42.2025.4
Restit. prestazioni (12/23 + parte di 1-2/24), poiché emersi accrediti a favore del beneficiario. A torto USSI tenuto conto di fr. 640, corrispostigli da padre con 3 versam. a 12/23, quale entrata. Tale imp. era stato prestato a padre da ric. a 11/24, mese non in AS e con conto saldo positivo
5 maggio 2025Italiano30 min
prestazione assistenziale del mese seguente. Per motivi di puro calcolo il reddito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.4
rs
Lugano
5 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1 (__________2003) ha beneficiato di prestazioni assistenziali nei mesi di
gennaio e febbraio 2023, come pure dal mese di dicembre 2023 al mese di marzo
2024 (cfr. doc. IV; 114; 110; 82).
Il 15 marzo 2024 egli è stato
assunto dalla __________ quale ausiliario d’ufficio presso il ____________ al
100% a tempo determinato dal 15 marzo 2024 al 15 settembre 2024 con possibilità
di rinnovo al massimo di ulteriori sei mesi secondo necessità del datore di
lavoro (cfr. doc. 76).
1.2. Con
decisione del 21 febbraio 2024 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI)
ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 1’520.--, corrispondenti alle
prestazioni assistenziali ricevute da dicembre 2023 a febbraio 2024, in quanto dagli
accertamenti svolti e dalla documentazione pervenutagli il 16 febbraio 2014
sono emersi degli accrediti effettuati a suo favore nel periodo novembre 2023 -
gennaio 2024 (cfr. doc. 20).
1.3. A
seguito del reclamo interposto il 4 marzo 2024 dall’interessato contro il
provvedimento del 21 febbraio 2024 (cfr. doc. 12), l’amministrazione ha ridotto
l’ammontare chiesto in restituzione da fr. 1'520.-- a fr. 1’020.--.
Al
riguardo l’USSI ha rilevato:
" (…) Nell'ambito
dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona
nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al
fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i
redditi devono essere considerati per la
determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso
concreto, quindi, anche gli importi che secondo il reclamante sono stati
accreditati dal padre a titolo di rimborso prestito.
Rilevante infatti è l'entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto
all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in
questione. Secondo la prassi instaurata dall'USSl relativa al metodo di
calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della
prestazione assistenziale del mese seguente.
Nel caso in esame, è pacifico che per il mese di dicembre 2023,
tra il 16 novembre e il 15 dicembre 2023, sul conto bancario intestato al
richiedente, sono stati accreditati in data 30 novembre 2023 CHF 30.-; in data
4 dicembre 2023 CHF 200.-; in data 12 dicembre 2023 un importo di CHF 300.- e
uno di CHF 100.- per un totale di CHF 630.-.
Per il mese di gennaio 2024, tra il 16 dicembre 2023 e il 15
gennaio 2024, sul conto intestato al richiedente sono stati accreditati in data
18 dicembre 2023 CHF 340.- e in data 10 gennaio 2024 CHF 120.- per un importo
complessivo CHF 460.-.
Il computo da parte dell'USSl di tali entrate sui mesi in questione
è corretto, in quanto rientranti tra quelle che costituiscono il reddito
computabile regolamentato dall'art. 8 Laps.
A titolo abbondanziale si rileva che le spiegazioni del signor RI
1 "Come si può vedere dall'estratto conto del mese di novembre 2023
(pagina 7,- estratto novembre 2023), il 30.11.2023 ho prelevato in contanti dal
mio conto 640.- CHF. Questi soldi Ii ho prestati a mio papà per pagare le
ultime fatture del mese. (...) Il mese seguente ossia dicembre 2023 me li ha
restituiti versandoli tramite il Bancomat della sede della Banca __________
in cui lavora, sul mio conto in 2 volte ossia 300.- CHF il 12.12.2023 e 340.-
CHF il 18. 12. 2023 (pagina 2, estratto dicembre 2023) (...)." non
sono sufficienti.
Sebbene dall'estratto conto emerga un prelievo il 30 novembre 2023
di CHF 640.-, non solo dagli atti non risulta a quale scopo lo stesso è stato
destinato ma inoltre il signor RI 1 ha indicato a mano "prestito
papà" sull'estratto conto medesimo, sopra ad ogni entrata da parte del
padre, e non restituzione come inteso dallo stesso. Il reclamante non ha
infatti fornito nessuna documentazione a comprova delle proprie argomentazioni.
II reclamo su questo punto è pertanto respinto.
Fatti
I.
In riferimento alla contestazione del reclamante inerente il mese
di febbraio 2024, si evidenzia che, come esposto pocanzi il diritto
all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in
questione. Secondo la prassi instaurata dall'USSl relativa al metodo di
calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della
prestazione assistenziale del mese seguente. Per motivi di puro calcolo il reddito
mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente
diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato.
L'USSI ha quindi conteggiato le entrate dal 16 gennaio 2024 al 15
febbraio 2024 imputandole tutte sul mese di febbraio 2024. Nello specifico sono
stati considerati gli accrediti del 22 gennaio 2024 di CHF 100;- e di CHF 460.-
e del 25 gennaio 2024 di CHF 40.-, per un totale di CHF 600.-.
Il signor RI 1 giustifica parzialmente tali entrate, ossia quelle
di CHF 460.- e di CHF 40.-, affermando che si tratta di un rimborso da ___________
inerente l'acquisto di un paio d'occhiali del valore di CHF 587.- effettuato il
5 gennaio 2024. ll reclamante motiva le proprie dichiarazioni indicando "ho
incaricato mio papà di effettuare a mio nome la richiesta di rimborso alla ___________.
I soldi del rimborso li ha ricevuti lui sul suo conto (come dimostra l'estratto
allegato).
Il rimborso è il 90% massimo 500 CHF.- del costo totale degli
occhiali da vista. (...) Quindi come si può vedere sempre dall'estratto conto
del mese di gennaio 2024 (pagina 3, estratto gennaio 2024) il giorno 22.01.2024
mio papà tramite il Bancomat della sede della Banca __________ in cui lavora, mi
ha versato 460.- CHF e il 25.01.2024 i restanti 40.- CHF (...) Dopo aver
ricevuto e visionato il conteggio (...)".
Ritenuto che il rimborso delle spese malattia non rientrano tra i
redditi computabili regolamentati dall'art. 6 Laps e che il reclamante ha
debitamente comprovato quanto da lui affermato tramite i relativi documenti,
l'importo di complessivi CHF 500.- va detratto dall'ordine di restituzione.
Il computo da parte dell'USSl di tali entrate sul mese in
questione si rivela errato e l'ordine di restituzione per il mese dì febbraio
2024 va limitato a CHF 100.- contrariamente ai CHF 600.- stabiliti
dall'Ufficio.
ll reclamo su questo è quindi parzialmente accolto. (…)” (Doc. IV
pag. 5-6)
1.4. Contro la decisione su reclamo del
5 dicembre 2024 RI 1ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto
di avere, a fine novembre 2023, prestato del denaro, e meglio l’importo di fr.
640.-- a suo padre__________. In proposito l’insorgente ha precisato che il 30
novembre 2023 il padre gli ha inviato un messaggio WhatsApp, chiedendogli di
prestargli fr. 640.-- per poter pagare le ultime fatture del mese di novembre
2023 e annunciandogli che il lunedì seguente gli avrebbe riversato fr. 240.--.
Inoltre il medesimo ha indicato
che il 4 dicembre 2023 il padre gli ha confermato, sempre con un messaggio
WhatsApp, di avergli restituito fr. 200.-- sul suo conto e che la somma mancante
ammontava, quindi a fr. 440.--, corrisposta, poi, tramite accrediti bancari di
fr. 100.-- e di fr. 340.-- il 12, rispettivamente il 18 dicembre 2023.
Il ricorrente ha conseguentemente
chiesto che l’ordine di restituzione sia ulteriormente ridotto a fr. 380.--
(fr. 1'020 – fr. 640).
Egli ha allegato copia dei
messaggi WhatsApp, oltre agli estratti conto del suo conto bancario e di quello
del padre, ambedue presso la Banca __________, dove lavora __________ (cfr.
doc. I; allegati A, B; C; D, E).
1.5. Con
scritto del 2 gennaio 2025 __________ ha confermato che il 30 novembre 2023 il
figlio gli ha prestato la somma di fr 640.-- per pagare le ultime fatture del
mese di novembre 2023 non avendo abbastanza liquidità in quel momento, visto,
da un lato, che la carta di credito Visa gli aveva addebitato, il 30 novembre
2023, l’importo di fr 6'715.85, dall’altro, che il suo conto non poteva
superare il saldo negativo di fr. 3'000.--, limite concesso ai dipendenti della
banca.
Il padre dell’insorgente ha,
altresì, affermato di avere restituito integralmente il prestito il 4, il 12 e
il 18 dicembre 2023, versando sul conto del figlio dapprima l’ammontare di fr.
200.-- e in seguito gli importi di fr. 100.-- e di fr. 340.-- (cfr. doc. II +
1/2).
1.6. Nella sua risposta del 27 gennaio 2025 l’USSI ha postulato
la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.7. Il
28 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII). Le parti sono
rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire se
rettamente o meno l’USSI abbia chiesto all’insorgente la restituzione di fr. 1'020.--,
corrispondenti alla prestazione assistenziale del mese di dicembre 2023 e a
parte delle prestazioni assistenziali dei mesi di gennaio e febbraio 2024
erogategli (cfr. doc. IV; consid. 1.3.).
2.2
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio
2003.
(cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre
2006.
(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8
settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26
giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del
2.
luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art.
67.
Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli
organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni
Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.3
Per
quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni
indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26
Laps.”
Ai sensi dell’art. 26
cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione
è perento dopo un anno dal momento in cui
l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in
parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona
fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento
al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto
l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del
Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di
rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del
riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta
in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova
atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF
8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile
2021.
consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018
consid. 3.1.; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA
C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato
di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La
prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse
in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema
della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di
condono (cfr. consid. 2.13.; STF
9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata
in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134
consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione
francese).
2.4
Nell’ambito
dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2
Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA
K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,
DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel
dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011
pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha
stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario.
In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni
legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di
terzi.
Nella
STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché
il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle
assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di
terzi.
L’assistenza sociale può, dunque,
essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie
necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi
o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio
di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte
di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente
(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito
di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e
segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA
42.2017.51
del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre
2011).
Ad esempio l'Alta Corte, nella
sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in
cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano
state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che
occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali
prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà
non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere
venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente,
avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto
di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale,
qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti
finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto
che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al
principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio
provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese
computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata
da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA
42.2012.4
del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.
2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28
maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha, del resto, rilevato che il principio di
sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,
prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre
possibilità di reddito.
In una
sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.
consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
"
(…)
l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,
poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono
idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una
retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere
un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:
HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il
danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023
consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27
dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1, STF 8C_648/2018 del 7
gennaio 2019 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante
la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.5
Nella presente evenienza dalla
documentazione agli atti emerge che il 1° settembre 2022 a RI 1 è stato aperto
un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione. Egli ha esaurito il diritto alle 200 indennità
spettantegli il 3 novembre 2023 (cfr. doc. 58).
Il 9 novembre 2023 il ricorrente ha
chiesto il riconoscimento dell’assistenza sociale (cfr. doc. 36).
L’USSI non gli ha erogato alcuna
prestazione assistenziale per il mese di novembre 2023, in quanto computando le
indennità di disoccupazione lorde di fr. 1'016.-- risultanti dal conteggio
della Cassa disoccupazione del 31 ottobre 2023, pari a fr. 12'192.-- annui, il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite
annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 119;
122, 123; 125).
Per il mese di dicembre 2023
l’amministrazione gli ha, invece, assegnato una prestazione assistenziale
ordinaria di fr. 460.--, integrativa alle indennità di disoccupazione del mese
di novembre 2023 di fr. 152.40 lordi, pari a fr. 1'829.-- annui (cfr. doc. 114-118;
124).
Per i mesi di gennaio e febbraio
2024.
all’insorgente è stata attribuita una prestazione assistenziale ordinaria
di fr. 600.-- al mese, non computando alcunché a titolo di reddito, ad
eccezione dell’importo di fr. 5'172.-- annui quale “ogni altro reddito”, ossia
fr. 431.-- mensili, corrispondenti alla differenza tra l’ammontare del forfait
di mantenimento per una persona e la somma di fr. 600.-- riconosciuta quale
forfait mensile per i giovani adulti (18 - 25 anni compiuti) che vivono con i
genitori (cfr. doc. 110-113; Direttive riguardanti gli importi
delle prestazioni assistenziali per il 2023, p.to 1.2. lett. a; BU del 13
gennaio 2023 pag. 7; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2024, p.to 1.2. lett. a; BU del
22.
dicembre 2023 pag. 417).
A fine ottobre 2023 il conto bancario
presso la Banca __________ intestato al ricorrente e sul quale, il 31 ottobre
2023, sono state accreditate le indennità di disoccupazione del mese di ottobre
2023.
di fr. 937.05 netti (fr. 1'016 lordi; cfr. doc. 125) presentava un saldo
di fr. 2'281.97 (cfr. doc. 138).
Anche a fine novembre 2023 il
saldo era positivo di fr. 1'276.28 (cfr. doc. 95).
Da tale conto emerge, altresì, che
il 30 novembre 2023 alle ore 7:44 è stata prelevata la somma di fr. 640.--
(cfr. doc. 95; doc. I allegati B), mentre dall’estratto conto del conto
bancario, sempre presso la Banca __________, intestato al padre risulta un
accredito effettuato il 30 novembre 2023 alle ore 7:46 di fr. 640.-- (cfr. doc.
I allegati B).
In effetti da un messaggio WhatsApp
di giovedì 30 novembre 2023 ore 8:16, ricevuto dal ricorrente, si evince che suo
padre gli ha chiesto di autorizzarlo a prelevare fr. 640.-- dal suo conto per
pagare le ultime fatture e che il lunedì successivo gli avrebbe versato fr.
240.-- che avrebbe ricevuto da una persona terza (cfr. doc. I allegati A).
Da un successivo messaggio WhatsApp
di lunedì 4 dicembre 2023 ore 9:22, ricevuto dall’insorgente, il padre gli ha
comunicato di avere versato fr. 200.-- sul suo conto e che a quel momento gli
doveva ancora fr. 440.-- (cfr. doc. I allegati C).
L’ammontare di fr. 200.-- risulta
essere stato bonificato lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 9:17 sul conto del
ricorrente (cfr. doc. I allegato C). Nel relativo estratto conto è stata
apposta, a mano, la dicitura “prestito papà” (cfr. doc. 96).
Anche ad altri versamenti
ricevuti dall’insorgente nel mese di dicembre 2023 è stata aggiunta la
specificazione “prestito papà”, e meglio agli accrediti di fr. 300.-- del 12
dicembre 2023, di fr. 100.-- del 12 dicembre 2023 ore 11:56 e di fr. 340.-- del
18.
dicembre 2023 ore 7:32 (cfr. doc. 97; doc. I allegato E).
Un importo di fr. 340.-- è stato
peraltro prelevato dal conto del padre il 18 dicembre 2023 alle ore 7:31 (cfr.
doc. I allegato E).
2.6
Chiamata a dirimere il caso di
specie questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo il principio di
sussidiarietà, vigente in ambito di assistenza sociale, le entrate provenienti
da terzi a favore di un beneficiario dell’aiuto sociale vanno utilizzate per
far fronte alle proprie spese primarie e quindi computate ai fini della
determinazione di un eventuale diritto a una prestazione assistenziale, a
prescindere che si tratti di prestiti da restituire (cfr. consid. 2.4).
In concreto, tuttavia, il
ricorrente, per quanto attiene alla somma di fr. 640.-- (cfr. consid. 2.5.), non
ha usufruito di un prestito (e meglio di un mutuo ai sensi degli art. 312 e
segg. CO) a suo favore da parte di terzi, bensì ha corrisposto, il 30 novembre
2023, tale importo al padre, su richiesta di quest’ultimo, come risulta dal
messaggio WhatsApp dello stesso giorno e dagli estratti conto della Banca __________
del mese di novembre 2023 di __________ e dell’insorgente (cfr. consid. 2.5.).
È vero che nel mese di novembre
2023.
il ricorrente aveva postulato l’assegnazione di prestazioni assistenziali,
avendo esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 36; 58).
È altrettanto vero, tuttavia, che
in quel mese egli non ha percepito l’assistenza sociale e il suo conto bancario
il 30 novembre 2023, poco prima dell’addebito di fr. 640.--, presentava un
saldo positivo di fr. 1'916.28 (cfr. doc. 95), per cui nemmeno può essergli
imputato il fatto di avere corrisposto al padre del denaro versato dall’USSI
per il suo mantenimento.
Inoltre gli accrediti da parte
del padre del mese di dicembre 2023 in restituzione del mutuo di fr. 640.-- non
costituiscono delle entrate a sé stanti in aggiunta a quanto l’insorgente già
disponeva a novembre e a dicembre 2023, in particolare alle prestazioni assistenziali,
visto che il prestito gli è stato concesso dal figlio, attingendo a quanto in
suo possesso presso la Banca __________ e diminuendo così il saldo del suo
conto a fr. 1'276.28 (cfr. doc. 95).
I versamenti di __________ hanno,
d’altronde, avuto luogo entro poco più di due settimane da quando ha ricevuto
la somma in questione, ovvero il 4 (fr. 200), il 12 (fr. 100) e il 18 dicembre
2023.
(fr. 340; cfr. consid. 2.5.).
Pertanto, tutto ben ponderato, i
bonifici effettuati in restituzione della somma di fr 640.-- non vanno ritenuti
quale fonte di reddito prioritaria rispetto all’assistenza sociale.
Del resto, anche se il ricorrente
non avesse corrisposto al padre l’ammontare di fr. 640.--, al fine del
riconoscimento della prestazione assistenziale non sarebbe cambiato alcunché
rispetto ai calcoli allestiti dall’USSI per i mesi in cui (a partire da
dicembre 2023) gli ha riconosciuto una prestazione assistenziale.
Un saldo del conto di fr.
1'916.28 (fr. 1'276.28 + fr 640), infatti, non avrebbe ad ogni modo comportato
il conteggio di una sostanza mobiliare (nessuna sostanza è stata considerata
per i mesi a decorrere da dicembre 2023), essendo il relativo ammontare
inferiore alla quota esente di fr. 10'000.-- (cfr. art. 22 lett. a cfr. 2 Las).
Il fatto, evidenziato
dall’amministrazione (cfr. doc. IV), che l’insorgente nell’estratto conto di
dicembre 2023 abbia qualificato, a mano, gli accrediti da parte del padre quali
“prestito papà” senza specificare se si trattasse di una restituzione (cfr.
doc. 96; 97; consid. 2.5.) non si rileva determinante, dal momento che dai
documenti prodotti dal ricorrente si desume che è stato __________ a
beneficiare di un mutuo da parte del figlio.
In effetti dalle carte processuali
si evince, come visto, che il padre del ricorrente ha potuto disporre dell’importo
di fr. 640.-- prelevato in contanti dal conto del figlio il 30 novembre 2024 (a
cui ha chiesto l’autorizzazione tramite un messaggio WhatsApp, anche se una mezz’ora
circa dopo il prelievo; cfr. consid. 2.5.) e immediatamente depositato sul suo
conto, prima di versargli il 4 dicembre 2023 fr. 200.-- (con messaggio WhatsApp
del 4 dicembre 2023 ha puntualizzato che con tale bonifico la somma da lui
dovuta al figlio era di fr. 440.-- – fr. 640. - fr. 200 –; cfr., consid. 2.5.),
il 12 dicembre 2023 fr. 100.-- e il 18 dicembre 2023 fr. 340.-- (cfr. consid.
2.5.), per complessivi fr. 640.--.
Ne discende che le entrate del 4
dicembre 2023 di fr. 200.--, del 12 dicembre 2023 di fr. 100.-- e del 18
dicembre 2023 di fr. 340.-- non devono essere considerate nella determinazione degli
importi delle prestazioni assistenziali spettanti effettivamente all’insorgente
nei mesi di dicembre 2023 e di gennaio 2024, contrariamente a quanto deciso
dall’USSI (cfr. doc. IV pag. 5; consid. 1.3.).
Le stesse non sono,
conseguentemente, rilevanti ai fini della restituzione.
2.7
Differente è, invece, il
ragionamento riguardo agli ulteriori accrediti di cui ha beneficiato il
ricorrente da fine novembre 2023 a fine gennaio 2024, ossia fr. 30.-- il 30
novembre 2023, fr. 300.-- il 12 dicembre 2023, fr. 120.-- il 10 gennaio 2024 e fr.
100.-- il 22 gennaio 2024, computati dall’amministrazione per stabilire le
prestazioni assistenziali di diritto dei mesi da novembre 2023 a febbraio 2024 e,
quindi, la somma da restituire (cfr. doc. IV; 95; 97; 99; 101; consid. 1.3.).
L’insorgente non ha peraltro
contestato il conteggio degli stessi (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Tali
importi, in effetti, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid.
2.4.; 2.6.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale,
rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27
gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid.
2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF
con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018
consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA
42.2018.1
del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23
pag. 106 segg.) dovevano essere utilizzati dal ricorrente, per far
fronte alle proprie spese primarie, rispetto alle prestazioni assistenziali.
Nei mesi di dicembre 2023,
gennaio 2024 e febbraio 2024 la situazione finanziaria dell’insorgente, avendo ricevuto
il 30 novembre 2023, il 12 dicembre 2023, il 10 gennaio 2024 e il 22 gennaio
2024.
le somme di fr. 30.--, fr. 300.--, fr. 120.--, rispettivamente fr. 100.-- non
annunciate senza indugio all’USSI, non corrispondeva a quanto a conoscenza
dell’amministrazione al momento in cui, l’11 dicembre 2023, ha allestito i calcoli
relativi alle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi da dicembre 2023 a febbraio
2024.
(cfr. doc. 110; 114).
Il
ricorrente, da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.), ha di conseguenza percepito
indebitamente parte delle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi di dicembre
2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 calcolate senza tenere conto degli importi
corrispostigli menzionati sopra.
In
concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale
(cfr. consid. 2.3.).
Infatti
l’USSI è venuto a conoscenza dei versamenti del 30 novembre 2023, del 12 dicembre
2023, del 4 gennaio 2024 e del 6 febbraio 2024 (cfr. doc. 97; 99; 102) a favore
dell’insorgente tramite la documentazione trasmessa da quest’ultimo in
occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 16
febbraio 2024 (cfr. 86-103, 109; 20; IV).
Sono,
perciò, emersi dei fatti nuovi atti a indurre a conclusioni giuridiche diverse
rispetto ai conteggi iniziali delle prestazioni assistenziali di dicembre 2023,
gennaio 2024 e febbraio 2024.
È,
quindi, evidente che per tali mesi il calcolo delle prestazioni assistenziali
andava rivisto in base alle effettive entrate del ricorrente.
A
ragione, pertanto, l’USSI, il 21 febbraio 2024, ha emesso un odine di restituzione
di parte delle prestazioni ordinarie percepite dall’insorgente nei mesi da
dicembre 2023 a febbraio 2024 (cfr.
doc. 20; consid. 1.2.).
L’amministrazione ha, del resto,
agito entro l’anno di perenzione relativa (cfr. art. 26 cpv. 2 Laps, consid.
2.3.), considerato che appena ha
saputo, contestualmente alla domanda di rinnovo del 16 febbraio 2024, in
particolare delle entrate di fr. 30.--, fr. 300.--, fr. 120.--,
rispettivamente fr. 100.-- ha
immediatamente chiesto al ricorrente di restituire parte delle prestazioni assistenziali
percepite per i medi di dicembre 2023, di gennaio 2024 e di febbraio 2024.
2.8
Relativamente all’entità dell’importo
di fr. 1'020.-- chiesto in restituzione all’insorgente (cfr. doc. IV; consid.
1.3.) va evidenziato che il TCA ha stabilito che gli importi di fr. 200.--,
100.-- e 340.-- percepiti il 4, il 12, rispettivamente il 18 dicembre 2023 non
devono essere considerati per determinare la somma da restituire (cfr. consid.
2.6.).
Unicamente gli accrediti del 30 novembre 2023 di fr. 30.--,
del 12 dicembre 2023 di fr. 300.--, del 10 gennaio 2024 di fr. 120.-- e del 22
gennaio 2024 di fr. 100.--vanno computati nei redditi per calcolare le
effettive prestazioni ordinarie spettanti al ricorrente nei mesi da dicembre
2023.
a febbraio 2024 e sono, dunque, determinanti ai fini della restituzione
(cfr. consid. 2.7.).
Gli atti vanno, conseguentemente,
rinviati all’USSI per definire nuovamente, tenendo conto di quanto sopra,
l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie relative ai mesi di
dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 da restituire.
2.9
In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne
la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non
disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31
Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.
il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.38
del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024
consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA
42.2023.30
del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023
consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi
al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,
8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid.
2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.
2.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 5
dicembre 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto
stabilito ai consid. 2.6., 2.7. e 2.8., l’importo delle prestazioni
assistenziali percepite dal ricorrente per i mesi da dicembre 2023 a febbraio
2024 da restituire.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni