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Decisione

42.2025.31

A ragione USSI ha imposto a ric. vendita sue quote Sagl x verificare prima il suo dt. a prest. LADI visto carattere sussidiario di quelle Las. Termine assegnato per procedere in tal senso è però troppo breve; viene fissato al 31.3.25 data sino alla quale deve esser det dt a prest. Las. Ric. parz.acc

1 dicembre 2025Italiano50 min

danno, il riconoscimento di una prestazione assistenziale per il mese di febbraio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.31-32

CL/DC/gm

Lugano

1° dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 di

RI1,

______

rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

la decisione su reclamo del 6

giugno 2025 e la decisione su reclamo del 10 giugno 2025 emanate da

Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento,

6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Il 16 dicembre 2024, RI1 -

cittadino svizzero, nato nel 1970 (cfr. doc. 444) - si è annunciato presso il

proprio Comune di domicilio (cfr. doc. 397) ed il 17/21 gennaio 2025 ha chiesto

l’erogazione delle prestazioni Las (cfr. doc. 351 e 393).

Con decisione del 28 gennaio

2025, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) gli ha

riconosciuto il diritto di beneficiare delle prestazioni assistenziali per il

mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 351-353).

Contro questa decisione, in data

11 febbraio 2025 RI1 ha interposto un reclamo nel quale ha sostenuto che le

prestazioni Las assegnategli erano troppo esigue.

La decisione del 28 gennaio 2025

è stata confermata con decisione su reclamo del 5 giugno 2025 (cfr. doc.

88-94).

Contro questo provvedimento RI1

non ha inoltrato ricorso innanzi a questa Corte (cfr. infra consid. 1.9. e doc.

I).

1.2. Con un’ulteriore decisione del 29

gennaio 2025, intitolata “assegnazione ultimo termine per stralcio da ______

Sagl”, l’amministrazione ha assegnato a RI1 un termine per provvedere,

entro il 10 febbraio 2025, al proprio stralcio dalla ______ Sagl, della quale,

a quel momento, egli era socio, motivando il proprio provvedimento come segue:

"

(…)

Considerato che la

Cassa di disoccupazione ______ con decisione del 12.12.2024 ha emesso un

rifiuto del suo diritto alle indennità, la invitiamo a voler provvedere allo

stralcio dal registro di commercio e verificare al più presto il diritto alle

indennità di disoccupazione.

La informiamo che

l’art. 2 cpv. 1 della Legge sull’assistenza dell’8 marzo 1971 determina che “le

prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o

suppletorie a quella della previdenza, delle assicurazioni sociali e

delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali”.

In considerazione di

quanto sopra le assegniamo un termine di 10 giorni, più precisamente entro il

10.02.2025, per procedere con lo stralcio. Entro tale termine la invitiamo

pertanto a trasmetterci la documentazione sottostante:

·

Conferma stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica in seno alla

società (quote comprese);

·

Conferma iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento per

verificare il diritto alle indennità LADI da effettuare entro e non oltre

il 10.02.2025;

·

Formulario “cessione di credito” firmato e datato; lo stesso

ci deve essere ritornato in formato originale tramite la Posta entro il

10.02.2025;

·

Decisione della Cassa disoccupazione, completa di tutte le

pagine, circa il diritto a percepire le indennità LADI.” (cfr. doc. 347-348).

1.3. Con reclamo del 6 febbraio 2025,

RI1 - oltre a trasmettere il formulario “cessione di credito”

richiestogli (cfr. doc. 344-345) - ha impugnato la decisione del 29 gennaio

2025.

In particolare, ha fondato il

proprio gravame sugli allegati contestualmente trasmessi, segnatamente sullo

scritto del 6 febbraio 2025 della ______ Sagl, sottoscritto da ______, dal

quale risulta quanto segue:

"

(…) come richiestoci confermiamo che a partire dal 1° giugno 2024 la

______ Sagl ha cessato la propria attività. Il signor RI1, che non ha mai avuto

potere decisionale all’interno dell’organo amministrativo della società, come

dipendente della ______ Sagl ha prestato la sua attività sino al 30.09.2024 per

poter portare a termine tutte le pratiche relative alla chiusura dell’attività

e pertanto ha percepito lo stipendio sino al 30.09.2024.

Dal 1.10.2024 il signor

RI1, che non è che socio di maggioranza, non percepisce più alcuno stipendio,

precisando che per ragioni contabili non possiamo procedere con lo stralcio

della società in quanto è ancora in essere il prestito Covid ottenuto nel 2020

da ______ Sagl.” (cfr. doc. 341).

1.4. Con decisione del 14 marzo 2025,

l’USSI ha, poi, rifiutato a RI1 l’erogazione delle prestazioni Las scadute il

31 gennaio 2025 e richieste con domanda di rinnovo del 25 febbraio 2025 (cfr.

doc. 195-197).

L’amministrazione ha motivato il

proprio provvedimento come segue:

"

(…) Tenuto conto che l’art. 2 cpv. 1 della Legge sull’assistenza dell’8

marzo 1971 determina che “le prestazioni assistenziali secondo questa legge

sono complementari o suppletorie a quella della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali” e considerato che entro il termine stabilito (10.02.2025) lei

non ha provveduto allo stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica, non si

giustifica il versamento di una prestazione a decorrere dal 01.02.2025.” (cfr.

doc. 194).

1.5. Con reclamo del 25 marzo 2025, RI1

ha impugnato anche la decisione resa nei suoi confronti dall’USSI il 14 marzo

2025, facendo valere le seguenti motivazioni:

"

(…) In riferimento alla mia richiesta di rinnovo delle prestazioni

assistenziali in data 25.02.2025 (…) ho esposto dettagliatamente la mia situazione

di bisogno e ho fornito la documentazione necessaria a comprovare la mia

condizione. Tuttavia, con mia grande sorpresa, ho ricevuto una comunicazione di

rifiuto, le cui motivazioni non mi appaiono né chiare né fondate.

Voglio sottolineare che

l’art. 12 della Costituzione federale garantisce a ogni individuo i mezzi

indispensabili per un’esistenza dignitosa, motivo per cui le prestazioni

assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche

se l’interessato è personalmente colpevole del suo stato.

In particolare,

desidero contestare quanto segue:

·

Mancata valutazione adeguata della mia situazione economica.

Inoltre, in merito alla

richiesta di stralcio del credito ______ Sagl, desidero precisare che, come già

esposto nella mia lettera di reclamo del 06 febbraio 2025 (…) tale stralcio non

è possibile al momento a causa del credito COVID ancora aperto.

Pertanto, chiedo che la

mia richiesta di prestazioni assistenziali venga riesaminata alla luce delle

seguenti considerazioni:

·

La mia situazione di bisogno è reale e documentata;

·

La situazione del credito Covid è ancora aperta.” (cfr. doc.

189-190).

1.6. Il 28 marzo 2025, RI1 ha postulato l’erogazione

delle prestazioni assistenziali per il periodo successivo al 28 febbraio 2025

(cfr. doc. 133-135).

Il 1° aprile 2025, l’USSI ha

comunicato al ricorrente che sino al ricevimento della documentazione che gli

ha contestualmente chiesto di produrre entro il 14 aprile successivo, non

avrebbe potuto dare seguito alla sua richiesta. In particolare,

l’amministrazione ha chiesto a RI1 di trasmettere la conferma dello “stralcio

dalla carica di socio (…) (quote comprese)”, la conferma dell’iscrizione

all’URC, la decisione della Cassa di disoccupazione ed il “conteggio di

indennità LADI” qualora gli fosse stato riconosciuto il diritto a percepirle

(cfr. doc. 132).

Con decisione

dell’8 maggio 2025 (cfr. doc. 26), avversata con reclamo del 10 giugno 2025

(cfr. doc. 19-24), l’USSI ha ulteriormente rifiutato l’erogazione delle

prestazioni assistenziali e ha precisato che “non si giustifica il

versamento di una prestazione a decorrere dal 01.04.2025” (cfr. doc. 34-36).

Con decisione del 22 maggio 2025,

l’USSI, preso atto che la ______ Sagl era stata sciolta in seguito al

fallimento pronunciato a valere dal 23 maggio 2025 (cfr. doc. 27) e che RI1 si

era iscritto all’Ufficio di collocamento (cfr. doc. 31), ha riconosciuto a

quest’ultimo le prestazioni assistenziali ordinarie per il mese di maggio 2025

(cfr. doc. 99-102).

1.7. Con decisione su reclamo del 6

giugno 2025, l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 29 gennaio 2025

(cfr. supra consid. 1.2.) sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

L.

Nel caso in esame (…) l’USSI, con decisione del 29 gennaio 2025,

ha assegnato al signor RI1 un ultimo termine per stralciarsi dalla ________

Sagl. RI 1

ha precisato che “per ragioni contabili non possiamo procedere

con lo stralcio della società in quanto è ancora in essere il prestito Covid

ottenuto nel 2020”.

M.

Le prestazioni sociali non solo sono sussidiarie ad ogni altra

risorsa della persona che ne chiede il versamento, ma sono anche complementari

o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle

misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali (art. 2 cpv.

1 LAS). L’assistenza fornisce l’aiuto economico al sostentamento della persona

senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il possibile per raggiungere la

propria autonomia. La prosecuzione di un’attività indipendente che continua a

non garantire un guadagno risulta in contrasto con tale requisito e non

giustifica la concessione di prestazioni assistenziali che non sono intese a

sostituire il reddito di un’attività indipendente non redditizia.

Nel caso di specie, pacifico è che il signor RI1 a febbraio 2025

figurava quale socio senza diritto di firma e detentore di no. 10 quote

societarie del valore di CHF 1'000.- cadauna della ______ Sagl.

Le giustificazioni fornite dal reclamante “dal 1.10.2024 il

signor RI1, che non è che socio di maggioranza, non percepisce più alcuno

stipendio, precisando che per ragioni contabili non possiamo procedere con lo

stralcio della società in quanto è ancora in essere il prestito Covid ottenuto

nel 2020 da ______ Sagl” non possono essere seguite.

Come si evince dalla decisione del 12 dicembre 2024 della Cassa di

disoccupazione ______, l’interessato era già debitamente informato di dover

procedere a stralciarsi da ogni ruolo nella società e di dover attivarsi per

cedere le proprie quote. Ciò nonostante egli non solo non vi ha dato seguito ma

nemmeno si è reso disponibile ad effettuare quanto richiesto, limitandosi ad

inoltrare una domanda di prestazioni assistenziali.

L’USSI, valutato il diritto alla prestazione assistenziale

dell’assicurato, ha dapprima riconosciuto con decisione del 28 gennaio 2025 una

prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2025 ma ha, d’altro lato, a

ragione, assegnato con decisione del 29 gennaio 2025 un termine al reclamante

per procedere, in conformità con il principio di sussidiarietà e al dovere di

ridurre il proprio danno, a stralciarsi da ______ Sagl da qualsiasi carica in

seno alla società e di venderne le quote.

A titolo abbondanziale si rileva che un eventuale stralcio da parte

dell’interessato in seno alla società e la rispettiva cessione delle proprie

quote non ha alcuna rilevanza con il contratto di credito Covid-19 fatto valere

in sede di reclamo (…)” (cfr. all. B a doc. I).

1.8. Con una seconda decisione su

reclamo, di data 10 giugno 2025, l’USSI ha confermato anche la propria

decisione del 14 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.4.), argomentando come segue

il proprio provvedimento:

" (…)

M. Preliminarmente, in merito alla

contestazione del signor RI1 “voglio sottolineare che l’articolo 12 della

Costituzione federale garantisce a ogni individuo i mezzi indispensabili per

un’esistenza dignitosa, motivo per cui le prestazioni assistenziali

strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se

l’interessato è personalmente colpevole del suo stato” si rileva che l’art.

12 della Costituzione federale prevede che chi è nel bisogno e non è in grado

di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere

Fatti

i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. L’aiuto interviene soltanto

quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando ogni

altra fonte d’aiuto disponibile non può essere ottenuta in tempo utile o in

maniera adeguata.

Nel caso concreto si rileva che con

decisione del 12 dicembre 2024 la Cassa di disoccupazione ______ ha rifiutato

all’interessato il riconoscimento di indennità di disoccupazione poiché il

medesimo si è rifiutato di stralciarsi da qualsiasi carica della ______ Sagl e

di cederne le quote.

Il signor RI1 era ben informato su quali

erano i passi da intraprendere per ottenere il riconoscimento delle indennità

di disoccupazione. Se ciò non bastasse l’USSI, con decisione del 28 gennaio

2025, ha riconosciuto al medesimo una prestazione assistenziale per il mese di

gennaio 2025 ma ha, al contempo, assegnato al signor RI1, con decisione del 29

gennai 2025, un termine per procedere, in conformità al principio di

sussidiarietà e al dovere di ridurre il danno, a stralciarsi dalla ______ Sagl

da qualsiasi carica, di cederne le quote e chiedere il riconoscimento delle

indennità di disoccupazione. Egli, tuttavia, non vi ha provveduto.

Ad ogni buon conto il reclamante non ha

comprovato in alcun modo di trovarsi in una situazione di bisogno urgente

ritenuto che, da quanto emerso agli atti, egli ha beneficiato nelle date del 3

febbraio e del 10 febbraio 2025 di accrediti per complessivi CHF 2'400.- da

parte di terzi sebbene il reclamante ha inoltrato il rinnovo della prestazione

assistenziale scaduta il 31 gennaio 2025 solamente in data 25 febbraio 2025. Su

tale punto il reclamo è respinto.

N.

In relazione alla contestazione del

reclamante “inoltre, in merito alla richiesta di stralcio del credito da

______ Sagl, desidero precisare che, come già esposto nella mia lettera di

reclamo del 06 febbraio 2025 (allegata alla presente), tale stralcio non è

possibile al momento a causa del credito COVID ancora aperto. Pertanto, chiedo

che la mia richiesta di prestazioni assistenziali venga riesaminata alla luce

delle seguenti considerazioni: La mia situazione di bisogno è reale e

documentata, la situazione del credito Covid è ancora aperta” si rileva che

contrariamente a quanto da lui sostenuto, l’esistenza del contratto di credito

Covid-19 non ha alcun impatto sulla possibilità per il medesimo di procedere ad

un suo stralcio dalla società e alla cessione delle sue quote. Il reclamante a

tal proposito non solo non comprova di aver tentato la cessione delle sue quote

ma si limita a riferire che un suo stralcio è impossibile.

L’USSI, ritenuta l’inattività del

reclamante nonostante le indicazioni impartite, ha correttamente rifiutato al

medesimo, in base al principio di sussidiarietà e al dovere di ridurre il

danno, il riconoscimento di una prestazione assistenziale per il mese di febbraio

2025” (cfr. all. C a doc. I).

1.9. Il

10 luglio 2025, RI1, rappresentato dall’avv. RA1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso sia contro la decisione su reclamo del 6 giugno 2025 (cfr. supra

consid. 1.6.), che contro quella del 10 giugno 2025 (cfr. supra consid. 1.7.),

chiedendo che “le decisioni impugnate sono annullate e riformate nel senso

che all’insorgente sono riconosciute le prestazioni assistenziali di legge”,

oltre a protestare il riconoscimento di “tasse, spese e ripetibili”.

A sostegno delle pretese del

proprio assistito, l’avv. RA1 ha, in particolare, fatto valere le seguenti

motivazioni:

" (…) come

risulta dal Registro di commercio, (…) l’insorgente risulta socio senza diritto

di firma dal 15 febbraio 2024 (doc. D) e meglio titolare di 10 quote sociali da

CHF 1'000.00 ciascuna.

A ciò si aggiunge il fatto che, come

risulta dal Registro di commercio, il 22 maggio 2025 è stato pronunciato il

fallimento della società.

Per l’insorgente è risultato impossibile

ovvero oltremodo difficile, ancor più dal momento in cui la società è stata

posta in liquidazione (9 maggio 2025), rispettivamente fallita (22 maggio

2025), “procedere ad un suo stralcio dalla società e alla cessione delle sue

quote” come preteso dall’USSI. Si ricorderà che la compravendita (ma anche

la donazione) è un contratto che, come tale, prevede due parti allo stesso, il

venditore e l’acquirente (rispettivamente il donante e il donatario).

L’insorgente non ha purtroppo reperito alcun acquirente disposto a rilevare le

quote di una società oramai inattiva da metà 2024 e successivamente posta in

liquidazione.

Non si giustifica in alcun modo

penalizzarlo per questa circostanza, anche perché l’istituto della derelizione

di una quota sociale non esiste (come invece è previsto tale istituto in materia

fondiaria, art. 666 CC), posta che la possibilità offerta dall’art. 822 CO non

avrebbe manifestamento permesso di ossequiare il breve “termine di 10

giorni, più precisamente entro il 10.02.2024” fissato al ricorrente il 29

gennaio 2025 visto che si tratta di una “procedura [che] non è,

tuttavia, immediata e richiede tempo” (TCA 24 settembre 2012 inc. n.

38.2021.27 (recte: 38.2012.27, ndr) consid. 2.8.).

Si ribadisce inoltre che il ricorrente non

ricopre (ricopriva) un ruolo privo di rilievo all’interno della società ______

Sagl, che non gli giova peraltro alcun beneficio economico. La richiesta

dell’USSI, e prima ancora della Cassa di disoccupazione, di essere “stralciato”

dalla società non si giustificava per alcun motivo. Va peraltro evidenziato che

egli non disponeva delle maggioranze necessarie per imporre lo scioglimento

della società (che ha potuto implementare a inizio maggio 2025, dopo opera di

convincimento dell’altro socio) e che il recesso della società è soggetto alle

seguenti condizioni statutarie:

VII. Recesso

Articolo 35

1 Ogni socio ha il diritto di recedere dalla società

quando, cumulativamente:

a.

Osserva un termine di disdetta di

sei mesi per la fine di un anno d’esercizio;

b.

Al momento della ripresa, la

società dispone di fondi propri disponibili fino a concorrenza dei mezzi

necessari per acquisire le quote sociali dei suoi soci uscenti al loro valore

reale;

c.

Al momento della ripresa la

società non eccede il limite massimo del 35% delle proprie quote sociali.

3 I mezzi necessari devono coprire la ripresa delle

quote sociali e la costituzione delle riserve corrispondenti conformemente al

CO (art. 659 a cpv. 2 CO i. r. c. art. 784 cpv. 4 CO);

4 Questa disposizione può essere cambiata o abolita solo

con decisione unanime da parte di tutti i soci;

5 Ogni socio può chiedere al giudice l’autorizzazione di

recedere dalla società per gravi motivi

Appare quindi errato e ingiusto penalizzare

il ricorrente per una situazione che non è dipesa dal proprio volere. (…)

4. Va infine ricordato che l’ultimo

stipendio che l’insorgente ha percepito da ______ Sagl in qualità di

dipendente, come più volte sottolineato dal ricorrente, risale al 30 settembre

2024. Con riferimento a questo dato, va ricordato anche che la domanda presentata

alla Cassa disoccupazione per ottenere l’indennità LADI è stata ingiustamente

rifiutata.

Quanto appena esposto, in aggiunta agli

atti di causa integralmente richiamati, fa emergere con evidenza e senza

possibilità di dubbio lo stato di bisogno del ricorrente” (cfr. doc. I).

1.10. Nella risposta di causa del 5 agosto

2025, l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.11. Il 6 agosto 2025, il TCA ha

trasmesso al ricorrente la risposta di causa ed intimato alle parti un termine

di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto

infruttuosamente (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Secondo

l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti

davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della

istruzione o della decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI nei

confronti di RI1, relative, da una parte alla richiesta di stralcio entro il 10

febbraio 2025 del ricorrente dalla ______ Sagl e, d’altra parte al diniego

delle prestazioni Las dal mese di febbraio 2025 in conseguenza del mancato

stralcio.

I fatti

oggetto delle due decisioni su opposizione, quindi, sono perlomeno parzialmente

di ugual natura e pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale.

È

dunque accertata la connessione tra loro.

Per

economia processuale le procedure ricorsuali 42.2025.31 e 42.2025.32

sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF

9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021

del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre

2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF

748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,

8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.

1).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia,

dapprima, impartito al ricorrente un termine entro cui stralciarsi dalla ______

Sagl (di cui era socio, con dieci quote da fr. 1'000.- l’una) e, d’altra parte,

gli abbia poi negato il diritto alle prestazioni Las da febbraio 2025, non

avendo RI1 effettuato quanto richiestogli dall’amministrazione.

2.3. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006

pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

Considerandi

2.

luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L'art. 1 Las stabilisce che lo

Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione

delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e,

in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel

bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

2.5

Nell’ambito dell’assistenza sociale

vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr.

consid. 2.3.).

L’art. 13 Laps prevede

segnatamente che le prestazioni

sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano

all’art. 2 cpv. 1, e meglio:

" 1Sono

prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni

dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994

e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto

sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti

dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di

studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio

del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di

riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del

23.

febbraio 2015;]

e) l’indennità

straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione

e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno

integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

g) l’assegno di

prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008;

h) le

prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8

marzo 1971.”

Con sentenza 8C_42/2013 del 15

ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una

prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i

costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite

finanziamenti da terzi.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale

federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è

l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo

all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In

una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima

Istanza ha peraltro osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022

del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF

2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3.

riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.6

Nel

caso di specie, con decisione del 29 gennaio 2025, confermata dalla decisione

su reclamo del 6 giugno 2025 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.6.), l’USSI ha intimato al ricorrente di procedere con le sue

dimissioni e con lo stralcio dalla ______ Sagl entro il 10 febbraio 2025.

L’amministrazione

ha preso questa decisione “considerato che la cassa di disoccupazione ______

con decisione del 12.12.2024 ha emesso un rifiuto del suo diritto alle

indennità” (cfr. doc. 347-348).

Al

riguardo, il TCA rileva che con decisione del 12 dicembre 2024 la Cassa

disoccupazione ______ (in seguito: la Cassa) ha negato al ricorrente

l’erogazione delle prestazioni LADI con la seguente motivazione:

" (…) in

data 30.07.2024 la ______ Sagl le ha inoltrato disdetta del contratto di lavoro

con termine 30.09.2024. In data 27.09.2024 si è annunciato c/o URC mentre in

data 16.10.2024 si è recato c/o i nostri sportelli dove le è stata consegnata

una lista di documenti da riportare e, dove era annotato che la Cassa sarebbe

entrata in merito al diritto unicamente qualora si fosse stralciato da

qualsiasi carica in seno alla società (quote comprese). Con lettera del

26.11.2024

______ Sagl ha inoltrato uno scritto all’Ufficio del registro di

commercio dove comunicava di cancellare il diritto di firma [ndr: ma] che

sarebbe mantenuta la funzione di socio. Difatti, risulta ancora essere socio

senza diritto di firma e di detenere quote no. 10 da chf 1'000 cadauna.

Per i motivi sopra elencati, siamo tenuti a

rifiutare il suo diritto a percepire le indennità” (cfr. doc. 335-336).

La

______ Sagl, ora in liquidazione, era attiva nella prestazione di servizi di

ogni genere nel settore della sicurezza, nella sorveglianza, nel trasporto di

persone e beni e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni (cfr. estratto

del Registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch).

Il

ricorrente, che già disponeva, senza rivestire alcuna funzione registrata, di

una procura collettiva a due, nell’aprile 2023 è diventato socio della ______

Sagl, con cinque quote da fr. 1'000.- ciascuna.

A

febbraio 2024, RI1 ha aumentato la propria partecipazione societaria a dieci

quote da fr. 1'000.- l’una, con procura individuale.

La

procura individuale è poi stata stralciata dal RC - per i motivi indicati dalla

Cassa nella propria decisione del 12 dicembre 2024 - il 4 dicembre 2024, data

dalla quale il ricorrente non ha più goduto del diritto di firma, ma è rimasto

socio detenendo le dieci quote.

Nel

contesto della domanda di prestazioni assistenziali, RI1, il 3 gennaio 2025 ha dichiarato

che “l’azienda non ha personale attivo ed è in fase di liquidazione”

(cfr. doc. 453). Dall’estratto RC risulta che la società, in realtà, è stata

sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2025.

Da

quel momento, ______, che già deteneva il restante delle quote societarie, è

passato dall’essere socio e presidente della gerenza, con firma individuale, ad

esserne anche liquidatore con firma individuale.

Infine,

la ______ Sagl è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con

decisione della Pretura del Distretto di ______ del 22 maggio 2025 a far tempo

dal giorno seguente.

Dagli

atti risulta, poi, che il rapporto di lavoro in essere da giugno 2017 tra il

ricorrente e la società è stato disdetto il 30 luglio 2024 con effetto al 30

settembre successivo.

La

lettera di disdetta riporta la medesima firma sia per quanto attiene al

ricorrente, che l’ha sottoscritta “per accettazione”, che per la

direzione societaria (cfr. doc. 376).

2.7

Riguardo

ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va

evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6

dicembre 2004, si è così espressa:

"

Par arrêt du 26 octobre

2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal

administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de

l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance

publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres

prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en

particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise

au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre

indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour

rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations

de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires

par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en

l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée

n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa

situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son

activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué

permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la

législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur

l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla

sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto

a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino

al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa

indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per

diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con

sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di

prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e

avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton

Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da

parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale

indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il

TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione,

determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai

sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina

concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto

d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro,

che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.:

“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une

durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les

prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al

suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni

sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta

l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di

restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal

senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

Per quel che riguarda il Canton

Ginevra, è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato ha

presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la

precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce

una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale

(LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio

le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio

prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro

favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).

Il 10 gennaio 2023 la Commissione

degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale

progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà

oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del

mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).

La nuova legge sull’aiuto sociale

è stata approvata dal parlamento del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 ed è

entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che

pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un

adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al

proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il

divieto dell’arbitrio.

In

tale giudizio l’Alta Corte ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1°

gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo

se non viene rispettato il principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4

della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In

quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente

non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva

essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa

soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019,

bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni

fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

2.8

Questa

Corte in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD

II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il

quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto

temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla

conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività

dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround

(l’espressione “turnaround”

rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme

di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo:

il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo

ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con

l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale

si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare

le perdite; cfr. www.tesionline.it).

Inoltre

in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le

prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante

tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il

ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato

è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel

che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per

il periodo precedente.

Il

ricorso interposto contro la sentenza sopra citata all’Alta Corte

dall’interessato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12

novembre 2010).

Con sentenza 42.2021.5-6 del 26

aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal

dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta

l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale

indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di

chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.

Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era

cambiata, né era imminente un turnaround.

L’ istanza di revisione della

STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37

del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha

rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda

di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far

emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni

assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in

merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.

Con giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_570/2022 del 9 novembre

2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni

assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel

novembre 2021, poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la

propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva

reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di

bisogno attuale e urgente.

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2023.26

del 16 ottobre 2023.

In una sentenza 42.2022.96 del 20

marzo 2023, pubblicata in RtiD II-2023 N. 25 pag. 89 segg., il TCA, da un lato,

ha stabilito che a ragione l’USSI, considerato il carattere sussidiario

dell’assistenza sociale, aveva deciso che il ricorrente, che da diversi anni

esercitava un’attività indipendente quale geologo che non gli consentiva

l’autonomia finanziaria, dovendo ricorrere alle prestazioni assistenziali per

provvedere al proprio sostentamento, doveva rinunciare a tale attività,

stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando

il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. Dall’altro,

questo Tribunale ha, tuttavia, ritenuto, per quanto atteneva alla data entro la

quale il ricorrente doveva procedere alla chiusura della propria attività

indipendente, fissata dall’amministrazione al 31 dicembre 2022, che

all’insorgente andava prima permesso di concludere il proprio incarico quale

perito, segnalato peraltro all’USSI già nel mese di aprile 2022, in particolare

per non intralciare il buon funzionamento della giustizia e per non ritardare

la procedura in corso con un cambiamento di perito.

Il ricorrente avrebbe comunicato,

però, senza indugio all’USSI la conclusione del suo ruolo di perito e, salvo

modifiche rilevanti della sua situazione finanziaria dovute a un’evoluzione

positiva dell’attività indipendente, a quel momento sarebbe stato tenuto a

chiudere quest’ultima e a richiedere le indennità straordinarie di

disoccupazione. Gli atti sono stati, conseguentemente, trasmessi

all’amministrazione perché emettesse una decisione concernente il diritto alle

prestazioni assistenziali spettanti al ricorrente per il mese di gennaio 2023,

effettuando il relativo conteggio.

Infine, con STCA 42.2025.30 del

20.

ottobre 2025 (impugnata davanti al Tribunale federale, cfr. inc.

8C_680/2025), il TCA ha confermato la decisione dell’USSI che per ottobre 2024

aveva negato ad un beneficiario delle prestazioni assistenziali il rinnovo

delle stesse in quanto la sua attività indipendente, che non gli consentiva di

raggiungere l’indipendenza economica, era ancora attiva, benché egli fosse al

corrente dal marzo precedente di doverla chiudere.

2.9

Con giudizio 42.2022.99 del 2

maggio 2023 questa Corte ha avallato il modo di operare dell’USSI che nel

giugno 2022, vista l’attività non redditizia svolta da un beneficiario di

prestazioni assistenziali, socio al 30% di una società estera di cui era CEO e

si occupava della contabilità, del business analisys e del marketing, aveva informato

quell’assistito del fatto che le prestazioni Las gli sarebbero state erogate

sino al 30 settembre 2022, termine entro il quale avrebbe dovuto o essere

economicamente indipendente oppure, ed in caso contrario, “chiudere

l’attività (stralciarsi dal ruolo)”, quindi vendere le proprie quote,

abbandonare ogni ruolo in seno alla società e verificare il suo eventuale

diritto alle indennità di disoccupazione.

Con decisione del 12 agosto 2022,

poi, l’USSI aveva confermato quanto già anticipato a quel ricorrente a giugno

2022, e meglio la data del 30 settembre successivo quale termine per procedere

con lo stralcio quale socio dalla ditta.

Nella propria sentenza, il TCA ha

approvato l’operato dell’amministrazione e si è così espresso:

"

(…)

2.6

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

dal verbale del colloquio del 5 novembre 2021, sottoscritto dall’insorgente –

il quale ha beneficiato dell’intervento dell’assistenza sociale da gennaio a

dicembre 2019 e da marzo 2020 ad agosto 2022 (cfr. consid. 1.1.) – emerge

che “ad oggi l’azienda collabora attivamente con 5 enti del settore

(demolitori) che però non garantiscono delle entrate per far sì che il signor

RI 1 riesca a percepire uno stipendio per sostenersi”.

Dal reclamo del 14

settembre 2022 si evince che l’azienda non genera alcun utile e non ha la

possibilità di versare salari o dividendi (cfr. doc. C=169; consid. 1.4.).

Il ricorrente, il 22

settembre 2022, ha peraltro affermato, da un lato, di lavorare gratuitamente

per la società __________, fondata nel 2018 con sede in __________, in quanto

la cifra d’affari permette soltanto di pagare gli stipendi dei quattro

collaboratori (due operatori IT + due persone che digitalizzano) ma non dei

quattro soci collaboratori. Dall’altro, che “il fatturato deve essere

utilizzato per mantenere in vita l’azienda non ne resta per me e i

soci” (cfr. doc. 358-359).

Inoltre già in

occasione dell’incontro del 26 giugno 2020 l’USSI ha reso attento l’insorgente

che non avrebbe potuto sostenerlo “vita natural durante” (cfr. doc. 1390).

Durante il citato

colloquio del 5 novembre 2021 la parte resistente ha poi spiegato

all’insorgente che “il sostegno alle persone che esercitano un’attività

indipendente è temporaneo (circa 6 mesi). Le prestazioni finanziate

dall’ufficio del sostegno sociale consistono nell’assicurare al beneficiario (a

titolo complementare) il minimo esistenziale per una durata limitata al fine di

superare una situazione precaria temporanea” e che avrebbero potuto

essergli erogate prestazioni assistenziali fino al 31 dicembre 2021 (cfr. doc.

63).

Il 22 giugno 2022 ha

avuto luogo un ulteriore incontro in cui l’USSI ha ribadito, quanto già

spiegato il 26 giugno 2020 nonché il 5 novembre 2021 e gli è stato comunicato,

da una parte, che le prestazioni assistenziali avrebbero, pertanto, potuto

essergli corrisposte solo fino al 30 settembre 2022. Dall’altra, che in

seguito, se non fosse stato economicamente indipendente e avesse voluto

continuare a percepire prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto chiudere

l’attività (stralciarsi dal ruolo) e partecipare alle misure d’inserimento al

100% (cfr. doc. M, consid. 1.2.).

Con la decisione del

12.

agosto 2022 la parte resistente, visto che l’attività connessa alla società

__________ era in essere da più anni senza consentire a RI 1 di raggiungere

l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale, gli ha formalmente

stabilito quale ultimo termine la data del 30 settembre 2022 per stralciarsi

dai ruoli della società vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo

all’interno della società, verificare l’eventuale diritto alle indennità di

disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure

di inserimento sociale e professionale decise dall’USSI (cfr. doc. B; consid.

1.3.).

In simili condizioni,

tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in

particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché

della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid.

2.2.; 2.4.; 2.5.), a ragione l’amministrazione ha deciso che l’insorgente deve

rinunciare alla propria attività per la __________ e, segnatamente,

verificare il suo eventuale diritto alle indennità di disoccupazione, come pure

rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento

sociale e professionale (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre

2020.

citata al consid. 2.6.).

Un’attività

indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente,

tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una

distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti

in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito

senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021

consid. 10.1.4.). (…)” (consid. 2.6.).

La nostra Massima Istanza, il 3

luglio 2023, ha considerato inammissibile l’impugnativa dell’interessato (cfr.

STF 8C_382/2023, 8C_383/2023).

2.10

La Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS),

nel proprio contributo “Aide aux travailleurs indépendants”, Berna 2021,

se, da una parte, ha indicato che il diritto all’assistenza sociale non

presuppone in tutti i casi la cessazione dell’attività indipendente,

dall’altra, ha precisato che l’aiuto può essere fornito soltanto se determinate

condizioni sono ossequiate - in particolare in applicazione del principio di

sussidiarietà - e per un periodo di durata limitata.

Al riguardo è stato evidenziato,

in primo luogo, che in effetti l’assistenza sociale non ha per vocazione di

aiutare le persone nel bisogno a sviluppare un’attività indipendente. Tale

misura è concepita a titolo eccezionale.

In secondo luogo, che il

beneficiario dell’assistenza sociale può continuare a esercitare la propria

attività indipendente unicamente nel caso in cui adempia il presupposto della

sostenibilità economica, ossia se la stessa permetta di far fronte in modo

duraturo ai bisogni materiali di base dell’interessato e delle persone

rientranti nella sua unità di riferimento.

Inoltre è stato affermato che di

principio l’aiuto sociale è concesso agli indipendenti nell’idea che la loro

attività sarà economicamente redditizia entro un termine fino a sei mesi.

Il diritto all’assistenza può

essere prolungato oltre questo termine, qualora si possa ragionevolmente ritenere

che tale scopo sarà raggiunto entro un termine supplementare.

La CSIAS ha sottolineato che la

decisione di assegnare o no delle prestazioni assistenziali agli indipendenti,

così come le modalità di tale aiuto devono tenere conto delle possibili distorsioni

della concorrenza.

La medesima ha spiegato che in

linea generale sono considerate atte a falsare la concorrenza quelle situazioni

in cui un’attività non può essere svolta che con il sostegno dell’assistenza

sociale e in cui il beneficiario si trova conseguentemente avvantaggiato

rispetto agli altri attori del ramo che devono procurarsi i mezzi per la

sopravvivenza con la loro attività. Se la sostenibilità economica non è

dimostrata o se non è realizzata nel termine impartito malgrado le buone previsioni,

i lavoratori indipendenti devono porre fine alla loro attività, segnatamente

per prevenire la distorsione della concorrenza a più lungo termine che

risulterebbe dal sostegno attribuito dall’assistenza sociale.

È, altresì, stato specificato che

le persone che desiderano esercitare un’attività indipendente a titolo

principale (ovvero allorché un’attività costituisce un ostacolo al collocamento

sul mercato del lavoro) sono sostenute unicamente durante un lasso di tempo

limitato e a determinate condizioni. Quando, invece, si tratta di un’attività

indipendente accessoria (ossia che non è d’ostacolo all’integrazione

professionale in vista dell’ottenimento di un reddito di sussistenza),

l’assistenza sociale interviene con riserbo, in quanto non le compete

pronunciarsi sulle attività per il tempo libero dei beneficiari, consapevole,

in ogni caso, che la linea di demarcazione tra l’attività accessoria e

l’attività ricreativa è labile.

Infine la CSIAS ha osservato che,

allorché l’organo dell’assistenza sociale termina di accettare l’attività

indipendente in ragione dei pronostici economici sfavorevoli oppure del mancato

raggiungimento degli obiettivi, i beneficiari sono tenuti a iscriversi

all’Ufficio regionale di collocamento al fine di cercare e accettare un impiego

che assicuri loro i mezzi di sussistenza a condizione che esso sia adeguato al

loro stato di salute.

In proposito è stato

puntualizzato che certi Cantoni, come il Ticino, prevedono delle prestazioni

particolari per gli indipendenti dopo che sono stati costretti a cessare la

loro attività.

Nel Cantone Ticino, in effetti,

giusta l’art. 11 cpv. 1 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul

sostegno ai disoccupati (L-rilocc) ai

disoccupati che hanno cessato da sei mesi al massimo un’attività indipendente e

non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare

indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.

Sul tema cfr.

anche Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag.

4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023; STCA 42.2025.30 del 20

ottobre 2025 non ancora cresciuta in giudicato.

2.11

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte rileva che nella presente fattispecie RI1,

annunciatosi presso il proprio Comune di domicilio il 16 dicembre 2024, con

domanda del 17/21 gennaio 2025 ha chiesto di essere posto al beneficio di

prestazioni assistenziali (cfr. supra consid. 1.1.), dopo che con decisione

formale del 12 dicembre 2024 la Cassa disoccupazione ______ gli aveva negato il

diritto all’indennità di disoccupazione in assenza di un requisito fondamentale

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI e 10 LADI), vista la sua situazione di persona

con posizione analoga a un datore di lavoro ricoperta dal ricorrente in quanto

in possesso di metà delle quote sociali della ______ Sagl.

In tale contesto va,

innanzitutto, ricordato che, per costante giurisprudenza federale in materia di

assicurazione contro la disoccupazione, il socio di una ______ Sagl e il

membro del consiglio di amministrazione di una SA sono esclusi ex lege dal

diritto, in particolare, alle indennità di disoccupazione, poiché godono di un

notevole potere decisionale e rivestono, perciò, una posizione professionale

analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a, art. 10 e art.

31.

cpv. 3 lett. c LADI; DTF 145 V 200; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016

del 17 ottobre 2016; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014) (sottolineature del

TCA).

In una STF 8C_609/2024 del 26

giugno 2025, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 24, al consid. 6.1

il Tribunale federale ha stabilito che “Die Kasse weist zutreffend darauf hin, dass sich der

massgebliche Einfluss eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin

einer GmbH (mit oder ohne Geschäftsführerfunktion) gemäss ständiger

Rechtsprechung ohne Weiteres aus der Gesellschafterstellung an sich ergibt (BGE 145 V 200; E. 4 hiervor). Eine Prüfung des Einzelfalles ist diesfalls nicht

erforderlich, denn die massgebliche Entscheidungsbefugnis geht (zwingend) aus

dem Gesetz selbst hervor (vgl. Art. 804 ff. OR; BGE 145 V 200 E. 4.2).” (sottolineatura della redattrice).

Come visto, con la decisione del

28.

gennaio 2025, l’USSI ha riconosciuto al richiedente il diritto alle

prestazioni assistenziali per il mese di gennaio 2025, senza nessuna considerazione

sul suo statuto di socio della ______ Sagl (in particolare nulla indicando su

un eventuale obbligo di cedere le sue quote e stralciarsi; cfr. supra consid.

1.1

e doc. 349-350).

Con decisione del 29 gennaio 2025

(confermata con decisione su reclamo del 6 giugno 2025; cfr. supra consid.

1.7.), l’USSI ha assegnato a RI1 un termine scadente il 10 febbraio 2025 per

effettuare lo stralcio dal registro di commercio (ed in particolare per

procedere alla cessione delle proprie quote).

Con un’altra decisione del 14

marzo 2025 (confermata con decisione su reclamo del 10 giugno 2025; cfr. supra

consid. 1.4. e 1.8.) l’USSI ha negato al ricorrente il diritto di beneficiare

delle prestazioni assistenziali a partire dal 1° febbraio 2025, in quanto RI1 non

ha provveduto allo stralcio richiesto.

Sciolta la società con decisione

dell’assemblea dei soci del 9 maggio 2025, in seguito al fallimento pronunciato

a far tempo dal 23 maggio successivo ed iscrittosi l’assicurato per il

collocamento presso l’URC in vista dell’ottenimento delle indennit di

disoccupazione LADI, l’USSI ha, poi, riconosciuto al ricorrente il diritto alle

prestazioni Las dal mese di maggio 2025 (cfr. supra consid. 1.6. e doc.

99-102).

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA ritiene, innanzitutto, corretta l’imposizione dell’USSI al ricorrente di

alienare le proprie quote della società, così da dapprima valutare appieno se

egli poteva, o meno, beneficiare del diritto all’indennità di disoccupazione

(al riguardo, e in relazione ai presupposti dell’art. 8 cpv. 1 lett. e

dell’art. 13 LADI, si ricorda che l’assicurato ha lavorato per la ______ Sagl

come dipendente dal 2017 al 30 settembre 2024), visto il carattere sussidiario

dell’assistenza sociale.

Tanto più che la ______ Sagl

aveva cessato ogni attività da giugno 2024 e l’assicurato ne è rimasto

dipendente fino a fine settembre, per “poter portare a termine tutte le

pratiche relative alla chiusura dell’attività” (cfr. doc. 192).

Infatti, il mantenimento del

ruolo di socio comporta comunque un rischio di abuso che non deve ricadere

sull’assistenza sociale (cfr. supra consid. 2.9. e STCA 42.2022.99 del 2 maggio

2023) e che le prestazioni assistenziali hanno carattere sussidiario in particolare

rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali (cfr. supra consid.

2.6

e 2.7., art. 2 Las e 13 Laps).

D’altra parte però, secondo

questo Tribunale, il termine di circa dieci giorni assegnato il 29 gennaio 2025

al ricorrente, la cui richiesta di prestazioni Las risale al 17/21 gennaio 2025

(cfr. consid. 1.1.), al fine di trasmettere all’amministrazione “conferma

dello stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica in seno alla società (quote

comprese)” (cfr. doc. 347-348; consid. 1.2.), è troppo breve.

Con decisione del 14 marzo 2025,

come visto, l’USSI ha, peraltro, negato al ricorrente l’erogazione delle

prestazioni assistenziali già dal 1. febbraio 2025, e quindi da ancora prima

dello scadere del termine assegnatogli del 10 febbraio 2025.

In concreto, come sottolineato da

questa Corte nella STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012, richiamata in sede

ricorsuale (cfr. supra consid. 1.9.), l’alienazione delle quote societarie, è

una procedura non “immediata

e richiede del tempo”.

Tempo che, nella fattispecie,

doveva quantomeno essere pari a quello necessario a convocare l’assemblea dei

soci (venti giorni, ai sensi dell’art. 805 cpv. 3 CO), ritenuto che lo statuto

societario prevedeva delle condizioni cumulative per il recesso del socio (cfr.

supra consid. 1.9.), modificabili o abolibili “solo con decisione unanime da

parte di tutti i soci”.

Quanto precede fatto, poi, salvo

il diritto di recedere dalla società per gravi motivi, da richiedersi al

giudice.

Trattasi, quindi, come anticipato,

di passi che per essere intrapresi richiedono comunque del tempo, non essendo

immediatamente attuabili (a prescindere dal fatto che l’asserzione ricorsuale

relativa alla pretesa impossibilità di alienare le quote in ragione del credito

Covid-19 richiesto ed ottenuto dalla società non trova, comunque, spiegazione).

Questa Corte non ignora che nel

caso sfociato nella STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 l’assicurato aveva,

ad ogni modo, almeno tentato, seppure senza successo, di vendere le quote al

proprio socio.

Nella fattispecie che qui ci concerne, invece,

nonostante al ricorrente fosse ben chiaro che doveva muoversi in tal senso,

essendogli già state rifiutate (anche) le prestazioni LADI in ragione

essenzialmente del suo ruolo e della sua partecipazione societaria (cfr. supra

consid. 2.6.), egli non ha neppure comprovato di avere almeno tentato di

attivarsi per alienare la propria partecipazione societaria.

Tuttavia nel caso concreto, in considerazione

di una tempistica minima per almeno tentare di agire in tal senso a RI1 non avrebbe

dovuto essere assegnato un termine scadente già il 10 febbraio 2025, bensì un

termine più ragionevole, e meglio fino al 31 marzo 2025 per alienare le proprie

quote e per stralciarsi, di conseguenza, dalla qualità di socio.

La prima decisione su reclamo

impugnata deve quindi essere modificata in tal senso.

Per quanto attiene alla seconda

decisione su reclamo emessa nei confronti di RI1 e da questi contestata,

mediante la quale l’amministrazione ha negato il diritto alle prestazioni

assistenziali dal 1° febbraio 2025, l’USSI, alla luce di quanto poc’anzi

stabilito in relazione al termine per alienare le proprie quote e stralciarsi dalla

qualità di socio, dovrà, invece, valutare se sulla base della sua situazione

economica e personale egli vi aveva, o meno, diritto e questo sino al 31 marzo

2025.

2.12

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29

Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per

leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia

e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia,

quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica

e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi

del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la

Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per

quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore

dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non

abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza

sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid.

2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del

30.

settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid.

2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022

consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

2.13

L’insorgente, parzialmente vincente in causa e rappresentato dall’avv.

RA1, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a

carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2025.31 e 42.2025.32

sono congiunte.

2. Il ricorso è parzialmente

accolto.

3.1. La

decisione su reclamo del 6 giugno 2025 è riformata nel senso che il termine assegnato al ricorrente scade il 31 marzo 2025.

3.2. La

decisione su reclamo del 10 giugno 2025 è annullata e gli atti sono rinviati

all’USSI per determinare, sulla base di quanto stabilito al consid. 2.11., il

diritto di RI1 alle prestazioni Las per febbraio e marzo 2025.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI

verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti