42.2025.40
Correttamente l'UMA ha negato l'erogazione delle indennità straordinarie di disocc., ritenuto che la ric. non ha dimostrato (non avendo comprovato alcuna ricerca di lavoro quando era abile) sufficienti sforzi per trovare lavoro e non ha quindi fatto il possibile per evitare o abbreviare la disocc
10 dicembre 2025Italiano50 min
i passi da intraprendere per la mia situazione economica e quella della mia famiglia,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.40
CL/DC/gm
Lugano
10 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su opposizione del 18
giugno 2025 emanata da
Sezione
del lavoro - Ufficio delle misure attive,
6501
Bellinzona
in materia di indennità
straordinarie cantonali di disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 24 aprile 2025,
l’Ufficio delle misure attive (di seguito: UMA) ha negato l’erogazione a RI1
delle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione con la seguente
motivazione:
" (…) Al 7
gennaio 2025 si è iscritta all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di
______. In data 27 marzo 2025 ha confermato per mail alla sua consulente del
personale di chiudere il caso in disoccupazione, informandola: “Al momento
vista la mia situazione gradirei chiudere la pratica di disoccupazione”.
Lo stesso giorno, l’Ufficio regionale di
collocamento le ha trasmesso la Conferma d’annullamento dal sistema Colsta.
Pertanto lei, a contare da tale data, non risulta più iscritta all’Ufficio
regionale di collocamento di ______.
Considerato quanto lei non è stata iscritta
all’URC alla ricerca di un’occupazione al 100% e non rispetta quanto sancito
agli art. 11 cpv. 2 e non può beneficiare delle indennità straordinarie
cantonali di disoccupazione L-rilocc.” (cfr. all. B a doc. I).
1.2. Con reclamo del 23 maggio 2025,
l’interessata ha contestato la decisione resa nei suoi confronti.
Innanzitutto, ella ha fatto
valere che la sua “richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione
deve venir presa in considerazione a partire dal 01 gennaio 2025”.
RI1 ha, poi, osservato quanto
segue:
" (…) dal
07.01.2025 al 27.03.2025 sono stata iscritta all’URC, ma fino al ricevimento
della vostra decisione non ero stata informata di dover rimanere iscritta
all’URC per avere diritto alle indennità straordinarie, inoltre anche nella
check-list, come documenti specifici per la richiesta relativa a questa
prestazione figurano solo (…)
-
Copia conferma affiliazione AVS come indipendente rilasciata
dalla Cassa al momento dell’affiliazione;
-
Copia dello stralcio AVS quale indipendente (da al massimo 6
mesi)
-
Copia decisione negativa relativa alle indennità di
disoccupazione (LADI).
Il fatto che io sia stata inabile al lavoro
per un certo periodo non è comunque motivo di non calcolo da parte vostra, in
quanto come (L-rilocc) art. 11 In caso di capacità lavorativa temporaneamente
inesistente o ridotta per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto
all’intera indennità. Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere
entro il periodo di percezione fissato.
Inoltre come da L-rilocc art. 24 Può essere
privato degli aiuti cantonali:
a) chiunque
abbia subito delle sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave
b) chiunque
rifiuta di assumere un’occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto
quanto si poteva ragionevolmente pretendere per trovare un’occupazione.
Per tutti questi motivi chiedo che le
indennità mi vengano calcolate dal 01.01.2025 al 24.04.2025 data in cui sono
venuta a conoscenza di dover essere iscritta all’URC” (cfr. all. C a doc. I).
1.3. A seguito del reclamo interposto il
23 maggio 2025 da RI1 (cfr. all. C a doc. I e supra consid. 1.2.), il 18 giugno
2025 l’UMA ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il
provvedimento del 24 aprile precedente (cfr. supra consid. 1.1.), rilevando:
" (…)
3. (…) Come segnalato nella decisione di
rifiuto, l’ISD è prevista per le persone che hanno esercitato un’attività
lucrativa indipendente a titolo principale e che dopo averla cessata sono
iscritte all’Ufficio regionale di collocamento alla ricerca di un lavoro quale dipendente
e hanno dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la
disoccupazione.
La cessazione dell’attività indipendente
deve essere confermata dallo stralcio AVS. La necessità di disporre di questa
conferma è stata comunicata alla signora a più riprese dalla consulente URC
(vedi azione di reinserimento del 16 gennaio 2025) e dal Comune di domicilio
(vedi “Documentazione per la richiesta di prestazioni LAPS” consegnata alla
signora il 30 gennaio 2025).
Il documento dell’Istituto delle
assicurazioni sociali è datato 28 marzo 2025 e, contrariamente a quanto
indicato nel reclamo, è stato presentato al Comune solo il 9 aprile 2025.
Pertanto quando la signora era iscritta
all’URC, dal 7 gennaio al 27 marzo 2025, la richiesta ISD non era completa.
4. Nel reclamo la signora ha formulato
osservazioni sul rispetto delle condizioni di “idoneità al collocamento” e di
“aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per trovare
un’occupazione” e pertanto riteniamo adeguato segnalare che:
La signora dal 7 gennaio al 27 marzo 2025
non ha adempiuto a tutti gli obblighi. In particolare, in merito al dovere di
evitare o abbreviare la disoccupazione, non ha inoltrato alcuna ricerca di
lavoro per i periodi in cui era abile al lavoro nei mesi di febbraio e marzo.
Inoltre non ha risposto tempestivamente alle diverse richieste di
giustificazioni trasmesse da URC in merito all’assenza di ricerche di lavoro
come pure per i periodi di inabilità e le relative assenza dal corso
“rilevamento competenze del settore commerciale” presso la ______ (______) di
______ previsto dal 10 marzo al 4 aprile 2025 e dal colloquio del 12 marzo”
(cfr. all. A a doc. I).
1.4. RI1 ha tempestivamente impugnato la
decisione su reclamo presentando un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto il riconoscimento delle indennità postulate, per il periodo dal 1°
gennaio al 24 aprile 2025, argomentando:
"
(…) mi sono annunciata in data 7 gennaio 2025 all’Ufficio regionale di
collocamento di ______ (…) il colloquio di consulenza (…) è avvenuto il 16
gennaio 2025. Nel frattempo richiedevo un appuntamento con il Comune di ______
presso l’ufficio sociale per discutere la mia situazione, appuntamento che mi è
stato dato il 30 gennaio 2025.
Al colloquio del 16
gennaio 2025 mi viene già data un’informazione errata in quanto “finché non
farà lo stralcio AVS non potrà avere diritto alle indennità da ex indipendente
e quando poi lo farà non potrà più lavorare come indipendente” quando invece
potevo tranquillamene fare lo stralcio subito e con calma dare disdetta ai miei
clienti, i quali al momento erano l’unica fonte di reddito, in quanto come
guadagno accessorio fino ai 2'500.- CHF annui non è necessario iscriversi
all’AVS (si veda allegati 1 e 2).
Non sono stata
informata che l’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione non è una
“normale” indennità di disoccupazione, ma rientra nelle misure attive e per
ottenerla bisogna fare richiesta tramite il proprio Comune di domicilio.
Inoltre mi è stata data
un’altra informazione errata, in quanto ho informato il consulente di essere in
procinto di stare per avviare la separazione da mio marito e la consulente mi
ha informato allora di aspettare e richiedere le indennità in caso di
separazione, che era la soluzione migliore, cosa rivelatasi inveritiera.
Il 17 gennaio 2025
ricevo la decisione della cassa di disoccupazione dove viene rifiutato il mio
diritto all’indennità di disoccupazione (si veda allegato 3).
Il 30 gennaio 2025 al
colloquio con l'assistente sociale del mio Comune di domicilio, con cui discuto
Fatti
i passi da intraprendere per la mia situazione economica e quella della mia famiglia,
avendo a carico anche 2 figli minorenni, mi viene detto di aver diritto alle
indennità di disoccupazione straordinarie e che è al momento la miglior
soluzione.
Mi viene data la lista
dei documenti da presentare e non viene fatta nessuna menzione del dovere di
stare iscritta all'URC, infatti anche i documenti da presentare specifici
richiedono solo:
- Copia conferma affiliazione
AVS come attività indipendente a titolo principale rilasciata dalla Cassa al momento
dell'affiliazione
- Copia dello stralcio
AVS quale indipendente (da al massimo 6 mesi)
- Copia decisione
negativa relativa alle indennità di disoccupazione (LADI).
La documentazione
richiesta è stata da me consegnata entro i 30 giorni, in data 24 febbraio 2025
al Comune di ______, quindi entro i termini richiesti, Comune che non mi ha informato
della mancanza di nessun documento, in quanto riguardo allo stralcio AVS mi era
stato detto che se ne sarebbe occupato lo sportello AVS del Comune, cosa che
poi mi è stata confermata recentemente dall'Ufficio AVS, informandomi di aver
ricevuto la richiesta di stralcio dal Comune in data 20 marzo 2025, retroattiva
al 31.12.2024, pertanto non è veritiero che io ho presentato il documento dello
stralcio AVS solo il 9 aprile, io ho ricevuto la lettera di conferma dello
stralcio il 28 marzo 2025, cadendo dalle nuvole. Allo sportello Laps come mai
siano giunti i documenti a fine marzo, inizio aprile bisognerebbe chiederlo al Comune
di ______, ci tengo a precisare che se ci fosse stata una mancanza da parte mia
e fosse vero che tutta la documentazione fosse stata consegnata il 9 aprile
2025, pertanto passati più di 60 giorni dalla consegna della check list, la mia
domanda non sarebbe stata presa in considerazione dal Comune e tantomeno dallo
sportello LAPS.
Pertanto la tardiva
ricezione dei documenti da parte dell'ufficio delle misure attive non è in
alcun modo imputabile ad una mia negligenza, per questo motivo la mia domanda
relativa alla richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione chiedo
venga presa in considerazione a partire dal 01 gennaio 2025, visto che per
legge si ha diritto alle prestazioni assistenziali nel mese in cui viene
depositata la domanda, Legge sull'assistenza sociale Art. 61 “Il diritto al
pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in
cui è depositata la domanda”.
Inoltre dal 07.01.2025
al 27.03.2025 sono stata iscritta all'URC, ma fino al ricevimento della
decisione del rifiuto delle indennità straordinarie da parte dell'Ufficio delle
misure attive in data 24 aprile 2025, non ero stata informata di dover rimanere
iscritta all'URC per avere diritto alle indennità straordinarie.
Il fatto che io sia
stata inabile al lavoro per un certo periodo non è comunque motivo di non
calcolo da parte dell'Ufficio delle misure attive, in quanto come da (L-rilocc)
art. 11 In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.
Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di
percezione fissato.
Inoltre come da
L-rilocc art. 24 Può essere privato degli aiuti cantonali:
a) chiunque abbia subito
delle sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave
b) chiunque rifiuta di
assumere un'occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto quanto si
poteva ragionevolmente pretendere per trovare un’occupazione.
Dato i fatti esposti
sopra non penso che non essere stata informata adeguatamente ed essere in
malattia sia una colpa grave e non ho rifiutato di assumere nessuna occupazione
adeguata o di non aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere
per trovare un'occupazione.
Inoltre ci tengo a
portare a conoscenza di questo rispettabile Tribunale che tutte queste non
informazioni e mala gestione delle pratiche hanno portato me e alla mia
famiglia gravi problemi economici e di prostrazione sfociata per me in una depressione
e a non percepire nessun aiuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo,
rimanendo indietro con gli affitti e rischiando lo sfratto con 2 minorenni a
carico” (cfr. doc. I).
1.5. Nella propria risposta di causa del
29 settembre 2025, l’UMA ha postulato la reiezione dell’impugnativa sulla base
delle seguenti argomentazioni:
" (…)
2) Iscrizione
presso l'Ufficio regionale di collocamento di ______ e cessazione dell'attività
indipendente
Nel ricorso
la signora RI1 segnala "Mi sono iscritta all'URC in quanto per qualsiasi
altra richiesta di aiuti sociali (assegni integrativi, assistenza) il primo
passo è iscriversi in disoccupazione." L’ “Indennità straordinaria di
disoccupazione" è pure una prestazione sociale e a maggior ragione occorre
essere iscritti in disoccupazione per farne richiesta.
Il 7 gennaio
2025, la signora RI1 si è annunciata online all'Ufficio regionale di collocamento
di ______ (doc. 2).
In base a
questa documentazione, con e-mail del 9 gennaio 2025, la consulente URC le ha chiesto
di portare lo "stralcio AVS", ovvero lo stralcio dell'affiliazione
all'AVS quale indipendente, al primo colloquio di consulenza del 16.01.2025
(doc. 3).
Durante
questo colloquio, la signora RI1 ha confermato di non aver ancora effettuato lo
stralcio AVS e di avere ancora 3 clienti (doc. 4). La consulente URC ha quindi agito
considerando che l'attività indipendente non era ancora cessata.
Ha quindi
fornito informazioni sulle condizioni da adempiere per avere diritto alle
indennità straordinarie di disoccupazione "Finché non farà lo stralcio avs
non potrà avere diritto alle indennità da ex indipendente e quando poi lo farà
non potrà più lavorare come indipendente." (cfr. doc. 4, pag. 1) e sugli
obblighi legati all'iscrizione presso l'URC quale persona in cerca di impiego
(svolgimento delle ricerche di lavoro, rispetto delle istruzioni del consulente
URC, informare tempestivamente in caso di modifiche della situazione personale).
Riguardo alla
possibilità di ottenere indennità a seguito della separazione coniugale, la
consulente ha consigliato alla signora RI1 di informarsi presso la cassa di disoccupazione
LADI competente "per eventuale diritto sulla base della separazione",
essendo l'analisi del diritto alle indennità LADI nei casi di separazione di
competenza esclusiva della cassa di disoccupazione.
La signora
RI1 ha invece informato la consulente URC che avrebbe fatto richiesta di
prestazioni assistenziali e/o sociali. A questo proposito, nel ricorso, risulta
un incontro al 30.01.2025 con l'Ufficio sociale del Comune di ______.
Durante il
periodo di disoccupazione, la signora RI1 non ha più fornito informazioni alla
sua consulente URC in merito alla cessazione della sua attività indipendente e
non ha mai trasmesso la conferma della cassa compensazione AVS di stralcio
della propria attività indipendente. La signora ha chiesto l'annullamento dell'iscrizione
all'URC il 27.03.2025, il quale è stato confermato il giorno stesso (docc. 5 e
14).
Nella richiesta
di indennità straordinarie di disoccupazione trasmessa il 17.04.2025 dallo Sportello
LAPS di ______ al nostro Ufficio, era presente copia dello stralcio
dell'affiliazione all'AVS quale indipendente datato 28.03.2025 con effetto
retroattivo al 31.12.2024 (doc. 6).
Il documento
è stato presentato al Comune in data 09.04.2025.
Nel ricorso
la signora RI1 conferma che dopo il colloquio URC del 16.01 .2025 la sua
attività era ancora attiva poiché aveva ancora clienti a cui offrire i propri
servizio, infatti indica nel ricorso "(. . .) invece potevo
tranquillamente fare /o stralcio subito e con calma dare disdetta ai miei
clienti i quali al momento erano l'unica fonte di reddito (...)".“
Nella
richiesta ISD rileviamo pure un ulteriore elemento che conferma la
continuazione dell'attività indipendente. È presente un estratto del conto
Postfinance della ditta dell'insorgente (______) dal 01.07.2024 al 31.01.2025.
L'estratto datato 06.02.2025 mostra addebiti e accrediti per tutto il mese di
gennaio 2025 (doc. 7).
Considerato
quanto sopra, ribadiamo che durante il periodo in cui era iscritta all'Ufficio regionale
di collocamento non c'erano conferme che l'attività indipendente era cessata.
3) Idoneità
al collocamento e rispetto delle prescrizioni di controllo durante l'iscrizione
all'URC
Al primo ed
unico colloquio di consulenza URC del 16 gennaio 2025 (doc. 4), la signora RI1
ha confermato:
-
di essere disponibile al 100%
quale impiegata di pulizie e impiegata d'ufficio dal lunedì al sabato 8 - 19
nel ______, ______ e ______;
-
di non avere inabilità o
limitazioni fisiche;
-
di aver compreso le istruzioni su
come svolgere le ricerche di lavoro durante l'iscrizione in disoccupazione;
-
di iscriversi da subito alla
Job-room.
Contrariamente
a quanto indicato al menzionato colloquio, già dal 09.01.2025 la signora RI1
era inabile per malattia al 100% e ha presentato i relativi certificati medici (doc.
8) soltanto il 18.02.2025, quando ha risposto alla richiesta di giustificazioni
URC 11.02.2025 per assenza di ricerche di lavoro nel periodo di gennaio 2025
(doc. 9).
L'inabilità
è durata fino al 16.02.2025. Per i periodi di abilità dal 17.02.2025 al
09.03.2025 e dal 13.03.2025 al 27.03.2025, la signora RI1 non ha comprovato
alcuna ricerca di lavoro e non ha nemmeno risposto alla richiesta di
giustificazioni dell'URC 10.03.2025 per la mancanza di ricerche di lavoro di
febbraio 2025 (doc. 10).
In seguito
la signora RI1 non ha neppure dato tempestivamente seguito alle richieste
dell'URC di certificato medico per l'assenza al corso RCC del 10.03.2025 (doc.
11) e al colloquio di consulenza URC del 12.03.2025 (doc. 12). La consulente
URC aveva pure segnalato che necessitava di queste informazioni per fissare un
nuovo colloquio di consulenza (doc. 13).
Dopo
ulteriore sollecito, solo il 27.03.2025 la signora RI1 ha trasmesso il certificato
medico richiedendo al contempo la chiusura dell'iscrizione in disoccupazione. (doc.
14)
In base a
questi elementi ribadiamo che durante l'iscrizione in disoccupazione la signora
RI1 non ha rispettato le prescrizioni di controllo, non ha dimostrato
sufficienti sforzi per trovare lavoro e non era effettivamente disponibile al
collocamento, pertanto non era comunque da considerare idonea al collocamento.
Anche per questo motivo il riconoscimento delle indennità in parola andava
negato, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 1 1 cpv. 2 lett. a
L-rilocc. (…)” (cfr. doc. V).
1.6. Il 30 settembre 2025, il TCA ha
trasmesso alla ricorrente la risposta di causa dell’UMA e ha assegnato alle
parti, rimaste silenti, un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione, o meno, l’UMA ha rifiutato a RI1 l’erogazione
delle indennità straordinarie di disoccupazione.
2.2. Il 1° febbraio 2003 è entrata in
vigore la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali – Laps (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).
L'obiettivo principale della Laps
è quello di riordinare la legislazione in materia di prestazioni finanziarie a
favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione
di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali.
La Laps è circoscritta a quegli
strumenti di politica sociale la cui competenza è strettamente cantonale, più
precisamente la partecipazione al premio dell'assicurazione malattia, il
sussidio allo studio per chi frequenta scuola private, i sussidi di formazione,
i sussidi di perfezionamento e riqualifica professionale, le indennità
straordinarie di disoccupazione, gli assegni familiari integrativi, gli assegni
familiari di prima infanzia e le prestazioni assistenziali. La partecipazione
al premio dell'assicurazione malattia è, tuttavia, coordinata, ma non
armonizzata, dato che i criteri relativi ai sussidi definiti dall'art. 65 LAMal
si scostano dai criteri della Laps (cfr. art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio n. 4773
del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 3,
Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione della
gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).
L’art. 2 Laps, attinente al campo
di applicazione di tale legge, al cpv. 1 lett. f stabilisce, in particolare,
che è una prestazione sociale ai sensi della legge l’indennità straordinaria ai
disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati del 13 ottobre 2007 (L-rilocc).
L’art. 11 della legge sul
rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo
tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo al sostegno ai lavoratori
indipendenti disoccupati, prevede che:
" Ai
disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e
non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità
straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv.
1)
Può beneficiare di tali indennità chi:
a) è idoneo al collocamento;
b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o
abbreviare la
disoccupazione;
c) non riceve rendite AVS o AI intere;
d) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv.
2).
In caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
per malattia o
infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.
Questo diritto è
limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di
percezione fissato
dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3; recte: art. 10 cpv. 2)"
Al riguardo va osservato che
nell’ambito della riorganizzazione delle prestazioni sociali cantonali, messa
in atto con l’adozione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. BU
3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), è stata abolita la possibilità -
esistente fino al 31 gennaio 2003 - di beneficiare delle indennità
straordinarie di disoccupazione anche per i lavoratori dipendenti (cfr.
Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali n. 4773, p.to
9.2.; Messaggio del 22 dicembre 1998 n. 4773a complementare al messaggio n.
4773, p.to 3).
Quanto al requisito di cui
all’art. 11 cpv. 2 lett. a L-rilocc, giova rilevare che dal Messaggio n. 5667
del Consiglio di Stato di data 5 luglio 2005 e relativo alla revisione parziale
della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati
(L-rilocc) emerge, poi, e meglio con riferimento all’allora art. 10 L-rilocc,
quanto segue:
" Art. 10
cpv. 2 lett. a Indipendenti disoccupati - I. titolare del diritto
È proposta l'introduzione di un nuovo
presupposto accanto ai tre già oggi previsti dalla legge (dimostrare di avere
fatto il possibile per reperire un impiego o abbreviare la disoccupazione, non
essere al beneficio di rendite AVS o AI intere, soddisfare i requisiti posti
dalla LAPS). Il diritto viene subordinato anche all'esistenza dell'idoneità al
collocamento, ossia alla disponibilità, capacità e diritto (autorizzazione
all'esercizio di un'attività lucrativa per gli stranieri) a svolgere un lavoro
adeguato. Il concetto dell'idoneità è mutuato dalla LADI e offre la possibilità
- almeno per analogia - di fare riferimento all'ampia giurisprudenza esistente
in materia per eventuali problemi d'applicazione.
Considerato che già oggi l'articolo 24
L-rilocc permette la privazione del diritto alle indennità cantonali di
disoccupazione nei casi in cui l'assicurato rifiuti un impiego adeguato o non
si prodighi a sufficienza per reperirne uno, la modifica in questione non
modifica sostanzialmente la posizione degli assicurati, offrendo in compenso
una maggiore chiarezza, e favorisce un intervento tempestivo nel rifiutare
richieste di prestazioni ingiustificate.” (cfr. Messaggio n. 5667 del 5 luglio
2005).
Ai sensi, poi, dell’art. 24
L-rilocc, può essere privato degli aiuti cantonali chiunque abbia subìto delle
sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave (lett. a) e chiunque rifiuta
di assumere un’occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto quanto si
poteva ragionevolmente pretendere per trovare un’occupazione o non è in grado
per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente ai sensi
della legislazione federale (b).
2.3. Con riferimento al presupposto
cumulativo previsto dall’art. 11 cpv. 2 L-rilocc, e meglio all’avere dimostrato
di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione (lett.
b), questa Corte rileva che ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 RL-rilocc, “il
disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di
disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI”.
In
tal senso, l’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI prevede che
l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se soddisfa le
prescrizioni sul controllo (art. 17 LADI).
L’art. 17 LADI stabilisce che:
" 1L'assicurato che fa valere prestazioni
assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente,
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare
lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter
comprovare tale suo impegno.
2L'assicurato deve annunciarsi personalmente
per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente
designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno
per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel
momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
3L’assicurato è tenuto ad accettare
l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del
lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti
a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative
nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al
collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
4Il Consiglio federale può esonerare
parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa
età.
5L'ufficio del lavoro può, in singoli casi,
indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee
per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di
migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni
ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.”
Tra gli obblighi degli assicurati
ai sensi della LADI si annovera, anche quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo essi dovranno, dunque, presentare al servizio competente
le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare
i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego
ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle
ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno
del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se
l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26
cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche
di lavoro dell'assicurato."
La LADI
ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo
di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr.
STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02
del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed.,
Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie
sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Il
Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche
di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve
essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di
insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione.
Gli
assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di
un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta
(cfr. consid. 2.3.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF
8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del
6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA
C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005
consid. 5.2.1.).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene
all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero
minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale
ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con
carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno
quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86
del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003),
ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche
mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. STF 8C_153/2014 del 22 gennaio 2025 consid. 3; STF 8C_47/2022 del 14
febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in
SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.;
STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio
2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo
2006 consid. 3.2.).
In una
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la
propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan
quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par
mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6
février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas
s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances
concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que
des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;
STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22
settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare
precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da
svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di
disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
In merito alle modalità con
le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto
che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V
74).
La legge non prevede nessun
modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate
sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
Considerandi
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa
che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta
ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28
gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere
indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto
per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,
pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20
marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5
In concreto, dagli atti emerge che RI1 (cittadina svizzera, nata il __ ______
____), il 7 gennaio 2025 si è annunciata all’Ufficio regionale di collocamento
(in seguito: URC) alla ricerca di un’occupazione come “impiegata d’ufficio,
segretaria, HR …” a decorrere da “subito”, annunciando una
disponibilità del 100% (dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 19:00; cfr.
doc. 6).
La ricorrente ha indicato di
essere stata attiva quale indipendente nella propria impresa di pulizie da
aprile 2014 a dicembre 2024 (cfr. doc. 6).
Dall’estratto del Registro di
commercio (reperibile al sito internet www.zefix.ch consultabile il 27 novembre
2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5
maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06
del 6 giugno 2007 consid. 4.3), risulta che la titolare della ________, e
meglio la ricorrente, è stata dichiarata in fallimento con decisione della
Pretura del Distretto di ______ dell’8 gennaio 2025 e che la procedura
fallimentare è poi stata sospesa per mancanza di attivo con decisione della
medesima Autorità di data 26 febbraio 2025.
Dall’estratto ________ versato
agli atti dalla ricorrente, per il conto “______ impresa di pulizie” risultano
un accredito a beneficio di RI1 dell’8 gennaio 2025, per fr. 1'307.20 da parte
di ______ AG ed uno di fr. 302.70 del 20 gennaio 2025, da parte di ______ GMBH
(______), come pure addebiti sull’arco dell’intero mese di gennaio 2025 (cfr.
doc. 5 ed all. 7 a doc. V).
Dal documento “azioni di
reinserimento”, sottoscritto dalla ricorrente, risulta che durante il
colloquio di consulenza presso l’URC del 16 gennaio 2025 (in occasione del
quale, “se in possesso”, avrebbe dovuto consegnare alla propria
consulente “lo stralcio AVS”; cfr. doc. 7), la ricorrente ha precisato
che la sua ditta era fallita l’8 gennaio 2025 e di essere già stata informata
dell’UEF di dover procedere con “lo stralcio al registro di commercio e
anche stralciarsi dall’AVS come indipendente”.
In particolare, la ricorrente ha
in quell’occasione informato la propria consulente di avere tre contratti
ancora in corso con tre clienti (che la occupavano “1h la sera per un
cliente, un’altra ora e mezza/due a settimana per un altro cliente e per il
terzo cliente un’ora”), per i quali “dovrà dare disdetta ed alla fine di
questa potrà stralciarsi dall’avs”.
La consulente URC ha comunicato a
RI1 che “finché non farà lo stralcio AVS non potrà avere diritto alle
indennità da ex indipendente e quando poi lo farà non potrà più lavorare come
indipendente”.
Contestualmente, la ricorrente ha
informato la propria interlocutrice del fatto che era sua intenzione procedere
con “la separazione dal marito (…) forse nel giro di 15 giorni andranno
davanti al giudice. Si informerà con la Cassa per eventuale diritto sulla base
della separazione”.
Rilevato che RI1 ha conseguito un
AFC come impiegata di commercio, la consulente ha preso nota del fatto che la
ricorrente di fatto non svolgeva la professione in questione da 21 anni e che
nella ditta del marito “ha fatto contabilità, rendiconti, iva”.
In occasione del primo colloquio,
alla ricorrente sono state anche fornite “istruzioni relativamente alle
ricerche di lavoro”, che avrebbero dovuto essere “mirate, di qualità ed
in quantità minima stabilita in professioni adeguate al suo profilo per
competenze e capacità”, quantificate mensilmente in “almeno 12 ricerche
di lavoro, almeno 3 a settimana, dal 1 al 31 del mese”, da inoltrare “entro
il 5° giorno del mese seguente” e svolte tramite il “canale prioritario
di ricerca (…) piattaforma Job-room” (cfr. doc. 8).
La consulente ha, poi, preso atto
che sino a quel momento la ricorrente si era limitata a guardare “gli
annunci di lavoro”.
Rilevando che RI1 si è iscritta
il 7 gennaio 2025, la collaboratrice URC ha annotato la disponibilità a tempo
pieno annunciata dalla ricorrente ed ha indicato di procedere ad iscriverla “ad
un corso RCC rilevamento competenze commerciali”, di cui all’insorgente,
pure informata che avrebbe ricevuto “la decisione di partecipazione”, è
stata contestualmente consegnata “la scheda descrittiva” (cfr. doc. 8).
Dallo scritto trasmesso
all’assicurata da parte dell’URC l’11 febbraio 2025, risulta che RI1 “per il
periodo di controllo del mese di gennaio 2025 non ha comprovato ricerche di
lavoro” (cfr. doc. 11).
Invitata a fornire una
giustificazione per il fatto di non avere prodotto una prova di eventuali
sforzi profusi nella ricerca di un’occupazione (cfr. doc. 11), il 17 febbraio
2025.
la ricorrente ha comunicato all’URC che “le ricerche di lavoro non sono
state consegnate a causa di malattia” (cfr. doc. 12).
Il giorno seguente, ella
ha trasmesso anche due certificati medici redatti dalla dr.ssa med. ______. Il
primo, di data 9 gennaio 2025, certificava l’inabilità della paziente (che
comunque poteva “uscire di casa”)
per malattia al 100% dal 9 al
31.
gennaio 2025.
Il secondo, invece, datato 3
febbraio 2025 che ne attestava l’incapacità al 100% per malattia dal 1° al 16
febbraio 2025, con la precisazione che a paziente “può uscire di casa”
(cfr. all. a doc. 12).
Il 25 febbraio 2025, l’URC ha
assegnato la ricorrente ad un “corso collettivo di riqualificazione /
perfezionamento ______-______, rilevamento competenze del settore commerciale”,
che si sarebbe svolto dal 10 marzo al 4 aprile 2025, a ______ (cfr. 14 ed
all.).
Il 10 marzo 2025, l’URC, preso
atto che anche per il mese di febbraio non erano state comprovate delle
ricerche di lavoro da parte di RI1, ha chiesto a quest’ultima di fornire
giustificazioni al riguardo (cfr. doc. 15).
Quello stesso giorno, l’URC è
anche stato informato del fatto che l’assicurata “non si è presentata al
percorso iniziato il 10.03.2025”, ed aveva informato via mail
l’organizzatore del fatto che aveva “avuto problemi di salute” (cfr.
doc. 16).
L’11 marzo 2025,
conseguentemente, l’URC ha chiesto alla ricorrente di trasmettere un
certificato medico a giustificazione dell’assenza dal corso.
La ricorrente ha fornito
riscontro chiedendo, in ragione del fatto che l’indomani avrebbe dovuto andare
dal medico, uno spostamento del colloquio di consulenza previsto dal 16 gennaio
2025.
(cfr. doc. 8), per il 12 marzo 2025.
Nell’attesa di ricevere il
certificato medico, la consulente di riferimento di RI1 ha comunicato a
quest’ultima che avrebbe provveduto a fissare un nuovo appuntamento per il
colloquio di consulenza (cfr. doc. 18 ed all.).
Con scritto del 13 marzo 2025,
l’URC, preso atto che il “12.03.2025 non si è presentata presso il nostro
Ufficio per il colloquio di consulenza previsto alle ore 11:00 segnalando di
essere ammalata”, ha nuovamente chiesto alla ricorrente di trasmettere un
certificato medico a giustificazione della propria assenza (cfr. doc. 19).
Il 26 marzo 2025, la consulente
del personale ha comunicato quanto segue via mail alla ricorrente “attendo
il certificato medico via MAIL (no sms) e che mi fa sapere cosa intende fare
con la pratica di disoccupazione” (cfr. doc. 20).
Il giorno seguente, RI1 ha
comunicato alla propria consulente che “come da telefonata le allego il
certificato medico per il corso e domani quello della psicoterapista. Al
momento vista la mia situazione gradirei chiudere la pratica di disoccupazione”
(cfr. doc. 20).
In allegato, RI1 ha trasmesso un
certificato medico redatto dalla curante il 13 marzo 2025, che attestava che i
giorni precedenti, e meglio dal 10 al 12 marzo 2025, la ricorrente era stata
inabile per malattia al 100% (cfr. all. a doc. 20 e doc. 21).
Il 27 marzo 2025, il nominativo
dell’insorgente è stato annullato dal sistema COLSTA, come da “richiesta di
chiusura della pratica con mail del 27.3.2025” (cfr. doc. 22).
Con decisione del 24 aprile 2025,
l’UMA ha negato l’erogazione a favore di RI1 delle indennità straordinarie
cantonali di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato, poi,
confermato mediante la decisione su reclamo impugnata dall’interessata davanti
a questa Corte (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.).
Dal documento “affiliazione:
stralcio al 31 dicembre 2024” del 28 marzo 2025, redatto dalla Cassa ________,
risulta che il conto la ricorrente è stata stralciato al 31 dicembre 2024 (cfr.
all. a doc. 25).
Successivamente al ricorso
interposto da RI1 contro la decisione su reclamo emessa nei suoi confronti, il
4.
settembre 2025 l’UMA si è rivolto all’URC, chiedendo di prendere posizione in
merito “alle critiche formulate dalla signora sulle informazioni fornite
durante il colloquio di consulenza per la richiesta di stralcio AVS, di
richiesta ISD tramite il Comune di domicilio e le indennità di separazione”.
In particolare, l’UMA ha rilevato che la ricorrente “chiede che le siano
riconosciuto le ISD dal 1° gennaio 2025 al 24 aprile 2025, data in cui è venuta
a sapere che doveva essere iscritta all’URC per avere diritto alle ISD” e
che “nel ricorso segnala che al colloquio di consulenza URC del 16 gennaio
2025.
non le sono state fornite le informazioni corrette” (cfr. doc. 26).
Nel fornire riscontro a quanto
richiesto dall’UMA, la consulente del personale che aveva trattato il caso di
RI1 ha preso posizione come segue:
" (…) Il
07.01.2025
la signora si è iscritta all’URC (all. 1).
Con la mail di conferma di convocazione al
primo colloquio del 16 gennaio 2025, le viene richiesto di portare al colloquio
lo stralcio avs se l’aveva (all. 2).
Il 16.01.2025 durante il primo colloquio
URC le sono date le istruzioni di svolgere le ricerche di lavoro. La signora ha
segnalato di essere abile al lavoro, dando una disponibilità al 100% alla
ricerca di un lavoro come impiegata di pulizie e impiegata d’ufficio nei giorni
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.
Mi ha informato che l’attività indipendente
era ancora in essere e di avere ancora 3 clienti della sua attività
indipendente. Per questo motivo non aveva ancora richiesto lo stralcio AVS. Ho
pertanto puntualizzato alla signora che la sua attività indipendente doveva
essere conclusa con lo stralcio avs per fare richieste alla indennità
straordinarie cantonali da ex indipendente. Mi ha informata che avrebbe fatto
richiesta di prestazioni assistenziali.
Le ho anche consigliato di informarsi con
la cassa disoccupazione per un eventuale diritto sulla base della separazione dal
marito. Tengo a precisare che l’analisi del diritto alle indennità LADI nei
casi di separazione e di competenza esclusiva della cassa di disoccupazione.
Abbiamo inoltre definito la partecipazione,
appena ci sarà posto libero, nel corso “rilevamento delle competenze settore
commerciale RCC” al fine di valutare le sue competenze in questo ambito (all.
3).
Lo stesso giorno le ho inviato via mail il
link del concorso annuale di collaboratore amministrativo dove potersi
candidare (all. 4). Non ho ricevuto conferma che l’abbia fatto.
I contatti con la signora in seguito sono
stati i seguenti:
-
11.02.2025: le invio una richiesta di giustificazioni per
ricerche di gennaio mancanti (all. 5), la signora mi risponde via mail il 18.02
che “e ricerche di lavoro non sono state consegnate a causa di malattia” e
allega certificati medici di inabilità per il periodo dal 09.01.2025 al
16.02.2025
(all. 6); quest’inabilità è in contrasto con le informazioni
ricevute al primo colloquio del 16.01 in cui confermava di essere abile al
100%. Le ho quindi chiesto di informare tempestivamente il nostro ufficio
quanto è inabile, facendo avere il certificato medico entro 7 giorni
dall’inizio dell’inabilità (all. 7).
-
25.02.2025: viene emessa la decisione di partecipazione al
rilevamento delle competenze settore commerciale RCC per il periodo dal
10.03.2025
al 04.04.2025.
-
Periodo 17.02.2025 – 28.02.2025: la signora non consegna le
ricerche di lavoro di febbraio entro il termine del 05.03.2025.
-
10.03.2025: le invio una richiesta di giustificazione per le
ricerche di febbraio mancanti (all. 9); la signora non risponde.
-
11.03.2025: chiedo alla signora un certificato medico in quanto
ricevo informazioni dall’organizzatore del RCC che è assente al corso dal 10.03
per malattia (all. 10 e 11); la signora risponde che manderà un certificato
medico e informa che non può presenziare al colloquio del 12.03.2025 perché
ammalata. Le richiedo nuovamente il certificato medico visto l’assenza dal
corso e all’appuntamento di consulenza; inoltre la informo che attende queste
conferme per poterle poi dare un prossimo appuntamento (all. 12).
-
13.03.2025: le invio una richiesta di certificato medico per
assenza al colloquio di consulenza del 12.03.2025 (all. 13); la signora non
risponde.
-
24.03.2025: chiamo la signora e le sollecito il certificato
medico per le assenze di cui sopra al fine di darle un prossimo appuntamento.
La signora informa che sta passando un periodo difficile e che presenterà un
certificato medico.
-
26.03.2025: le sollecito via mail il certificato medico per
assenza al corso e all’appuntamento del 12.03.2025 (all. 14).
-
27.03.2025: la signora invia tramite mail un certificato medico
di inabilità per il periodo dal 10.03.2025 al 12.03.2025 e poi chiede la
chiusura del caso indicando “al momento vista la situazione gradirei chiudere
la pratica di disoccupazione” (all. 14).
-
Periodo dal 1.3. al 9.3. e dal 13.3. al 27.03.2025: nessuna
ricerca di lavoro consegnata.
La signora nei 2 mesi e mezzo in cui è
stata iscritta in disoccupazione ha partecipato ad un solo colloquio; il
secondo fissato non è stato svolto per inabilità. Per inabilità non ha neppure
partecipato al corso “rilevamento delle competenze settore commerciale RCC” che
era stato concordato. Non si è tenuta agli obblighi di svolgere e consegnare
ricerche di lavoro e nemmeno a quelli di informare tempestivamente sia per
quanto riguarda la sua inabilità che per quanto riguardava la continuazione
della sua attività indipendente.
Ha consegnato tardivamente i certificati
medici, sia quello per giustificare l’assenza di ricerche a gennaio 2025 che
quello per l’assenza al corso (…) e all’appuntamento di consulenza con me del
12.3
Così facendo non mi è stato possibile fissarle il successivo colloquio di
consulenza.
I contatti avuti con a signora sono stati
pochi e negli stessi non mi ha mai informata o aggiornata di aver interrotto
l’attività indipendente e nemmeno mi ha aggiornata sulla sua situazione
lavorativa in quanto segnalava di essere inabile. Inoltre ha richiesto la
chiusura della pratica senza dare molte informazioni.” (cfr. doc. 27).
Dagli allegati ricorsuali
risulta, in particolare, che con decisione del 17 gennaio 2025, la Cassa
disoccupazione ______ ha negato alla ricorrente il diritto di beneficiare delle
prestazioni LADI in quanto “il periodo di contribuzione non è adempiuto e
poiché non vi è nessun motivo che giustifichi l’esenzione” (cfr. all. 3 a
doc. I)
2.6
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
ricorda, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 11 L-rilocc, possono beneficiare
delle indennità straordinarie di disoccupazione, i disoccupati che hanno
cessato da sei mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto
alle prestazioni della LADI.
Devono inoltre dimostrare di avere
fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione (cfr. supra
consid. 2.2.).
In concreto, per quanto attiene la
cessazione dell’attività indipendente, questa Corte rileva che lo stralcio del
conto della ricorrente dall’AVS, seppure retroattivo al 31 dicembre 2024, è
datato 28 marzo 2025.
Nel periodo durante il quale RI1
era iscritta al collocamento (dal 7 gennaio al 27 marzo 2025; cfr. supra
consid. 2.5.), la richiesta di indennità straordinarie di disoccupazione non
era, quindi, completa.
Inoltre, come visto in
precedenza, nel mese di gennaio 2025 dalla documentazione ______ presente
nell’incarto risultano accrediti a favore della ricorrente ed il 16 gennaio
2025.
la medesima aveva indicato alla propria consulente del personale URC di
avere ancora tre clienti per i quali svolgeva attività di pulizia (cfr. supra
consid. 2.5.).
Successivamente al 16 gennaio
2025, poi, la ricorrente non ha fornito all’URC alcun aggiornamento in
relazione ai tre clienti che ancora aveva a gennaio, rispettivamente, nel senso
dell’avvenuto stralcio dall’AVS. E questo nonostante abbia avuto diversi
contatti con la propria consulente, che sebbene fossero legati piuttosto ad
assenze per malattia e mancanza di comprova delle ricerche di lavoro, non le
impedivano di fornire aggiornamenti anche in merito all’attività indipendente
per la quale, agli atti, in costanza dell’iscrizione al collocamento, non vi è
la comprova che fosse terminata.
L’asserzione ricorsuale, secondo
cui “riguardo allo stralcio AVS mi era stato detto che se ne sarebbe
occupato lo sportello AVS del Comune, cosa che poi mi è stata confermata
recentemente dall’Ufficio AVS, informandomi di aver ricevuto la richiesta di
stralcio dal Comune in data 20 marzo 2025” (cfr. supra consid. 1.4.), non
soccorre la posizione della ricorrente che, informata sin dal 9 gennaio 2025
che doveva produrre lo stralcio dall’AVS per la propria attività indipendente,
avrebbe dovuto attivarsi affinché ciò avvenisse il prima possibile.
Riguardo al presupposto previsto
dalla lett. b dell’art. 11 cpv. 2 L-rilocc, secondo cui il richiedente le
indennità deve dimostrare di avere fatto il possibile per evitare o abbreviare
la disoccupazione, questa Corte ritiene che esso non sia adempiuto, visto che
la ricorrente ha a più riprese negletto le prescrizioni di controllo, lo stesso
non possa ritenersi adempiuto.
In particolare per quanto attiene
alla mancanza di ricerche di lavoro ed alle informazioni che avrebbero
tempestivamente dovuto essere comunicate dall’interessata alla propria
consulente, il TCA rileva, innanzitutto, che, sebbene in occasione del
colloquio di consulenza del 16 gennaio 2025 la ricorrente abbia indicato di
essere abile al lavoro (cfr. supra consid. 2.5.), ella da tre giorni risultava,
invece, inabile per malattia al 100%, e meglio come attestato dal suo medico il
9.
gennaio 2025, da una settimana (cfr. supra consid. 2.5.).
Inabilità che, certificata
inizialmente sino al 31 gennaio 2025, è poi stata prorogata sino al 16 febbraio
2025.
Al riguardo, questa Corte sottolinea
che la ricorrente nulla ha riferito sulla propria malattia alla propria
consulente, sino a quando non si è trovata nella condizione di dover
giustificare il mancato inoltro all’URC delle ricerche di lavoro per il mese di
gennaio 2025 (per l’assenza di analoga documentazione per il mese di febbraio
2025, invece, l’assicurata non ha mai fornito alcuna giustificazione).
Quanto precede nonostante RI1
abbia confermato, durante il colloquio del 16 gennaio 2025, di avere “consultato
il promemoria “diritti e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione”,
dal quale, tra gli altri, risulta che “La persona assicurata è tenuta a
partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo e a comunicare all’URC e
alla cassa di disoccupazione qualsiasi informazione che serva a valutare il
diritto all’indennità di disoccupazione, ossia in particolare qualsiasi
mutamento in relazione a tale diritto (cambiamento dei dati di contatto,
conseguimento di un guadagno intermedio, partecipazione a giornate di prova e
di orientamento, avvio di un’attività lucrativa indipendente, malattia,
infortunio, spostamento necessario di un appuntamento, nascita di un figlio,
procedura AI ecc.)” (cfr. www.arbeit.swiss consultabile il 26 novembre 2025)
e ben sapesse, quindi, che eventuali inabilità lavorative avrebbero dovuto essere
tempestivamente annunciate. Non solo ciò non è stato il caso, ma anzi, come
visto, il 16 gennaio 2025, quando già era inabile al lavoro, la ricorrente alla
propria consulente URC ha riferito di essere abile.
Preso atto dei periodi di
inabilità per malattia della ricorrente tra gennaio e marzo 2025, questa Corte
rileva che, in ogni caso, quando era invece abile al lavoro, RI1 non ha,
comunque, comprovato di avere svolto una singola ricerca di lavoro.
Quanto precede nonostante le
numerose e precise indicazioni fornitele in tal senso in occasione del primo
colloquio di consulenza, rispettivamente, e nuovamente, quanto risulta dal
promemoria ch’ella ha confermato di avere consultato (“Per adempiere al suo
obbligo di prevenire e ridurre il danno nei confronti dell’AD, la persona
assicurata deve inoltre intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare
o abbreviare la disoccupazione. Ciò significa che deve candidarsi in modo
mirato per un posto vacante già prima di essere disoccupata, se necessario
anche al di fuori della propria professione. La persona assicurata deve
inoltrare mensilmente la prova delle ricerche di lavoro all’URC. (…) Ricerca di
un lavoro e prova degli sforzi intrapresi nella ricerca La persona assicurata
intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per prevenire o
ridurre la disoccupazione. Entro il 5° giorno del mese successivo, deve
documentare ogni mese al proprio URC, via eService o usando il modulo «Prova
degli sforzi intrapresi per trovare lavoro», il numero di candidature
concordate (conformemente agli accordi presi con l’URC).”).
In tal senso, il TCA ricorda che
i disoccupati che richiedono il versamento delle indennità straordinarie
cantonali di disoccupazione soggiacciono alle prescrizioni di controllo
previste dalla LADI e che non va
dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il
quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione
per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art.
17.
LADI e permettere al
servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr.
consid. 2.4.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8
del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid.
4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).
Visto che durante il periodo in
cui era iscritta al collocamento ed era abile la ricorrente non ha presentato
alcuna ricerca di lavoro, questa Corte non può che condividere l’operato
dell’UMA che ha ritenuto che la ricorrente non ha dimostrato sufficienti sforzi
per trovare lavoro e, conseguentemente, non ha quindi dimostrato di avere fatto
il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione. Altrettanto
correttamente, pertanto, l’amministrazione, non essendo adempiuto il
presupposto di cui all’art. 11 cpv. 2 lett. b L-rilocc, le ha, quindi, negato
l’erogazione delle indennità straordinarie di disoccupazione.
2.7
L’argomentazione ricorsuale,
secondo cui la ricorrente “fino al ricevimento della decisione del rifiuto
delle indennità straordinarie da parte dell'Ufficio delle misure attive in data
24.
aprile 2025”, non era “stata informata di dover rimanere iscritta
all'URC per avere diritto alle indennità straordinarie” non può, inoltre,
essere seguita.
Sulla
pretesa violazione dell’obbligo di informare da parte dell’amministrazione per
non avere avvisato l’insorgente ricorrente, che “fino al ricevimento
della decisione del rifiuto delle indennità straordinarie da parte dell'Ufficio
delle misure attive in data 24 aprile 2025”, fa valere che non era “stata
informata di dover rimanere iscritta all'URC per avere diritto alle indennità
straordinarie”, giova osservare che la L-rilocc
richiama la Laps e che l’art. 18 Laps, relativo all’informazione e consulenza,
enuncia:
" 1Il Consiglio di Stato provvede affinché il
cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso
alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.
2Scopo dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso
alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione
e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito
disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi
pubblici o privati operanti nel settore.
3La consulenza in merito ai propri diritti
ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.”
Anche
l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la
“Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:
" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola
gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono
competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati
devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze
che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la
riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se
un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono
rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_220/2021 del 12 maggio
2021.
consid. 3.1.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e
in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;
STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).
Nel caso di specie, anche
qualora la ricorrente non sia stata informata puntualmente dalla consulente URC
del fatto che, disiscrivendosi dal collocamento avrebbe perso il diritto a
beneficiare delle prestazioni, la stessa non potrebbe trarre alcun vantaggio da
tale circostanza.
In effetti, il TCA ricorda
che in occasione del colloquio di consulenza del 16 gennaio 2025, la ricorrente
ha confermato di avere consultato l’Opuscolo “Diritti e obblighi
nell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) – Promemoria per gli
assicurati”.
Ne risulta, in particolare, che, per avere diritto
alle indennità di disoccupazione, “Il primo giorno di disoccupazione La
persona assicurata deve annunciarsi quanto prima all’URC competente, ma al più
tardi il primo giorno in cui chiede le prestazioni dell’AD. Da quel momento in
poi, deve seguire le direttive e le prescrizioni di controllo dell’URC”,
che “durante la disoccupazione” “La persona assicurata deve seguire
le prescrizioni di controllo e le direttive dell’URC e della cassa di
disoccupazione. Ciò comprende gli obblighi illustrati nel punto 3 «Quali sono
gli obblighi da rispettare?»”, di modo che Le doveva essere noto che il
diritto alle indennità di disoccupazione si accompagna all’essere iscritti al
collocamento.
2.8
In
ambito di indennità straordinarie cantonali di disoccupazione per gli
ex-indipendenti si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al
TCA, la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA; cfr. artt. 30 cpv. 5 L-rilocc e 33 cpv. 3 Laps).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un
comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata
tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al
31.
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.
fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la
procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la
singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso concreto, trattandosi di indennità straordinarie cantonali di
disoccupazione per ex-indipendenti è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente
la LPGA (per quanto non disposto dalla
Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come
pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di
prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid.
2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti