42.2025.42
A ragione chiesta da URAR la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite essendo emerso che la beneficiaria, cittadina ucraina a beneficio di un permesso "S", aveva percepito delle rendite estere di cui non aveva informato l'amministrazione
7 gennaio 2026Italiano44 min
sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il Consiglio di Stato disciplina la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2025.42
CL/gm
Lugano
7 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2025 di
RI1,
______
contro
la decisione su reclamo del 29
luglio 2025 emanata da
Ufficio
dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati,
6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1, cittadina ucraina nata il _______
1974, è entrata in Svizzera il 15 febbraio 2023 (cfr. doc. 229) e dal 27
febbraio 2023 è in possesso di un permesso S per persone bisognose di
protezione provvisoria (cfr. doc. 225).
Dal febbraio 2023, l’Ufficio dei
richiedenti l’asilo e dei rifugiati (in seguito: URAR), con una prima decisione
del 28 febbraio 2023, le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni
assistenziali ordinarie (cfr. doc. 78-84 e 919).
1.2. Con decisione del 27 settembre
2024, l’URAR ha chiesto la restituzione di fr. 3'542.70, pari a parte delle
prestazioni corrisposte a RI1 nel periodo dal 1° marzo 2023 al 31 maggio 2024,
in ragione del fatto che “dalla documentazione prodotta nel corso del mese
di giugno e luglio 2024” l’amministrazione ha “rilevato che ha percepito
delle rendite estere che l’URAR non ha potuto prendere in considerazione nel
calcolo del diritto alle prestazioni assistenziali” (cfr. doc. 39-40).
1.3. Con tempestivo reclamo, RI1 ha
impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti. In particolare, a sostegno
delle proprie ragioni, ella ha fatto valere quanto segue:
"
(…) la carta su cui proveniva il denaro era il numero di conto di mia
figlia ______.
Il denaro è stato
ricevuto su questo conto da diversi membri della mia famiglia e è stato
immediatamente inviato per prestiti e necessità di mia figlia poiché la carta
era a mio nome ma l’ha utilizzata mia figlia ______. Perché tutti i suoi
account erano bloccati.
Ho fornito tutto questo
ma l’assistente sociale non ne ha tenuto conto.
Ho una diagnosi che non
mi permette di vivere e lavorare pienamente. Vado sempre con un accompagnatore
perché praticamente non vedo, per questo non posso usare le carte per i
trasferimenti online perché non vedo. Il mio oftalmologo svizzero può confermare
la mia complessa diagnosi.
Vorrei che prestaste
attenzione al mio estratto conto e vorrei fornire una spiegazione sotto forma
di estratto bancario e spiegarmi.
Come puoi vedere, le
somme di denaro in entrate arrivavano e andavano immediatamente ai prestiti e
ai bisogni di mia figlia ______. Presta attenzione alle date di entrata e di
uscita del denaro. Questo conto era di transito, da me non è stato utilizzato un
solo centesimo.
Non ho mai nascosto i
miei conti, ma non ho indicato questa carta perché infatti non è mia, ma di mia
figlia. Ho sempre fornito tutti i documenti richiesti al servizio sociale. Non
ho alcun reddito aggiuntivo dall’Ucraina o dalla mia famiglia, solo quello che
fornisce la Svizzera.” (cfr. doc. 38).
1.4. Con decisione su reclamo del 29
luglio 2025, l’URAR ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.
supra consid. 1.2.), rilevando:
"
(…) G. Nell’ambito dell’assistenza vige il principio in base al quale la
persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far
fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto
all’assistenza. Tutti i redditi devono quindi essere considerati per la
determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi,
anche le maggiori entrate. Le risorse disponibili sono quindi da usare per
coprire il proprio fabbisogno corrente.
Si evidenzia che
rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all’assistenza è
stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la
prassi instaurata dall’URAR relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito
a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese
seguente.
Nel caso di specie,
pacifico è che sui conti ______, ______, ______ e ______, intestati alla
reclamante, alcuni dei quali mai dichiarati all’URAR, sono stati accreditati
nel periodo dal mese di marzo 2023 al mese di maggio 2024 complessivi UAH
130'454.26 pari a complessivi CHF 3'542.70.
Le giustificazioni rese
dalla reclamante non possono essere seguite. Come precedentemente indicato, le
entrate vanno utilizzate per coprire il proprio fabbisogno indipendentemente
dal fatto che i conti siano stati dati in uso alla figlia; gli stessi infatti
risultano intestati alla reclamante.
Le prestazioni
assistenziali mensili versate alla reclamante per il periodo dal mese di marzo
2023 sino al mese di maggio 2024 erano state calcolate, nelle relative
decisioni, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo fossero invece
state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la reclamante
non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’URAR.
L’URAR ha pertanto
rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 27
settembre 2024, considerando le citate entrate e quindi ripristinando, da un
punto di vista oggettivo, il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di
restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.” (cfr. doc. 23-27).
Fatti
1.5. Con tempestivo ricorso, RI1 ha
impugnato anche la decisione su reclamo, facendo valere quanto segue:
"
(…) desidero spiegare che, a causa dei miei seri problemi di vista al
momento del mio arrivo in Svizzera, la gestione dei miei conti è stata seguita
da mia figlia. Il mio oculista ha confermato la mia condizione e vi ha già
trasmesso la mia documentazione medica.
Ho già provveduto al
pagamento di una multa di 450 franchi. Tuttavia, non concordo con l’importo
complessivo richiesto, in quanto secondo il calcolo della banca la somma è pari
a 2'812 franchi.
Vi sarei sinceramente
grata se poteste gentilmente aiutarmi a rivedere il calcolo e a chiarire la
situazione.
Inoltre, desidero
informarvi che ho ricevuto il mio primo sussidio il 2 marzo 2023; a tal fine
allego il documento corrispondente, insieme ai documenti inviati dalla banca
riguardanti i movimenti sui miei conti” (cfr. doc. I).
1.6. Nella propria risposta di causa del 10 settembre 2025, l’URAR
ha postulato la reiezione del ricorso. Innanzitutto, l’amministrazione ha
osservato che “con decisione del 4 settembre 2025 l’URAR ha parzialmente
annullato e sostituito la decisione su reclamo del 29 luglio 2025. In
particolare, ritenuta la perenzione parziale dell’ordine di restituzione del 27
settembre 2024, lo stesso è stato diminuito da CHF 3'542.70 a CHF 3'391.97”.
Richiamando per il resto quanto
esposto nella decisione su reclamo, l’URAR ha precisato che la “multa”
di cui ha riferito la ricorrente consiste, in realtà, nella “decisione di
sanzione del 18 ottobre 2024 emessa in quanto ella non ha mai dichiarato”
sino a giugno – luglio 2024 l’esistenza degli ulteriori (rispetto a quello
annunciato all’amministrazione) conti bancari ucraini a lei intestati (cfr.
doc. V).
1.7. L’11
settembre 2025, oltre a trasmettere alla ricorrente copia della risposta di
causa dell’URAR, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
Le
parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’art. 10
cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i
richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un
permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui
domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
(del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il Consiglio di Stato disciplina la
determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni
assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia
di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai
sensi dell’art. 33 Laps.
Nel
caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo del 4 settembre 2025,
annullando e sostituendo la precedente decisione su reclamo del 29 luglio 2025,
perlomeno nel principio, riducendone l’ammontare, ha confermato nei confronti
di RI1, persona bisognosa di protezione in possesso di un permesso di soggiorno
S (cfr. consid. 1.1.), l’ordine di restituzione emesso nei confronti della
medesima 27 settembre 2024.
Siccome l’insorgente
dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso di dimora
(cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può, in linea di
principio, beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento
concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone
provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv.
1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il
presente tempestivo ricorso presentato da RI1 (cfr. STCA 42.2024.8 del 17
giugno 2024; STF 8C_282/2024 con cui il TF ha dichiarato inammissibile il
ricorso presentato contro la STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024; STCA 42.2024.1
dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid.
2.1.).
nel merito
2.2. L’art. 6
Lptca stabilisce che:
" 1 L’autorità
amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il
provvedimento impugnato.
Considerandi
2.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione
alle parti e la comunica al Tribunale.
3.
Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso
in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se
la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti,
il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere
posizione.”
L'art. 53 cpv. 3 LPGA,
applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31
Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso,
fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'art. 58 cpv. 1 PA ha un
tenore analogo.
Per costante giurisprudenza
una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura
in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella
misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira,
"Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale", in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione
pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio
provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto
di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste
della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im
Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997
pag. 452).
La modifica può essere
fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la
nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale
(cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).
L'amministrazione non può,
invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di
causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume
anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice,
affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5
settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U.
Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).
Nel caso di specie dagli atti risulta che l’URAR, con
decisione del 27 settembre 2024, confermata mediante decisione su reclamo del
29.
luglio 2025, ha chiesto a RI1 la restituzione di fr. 3'542.70.
Con
decisione su reclamo del 4 settembre 2025, poi, l’URAR ha annullato e
sostituito il provvedimento del 29 luglio 2025, diminuendo l’importo chiesto in
restituzione a fr. 3'391.97 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. 2-6).
Come
esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione
contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un
provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice
(cfr. supra consid. 2.2.).
Nel
caso in esame il 22 agosto 2025 il TCA ha assegnato all’URAR un termine di 20
giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 14 agosto 2025
(cfr. doc. III).
La
nuova decisione su reclamo del 4 settembre 2025, menzionata nella risposta di
causa del 10 settembre 2025 (cfr. doc. IV), è stata emanata prima della
scadenza del termine per la risposta.
Pertanto
la riconsiderazione pendente lite del 4 settembre 2025 adempie i presupposti
stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Con la nuova decisione su
reclamo, come visto, l’importo chiesto in restituzione è stato ridotto a fr.
3'391.97.
Considerato che RI1, in sede
ricorsuale, ha contestato sia il principio stesso della restituzione, sia la
somma chiesta in restituzione dall’amministrazione, il litigio sussiste ancora
e ha come oggetto la questione di sapere se a ragione, o meno, l’URAR ha
chiesto la restituzione di parte delle prestazioni versate alla ricorrente sino
al maggio 2024, e meglio di fr. 3’391.97.
2.3
La
Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4
enuncia che la Svizzera può
accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte
a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra
civile e in situazioni di violenza generalizzata.
Ai
sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri
la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di
protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).
Prima
di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso
e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).
Secondo
l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al
quale sono state attribuite (cpv. 1).
Se
dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione
provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un
permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria
(cpv. 2).
Dieci
anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare
loro il permesso di domicilio (cpv. 3).
L’art.
45.
dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1
sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:
" 1 Durante i primi cinque anni dalla
concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione
ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile.
Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e
cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.
2.
Dalla
durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto
di residenza.
3.
La
carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia
la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia
degli stranieri.”
Il
Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto
di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga
dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto
rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura
d’asilo ordinaria.
Lo
statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo
di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una
guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede
il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla
soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).
Il
9.
novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S
per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4
marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).
Nella
seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo
statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà
revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si
stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi,
definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui
entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età
lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025; STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024; STCA 42.2024.1 dell’11
aprile 2024).
Il
4.
settembre 2024, il Consiglio federale, considerato che in quel momento non si
prospettava una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina, ha deciso
di non revocare prima del 4 marzo 2026 lo statuto S a favore delle persone
bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Ha inoltre prorogato fino a
tale data anche le misure di sostegno per i titolari dello statuto di
protezione S (programma S) (cfr. https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=102322).
Nella
seduta dell’8 ottobre 2025, il Consiglio federale, preso atto che continua a
non prospettarsi una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina, ha
deciso di non revocare prima del 4 marzo 2027 lo statuto S a favore delle
persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina. Ha inoltre prorogato
fino a tale data anche le misure di sostegno per i titolari dello statuto di
protezione S (programma S). In attuazione di una decisione del Parlamento, la
Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel concedere la protezione
provvisoria distingue ora tra regioni in cui il ritorno è considerato esigibile
e regioni in cui non lo è (cfr.
2.4
Per
quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone
bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr.
consid. 2.3.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione
garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano
in Svizzera in virtù della stessa LAsi. Riguardo alle persone che non sono
state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal
Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni
possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
L’art.
81.
LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù
della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento
di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo
sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché,
su richiesta, un soccorso d’emergenza.
Giusta l’art. 82 LAsi:
"
1.
La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del
soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una
decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un
termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.
2.
Per la
durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo
secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i
richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa
disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.
2bis
Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP
lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai
capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.
3.
Il
sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in
prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per
le persone residenti in Svizzera.
3bis Nel
collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e
persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto
possibile, dei loro bisogni particolari.
4.
Il
soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni
in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del
sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle
persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
5.
Nel
sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto
a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare;
segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e
culturale.”
2.5
Come visto, l’art. 82 cpv. 1
LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso
d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
L’art. 6 della Legge
sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:
" 1 Il
Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione
e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2.
Nello
stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni
federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3.
II
Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di
prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o
privati.”
L’art.
1.
del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti
l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di
dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo
è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio
2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:
"
1.
Il presente regolamento disciplina la determinazione,
la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali
alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non
titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è
stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una
decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il
territorio svizzero.
2.
Sono
fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26
giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2
sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”
2.6
Ai sensi dell’art. 5 del
citato Regolamento, “il beneficiario della prestazione assistenziale
deve segnalare all’Ufficio ogni modifica della propria situazione personale e
finanziaria.”.
Ai
sensi dell’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale:
"
Il richiedente, rispettivamente
l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni
informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve
produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi
dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A
richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico
e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto
professionale. (cpv. 2)”
Giusta
l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
"
L’assistito è tenuto a segnalare
immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto
nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la
modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
(cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli
organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come
pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di
domicilio. (cpv. 2)”
2.7
Secondo l’art. 6 del citato Regolamento, afferente alla
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite:
" 1
Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite all’Ufficio.
2.
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo
un anno dal momento in cui l’Ufficio ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in
ogni caso, dopo dieci anni dal pagamento della prestazione.”
Per quanto concerne le
prestazioni ottenute indebitamente l’art. 36 Las sancisce:
" Le
prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui
all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3
Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.
3)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari
(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza
in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile
anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il
tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta
di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del
riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta
in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova
atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre
2022.
consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF
8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28
ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21;
RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad
art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve
restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti
è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del
fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in
buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione
della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura
successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF
8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF
1946.
II pag. 527-528, edizione francese).
2.8
Questa Corte ritiene innanzitutto utile evidenziare
che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di
cui agli artt. 2 Las e 13 Laps.
Da
tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene
riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere
alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono
tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi
(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14
giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,
pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni
COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die
Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con
sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha
rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è
possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona
non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite
un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente
assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore
professionale.
Con
giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto
prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario rispetto alle
prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie
da parte di terzi.
Con
sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato
che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e
giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per
sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di
bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016
consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al
consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che
solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita
durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in
formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla
formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi
alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto
sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio
come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono
ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con
giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142
V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto
complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato
nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo
rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da
altre indennità giornaliere.
Ciò
in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della
responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza
sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In
una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha
peraltro osservato:
"
(…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi
assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni
pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non
costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può
quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà
(in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e
dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2,
pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5.,
pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1; STCA 42.2024.39 del 31 marzo 2025.
2.9
Nella presente fattispecie,
dagli atti risulta che la ricorrente, quando il 16 marzo 2023 ha sottoscritto
l’“autodichiarazione sostanza disponibile” ha indicato “sostanza
attualmente disponibile in contanti 0.-” e di essere titolare di un conto
bancario presso ______, identificato da RI1 nella propria domanda con il numero
“________” (cfr. doc. 914).
Analogo documento è stato
compilato e sottoscritto dall’insorgente anche nei mesi successivi, e meglio:
-
l’11 aprile 2023, quando ha indicato di
avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “200 CHF”
e ribadito di essere titolare, per quanto attiene a relazioni bancarie ucraine
(la ricorrente disponendo, poi, in Svizzera di un conto ______) del conto
______ n. _______ (cfr. doc. 901);
-
il 4 maggio 2023, quando ha indicato di
avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “25 CHF”
e ribadito di essere titolare del conto ______ (cfr. doc. 878). Dalla
documentazione fornita dalla ricorrente il 4 maggio 2023, si apprende che
________________ è il numero della carta che poggia sulla relazione ______ il
cui IBAN è ______. A maggio il saldo del conto in questione era pari a 9.64
UAH. Titolare risulta essere холова
наталя (“RI1” cfr. doc. 881; https://www.ucrainaviaggi.com/convertitore-italiano-cirillico.php)
-
il 12 giugno 2023, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “5”
e ribadito di essere titolare del conto ______ con il numero di carta
suindicato. L’11 giugno 2023, il saldo del conto era di 9.64 UAH (cfr. doc. 860
e 866);
-
il 10 luglio 2023, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “10”
e ribadito di essere titolare del conto ______ con il numero di carta
suindicato. Il 10 luglio 2023, il saldo del conto era di 9.64 UAH (cfr. doc.
841.
e 849);
-
il 10 agosto 2023, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “10” e
ribadito di essere titolare del conto ______ con il numero di carta suindicato.
Il 10 agosto 2023, il saldo del conto era di 9.64 UAH (cfr. doc. 821 e 826);
-
l’11 settembre 2023, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “10”,
sul conto ______ un saldo di “- 4CHF” e sul conto ______ di “9 UAH”
(cfr. doc. 802);
-
il 3 ottobre 2023, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di fr. “10”,
sul conto ______ un saldo di “- 7.45 CHF” e sul conto ______ di “9
UAH” (cfr. doc. 781). Il 3 ottobre 2023, il saldo del conto ______ indicava
9.64
UAH (cfr. doc. 799);
-
il 7 novembre 2023, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”,
sul conto ______ un saldo di “- 7.43 CHF” e sul conto ______ di “4
UAH” (cfr. doc. 759). Il 7 novembre 2023, il saldo del conto ______
indicava 4.64 UAH (cfr. doc. 771);
-
l’11 dicembre 2023, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”,
sul conto ______ un saldo di “- 7.25 CHF” e sul conto ______ di “4
UAH” (cfr. doc. 737). L’11 dicembre 2023, il saldo del conto ______
indicava 4.64 UAH (cfr. doc. 749);
-
il 12 gennaio 2024, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”,
sul conto ______ un saldo di “- 7.37 CHF” e sul conto ______ di “4
UAH” (cfr. doc. 715). Il 12 gennaio 2024, il saldo del conto ______
indicava 4.64 UAH (cfr. doc. 727);
-
il 9 febbraio 2024, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”,
sul conto ______ un saldo di “- 7.62 CHF” e sul conto ______ di “4
UAH” (cfr. doc. 693). Il 9 febbraio 2024, il saldo del conto ______
indicava 4.64 UAH (cfr. doc. 705);
-
il 12 marzo 2024, quando ha indicato di
avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “4 CHF”,
sul conto ______ un saldo di “4.48 CHF” e sul conto ______ di “______”
(cfr. doc. 671). Il 12 marzo 2024, il saldo del conto ______ indicava 6.51 UAH.
Tale ammontare risulta maggiore rispetto a quello del mese precedente in
conseguenza di un accredito in valuta USD (cfr. doc. 683);
-
il 10 aprile 2024, quando ha indicato
di avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “5 CHF”,
sul conto ______ un saldo di “- 0.37 CHF” e sul conto ______ di “6
UAH” (cfr. doc. 649). Il 9 aprile 2024, il saldo del conto ______ indicava
6.51
UAH (cfr. doc. 659);
-
il 3 maggio 2024, quando ha indicato di
avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “6 CHF”,
sul conto ______ un saldo di “- 4.52 CHF” e sul conto ______ di “6
UAH” (cfr. doc. 627). Il 3 maggio 2024, il saldo del conto ______ indicava 6.51
UAH (cfr. doc. 639);
-
il 4 giugno 2024, RI1 ha precisato di
avere un “sostanza attualmente disponibile in contanti” di “10 CHF”,
sul conto ______ un saldo di “- 2.67 CHF” e sul conto ______ di “6 UAH”
(cfr. doc. 582).
Da una mail interna
all’URAR del 6 maggio 2024, si apprende che una collaboratrice del “settore
prestazioni” dell’URAR, “Team Ucraina”, ha comunicato ad una collega quanto
segue:
" (…) la tua
utente in oggetto [ndr: RI1] ha sempre portato l’estratto conto ______ vuoto,
però dall’estratto di febbraio 2024 vedi che ha anche un conto con valuta USD
che non ci ha mai presentato. Inoltre, dall’estratto conto di un’altra utente
vedi che in data 03.01.2024 ha mandato 400 UAH dal proprio conto bancario, ma
sul suo conto estratto in valuta UAH di gennaio 2024 non figura nulla.
Significa che possiede più conti bancari ______ e bisognerà chiederle la
dichiarazione fiscale di tutti i conti presenti nella sua banca dal 21.02.2023
al 30.04.2024. (…)” (cfr. doc. 194)
Allegato alla mail del 6
maggio 2024 figura un documento bancario di un’altra beneficiaria delle
prestazioni da parte dell’URAR, sulla cui relazione bancaria figura un
accredito da parte di RI1 di 400 UAH in data 3 gennaio 2024 (cfr. doc. 197).
Il 6 giugno 2024,
l’amministrazione ha, quindi, chiesto alla ricorrente di tramettere la “dichiarazione
fiscale conti esteri dal 28.02.2023” (cfr. doc. 571).
RI1 ha prodotto un documento di
______ dal quale emerge che è titolare di quattro relazioni bancarie.
In particolare, gli IBAN
dei conti in questione sarebbero i seguenti:
-
______ (in valuta UAH, su cui poggia la
carta n. ______******____), con un saldo di 6.51 UAH e versamenti tra il 1°
gennaio 2024 ed il 31 marzo 2024 di 1.87 UAH;
-
______ (in valuta USD, su cui poggia la
carta n. ______******____), con un saldo al 31 marzo 2024 di 0.- USD e
movimenti nel periodo suindicato di 0.-;
-
______ (valuta UAH, su cui poggia la
carta n. ______******____), con saldo al 31 marzo 2024 di 0.- e movimenti nel
periodo suindicato di 1'200.-;
-
______ (valuta UAH, su cui poggia la
carta ______******____), con saldo al 31 marzo 2024 di 0.- e movimenti tra
gennaio e marzo 2024 di 0.- (cfr. doc. 594).
Da un secondo documento
______ del 12 giugno 2024 risulta, poi, che alla ricorrente è intestata pure la
relazione bancaria n. ______ (cfr. doc. 72).
Il 12 giugno 2024, RI1
ha, inoltre, comunicato all’URAR che “mia figlia mi ha aiutato a ottenere
questo documento. Una di queste carte è dove le ultime cifre della carta (______)
vengono utilizzate da mia figlia perché ha problemi con la sua carta e l’abbiamo
aperta a mio nome, non ho accesso ad essa” (Cfr. doc. 163).
Giova ribadire che sino a
quel momento, per quanto attiene alle relazioni bancarie intestate a RI1 in
Ucraina, ella, in allegato alle proprie richieste di rinnovo, aveva prodotto
unicamente documentazione relativa al conto con IBAN ______.
Con mail del 18 giugno
2024, la ricorrente, inoltre, ha comunicato all’amministrazione quanto segue:
" (…) mia
figlia ha utilizzato questo account [ndr: trattasi verosimilmente del conto
avente IBAN ______], era un account di transito. Mia figlia ha problemi con le
bollette e i suoi conti bancari sono stati sequestrati. Ha utilizzato il conto
aperto per me. Mia figlia ha saldato i suoi prestiti e debiti. Mi sono rimasti
tre figli in Ucraina, sono soldati e al fronte! Poiché ho seri problemi di
vista, mia figlia si è occupata di tutti gli affari di famiglia. Puoi
controllare la mia storia medica qui in Svizzera e vedere le condizioni dei
miei occhi. Da quando sono arrivata in Svizzera non ho mai lasciato ______. Non
ho alcun reddito dall’Ucraina. Tutte le transazioni sul conto sono state
effettuate tra membri della mia famiglia. Si aiutavano a vicenda a risolvere i
rispettivi problemi. Ora tutti i miei conti sono chiusi, ad eccezione del conto
che ti fornisco.” (cfr. doc.174)
Dagli estratti conto
versati agli atti dalla ricorrente attinenti alle relazioni bancarie ucraine
risultano, per il periodo da marzo 2023 ad aprile 2024, gli accrediti già
indicati dall’amministrazione nelle tabelle costituenti i doc. 42-56, sulle
quali questa Corte non si sofferma ulteriormente.
Al riguardo, il TCA si
limita a rilevare la circostanza che la maggior parte degli accrediti sui conti
ucraini intestati alla ricorrente e sino al giugno 2024 non annunciati
all’amministrazione risultano essere stati fatti a favore del conto intestato a
RI1 avente IBAN ______.
Vi sono anche alcuni
accrediti a beneficio della relazione bancaria con IBAN ______, rispettivamente
della ______ (come rilevato dall’amministrazione da ultimo nella propria
risposta di causa, cfr. supra consid. 1.6.).
Trattasi, come emerge
dagli estratti, di numerosi accrediti, di vario ammontare, per lo più
corrisposti da terzi (cfr. doc. 151-162, 172).
Il 26 giugno 2024, l’URAR
ha invitato RI1 a trasmettere, “in occasione della sua prossima richiesta di
rinnovo” delle prestazioni, la “dichiarazione fiscale dei conti aperti e
chiusi della ______ per il periodo 01.01.2024 – 3.05.2024 e per il periodo
01.06.2024-30.06.2024” (cfr. doc. 572).
Con
decisione del 27 settembre 2024, l’amministrazione ha chiesto la
restituzione di fr. 3'542.70, pari a parte delle prestazioni corrisposte a RI1
nel periodo dal 1° marzo 2023 al 31 maggio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
Con reclamo pervenuto
all’URAR il 2 ottobre 2024, RI1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi
confronti sulla base delle argomentazioni riprodotte supra consid. 1.3.
Con decisione del 18
ottobre 2024, l’URAR, “preso atto che (…) è al beneficio di prestazioni di
aiuto sociale e che possiede più conti bancari esteri che non ha dichiarato”,
venuto inoltre “a conoscenza che ha percepito delle entrate non dichiarate
su alcuni dei conti”, “per mancata collaborazione e impegno” ha
applicato nei confronti di RI1 una sanzione di “fr. 150.- al mese per tre
mesi consecutivi” (cfr. doc. 35-36).
Con decisione su reclamo
del 29 luglio 2025, l’URAR ha confermato la propria decisione del 27 settembre
2024.
(cfr. supra consid. 1.4.).
Nella propria decisione
su reclamo del 4 settembre 2025, emessa ad annullamento e sostituzione di
quella del 29 luglio 2025, l’URAR ha, come visto (cfr. supra consid. 1.6.),
parzialmente accolto il reclamo di RI1, e meglio nella misura in cui,
confermata nel principio la restituzione delle prestazioni indebitamente
percepite, ha ridotto l’importo chiesto in restituzione a fr. 3'391.97. Ciò in
ragione delle seguenti motivazioni:
" (…) L’URAR
ha (…) rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 27
settembre 2024, considerando le citate entrate e quindi ripristinando da un
punto di vista oggetto il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di
restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
Se questo vale per i conti non dichiarati, la questione è diversa
per l’accredito di UAH 5'950.- pari a CHF 150.73 accreditati in data 19 marzo
2023.
sul conto UA673______. Dagli atti risulta infatti che l’URAR fosse a
conoscenza di tale accredito dall’11 aprile 2023.
Considerato il termine di perenzione, l’URAR avrebbe quindi dovuto
limitare l’ordine di restituzione ai conti dei quali è entrato in possesso solo
tra il mese di giugno e il mese di luglio 2024, escludendo l’accredito del
conto ______ ormai perento.
Alla luce di quanto sopra, l’ordine di restituzione va confermato
ma limitatamente agli importi accreditati sui conti ______, ______ e ______ nel
periodo da marzo 2023 a maggio 2024 per un totale di UAH 124'504.26 pari a CHF
3'391.97 come da tabella sottostante e non a UAH 130'454.26 pari a CHF 3'542.70.”
(cfr. doc. 2-6)
2.10
Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte ritiene che l’operato dell’URAR vada tutelato.
L’istruttoria ha infatti permesso
di concludere che alla ricorrente, oltre all’unico annunciato all’URAR
contestualmente alle richieste di rinnovo delle prestazioni, erano intestate
diverse altre relazioni bancarie ucraine, sulle quali sono pervenuti, nel
periodo oggetto della presente vertenza, diversi accrediti.
Il
TCA rileva, al riguardo, che sulle diverse domande di rinnovo nel tempo
presentate dalla ricorrente è indicato, sia in italiano, che in inglese, che in
ucraino (a caratteri cirillici), che “si allegano tutti i documenti
richiesti e necessari per l’accertamento del diritto alla prestazione
assistenziale. Il/la richiedente prende atto di dover comunicare
tempestivamente qualsiasi cambiamento della sua situazione economica e
familiare. (…) Con la sottoscrizione il/la richiedente conferma che tutte le
indicazioni date sono corrette e che a tutte le domande sono state date
risposte veritiere. Inoltre, conferma di non aver sottaciuto circostanza alcuna
utile per definire la sua situazione personale e finanziaria” (cfr., ad
esempio, doc. 916).
IL TCA constata che né le
relazioni bancarie intestate alla ricorrente ed ulteriori rispetto al conto
avente IBAN ______ (annunciato all’URAR sin dalla
prima richiesta di prestazioni), né gli accrediti ivi pervenuti tra
marzo 2023 e maggio 2024 sono mai stati annunciati all’amministrazione da parte
di RI1, se non a giugno 2024.
Tale circostanza, del resto,
nemmeno risulta contestata dalla ricorrente.
RI1, infatti, con particolare
riferimento alle entrate sul conto ______, si limita a riferire di averne
sottaciuto l’esistenza all’URAR in ragione del fatto che tale relazione
bancaria sarebbe, di fatto e secondo la tesi ricorsuale stata in uso esclusivo
alla figlia, non potendo tra l’altro la ricorrente provvedere ad ordini di
pagamento online in ragioni delle sue condizioni di salute (cfr. supra consid.
1.3
e 1.5.).
Al riguardo, la tesi ricorsuale
non può essere seguita.
Ribadito che il conto con IBAN
______ risulta a tutti gli effetti intestato alla ricorrente, questa Corte
rileva che, preso atto dei problemi di vista di RI1 (cfr. al riguardo doc.
134), quand’anche la gestione di quello stesso conto fosse stata fatta dalla
figlia di RI1 (“la gestione dei miei conti è stata seguita da mia figlia”;
cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), quest’ultima avrebbe dovuto impiegare le
somme accreditate sul conto (e/o sui conti) della madre da terzi, innanzitutto,
per il sostentamento della genitrice, per permetterle di fare fronte alle proprie spese primarie - e non
per, come inizialmente fatto valere dalla ricorrente, saldare le proprie spese
correnti ed eventuali debiti (“le somme di denaro in entrate
arrivavano e andavano immediatamente ai prestiti e ai bisogni di mia figlia
______” cfr. supra consid. 1.3.; “Mia figlia
ha problemi con le bollette e i suoi conti bancari sono stati sequestrati. Ha
utilizzato il conto aperto per me. Mia figlia ha saldato i suoi prestiti e
debiti”, cfr. supra consid. 2.9. e doc.
174) o occuparsi “di tutti
gli affari di famiglia” (cfr. supra consid. 2.9. e doc. 174) -, e ciò
conformemente al principio di sussidiarietà. Infatti, come visto, l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto, segnatamente,
alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.8.).
Il comportamento della
ricorrente, che ha taciuto l’esistenza di altri conti, rispetto a quello
annunciato all’URAR e delle relative entrate, risulta in contrasto con quanto
previsto dagli artt. 5 del citato Regolamento, 67 e 68 Las (cfr. supra consid.
2.6.).
Nella
fattispecie, rispetto a quando l’URAR ha conteggiato le prestazioni spettanti
alla ricorrente per i mesi da marzo 2023 a maggio 2024 sono emersi dei fatti
nuovi, atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli
iniziali delle prestazioni erogate in favore di RI1.
È, infatti, evidente che il
calcolo delle prestazioni andava rivisto in base alle effettive entrate della
ricorrente che quindi, da un profilo oggettivo, ella ha
effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali erogatele
nel periodo oggetto della presente vertenza.
Al riguardo è utile ribadire
che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una
prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un
assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto
con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine
legale dopo la scoperta del fatto nuovo (cfr. supra consid. 2.7.).
2.11
Relativamente
all’importo chiesto in restituzione, questa Corte rileva che con decisione su
reclamo del 4 settembre 2025, l’URAR, annullando e sostituendo il precedente
provvedimento del 29 luglio 2025, ha ridotto l’importo chiesto in restituzione
dai precedenti fr. 3'542.70 a fr. 3'391.97 (cfr. supra consid. 2.9.).
La ricorrente fa valere che tale
ammontare sarebbe in ogni caso errato, in quanto, secondo la tesi ricorsuale,
“secondo il calcolo della banca la somma è pari a 2'812 franchi” (cfr. supra
consid. 1.5.).
In
concreto, l’ammontare di fr. 3'391.97 è stato calcolato sulla base dei tassi di
cambio UAH/CHF, rispettivamente USD/CHF, validi per il singolo giorno di ogni
accredito, così come indicato nelle tabelle dell’URAR di cui ai docc. 42-56 (in
rapporto alle quali non deve essere tenuto conto dell’accredito di “UAH 5'950.- pari a CHF 150.73 accreditati in data 19
marzo 2023 sul conto _____”; cfr. supra consid. 2.9.) e non presta fianco a critiche.
In esito a quanto esposto,
la decisione su reclamo del 4 settembre 2025 deve pertanto essere confermata.
2.12
In
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29
Lptca enuncia:
"1 La procedura è gratuita per le parti.
2.
La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
3.
Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4.
Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica
e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi
del settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni
assistenziali per le persona bisognose di protezione titolari di un permesso di
soggiorno, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo
sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema
delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si
riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2022, il cui
ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile; STCA 42.2024.1. dell’11 aprile
2024.
consid. 2.13.; STCA
42.2023.33
del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre
2023.
consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA
42.2022.100
del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti,
sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3
luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44
del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del
23.
maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30
marzo 2022.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti