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Decisione

42.2025.36

A ragione l'USSI ha negato il rimborso,a titolo di prestazione speciale,delle spese di trasloco relative al cambiamento di appartamento.Ric.ha disdetto prec.contratto di locazione senza informare prima l'amm. Non sussistono valide ragioni che giustifichino mancata rich. di autorizz. al trasferimento

10 dicembre 2025Italiano30 min

______, cfr. doc. 79), dove il ricorrente abita dal 1° ottobre 2025 (cfr. estratto relativo all’insorgente del

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.36

rs

Lugano

10 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su reclamo del 31

luglio 2025 emanata da

Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento,

6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI1 (__.__.____) è al beneficio

dell’assistenza sociale dal dicembre 2009 e ha percepito complessivamente fino

al 1° luglio 2025 fr. 343'482.75 (cfr. doc. 66).

1.2. Il 2 giugno 2025 RI1 ha comunicato

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), da una parte, di

aver disdetto il contratto di locazione relativo al suo appartamento in Via

______ a ______ concluso per cinque anni dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre

2025, poiché “sin dall’inizio della locazione vi erano e ci sono continui e

molesti rumori, oltre a diversi tentativi di scasso nello stabile e del mio appartamento”.

Dall’altra, di avere trovato un

altro appartamento con pigione mensile di fr. 1'265.--, spese incluse, dal 1°

ottobre 2025.

Il medesimo ha, quindi,

sottoposto all’amministrazione la bozza del nuovo contratto, chiedendo una

conferma al fine della stipula dello stesso (cfr. doc. 78).

1.3. Con decisione del 5 giugno 2025 l’USSI,

attentamente esaminata la situazione dell’interessato, ha stabilito,

considerato che non si giustificava il trasferimento in un nuovo appartamento,

di non poter rilasciare alcuna prestazione a copertura di eventuali spese per

il pagamento del deposito di garanzia e/o per il trasloco (cfr. doc. 77=136).

1.4. Il 6 giugno 2025 RI1 ha interposto

reclamo, facendo valere quanto segue:

" (…) Come

già scritto nella mia raccomandata del 02.06.2025, ho già inoltrato regolare

disdetta del mio contratto di locazione attuale, valido dal 01.10.2020 al

30.09.2025. Fin dall’inizio vi sono state continue e ripetute molestie

dovute ai vicini di casa, che prendevano a calci la porta del mio appartamento,

davano colpi ai muri, c’erano strilli e urla costanti, e suonavano il mio

campanello ripetutamente e con insistenza. Ho fatto reclamo all'amministrazione

dello stabile, ma ciò non è servito a nulla. Inoltre ci sono stati tentativi di

scasso della porta nello stabile e pure del mio appartamento, essendo la

maniglia della mia porta stata forzata da terzi.

Ho quindi trovato un altro appartamento che rientra nei vostri

parametri riguardanti le direttive delle prestazioni 2025 per una persona, con

una pigione mensile di fr. 1265.- spese incluse.

L'amministrazione del nuovo appartamento, ______ SA, accettano

inoltre l'assicurazione Swisscaution, che ho già ora, per cui non c'è nessun

costo per il deposito garanzia, ed il contratto partirebbe dal 01.10.2025.

Inoltre non chiedo alcuna prestazione per il mobilio.

In base a queste valide motivazioni, vi chiedo quindi la

conferma per l'appartamento da me proposto e chiedo il riconoscimento delle

prestazioni per il trasloco non avendo un mezzo di trasporto privato, e che

sono riconosciute ogni 5 anni e per un massimo di fr. 1000.- per una persona,

sempre in base alle vostre direttive. (…)" (Doc. 69=128)

L’interessato ha confermato il

proprio reclamo contestualmente a uno scambio di messaggi di posta elettronica

intercorsi dal 16 al 20 giugno 2025 con la Capo servizio dell’USSI a seguito

del preavviso negativo riguardante il cambiamento di appartamento (essendo il

costo della pigione previsto nel nuovo contratto di locazione superiore a

quello valido a quel momento) formulato dall’operatrice socio-amministrativa

dell’USSI il 13 giugno 2025 (cfr. doc. 57-61; 64-65).

1.5. L’USSI,

il 31 luglio 2025, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato

il provvedimento del 5 giugno 2025. Al riguardo è stato indicato:

" (…) Nel

caso concreto, è pacifico che il signor RI1 abbia dato disdetta ordinaria del

proprio appartamento senza informare preventivamente I'USSI né richiederne

l'autorizzazione.

Le affermazioni del reclamante circa il motivo della disdetta non

possono essere seguite. Per quanto riguarda i problemi con i vicini, agli atti

risulta solamente un'e-mail scritta all'amministrazione il 6 novembre 2023

senza ulteriori segnalazioni recenti né documentazione aggiuntiva che comprovi

il persistere o l’aggravarsi della situazione. Inoltre, relativamente alle

tentate effrazioni non risultano segnalazioni o denunce formali presso le

autorità di polizia.

Considerato quindi che, oltre a non aver preventivamente informato

l'Ufficio del desiderio di voler cambiare appartamento, non esiste nessuna

comprovata oggettiva necessità al trasferimento e che la nuova pigione presenta

dei costi alloggiativi più alti di quella attuale (CHF 1'265.- a fronte di una

spesa attuale di CHF 890.-), a ragione l'USSl non ha ritenuto giustificato il

cambio di domicilio.

Di conseguenza quindi, le spese relative al trasloco non possono

essere riconosciute. (…)" (Doc. A1)

1.6. Contro

la decisione su reclamo del 31 luglio 2025 RI1, il 7 agosto 2025, ha inoltrato

un ricorso, nel quale ha chiesto il riconoscimento di una prestazione speciale

per far fronte alle spese di trasloco e ha addotto:

" (…) In

data del 02.06.2025 ho inviato all’USSI la bozza del contratto di locazione di

un nuovo appartamento, in quanto in quello attuale (contratto valido dal

01.10.2020 fino al 30.09.2025) oltre ad aver avuto vicini di casa molto

molesti, per cui li avevo segnalati all'amministrazione, invano; ci sono pure

stati dei tentativi di scasso sia nel palazzo, che nel mio appartamento,

ragione per la quale ho inoltrato regolare disdetta. In data del 05.06.2025 mi

hanno rifiutato le prestazioni speciali per il trasloco.

In data del 06.06.2025 ho quindi fatto ricorso contestando la

cosa, visto che in base alle direttive l'USSI riconosce i costi di trasloco ogni

5 anni, ed il nuovo contratto di locazione ha inizio in data del 01.10.2025, ho

anche fatto loro presente che non ho un mezzo di trasporto privato, e che non

ci sono costi aggiuntivi per il deposito di garanzia in quanto ho

l'assicurazione Swisscaution.

In seguito ho provveduto a dare loro evidenza delle problematiche

dell'attuale appartamento, inviando loro foto dello scasso nello stabile, così

come pure l'email inviata all'amministrazione, relativa ai vicini di casa

molesti. Ma secondo loro non sono prove sufficienti. Non so, c'è forse una soglia

minima di email che avrei dovuto inviare? Il cambio d'appartamento è dovuto a

questi validi motivi da me documentati, e non per uno sfizio.

In relazione ai tentativi di scasso, l’USSI fa notare come non ho

inoltrato denunce formali presso le autorità di polizia.

In primo luogo perché non cambia il fatto che nello stabile in cui

abito ora ci sono problematiche, per cui ho appunto chiesto il cambio, e in

ogni caso avrei dovuto fare una denuncia contro ignoti che quasi sicuramente

non avrebbe portato a nulla, per cui di fatto non avrebbe risolto il problema.

Io li ho preavvisati del cambio e ci sono valide motivazioni per

cui ho inoltrato la disdetta.

Se avessi avvisato l’USSI un anno prima per esempio, significa

allora che avrebbero riconosciuto le prestazioni per il trasloco?

L'USSI fa altresì notare come i costi d'affitto siano più alti di

quello attuale, ma è pure ovvio che nel 2025 qualsiasi appartamento ha costi

più alti, motivo per cui le disposizioni riguardanti gli importi delle

prestazioni degli affitti sono stati alzati, ed il nuovo appartamento rientra

pienamente nei parametri. È altrettanto vero che ho dovuto accettare l'appartamento

che mi è stato offerto in locazione, per cui non ho avuto scelta in quanto era

l'unico.

In data del 04.08.2025 mi è stato confermato telefonicamente dalla

signora ______ che le spese d’affitto di fr. 1265.- mensili mi vengono

riconosciute, ma non i costi di trasporto, necessari al cambio di appartamento.

(…)" (Doc. I)

1.7. Nella sua risposta del 19 agosto

2025 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Fatti

1.8. Il

20 agosto 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Litigioso è il rifiuto di

rimborsare, a titolo di prestazioni speciale, le spese di trasloco relative al

cambiamento di appartamento da ______ (Via ______; cfr. doc. 267), il cui

contratto di locazione è stato disdetto per il 30 settembre 2025, a ______ (Via

______, cfr. doc. 79), dove il ricorrente abita dal 1° ottobre 2025 (cfr. estratto relativo all’insorgente del

sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del

Cantone Ticino; Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione

dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL

144.100).

2.2. L’intervento della

pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di

modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr.

FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1°

febbraio 2003.

Questi

cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26

giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in

vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il

1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche

della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU

40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

Considerandi

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4

Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in

provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali

propriamente dette (art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,

10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la

durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono

commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle

situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17

cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri

qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono

destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

L'art.

20.

Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione

sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno

specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere

versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli

arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in

termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il

loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di

bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando

il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid.

2.9.-2.10.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14

pag. 59 segg.).

L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un

elenco di prestazioni non esaustivo.

In effetti la lista di

prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che

significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

2.5

L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite

tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale.

Le

linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale -

CSIAS al p.to C.6.6. cpv. 2 enunciano che in caso di

trasloco sono di norma prese a carico le spese necessarie, in particolare per

un veicolo a noleggio o per lo smaltimento degli ingombranti. Le spese delle

ditte di trasporto e di pulizia sono prese a carico solo in casi motivati.

Dal

canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 emesse dal Dipartimento della

sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 43 del 27 dicembre 2024

pag. 368 segg.) ai p.ti 4 e 4.2.b prevedono:

"

4.

Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a

coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le

sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o

rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate

all’estero.

Il beneficiario deve richiedere all’USSI/URAR subito o al più

tardi entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i

relativi giustificativi dettagliati.

(…)

4.2

Prestazioni speciali

Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi

supplementari, legati ad esempio al trasloco, al mobilio e al deposito di

garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un

nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI/URAR, precisando i motivi

del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo

previsto quale deposito di garanzia. L’USSI/URAR può riconoscere questi costi,

così come quelli relativi all’acquisto di mobilio, unicamente se sono stati

oggetto di una richiesta formale preventiva. Tali richieste, che devono essere

debitamente documentate e motivate, devono rientrare nelle seguenti casistiche:

· una comprovata

necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività

lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia

economia domestica oppure;

· una riduzione dei costi

della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;

· altri motivi comprovati,

segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni

alternative.

Le richieste inerenti il mobilio che non dipendono dalla modifica

del domicilio devono comunque essere richieste preventivamente e validate

dall’USSI/URAR secondo i criteri ripresi sopra.

Le singole prestazioni per l’alloggio sono riconosciute per

l’unità di riferimento entro i limiti temporali e di spesa indicate nelle

lettere a – d.

Se nell’abitazione o appartamento convivono altre persone che non

fanno parte dell’unità di riferimento del richiedente, per definire il limite

di spesa viene considerato il numero totale delle persone che occupano

l’abitazione; la prestazione è in seguito concessa fino ad un massimo pari alla

quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.

(…)

b. Trasloco

La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se

il cambio domicilio è previamente autorizzato dall’USSI/URAR (vedi disposizioni

generali). Il contributo è riconosciuto con i seguenti importi massimi:

· per unità di riferimento

quale persona sola: fino ad un massimo di 1’000 franchi;

· per unità di riferimento

di due persone: fino ad un massimo di 1’500 franchi;

· per ogni persona

supplementare: 300 franchi fino ad un massimo di 3’000 franchi. (…)"

2.6

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137

consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023

del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.

3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF

8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024

del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;

STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio

2022.

consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella

Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF

118.

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Dalle

Direttive cantonali concernenti i costi supplementari connessi al trasferimento

in un nuovo appartamento menzionate al consid. 2.5. si evince, da un lato, che

l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali

speciali delle spese riguardanti l’alloggio, e meglio il deposito di garanzia

per l’appartamento, i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e

per l’assicurazione RC ed economia domestica.

Dall’altro,

che per poter beneficiare, in particolare, dell’assunzione dei costi relativi

al trasloco è, però, indispensabile che l’USSI abbia previamente autorizzato il

cambio domicilio sulla base di una domanda che precisi i motivi del

cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto

quale deposito di garanzia.

La

condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare al trasferimento in un

nuovo appartamento da parte dell’amministrazione imposta a coloro che

desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti

all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei motivi del

cambiamento e dei costi, così da limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio,

fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di

evitare che questi ultimi - i quali si trovano già in una difficile situazione

finanziaria - concludano contratti di locazione con pigioni elevate e

conseguentemente si indebitino, ossia debbano sostenere una spesa che non potrà

essere assunta totalmente dall’USSI (giusta l’art. 22 lett. c Las, ai fini

della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto

maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto

dall’art. 9 Laps. Secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a e b Laps per le unità di

riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino a

un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.

Per

le unità di riferimento composte di due persone si tiene conto di una spesa per

l’alloggio fino a un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, mentre

per le unità di riferimento composte da più di due persone è computato al

massimo l’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%; per quanto concerne gli importi

massimi validi per agli anni 2023, 2024, e 2025 cfr. STCA 42.2024.41 del 27

gennaio 2025 consid. 2.5.; STCA 39.2025.5 del 30 ottobre 2025 consid. 2.4., non

ancora cresciuta in giudicato).

2.8

Nella presente evenienza dalle

carte processuali si evince che il ricorrente, nel maggio 2020, ha concluso con

______ SA, rappresentante dei locatori, un contratto di locazione relativo a un

appartamento di 1 e ½ locali in Via ______ a ______, valido dal 1° ottobre 2020

con possibilità di disdetta la prima volta per il 30 settembre 2025 con

preavviso di tre mesi. La pigione è stata pattuita in fr. 790.-- mensili (fr.

9'480.-- annui), oltre a fr. 100.-- al mese (fr. 1'200.--all’anno) di spese

accessorie (cfr. doc. 267).

Nel calcolo delle prestazioni

assistenziali ordinarie spettanti all’insorgente l’USSI ha, di conseguenza,

computato, a decorrere dal mese di ottobre 2020, l’ammontare di fr. 10'680.--

(fr. 9'480 + fr. 1'200) quale spesa per l’alloggio.

Ciò risulta, segnatamente, dalle

tabelle di calcolo delle decisioni riguardanti i periodi gennaio – marzo 2025,

aprile 2025, maggio 2025, giugno – agosto 2025 emesse dalla parte resistente il

2.

gennaio 2025, il 25 marzo 2025, il 22 aprile 2025, il 21 maggio 2025 e l’8

luglio 2025 (che ha annullato e sostituito il provvedimento del 21 maggio 2025

per i mesi di luglio e agosto 2025), con le quali quest’ultima ha riconosciuto

al ricorrente una prestazione ordinaria di fr. 1'951.-- mensile (cfr. doc.

263-266; 215-218; 195-198; 167-170; 51-54).

All’inizio del mese di giugno

2025.

l’insorgente ha informato l’amministrazione di avere disdetto il contrato

di locazione menzionato per il 30 settembre 2025 e di avere trovato un nuovo appartamento

(cfr. doc. 78; consid. 1.2.).

Egli ha allegato la bozza del

nuovo contratto da cui emerge che la locazione concerne un’abitazione di 2 e ½

locali sita in Via ______ a ______ con inizio dal 1° ottobre 2025 e prima

scadenza per la disdetta al 30 settembre 2028 con preavviso di tre mesi. Il

canone mensile è di fr. 1'100.-- al mese, oltre a fr. 165.-- di acconto spese

mensile (cfr. doc. 78-80).

Il ricorrente, nello scritto del

2.

giugno 2025, ha chiesto all’USSI una conferma al fine di perfezionare il

nuovo contratto di locazione (cfr. doc. 78).

L’amministrazione, con decisione

del 5 giugno 2025, l’ha però rifiutata, negando che il trasferimento

nell’appartamento di ______ fosse giustificato (cfr. doc. 77=136; consid.

1.3.).

Con decisione su reclamo del 31

luglio 2025, l’USSI ha respinto il reclamo inoltrato dall’insorgente e tendente

ad ottenere l’avallo del nuovo contratto di locazione e, conseguentemente, il

riconoscimento delle spese di trasloco, non avendo un mezzo privato (cfr. doc.

69=128; consid. 1.4.), considerando, da un lato, il fatto che il medesimo non

l’avesse preventivamente, ossia prima di disdire il precedente contratto di

locazione, informato di voler cambiare abitazione.

Dall’altra, che “non esiste

nessuna comprovata oggettiva necessità al trasferimento e che la nuova pigione

presenta dei costi alloggiativi più alti di quella attuale” (cfr. doc. A1;

consid. 1.5.).

2.9

Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che le Direttive riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025 prevedono che la spesa

per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni a condizione che il cambio domicilio

sia previamente autorizzato dall’USSI (cfr. consid. 2.5.; 2.7.).

In concreto il ricorrente ha sì

inviato la bozza del nuovo contratto all’amministrazione antecedentemente alla

relativa conclusione (cfr. consid. 2.8.).

Tuttavia egli ha disdetto il

contratto di locazione dell’appartamento di 1 e ½ locali a ______ (con canone

locativo di fr. 790.-- al mese, oltre alle spese accessorie di fr. 100.--

mensili; cfr. consid. 2.8.) concluso nel 2020 senza informare prima l’USSI

delle sue intenzioni, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista

nel nuovo appartamento e l’importo del deposito di garanzia (cfr. consid. 2.5.).

Dalla bozza del nuovo contratto emerge,

altresì, che la locazione concerne un’abitazione sita in Via ______ a ______

più ampia rispetto a quella di ______ (2 e ½ locali invece di 1 e ½) e con una

pigione e spese (fr. 1'100.-- al mese, oltre a fr. 165.-- di acconto spese

mensile; cfr. doc. 78-80) più elevate.

È vero che l’insorgente ha

affermato di aver disdetto il contratto di locazione relativo all’appartamento a ______ a causa di problematiche connesse ai

vicini di casa molesti e di tentativi di scasso nello stabile e nel suo

appartamento (cfr. doc. 78; 69=128; I; consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.).

È altrettanto vero, però, che tali

questioni non risultano a tal punto gravi da costituire delle valide ragioni

per non avere richiesto l’autorizzazione all’USSI di cambiamento di abitazione.

In effetti agli atti, come

osservato dall’amministrazione e non smentito dall’insorgente (cfr. doc. A1;

III; consid. 1.5.), risulta unicamente un messaggio di posta elettronica

inviato dal ricorrente alla ______ SA, rappresentante dei locatori, il 6

novembre 2023, in cui ha indicato:

" abito

nella palazzina di Via ______ a ______. Il numero del mio interno è il ___, al

______ piano. Nell’appartamento vicino al mio, abita la famiglia ______. Gli

amici della figlia continuano a prendere a calci la porta del mio appartamento,

suonare il mio campanello, e disturbano in maniera continua e deliberata, nonostante

gli abbia detto più volte di smettere. Sono ragazzini minorenni, ma questo non

li giustifica a disturbare la quiete altrui, per non dire di peggio. Ho un

contratto con voi, in cui figurano determinate condizioni, che non vengono

rispettate. La madre, ______, è la persona adulta e quindi responsabile. Che

lei sia presente o meno mentre ciò avviene, e che lei sia capace o meni di

educarli, non è un problema mio. Vi chiedo quindi di mandare loro un avviso

al riguardo.” (Doc. A4)

Non sono state formulate ulteriori

reclamazioni, né hanno avuto luogo denunce o querele in relazioni ai tentativi

di scasso e ai danni pretesi.

È, peraltro, utile evidenziare

che l’art. 256 cpv. 1 CO prevede che il locatore deve consegnare la cosa nel momento

pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenerla tale per la

durata della locazione.

In particolare se l’uso della

cosa, così come è stato concordato, risulta diminuito o perturbato dal

comportamento da parte di terzi, segnatamente degli altri occupanti

dell’immobile (violenze, emanazioni nocive, rumori, minacce, ecc.) la cosa è

difettosa. Tale obbligo sussiste anche se il locatario dispone di mezzi di

difesa propri (cfr. STF 4C.39/2003 del 23 aprile 2003 consid. 4.; Pierre Tercier, Laurent Bieri,

Blaise Carron, Les contrats spéciaux, Zurigo 2016, n. 1725;

David Lachat, Le bail à loyer, 2008, pag. 216 e 218 seg.).

In una sentenza

4A_208/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 3.1. il Tribunale federale ha

precisato:

" (…) Conformément à l'art. 256 al. 1 CO,

le bailleur doit délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel

elle a été louée, puis l'entretenir dans cet état.

Cette obligation du bailleur permet de cerner la notion du défaut, dès lors que

celui-ci n'est défini ni à l'art. 258 CO s'appliquant

aux défauts originels, ni aux art. 259a ss CO énumérant

les droits du locataire en cas de défauts subséquents. Il y a ainsi défaut

lorsque l'état réel de la chose diverge de l'état convenu, c'est-à-dire lorsque

la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou sur

laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état

approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2 p. 347 et les références). (…)"

Pertanto l’insorgente, qualora il

disturbo causato dai vicini non fosse più stato oggettivamente moderato e

avesse, invece, superato una misura accettabile, avrebbe dovuto in prima

battuta e in modo sistematico rivolgersi all’amministrazione dello stabile al

fine di fare cessare perlomeno i rumori e gli altri disagi menzionati, e non

limitarsi a inviare un solo messaggio di posta elettronica nel novembre 2023

per poi attendere in modo inattivo fino a fine maggio / inizio giugno 2025,

quando ha disdetto il contratto di locazione.

Non va, del resto, dimenticato

che ai sensi dell’art. 259a CO:

" 1 Se sopravvengono difetti della cosa che

non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell’uso

pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore:

a. l’eliminazione del difetto;

b. una riduzione proporzionale del corrispettivo;

c. il risarcimento dei danni;

d. l’assunzione della lite contro un terzo.

2.

Il conduttore di un

immobile può inoltre depositare la pigione."

In simili condizioni occorre

concludere che a ragione la parte resistente non ha riconosciuto le spese di

trasloco fatte valere dal ricorrente.

2.10

Stante quanto precede, la decisione

su reclamo del 31 luglio 2025 impugnata deve essere confermata.

2.11

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie

(cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27

gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.17.; STCA

42.2023.45

del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre

2023.

consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA

42.2022.100

del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,

sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3

luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto .

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti