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Decisione

42.2025.4

Restit. prestazioni (12/23 + parte di 1-2/24), poiché emersi accrediti a favore del beneficiario. A torto USSI tenuto conto di fr. 640, corrispostigli da padre con 3 versam. a 12/23, quale entrata. Tale imp. era stato prestato a padre da ric. a 11/24, mese non in AS e con conto saldo positivo

5 maggio 2025Italiano30 min

prestazione assistenziale del mese seguente. Per motivi di puro calcolo il reddito

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.4

rs

Lugano

5 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1 (__________2003) ha beneficiato di prestazioni assistenziali nei mesi di

gennaio e febbraio 2023, come pure dal mese di dicembre 2023 al mese di marzo

2024 (cfr. doc. IV; 114; 110; 82).

Il 15 marzo 2024 egli è stato

assunto dalla __________ quale ausiliario d’ufficio presso il ____________ al

100% a tempo determinato dal 15 marzo 2024 al 15 settembre 2024 con possibilità

di rinnovo al massimo di ulteriori sei mesi secondo necessità del datore di

lavoro (cfr. doc. 76).

1.2. Con

decisione del 21 febbraio 2024 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI)

ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 1’520.--, corrispondenti alle

prestazioni assistenziali ricevute da dicembre 2023 a febbraio 2024, in quanto dagli

accertamenti svolti e dalla documentazione pervenutagli il 16 febbraio 2014

sono emersi degli accrediti effettuati a suo favore nel periodo novembre 2023 -

gennaio 2024 (cfr. doc. 20).

1.3. A

seguito del reclamo interposto il 4 marzo 2024 dall’interessato contro il

provvedimento del 21 febbraio 2024 (cfr. doc. 12), l’amministrazione ha ridotto

l’ammontare chiesto in restituzione da fr. 1'520.-- a fr. 1’020.--.

Al

riguardo l’USSI ha rilevato:

" (…) Nell'ambito

dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona

nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al

fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i

redditi devono essere considerati per la

determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso

concreto, quindi, anche gli importi che secondo il reclamante sono stati

accreditati dal padre a titolo di rimborso prestito.

Rilevante infatti è l'entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto

all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in

questione. Secondo la prassi instaurata dall'USSl relativa al metodo di

calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della

prestazione assistenziale del mese seguente.

Nel caso in esame, è pacifico che per il mese di dicembre 2023,

tra il 16 novembre e il 15 dicembre 2023, sul conto bancario intestato al

richiedente, sono stati accreditati in data 30 novembre 2023 CHF 30.-; in data

4 dicembre 2023 CHF 200.-; in data 12 dicembre 2023 un importo di CHF 300.- e

uno di CHF 100.- per un totale di CHF 630.-.

Per il mese di gennaio 2024, tra il 16 dicembre 2023 e il 15

gennaio 2024, sul conto intestato al richiedente sono stati accreditati in data

18 dicembre 2023 CHF 340.- e in data 10 gennaio 2024 CHF 120.- per un importo

complessivo CHF 460.-.

Il computo da parte dell'USSl di tali entrate sui mesi in questione

è corretto, in quanto rientranti tra quelle che costituiscono il reddito

computabile regolamentato dall'art. 8 Laps.

A titolo abbondanziale si rileva che le spiegazioni del signor RI

1 "Come si può vedere dall'estratto conto del mese di novembre 2023

(pagina 7,- estratto novembre 2023), il 30.11.2023 ho prelevato in contanti dal

mio conto 640.- CHF. Questi soldi Ii ho prestati a mio papà per pagare le

ultime fatture del mese. (...) Il mese seguente ossia dicembre 2023 me li ha

restituiti versandoli tramite il Bancomat della sede della Banca __________

in cui lavora, sul mio conto in 2 volte ossia 300.- CHF il 12.12.2023 e 340.-

CHF il 18. 12. 2023 (pagina 2, estratto dicembre 2023) (...)." non

sono sufficienti.

Sebbene dall'estratto conto emerga un prelievo il 30 novembre 2023

di CHF 640.-, non solo dagli atti non risulta a quale scopo lo stesso è stato

destinato ma inoltre il signor RI 1 ha indicato a mano "prestito

papà" sull'estratto conto medesimo, sopra ad ogni entrata da parte del

padre, e non restituzione come inteso dallo stesso. Il reclamante non ha

infatti fornito nessuna documentazione a comprova delle proprie argomentazioni.

II reclamo su questo punto è pertanto respinto.

Fatti

I.

In riferimento alla contestazione del reclamante inerente il mese

di febbraio 2024, si evidenzia che, come esposto pocanzi il diritto

all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in

questione. Secondo la prassi instaurata dall'USSl relativa al metodo di

calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della

prestazione assistenziale del mese seguente. Per motivi di puro calcolo il reddito

mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente

diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato.

L'USSI ha quindi conteggiato le entrate dal 16 gennaio 2024 al 15

febbraio 2024 imputandole tutte sul mese di febbraio 2024. Nello specifico sono

stati considerati gli accrediti del 22 gennaio 2024 di CHF 100;- e di CHF 460.-

e del 25 gennaio 2024 di CHF 40.-, per un totale di CHF 600.-.

Il signor RI 1 giustifica parzialmente tali entrate, ossia quelle

di CHF 460.- e di CHF 40.-, affermando che si tratta di un rimborso da ___________

inerente l'acquisto di un paio d'occhiali del valore di CHF 587.- effettuato il

5 gennaio 2024. ll reclamante motiva le proprie dichiarazioni indicando "ho

incaricato mio papà di effettuare a mio nome la richiesta di rimborso alla ___________.

I soldi del rimborso li ha ricevuti lui sul suo conto (come dimostra l'estratto

allegato).

Il rimborso è il 90% massimo 500 CHF.- del costo totale degli

occhiali da vista. (...) Quindi come si può vedere sempre dall'estratto conto

del mese di gennaio 2024 (pagina 3, estratto gennaio 2024) il giorno 22.01.2024

mio papà tramite il Bancomat della sede della Banca __________ in cui lavora, mi

ha versato 460.- CHF e il 25.01.2024 i restanti 40.- CHF (...) Dopo aver

ricevuto e visionato il conteggio (...)".

Ritenuto che il rimborso delle spese malattia non rientrano tra i

redditi computabili regolamentati dall'art. 6 Laps e che il reclamante ha

debitamente comprovato quanto da lui affermato tramite i relativi documenti,

l'importo di complessivi CHF 500.- va detratto dall'ordine di restituzione.

Il computo da parte dell'USSl di tali entrate sul mese in

questione si rivela errato e l'ordine di restituzione per il mese dì febbraio

2024 va limitato a CHF 100.- contrariamente ai CHF 600.- stabiliti

dall'Ufficio.

ll reclamo su questo è quindi parzialmente accolto. (…)” (Doc. IV

pag. 5-6)

1.4. Contro la decisione su reclamo del

5 dicembre 2024 RI 1ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto

di avere, a fine novembre 2023, prestato del denaro, e meglio l’importo di fr.

640.-- a suo padre__________. In proposito l’insorgente ha precisato che il 30

novembre 2023 il padre gli ha inviato un messaggio WhatsApp, chiedendogli di

prestargli fr. 640.-- per poter pagare le ultime fatture del mese di novembre

2023 e annunciandogli che il lunedì seguente gli avrebbe riversato fr. 240.--.

Inoltre il medesimo ha indicato

che il 4 dicembre 2023 il padre gli ha confermato, sempre con un messaggio

WhatsApp, di avergli restituito fr. 200.-- sul suo conto e che la somma mancante

ammontava, quindi a fr. 440.--, corrisposta, poi, tramite accrediti bancari di

fr. 100.-- e di fr. 340.-- il 12, rispettivamente il 18 dicembre 2023.

Il ricorrente ha conseguentemente

chiesto che l’ordine di restituzione sia ulteriormente ridotto a fr. 380.--

(fr. 1'020 – fr. 640).

Egli ha allegato copia dei

messaggi WhatsApp, oltre agli estratti conto del suo conto bancario e di quello

del padre, ambedue presso la Banca __________, dove lavora __________ (cfr.

doc. I; allegati A, B; C; D, E).

1.5. Con

scritto del 2 gennaio 2025 __________ ha confermato che il 30 novembre 2023 il

figlio gli ha prestato la somma di fr 640.-- per pagare le ultime fatture del

mese di novembre 2023 non avendo abbastanza liquidità in quel momento, visto,

da un lato, che la carta di credito Visa gli aveva addebitato, il 30 novembre

2023, l’importo di fr 6'715.85, dall’altro, che il suo conto non poteva

superare il saldo negativo di fr. 3'000.--, limite concesso ai dipendenti della

banca.

Il padre dell’insorgente ha,

altresì, affermato di avere restituito integralmente il prestito il 4, il 12 e

il 18 dicembre 2023, versando sul conto del figlio dapprima l’ammontare di fr.

200.-- e in seguito gli importi di fr. 100.-- e di fr. 340.-- (cfr. doc. II +

1/2).

1.6. Nella sua risposta del 27 gennaio 2025 l’USSI ha postulato

la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.7. Il

28 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII). Le parti sono

rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire se

rettamente o meno l’USSI abbia chiesto all’insorgente la restituzione di fr. 1'020.--,

corrispondenti alla prestazione assistenziale del mese di dicembre 2023 e a

parte delle prestazioni assistenziali dei mesi di gennaio e febbraio 2024

erogategli (cfr. doc. IV; consid. 1.3.).

2.2

L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge

sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale

normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio

2003.

(cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre

2006.

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8

settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26

giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del

2.

luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L’art.

67.

Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente

l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni

informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve

produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli

organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni

Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta

l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"

L’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

(cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli

organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come

pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.3

Per

quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni

indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26

Laps.”

Ai sensi dell’art. 26

cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione

è perento dopo un anno dal momento in cui

l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto

l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del

Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di

rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del

riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova

atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF

8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile

2021.

consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018

consid. 3.1.; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA

C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63;

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato

di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La

prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse

in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema

della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. consid. 2.13.; STF

9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata

in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134

consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione

francese).

2.4

Nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2

Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel

dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011

pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario.

In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni

legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di

terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza sociale può, dunque,

essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi

o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio

di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte

di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente

(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito

di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e

segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA

42.2017.51

del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre

2011).

Ad esempio l'Alta Corte, nella

sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in

cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano

state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà

non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere

venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente,

avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto

di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale,

qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti

finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto

che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al

principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio

provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese

computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata

da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA

42.2012.4

del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid.

2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28

maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha, del resto, rilevato che il principio di

sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,

prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre

possibilità di reddito.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1, STF 8C_648/2018 del 7

gennaio 2019 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante

la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.5

Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che il 1° settembre 2022 a RI 1 è stato aperto

un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione. Egli ha esaurito il diritto alle 200 indennità

spettantegli il 3 novembre 2023 (cfr. doc. 58).

Il 9 novembre 2023 il ricorrente ha

chiesto il riconoscimento dell’assistenza sociale (cfr. doc. 36).

L’USSI non gli ha erogato alcuna

prestazione assistenziale per il mese di novembre 2023, in quanto computando le

indennità di disoccupazione lorde di fr. 1'016.-- risultanti dal conteggio

della Cassa disoccupazione del 31 ottobre 2023, pari a fr. 12'192.-- annui, il

reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite

annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 119;

122, 123; 125).

Per il mese di dicembre 2023

l’amministrazione gli ha, invece, assegnato una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 460.--, integrativa alle indennità di disoccupazione del mese

di novembre 2023 di fr. 152.40 lordi, pari a fr. 1'829.-- annui (cfr. doc. 114-118;

124).

Per i mesi di gennaio e febbraio

2024.

all’insorgente è stata attribuita una prestazione assistenziale ordinaria

di fr. 600.-- al mese, non computando alcunché a titolo di reddito, ad

eccezione dell’importo di fr. 5'172.-- annui quale “ogni altro reddito”, ossia

fr. 431.-- mensili, corrispondenti alla differenza tra l’ammontare del forfait

di mantenimento per una persona e la somma di fr. 600.-- riconosciuta quale

forfait mensile per i giovani adulti (18 - 25 anni compiuti) che vivono con i

genitori (cfr. doc. 110-113; Direttive riguardanti gli importi

delle prestazioni assistenziali per il 2023, p.to 1.2. lett. a; BU del 13

gennaio 2023 pag. 7; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2024, p.to 1.2. lett. a; BU del

22.

dicembre 2023 pag. 417).

A fine ottobre 2023 il conto bancario

presso la Banca __________ intestato al ricorrente e sul quale, il 31 ottobre

2023, sono state accreditate le indennità di disoccupazione del mese di ottobre

2023.

di fr. 937.05 netti (fr. 1'016 lordi; cfr. doc. 125) presentava un saldo

di fr. 2'281.97 (cfr. doc. 138).

Anche a fine novembre 2023 il

saldo era positivo di fr. 1'276.28 (cfr. doc. 95).

Da tale conto emerge, altresì, che

il 30 novembre 2023 alle ore 7:44 è stata prelevata la somma di fr. 640.--

(cfr. doc. 95; doc. I allegati B), mentre dall’estratto conto del conto

bancario, sempre presso la Banca __________, intestato al padre risulta un

accredito effettuato il 30 novembre 2023 alle ore 7:46 di fr. 640.-- (cfr. doc.

I allegati B).

In effetti da un messaggio WhatsApp

di giovedì 30 novembre 2023 ore 8:16, ricevuto dal ricorrente, si evince che suo

padre gli ha chiesto di autorizzarlo a prelevare fr. 640.-- dal suo conto per

pagare le ultime fatture e che il lunedì successivo gli avrebbe versato fr.

240.-- che avrebbe ricevuto da una persona terza (cfr. doc. I allegati A).

Da un successivo messaggio WhatsApp

di lunedì 4 dicembre 2023 ore 9:22, ricevuto dall’insorgente, il padre gli ha

comunicato di avere versato fr. 200.-- sul suo conto e che a quel momento gli

doveva ancora fr. 440.-- (cfr. doc. I allegati C).

L’ammontare di fr. 200.-- risulta

essere stato bonificato lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 9:17 sul conto del

ricorrente (cfr. doc. I allegato C). Nel relativo estratto conto è stata

apposta, a mano, la dicitura “prestito papà” (cfr. doc. 96).

Anche ad altri versamenti

ricevuti dall’insorgente nel mese di dicembre 2023 è stata aggiunta la

specificazione “prestito papà”, e meglio agli accrediti di fr. 300.-- del 12

dicembre 2023, di fr. 100.-- del 12 dicembre 2023 ore 11:56 e di fr. 340.-- del

18.

dicembre 2023 ore 7:32 (cfr. doc. 97; doc. I allegato E).

Un importo di fr. 340.-- è stato

peraltro prelevato dal conto del padre il 18 dicembre 2023 alle ore 7:31 (cfr.

doc. I allegato E).

2.6

Chiamata a dirimere il caso di

specie questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo il principio di

sussidiarietà, vigente in ambito di assistenza sociale, le entrate provenienti

da terzi a favore di un beneficiario dell’aiuto sociale vanno utilizzate per

far fronte alle proprie spese primarie e quindi computate ai fini della

determinazione di un eventuale diritto a una prestazione assistenziale, a

prescindere che si tratti di prestiti da restituire (cfr. consid. 2.4).

In concreto, tuttavia, il

ricorrente, per quanto attiene alla somma di fr. 640.-- (cfr. consid. 2.5.), non

ha usufruito di un prestito (e meglio di un mutuo ai sensi degli art. 312 e

segg. CO) a suo favore da parte di terzi, bensì ha corrisposto, il 30 novembre

2023, tale importo al padre, su richiesta di quest’ultimo, come risulta dal

messaggio WhatsApp dello stesso giorno e dagli estratti conto della Banca __________

del mese di novembre 2023 di __________ e dell’insorgente (cfr. consid. 2.5.).

È vero che nel mese di novembre

2023.

il ricorrente aveva postulato l’assegnazione di prestazioni assistenziali,

avendo esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 36; 58).

È altrettanto vero, tuttavia, che

in quel mese egli non ha percepito l’assistenza sociale e il suo conto bancario

il 30 novembre 2023, poco prima dell’addebito di fr. 640.--, presentava un

saldo positivo di fr. 1'916.28 (cfr. doc. 95), per cui nemmeno può essergli

imputato il fatto di avere corrisposto al padre del denaro versato dall’USSI

per il suo mantenimento.

Inoltre gli accrediti da parte

del padre del mese di dicembre 2023 in restituzione del mutuo di fr. 640.-- non

costituiscono delle entrate a sé stanti in aggiunta a quanto l’insorgente già

disponeva a novembre e a dicembre 2023, in particolare alle prestazioni assistenziali,

visto che il prestito gli è stato concesso dal figlio, attingendo a quanto in

suo possesso presso la Banca __________ e diminuendo così il saldo del suo

conto a fr. 1'276.28 (cfr. doc. 95).

I versamenti di __________ hanno,

d’altronde, avuto luogo entro poco più di due settimane da quando ha ricevuto

la somma in questione, ovvero il 4 (fr. 200), il 12 (fr. 100) e il 18 dicembre

2023.

(fr. 340; cfr. consid. 2.5.).

Pertanto, tutto ben ponderato, i

bonifici effettuati in restituzione della somma di fr 640.-- non vanno ritenuti

quale fonte di reddito prioritaria rispetto all’assistenza sociale.

Del resto, anche se il ricorrente

non avesse corrisposto al padre l’ammontare di fr. 640.--, al fine del

riconoscimento della prestazione assistenziale non sarebbe cambiato alcunché

rispetto ai calcoli allestiti dall’USSI per i mesi in cui (a partire da

dicembre 2023) gli ha riconosciuto una prestazione assistenziale.

Un saldo del conto di fr.

1'916.28 (fr. 1'276.28 + fr 640), infatti, non avrebbe ad ogni modo comportato

il conteggio di una sostanza mobiliare (nessuna sostanza è stata considerata

per i mesi a decorrere da dicembre 2023), essendo il relativo ammontare

inferiore alla quota esente di fr. 10'000.-- (cfr. art. 22 lett. a cfr. 2 Las).

Il fatto, evidenziato

dall’amministrazione (cfr. doc. IV), che l’insorgente nell’estratto conto di

dicembre 2023 abbia qualificato, a mano, gli accrediti da parte del padre quali

“prestito papà” senza specificare se si trattasse di una restituzione (cfr.

doc. 96; 97; consid. 2.5.) non si rileva determinante, dal momento che dai

documenti prodotti dal ricorrente si desume che è stato __________ a

beneficiare di un mutuo da parte del figlio.

In effetti dalle carte processuali

si evince, come visto, che il padre del ricorrente ha potuto disporre dell’importo

di fr. 640.-- prelevato in contanti dal conto del figlio il 30 novembre 2024 (a

cui ha chiesto l’autorizzazione tramite un messaggio WhatsApp, anche se una mezz’ora

circa dopo il prelievo; cfr. consid. 2.5.) e immediatamente depositato sul suo

conto, prima di versargli il 4 dicembre 2023 fr. 200.-- (con messaggio WhatsApp

del 4 dicembre 2023 ha puntualizzato che con tale bonifico la somma da lui

dovuta al figlio era di fr. 440.-- – fr. 640. - fr. 200 –; cfr., consid. 2.5.),

il 12 dicembre 2023 fr. 100.-- e il 18 dicembre 2023 fr. 340.-- (cfr. consid.

2.5.), per complessivi fr. 640.--.

Ne discende che le entrate del 4

dicembre 2023 di fr. 200.--, del 12 dicembre 2023 di fr. 100.-- e del 18

dicembre 2023 di fr. 340.-- non devono essere considerate nella determinazione degli

importi delle prestazioni assistenziali spettanti effettivamente all’insorgente

nei mesi di dicembre 2023 e di gennaio 2024, contrariamente a quanto deciso

dall’USSI (cfr. doc. IV pag. 5; consid. 1.3.).

Le stesse non sono,

conseguentemente, rilevanti ai fini della restituzione.

2.7

Differente è, invece, il

ragionamento riguardo agli ulteriori accrediti di cui ha beneficiato il

ricorrente da fine novembre 2023 a fine gennaio 2024, ossia fr. 30.-- il 30

novembre 2023, fr. 300.-- il 12 dicembre 2023, fr. 120.-- il 10 gennaio 2024 e fr.

100.-- il 22 gennaio 2024, computati dall’amministrazione per stabilire le

prestazioni assistenziali di diritto dei mesi da novembre 2023 a febbraio 2024 e,

quindi, la somma da restituire (cfr. doc. IV; 95; 97; 99; 101; consid. 1.3.).

L’insorgente non ha peraltro

contestato il conteggio degli stessi (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

Tali

importi, in effetti, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid.

2.4.; 2.6.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale,

rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27

gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid.

2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF

con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018

consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA

42.2018.1

del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23

pag. 106 segg.) dovevano essere utilizzati dal ricorrente, per far

fronte alle proprie spese primarie, rispetto alle prestazioni assistenziali.

Nei mesi di dicembre 2023,

gennaio 2024 e febbraio 2024 la situazione finanziaria dell’insorgente, avendo ricevuto

il 30 novembre 2023, il 12 dicembre 2023, il 10 gennaio 2024 e il 22 gennaio

2024.

le somme di fr. 30.--, fr. 300.--, fr. 120.--, rispettivamente fr. 100.-- non

annunciate senza indugio all’USSI, non corrispondeva a quanto a conoscenza

dell’amministrazione al momento in cui, l’11 dicembre 2023, ha allestito i calcoli

relativi alle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi da dicembre 2023 a febbraio

2024.

(cfr. doc. 110; 114).

Il

ricorrente, da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.), ha di conseguenza percepito

indebitamente parte delle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi di dicembre

2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 calcolate senza tenere conto degli importi

corrispostigli menzionati sopra.

In

concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale

(cfr. consid. 2.3.).

Infatti

l’USSI è venuto a conoscenza dei versamenti del 30 novembre 2023, del 12 dicembre

2023, del 4 gennaio 2024 e del 6 febbraio 2024 (cfr. doc. 97; 99; 102) a favore

dell’insorgente tramite la documentazione trasmessa da quest’ultimo in

occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 16

febbraio 2024 (cfr. 86-103, 109; 20; IV).

Sono,

perciò, emersi dei fatti nuovi atti a indurre a conclusioni giuridiche diverse

rispetto ai conteggi iniziali delle prestazioni assistenziali di dicembre 2023,

gennaio 2024 e febbraio 2024.

È,

quindi, evidente che per tali mesi il calcolo delle prestazioni assistenziali

andava rivisto in base alle effettive entrate del ricorrente.

A

ragione, pertanto, l’USSI, il 21 febbraio 2024, ha emesso un odine di restituzione

di parte delle prestazioni ordinarie percepite dall’insorgente nei mesi da

dicembre 2023 a febbraio 2024 (cfr.

doc. 20; consid. 1.2.).

L’amministrazione ha, del resto,

agito entro l’anno di perenzione relativa (cfr. art. 26 cpv. 2 Laps, consid.

2.3.), considerato che appena ha

saputo, contestualmente alla domanda di rinnovo del 16 febbraio 2024, in

particolare delle entrate di fr. 30.--, fr. 300.--, fr. 120.--,

rispettivamente fr. 100.-- ha

immediatamente chiesto al ricorrente di restituire parte delle prestazioni assistenziali

percepite per i medi di dicembre 2023, di gennaio 2024 e di febbraio 2024.

2.8

Relativamente all’entità dell’importo

di fr. 1'020.-- chiesto in restituzione all’insorgente (cfr. doc. IV; consid.

1.3.) va evidenziato che il TCA ha stabilito che gli importi di fr. 200.--,

100.-- e 340.-- percepiti il 4, il 12, rispettivamente il 18 dicembre 2023 non

devono essere considerati per determinare la somma da restituire (cfr. consid.

2.6.).

Unicamente gli accrediti del 30 novembre 2023 di fr. 30.--,

del 12 dicembre 2023 di fr. 300.--, del 10 gennaio 2024 di fr. 120.-- e del 22

gennaio 2024 di fr. 100.--vanno computati nei redditi per calcolare le

effettive prestazioni ordinarie spettanti al ricorrente nei mesi da dicembre

2023.

a febbraio 2024 e sono, dunque, determinanti ai fini della restituzione

(cfr. consid. 2.7.).

Gli atti vanno, conseguentemente,

rinviati all’USSI per definire nuovamente, tenendo conto di quanto sopra,

l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie relative ai mesi di

dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 da restituire.

2.9

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.38

del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024

consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA

42.2023.30

del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023

consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi

al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023,

8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid.

2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid.

2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 5

dicembre 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto

stabilito ai consid. 2.6., 2.7. e 2.8., l’importo delle prestazioni

assistenziali percepite dal ricorrente per i mesi da dicembre 2023 a febbraio

2024 da restituire.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni