42.2025.26
Erroneamente computati aiuti finanziari di terzi: erano dei prestiti soggetti a restituzione ed hanno permesso alla richiedente le prestazioni Las di fare fronte ai propri bisogni primari e indispensabili, quindi non possono essere presi in considerazione a titolo di reddito. Ricorso accolto
20 ottobre 2025Italiano66 min
accolto la richiesta di prestazione assistenziale per i mesi di settembre e ottobre
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2025.26
CL/DC/gm
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 17
aprile 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisioni del 13 e del 21 novembre 2024 (cfr. doc. 509-512 e 576-579), l’Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha riconosciuto a
favore di RI 1 – cittadina cinese, nata nel 1975, a beneficio di un permesso di
domicilio “C” (“permesso C familiare”; cfr. doc. 683) - il diritto a
percepire le prestazioni assistenziali per i mesi di ottobre e novembre 2024.
1.2. Con
decisione del 20 dicembre 2024, l’USSI ha ordinato alla medesima di restituire
complessivi fr. 4'950.- a titolo di prestazioni assistenziali percepite
indebitamente tra ottobre e novembre 2024.
L’amministrazione
ha motivato l’ordine di restituzione come segue:
"
(…) facciamo riferimento alla sua richiesta di rinnovo del 20.11.2024 e
del 06.12.2024, e agli estratti conto allegati relativi al periodo
01.10.2024-30.11.2024. Dalla documentazione trasmessaci e dagli accertamenti
svolti, abbiamo rilevato che ha ricevuto i seguenti versamenti sul suo conto
corrente postale:
-
CHF 1'950.00 in data 09.10.2024
-
CHF 2'000.00 in data 11.11.2024
-
CHF 1'000.00 in data 15.11.2024.
Considerato l’art. 2
della Legge sull’assistenza sociale, relativo al principio di sussidiarietà, il
nostro Ufficio deve tenere conto, ai fini del calcolo della prestazione
assistenziale, di tutte le entrate a disposizione del richiedente.
Il nostro ufficio,
nella determinazione delle prestazioni a lei assegnate per il periodo
ottobre-novembre 2024 non ha potuto tenere conto dei fatti/elementi
sopraccitati, in quanto le entrate non sono state segnalate tempestivamente,
con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha percepito delle
prestazioni indebite.
L’importo da lei
indebitamente percepito è (…) CHF 4'950.00” (cfr. doc. 454-455).
1.3. L’8
gennaio 2025, RI 1 ha presentato reclamo contro la decisione resa nei suoi
confronti.
Spiegata
la propria situazione familiare (madre di due figlie nate, rispettivamente, nel
2007 e nel 2015, giunta in Svizzera al seguito del marito e padre della figlia
minore, dal quale è attualmente separata), l’allora reclamante ha precisato di
avere frequentato un corso di nail therapy e onicotecnica, di avere aperto il
proprio “__________” nel 2022, ove era attiva al 50% prima delle problematiche
di salute qui di seguito indicate.
Dal
profilo medico, infatti, RI 1 ha fatto notare che le è stato diagnosticato un “carcinoma
maligno al seno sinistro” a fine luglio 2024, per il quale è stata operata
e che, al momento del reclamo, stava “seguendo delle cure onde evitare la
ripresa del cancro”.
A
seguito di un’infezione, è stata sottoposta ad un intervento d’urgenza nel
settembre 2024 ed al momento in cui ha presentato reclamo era in attesa
dell’intervento di ricostruzione del seno, previsto per la primavera del 2025.
“Ovviamente”,
ha precisato l’allora reclamante, “questo costituisce un problema anche
finanziario che sto affrontando con l’aiuto di amici cinesi residenti in Ticino
ed aiuto sociale”.
RI
1 ha chiesto che “l’ordine di restituzione sia revocato e che possa
usufruire dell’aiuto dell’Ufficio USSI fino alla ripresa dell’attività
lavorativa” – con la seguente motivazione:
"
(…) L’ufficio USSI contesta il fatto che le tre entrate in ottobre e
novembre 2024 non sono state segnalate “tempestivamente”.
Ma in effetti sono
state segnalate con la documentazione richiesta per i mesi di ottobre e
novembre come negli allegati dei rendiconti del conto __________.
Bisogna precisare che
queste entrate che totalizzano 1950 + 2000 + 1000 = 4950 CHF sono state
necessarie e fornite dagli amici onde poter pagare gli affitti dei mesi di
ottobre e novembre che sono stati pagati con ritardo sperando di ricevere l’aiuto
dell’ufficio USSI che invece è arrivato con molto ritardo.
Questo è evidenziato
nella tabella seguente:
RI 1 importi percepiti (non indebitamente ma
temporalmente differiti)
Mese
Prestazione assegnata
Ricevuta in data
Importo percepito
Ricevuto in data
Pagamento affitto
Pagamento in data
Ottobre 2024
CHF 2'403.00
18.11.2024
CHF 1'950.00
09.10.2024
CHF 3'195.00
10.10.2024
Novembre 2024
CHF 3'198.00
26.11.2024
CHF 2'000.00
11.11.2024
CHF 1'175.00
12.11.2024
CHF 1'000.00
15.11.2024
CHF 2'020.00
18.11.2024
TOTALE
CHF 5'601.00
CHF 4'950.00
CHF 6'390.00
Dicembre 2024
CHF 2'400.00
12.12.2024
CHF 0.00
CHF 3'195.00
06.12.2024
Come si può notare, le
prestazioni per il mese di ottobre sono in effetti arrivate dopo la metà di
novembre. Quelle del mese di novembre sono arrivate il 26.11.2024. Infine
quelle del mese di dicembre sono arrivate il 12 dicembre. Perciò non c’era
altra soluzione per RI 1 che invocare l’aiuto degli amici.
RI 1 vuole inoltre
precisare che vorrebbe appena possibile ritornare a lavorare invece che vivere
grazie alle prestazioni sociali ma nella situazione attuale le è impossibile
farlo visto le sue condizioni fisiche.
Durante il colloquio
telefonico tra la sig.ra __________ e il sig. __________, che aiuta la signora RI
1 per l’italiano oltre che per tutte le questioni burocratiche contabili, è
stato evidenziato che la signora RI 1 dovrebbe rinunciare allo studio a __________
dove pratica(va) la sua attività che cominciava ad essere sufficiente per il
mantenimento suo e della famiglia fino all’insorgere nel carcinoma in luglio
2024. Questo richiederebbe chiudere il contratto di affitto e ritirare tutti
gli strumenti di lavoro come il tavolo per massai, il tavolo per la pratica di
onicotecnica (…) e diversi materiali necessari per le sue attività.
E questo per i pochi
mesi (ci si augura) che rimangono fino alla sua guarigione completa prevista
per fine maggio. Come si può capire, chiudere il ministudio rischia di essere
molto difficile sia per questione di contratto con i proprietari dell’immobile
(scadenza ottobre) che per ritrovare un altro simile locale per riprendere le
attività una volta la guarigione completata. (…)” (cfr. doc. 446-449).
1.4. Con
decisione su reclamo del 17 aprile 2025, l’USSI – oltre ad indicare che quanto
implicitamente sostenuto dall’assistita circa l’ “aver agito in buona fede e
che la restituzione costituirebbe un onere troppo grave” riguarda le “condizioni
del condono (…) che verranno esaminate (…) nella procedura successiva” che
l’amministrazione si è impegnata ad attivare d’ufficio - ha confermato il
proprio precedente provvedimento sulla base, in particolare, delle seguenti
ragioni:
"
Fatti
I. Pur comprendendo la delicata condizione di salute della signora RI 1,
le argomentazioni della reclamante (…) non possono essere seguite in quanto
nell’assistenza vige il principio della sussidiarietà in base al quale la
persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far
fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto
all’assistenza. Tutti i redditi devono essere considerati per la determinazione
di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche gli
importi accreditati sul conto postale a lei intestato.
Irrilevante per la
restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano stati investiti gli
importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto
all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in
questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di
calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della
prestazione assistenziale del mese seguente.
Nel caso in esame,
pacifico è che nel periodo dal 9 ottobre 2024 al 14 novembre 2024 sul conto
postale intestato alla reclamante sono stati accreditati degli importi per
complessivi CHF 4'950.-.
Il computo da parte
dell’USSI di tali entrate è corretto, in quanto rientranti tra quelle che
costituiscono reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps.
Le prestazioni
assistenziali mensili versate all’insorgente nel periodo dal mese di ottobre
2024 al mese di novembre 2024 erano state calcolate, nelle relative decisioni,
non tenendo in considerazione gli importi accreditati di CHF 4'950.-. Lo
fossero invece stati, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che
l’interessata non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate
dall’USSI.
L’Ufficio ha pertanto
rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 20 dicembre
2024, considerando le citate entrante e quindi ripristinando da un punto di
vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire
le prestazioni assistenziali versate in eccesso. (…)” (cfr. doc. 77-82).
1.5. Con
tempestivo ricorso al TCA, RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo resa nei
suoi confronti facendo valere quanto segue:
"
(…) Avevamo già espresso la nostra posizione che la somma di CHF 4'950.-
prestata sul conto a noi intestato di __________ era un prestito e non un
reddito (…).
Ci sembra fondamentale
che la differenza tra reddito e prestito sia accertata poiché un prestito deve
essere restituito alla persona che ha prestato e perciò all’amica e non
all’USSI. Le ragioni per cui avevamo richiesto il prestito sono già state
spiegate in modo chiaro e riassunte qui di seguito:
“Bisogna precisare
che queste totalizzano 1950 + 2000 + 1000 = 4950 CHF sono state necessarie e
fornite dagli amici onde poter pagare gli affitti dei mesi di ottobre e
novembre che sono stati pagati con ritardo sperando di ricevere l’aiuto
dell’Ufficio USSI che invece è arrivato con molto ritardo (…) le prestazioni
assegnate per il mese di ottobre sono in effetti arrivati dopo la metà del mese
di novembre. Quelle del mese di novembre sono arrivate il 26.11.2024. Infine
quelle del mese di dicembre sono arrivate il 12 dicembre. Perciò non c’era
altra soluzione per RI 1 che invocare l’aiuto degli amici”.
I fatti citati sono
ammessi dall’USSI ma poi si richiede la restituzione della somma perché
ottenuta come “illecito reddito” che contestiamo fermamente.
A supporto del fatto
che sia un prestito e visto l’insistenza dell’USSI a ritenere che sia un
reddito, abbiamo chiesto all’amica che ha prestato se era disposta ad accettare
e controfirmare un riconoscimento di debito da parte nostra. Per noi è stato
difficile richiedere tale documento perché un prestito da un’amica fatto con il
cuore diventa un atto formale ma le mie condizioni di salute non mi permettono
di fare altrimenti. Alleghiamo pertanto tale documento di riconoscimento di
debito firmato dall’amica e dalla sottoscritta.
In conclusione ci
sembra chiaro che noi possiamo restituire il debito solo a chi ci ha fatto il
prestito e non all’USSI che vede questa somma come un reddito. Come citato
nell’allegato e ripetuto precedentemente è nostra ferma intenzione di
restituire la somma dal momento che possiamo di nuovo lavorare. Avremo ancora
un’operazione al __________ a fine giugno 2025.” (cfr. doc. I).
1.6. Nella
sua risposta l’USSI postula la reiezione del ricorso, riprendendo le
considerazioni già esposte nella propria decisione su reclamo e precisando
quanto segue sulle tempistiche di erogazione delle prestazioni Las in favore
della ricorrente:
"
(…) In data 11 settembre 2024 la signora RI 1 si è annunciata presso il
Comune di __________ per chiedere le prestazioni assistenziali e le è stata
consegnata la Check-List con l’indicazione di completarla entro 30 giorni. Come
attesta il formulario “annuncio preso il Comune di domicilio e appuntamento
allo sportello Laps”, la richiedente ha completato la documentazione il 2
ottobre 2024. L’appuntamento presso lo sportello Laps di __________ si è tenuto
il 10 ottobre 2024.
L’USSI ha ricevuto la
domanda della signora RI 1 dal Comune in data 11 ottobre 2024. Dopo aver
completato l’istruttoria e ricevuto in data 8 novembre 2024 tutti i documenti
necessari all’evasione della domanda, l’USSI, in data 13 novembre 2024, ha
accolto la richiesta di prestazione assistenziale per i mesi di settembre e ottobre
2024.
Considerato quindi che
tra la ricezione dell’incarto e l’accoglimento della prestazione assistenziale
è trascorso un mese, si ritiene che non possa essere attribuito alcun ritardo
all’USSI.
Anche per quanto
riguarda le prestazioni del mese di novembre e dicembre 2024, si ritiene che
non può essere imputato nessun ritardo all’ufficio. La prestazione per il mese
di novembre 2024 è stata richiesta tramite formulario del 20 novembre 2024 e
versata il 21 novembre 2024. Quella di dicembre 2024 è stata richiesta il 6
dicembre 2024 e versata il 9 dicembre 2024.
Anche volendo
considerare che, sebbene non ce ne fosse l’urgenza, la signora RI 1 si sia
fatta prestare i soldi per poter far fronte alle spese alloggiative per i mesi
di ottobre e novembre 2024, si rileva che quando la stessa ha ricevuto le
prestazioni assistenziali da parte dell’USSI, comprensive delle spese
alloggiative, la ricorrente non ha rimborsato l’importo ricevuto in prestito
dalla signora __________ e quindi di fatto tali entrate siano servite al
proprio sostentamento. (…)” (cfr. doc. V)
1.7. Con
replica del 10 giugno 2025, RI 1, rispetto a quanto già fatto valere con il
proprio ricorso, ha precisato che “il prestito” di fr. 4'950.- ricevuto
tra ottobre e novembre 2024 “è stato contratto per far fronte a esigenze
immediate e fondamentali (vitto, alloggio, spese mediche) in attesa
dell’effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell’USSI,
le quali sono sopraggiunte con considerevole ritardo”.
Invocando
la propria buona fede, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordine di
restituzione facendo valere quanto segue:
"
(…)
·
Il prestito non costituisce reddito disponibile, secondo l’art.
312 del Codice delle obbligazioni svizzero e la giurisprudenza consolidata in materia
di assistenza sociale, in quanto si tratta di una somma ricevuta con l’obbligo
di restituzione;
·
L’importo ricevuto non ha sostituito o evitato il ricorso
all’assistenza, ma ha semplicemente permesso alla richiedente di sopravvivere
dignitosamente in un periodo in cui l’assistenza era già stata richiesta ma non
ancora concretamente percepita.
3. Sulla nozione di
“reddito illecito”
L’USSI sembra fondare
la richiesta di restituzione delle prestazioni su una presunta omissione
dichiarativa. Tuttavia, la somma in questione:
-
È stata ricevuta prima dell’effettivo versamento dell’assistenza
sociale, e dunque non poteva interferire con il calcolo della stessa;
-
È giuridicamente distinta dal concetto di reddito, non rappresentando
alcun arricchimento stabile né un’entrata sistematica;
-
È stata contratta in buona fede e dichiarato come debito, nel rispetto
dei principi di correttezza e trasparenza.
4. Principio di
buona fede e obblighi dello Stato
- In
subordine, si osserva che sanzionare la richiedente per aver fatto ricorso a un
prestito personale per far fronte a un ritardo imputabile alla pubblica
amministrazione rischia di ledere il principio della buona fede (art. 9 Cost.)
e l’obbligo costituzionale dello Stato di garantire un’esistenza dignitosa,
anche nella fase procedurale della presa a carico” (…) (cfr. doc. VII).
1.8. Con
duplica del 18 giugno 2025, l’USSI ha osservato che la ricorrente non ha “invocato
argomenti”, né “addotto prove atte a modificare la valutazione del caso”
(cfr. doc. IX).
1.9. Il
23 settembre 2025, il TCA ha chiesto alla ricorrente di prendere posizione in
merito a quanto di seguito indicato:
"
(…) dal riconoscimento di debito dell’8 maggio 2025 risulta che la
signora __________, tra il 9 ottobre ed il 15 novembre 2024, Le ha corrisposto
complessivi fr. 4'950.- (fr. 1'950.- il 9 ottobre 2024, fr. 2'000.- l’11
novembre 2024 e fr. 1'000.- il 15 novembre 2024).
Dal documento in
questione emerge, poi, il Suo impegno “a restituire l’intero importo (…) da
luglio 2025, con pagamento in contanti in rate mensili di CHF 500.-” (cfr. all. A a doc. I).
Con la presente Le
chiedo di indicare per quale motivo non ha immediatamente rimborsato, almeno
parzialmente, quanto corrispostole dalla signora __________ una volta ricevute
le prestazioni assistenziali per i mesi di ottobre (ricevute il 18 novembre
2024) e novembre 2024 (ricevute il 26 novembre 2024).” (cfr. doc. XI).
1.10. Con
osservazioni del 29 settembre 2025 sottoscritte dalla ricorrente e trasmesse
per conoscenza a __________, RI 1 ha fatto valere quanto segue:
" (…)
2. Natura giuridica
e contesto del prestito
Il prestito è stato
versato in tre tranche sul conto __________ della signora RI 1:
-
CHF 1'950.- in data 9 ottobre 2024;
-
CHF 2'000.- in data 11 novembre 2024;
-
CHF 1'000.- in data 15 novembre 2024.
Totale 4'950.- CHF.
Prestazioni
assistenziali ricevute:
-
CHF 2'403.- il 18 novembre 2024;
-
CHF 3'198.- in data 18 novembre 2024;
-
CHF 2'400.- in data 15 novembre 2024.
Totale 8'001.- CHF.
Pagamento affitti (c’è
ancora l’affitto del ministudio per il suo lavoro – vedi nota successiva)
-
CHF 3'195.- in data 10 ottobre 2024;
-
CHF 1'175.- in data 12 novembre 2024;
-
CHF 2'020.- in data 18 novembre 2024;
-
CHF 3'195.- in data 6 dicembre 2024.
Totale 9'585.- CHF.
Da quanto sopra si
deduce facilmente che includendo l’assistenza ricevuta e i prestiti, si
potevano pagare gli affitti e rimaneva giusto per le spese di cibo, personali,
telefono, ecc.
Era perciò impossibile
restituire nel 2024 quanto era stato restato. Al momento del prestito si sapeva
già che la signora RI 1 non poteva lavorare per parecchio tempo ed è per questo
che era stato scritto nell’impegno “a restituire l’intero importo (…) da
luglio 2025..:” quindi diversi mesi dopo quando si sperava che l’attività
avrebbe potuto riprendere.
Purtroppo anche questa
data si è rivelata irrealizzabile poiché un’ultima operazione intervenuta il 25
giugno 2025 ha dovuto essere rinviata a causa di una grave reazione allergica
all’anestesia. Passati tutti gli esami allergologici, l’operazione ha potuto
finalmente essere completata il 26 agosto 2025. Da allora fino al momento della
presente lettera, la signora RI 1 è stata sottoposta ad intensi controlli e
terapie per risolvere i postumi delle due operazioni.
5. [recte: 3.]
Conclusione
Tenendo conto che
l’USSI ha anche richiesto di chiudere l’attività d’indipendente per fine
settembre 2025 e visto le condizioni comunque difficili di ripresa, ho
annullato come richiesto la mia attività lavorativa indipendente e rescisso
l’affitto del ministudio. Ma attualmente mi è ancora difficili capire come e
quando riuscirò a restituire il prestito.” (cfr. doc. XII).
1.11. Al
riguardo, il 9 ottobre 2025 l’USSI ha preso “atto di quanto esposto dalla
signora RI 1” e comunicato al TCA “di non avere ulteriori osservazioni
da formulare” (cfr. doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia
chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 4'950.- a titolo di prestazioni
assistenziali ricevute a torto tra ottobre e novembre 2024.
2.2. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo
scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv.
2).
L'art. 2 della Legge fissa
il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che
"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in
particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario
vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste
dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo l’art. 11 Las i
provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12
Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la
legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo
principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la
Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr.
Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata
delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi
di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17
cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due
categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su
criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno
cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni
assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni
ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il
reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,
da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente
percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.
(cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga
all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate
dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia
di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita
dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle
disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni,
come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las
viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr.
Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002
sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che
tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto
di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione
cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici
svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come
scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2024
le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedevano
i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait
globale per il
mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1
persona
1’031.--
Considerandi
2.
persone
1'577.--
3.
persone
1'918.--
4.
persone
2'206.--
5.
persone
2'495.--
Per ogni
persona
+ 2029.--
supplementare”
(cfr.
Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024,
in BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 417-418).
2.4
L’art. 22 Las, concernente il
reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito
dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1.
vengono computate le prestazioni ricevute in
adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono
corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e
dichiarate dal richiedente;
2.
la sostanza netta viene computata interamente
nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per
una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e
fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in
casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente
liquidabile;
3.
vengono interamente computati i redditi dei
minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4.
non vengono computate le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5.
non viene computata per ogni membro dell’unità
di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad
un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da
lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1.
non vengono computati rendite e oneri
permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2.
non vengono computati gli alimenti di cui all’art.
8.
cpv. 1 lett. d) Laps;
3.
non vengono computate le imposte di cui
all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4.
le spese e gli interessi passivi sui debiti
privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi
della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv.
2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il
calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle
spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il
reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art.
22.
Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9
Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
L'art.
6.
Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della
legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti
separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene
computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del
proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al
mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della
Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura
in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di
sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia
(coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio
minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.
2.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi
della presente legge.
4.
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati
i redditi dei minorenni.”
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il
Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il
conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in
deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali,
statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno
1997.
(LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di
guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non
obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
2.
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui
debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui
debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
2.5
Nell’ambito
dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il
principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale
principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;
Disposizioni CSIAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,
Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013
l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte
alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite
finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Ciò in
virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità
individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno
esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., l’Alta Corte ha altresì
osservato:
" (…) l'aiuto
sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché
esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per
superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e
complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione
rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114
seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”.
L’assistenza
sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi.
L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di
prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza
prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO),
rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il
mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre
2011).
Al
contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000,
pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza
sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto,
in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle
somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del
principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che
l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a
disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza
sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto
l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di
tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e
indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione,
interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per
l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta
di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che
non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20
febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30
dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag.
65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di
sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,
prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre
possibilità di reddito.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì
osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI
e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al
riguardo cfr. pure e tra le altre STCA 42.2024.37 del 30 dicembre 2024; STCA
42.2023.45
del 21 febbraio 2024; STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023; STCA
42.2020.1
del 27 aprile 2020 consid. 2.14 e STCA 42.2022.78 del 21 novembre
2022.
consid. 2.4. e 2.6.
2.6
In una sentenza 8C_21/2022 del 14
novembre 2022, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un cittadino
straniero che, dopo aver beneficiato delle prestazioni assistenziali in un
primo Cantone, voleva cambiare domicilio e si è quindi trasferito nel Canton
Friburgo, ove da luglio 2019 aveva subaffittato per fr. 950.-/mese un
appartamento, già messogli a disposizione dalla conduttrice ed amica dalla metà
di giugno 2019.
Sempre nella seconda metà di
giugno, egli aveva anche chiesto l’erogazione delle prestazioni assistenziali
nel Canton Friburgo.
Il 10 luglio 2019 aveva, poi,
richiesto il permesso cambiare domicilio e Cantone al competente servizio per
la migrazione.
A titolo di aiuto d’urgenza, il
Service social della città di Friburgo ha provveduto a versargli delle
prestazioni per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2019.
Il 4 ottobre 2019, però, la
competente autorità in materia di migrazione (SPoMi) ha respinto la domanda tesa
al cambiamento di Cantone di quel ricorrente.
Preso atto di tale diniego ed in
ragione del fatto che l’interessato non poteva costituire il proprio domicilio
nel Canton Friburgo, il Service social de l’action sociale (SASoc), si è, poi,
detto disposto ad erogare unicamente quanto dovuto tra il 1° di agosto ed il 3
ottobre 2019 in relazione alle prestazioni legate all’assicurazione malattia,
non, invece, ad assumere retroattivamente il forfait di mantenimento, né le
spese per l’alloggio. Con decisione del 1° ottobre 2020, la Commission sociale
de la Ville de Fribourg ha confermato l’erogazione dell’aiuto d’urgenza,
rifiutando, però, il riconoscimento del forfait di mantenimento, delle spese
per l’alloggio ed il rimborso di un debito che l’interessato aveva contratto
nei confronti della conduttrice dell’ente da lui sublocato ed amica per fr.
600.-.
Statuendo sul ricorso presentato
da quell’assistito, il Tribunale Cantonale di Friburgo aveva stabilito, per
quanto attiene al diritto retroattivo alle prestazioni assistenziali, innanzitutto,
che il domicilio dell’interessato, ai fini assistenziali e per il periodo dal
1° agosto al 3 ottobre 2019, doveva essere considerato Friburgo. Relativamente
all’aiuto economico fornitogli dall’amica, conduttrice dell’appartamento da lui
sublocato, la Corte cantonale aveva rilevato che la medesima aveva locato per
l’amico, a fondo perso, l’appartamento dal 15 al 30 giugno 2019, oltre a
corrispondere la cauzione di fr. 2'550.- ed a versargli fr. 600.- per spese
varie, non coperte dall’aiuto d’urgenza.
L’Autorità cantonale aveva,
quindi, considerato l’aiuto dell’amica come concesso senza alcuna garanzia di
rimborso e, pertanto, ritenuto che il sostegno finanziario fornitogli dalla
donna, nel rispetto del principio di sussidiarietà, avrebbe dovuto essere
innanzitutto impiegato dall’interessato per fare fronte al proprio
sostentamento, tenendone quindi conto come entrata.
L’Alta Corte ha, invece, accolto
il ricorso presentato dall’interessato ed ordinato il versamento in suo favore
delle prestazioni assistenziali ordinarie per il periodo dal 1° agosto al 3
ottobre 2019.
Quanto
alla presa a carico dei debiti dell’assistito mediante le prestazioni
dell’assistenza sociale, il Tribunale federale ha innanzitutto stabilito quanto
segue:
" 4.3. Selon
le principe de la couverture des besoins, l'aide sociale remédie à une
situation de détresse actuelle, c'est-à-dire que les prestations d'aide sociale
ne sont que fournies pour faire face à la situation actuelle et future (pour
autant que le besoin perdure) et non pour une situation passée. En principe,
l'aide ne peut donc pas être versée pour une période antérieure et servir à
amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations aurait existé
alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes
pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide
sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre
en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de
dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt 8C_866/2014 du 14 avril
2015.
consid. 4.2.1).
4.4
La
jurisprudence a toutefois précisé que, même si l'aide sociale ne peut en
principe pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des
dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps
entre un refus de prester de l'autorité sociale et le jugement rendu contre ce
refus. En cas de refus injustifié,
ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des
prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, pour
autant que les autres conditions d'octroi soient remplies, l'aide sociale est
due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt 8C_124/2016 du 23
novembre 2016 consid. 6.1 et la
référence; cf. GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p.
261.
et 262).”.
Relativamente alle prestazioni
fornite dall’amica al richiedente le prestazioni assistenziali dopo ch’egli
aveva già depositato la relativa domanda e si trovava, quindi, in attesa di una
decisione al riguardo, l’Alta Corte ha, poi, stabilito quanto segue:
" 6.1. Le
versement rétroactif de prestations d'aide sociale exige - à l'instar du droit
à l'aide actuel - que toutes les conditions d'allocation de l'aide aient été
remplies pendant la période révolue en question, comme l'ont retenu à juste
titre les premiers juges (cf. arrêt 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid.
6.1). Dans de telles constellations, il convient donc également d'examiner
(entre autres) de quelles ressources financières disposait le requérant durant
l'intervalle litigieux, notamment s'il recevait des prestations de tiers. Car
le principe de la subsidiarité exige, comme on vient de l'exposer (cf. consid.
4.2
supra), que les prestations de tiers doivent en règle générale être prises
en compte à titre de revenu lors du calcul des besoins du bénéficiaire
(respectivement requérant) de l'aide sociale (pour plus de différenciations et
les exceptions à ce principe, non applicables en l'espèce, cf. ALEXANDER SUTER,
Comment tenir compte des prestations volontaires de tiers?, in ZESO 2/20 p. 6).
Toutefois, si la tierce personne a fourni sa prestation
après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité d'aide sociale
pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il
faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions elle est
intervenue. Si elle a apporté son
soutien financier à fonds perdu (p. ex. sous la forme d'une donation), celui-ci
doit être pris en compte à titre de revenu dans le calcul des besoins du
requérant. Par contre, si elle a prêté de l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire
elle a fourni son soutien avec l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut
en principe pas être pris en compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT,
op. cit., p. 264 et 438 et les références). Cela présuppose cependant que les
besoins vitaux indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps
utile par l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la
décision sur l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la
tierce personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (WIZENT, op.
cit., p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der
Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische
Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement
rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le
remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le
dépôt de la demande. Toujours est-il
que les prestations versées à titre rétroactif ne peuvent pas outrepasser les
besoins de base couverts par l'aide sociale (WIZENT, op. cit., p. 264), les
limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait
d'entretien) étant également applicables dans ces constellations.”.
6.2.1
En
l'espèce, il est certes établi que le recourant n'aurait pas pu déménager à
Fribourg sans le soutien financier de son amie. Toutefois, on ne peut pas faire
abstraction du fait que les paiements de C.________ sont intervenus pour
l'essentiel après la demande d'aide sociale du recourant et lui ont servi à
subvenir à ses besoins vitaux (notamment de logement et quelques dépenses non
couvertes par l'aide d'urgence de 10 fr. par jour) qui auraient dû être
couverts par le Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg à partir du
1er août 2019. A cela s'ajoute que le Service social de la ville de U.________
a pris en charge le premier mois du séjour du recourant à Fribourg, selon la
pratique usuelle en matière d'aide sociale dans les cas de changement de
commune d'un bénéficiaire d'aide dont le besoin d'aide subsiste, pratique qui
vise à procurer le temps nécessaire à la personne bénéficiaire et à la nouvelle
commune pour déterminer le droit à l'aide et les devoirs individuels (Normes
CSIAS B.3-3 [version 2017]; cf. Normes CSIAS C.4.3. al. 4 [version 2021]).
Cependant, le Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg n'a
formellement décidé sur le refus de prendre en charge l'aide matérielle
ordinaire pour la période litigieuse qu'en octobre 2020, soit une année après
l'écoulement de la période litigieuse et plus d'un an et trois mois après la
demande. Ce retard n'est pas imputable au recourant. A partir du 1er août 2019,
C.________ est donc intervenue en lieu et en place de l'autorité d'aide sociale
- qui ne s'exécutait pas - pour couvrir au moins une partie des besoins urgents
du recourant, notamment celui d'un logement, et ceci d'ailleurs sans qu'elle
ait pu prévoir à ce moment pour combien de temps son aide (remplaçant celle de
l'autorité) serait nécessaire.
6.2.2
En
sus du loyer, le recourant ne disposait, dans l'intervalle en question, que de
l'aide d'urgence à raison de 10 fr. par jour et de la somme de 600 fr. que lui
avait prêtée son amie pour subvenir à ses besoins. Le montant total était ainsi
inférieur au montant forfaitaire mensuel de 986 fr. prévu à l'art. 2 de
l'ordonnance pour l'entretien d'une personne vivant seule dans son propre
ménage. Le fait que le loyer mensuel de 950 fr. dépassait de 50 fr. le montant
maximal de loyer pour la ville de Fribourg n'aurait pas permis à l'autorité de
refuser intégralement la prise en charge des frais de logement (cf. Normes
CSIAS B.3-2 [version 2017] et Normes CSIAS C.4.1. [version 2021]). L'excédent
de 50 fr. du loyer mensuel ainsi que le prêt unique de 600 fr. ne permettent
par ailleurs pas de conclure que C.________ aurait financé au recourant un
train de vie luxueux dépassant de manière claire celui d'un bénéficiaire d'aide
sociale ordinaire (cf. arrêts 8C_140/2012 du 17 août 2012 consid. 7.2.1;
2P.127/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2; WIZENT, op. cit., p. 435).
6.2.3
Au
surplus, C.________ a manifesté à plusieurs reprises au recourant sa volonté
d'être remboursée, en lui adressant des sommations. Elle a certes renoncé à
mettre en poursuite ses créances contre le recourant, ce qu'on ne saurait
toutefois lui reprocher dans la mesure où celui-ci ne dispose toujours pas de
moyens financiers propres et est (de nouveau) assisté par le Service social de
la ville de U.________. Or il sied de rappeler que les prestations d'assistance
et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie,
d'indigence, de décès, etc. sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 8 LP). Une
poursuite serait donc d'emblée vouée à l'échec et ne ferait que créer des frais
inutiles à la créancière. A cela s'ajoute qu'elle a conclu un contrat de
sous-location à titre onéreux avec le recourant. Dans ces circonstances, la
conclusion des juges cantonaux selon laquelle C.________ aurait apporté son
aide à fonds perdu s'avère insoutenable.
6.2.4
Initialement,
C.________ a certes financé de son propre gré le déménagement du recourant à
Fribourg et a même pris en compte des pertes au début du bail (soit le loyer
pour la moitié du mois de juin 2019), ce qui peut s'expliquer par son lien
d'amitié avec le recourant. Toutefois, au vu de ce qui précède, on ne saurait
déduire de ces circonstances qu'elle aurait accepté de fournir toutes ses
prestations suivantes également à fonds perdu et, au surplus, pour un temps
alors imprédictible, vu qu'elle avait manifesté dès le début sa volonté d'être
remboursée. Il serait en effet choquant et inadmissible qu'une autorité, qui a
refusé - à tort - d'octroyer l'aide sociale en temps utile et qui a causé
elle-même un retard considérable dans la décision sur l'aide, soit finalement
libérée de son devoir de verser les prestations ordinaires au seul motif que le
requérant a réussi à emprunter de l'argent à un tiers, qui est de cette manière
intervenu pour pallier les carences causées par le retard de l'autorité. Que le
recourant ait finalement pu subvenir (partiellement) à ses besoins vitaux,
notamment de logement et de quelques dépenses dépassant le strict minimum de
l'aide d'urgence, grâce à un prêt de son amie ne saurait donc dispenser
l'autorité de fournir rétroactivement les prestations d'aide ordinaire.
6.2.5
Dans
ce contexte, il est par ailleurs sans pertinence que le recourant continue
d'être soutenu par le Service social de la ville de U.________ et que le
remboursement des dettes contractées auprès de son amie n'améliorerait pas de
manière significative sa situation financière. En effet, ce critère s'applique
primordialement dans les cas de reprise de dettes antérieures à la demande (cf.
consid. 4.3 supra).
6.3
En
conclusion, l'arrêt attaqué, qui confirme la décision sur réclamation de
l'intimée du 28 janvier 2021 niant le droit du recourant à l'aide sociale
ordinaire, procède d'une appréciation insoutenable des preuves, conduisant à
une application erronée des normes et principes juridiques applicables, et son
résultat heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il se révèle ainsi arbitraire et ne saurait être confirmé. Par conséquent,
l'intimée devra verser l'aide sociale matérielle ordinaire (au prorata) pour la
période du 1er août au 3 octobre 2019, sous déduction de l'aide d'urgence et
des frais médicaux qu'elle a déjà pris en charge. Le recours s'avère ainsi fondé.”.
Con
STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 7.2.,
l’Alta Corte ha evidenziato:
" (…) si la tierce personne a fourni sa prestation après
le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité d'aide sociale pour
couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il faut
examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions elle est intervenue.
Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p. ex. sous la forme
d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de revenu dans le
calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de l'argent à
l'intéressé, c'est-à-dire si elle a fourni son soutien avec l'intention d'être
remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en compte à titre de
revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et les références).
Cela présuppose cependant que les besoins vitaux indispensables du requérant ne
soient pas couverts en temps utile par l'autorité d'aide sociale et que le
retard en ce qui concerne la décision sur l'aide sociale ne soit pas imputable
au requérant, de sorte que la tierce personne intervient pour pallier les
carences de l'autorité (GUIDO WIZENT, 2014, p. 261 et 438 et les références;
CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli
[éd.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles
circonstances, le versement rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle
peut également englober le remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant
auprès de tiers après le dépôt de la demande. Toujours est-il que les
prestations versées à titre rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins
de base couverts par l'aide sociale (WIZENT, Die sozialhilferechtliche
Bedürftigkeit, op. cit., p. 264), les limites (notamment concernant la prise en
charge des loyers et du forfait d'entretien) étant également applicables dans
ces constellations (arrêt 8C_21/2022 déjà cité, consid. 6.1).”
Al
riguardo si vedano anche le STCA 42.2025.2019 del 20 giugno 2025; STCA
42.2024.54
del 28 aprile 2025 (e la STF 8C_329/2025 del 19 giugno 2025); STCA
42.2023.20
del 14 agosto 2023.
2.7
L’art.
67.
Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”.
2.8
Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
"
Le prestazioni indebitamente
percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere
restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo
competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni
dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od
in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in
buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di
restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della
LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1°
luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è
subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve
procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF
8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile
2021.
consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018
consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20
ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad
art. 3 pag. 68).
Giova
ricordare che è tenuta alla restituzione ogni persona
che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la
legge. Infatti è determinante
la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse
in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema
della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. STF
9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata
in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione
francese).
Il
fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze
all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di
restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a
un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di
correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la
restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017
dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382
consid. 1).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui
ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6
ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13
del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
2.9
Nella
presente evenienza, RI 1 ha richiesto l’erogazione delle prestazioni
assistenziali dal mese di settembre 2024, allorquando era inabile al lavoro in
misura completa per una grave malattia (cfr. doc. 652-653 e consid.1.3).
In
particolare, la check-list le è stata consegnata l’11 settembre 2024 e la
documentazione è stata completata il 2 ottobre 2024. Fissato in data 3 ottobre
2024, l’appuntamento presso lo sportello Laps si è tenuto il 10 ottobre 2024
(cfr. doc. 678-679).
Per
quanto attiene all’oggetto della presente vertenza e quindi alle prestazioni
assistenziali per i mesi di ottobre e novembre 2024, il TCA rileva che in
allegato alla propria domanda iniziale di prestazioni Las, la ricorrente ha, in
particolare, presentato i propri estratti conto dal marzo al 26 settembre 2024
(cfr. doc. 695-726), oltre al contratto di locazione per l’appartamento ove
risiede a __________, per una pigione mensile di fr. 1'750.- oltre acconto
spese di fr. 150.- al mese (cfr. doc. 727).
Nella
propria decisione del 13 novembre 2024 l’USSI, per le prestazioni Las del mese
di ottobre 2024 che ha poi, riconosciuto a favore della ricorrente per fr.
2'403.-, ha computato fr. 0.- quali redditi da attività indipendente della
contribuente, fr. 0.- quali redditi della sostanza, quali alimenti per figli
minorenni fr. 3'240.- e fr. 4'200.- annui quali AF per le figlie della
ricorrente (di cui fr. 3'000.- per la maggiore, nata nel 2007, e fr. 1'200.-
per la più piccola, nata nel 2015; cfr. doc. 577-579).
Alla
domanda di rinnovo delle prestazioni Las del 20 novembre 2024 (cfr. doc.
513-515), per le prestazioni quindi successive al 30 novembre 2024, la
ricorrente ha, poi, allegato i propri estratti conto __________ del mese di
ottobre 2024.
Dagli
stessi risulta che l’assistita, il 9 ottobre 2024, ha versato sul proprio conto
fr. 1'950.- (cfr. doc. 528).
Il
giorno seguente, mediante gli averi su quello stesso conto, ella ha provveduto
ad un pagamento di fr. 1'175.- per l’affitto dello studio ove svolgeva la
propria professione con causale “affitto gennaio 2024” (erroneamente
indicata anche per gli analoghi versamenti di marzo, aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre 2024; cfr. doc. 697, 700, 703, 708, 715, 720 e 725),
nonché ad un versamento a favore di “__________” (locatrice del contratto
relativo all’ente abitato dalla ricorrente) di fr. 2'020.- (cfr. doc. 529).
Dall’estratto
in esame, per il mese di ottobre, non risultano né prelievi a contanti, né
addebiti riferiti a spese presso negozi di generi alimentari (cfr. doc.
527-531).
Con
decisione del 21 novembre 2024, l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente il
diritto a beneficiare delle prestazioni Las per il mese di novembre di fr.
3'198.- (a titolo di prestazioni ordinarie), tenendo in considerazione i
medesimi redditi considerati nel proprio provvedimento del 13 novembre
precedente (cfr. doc. 510-512).
Contestualmente,
l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente il “giustificativo attestante
l’entrata di fr. 1'950.- versamento sul suo conto del 09.10.2024” e di
comunicare “come è composto l’importo del suo affitto”, ritenuto che il
contratto trasmesso all’USSI per l’appartamento ove RI 1 risiede “è di fr.
1'750.- + 150.- spese”, mentre l’effettivo da lei pagato è di fr. “2022.-”
[recte: 2'020.-], invitandola a “spiegare a cosa si riferisce la differenza”
(cfr. doc. 507).
Con
dichiarazioni del 22 novembre 2024, la ricorrente ha precisato, in relazione
all’importo di fr. 1'950.- versato sul suo conto, che “ho ricevuto un aiuto
per il pagamento dell’affitto di ottobre perché altrimenti non sarei riuscita a
pagarlo” (cfr. doc. 499).
Per
quanto concerne, invece, la differenza tra quanto indica il contratto di
locazione (fr. 1'900.- tra pigione e acconto spese) e quanto versato
mensilmente alla locatrice, RI 1 ha dichiarato di avere “preso un posto di
parcheggio nell’edificio che abito, per l’auto che gentilmente il prof. __________
mi presta quando è spesso via per lavoro, anche per periodi lunghi di un mese e
più” (cfr. doc. 498).
Dal
contratto di locazione per parcheggi veicoli allegato dalla ricorrente risulta
che la medesima, dal 1° settembre 2023, loca un posteggio per una pigione di
fr. 120.- al mese (cfr. doc. 497).
In
allegato alla domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali da dicembre
2024.
del 6 dicembre 2024 (cfr. doc. 475-477), la ricorrente ha presentato una
dichiarazione del seguente tenore:
"
(…) dichiaro che ho ricevuto un
aiuto per il pagamento dell’affitto di novembre perché altrimenti non sarei
riuscita a pagare. Questi aiuti privati da famiglia e amici sono entrati prima
dell’arrivo dell’aiuto dal Cantone in quanto non potevo più ritardare il
pagamento dell’affitto” (cfr. doc. 489).
Dagli
estratti conto allegati per il mese di novembre, infatti, risulta che RI 1 ha
provveduto a due accrediti sul proprio conto: uno di fr. 2'000.- in data 11
novembre 2024 e uno di fr. 1'000.- il 15 novembre successivo (cfr. doc.
492-493).
Il
12.
novembre 2024, la ricorrente ha pagato l’affitto per lo studio ove svolgeva
la propria attività indipendente (cfr. doc. 492) e il 18 novembre successivo
quello per l’appartamento che loca a __________ (cfr. doc. 493).
Anche
per il mese di novembre 2024 dall’estratto conto non risultano spese per generi
alimentari, ad eccezione di fr. 54.85 presso __________ e fr. 14.80 __________
(cfr. doc. 491-492).
Il
saldo del conto __________ della ricorrente al 30 novembre 2024, eseguiti i
suindicati pagamenti, ammontava a fr. 5'607.42 (cfr. doc. 495).
Con
ordine di restituzione del 20 dicembre 2024, l’USSI ha chiesto a RI 1 la
restituzione di fr. 4'950.- a titolo di prestazioni Las indebitamente percepite
nei mesi di ottobre e novembre 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
In
occasione dell’incontro tenutosi presso gli uffici dell’amministrazione il 21
gennaio 2025, alla presenza della ricorrente e di __________, è stato
verbalizzato quanto segue:
"
(…) spieghiamo alla signora che
dovrà entro tre mesi (dunque entro il 30.04.2025) rendersi economicamente
indipendente. In caso contrario verrà invitata a chiudere l’attività entro un
termine di 3 mesi (31.07.2025). Scadenza contratto affitto ottobre 2025.
La figlia __________ non abita attualmente con la
madre, informiamo che questo per noi è un problema, la madre potrebbe chiedere
i diritti di visita e la figlia potrebbe abitare con il padre e di conseguenza
spostare il domicilio. Il 06.02.2025 avrà un’udienza con l’ARP per valutare
nuovamente la questione. Chiediamo di spiegare durante l’udienza tutti i punti
discussi. Chiediamo di aggiornarci sulla situazione.
Comunicazione di aver ricevuto il reclamo sull’ordine
di restituzione. Cerchiamo di spiegare come vengono computate le entrate, come
i prestiti per cercare di pagare gli affitti di casa e gli affitti del suo
studio. Chiediamo come mai nei movimenti del suo conto corrente non ci sono né
prelevamenti né movimenti di acquisti, la signora conferma che i soldi sono
stati prestati da un’amica.” (cfr. doc. 374-375).
Con
scritto del 24 gennaio 2025 e per quanto attiene all’attività indipendente
svolta dalla ricorrente, l’USSI ha assegnato a RI 1 un termine di tre mesi
(fino al 30 aprile successivo) “quale ulteriore periodo transitorio per
raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale”,
precisando che “se non dovesse raggiungere l’indipendenza economica entro
tale data, per poter continuare a beneficiare delle prestazioni assistenziali,
la inviteremo alla chiusura della sua attività, allo stralcio dall’AVS quale
indipendente e all’inoltro della richiesta delle eventuali indennità
straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD) per il tramite del
suo Comune di domicilio” (cfr. doc. 371).
Il
27.
gennaio 2025 la ricorrente ha conferito a __________ la procura per “rappresentarla
in tutte le pratiche relative alle assicurazioni sociali (…)” (cfr. doc.
154).
Con
scritto del 30 gennaio 2025, la ricorrente ha osservato che in occasione del
colloquio tenutosi il 21 gennaio precedente era stato precisato che “dovrà
entro tre mesi (dunque entro il 30.04.2025) rendersi economicamente
indipendente. In caso contrario verrà invitata a chiudere l’attività entro un
termine di 3 mesi (31.07.2025)” ed ha fatto valere quanto segue:
"
(…) riteniamo invece essenziale
che questa data del 31.07.2025 sia concessa anche perché il medico oncologo
curante ha precisato in data 27.01.2025 che la signora RI 1 potrà riprendere
gradualmente le attività lavorative solo dopo una convalescenza di alcune
settimane e a seguito di verifiche e controlli (la signora dovrà portare ancora
per alcuni mesi una fascia di supporto sulla pancia dove verrà prelevato il
tessuto necessario alla ricostruzione del seno).
Vorremo ritornare sulla questione elle entrate che
sono ritenute come indebite. Questi prestiti sono stati concessi per sopperire
ad una situazione transitoria e la signora dovrà restituire queste somme appena
le sarà possibile con la ripresa delle attività lavorative. Perciò non possono
essere computate come entrate indebite anche perché servono essenzialmente a
coprire le spese per le attività temporaneamente sospese (affitto del
monolocale) che comunque il vostro ufficio non prende in considerazione. Del
senno di poi, si sarebbe dovuto avere due conti separati per la famiglia ed il
lavoro e quindi chiaramente distinguere entrate ed uscite per famiglia e
lavoro” (cfr. 369-370).
Il
3.
marzo 2025 l’USSI ha inoltrato a __________ la seguente richiesta:
"
(…) come avevamo già fatto notare
nell’incontro del 21.01.2025 stranamente dall’estratto conto non ci sono
prelevamenti e/o acquisti, ma la signora come provvede al sostentamento delle
figlie? Non compra niente? Non fa la spesa? La figlia che studio al liceo con
cosa vive? Non compra un abbonamento per il trasporto? Non mangia mai fuori? Se
ci sono degli aiuti da terze persone devono essere notificati al nostro
ufficio. Mi può far sapere gentilmente, e nel caso farmi sapere se la signora
ha altri conti o carte di credito? (…)” (cfr. doc. 339).
Con
scritto del 4 marzo 2025, l’USSI ha, poi, chiesto anche alla ricorrente quanto
segue:
"
(…) dagli estratti conto abbiamo
constatato che non ci sono prelevamenti o acquisti, voglia dunque documentare
eventuali aiuti da terzi, indicando gli importi ricevuti e per quale periodo, e
comunicarci come ha provveduto al suo sostentamento e a quello delle figlie
senza prelevare e/o acquistare nessun tipo di bene.” (cfr. doc. 300).
Questo
il riscontro fornito da __________ il 7 marzo 2025:
"
(…) la signora RI 1 ha ricevuto la
lettera ufficiale per posta per cui risponderà alla vostra richiesta
direttamente. Ma rispondo direttamente e succintamente.
La signora ha sempre utilizzato contanti per la spesa.
Questi contanti venivano direttamente dal lavoro che faceva. È un’abitudine che
ha sempre avuto e che e ho detto che deve cambiare. Ha utilizzato la carta di
debito sempre e soltanto per pagare online affitto, assicurazione malattia,
spese accessorie, avvocato (e sì, purtroppo la problematica della figlia minore
è lungi dall’essere risolta), telefoni, etc. Le invio l’ultimo periodo dei
movimenti che non è ufficiale ma per far vedere che la signora ha cominciato ad
utilizzare la carta facendo la spesa, per esempio, in Italia. Lo stesso dicasi
per la figlia che pagava la mensa con i contanti dati dalla madre.
L’abbonamento bus era stato fatto diversi mesi fa e non mi ricordo come era
stato pagato. Non ci sono altri conti ma ha una carta di credito anche di __________
che però non ha mai utilizzato (…)” (cfr. doc. 220)
Analoga
a quella di __________ – il quale, ha precisato la ricorrente, la “aiuta con
la contabilità oltre che per l’italiano” – è stata la risposta fornita
all’USSI il 9 marzo 2025 dall’assistita.
Con
decisione su reclamo del 17 aprile 2025, l’USSI ha confermato il proprio
precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.4.).
In
sede ricorsuale, RI 1 ha prodotto il “riconoscimento di debito” di data
8.
maggio 2025, che ha sottoscritto, in qualità di debitrice, unitamente alla
creditrice __________, dal quale emerge che tra il 9 ottobre 2024 ed il 15
novembre 2024 quest’ultima ha corrisposto alla ricorrente totali fr. 4'950.- “per
aiutarmi a superare un momento di difficoltà a causa della malattia intervenuta
in luglio 2024”, con la precisazione che “mi impegno a restituire
l’intero importo sopra indicato appena avrò ricuperato dalla malattia e avrò
ricominciato a lavorare a partire da luglio 2025, con pagamento in contanti in
rate mensili di CHF 500.-” (cfr. all. A a doc. I).
2.10
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2
Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che
l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora
un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite
sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora,
mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del
26.
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid.
8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005
pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del
2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der
schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Secondo
il principio di sussidiarietà, vigente in ambito di assistenza sociale, le
entrate provenienti da terzi a favore di un beneficiario dell’aiuto sociale
vanno utilizzate per far fronte alle proprie spese primarie e quindi computate
ai fini della determinazione di un eventuale diritto a una prestazione
assistenziale, a prescindere che si tratti di prestiti da restituire (cfr. supra consid. 2.2. e 2.5.).
Al riguardo, questa Corte
rammenta che soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei
debiti, allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione
d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio, ad esempio nel
caso di un debito per pigioni arretrate.
Il Tribunale federale ha
precisato che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso
sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_21/2022 del 14
novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid.
4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1; STCA 42.2023.20 del 14
agosto 2023).
A proposito delle prestazioni di
terzi corrisposte dopo il deposito della domanda di prestazioni Las e prima
della decisione dell’amministrazione, il TCA ricorda che, come visto al consid.
2.6., in STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022, l’Alta Corte ha già avuto modo di
stabilire che qualora gli aiuti finanziari in questione costituiscano dei
prestiti soggetti a restituzione e abbiano permesso al richiedente le
prestazioni assistenziali di fare fronte ai propri bisogni primari e
indispensabili non possono, di principio, essere presi in considerazione a
titolo di reddito. Ciò avviene qualora i suindicati bisogni primari non possano
essere garantiti in tempo utile mediante il riconoscimento delle prestazioni
richieste ed il ritardo nell’evasione della domanda non sia imputabile al
richiedente medesimo.
Sulla questione cfr. anche la STF
8C_42/2023 del 22 dicembre 2023, in particolare
consid. 7.2. citato supra consid. 2.6.
In concreto, la ricorrente, a
mezzo di un riconoscimento di debito sottoscritto dalla signora __________, che
le ha corrisposto l’importo di complessivi fr. 4'950.-, fa valere di aver
dovuto ricorrere ai prestiti in questione tra ottobre e novembre 2024 poiché
erano somme “necessarie e fornite dagli amici onde poter pagare gli affitti
dei mesi di ottobre e novembre che sono stati pagati con ritardo sperando di
ricevere l’aiuto dell’ufficio USSI che invece è arrivato con molto ritardo”
(cfr. supra consid. 1.5.).
In sede di replica, RI 1 ha
precisato che il debito “è stato contratto per far fronte a esigenze
immediate e fondamentali (vitto, alloggio, spese mediche) in attesa
dell’effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell’USSI,
le quali sono sopraggiunte con considerevole ritardo” (cfr. supra consid.
1.7.).
A seguito della richiesta di
precisazione del TCA (cfr. supra consid. 1.9.), la ricorrente ha indicato di
avere dovuto far fronte al pagamento degli affitti rimasti scoperti per ottobre
e novembre 2024 prima che venissero emesse le decisioni dell’USSI inerenti le
prestazioni Las per i mesi in questione, rispettivamente, che fossero erogati i
relativi corrispettivi e di avere per tale motivo dovuto ricorrere al prestito
concessole da __________.
Ella ha, poi, aggiunto di non
avere restituito quanto mutuatole immediatamente dopo avere ricevuto le
prestazioni assistenziali del periodo oggetto della presente vertenza poiché
quanto allora presente sul suo conto le serviva per assicurare il proprio
sostentamento (cfr. supra consid. 1.10.).
Chiamata ora a pronunciarsi
questa Corte constata innanzitutto che non vi è stato un ritardo da parte
dell’USSI nel decidere in merito alle prestazioni assistenziali richieste.
Comunque, nel normale periodo di attesa
tra il deposito della propria domanda di prestazioni Las e l’emissione delle
medesime, versatele a metà ed a fine novembre 2024, la ricorrente ha dovuto far
fronte a delle spese fisse scoperte.
Queste ultime concernevano, in
particolare, la locazione sia dell’appartamento ove abita, che quello ove
svolgeva la propria attività indipendente (cfr. consid. 2.9.; sul diritto alle
prestazioni assistenziali durante l’esercizio di un’attività indipendente, vedi
ad esempio la STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 a proposito dell’impossibilità
di conteggiare un importo ricevuto dal richiedente per poter iniziare la
propria attività indipendente e la STCA 42.2025.22-23 del 2 ottobre 2025
relativo alle spese necessarie da dedurre dal reddito da attività indipendente
ottenuto dalla richiedente).
Il pagamento per entrambe le
pigioni doveva avvenire in “rate mensili anticipate” (cfr. doc. 664 e
727).
A queste spese, la ricorrente ha
dovuto fare fronte con il denaro corrispostole dall’amica.
Questa Corte rileva, infatti, che
prima che il 9 ottobre 2024 RI 1 versasse sul proprio conto fr. 1'950.-
corrispostile da __________, il saldo della sua relazione __________ era di fr.
1'811.12 e lei si trovava a dovere far fronte al pagamento di pigioni allora
già scadute per fr. 3'000.- circa (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 528-529), che
l’indomani ha potuto corrispondere unicamente grazie a quel denaro.
Analogamente dicasi per le
pigioni versate ai locatori nel mese di novembre: il 10 novembre sul conto vi
erano fr. 212.57, il giorno seguente è stata versata alla ricorrente la somma
di fr. 2'000.- che ha permesso, il giorno seguente, l’addebito di fr. 1'175.-.
Rimasti sul conto in conseguenza di tale versamento fr. 1'037.70 è stato grazie
al versamento del 15 novembre 2024 di ulteriori fr. 1'000.- da parte di __________
che RI 1 ha potuto corrispondere la pigione per il proprio appartamento il 18
novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 492-493).
Gli accrediti delle prestazioni
Las per ottobre e novembre 2024 sono successivi a tali operazioni.
In concreto, quindi, quanto corrisposto
alla ricorrente le è stato accreditato in un momento in cui ella, a causa delle
sue precarie condizioni di salute, non aveva altre risorse per far fronte alle
sue spese fisse, segnatamente agli affitti già scaduti per ottobre e novembre
2024.
(le pigioni erano invece state puntualmente corrisposte sino al mese di
settembre 2024).
Deve ora essere esaminato a che
titolo è avvenuto tale versamento di denaro.
Dal “Riconoscimento di debito”
datato 8 maggio 2025 e firmato dalla ricorrente e da __________, prodotto in
sede ricorsuale, risulta che quella somma era destinata “ad aiutarmi a superare
un momento di difficoltà a causa della malattia intervenuta in luglio 2024”. La
ricorrente si è impegnata a restituire l’intero importo “appena avrò recuperato
dalla malattia e avrò ricominciato a lavorare a partire da luglio 2025, con
pagamento in contanti in rate mensili di CHF 500.”
Si
tratta dunque di un prestito soggetto a restituzione e non di un aiuto
economico a fondo perso (ciò che di primo acchito già risultava inverosimile
alla luce dell’importanza del suo ammontare).
Va
peraltro sottolineato che il prestito oggetto della presente vertenza è
intervenuto in un momento in cui la ricorrente presentava gravi problematiche
di salute che, da una parte, avrebbero potuto potenzialmente comportare
ulteriori spese e che, d’altra parte, le hanno impedito di riprendere da luglio
2025.
la propria attività lavorativa indipendente (poi definitivamente cessata a
fine settembre 2025; cfr. supra consid. 1.3., 1.10. e 2.9.).
Secondo
questo Tribunale, viste le particolari circostanze del caso, la somma di fr.
4'950.-, non doveva dunque essere considerata dall’USSI a titolo di reddito nel
calcolo delle prestazioni assistenziali per i mesi di ottobre e novembre 2024
(cfr. la STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022, consid. 6.1., 6.2.3.).
La
decisione su reclamo del 17 aprile 2025 con la quale è stata chiesta la
restituzione di franchi 4'950 deve pertanto, essere annullata.
2.11
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca;
art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA
enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato
il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore
cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito
dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17
del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024
consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la
decisione su reclamo del 17 aprile 2025 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti