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Decisione

42.2025.28

Rifiuto del condono della restituzione di indennità giornaliere per perdita di guadagno per il coronavirsu per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. La società ha commesso una negligenza grave non compilando correttamente i formulari e non verificando i calcoli

21 luglio 2025Italiano37 min

1'087 nel mese di dicembre 2020, fr. 964 nel mese di gennaio 2021, fr. 1'399 nel

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n.

42.2025.28-29

cs

Lugano

21 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2025 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 30

aprile 2025 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di

guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. La società RI 1 ha chiesto ed

ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno a

causa del coronavirus, in favore del socio e gerente __________, nato nel 1968

e della moglie __________, nata nel 1989, per il periodo dal 17 settembre 2020

al 30 giugno 2021.

1.2. In seguito ad un controllo del 19

agosto 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa, con

decisioni

del 29 settembre 2022, confermate da due distinte decisioni su opposizione del

16 novembre 2022, l’amministrazione ha chiesto alla società RI 1 la

restituzione delle indennità giornaliere ritenute percepite in troppo dal 17

settembre 2020 al 30 giugno 2021 pari a fr. 21'866.30 per __________ e fr.

16'293.10 per l’__________.

Dal controllo era infatti emerso

che, sebbene il datore di lavoro avesse dichiarato nei formulari che i propri

dipendenti avevano percepito un salario pari a fr. 0, la società aveva

contabilizzato, per i mesi in esame, quali “debiti verso dipendenti/prestito

verso RI 1”, l’ammontare netto da versare sulla base di uno stipendio lordo

mensile di fr. 5'000. Le indennità Corona pagate dalla Cassa e versate alla

società sono state registrate nel conto economico (“indennità IPG”) e la

differenza tra l’importo lordo del salario e l’indennità Corona è poi stata

versata ai dipendenti.

Inoltre, per __________ il

salario annuo di fr. 60'000 dichiarato come percepito nel 2019, ammontava in

realtà a fr. 38'910, mentre per l’__________ era stato contabilizzato

l’utilizzo privato del veicolo aziendale, non indicato nei formulari.

Ciò ha comportato il ricalcolo

delle indennità giornaliere Corona.

1.3. Con ricorso datato 2 gennaio 2023, RI

1 è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendone

l’annullamento e domandando il versamento di ulteriori prestazioni (inc.

42.2023.2-3).

1.4. Con risposta del 20 gennaio 2023 la

Cassa ha proposto la reiezione del ricorso ed ha prodotto contestualmente una

decisione su opposizione di medesima data che ha annullato e sostituito quella

del 16 novembre 2022 emessa nei confronti della società RI 1 in relazione all’__________

e con cui ha ridotto l’importo da restituire a fr. 12'244.35.

1.5. Effettuati gli accertamenti

ritenuti necessari, con sentenza del 3 aprile 2023 il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha respinto il ricorso nella misura della sua ricevibilità. La

successiva impugnativa al Tribunale federale è stata dichiarata inammissibile

con sentenza del 23 luglio 2024 (STF 9C_300/2023). Contro la sentenza federale

la società ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

(cfr. allegato doc. 3).

1.6. Con due decisioni del 13 novembre

2024 (doc. 5), confermate da due distinte decisioni su opposizione del 30

aprile 2025 (doc. 2), relative a __________ e all’__________, la Cassa ha

respinto le domande di condono presentate dalla società, in assenza del

presupposto della buona fede.

1.7. RI 1 è insorta al TCA contro le

predette decisioni su opposizione. L’assicurata afferma che entrambi i

presupposti dell’art. 25 cpv. 1 LPGA (buona fede ed onere troppo grave), sono

adempiuti e di conseguenza le somme richieste in restituzione non sono dovute.

Per la ricorrente le decisioni su

opposizione sono sorrette da argomentazioni inconferenti, generiche, tese ad

enunciare fattispecie giuridiche e fattuali che non sono pertinenti, con

affermazioni senza motivazioni plausibili e specifiche. Le argomentazioni

sollevate, secondo l’insorgente, sono contraddittorie.

La società afferma che nel caso

di specie non sarebbe data neppure una lieve negligenza, atteso come ha sempre

informato la Cassa. La ricorrente ignorava che la prestazione le era stata

versata indebitamente; a suo parere neppure un uomo di cultura superiore e di

capacità di ragionamento oltre la media avrebbe potuto immaginare e/o pensare

che l’indennità versata il mese precedente potesse essere calcolata il mese

successivo come retribuzione. L’amministrazione è sempre stata informata di

tutto e la Cassa proprio in quanto Cassa di compensazione era già a conoscenza

di tutte le informazioni contabili e doveva sapere che l’indennità del mese

precedente, da lei pagata, doveva essere computata per il mese successivo quale

retribuzione. Ciò che oltretutto, secondo l’insorgente, non è previsto da

alcuna normativa. L’informarsi su qualcosa di inesistente o comunque

inimmaginabile anche giuridicamente, se non irragionevole anche per persona di

cultura superiore, non può essere considerata una negligenza grave.

La società afferma inoltre che la

presenza del veicolo aziendale non è stata sottaciuta ed era una circostanza

già nota all’amministrazione, così come non sono state sottaciute le

informazioni circa le mensilità, già conosciute dall’amministrazione

considerate le fatture trimestrali pagate dalla stessa Cassa per i dipendenti.

In ogni caso nessuno poteva immaginare che nel computo delle indennità venisse

calcolata la stessa indennità, ritenuta oggi retribuzione. Secondo la

ricorrente “l’indennità non è più indennità bensì reddito quindi

retribuzione che devi computare successivamente, ciò senza prevederlo in alcuna

norma e/o preavvisarlo; atteso che lo stesso concetto giuridico di indennità è

ben diverso da quello di retribuzione, concetti e termini che nella letteratura

giuridica attestano fattispecie ben distinte ed addirittura contrapposte”.

La società afferma poi: “il

fatto del veicolo e dei 12 mesi, che comunque contabilmente non risulta (e

questo per __________ e non per __________), che incidono, in ogni caso, in

maniera minima, e non di certo per la somma richiesta in restituzione,

riguardanti poi la società e non il lavoratore, oltre che essere già noti alla

Cassa, secondo quanto dice la stessa Cassa, con riferimento giurisprudenziale,

conferma, semmai la lieve negligenza; se poi si aggiunge che nessuna norma ha

previsto che le indennità nel mese successivo erano considerate retribuzioni,

rilevato poi che, contraddicendosi la Cassa, ritiene, diversamente dal

Tribunale federale, l’ipotesi di cui sopra negligenza grave, come detto, senza

motivarlo adeguatamente, pacifica è la censura posta nel presente Ricorso”.

Secondo la ricorrente nel caso dell’__________ vi è tutt’al più una negligenza

lieve, mentre per __________ vi è inesistenza assoluta di negligenza sia in

fatto che in diritto.

Per la società, la Cassa nelle

decisioni su opposizione nulla dice in merito alle censure riproposte nel

ricorso ai punti da 5 a 7.

La buona fede deve essere estesa

a tutti i soggetti giuridici, compresa la Cassa che non ha mai preavvisato che

le indennità del mese precedente dovevano essere computate nel mese successivo,

a titolo di retribuzione, circostanza assolutamente inimmaginabile.

1.8. Con risposta del 18 giugno 2025 la

Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.9. Con replica del 4 luglio 2025 la

ricorrente ha ribadito la sua posizione, ha prodotto ulteriore documentazione

ed ha chiesto di sentire __________, fiduciario della società “in ordine

alla conferma dei documenti prodotti, nonché le continue richieste telefoniche

alla Cassa in ordine alla correttezza preventiva della predisposizione dei

formulari, con l’indicazione continua di tutte le circostanze ed elementi in

ordine ai requisiti per le singole richieste di indennità Corona, e per tutte

le circostanze del caso” (doc. V). Lo scritto è stato trasmesso per

conoscenza alla Cassa il 7 luglio 2025 (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nella

presente fattispecie le decisioni su opposizione portano esclusivamente sulle

condizioni per ottenere il condono degli importi versati indebitamente ai

dipendenti della ricorrente dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 (cfr. punto

1 delle decisioni su opposizione impugnate).

Ne discende che le contestazioni

in merito alla restituzione, oggetto di un’altra procedura (cfr. STCA

42.2023.2-3 del 3 aprile 2023), esulano dalla presente procedura e sono

irricevibili.

2.2. La ricorrente afferma di avere

inoltrato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro la

sentenza 9C_300/2023 del 23 luglio 2024 con la quale il Tribunale federale ha

dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza del 3 aprile

2023 con cui questo Tribunale ha confermato l’obbligo di restituzione delle

indennità indebitamente percepite dalla società (42.2023.2-3).

Per l’art. 61 LTF le sentenze del

Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate.

Ai sensi degli art. 122 lett. a

LTF la revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della

Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che

la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con

una composizione amichevole (art. 39 CEDU).

Per l’art. 128 cpv. 1 LTF se

ammette il motivo di revisione dell’instante, il Tribunale federale annulla la

sentenza precedente e ne pronuncia una nuova.

Accertato che la sentenza

9C_300/2023 del 23 luglio 2024 è cresciuta in giudicato (art. 61 LTF) e che una

sua revisione sarà eventualmente possibile solo a dipendenza dell’esito

dell’impugnativa inoltrata alla CEDU (art. 122 lett. e LTF e art. 128 cpv. 1

LTF), non vi è alcun motivo per non entrare nel merito del ricorso.

2.3. La ricorrente fa valere una

violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui sostiene che

la Cassa non avrebbe esaminato tutte le censure sollevate e che le motivazioni

sarebbero carenti.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

2.4. Nel caso di specie nelle decisioni

su opposizione impugnate, di complessive 8 pagine, l’amministrazione ha

indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto adempiuta la condizione della

buona fede.

La Cassa ha spiegato ai punti 9 e

10 che “gli elementi agli atti dimostrano che le ragioni per cui (…) ha

proceduto al versamento di indennità erroneamente maggiorate sono riconducibili

alla condotta dell’opponente, la quale ha dichiarato un errato reddito percepito”

dai salariati. L’amministrazione ha indicato le inesattezze contenute nelle

dichiarazioni di salario e la circostanza che solo in seguito alla revisione

esterna esperita nel corso del 2022 è emersa la presenza, sottaciuta,

dell’utilizzo privato di un veicolo aziendale da parte dell’__________ e

l’importo corretto del salario percepito da __________ nel 2019.

La Cassa, seppur succintamente,

ha preso posizione sulle censure della società.

Nel caso di specie non vi è

pertanto stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita. La

ricorrente ha potuto comprendere i motivi che hanno

condotto l’amministrazione a respingere le sue censure (cfr. anche STF

9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 4.1) e le ha nuovamente sollevate in

questa sede.

A questo proposito va rammentato

che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di

essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata

ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta

liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un

tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;

STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).

Si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della

decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale

soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili

con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una

celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF

133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con

riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere

sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013

consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

In queste condizioni il TCA può entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.5. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma

applicabile al caso di specie (cfr. DTF 150 V 57, consid. 4.1; cfr. DTF 148 V

162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6

ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della

medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce

che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il condono può essere chiesto

anche dalle persone giuridiche (DTF 150 V 57, consid. 4.2).

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.6. La giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso.

Il

Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_640/2023 del 19

aprile 2024, consid. 5.3, sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.

5.1 e 5.2; sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V

221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI

1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC,

che è applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è

stata determinata da sua negligenza.

Per

quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_640/2023 del 19 aprile

2024; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003

nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260;

DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162;

DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF

112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si

apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato

quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere,

stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018

del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.

4).

Le prestazioni sono

percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva

sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha

percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente

delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale

des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020,

art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, §

43 n. 16).

L’esclusione della buona

fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di

informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso

l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio

delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non

può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in

maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e

conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente

riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con

rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale

contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre

collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni,

bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore

contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale

incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,

consid. 6.1).

2.7. In una sentenza C 70/03 del 2

luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al

quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero

eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non

poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente

divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della

disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

In un'altra sentenza C 264/05 del

25 gennaio 2006 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il

principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di

disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando che l’assicurato avrebbe

dovuto accorgersi dell’errore della Cassa, nella misura in cui le prestazioni

versate erano superiori del 50% rispetto al suo reddito assicurato.

Va ancora evidenziato che in un

caso relativo ad una richiesta di condono in ambito di indennità giornaliere

COVID-19 per il periodo dal 17 marzo al 16 settembre 2020, il Tribunale

federale in una sentenza 9C_205/2023 del 6 febbraio 2024 al consid. 4.3 ha

negato la buona fede ad un ricorrente che in quel periodo aveva trasformato la

sua ditta individuale in una sagl e che non poteva semplicemente partire dal

presupposto che le indennità Corona erano destinate a tutte le aziende colpite

dalla pandemia, ma avrebbe dovuto informarsi circa le conseguenze giuridiche di

una tale modifica.

In una sentenza 8C_640/2023 del

19 aprile 2024, in ambito di prestazioni complementari, il Tribunale federale,

al consid. 5.2, ha confermato la sua giurisprudenza:

" (...)

Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le

bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations

ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant

ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais

aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que

condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer

ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une

négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi

lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 avec les renvois).

Il y a

négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut

raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une

situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 76 consid. 3d;

SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances

sociales, n° 63 ss ad art. 25).”

In quell’occasione

l’Alta Corte ha concluso, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale

cantonale, per l’esistenza di una negligenza grave. L’assicurata ha avuto

conoscenza dell’indicizzazione della sua rendita del secondo pilastro, con

effetto dal 1° aprile 2022, il 23 aprile 2022 al più presto. A partire da quel

momento avrebbe dovuto rendersi conto che con l’aumento della rendita

l’ammontare delle prestazioni complementari sarebbe diminuito a titolo

retroattivo ed avrebbe dovuto restituire gli importi percepiti in troppo. Anche

perché il 24 marzo 2022 la Cassa le aveva trasmesso una decisione invitandola a

controllarla attentamente per assicurarsi che gli importi indicati

corrispondessero alla situazione reale. Le incombeva di conseguenza di informare

immediatamente la Cassa della nuova situazione (art. 24 OPC-AVS/AI), ciò che ha

fatto solo due mesi e mezzo più tardi, ossia il 14 luglio 2022. Il Tribunale

federale ha rammentato di aver già stabilito che un termine di due mesi per

conformarsi all’obbligo di informare l’amministrazione circa l’aumento dei

propri redditi costituisce una negligenza grave che esclude la buona fede (STF

8C_766/2007 del 17 aprile 2008). Anche se il ritardo nella comunicazione della

seconda indicizzazione della rendita era inferiore (informazione del 22 luglio

2022, notifica del 25 agosto 2022), l’assicurata non poteva ignorare che la

modifica del reddito aveva come conseguenza un adattamento delle prestazioni

complementari con l’obbligo di restituire quanto percepito in troppo. Per

questi motivi la buona fede dell’assicurata non è stata riconosciuta.

Cfr. anche la STF

8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 pubblicata in SVR 2925, IV n. 19.

2.8. In concreto, con STCA 42.2023.2-3

del 3 aprile 2023, contro la quale l’insorgente ha inoltrato ricorso al

Tribunale federale, dichiarato irricevibile, il TCA ha confermato la richiesta

di restituzione degli importi di fr. 21'866.30 per __________ e di fr.

12'244.35 per l’__________, entrambi dipendenti della società.

Nella

relazione del revisore sulla verifica a campione presso i beneficiari

dell’indennità perdita di guadagno Corona datata 19 agosto 2022, che in

applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa

aveva affidato alla __________, era emerso che la società ricorrente, malgrado

nella richiesta di prestazioni avesse indicato, per il periodo in esame, un

salario mensile pari a fr. 0 in favore dei suoi dipendenti, __________ e sua

moglie __________, nei mesi da settembre 2020 a giugno 2021 aveva versato parte

dello stipendio. Inoltre __________ nel 2019 non aveva conseguito un reddito di

fr. 60'000 annui, come dichiarato, ma di fr. 38'910 ed era stato contabilizzato

l’utilizzo privato del veicolo aziendale in favore dell’__________, il quale

aveva diritto ad un salario mensile di fr. 5'000 per dodici mensilità in luogo

delle tredici indicate.

Il TCA, nella predetta sentenza, ha

accertato quanto segue:

" (…)

Fatti

I revisori hanno

rilevato che la società ha contabilizzato – a credito dell’__________ su un

conto di bilancio “debiti verso dipendenti” - l’ammontare netto da

versare – sulla base di uno stipendio lordo mensile di fr. 5'000 e, nel mese di

dicembre, di una quota relativa al consumo proprio dell’utilizzo del veicolo

aziendale pari a fr. 7'955.55 IVA inclusa (fr. 576 per i mesi da settembre a

dicembre 2020, nonché fr. 453 per i mesi da gennaio a giugno 2021; cfr. doc. 8,

cfr. pag. 3 e pag. 8 della relazione del revisore indipendente). Le indennità

pagate dalla Cassa, sono state versate alla società, e sono state da

quest’ultima accreditate nel conto economico sul conto “indennità IPG”.

I revisori hanno

inserito la differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla

società e l’IPG Corona ricevuta nella tabella relativa alla perdita di reddito

(parte B) quale “Pagamento salario (lordo) differenziale con IPG-Corona

versato fino al momento della nostra verifica” (cfr. doc. 8).

La società ha versato

complessivamente al proprio dipendente, fr. 1’232 nel mese di settembre 2020,

fr. 1'087 nel mese di ottobre 2020, fr. 1'232 nel mese di novembre 2020, fr.

1'087 nel mese di dicembre 2020, fr. 964 nel mese di gennaio 2021, fr. 1'399 nel

mese di febbraio 2021, fr. 964 nel mese di marzo 2021, fr. 1'109 nel mese di

aprile 2021, fr. 1'312 nel mese di maggio 2021 e fr. 1'445 nel mese di giugno

2021 (cfr. doc. 8, cfr. pag. 8 della relazione del revisore indipendente).

I predetti importi

derivanti dalla differenza tra lo stipendio lordo contabilizzato di fr. 5'000

di dodici mensilità in luogo delle 13 dichiarate nei moduli di domanda delle

prestazioni e le IPG Corona percepite a parziale pagamento dello stipendio

devono essere computati per stabilire l’effettiva perdita di salario. Quanto

ricevuto in troppo deve poi essere restituito.

In altre parole il

salario ottenuto nel periodo di riferimento, che contrariamente a quanto

dichiarato nei formulari di richiesta delle prestazioni non era pari a fr. 0,

non va aggiunto ma dedotto dalle indennità Corona effettivamente percepite e

corrispondenti a quelle maturate in caso di stipendio nullo.

Le affermazioni della

ricorrente secondo cui gli importi versati corrispondono a parte delle

indennità giornaliere percepite e non a compensi, non trovano conferma nella

documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti tenuto conto delle

IPG versate (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8 e conto economico “Indennità IPG”).

Per quanto concerne

l’automobile, i periti hanno preso, correttamente, in considerazione, quali

compensi in natura (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8) le quote del consumo proprio

(doc. 8, pag. 3 e pag. 8; sul tema cfr. art. 13 OAVS e STF 9C_8/2016 del 1° settembre

2016). Infatti, come indicato nelle osservazioni del 20 febbraio 2023 (doc.

IX), dalla distinta salari del 2020 emerge, oltre ad un salario annuo di fr.

60'000, anche una quota di consumo proprio relativo al veicolo aziendale pari a

fr. 6'906.30 e nel conto “__________ salari” vi è uno stipendio di fr.

66'906.30 pari a fr. 5'575.52 al mese, di cui fr. 5’000 quale salario e fr.

575.52 quale consumo proprio del veicolo aziendale.

Nel 2021, sempre nel

conto “__________ salari” figura uno stipendio di fr. 65'437.33

corrispondente a fr. 5'000 al mese di salario cui si aggiungono fr. 453

relativi all’utilizzo privato del veicolo aziendale. L’utilizzo del veicolo

aziendale per scopi privati è di conseguenza comprovata.

Anche per quanto

concerne __________, nei conti di bilancio “debiti verso dipendenti”

figura una contabilizzazione in favore dell’interessata dell’ammontare netto da

versare sulla base dello stipendio lordo mensile di fr. 5'000. Le indennità

pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito accreditate nel

conto economico su conto “Indennità IPG”. La differenza tra l’importo

lordo del salario conteggiato dalla società e l’IPG Corona è stata versata

all’assicurata. Inoltre, è emerso che la dipendente aveva conseguito nel 2019

un salario di fr. 38'910 e non di fr. 5000 x 12 come indicato nei formulari di

richiesta.

Nel citato bilancio la

società ha conteggiato l’ammontare netto da versare sulla base dello stipendio

lordo mensile di fr. 5'000 in luogo che sul reddito di fr. 3'242 (conseguito

nel 2019). L’insorgente ha versato quale salario fr. 656 nel mese di settembre

2020, fr. 511 nel mese di ottobre 2020, fr. 656 nel mese di novembre 2020, fr.

511 nel mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, fr. 946 nel mese di febbraio

2021, fr. 511 nel mese di marzo 2021, fr. 656 nel mese di aprile 2021, fr.

2'297 nel mese di maggio 2021 e fr. 2'384 nel mese di maggio 2021 (cfr. cfr.

doc. 8 allegati al rapporto di verifica dei revisori, pag. 15).

I predetti importi,

derivanti dalla differenza tra lo stipendio e le IPG Corona percepite a

parziale pagamento dello stipendio, devono essere computati per stabilire

l’effettiva perdita di guadagno. Quanto percepito in troppo va restituito.”

2.9. In

concreto, alla luce degli accertamenti effettuati dalla Cassa e da questo

Tribunale nell’ambito della procedura di restituzione delle indennità percepite

in troppo, le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma.

Benché

nei formulari di richiesta, prodotti dalla Cassa anche in questa sede sub plico

doc. 12, la società ricorrente avesse indicato, in favore dei suoi dipendenti, __________

e sua moglie __________, un salario mensile pari a fr. 0 (cfr. plico doc. 12),

nei mesi da settembre 2020 a giugno 2021, ha versato loro parte dello stipendio

(cfr. STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023).

È

infatti emerso che la società ha contabilizzato su un conto di bilancio

l’ammontare netto da versare sulla base di uno stipendio lordo mensile. La

società ha poi versato ai propri dipendenti la differenza tra i salari lordi

dovuti e le indennità giornaliere percepite. Le affermazioni della ricorrente

secondo cui gli importi versati corrispondono a parte delle indennità

giornaliere percepite e non a compensi, non hanno trovato conferma nella

documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti tenuto conto delle

prestazioni versate (cfr. STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023, consid. 2.13). In

questo senso la Cassa ha spiegato per quale motivo ha dovuto ricalcolare le

prestazioni.

Per

quanto concerne l’__________, dagli accertamenti effettuati era pure emerso che

non era stata indicata la quota relativa al consumo proprio relativo

all’utilizzo del veicolo aziendale per un importo di fr. 7'955.55 IVA inclusa

(fr. 576 da settembre a dicembre 2020 e fr. 453 da gennaio 2021 a giugno 2021;

sul tema cfr. art. 13 OAVS e STF 9C_8/2016 del 1° settembre 2016) e che per

l’anno 2019 era stato indicato un reddito di fr. 5'000 per tredici mensilità

anziché dodici (cfr. plico doc. 12 e STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023). Per __________

è invece stato accertato che il salario dichiarato di fr. 60'000 non

corrispondeva alla realtà, poiché l’interessata nel 2019 aveva conseguito un

reddito annuo di fr. 38'910 (STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023).

Come

rammentato nella STCA 42.2023.2-3 del 3 aprile 2023, poiché scopo delle

indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita salariale in seguito

alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali per combattere la

pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla concreta perdita

salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una parte del salario ai

propri dipendenti, questa va computata nella determinazione dell’indennità

dovuta. Inoltre se il salario indicato non è corretto, occorre procedere con un

nuovo calcolo.

In

Considerandi

concreto, la ricorrente non ha compilato correttamente i moduli per la

richiesta delle indennità per perdita di guadagno Corona, tralasciando dati

rilevanti che hanno inciso sull’ammontare delle indennità versate.

Da

cui la necessità di ricalcolare le prestazioni effettivamente dovute ai due

dipendenti dell’insorgente e la relativa richiesta di restituzione di fr.

21'866.30, rispettivamente di fr. 12'244.35.

Tali,

errate, indicazioni nei moduli con i quali la società ricorrente ha chiesto

alla Cassa le indennità giornaliere Corona, hanno avuto un’influenza sul

calcolo delle prestazioni e configurano una manifesta violazione dell’obbligo

di collaborare e di fornire indicazioni veritiere, prevista anche dall’art. 28

LPGA.

Il

motivo per il quale la Cassa ha proceduto al versamento di indennità non dovute

sono da ricondurre alla condotta della società che ha omesso di dichiarare il

reddito da attività lucrativa soggetto ad AVS versato ai propri dipendenti, non

ha indicato correttamente il salario percepito dall’__________ e da sua moglie

ed ha sottaciuto l’utilizzo privato del veicolo aziendale, regolarmente

iscritto in contabilità.

Con

il suo agire la società ha commesso una grave negligenza.

La

compilazione inesatta dei formulari di richiesta delle prestazioni e la

violazione dell’obbligo di informazione non possono infatti essere ritenute

come una negligenza lieve.

L’ulteriore

documentazione prodotta con la replica non modifica l’esito del ricorso (doc.

B1-B4). Non è infatti sufficiente indicare di rimanere a completa disposizione

per eventuali informazioni per sanare l’errata indicazione dei dati salariali

(cfr. doc. B1-B3). D’altra parte eventuali domande poste al proprio fiduciario

dalla medesima società (doc. B4), concernono unicamente i rapporti interni tra

le parti e non incidono sulla buona fede nei confronti dell’amministrazione.

Contrariamente

a quanto sembra ritenere l’insorgente, anche se la Cassa, per pura ipotesi di

lavoro, fosse stata al corrente di tutte le informazioni contabili della

società, cosa peraltro neppure comprovata, l’insorgente non sarebbe comunque

stata esonerata dall'obbligo di

verifica che le incombe, come ribadito dal Tribunale federale nella STF 8C_264

/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2.

La circostanza che

l’amministrazione ha emesso delle decisioni con le quali ha riconosciuto le

indennità per il periodo litigioso, non è un motivo per ritenere la buona fede,

altrimenti l’esame di questa condizione, nell’ambito della richiesta di condono,

non sarebbe mai necessario.

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto la buona fede della ricorrente non può essere riconosciuta.

Non è pertanto necessario

esaminare se è adempiuto il secondo requisito per ottenere il condono, ossia

l’onere troppo grave (art. 4 OPGA).

2.10

Con

la replica del 4 luglio 2025 la ricorrente ha chiesto di sentire __________,

fiduciario della società (cfr. consid. 1.9 e doc. V).

Questo

Tribunale rinuncia alla sua audizione. Come esposto in precedenza l’insorgente

non può far valere la sua buona fede già solo per il motivo di non aver

indicato in maniera corretta, nei moduli di richiesta delle prestazioni, i

salari percepiti dai propri dipendenti, compreso l’utilizzo privato del veicolo

aziendale dell’__________. L’assicurata avrebbe inoltre dovuto verificare la

correttezza dei conteggi.

In

queste condizioni, le richieste telefoniche alla Cassa ”in ordine alla

correttezza preventiva della predisposizione dei formulari, con l’indicazione

continua di tutte le circostanze ed elementi in ordine ai requisiti per le

singole richieste” delle indennità, sui cui dovrebbe riferire il

fiduciario, non modificano l’esito della procedura. Spetta infatti alla società

assicurata indicare senza errori i salari percepiti dai propri dipendenti (cfr.

consid. 2.6, 2.7 e 2.9).

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017.

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16.

gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.11

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, l’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che nella sentenza 9C_639/2011 del 30

agosto 2012, al considerando 3.2 l'Alta Corte ha stabilito che non si è

in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di

prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst,

Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429,

punto 3; Ueli

Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,

ATSG-Kommentar, 5a edizione 2024, n. 197 ad art. 61).

In concreto, la questione

di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni

secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori

approfondimenti ritenuto, d'un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su

prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare

le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020

[RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741

n. 30).

D'altro lato, anche qualora

la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1

ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata

di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre

in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese

giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni