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Decisione

42.2025.27

Ricorso al TCA del 21.5.2025 per denegata giustizia in relaz.al reclamo interposto nella medesima data davanti all'amministraz.contro due decisioni del 16.5.25 (diniego di prestaz.speciali per il pagam.dei contributi personali 1° trimestre 2025 e riconosc.fr.32.25 per conguaglio elettric.) respinto

28 luglio 2025Italiano19 min

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.27

rs

Lugano

28 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 21 maggio

2025 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,

6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 16 maggio 2025 l’Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) non è entrato nel merito della

domanda di RI 1 del 13 maggio 2025 tendente a ottenere una prestazione

assistenziale speciale per il pagamento dei contributi personali AVS di fr.

155.35 relativi al primo trimestre del 2025 di cui alla lettera di diffida

dell’8 maggio 2025 della __________ (cfr. doc. 7=A2; 9=A4), in quanto non riconosce

il pagamento di diffide (cfr. 12=A6).

1.2. Con ulteriore decisione del 16

maggio 2025 l’USSI ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale speciale

di fr. 35.25 a titolo di “conguaglio spese accessorie e riscaldamento” a

seguito dell’inoltro di una fattura emessa il 7 maggio 2025 da __________

riguardante il conguaglio per l’energia elettrica domestica da gennaio a marzo

2025 di fr. 194.25 (cfr. doc. 8=A3).

Nel provvedimento è stato

indicato che “l’importo di CHF 159.00 relativo all’elettricità ad uso

domestico per il periodo 01.01.2025 – 31.03.2025 è già incluso nel forfait di

mantenimento e non può, quindi, essere considerato” (cfr. doc. 11=A8).

1.3. RI

1, il 21 maggio 2025, ha interposto reclamo contro le decisioni del 16 maggio

2025 davanti all’USSI, rilevando, per quanto attiene all’elettricità, che il

suo contratto di locazione prevede una pigione di fr. 750.-- al mese e delle

spese accessorie di fr.120.-- mensili e che “nell’ultimo conteggio di

conguaglio quando tenete conto dell’importo già allocato lo fate sulla

differenza “conguaglio”, senza considerare le 120.- di spese accessorie già

pagate (contratto in vostro possesso) arrivando ad una differenza errata di

35.25”.

In relazione alla fattura dell’8

maggio 2025 dell’IAS egli ha asserito che la stessa non può essere una diffida,

tenuto conto, da un lato, che si riferisce al periodo gennaio - marzo 2025,

dall’altro, del tempo di redazione, stampa ed invio fattura a fine aprile 2025.

Il medesimo ha concluso invitando

l’amministrazione a rispondere entro venti giorni, “in caso contrario verrà

nuovamente trasmesso il tutto in Tribunale” (cfr. doc. 4).

1.4. RI

1, sempre il 21 maggio 2025, ha pure inoltrato a questa Corte uno scritto con

oggetto “Denegata giustizia Reclamazione trasmessa – decisione USSI d.

16.05.2025 – decisione USSI d. 16.05.2025 IAS”, facendo valere le stesse argomentazioni

esposte nel reclamo (cfr. consid. 1.3.) e aggiungendo che la diffida

riguardante il pagamento dei contributi personali concerne una fattura datata 4

marzo 2025, ovvero è stata allestita ancora nel periodo di contabilizzazione

(cfr. doc. I).

1.5. Il 16 giugno 2025 l’USSI, in

risposta, ha evidenziato che “la giurisprudenza ha chiarito che un diniego o

ritardo di giustizia si presenta allorquando l’amministrazione non decide il

caso entro un tempo ragionevole tenuto conto dei necessari accertamenti, tempo

che indicativamente è di quattro mesi dall’ultimo atto amministrativo di

accertamento. Si osserva che, nel caso in esame, sono trascorsi pochi giorni

dall’inoltro da parte del signor RI 1 dello scritto del 21 maggio 2025 all’USSI

ed il presente ricorso per denegata giustizia. (…)”.

A mente

dell’amministrazione non si giustifica, pertanto, di ritenere un diniego e o un

ritardo di giustizia.

La medesima ha, conseguentemente,

chiesto la reiezione, rispettivamente lo stralcio del ricorso (cfr. doc. III).

1.6. RI 1, il 24 giugno 2025, ha

presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. V).

1.7. Il doc. V è stato trasmesso alla

parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. La concreta

fattispecie concerne il ricorso per denegata giustizia inoltrato da RI 1 al TCA

il 21 maggio 2025 (cfr. consid. 1.4.) in relazione al suo reclamo interposto

nella medesima data contro le decisioni del 16 maggio 2025 con le quali l’USSI,

da un lato, gli ha negato una prestazione assistenziale speciale per il

pagamento dei contributi personali AVS riguardanti il primo trimestre del 2025,

dall’altro, gli ha riconosciuto una prestazione speciale di fr. 35.25 a titolo

di “conguaglio spese accessorie e riscaldamento” a fronte di una fattura

relativa all’energia elettrica domestica di fr. 194.25 per il lasso di tempo

gennaio - marzo 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.).

2.3. Secondo

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,

non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un determinato termine.

Il

ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura

dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come

ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre

2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

Sono determinanti, segnatamente,

il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. DTF 130

Fatti

I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

In

una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1., già menzionata,

l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un

caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio

non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio

inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza

federale).

Nell’ambito di una procedura

ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione

approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in

relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora

l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere

discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame

sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un

determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.

STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in

RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

Del

resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della

vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia

realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere,

infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si

estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal

merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia

non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr.

STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6

pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V 90).

2.4. In

una sentenza 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 l’Alta Corte, contestualmente a un

ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai

ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale - al quale l’assicurato

aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17

gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di

prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio,

ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera -

aveva emesso la sentenza.

Il

TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e

delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un

lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17

febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022),

rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il

14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a

tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità.

Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata,

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a

ripetibili.

In proposito cfr. pure STF

8C_681/2008 del 20 marzo 2009, citata al consid. 2.4., in cui l’Alta Corte ha

precisato che un arco di tempo di diciannove mesi trascorso tra il ricorso del

19 dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18 luglio 2008 per una vertenza

relativamente complessa sul piano giuridico in ambito di aiuto d'emergenza che

ha implicato l’esame di diversi diritti fondamentali era al limite

dell’ammissibile, ma non eccessivo al punto di costituire una violazione degli

art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU.

Inoltre in un giudizio 9C_216/2024

del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia

pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI al quale era stato negato il diritto

a prestazioni dell’assicurazione invalidità, la nostra Massima Istanza ha

stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del

procedimento (dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione della

sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad

eccezione della richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica del

21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente

quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.

Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio

2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023

del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corte ha, del resto, ritenuto che non fossero

dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di

un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita

in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l’inoltro del ricorso per

denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la

procedura non era stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.

In un giudizio 35.2022.31 del 4

maggio 2022 questo Tribunale ha negato l’esistenza di una ritardata giustizia,

poiché l'amministrazione aveva sempre adottato le misure necessarie per fare

avanzare la procedura. L’assicuratore LAINF non poteva essere ritenuto responsabile

per il fatto che nessuno dei servizi interpellati aveva accettato l'incarico

peritale.

Il Tribunale federale, con

sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, ha per contro ammesso l’esistenza di una

ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale

si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel

febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.

Una ritardata giustizia è stata,

altresì, riconosciuta dal TCA con giudizio 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto

l’assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben

circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una

copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi,

Considerandi

determinazione delle ore lavorate dall’assicurata settimanalmente), nel lasso

di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui è stata

interposta l’opposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18

settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20

marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire

l’oggetto della lite e non si era ancora determinato in merito alla vertenza.

2.5

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale rileva che il ricorrente, nonostante nel

reclamo interposto il 21 maggio 2025 contro le decisioni del 16 maggio 2025

(cfr. consid. 1.1.; 1.3.) abbia invitato l’USSI a dare seguito alla sua

contestazione entro venti giorni, “in caso contrario verrà nuovamente

trasmesso il tutto in Tribunale” (cfr. consid. 1.3.), sempre il 21 maggio

2025.

ha ricorso al TCA nei confronti della parte resistente per denegata

giustizia in relazione al proprio reclamo avverso i provvedimenti del 16 maggio

2025.

(cfr. consid. 1.4.).

Egli, pertanto, indipendentemente

dalla questione di sapere se il termine di venti giorni assegnato

all’amministrazione per evadere il reclamo risulti valido (ciò che appare

dubbio), nemmeno ha atteso che fosse decorso il termine da lui fissato prima di

ricorrere per denegata giustizia al TCA.

Risulta, di conseguenza,

evidente, che, non essendo trascorso alcun lasso di tempo tra la data in cui è

stato presentato il reclamo contro le decisioni del 16 maggio 2025 e l’inoltro

del ricorso - considerato che entrambi i rimedi giuridici sono stati interposti

il 21 maggio 2025 -, all’USSI non possa essere imputato alcun ritardo nella

trattazione del reclamo.

Ne discende, richiamata altresì la giurisprudenza federale e

cantonale esposta in precedenza (cfr. consid. 2.4.), che nel caso in esame la

parte resistente non ha violato

il principio di celerità e che quindi non sono dati gli estremi per riconoscere una denegata giustizia a

suo carico.

Il TCA non ignora che attualmente

non risulta essere stata emessa una decisione su reclamo concernente la

contestazione del 21 maggio 2025.

Tuttavia, in concreto, un periodo

di poco più di due mesi dalla presentazione del reclamo si rivela, tutto ben

ponderato, ancora ragionevole e non configura, dunque, una denegata/ritardata

giustizia, già a prescindere dalle ragioni per le quali l’amministrazione non

ha emanato una decisione su reclamo.

Si auspica, ad ogni modo, che la

parte resistente emetta senza indugio la decisione su reclamo in questione.

2.6

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema

delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del

21.

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio

2021.

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto»), non si riscuotono spese

giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA

42.2024.44

del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13 gennaio

2025.

consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA

42.2024.10

del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024

consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7

del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA

42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Va, ad ogni modo, evidenziata,

considerate altresì le precedenti procedure davanti al TCA (in particolare le

cause 42.2024.22; 42.2024.43 e 42.2025.18 concernenti anch’esse ricorsi per

denegata giustizia) una superficialità nell’adire il Tribunale da parte di RI 1,

con riferimento alla tempistica delle impugnative rispetto alla data delle sue

domande all’amministrazione, rispettivamente dell’inoltro del reclamo (inc.

42.2024.22: richiesta del 1° luglio 2024 di prestazioni assistenziali per il

mese di luglio 2024 e ricorso del 10 luglio 2024 al TCA per denegata giustizia in

relazione alla mancata emissione di una decisione concernente il mese di luglio

2024; inc. 42.2024.43: richiesta del 4 novembre 2024 di prestazioni

assistenziali per il mese di novembre 2024 e ricorso del 14 novembre 2024 al

TCA per denegata giustizia in relazione alla mancata emissione di una decisione

concernente il mese di novembre 2024; inc. 42.2025.18: STCA 42.2025.10 del 7

aprile 2025 di irricevibilità del “ricorso” del 20 febbraio 2025 contro la

decisione del 14 febbraio 2025 di riconoscimento dei contributi AVS solo per il

periodo ottobre - dicembre 2024, con trasmissione degli atti all’USSI per

emettere la relativa decisione su reclamo e ricorso per denegata giustizia del

14.

aprile 2025 nei confronti dell’amministrazione per non avere emanato una

decisione su reclamo).

Tali considerazioni valgono a

maggior ragione per quanto attiene alla presente vertenza, ritenuto che

l’insorgente, il 21 maggio 2025, ha interposto reclamo contro i provvedimenti

del 16 maggio 2025 e nella medesima data ha ricorso al TCA per denegata

giustizia (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).

Benché il ricorrente sia già

stato reso attento in questo senso con sentenza 42.2025.18 dell’11 giugno 2025

consid. 2.8., va osservato che tale giudizio è successivo all’inoltro del

ricorso del 21 maggio 2025.

Pertanto, anche nel caso di

specie, questo Tribunale si limita ad avvisare RI 1, pro futuro, di osservare

una migliore diligenza processuale. In caso contrario sarà valutata

l’imposizione di una tassa di giustizia e delle spese di procedura (cfr. art.

29.

cpv. 3 Lptca; STF 8C_614/2024, 8C_615/2024 del 24 giugno 2025, consid. 6.2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni