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Decisione

42.2025.34

Ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia contro un Comune irricevibile. Autorità competente per emettere decisioni Las (art. 12 Cost.) è USSI. Inammissibile pure per ev. ulteriore aiuto puntuale previsto dal Regolamento comunale. TCA incompetente ratione materiae. Competente Municipio o CdS

12 agosto 2025Italiano29 min

kostenfrei zu führen (unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 29 Abs 3 BV).” (Doc.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.34

rs

Lugano

12 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 24

luglio 2025 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, il 24 luglio 2025, ha inviato

al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), in particolare, uno scritto in

lingua tedesca con oggetto “Klage auf Erlass einer Verfügung & Auszahlung

Sozialhilfeleistungen” del seguente tenore:

" (…)

hiermit erhebe ich gestützt auf Art. 29 BV,

Art. 25a VwVG sowie das kantonale Verwaltungsrecht Klage auf Erlass einer Verfügung

sowie auf sofortige Auszahlung der mir zustehenden Sozialhilfeleistungen

durch den Sozialdienst __________.

Sachverhalt:

Fatti

1. Ich habe

im Juni 2025 alle Unterlagen eingereicht.

2. Die zuständige Stelle hat meine

Bedürftigkeit anerkannt und die Prüfung abgeschlossen.

3. Die von mir unterzeichnete Vollmacht wurde

durch die Behörde angenommen und war gültig bis Juli 2025.

4. Dennoch verweigert das Sozialamt die

Auszahlung mit dem Hinweis, eine neue Vollmacht sei erforderlich.

5. Eine schriftliche Verfügung

wurde trotz expliziter Aufforderung nicht erlassen.

Rechtliche Beurteilung:

- Ein Anspruch auf

materielle Hilfe besteht kraft Bundesverfassung (Art. 12 BV) und kantonalen

Sozialhilfegesetzen, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind.

- Das Sozialamt ist

verpflichtet, bei Leistungsentscheidungen eine schriftliche Verfügung zu

erlassen (Art. 29 VwVG).

- Das Verhalten der Behörde

stellt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, des Anspruchs auf ein faires

Verfahren sowie der Fürsorgepflicht dar.

Anträge:

1. Es sei das Sozialamt zu

verpflichten, unverzüglich eine rechtsmittelfähige Verfügung betreffend die

Sozialhilfeleistungen zu erlassen.

2. Es sei anzuordnen, dass

mir rückwirkend die vollen Leistungen ab dem [Datum] auszuzahlen sind.

3. Es sei das Sozialamt zu

verpplifchten, im Rahmen einer sozialverträglichen Abmeldung auch alle

fianziellen Mittel zur Uebergangasunterstützung bereitzustellen.

4. Es sei die Klage

kostenfrei zu führen (unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 29 Abs 3 BV).” (Doc.

Ibis; la sottolineatura è della redattrice)

Egli ha aggiunto:

" Dies kann

in einem eigenen Antrag (oder als Punkt 3 im obigen Schreiben) so formuliert

werden:

Antrag auf gerichtliche Verpflichtung

zur sozialverträglichen Abmeldung mit finanzieller Unterstützung

Ich beantrage das Sozialamt gemäss den

Vorgaben der kantonalen Sozialhilfegesetze und unter Beachtung von Treu und

Glauben (Art. 5 BV) zu verpfiichten, alle erforderlichen Mittel zur

Unterstützung meiner Abmeldung (Rückreise, Neuanfang, Wohnsitzwechsel,

medizinischer Versorgung, Transport etc.) bereitzustellen.

Dies betrifft insbesondere die Pflicht der

Behörde, für eine sozialverträgliche Beendigung des Unterstützungsverhältnisses

zu sorgen und mich nicht in eine existenzielle Notlage zu entlassen.” (Doc.

Ibis)

RI 1 ha allegato il seguente

testo in lingua italiana:

" Oggetto:

Ricorso per mancata emissione di provvedimento e per pagamento delle

prestazioni sociali

Egregi Signori,

con la presente presento ricorso ai sensi

dell'art. 29 della Costituzione federale, dell'art. 25a della Legge federale

sulla procedura amministrativa (PA / VwVG), nonché delle disposizioni cantonali

pertinenti, al fine di:

- ottenere l'emissione immediata di un

provvedimento formale da parte del Servizio sociale di __________

- ottenere il pagamento retroattivo e

integrale delle prestazioni di assistenza sociale già verificate e

riconosciute.

Fatti rilevanti:

1. Nel mese di June ho presentato tutta la

documentazione necessaria.

2. La mia situazione di bisogno è stata riconosciuta

dal Servizio sociale.

3. La procura depositata era valida fino al

[data], ed è stata accettata dall'autorità.

4. Nonostante ciò, il pagamento è stato

rifiutato con la motivazione infondata che occorre una nuova delega.

5. Nessun provvedimento scritto è stato emesso,

nonostante la mia richiesta.

Valutazione giuridica:

- Il diritto all'aiuto sociale esiste a

partire dalla constatazione dello stato di bisogno, indipendentemente da

rinnovi burocratici non giustificati.

- L'obbligo di emettere un provvedimento

scritto è previsto dall'art. 29 PA / VwVG e dal diritto cantonale.

- Il comportamento del Servizio sociale

viola i miei diritti procedurali e materiali, in particolare il diritto di

essere sentito, il principio della buona fede (art. 5 Cost.) e l'obbligo di assistenza.

Domande / richieste:

1. Ordinare al Servizio sociale l'emissione

immediata di un provvedimento formale.

2. Ordinare il pagamento retroattivo delle

prestazioni di assistenza sociale a partire dal [data].

3. Ordinare al Servizio sociale di mettere a

disposizione tutti i mezzi economici necessari per una dimissione accompagnata

e socialmente sostenibile.

4. Concedere il beneficio dell’assistenza

giudiziaria gratuita ai sensi dell’art. 29 cv. 3 Cost.” (Doc. I)

Il medesimo ha annesso la

seguente richiesta in italiano:

" (…)

Richiedo inoltre che il Servizio sociale venga

obbligato a fornire, in conformità con la legislazione cantonale

sull’assistenza, tutte le risorse economiche necessarie per consentire una

dimissione sicura, sostenibile e rispettosa della dignità umana.

Questo include - ma non si limita a –

contributi per spostamento, nuovo alloggio, sostegno medico, trasporto, vitto e

tutti i mezzi per riprendere in modo autonomo la vita in un altro luogo o

Cantone, come previsto dal principio della solidarietà e dal dovere

istituzionale di assistenza fino alla fine del rapporto di aiuto.” (Doc. I)

1.2. Il 29 luglio 2025 il TRAM ha

trasmesso gli scritti di cui al precedente considerando a questa Corte per

competenza ed evasione, comunicando tale invio all’interessato (cfr. doc. II).

1.3. Interpellata da questo Tribunale al

fine di contestualizzare la fattispecie (cfr. doc. III), la Città di __________

Socialità Servizi di sostegno, il 4 agosto 2025, ha comunicato:

" (…)

Il Signor RI 1 ha notificato il suo arrivo

a __________ il 17 aprile 2025. Nel corso di aprile 2025 ha in seguito preso

contatto con lo sportello LAPS di __________ per attivare la richiesta di prestazione

assistenziale. In data 8 maggio 2025 tenuto conto della difficoltà dell'interessato

a reperire la documentazione necessaria all'inoltro, il Comune di __________

per il tramite dello scrivente servizio ha versato come sostentamento d'urgenza

per maggio chf 300 sul conto dell'interessato.

Dopo una lunga serie di scambi e-mail

dovuti alla reticenza dell'interessato a presentare tutta una serie di documenti

atti all'attivazione del suo dossier e dopo innumerevoli tentativi di far firmare

la conferma di inoltro della domanda di assistenza, alla fine l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona - cui spettano le decisioni

formali dell'assistenza - ha deciso la prestazione assistenziale a favore

dell'interessato per i mesi di maggio e giugno 2025.

Parallelamente il medesimo ufficio ha

chiesto di produrre dei documenti al Signor RI 1 in occasione del suo eventuale

rinnovo della prestazione (indicativamente luglio).

Nel corso del mese di luglio 2025 il Sig. RI

1 ha più volte interpellato il nostro ufficio e quello Cantonale (USSI)

invitando gli stessi a versare la prestazione assistenziale a suo avviso

dovuta.

Malgrado avere ottenuto le informazioni

sulla procedura da adottare - nello specifico avrebbe dovuto firmare il

formulario di rinnovo e produrre la documentazione richiesta - il Sig. RI 1 non

ha mai dato seguito.

Nel corso del mese di luglio 2025, vista la

particolare situazione e considerato che attorno al Sig. RI 1 si stava muovendo

la rete per l'attivazione di una misura (ARP), lo scrivente sevizio in data 24

luglio 2025 ha versato eccezionalmente al Sig. RI 1 trattandolo come caso di rigore

chf 500 tramite il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

come aiuto d'urgenza, il tutto in attesa che firmasse e provvedesse all'invio

del rinnovo dell'assistenza all'Ufficio del Sostegno sociale e dell'inserimento

di Bellinzona.

Ci risulta che non ha mai provveduto a

chiedere il rinnovo pe il tramite del formulario, né direttamente all'USSl, né

tramite lo sportello LAPS come dovrebbe essere per prassi.

Al contrario di quanto sostenuto dal signor

RI 1 nei suoi scritti, il nostro ufficio non è chiamato a versare le

prestazioni sociali dell'assistenza, le stesse infatti sono di competenza

cantonale (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento).

Il nostro servizio è intervenuto in urgenza

per ben due volte per consentire al Sig. RI 1 di dare seguito; tuttavia, non è

tenuto al pagamento di prestazioni ricorrenti (art. 4e del Regolamento sulle

prestazioni comunali in ambito sociale) per le quali appunto è competente

l'ufficio cantonale, al quale vi invitiamo di chiedere eventuali loro

osservazioni. (…)” (Doc. IV)

1.4. Pendente causa questo Tribunale ha

chiesto all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) di produrre

le decisioni relative alle prestazioni assistenziali riconosciute al ricorrente

nei mesi di maggio e giugno 2025, di precisare se contro le stesse sia stato

interposto reclamo e di indicare se il medesimo abbia inoltrato domanda di

rinnovo per i mesi di luglio e agosto 2025 (cfr. doc. V).

L’USSI ha risposto il 12 agosto

2025 (cfr. doc. VI + 1/5).

1.5. I doc. IV, V e VI + 1/5 sono stati

inviati all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VII).

considerato in

diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Secondo

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,

non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Tale

disposto corrisponde, peraltro, a quanto contemplato dall’art. 56 cpv. 2 della

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA).

2.3. Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria

od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un determinato termine.

Il

ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura

dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come

ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre

2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

Sono determinanti, segnatamente,

il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. DTF 130

I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

In

una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1., già menzionata,

l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un

caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio

non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio

inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza

federale).

Nell’ambito di una procedura

ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione

approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in

relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora

l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere

discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame

sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un

determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.

STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in

RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

Del

resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della

vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia

realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere,

infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si

estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal

merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia

non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr.

STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6

pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V 90).

2.4. L’art.

59 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) prevede:

“1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da

una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura

coordinata di applicazione della Laps.

2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura

specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio

nel Cantone.

3II richiedente può farsi rappresentare da una persona

di fiducia.”

Giusta

l’art. 60 Las:

“1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni

assistenziali.

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20

il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del

beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma scritta e con

l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo

rappresentante legale.”

L’art.

1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las) enuncia:

" Il Dipartimento della sanità e della socialità (di

seguito Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della

legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale della

Sezione del sostegno sociale (di seguito SdSS) e dei suoi Uffici, segnatamente

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI),

dell'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito URAI) e dell’Ufficio dei

richiedenti l’asilo e dei rifugiati (di seguito URAR) limitatamente ai

rifugiati.”

Giusta l’art. 2 Reg.Las:

“1L’USSI e l’URAR sono competenti a:

a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni

prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;

b) sottoscrivere il contratto d’inserimento

professionale o sociale;

Considerandi

c) emanare le decisioni di rimborso;

d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo

Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in

giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a

obblighi assistenziali;

e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di

soppressione delle prestazioni assi­stenziali;

f) emanare le necessarie direttive di applicazione del

presente regolamento;

g) verificare i sospetti abusi da parte

dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.

2L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e

dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli

stessi."

2.5

Come

stabilito dall’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la procedura da seguire per

presentare la domanda di prestazioni assistenziali è determinata dalla Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

L’art.

19.

Laps sancisce, del resto, che le prestazioni sociali vengono concesse

soltanto su richiesta.

Ai

sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Las sono prestazioni sociali ai sensi della

legge, segnatamente, le prestazioni assistenziali previste dalla legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.

Secondo

l’art. 12 cpv. 1 lett. c e d del Regolamento sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (RLAPS), concernente gli organi

competenti per la presentazione della domanda, per la compilazione e l’inoltro

della richiesta il cittadino si rivolge all’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. i) della

legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio

civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone (lett. c) oppure allo

sportello competente negli altri casi (art. 19) (lett. d).

Riguardo

agli Sportelli Laps l’art. 17 Reg. Laps prevede:

“1È costituita una rete di sportelli con le competenze

di cui all’art. 18.

2L’Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire

la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo

stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il

compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.”

L’art.

18.

Reg.Laps enuncia:

“1Lo sportello ha il compito di:

a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali

oggetto della legge;

b) compilare la richiesta di prestazioni o di

revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;[41]

c) determinare l’unità di riferimento e il reddito

disponibile residuale;

d) trasmettere la richiesta all’organo competente per

la decisione.

2Lo sportello non ha competenze decisionali.

3Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di

riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per

ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il

diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente

in virtù dell’art. 21.

Ex

art. 19 cpv. 1 cfr. 8 Reg.Laps il comprensorio

dello sportello LAPS di __________ comprende il Comune di __________.

Giusta

l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps ogni erogazione di una prestazione sociale, così come

il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata

dall’organo designato dalla legge speciale, e meglio per le prestazioni

assistenziali dall’USSI (cfr. consid. 2.4.).

2.6

L’art.

63.

cpv. 1 Las prevede che in casi urgenti o di particolare bisogno

dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine,

possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione

sulla domanda.

Ai

sensi dell’art. 12 Reg.Las relativo all’aiuto immediato fornito dal Cantone:

“1L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola

essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni

seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.

2L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive

della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento

alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa,

tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno

relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.

3Se la susseguente procedura permette di stabilire che

il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o

speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.”

2.7

Il

ruolo del Comune è regolato agli art. 51-53 della Legge sull’assistenza sociale

del Cantone Ticino (Las).

L’art.

51.

Las prevede che in generale il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e

dell’inserimento assumendo compiti di:

a)

informazione e consulenza;

b)

aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2;

c)

spese di sepoltura;

d)

inserimento.

Giusta

l’art. 52 Las riguardante in particolare l’informazione e la consulenza:

“Il Comune:

a) informa il cittadino sulle prestazioni

assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone

sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;

b) mette a disposizione del richiedente la

documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni

sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e

dai Comuni;

c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli

ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle

prestazioni;

d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti

nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i

servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le

condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali

prestazioni;

e) può assumere, d’intesa con i servizi cantonali

preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale

assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.

f) formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di

principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.”

Per

quanto attiene agli aiuti puntuali l’art. 53 Las sancisce:

“1Il Comune informa il cittadino che richiede

prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il

sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.

2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e

l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da

suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.”

Ai

sensi dell’art. 11 Reg.Las relativo alle prestazioni comunali:

" Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a

fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in

attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le

organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.”

Secondo l’art. 1 cpv. 1 del Regolamento

sulle prestazioni comunali in ambito sociale adottato dal Consiglio comunale di

__________ il 2 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 1° settembre 2024 le

prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere

puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno.

Il cpv. 2 enuncia che le misure previste dal presente regolamento hanno

carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni

sociali di carattere ricorrente stabilite dalla legislazione federale o

cantonale.

Giusta l’art. 2 cpv. 1 relativo

al campo di applicazione:

" 1 Le

prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono

in particolare di contributi per le seguenti spese:

a. per l’abitazione primaria e per il

deposito di garanzia per locazione dell’abitazione primaria;

b. per prestazioni di cura, comprese le

cure dentarie;

c. per prestazioni scolastiche ed

extrascolastiche;

d. per la partecipazione di minorenni a

colonie, corsi estivi e doposcuola;

e. per servizi funebri e di sepoltura;

f. per eventi straordinari e altri bisogni

puntuali;

g. per formazione e perfezionamento

professionale; h. per spese energetiche dell’abitazione primaria.”

L’art.

3.

precisa quali siano i beneficiari:

" Le

prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente adempiute

le condizioni seguenti:

a. mancato conseguimento del reddito

disponibile residuale stabilito dall’art. 6;

b. cittadinanza svizzera, possesso del

permesso di domicilio C o di dimora B, se iscritti quali domiciliati nel Comune

da almeno 3 anni consecutivi con eventuale interruzione complessiva inferiore a

6.

mesi.”

L’art. 8, concernente i casi di

rigore, prevede che in caso di disagio particolarmente grave, il Municipio può

eccezionalmente concedere prestazioni anche a persone escluse sulla base degli

articoli che precedono.

Secondo

l’art. 16 del Regolamento comunale la domanda va inoltrata al Municipio (cpv.

1). Il Municipio disciplina in via di Ordinanza la documentazione da allegare

alla domanda (cpv. 2).

Ai

sensi dell’art. 20 in caso di delega decisionale a un servizio

dell’amministrazione, contro le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di

reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione (cpv. 2).

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di

Stato. La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2012 (cpv. 3).

2.8

Dalle carte processuali emerge che

il Comune di __________ ha versato al ricorrente l’importo di fr. 300.-- nel

mese di maggio 2025 come sostentamento d’urgenza e la somma di fr. 500.-- il 24

luglio 2025 a titolo eccezionale quale aiuto d’urgenza trattandolo come caso di

rigore in attesa che il medesimo inviasse una richiesta di rinnovo delle

prestazioni assistenziali all’Ufficio del sostegno sociale dell’inserimento

(USSI), il quale gli aveva corrisposto delle prestazioni ordinarie per i mesi

di maggio e giugno 2025 di fr. 2'586.-- mensili (cfr. doc. IV+1/5; consid. 1.3.).

L’insorgente, nell’impugnativa

del 24 luglio 2025, lamenta la mancata emissione da parte del Servizio sociale

di __________ di una decisione riguardante le prestazioni sociali (cfr. doc. I;

Ibis; consid. 1.1.).

Nel

Cantone Ticino, tuttavia, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a

Reg.Las (cfr. consid. 2.4.) competente a decidere in ambito dell’assistenza

sociale è il Dipartimento della sanità e della

socialità per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

(USSI).

Anche

l’esame di una domanda di aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost.

spetta all’USSI, quale autorità competente nel settore dell’assistenza sociale

designata a livello cantonale (cfr. pure consid. 2.6.).

Contro

le decisioni dell’USSI è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio, mentre le

decisioni su reclamo sono impugnabili con ricorso al TCA ex art. 65 cpv. 1 Las,

15.

cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps.

Lo

Sportello Laps, invece, secondo l’art. 18 cpv. 2 Reg.Laps, non ha competenze

decisionali (cfr. consid. 2.5.).

Ritenuto

che un ricorso può essere interposto davanti al TCA anche qualora una decisione

o una decisione su opposizione (o su reclamo) non sia emessa da un assicuratore

o dall’autorità competente (cfr. art. 2 Lptca; 56 cpv. 2 LPGA; consid. 2.2.),

questa Corte è competente, nell’ambito dell’assistenza sociale, ad esaminare i

ricorsi per denegata/ritardata giustizia contro la mancata emanazione da parte

dell’USSI di una decisione o di una decisione su reclamo.

In

simili condizioni il ricorso per denegata giustizia del 24 luglio 2025 contro

il Comune di __________ che non è l’autorità competente a emettere una

decisione in materia di assistenza sociale secondo la Las, né in ambito di

aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.) è irricevibile (cfr. STCA

42.2024.16

del 14 maggio 2024 consid. 2.8.).

Il ricorrente, il 7 agosto

2025, ha in ogni caso ricorso per denegata/ritardata giustizia anche nei

confronti dell’USSI.

Al riguardo è stato aperto un

incarto distinto (inc. 42.2025.37).

Va, comunque, osservato che

l’USSI, a seguito della richiesta di rinnovo interposta dall’insorgente il 7

agosto 2025 per il mese di luglio 2025, gli ha negato le prestazioni

assistenziali con decisione del 7 agosto 2025, ritenendo la domanda tardiva.

Si evidenzia, peraltro, che da

uno scritto dell’11 agosto 2025 inviato dall’USSI al ricorrente risulta che “il

nostro ufficio ha provveduto a convocarla in data 14.05.2025 e in seguito, su

sua richiesta è stato fissato un ulteriore incontro previsto per giovedì

07.08.2025

e ad entrambi i colloqui non si è presentato e non ha fornito

giustificazioni valide” (cfr. doc. VI +1/5; consid. 1.4.).

2.9

L’impugnativa

si rivela inammissibile anche volendo considerare che l’insorgente abbia

postulato l’emanazione da parte del Comune di __________ di un nuovo

provvedimento riguardante le prestazioni comunali in ambito sociale in

applicazione del relativo Regolamento (cfr. doc. IV; I + Ibis - in particolare

lo scritto in tedesco del ricorrente al Servizio sociale di __________ del 24

luglio 2025; consid. 2.7.; 2.8.).

In

effetti è vero che ex art. 53 cpv. 2 Las il Comune può assumere in proprio la

responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale

presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno (cfr. consid.

2.7.).

Il

Comune di __________, come visto (cfr. consid. 2.7.), a tale fine, dispone di

un Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale che

all’art. 1 cpv. 1 prevede che le prestazioni comunali in ambito sociale

perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una

situazione di momentaneo bisogno.

Sia

il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las (cfr. anche art. 11 Reg.Las) che dell’art. 3

del Regolamento comunale sull’aiuto sociale sono, tuttavia, formulati in modo

potestativo (cfr. consid. 2.7.).

In

ogni caso, poi, l’art. 20 del Regolamento comunale contempla il diritto di reclamo

contro la decisione di un servizio dell’amministrazione comunale al Municipio,

nonché il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del

Municipio (cfr. consid. 2.7.).

A

tale proposito è, del resto, utile osservare che anche l’art. 208 cpv. 1 della

Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni

degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni

sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non

disponga altrimenti.

Giusta

l’art. 213 cpv. 3 LOC è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

24.

settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali (cfr. pure

art. 20 cpv. 3 del regolamento comunale).

Ex art. 67 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)

può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente

l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo

rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Sentenza del

Tribunale cantonale amministrativo 52.2022.1 del 9 marzo 2023; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).

Il

ricorso per denegata/ritardata giustizia in esame, volendo ritenere che il

ricorrente abbia chiesto un aggiuntivo aiuto puntuale comunale alfine di

sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo (cfr. art. 1

Regolamento comunale), è, conseguentemente, irricevibile per mancanza di

competenza ratione materiae (cfr. STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024

consid. 2.10.).

Siccome, ad ogni modo, dagli

scritti del ricorrente non si evince una chiara volontà di postulare ulteriori

prestazioni comunali in ambito sociale (cfr. doc. I; Ibis), il TCA si esime dal

trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente.

Al ricorrente resta, comunque, la

facoltà di interporre ricorso per denegata/ritardata giustizia ex art. 67

LPAmm.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema

delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione

della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni) e controprogetto»), non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid.

2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13

gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA

42.2024.16

del 14 maggio 2024 consid. 2.12.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024

consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7

del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA

42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata/ritardata

giustizia del 24 luglio 2025 è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti