42.2025.34
Ricorso al TCA per denegata/ritardata giustizia contro un Comune irricevibile. Autorità competente per emettere decisioni Las (art. 12 Cost.) è USSI. Inammissibile pure per ev. ulteriore aiuto puntuale previsto dal Regolamento comunale. TCA incompetente ratione materiae. Competente Municipio o CdS
12 agosto 2025Italiano29 min
kostenfrei zu führen (unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 29 Abs 3 BV).” (Doc.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.34
rs
Lugano
12 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 24
luglio 2025 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, il 24 luglio 2025, ha inviato
al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), in particolare, uno scritto in
lingua tedesca con oggetto “Klage auf Erlass einer Verfügung & Auszahlung
Sozialhilfeleistungen” del seguente tenore:
" (…)
hiermit erhebe ich gestützt auf Art. 29 BV,
Art. 25a VwVG sowie das kantonale Verwaltungsrecht Klage auf Erlass einer Verfügung
sowie auf sofortige Auszahlung der mir zustehenden Sozialhilfeleistungen
durch den Sozialdienst __________.
Sachverhalt:
Fatti
1. Ich habe
im Juni 2025 alle Unterlagen eingereicht.
2. Die zuständige Stelle hat meine
Bedürftigkeit anerkannt und die Prüfung abgeschlossen.
3. Die von mir unterzeichnete Vollmacht wurde
durch die Behörde angenommen und war gültig bis Juli 2025.
4. Dennoch verweigert das Sozialamt die
Auszahlung mit dem Hinweis, eine neue Vollmacht sei erforderlich.
5. Eine schriftliche Verfügung
wurde trotz expliziter Aufforderung nicht erlassen.
Rechtliche Beurteilung:
- Ein Anspruch auf
materielle Hilfe besteht kraft Bundesverfassung (Art. 12 BV) und kantonalen
Sozialhilfegesetzen, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind.
- Das Sozialamt ist
verpflichtet, bei Leistungsentscheidungen eine schriftliche Verfügung zu
erlassen (Art. 29 VwVG).
- Das Verhalten der Behörde
stellt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, des Anspruchs auf ein faires
Verfahren sowie der Fürsorgepflicht dar.
Anträge:
1. Es sei das Sozialamt zu
verpflichten, unverzüglich eine rechtsmittelfähige Verfügung betreffend die
Sozialhilfeleistungen zu erlassen.
2. Es sei anzuordnen, dass
mir rückwirkend die vollen Leistungen ab dem [Datum] auszuzahlen sind.
3. Es sei das Sozialamt zu
verpplifchten, im Rahmen einer sozialverträglichen Abmeldung auch alle
fianziellen Mittel zur Uebergangasunterstützung bereitzustellen.
4. Es sei die Klage
kostenfrei zu führen (unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 29 Abs 3 BV).” (Doc.
Ibis; la sottolineatura è della redattrice)
Egli ha aggiunto:
" Dies kann
in einem eigenen Antrag (oder als Punkt 3 im obigen Schreiben) so formuliert
werden:
Antrag auf gerichtliche Verpflichtung
zur sozialverträglichen Abmeldung mit finanzieller Unterstützung
Ich beantrage das Sozialamt gemäss den
Vorgaben der kantonalen Sozialhilfegesetze und unter Beachtung von Treu und
Glauben (Art. 5 BV) zu verpfiichten, alle erforderlichen Mittel zur
Unterstützung meiner Abmeldung (Rückreise, Neuanfang, Wohnsitzwechsel,
medizinischer Versorgung, Transport etc.) bereitzustellen.
Dies betrifft insbesondere die Pflicht der
Behörde, für eine sozialverträgliche Beendigung des Unterstützungsverhältnisses
zu sorgen und mich nicht in eine existenzielle Notlage zu entlassen.” (Doc.
Ibis)
RI 1 ha allegato il seguente
testo in lingua italiana:
" Oggetto:
Ricorso per mancata emissione di provvedimento e per pagamento delle
prestazioni sociali
Egregi Signori,
con la presente presento ricorso ai sensi
dell'art. 29 della Costituzione federale, dell'art. 25a della Legge federale
sulla procedura amministrativa (PA / VwVG), nonché delle disposizioni cantonali
pertinenti, al fine di:
- ottenere l'emissione immediata di un
provvedimento formale da parte del Servizio sociale di __________
- ottenere il pagamento retroattivo e
integrale delle prestazioni di assistenza sociale già verificate e
riconosciute.
Fatti rilevanti:
1. Nel mese di June ho presentato tutta la
documentazione necessaria.
2. La mia situazione di bisogno è stata riconosciuta
dal Servizio sociale.
3. La procura depositata era valida fino al
[data], ed è stata accettata dall'autorità.
4. Nonostante ciò, il pagamento è stato
rifiutato con la motivazione infondata che occorre una nuova delega.
5. Nessun provvedimento scritto è stato emesso,
nonostante la mia richiesta.
Valutazione giuridica:
- Il diritto all'aiuto sociale esiste a
partire dalla constatazione dello stato di bisogno, indipendentemente da
rinnovi burocratici non giustificati.
- L'obbligo di emettere un provvedimento
scritto è previsto dall'art. 29 PA / VwVG e dal diritto cantonale.
- Il comportamento del Servizio sociale
viola i miei diritti procedurali e materiali, in particolare il diritto di
essere sentito, il principio della buona fede (art. 5 Cost.) e l'obbligo di assistenza.
Domande / richieste:
1. Ordinare al Servizio sociale l'emissione
immediata di un provvedimento formale.
2. Ordinare il pagamento retroattivo delle
prestazioni di assistenza sociale a partire dal [data].
3. Ordinare al Servizio sociale di mettere a
disposizione tutti i mezzi economici necessari per una dimissione accompagnata
e socialmente sostenibile.
4. Concedere il beneficio dell’assistenza
giudiziaria gratuita ai sensi dell’art. 29 cv. 3 Cost.” (Doc. I)
Il medesimo ha annesso la
seguente richiesta in italiano:
" (…)
Richiedo inoltre che il Servizio sociale venga
obbligato a fornire, in conformità con la legislazione cantonale
sull’assistenza, tutte le risorse economiche necessarie per consentire una
dimissione sicura, sostenibile e rispettosa della dignità umana.
Questo include - ma non si limita a –
contributi per spostamento, nuovo alloggio, sostegno medico, trasporto, vitto e
tutti i mezzi per riprendere in modo autonomo la vita in un altro luogo o
Cantone, come previsto dal principio della solidarietà e dal dovere
istituzionale di assistenza fino alla fine del rapporto di aiuto.” (Doc. I)
1.2. Il 29 luglio 2025 il TRAM ha
trasmesso gli scritti di cui al precedente considerando a questa Corte per
competenza ed evasione, comunicando tale invio all’interessato (cfr. doc. II).
1.3. Interpellata da questo Tribunale al
fine di contestualizzare la fattispecie (cfr. doc. III), la Città di __________
Socialità Servizi di sostegno, il 4 agosto 2025, ha comunicato:
" (…)
Il Signor RI 1 ha notificato il suo arrivo
a __________ il 17 aprile 2025. Nel corso di aprile 2025 ha in seguito preso
contatto con lo sportello LAPS di __________ per attivare la richiesta di prestazione
assistenziale. In data 8 maggio 2025 tenuto conto della difficoltà dell'interessato
a reperire la documentazione necessaria all'inoltro, il Comune di __________
per il tramite dello scrivente servizio ha versato come sostentamento d'urgenza
per maggio chf 300 sul conto dell'interessato.
Dopo una lunga serie di scambi e-mail
dovuti alla reticenza dell'interessato a presentare tutta una serie di documenti
atti all'attivazione del suo dossier e dopo innumerevoli tentativi di far firmare
la conferma di inoltro della domanda di assistenza, alla fine l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona - cui spettano le decisioni
formali dell'assistenza - ha deciso la prestazione assistenziale a favore
dell'interessato per i mesi di maggio e giugno 2025.
Parallelamente il medesimo ufficio ha
chiesto di produrre dei documenti al Signor RI 1 in occasione del suo eventuale
rinnovo della prestazione (indicativamente luglio).
Nel corso del mese di luglio 2025 il Sig. RI
1 ha più volte interpellato il nostro ufficio e quello Cantonale (USSI)
invitando gli stessi a versare la prestazione assistenziale a suo avviso
dovuta.
Malgrado avere ottenuto le informazioni
sulla procedura da adottare - nello specifico avrebbe dovuto firmare il
formulario di rinnovo e produrre la documentazione richiesta - il Sig. RI 1 non
ha mai dato seguito.
Nel corso del mese di luglio 2025, vista la
particolare situazione e considerato che attorno al Sig. RI 1 si stava muovendo
la rete per l'attivazione di una misura (ARP), lo scrivente sevizio in data 24
luglio 2025 ha versato eccezionalmente al Sig. RI 1 trattandolo come caso di rigore
chf 500 tramite il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale
come aiuto d'urgenza, il tutto in attesa che firmasse e provvedesse all'invio
del rinnovo dell'assistenza all'Ufficio del Sostegno sociale e dell'inserimento
di Bellinzona.
Ci risulta che non ha mai provveduto a
chiedere il rinnovo pe il tramite del formulario, né direttamente all'USSl, né
tramite lo sportello LAPS come dovrebbe essere per prassi.
Al contrario di quanto sostenuto dal signor
RI 1 nei suoi scritti, il nostro ufficio non è chiamato a versare le
prestazioni sociali dell'assistenza, le stesse infatti sono di competenza
cantonale (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento).
Il nostro servizio è intervenuto in urgenza
per ben due volte per consentire al Sig. RI 1 di dare seguito; tuttavia, non è
tenuto al pagamento di prestazioni ricorrenti (art. 4e del Regolamento sulle
prestazioni comunali in ambito sociale) per le quali appunto è competente
l'ufficio cantonale, al quale vi invitiamo di chiedere eventuali loro
osservazioni. (…)” (Doc. IV)
1.4. Pendente causa questo Tribunale ha
chiesto all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) di produrre
le decisioni relative alle prestazioni assistenziali riconosciute al ricorrente
nei mesi di maggio e giugno 2025, di precisare se contro le stesse sia stato
interposto reclamo e di indicare se il medesimo abbia inoltrato domanda di
rinnovo per i mesi di luglio e agosto 2025 (cfr. doc. V).
L’USSI ha risposto il 12 agosto
2025 (cfr. doc. VI + 1/5).
1.5. I doc. IV, V e VI + 1/5 sono stati
inviati all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VII).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Secondo
l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Tale
disposto corrisponde, peraltro, a quanto contemplato dall’art. 56 cpv. 2 della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA).
2.3. Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria
od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un determinato termine.
Il
ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità
amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete
entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura
dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come
ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre
2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
Sono determinanti, segnatamente,
il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. DTF 130
I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
In
una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1., già menzionata,
l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un
caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio
non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio
inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza
federale).
Nell’ambito di una procedura
ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione
approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in
relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame
sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un
determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.
STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in
RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
Del
resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della
vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia
realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere,
infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si
estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal
merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia
non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr.
STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6
pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V 90).
2.4. L’art.
59 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) prevede:
“1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da
una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura
coordinata di applicazione della Laps.
2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura
specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio
nel Cantone.
3II richiedente può farsi rappresentare da una persona
di fiducia.”
Giusta
l’art. 60 Las:
“1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni
assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20
il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del
beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con
l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo
rappresentante legale.”
L’art.
1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las) enuncia:
" Il Dipartimento della sanità e della socialità (di
seguito Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della
legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale della
Sezione del sostegno sociale (di seguito SdSS) e dei suoi Uffici, segnatamente
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI),
dell'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito URAI) e dell’Ufficio dei
richiedenti l’asilo e dei rifugiati (di seguito URAR) limitatamente ai
rifugiati.”
Giusta l’art. 2 Reg.Las:
“1L’USSI e l’URAR sono competenti a:
a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni
prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;
b) sottoscrivere il contratto d’inserimento
professionale o sociale;
Considerandi
c) emanare le decisioni di rimborso;
d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo
Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in
giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a
obblighi assistenziali;
e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di
soppressione delle prestazioni assistenziali;
f) emanare le necessarie direttive di applicazione del
presente regolamento;
g) verificare i sospetti abusi da parte
dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.
2L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e
dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli
stessi."
2.5
Come
stabilito dall’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la procedura da seguire per
presentare la domanda di prestazioni assistenziali è determinata dalla Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
L’art.
19.
Laps sancisce, del resto, che le prestazioni sociali vengono concesse
soltanto su richiesta.
Ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Las sono prestazioni sociali ai sensi della
legge, segnatamente, le prestazioni assistenziali previste dalla legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.
Secondo
l’art. 12 cpv. 1 lett. c e d del Regolamento sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (RLAPS), concernente gli organi
competenti per la presentazione della domanda, per la compilazione e l’inoltro
della richiesta il cittadino si rivolge all’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. i) della
legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio
civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone (lett. c) oppure allo
sportello competente negli altri casi (art. 19) (lett. d).
Riguardo
agli Sportelli Laps l’art. 17 Reg. Laps prevede:
“1È costituita una rete di sportelli con le competenze
di cui all’art. 18.
2L’Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire
la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo
stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il
compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.”
L’art.
18.
Reg.Laps enuncia:
“1Lo sportello ha il compito di:
a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali
oggetto della legge;
b) compilare la richiesta di prestazioni o di
revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;[41]
c) determinare l’unità di riferimento e il reddito
disponibile residuale;
d) trasmettere la richiesta all’organo competente per
la decisione.
2Lo sportello non ha competenze decisionali.
3Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di
riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per
ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il
diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente
in virtù dell’art. 21.
Ex
art. 19 cpv. 1 cfr. 8 Reg.Laps il comprensorio
dello sportello LAPS di __________ comprende il Comune di __________.
Giusta
l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps ogni erogazione di una prestazione sociale, così come
il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata
dall’organo designato dalla legge speciale, e meglio per le prestazioni
assistenziali dall’USSI (cfr. consid. 2.4.).
2.6
L’art.
63.
cpv. 1 Las prevede che in casi urgenti o di particolare bisogno
dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine,
possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione
sulla domanda.
Ai
sensi dell’art. 12 Reg.Las relativo all’aiuto immediato fornito dal Cantone:
“1L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola
essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni
seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.
2L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive
della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento
alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa,
tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno
relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.
3Se la susseguente procedura permette di stabilire che
il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o
speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.”
2.7
Il
ruolo del Comune è regolato agli art. 51-53 della Legge sull’assistenza sociale
del Cantone Ticino (Las).
L’art.
51.
Las prevede che in generale il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e
dell’inserimento assumendo compiti di:
a)
informazione e consulenza;
b)
aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2;
c)
spese di sepoltura;
d)
inserimento.
Giusta
l’art. 52 Las riguardante in particolare l’informazione e la consulenza:
“Il Comune:
a) informa il cittadino sulle prestazioni
assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone
sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;
b) mette a disposizione del richiedente la
documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni
sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e
dai Comuni;
c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli
ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle
prestazioni;
d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti
nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i
servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le
condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali
prestazioni;
e) può assumere, d’intesa con i servizi cantonali
preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale
assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.
f) formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di
principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.”
Per
quanto attiene agli aiuti puntuali l’art. 53 Las sancisce:
“1Il Comune informa il cittadino che richiede
prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il
sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.
2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e
l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da
suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.”
Ai
sensi dell’art. 11 Reg.Las relativo alle prestazioni comunali:
" Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a
fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in
attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le
organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.”
Secondo l’art. 1 cpv. 1 del Regolamento
sulle prestazioni comunali in ambito sociale adottato dal Consiglio comunale di
__________ il 2 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 1° settembre 2024 le
prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere
puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno.
Il cpv. 2 enuncia che le misure previste dal presente regolamento hanno
carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni
sociali di carattere ricorrente stabilite dalla legislazione federale o
cantonale.
Giusta l’art. 2 cpv. 1 relativo
al campo di applicazione:
" 1 Le
prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono
in particolare di contributi per le seguenti spese:
a. per l’abitazione primaria e per il
deposito di garanzia per locazione dell’abitazione primaria;
b. per prestazioni di cura, comprese le
cure dentarie;
c. per prestazioni scolastiche ed
extrascolastiche;
d. per la partecipazione di minorenni a
colonie, corsi estivi e doposcuola;
e. per servizi funebri e di sepoltura;
f. per eventi straordinari e altri bisogni
puntuali;
g. per formazione e perfezionamento
professionale; h. per spese energetiche dell’abitazione primaria.”
L’art.
3.
precisa quali siano i beneficiari:
" Le
prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente adempiute
le condizioni seguenti:
a. mancato conseguimento del reddito
disponibile residuale stabilito dall’art. 6;
b. cittadinanza svizzera, possesso del
permesso di domicilio C o di dimora B, se iscritti quali domiciliati nel Comune
da almeno 3 anni consecutivi con eventuale interruzione complessiva inferiore a
6.
mesi.”
L’art. 8, concernente i casi di
rigore, prevede che in caso di disagio particolarmente grave, il Municipio può
eccezionalmente concedere prestazioni anche a persone escluse sulla base degli
articoli che precedono.
Secondo
l’art. 16 del Regolamento comunale la domanda va inoltrata al Municipio (cpv.
1). Il Municipio disciplina in via di Ordinanza la documentazione da allegare
alla domanda (cpv. 2).
Ai
sensi dell’art. 20 in caso di delega decisionale a un servizio
dell’amministrazione, contro le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di
reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione (cpv. 2).
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato. La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2012 (cpv. 3).
2.8
Dalle carte processuali emerge che
il Comune di __________ ha versato al ricorrente l’importo di fr. 300.-- nel
mese di maggio 2025 come sostentamento d’urgenza e la somma di fr. 500.-- il 24
luglio 2025 a titolo eccezionale quale aiuto d’urgenza trattandolo come caso di
rigore in attesa che il medesimo inviasse una richiesta di rinnovo delle
prestazioni assistenziali all’Ufficio del sostegno sociale dell’inserimento
(USSI), il quale gli aveva corrisposto delle prestazioni ordinarie per i mesi
di maggio e giugno 2025 di fr. 2'586.-- mensili (cfr. doc. IV+1/5; consid. 1.3.).
L’insorgente, nell’impugnativa
del 24 luglio 2025, lamenta la mancata emissione da parte del Servizio sociale
di __________ di una decisione riguardante le prestazioni sociali (cfr. doc. I;
Ibis; consid. 1.1.).
Nel
Cantone Ticino, tuttavia, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a
Reg.Las (cfr. consid. 2.4.) competente a decidere in ambito dell’assistenza
sociale è il Dipartimento della sanità e della
socialità per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(USSI).
Anche
l’esame di una domanda di aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost.
spetta all’USSI, quale autorità competente nel settore dell’assistenza sociale
designata a livello cantonale (cfr. pure consid. 2.6.).
Contro
le decisioni dell’USSI è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio, mentre le
decisioni su reclamo sono impugnabili con ricorso al TCA ex art. 65 cpv. 1 Las,
15.
cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps.
Lo
Sportello Laps, invece, secondo l’art. 18 cpv. 2 Reg.Laps, non ha competenze
decisionali (cfr. consid. 2.5.).
Ritenuto
che un ricorso può essere interposto davanti al TCA anche qualora una decisione
o una decisione su opposizione (o su reclamo) non sia emessa da un assicuratore
o dall’autorità competente (cfr. art. 2 Lptca; 56 cpv. 2 LPGA; consid. 2.2.),
questa Corte è competente, nell’ambito dell’assistenza sociale, ad esaminare i
ricorsi per denegata/ritardata giustizia contro la mancata emanazione da parte
dell’USSI di una decisione o di una decisione su reclamo.
In
simili condizioni il ricorso per denegata giustizia del 24 luglio 2025 contro
il Comune di __________ che non è l’autorità competente a emettere una
decisione in materia di assistenza sociale secondo la Las, né in ambito di
aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.) è irricevibile (cfr. STCA
42.2024.16
del 14 maggio 2024 consid. 2.8.).
Il ricorrente, il 7 agosto
2025, ha in ogni caso ricorso per denegata/ritardata giustizia anche nei
confronti dell’USSI.
Al riguardo è stato aperto un
incarto distinto (inc. 42.2025.37).
Va, comunque, osservato che
l’USSI, a seguito della richiesta di rinnovo interposta dall’insorgente il 7
agosto 2025 per il mese di luglio 2025, gli ha negato le prestazioni
assistenziali con decisione del 7 agosto 2025, ritenendo la domanda tardiva.
Si evidenzia, peraltro, che da
uno scritto dell’11 agosto 2025 inviato dall’USSI al ricorrente risulta che “il
nostro ufficio ha provveduto a convocarla in data 14.05.2025 e in seguito, su
sua richiesta è stato fissato un ulteriore incontro previsto per giovedì
07.08.2025
e ad entrambi i colloqui non si è presentato e non ha fornito
giustificazioni valide” (cfr. doc. VI +1/5; consid. 1.4.).
2.9
L’impugnativa
si rivela inammissibile anche volendo considerare che l’insorgente abbia
postulato l’emanazione da parte del Comune di __________ di un nuovo
provvedimento riguardante le prestazioni comunali in ambito sociale in
applicazione del relativo Regolamento (cfr. doc. IV; I + Ibis - in particolare
lo scritto in tedesco del ricorrente al Servizio sociale di __________ del 24
luglio 2025; consid. 2.7.; 2.8.).
In
effetti è vero che ex art. 53 cpv. 2 Las il Comune può assumere in proprio la
responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale
presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno (cfr. consid.
2.7.).
Il
Comune di __________, come visto (cfr. consid. 2.7.), a tale fine, dispone di
un Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale che
all’art. 1 cpv. 1 prevede che le prestazioni comunali in ambito sociale
perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una
situazione di momentaneo bisogno.
Sia
il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las (cfr. anche art. 11 Reg.Las) che dell’art. 3
del Regolamento comunale sull’aiuto sociale sono, tuttavia, formulati in modo
potestativo (cfr. consid. 2.7.).
In
ogni caso, poi, l’art. 20 del Regolamento comunale contempla il diritto di reclamo
contro la decisione di un servizio dell’amministrazione comunale al Municipio,
nonché il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del
Municipio (cfr. consid. 2.7.).
A
tale proposito è, del resto, utile osservare che anche l’art. 208 cpv. 1 della
Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni
degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non
disponga altrimenti.
Giusta
l’art. 213 cpv. 3 LOC è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del
24.
settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali (cfr. pure
art. 20 cpv. 3 del regolamento comunale).
Ex art. 67 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)
può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente
l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo
rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Sentenza del
Tribunale cantonale amministrativo 52.2022.1 del 9 marzo 2023; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).
Il
ricorso per denegata/ritardata giustizia in esame, volendo ritenere che il
ricorrente abbia chiesto un aggiuntivo aiuto puntuale comunale alfine di
sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo (cfr. art. 1
Regolamento comunale), è, conseguentemente, irricevibile per mancanza di
competenza ratione materiae (cfr. STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024
consid. 2.10.).
Siccome, ad ogni modo, dagli
scritti del ricorrente non si evince una chiara volontà di postulare ulteriori
prestazioni comunali in ambito sociale (cfr. doc. I; Ibis), il TCA si esime dal
trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente.
Al ricorrente resta, comunque, la
facoltà di interporre ricorso per denegata/ritardata giustizia ex art. 67
LPAmm.
2.10
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema
delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione
della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni) e controprogetto»), non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid.
2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13
gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA
42.2024.16
del 14 maggio 2024 consid. 2.12.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024
consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2022.7
del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA
42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata/ritardata
giustizia del 24 luglio 2025 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti