42.2025.38
Sanzione di fr.300 per 3 mesi per avere interrotto AUP. Rinvio atti per verificare se att. comprendesse mansioni a contatto con piante velenose e se sì, se siano previste misure di protez. Ric. dovrà precisare se interpellato dr. a causa reazione allerg. Se AUP poteva c.que essere svolta,ok sanzione
10 dicembre 2025Italiano46 min
base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.38
rs
Lugano
10 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su reclamo del 7
agosto 2025 emanata da
Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento,
6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1 (__.__.____) è al beneficio
dell’assistenza sociale dal dicembre 2009 e ha percepito complessivamente fino
al 1° luglio 2025 fr. 343'482.75 (cfr. doc. 66 inc. 42.2025.36).
1.2. Il 6 maggio 2025 il medesimo ha
firmato un Contratto di collaborazione AUP per Comuni ed enti non
contrattualizzati relativo a un’attività di utilità pubblica da svolgere quale
operaio generico al 100% presso la Città di ______ - ______ - ______ dal 26
maggio al 26 novembre 2025 (cfr. doc. 185 inc. 42.2025.36).
1.3. RI1, con messaggio di posta
elettronica del 26 maggio 2025 ore 18:14, ha informato ______, Coordinatrice
AUP Intervento sociale della Città di ______, di rinunciare all’AUP, in quanto “mi
è stato detto dalla persona di riferimento dei servizi urbani su mia richiesta
di chiarimento, che tale misura è un “corso occupazionale” e non vengono
assunte le persone (rari casi a parte) che partecipano alla misura. Dovendo io
fare comunque le ricerche lavorative (come ho sempre fatto), oltre a fare una
misura al 100% che occupa tutto il tempo. Non ci sono prospettive concrete di
essere assunto, non vedo quindi lo scopo di frequentarlo” (cfr. doc. 38
inc. 42.2025.36).
Il 27 maggio 2025 ______ ha
risposto all’interessato, in particolare, di prendere nota della sua decisione
(cfr. doc. 38 inc. 42.2025.36).
1.4. La Coordinatrice AUP Intervento
sociale della Città di ______, sempre il 27 maggio 2025, ha comunicato all’operatrice
socio-amministrativa dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(USSI) che “il signor RI1, dopo essersi presentato questo lunedì presso il
verde pubblico per iniziare l’inserimento sociale, senza giustificati motivi,
ha abbandonato ed interrotto di sua iniziativa l’AUP. (…)” e che la misura
veniva interrotta, senza corrispondere alcun incentivo per il 26 maggio 2025,
dato il suo comportamento (cfr. doc. 36=107).
1.5. Il 27 maggio 2025 stesso l’USSI ha
scritto a RI1 di aver appreso che non era sua intenzione svolgere l’attività di
utilità pubblica (AUP) presso ______ – ______ malgrado avesse sottoscritto il
contratto di collaborazione il 6 maggio 2025, ricordandogli quanto previsto dall’art.
9a cpv. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las), in relazione ai
casi in cui le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese,
rifiutate o soppresse, segnatamente allorché il beneficiario rifiuta senza
giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo (lett. g).
L’amministrazione ha assegnato un
termine di dieci giorni per trasmettere le proprie osservazioni all’interessato,
considerato che “non vede lo scopo” di frequentare la misura, con
l’avvertenza che qualora non avesse dato seguito alla richiesta, avrebbe deciso
in base alle informazioni in suo possesso (cfr. doc. 34=147 inc. 42.2025.36).
RI1, il 30 maggio 2025, ha
indicato:
" (…) Su mia
richiesta di chiarimento riguardo alla misura, la persona di riferimento presso
Fatti
i Servizi Urbani mi ha detto che l’AUP è un “corso occupazionale” e non vengono
assunte le persone (rari casi a parte) che partecipano alla misura. Come anche
detto per email alla signora ______, visto che le 20 ricerche di lavoro mensili
dovrei farle comunque (come già ho sempre fatto), oltre a svolgere una misura
al 100% che occupa tutto il tempo, non c’è nemmeno una reale prospettiva di
assunzione. Tale misura non mi aiuta in nessun modo all’inserimento e non c’è
quindi, di fatto, uno scopo concreto per frequentarlo, motivo per cui ho
rinunciato all’AUP." (Doc. 33=139 inc. 42.2025.36)
1.6. Con provvedimento del 3 giugno 2025
l’USSI ha deciso di applicare nei confronti di RI1 una sanzione di fr. 300.--
per tre mesi a far tempo dal mese di luglio 2025, avendo rifiutato senza
giustificati motivi una misura d’inserimento (cfr. doc. 31=137 inc. 42.2025.36;
A1).
1.7. Il 6 giugno 2025 RI1 ha interposto
reclamo contro il provvedimento del 3 giugno 2025, postulando lo stralcio della
sanzione, facendo valere l’esistenza di valide ragioni per le quali non era in
grado di continuare la misura.
Egli, dopo aver ripreso, in buona
sostanza, quanto asserito il 30 maggio 2025 (cfr. consid. 1.5.), ha aggiunto:
" (…) E
comunque sono stato impossibilitato a frequentare l’AUP, in quanto l’unico
giorno che sono andato, ci hanno fatto tagliare delle piante velenose, per cui
ho avuto una grave razione cutanea allergica in cui mi sono venute delle bolle
ed un rush molto forte che mi ha spellato e rovinato le braccia, non ancora
guarite, di cui allego le foto. (…)" (Doc. 116 inc. 42.2025.36; A2)
1.8. Con decisione su reclamo del 7
agosto 2025 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento di sanzione del 3
giugno 2025, motivando come segue:
" (…)
H.
Secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le
prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della
previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione
previste da altre leggi cantonali.
Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in
base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione.
Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse
disponibili.
Nel caso concreto, il signor RI1 ha dapprima affermato, in data 30
maggio 2025, che "(...) l'AUP è un "corso occupazionale" e
non vengono assunte le persone (rari casi a parte) che partecipano alla misura
(...) visto che le 20 ricerche di lavoro mensili dovrei farle comunque (come
già ho sempre fatto), oltre a svolgere una misura al 100% che occupa tutto il
tempo, non c'è nemmeno una reale prospettiva di assunzione. Tale misura non mi
aiuta in nessun modo all’inserimento e non c’è quindi, di fatto, uno scopo
concreto per frequentarlo, motivo per cui ho rinunciato all’AUP".
In sede di reclamo, egli ha poi confermato quanto ora esposto
aggiungendo che "(…) Io sono ben disposto a fare misure che diano
diplomi riconosciuti o almeno in cui ci sia reale possibilità di essere
assunto, e l’AUP non dava né l’una, né l’altra possibilità".
Le giustificazioni rese dal reclamante non possono essere seguite.
Il signor RI1 era infatti ben informato del suo obbligo di partecipare alla
misura d'inserimento e al comportamento corretto da mantenere durante la stessa.
Ciò nonostante egli ha interrotto la misura senza fornire spiegazioni idonee.
Per quanto concerne il fatto di essere "stato
impossibilitato a frequentare l’AUP, in quanto l’unico giorno che sono andato,
ci hanno fatto tagliare delle piante velenose, per cui ho avuto una grave
reazione cutanea allergica in cui mi sono venute delle bolle ed un rush molto
forte che mi ha spellato e rovinato le braccia, non ancora guarite", si
constata che il beneficiario non ha fatto menzione circa questo episodio o
presentato fotografie né nel periodo immediatamente successivo all'interruzione
della misura di inserimento, né, in seguito, quando gli è stata inviata la
richiesta di giustificazione il 27 maggio 2025.
Solamente con successivo reclamo del 6 giugno 2025, dopo aver ricevuto
la decisione di sanzione del 3 giugno 2025, ha fatto pervenire all'Ufficio
alcune fotografie relative alla summenzionata reazione allergica.
Ritenuto quanto sopra, il comportamento grave dell'assistito giustifica
la sanzione, che è quindi adeguata e proporzionata. (…)" (Doc. A6)
1.9. Con tempestivo ricorso del 13
agosto 2025 RI1 ha contestato la decisione su reclamo del 7 agosto 2025,
chiedendo l’annullamento della sanzione di fr. 300.-- per tre mesi inflittagli
dall’USSI.
Al riguardo egli ha ribadito di
avere avuto validi motivi che non gli permettevano di continuare la misura e ha
addotto:
" (…) Mi era
stato proposto dal Comune di ______ una misura di pubblica utilità (AUP), nello
specifico dalla signora ______, la quale mi aveva detto che c'era la reale
possibilità di venire assunto, motivo per cui avevo accettato di farla.
In data del 26.05.2025 ho iniziato la misura AUP presso i Servizi
Urbani di ______. Alla fine della giornata, su mia richiesta di chiarimento al
Responsabile AUP, chiedendogli se si trattasse di una misura in cui le persone
che lo frequentano hanno possibilità di venire poi assunte o se si trattava solo
di un corso occupazionale fine a se stesso, lui mi ha fatto presente che aveva
visto 70-80 ragazzi andare e venire e solo 3-4 sono stati assunti, ed è un
corso occupazionale. Inoltre, avrei dovuto continuare a fare 20 ricerche
lavorative al mese, pur facendo una misura al 100% in cui non c'era reale
possibilità di essere assunto, e che non dava alcun diploma riconosciuto.
Quindi una misura non adatta a me. Ho in seguito fatto presente la cosa alla
signora ______ prima (e l'USSÌ poi), che mi aveva proposto l'AUP su false
premesse.
Questo per spiegare il contesto, a prescindere da ciò comunque, la
motivazione principale per cui ero di fatto impossibilitato a continuare l'AUP
è la seguente:
L'unico giorno della misura da me svolta, il Responsabile
AUP mi aveva fatto tagliare delle piante velenose, che mi ha causato una grave
reazione cutanea allergica, in cui mi sono venute delle bolle ed un rush molto
forte e che mi ha spellato e rovinato le braccia, lasciandomi tutt'oggi
cicatrici. Il Responsabile mi aveva fatto presente delle piante velenose,
soltanto una volta arrivati sul luogo di lavoro.
In data del 03.06.2025 l'USSI mi ha sanzionato, in modo del tutto
sproporzionato e per i 3 mesi di luglio, agosto e settembre. Ciò rende la mia
già precaria situazione economica insostenibile, in quanto non ho nemmeno il
minimo vitale.
In data del 06.06.2025 ho contestato la sanzione per i motivi
sopracitati oltre ad allegare le foto delle mie braccia rovinate, ed in data
10.06.2025 ho inviato loro una email con allegate le foto originali. (…)" (Doc.
I).
1.10. Con
risposta del 2 settembre 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.11. Il
3 settembre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia inflitto al ricorrente una
sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi per avere interrotto dal 27
maggio 2025, senza giustificati motivi, l’attività di utilità pubblica (AUP)
presso la Città di ______ - ______ - ______ iniziata il 26 maggio 2025 e che
avrebbe dovuto protrarsi fino al 26 novembre 2025.
2.2. Il
Capitolo IIA della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) è
dedicato all'inserimento sociale e professionale e regola il contratto
d'inserimento (art. 31a - 31g), l'incentivo all'assunzione presso enti e
associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lavoro
(art. 31h Las) e l'assunzione presso le aziende di beneficiari di prestazioni
assistenziali il cui collocamento è problematico (art. 31i Las).
Il
contratto di inserimento è regolato all'art. 31a Las:
"
1Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto
alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.
2Se è
fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione
assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che
contiene:
a) gli elementi utili per descrivere
la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, sanitaria e
abitativa degli interessati;
b) la definizione del progetto di inserimento;
c) le facilitazioni che possono essere
offerte per la realizzazione del progetto;
d) lo scadenzario delle modalità e
delle attività per la realizzazione del progetto.
3Trascorsi
tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa
designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che
venga sottoscritto il contratto di inserimento. In caso di rifiuto fa stato
l’art. 31 d cpv. 5."
L'oggetto
del contratto è così definito all'art. 31b Las:
"
Il progetto di inserimento,
definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:
a) attività d’utilità pubblica in
un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;
b) attività o stages d’inserimento
professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni
professionali;
c) periodi formativi finalizzati
all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica professionale;
d) azioni destinate a favorire il ricupero di una
capacità lavorativa;
e) azioni destinate a favorire il
ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.
La
collaborazione è così regolata all'art. 31c Las:
"
1Il contratto di inserimento sociale professionale è
sottoscritto con l’unità amministrativa designata.
2Per
l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi
pubblici e privati interessati."
L'art.
31d Las precisa le condizioni che il beneficiario deve rispettare:
"
1Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali
l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle attività di inserimento
definite con lui conformemente a quanto previsto agli articoli 31a e 31b.
2La
prestazione assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La
durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto
d’inserimento definito dall’art. 31a.
3Se il
programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la
prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.
4Se il
contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla
sua revisione.
5Se
l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può
essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23.
6La
prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo
contratto."
L'art.
31e Las stabilisce che "determinati contributi e rimunerazioni derivati da
attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della
prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal
calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento",
mentre, secondo l'art. 31f Las "l’azione del beneficiario per il pagamento
delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del
contratto".
Infine,
l'art. 31g Las prescrive che:
"
1Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di
formazione, stages e altre azioni.
2Esso può
chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di
organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento."
I
dettagli relativi ai contratti di inserimento figurano nel Regolamento
sull'assistenza sociale (Reg.Las).
Secondo
l'art. 2 Reg.Las l'USSI e l’URAR (Ufficio dei
richiedenti l'asilo e dei rifugiati) sono competenti per sottoscrivere il
contratto d'inserimento professionale o sociale (lett. b) e per emanare
le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni
assistenziali (lett. e).
L'art.
2b Reg.Las precisa che "nell’ambito dei progetti d’inserimento
professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione
pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti
sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC)"
(cpv. 1) e che "le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al
singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate
all’USSI" (cpv. 2).
L'art.
2c Reg.Las sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello
Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed
organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la
ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si
avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per
l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento
professionale" (cpv. 2).
Le
condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e
sociale sono così determinate all'art. 8 Reg.Las:
"
1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per
sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.
2In questa
valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione
lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione
famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di
un’attività lavorativa.
3Qualora
dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di
incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni
necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero
adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia."
Quali
prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare
presi in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della
legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica
professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).
Secondo
l'art. 8d Reg.Las l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento
professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso
un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo,
segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende
tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la
disoccupazione.
L'art.
8e Reg.Las precisa che il progetto di inserimento professionale di un assistito
si interrompe segnatamente quando:
a)
c’è una violazione grave del contratto d’inserimento;
b)
l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;
c)
se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure
intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;
d)
non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni
assistenziali.
L'art.
8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale
le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las"
(cpv. 1) e che "i progetti di inserimento sociale concernenti azioni
destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero
o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di
pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di
diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico
(cpv. 2).
2.3. L’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le
prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere
rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Il cpv. 2 Las enuncia che
l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali,
stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle
direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1
Reg.Las:
" 1Le
prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o
soppresse nei seguenti casi:
a) il beneficiario
non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal
presente regolamento;
b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni
assegnategli;
c) il beneficiario
rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono
sussidiarie;
d) il beneficiario
non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le
informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile
residuale (art. 21 Laps);
e) il beneficiario
fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
f) il beneficiario
non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo
imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di
inserimento sociale o professionale in atto;
g) il beneficiario
rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.”
Giusta
l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni
assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il
beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei
rimedi giuridici.
Il
cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della
sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte
dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso
in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo
il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33
della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno
effetto sospensivo.
2.4. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio
2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme),
relativo alle sanzioni, prevede:
" 1 Qualora
una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i
suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione
proporzionale delle prestazioni.
2 Una riduzione a titolo di sanzione può
interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3 La riduzione deve essere circoscritta a un
massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione
del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla
decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del
caso, prolungate.
4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni,
le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze
ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza
dei relativi termini.
5 Devono essere prese in considerazione le
ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una
restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al
30%.”
Dalle relative spiegazioni, in
merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:
" Prima di
ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre
verificare se:
-
la manchevolezza giustifica una sanzione;
-
la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei
e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;
-
la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione
del suo comportamento.
La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata
individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per
ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza,
sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:
-
devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone
coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e
sui giovani adulti;
-
nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare
attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del
forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e
gravi.
Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente
l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto sociale
sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto sociale è
inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni complementari
all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla Conferenza degli
ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il calcolo del minimo
esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento.
L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata percentuale solo
in casi motivati e a tempo determinato.”
2.5. Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura
delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der
SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber
übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale
Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende
Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine
verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018
vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6.
Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023
vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur
Publikation vorgesehen).”
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024
citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al
consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla
funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"
In der Schweiz ist eine
einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums
nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der
Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum
Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht
auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den
Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien
Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der
Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt
sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung
einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der
materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den
Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen
grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren,
welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der
letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien
vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft
wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf
längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und
fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings
zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem
für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie
umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die
wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die
regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die
Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und
erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze
sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die
Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale
Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In
effetti Le direttive amministrative non costituiscono norme
giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.
3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15
febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.;
STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF
8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024
del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024
consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;
STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio
2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V
224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442
consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata
alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022
consid. 3.3.; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).
2.6. A proposito della riduzione di
prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è
stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si
era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
"
(…)
4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit
fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un
revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour
survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que
la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction
est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte
au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour
l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la
CSIAS A.8.2).
4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu
d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est
composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la
mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien
(cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas
touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge
puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des
prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la
réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois,
le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit
constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In
un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un
reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al
quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la
restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del
reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
"
(…)
4.
4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une
violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV.
Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la
perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales
rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit
cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de
sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé
en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut
pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il
porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions
cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et
votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne
l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se
limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes
constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine
toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que
sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se
confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant
de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a
manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment
que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des
obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction
prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la
suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas
comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du
forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza 8C_645/2011 del 5
dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso
inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata
una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro
durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:
"
(…)
3.
3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale
vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement
d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que
les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes
au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a
constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations
(des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi
temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de
cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois
en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de
l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de
travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction
prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans
sa quotité. (…)”
Sul tema della
riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio
2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il
proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a
titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato
importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la
decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della
mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo
di residenza non fosse stabilito chiaramente.
L’Alta Corte, con
sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa
Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che
l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito
dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.
In una sentenza 42.2014.12 del 6
novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che
l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni
assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il
medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività
di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.
In
una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso
di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato
una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre
mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte
dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui
inviate tra gennaio ed agosto 2017.
Con
un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato
quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione
delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo
che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza
annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo
obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la
definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9a cpv.
1 lett. d Reg. Las.
Questo Tribunale, in una sentenza
42.2021.63 del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI
che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un
beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato
l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto
2020.
Con giudizio 42.2021.62 sempre
del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario
dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.--
mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato
dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta
dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio
mantenimento.
Con una sentenza 42.2022.98 del
24 aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato
una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non
aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.
In un giudizio 42.2024.48-49 del
31 marzo 2025 il TCA ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che
aveva, in particolare, inflitto una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a un
beneficiario di prestazioni assistenziali per avere fornito documentazione inveritiera
circa il suo diritto di visita nei confronti dei figli con i quali, in realtà,
non intratteneva rapporti.
Con STCA 42.2024.47, anch’essa
datata 31 marzo 2025, è stata confermata una sanzione di fr. 300.-- per tre
mesi per la mancata informazione di prestiti ricevuti da terzi per l’acquisto
di autovetture e motoveicoli poi rivenduti.
Infine con giudizio 42.2024.57
del 28 aprile 2025 questa Corte ha ridotto da tre mesi a un mese la durata di
una sanzione di fr. 100.-- inflitta a una persona per non avere utilizzato le
prestazioni assistenziali ordinarie per far fronte al pagamento delle pigioni
dei mesi di agosto e settembre 2024, allorché la spesa per l’alloggio è
compresa nel conteggio delle prestazioni stesse. Il TCA ha tenuto conto della
situazione di seria difficoltà finanziaria a cui era confrontata la ricorrente,
come pure della presenza di una figlia minorenne nella sua unità di
riferimento.
Il ricorso al Tribunale federale
dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_338/2025 del 19
giugno 2025.
2.7. Chiamata a dirimere la presente
fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.
Considerandi
2.
Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre
2023.
consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF
8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004
consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015,
p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172;
114-115).
Con
sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Con
sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato
che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e
giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per
sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di
bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016
consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al
consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che
solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita
durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in
formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla
formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi
alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto
sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio
come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono
ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò
in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità
individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno
esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In
una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha
peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a
qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le
prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e
non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si
può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della
sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2
Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023
consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative
spiegazioni.
2.8
In concreto, come visto nei fatti,
il 6 maggio 2025 il ricorrente ha firmato un Contratto di collaborazione AUP
per Comuni ed enti non contrattualizzati con il Comune di ______ riguardante un’attività
di utilità pubblica quale operaio generico al 100% presso il Servizio ______
della ______ (______) della Città dal 26 maggio al 26 novembre 2025 (cfr. doc.
185.
inc. 42.2025.36; consid. 1.2.).
L’insorgente ha sì iniziato la
misura il 26 maggio 2025, tuttavia ha svolto un giorno solamente, interrompendo
l’attività già a partire dal 27 maggio 2025 (cfr. consid. 1.3.).
In prima battuta egli ha motivato
la rinuncia all’AUP, affermando di non comprendere lo scopo dello svolgimento
dello stesso, ritenuto, da un lato, che la persona di riferimento dei servizi
urbani gli avrebbe indicato, su sua richiesta, che in linea di principio le
persone che effettuano tale AUP non vengono assunte.
Dall’altro, che con tale misura
non avrebbe avuto più il tempo di compiere le ricerche di lavoro, nella misura
di 20 al mese, a cui era in ogni caso tenuto (cfr. doc. 33=139; 38; 116 inc.
42.2025.36; I; consid. 1.3.; 1.5.; 1.9.)
Tale argomentazione, di per sé,
non costituisce una ragione sufficiente per interrompere l’AUP, visti la natura
e lo scopo della stessa, chiaramente indicati nel Contratto di collaborazione sottoscritto
il 6 maggio 2025 dal ricorrente, e meglio che si tratta di una misura di
inserimento socio-professionale facente parte delle attività proposte dall’USSI
finalizzate alla graduale integrazione del partecipante sul mercato del lavoro,
nonché l’obbligatorietà dell’attività nel rispetto dell’accordo stipulato (cfr.
doc. 185 inc. 42.2025.36).
L’insorgente, come evidenziato
dalla parte resistente e non smentito dallo stesso, aveva, peraltro, “già
partecipato a una misura di inserimento nel 2023, interrotta anch’essa dopo
breve tempo” (cfr. doc. III).
Al riguardo cfr. pure STCA
42.2018.34
del 9 gennaio 2019 consid. 2.5., riguardante una deduzione di fr.
100.-- al mese dalle prestazioni assistenziali ordinarie applicata ad RI1 dal
2011.
al 2018 con provvedimenti cresciuti in giudicato incontestati a causa
della mancata collaborazione al fine del suo inserimento professionale.
Ne discende che, tenendo conto esclusivamente
della motivazione poc’anzi citata, di cui si è inizialmente avvalso il
ricorrente per giustificare l’abbandono della misura iniziata il 26 maggio 2025,
occorrerebbe concludere che il medesimo, il quale beneficia dell’assistenza
sociale in modo continuativo dal dicembre 2009 (cfr. consid. 1.1.), non ha
dimostrato, in contrasto con il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.)
e con l’obbligo di ridurre il danno che
incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari
della stessa (cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA
42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio
8C_344/2019 del15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.;
STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17
febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.),
la necessaria collaborazione nei confronti dell’amministrazione.
All’insorgente dovrebbe, perciò,
in linea di principio, essere inflitta una sanzione in applicazione degli art.
31d cpv. 5 e 23 cpv. 2 Las, nonché 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. consid.
2.2.; 2.3.; 2.4.; STCA 42.2024.33 del 4 novembre 2024).
2.9
RI1, tuttavia, ha poi fatto valere
di avere avuto, a seguito del lavoro di taglio di piante velenose, nell’unico
giorno in cui ha partecipato all’AUP presso il Servizio ______ della Città di
______, una grave reazione allergica cutanea alle braccia con bolle e
irritazione forte che a inizio giugno 2025 non era ancora guarito (cfr. doc. 116;
I, consid. 1.7.; 1.9.).
È vero che, conformemente a
quanto obiettato dall’amministrazione (cfr. doc. A; III; consid. 1.8.),
l’insorgente ha sostenuto di avere riportato disturbi dermatologici durante l’AUP
per la prima volta soltanto in sede di reclamo (cfr. doc. 116; consid. 1.7.).
È altrettanto vero, però, che il
ricorrente, unitamente al reclamo, il 6 giugno 2025, ossia una decina di giorni
dopo lo svolgimento dell’attività in questione, ha ad ogni modo prodotto delle
fotografie da cui emerge un’eruzione cutanea di particolare intensità (cfr.
doc. 118-120; A7; A3).
Il TCA non ignora che dalle
fotografie non si rileva il volto della persona le cui braccia sono colpite da
infiammazione ed eczema.
Vista l’attività chiamato a effettuare
quale operaio generico per il Servizio ______, è però plausibile che si tratti
del ricorrente.
D’altra parte, si osserva che “in
Europa sono presenti circa 50 famiglie di piante velenose. Le sostanze velenose
sono contenute perlopiù in semi, rizomi, bulbi, giovani germogli e foglie.
Cinque tra le più velenose piante al mondo crescono anche in Svizzera”
(cfr. https://www.consumo.ch/news-casa-e-giardino/le-piante-velenose-nel-nostro-giardino).
Pertanto, tutto ben ponderato e per
maggiore chiarezza, in concreto si impone un complemento istruttorio volto ad
appurare se effettivamente l’attività presso la Città di ______ comprendesse o
meno delle mansioni a contatto con piante velenose.
Andrà, pure, verificato se il
responsabile dell’AUP abbia oppure no informato l’insorgente a tale riguardo (nell’impugnativa
è stato indicato che “il responsabile mi aveva fatto presente delle piante
velenose, soltanto una volta arrivati sul luogo di lavoro”; cfr. doc. I;
consid. 1.9.), se presso il Servizio ______ di ______ siano previste per i
collaboratori delle misure da attuare per proteggersi dal contatto diretto con
le piante, nonché se le stesse siano state proposte e adottate nel caso di
specie.
Il ricorrente, dal canto suo,
dovrà precisare se abbia consultato un medico generico o un dermatologo per una
diagnosi e per ricevere una cura adeguata, considerata la manifestazione
cutanea a prima vista seria emergente dalle fotografie agli atti.
In tal caso, previo svincolo dal
segreto professionale da parte dell’insorgente, sarà interpellato il medico al
fine di chiarire la compatibilità o meno delle lesioni da lui riportate con un’attività
in presenza di piante velenose e se lo stato infiammatorio consentisse oppure
no la continuazione dell’AUP, se del caso con i dovuti accorgimenti.
In proposito va evidenziato che,
qualora dall’accertamento presso il medico che ha visitato RI1 oppure, se
questi non vi ha fatto ricorso, rivolgendosi a un medico di fiducia
dell’amministrazione risultasse che l’attività iniziata dall’insorgente il 26
maggio 2025 avrebbe potuto essere svolta, nonostante l’eventuale presenza di
piante velenose, adottando misure di protezione, il fatto di averla interrotta senza
spiegare né il 26 maggio 2025 stesso (cfr. consid. 1.3.), né nei giorni
seguenti (cfr. consid. 1.5.) di avere in corso una reazione allergica (ma
fornendo altre spiegazioni passibili di sanzione; cfr. consid. 2.8.) all’organizzatore
dell’AUP, il quale avrebbe potuto suggerire delle precauzioni da seguire, configura
un comportamento comunque penalizzabile ex art.
31d cpv. 5 e 23 cpv. 2 Las, nonché 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.).
2.10
In esito a quanto precede, la
decisione su reclamo del 7 agosto 2025 deve essere annullata e gli atti
rinviati all’USSI, affinché disponga le necessarie indagini sulla base di
quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative
risultanze, si pronunci nuovamente riguardo all’applicazione o meno di una riduzione della
prestazione assistenziali nei confronti del ricorrente.
Nell’ipotesi affermativa l’amministrazione
valuterà, altresì, l’entità della sanzione da infliggere all’insorgente.
2.11
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore
l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In concreto, trattandosi del
settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e
solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema
delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.57
del 28 aprile 2025 consid. 2.15., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato
considerato inammissibile con giudizio 8C_338/2025 del 19 giugno 2025; STCA
42.2024.48-49 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio
2025.
consid. 2.17.; STCA 42.2024.33 del 4 novembre 2024 consid. 2.10.; STCA
42.2024.17
del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio
2024.
consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71
del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 7 agosto 2025 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI per nuovi accertamenti secondo quanto indicato ai
consid. 2.9. e 2.10.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti