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Decisione

42.2025.26

Erroneamente computati aiuti finanziari di terzi: erano dei prestiti soggetti a restituzione ed hanno permesso alla richiedente le prestazioni Las di fare fronte ai propri bisogni primari e indispensabili, quindi non possono essere presi in considerazione a titolo di reddito. Ricorso accolto

20 ottobre 2025Italiano66 min

accolto la richiesta di prestazione assistenziale per i mesi di settembre e ottobre

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2025.26

CL/DC/gm

Lugano

20 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 17

aprile 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisioni del 13 e del 21 novembre 2024 (cfr. doc. 509-512 e 576-579), l’Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha riconosciuto a

favore di RI 1 – cittadina cinese, nata nel 1975, a beneficio di un permesso di

domicilio “C” (“permesso C familiare”; cfr. doc. 683) - il diritto a

percepire le prestazioni assistenziali per i mesi di ottobre e novembre 2024.

1.2. Con

decisione del 20 dicembre 2024, l’USSI ha ordinato alla medesima di restituire

complessivi fr. 4'950.- a titolo di prestazioni assistenziali percepite

indebitamente tra ottobre e novembre 2024.

L’amministrazione

ha motivato l’ordine di restituzione come segue:

"

(…) facciamo riferimento alla sua richiesta di rinnovo del 20.11.2024 e

del 06.12.2024, e agli estratti conto allegati relativi al periodo

01.10.2024-30.11.2024. Dalla documentazione trasmessaci e dagli accertamenti

svolti, abbiamo rilevato che ha ricevuto i seguenti versamenti sul suo conto

corrente postale:

-

CHF 1'950.00 in data 09.10.2024

-

CHF 2'000.00 in data 11.11.2024

-

CHF 1'000.00 in data 15.11.2024.

Considerato l’art. 2

della Legge sull’assistenza sociale, relativo al principio di sussidiarietà, il

nostro Ufficio deve tenere conto, ai fini del calcolo della prestazione

assistenziale, di tutte le entrate a disposizione del richiedente.

Il nostro ufficio,

nella determinazione delle prestazioni a lei assegnate per il periodo

ottobre-novembre 2024 non ha potuto tenere conto dei fatti/elementi

sopraccitati, in quanto le entrate non sono state segnalate tempestivamente,

con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha percepito delle

prestazioni indebite.

L’importo da lei

indebitamente percepito è (…) CHF 4'950.00” (cfr. doc. 454-455).

1.3. L’8

gennaio 2025, RI 1 ha presentato reclamo contro la decisione resa nei suoi

confronti.

Spiegata

la propria situazione familiare (madre di due figlie nate, rispettivamente, nel

2007 e nel 2015, giunta in Svizzera al seguito del marito e padre della figlia

minore, dal quale è attualmente separata), l’allora reclamante ha precisato di

avere frequentato un corso di nail therapy e onicotecnica, di avere aperto il

proprio “__________” nel 2022, ove era attiva al 50% prima delle problematiche

di salute qui di seguito indicate.

Dal

profilo medico, infatti, RI 1 ha fatto notare che le è stato diagnosticato un “carcinoma

maligno al seno sinistro” a fine luglio 2024, per il quale è stata operata

e che, al momento del reclamo, stava “seguendo delle cure onde evitare la

ripresa del cancro”.

A

seguito di un’infezione, è stata sottoposta ad un intervento d’urgenza nel

settembre 2024 ed al momento in cui ha presentato reclamo era in attesa

dell’intervento di ricostruzione del seno, previsto per la primavera del 2025.

“Ovviamente”,

ha precisato l’allora reclamante, “questo costituisce un problema anche

finanziario che sto affrontando con l’aiuto di amici cinesi residenti in Ticino

ed aiuto sociale”.

RI

1 ha chiesto che “l’ordine di restituzione sia revocato e che possa

usufruire dell’aiuto dell’Ufficio USSI fino alla ripresa dell’attività

lavorativa” – con la seguente motivazione:

"

(…) L’ufficio USSI contesta il fatto che le tre entrate in ottobre e

novembre 2024 non sono state segnalate “tempestivamente”.

Ma in effetti sono

state segnalate con la documentazione richiesta per i mesi di ottobre e

novembre come negli allegati dei rendiconti del conto __________.

Bisogna precisare che

queste entrate che totalizzano 1950 + 2000 + 1000 = 4950 CHF sono state

necessarie e fornite dagli amici onde poter pagare gli affitti dei mesi di

ottobre e novembre che sono stati pagati con ritardo sperando di ricevere l’aiuto

dell’ufficio USSI che invece è arrivato con molto ritardo.

Questo è evidenziato

nella tabella seguente:

RI 1 importi percepiti (non indebitamente ma

temporalmente differiti)

Mese

Prestazione assegnata

Ricevuta in data

Importo percepito

Ricevuto in data

Pagamento affitto

Pagamento in data

Ottobre 2024

CHF 2'403.00

18.11.2024

CHF 1'950.00

09.10.2024

CHF 3'195.00

10.10.2024

Novembre 2024

CHF 3'198.00

26.11.2024

CHF 2'000.00

11.11.2024

CHF 1'175.00

12.11.2024

CHF 1'000.00

15.11.2024

CHF 2'020.00

18.11.2024

TOTALE

CHF 5'601.00

CHF 4'950.00

CHF 6'390.00

Dicembre 2024

CHF 2'400.00

12.12.2024

CHF 0.00

CHF 3'195.00

06.12.2024

Come si può notare, le

prestazioni per il mese di ottobre sono in effetti arrivate dopo la metà di

novembre. Quelle del mese di novembre sono arrivate il 26.11.2024. Infine

quelle del mese di dicembre sono arrivate il 12 dicembre. Perciò non c’era

altra soluzione per RI 1 che invocare l’aiuto degli amici.

RI 1 vuole inoltre

precisare che vorrebbe appena possibile ritornare a lavorare invece che vivere

grazie alle prestazioni sociali ma nella situazione attuale le è impossibile

farlo visto le sue condizioni fisiche.

Durante il colloquio

telefonico tra la sig.ra __________ e il sig. __________, che aiuta la signora RI

1 per l’italiano oltre che per tutte le questioni burocratiche contabili, è

stato evidenziato che la signora RI 1 dovrebbe rinunciare allo studio a __________

dove pratica(va) la sua attività che cominciava ad essere sufficiente per il

mantenimento suo e della famiglia fino all’insorgere nel carcinoma in luglio

2024. Questo richiederebbe chiudere il contratto di affitto e ritirare tutti

gli strumenti di lavoro come il tavolo per massai, il tavolo per la pratica di

onicotecnica (…) e diversi materiali necessari per le sue attività.

E questo per i pochi

mesi (ci si augura) che rimangono fino alla sua guarigione completa prevista

per fine maggio. Come si può capire, chiudere il ministudio rischia di essere

molto difficile sia per questione di contratto con i proprietari dell’immobile

(scadenza ottobre) che per ritrovare un altro simile locale per riprendere le

attività una volta la guarigione completata. (…)” (cfr. doc. 446-449).

1.4. Con

decisione su reclamo del 17 aprile 2025, l’USSI – oltre ad indicare che quanto

implicitamente sostenuto dall’assistita circa l’ “aver agito in buona fede e

che la restituzione costituirebbe un onere troppo grave” riguarda le “condizioni

del condono (…) che verranno esaminate (…) nella procedura successiva” che

l’amministrazione si è impegnata ad attivare d’ufficio - ha confermato il

proprio precedente provvedimento sulla base, in particolare, delle seguenti

ragioni:

"

Fatti

I. Pur comprendendo la delicata condizione di salute della signora RI 1,

le argomentazioni della reclamante (…) non possono essere seguite in quanto

nell’assistenza vige il principio della sussidiarietà in base al quale la

persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far

fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto

all’assistenza. Tutti i redditi devono essere considerati per la determinazione

di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche gli

importi accreditati sul conto postale a lei intestato.

Irrilevante per la

restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano stati investiti gli

importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto

all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in

questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di

calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della

prestazione assistenziale del mese seguente.

Nel caso in esame,

pacifico è che nel periodo dal 9 ottobre 2024 al 14 novembre 2024 sul conto

postale intestato alla reclamante sono stati accreditati degli importi per

complessivi CHF 4'950.-.

Il computo da parte

dell’USSI di tali entrate è corretto, in quanto rientranti tra quelle che

costituiscono reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps.

Le prestazioni

assistenziali mensili versate all’insorgente nel periodo dal mese di ottobre

2024 al mese di novembre 2024 erano state calcolate, nelle relative decisioni,

non tenendo in considerazione gli importi accreditati di CHF 4'950.-. Lo

fossero invece stati, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che

l’interessata non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate

dall’USSI.

L’Ufficio ha pertanto

rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 20 dicembre

2024, considerando le citate entrante e quindi ripristinando da un punto di

vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire

le prestazioni assistenziali versate in eccesso. (…)” (cfr. doc. 77-82).

1.5. Con

tempestivo ricorso al TCA, RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo resa nei

suoi confronti facendo valere quanto segue:

"

(…) Avevamo già espresso la nostra posizione che la somma di CHF 4'950.-

prestata sul conto a noi intestato di __________ era un prestito e non un

reddito (…).

Ci sembra fondamentale

che la differenza tra reddito e prestito sia accertata poiché un prestito deve

essere restituito alla persona che ha prestato e perciò all’amica e non

all’USSI. Le ragioni per cui avevamo richiesto il prestito sono già state

spiegate in modo chiaro e riassunte qui di seguito:

“Bisogna precisare

che queste totalizzano 1950 + 2000 + 1000 = 4950 CHF sono state necessarie e

fornite dagli amici onde poter pagare gli affitti dei mesi di ottobre e

novembre che sono stati pagati con ritardo sperando di ricevere l’aiuto

dell’Ufficio USSI che invece è arrivato con molto ritardo (…) le prestazioni

assegnate per il mese di ottobre sono in effetti arrivati dopo la metà del mese

di novembre. Quelle del mese di novembre sono arrivate il 26.11.2024. Infine

quelle del mese di dicembre sono arrivate il 12 dicembre. Perciò non c’era

altra soluzione per RI 1 che invocare l’aiuto degli amici”.

I fatti citati sono

ammessi dall’USSI ma poi si richiede la restituzione della somma perché

ottenuta come “illecito reddito” che contestiamo fermamente.

A supporto del fatto

che sia un prestito e visto l’insistenza dell’USSI a ritenere che sia un

reddito, abbiamo chiesto all’amica che ha prestato se era disposta ad accettare

e controfirmare un riconoscimento di debito da parte nostra. Per noi è stato

difficile richiedere tale documento perché un prestito da un’amica fatto con il

cuore diventa un atto formale ma le mie condizioni di salute non mi permettono

di fare altrimenti. Alleghiamo pertanto tale documento di riconoscimento di

debito firmato dall’amica e dalla sottoscritta.

In conclusione ci

sembra chiaro che noi possiamo restituire il debito solo a chi ci ha fatto il

prestito e non all’USSI che vede questa somma come un reddito. Come citato

nell’allegato e ripetuto precedentemente è nostra ferma intenzione di

restituire la somma dal momento che possiamo di nuovo lavorare. Avremo ancora

un’operazione al __________ a fine giugno 2025.” (cfr. doc. I).

1.6. Nella

sua risposta l’USSI postula la reiezione del ricorso, riprendendo le

considerazioni già esposte nella propria decisione su reclamo e precisando

quanto segue sulle tempistiche di erogazione delle prestazioni Las in favore

della ricorrente:

"

(…) In data 11 settembre 2024 la signora RI 1 si è annunciata presso il

Comune di __________ per chiedere le prestazioni assistenziali e le è stata

consegnata la Check-List con l’indicazione di completarla entro 30 giorni. Come

attesta il formulario “annuncio preso il Comune di domicilio e appuntamento

allo sportello Laps”, la richiedente ha completato la documentazione il 2

ottobre 2024. L’appuntamento presso lo sportello Laps di __________ si è tenuto

il 10 ottobre 2024.

L’USSI ha ricevuto la

domanda della signora RI 1 dal Comune in data 11 ottobre 2024. Dopo aver

completato l’istruttoria e ricevuto in data 8 novembre 2024 tutti i documenti

necessari all’evasione della domanda, l’USSI, in data 13 novembre 2024, ha

accolto la richiesta di prestazione assistenziale per i mesi di settembre e ottobre

2024.

Considerato quindi che

tra la ricezione dell’incarto e l’accoglimento della prestazione assistenziale

è trascorso un mese, si ritiene che non possa essere attribuito alcun ritardo

all’USSI.

Anche per quanto

riguarda le prestazioni del mese di novembre e dicembre 2024, si ritiene che

non può essere imputato nessun ritardo all’ufficio. La prestazione per il mese

di novembre 2024 è stata richiesta tramite formulario del 20 novembre 2024 e

versata il 21 novembre 2024. Quella di dicembre 2024 è stata richiesta il 6

dicembre 2024 e versata il 9 dicembre 2024.

Anche volendo

considerare che, sebbene non ce ne fosse l’urgenza, la signora RI 1 si sia

fatta prestare i soldi per poter far fronte alle spese alloggiative per i mesi

di ottobre e novembre 2024, si rileva che quando la stessa ha ricevuto le

prestazioni assistenziali da parte dell’USSI, comprensive delle spese

alloggiative, la ricorrente non ha rimborsato l’importo ricevuto in prestito

dalla signora __________ e quindi di fatto tali entrate siano servite al

proprio sostentamento. (…)” (cfr. doc. V)

1.7. Con

replica del 10 giugno 2025, RI 1, rispetto a quanto già fatto valere con il

proprio ricorso, ha precisato che “il prestito” di fr. 4'950.- ricevuto

tra ottobre e novembre 2024 “è stato contratto per far fronte a esigenze

immediate e fondamentali (vitto, alloggio, spese mediche) in attesa

dell’effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell’USSI,

le quali sono sopraggiunte con considerevole ritardo”.

Invocando

la propria buona fede, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordine di

restituzione facendo valere quanto segue:

"

(…)

·

Il prestito non costituisce reddito disponibile, secondo l’art.

312 del Codice delle obbligazioni svizzero e la giurisprudenza consolidata in materia

di assistenza sociale, in quanto si tratta di una somma ricevuta con l’obbligo

di restituzione;

·

L’importo ricevuto non ha sostituito o evitato il ricorso

all’assistenza, ma ha semplicemente permesso alla richiedente di sopravvivere

dignitosamente in un periodo in cui l’assistenza era già stata richiesta ma non

ancora concretamente percepita.

3. Sulla nozione di

“reddito illecito”

L’USSI sembra fondare

la richiesta di restituzione delle prestazioni su una presunta omissione

dichiarativa. Tuttavia, la somma in questione:

-

È stata ricevuta prima dell’effettivo versamento dell’assistenza

sociale, e dunque non poteva interferire con il calcolo della stessa;

-

È giuridicamente distinta dal concetto di reddito, non rappresentando

alcun arricchimento stabile né un’entrata sistematica;

-

È stata contratta in buona fede e dichiarato come debito, nel rispetto

dei principi di correttezza e trasparenza.

4. Principio di

buona fede e obblighi dello Stato

- In

subordine, si osserva che sanzionare la richiedente per aver fatto ricorso a un

prestito personale per far fronte a un ritardo imputabile alla pubblica

amministrazione rischia di ledere il principio della buona fede (art. 9 Cost.)

e l’obbligo costituzionale dello Stato di garantire un’esistenza dignitosa,

anche nella fase procedurale della presa a carico” (…) (cfr. doc. VII).

1.8. Con

duplica del 18 giugno 2025, l’USSI ha osservato che la ricorrente non ha “invocato

argomenti”, né “addotto prove atte a modificare la valutazione del caso”

(cfr. doc. IX).

1.9. Il

23 settembre 2025, il TCA ha chiesto alla ricorrente di prendere posizione in

merito a quanto di seguito indicato:

"

(…) dal riconoscimento di debito dell’8 maggio 2025 risulta che la

signora __________, tra il 9 ottobre ed il 15 novembre 2024, Le ha corrisposto

complessivi fr. 4'950.- (fr. 1'950.- il 9 ottobre 2024, fr. 2'000.- l’11

novembre 2024 e fr. 1'000.- il 15 novembre 2024).

Dal documento in

questione emerge, poi, il Suo impegno “a restituire l’intero importo (…) da

luglio 2025, con pagamento in contanti in rate mensili di CHF 500.-” (cfr. all. A a doc. I).

Con la presente Le

chiedo di indicare per quale motivo non ha immediatamente rimborsato, almeno

parzialmente, quanto corrispostole dalla signora __________ una volta ricevute

le prestazioni assistenziali per i mesi di ottobre (ricevute il 18 novembre

2024) e novembre 2024 (ricevute il 26 novembre 2024).” (cfr. doc. XI).

1.10. Con

osservazioni del 29 settembre 2025 sottoscritte dalla ricorrente e trasmesse

per conoscenza a __________, RI 1 ha fatto valere quanto segue:

" (…)

2. Natura giuridica

e contesto del prestito

Il prestito è stato

versato in tre tranche sul conto __________ della signora RI 1:

-

CHF 1'950.- in data 9 ottobre 2024;

-

CHF 2'000.- in data 11 novembre 2024;

-

CHF 1'000.- in data 15 novembre 2024.

Totale 4'950.- CHF.

Prestazioni

assistenziali ricevute:

-

CHF 2'403.- il 18 novembre 2024;

-

CHF 3'198.- in data 18 novembre 2024;

-

CHF 2'400.- in data 15 novembre 2024.

Totale 8'001.- CHF.

Pagamento affitti (c’è

ancora l’affitto del ministudio per il suo lavoro – vedi nota successiva)

-

CHF 3'195.- in data 10 ottobre 2024;

-

CHF 1'175.- in data 12 novembre 2024;

-

CHF 2'020.- in data 18 novembre 2024;

-

CHF 3'195.- in data 6 dicembre 2024.

Totale 9'585.- CHF.

Da quanto sopra si

deduce facilmente che includendo l’assistenza ricevuta e i prestiti, si

potevano pagare gli affitti e rimaneva giusto per le spese di cibo, personali,

telefono, ecc.

Era perciò impossibile

restituire nel 2024 quanto era stato restato. Al momento del prestito si sapeva

già che la signora RI 1 non poteva lavorare per parecchio tempo ed è per questo

che era stato scritto nell’impegno “a restituire l’intero importo (…) da

luglio 2025..:” quindi diversi mesi dopo quando si sperava che l’attività

avrebbe potuto riprendere.

Purtroppo anche questa

data si è rivelata irrealizzabile poiché un’ultima operazione intervenuta il 25

giugno 2025 ha dovuto essere rinviata a causa di una grave reazione allergica

all’anestesia. Passati tutti gli esami allergologici, l’operazione ha potuto

finalmente essere completata il 26 agosto 2025. Da allora fino al momento della

presente lettera, la signora RI 1 è stata sottoposta ad intensi controlli e

terapie per risolvere i postumi delle due operazioni.

5. [recte: 3.]

Conclusione

Tenendo conto che

l’USSI ha anche richiesto di chiudere l’attività d’indipendente per fine

settembre 2025 e visto le condizioni comunque difficili di ripresa, ho

annullato come richiesto la mia attività lavorativa indipendente e rescisso

l’affitto del ministudio. Ma attualmente mi è ancora difficili capire come e

quando riuscirò a restituire il prestito.” (cfr. doc. XII).

1.11. Al

riguardo, il 9 ottobre 2025 l’USSI ha preso “atto di quanto esposto dalla

signora RI 1” e comunicato al TCA “di non avere ulteriori osservazioni

da formulare” (cfr. doc. XIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia

chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 4'950.- a titolo di prestazioni

assistenziali ricevute a torto tra ottobre e novembre 2024.

2.2. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo

scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.

2).

L'art. 2 della Legge fissa

il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che

"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in

particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario

vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste

dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.3. Secondo l’art. 11 Las i

provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12

Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la

legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo

principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la

Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.

Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata

delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi

di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17

cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due

categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su

criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno

cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni

ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il

reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,

da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la

soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia

di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita

dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle

disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale

(COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,

come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las

viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.

Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002

sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che

tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto

di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione

cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici

svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come

scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2024

le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedevano

i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait

globale per il

mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1

persona

1’031.--

Considerandi

2.

persone

1'577.--

3.

persone

1'918.--

4.

persone

2'206.--

5.

persone

2'495.--

Per ogni

persona

+ 2029.--

supplementare”

(cfr.

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024,

in BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 417-418).

2.4

L’art. 22 Las, concernente il

reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito

dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

1.

vengono computate le prestazioni ricevute in

adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono

corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e

dichiarate dal richiedente;

2.

la sostanza netta viene computata interamente

nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le

altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per

una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e

fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in

casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente

liquidabile;

3.

vengono interamente computati i redditi dei

minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.

non vengono computate le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.

non viene computata per ogni membro dell’unità

di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad

un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da

lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

1.

non vengono computati rendite e oneri

permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.

non vengono computati gli alimenti di cui all’art.

8.

cpv. 1 lett. d) Laps;

3.

non vengono computate le imposte di cui

all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.

le spese e gli interessi passivi sui debiti

privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi

della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.

2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio:

Per il

calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle

spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il

reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.

22.

Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9

Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

L'art.

6.

Laps regolamenta così il reddito computabile:

“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della

legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti

separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene

computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del

proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b) ...;

c) ...;

d) i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della

Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura

in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di

sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia

(coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio

minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2.

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi

della presente legge.

4.

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati

i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il

Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il

conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in

deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali,

statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per

acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi effettivi per l’assicurazione

obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di

applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno

1997.

(LCAMal);

h) i premi per l’assicurazione della perdita di

guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non

obbligatoriamente assicurate.

i) ...;

j) …

2.

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui

debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui

debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza

contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio

dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

2.5

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il

principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale

principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni CSIAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013

l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte

alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite

finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Ciò in

virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità

individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno

esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., l’Alta Corte ha altresì

osservato:

" (…) l'aiuto

sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché

esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per

superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e

complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione

rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114

seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”.

L’assistenza

sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi.

L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di

prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza

prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO),

rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il

mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre

2011).

Al

contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,

pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza

sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto,

in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle

somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del

principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto

l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di

tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e

indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione,

interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per

l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta

di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che

non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20

febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30

dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag.

65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di

sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,

prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre

possibilità di reddito.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì

osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI

e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al

riguardo cfr. pure e tra le altre STCA 42.2024.37 del 30 dicembre 2024; STCA

42.2023.45

del 21 febbraio 2024; STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023; STCA

42.2020.1

del 27 aprile 2020 consid. 2.14 e STCA 42.2022.78 del 21 novembre

2022.

consid. 2.4. e 2.6.

2.6

In una sentenza 8C_21/2022 del 14

novembre 2022, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un cittadino

straniero che, dopo aver beneficiato delle prestazioni assistenziali in un

primo Cantone, voleva cambiare domicilio e si è quindi trasferito nel Canton

Friburgo, ove da luglio 2019 aveva subaffittato per fr. 950.-/mese un

appartamento, già messogli a disposizione dalla conduttrice ed amica dalla metà

di giugno 2019.

Sempre nella seconda metà di

giugno, egli aveva anche chiesto l’erogazione delle prestazioni assistenziali

nel Canton Friburgo.

Il 10 luglio 2019 aveva, poi,

richiesto il permesso cambiare domicilio e Cantone al competente servizio per

la migrazione.

A titolo di aiuto d’urgenza, il

Service social della città di Friburgo ha provveduto a versargli delle

prestazioni per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2019.

Il 4 ottobre 2019, però, la

competente autorità in materia di migrazione (SPoMi) ha respinto la domanda tesa

al cambiamento di Cantone di quel ricorrente.

Preso atto di tale diniego ed in

ragione del fatto che l’interessato non poteva costituire il proprio domicilio

nel Canton Friburgo, il Service social de l’action sociale (SASoc), si è, poi,

detto disposto ad erogare unicamente quanto dovuto tra il 1° di agosto ed il 3

ottobre 2019 in relazione alle prestazioni legate all’assicurazione malattia,

non, invece, ad assumere retroattivamente il forfait di mantenimento, né le

spese per l’alloggio. Con decisione del 1° ottobre 2020, la Commission sociale

de la Ville de Fribourg ha confermato l’erogazione dell’aiuto d’urgenza,

rifiutando, però, il riconoscimento del forfait di mantenimento, delle spese

per l’alloggio ed il rimborso di un debito che l’interessato aveva contratto

nei confronti della conduttrice dell’ente da lui sublocato ed amica per fr.

600.-.

Statuendo sul ricorso presentato

da quell’assistito, il Tribunale Cantonale di Friburgo aveva stabilito, per

quanto attiene al diritto retroattivo alle prestazioni assistenziali, innanzitutto,

che il domicilio dell’interessato, ai fini assistenziali e per il periodo dal

1° agosto al 3 ottobre 2019, doveva essere considerato Friburgo. Relativamente

all’aiuto economico fornitogli dall’amica, conduttrice dell’appartamento da lui

sublocato, la Corte cantonale aveva rilevato che la medesima aveva locato per

l’amico, a fondo perso, l’appartamento dal 15 al 30 giugno 2019, oltre a

corrispondere la cauzione di fr. 2'550.- ed a versargli fr. 600.- per spese

varie, non coperte dall’aiuto d’urgenza.

L’Autorità cantonale aveva,

quindi, considerato l’aiuto dell’amica come concesso senza alcuna garanzia di

rimborso e, pertanto, ritenuto che il sostegno finanziario fornitogli dalla

donna, nel rispetto del principio di sussidiarietà, avrebbe dovuto essere

innanzitutto impiegato dall’interessato per fare fronte al proprio

sostentamento, tenendone quindi conto come entrata.

L’Alta Corte ha, invece, accolto

il ricorso presentato dall’interessato ed ordinato il versamento in suo favore

delle prestazioni assistenziali ordinarie per il periodo dal 1° agosto al 3

ottobre 2019.

Quanto

alla presa a carico dei debiti dell’assistito mediante le prestazioni

dell’assistenza sociale, il Tribunale federale ha innanzitutto stabilito quanto

segue:

" 4.3. Selon

le principe de la couverture des besoins, l'aide sociale remédie à une

situation de détresse actuelle, c'est-à-dire que les prestations d'aide sociale

ne sont que fournies pour faire face à la situation actuelle et future (pour

autant que le besoin perdure) et non pour une situation passée. En principe,

l'aide ne peut donc pas être versée pour une période antérieure et servir à

amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations aurait existé

alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes

pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide

sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre

en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de

dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt 8C_866/2014 du 14 avril

2015.

consid. 4.2.1).

4.4

La

jurisprudence a toutefois précisé que, même si l'aide sociale ne peut en

principe pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des

dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps

entre un refus de prester de l'autorité sociale et le jugement rendu contre ce

refus. En cas de refus injustifié,

ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des

prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, pour

autant que les autres conditions d'octroi soient remplies, l'aide sociale est

due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt 8C_124/2016 du 23

novembre 2016 consid. 6.1 et la

référence; cf. GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p.

261.

et 262).”.

Relativamente alle prestazioni

fornite dall’amica al richiedente le prestazioni assistenziali dopo ch’egli

aveva già depositato la relativa domanda e si trovava, quindi, in attesa di una

decisione al riguardo, l’Alta Corte ha, poi, stabilito quanto segue:

" 6.1. Le

versement rétroactif de prestations d'aide sociale exige - à l'instar du droit

à l'aide actuel - que toutes les conditions d'allocation de l'aide aient été

remplies pendant la période révolue en question, comme l'ont retenu à juste

titre les premiers juges (cf. arrêt 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid.

6.1). Dans de telles constellations, il convient donc également d'examiner

(entre autres) de quelles ressources financières disposait le requérant durant

l'intervalle litigieux, notamment s'il recevait des prestations de tiers. Car

le principe de la subsidiarité exige, comme on vient de l'exposer (cf. consid.

4.2

supra), que les prestations de tiers doivent en règle générale être prises

en compte à titre de revenu lors du calcul des besoins du bénéficiaire

(respectivement requérant) de l'aide sociale (pour plus de différenciations et

les exceptions à ce principe, non applicables en l'espèce, cf. ALEXANDER SUTER,

Comment tenir compte des prestations volontaires de tiers?, in ZESO 2/20 p. 6).

Toutefois, si la tierce personne a fourni sa prestation

après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité d'aide sociale

pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il

faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions elle est

intervenue. Si elle a apporté son

soutien financier à fonds perdu (p. ex. sous la forme d'une donation), celui-ci

doit être pris en compte à titre de revenu dans le calcul des besoins du

requérant. Par contre, si elle a prêté de l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire

elle a fourni son soutien avec l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut

en principe pas être pris en compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT,

op. cit., p. 264 et 438 et les références). Cela présuppose cependant que les

besoins vitaux indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps

utile par l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la

décision sur l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la

tierce personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (WIZENT, op.

cit., p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der

Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische

Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement

rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le

remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le

dépôt de la demande. Toujours est-il

que les prestations versées à titre rétroactif ne peuvent pas outrepasser les

besoins de base couverts par l'aide sociale (WIZENT, op. cit., p. 264), les

limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait

d'entretien) étant également applicables dans ces constellations.”.

6.2.1

En

l'espèce, il est certes établi que le recourant n'aurait pas pu déménager à

Fribourg sans le soutien financier de son amie. Toutefois, on ne peut pas faire

abstraction du fait que les paiements de C.________ sont intervenus pour

l'essentiel après la demande d'aide sociale du recourant et lui ont servi à

subvenir à ses besoins vitaux (notamment de logement et quelques dépenses non

couvertes par l'aide d'urgence de 10 fr. par jour) qui auraient dû être

couverts par le Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg à partir du

1er août 2019. A cela s'ajoute que le Service social de la ville de U.________

a pris en charge le premier mois du séjour du recourant à Fribourg, selon la

pratique usuelle en matière d'aide sociale dans les cas de changement de

commune d'un bénéficiaire d'aide dont le besoin d'aide subsiste, pratique qui

vise à procurer le temps nécessaire à la personne bénéficiaire et à la nouvelle

commune pour déterminer le droit à l'aide et les devoirs individuels (Normes

CSIAS B.3-3 [version 2017]; cf. Normes CSIAS C.4.3. al. 4 [version 2021]).

Cependant, le Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg n'a

formellement décidé sur le refus de prendre en charge l'aide matérielle

ordinaire pour la période litigieuse qu'en octobre 2020, soit une année après

l'écoulement de la période litigieuse et plus d'un an et trois mois après la

demande. Ce retard n'est pas imputable au recourant. A partir du 1er août 2019,

C.________ est donc intervenue en lieu et en place de l'autorité d'aide sociale

- qui ne s'exécutait pas - pour couvrir au moins une partie des besoins urgents

du recourant, notamment celui d'un logement, et ceci d'ailleurs sans qu'elle

ait pu prévoir à ce moment pour combien de temps son aide (remplaçant celle de

l'autorité) serait nécessaire.

6.2.2

En

sus du loyer, le recourant ne disposait, dans l'intervalle en question, que de

l'aide d'urgence à raison de 10 fr. par jour et de la somme de 600 fr. que lui

avait prêtée son amie pour subvenir à ses besoins. Le montant total était ainsi

inférieur au montant forfaitaire mensuel de 986 fr. prévu à l'art. 2 de

l'ordonnance pour l'entretien d'une personne vivant seule dans son propre

ménage. Le fait que le loyer mensuel de 950 fr. dépassait de 50 fr. le montant

maximal de loyer pour la ville de Fribourg n'aurait pas permis à l'autorité de

refuser intégralement la prise en charge des frais de logement (cf. Normes

CSIAS B.3-2 [version 2017] et Normes CSIAS C.4.1. [version 2021]). L'excédent

de 50 fr. du loyer mensuel ainsi que le prêt unique de 600 fr. ne permettent

par ailleurs pas de conclure que C.________ aurait financé au recourant un

train de vie luxueux dépassant de manière claire celui d'un bénéficiaire d'aide

sociale ordinaire (cf. arrêts 8C_140/2012 du 17 août 2012 consid. 7.2.1;

2P.127/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2; WIZENT, op. cit., p. 435).

6.2.3

Au

surplus, C.________ a manifesté à plusieurs reprises au recourant sa volonté

d'être remboursée, en lui adressant des sommations. Elle a certes renoncé à

mettre en poursuite ses créances contre le recourant, ce qu'on ne saurait

toutefois lui reprocher dans la mesure où celui-ci ne dispose toujours pas de

moyens financiers propres et est (de nouveau) assisté par le Service social de

la ville de U.________. Or il sied de rappeler que les prestations d'assistance

et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie,

d'indigence, de décès, etc. sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 8 LP). Une

poursuite serait donc d'emblée vouée à l'échec et ne ferait que créer des frais

inutiles à la créancière. A cela s'ajoute qu'elle a conclu un contrat de

sous-location à titre onéreux avec le recourant. Dans ces circonstances, la

conclusion des juges cantonaux selon laquelle C.________ aurait apporté son

aide à fonds perdu s'avère insoutenable.

6.2.4

Initialement,

C.________ a certes financé de son propre gré le déménagement du recourant à

Fribourg et a même pris en compte des pertes au début du bail (soit le loyer

pour la moitié du mois de juin 2019), ce qui peut s'expliquer par son lien

d'amitié avec le recourant. Toutefois, au vu de ce qui précède, on ne saurait

déduire de ces circonstances qu'elle aurait accepté de fournir toutes ses

prestations suivantes également à fonds perdu et, au surplus, pour un temps

alors imprédictible, vu qu'elle avait manifesté dès le début sa volonté d'être

remboursée. Il serait en effet choquant et inadmissible qu'une autorité, qui a

refusé - à tort - d'octroyer l'aide sociale en temps utile et qui a causé

elle-même un retard considérable dans la décision sur l'aide, soit finalement

libérée de son devoir de verser les prestations ordinaires au seul motif que le

requérant a réussi à emprunter de l'argent à un tiers, qui est de cette manière

intervenu pour pallier les carences causées par le retard de l'autorité. Que le

recourant ait finalement pu subvenir (partiellement) à ses besoins vitaux,

notamment de logement et de quelques dépenses dépassant le strict minimum de

l'aide d'urgence, grâce à un prêt de son amie ne saurait donc dispenser

l'autorité de fournir rétroactivement les prestations d'aide ordinaire.

6.2.5

Dans

ce contexte, il est par ailleurs sans pertinence que le recourant continue

d'être soutenu par le Service social de la ville de U.________ et que le

remboursement des dettes contractées auprès de son amie n'améliorerait pas de

manière significative sa situation financière. En effet, ce critère s'applique

primordialement dans les cas de reprise de dettes antérieures à la demande (cf.

consid. 4.3 supra).

6.3

En

conclusion, l'arrêt attaqué, qui confirme la décision sur réclamation de

l'intimée du 28 janvier 2021 niant le droit du recourant à l'aide sociale

ordinaire, procède d'une appréciation insoutenable des preuves, conduisant à

une application erronée des normes et principes juridiques applicables, et son

résultat heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.

Il se révèle ainsi arbitraire et ne saurait être confirmé. Par conséquent,

l'intimée devra verser l'aide sociale matérielle ordinaire (au prorata) pour la

période du 1er août au 3 octobre 2019, sous déduction de l'aide d'urgence et

des frais médicaux qu'elle a déjà pris en charge. Le recours s'avère ainsi fondé.”.

Con

STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 7.2.,

l’Alta Corte ha evidenziato:

" (…) si la tierce personne a fourni sa prestation après

le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité d'aide sociale pour

couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il faut

examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions elle est intervenue.

Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p. ex. sous la forme

d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de revenu dans le

calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de l'argent à

l'intéressé, c'est-à-dire si elle a fourni son soutien avec l'intention d'être

remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en compte à titre de

revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et les références).

Cela présuppose cependant que les besoins vitaux indispensables du requérant ne

soient pas couverts en temps utile par l'autorité d'aide sociale et que le

retard en ce qui concerne la décision sur l'aide sociale ne soit pas imputable

au requérant, de sorte que la tierce personne intervient pour pallier les

carences de l'autorité (GUIDO WIZENT, 2014, p. 261 et 438 et les références;

CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli

[éd.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles

circonstances, le versement rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle

peut également englober le remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant

auprès de tiers après le dépôt de la demande. Toujours est-il que les

prestations versées à titre rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins

de base couverts par l'aide sociale (WIZENT, Die sozialhilferechtliche

Bedürftigkeit, op. cit., p. 264), les limites (notamment concernant la prise en

charge des loyers et du forfait d'entretien) étant également applicables dans

ces constellations (arrêt 8C_21/2022 déjà cité, consid. 6.1).”

Al

riguardo si vedano anche le STCA 42.2025.2019 del 20 giugno 2025; STCA

42.2024.54

del 28 aprile 2025 (e la STF 8C_329/2025 del 19 giugno 2025); STCA

42.2023.20

del 14 agosto 2023.

2.7

L’art.

67.

Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli

organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A

richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico

e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto

professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

(cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli

organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come

pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”.

2.8

Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"

Le prestazioni indebitamente

percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere

restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo

competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni

dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od

in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in

buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di

riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di

restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della

LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1°

luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF

8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile

2021.

consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018

consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20

ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad

art. 3 pag. 68).

Giova

ricordare che è tenuta alla restituzione ogni persona

che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la

legge. Infatti è determinante

la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse

in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema

della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. STF

9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata

in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134

consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione

francese).

Il

fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze

all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di

restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a

un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di

correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la

restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017

dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382

consid. 1).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui

ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6

ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13

del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

2.9

Nella

presente evenienza, RI 1 ha richiesto l’erogazione delle prestazioni

assistenziali dal mese di settembre 2024, allorquando era inabile al lavoro in

misura completa per una grave malattia (cfr. doc. 652-653 e consid.1.3).

In

particolare, la check-list le è stata consegnata l’11 settembre 2024 e la

documentazione è stata completata il 2 ottobre 2024. Fissato in data 3 ottobre

2024, l’appuntamento presso lo sportello Laps si è tenuto il 10 ottobre 2024

(cfr. doc. 678-679).

Per

quanto attiene all’oggetto della presente vertenza e quindi alle prestazioni

assistenziali per i mesi di ottobre e novembre 2024, il TCA rileva che in

allegato alla propria domanda iniziale di prestazioni Las, la ricorrente ha, in

particolare, presentato i propri estratti conto dal marzo al 26 settembre 2024

(cfr. doc. 695-726), oltre al contratto di locazione per l’appartamento ove

risiede a __________, per una pigione mensile di fr. 1'750.- oltre acconto

spese di fr. 150.- al mese (cfr. doc. 727).

Nella

propria decisione del 13 novembre 2024 l’USSI, per le prestazioni Las del mese

di ottobre 2024 che ha poi, riconosciuto a favore della ricorrente per fr.

2'403.-, ha computato fr. 0.- quali redditi da attività indipendente della

contribuente, fr. 0.- quali redditi della sostanza, quali alimenti per figli

minorenni fr. 3'240.- e fr. 4'200.- annui quali AF per le figlie della

ricorrente (di cui fr. 3'000.- per la maggiore, nata nel 2007, e fr. 1'200.-

per la più piccola, nata nel 2015; cfr. doc. 577-579).

Alla

domanda di rinnovo delle prestazioni Las del 20 novembre 2024 (cfr. doc.

513-515), per le prestazioni quindi successive al 30 novembre 2024, la

ricorrente ha, poi, allegato i propri estratti conto __________ del mese di

ottobre 2024.

Dagli

stessi risulta che l’assistita, il 9 ottobre 2024, ha versato sul proprio conto

fr. 1'950.- (cfr. doc. 528).

Il

giorno seguente, mediante gli averi su quello stesso conto, ella ha provveduto

ad un pagamento di fr. 1'175.- per l’affitto dello studio ove svolgeva la

propria professione con causale “affitto gennaio 2024” (erroneamente

indicata anche per gli analoghi versamenti di marzo, aprile, maggio, giugno,

luglio, agosto e settembre 2024; cfr. doc. 697, 700, 703, 708, 715, 720 e 725),

nonché ad un versamento a favore di “__________” (locatrice del contratto

relativo all’ente abitato dalla ricorrente) di fr. 2'020.- (cfr. doc. 529).

Dall’estratto

in esame, per il mese di ottobre, non risultano né prelievi a contanti, né

addebiti riferiti a spese presso negozi di generi alimentari (cfr. doc.

527-531).

Con

decisione del 21 novembre 2024, l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente il

diritto a beneficiare delle prestazioni Las per il mese di novembre di fr.

3'198.- (a titolo di prestazioni ordinarie), tenendo in considerazione i

medesimi redditi considerati nel proprio provvedimento del 13 novembre

precedente (cfr. doc. 510-512).

Contestualmente,

l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente il “giustificativo attestante

l’entrata di fr. 1'950.- versamento sul suo conto del 09.10.2024” e di

comunicare “come è composto l’importo del suo affitto”, ritenuto che il

contratto trasmesso all’USSI per l’appartamento ove RI 1 risiede “è di fr.

1'750.- + 150.- spese”, mentre l’effettivo da lei pagato è di fr. “2022.-”

[recte: 2'020.-], invitandola a “spiegare a cosa si riferisce la differenza”

(cfr. doc. 507).

Con

dichiarazioni del 22 novembre 2024, la ricorrente ha precisato, in relazione

all’importo di fr. 1'950.- versato sul suo conto, che “ho ricevuto un aiuto

per il pagamento dell’affitto di ottobre perché altrimenti non sarei riuscita a

pagarlo” (cfr. doc. 499).

Per

quanto concerne, invece, la differenza tra quanto indica il contratto di

locazione (fr. 1'900.- tra pigione e acconto spese) e quanto versato

mensilmente alla locatrice, RI 1 ha dichiarato di avere “preso un posto di

parcheggio nell’edificio che abito, per l’auto che gentilmente il prof. __________

mi presta quando è spesso via per lavoro, anche per periodi lunghi di un mese e

più” (cfr. doc. 498).

Dal

contratto di locazione per parcheggi veicoli allegato dalla ricorrente risulta

che la medesima, dal 1° settembre 2023, loca un posteggio per una pigione di

fr. 120.- al mese (cfr. doc. 497).

In

allegato alla domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali da dicembre

2024.

del 6 dicembre 2024 (cfr. doc. 475-477), la ricorrente ha presentato una

dichiarazione del seguente tenore:

"

(…) dichiaro che ho ricevuto un

aiuto per il pagamento dell’affitto di novembre perché altrimenti non sarei

riuscita a pagare. Questi aiuti privati da famiglia e amici sono entrati prima

dell’arrivo dell’aiuto dal Cantone in quanto non potevo più ritardare il

pagamento dell’affitto” (cfr. doc. 489).

Dagli

estratti conto allegati per il mese di novembre, infatti, risulta che RI 1 ha

provveduto a due accrediti sul proprio conto: uno di fr. 2'000.- in data 11

novembre 2024 e uno di fr. 1'000.- il 15 novembre successivo (cfr. doc.

492-493).

Il

12.

novembre 2024, la ricorrente ha pagato l’affitto per lo studio ove svolgeva

la propria attività indipendente (cfr. doc. 492) e il 18 novembre successivo

quello per l’appartamento che loca a __________ (cfr. doc. 493).

Anche

per il mese di novembre 2024 dall’estratto conto non risultano spese per generi

alimentari, ad eccezione di fr. 54.85 presso __________ e fr. 14.80 __________

(cfr. doc. 491-492).

Il

saldo del conto __________ della ricorrente al 30 novembre 2024, eseguiti i

suindicati pagamenti, ammontava a fr. 5'607.42 (cfr. doc. 495).

Con

ordine di restituzione del 20 dicembre 2024, l’USSI ha chiesto a RI 1 la

restituzione di fr. 4'950.- a titolo di prestazioni Las indebitamente percepite

nei mesi di ottobre e novembre 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).

In

occasione dell’incontro tenutosi presso gli uffici dell’amministrazione il 21

gennaio 2025, alla presenza della ricorrente e di __________, è stato

verbalizzato quanto segue:

"

(…) spieghiamo alla signora che

dovrà entro tre mesi (dunque entro il 30.04.2025) rendersi economicamente

indipendente. In caso contrario verrà invitata a chiudere l’attività entro un

termine di 3 mesi (31.07.2025). Scadenza contratto affitto ottobre 2025.

La figlia __________ non abita attualmente con la

madre, informiamo che questo per noi è un problema, la madre potrebbe chiedere

i diritti di visita e la figlia potrebbe abitare con il padre e di conseguenza

spostare il domicilio. Il 06.02.2025 avrà un’udienza con l’ARP per valutare

nuovamente la questione. Chiediamo di spiegare durante l’udienza tutti i punti

discussi. Chiediamo di aggiornarci sulla situazione.

Comunicazione di aver ricevuto il reclamo sull’ordine

di restituzione. Cerchiamo di spiegare come vengono computate le entrate, come

i prestiti per cercare di pagare gli affitti di casa e gli affitti del suo

studio. Chiediamo come mai nei movimenti del suo conto corrente non ci sono né

prelevamenti né movimenti di acquisti, la signora conferma che i soldi sono

stati prestati da un’amica.” (cfr. doc. 374-375).

Con

scritto del 24 gennaio 2025 e per quanto attiene all’attività indipendente

svolta dalla ricorrente, l’USSI ha assegnato a RI 1 un termine di tre mesi

(fino al 30 aprile successivo) “quale ulteriore periodo transitorio per

raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale”,

precisando che “se non dovesse raggiungere l’indipendenza economica entro

tale data, per poter continuare a beneficiare delle prestazioni assistenziali,

la inviteremo alla chiusura della sua attività, allo stralcio dall’AVS quale

indipendente e all’inoltro della richiesta delle eventuali indennità

straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD) per il tramite del

suo Comune di domicilio” (cfr. doc. 371).

Il

27.

gennaio 2025 la ricorrente ha conferito a __________ la procura per “rappresentarla

in tutte le pratiche relative alle assicurazioni sociali (…)” (cfr. doc.

154).

Con

scritto del 30 gennaio 2025, la ricorrente ha osservato che in occasione del

colloquio tenutosi il 21 gennaio precedente era stato precisato che “dovrà

entro tre mesi (dunque entro il 30.04.2025) rendersi economicamente

indipendente. In caso contrario verrà invitata a chiudere l’attività entro un

termine di 3 mesi (31.07.2025)” ed ha fatto valere quanto segue:

"

(…) riteniamo invece essenziale

che questa data del 31.07.2025 sia concessa anche perché il medico oncologo

curante ha precisato in data 27.01.2025 che la signora RI 1 potrà riprendere

gradualmente le attività lavorative solo dopo una convalescenza di alcune

settimane e a seguito di verifiche e controlli (la signora dovrà portare ancora

per alcuni mesi una fascia di supporto sulla pancia dove verrà prelevato il

tessuto necessario alla ricostruzione del seno).

Vorremo ritornare sulla questione elle entrate che

sono ritenute come indebite. Questi prestiti sono stati concessi per sopperire

ad una situazione transitoria e la signora dovrà restituire queste somme appena

le sarà possibile con la ripresa delle attività lavorative. Perciò non possono

essere computate come entrate indebite anche perché servono essenzialmente a

coprire le spese per le attività temporaneamente sospese (affitto del

monolocale) che comunque il vostro ufficio non prende in considerazione. Del

senno di poi, si sarebbe dovuto avere due conti separati per la famiglia ed il

lavoro e quindi chiaramente distinguere entrate ed uscite per famiglia e

lavoro” (cfr. 369-370).

Il

3.

marzo 2025 l’USSI ha inoltrato a __________ la seguente richiesta:

"

(…) come avevamo già fatto notare

nell’incontro del 21.01.2025 stranamente dall’estratto conto non ci sono

prelevamenti e/o acquisti, ma la signora come provvede al sostentamento delle

figlie? Non compra niente? Non fa la spesa? La figlia che studio al liceo con

cosa vive? Non compra un abbonamento per il trasporto? Non mangia mai fuori? Se

ci sono degli aiuti da terze persone devono essere notificati al nostro

ufficio. Mi può far sapere gentilmente, e nel caso farmi sapere se la signora

ha altri conti o carte di credito? (…)” (cfr. doc. 339).

Con

scritto del 4 marzo 2025, l’USSI ha, poi, chiesto anche alla ricorrente quanto

segue:

"

(…) dagli estratti conto abbiamo

constatato che non ci sono prelevamenti o acquisti, voglia dunque documentare

eventuali aiuti da terzi, indicando gli importi ricevuti e per quale periodo, e

comunicarci come ha provveduto al suo sostentamento e a quello delle figlie

senza prelevare e/o acquistare nessun tipo di bene.” (cfr. doc. 300).

Questo

il riscontro fornito da __________ il 7 marzo 2025:

"

(…) la signora RI 1 ha ricevuto la

lettera ufficiale per posta per cui risponderà alla vostra richiesta

direttamente. Ma rispondo direttamente e succintamente.

La signora ha sempre utilizzato contanti per la spesa.

Questi contanti venivano direttamente dal lavoro che faceva. È un’abitudine che

ha sempre avuto e che e ho detto che deve cambiare. Ha utilizzato la carta di

debito sempre e soltanto per pagare online affitto, assicurazione malattia,

spese accessorie, avvocato (e sì, purtroppo la problematica della figlia minore

è lungi dall’essere risolta), telefoni, etc. Le invio l’ultimo periodo dei

movimenti che non è ufficiale ma per far vedere che la signora ha cominciato ad

utilizzare la carta facendo la spesa, per esempio, in Italia. Lo stesso dicasi

per la figlia che pagava la mensa con i contanti dati dalla madre.

L’abbonamento bus era stato fatto diversi mesi fa e non mi ricordo come era

stato pagato. Non ci sono altri conti ma ha una carta di credito anche di __________

che però non ha mai utilizzato (…)” (cfr. doc. 220)

Analoga

a quella di __________ – il quale, ha precisato la ricorrente, la “aiuta con

la contabilità oltre che per l’italiano” – è stata la risposta fornita

all’USSI il 9 marzo 2025 dall’assistita.

Con

decisione su reclamo del 17 aprile 2025, l’USSI ha confermato il proprio

precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.4.).

In

sede ricorsuale, RI 1 ha prodotto il “riconoscimento di debito” di data

8.

maggio 2025, che ha sottoscritto, in qualità di debitrice, unitamente alla

creditrice __________, dal quale emerge che tra il 9 ottobre 2024 ed il 15

novembre 2024 quest’ultima ha corrisposto alla ricorrente totali fr. 4'950.- “per

aiutarmi a superare un momento di difficoltà a causa della malattia intervenuta

in luglio 2024”, con la precisazione che “mi impegno a restituire

l’intero importo sopra indicato appena avrò ricuperato dalla malattia e avrò

ricominciato a lavorare a partire da luglio 2025, con pagamento in contanti in

rate mensili di CHF 500.-” (cfr. all. A a doc. I).

2.10

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2

Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che

l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora

un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite

sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,

mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del

26.

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid.

8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005

pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Secondo

il principio di sussidiarietà, vigente in ambito di assistenza sociale, le

entrate provenienti da terzi a favore di un beneficiario dell’aiuto sociale

vanno utilizzate per far fronte alle proprie spese primarie e quindi computate

ai fini della determinazione di un eventuale diritto a una prestazione

assistenziale, a prescindere che si tratti di prestiti da restituire (cfr. supra consid. 2.2. e 2.5.).

Al riguardo, questa Corte

rammenta che soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei

debiti, allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione

d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio, ad esempio nel

caso di un debito per pigioni arretrate.

Il Tribunale federale ha

precisato che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso

sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_21/2022 del 14

novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid.

4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1; STCA 42.2023.20 del 14

agosto 2023).

A proposito delle prestazioni di

terzi corrisposte dopo il deposito della domanda di prestazioni Las e prima

della decisione dell’amministrazione, il TCA ricorda che, come visto al consid.

2.6., in STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022, l’Alta Corte ha già avuto modo di

stabilire che qualora gli aiuti finanziari in questione costituiscano dei

prestiti soggetti a restituzione e abbiano permesso al richiedente le

prestazioni assistenziali di fare fronte ai propri bisogni primari e

indispensabili non possono, di principio, essere presi in considerazione a

titolo di reddito. Ciò avviene qualora i suindicati bisogni primari non possano

essere garantiti in tempo utile mediante il riconoscimento delle prestazioni

richieste ed il ritardo nell’evasione della domanda non sia imputabile al

richiedente medesimo.

Sulla questione cfr. anche la STF

8C_42/2023 del 22 dicembre 2023, in particolare

consid. 7.2. citato supra consid. 2.6.

In concreto, la ricorrente, a

mezzo di un riconoscimento di debito sottoscritto dalla signora __________, che

le ha corrisposto l’importo di complessivi fr. 4'950.-, fa valere di aver

dovuto ricorrere ai prestiti in questione tra ottobre e novembre 2024 poiché

erano somme “necessarie e fornite dagli amici onde poter pagare gli affitti

dei mesi di ottobre e novembre che sono stati pagati con ritardo sperando di

ricevere l’aiuto dell’ufficio USSI che invece è arrivato con molto ritardo”

(cfr. supra consid. 1.5.).

In sede di replica, RI 1 ha

precisato che il debito “è stato contratto per far fronte a esigenze

immediate e fondamentali (vitto, alloggio, spese mediche) in attesa

dell’effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell’USSI,

le quali sono sopraggiunte con considerevole ritardo” (cfr. supra consid.

1.7.).

A seguito della richiesta di

precisazione del TCA (cfr. supra consid. 1.9.), la ricorrente ha indicato di

avere dovuto far fronte al pagamento degli affitti rimasti scoperti per ottobre

e novembre 2024 prima che venissero emesse le decisioni dell’USSI inerenti le

prestazioni Las per i mesi in questione, rispettivamente, che fossero erogati i

relativi corrispettivi e di avere per tale motivo dovuto ricorrere al prestito

concessole da __________.

Ella ha, poi, aggiunto di non

avere restituito quanto mutuatole immediatamente dopo avere ricevuto le

prestazioni assistenziali del periodo oggetto della presente vertenza poiché

quanto allora presente sul suo conto le serviva per assicurare il proprio

sostentamento (cfr. supra consid. 1.10.).

Chiamata ora a pronunciarsi

questa Corte constata innanzitutto che non vi è stato un ritardo da parte

dell’USSI nel decidere in merito alle prestazioni assistenziali richieste.

Comunque, nel normale periodo di attesa

tra il deposito della propria domanda di prestazioni Las e l’emissione delle

medesime, versatele a metà ed a fine novembre 2024, la ricorrente ha dovuto far

fronte a delle spese fisse scoperte.

Queste ultime concernevano, in

particolare, la locazione sia dell’appartamento ove abita, che quello ove

svolgeva la propria attività indipendente (cfr. consid. 2.9.; sul diritto alle

prestazioni assistenziali durante l’esercizio di un’attività indipendente, vedi

ad esempio la STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 a proposito dell’impossibilità

di conteggiare un importo ricevuto dal richiedente per poter iniziare la

propria attività indipendente e la STCA 42.2025.22-23 del 2 ottobre 2025

relativo alle spese necessarie da dedurre dal reddito da attività indipendente

ottenuto dalla richiedente).

Il pagamento per entrambe le

pigioni doveva avvenire in “rate mensili anticipate” (cfr. doc. 664 e

727).

A queste spese, la ricorrente ha

dovuto fare fronte con il denaro corrispostole dall’amica.

Questa Corte rileva, infatti, che

prima che il 9 ottobre 2024 RI 1 versasse sul proprio conto fr. 1'950.-

corrispostile da __________, il saldo della sua relazione __________ era di fr.

1'811.12 e lei si trovava a dovere far fronte al pagamento di pigioni allora

già scadute per fr. 3'000.- circa (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 528-529), che

l’indomani ha potuto corrispondere unicamente grazie a quel denaro.

Analogamente dicasi per le

pigioni versate ai locatori nel mese di novembre: il 10 novembre sul conto vi

erano fr. 212.57, il giorno seguente è stata versata alla ricorrente la somma

di fr. 2'000.- che ha permesso, il giorno seguente, l’addebito di fr. 1'175.-.

Rimasti sul conto in conseguenza di tale versamento fr. 1'037.70 è stato grazie

al versamento del 15 novembre 2024 di ulteriori fr. 1'000.- da parte di __________

che RI 1 ha potuto corrispondere la pigione per il proprio appartamento il 18

novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 492-493).

Gli accrediti delle prestazioni

Las per ottobre e novembre 2024 sono successivi a tali operazioni.

In concreto, quindi, quanto corrisposto

alla ricorrente le è stato accreditato in un momento in cui ella, a causa delle

sue precarie condizioni di salute, non aveva altre risorse per far fronte alle

sue spese fisse, segnatamente agli affitti già scaduti per ottobre e novembre

2024.

(le pigioni erano invece state puntualmente corrisposte sino al mese di

settembre 2024).

Deve ora essere esaminato a che

titolo è avvenuto tale versamento di denaro.

Dal “Riconoscimento di debito”

datato 8 maggio 2025 e firmato dalla ricorrente e da __________, prodotto in

sede ricorsuale, risulta che quella somma era destinata “ad aiutarmi a superare

un momento di difficoltà a causa della malattia intervenuta in luglio 2024”. La

ricorrente si è impegnata a restituire l’intero importo “appena avrò recuperato

dalla malattia e avrò ricominciato a lavorare a partire da luglio 2025, con

pagamento in contanti in rate mensili di CHF 500.”

Si

tratta dunque di un prestito soggetto a restituzione e non di un aiuto

economico a fondo perso (ciò che di primo acchito già risultava inverosimile

alla luce dell’importanza del suo ammontare).

Va

peraltro sottolineato che il prestito oggetto della presente vertenza è

intervenuto in un momento in cui la ricorrente presentava gravi problematiche

di salute che, da una parte, avrebbero potuto potenzialmente comportare

ulteriori spese e che, d’altra parte, le hanno impedito di riprendere da luglio

2025.

la propria attività lavorativa indipendente (poi definitivamente cessata a

fine settembre 2025; cfr. supra consid. 1.3., 1.10. e 2.9.).

Secondo

questo Tribunale, viste le particolari circostanze del caso, la somma di fr.

4'950.-, non doveva dunque essere considerata dall’USSI a titolo di reddito nel

calcolo delle prestazioni assistenziali per i mesi di ottobre e novembre 2024

(cfr. la STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022, consid. 6.1., 6.2.3.).

La

decisione su reclamo del 17 aprile 2025 con la quale è stata chiesta la

restituzione di franchi 4'950 deve pertanto, essere annullata.

2.11

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca;

art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA

enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito

dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17

del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024

consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e la

decisione su reclamo del 17 aprile 2025 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti