42.2025.27
Ricorso al TCA del 21.5.2025 per denegata giustizia in relaz.al reclamo interposto nella medesima data davanti all'amministraz.contro due decisioni del 16.5.25 (diniego di prestaz.speciali per il pagam.dei contributi personali 1° trimestre 2025 e riconosc.fr.32.25 per conguaglio elettric.) respinto
28 luglio 2025Italiano19 min
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.27
rs
Lugano
28 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 21 maggio
2025 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,
6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 16 maggio 2025 l’Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) non è entrato nel merito della
domanda di RI 1 del 13 maggio 2025 tendente a ottenere una prestazione
assistenziale speciale per il pagamento dei contributi personali AVS di fr.
155.35 relativi al primo trimestre del 2025 di cui alla lettera di diffida
dell’8 maggio 2025 della __________ (cfr. doc. 7=A2; 9=A4), in quanto non riconosce
il pagamento di diffide (cfr. 12=A6).
1.2. Con ulteriore decisione del 16
maggio 2025 l’USSI ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale speciale
di fr. 35.25 a titolo di “conguaglio spese accessorie e riscaldamento” a
seguito dell’inoltro di una fattura emessa il 7 maggio 2025 da __________
riguardante il conguaglio per l’energia elettrica domestica da gennaio a marzo
2025 di fr. 194.25 (cfr. doc. 8=A3).
Nel provvedimento è stato
indicato che “l’importo di CHF 159.00 relativo all’elettricità ad uso
domestico per il periodo 01.01.2025 – 31.03.2025 è già incluso nel forfait di
mantenimento e non può, quindi, essere considerato” (cfr. doc. 11=A8).
1.3. RI
1, il 21 maggio 2025, ha interposto reclamo contro le decisioni del 16 maggio
2025 davanti all’USSI, rilevando, per quanto attiene all’elettricità, che il
suo contratto di locazione prevede una pigione di fr. 750.-- al mese e delle
spese accessorie di fr.120.-- mensili e che “nell’ultimo conteggio di
conguaglio quando tenete conto dell’importo già allocato lo fate sulla
differenza “conguaglio”, senza considerare le 120.- di spese accessorie già
pagate (contratto in vostro possesso) arrivando ad una differenza errata di
35.25”.
In relazione alla fattura dell’8
maggio 2025 dell’IAS egli ha asserito che la stessa non può essere una diffida,
tenuto conto, da un lato, che si riferisce al periodo gennaio - marzo 2025,
dall’altro, del tempo di redazione, stampa ed invio fattura a fine aprile 2025.
Il medesimo ha concluso invitando
l’amministrazione a rispondere entro venti giorni, “in caso contrario verrà
nuovamente trasmesso il tutto in Tribunale” (cfr. doc. 4).
1.4. RI
1, sempre il 21 maggio 2025, ha pure inoltrato a questa Corte uno scritto con
oggetto “Denegata giustizia Reclamazione trasmessa – decisione USSI d.
16.05.2025 – decisione USSI d. 16.05.2025 IAS”, facendo valere le stesse argomentazioni
esposte nel reclamo (cfr. consid. 1.3.) e aggiungendo che la diffida
riguardante il pagamento dei contributi personali concerne una fattura datata 4
marzo 2025, ovvero è stata allestita ancora nel periodo di contabilizzazione
(cfr. doc. I).
1.5. Il 16 giugno 2025 l’USSI, in
risposta, ha evidenziato che “la giurisprudenza ha chiarito che un diniego o
ritardo di giustizia si presenta allorquando l’amministrazione non decide il
caso entro un tempo ragionevole tenuto conto dei necessari accertamenti, tempo
che indicativamente è di quattro mesi dall’ultimo atto amministrativo di
accertamento. Si osserva che, nel caso in esame, sono trascorsi pochi giorni
dall’inoltro da parte del signor RI 1 dello scritto del 21 maggio 2025 all’USSI
ed il presente ricorso per denegata giustizia. (…)”.
A mente
dell’amministrazione non si giustifica, pertanto, di ritenere un diniego e o un
ritardo di giustizia.
La medesima ha, conseguentemente,
chiesto la reiezione, rispettivamente lo stralcio del ricorso (cfr. doc. III).
1.6. RI 1, il 24 giugno 2025, ha
presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. V).
1.7. Il doc. V è stato trasmesso alla
parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. La concreta
fattispecie concerne il ricorso per denegata giustizia inoltrato da RI 1 al TCA
il 21 maggio 2025 (cfr. consid. 1.4.) in relazione al suo reclamo interposto
nella medesima data contro le decisioni del 16 maggio 2025 con le quali l’USSI,
da un lato, gli ha negato una prestazione assistenziale speciale per il
pagamento dei contributi personali AVS riguardanti il primo trimestre del 2025,
dall’altro, gli ha riconosciuto una prestazione speciale di fr. 35.25 a titolo
di “conguaglio spese accessorie e riscaldamento” a fronte di una fattura
relativa all’energia elettrica domestica di fr. 194.25 per il lasso di tempo
gennaio - marzo 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.).
2.3. Secondo
l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un determinato termine.
Il
ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità
amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete
entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura
dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come
ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre
2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
Sono determinanti, segnatamente,
il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. DTF 130
Fatti
I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
In
una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1., già menzionata,
l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un
caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio
non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio
inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza
federale).
Nell’ambito di una procedura
ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione
approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in
relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame
sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un
determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.
STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in
RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
Del
resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della
vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia
realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere,
infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si
estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal
merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia
non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr.
STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6
pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V 90).
2.4. In
una sentenza 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 l’Alta Corte, contestualmente a un
ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai
ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale - al quale l’assicurato
aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17
gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di
prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio,
ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera -
aveva emesso la sentenza.
Il
TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e
delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un
lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17
febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022),
rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il
14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a
tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità.
Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata,
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a
ripetibili.
In proposito cfr. pure STF
8C_681/2008 del 20 marzo 2009, citata al consid. 2.4., in cui l’Alta Corte ha
precisato che un arco di tempo di diciannove mesi trascorso tra il ricorso del
19 dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18 luglio 2008 per una vertenza
relativamente complessa sul piano giuridico in ambito di aiuto d'emergenza che
ha implicato l’esame di diversi diritti fondamentali era al limite
dell’ammissibile, ma non eccessivo al punto di costituire una violazione degli
art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU.
Inoltre in un giudizio 9C_216/2024
del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia
pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI al quale era stato negato il diritto
a prestazioni dell’assicurazione invalidità, la nostra Massima Istanza ha
stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del
procedimento (dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione della
sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad
eccezione della richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica del
21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente
quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.
Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio
2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023
del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corte ha, del resto, ritenuto che non fossero
dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di
un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita
in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l’inoltro del ricorso per
denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la
procedura non era stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.
In un giudizio 35.2022.31 del 4
maggio 2022 questo Tribunale ha negato l’esistenza di una ritardata giustizia,
poiché l'amministrazione aveva sempre adottato le misure necessarie per fare
avanzare la procedura. L’assicuratore LAINF non poteva essere ritenuto responsabile
per il fatto che nessuno dei servizi interpellati aveva accettato l'incarico
peritale.
Il Tribunale federale, con
sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, ha per contro ammesso l’esistenza di una
ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale
si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel
febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.
Una ritardata giustizia è stata,
altresì, riconosciuta dal TCA con giudizio 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto
l’assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben
circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una
copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi,
Considerandi
determinazione delle ore lavorate dall’assicurata settimanalmente), nel lasso
di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui è stata
interposta l’opposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18
settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20
marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire
l’oggetto della lite e non si era ancora determinato in merito alla vertenza.
2.5
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale rileva che il ricorrente, nonostante nel
reclamo interposto il 21 maggio 2025 contro le decisioni del 16 maggio 2025
(cfr. consid. 1.1.; 1.3.) abbia invitato l’USSI a dare seguito alla sua
contestazione entro venti giorni, “in caso contrario verrà nuovamente
trasmesso il tutto in Tribunale” (cfr. consid. 1.3.), sempre il 21 maggio
2025.
ha ricorso al TCA nei confronti della parte resistente per denegata
giustizia in relazione al proprio reclamo avverso i provvedimenti del 16 maggio
2025.
(cfr. consid. 1.4.).
Egli, pertanto, indipendentemente
dalla questione di sapere se il termine di venti giorni assegnato
all’amministrazione per evadere il reclamo risulti valido (ciò che appare
dubbio), nemmeno ha atteso che fosse decorso il termine da lui fissato prima di
ricorrere per denegata giustizia al TCA.
Risulta, di conseguenza,
evidente, che, non essendo trascorso alcun lasso di tempo tra la data in cui è
stato presentato il reclamo contro le decisioni del 16 maggio 2025 e l’inoltro
del ricorso - considerato che entrambi i rimedi giuridici sono stati interposti
il 21 maggio 2025 -, all’USSI non possa essere imputato alcun ritardo nella
trattazione del reclamo.
Ne discende, richiamata altresì la giurisprudenza federale e
cantonale esposta in precedenza (cfr. consid. 2.4.), che nel caso in esame la
parte resistente non ha violato
il principio di celerità e che quindi non sono dati gli estremi per riconoscere una denegata giustizia a
suo carico.
Il TCA non ignora che attualmente
non risulta essere stata emessa una decisione su reclamo concernente la
contestazione del 21 maggio 2025.
Tuttavia, in concreto, un periodo
di poco più di due mesi dalla presentazione del reclamo si rivela, tutto ben
ponderato, ancora ragionevole e non configura, dunque, una denegata/ritardata
giustizia, già a prescindere dalle ragioni per le quali l’amministrazione non
ha emanato una decisione su reclamo.
Si auspica, ad ogni modo, che la
parte resistente emetta senza indugio la decisione su reclamo in questione.
2.6
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema
delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del
21.
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio
2021.
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto»), non si riscuotono spese
giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA
42.2024.44
del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13 gennaio
2025.
consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA
42.2024.10
del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024
consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2022.7
del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA
42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Va, ad ogni modo, evidenziata,
considerate altresì le precedenti procedure davanti al TCA (in particolare le
cause 42.2024.22; 42.2024.43 e 42.2025.18 concernenti anch’esse ricorsi per
denegata giustizia) una superficialità nell’adire il Tribunale da parte di RI 1,
con riferimento alla tempistica delle impugnative rispetto alla data delle sue
domande all’amministrazione, rispettivamente dell’inoltro del reclamo (inc.
42.2024.22: richiesta del 1° luglio 2024 di prestazioni assistenziali per il
mese di luglio 2024 e ricorso del 10 luglio 2024 al TCA per denegata giustizia in
relazione alla mancata emissione di una decisione concernente il mese di luglio
2024; inc. 42.2024.43: richiesta del 4 novembre 2024 di prestazioni
assistenziali per il mese di novembre 2024 e ricorso del 14 novembre 2024 al
TCA per denegata giustizia in relazione alla mancata emissione di una decisione
concernente il mese di novembre 2024; inc. 42.2025.18: STCA 42.2025.10 del 7
aprile 2025 di irricevibilità del “ricorso” del 20 febbraio 2025 contro la
decisione del 14 febbraio 2025 di riconoscimento dei contributi AVS solo per il
periodo ottobre - dicembre 2024, con trasmissione degli atti all’USSI per
emettere la relativa decisione su reclamo e ricorso per denegata giustizia del
14.
aprile 2025 nei confronti dell’amministrazione per non avere emanato una
decisione su reclamo).
Tali considerazioni valgono a
maggior ragione per quanto attiene alla presente vertenza, ritenuto che
l’insorgente, il 21 maggio 2025, ha interposto reclamo contro i provvedimenti
del 16 maggio 2025 e nella medesima data ha ricorso al TCA per denegata
giustizia (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).
Benché il ricorrente sia già
stato reso attento in questo senso con sentenza 42.2025.18 dell’11 giugno 2025
consid. 2.8., va osservato che tale giudizio è successivo all’inoltro del
ricorso del 21 maggio 2025.
Pertanto, anche nel caso di
specie, questo Tribunale si limita ad avvisare RI 1, pro futuro, di osservare
una migliore diligenza processuale. In caso contrario sarà valutata
l’imposizione di una tassa di giustizia e delle spese di procedura (cfr. art.
29.
cpv. 3 Lptca; STF 8C_614/2024, 8C_615/2024 del 24 giugno 2025, consid. 6.2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni