42.2025.31
A ragione USSI ha imposto a ric. vendita sue quote Sagl x verificare prima il suo dt. a prest. LADI visto carattere sussidiario di quelle Las. Termine assegnato per procedere in tal senso è però troppo breve; viene fissato al 31.3.25 data sino alla quale deve esser det dt a prest. Las. Ric. parz.acc
1 dicembre 2025Italiano50 min
danno, il riconoscimento di una prestazione assistenziale per il mese di febbraio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.31-32
CL/DC/gm
Lugano
1° dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 di
RI1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
la decisione su reclamo del 6
giugno 2025 e la decisione su reclamo del 10 giugno 2025 emanate da
Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento,
6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Il 16 dicembre 2024, RI1 -
cittadino svizzero, nato nel 1970 (cfr. doc. 444) - si è annunciato presso il
proprio Comune di domicilio (cfr. doc. 397) ed il 17/21 gennaio 2025 ha chiesto
l’erogazione delle prestazioni Las (cfr. doc. 351 e 393).
Con decisione del 28 gennaio
2025, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) gli ha
riconosciuto il diritto di beneficiare delle prestazioni assistenziali per il
mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 351-353).
Contro questa decisione, in data
11 febbraio 2025 RI1 ha interposto un reclamo nel quale ha sostenuto che le
prestazioni Las assegnategli erano troppo esigue.
La decisione del 28 gennaio 2025
è stata confermata con decisione su reclamo del 5 giugno 2025 (cfr. doc.
88-94).
Contro questo provvedimento RI1
non ha inoltrato ricorso innanzi a questa Corte (cfr. infra consid. 1.9. e doc.
I).
1.2. Con un’ulteriore decisione del 29
gennaio 2025, intitolata “assegnazione ultimo termine per stralcio da ______
Sagl”, l’amministrazione ha assegnato a RI1 un termine per provvedere,
entro il 10 febbraio 2025, al proprio stralcio dalla ______ Sagl, della quale,
a quel momento, egli era socio, motivando il proprio provvedimento come segue:
"
(…)
Considerato che la
Cassa di disoccupazione ______ con decisione del 12.12.2024 ha emesso un
rifiuto del suo diritto alle indennità, la invitiamo a voler provvedere allo
stralcio dal registro di commercio e verificare al più presto il diritto alle
indennità di disoccupazione.
La informiamo che
l’art. 2 cpv. 1 della Legge sull’assistenza dell’8 marzo 1971 determina che “le
prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o
suppletorie a quella della previdenza, delle assicurazioni sociali e
delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali”.
In considerazione di
quanto sopra le assegniamo un termine di 10 giorni, più precisamente entro il
10.02.2025, per procedere con lo stralcio. Entro tale termine la invitiamo
pertanto a trasmetterci la documentazione sottostante:
·
Conferma stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica in seno alla
società (quote comprese);
·
Conferma iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento per
verificare il diritto alle indennità LADI da effettuare entro e non oltre
il 10.02.2025;
·
Formulario “cessione di credito” firmato e datato; lo stesso
ci deve essere ritornato in formato originale tramite la Posta entro il
10.02.2025;
·
Decisione della Cassa disoccupazione, completa di tutte le
pagine, circa il diritto a percepire le indennità LADI.” (cfr. doc. 347-348).
1.3. Con reclamo del 6 febbraio 2025,
RI1 - oltre a trasmettere il formulario “cessione di credito”
richiestogli (cfr. doc. 344-345) - ha impugnato la decisione del 29 gennaio
2025.
In particolare, ha fondato il
proprio gravame sugli allegati contestualmente trasmessi, segnatamente sullo
scritto del 6 febbraio 2025 della ______ Sagl, sottoscritto da ______, dal
quale risulta quanto segue:
"
(…) come richiestoci confermiamo che a partire dal 1° giugno 2024 la
______ Sagl ha cessato la propria attività. Il signor RI1, che non ha mai avuto
potere decisionale all’interno dell’organo amministrativo della società, come
dipendente della ______ Sagl ha prestato la sua attività sino al 30.09.2024 per
poter portare a termine tutte le pratiche relative alla chiusura dell’attività
e pertanto ha percepito lo stipendio sino al 30.09.2024.
Dal 1.10.2024 il signor
RI1, che non è che socio di maggioranza, non percepisce più alcuno stipendio,
precisando che per ragioni contabili non possiamo procedere con lo stralcio
della società in quanto è ancora in essere il prestito Covid ottenuto nel 2020
da ______ Sagl.” (cfr. doc. 341).
1.4. Con decisione del 14 marzo 2025,
l’USSI ha, poi, rifiutato a RI1 l’erogazione delle prestazioni Las scadute il
31 gennaio 2025 e richieste con domanda di rinnovo del 25 febbraio 2025 (cfr.
doc. 195-197).
L’amministrazione ha motivato il
proprio provvedimento come segue:
"
(…) Tenuto conto che l’art. 2 cpv. 1 della Legge sull’assistenza dell’8
marzo 1971 determina che “le prestazioni assistenziali secondo questa legge
sono complementari o suppletorie a quella della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali” e considerato che entro il termine stabilito (10.02.2025) lei
non ha provveduto allo stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica, non si
giustifica il versamento di una prestazione a decorrere dal 01.02.2025.” (cfr.
doc. 194).
1.5. Con reclamo del 25 marzo 2025, RI1
ha impugnato anche la decisione resa nei suoi confronti dall’USSI il 14 marzo
2025, facendo valere le seguenti motivazioni:
"
(…) In riferimento alla mia richiesta di rinnovo delle prestazioni
assistenziali in data 25.02.2025 (…) ho esposto dettagliatamente la mia situazione
di bisogno e ho fornito la documentazione necessaria a comprovare la mia
condizione. Tuttavia, con mia grande sorpresa, ho ricevuto una comunicazione di
rifiuto, le cui motivazioni non mi appaiono né chiare né fondate.
Voglio sottolineare che
l’art. 12 della Costituzione federale garantisce a ogni individuo i mezzi
indispensabili per un’esistenza dignitosa, motivo per cui le prestazioni
assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche
se l’interessato è personalmente colpevole del suo stato.
In particolare,
desidero contestare quanto segue:
·
Mancata valutazione adeguata della mia situazione economica.
Inoltre, in merito alla
richiesta di stralcio del credito ______ Sagl, desidero precisare che, come già
esposto nella mia lettera di reclamo del 06 febbraio 2025 (…) tale stralcio non
è possibile al momento a causa del credito COVID ancora aperto.
Pertanto, chiedo che la
mia richiesta di prestazioni assistenziali venga riesaminata alla luce delle
seguenti considerazioni:
·
La mia situazione di bisogno è reale e documentata;
·
La situazione del credito Covid è ancora aperta.” (cfr. doc.
189-190).
1.6. Il 28 marzo 2025, RI1 ha postulato l’erogazione
delle prestazioni assistenziali per il periodo successivo al 28 febbraio 2025
(cfr. doc. 133-135).
Il 1° aprile 2025, l’USSI ha
comunicato al ricorrente che sino al ricevimento della documentazione che gli
ha contestualmente chiesto di produrre entro il 14 aprile successivo, non
avrebbe potuto dare seguito alla sua richiesta. In particolare,
l’amministrazione ha chiesto a RI1 di trasmettere la conferma dello “stralcio
dalla carica di socio (…) (quote comprese)”, la conferma dell’iscrizione
all’URC, la decisione della Cassa di disoccupazione ed il “conteggio di
indennità LADI” qualora gli fosse stato riconosciuto il diritto a percepirle
(cfr. doc. 132).
Con decisione
dell’8 maggio 2025 (cfr. doc. 26), avversata con reclamo del 10 giugno 2025
(cfr. doc. 19-24), l’USSI ha ulteriormente rifiutato l’erogazione delle
prestazioni assistenziali e ha precisato che “non si giustifica il
versamento di una prestazione a decorrere dal 01.04.2025” (cfr. doc. 34-36).
Con decisione del 22 maggio 2025,
l’USSI, preso atto che la ______ Sagl era stata sciolta in seguito al
fallimento pronunciato a valere dal 23 maggio 2025 (cfr. doc. 27) e che RI1 si
era iscritto all’Ufficio di collocamento (cfr. doc. 31), ha riconosciuto a
quest’ultimo le prestazioni assistenziali ordinarie per il mese di maggio 2025
(cfr. doc. 99-102).
1.7. Con decisione su reclamo del 6
giugno 2025, l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 29 gennaio 2025
(cfr. supra consid. 1.2.) sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
L.
Nel caso in esame (…) l’USSI, con decisione del 29 gennaio 2025,
ha assegnato al signor RI1 un ultimo termine per stralciarsi dalla ________
Sagl. RI 1
ha precisato che “per ragioni contabili non possiamo procedere
con lo stralcio della società in quanto è ancora in essere il prestito Covid
ottenuto nel 2020”.
M.
Le prestazioni sociali non solo sono sussidiarie ad ogni altra
risorsa della persona che ne chiede il versamento, ma sono anche complementari
o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle
misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali (art. 2 cpv.
1 LAS). L’assistenza fornisce l’aiuto economico al sostentamento della persona
senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il possibile per raggiungere la
propria autonomia. La prosecuzione di un’attività indipendente che continua a
non garantire un guadagno risulta in contrasto con tale requisito e non
giustifica la concessione di prestazioni assistenziali che non sono intese a
sostituire il reddito di un’attività indipendente non redditizia.
Nel caso di specie, pacifico è che il signor RI1 a febbraio 2025
figurava quale socio senza diritto di firma e detentore di no. 10 quote
societarie del valore di CHF 1'000.- cadauna della ______ Sagl.
Le giustificazioni fornite dal reclamante “dal 1.10.2024 il
signor RI1, che non è che socio di maggioranza, non percepisce più alcuno
stipendio, precisando che per ragioni contabili non possiamo procedere con lo
stralcio della società in quanto è ancora in essere il prestito Covid ottenuto
nel 2020 da ______ Sagl” non possono essere seguite.
Come si evince dalla decisione del 12 dicembre 2024 della Cassa di
disoccupazione ______, l’interessato era già debitamente informato di dover
procedere a stralciarsi da ogni ruolo nella società e di dover attivarsi per
cedere le proprie quote. Ciò nonostante egli non solo non vi ha dato seguito ma
nemmeno si è reso disponibile ad effettuare quanto richiesto, limitandosi ad
inoltrare una domanda di prestazioni assistenziali.
L’USSI, valutato il diritto alla prestazione assistenziale
dell’assicurato, ha dapprima riconosciuto con decisione del 28 gennaio 2025 una
prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2025 ma ha, d’altro lato, a
ragione, assegnato con decisione del 29 gennaio 2025 un termine al reclamante
per procedere, in conformità con il principio di sussidiarietà e al dovere di
ridurre il proprio danno, a stralciarsi da ______ Sagl da qualsiasi carica in
seno alla società e di venderne le quote.
A titolo abbondanziale si rileva che un eventuale stralcio da parte
dell’interessato in seno alla società e la rispettiva cessione delle proprie
quote non ha alcuna rilevanza con il contratto di credito Covid-19 fatto valere
in sede di reclamo (…)” (cfr. all. B a doc. I).
1.8. Con una seconda decisione su
reclamo, di data 10 giugno 2025, l’USSI ha confermato anche la propria
decisione del 14 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.4.), argomentando come segue
il proprio provvedimento:
" (…)
M. Preliminarmente, in merito alla
contestazione del signor RI1 “voglio sottolineare che l’articolo 12 della
Costituzione federale garantisce a ogni individuo i mezzi indispensabili per
un’esistenza dignitosa, motivo per cui le prestazioni assistenziali
strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se
l’interessato è personalmente colpevole del suo stato” si rileva che l’art.
12 della Costituzione federale prevede che chi è nel bisogno e non è in grado
di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere
Fatti
i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. L’aiuto interviene soltanto
quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando ogni
altra fonte d’aiuto disponibile non può essere ottenuta in tempo utile o in
maniera adeguata.
Nel caso concreto si rileva che con
decisione del 12 dicembre 2024 la Cassa di disoccupazione ______ ha rifiutato
all’interessato il riconoscimento di indennità di disoccupazione poiché il
medesimo si è rifiutato di stralciarsi da qualsiasi carica della ______ Sagl e
di cederne le quote.
Il signor RI1 era ben informato su quali
erano i passi da intraprendere per ottenere il riconoscimento delle indennità
di disoccupazione. Se ciò non bastasse l’USSI, con decisione del 28 gennaio
2025, ha riconosciuto al medesimo una prestazione assistenziale per il mese di
gennaio 2025 ma ha, al contempo, assegnato al signor RI1, con decisione del 29
gennai 2025, un termine per procedere, in conformità al principio di
sussidiarietà e al dovere di ridurre il danno, a stralciarsi dalla ______ Sagl
da qualsiasi carica, di cederne le quote e chiedere il riconoscimento delle
indennità di disoccupazione. Egli, tuttavia, non vi ha provveduto.
Ad ogni buon conto il reclamante non ha
comprovato in alcun modo di trovarsi in una situazione di bisogno urgente
ritenuto che, da quanto emerso agli atti, egli ha beneficiato nelle date del 3
febbraio e del 10 febbraio 2025 di accrediti per complessivi CHF 2'400.- da
parte di terzi sebbene il reclamante ha inoltrato il rinnovo della prestazione
assistenziale scaduta il 31 gennaio 2025 solamente in data 25 febbraio 2025. Su
tale punto il reclamo è respinto.
N.
In relazione alla contestazione del
reclamante “inoltre, in merito alla richiesta di stralcio del credito da
______ Sagl, desidero precisare che, come già esposto nella mia lettera di
reclamo del 06 febbraio 2025 (allegata alla presente), tale stralcio non è
possibile al momento a causa del credito COVID ancora aperto. Pertanto, chiedo
che la mia richiesta di prestazioni assistenziali venga riesaminata alla luce
delle seguenti considerazioni: La mia situazione di bisogno è reale e
documentata, la situazione del credito Covid è ancora aperta” si rileva che
contrariamente a quanto da lui sostenuto, l’esistenza del contratto di credito
Covid-19 non ha alcun impatto sulla possibilità per il medesimo di procedere ad
un suo stralcio dalla società e alla cessione delle sue quote. Il reclamante a
tal proposito non solo non comprova di aver tentato la cessione delle sue quote
ma si limita a riferire che un suo stralcio è impossibile.
L’USSI, ritenuta l’inattività del
reclamante nonostante le indicazioni impartite, ha correttamente rifiutato al
medesimo, in base al principio di sussidiarietà e al dovere di ridurre il
danno, il riconoscimento di una prestazione assistenziale per il mese di febbraio
2025” (cfr. all. C a doc. I).
1.9. Il
10 luglio 2025, RI1, rappresentato dall’avv. RA1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso sia contro la decisione su reclamo del 6 giugno 2025 (cfr. supra
consid. 1.6.), che contro quella del 10 giugno 2025 (cfr. supra consid. 1.7.),
chiedendo che “le decisioni impugnate sono annullate e riformate nel senso
che all’insorgente sono riconosciute le prestazioni assistenziali di legge”,
oltre a protestare il riconoscimento di “tasse, spese e ripetibili”.
A sostegno delle pretese del
proprio assistito, l’avv. RA1 ha, in particolare, fatto valere le seguenti
motivazioni:
" (…) come
risulta dal Registro di commercio, (…) l’insorgente risulta socio senza diritto
di firma dal 15 febbraio 2024 (doc. D) e meglio titolare di 10 quote sociali da
CHF 1'000.00 ciascuna.
A ciò si aggiunge il fatto che, come
risulta dal Registro di commercio, il 22 maggio 2025 è stato pronunciato il
fallimento della società.
Per l’insorgente è risultato impossibile
ovvero oltremodo difficile, ancor più dal momento in cui la società è stata
posta in liquidazione (9 maggio 2025), rispettivamente fallita (22 maggio
2025), “procedere ad un suo stralcio dalla società e alla cessione delle sue
quote” come preteso dall’USSI. Si ricorderà che la compravendita (ma anche
la donazione) è un contratto che, come tale, prevede due parti allo stesso, il
venditore e l’acquirente (rispettivamente il donante e il donatario).
L’insorgente non ha purtroppo reperito alcun acquirente disposto a rilevare le
quote di una società oramai inattiva da metà 2024 e successivamente posta in
liquidazione.
Non si giustifica in alcun modo
penalizzarlo per questa circostanza, anche perché l’istituto della derelizione
di una quota sociale non esiste (come invece è previsto tale istituto in materia
fondiaria, art. 666 CC), posta che la possibilità offerta dall’art. 822 CO non
avrebbe manifestamento permesso di ossequiare il breve “termine di 10
giorni, più precisamente entro il 10.02.2024” fissato al ricorrente il 29
gennaio 2025 visto che si tratta di una “procedura [che] non è,
tuttavia, immediata e richiede tempo” (TCA 24 settembre 2012 inc. n.
38.2021.27 (recte: 38.2012.27, ndr) consid. 2.8.).
Si ribadisce inoltre che il ricorrente non
ricopre (ricopriva) un ruolo privo di rilievo all’interno della società ______
Sagl, che non gli giova peraltro alcun beneficio economico. La richiesta
dell’USSI, e prima ancora della Cassa di disoccupazione, di essere “stralciato”
dalla società non si giustificava per alcun motivo. Va peraltro evidenziato che
egli non disponeva delle maggioranze necessarie per imporre lo scioglimento
della società (che ha potuto implementare a inizio maggio 2025, dopo opera di
convincimento dell’altro socio) e che il recesso della società è soggetto alle
seguenti condizioni statutarie:
VII. Recesso
Articolo 35
1 Ogni socio ha il diritto di recedere dalla società
quando, cumulativamente:
a.
Osserva un termine di disdetta di
sei mesi per la fine di un anno d’esercizio;
b.
Al momento della ripresa, la
società dispone di fondi propri disponibili fino a concorrenza dei mezzi
necessari per acquisire le quote sociali dei suoi soci uscenti al loro valore
reale;
c.
Al momento della ripresa la
società non eccede il limite massimo del 35% delle proprie quote sociali.
3 I mezzi necessari devono coprire la ripresa delle
quote sociali e la costituzione delle riserve corrispondenti conformemente al
CO (art. 659 a cpv. 2 CO i. r. c. art. 784 cpv. 4 CO);
4 Questa disposizione può essere cambiata o abolita solo
con decisione unanime da parte di tutti i soci;
5 Ogni socio può chiedere al giudice l’autorizzazione di
recedere dalla società per gravi motivi
Appare quindi errato e ingiusto penalizzare
il ricorrente per una situazione che non è dipesa dal proprio volere. (…)
4. Va infine ricordato che l’ultimo
stipendio che l’insorgente ha percepito da ______ Sagl in qualità di
dipendente, come più volte sottolineato dal ricorrente, risale al 30 settembre
2024. Con riferimento a questo dato, va ricordato anche che la domanda presentata
alla Cassa disoccupazione per ottenere l’indennità LADI è stata ingiustamente
rifiutata.
Quanto appena esposto, in aggiunta agli
atti di causa integralmente richiamati, fa emergere con evidenza e senza
possibilità di dubbio lo stato di bisogno del ricorrente” (cfr. doc. I).
1.10. Nella risposta di causa del 5 agosto
2025, l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.11. Il 6 agosto 2025, il TCA ha
trasmesso al ricorrente la risposta di causa ed intimato alle parti un termine
di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto
infruttuosamente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo
l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al
diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti
davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della
istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI nei
confronti di RI1, relative, da una parte alla richiesta di stralcio entro il 10
febbraio 2025 del ricorrente dalla ______ Sagl e, d’altra parte al diniego
delle prestazioni Las dal mese di febbraio 2025 in conseguenza del mancato
stralcio.
I fatti
oggetto delle due decisioni su opposizione, quindi, sono perlomeno parzialmente
di ugual natura e pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale.
È
dunque accertata la connessione tra loro.
Per
economia processuale le procedure ricorsuali 42.2025.31 e 42.2025.32
sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF
9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021
del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre
2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF
748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia,
dapprima, impartito al ricorrente un termine entro cui stralciarsi dalla ______
Sagl (di cui era socio, con dieci quote da fr. 1'000.- l’una) e, d’altra parte,
gli abbia poi negato il diritto alle prestazioni Las da febbraio 2025, non
avendo RI1 effettuato quanto richiestogli dall’amministrazione.
2.3. L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006
pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
Considerandi
2.
luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L'art. 1 Las stabilisce che lo
Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione
delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e,
in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel
bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
2.5
Nell’ambito dell’assistenza sociale
vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr.
consid. 2.3.).
L’art. 13 Laps prevede
segnatamente che le prestazioni
sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano
all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono
prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni
dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994
e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto
sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti
dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di
studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio
del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di
riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del
23.
febbraio 2015;]
e) l’indennità
straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno
integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
g) l’assegno di
prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008;
h) le
prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8
marzo 1971.”
Con sentenza 8C_42/2013 del 15
ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una
prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i
costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite
finanziamenti da terzi.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale
federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è
l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo
all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In
una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima
Istanza ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022
del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF
2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3.
riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.6
Nel
caso di specie, con decisione del 29 gennaio 2025, confermata dalla decisione
su reclamo del 6 giugno 2025 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.6.), l’USSI ha intimato al ricorrente di procedere con le sue
dimissioni e con lo stralcio dalla ______ Sagl entro il 10 febbraio 2025.
L’amministrazione
ha preso questa decisione “considerato che la cassa di disoccupazione ______
con decisione del 12.12.2024 ha emesso un rifiuto del suo diritto alle
indennità” (cfr. doc. 347-348).
Al
riguardo, il TCA rileva che con decisione del 12 dicembre 2024 la Cassa
disoccupazione ______ (in seguito: la Cassa) ha negato al ricorrente
l’erogazione delle prestazioni LADI con la seguente motivazione:
" (…) in
data 30.07.2024 la ______ Sagl le ha inoltrato disdetta del contratto di lavoro
con termine 30.09.2024. In data 27.09.2024 si è annunciato c/o URC mentre in
data 16.10.2024 si è recato c/o i nostri sportelli dove le è stata consegnata
una lista di documenti da riportare e, dove era annotato che la Cassa sarebbe
entrata in merito al diritto unicamente qualora si fosse stralciato da
qualsiasi carica in seno alla società (quote comprese). Con lettera del
26.11.2024
______ Sagl ha inoltrato uno scritto all’Ufficio del registro di
commercio dove comunicava di cancellare il diritto di firma [ndr: ma] che
sarebbe mantenuta la funzione di socio. Difatti, risulta ancora essere socio
senza diritto di firma e di detenere quote no. 10 da chf 1'000 cadauna.
Per i motivi sopra elencati, siamo tenuti a
rifiutare il suo diritto a percepire le indennità” (cfr. doc. 335-336).
La
______ Sagl, ora in liquidazione, era attiva nella prestazione di servizi di
ogni genere nel settore della sicurezza, nella sorveglianza, nel trasporto di
persone e beni e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni (cfr. estratto
del Registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch).
Il
ricorrente, che già disponeva, senza rivestire alcuna funzione registrata, di
una procura collettiva a due, nell’aprile 2023 è diventato socio della ______
Sagl, con cinque quote da fr. 1'000.- ciascuna.
A
febbraio 2024, RI1 ha aumentato la propria partecipazione societaria a dieci
quote da fr. 1'000.- l’una, con procura individuale.
La
procura individuale è poi stata stralciata dal RC - per i motivi indicati dalla
Cassa nella propria decisione del 12 dicembre 2024 - il 4 dicembre 2024, data
dalla quale il ricorrente non ha più goduto del diritto di firma, ma è rimasto
socio detenendo le dieci quote.
Nel
contesto della domanda di prestazioni assistenziali, RI1, il 3 gennaio 2025 ha dichiarato
che “l’azienda non ha personale attivo ed è in fase di liquidazione”
(cfr. doc. 453). Dall’estratto RC risulta che la società, in realtà, è stata
sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2025.
Da
quel momento, ______, che già deteneva il restante delle quote societarie, è
passato dall’essere socio e presidente della gerenza, con firma individuale, ad
esserne anche liquidatore con firma individuale.
Infine,
la ______ Sagl è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con
decisione della Pretura del Distretto di ______ del 22 maggio 2025 a far tempo
dal giorno seguente.
Dagli
atti risulta, poi, che il rapporto di lavoro in essere da giugno 2017 tra il
ricorrente e la società è stato disdetto il 30 luglio 2024 con effetto al 30
settembre successivo.
La
lettera di disdetta riporta la medesima firma sia per quanto attiene al
ricorrente, che l’ha sottoscritta “per accettazione”, che per la
direzione societaria (cfr. doc. 376).
2.7
Riguardo
ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va
evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6
dicembre 2004, si è così espressa:
"
Par arrêt du 26 octobre
2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal
administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de
l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance
publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres
prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en
particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise
au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre
indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour
rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations
de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires
par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en
l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée
n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa
situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son
activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué
permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la
législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur
l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla
sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto
a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino
al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa
indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per
diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con
sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di
prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e
avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton
Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da
parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale
indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il
TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione,
determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai
sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina
concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto
d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro,
che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.:
“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une
durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les
prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al
suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni
sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta
l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di
restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal
senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Per quel che riguarda il Canton
Ginevra, è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato ha
presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la
precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce
una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale
(LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio
le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio
prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro
favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione
degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale
progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà
oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del
mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
La nuova legge sull’aiuto sociale
è stata approvata dal parlamento del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 ed è
entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che
pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un
adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al
proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il
divieto dell’arbitrio.
In
tale giudizio l’Alta Corte ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1°
gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo
se non viene rispettato il principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4
della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In
quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente
non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva
essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa
soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,
bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni
fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
2.8
Questa
Corte in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD
II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il
quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto
temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla
conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività
dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround
(l’espressione “turnaround”
rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme
di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:
il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo
ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con
l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale
si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare
le perdite; cfr. www.tesionline.it).
Inoltre
in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le
prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante
tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il
ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato
è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel
che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per
il periodo precedente.
Il
ricorso interposto contro la sentenza sopra citata all’Alta Corte
dall’interessato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12
novembre 2010).
Con sentenza 42.2021.5-6 del 26
aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal
dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta
l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale
indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di
chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.
Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era
cambiata, né era imminente un turnaround.
L’ istanza di revisione della
STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37
del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha
rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda
di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far
emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni
assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in
merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.
Con giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al Tribunale
federale è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_570/2022 del 9 novembre
2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni
assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel
novembre 2021, poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la
propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva
reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di
bisogno attuale e urgente.
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2023.26
del 16 ottobre 2023.
In una sentenza 42.2022.96 del 20
marzo 2023, pubblicata in RtiD II-2023 N. 25 pag. 89 segg., il TCA, da un lato,
ha stabilito che a ragione l’USSI, considerato il carattere sussidiario
dell’assistenza sociale, aveva deciso che il ricorrente, che da diversi anni
esercitava un’attività indipendente quale geologo che non gli consentiva
l’autonomia finanziaria, dovendo ricorrere alle prestazioni assistenziali per
provvedere al proprio sostentamento, doveva rinunciare a tale attività,
stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando
il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. Dall’altro,
questo Tribunale ha, tuttavia, ritenuto, per quanto atteneva alla data entro la
quale il ricorrente doveva procedere alla chiusura della propria attività
indipendente, fissata dall’amministrazione al 31 dicembre 2022, che
all’insorgente andava prima permesso di concludere il proprio incarico quale
perito, segnalato peraltro all’USSI già nel mese di aprile 2022, in particolare
per non intralciare il buon funzionamento della giustizia e per non ritardare
la procedura in corso con un cambiamento di perito.
Il ricorrente avrebbe comunicato,
però, senza indugio all’USSI la conclusione del suo ruolo di perito e, salvo
modifiche rilevanti della sua situazione finanziaria dovute a un’evoluzione
positiva dell’attività indipendente, a quel momento sarebbe stato tenuto a
chiudere quest’ultima e a richiedere le indennità straordinarie di
disoccupazione. Gli atti sono stati, conseguentemente, trasmessi
all’amministrazione perché emettesse una decisione concernente il diritto alle
prestazioni assistenziali spettanti al ricorrente per il mese di gennaio 2023,
effettuando il relativo conteggio.
Infine, con STCA 42.2025.30 del
20.
ottobre 2025 (impugnata davanti al Tribunale federale, cfr. inc.
8C_680/2025), il TCA ha confermato la decisione dell’USSI che per ottobre 2024
aveva negato ad un beneficiario delle prestazioni assistenziali il rinnovo
delle stesse in quanto la sua attività indipendente, che non gli consentiva di
raggiungere l’indipendenza economica, era ancora attiva, benché egli fosse al
corrente dal marzo precedente di doverla chiudere.
2.9
Con giudizio 42.2022.99 del 2
maggio 2023 questa Corte ha avallato il modo di operare dell’USSI che nel
giugno 2022, vista l’attività non redditizia svolta da un beneficiario di
prestazioni assistenziali, socio al 30% di una società estera di cui era CEO e
si occupava della contabilità, del business analisys e del marketing, aveva informato
quell’assistito del fatto che le prestazioni Las gli sarebbero state erogate
sino al 30 settembre 2022, termine entro il quale avrebbe dovuto o essere
economicamente indipendente oppure, ed in caso contrario, “chiudere
l’attività (stralciarsi dal ruolo)”, quindi vendere le proprie quote,
abbandonare ogni ruolo in seno alla società e verificare il suo eventuale
diritto alle indennità di disoccupazione.
Con decisione del 12 agosto 2022,
poi, l’USSI aveva confermato quanto già anticipato a quel ricorrente a giugno
2022, e meglio la data del 30 settembre successivo quale termine per procedere
con lo stralcio quale socio dalla ditta.
Nella propria sentenza, il TCA ha
approvato l’operato dell’amministrazione e si è così espresso:
"
(…)
2.6
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che
dal verbale del colloquio del 5 novembre 2021, sottoscritto dall’insorgente –
il quale ha beneficiato dell’intervento dell’assistenza sociale da gennaio a
dicembre 2019 e da marzo 2020 ad agosto 2022 (cfr. consid. 1.1.) – emerge
che “ad oggi l’azienda collabora attivamente con 5 enti del settore
(demolitori) che però non garantiscono delle entrate per far sì che il signor
RI 1 riesca a percepire uno stipendio per sostenersi”.
Dal reclamo del 14
settembre 2022 si evince che l’azienda non genera alcun utile e non ha la
possibilità di versare salari o dividendi (cfr. doc. C=169; consid. 1.4.).
Il ricorrente, il 22
settembre 2022, ha peraltro affermato, da un lato, di lavorare gratuitamente
per la società __________, fondata nel 2018 con sede in __________, in quanto
la cifra d’affari permette soltanto di pagare gli stipendi dei quattro
collaboratori (due operatori IT + due persone che digitalizzano) ma non dei
quattro soci collaboratori. Dall’altro, che “il fatturato deve essere
utilizzato per mantenere in vita l’azienda non ne resta per me e i
soci” (cfr. doc. 358-359).
Inoltre già in
occasione dell’incontro del 26 giugno 2020 l’USSI ha reso attento l’insorgente
che non avrebbe potuto sostenerlo “vita natural durante” (cfr. doc. 1390).
Durante il citato
colloquio del 5 novembre 2021 la parte resistente ha poi spiegato
all’insorgente che “il sostegno alle persone che esercitano un’attività
indipendente è temporaneo (circa 6 mesi). Le prestazioni finanziate
dall’ufficio del sostegno sociale consistono nell’assicurare al beneficiario (a
titolo complementare) il minimo esistenziale per una durata limitata al fine di
superare una situazione precaria temporanea” e che avrebbero potuto
essergli erogate prestazioni assistenziali fino al 31 dicembre 2021 (cfr. doc.
63).
Il 22 giugno 2022 ha
avuto luogo un ulteriore incontro in cui l’USSI ha ribadito, quanto già
spiegato il 26 giugno 2020 nonché il 5 novembre 2021 e gli è stato comunicato,
da una parte, che le prestazioni assistenziali avrebbero, pertanto, potuto
essergli corrisposte solo fino al 30 settembre 2022. Dall’altra, che in
seguito, se non fosse stato economicamente indipendente e avesse voluto
continuare a percepire prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto chiudere
l’attività (stralciarsi dal ruolo) e partecipare alle misure d’inserimento al
100% (cfr. doc. M, consid. 1.2.).
Con la decisione del
12.
agosto 2022 la parte resistente, visto che l’attività connessa alla società
__________ era in essere da più anni senza consentire a RI 1 di raggiungere
l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale, gli ha formalmente
stabilito quale ultimo termine la data del 30 settembre 2022 per stralciarsi
dai ruoli della società vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo
all’interno della società, verificare l’eventuale diritto alle indennità di
disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure
di inserimento sociale e professionale decise dall’USSI (cfr. doc. B; consid.
1.3.).
In simili condizioni,
tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in
particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché
della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid.
2.2.; 2.4.; 2.5.), a ragione l’amministrazione ha deciso che l’insorgente deve
rinunciare alla propria attività per la __________ e, segnatamente,
verificare il suo eventuale diritto alle indennità di disoccupazione, come pure
rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento
sociale e professionale (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre
2020.
citata al consid. 2.6.).
Un’attività
indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente,
tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una
distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti
in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito
senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021
consid. 10.1.4.). (…)” (consid. 2.6.).
La nostra Massima Istanza, il 3
luglio 2023, ha considerato inammissibile l’impugnativa dell’interessato (cfr.
STF 8C_382/2023, 8C_383/2023).
2.10
La Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS),
nel proprio contributo “Aide aux travailleurs indépendants”, Berna 2021,
se, da una parte, ha indicato che il diritto all’assistenza sociale non
presuppone in tutti i casi la cessazione dell’attività indipendente,
dall’altra, ha precisato che l’aiuto può essere fornito soltanto se determinate
condizioni sono ossequiate - in particolare in applicazione del principio di
sussidiarietà - e per un periodo di durata limitata.
Al riguardo è stato evidenziato,
in primo luogo, che in effetti l’assistenza sociale non ha per vocazione di
aiutare le persone nel bisogno a sviluppare un’attività indipendente. Tale
misura è concepita a titolo eccezionale.
In secondo luogo, che il
beneficiario dell’assistenza sociale può continuare a esercitare la propria
attività indipendente unicamente nel caso in cui adempia il presupposto della
sostenibilità economica, ossia se la stessa permetta di far fronte in modo
duraturo ai bisogni materiali di base dell’interessato e delle persone
rientranti nella sua unità di riferimento.
Inoltre è stato affermato che di
principio l’aiuto sociale è concesso agli indipendenti nell’idea che la loro
attività sarà economicamente redditizia entro un termine fino a sei mesi.
Il diritto all’assistenza può
essere prolungato oltre questo termine, qualora si possa ragionevolmente ritenere
che tale scopo sarà raggiunto entro un termine supplementare.
La CSIAS ha sottolineato che la
decisione di assegnare o no delle prestazioni assistenziali agli indipendenti,
così come le modalità di tale aiuto devono tenere conto delle possibili distorsioni
della concorrenza.
La medesima ha spiegato che in
linea generale sono considerate atte a falsare la concorrenza quelle situazioni
in cui un’attività non può essere svolta che con il sostegno dell’assistenza
sociale e in cui il beneficiario si trova conseguentemente avvantaggiato
rispetto agli altri attori del ramo che devono procurarsi i mezzi per la
sopravvivenza con la loro attività. Se la sostenibilità economica non è
dimostrata o se non è realizzata nel termine impartito malgrado le buone previsioni,
i lavoratori indipendenti devono porre fine alla loro attività, segnatamente
per prevenire la distorsione della concorrenza a più lungo termine che
risulterebbe dal sostegno attribuito dall’assistenza sociale.
È, altresì, stato specificato che
le persone che desiderano esercitare un’attività indipendente a titolo
principale (ovvero allorché un’attività costituisce un ostacolo al collocamento
sul mercato del lavoro) sono sostenute unicamente durante un lasso di tempo
limitato e a determinate condizioni. Quando, invece, si tratta di un’attività
indipendente accessoria (ossia che non è d’ostacolo all’integrazione
professionale in vista dell’ottenimento di un reddito di sussistenza),
l’assistenza sociale interviene con riserbo, in quanto non le compete
pronunciarsi sulle attività per il tempo libero dei beneficiari, consapevole,
in ogni caso, che la linea di demarcazione tra l’attività accessoria e
l’attività ricreativa è labile.
Infine la CSIAS ha osservato che,
allorché l’organo dell’assistenza sociale termina di accettare l’attività
indipendente in ragione dei pronostici economici sfavorevoli oppure del mancato
raggiungimento degli obiettivi, i beneficiari sono tenuti a iscriversi
all’Ufficio regionale di collocamento al fine di cercare e accettare un impiego
che assicuri loro i mezzi di sussistenza a condizione che esso sia adeguato al
loro stato di salute.
In proposito è stato
puntualizzato che certi Cantoni, come il Ticino, prevedono delle prestazioni
particolari per gli indipendenti dopo che sono stati costretti a cessare la
loro attività.
Nel Cantone Ticino, in effetti,
giusta l’art. 11 cpv. 1 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul
sostegno ai disoccupati (L-rilocc) ai
disoccupati che hanno cessato da sei mesi al massimo un’attività indipendente e
non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare
indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.
Sul tema cfr.
anche Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag.
4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023; STCA 42.2025.30 del 20
ottobre 2025 non ancora cresciuta in giudicato.
2.11
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte rileva che nella presente fattispecie RI1,
annunciatosi presso il proprio Comune di domicilio il 16 dicembre 2024, con
domanda del 17/21 gennaio 2025 ha chiesto di essere posto al beneficio di
prestazioni assistenziali (cfr. supra consid. 1.1.), dopo che con decisione
formale del 12 dicembre 2024 la Cassa disoccupazione ______ gli aveva negato il
diritto all’indennità di disoccupazione in assenza di un requisito fondamentale
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI e 10 LADI), vista la sua situazione di persona
con posizione analoga a un datore di lavoro ricoperta dal ricorrente in quanto
in possesso di metà delle quote sociali della ______ Sagl.
In tale contesto va,
innanzitutto, ricordato che, per costante giurisprudenza federale in materia di
assicurazione contro la disoccupazione, il socio di una ______ Sagl e il
membro del consiglio di amministrazione di una SA sono esclusi ex lege dal
diritto, in particolare, alle indennità di disoccupazione, poiché godono di un
notevole potere decisionale e rivestono, perciò, una posizione professionale
analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a, art. 10 e art.
31.
cpv. 3 lett. c LADI; DTF 145 V 200; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016
del 17 ottobre 2016; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014) (sottolineature del
TCA).
In una STF 8C_609/2024 del 26
giugno 2025, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 24, al consid. 6.1
il Tribunale federale ha stabilito che “Die Kasse weist zutreffend darauf hin, dass sich der
massgebliche Einfluss eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin
einer GmbH (mit oder ohne Geschäftsführerfunktion) gemäss ständiger
Rechtsprechung ohne Weiteres aus der Gesellschafterstellung an sich ergibt (BGE 145 V 200; E. 4 hiervor). Eine Prüfung des Einzelfalles ist diesfalls nicht
erforderlich, denn die massgebliche Entscheidungsbefugnis geht (zwingend) aus
dem Gesetz selbst hervor (vgl. Art. 804 ff. OR; BGE 145 V 200 E. 4.2).” (sottolineatura della redattrice).
Come visto, con la decisione del
28.
gennaio 2025, l’USSI ha riconosciuto al richiedente il diritto alle
prestazioni assistenziali per il mese di gennaio 2025, senza nessuna considerazione
sul suo statuto di socio della ______ Sagl (in particolare nulla indicando su
un eventuale obbligo di cedere le sue quote e stralciarsi; cfr. supra consid.
1.1
e doc. 349-350).
Con decisione del 29 gennaio 2025
(confermata con decisione su reclamo del 6 giugno 2025; cfr. supra consid.
1.7.), l’USSI ha assegnato a RI1 un termine scadente il 10 febbraio 2025 per
effettuare lo stralcio dal registro di commercio (ed in particolare per
procedere alla cessione delle proprie quote).
Con un’altra decisione del 14
marzo 2025 (confermata con decisione su reclamo del 10 giugno 2025; cfr. supra
consid. 1.4. e 1.8.) l’USSI ha negato al ricorrente il diritto di beneficiare
delle prestazioni assistenziali a partire dal 1° febbraio 2025, in quanto RI1 non
ha provveduto allo stralcio richiesto.
Sciolta la società con decisione
dell’assemblea dei soci del 9 maggio 2025, in seguito al fallimento pronunciato
a far tempo dal 23 maggio successivo ed iscrittosi l’assicurato per il
collocamento presso l’URC in vista dell’ottenimento delle indennit di
disoccupazione LADI, l’USSI ha, poi, riconosciuto al ricorrente il diritto alle
prestazioni Las dal mese di maggio 2025 (cfr. supra consid. 1.6. e doc.
99-102).
Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA ritiene, innanzitutto, corretta l’imposizione dell’USSI al ricorrente di
alienare le proprie quote della società, così da dapprima valutare appieno se
egli poteva, o meno, beneficiare del diritto all’indennità di disoccupazione
(al riguardo, e in relazione ai presupposti dell’art. 8 cpv. 1 lett. e
dell’art. 13 LADI, si ricorda che l’assicurato ha lavorato per la ______ Sagl
come dipendente dal 2017 al 30 settembre 2024), visto il carattere sussidiario
dell’assistenza sociale.
Tanto più che la ______ Sagl
aveva cessato ogni attività da giugno 2024 e l’assicurato ne è rimasto
dipendente fino a fine settembre, per “poter portare a termine tutte le
pratiche relative alla chiusura dell’attività” (cfr. doc. 192).
Infatti, il mantenimento del
ruolo di socio comporta comunque un rischio di abuso che non deve ricadere
sull’assistenza sociale (cfr. supra consid. 2.9. e STCA 42.2022.99 del 2 maggio
2023) e che le prestazioni assistenziali hanno carattere sussidiario in particolare
rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali (cfr. supra consid.
2.6
e 2.7., art. 2 Las e 13 Laps).
D’altra parte però, secondo
questo Tribunale, il termine di circa dieci giorni assegnato il 29 gennaio 2025
al ricorrente, la cui richiesta di prestazioni Las risale al 17/21 gennaio 2025
(cfr. consid. 1.1.), al fine di trasmettere all’amministrazione “conferma
dello stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica in seno alla società (quote
comprese)” (cfr. doc. 347-348; consid. 1.2.), è troppo breve.
Con decisione del 14 marzo 2025,
come visto, l’USSI ha, peraltro, negato al ricorrente l’erogazione delle
prestazioni assistenziali già dal 1. febbraio 2025, e quindi da ancora prima
dello scadere del termine assegnatogli del 10 febbraio 2025.
In concreto, come sottolineato da
questa Corte nella STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012, richiamata in sede
ricorsuale (cfr. supra consid. 1.9.), l’alienazione delle quote societarie, è
una procedura non “immediata
e richiede del tempo”.
Tempo che, nella fattispecie,
doveva quantomeno essere pari a quello necessario a convocare l’assemblea dei
soci (venti giorni, ai sensi dell’art. 805 cpv. 3 CO), ritenuto che lo statuto
societario prevedeva delle condizioni cumulative per il recesso del socio (cfr.
supra consid. 1.9.), modificabili o abolibili “solo con decisione unanime da
parte di tutti i soci”.
Quanto precede fatto, poi, salvo
il diritto di recedere dalla società per gravi motivi, da richiedersi al
giudice.
Trattasi, quindi, come anticipato,
di passi che per essere intrapresi richiedono comunque del tempo, non essendo
immediatamente attuabili (a prescindere dal fatto che l’asserzione ricorsuale
relativa alla pretesa impossibilità di alienare le quote in ragione del credito
Covid-19 richiesto ed ottenuto dalla società non trova, comunque, spiegazione).
Questa Corte non ignora che nel
caso sfociato nella STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 l’assicurato aveva,
ad ogni modo, almeno tentato, seppure senza successo, di vendere le quote al
proprio socio.
Nella fattispecie che qui ci concerne, invece,
nonostante al ricorrente fosse ben chiaro che doveva muoversi in tal senso,
essendogli già state rifiutate (anche) le prestazioni LADI in ragione
essenzialmente del suo ruolo e della sua partecipazione societaria (cfr. supra
consid. 2.6.), egli non ha neppure comprovato di avere almeno tentato di
attivarsi per alienare la propria partecipazione societaria.
Tuttavia nel caso concreto, in considerazione
di una tempistica minima per almeno tentare di agire in tal senso a RI1 non avrebbe
dovuto essere assegnato un termine scadente già il 10 febbraio 2025, bensì un
termine più ragionevole, e meglio fino al 31 marzo 2025 per alienare le proprie
quote e per stralciarsi, di conseguenza, dalla qualità di socio.
La prima decisione su reclamo
impugnata deve quindi essere modificata in tal senso.
Per quanto attiene alla seconda
decisione su reclamo emessa nei confronti di RI1 e da questi contestata,
mediante la quale l’amministrazione ha negato il diritto alle prestazioni
assistenziali dal 1° febbraio 2025, l’USSI, alla luce di quanto poc’anzi
stabilito in relazione al termine per alienare le proprie quote e stralciarsi dalla
qualità di socio, dovrà, invece, valutare se sulla base della sua situazione
economica e personale egli vi aveva, o meno, diritto e questo sino al 31 marzo
2025.
2.12
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29
Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per
leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia
e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia,
quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica
e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi
del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la
Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per
quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore
dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non
abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza
sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid.
2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del
30.
settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.
2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del
2.
maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,
i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio
8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022
consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
2.13
L’insorgente, parzialmente vincente in causa e rappresentato dall’avv.
RA1, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a
carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2025.31 e 42.2025.32
sono congiunte.
2. Il ricorso è parzialmente
accolto.
3.1. La
decisione su reclamo del 6 giugno 2025 è riformata nel senso che il termine assegnato al ricorrente scade il 31 marzo 2025.
3.2. La
decisione su reclamo del 10 giugno 2025 è annullata e gli atti sono rinviati
all’USSI per determinare, sulla base di quanto stabilito al consid. 2.11., il
diritto di RI1 alle prestazioni Las per febbraio e marzo 2025.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI
verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo
di ripetibili.
5. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti