Lexipedia

Decisione

42.2025.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2025Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I revisori hanno

rilevato che la società ha contabilizzato – a credito dell’__________ su un

conto di bilancio “debiti verso dipendenti” - l’ammontare netto da

versare – sulla base di uno stipendio lordo mensile di fr. 5'000 e, nel mese di

dicembre, di una quota relativa al consumo proprio dell’utilizzo del veicolo

aziendale pari a fr. 7'955.55 IVA inclusa (fr. 576 per i mesi da settembre a

dicembre 2020, nonché fr. 453 per i mesi da gennaio a giugno 2021; cfr. doc. 8,

cfr. pag. 3 e pag. 8 della relazione del revisore indipendente). Le indennità

pagate dalla Cassa, sono state versate alla società, e sono state da

quest’ultima accreditate nel conto economico sul conto “indennità IPG”.

I revisori hanno

inserito la differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla

società e l’IPG Corona ricevuta nella tabella relativa alla perdita di reddito

(parte B) quale “Pagamento salario (lordo) differenziale con IPG-Corona

versato fino al momento della nostra verifica” (cfr. doc. 8).

La società ha versato

complessivamente al proprio dipendente, fr. 1’232 nel mese di settembre 2020,

fr. 1'087 nel mese di ottobre 2020, fr. 1'232 nel mese di novembre 2020, fr.

1'087 nel mese di dicembre 2020, fr. 964 nel mese di gennaio 2021, fr. 1'399 nel

mese di febbraio 2021, fr. 964 nel mese di marzo 2021, fr. 1'109 nel mese di

aprile 2021, fr. 1'312 nel mese di maggio 2021 e fr. 1'445 nel mese di giugno

2021 (cfr. doc. 8, cfr. pag. 8 della relazione del revisore indipendente).

I predetti importi

derivanti dalla differenza tra lo stipendio lordo contabilizzato di fr. 5'000

di dodici mensilità in luogo delle 13 dichiarate nei moduli di domanda delle

prestazioni e le IPG Corona percepite a parziale pagamento dello stipendio

devono essere computati per stabilire l’effettiva perdita di salario. Quanto

ricevuto in troppo deve poi essere restituito.

In altre parole il

salario ottenuto nel periodo di riferimento, che contrariamente a quanto

dichiarato nei formulari di richiesta delle prestazioni non era pari a fr. 0,

non va aggiunto ma dedotto dalle indennità Corona effettivamente percepite e

corrispondenti a quelle maturate in caso di stipendio nullo.

Le affermazioni della

ricorrente secondo cui gli importi versati corrispondono a parte delle

indennità giornaliere percepite e non a compensi, non trovano conferma nella

documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti tenuto conto delle

IPG versate (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8 e conto economico “Indennità IPG”).

Per quanto concerne

l’automobile, i periti hanno preso, correttamente, in considerazione, quali

compensi in natura (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8) le quote del consumo proprio

(doc. 8, pag. 3 e pag. 8; sul tema cfr. art. 13 OAVS e STF 9C_8/2016 del 1° settembre

2016). Infatti, come indicato nelle osservazioni del 20 febbraio 2023 (doc.

IX), dalla distinta salari del 2020 emerge, oltre ad un salario annuo di fr.

60'000, anche una quota di consumo proprio relativo al veicolo aziendale pari a

fr. 6'906.30 e nel conto “__________ salari” vi è uno stipendio di fr.

66'906.30 pari a fr. 5'575.52 al mese, di cui fr. 5’000 quale salario e fr.

575.52 quale consumo proprio del veicolo aziendale.

Nel 2021, sempre nel

conto “__________ salari” figura uno stipendio di fr. 65'437.33

corrispondente a fr. 5'000 al mese di salario cui si aggiungono fr. 453

relativi all’utilizzo privato del veicolo aziendale. L’utilizzo del veicolo

aziendale per scopi privati è di conseguenza comprovata.

Anche per quanto

concerne __________, nei conti di bilancio “debiti verso dipendenti”

figura una contabilizzazione in favore dell’interessata dell’ammontare netto da

versare sulla base dello stipendio lordo mensile di fr. 5'000. Le indennità

pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito accreditate nel

conto economico su conto “Indennità IPG”. La differenza tra l’importo

lordo del salario conteggiato dalla società e l’IPG Corona è stata versata

all’assicurata. Inoltre, è emerso che la dipendente aveva conseguito nel 2019

un salario di fr. 38'910 e non di fr. 5000 x 12 come indicato nei formulari di

richiesta.

Nel citato bilancio la

società ha conteggiato l’ammontare netto da versare sulla base dello stipendio

lordo mensile di fr. 5'000 in luogo che sul reddito di fr. 3'242 (conseguito

nel 2019). L’insorgente ha versato quale salario fr. 656 nel mese di settembre

2020, fr. 511 nel mese di ottobre 2020, fr. 656 nel mese di novembre 2020, fr.

511 nel mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, fr. 946 nel mese di febbraio

2021, fr. 511 nel mese di marzo 2021, fr. 656 nel mese di aprile 2021, fr.

2'297 nel mese di maggio 2021 e fr. 2'384 nel mese di maggio 2021 (cfr. cfr.

doc. 8 allegati al rapporto di verifica dei revisori, pag. 15).

I predetti importi,

derivanti dalla differenza tra lo stipendio e le IPG Corona percepite a

parziale pagamento dello stipendio, devono essere computati per stabilire

l’effettiva perdita di guadagno. Quanto percepito in troppo va restituito.”

2.9. In

concreto, alla luce degli accertamenti effettuati dalla Cassa e da questo

Tribunale nell’ambito della procedura di restituzione delle indennità percepite

in troppo, le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma.

Benché

nei formulari di richiesta, prodotti dalla Cassa anche in questa sede sub plico

doc. 12, la società ricorrente avesse indicato, in favore dei suoi dipendenti, __________

e sua moglie __________, un salario mensile pari a fr. 0 (cfr. plico doc. 12),

nei mesi da settembre 2020 a giugno 2021, ha versato loro parte dello stipendio

(cfr. STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023).

È

infatti emerso che la società ha contabilizzato su un conto di bilancio

l’ammontare netto da versare sulla base di uno stipendio lordo mensile. La

società ha poi versato ai propri dipendenti la differenza tra i salari lordi

dovuti e le indennità giornaliere percepite. Le affermazioni della ricorrente

secondo cui gli importi versati corrispondono a parte delle indennità

giornaliere percepite e non a compensi, non hanno trovato conferma nella

documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti tenuto conto delle

prestazioni versate (cfr. STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023, consid. 2.13). In

questo senso la Cassa ha spiegato per quale motivo ha dovuto ricalcolare le

prestazioni.

Per

quanto concerne l’__________, dagli accertamenti effettuati era pure emerso che

non era stata indicata la quota relativa al consumo proprio relativo

all’utilizzo del veicolo aziendale per un importo di fr. 7'955.55 IVA inclusa

(fr. 576 da settembre a dicembre 2020 e fr. 453 da gennaio 2021 a giugno 2021;

sul tema cfr. art. 13 OAVS e STF 9C_8/2016 del 1° settembre 2016) e che per

l’anno 2019 era stato indicato un reddito di fr. 5'000 per tredici mensilità

anziché dodici (cfr. plico doc. 12 e STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023). Per __________

è invece stato accertato che il salario dichiarato di fr. 60'000 non

corrispondeva alla realtà, poiché l’interessata nel 2019 aveva conseguito un

reddito annuo di fr. 38'910 (STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023).

Come

rammentato nella STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023, poiché scopo delle

indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita salariale in seguito

alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali per combattere la

pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla concreta perdita

salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una parte del salario ai

propri dipendenti, questa va computata nella determinazione dell’indennità

dovuta. Inoltre se il salario indicato non è corretto, occorre procedere con un

nuovo calcolo.

In

Considerandi

concreto, la ricorrente non ha compilato correttamente i moduli per la

richiesta delle indennità per perdita di guadagno Corona, tralasciando dati

rilevanti che hanno inciso sull’ammontare delle indennità versate.

Da

cui la necessità di ricalcolare le prestazioni effettivamente dovute ai due

dipendenti dell’insorgente e la relativa richiesta di restituzione di fr.

21'866.30, rispettivamente di fr. 12'244.35.

Tali,

errate, indicazioni nei moduli con i quali la società ricorrente ha chiesto

alla Cassa le indennità giornaliere Corona, hanno avuto un’influenza sul

calcolo delle prestazioni e configurano una manifesta violazione dell’obbligo

di collaborare e di fornire indicazioni veritiere, prevista anche dall’art. 28

LPGA.

Il

motivo per il quale la Cassa ha proceduto al versamento di indennità non dovute

sono da ricondurre alla condotta della società che ha omesso di dichiarare il

reddito da attività lucrativa soggetto ad AVS versato ai propri dipendenti, non

ha indicato correttamente il salario percepito dall’__________ e da sua moglie

ed ha sottaciuto l’utilizzo privato del veicolo aziendale, regolarmente

iscritto in contabilità.

Con

il suo agire la società ha commesso una grave negligenza.

La

compilazione inesatta dei formulari di richiesta delle prestazioni e la

violazione dell’obbligo di informazione non possono infatti essere ritenute

come una negligenza lieve.

L’ulteriore

documentazione prodotta con la replica non modifica l’esito del ricorso (doc.

B1-B4). Non è infatti sufficiente indicare di rimanere a completa disposizione

per eventuali informazioni per sanare l’errata indicazione dei dati salariali

(cfr. doc. B1-B3). D’altra parte eventuali domande poste al proprio fiduciario

dalla medesima società (doc. B4), concernono unicamente i rapporti interni tra

le parti e non incidono sulla buona fede nei confronti dell’amministrazione.

Contrariamente

a quanto sembra ritenere l’insorgente, anche se la Cassa, per pura ipotesi di

lavoro, fosse stata al corrente di tutte le informazioni contabili della

società, cosa peraltro neppure comprovata, l’insorgente non sarebbe comunque

stata esonerata dall'obbligo di

verifica che le incombe, come ribadito dal Tribunale federale nella STF 8C_264

/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2.

La circostanza che

l’amministrazione ha emesso delle decisioni con le quali ha riconosciuto le

indennità per il periodo litigioso, non è un motivo per ritenere la buona fede,

altrimenti l’esame di questa condizione, nell’ambito della richiesta di condono,

non sarebbe mai necessario.

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto la buona fede della ricorrente non può essere riconosciuta.

Non è pertanto necessario

esaminare se è adempiuto il secondo requisito per ottenere il condono, ossia

l’onere troppo grave (art. 4 OPGA).

2.10

Con

la replica del 4 luglio 2025 la ricorrente ha chiesto di sentire __________,

fiduciario della società (cfr. consid. 1.9 e doc. V).

Questo

Tribunale rinuncia alla sua audizione. Come esposto in precedenza l’insorgente

non può far valere la sua buona fede già solo per il motivo di non aver

indicato in maniera corretta, nei moduli di richiesta delle prestazioni, i

salari percepiti dai propri dipendenti, compreso l’utilizzo privato del veicolo

aziendale dell’__________. L’assicurata avrebbe inoltre dovuto verificare la

correttezza dei conteggi.

In

queste condizioni, le richieste telefoniche alla Cassa ”in ordine alla

correttezza preventiva della predisposizione dei formulari, con l’indicazione

continua di tutte le circostanze ed elementi in ordine ai requisiti per le

singole richieste” delle indennità, sui cui dovrebbe riferire il

fiduciario, non modificano l’esito della procedura. Spetta infatti alla società

assicurata indicare senza errori i salari percepiti dai propri dipendenti (cfr.

consid. 2.6, 2.7 e 2.9).

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017.

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16.

gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.11

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, l’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che nella sentenza 9C_639/2011 del 30

agosto 2012, al considerando 3.2 l'Alta Corte ha stabilito che non si è

in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di

prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst,

Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429,

punto 3; Ueli

Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,

ATSG-Kommentar, 5a edizione 2024, n. 197 ad art. 61).

In concreto, la questione

di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni

secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori

approfondimenti ritenuto, d'un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su

prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare

le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020

[RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741

n. 30).

D'altro lato, anche qualora

la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1

ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata

di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre

in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese

giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni