Lexipedia

Decisione

42.2025.40

Correttamente l'UMA ha negato l'erogazione delle indennità straordinarie di disocc., ritenuto che la ric. non ha dimostrato (non avendo comprovato alcuna ricerca di lavoro quando era abile) sufficienti sforzi per trovare lavoro e non ha quindi fatto il possibile per evitare o abbreviare la disocc

10 dicembre 2025Italiano50 min

i passi da intraprendere per la mia situazione economica e quella della mia famiglia,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2025.40

CL/DC/gm

Lugano

10 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2025 di

RI1,

______

contro

la decisione su opposizione del 18

giugno 2025 emanata da

Sezione

del lavoro - Ufficio delle misure attive,

6501

Bellinzona

in materia di indennità

straordinarie cantonali di disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 24 aprile 2025,

l’Ufficio delle misure attive (di seguito: UMA) ha negato l’erogazione a RI1

delle indennità straordinarie cantonali di disoccupazione con la seguente

motivazione:

" (…) Al 7

gennaio 2025 si è iscritta all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di

______. In data 27 marzo 2025 ha confermato per mail alla sua consulente del

personale di chiudere il caso in disoccupazione, informandola: “Al momento

vista la mia situazione gradirei chiudere la pratica di disoccupazione”.

Lo stesso giorno, l’Ufficio regionale di

collocamento le ha trasmesso la Conferma d’annullamento dal sistema Colsta.

Pertanto lei, a contare da tale data, non risulta più iscritta all’Ufficio

regionale di collocamento di ______.

Considerato quanto lei non è stata iscritta

all’URC alla ricerca di un’occupazione al 100% e non rispetta quanto sancito

agli art. 11 cpv. 2 e non può beneficiare delle indennità straordinarie

cantonali di disoccupazione L-rilocc.” (cfr. all. B a doc. I).

1.2. Con reclamo del 23 maggio 2025,

l’interessata ha contestato la decisione resa nei suoi confronti.

Innanzitutto, ella ha fatto

valere che la sua “richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione

deve venir presa in considerazione a partire dal 01 gennaio 2025”.

RI1 ha, poi, osservato quanto

segue:

" (…) dal

07.01.2025 al 27.03.2025 sono stata iscritta all’URC, ma fino al ricevimento

della vostra decisione non ero stata informata di dover rimanere iscritta

all’URC per avere diritto alle indennità straordinarie, inoltre anche nella

check-list, come documenti specifici per la richiesta relativa a questa

prestazione figurano solo (…)

-

Copia conferma affiliazione AVS come indipendente rilasciata

dalla Cassa al momento dell’affiliazione;

-

Copia dello stralcio AVS quale indipendente (da al massimo 6

mesi)

-

Copia decisione negativa relativa alle indennità di

disoccupazione (LADI).

Il fatto che io sia stata inabile al lavoro

per un certo periodo non è comunque motivo di non calcolo da parte vostra, in

quanto come (L-rilocc) art. 11 In caso di capacità lavorativa temporaneamente

inesistente o ridotta per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto

all’intera indennità. Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere

entro il periodo di percezione fissato.

Inoltre come da L-rilocc art. 24 Può essere

privato degli aiuti cantonali:

a) chiunque

abbia subito delle sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave

b) chiunque

rifiuta di assumere un’occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto

quanto si poteva ragionevolmente pretendere per trovare un’occupazione.

Per tutti questi motivi chiedo che le

indennità mi vengano calcolate dal 01.01.2025 al 24.04.2025 data in cui sono

venuta a conoscenza di dover essere iscritta all’URC” (cfr. all. C a doc. I).

1.3. A seguito del reclamo interposto il

23 maggio 2025 da RI1 (cfr. all. C a doc. I e supra consid. 1.2.), il 18 giugno

2025 l’UMA ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato il

provvedimento del 24 aprile precedente (cfr. supra consid. 1.1.), rilevando:

" (…)

3. (…) Come segnalato nella decisione di

rifiuto, l’ISD è prevista per le persone che hanno esercitato un’attività

lucrativa indipendente a titolo principale e che dopo averla cessata sono

iscritte all’Ufficio regionale di collocamento alla ricerca di un lavoro quale dipendente

e hanno dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la

disoccupazione.

La cessazione dell’attività indipendente

deve essere confermata dallo stralcio AVS. La necessità di disporre di questa

conferma è stata comunicata alla signora a più riprese dalla consulente URC

(vedi azione di reinserimento del 16 gennaio 2025) e dal Comune di domicilio

(vedi “Documentazione per la richiesta di prestazioni LAPS” consegnata alla

signora il 30 gennaio 2025).

Il documento dell’Istituto delle

assicurazioni sociali è datato 28 marzo 2025 e, contrariamente a quanto

indicato nel reclamo, è stato presentato al Comune solo il 9 aprile 2025.

Pertanto quando la signora era iscritta

all’URC, dal 7 gennaio al 27 marzo 2025, la richiesta ISD non era completa.

4. Nel reclamo la signora ha formulato

osservazioni sul rispetto delle condizioni di “idoneità al collocamento” e di

“aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per trovare

un’occupazione” e pertanto riteniamo adeguato segnalare che:

La signora dal 7 gennaio al 27 marzo 2025

non ha adempiuto a tutti gli obblighi. In particolare, in merito al dovere di

evitare o abbreviare la disoccupazione, non ha inoltrato alcuna ricerca di

lavoro per i periodi in cui era abile al lavoro nei mesi di febbraio e marzo.

Inoltre non ha risposto tempestivamente alle diverse richieste di

giustificazioni trasmesse da URC in merito all’assenza di ricerche di lavoro

come pure per i periodi di inabilità e le relative assenza dal corso

“rilevamento competenze del settore commerciale” presso la ______ (______) di

______ previsto dal 10 marzo al 4 aprile 2025 e dal colloquio del 12 marzo”

(cfr. all. A a doc. I).

1.4. RI1 ha tempestivamente impugnato la

decisione su reclamo presentando un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto il riconoscimento delle indennità postulate, per il periodo dal 1°

gennaio al 24 aprile 2025, argomentando:

"

(…) mi sono annunciata in data 7 gennaio 2025 all’Ufficio regionale di

collocamento di ______ (…) il colloquio di consulenza (…) è avvenuto il 16

gennaio 2025. Nel frattempo richiedevo un appuntamento con il Comune di ______

presso l’ufficio sociale per discutere la mia situazione, appuntamento che mi è

stato dato il 30 gennaio 2025.

Al colloquio del 16

gennaio 2025 mi viene già data un’informazione errata in quanto “finché non

farà lo stralcio AVS non potrà avere diritto alle indennità da ex indipendente

e quando poi lo farà non potrà più lavorare come indipendente” quando invece

potevo tranquillamene fare lo stralcio subito e con calma dare disdetta ai miei

clienti, i quali al momento erano l’unica fonte di reddito, in quanto come

guadagno accessorio fino ai 2'500.- CHF annui non è necessario iscriversi

all’AVS (si veda allegati 1 e 2).

Non sono stata

informata che l’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione non è una

“normale” indennità di disoccupazione, ma rientra nelle misure attive e per

ottenerla bisogna fare richiesta tramite il proprio Comune di domicilio.

Inoltre mi è stata data

un’altra informazione errata, in quanto ho informato il consulente di essere in

procinto di stare per avviare la separazione da mio marito e la consulente mi

ha informato allora di aspettare e richiedere le indennità in caso di

separazione, che era la soluzione migliore, cosa rivelatasi inveritiera.

Il 17 gennaio 2025

ricevo la decisione della cassa di disoccupazione dove viene rifiutato il mio

diritto all’indennità di disoccupazione (si veda allegato 3).

Il 30 gennaio 2025 al

colloquio con l'assistente sociale del mio Comune di domicilio, con cui discuto

Fatti

i passi da intraprendere per la mia situazione economica e quella della mia famiglia,

avendo a carico anche 2 figli minorenni, mi viene detto di aver diritto alle

indennità di disoccupazione straordinarie e che è al momento la miglior

soluzione.

Mi viene data la lista

dei documenti da presentare e non viene fatta nessuna menzione del dovere di

stare iscritta all'URC, infatti anche i documenti da presentare specifici

richiedono solo:

- Copia conferma affiliazione

AVS come attività indipendente a titolo principale rilasciata dalla Cassa al momento

dell'affiliazione

- Copia dello stralcio

AVS quale indipendente (da al massimo 6 mesi)

- Copia decisione

negativa relativa alle indennità di disoccupazione (LADI).

La documentazione

richiesta è stata da me consegnata entro i 30 giorni, in data 24 febbraio 2025

al Comune di ______, quindi entro i termini richiesti, Comune che non mi ha informato

della mancanza di nessun documento, in quanto riguardo allo stralcio AVS mi era

stato detto che se ne sarebbe occupato lo sportello AVS del Comune, cosa che

poi mi è stata confermata recentemente dall'Ufficio AVS, informandomi di aver

ricevuto la richiesta di stralcio dal Comune in data 20 marzo 2025, retroattiva

al 31.12.2024, pertanto non è veritiero che io ho presentato il documento dello

stralcio AVS solo il 9 aprile, io ho ricevuto la lettera di conferma dello

stralcio il 28 marzo 2025, cadendo dalle nuvole. Allo sportello Laps come mai

siano giunti i documenti a fine marzo, inizio aprile bisognerebbe chiederlo al Comune

di ______, ci tengo a precisare che se ci fosse stata una mancanza da parte mia

e fosse vero che tutta la documentazione fosse stata consegnata il 9 aprile

2025, pertanto passati più di 60 giorni dalla consegna della check list, la mia

domanda non sarebbe stata presa in considerazione dal Comune e tantomeno dallo

sportello LAPS.

Pertanto la tardiva

ricezione dei documenti da parte dell'ufficio delle misure attive non è in

alcun modo imputabile ad una mia negligenza, per questo motivo la mia domanda

relativa alla richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione chiedo

venga presa in considerazione a partire dal 01 gennaio 2025, visto che per

legge si ha diritto alle prestazioni assistenziali nel mese in cui viene

depositata la domanda, Legge sull'assistenza sociale Art. 61 “Il diritto al

pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in

cui è depositata la domanda”.

Inoltre dal 07.01.2025

al 27.03.2025 sono stata iscritta all'URC, ma fino al ricevimento della

decisione del rifiuto delle indennità straordinarie da parte dell'Ufficio delle

misure attive in data 24 aprile 2025, non ero stata informata di dover rimanere

iscritta all'URC per avere diritto alle indennità straordinarie.

Il fatto che io sia

stata inabile al lavoro per un certo periodo non è comunque motivo di non

calcolo da parte dell'Ufficio delle misure attive, in quanto come da (L-rilocc)

art. 11 In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.

Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di

percezione fissato.

Inoltre come da

L-rilocc art. 24 Può essere privato degli aiuti cantonali:

a) chiunque abbia subito

delle sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave

b) chiunque rifiuta di

assumere un'occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto quanto si

poteva ragionevolmente pretendere per trovare un’occupazione.

Dato i fatti esposti

sopra non penso che non essere stata informata adeguatamente ed essere in

malattia sia una colpa grave e non ho rifiutato di assumere nessuna occupazione

adeguata o di non aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere

per trovare un'occupazione.

Inoltre ci tengo a

portare a conoscenza di questo rispettabile Tribunale che tutte queste non

informazioni e mala gestione delle pratiche hanno portato me e alla mia

famiglia gravi problemi economici e di prostrazione sfociata per me in una depressione

e a non percepire nessun aiuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo,

rimanendo indietro con gli affitti e rischiando lo sfratto con 2 minorenni a

carico” (cfr. doc. I).

1.5. Nella propria risposta di causa del

29 settembre 2025, l’UMA ha postulato la reiezione dell’impugnativa sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

2) Iscrizione

presso l'Ufficio regionale di collocamento di ______ e cessazione dell'attività

indipendente

Nel ricorso

la signora RI1 segnala "Mi sono iscritta all'URC in quanto per qualsiasi

altra richiesta di aiuti sociali (assegni integrativi, assistenza) il primo

passo è iscriversi in disoccupazione." L’ “Indennità straordinaria di

disoccupazione" è pure una prestazione sociale e a maggior ragione occorre

essere iscritti in disoccupazione per farne richiesta.

Il 7 gennaio

2025, la signora RI1 si è annunciata online all'Ufficio regionale di collocamento

di ______ (doc. 2).

In base a

questa documentazione, con e-mail del 9 gennaio 2025, la consulente URC le ha chiesto

di portare lo "stralcio AVS", ovvero lo stralcio dell'affiliazione

all'AVS quale indipendente, al primo colloquio di consulenza del 16.01.2025

(doc. 3).

Durante

questo colloquio, la signora RI1 ha confermato di non aver ancora effettuato lo

stralcio AVS e di avere ancora 3 clienti (doc. 4). La consulente URC ha quindi agito

considerando che l'attività indipendente non era ancora cessata.

Ha quindi

fornito informazioni sulle condizioni da adempiere per avere diritto alle

indennità straordinarie di disoccupazione "Finché non farà lo stralcio avs

non potrà avere diritto alle indennità da ex indipendente e quando poi lo farà

non potrà più lavorare come indipendente." (cfr. doc. 4, pag. 1) e sugli

obblighi legati all'iscrizione presso l'URC quale persona in cerca di impiego

(svolgimento delle ricerche di lavoro, rispetto delle istruzioni del consulente

URC, informare tempestivamente in caso di modifiche della situazione personale).

Riguardo alla

possibilità di ottenere indennità a seguito della separazione coniugale, la

consulente ha consigliato alla signora RI1 di informarsi presso la cassa di disoccupazione

LADI competente "per eventuale diritto sulla base della separazione",

essendo l'analisi del diritto alle indennità LADI nei casi di separazione di

competenza esclusiva della cassa di disoccupazione.

La signora

RI1 ha invece informato la consulente URC che avrebbe fatto richiesta di

prestazioni assistenziali e/o sociali. A questo proposito, nel ricorso, risulta

un incontro al 30.01.2025 con l'Ufficio sociale del Comune di ______.

Durante il

periodo di disoccupazione, la signora RI1 non ha più fornito informazioni alla

sua consulente URC in merito alla cessazione della sua attività indipendente e

non ha mai trasmesso la conferma della cassa compensazione AVS di stralcio

della propria attività indipendente. La signora ha chiesto l'annullamento dell'iscrizione

all'URC il 27.03.2025, il quale è stato confermato il giorno stesso (docc. 5 e

14).

Nella richiesta

di indennità straordinarie di disoccupazione trasmessa il 17.04.2025 dallo Sportello

LAPS di ______ al nostro Ufficio, era presente copia dello stralcio

dell'affiliazione all'AVS quale indipendente datato 28.03.2025 con effetto

retroattivo al 31.12.2024 (doc. 6).

Il documento

è stato presentato al Comune in data 09.04.2025.

Nel ricorso

la signora RI1 conferma che dopo il colloquio URC del 16.01 .2025 la sua

attività era ancora attiva poiché aveva ancora clienti a cui offrire i propri

servizio, infatti indica nel ricorso "(. . .) invece potevo

tranquillamente fare /o stralcio subito e con calma dare disdetta ai miei

clienti i quali al momento erano l'unica fonte di reddito (...)".“

Nella

richiesta ISD rileviamo pure un ulteriore elemento che conferma la

continuazione dell'attività indipendente. È presente un estratto del conto

Postfinance della ditta dell'insorgente (______) dal 01.07.2024 al 31.01.2025.

L'estratto datato 06.02.2025 mostra addebiti e accrediti per tutto il mese di

gennaio 2025 (doc. 7).

Considerato

quanto sopra, ribadiamo che durante il periodo in cui era iscritta all'Ufficio regionale

di collocamento non c'erano conferme che l'attività indipendente era cessata.

3) Idoneità

al collocamento e rispetto delle prescrizioni di controllo durante l'iscrizione

all'URC

Al primo ed

unico colloquio di consulenza URC del 16 gennaio 2025 (doc. 4), la signora RI1

ha confermato:

-

di essere disponibile al 100%

quale impiegata di pulizie e impiegata d'ufficio dal lunedì al sabato 8 - 19

nel ______, ______ e ______;

-

di non avere inabilità o

limitazioni fisiche;

-

di aver compreso le istruzioni su

come svolgere le ricerche di lavoro durante l'iscrizione in disoccupazione;

-

di iscriversi da subito alla

Job-room.

Contrariamente

a quanto indicato al menzionato colloquio, già dal 09.01.2025 la signora RI1

era inabile per malattia al 100% e ha presentato i relativi certificati medici (doc.

8) soltanto il 18.02.2025, quando ha risposto alla richiesta di giustificazioni

URC 11.02.2025 per assenza di ricerche di lavoro nel periodo di gennaio 2025

(doc. 9).

L'inabilità

è durata fino al 16.02.2025. Per i periodi di abilità dal 17.02.2025 al

09.03.2025 e dal 13.03.2025 al 27.03.2025, la signora RI1 non ha comprovato

alcuna ricerca di lavoro e non ha nemmeno risposto alla richiesta di

giustificazioni dell'URC 10.03.2025 per la mancanza di ricerche di lavoro di

febbraio 2025 (doc. 10).

In seguito

la signora RI1 non ha neppure dato tempestivamente seguito alle richieste

dell'URC di certificato medico per l'assenza al corso RCC del 10.03.2025 (doc.

11) e al colloquio di consulenza URC del 12.03.2025 (doc. 12). La consulente

URC aveva pure segnalato che necessitava di queste informazioni per fissare un

nuovo colloquio di consulenza (doc. 13).

Dopo

ulteriore sollecito, solo il 27.03.2025 la signora RI1 ha trasmesso il certificato

medico richiedendo al contempo la chiusura dell'iscrizione in disoccupazione. (doc.

14)

In base a

questi elementi ribadiamo che durante l'iscrizione in disoccupazione la signora

RI1 non ha rispettato le prescrizioni di controllo, non ha dimostrato

sufficienti sforzi per trovare lavoro e non era effettivamente disponibile al

collocamento, pertanto non era comunque da considerare idonea al collocamento.

Anche per questo motivo il riconoscimento delle indennità in parola andava

negato, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 1 1 cpv. 2 lett. a

L-rilocc. (…)” (cfr. doc. V).

1.6. Il 30 settembre 2025, il TCA ha

trasmesso alla ricorrente la risposta di causa dell’UMA e ha assegnato alle

parti, rimaste silenti, un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione, o meno, l’UMA ha rifiutato a RI1 l’erogazione

delle indennità straordinarie di disoccupazione.

2.2. Il 1° febbraio 2003 è entrata in

vigore la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali – Laps (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

L'obiettivo principale della Laps

è quello di riordinare la legislazione in materia di prestazioni finanziarie a

favore di persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione

di criteri comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali.

La Laps è circoscritta a quegli

strumenti di politica sociale la cui competenza è strettamente cantonale, più

precisamente la partecipazione al premio dell'assicurazione malattia, il

sussidio allo studio per chi frequenta scuola private, i sussidi di formazione,

i sussidi di perfezionamento e riqualifica professionale, le indennità

straordinarie di disoccupazione, gli assegni familiari integrativi, gli assegni

familiari di prima infanzia e le prestazioni assistenziali. La partecipazione

al premio dell'assicurazione malattia è, tuttavia, coordinata, ma non

armonizzata, dato che i criteri relativi ai sussidi definiti dall'art. 65 LAMal

si scostano dai criteri della Laps (cfr. art. 1, 2, 2a Laps; Messaggio n. 4773

del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 3,

Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 pag. 7; Rapporto della commissione della

gestione e delle finanze dell'11 giugno 2002 pag. 3).

L’art. 2 Laps, attinente al campo

di applicazione di tale legge, al cpv. 1 lett. f stabilisce, in particolare,

che è una prestazione sociale ai sensi della legge l’indennità straordinaria ai

disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno

ai disoccupati del 13 ottobre 2007 (L-rilocc).

L’art. 11 della legge sul

rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo

tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo al sostegno ai lavoratori

indipendenti disoccupati, prevede che:

" Ai

disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e

non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità

straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv.

1)

Può beneficiare di tali indennità chi:

a) è idoneo al collocamento;

b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o

abbreviare la

disoccupazione;

c) non riceve rendite AVS o AI intere;

d) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv.

2).

In caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta

per malattia o

infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.

Questo diritto è

limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di

percezione fissato

dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3; recte: art. 10 cpv. 2)"

Al riguardo va osservato che

nell’ambito della riorganizzazione delle prestazioni sociali cantonali, messa

in atto con l’adozione della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. BU

3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.), è stata abolita la possibilità -

esistente fino al 31 gennaio 2003 - di beneficiare delle indennità

straordinarie di disoccupazione anche per i lavoratori dipendenti (cfr.

Messaggio del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali n. 4773, p.to

9.2.; Messaggio del 22 dicembre 1998 n. 4773a complementare al messaggio n.

4773, p.to 3).

Quanto al requisito di cui

all’art. 11 cpv. 2 lett. a L-rilocc, giova rilevare che dal Messaggio n. 5667

del Consiglio di Stato di data 5 luglio 2005 e relativo alla revisione parziale

della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati

(L-rilocc) emerge, poi, e meglio con riferimento all’allora art. 10 L-rilocc,

quanto segue:

" Art. 10

cpv. 2 lett. a Indipendenti disoccupati - I. titolare del diritto

È proposta l'introduzione di un nuovo

presupposto accanto ai tre già oggi previsti dalla legge (dimostrare di avere

fatto il possibile per reperire un impiego o abbreviare la disoccupazione, non

essere al beneficio di rendite AVS o AI intere, soddisfare i requisiti posti

dalla LAPS). Il diritto viene subordinato anche all'esistenza dell'idoneità al

collocamento, ossia alla disponibilità, capacità e diritto (autorizzazione

all'esercizio di un'attività lucrativa per gli stranieri) a svolgere un lavoro

adeguato. Il concetto dell'idoneità è mutuato dalla LADI e offre la possibilità

- almeno per analogia - di fare riferimento all'ampia giurisprudenza esistente

in materia per eventuali problemi d'applicazione.

Considerato che già oggi l'articolo 24

L-rilocc permette la privazione del diritto alle indennità cantonali di

disoccupazione nei casi in cui l'assicurato rifiuti un impiego adeguato o non

si prodighi a sufficienza per reperirne uno, la modifica in questione non

modifica sostanzialmente la posizione degli assicurati, offrendo in compenso

una maggiore chiarezza, e favorisce un intervento tempestivo nel rifiutare

richieste di prestazioni ingiustificate.” (cfr. Messaggio n. 5667 del 5 luglio

2005).

Ai sensi, poi, dell’art. 24

L-rilocc, può essere privato degli aiuti cantonali chiunque abbia subìto delle

sospensioni dalle indennità LADI per colpa grave (lett. a) e chiunque rifiuta

di assumere un’occupazione adeguata o non prova di aver fatto tutto quanto si

poteva ragionevolmente pretendere per trovare un’occupazione o non è in grado

per colpa sua di intraprendere un’attività lucrativa indipendente ai sensi

della legislazione federale (b).

2.3. Con riferimento al presupposto

cumulativo previsto dall’art. 11 cpv. 2 L-rilocc, e meglio all’avere dimostrato

di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione (lett.

b), questa Corte rileva che ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 RL-rilocc, “il

disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di

disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI”.

In

tal senso, l’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI prevede che

l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se soddisfa le

prescrizioni sul controllo (art. 17 LADI).

L’art. 17 LADI stabilisce che:

" 1L'assicurato che fa valere prestazioni

assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente,

intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per

evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare

lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter

comprovare tale suo impegno.

2L'assicurato deve annunciarsi personalmente

per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente

designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno

per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel

momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

3L’assicurato è tenuto ad accettare

l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del

lavoro competente, a:

a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti

a migliorare la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative

nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al

collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

4Il Consiglio federale può esonerare

parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa

età.

5L'ufficio del lavoro può, in singoli casi,

indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee

per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di

migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni

ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.”

Tra gli obblighi degli assicurati

ai sensi della LADI si annovera, anche quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo essi dovranno, dunque, presentare al servizio competente

le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare

i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego

ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle

ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno

del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se

l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di

lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26

cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche

di lavoro dell'assicurato."

La LADI

ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo

di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr.

STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02

del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed.,

Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie

sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Il

Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche

di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve

essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di

insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione.

Gli

assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di

un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta

(cfr. consid. 2.3.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF

8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del

6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA

C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005

consid. 5.2.1.).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene

all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero

minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale

ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con

carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno

quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86

del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003),

ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STF 8C_153/2014 del 22 gennaio 2025 consid. 3; STF 8C_47/2022 del 14

febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in

SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.;

STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio

2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo

2006 consid. 3.2.).

In una

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la

propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail

convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité

des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan

quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par

mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6

février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas

s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut

examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances

concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que

des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;

STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22

settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare

precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da

svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di

disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

In merito alle modalità con

le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto

che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

Considerandi

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta

ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28

gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere

indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto

per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,

pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20

marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

In concreto, dagli atti emerge che RI1 (cittadina svizzera, nata il __ ______

____), il 7 gennaio 2025 si è annunciata all’Ufficio regionale di collocamento

(in seguito: URC) alla ricerca di un’occupazione come “impiegata d’ufficio,

segretaria, HR …” a decorrere da “subito”, annunciando una

disponibilità del 100% (dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 19:00; cfr.

doc. 6).

La ricorrente ha indicato di

essere stata attiva quale indipendente nella propria impresa di pulizie da

aprile 2014 a dicembre 2024 (cfr. doc. 6).

Dall’estratto del Registro di

commercio (reperibile al sito internet www.zefix.ch consultabile il 27 novembre

2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5

maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06

del 6 giugno 2007 consid. 4.3), risulta che la titolare della ________, e

meglio la ricorrente, è stata dichiarata in fallimento con decisione della

Pretura del Distretto di ______ dell’8 gennaio 2025 e che la procedura

fallimentare è poi stata sospesa per mancanza di attivo con decisione della

medesima Autorità di data 26 febbraio 2025.

Dall’estratto ________ versato

agli atti dalla ricorrente, per il conto “______ impresa di pulizie” risultano

un accredito a beneficio di RI1 dell’8 gennaio 2025, per fr. 1'307.20 da parte

di ______ AG ed uno di fr. 302.70 del 20 gennaio 2025, da parte di ______ GMBH

(______), come pure addebiti sull’arco dell’intero mese di gennaio 2025 (cfr.

doc. 5 ed all. 7 a doc. V).

Dal documento “azioni di

reinserimento”, sottoscritto dalla ricorrente, risulta che durante il

colloquio di consulenza presso l’URC del 16 gennaio 2025 (in occasione del

quale, “se in possesso”, avrebbe dovuto consegnare alla propria

consulente “lo stralcio AVS”; cfr. doc. 7), la ricorrente ha precisato

che la sua ditta era fallita l’8 gennaio 2025 e di essere già stata informata

dell’UEF di dover procedere con “lo stralcio al registro di commercio e

anche stralciarsi dall’AVS come indipendente”.

In particolare, la ricorrente ha

in quell’occasione informato la propria consulente di avere tre contratti

ancora in corso con tre clienti (che la occupavano “1h la sera per un

cliente, un’altra ora e mezza/due a settimana per un altro cliente e per il

terzo cliente un’ora”), per i quali “dovrà dare disdetta ed alla fine di

questa potrà stralciarsi dall’avs”.

La consulente URC ha comunicato a

RI1 che “finché non farà lo stralcio AVS non potrà avere diritto alle

indennità da ex indipendente e quando poi lo farà non potrà più lavorare come

indipendente”.

Contestualmente, la ricorrente ha

informato la propria interlocutrice del fatto che era sua intenzione procedere

con “la separazione dal marito (…) forse nel giro di 15 giorni andranno

davanti al giudice. Si informerà con la Cassa per eventuale diritto sulla base

della separazione”.

Rilevato che RI1 ha conseguito un

AFC come impiegata di commercio, la consulente ha preso nota del fatto che la

ricorrente di fatto non svolgeva la professione in questione da 21 anni e che

nella ditta del marito “ha fatto contabilità, rendiconti, iva”.

In occasione del primo colloquio,

alla ricorrente sono state anche fornite “istruzioni relativamente alle

ricerche di lavoro”, che avrebbero dovuto essere “mirate, di qualità ed

in quantità minima stabilita in professioni adeguate al suo profilo per

competenze e capacità”, quantificate mensilmente in “almeno 12 ricerche

di lavoro, almeno 3 a settimana, dal 1 al 31 del mese”, da inoltrare “entro

il 5° giorno del mese seguente” e svolte tramite il “canale prioritario

di ricerca (…) piattaforma Job-room” (cfr. doc. 8).

La consulente ha, poi, preso atto

che sino a quel momento la ricorrente si era limitata a guardare “gli

annunci di lavoro”.

Rilevando che RI1 si è iscritta

il 7 gennaio 2025, la collaboratrice URC ha annotato la disponibilità a tempo

pieno annunciata dalla ricorrente ed ha indicato di procedere ad iscriverla “ad

un corso RCC rilevamento competenze commerciali”, di cui all’insorgente,

pure informata che avrebbe ricevuto “la decisione di partecipazione”, è

stata contestualmente consegnata “la scheda descrittiva” (cfr. doc. 8).

Dallo scritto trasmesso

all’assicurata da parte dell’URC l’11 febbraio 2025, risulta che RI1 “per il

periodo di controllo del mese di gennaio 2025 non ha comprovato ricerche di

lavoro” (cfr. doc. 11).

Invitata a fornire una

giustificazione per il fatto di non avere prodotto una prova di eventuali

sforzi profusi nella ricerca di un’occupazione (cfr. doc. 11), il 17 febbraio

2025.

la ricorrente ha comunicato all’URC che “le ricerche di lavoro non sono

state consegnate a causa di malattia” (cfr. doc. 12).

Il giorno seguente, ella

ha trasmesso anche due certificati medici redatti dalla dr.ssa med. ______. Il

primo, di data 9 gennaio 2025, certificava l’inabilità della paziente (che

comunque poteva “uscire di casa”)

per malattia al 100% dal 9 al

31.

gennaio 2025.

Il secondo, invece, datato 3

febbraio 2025 che ne attestava l’incapacità al 100% per malattia dal 1° al 16

febbraio 2025, con la precisazione che a paziente “può uscire di casa”

(cfr. all. a doc. 12).

Il 25 febbraio 2025, l’URC ha

assegnato la ricorrente ad un “corso collettivo di riqualificazione /

perfezionamento ______-______, rilevamento competenze del settore commerciale”,

che si sarebbe svolto dal 10 marzo al 4 aprile 2025, a ______ (cfr. 14 ed

all.).

Il 10 marzo 2025, l’URC, preso

atto che anche per il mese di febbraio non erano state comprovate delle

ricerche di lavoro da parte di RI1, ha chiesto a quest’ultima di fornire

giustificazioni al riguardo (cfr. doc. 15).

Quello stesso giorno, l’URC è

anche stato informato del fatto che l’assicurata “non si è presentata al

percorso iniziato il 10.03.2025”, ed aveva informato via mail

l’organizzatore del fatto che aveva “avuto problemi di salute” (cfr.

doc. 16).

L’11 marzo 2025,

conseguentemente, l’URC ha chiesto alla ricorrente di trasmettere un

certificato medico a giustificazione dell’assenza dal corso.

La ricorrente ha fornito

riscontro chiedendo, in ragione del fatto che l’indomani avrebbe dovuto andare

dal medico, uno spostamento del colloquio di consulenza previsto dal 16 gennaio

2025.

(cfr. doc. 8), per il 12 marzo 2025.

Nell’attesa di ricevere il

certificato medico, la consulente di riferimento di RI1 ha comunicato a

quest’ultima che avrebbe provveduto a fissare un nuovo appuntamento per il

colloquio di consulenza (cfr. doc. 18 ed all.).

Con scritto del 13 marzo 2025,

l’URC, preso atto che il “12.03.2025 non si è presentata presso il nostro

Ufficio per il colloquio di consulenza previsto alle ore 11:00 segnalando di

essere ammalata”, ha nuovamente chiesto alla ricorrente di trasmettere un

certificato medico a giustificazione della propria assenza (cfr. doc. 19).

Il 26 marzo 2025, la consulente

del personale ha comunicato quanto segue via mail alla ricorrente “attendo

il certificato medico via MAIL (no sms) e che mi fa sapere cosa intende fare

con la pratica di disoccupazione” (cfr. doc. 20).

Il giorno seguente, RI1 ha

comunicato alla propria consulente che “come da telefonata le allego il

certificato medico per il corso e domani quello della psicoterapista. Al

momento vista la mia situazione gradirei chiudere la pratica di disoccupazione”

(cfr. doc. 20).

In allegato, RI1 ha trasmesso un

certificato medico redatto dalla curante il 13 marzo 2025, che attestava che i

giorni precedenti, e meglio dal 10 al 12 marzo 2025, la ricorrente era stata

inabile per malattia al 100% (cfr. all. a doc. 20 e doc. 21).

Il 27 marzo 2025, il nominativo

dell’insorgente è stato annullato dal sistema COLSTA, come da “richiesta di

chiusura della pratica con mail del 27.3.2025” (cfr. doc. 22).

Con decisione del 24 aprile 2025,

l’UMA ha negato l’erogazione a favore di RI1 delle indennità straordinarie

cantonali di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato, poi,

confermato mediante la decisione su reclamo impugnata dall’interessata davanti

a questa Corte (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.).

Dal documento “affiliazione:

stralcio al 31 dicembre 2024” del 28 marzo 2025, redatto dalla Cassa ________,

risulta che il conto la ricorrente è stata stralciato al 31 dicembre 2024 (cfr.

all. a doc. 25).

Successivamente al ricorso

interposto da RI1 contro la decisione su reclamo emessa nei suoi confronti, il

4.

settembre 2025 l’UMA si è rivolto all’URC, chiedendo di prendere posizione in

merito “alle critiche formulate dalla signora sulle informazioni fornite

durante il colloquio di consulenza per la richiesta di stralcio AVS, di

richiesta ISD tramite il Comune di domicilio e le indennità di separazione”.

In particolare, l’UMA ha rilevato che la ricorrente “chiede che le siano

riconosciuto le ISD dal 1° gennaio 2025 al 24 aprile 2025, data in cui è venuta

a sapere che doveva essere iscritta all’URC per avere diritto alle ISD” e

che “nel ricorso segnala che al colloquio di consulenza URC del 16 gennaio

2025.

non le sono state fornite le informazioni corrette” (cfr. doc. 26).

Nel fornire riscontro a quanto

richiesto dall’UMA, la consulente del personale che aveva trattato il caso di

RI1 ha preso posizione come segue:

" (…) Il

07.01.2025

la signora si è iscritta all’URC (all. 1).

Con la mail di conferma di convocazione al

primo colloquio del 16 gennaio 2025, le viene richiesto di portare al colloquio

lo stralcio avs se l’aveva (all. 2).

Il 16.01.2025 durante il primo colloquio

URC le sono date le istruzioni di svolgere le ricerche di lavoro. La signora ha

segnalato di essere abile al lavoro, dando una disponibilità al 100% alla

ricerca di un lavoro come impiegata di pulizie e impiegata d’ufficio nei giorni

dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.

Mi ha informato che l’attività indipendente

era ancora in essere e di avere ancora 3 clienti della sua attività

indipendente. Per questo motivo non aveva ancora richiesto lo stralcio AVS. Ho

pertanto puntualizzato alla signora che la sua attività indipendente doveva

essere conclusa con lo stralcio avs per fare richieste alla indennità

straordinarie cantonali da ex indipendente. Mi ha informata che avrebbe fatto

richiesta di prestazioni assistenziali.

Le ho anche consigliato di informarsi con

la cassa disoccupazione per un eventuale diritto sulla base della separazione dal

marito. Tengo a precisare che l’analisi del diritto alle indennità LADI nei

casi di separazione e di competenza esclusiva della cassa di disoccupazione.

Abbiamo inoltre definito la partecipazione,

appena ci sarà posto libero, nel corso “rilevamento delle competenze settore

commerciale RCC” al fine di valutare le sue competenze in questo ambito (all.

3).

Lo stesso giorno le ho inviato via mail il

link del concorso annuale di collaboratore amministrativo dove potersi

candidare (all. 4). Non ho ricevuto conferma che l’abbia fatto.

I contatti con la signora in seguito sono

stati i seguenti:

-

11.02.2025: le invio una richiesta di giustificazioni per

ricerche di gennaio mancanti (all. 5), la signora mi risponde via mail il 18.02

che “e ricerche di lavoro non sono state consegnate a causa di malattia” e

allega certificati medici di inabilità per il periodo dal 09.01.2025 al

16.02.2025

(all. 6); quest’inabilità è in contrasto con le informazioni

ricevute al primo colloquio del 16.01 in cui confermava di essere abile al

100%. Le ho quindi chiesto di informare tempestivamente il nostro ufficio

quanto è inabile, facendo avere il certificato medico entro 7 giorni

dall’inizio dell’inabilità (all. 7).

-

25.02.2025: viene emessa la decisione di partecipazione al

rilevamento delle competenze settore commerciale RCC per il periodo dal

10.03.2025

al 04.04.2025.

-

Periodo 17.02.2025 – 28.02.2025: la signora non consegna le

ricerche di lavoro di febbraio entro il termine del 05.03.2025.

-

10.03.2025: le invio una richiesta di giustificazione per le

ricerche di febbraio mancanti (all. 9); la signora non risponde.

-

11.03.2025: chiedo alla signora un certificato medico in quanto

ricevo informazioni dall’organizzatore del RCC che è assente al corso dal 10.03

per malattia (all. 10 e 11); la signora risponde che manderà un certificato

medico e informa che non può presenziare al colloquio del 12.03.2025 perché

ammalata. Le richiedo nuovamente il certificato medico visto l’assenza dal

corso e all’appuntamento di consulenza; inoltre la informo che attende queste

conferme per poterle poi dare un prossimo appuntamento (all. 12).

-

13.03.2025: le invio una richiesta di certificato medico per

assenza al colloquio di consulenza del 12.03.2025 (all. 13); la signora non

risponde.

-

24.03.2025: chiamo la signora e le sollecito il certificato

medico per le assenze di cui sopra al fine di darle un prossimo appuntamento.

La signora informa che sta passando un periodo difficile e che presenterà un

certificato medico.

-

26.03.2025: le sollecito via mail il certificato medico per

assenza al corso e all’appuntamento del 12.03.2025 (all. 14).

-

27.03.2025: la signora invia tramite mail un certificato medico

di inabilità per il periodo dal 10.03.2025 al 12.03.2025 e poi chiede la

chiusura del caso indicando “al momento vista la situazione gradirei chiudere

la pratica di disoccupazione” (all. 14).

-

Periodo dal 1.3. al 9.3. e dal 13.3. al 27.03.2025: nessuna

ricerca di lavoro consegnata.

La signora nei 2 mesi e mezzo in cui è

stata iscritta in disoccupazione ha partecipato ad un solo colloquio; il

secondo fissato non è stato svolto per inabilità. Per inabilità non ha neppure

partecipato al corso “rilevamento delle competenze settore commerciale RCC” che

era stato concordato. Non si è tenuta agli obblighi di svolgere e consegnare

ricerche di lavoro e nemmeno a quelli di informare tempestivamente sia per

quanto riguarda la sua inabilità che per quanto riguardava la continuazione

della sua attività indipendente.

Ha consegnato tardivamente i certificati

medici, sia quello per giustificare l’assenza di ricerche a gennaio 2025 che

quello per l’assenza al corso (…) e all’appuntamento di consulenza con me del

12.3

Così facendo non mi è stato possibile fissarle il successivo colloquio di

consulenza.

I contatti avuti con a signora sono stati

pochi e negli stessi non mi ha mai informata o aggiornata di aver interrotto

l’attività indipendente e nemmeno mi ha aggiornata sulla sua situazione

lavorativa in quanto segnalava di essere inabile. Inoltre ha richiesto la

chiusura della pratica senza dare molte informazioni.” (cfr. doc. 27).

Dagli allegati ricorsuali

risulta, in particolare, che con decisione del 17 gennaio 2025, la Cassa

disoccupazione ______ ha negato alla ricorrente il diritto di beneficiare delle

prestazioni LADI in quanto “il periodo di contribuzione non è adempiuto e

poiché non vi è nessun motivo che giustifichi l’esenzione” (cfr. all. 3 a

doc. I)

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

ricorda, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 11 L-rilocc, possono beneficiare

delle indennità straordinarie di disoccupazione, i disoccupati che hanno

cessato da sei mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto

alle prestazioni della LADI.

Devono inoltre dimostrare di avere

fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione (cfr. supra

consid. 2.2.).

In concreto, per quanto attiene la

cessazione dell’attività indipendente, questa Corte rileva che lo stralcio del

conto della ricorrente dall’AVS, seppure retroattivo al 31 dicembre 2024, è

datato 28 marzo 2025.

Nel periodo durante il quale RI1

era iscritta al collocamento (dal 7 gennaio al 27 marzo 2025; cfr. supra

consid. 2.5.), la richiesta di indennità straordinarie di disoccupazione non

era, quindi, completa.

Inoltre, come visto in

precedenza, nel mese di gennaio 2025 dalla documentazione ______ presente

nell’incarto risultano accrediti a favore della ricorrente ed il 16 gennaio

2025.

la medesima aveva indicato alla propria consulente del personale URC di

avere ancora tre clienti per i quali svolgeva attività di pulizia (cfr. supra

consid. 2.5.).

Successivamente al 16 gennaio

2025, poi, la ricorrente non ha fornito all’URC alcun aggiornamento in

relazione ai tre clienti che ancora aveva a gennaio, rispettivamente, nel senso

dell’avvenuto stralcio dall’AVS. E questo nonostante abbia avuto diversi

contatti con la propria consulente, che sebbene fossero legati piuttosto ad

assenze per malattia e mancanza di comprova delle ricerche di lavoro, non le

impedivano di fornire aggiornamenti anche in merito all’attività indipendente

per la quale, agli atti, in costanza dell’iscrizione al collocamento, non vi è

la comprova che fosse terminata.

L’asserzione ricorsuale, secondo

cui “riguardo allo stralcio AVS mi era stato detto che se ne sarebbe

occupato lo sportello AVS del Comune, cosa che poi mi è stata confermata

recentemente dall’Ufficio AVS, informandomi di aver ricevuto la richiesta di

stralcio dal Comune in data 20 marzo 2025” (cfr. supra consid. 1.4.), non

soccorre la posizione della ricorrente che, informata sin dal 9 gennaio 2025

che doveva produrre lo stralcio dall’AVS per la propria attività indipendente,

avrebbe dovuto attivarsi affinché ciò avvenisse il prima possibile.

Riguardo al presupposto previsto

dalla lett. b dell’art. 11 cpv. 2 L-rilocc, secondo cui il richiedente le

indennità deve dimostrare di avere fatto il possibile per evitare o abbreviare

la disoccupazione, questa Corte ritiene che esso non sia adempiuto, visto che

la ricorrente ha a più riprese negletto le prescrizioni di controllo, lo stesso

non possa ritenersi adempiuto.

In particolare per quanto attiene

alla mancanza di ricerche di lavoro ed alle informazioni che avrebbero

tempestivamente dovuto essere comunicate dall’interessata alla propria

consulente, il TCA rileva, innanzitutto, che, sebbene in occasione del

colloquio di consulenza del 16 gennaio 2025 la ricorrente abbia indicato di

essere abile al lavoro (cfr. supra consid. 2.5.), ella da tre giorni risultava,

invece, inabile per malattia al 100%, e meglio come attestato dal suo medico il

9.

gennaio 2025, da una settimana (cfr. supra consid. 2.5.).

Inabilità che, certificata

inizialmente sino al 31 gennaio 2025, è poi stata prorogata sino al 16 febbraio

2025.

Al riguardo, questa Corte sottolinea

che la ricorrente nulla ha riferito sulla propria malattia alla propria

consulente, sino a quando non si è trovata nella condizione di dover

giustificare il mancato inoltro all’URC delle ricerche di lavoro per il mese di

gennaio 2025 (per l’assenza di analoga documentazione per il mese di febbraio

2025, invece, l’assicurata non ha mai fornito alcuna giustificazione).

Quanto precede nonostante RI1

abbia confermato, durante il colloquio del 16 gennaio 2025, di avere “consultato

il promemoria “diritti e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione”,

dal quale, tra gli altri, risulta che “La persona assicurata è tenuta a

partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo e a comunicare all’URC e

alla cassa di disoccupazione qualsiasi informazione che serva a valutare il

diritto all’indennità di disoccupazione, ossia in particolare qualsiasi

mutamento in relazione a tale diritto (cambiamento dei dati di contatto,

conseguimento di un guadagno intermedio, partecipazione a giornate di prova e

di orientamento, avvio di un’attività lucrativa indipendente, malattia,

infortunio, spostamento necessario di un appuntamento, nascita di un figlio,

procedura AI ecc.)” (cfr. www.arbeit.swiss consultabile il 26 novembre 2025)

e ben sapesse, quindi, che eventuali inabilità lavorative avrebbero dovuto essere

tempestivamente annunciate. Non solo ciò non è stato il caso, ma anzi, come

visto, il 16 gennaio 2025, quando già era inabile al lavoro, la ricorrente alla

propria consulente URC ha riferito di essere abile.

Preso atto dei periodi di

inabilità per malattia della ricorrente tra gennaio e marzo 2025, questa Corte

rileva che, in ogni caso, quando era invece abile al lavoro, RI1 non ha,

comunque, comprovato di avere svolto una singola ricerca di lavoro.

Quanto precede nonostante le

numerose e precise indicazioni fornitele in tal senso in occasione del primo

colloquio di consulenza, rispettivamente, e nuovamente, quanto risulta dal

promemoria ch’ella ha confermato di avere consultato (“Per adempiere al suo

obbligo di prevenire e ridurre il danno nei confronti dell’AD, la persona

assicurata deve inoltre intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare

o abbreviare la disoccupazione. Ciò significa che deve candidarsi in modo

mirato per un posto vacante già prima di essere disoccupata, se necessario

anche al di fuori della propria professione. La persona assicurata deve

inoltrare mensilmente la prova delle ricerche di lavoro all’URC. (…) Ricerca di

un lavoro e prova degli sforzi intrapresi nella ricerca La persona assicurata

intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per prevenire o

ridurre la disoccupazione. Entro il 5° giorno del mese successivo, deve

documentare ogni mese al proprio URC, via eService o usando il modulo «Prova

degli sforzi intrapresi per trovare lavoro», il numero di candidature

concordate (conformemente agli accordi presi con l’URC).”).

In tal senso, il TCA ricorda che

i disoccupati che richiedono il versamento delle indennità straordinarie

cantonali di disoccupazione soggiacciono alle prescrizioni di controllo

previste dalla LADI e che non va

dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare

all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il

quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione

per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art.

17.

LADI e permettere al

servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr.

consid. 2.4.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8

del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid.

4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

Visto che durante il periodo in

cui era iscritta al collocamento ed era abile la ricorrente non ha presentato

alcuna ricerca di lavoro, questa Corte non può che condividere l’operato

dell’UMA che ha ritenuto che la ricorrente non ha dimostrato sufficienti sforzi

per trovare lavoro e, conseguentemente, non ha quindi dimostrato di avere fatto

il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione. Altrettanto

correttamente, pertanto, l’amministrazione, non essendo adempiuto il

presupposto di cui all’art. 11 cpv. 2 lett. b L-rilocc, le ha, quindi, negato

l’erogazione delle indennità straordinarie di disoccupazione.

2.7

L’argomentazione ricorsuale,

secondo cui la ricorrente “fino al ricevimento della decisione del rifiuto

delle indennità straordinarie da parte dell'Ufficio delle misure attive in data

24.

aprile 2025”, non era “stata informata di dover rimanere iscritta

all'URC per avere diritto alle indennità straordinarie” non può, inoltre,

essere seguita.

Sulla

pretesa violazione dell’obbligo di informare da parte dell’amministrazione per

non avere avvisato l’insorgente ricorrente, che “fino al ricevimento

della decisione del rifiuto delle indennità straordinarie da parte dell'Ufficio

delle misure attive in data 24 aprile 2025”, fa valere che non era “stata

informata di dover rimanere iscritta all'URC per avere diritto alle indennità

straordinarie”, giova osservare che la L-rilocc

richiama la Laps e che l’art. 18 Laps, relativo all’informazione e consulenza,

enuncia:

" 1Il Consiglio di Stato provvede affinché il

cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso

alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso

alle prestazioni sociali;

b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione

e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito

disponibile residuale;

c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi

pubblici o privati operanti nel settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti

ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.”

Anche

l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la

“Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:

" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola

gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono

competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati

devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze

che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la

riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se

un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono

rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_220/2021 del 12 maggio

2021.

consid. 3.1.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e

in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6;

STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).

Nel caso di specie, anche

qualora la ricorrente non sia stata informata puntualmente dalla consulente URC

del fatto che, disiscrivendosi dal collocamento avrebbe perso il diritto a

beneficiare delle prestazioni, la stessa non potrebbe trarre alcun vantaggio da

tale circostanza.

In effetti, il TCA ricorda

che in occasione del colloquio di consulenza del 16 gennaio 2025, la ricorrente

ha confermato di avere consultato l’Opuscolo “Diritti e obblighi

nell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) – Promemoria per gli

assicurati”.

Ne risulta, in particolare, che, per avere diritto

alle indennità di disoccupazione, “Il primo giorno di disoccupazione La

persona assicurata deve annunciarsi quanto prima all’URC competente, ma al più

tardi il primo giorno in cui chiede le prestazioni dell’AD. Da quel momento in

poi, deve seguire le direttive e le prescrizioni di controllo dell’URC”,

che “durante la disoccupazione” “La persona assicurata deve seguire

le prescrizioni di controllo e le direttive dell’URC e della cassa di

disoccupazione. Ciò comprende gli obblighi illustrati nel punto 3 «Quali sono

gli obblighi da rispettare?»”, di modo che Le doveva essere noto che il

diritto alle indennità di disoccupazione si accompagna all’essere iscritti al

collocamento.

2.8

In

ambito di indennità straordinarie cantonali di disoccupazione per gli

ex-indipendenti si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al

TCA, la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. artt. 30 cpv. 5 L-rilocc e 33 cpv. 3 Laps).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un

comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata

tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al

31.

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.

fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi di indennità straordinarie cantonali di

disoccupazione per ex-indipendenti è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente

la LPGA (per quanto non disposto dalla

Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come

pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di

prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid.

2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti