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Decisione

42.2025.35

Correttamente USSI non entrato nel merito della domanda di prestazioni Las per febbraio 2025, non avendo il ricorr. (informato delle poss. conseg. della mancata produzione di quanto chiestogli) fornit

1 dicembre 2025Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i dovuti provvedimenti inerenti la decisione di accoglimento delle prestazioni

assistenziali già emessa (del 02.01.2025) e per le eventuali domande di rinnovo

future.

Ciò premesso, il nostro

Servizio le assegna un ulteriore termine scadente il 31 gennaio 2025

per consegnare la documentazione richiesta.

Come ben comprenderà,

la documentazione che le abbiamo chiesto serve anche a stabilire se le

prestazioni a lei già riconosciute in passato sono state calcolate

correttamente”.

In calce alla propria

comunicazione, l’Ispettorato ha ribadito quanto prevede l’art. 9a cpv. 1 Reg.

Las. in termini di possibili conseguenze di una mancata collaborazione da parte

dell’assistito (cfr. doc. 505-506).

La sera di quello stesso 24

gennaio, RI1 ha trasmesso via mail all’Ispettorato una serie di documenti,

osservando quanto segue:

"

(…)

3. Carta ________ di

Banca ______, nr. IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _, nr. carta ______

Per l’IBAN sopra

riportato, non risultano attive altre carte di Banca ______ in quanto il conto

è stato definitivamente chiuso il 27 febbraio 2024; (…)

6. Carta ________ di

Banca ______, nr. tessera ____ ____ ____ ____

Per il conto associato

all’IBAN ______ ____ ____ ___ ____ _, non sono in grado di fornire ulteriori

informazioni in quanto il conto è stato oggetto di sequestro da parte delle

autorità doganali UDSC, in relazione a una violazione delle leggi sui tabacchi;

7. Carta _________, nr.

tessera ____ ____ ____ ____

Al momento, non

risultano attività associate a tale carta. Inoltre non ho trovato alcun

operatore collegato alla numerazione della carta.

8. Carta ________, nr.

tessera ______

Non risultano attività

attive per questa carta

9. Conto carta ______

nr. IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _

Per questo conto, sono

ancora in attesa di ricevere la conferma di chiusura per posta, poiché ______

non può rilasciare conferme dirette presso lo sportello, ma invia tali

richiesta tramite il reparto competente.

Desidero chiarire che

la gestione dei conti non è mai stata sotto la mia diretta responsabilità, ma

era affidata alla condivisione di terzi già noti alle autorità doganali. Sono

stato raggirato da queste persone, che hanno sfruttato la mia fiducia come

anche la mia difficoltà di comprensione e la mia cittadinanza svizzera per agevolare

l’apertura dei conti. Inoltre, le operazioni e i profitti generati non sono mai

stati utilizzati per il mio beneficio personale, né per migliorare il mio stile

di vita o per effettuare acquisiti di valore. Tali somme, infatti, sono state

interamente gestite da mio zio, che ne ha tratto ogni vantaggio economico.”

(cfr. doc. 219-221).

Con mail del 27 gennaio 2025,

______ ha comunicato al ricorrente che “da una prima analisi la

documentazione richiestale non è completa, attendiamo il resto (…) entro il

31.01.2025.” (cfr. doc. 218-219).

Il 5 febbraio 2025, l’USSI ha

trasmesso ad RI1 uno scritto del seguente tenore:

"

(…) siamo venuti a conoscenza che non ha inoltrato tutta la

documentazione richiesta dal nostro ispettorato, con la conseguenza di non

poter stabilire l’importo del suo reddito disponibile.

Allo scopo di poter

definire l’eventuale diritto alla prestazione assistenziale, tenendo conto

delle nuove circostanze, la invitiamo a volerci trasmettere la documentazione

richiesta nella lettera del 13.01.2025.

La invitiamo a

trasmetterci quanto sopra entro il 24.02.2025 informandola che fino al

ricevimento di quanto a lei richiesto l’erogazione di un’eventuale prestazione

assistenziale a far tempo dal mese di febbraio 2025 è sospesa” (cfr. doc. 237).

Con mail trasmessa nella serata

del 5 febbraio 2025, il ricorrente ha inviato all’Ispettorato “il documento

mancante relativo alla conferma di chiusura del conto presso ______” (cfr.

doc. 218); trattasi uno scritto del 19 novembre 2024 che si limita a confermare

la chiusura del conto ______ e ad indicare “se avete deciso a favore di un

trasferimento del credito, questo avverrà nel giro di alcuni giorni” (cfr.

doc. 236).

Presone atto, con mail del 10

febbraio 2025, ______ ha, in particolare, informato il ricorrente del fatto che

a quel momento la missiva del 13 gennaio 2025 e successivi solleciti non

risultavano ancora ottemperati, ciò aveva portato alla sospensione delle

prestazioni Las (cfr. doc. 224).

L’ispettore ha, inoltre,

convocato l’assistito presso il servizio dell’Ispettorato sociale, per il 17

febbraio successivo alle ore 09:00, intimandogli di portare con sé “documento

d’identità in corso di validità” e “tutta la documentazione ritenuta

necessaria per esporre la propria situazione” (cfr. doc. 214-215).

RI1 ha risposto come segue:

"

(…) desidero precisare che mi sono impegnato attivamente per fornirvi

tutta la documentazione richiesta, incluse le chiusure dei conti necessarie per

completare la pratica. Riconosco di non avere comunicato tempestivamente alcune

informazioni e ammetto che questo è stato un mio enorme errore, il primo in

questa situazione.

Nonostante ciò, ho

compiuto ogni sforzo per recuperare i documenti richiesti. (…)

Nonostante il mio

impegno, ho ricevuto una vostra comunicazione che mi informava della

sospensione dell’erogazione delle prestazioni assistenziali. Tale

comunicazione, oltre a essere poco chiara, ha aggravato il mio disagio: ora mi

trovo nella necessità di trovare una nuova sistemazione, con il concreto rischio

di ritrovarmi senza un tetto, poiché i proprietari dell’immobile in cui risiedo

non possono consentirmi di rimanere senza un regolare pagamento del canone.

Questa situazione mi

sta causando un forte disagio e uno stato di sofferenza, poiché sto subendo

personalmente le conseguenze di una vicenda in cui i conti erano stati aperti

per interessi legati a mio zio, il quale, non avendo possibilità di apertura

diretta, si era avvalso di una persona svizzera come prestanome (..)” (cfr.

doc. 216).

______ ha, quindi, ribadito

quanto segue all’attenzione del ricorrente:

"

(…) in linea con quanto già comunicatole, nel caso non sia possibile

ottenere i documenti richiesti è suo dovere comprovare gli sforzi compiuti al

fine di ottenere la documentazione necessaria. (…) Concretamente, abbiamo

pianificato un’audizione al fine di permetterle di spiegarci meglio la sua

situazione.

Resta tuttavia la

necessità di documentare quanto già richiestole e quanto di importante emergerà

nel corso del nostro incontro” (cfr. doc. 206).

Il ricorrente ha, poi, chiesto se

fosse possibile anticipare l’incontro previsto per il 17 febbraio 2025 all’11

febbraio 2025, in ragione del fatto che “giovedì 13 febbraio dovrò

presentarmi presso la Pretura di __________, dove con tutta probabilità sarò

chiamato a scontare una pena detentiva in commutazione di una delle multe alle

quali non riesco a far fronte” (cfr. doc. 192).

In allegato, RI1 ha prodotto la

citazione della Pretura penale di Bellinzona del 29 gennaio 2025, che lo

invitava a comparire il 13 febbraio 2025 “per il pagamento della somma di

fr. 1'020.- (di cui fr. 840.- multa + fr. 180.- di spese procedurali), ritenuto

che in caso di mancato pagamento si procederà alla commutazione della multa in

pena detentiva” (cfr. doc. 202) e la multa emessa nei suoi confronti in

relazione al procedimento che lo vedeva opposto all’Ufficio federale della

dogana (cfr. doc. 203).

L’incontro presso l’Ispettorato

è, quindi, stato rinviato al 25 febbraio 2025 (cfr. doc. 190-191)

Con scritto del 26 febbraio 2025,

rilevato che il ricorrente non si era presentato il giorno prima e non aveva

preventivamente informato l’amministrazione in merito alla sua assenza,

l’Ispettorato ha nuovamente richiamato l’attenzione di RI1 su quanto prevedono

l’art. 9a cpv. 1 Laps e l’art. 68 LAS, precisando che sul formulario di

richiesta di rinnovo delle prestazioni è riportato anche quanto previsto ai

sensi dell’art. 21 Laps. Resolo attento del contenuto degli art. 36 Laps e 26

Las sulla restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, l’Ispettorato

ha invitato il ricorrente ha formulare le proprie osservazioni entro il 7 marzo

successivo (cfr. doc. 175-176).

Riguardo all’assenza al colloquio

previsto per il 25 febbraio 2025, questa Corte rileva che, sentito

successivamente dall’Ispettorato, il ricorrente ha dichiarato di avere scontato

28 giorni di pena detentiva a decorrere dal 13 febbraio 2025 (cfr. doc. 135,

rr. 24-25), come del resto emerge anche dal decreto di commutazione della multa

in pena detentiva sostitutiva emesso il 18 febbraio 2025 dalla Pretura penale

(cfr. doc. 147-149).

Contestualmente, RI1 è stato

nuovamente convocato per un incontro presso gli uffici dell’Ispettorato

sociale, per l’11 marzo successivo ed invitato a confermare la sua presenza

entro il giorno prima via mail (cfr. doc. 173).

In esito al verbale ed entro

l’ulteriore termine contestualmente assegnatogli per produrre tutta la

documentazione necessaria a verificare la sua situazione, il ricorrente (che

sentito presso l’Ispettorato ha dichiarato di non avere annunciato all’USSI i

proventi di attività varie, soggiorni all’estero, carte di debito e credito a

suo nome e relazioni bancarie a lui intestate; cfr. doc. 130-146) non ha

prodotto quanto avrebbe dovuto, né ha saputo giustificare la mancanza di alcuni

degli elementi richiestigli e meglio come emerge tanto dal “rapporto

Ispettorato – chiusura caso” del 4 aprile 2025 (cfr. doc. 112-115), quanto

ed in particolare dall’addendum del 9 aprile successivo (cfr. doc. 116-119),

redatto dopo che il ricorrente, con mail del 4 aprile 2025, ha trasmesso

all’Ispettorato ulteriore documentazione, comunque non esaustiva in rapporto a

quanto richiestogli (cfr. doc. 19-21).

Dal rapporto di chiusura del caso

del 4 aprile 2025, redatto dall’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale,

emerge che mentre beneficiava delle prestazioni Las, il ricorrente avrebbe

svolto due attività lavorative, una in Ticino (tramite la ditta individuale

“______”; “traffico di sigarette”) ed una a ______, i cui proventi non

sono stati dichiarati all’USSI. Ne risulta, inoltre, che RI1 avrebbe sottaciuto

all’amministrazione “di possedere diverse relazioni finanziarie”, per le

quali non ha, poi, prodotto, se non in parte, la documentazione richiestagli.

Vi sarebbero, inoltre, stati

viaggi all’estero non annunciati all’USSI (cfr. doc. 112-115).

Quello stesso 4 aprile, RI1 ha

trasmesso all’Ispettorato un link “dal quale poter scaricare l’intera

cartella contente i file richiesti” (cfr. doc. 19 e segg.).

Esaminata la documentazione così

trasmessa dal ricorrente, con addendum al rapporto di data 9 aprile 2025,

l’Ispettorato ha rilevato che parte della documentazione richiesta ad RI1 per

valutare la sua situazione finanziaria e personale mancava ancora all’appello.

In particolare, relativamente alla documentazione mancante per alcune carte e

relazioni bancarie, il ricorrente si è limitato a produrre le richieste di

documenti/estratti rivolte via mail ai diversi istituti, asserendo, però, di

non avere mai ricevuto risposta.

Relativamente all’attività

lavorativa negli ___________ ed al permesso di soggiorno/lavoro

conseguentemente rilasciatogli, RI1 ha trasmesso “una serie di screenshot

dal PC con ricerche sulla ditta al fine di dimostrare che la stessa non esiste

più”, ma, ha concluso l’Ispettorato, “la documentazione inviata non

permette di stabilire con sufficienti sicurezza che la relazione con il datore

sia terminata”, né dimostra “inequivocabilmente la decadenza del

permesso di lavoro” (cfr. doc. 15-18).

Con decisione del 15 aprile 2025,

l’USSI non è entrata nel merito della domanda di prestazioni Las del ricorrente

per quanto concerne il mese di febbraio 2025 (cfr. supra consid. 1.1.).

Con una seconda decisione, pure

del 15 aprile 2025, l’USSI ha applicato nei confronti di RI1 una sanzione di

fr. 300.00 per tre mesi, a far tempo da aprile 2025, in ragione del fatto che

il medesimo “non ha annunciato un reddito da attività professionale, non ha

annunciato tutte le sue relazioni finanziarie, non ha annunciato le sue assenza

all’estero, entro il termine assegnatogli non ha fornito giustificazioni valide”

(cfr. doc. 529).

Con ulteriore decisione del 17

aprile 2025, l’USSI, in ragione del fatto che “l’assenza di documentazione finanziaria

e la mancata comunicazione di permanenza all’estero non permettono di stabilire

un eventuale diritto alle prestazioni assistenziali” e che, quindi, “le

prestazioni riconosciute per il periodo 01.05.2020 - 31.01.2025 devono essere

restituite”, ha ordinato al ricorrente la restituzione di complessivi fr.

110'360.- a titolo di prestazioni ordinarie indebitamente percepite e di fr.

5'133.15 di prestazioni speciale, per un totale di fr. 115'493.15 (cfr. doc.

514-519).

Con reclamo del 18 aprile 2025,

RI1, ha sostanzialmente contestato le tre decisioni rese nei suoi confronti.

Egli ha, da un lato, ammesso di

non avere fornito tutta la documentazione richiestagli, ribadendo, però, in

relazione a quanto mancante, di avere contattato i vari istituti per procurarsi

quanto necessario senza, a suo dire, ottenere una risposta.

RI1 ha poi fatto valere o di non

avere esercitato le attività imputategli, o di non averne tratto guadagni, di

non avere dichiarato “tutte le relazioni finanziarie” riconoscendo in

tale agire “un’omissione non intenzionale, i quanto i conti non presentano

movimenti rilevanti (tranne il conto Banca ______, posto sotto sequestro dalle

autorità doganali in relazione al traffico di tabacchi (…)”, di essere

stato una sola volta negli ___________, e meglio come risulta dal suo

passaporto, che il permesso di soggiorno/lavoro negli ___________ è scaduto e

che l’attività per la quale avrebbe ivi dovuto essere attivo “risulta

inesistente come da verifica con i link forniti” (cfr. doc. 476-478).

Nessun ulteriore documento è

stato contestualmente presentato dall’allora reclamante.

Dopo che il 18 giugno 2025 RI1 ha

presentato una richiesta per un aiuto d’urgenza (cfr. doc. 44-450), l’USSI ha

nuovamente domandato al ricorrente di produrre, in particolare, la

documentazione bancaria che risultava ancora mancante e la comprova della

conclusione del rapporto di lavoro con la ______, ______ (cfr. doc. 446).

Nulla è pervenuto

all’amministrazione.

Anche a seguito della richiesta

di rinnovo delle prestazioni Las presentata il 30 luglio 2025 (cfr. doc.

387-389) il ricorrente è stato sollecitato a produrre la documentazione più

volte richiestagli (cfr. doc. 385-386) ed ancora una volta nessun ulteriore

documento è stato presentato a complemento di quanto richiesto dall’USSI.

Il 7 agosto 2025, RI1 ha

nuovamente ribadito che non gli era possibile produrre quanto sollecitatogli,

segnatamente non essendo disponibili hotline, assistenza e contatti dei vari

istituti bancari presso i quali era chiamato a procurarsi la documentazione

richiestagli (cfr. doc. 382-383).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminati gli atti di causa,

ritiene che l’operato dell’USSI, che ha deciso di non entrare nel merito della

domanda di prestazioni Las per il mese di febbraio 2025, vada approvato.

Al riguardo occorre, in primo

luogo, evidenziare che l’amministrazione ha varie volte reso attento il

ricorrente dell’importanza e del ruolo decisivo della documentazione

richiestagli al fine di determinare l’eventuale di diritto a prestazioni

assistenziali ordinarie.

Innanzitutto, sui singoli moduli

di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las è indicato che “Ogni

cambiamento della sua situazione economica e famigliare dovrà essere

debitamente documentato” (cfr. ad esempio, doc. 755-757).

In secondo luogo, le singole

decisioni con le quali nel tempo sono state riconosciute al ricorrente le

prestazioni Las riportano pure l’indicazione circa l’“obbligo di annunciare

ogni cambiamento della situazione personale o economica” e l’avvertenza “se

il richiedente non rispetto quanto richiesto l’Ufficio si riserva

l’applicazione di una sanzione (cfr. art. 9a RegLas)” (cfr., ad esempio,

doc. 751-752).

Le comunicazioni trasmesse al

ricorrente contestualmente alle decisioni con cui gli è stato man mano

riconosciuto il diritto alle prestazioni Las, poi, indicano “le rammentiamo

che il richiedente deve fornire ogni documento e informazioni necessari all’accertamento

dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla

prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto

l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della

prestazione. Se il richiedente non rispetta quanto richiesto l’Ufficio si

riserva l’applicazione di una sanzione (art. 9a RegLas)” (cfr. doc. 560,

581, 595, 631, 649, 676, 693, 750, sottolineatura della redattrice)

In secondo luogo, questa Corte

Considerandi

rileva che nel caso concreto, quando ha emesso la decisione del 2 gennaio 2025,

con la quale accordava al ricorrente le prestazioni Las per gennaio e febbraio

2025.

(cfr. doc. 556-559), l’Ispettorato si trovava confrontato alla necessità,

poi comunicata al ricorrente con mail del 13 gennaio 2025, di procedere ad un “riesame

della sua situazione”, ritenuto che dalla documentazione trasmessa il 17

dicembre 2024 dal Gruppo Inchieste Antifrode doganale dell’UDSC

all’Ispettorato, emergevano diversi “elementi” che si rivelavano “meritevoli

di approfondimenti” (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 541-544).

In particolare, nella

documentazione in questione figurano conti bancari intestati al ricorrente, con

accrediti a suo beneficio da terzi, oppure carte di credito/debito sempre

riconducibili a RI1, mai dichiarati all’USSI o, ancora, elementi nel senso di

attività svolte dal medesimo, con relativi proventi.

Elementi, questi, che nelle varie

domande di rinnovo delle prestazioni Las presentate perlomeno da aprile 2024 (e

meglio dalla prima presente nell’incarto trasmesso a questa Corte; cfr. doc.

755-757), RI1 non aveva dichiarato all’USSI, sebbene fossero atti ad influire e

modificare la sua situazione finanziaria e personale.

Richiestagli, quindi, a gennaio

2025.

la documentazione completa relativa alle relazioni bancarie a lui

intestate/riconducibili, alle carte, al permesso di soggiorno all’estero e ad

eventuali attività svolte, RI1 non ha in definitiva mai prodotto completamente

la documentazione richiestagli, non permettendo, quindi, all’USSI di

determinare concretamente il suo diritto alle prestazioni in ragione degli

elementi emersi nel dicembre 2024.

Nemmeno in sede ricorsuale, RI1

ha versato agli atti quanto richiestogli.

Anzi. Ha fatto valere di non

avere potuto produrre tutto quanto richiestogli non per “(sua) negligenza”,

ma “per mancate risposte degli istituti” o per “assenza di supporto”

da parte dell’USSI (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).

Linea, questa, che il ricorrente

ha del resto mantenuto anche successivamente alla decisione su reclamo resa nei

suoi confronti, e meglio quando ad agosto 2025 ha presentato un’ulteriore

domanda di prestazioni Las e si è visto ribadire dall’USSI la richiesta di

produrre la documentazione bancaria che a quel momento egli non aveva ancora

trasmesso all’amministrazione (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 385-389) ed ha

nuovamente ribadito che non gli era possibile produrre quanto sollecitatogli,

segnatamente non essendo disponibili hotline, assistenza e contatti dei vari

istituti bancari presso i quali era chiamato a procurarsi la documentazione

richiestagli (cfr. doc. 382-383).

Al riguardo, il TCA che

l’asserita mancata risposta da parte degli istituti rimane una mera allegazione

del ricorrente e che non appare verosimile che un istituto bancario,

sollecitato dal titolare di una relazione, non dia seguito ad una richiesta di

documentazione.

Questa Corte constata poi, a

titolo esemplificativo, che, laddove, per la ______ AG il ricorrente ha preteso

di non poter reperire i documenti richiestigli poiché “telefonicamente, mi è

stato riferito che l’unico canale per la gestione del conto è tramite

l’applicazione ______, trattandosi di una banca esclusivamente online. ______,

a sua volta, non mette a disposizione né un contatto email né un numero

telefonico visibile sul sito”, dal sito di ______ risulta indicato

l’indirizzo email di supporto, e meglio “______” (cfr.

https://www.______ nella versione consultabile il 17 novembre 2025). È inoltre

disponibile ______ Support, con assistenza AI.

Per la relazione presso ______

AG, come del resto risulta dall’addendum al rapporto di chiusura del 9 aprile

2025, è vero che l’utente ha prodotto uno scambio di mail con l’istituto nel

quale chiede di avere gli estratti conto. Ora, volendo per ipotesi di lavoro

ritenere che egli non abbia ricevuto riscontro alla del 19 marzo 2025 mail con

cui ha trasmesso all’istituto la propria carta d’identità, non risulta che RI1

non risulta avere più sollecitato in alcun modo la banca (cfr. doc. 50-53).

Per l’estratto conto della carta

di debito ______, in relazione alla quale il 4 aprile 2025 il ricorrente aveva

comunicato, tra l’altro, che “l’opzione per i contatti telefonici non è

funzionante” (cfr. doc. 19), il TCA rileva, però, che ______ dispone di due

modalità di contatto, tramite numero telefonico +_______ e chatboot (cfr. ________

17.

novembre 2025).

Per il conto Banca ______ avente

IBAN ______ ____ ____ ___ ____ 0, per il quale RI1, il 4 aprile 2025, ha fatto

valere di essersi “recato fisicamente presso una filiale Banca ______, dove

mi è stato confermato che il conto in questione non è intestato a mio nome.

Tuttavia mi è stato detto che senza una richiesta formale dell’autorità competente

da parte di una Pretura, non possono rilasciare dichiarazioni scritte. Anche la

mia richiesta email non ha ricevuto risposta” (cfr. doc. 19), il TCA rileva

che tali dichiarazioni risultano inverosimili alla luce del fatto che come

risulta dalla pagina 1/3 dell’“incarico di chiusura” in atti, il conto

______.______ del “cliente RI1” presso Banca _______ indica quale “istruzione”

il versamento esterno a beneficio del conto Banca ______ ______ ____ ____ ____

____ 0 avente quale beneficiario proprio il ricorrente (cfr. doc. 250).

Ne consegue che il comportamento

di RI1, il quale malgrado esplicita e reiterata richiesta non ha prodotto

esaustivamente la documentazione necessaria alla valutazione del suo caso,

configura una violazione del dovere di collaborare dei richiedenti l’assistenza

sociale (cfr. art. 67 e 68 Las; 43 cpv. 3 LPGA).

In simili condizioni, non avendo

dato completo seguito alle richieste dell’USSI di fornire la documentazione

relativa alla sua situazione economica e personale, il ricorrente ha impedito

all’amministrazione di verificare correttamente il suo eventuale diritto a

prestazioni assistenziali (cfr. anche STF 8C_61/2023 con cui il Tribunale

federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la STCA

39.2022.6

del 24 gennaio 2023; STCA 42.2016.23 del 15 marzo 2017; STCA

42.2016.3

del 7 novembre 2016; per un caso nel quale, invece, il TCA ha

ritenuto che il ricorrente non era stato informato delle possibili conseguenze

della mancata produzione della documentazione necessaria a verificare la sua

situazione e quindi stabilire se aveva, o meno, diritto alle prestazioni Las ed

ha quindi accolto il relativo ricorso, si veda la STCA 42.2016.19 del 14

dicembre 2016).

Di conseguenza, in mancanza della

documentazione necessaria per verificare l’effettiva situazione del ricorrente

in conseguenza di quanto emerso dalle informazioni trasmesse all’Ispettorato il

17.

dicembre 2024, a ragione l’USSI, sostanzialmente riconsiderando (rammentato

che l’amministrazione può riconsiderare una propria

decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un

controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021

del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF

8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007)

la propria decisione del 2 gennaio 2025, con decisione del 15 aprile

2025.

non è entrato nel merito della domanda di rinnovo di prestazioni

assistenziali ordinarie inoltrata dal ricorrente nel dicembre 2024 per quanto

attiene alle prestazioni di febbraio 2025.

B)

Ricorso contro la decisione su reclamo del 7 luglio 2025

2.5

Sebbene il ricorso presentato da

RI1 sia stato fatto quale “formale contestazione della decisione su reclamo

del 3 luglio 2025” - decisione, questa, che come visto concerne unicamente

la non entrata in materia per le prestazioni assistenziali di febbraio 2025 -

il ricorrente ha sviluppato anche alcune argomentazioni concernenti la sanzione

pronunciata nei suoi confronti con decisione del 15 aprile 2024 (cfr. supra

consid. 1.5.) e confermata con decisione su reclamo del 7 luglio 2025 dall’USSI,

con la quale l’amministrazione ha stabilito quanto segue:

"

(…) Preliminarmente si rileva che, non avendo il reclamante avuto

diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2025, la sanzione

non risulta essere stata applicata.

Contrariamente a

quanto indicato dal reclamante, egli ho omesso di indicare l’apertura della

ditta individuale “______”, nonché l’attività professionale quale “Operation

Manager” presso una ditta di ______ e le numerose sue relazioni finanziarie.

Egli nei numerosi formulari di rinnovo delle prestazioni assistenziali non ha

mai dichiarato quanto a lui sopra contestato. In sede di audizione di fronte

all’Ispettorato sociale ha confermato di aver annunciato all’USSI unicamente il

conto presso Banca ______.

Al reclamante,

beneficiario delle prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2019, era

infatti ben noto il suo dovere di informare l’USSI circa ogni cambiamento della

propria situazione personale ed economica. Nonostante ciò egli ha deciso di

omettere tali informazioni. L’assistito non ha fornito idonee giustificazioni e

il suo grave comportamento giustifica la sanzione, che è quindi adeguata e

proporzionata.” (cfr. doc. 415-424).

Chiamato a pronunciarsi

sulla sanzione emessa nei confronti di RI1, il TCA ricorda che l’art. 23 cpv. 1

Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non

possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole

del suo stato.

Il cpv. 2 Las enuncia che

l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.

Ai sensi dell’art. 9a del

Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):

" “1Le prestazioni assistenziali

possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle

condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;

b) il

beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;

c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le

prestazioni assistenziali sono sussidiarie;

d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di

collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione

del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni

inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le

prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le

condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in

atto;

g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura

d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne

ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.”

Giusta

l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Il cpv. 3 sancisce che la

decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza

vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente,

con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni

materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo il cpv. 4 contro la

decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 della

Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

Anche con riferimento alla

sanzione inflitta al ricorrente, questa Corte ritiene che l’operato dell’USSI,

che ha a più riprese ricordato al ricorrente quanto previsto dal citato art. 9a

Reg.Las (cfr. supra consid. 2.3.), vada tutelato.

L’istruttoria ha infatti

permesso di concludere che il ricorrente - per esempio e come del resto egli

stesso, non da ultimo sentito a verbale l’11 marzo 2023, ha ammesso - non aveva

annunciato all’USSI il conto presso Banca ______ (“sequestrato dalle

autorità doganali”), “aperto per l’importo di sigarette”, “utilizzato”

da RI1 “anche per le mie spese personali”, per il quale egli disponeva

di almeno una carta di credito e di una di debito (cfr. doc. 137).

Ancora, il ricorrente ha

dichiarato di avere commesso un “errore (…) nel non aver riferito all’USSI”

dell’esistenza della carta prepagata ______ (cfr. doc. 138) e di avere taciuto

l’esistenza del “conto legato alla Banca ______ di ______” “in quanto

vi transitavano pochi soldi” (cfr. doc. 138).

RI1, poi, ha dichiarato di

“non avere voluto” dichiarare il conto relativo alla ________ nr. ____

____ ____ ____, “emessa da una banca tedesca che si chiama ______”,

utilizzato dal ricorrente per “dirottare su altri conti i proventi del

commercio di sigarette”, poiché il conto in questione era “legato ad

un’attività illecita” (cfr. doc. 139), eccetera (cfr. supra consid. 2.3.)

Le asserzioni ricorsuali

secondo cui “ho dichiarato i conti a mia disposizione e giustificato quelli

utilizzati da mio zio, in cui io fungevo solo da prestanome”, non ne

soccorrono a posizione.

Analogamente

vale per quanto concerne il mancato annuncio di soggiorni all’estero, ritenuto

come è il ricorrente stesso ad avere indicato, per esempio, che “avrei

potuto annunciare la visita presso i parenti in ______” (cfr. doc. 134),

che negli ___________ “se non sbaglio vi sono stato 2 volte”, che

peraltro “entrambe le volte ho beneficiato dell’aiuto di mio zio per il

viaggio in aereo così come per il soggiorno” (cfr. doc. 136) e che dal suo

passaporto (peraltro emesso a marzo 2023 e, quindi, forzatamente silente su

eventuali viaggi precedenti, in particolare alla volta degli ___________)

risulta ch’egli si è recato all’estero perlomeno a gennaio 2024 (cfr. doc.

81-83).

Il tutto ricordato,

peraltro, che dal decreto d’accusa _______ del 20 luglio 2021, cresciuto in

giudicato, emerge che il ricorrente è stato condannato per infrazione alla LF

legge sugli agenti terapeutici in relazione a “sciroppi per la tosse”

che ha importato dalla ________ (cfr. doc. 151-152).

Infine,

il ricorrente pretende che “né con ______ né con ______ vi era attività

effettiva”.

Ora, RI1, sentito a verbale

l’11 marzo 2025, in relazione alla ______ ha dichiarato “circa nel 2022 mio

zio ______ mi ha proposto di aprire una società in Ticino (ditta individuale)

per rendere verosimile l’importazione e la commercializzazione di tabacchi e

affini lavorati all’estero. Concretamente io o registrato la ditta individuale

con pochi franchi ed accompagnavo mio zio per i negozi del ______, in quanto

mio zio no parla l’italiano, per proporre la commercializzazione dei prodotti

inoltre mi sono occupato di creare il sito internet per la vendita online, la

preparazione dei pacchi e la relativa spedizione. Mio zio che risiede in ______

comprava le sigarette nei duty free shop e li importava senza dichiarazione

doganale (…)” (cfr. doc. 135) ed ha, poi, aggiunto, alla domanda a sapere

che natura avessero alcuni accrediti sul conto presso Banca ______, che si

trattava di “persona che hanno acquistato sigarette da me” (cfr. doc.

144).

Ne consegue che né le

relazioni bancarie ulteriori rispetto a quella ove veniva corrisposta la

prestazione Las mensile, né le rispettive carte di credito/debito, né i

soggiorni all’estero, né i guadagni tratti da attività non annunciate sono mai

stati segnalati all’USSI.

E questo nonostante il ricorrente

fosse al corrente di dover comunicare all’USSI ogni cambiamento della sua

situazione personale e finanziaria (cfr. le avvertenze presenti sulle singole

richieste di rinnovo delle prestazioni riprese supra consid. 2.3. e 2.4.).

Il comportamento del

ricorrente, che ha taciuto tutti gli elementi suindicati, risulta in contrasto

con quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. supra consid. 2.2.) e ricade

peraltro nel campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1 lett. e Reg.Las (cfr.

supra).

In

proposito cfr. pure p.to F.2. delle linee guida CSIAS.

Nella presente fattispecie,

si giustificava, di conseguenza, la riduzione, quale sanzione, delle

prestazioni assistenziali, peraltro poi non applicata nei confronti di RI1 in

quanto il medesimo non ha più beneficiato di prestazioni Las successivamente a

gennaio 2025.

2.6

Alla luce

di tutto quanto precede, le decisioni su reclamo del 3 e del 7 luglio 2025

meritano conferma.

2.7

Per completezza, il TCA rileva, da

ultimo, che il ricorrente in sede ricorsuale non contesta l’ulteriore decisione

su reclamo resa nei suoi confronti il 4 luglio 2025.

Mediante tale provvedimento,

l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione emesso nei confronti del

ricorrente il 17 aprile 2025 (per le prestazioni indebitamente percepite dal

maggio 2020 al gennaio 2025, per totali fr. 115'493.15; cfr. doc. 487-492) poiché,

essenzialmente, RI1 “non ha mai annunciato all’USSI né i conti in suoi

possesso né le attività lavorative da lui svolte” e “le prestazioni

assistenziali mensili versate” al medesimo “per il periodo dal mese di

maggio 2020 al mese di gennaio 2025 erano state calcolate, nelle relative

decisioni, non tenendo in considerazione le informazioni emerse in sede di

istruttoria da parte dell’Ispettorato sociale. Nonostante all’interessato siano

state richieste tutte le informazioni per poter ricalcolare il corretto diritto

alle prestazioni assistenziali, egli non vi ha provveduto. Ne consegue che

l’USSI, non potendo stabilire il diritto dell’interessato alle prestazioni assistenziali,

ha correttamente rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la

decisione del 17 aprile 2025 tramite ordine di restituire le prestazioni

assistenziali a lui versate per complessivi CHF 115'493.15” (cfr. doc.

425-435).

RI1, come detto, non contesta la

decisione su reclamo del 4 luglio 2025, limitandosi a chiederne la sospensione.

In concreto, questa Corte ricorda che nella decisione su reclamo del 4 luglio

2025, l’USSI si è impegnato ad attivare d’ufficio la procedura inerente il

condono (cfr. consid. H della decisione su reclamo del 4 luglio 2025; doc.

434).

2.8

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27

gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid.

2.13

; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29

settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e

STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF,

congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,

8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid.

2.14

, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti