42.2025.24
Correttamente USSI ha tenuto conto, nell'UR, anche della figlia minorenne affidata alla ricorrente, di alimenti e AF. A ragione considerate IDI, valore locativo e non computate spese che rientrano nel forfait di mantenimento o che esulano da spese di gestione e manutenzione fondi
4 settembre 2025Italiano54 min
supra consid. 1.7.) sono poi state espresse relativamente ai premi di cassa malati
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.24-25
CL/DC/gm
Lugano
4 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2025 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 17 e del
18 aprile 2025 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1 - cittadina svizzera, nata nel 1978 (cfr. doc. 318 ed all. A2 a doc. I) - a
gennaio 2025 si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio chiedendo il
riconoscimento delle prestazioni assistenziali.
Consegnatale
la Check-list il 21 gennaio 2025 (cfr. doc. 414), ella ha completato la
documentazione richiesta il 23 gennaio 2025 (cfr. doc. 414).
1.2. Con
decisione del 27 febbraio 2025, l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (in seguito: USSI) ha respinto la domanda di prestazioni Las
per il mese di gennaio 2025 ritenendo che, per l’unità di riferimento della
richiedente, composta dalla medesima e dalla figlia __________ (nata nel 2009),
non risultava un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza (cfr. doc. 383-385).
Nei
propri calcoli volti a determinare il diritto, o meno, di RI 1 a percepire le
prestazioni Las per gennaio 2025, l’USSI ha tenuto conto:
-
a titolo di reddito computabile Las, di fr. 2'568.- al mese, pari a fr.
30'817.- annui;
-
a titolo di spesa computabile Las, di fr. 16’603.- all’anno (pari a fr.
1'383.- al mese), dei quali fr. 3'772.- annui (pari a fr. 314.-/mese) di spesa
alloggio, fr. 9'433.- annui (pari a fr. 786.-/mese) di premi assicurazioni
malattia (poi computate come “Sussidio cassa malati (RIPAM)”), fr.
2'806.-/anno (pari a fr. 233.- al mese) quali altre spese computabili Las (“con
limiti massimi”, ove rientrano le spese di gestione e manutenzione di fondi
e fabbricati nel Comune di domicilio ed interessi ipotecari per l’abitazione
primaria) ed infine fr. 592.-/anno (pari a fr. 49.- al mese) a titolo di “altre
spese computabili Las (senza limiti massimi)”, pari ai contributi
AVS/AI/IPG/AD/AINP e II pilastro dell’interessata.
Computando,
oltre alle precedenti voci di calcolo, un fabbisogno di base Las di fr. 1'624.-
(per un’unità di riferimento composte da due persone), è risultata un’eccedenza
di fr. 347.- al mese (cfr. doc. 383).
Per
giungere alla cifra di fr. 30'817.- annui e quindi di fr. 2'568.- al mese
suindicata come reddito computabile Las, l’USSI ha, innanzitutto, computato un
“reddito attività dipendente contribuente/figli minorenni” per fr.
780.-, dai quali ha dedotto la “franchigia reddito da lavoro” di fr.
240.-, per un totale di fr. 540.-.
È
stato poi tenuto in considerazione il valore locativo dell’appartamento di
proprietà dell’interessata, pari a fr. 3'772.- all’anno.
L’USSI
ha, inoltre, computato le “indennità per perdita di guadagno
dall’assicurazione contro la disoccupazione” percepite dalla richiedente
nel mese di gennaio 2025 nella misura di annui fr. 7'605.- (pari a fr. 633.75
al mese), gli alimenti per __________ in fr. 14'400.- annui e gli “AF base”
per la medesima, pari a fr. 4'500.-, sempre su base annua.
Per
quanto attiene alla sostanza computabile, il TCA rileva, da una parte, che la
sostanza mobiliare è stata considerata dall’USSI in fr. 0.- ragione del computo
della quota esente di fr. 12'000.- e, d’altra parte, che il valore della
proprietà fondiaria nel Comune di domicilio (considerato in fr. 58'826.-) è
stato azzerato da debiti privati e ipotecari, nonché dalla quota esente per
l’abitazione primaria (fr. 100'000.-).
L’amministrazione
ha, infine, tenuto conto di spese per l’alloggio Las pari al valore locativo
(cfr. doc. 383-385).
1.3. Con
una seconda decisione del 27 febbraio 2025 e per il mese di febbraio 2025,
l’USSI ha riconosciuto a beneficio di RI 1 una prestazione Las di fr. 283.-
(cfr. doc. 372-375).
Nei
propri calcoli volti a determinare il diritto, o meno, della ricorrente a
percepire le prestazioni Las per febbraio 2025, l’USSI ha tenuto conto:
-
a titolo di reddito computabile Las di fr. 1’889.- al mese, pari a fr.
22’672.- annui;
-
a titolo di spesa computabile Las di fr. 1'334.- al mese (pari a fr.
16’011.- annui), dei quali fr. 314.- di spesa alloggio, fr. 786.- di premi
assicurazioni malattia (poi computate come “Sussidio cassa malati (RIPAM)”)
e fr. 233.- al mese quali altre spese computabili Las (con limiti massimi, ove
rientrano le spese di gestione e manutenzione di fondi e fabbricati nel Comune
di domicilio ed interessi ipotecari per l’abitazione primaria).
Computando,
oltre alle precedenti voci di calcolo, un fabbisogno di base Las di fr.
1'624.-, è risultato un fabbisogno scoperto di fr. 283.- al mese (cfr. doc.
374).
In
particolare, per giungere alla cifra di fr. 22'672.- annui suindicata, l’USSI
ha computato “reddito attività dipendente contribuente/figli minorenni”
per fr. 0.-, il valore locativo dell’abitazione, pari a fr. 3'772.- all’anno,
gli alimenti per fr. 14'400.- annui percepiti da __________ e gli “AF base”
per la medesima, pari a fr. 4'500.-.
Anche
in questo caso, il valore della proprietà fondiaria nel Comune di domicilio è
stato considerato nella misura di fr. 0.- in ragione del maggior ammontare
della somma dei debiti privati e ipotecari e della quota esente per l’abitazione
primaria.
L’amministrazione
ha tenuto conto di spese per l’alloggio Las pari al valore locativo (cfr. doc.
375).
1.4. Il
10 marzo 2025, RI 1 ha impugnato entrambi i provvedimenti resi nei suoi
confronti il 27 febbraio precedente facendo valere le seguenti argomentazioni:
"
(…) vi chiedo come posso vivere con CHF 283.- da gennaio 2025 a vostra
prossima decisione? Vi chiedo gentilmente fare ricalcolo di riassunto di dati
finanziari.
Vi comunico che da mese
di gennaio ricevo solo alimenti per mia figlia __________ CHF 1200.- e AF CHF
375.-.
Non ci sono redditi:
non sto lavorando, non ho più il diritto per l’indennità, in allegato vi
trasmetto la copia di Decisione della Cassa.
Interessi ipotecari
2024: CHF 4'940.-, in allegato copia estratto interessi 2024 di __________.
Controllare anche i
premi di assicurazione malattia e spese di gestione condominio: in allegato
copia preventivo, tassa cane, tassa rifiuti.” (cfr. doc. 299).
1.5. Con
due decisioni del 14 marzo 2025, l’USSI ha riconosciuto a favore di RI 1 una
prestazione Las mensile di fr. 283.- per i mesi di marzo ed aprile 2025 (cfr.
doc. 251-260).
Nei
propri calcoli, l’amministrazione ha tenuto conto degli stessi importi di cui
alla decisione del 27 febbraio 2025, emessa per il mese di febbraio (cfr. supra
consid. 1.3.).
1.6. Con
reclamo del 24 marzo 2025, l’interessata ha impugnato anche le decisioni del 14
marzo 2025, relative alle prestazioni Las dei mesi di marzo ed aprile 2025,
chiedendo all’amministrazione “di fare il ricalcolo dei dati finanziari da
gennaio 2025 come da mio reclamo del 10.03.2025”, ribadendo che “dal
mese di gennaio ricevo solo alimenti per mia figlia __________ CHF 1200.- e AF
di CHF 375.-“ e che “Non ci sono altri redditi” (cfr. doc. 137).
1.7. Con
una prima decisione su reclamo del 17 aprile 2025, pronunciandosi sul diritto
dell’interessata alle prestazioni Las per i mesi di gennaio e febbraio 2025,
l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo presentato da RI 1 il 10 marzo
precedente, e meglio come segue:
" (…) Nel
caso di specie è pacifico che, per il mese di gennaio 2025, in base al
conteggio della Cassa Disoccupazione __________ relativo al mese di dicembre
2024 del 13 gennaio 2025, risultano a favore della signora RI 1 sia un guadagno
intermedio lordo di CHF 65.30 (CHF 780.- annuali), sia un’indennità di
disoccupazione di CHF 633.75 lordi (CHF 7'605.- annuali).
L’USSI ha quindi
correttamente proceduto a computare le citate entrate quale reddito,
deducendone gli oneri sociali (cfr. voce “altre spese computabili LAS (senza
limiti massimi)”). Per il reddito da lavoro, l’Ufficio ha inoltre
correttamente dedotto la franchigia del 20%.
È altresì corretto che
l’USSI abbia considerato tali entrate per il mese di gennaio 2025 in quanto
percepite il 13 gennaio 2025.
Per il mese di febbraio
2025, considerato che la signora RI 1 non disponeva più di nessuna entrata, a
ragione, l’USSI non ha computato nessun reddito da attività indipendente o
indennità per perdita di guadagno.
Su questo punto il
reclamo è respinto.
N. In riferimento agli
alimenti, come anche affermato dalla signora RI 1, sia per il mese di gennaio
2025 sia per il mese di febbraio 2025 la stessa ha ricevuto CHF 1'200.- (CHF
14'400.- annuali) di alimenti e CHF 375.- (CHF 4'500.- annuali) di AF dall’ex
marito in favore della figlia __________.
Anche in questo caso,
l’USSI ha quindi correttamente considerato tali entrate per il computo delle
prestazioni assistenziali dei mesi in questione in quanto rientranti tra quelle
che costituiscono reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps.
Anche su questo punto
il reclamo è respinto.
O. In relazione alla
richiesta di riconoscimento del preventivo delle spese di condominio, della
tassa cani 2024 e della tassa rifiuti, si rileva che le stesse non rientrano
tra le “spese di gestione manutenzione dei fondi e fabbricati nel Comune di
domicilio” previste nella tabella di calcolo.
Quest’ultime,
conformemente alla direttiva Laps 2/2015 corrispondono al 20% del valore
locativo dell’immobile se questo è stato costruito da più di 10 anni.
Le Direttive riguardanti
gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025 stabiliscono un
fabbisogno di CHF 1’624.- mensili per due persone il quale, secondo le linee
guida CSIAS, include le spese di alimentazione, bevande e tabacco,
abbigliamento e calzature, consumi energetici (escluse le spese accessorie),
gestione generale dell’economia domestica, cura personale, spese di trasporto,
comunicazioni a distanza, internet, radio/TV, formazione, tempo libero, sport,
intrattenimento, altre.
Le spese della tassa
dei rifiuti e della tassa dei cani rientrano in tale minimo vitale e per questo
motivo non possono essere riconosciute ulteriormente.
Per quanto riguarda le
spese di condominio, le stesse possono essere riconosciute dall’USSI, se
sufficientemente comprovate, tramite richiesta separata di riconoscimento di
una prestazione speciale.
Anche su questo punto
il reclamo è respinto.
P. In relazione alla
contestazione della reclamante circa il computo del premio di cassa malati si
rileva che giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps (a cui l’art. 22 Las rinvia),
quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati
Fatti
i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al
massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai
sensi della (…) LCAMal. Il premio medio di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1
lett. g Laps è definito dagli artt. 28 e 29 LCAMal.
Il pto 3 inerente i
premi di cassa malati delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2025 prevede che “(…) Nel caso in cu il premio
effettivo a carico del beneficiario superasse il premio medio di riferimento
(massimale), l’USSI versa all’assicurato il premio effettivo, deducendo la
differenza dall’importo del fabbisogno mensile”.
Come detto, nel calcolo
volto a stabilire la prestazione assistenziale spettante alla signora RI 1 per
i mesi di gennaio e febbraio 2025, va tenuto conto del premio effettivo
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento del premio medio di riferimento che per il 2025 ammonta a CHF
639.80 mensili (pari a CHF 7'678.- annuali) per gli adulti e CHF 146.30 mensili
(pari a CHF 1'755.-) per i minorenni (…). I premi dell’assicurazione
complementare non sono invece presi a carico dall’USSI.
L’USSI ha quindi
correttamente considerato nel fabbisogno dell’unità di riferimento della
signora RI 1 solo il premio medio di riferimento della cassa malati
obbligatoria, tralasciando i premi dell’assicurazione complementare.
Anche su questo punto
il reclamo è respinto.
Q. Infine, in relazione
alla contestazione riguardante gli interessi ipotecari, pacifico è che la
reclamante è comproprietaria del fondo-part. __________ con diritto esclusivo
sull’appartamento n. __________ e nello specifico del n. foglio PPP __________,
quota PPP 55/1000 sito nel Comune di __________ con valore di stima di CHF
58'826.- e valore di reddito [ndr: CHF] 4'191.-. Tale proprietà è gravata da
un’ipoteca __________ con interessi a tasso variabile.
Poiché gli interessi
maturati vengono generalmente addebitati al termine di ogni trimestre, l’USSI,
nell’erogare la prestazione assistenziale, deve far riferimento al tasso
ipotecario conosciuto al momento dell’erogazione della prestazione, solitamente
quello relativo al trimestre precedente. Successivamente, nel caso in cui gli
interessi effettivi dovessero discostarsi da quelli considerati inizialmente,
le decisioni possono essere eventualmente riviste sulla base di questi ultimi.
Nel caso di specie si
rileva che, nelle decisioni relative alle prestazioni assistenziali per i mesi
di gennaio e febbraio 2025, gli interessi avrebbero dovuto essere computati
secondo quanto esposto in precedenza e non in base al calcolo effettuato
dall’USSI.
Considerato quindi un
debito ipotecari di CHF 216'400.- e un tasso d’interesse del 1.802%, sia per il
mese di gennaio 2025 sia per quello dei febbraio 2025 alla voce 306 “interessi
ipotecari per l’abitazione primaria” andavano inseriti CHF 3'900.- quali
interessi ipotecari e non 2'052.- come effettuato dall’USSI (cfr. tabelle di
calcolo allegate).
A tal proposito si
rileva che, per il mese di gennaio 2025, nonostante il computo corretto degli
interessi ipotecari, dalla tabella di calcolo non scaturisce alcun fabbisogno
scoperto bensì un’eccedenza di CHF 266.-.
Per il mese di febbraio
2025 scaturisce invece un fabbisogno scoperto di CHF 363.- e non di CHF 283.-
come stabilito con decisione del 27 febbraio 2025. Considerato che in base ai
nuovi importi la reclamante ha diritto ad una prestazione maggiore rispetto a
quella calcolata in precedenza alla crescita in giudicato della presente
decisione, l’USSI verserà alla signora RI 1 CHF 80.- pari all’importo ancora
scoperto.
Su questo punto il
reclamo è accolto” (cfr. all. A a doc. I).
1.8. Con
decisione su reclamo del 18 aprile 2025, l’USSI ha parzialmente accolto anche
il reclamo presentato da RI 1 contro le decisioni relative alle prestazioni
assistenziali dei mesi di marzo ed aprile 2025.
Innanzitutto,
l’amministrazione ha, sostanzialmente, ripreso le motivazioni esposte nella
decisione su reclamo del giorno precedente per quanto attiene alle entrate
percepite a titolo di alimenti e di AF per __________, respingendo, su questo
punto, le motivazioni addotte in sede di reclamo dall’assistita.
Relativamente
alla voce di calcolo “redditi della sostanza”, l’USSI ha precisato che “la
stessa non riguarda delle entrate percepite dalla signora RI 1, ma si riferisce
al valore locativo della propria abitazione, il quale viene computato
conformemente all’art. 6 Laps. Tale importo viene in seguito dedotto quale
spesa (cfr. voce “spesa di alloggio effettiva”) e non ha quindi nessuna
incidenza sul calcolo del fabbisogno”.
Anche
su questo punto, il reclamo è stato respinto.
Considerazioni
analoghe a quanto indicato nella decisione su reclamo del 17 aprile 2025 (cfr.
supra consid. 1.7.) sono poi state espresse relativamente ai premi di cassa malati
e le relative censure sono state respinte.
Il
reclamo è, invece, stato accolto con riferimento agli interessi ipotecari per
l’abitazione primaria dell’allora reclamante, e meglio come segue:
" (…) in base alla
documentazione prodotta, considerato quindi un debito ipotecario di CHF
215'950.- e un tasso d’interesse dell’1.392% alla voce 306 “interessi
ipotecari per l’abitazione primaria” andavano inseriti CHF 3'006.- quali
interessi ipotecari e non CHF 2'052.- come effettuato dall’USSI (cfr. tabelle
di calcolo allegate).
A tal proposito si
rileva che in base ai nuovi dati, per entrambi i mesi scaturisce un fabbisogno
scoperto di CHF 362.- e non di CHF 283.- come stabilito con decisioni del 14
marzo 2025 (…)” (cfr. all. B a doc. I).
1.9. Con
tempestivo ricorso, RI 1 ha impugnato davanti al TCA le decisioni su reclamo
rese dall’USSI e fatto valere le proprie ragioni come segue:
" (…) Dal
dicembre 2024 come l’entrata per 2 persone: io e mia figlia minorenne __________
nata nel 2009 abbiamo alimenti di CHF 1'200.- e AF di CHF 375.-, che versa il
mio ex marito. Non ci sono altri redditi. Dalla Cassa __________ vi trasmetto
la decisione del 15.01.2025 (esaurimento del diritto alle indennità
dall’11.12.2024) e l’indennità di dicembre 2024 è stata versata il 13.01.2025
di CHF 584.40.
Dall’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento: è arrivato rifiuto per mese di gennaio e
per mese di febbraio hanno versato CHF 283.-. Lo stesso importo di CHF 283.-
anche per i mesi di marzo e aprile. In allegato vi trasmetto le copie di
estratti conto.
Quindi in totale da
gennaio 2024 come entrata mensile per 2 persone abbiamo: alimenti per mia
figlia di CHF 1'200 + AF di CHF 375 + CHF 283 da ufficio sostegno sociale. Sono
stati accolti: la richiesta di mobilio di CHF 700.- e prestazioni speciali di
cassa malati __________ e __________. Versamenti sono presenti nel conto __________.
Quindi non sono coperti
spese per l’alloggio.
Rimango a vostra
disposizione per eventuali informazioni” (cfr. doc. I).
1.10. Nella propria risposta del 27 maggio 2025,
l’USSI si è sostanzialmente limitato a ribadire le motivazioni già espresse
nelle due decisioni su reclamo emesse nei confronti della ricorrente il 17 ed
il 18 aprile 2025 (cfr. doc. III).
1.11. Con
replica del 30 maggio 2025, RI 1 ha osservato e richiesto quanto segue:
"
(…) chiedo solo per me fare il calcolo di fabbisogno come per una
persona single.
In allegato vi
trasmetto la sentenza di divorzio incarto n. __________ del 04 settembre 2020
(ho consegnato anche all’USSI quando ho fatto la richiesta) dove sono stati
stabiliti i contributi di mantenimento per mia figlia __________ nata nel 2009.
Gli alimenti di CHF
1'200.- e AF di CHF 375.- sono per mia figlia, chiedo prendere in
considerazione questo fatto.” (cfr. doc. V).
1.12. Con
duplica del 3 giugno 2025 - trasmessa per conoscenza alla ricorrente il giorno
seguente (cfr. doc. VIII) - l’USSI ha osservato che la ricorrente non ha
invocato argomenti né addotto prove atte a modificare la valutazione del suo
caso e si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione
applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della
Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui
fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione
delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o
più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
i ricorsi sono stati presentati contro due decisioni su reclamo emesse
dall’USSI nei confronti in ambo i casi di RI 1, per le prestazioni
assistenziali relative ai mesi da gennaio ad aprile 2025.
I fatti oggetto delle due
decisioni su reclamo, contro le quali è stato presentato un unico ricorso,
quindi, sono di ugual natura e pongono sostanzialmente gli stessi temi di
diritto materiale.
È dunque accertata la
connessione tra loro.
Per economia processuale
le procedure ricorsuali 42.2025.24 e 42.2025.25 sono, dunque, congiunte in un
unico procedimento giudiziario (cfr. STF
8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo
2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF
9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017
del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre
2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza sono le questioni di sapere se, correttamente, oppure
no, l’USSI ha tenuto conto di un’unità di riferimento composta da due persone
(nella fattispecie, RI 1 e la figlia minorenne), ha negato per gennaio 2025
l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente e ha stabilito
le prestazioni Las di diritto per i mesi da febbraio ad aprile 2025 in fr.
363.-, rispettivamente fr. 362.-.
2.3. L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
Considerandi
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)"
Ex
art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19.
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti
anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A
decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive
riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti
forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1.
persona
1’031.-- / mese
2.
persone
1'577.-- / mese
3.
persone
1'918.-- / mese
4.
persone
2'206.-- / mese
5.
persone
2'495.-- / mese
Per ogni
persona
+ 209.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Nel
2024.
non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22
dicembre 2023 pag. 416).
Dal 1° gennaio 2025 il forfait di
mantenimento è stato così aumentato:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalle linee guida
CSIAS)
1.
persona
1’061.-- / mese
2.
persone
1'624.-- / mese
3.
persone
1'974.-- / mese
4.
persone
2'271.-- / mese
5.
persone
2'568.-- / mese
Per ogni
persona
+ 216.-- / mese
supplementare” (cfr.
BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)
2.5
L’art.
22.
Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
"
Il reddito disponibile residuale è
quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a)
Reddito computabile:
1.
vengono computate le prestazioni
ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se
vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento
e dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata
interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria
e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr.
20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli
in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono
essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel
reddito fosse difficilmente liquidabile;
3.
vengono interamente computati i
redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e
le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato;
5.
non viene computata per ogni
membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro
(franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la
quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b)
Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e
oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte
di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi
sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art.
8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c)
Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene
considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al
massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale,
fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato,
corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è
conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il
reddito computabile:
“1.
Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a)
i redditi ai sensi degli art.
15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non
viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%
del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b)
...;
c)
...;
d)
i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e)
tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno
1992;
f)
1/15 della sostanza netta, nella
misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre
forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una
coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2.
Fanno parte dei redditi computabili
le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il
richiedente ha rinunciato.
3.
Non sono considerati redditi le
prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4.
Il Consiglio di Stato determina in
quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
“1.
La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)
le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b)
gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)
le rendite e gli oneri permanenti
di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)
gli alimenti di cui all’art. 32
cpv. 1 lett. c) LT;
e)
i versamenti, premi e contributi
legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.
1.
lett. d) e f) LT;
f)
i versamenti, premi e contributi
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)
i premi effettivi per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi
della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h)
i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate.
i)
...;
j)
…
2.
Le
spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.
1.
lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a)
per le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b)
per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi."
L'art.
9.
Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
1.
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle
prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle
prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI
per i coniugi maggiorato
del
20%
2.
Se una persona che non fa parte
dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per
l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
2.6
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il
principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
L’assistenza sociale può, dunque,
essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei
terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del
principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie
da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione
corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri
anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi
degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid.
2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10
novembre 2011).
Con
sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato
che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e
giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per
sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di
bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016
consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al
consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che
solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita
durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in
formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla
formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi
alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto
sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio
come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono
ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
In
una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un
richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,
quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,
crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di
una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o
realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere
alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando
ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel
caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte
dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.
8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023
consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1
e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative
spiegazioni.
2.7
Nel
caso di specie, come indicato al consid. 1.1., RI 1 si è annunciata a gennaio
2025.
presso il proprio Comune di domicilio, chiedendo il riconoscimento delle
prestazioni assistenziali.
¨ Consegnatale
la Check-list il 21 gennaio 2025 (cfr. doc. 414), ella ha completato la
documentazione richiesta il 23 gennaio 2025 (cfr. doc. 414).
Dal
preavviso comunale del Comune di __________ del 25 febbraio 2025 risulta quanto
segue:
"
(…) il Municipio di __________
nella sua ultima seduta ha deciso di preavvisare negativamente la
domanda di assistenza a favore della signora RI 1, 1978, domiciliata a __________,
poiché si ritiene che sia una persona giovane e che possa trovare soluzioni
alternative all’assistenza.” (cfr. doc. 387).
Il
27.
febbraio 2025, l’USSI ha osservato, in uno scritto destinato al Comune di __________,
che “ritenuto quanto previsto dall’art. 23 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza sociale ossia che “1Le prestazioni assistenziali
strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se
l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato”, con la
presente vi comunichiamo che le motivazioni addotte non consentono un rifiuto
delle prestazioni assistenziali” (cfr. doc. 386).
Dagli
atti risulta che la ricorrente è proprietaria della PPP __________, sita sul
fondo n. __________ RFD __________.
Trattasi
di un appartamento al pianterreno, con due camere, atrio, cucina bagno e sala
da pranzo/soggiorno (cfr. doc. 487).
Il
valore di stima dell’intera proprietà di cui al fondo n. __________ RFD __________
ammonta a fr. 1'069'568.- (cfr. doc. 490).
Ne
consegue che il valore di stima del bene immobiliare (PPP __________) della
ricorrente, che consta di 55/1000 dell’intera proprietà immobiliare di cui al
fondo n. __________ RFD __________, ammonta a fr. 58'826.- (cfr. doc. 486).
La
PPP __________ è gravata da diritti
di pegno immobiliari, e meglio da una cartella ipotecaria registrale del valore
di fr. 220'000.- (cfr. doc. 487-488).
In
data 29 marzo 2024 il debito (“ipoteca __________”) ammontava a fr.
217'300.- (cfr. doc. 266), il 29 giugno 2024 a fr. 216'850 (cfr. doc. 267), il
1° ottobre 2024 a fr. 216'400 (cfr. doc. 268) ed il 1° gennaio 2025 a fr.
215'950.- (cfr. dc. 269 e 274).
È,
inoltre, previsto un ammortamento di fr. 450.- trimestrale (cfr. doc. 266-271).
A
titolo di interessi ipotecari per la proprietà di __________, nel corso del
2024.
RI 1 ha corrisposto fr. 4'940.55 (cfr. doc. 496).
Dalla
sentenza resa dal Pretore del Distretto di __________ il 4 settembre 2020
versata agli atti risulta, poi, che la ricorrente è divorziata, che le è stata
affidata la figlia __________ (nata nel 2009) per cura ed educazione e che
l’autorità parentale è rimasta congiunta con l’ex marito, il quale per la
figlia versa mensilmente contributi di mantenimento pari a fr. 1'200.-, cui si
aggiungono fr. 370.- di AF.
A
favore di RI 1 - alla quale, in conseguenza del divorzio, è era stato
trasferito l’importo di fr. 178'436.80 dall’avere previdenziale dell’ex coniuge
- era stato disposto il versamento di contributi di mantenimento sino al 31
dicembre 2023 (cfr. doc. 501-504).
Al
momento della domanda di prestazioni Las, quindi, nulla le spettava più a tale
titolo.
Nel
corso dell’anno scolastico 2024-2025, __________ ha frequentato il primo anno
di apprendistato quale impiegata di commercio presso il Centro __________.
Tale
formazione “non prevede alcuna rimunerazione mensile dell’apprendista da
parte dello Stato” (cfr. doc. 483).
Dagli
atti risulta che la ricorrente è stata attiva come sarta indipendente dal 2019
(tale attività era svolta a titolo accessorio dal 1° gennaio 2022, cfr. doc.
463-464) al febbraio 2025 (cfr. doc. all. E6 a doc. I e 297) e che da settembre
a novembre 2024 ha lavorato a tempo parziale come dipendente, sempre in qualità
di sarta/cucitrice, per __________ (cfr. doc. 478-479, 482).
Per
la propria attività indipendente, svolta quale attività accessoria, il reddito
annuo annunciato all’AVS per il 2024 ammontava a fr. 2'000.- (cfr. doc. 462).
Con
decisione del 15 gennaio 2025, la Cassa Disoccupazione __________ ha informato RI
1.
del fatto che a decorrere dall’11 dicembre 2024 non aveva più diritto a
percepire le prestazioni LADI (cfr. doc. 471-473).
Dal
conteggio del 13 gennaio 2025 in atti risulta che per il mese di dicembre 2024
a RI 1 sono state riconosciute prestazioni LADI lorde di fr. 633.75 (pari a fr.
584.40
netti, versati alla ricorrente il 13 gennaio 2025; cfr. doc. 477) e che
la stessa ha percepito un guadagno intermedio di fr. 65.30 (cfr. doc. 477).
Il
premio LAMal per la ricorrente nel 2025 è pari a fr. 596.45 al mese (cfr. doc.
420). La medesima ha poi sottoscritto assicurazioni complementari (LCA) per fr.
45.20
mensili (cfr. doc. 421-423).
I
premi LAMal mensili di __________, invece, ammontano a fr. 138.45 (cfr. doc.
424). Anche per la figlia della ricorrente sono state sottoscritte delle
coperture assicurative complementari, per fr. 102.10 mensili (cfr. doc.
425-428).
In
particolare, dall’estratto del conto intestato a RI 1 presso __________ avente
IBAN __________ (il cui saldo al 31 dicembre 2024 era di fr. 1'357.30; cfr.
doc. 438) risultano, per i mesi da dicembre 2024 a marzo 2025, le seguenti
entrate:
-
Fr. 1'575.- accreditatile da __________ a titolo di “alimenti __________
(…)” in data 3 dicembre 2024 (cfr. doc. 437);
-
Fr. 1'302.65 accreditatile da __________ a titolo di “stipendi di
novembre 2024” in data 6 dicembre 2024 (cfr. doc. 437);
-
Fr. 500.- come “versamento sul proprio conto” accreditati il 7
dicembre 2024 (cfr. doc. 437);
-
Fr. 100.- accreditatale il 10 dicembre 2024 da __________ con causale “contributo
abbonamento annuale __________” (cfr. doc. 437);
-
Fr. 1'575.- accreditatile da __________ a titolo di “alimenti __________
(…)” in data 3 gennaio 2025 (cfr. doc. 305);
-
Fr. 314.90 accreditatale da “Gewerkschaft __________” il 10
gennaio 2025 (cfr. doc. 306);
-
Fr. 584.40 accreditatile da “Gewerkschaft __________” il 13
gennaio 2025 (cfr. doc. 307);
-
Fr. 1'575.- accreditatile da __________ a titolo di “alimenti __________
(…)” in data 3 febbraio 2025 (cfr. doc. 300);
-
Fr. 81.05 da parte di __________ in data 21 febbraio con causale “conteggio
dei premi (…) RI 1 periodo 01.01.2025 – 30.04.2025” (cfr. doc. 301);
-
Fr. 1'575.- accreditatile da __________ a titolo di “alimenti __________
(…)” in data 3 marzo 2025 (cfr. doc. 287);
-
Fr. 283.- accreditatile in data 4 marzo 2025 dall’Ufficio tesoreria
fatturazioni (prestazioni Las) (cfr. doc. 287);
-
Fr. 1'000.- accreditatale da __________ a titolo di “ritorno acconto versato
/ dedotto apertura incarto e colloquio” in data 19 marzo 2025;
-
Fr. 283.- accreditatile in data 20 marzo 2025 dall’Ufficio tesoreria
fatturazioni (prestazioni Las) (cfr. doc. 100);
-
Fr. 117.81 da sé stessa con causale “chiusura conto commerciale __________”
in data 21 marzo 2025 (cfr. doc. 100)
-
Fr. 19.35 e fr. 134.80 corrispostile il 26 marzo dall’Ufficio tesoreria
fatturazioni (prestazioni speciali Las; cfr. doc. 102).
Dall’estratto
conto relativo alla relazione bancaria privata della ricorrente presso __________
risulta, invece che la ricorrente, a dicembre 2024, ha provveduto ad accrediti
al proprio beneficio per fr. 900.- l’11 dicembre 2024 e per fr. 400.- il 30
dicembre 2024 (cfr. doc. 434-435).
Sul
conto in questione sono stati addebitati il 31 dicembre 2024 gli interessi
dell’ipoteca per fr. 996.75, la tassa di bollo Canton Ticino di fr. 10.- e
l’ammortamento trimestrale di fr. 450.- (cfr. doc. 435).
Al
31.
dicembre 2024 il saldo della relazione privata presso __________ ammontava a
fr. 944.72 (cfr. doc. 435).
L’estratto
interessi e saldo ai fini fiscali per il 2024 dà atto del fatto che la
ricorrente disponeva anche di un conto di risparmio presso __________, il cui
saldo al 31 dicembre 2024 era di fr. 276.17 e di una quota di fr. 200.-.
Il
“totale dei valori” presso banca __________ di pertinenza di RI 1 in data 31
dicembre 2024 ammontava, quindi, a fr. 1'420.89 (cfr. doc. 495).
Il
13.
gennaio 2025, sulla relazione privata __________ la ricorrente ha
accreditato fr. 500.- dal conto __________ (cfr. doc. 104).
Dalla
relazione __________ sono nuovamente stati pagati gli interessi ipotecari (e
l’ammortamento) in data 31 marzo 2025, per fr. 736.20 (rispettivamente, fr.
450.-; cfr. doc. 104).
Agli
atti figura, poi, la copia del “preventivo spese gestione 1.1.25-31.12.25”,
da cui risulta che, per l’immobile sito al fondo __________ RFD __________ e
nella quota parte di 55/1000 (pari alla PPP __________), a carico della
ricorrente sono state preventivate spese per fr. 1'587.- (cfr. doc. 276).
In
sede ricorsuale, oltre a quanto già agli atti, la ricorrente ha prodotto gli
estratti del conto commerciale legato all’attività che svolgeva quale
indipendente, dai quali risultano le seguenti entrate:
-
fr. 33.80 in data 20 gennaio 2025 accreditatile da __________ (cfr. all.
D4 a doc. I);
-
fr. 300.00 versati dalla ricorrente medesima il 6 febbraio 2025 con
causale “vers. di RI 1 10” (cfr. all. D4 a doc. I);
-
fr. 56.09 accreditatile da “Eidg. Finanzverwaltung” il 10 febbraio 2025
(cfr. all. D4 a doc. I).
Il
conto in esame è stato chiuso nella seconda metà di marzo 2025 (cfr. all. D4 a
doc. I).
2.8
Chiamato a pronunciarsi il TCA
ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell’ambito dell’assistenza
sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.3. e 2.6.), vige il principio di
sussidiarietà, in ragione del quale l’erogazione di prestazioni assistenziali
viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di
provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a
cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte
di terzi.
Questa
Corte ribadisce, inoltre che, per costante giurisprudenza federale (cfr. supra
consid. 2.6.), in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza
sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare
(denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni
vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre
che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF
8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1).
2.9
Per
quanto concerne la richiesta della ricorrente formulata in sede di replica
(cfr. supra consid. 1.11. e doc. V “chiedo solo per me fare il calcolo di
fabbisogno come per una persona single”), volta ad essere considerata quale
unico membro della propria unità di riferimento, il TCA rileva che l'unità economica di riferimento del titolare del diritto
alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il
calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali pag. 5).
L’art. 4
cpv. 1 Laps, afferente all’unità di riferimento e al quale la Las rinvia (cfr.
art. 21 Las), enuncia che:
" 1L’unità
di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente
indipendenti”.
L’art. 1a
Reg.Laps, relativo all’autorità parentale, prevede che:
" Se
l’autorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona
diversa da quelle menzionate all’art. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il
minorenne fa parte dell’unità di riferimento in cui vive il genitore con il
quale condivide il domicilio.”
Nel
Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio
di Stato, in merito alla prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998
afferente all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali secondo la quale l’unità di riferimento
era costituita, tra l’altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del
diritto aveva la custodia, ha indicato che:
" D’altra
parte, perché l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di
riferimento dei genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un
minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte
dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia
di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al
mantenimento del figlio, anche se privati della custodia” (Messaggio del 13
marzo 2002 pag. 9).
Il
concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità
parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati
dell’autorità parentale, il minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento
della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d
Laps; art. 4b Laps).
In
concreto, con la ricorrente vive la figlia minorenne __________, nata del 2009,
affidata alla madre (cfr. supra consid. 2.7.).
A
ragione, quindi, l’USSI ha tenuto conto anche della figlia nell’unità di
riferimento ed ha, quindi, computato un forfait globale di mantenimento di fr.
1'624.-.
Di
conseguenza, correttamente, per le prestazioni oggetto della presente vertenza,
relative al periodo da gennaio ad aprile 2025, l’USSI ha considerato gli
alimenti percepiti per __________ e corrisposti dal padre di quest’ultima.
Come
visto al consid. 2.5., infatti tra i redditi computabili ai sensi dell’art. 6
Laps, figurano i redditi ai sensi degli artt. 15-22 LT.
L’art.
22.
lett. f LT dispone che sono imponibili “gli alimenti percepiti da un
genitore per i figli sotto la sua autorità parentale”.
Correttamente,
dunque, l’USSI ha computato, nel calcolo volto a stabilire le prestazioni di
diritto per l’UR composta dalla ricorrente e dalla figlia, gli alimenti versati
per quest’ultima dal padre e gli AF per totali fr. 1'575.- al mese.
2.10
Nel
calcolo delle prestazioni Las richieste da gennaio ad aprile 2025, il TCA
rileva che a ragione l’amministrazione non ha tenuto in considerazione gli esborsi
relativi alla tassa sui cani o sui rifiuti, visto che agli stessi la ricorrente
deve fare fronte mediante l’importo
del forfait di mantenimento (cfr. anche Direttive CSIAS, punto C.3.1.).
Le spese
relative al condominio ove si trova la PPP della ricorrente, non vanno d’altronde computate nel calcolo della
prestazione assistenziale ordinaria, nella
misura in cui esulano dalla voce “spese di gestione manutenzione di fondi e
fabbricati nel Comune di domicilio”.
Le stesse possono
eventualmente, in linea di principio ed ove
saranno debitamente comprovate (non essendo sufficiente in tal senso un
preventivo), essere assunte quali prestazioni assistenziali speciali
(cfr. art. 20 Las), come del resto già indicato dall’USSI nella decisione su
reclamo del 17 aprile 2025 (cfr. consid. 1.7.).
2.11
Prestazioni
Las per gennaio 2025 (decisione su reclamo del 17 aprile 2025)
2.11.1
In
aggiunta al contributo alimentare ed agli AF percepiti dalla ricorrente per la
figlia, per quanto concerne l’eventuale diritto della ricorrente alle
prestazioni Las per gennaio 2025, l’amministrazione ha giustamente considerato,
da una parte, le indennità LADI versate a RI 1 dalla Cassa disoccupazione il 13
gennaio 2025 per fr. 633.75 lordi (pari, su base annua, a 7'605.- come indicato
dall’USSI) e, d’altra parte, i fr. 65.30 conseguiti a titolo di guadagno
intermedio dall’interessata nel mese di dicembre 2024 (pari ad annui fr.
783.60, dall’USSI arrotondati a fr. 780.-).
Non
si comprende, invece, per quali motivi la franchigia sul reddito computata
dall’amministrazione (che pretende di avere “per il reddito da lavoro, (…)
correttamente dedotto la franchigia del 20%”) ammonti a fr. 240.- in luogo
di fr. 156.- (cifra, questa, pari al 20% di 780.-) e neppure come l’USSI abbia
valutato l’accredito di fr. 314.90 da parte di “Gewerkschaft __________»
del 10 gennaio 2025 (cfr. supra consid. 2.7.).
Queste
questioni non devono essere ulteriormente approfondite nella misura in cui la
prestazione Las per gennaio 2025 andrebbe comunque negata e la decisone su
reclamo confermata su questo punto.
2.11.2
Il
valore locativo dell’immobile di proprietà della ricorrente è pure stato
computato correttamente in fr. 3'772.-.
A
fronte di un valore complessivo di reddito di fr. 76'204.80 annui per
l’immobile sito sul fondo n. __________ RFD __________, il valore di reddito
della PPP di __________, pari a 55/1000, deve essere quantificato in fr.
4'191.26 ((76'204.80 / 1000) x 55).
La
Direttiva Laps 2/2015 dispone che “Valore locativo = 90% del valore di
reddito figurante sulla scheda di calcolo della stima” (sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_79/2024 del 6
febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF
9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022
consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146.
V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF
138.
V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125) ed in concreto il
valore locativo della PPP della ricorrente ammonta, quindi, a fr. 3'772.-, come
a ragione concluso dall’USSI.
Di tale
ammontare deve essere tenuto conto ai fini di determinare il diritto, o meno,
alle prestazioni Las ritenuto che anche il valore locativo rientra tra i
redditi imponibili ai sensi degli art. 6 Laps e 20 cpv. 1 lett. b LT.
L’USSI
ha quindi correttamente computato, a titolo di reddito, il valore locativo
della PPP __________ RFD __________, poi tenuto in considerazione anche quale
spesa alloggio effettiva.
2.11.3
Anche
le spese di gestione e manutenzione di fondi e fabbricati nel Comune di
domicilio (con limiti massimi) sono state correttamente computate dall’USSI in
fr. 3'772.-.
È
vero che la Direttiva Laps 2/2015 prevede che “Per quanto concerne le spese
di gestione e manutenzione le stesse sono riconosciute con un forfait del 20%
del reddito lordo dell’immobile (pigioni e/o valore locativo) se l’immobile è
stato costruito da più di 10 anni” e che in concreto a tale titolo devono
quindi essere computati fr. 754.- cui si aggiungono gli interessi ipotecari di
fr. 3'900.- (pari all’1.802407% di fr. 216'400.-; cfr. doc. 269), è altrettanto
rettamente che si è tenuto conto del fatto che ai sensi dell’art. 22 lett. b n.
4.
Las “le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono
riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a)
Laps)” e quindi, nel caso concreto, fino a fr. 3'772.-.
2.11.4
A
ragione l’USSI ha, poi, tenuto conto, delle spese computabili Las senza limiti
massimi che consistono essenzialmente, nei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP della
ricorrente.
2.11.5
Relativamente ai premi di cassa malati computati dall’USSI,
va osservato che l’art. 8 cpv. 1 lett. g della
Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps),
al quale rinvia l’art. 22 Las, enuncia che la spesa vincolata è costituita in
particolare dai premi effettivi per
l’assicurazione obbligatoria (non, quindi, complementare) contro le malattie,
ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di
riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale
sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
Il premio medio di
riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è definito dagli art. 28 e 29
Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie
(LCAMal).
L’art. 28
LCAMal enuncia che:
" 1 Il
premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati
previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2.
Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi
dell’assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio
incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo
assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal ()
e considerando:
a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard,
con franchigia ordinaria (α);
b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi
alternativi, con franchigia ordinaria (β);
c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e
modello standard (γ).
3.
Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in
considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della
percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.”
Ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 LCAMal:
" Il premio
medio di riferimento è stabilito come segue:
PMR
= x α +
x (100% - γ) x β.”
Il Decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2025 del 6 novembre 2024 prevede:
" Premi medi
di riferimento (art. 40 lett. b LCAMal)
Art. 2 L’importo del premio medio di riferimento ammonta a:
-
fr. 7'678 per gli
adulti;
-
fr. 5'733 per i
giovani adulti;
-
fr. 1'755 per i
minorenni”
In
concreto, nel calcolo volto a stabilire se la ricorrente aveva, o meno, diritto
alle prestazioni Las per gennaio 2025, l’USSI, a fronte di premi LAMal che per
il 2025 ammontavano a fr. 596.45 per la madre e fr. 138.45 per la figlia (per
un totale di fr. 734.90; cfr. supra consid. 2.7.), ha erroneamente tenuto conto
dell’importo di fr. 786.-, pari al massimo erogabile per RI 1 e __________
((7678/12) + (1755/12) = fr. 786.-).
Quanto precede non muta,
comunque, l’esito della presente vertenza essendo i premi LAMal coperti dal
sussidio RIPAM come emerge dalla tabella di calcolo per il mese di gennaio 2025
(cfr. all. A a doc. I).
2.11.6
Alla
luce di quanto appena esposto, la decisione su reclamo del 17 aprile 2025, per
le prestazioni Las di gennaio 2025 deve essere confermata.
2.12
Prestazioni
Las per febbraio 2025 (decisione su reclamo del 17 aprile 2025)
2.12.1
Per
quanto attiene ai redditi computati nel calcolo volto a stabilire le
prestazioni Las per febbraio 2025, innanzitutto questa Corte rileva, da un
lato, che la ricorrente nel mese in esame non ha (più) percepito le prestazioni
LADI e, d’altro lato, che non ha avuto alcun guadagno da attività lavorativa
(cfr. supra consid. 2.7.).
Rettamente,
quindi, i redditi percepiti dalla medesima tengono conto unicamente del valore
locativo dell’immobile di proprietà di RI 1 e dei contributi alimentari nonché
degli AF relativi a __________, e meglio come già indicato ai consid. 2.11.2. e
2.9
2.12.2
Per
quanto concerne la voce di calcolo “altre spese computabili Las (con limiti
massimi)”, è a ragione che l’USSI ha accolto il reclamo della qui
ricorrente correggendo l’importo inizialmente computato in fr. 2'052.- per
quanto concerne gli interessi ipotecari per l’abitazione primaria in fr.
3'900.-
Quanto
precede ritenuto che per il debito ipotecario di fr. 216'400.- risultante dal
conteggio al 31 dicembre 2024, l’interesse dell’1.802407% corrisponde a fr.
3'900.- annui (cfr. doc. 269).
Relativamente
alla correttezza dell’importo considerato alla voce “spese di gestione
manutenzione di fondi e fabbricati nel Comune di domicilio”, tenuta in
considerazione nella misura di fr. 754.- l’anno, già si è detto al consid.
2.11.3, cui si rimanda.
In
ragione di quanto dispone l’art. 22 lett. b n. 4 Las (“le spese e gli
interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo
complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT
(deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps)” è stata correttamente computata
la cifra di fr. 3'772.-.
La
differenza tra l’importo annuo di fr. 3'772.- e di fr. 2'806.- annui inizialmente
considerati quali “altre spese computabili Las (con limiti massimi)”
comporta un aumento di fr. 80.- al mese delle prestazioni riconosciute a RI 1
per febbraio 2025, e meglio come stabilito dall’USSI nella propria decisione su
reclamo, che anche su questo punto viene, quindi, confermata.
2.12.3
Per
quanto attiene al computo dei “premi assicurazione malattia Las” valgono
le considerazioni espresse al consid. 2.11.5.
2.12.4
La
decisione su reclamo del 17 aprile 2025, quindi, merita conferma anche per le
prestazioni Las relative al mese di febbraio 2025.
2.13
Prestazioni
Las per marzo ed aprile 2025 (decisione su reclamo del 18 aprile 2025)
2.13.1
Considerazioni
analoghe a quelle esposte al considerando precedente (da 2.12. e 2.12.3.)
valgono anche per quanto attiene ai redditi computati nel calcolo delle
prestazioni di diritto per i mesi di marzo ed aprile 2025, nel corso dei quali
la ricorrente non ha percepito entrate da lavoro né indennità LADI (esaurite a
dicembre 2024 ed il cui ultimo versamento risale al 13 gennaio 2025; cfr. supra
consid. 2.7.).
Rettamente
sono quindi, anche in questo caso, stati computati i contributi alimentari e
gli AF relativi a __________, rispettivamente, il valore locativo della PPP
della ricorrente.
2.13.2
Non
presta fianco a critiche nemmeno quanto computato come spesa per l’alloggio.
2.13.3
Nel
determinare il quantum delle spese computabili Las (con limiti massimi),
l’amministrazione ha a giusta ragione adattato il proprio calcolo al nuovo
tasso di interesse ipotecario. Interesse ipotecario che, per fr. 215'950.-, al
l’1.39180% (cfr. doc. 271) era pari a fr. 3'005.60, arrotondati
dall’amministrazione in fr. 3'006.-.
Tale
ammontare è stato interamente computato dall’USSI nei propri calcoli ritenuto
come la somma dello stesso con fr. 754.- di “spese di gestione manutenzione
di fondi e fabbricati nel Comune di domicilio” risultava inferiore ai fr.
3'772.-.
2.13.4
Anche
la decisione su reclamo del 18 aprile 2025 merita, quindi, conferma.
2.14
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie
(cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del
21.
febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid.
2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2025.24 e 42.2025.25 sono congiunte.
2. Il ricorso è respinto.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti