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Decisione

42.2025.37

Ricorso per ritardata giustizia irricevibile. Ricorrente, di nazionalità CH, nei termini assegnati, non ha tradotto in italiano la propria impugnativa inoltrata in lingua tedesca. Egli, in altra procedura dinanzi a TCA, aveva invece prodotto anche una versione in italiano del ricorso in tedesco

24 novembre 2025Italiano16 min

Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere

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Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.37

rs

Lugano

24 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per ritardata giustizia del 7 agosto

2025 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 42.2025.34 del 12

agosto 2025 questa Corte ha ritenuto il ricorso per denegata/ritardata

giustizia inoltrato il 24 luglio 2025, in lingua tedesca con annessa versione

in italiano, da RI 1 (nato il __________ 1997 e di nazionalità svizzera) nei

confronti del Municipio di __________ - Ufficio intervento sociale irricevibile, in quanto quest’ultimo non è l’autorità competente a emettere una decisione in

materia di assistenza sociale secondo la Las, né in ambito di aiuto in

situazioni di bisogno (art. 12 Cost.), bensì lo è l’Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento (USSI) in applicazione, in particolare, degli art.

60 Las e 1 e 2 cpv. 1 Reg.Las.

Il TCA ha precisato che l’impugnativa

si rivelava inammissibile anche volendo considerare che l’insorgente avesse

postulato l’emanazione da parte del Comune di __________ di un nuovo

provvedimento riguardante le prestazioni comunali in ambito sociale in

applicazione del relativo Regolamento comunale (l’interessato aveva già

beneficiato dell’importo di fr. 300.-- nel mese di maggio 2025 come

sostentamento d’urgenza e della somma di fr. 500.-- nel mese di luglio 2025 a

titolo eccezionale quale aiuto d’urgenza trattandolo come caso di rigore in

attesa che il medesimo inviasse una richiesta di rinnovo delle prestazioni

assistenziali all’USSI, il quale gli aveva corrisposto delle prestazioni

ordinarie per i mesi di maggio e giugno 2025 di fr. 2'586.-- mensili).

Da

un lato, sia il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las (secondo cui il Comune può

assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste

puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione

momentanea di bisogno) che dell’art. 3 del Regolamento comunale sull’aiuto

sociale (il quale prevede che le prestazioni comunali possono essere erogate a

determinate condizioni) sono, tuttavia, formulati in modo potestativo.

Dall’altro,

in ogni caso, l’art. 20 del Regolamento comunale contempla il diritto di

reclamo contro la decisione di un servizio dell’amministrazione comunale al

Municipio, nonché il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni

del Municipio.

Del

resto anche l’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio

di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo,

a meno che la legge non disponga altrimenti.

Ex

art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm),

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 213 cpv. 3 LOC, poi, può essere

interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente

l'emanazione di una decisione impugnabile.

Il ricorso per denegata/ritardata

giustizia in esame, volendo ritenere che il ricorrente avesse chiesto un aggiuntivo

aiuto puntuale comunale alfine di sopperire a una situazione di disagio

finanziario momentaneo (cfr. art. 1 Regolamento comunale), è stato,

conseguentemente, considerato irricevibile per mancanza di competenza ratione

materiae.

Il TCA non ha trasmesso gli atti

all’autorità amministrativa competente, siccome dagli scritti dell’insorgente

non si è evinta una chiara volontà di postulare ulteriori prestazioni comunali

in ambito sociale, È stato, comunque, sottolineato che al ricorrente restava ad

ogni modo la facoltà di interporre ricorso per denegata/ritardata giustizia ex

art. 67 LPAmm.

Con giudizio 8C_468/2025 del 9

ottobre 2025 il Tribunale federale ha considerato inammissibile il ricorso di RI

1 contro la sentenza 42.2025.34 del 12 agosto 2025.

1.2. RI 1, nel frattempo, il 7 agosto

2025, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM),

tramite posta elettronica, due scritti in lingua tedesca con oggetto “(…)

Verzögerungsrüge gemäss Art. 29 Abs. 1 BV i.V.m. Art. 6 EMRK -

Existenzsicherung und Akteneinsicht” nei confronti dell’amministrazione

(USSI) (cfr. doc. I; Ibis).

1.3. L’11 agosto 2025 il TRAM ha

trasmesso gli scritti di cui al precedente considerando a questa Corte per

competenza ed evasione, comunicando tale invio all’interessato (cfr. doc. II).

1.4. Con decreto del 12 agosto 2025, costatato che il ricorso non

ossequiava i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause

davanti al TCA del 6 aprile 1961 - Lptca -, e meglio era stato redatto in

lingua tedesca, il presidente del TCA ha assegnato al ricorrente un termine di

15 giorni per presentare la traduzione dell’impugnativa in lingua italiana

(ricordando che il ricorso deve contenere a. una concisa esposizione dei

fatti; b. una breve motivazione; c. le conclusioni del ricorrente e che deve

essere firmato in originale), con l’avvertenza che, trascorso

infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (doc.

III).

1.5. Il 10 settembre 2025, rilevato che

nel termine di 15 giorni il ricorrente non ha proceduto nei suoi incombenti

(cfr. consid. 1.4.), né ha scusato la propria omissione, il presidente

del TCA ha assegnato un ultimo termine perentorio di 10 giorni per inviare

la traduzione del ricorso in lingua italiana con la comminatoria che, in caso

contrario, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. doc. IV).

L’insorgente non ha dato seguito

a quanto richiestogli.

considerato in diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Conformemente al principio di

territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.), i Cantoni possono imporre la loro lingua

ufficiale quale lingua della procedura giudiziaria e imporre alle parti la

traduzione degli atti di procedura redatti in un’altra lingua, seppur in una

delle lingue ufficiali della Confederazione (cfr. Commentaire romand LPGA – Jean Métral, art. 61 LPGA n. 37; STFA I 438/05 del 23 settembre 2005; STCA

38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.2.).

L’art. 3 Lptca prevede che l’atto

di ricorso debba essere redatto in lingua italiana.

2.3. Secondo la giurisprudenza federale

Fatti

i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono

essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102

Ia 36 seg.).

In una sentenza del 13 aprile

1993, pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217, la nostra Massima Istanza ha

stabilito:

" il

principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura

giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che

vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - né al

diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle

disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett.

a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H.

pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64;

cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989

nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e

Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere

di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con

le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera

neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo,

dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole

addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto

ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)".

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 1P.693/2001 del 16 gennaio 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 296-298, e in una sentenza C 166/03 del 2 settembre 2003.

In un giudizio I 438/05 del 23

settembre 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha rilevato:

" nulla muta

infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui

l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il tenore degli

scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,

a questo proposito va infatti ricordato che

nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che garantisce

essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio

della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui non realizzati, non

esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che

non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure DTF

121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed.,

Berna 1999, pag. 145 seg.)"

Da una sentenza 1P.749/2005 /biz emanata

dall’Alta Corte il 12 gennaio 2006 emerge peraltro:

" (…) le

lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e

l'italiano, il romancio essendo lingua ufficiale nei rapporti con le persone di

lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.);

che secondo l'art. 70 cpv. 2 Cost. i

Cantoni designano le loro lingue ufficiali: nei rapporti con le autorità, la

libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna,

è limitata dal principio della lingua ufficiale (cosiddetto principio della

territorialità; vedi DTF 122 I 236 consid. 2 e

riferimenti, 121 I 196 consid. 5, 83 III 56);

che, infatti, chi si trasferisce in un

altro territorio linguistico deve assumerne, di massima, le conseguenze che ne

derivano, per cui l'interessato deve rivolgersi alle autorità cantonali

servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 122 I 236 consid. 2d-e, 102 Ia

35);

che in effetti, salvo casi particolari di

cui si dirà (cfr. segnatamente gli art. 5 n. 2 e 6 n. 3 lett. a CEDU), non

esiste di principio il diritto di comunicare con le autorità in una lingua che

non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e

rinvii); (…)"

Si segnala, altresì, che con

giudizio 52.2023.91 del 24 aprile 2023, pubblicato in RtiD II-2023 N. 7 pag. 20,

il Tribunale cantonale amministrativo ha precisato che giusta l’art. 8 della

Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), norma di portata generica che

esplica effetti anche sulle decisioni di prima istanza suscettibili di essere

impugnate davanti al Tribunale, la lingua del procedimento davanti alle

autorità giudiziarie è l’italiano. L’emanazione di una decisione in una lingua

che non rientra tra quelle ufficiali previste dalla legge applicabile

costituisce una grave violazione procedurale che rende nullo l’atto in

questione.

2.4. Nell’ambito dell’Accordo sulla

libera circolazione delle persone (ALC) l’art. 76 par. 7 Regolamento (CE) n.

883/2004, applicabile su rinvio degli articoli 8 ALC e 1 dell’Allegato II

all’ALC, recita, dal canto suo, che le autorità, le istituzioni e gli organi

giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri

documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua

ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle

istituzioni della Comunità, ed ha lo scopo di garantire l’applicazione

Considerandi

effettiva dei rimedi di diritto consentendo ai cittadini di una delle parti di

adire un’autorità dell’altra parte nella lingua del loro paese di origine,

senza dover sopportare i costi di traduzione o rischiare una non entrata in

materia (cfr. Commentaire romand LPGA – J.

Métral, art. 61 LPGA n. 38).

Sul tema, cfr. STF 8C_248/2022

del 30 agosto 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV N. 2; STCA 35.2022.95 del 10

maggio 2023 consid. 2.13., il cui ricorso al Tribunale federale dell’assicurata

è stato respinto con giudizio 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023.

2.5

Nella concreta evenienza, il

ricorrente, come visto, è di nazionalità svizzera (cfr. consid. 1.1.), per cui

torna applicabile il principio di territorialità con la conseguenza che il

ricorrente non può pretendere di utilizzare la lingua tedesca davanti alle

autorità ticinesi (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

In proposito giova, del resto,

rilevare che nella sentenza STF 8C_248/2022 del 30 agosto 2022 consid. 2.2.2.,

pubblicata in SVR 2023 ALV N. 2, citata sopra, il Tribunale federale, da una

parte, ha ricordato, riguardo alla censura formulata dalla Cassa di

disoccupazione del Canton Zurigo di disparità e di discriminazione nei

confronti dei cittadini svizzeri, i quali, al contrario, in particolare, dei

cittadini UE (cfr. consid. 2.4.), devono presentare atti allestiti nella lingua

ufficiale di uno specifico Cantone (cfr. consid. 2.3.) – l’Alta Corte ha, ad

esempio, menzionato il caso di un cittadino svizzero che parla francese o

italiano, il quale nel cantone Zurigo non può inoltrare un’opposizione nella

propria lingua madre –, che già il TFA in un giudizio pubblicato in DTF 109 V

224.

consid. 4b, relativamente a una fattispecie analoga, aveva evidenziato che

un tale risultato da un punto di vista interno non è soddisfacente, ma che non

si può limitare il senso della norma internazionale contro la volontà delle

parti.

Dall’altra, il TF ha

puntualizzato che fino a quel momento questa giurisprudenza non era cambiata.

2.6

Stante quanto precede e ritenuto

che l’insorgente, nella precedente procedura 42.2025.34, sfociata nella

sentenza del 12 agosto 2025, aveva ad ogni modo prodotto anche una versione in

lingua italiana del proprio ricorso in tedesco (cfr. consid. 1.1.), il TCA gli

ha chiesto di presentare la traduzione in italiano dell’impugnativa redatta in

lingua tedesca e inoltrata il 7 agosto 2025 (cfr. consid. 1.2.; 1.4.; 1.5.).

Il ricorrente, però, nonostante i

termini assegnatigli a tal fine il 12 agosto e il 10 settembre 2025, non ha

tradotto in italiano il proprio ricorso, firmandolo in originale (cfr. consid.

1.4.; 1.5.; STCA 42.2022.50 del 26 settembre 2022).

Ne discende che l’impugnativa del 7

agosto 2025 si rivela irricevibile.

2.7

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema

delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.34

del 12 agosto 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid.

2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13

gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.;

STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.12.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo

2024.

consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2022.7

del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA

42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 7 agosto 2025 è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti