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Decisione

42.2025.38

Sanzione di fr.300 per 3 mesi per avere interrotto AUP. Rinvio atti per verificare se att. comprendesse mansioni a contatto con piante velenose e se sì, se siano previste misure di protez. Ric. dovrà precisare se interpellato dr. a causa reazione allerg. Se AUP poteva c.que essere svolta,ok sanzione

10 dicembre 2025Italiano46 min

base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.38

rs

Lugano

10 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su reclamo del 7

agosto 2025 emanata da

Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento,

6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI1 (__.__.____) è al beneficio

dell’assistenza sociale dal dicembre 2009 e ha percepito complessivamente fino

al 1° luglio 2025 fr. 343'482.75 (cfr. doc. 66 inc. 42.2025.36).

1.2. Il 6 maggio 2025 il medesimo ha

firmato un Contratto di collaborazione AUP per Comuni ed enti non

contrattualizzati relativo a un’attività di utilità pubblica da svolgere quale

operaio generico al 100% presso la Città di ______ - ______ - ______ dal 26

maggio al 26 novembre 2025 (cfr. doc. 185 inc. 42.2025.36).

1.3. RI1, con messaggio di posta

elettronica del 26 maggio 2025 ore 18:14, ha informato ______, Coordinatrice

AUP Intervento sociale della Città di ______, di rinunciare all’AUP, in quanto “mi

è stato detto dalla persona di riferimento dei servizi urbani su mia richiesta

di chiarimento, che tale misura è un “corso occupazionale” e non vengono

assunte le persone (rari casi a parte) che partecipano alla misura. Dovendo io

fare comunque le ricerche lavorative (come ho sempre fatto), oltre a fare una

misura al 100% che occupa tutto il tempo. Non ci sono prospettive concrete di

essere assunto, non vedo quindi lo scopo di frequentarlo” (cfr. doc. 38

inc. 42.2025.36).

Il 27 maggio 2025 ______ ha

risposto all’interessato, in particolare, di prendere nota della sua decisione

(cfr. doc. 38 inc. 42.2025.36).

1.4. La Coordinatrice AUP Intervento

sociale della Città di ______, sempre il 27 maggio 2025, ha comunicato all’operatrice

socio-amministrativa dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

(USSI) che “il signor RI1, dopo essersi presentato questo lunedì presso il

verde pubblico per iniziare l’inserimento sociale, senza giustificati motivi,

ha abbandonato ed interrotto di sua iniziativa l’AUP. (…)” e che la misura

veniva interrotta, senza corrispondere alcun incentivo per il 26 maggio 2025,

dato il suo comportamento (cfr. doc. 36=107).

1.5. Il 27 maggio 2025 stesso l’USSI ha

scritto a RI1 di aver appreso che non era sua intenzione svolgere l’attività di

utilità pubblica (AUP) presso ______ – ______ malgrado avesse sottoscritto il

contratto di collaborazione il 6 maggio 2025, ricordandogli quanto previsto dall’art.

9a cpv. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las), in relazione ai

casi in cui le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese,

rifiutate o soppresse, segnatamente allorché il beneficiario rifiuta senza

giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l’esecuzione o lo scopo (lett. g).

L’amministrazione ha assegnato un

termine di dieci giorni per trasmettere le proprie osservazioni all’interessato,

considerato che “non vede lo scopo” di frequentare la misura, con

l’avvertenza che qualora non avesse dato seguito alla richiesta, avrebbe deciso

in base alle informazioni in suo possesso (cfr. doc. 34=147 inc. 42.2025.36).

RI1, il 30 maggio 2025, ha

indicato:

" (…) Su mia

richiesta di chiarimento riguardo alla misura, la persona di riferimento presso

Fatti

i Servizi Urbani mi ha detto che l’AUP è un “corso occupazionale” e non vengono

assunte le persone (rari casi a parte) che partecipano alla misura. Come anche

detto per email alla signora ______, visto che le 20 ricerche di lavoro mensili

dovrei farle comunque (come già ho sempre fatto), oltre a svolgere una misura

al 100% che occupa tutto il tempo, non c’è nemmeno una reale prospettiva di

assunzione. Tale misura non mi aiuta in nessun modo all’inserimento e non c’è

quindi, di fatto, uno scopo concreto per frequentarlo, motivo per cui ho

rinunciato all’AUP." (Doc. 33=139 inc. 42.2025.36)

1.6. Con provvedimento del 3 giugno 2025

l’USSI ha deciso di applicare nei confronti di RI1 una sanzione di fr. 300.--

per tre mesi a far tempo dal mese di luglio 2025, avendo rifiutato senza

giustificati motivi una misura d’inserimento (cfr. doc. 31=137 inc. 42.2025.36;

A1).

1.7. Il 6 giugno 2025 RI1 ha interposto

reclamo contro il provvedimento del 3 giugno 2025, postulando lo stralcio della

sanzione, facendo valere l’esistenza di valide ragioni per le quali non era in

grado di continuare la misura.

Egli, dopo aver ripreso, in buona

sostanza, quanto asserito il 30 maggio 2025 (cfr. consid. 1.5.), ha aggiunto:

" (…) E

comunque sono stato impossibilitato a frequentare l’AUP, in quanto l’unico

giorno che sono andato, ci hanno fatto tagliare delle piante velenose, per cui

ho avuto una grave razione cutanea allergica in cui mi sono venute delle bolle

ed un rush molto forte che mi ha spellato e rovinato le braccia, non ancora

guarite, di cui allego le foto. (…)" (Doc. 116 inc. 42.2025.36; A2)

1.8. Con decisione su reclamo del 7

agosto 2025 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento di sanzione del 3

giugno 2025, motivando come segue:

" (…)

H.

Secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le

prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della

previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione

previste da altre leggi cantonali.

Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in

base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione.

Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse

disponibili.

Nel caso concreto, il signor RI1 ha dapprima affermato, in data 30

maggio 2025, che "(...) l'AUP è un "corso occupazionale" e

non vengono assunte le persone (rari casi a parte) che partecipano alla misura

(...) visto che le 20 ricerche di lavoro mensili dovrei farle comunque (come

già ho sempre fatto), oltre a svolgere una misura al 100% che occupa tutto il

tempo, non c'è nemmeno una reale prospettiva di assunzione. Tale misura non mi

aiuta in nessun modo all’inserimento e non c’è quindi, di fatto, uno scopo

concreto per frequentarlo, motivo per cui ho rinunciato all’AUP".

In sede di reclamo, egli ha poi confermato quanto ora esposto

aggiungendo che "(…) Io sono ben disposto a fare misure che diano

diplomi riconosciuti o almeno in cui ci sia reale possibilità di essere

assunto, e l’AUP non dava né l’una, né l’altra possibilità".

Le giustificazioni rese dal reclamante non possono essere seguite.

Il signor RI1 era infatti ben informato del suo obbligo di partecipare alla

misura d'inserimento e al comportamento corretto da mantenere durante la stessa.

Ciò nonostante egli ha interrotto la misura senza fornire spiegazioni idonee.

Per quanto concerne il fatto di essere "stato

impossibilitato a frequentare l’AUP, in quanto l’unico giorno che sono andato,

ci hanno fatto tagliare delle piante velenose, per cui ho avuto una grave

reazione cutanea allergica in cui mi sono venute delle bolle ed un rush molto

forte che mi ha spellato e rovinato le braccia, non ancora guarite", si

constata che il beneficiario non ha fatto menzione circa questo episodio o

presentato fotografie né nel periodo immediatamente successivo all'interruzione

della misura di inserimento, né, in seguito, quando gli è stata inviata la

richiesta di giustificazione il 27 maggio 2025.

Solamente con successivo reclamo del 6 giugno 2025, dopo aver ricevuto

la decisione di sanzione del 3 giugno 2025, ha fatto pervenire all'Ufficio

alcune fotografie relative alla summenzionata reazione allergica.

Ritenuto quanto sopra, il comportamento grave dell'assistito giustifica

la sanzione, che è quindi adeguata e proporzionata. (…)" (Doc. A6)

1.9. Con tempestivo ricorso del 13

agosto 2025 RI1 ha contestato la decisione su reclamo del 7 agosto 2025,

chiedendo l’annullamento della sanzione di fr. 300.-- per tre mesi inflittagli

dall’USSI.

Al riguardo egli ha ribadito di

avere avuto validi motivi che non gli permettevano di continuare la misura e ha

addotto:

" (…) Mi era

stato proposto dal Comune di ______ una misura di pubblica utilità (AUP), nello

specifico dalla signora ______, la quale mi aveva detto che c'era la reale

possibilità di venire assunto, motivo per cui avevo accettato di farla.

In data del 26.05.2025 ho iniziato la misura AUP presso i Servizi

Urbani di ______. Alla fine della giornata, su mia richiesta di chiarimento al

Responsabile AUP, chiedendogli se si trattasse di una misura in cui le persone

che lo frequentano hanno possibilità di venire poi assunte o se si trattava solo

di un corso occupazionale fine a se stesso, lui mi ha fatto presente che aveva

visto 70-80 ragazzi andare e venire e solo 3-4 sono stati assunti, ed è un

corso occupazionale. Inoltre, avrei dovuto continuare a fare 20 ricerche

lavorative al mese, pur facendo una misura al 100% in cui non c'era reale

possibilità di essere assunto, e che non dava alcun diploma riconosciuto.

Quindi una misura non adatta a me. Ho in seguito fatto presente la cosa alla

signora ______ prima (e l'USSÌ poi), che mi aveva proposto l'AUP su false

premesse.

Questo per spiegare il contesto, a prescindere da ciò comunque, la

motivazione principale per cui ero di fatto impossibilitato a continuare l'AUP

è la seguente:

L'unico giorno della misura da me svolta, il Responsabile

AUP mi aveva fatto tagliare delle piante velenose, che mi ha causato una grave

reazione cutanea allergica, in cui mi sono venute delle bolle ed un rush molto

forte e che mi ha spellato e rovinato le braccia, lasciandomi tutt'oggi

cicatrici. Il Responsabile mi aveva fatto presente delle piante velenose,

soltanto una volta arrivati sul luogo di lavoro.

In data del 03.06.2025 l'USSI mi ha sanzionato, in modo del tutto

sproporzionato e per i 3 mesi di luglio, agosto e settembre. Ciò rende la mia

già precaria situazione economica insostenibile, in quanto non ho nemmeno il

minimo vitale.

In data del 06.06.2025 ho contestato la sanzione per i motivi

sopracitati oltre ad allegare le foto delle mie braccia rovinate, ed in data

10.06.2025 ho inviato loro una email con allegate le foto originali. (…)" (Doc.

I).

1.10. Con

risposta del 2 settembre 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

III).

1.11. Il

3 settembre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia inflitto al ricorrente una

sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi per avere interrotto dal 27

maggio 2025, senza giustificati motivi, l’attività di utilità pubblica (AUP)

presso la Città di ______ - ______ - ______ iniziata il 26 maggio 2025 e che

avrebbe dovuto protrarsi fino al 26 novembre 2025.

2.2. Il

Capitolo IIA della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) è

dedicato all'inserimento sociale e professionale e regola il contratto

d'inserimento (art. 31a - 31g), l'incentivo all'assunzione presso enti e

associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lavoro

(art. 31h Las) e l'assunzione presso le aziende di beneficiari di prestazioni

assistenziali il cui collocamento è problematico (art. 31i Las).

Il

contratto di inserimento è regolato all'art. 31a Las:

"

1Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto

alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.

2Se è

fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione

assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che

contiene:

a) gli elementi utili per descrivere

la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, sanitaria e

abitativa degli interessati;

b) la definizione del progetto di inserimento;

c) le facilitazioni che possono essere

offerte per la realizzazione del progetto;

d) lo scadenzario delle modalità e

delle attività per la realizzazione del progetto.

3Trascorsi

tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa

designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che

venga sottoscritto il contratto di inserimento. In caso di rifiuto fa stato

l’art. 31 d cpv. 5."

L'oggetto

del contratto è così definito all'art. 31b Las:

"

Il progetto di inserimento,

definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:

a) attività d’utilità pubblica in

un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;

b) attività o stages d’inserimento

professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni

professionali;

c) periodi formativi finalizzati

all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica professionale;

d) azioni destinate a favorire il ricupero di una

capacità lavorativa;

e) azioni destinate a favorire il

ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.

La

collaborazione è così regolata all'art. 31c Las:

"

1Il contratto di inserimento sociale professionale è

sottoscritto con l’unità amministrativa designata.

2Per

l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi

pubblici e privati interessati."

L'art.

31d Las precisa le condizioni che il beneficiario deve rispettare:

"

1Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali

l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle attività di inserimento

definite con lui conformemente a quanto previsto agli articoli 31a e 31b.

2La

prestazione assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La

durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto

d’inserimento definito dall’art. 31a.

3Se il

programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la

prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.

4Se il

contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla

sua revisione.

5Se

l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può

essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23.

6La

prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo

contratto."

L'art.

31e Las stabilisce che "determinati contributi e rimunerazioni derivati da

attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della

prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal

calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento",

mentre, secondo l'art. 31f Las "l’azione del beneficiario per il pagamento

delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del

contratto".

Infine,

l'art. 31g Las prescrive che:

"

1Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di

formazione, stages e altre azioni.

2Esso può

chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di

organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento."

I

dettagli relativi ai contratti di inserimento figurano nel Regolamento

sull'assistenza sociale (Reg.Las).

Secondo

l'art. 2 Reg.Las l'USSI e l’URAR (Ufficio dei

richiedenti l'asilo e dei rifugiati) sono competenti per sottoscrivere il

contratto d'inserimento professionale o sociale (lett. b) e per emanare

le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni

assistenziali (lett. e).

L'art.

2b Reg.Las precisa che "nell’ambito dei progetti d’inserimento

professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione

pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti

sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC)"

(cpv. 1) e che "le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al

singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate

all’USSI" (cpv. 2).

L'art.

2c Reg.Las sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello

Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e

dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed

organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la

ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si

avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per

l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento

professionale" (cpv. 2).

Le

condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e

sociale sono così determinate all'art. 8 Reg.Las:

"

1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per

sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.

2In questa

valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione

lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione

famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di

un’attività lavorativa.

3Qualora

dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di

incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni

necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero

adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia."

Quali

prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare

presi in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della

legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica

professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).

Secondo

l'art. 8d Reg.Las l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento

professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso

un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo,

segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende

tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la

disoccupazione.

L'art.

8e Reg.Las precisa che il progetto di inserimento professionale di un assistito

si interrompe segnatamente quando:

a)

c’è una violazione grave del contratto d’inserimento;

b)

l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;

c)

se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure

intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;

d)

non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni

assistenziali.

L'art.

8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale

le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las"

(cpv. 1) e che "i progetti di inserimento sociale concernenti azioni

destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero

o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di

pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di

diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico

(cpv. 2).

2.3. L’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le

prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere

rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Il cpv. 2 Las enuncia che

l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,

stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle

direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale.

Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1

Reg.Las:

" 1Le

prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o

soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario

non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal

presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni

assegnategli;

c) il beneficiario

rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono

sussidiarie;

d) il beneficiario

non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le

informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile

residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario

fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f) il beneficiario

non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo

imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di

inserimento sociale o professionale in atto;

g) il beneficiario

rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo.”

Giusta

l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Il

cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della

sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte

dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso

in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo

il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno

effetto sospensivo.

2.4. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza

svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio

2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme),

relativo alle sanzioni, prevede:

" 1 Qualora

una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i

suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione

proporzionale delle prestazioni.

2 Una riduzione a titolo di sanzione può

interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3 La riduzione deve essere circoscritta a un

massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione

del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla

decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del

caso, prolungate.

4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,

le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze

ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza

dei relativi termini.

5 Devono essere prese in considerazione le

ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una

restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al

30%.”

Dalle relative spiegazioni, in

merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:

" Prima di

ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre

verificare se:

-

la manchevolezza giustifica una sanzione;

-

la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei

e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

-

la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione

del suo comportamento.

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata

individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per

ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,

sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:

-

devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone

coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e

sui giovani adulti;

-

nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare

attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del

forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e

gravi.

Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente

l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto sociale

sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto sociale è

inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni complementari

all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla Conferenza degli

ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il calcolo del minimo

esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento.

L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata percentuale solo

in casi motivati e a tempo determinato.”

2.5. Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura

delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione

sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der

SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber

übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale

Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende

Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine

verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018

vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.

Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023

vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur

Publikation vorgesehen).”

Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024

citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al

consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla

funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

"

In der Schweiz ist eine

einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums

nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der

Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum

Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht

auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den

Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien

Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der

Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt

sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung

einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der

materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den

Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen

grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,

welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der

letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien

vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft

wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf

längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und

fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings

zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem

für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie

umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die

wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die

regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die

Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und

erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze

sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die

Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale

Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung

Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

In

effetti Le direttive amministrative non costituiscono norme

giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.

3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15

febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;

STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF

8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024

del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;

STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio

2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata

alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022

consid. 3.3.; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).

2.6. A proposito della riduzione di

prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è

stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si

era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il

Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

"

(…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un

revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour

survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que

la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction

est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte

au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour

l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la

CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu

d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est

composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la

mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien

(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas

touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge

puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des

prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la

réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,

le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit

constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In

un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un

reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al

quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la

restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del

reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

"

(…)

4.

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une

violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.

Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la

perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales

rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit

cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de

sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé

en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut

pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il

porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions

cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et

votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne

l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se

limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes

constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine

toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que

sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se

confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant

de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a

manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment

que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des

obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction

prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la

suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas

comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du

forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza 8C_645/2011 del 5

dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso

inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata

una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro

durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

"

(…)

3.

3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement

d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que

les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes

au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a

constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations

(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi

temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de

cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois

en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de

l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de

travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction

prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans

sa quotité. (…)”

Sul tema della

riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio

2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il

proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a

titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato

importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la

decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della

mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo

di residenza non fosse stabilito chiaramente.

L’Alta Corte, con

sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa

Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che

l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione

delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito

dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.

In una sentenza 42.2014.12 del 6

novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che

l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni

assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il

medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività

di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.

In

una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso

di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato

una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre

mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte

dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui

inviate tra gennaio ed agosto 2017.

Con

un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato

quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione

delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo

che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza

annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo

obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la

definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9a cpv.

1 lett. d Reg. Las.

Questo Tribunale, in una sentenza

42.2021.63 del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI

che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un

beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato

l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto

2020.

Con giudizio 42.2021.62 sempre

del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario

dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.--

mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato

dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta

dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio

mantenimento.

Con una sentenza 42.2022.98 del

24 aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato

una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non

aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.

In un giudizio 42.2024.48-49 del

31 marzo 2025 il TCA ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che

aveva, in particolare, inflitto una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a un

beneficiario di prestazioni assistenziali per avere fornito documentazione inveritiera

circa il suo diritto di visita nei confronti dei figli con i quali, in realtà,

non intratteneva rapporti.

Con STCA 42.2024.47, anch’essa

datata 31 marzo 2025, è stata confermata una sanzione di fr. 300.-- per tre

mesi per la mancata informazione di prestiti ricevuti da terzi per l’acquisto

di autovetture e motoveicoli poi rivenduti.

Infine con giudizio 42.2024.57

del 28 aprile 2025 questa Corte ha ridotto da tre mesi a un mese la durata di

una sanzione di fr. 100.-- inflitta a una persona per non avere utilizzato le

prestazioni assistenziali ordinarie per far fronte al pagamento delle pigioni

dei mesi di agosto e settembre 2024, allorché la spesa per l’alloggio è

compresa nel conteggio delle prestazioni stesse. Il TCA ha tenuto conto della

situazione di seria difficoltà finanziaria a cui era confrontata la ricorrente,

come pure della presenza di una figlia minorenne nella sua unità di

riferimento.

Il ricorso al Tribunale federale

dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_338/2025 del 19

giugno 2025.

2.7. Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

Considerandi

2.

Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre

2023.

consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF

8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004

consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015,

p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;

114-115).

Con

sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Con

sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato

che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e

giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente

esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di

bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016

consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al

consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che

solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita

durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in

formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla

formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi

alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto

sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio

come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono

ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità

individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno

esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In

una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha

peraltro osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.8

In concreto, come visto nei fatti,

il 6 maggio 2025 il ricorrente ha firmato un Contratto di collaborazione AUP

per Comuni ed enti non contrattualizzati con il Comune di ______ riguardante un’attività

di utilità pubblica quale operaio generico al 100% presso il Servizio ______

della ______ (______) della Città dal 26 maggio al 26 novembre 2025 (cfr. doc.

185.

inc. 42.2025.36; consid. 1.2.).

L’insorgente ha sì iniziato la

misura il 26 maggio 2025, tuttavia ha svolto un giorno solamente, interrompendo

l’attività già a partire dal 27 maggio 2025 (cfr. consid. 1.3.).

In prima battuta egli ha motivato

la rinuncia all’AUP, affermando di non comprendere lo scopo dello svolgimento

dello stesso, ritenuto, da un lato, che la persona di riferimento dei servizi

urbani gli avrebbe indicato, su sua richiesta, che in linea di principio le

persone che effettuano tale AUP non vengono assunte.

Dall’altro, che con tale misura

non avrebbe avuto più il tempo di compiere le ricerche di lavoro, nella misura

di 20 al mese, a cui era in ogni caso tenuto (cfr. doc. 33=139; 38; 116 inc.

42.2025.36; I; consid. 1.3.; 1.5.; 1.9.)

Tale argomentazione, di per sé,

non costituisce una ragione sufficiente per interrompere l’AUP, visti la natura

e lo scopo della stessa, chiaramente indicati nel Contratto di collaborazione sottoscritto

il 6 maggio 2025 dal ricorrente, e meglio che si tratta di una misura di

inserimento socio-professionale facente parte delle attività proposte dall’USSI

finalizzate alla graduale integrazione del partecipante sul mercato del lavoro,

nonché l’obbligatorietà dell’attività nel rispetto dell’accordo stipulato (cfr.

doc. 185 inc. 42.2025.36).

L’insorgente, come evidenziato

dalla parte resistente e non smentito dallo stesso, aveva, peraltro, “già

partecipato a una misura di inserimento nel 2023, interrotta anch’essa dopo

breve tempo” (cfr. doc. III).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2018.34

del 9 gennaio 2019 consid. 2.5., riguardante una deduzione di fr.

100.-- al mese dalle prestazioni assistenziali ordinarie applicata ad RI1 dal

2011.

al 2018 con provvedimenti cresciuti in giudicato incontestati a causa

della mancata collaborazione al fine del suo inserimento professionale.

Ne discende che, tenendo conto esclusivamente

della motivazione poc’anzi citata, di cui si è inizialmente avvalso il

ricorrente per giustificare l’abbandono della misura iniziata il 26 maggio 2025,

occorrerebbe concludere che il medesimo, il quale beneficia dell’assistenza

sociale in modo continuativo dal dicembre 2009 (cfr. consid. 1.1.), non ha

dimostrato, in contrasto con il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.)

e con l’obbligo di ridurre il danno che

incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari

della stessa (cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA

42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio

8C_344/2019 del15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.;

STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17

febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.),

la necessaria collaborazione nei confronti dell’amministrazione.

All’insorgente dovrebbe, perciò,

in linea di principio, essere inflitta una sanzione in applicazione degli art.

31d cpv. 5 e 23 cpv. 2 Las, nonché 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. consid.

2.2.; 2.3.; 2.4.; STCA 42.2024.33 del 4 novembre 2024).

2.9

RI1, tuttavia, ha poi fatto valere

di avere avuto, a seguito del lavoro di taglio di piante velenose, nell’unico

giorno in cui ha partecipato all’AUP presso il Servizio ______ della Città di

______, una grave reazione allergica cutanea alle braccia con bolle e

irritazione forte che a inizio giugno 2025 non era ancora guarito (cfr. doc. 116;

I, consid. 1.7.; 1.9.).

È vero che, conformemente a

quanto obiettato dall’amministrazione (cfr. doc. A; III; consid. 1.8.),

l’insorgente ha sostenuto di avere riportato disturbi dermatologici durante l’AUP

per la prima volta soltanto in sede di reclamo (cfr. doc. 116; consid. 1.7.).

È altrettanto vero, però, che il

ricorrente, unitamente al reclamo, il 6 giugno 2025, ossia una decina di giorni

dopo lo svolgimento dell’attività in questione, ha ad ogni modo prodotto delle

fotografie da cui emerge un’eruzione cutanea di particolare intensità (cfr.

doc. 118-120; A7; A3).

Il TCA non ignora che dalle

fotografie non si rileva il volto della persona le cui braccia sono colpite da

infiammazione ed eczema.

Vista l’attività chiamato a effettuare

quale operaio generico per il Servizio ______, è però plausibile che si tratti

del ricorrente.

D’altra parte, si osserva che “in

Europa sono presenti circa 50 famiglie di piante velenose. Le sostanze velenose

sono contenute perlopiù in semi, rizomi, bulbi, giovani germogli e foglie.

Cinque tra le più velenose piante al mondo crescono anche in Svizzera”

(cfr. https://www.consumo.ch/news-casa-e-giardino/le-piante-velenose-nel-nostro-giardino).

Pertanto, tutto ben ponderato e per

maggiore chiarezza, in concreto si impone un complemento istruttorio volto ad

appurare se effettivamente l’attività presso la Città di ______ comprendesse o

meno delle mansioni a contatto con piante velenose.

Andrà, pure, verificato se il

responsabile dell’AUP abbia oppure no informato l’insorgente a tale riguardo (nell’impugnativa

è stato indicato che “il responsabile mi aveva fatto presente delle piante

velenose, soltanto una volta arrivati sul luogo di lavoro”; cfr. doc. I;

consid. 1.9.), se presso il Servizio ______ di ______ siano previste per i

collaboratori delle misure da attuare per proteggersi dal contatto diretto con

le piante, nonché se le stesse siano state proposte e adottate nel caso di

specie.

Il ricorrente, dal canto suo,

dovrà precisare se abbia consultato un medico generico o un dermatologo per una

diagnosi e per ricevere una cura adeguata, considerata la manifestazione

cutanea a prima vista seria emergente dalle fotografie agli atti.

In tal caso, previo svincolo dal

segreto professionale da parte dell’insorgente, sarà interpellato il medico al

fine di chiarire la compatibilità o meno delle lesioni da lui riportate con un’attività

in presenza di piante velenose e se lo stato infiammatorio consentisse oppure

no la continuazione dell’AUP, se del caso con i dovuti accorgimenti.

In proposito va evidenziato che,

qualora dall’accertamento presso il medico che ha visitato RI1 oppure, se

questi non vi ha fatto ricorso, rivolgendosi a un medico di fiducia

dell’amministrazione risultasse che l’attività iniziata dall’insorgente il 26

maggio 2025 avrebbe potuto essere svolta, nonostante l’eventuale presenza di

piante velenose, adottando misure di protezione, il fatto di averla interrotta senza

spiegare né il 26 maggio 2025 stesso (cfr. consid. 1.3.), né nei giorni

seguenti (cfr. consid. 1.5.) di avere in corso una reazione allergica (ma

fornendo altre spiegazioni passibili di sanzione; cfr. consid. 2.8.) all’organizzatore

dell’AUP, il quale avrebbe potuto suggerire delle precauzioni da seguire, configura

un comportamento comunque penalizzabile ex art.

31d cpv. 5 e 23 cpv. 2 Las, nonché 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.).

2.10

In esito a quanto precede, la

decisione su reclamo del 7 agosto 2025 deve essere annullata e gli atti

rinviati all’USSI, affinché disponga le necessarie indagini sulla base di

quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative

risultanze, si pronunci nuovamente riguardo all’applicazione o meno di una riduzione della

prestazione assistenziali nei confronti del ricorrente.

Nell’ipotesi affermativa l’amministrazione

valuterà, altresì, l’entità della sanzione da infliggere all’insorgente.

2.11

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore

l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema

delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato

del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.57

del 28 aprile 2025 consid. 2.15., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato

considerato inammissibile con giudizio 8C_338/2025 del 19 giugno 2025; STCA

42.2024.48-49 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio

2025.

consid. 2.17.; STCA 42.2024.33 del 4 novembre 2024 consid. 2.10.; STCA

42.2024.17

del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio

2024.

consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 7 agosto 2025 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per nuovi accertamenti secondo quanto indicato ai

consid. 2.9. e 2.10.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti