42.2025.43
Ricorso per deneg./ritard.giustizia di un'interessata rappresentata da padre irricev.per carenza di capacità process.A favore della medesima istituita curatela di sostegno e di rappres.Curatrice rich.di ritenere nullo ric.Interess.non legittimata a conferire procura a terzi o ad agire personalmente
20 ottobre 2025Italiano8 min
risoluzione del 12 gennaio 2024 dell’Autorità Regionale di Protezione __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
42.2025.43
rs
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata / ritardata giustizia del
27 agosto 2025 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
considerato
che - con
scritto del 27 agosto 2025, denominato “Ricorso per denegata / ritardata
giustizia (art. 2 LPTCA; art. 67 LPAmm/TI – riconoscimento della procura (art.
21 LPAmm/TI), canale critto, accesso agli atti (art. 32-33 LPAmm/TI) e
decisione formale; richiesta di misure provvisionali – termine perentorio
all’USSI” e inoltrato al TCA, RI 1 (__________2003), rappresentata dal
padre __________, ha contestato l’operato dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI) il quale, in particolare, non avrebbe emesso una
decisione impugnabile di riconoscimento della procura rilasciata a favore di
suo padre e di consenso dell’accesso agli atti da parte di quest’ultimo (cfr.
doc. I);
- l’USSI,
l’8 settembre 2025, in risposta ha, in particolare, osservato che RI 1 è già
rappresentata da una curatrice in virtù di una decisione emanata dall’Autorità
Regionale di Protezione (cfr. doc. III+1);
- il 26
settembre 2025, interpellata da questo Tribunale (cfr. doc. IV), __________, in
qualità di curatrice di RI 1, ha comunicato che “il Signor __________ ha
fatto firmare alla figlia RI 1 una procura per poterla rappresentare ma come da
colloquio con l’Autorità Regionale di Protezione __________ di __________ lo
scorso 08.09.2025, la procura non ha nessun valore legale siccome vi è in corso
una decisione di curatela” e ha chiesto “di ritenere nullo il ricorso”
(cfr. doc. V);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 Lptca
“il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso
ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile”;
- dalla
risoluzione del 12 gennaio 2024 dell’Autorità Regionale di Protezione __________
con sede a __________ (ARP), immediatamente esecutiva, emerge, da una parte,
che con lettera del 20 novembre 2023 la __________ di __________ (Canton __________),
la quale aveva istituito dal 1° gennaio 2023, secondo l’art. 397 CC, una
combinazione di curatele, e meglio una curatela di sostegno ex art. 393 CC e
una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio
giusta gli art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC a favore di RI 1, ha chiesto all’ARP
__________ di assumere la misura attiva, visto che l’interessata aveva
trasferito il proprio domicilio a __________. Dall’altra, che dal 1° gennaio
2024 l’ARP __________ ha, dunque, assunto la misura di protezione a favore di RI
1, assegnando il mandato riguardante la curatela combinata di sostegno (art.
393 CC) e di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio (art. 394
cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC) a __________, curatrice proposta dall’interessata, con,
tra l’altro, il compito di “rappresentarla nel disbrigo degli affari
amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici,
banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati” (doc.
III1 = V1);
Considerandi
- l’autorità
giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali - quali
condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito - tra cui la
capacità processuale (cfr. Häfelin /
Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
1998, n. 260 e 414), ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti
civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a
un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow / Koller / Kiss / Turnherr /
Brühl-Moseräfelin, öffentliches
Prozessrecht, 2014, pag. 861; Zünd /
Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, § 13 n. 44, pag. 113; cfr. pure STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022
consid. 2.1.; STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22
novembre 2019);
- RI
1, in virtù della curatela combinata di sostegno e di rappresentanza con
gestione del reddito e del patrimonio istituita nei suoi confronti, non è
legittimata a conferire una procura di rappresentanza a terzi o ad agire
personalmente (anche) in ambito giudiziario. La sua curatrice, __________ ha, peraltro,
richiesto di considerare nulla l’impugnativa;
- il
ricorso del 27 agosto 2025 deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile per
carenza di capacità processuale (cfr. STCA 32.2024.48 del 3 luglio 2024; STCA
32.2029.188
del 22 novembre 2019, il cui ricorso dell’interessato al TF è stato
considerato inammissibile con giudizio 9C_14/2020 del 18 gennaio 2020);
- in
ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,
si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si
applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3
Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
- l’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
- l’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre
2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola
pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
- in concreto, trattandosi del settore
dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo
sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato, da un lato, il tenore dell’attuale
art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia
previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale
(sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di
Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.18
dell’11 giugno 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid.
2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13
gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.;
STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo
2024.
consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA
42.2022.99
del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023
consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili
con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29
agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio
2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti