e che

la stessa ha percepito un guadagno intermedio di fr. 65.30 (cfr. doc. 477).

Il

premio LAMal per la ricorrente nel 2025 è pari a fr. 596.45 al mese (cfr. doc.

420). La medesima ha poi sottoscritto assicurazioni complementari (LCA) per fr.

45.20

mensili (cfr. doc. 421-423).

I

premi LAMal mensili di __________, invece, ammontano a fr. 138.45 (cfr. doc.

424). Anche per la figlia della ricorrente sono state sottoscritte delle

coperture assicurative complementari, per fr. 102.10 mensili (cfr. doc.

425-428).

In

particolare, dall’estratto del conto intestato a RI 1 presso __________ avente

IBAN __________ (il cui saldo al 31 dicembre 2024 era di fr. 1'357.30; cfr.

doc. 438) risultano, per i mesi da dicembre 2024 a marzo 2025, le seguenti

entrate:

-

Fr. 1'575.- accreditatile da __________ a titolo di “alimenti __________

(…)” in data 3 dicembre 2024 (cfr. doc. 437);

-

Fr. 1'302.65 accreditatile da __________ a titolo di “stipendi di

novembre 2024” in data 6 dicembre 2024 (cfr. doc. 437);

-

Fr. 500.- come “versamento sul proprio conto” accreditati il 7

dicembre 2024 (cfr. doc. 437);

-

Fr. 100.- accreditatale il 10 dicembre 2024 da __________ con causale “contributo

abbonamento annuale __________” (cfr. doc. 437);

-

Fr. 1'575.- accreditatile da __________ a titolo di “alimenti __________

(…)” in data 3 gennaio 2025 (cfr. doc. 305);

-

Fr. 314.90 accreditatale da “Gewerkschaft __________” il 10

gennaio 2025 (cfr. doc. 306);

-

Fr. 584.40 accreditatile da “Gewerkschaft __________” il 13

gennaio 2025 (cfr. doc. 307);

-

Fr. 1'575.- accreditatile da __________ a titolo di “alimenti __________

(…)” in data 3 febbraio 2025 (cfr. doc. 300);

-

Fr. 81.05 da parte di __________ in data 21 febbraio con causale “conteggio

dei premi (…) RI 1 periodo 01.01.2025 – 30.04.2025” (cfr. doc. 301);

-

Fr. 1'575.- accreditatile da __________ a titolo di “alimenti __________

(…)” in data 3 marzo 2025 (cfr. doc. 287);

-

Fr. 283.- accreditatile in data 4 marzo 2025 dall’Ufficio tesoreria

fatturazioni (prestazioni Las) (cfr. doc. 287);

-

Fr. 1'000.- accreditatale da __________ a titolo di “ritorno acconto versato

/ dedotto apertura incarto e colloquio” in data 19 marzo 2025;

-

Fr. 283.- accreditatile in data 20 marzo 2025 dall’Ufficio tesoreria

fatturazioni (prestazioni Las) (cfr. doc. 100);

-

Fr. 117.81 da sé stessa con causale “chiusura conto commerciale __________”

in data 21 marzo 2025 (cfr. doc. 100)

-

Fr. 19.35 e fr. 134.80 corrispostile il 26 marzo dall’Ufficio tesoreria

fatturazioni (prestazioni speciali Las; cfr. doc. 102).

Dall’estratto

conto relativo alla relazione bancaria privata della ricorrente presso __________

risulta, invece che la ricorrente, a dicembre 2024, ha provveduto ad accrediti

al proprio beneficio per fr. 900.- l’11 dicembre 2024 e per fr. 400.- il 30

dicembre 2024 (cfr. doc. 434-435).

Sul

conto in questione sono stati addebitati il 31 dicembre 2024 gli interessi

dell’ipoteca per fr. 996.75, la tassa di bollo Canton Ticino di fr. 10.- e

l’ammortamento trimestrale di fr. 450.- (cfr. doc. 435).

Al

31.

dicembre 2024 il saldo della relazione privata presso __________ ammontava a

fr. 944.72 (cfr. doc. 435).

L’estratto

interessi e saldo ai fini fiscali per il 2024 dà atto del fatto che la

ricorrente disponeva anche di un conto di risparmio presso __________, il cui

saldo al 31 dicembre 2024 era di fr. 276.17 e di una quota di fr. 200.-.

Il

“totale dei valori” presso banca __________ di pertinenza di RI 1 in data 31

dicembre 2024 ammontava, quindi, a fr. 1'420.89 (cfr. doc. 495).

Il

13.

gennaio 2025, sulla relazione privata __________ la ricorrente ha

accreditato fr. 500.- dal conto __________ (cfr. doc. 104).

Dalla

relazione __________ sono nuovamente stati pagati gli interessi ipotecari (e

l’ammortamento) in data 31 marzo 2025, per fr. 736.20 (rispettivamente, fr.

450.-; cfr. doc. 104).

Agli

atti figura, poi, la copia del “preventivo spese gestione 1.1.25-31.12.25”,

da cui risulta che, per l’immobile sito al fondo __________ RFD __________ e

nella quota parte di 55/1000 (pari alla PPP __________), a carico della

ricorrente sono state preventivate spese per fr. 1'587.- (cfr. doc. 276).

In

sede ricorsuale, oltre a quanto già agli atti, la ricorrente ha prodotto gli

estratti del conto commerciale legato all’attività che svolgeva quale

indipendente, dai quali risultano le seguenti entrate:

-

fr. 33.80 in data 20 gennaio 2025 accreditatile da __________ (cfr. all.

D4 a doc. I);

-

fr. 300.00 versati dalla ricorrente medesima il 6 febbraio 2025 con

causale “vers. di RI 1 10” (cfr. all. D4 a doc. I);

-

fr. 56.09 accreditatile da “Eidg. Finanzverwaltung” il 10 febbraio 2025

(cfr. all. D4 a doc. I).

Il

conto in esame è stato chiuso nella seconda metà di marzo 2025 (cfr. all. D4 a

doc. I).

2.8

Chiamato a pronunciarsi il TCA

ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell’ambito dell’assistenza

sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.3. e 2.6.), vige il principio di

sussidiarietà, in ragione del quale l’erogazione di prestazioni assistenziali

viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di

provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a

cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte

di terzi.

Questa

Corte ribadisce, inoltre che, per costante giurisprudenza federale (cfr. supra

consid. 2.6.), in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza

sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare

(denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni

vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre

che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF

8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1).

2.9

Per

quanto concerne la richiesta della ricorrente formulata in sede di replica

(cfr. supra consid. 1.11. e doc. V “chiedo solo per me fare il calcolo di

fabbisogno come per una persona single”), volta ad essere considerata quale

unico membro della propria unità di riferimento, il TCA rileva che l'unità economica di riferimento del titolare del diritto

alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il

calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali pag. 5).

L’art. 4

cpv. 1 Laps, afferente all’unità di riferimento e al quale la Las rinvia (cfr.

art. 21 Las), enuncia che:

" 1L’unità

di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente

indipendenti”.

L’art. 1a

Reg.Laps, relativo all’autorità parentale, prevede che:

" Se

l’autorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona

diversa da quelle menzionate all’art. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il

minorenne fa parte dell’unità di riferimento in cui vive il genitore con il

quale condivide il domicilio.”

Nel

Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio

di Stato, in merito alla prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998

afferente all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali secondo la quale l’unità di riferimento

era costituita, tra l’altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del

diritto aveva la custodia, ha indicato che:

" D’altra

parte, perché l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di

riferimento dei genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un

minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte

dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia

di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al

mantenimento del figlio, anche se privati della custodia” (Messaggio del 13

marzo 2002 pag. 9).

Il

concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità

parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati

dell’autorità parentale, il minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento

della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d

Laps; art. 4b Laps).

In

concreto, con la ricorrente vive la figlia minorenne __________, nata del 2009,

affidata alla madre (cfr. supra consid. 2.7.).

A

ragione, quindi, l’USSI ha tenuto conto anche della figlia nell’unità di

riferimento ed ha, quindi, computato un forfait globale di mantenimento di fr.

1'624.-.

Di

conseguenza, correttamente, per le prestazioni oggetto della presente vertenza,

relative al periodo da gennaio ad aprile 2025, l’USSI ha considerato gli

alimenti percepiti per __________ e corrisposti dal padre di quest’ultima.

Come

visto al consid. 2.5., infatti tra i redditi computabili ai sensi dell’art. 6

Laps, figurano i redditi ai sensi degli artt. 15-22 LT.

L’art.

22.

lett. f LT dispone che sono imponibili “gli alimenti percepiti da un

genitore per i figli sotto la sua autorità parentale”.

Correttamente,

dunque, l’USSI ha computato, nel calcolo volto a stabilire le prestazioni di

diritto per l’UR composta dalla ricorrente e dalla figlia, gli alimenti versati

per quest’ultima dal padre e gli AF per totali fr. 1'575.- al mese.

2.10

Nel

calcolo delle prestazioni Las richieste da gennaio ad aprile 2025, il TCA

rileva che a ragione l’amministrazione non ha tenuto in considerazione gli esborsi

relativi alla tassa sui cani o sui rifiuti, visto che agli stessi la ricorrente

deve fare fronte mediante l’importo

del forfait di mantenimento (cfr. anche Direttive CSIAS, punto C.3.1.).

Le spese

relative al condominio ove si trova la PPP della ricorrente, non vanno d’altronde computate nel calcolo della

prestazione assistenziale ordinaria, nella

misura in cui esulano dalla voce “spese di gestione manutenzione di fondi e

fabbricati nel Comune di domicilio”.

Le stesse possono

eventualmente, in linea di principio ed ove

saranno debitamente comprovate (non essendo sufficiente in tal senso un

preventivo), essere assunte quali prestazioni assistenziali speciali

(cfr. art. 20 Las), come del resto già indicato dall’USSI nella decisione su

reclamo del 17 aprile 2025 (cfr. consid. 1.7.).

2.11

Prestazioni

Las per gennaio 2025 (decisione su reclamo del 17 aprile 2025)

2.11.1

In

aggiunta al contributo alimentare ed agli AF percepiti dalla ricorrente per la

figlia, per quanto concerne l’eventuale diritto della ricorrente alle

prestazioni Las per gennaio 2025, l’amministrazione ha giustamente considerato,

da una parte, le indennità LADI versate a RI 1 dalla Cassa disoccupazione il 13

gennaio 2025 per fr. 633.75 lordi (pari, su base annua, a 7'605.- come indicato

dall’USSI) e, d’altra parte, i fr. 65.30 conseguiti a titolo di guadagno

intermedio dall’interessata nel mese di dicembre 2024 (pari ad annui fr.

783.60, dall’USSI arrotondati a fr. 780.-).

Non

si comprende, invece, per quali motivi la franchigia sul reddito computata

dall’amministrazione (che pretende di avere “per il reddito da lavoro, (…)

correttamente dedotto la franchigia del 20%”) ammonti a fr. 240.- in luogo

di fr. 156.- (cifra, questa, pari al 20% di 780.-) e neppure come l’USSI abbia

valutato l’accredito di fr. 314.90 da parte di “Gewerkschaft __________»

del 10 gennaio 2025 (cfr. supra consid. 2.7.).

Queste

questioni non devono essere ulteriormente approfondite nella misura in cui la

prestazione Las per gennaio 2025 andrebbe comunque negata e la decisone su

reclamo confermata su questo punto.

2.11.2

Il

valore locativo dell’immobile di proprietà della ricorrente è pure stato

computato correttamente in fr. 3'772.-.

A

fronte di un valore complessivo di reddito di fr. 76'204.80 annui per

l’immobile sito sul fondo n. __________ RFD __________, il valore di reddito

della PPP di __________, pari a 55/1000, deve essere quantificato in fr.

4'191.26 ((76'204.80 / 1000) x 55).

La

Direttiva Laps 2/2015 dispone che “Valore locativo = 90% del valore di

reddito figurante sulla scheda di calcolo della stima” (sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_79/2024 del 6

febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF

9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022

consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146.

V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019.

consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF

138.

V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125) ed in concreto il

valore locativo della PPP della ricorrente ammonta, quindi, a fr. 3'772.-, come

a ragione concluso dall’USSI.

Di tale

ammontare deve essere tenuto conto ai fini di determinare il diritto, o meno,

alle prestazioni Las ritenuto che anche il valore locativo rientra tra i

redditi imponibili ai sensi degli art. 6 Laps e 20 cpv. 1 lett. b LT.

L’USSI

ha quindi correttamente computato, a titolo di reddito, il valore locativo

della PPP __________ RFD __________, poi tenuto in considerazione anche quale

spesa alloggio effettiva.

2.11.3

Anche

le spese di gestione e manutenzione di fondi e fabbricati nel Comune di

domicilio (con limiti massimi) sono state correttamente computate dall’USSI in

fr. 3'772.-.

È

vero che la Direttiva Laps 2/2015 prevede che “Per quanto concerne le spese

di gestione e manutenzione le stesse sono riconosciute con un forfait del 20%

del reddito lordo dell’immobile (pigioni e/o valore locativo) se l’immobile è

stato costruito da più di 10 anni” e che in concreto a tale titolo devono

quindi essere computati fr. 754.- cui si aggiungono gli interessi ipotecari di

fr. 3'900.- (pari all’1.802407% di fr. 216'400.-; cfr. doc. 269), è altrettanto

rettamente che si è tenuto conto del fatto che ai sensi dell’art. 22 lett. b n.

4.

Las “le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono

riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza

contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a)

Laps)” e quindi, nel caso concreto, fino a fr. 3'772.-.

2.11.4

A

ragione l’USSI ha, poi, tenuto conto, delle spese computabili Las senza limiti

massimi che consistono essenzialmente, nei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP della

ricorrente.

2.11.5

Relativamente ai premi di cassa malati computati dall’USSI,

va osservato che l’art. 8 cpv. 1 lett. g della

Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),

al quale rinvia l’art. 22 Las, enuncia che la spesa vincolata è costituita in

particolare dai premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria (non, quindi, complementare) contro le malattie,

ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di

riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale

sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).

Il premio medio di

riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito dagli art. 28 e 29

Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

(LCAMal).

L’art. 28

LCAMal enuncia che:

" 1 Il

premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati

previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale

nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2.

Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi

dell’assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio

incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo

assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal ()

e considerando:

a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard,

con franchigia ordinaria (α);

b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi

alternativi, con franchigia ordinaria (β);

c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e

modello standard (γ).

3.

Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in

considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della

percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.”

Ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 LCAMal:

" Il premio

medio di riferimento è stabilito come segue:

PMR

= x α +

x (100% - γ) x β.”

Il Decreto esecutivo

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2025 del 6 novembre 2024 prevede:

" Premi medi

di riferimento (art. 40 lett. b LCAMal)

Art. 2 L’importo del premio medio di riferimento ammonta a:

-

fr. 7'678 per gli

adulti;

-

fr. 5'733 per i

giovani adulti;

-

fr. 1'755 per i

minorenni”

In

concreto, nel calcolo volto a stabilire se la ricorrente aveva, o meno, diritto

alle prestazioni Las per gennaio 2025, l’USSI, a fronte di premi LAMal che per

il 2025 ammontavano a fr. 596.45 per la madre e fr. 138.45 per la figlia (per

un totale di fr. 734.90; cfr. supra consid. 2.7.), ha erroneamente tenuto conto

dell’importo di fr. 786.-, pari al massimo erogabile per RI 1 e __________

((7678/12) + (1755/12) = fr. 786.-).

Quanto precede non muta,

comunque, l’esito della presente vertenza essendo i premi LAMal coperti dal

sussidio RIPAM come emerge dalla tabella di calcolo per il mese di gennaio 2025

(cfr. all. A a doc. I).

2.11.6

Alla

luce di quanto appena esposto, la decisione su reclamo del 17 aprile 2025, per

le prestazioni Las di gennaio 2025 deve essere confermata.

2.12

Prestazioni

Las per febbraio 2025 (decisione su reclamo del 17 aprile 2025)

2.12.1

Per

quanto attiene ai redditi computati nel calcolo volto a stabilire le

prestazioni Las per febbraio 2025, innanzitutto questa Corte rileva, da un

lato, che la ricorrente nel mese in esame non ha (più) percepito le prestazioni

LADI e, d’altro lato, che non ha avuto alcun guadagno da attività lavorativa

(cfr. supra consid. 2.7.).

Rettamente,

quindi, i redditi percepiti dalla medesima tengono conto unicamente del valore

locativo dell’immobile di proprietà di RI 1 e dei contributi alimentari nonché

degli AF relativi a __________, e meglio come già indicato ai consid. 2.11.2. e

2.9

2.12.2

Per

quanto concerne la voce di calcolo “altre spese computabili Las (con limiti

massimi)”, è a ragione che l’USSI ha accolto il reclamo della qui

ricorrente correggendo l’importo inizialmente computato in fr. 2'052.- per

quanto concerne gli interessi ipotecari per l’abitazione primaria in fr.

3'900.-

Quanto

precede ritenuto che per il debito ipotecario di fr. 216'400.- risultante dal

conteggio al 31 dicembre 2024, l’interesse dell’1.802407% corrisponde a fr.

3'900.- annui (cfr. doc. 269).

Relativamente

alla correttezza dell’importo considerato alla voce “spese di gestione

manutenzione di fondi e fabbricati nel Comune di domicilio”, tenuta in

considerazione nella misura di fr. 754.- l’anno, già si è detto al consid.

2.11.3, cui si rimanda.

In

ragione di quanto dispone l’art. 22 lett. b n. 4 Las (“le spese e gli

interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo

complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT

(deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps)” è stata correttamente computata

la cifra di fr. 3'772.-.

La

differenza tra l’importo annuo di fr. 3'772.- e di fr. 2'806.- annui inizialmente

considerati quali “altre spese computabili Las (con limiti massimi)”

comporta un aumento di fr. 80.- al mese delle prestazioni riconosciute a RI 1

per febbraio 2025, e meglio come stabilito dall’USSI nella propria decisione su

reclamo, che anche su questo punto viene, quindi, confermata.

2.12.3

Per

quanto attiene al computo dei “premi assicurazione malattia Las” valgono

le considerazioni espresse al consid. 2.11.5.

2.12.4

La

decisione su reclamo del 17 aprile 2025, quindi, merita conferma anche per le

prestazioni Las relative al mese di febbraio 2025.

2.13

Prestazioni

Las per marzo ed aprile 2025 (decisione su reclamo del 18 aprile 2025)

2.13.1

Considerazioni

analoghe a quelle esposte al considerando precedente (da 2.12. e 2.12.3.)

valgono anche per quanto attiene ai redditi computati nel calcolo delle

prestazioni di diritto per i mesi di marzo ed aprile 2025, nel corso dei quali

la ricorrente non ha percepito entrate da lavoro né indennità LADI (esaurite a

dicembre 2024 ed il cui ultimo versamento risale al 13 gennaio 2025; cfr. supra

consid. 2.7.).

Rettamente

sono quindi, anche in questo caso, stati computati i contributi alimentari e

gli AF relativi a __________, rispettivamente, il valore locativo della PPP

della ricorrente.

2.13.2

Non

presta fianco a critiche nemmeno quanto computato come spesa per l’alloggio.

2.13.3

Nel

determinare il quantum delle spese computabili Las (con limiti massimi),

l’amministrazione ha a giusta ragione adattato il proprio calcolo al nuovo

tasso di interesse ipotecario. Interesse ipotecario che, per fr. 215'950.-, al

l’1.39180% (cfr. doc. 271) era pari a fr. 3'005.60, arrotondati

dall’amministrazione in fr. 3'006.-.

Tale

ammontare è stato interamente computato dall’USSI nei propri calcoli ritenuto

come la somma dello stesso con fr. 754.- di “spese di gestione manutenzione

di fondi e fabbricati nel Comune di domicilio” risultava inferiore ai fr.

3'772.-.

2.13.4

Anche

la decisione su reclamo del 18 aprile 2025 merita, quindi, conferma.

2.14

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del

21.

febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.

2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2

maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2025.24 e 42.2025.25 sono congiunte.

2. Il ricorso è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti