42.2025.37
Ricorso per ritardata giustizia irricevibile. Ricorrente, di nazionalità CH, nei termini assegnati, non ha tradotto in italiano la propria impugnativa inoltrata in lingua tedesca. Egli, in altra procedura dinanzi a TCA, aveva invece prodotto anche una versione in italiano del ricorso in tedesco
24 novembre 2025Italiano16 min
Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.37
rs
Lugano
24 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia del 7 agosto
2025 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 42.2025.34 del 12
agosto 2025 questa Corte ha ritenuto il ricorso per denegata/ritardata
giustizia inoltrato il 24 luglio 2025, in lingua tedesca con annessa versione
in italiano, da RI 1 (nato il __________ 1997 e di nazionalità svizzera) nei
confronti del Municipio di __________ - Ufficio intervento sociale irricevibile, in quanto quest’ultimo non è l’autorità competente a emettere una decisione in
materia di assistenza sociale secondo la Las, né in ambito di aiuto in
situazioni di bisogno (art. 12 Cost.), bensì lo è l’Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento (USSI) in applicazione, in particolare, degli art.
60 Las e 1 e 2 cpv. 1 Reg.Las.
Il TCA ha precisato che l’impugnativa
si rivelava inammissibile anche volendo considerare che l’insorgente avesse
postulato l’emanazione da parte del Comune di __________ di un nuovo
provvedimento riguardante le prestazioni comunali in ambito sociale in
applicazione del relativo Regolamento comunale (l’interessato aveva già
beneficiato dell’importo di fr. 300.-- nel mese di maggio 2025 come
sostentamento d’urgenza e della somma di fr. 500.-- nel mese di luglio 2025 a
titolo eccezionale quale aiuto d’urgenza trattandolo come caso di rigore in
attesa che il medesimo inviasse una richiesta di rinnovo delle prestazioni
assistenziali all’USSI, il quale gli aveva corrisposto delle prestazioni
ordinarie per i mesi di maggio e giugno 2025 di fr. 2'586.-- mensili).
Da
un lato, sia il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las (secondo cui il Comune può
assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste
puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione
momentanea di bisogno) che dell’art. 3 del Regolamento comunale sull’aiuto
sociale (il quale prevede che le prestazioni comunali possono essere erogate a
determinate condizioni) sono, tuttavia, formulati in modo potestativo.
Dall’altro,
in ogni caso, l’art. 20 del Regolamento comunale contempla il diritto di
reclamo contro la decisione di un servizio dell’amministrazione comunale al
Municipio, nonché il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni
del Municipio.
Del
resto anche l’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio
di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo,
a meno che la legge non disponga altrimenti.
Ex
art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm),
applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 213 cpv. 3 LOC, poi, può essere
interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente
l'emanazione di una decisione impugnabile.
Il ricorso per denegata/ritardata
giustizia in esame, volendo ritenere che il ricorrente avesse chiesto un aggiuntivo
aiuto puntuale comunale alfine di sopperire a una situazione di disagio
finanziario momentaneo (cfr. art. 1 Regolamento comunale), è stato,
conseguentemente, considerato irricevibile per mancanza di competenza ratione
materiae.
Il TCA non ha trasmesso gli atti
all’autorità amministrativa competente, siccome dagli scritti dell’insorgente
non si è evinta una chiara volontà di postulare ulteriori prestazioni comunali
in ambito sociale, È stato, comunque, sottolineato che al ricorrente restava ad
ogni modo la facoltà di interporre ricorso per denegata/ritardata giustizia ex
art. 67 LPAmm.
Con giudizio 8C_468/2025 del 9
ottobre 2025 il Tribunale federale ha considerato inammissibile il ricorso di RI
1 contro la sentenza 42.2025.34 del 12 agosto 2025.
1.2. RI 1, nel frattempo, il 7 agosto
2025, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM),
tramite posta elettronica, due scritti in lingua tedesca con oggetto “(…)
Verzögerungsrüge gemäss Art. 29 Abs. 1 BV i.V.m. Art. 6 EMRK -
Existenzsicherung und Akteneinsicht” nei confronti dell’amministrazione
(USSI) (cfr. doc. I; Ibis).
1.3. L’11 agosto 2025 il TRAM ha
trasmesso gli scritti di cui al precedente considerando a questa Corte per
competenza ed evasione, comunicando tale invio all’interessato (cfr. doc. II).
1.4. Con decreto del 12 agosto 2025, costatato che il ricorso non
ossequiava i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause
davanti al TCA del 6 aprile 1961 - Lptca -, e meglio era stato redatto in
lingua tedesca, il presidente del TCA ha assegnato al ricorrente un termine di
15 giorni per presentare la traduzione dell’impugnativa in lingua italiana
(ricordando che il ricorso deve contenere a. una concisa esposizione dei
fatti; b. una breve motivazione; c. le conclusioni del ricorrente e che deve
essere firmato in originale), con l’avvertenza che, trascorso
infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (doc.
III).
1.5. Il 10 settembre 2025, rilevato che
nel termine di 15 giorni il ricorrente non ha proceduto nei suoi incombenti
(cfr. consid. 1.4.), né ha scusato la propria omissione, il presidente
del TCA ha assegnato un ultimo termine perentorio di 10 giorni per inviare
la traduzione del ricorso in lingua italiana con la comminatoria che, in caso
contrario, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. doc. IV).
L’insorgente non ha dato seguito
a quanto richiestogli.
considerato in diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Conformemente al principio di
territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.), i Cantoni possono imporre la loro lingua
ufficiale quale lingua della procedura giudiziaria e imporre alle parti la
traduzione degli atti di procedura redatti in un’altra lingua, seppur in una
delle lingue ufficiali della Confederazione (cfr. Commentaire romand LPGA – Jean Métral, art. 61 LPGA n. 37; STFA I 438/05 del 23 settembre 2005; STCA
38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.2.).
L’art. 3 Lptca prevede che l’atto
di ricorso debba essere redatto in lingua italiana.
2.3. Secondo la giurisprudenza federale
Fatti
i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono
essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102
Ia 36 seg.).
In una sentenza del 13 aprile
1993, pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217, la nostra Massima Istanza ha
stabilito:
" il
principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura
giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che
vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - né al
diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle
disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett.
a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H.
pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64;
cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989
nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e
Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere
di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con
le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera
neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo,
dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole
addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto
ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)".
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 1P.693/2001 del 16 gennaio 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 296-298, e in una sentenza C 166/03 del 2 settembre 2003.
In un giudizio I 438/05 del 23
settembre 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha rilevato:
" nulla muta
infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui
l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il tenore degli
scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,
a questo proposito va infatti ricordato che
nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che garantisce
essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio
della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui non realizzati, non
esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che
non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure DTF
121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed.,
Berna 1999, pag. 145 seg.)"
Da una sentenza 1P.749/2005 /biz emanata
dall’Alta Corte il 12 gennaio 2006 emerge peraltro:
" (…) le
lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e
l'italiano, il romancio essendo lingua ufficiale nei rapporti con le persone di
lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.);
che secondo l'art. 70 cpv. 2 Cost. i
Cantoni designano le loro lingue ufficiali: nei rapporti con le autorità, la
libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna,
è limitata dal principio della lingua ufficiale (cosiddetto principio della
territorialità; vedi DTF 122 I 236 consid. 2 e
riferimenti, 121 I 196 consid. 5, 83 III 56);
che, infatti, chi si trasferisce in un
altro territorio linguistico deve assumerne, di massima, le conseguenze che ne
derivano, per cui l'interessato deve rivolgersi alle autorità cantonali
servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 122 I 236 consid. 2d-e, 102 Ia
35);
che in effetti, salvo casi particolari di
cui si dirà (cfr. segnatamente gli art. 5 n. 2 e 6 n. 3 lett. a CEDU), non
esiste di principio il diritto di comunicare con le autorità in una lingua che
non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e
rinvii); (…)"
Si segnala, altresì, che con
giudizio 52.2023.91 del 24 aprile 2023, pubblicato in RtiD II-2023 N. 7 pag. 20,
il Tribunale cantonale amministrativo ha precisato che giusta l’art. 8 della
Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), norma di portata generica che
esplica effetti anche sulle decisioni di prima istanza suscettibili di essere
impugnate davanti al Tribunale, la lingua del procedimento davanti alle
autorità giudiziarie è l’italiano. L’emanazione di una decisione in una lingua
che non rientra tra quelle ufficiali previste dalla legge applicabile
costituisce una grave violazione procedurale che rende nullo l’atto in
questione.
2.4. Nell’ambito dell’Accordo sulla
libera circolazione delle persone (ALC) l’art. 76 par. 7 Regolamento (CE) n.
883/2004, applicabile su rinvio degli articoli 8 ALC e 1 dell’Allegato II
all’ALC, recita, dal canto suo, che le autorità, le istituzioni e gli organi
giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri
documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua
ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle
istituzioni della Comunità, ed ha lo scopo di garantire l’applicazione
Considerandi
effettiva dei rimedi di diritto consentendo ai cittadini di una delle parti di
adire un’autorità dell’altra parte nella lingua del loro paese di origine,
senza dover sopportare i costi di traduzione o rischiare una non entrata in
materia (cfr. Commentaire romand LPGA – J.
Métral, art. 61 LPGA n. 38).
Sul tema, cfr. STF 8C_248/2022
del 30 agosto 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV N. 2; STCA 35.2022.95 del 10
maggio 2023 consid. 2.13., il cui ricorso al Tribunale federale dell’assicurata
è stato respinto con giudizio 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023.
2.5
Nella concreta evenienza, il
ricorrente, come visto, è di nazionalità svizzera (cfr. consid. 1.1.), per cui
torna applicabile il principio di territorialità con la conseguenza che il
ricorrente non può pretendere di utilizzare la lingua tedesca davanti alle
autorità ticinesi (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
In proposito giova, del resto,
rilevare che nella sentenza STF 8C_248/2022 del 30 agosto 2022 consid. 2.2.2.,
pubblicata in SVR 2023 ALV N. 2, citata sopra, il Tribunale federale, da una
parte, ha ricordato, riguardo alla censura formulata dalla Cassa di
disoccupazione del Canton Zurigo di disparità e di discriminazione nei
confronti dei cittadini svizzeri, i quali, al contrario, in particolare, dei
cittadini UE (cfr. consid. 2.4.), devono presentare atti allestiti nella lingua
ufficiale di uno specifico Cantone (cfr. consid. 2.3.) – l’Alta Corte ha, ad
esempio, menzionato il caso di un cittadino svizzero che parla francese o
italiano, il quale nel cantone Zurigo non può inoltrare un’opposizione nella
propria lingua madre –, che già il TFA in un giudizio pubblicato in DTF 109 V
224.
consid. 4b, relativamente a una fattispecie analoga, aveva evidenziato che
un tale risultato da un punto di vista interno non è soddisfacente, ma che non
si può limitare il senso della norma internazionale contro la volontà delle
parti.
Dall’altra, il TF ha
puntualizzato che fino a quel momento questa giurisprudenza non era cambiata.
2.6
Stante quanto precede e ritenuto
che l’insorgente, nella precedente procedura 42.2025.34, sfociata nella
sentenza del 12 agosto 2025, aveva ad ogni modo prodotto anche una versione in
lingua italiana del proprio ricorso in tedesco (cfr. consid. 1.1.), il TCA gli
ha chiesto di presentare la traduzione in italiano dell’impugnativa redatta in
lingua tedesca e inoltrata il 7 agosto 2025 (cfr. consid. 1.2.; 1.4.; 1.5.).
Il ricorrente, però, nonostante i
termini assegnatigli a tal fine il 12 agosto e il 10 settembre 2025, non ha
tradotto in italiano il proprio ricorso, firmandolo in originale (cfr. consid.
1.4.; 1.5.; STCA 42.2022.50 del 26 settembre 2022).
Ne discende che l’impugnativa del 7
agosto 2025 si rivela irricevibile.
2.7
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema
delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.34
del 12 agosto 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid.
2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13
gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.;
STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.12.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo
2024.
consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2022.7
del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA
42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 7 agosto 2025 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti