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Decisione

42.2025.43

Ricorso per deneg./ritard.giustizia di un'interessata rappresentata da padre irricev.per carenza di capacità process.A favore della medesima istituita curatela di sostegno e di rappres.Curatrice rich.di ritenere nullo ric.Interess.non legittimata a conferire procura a terzi o ad agire personalmente

20 ottobre 2025Italiano8 min

risoluzione del 12 gennaio 2024 dell’Autorità Regionale di Protezione __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2025.43

rs

Lugano

20 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata / ritardata giustizia del

27 agosto 2025 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

considerato

che - con

scritto del 27 agosto 2025, denominato “Ricorso per denegata / ritardata

giustizia (art. 2 LPTCA; art. 67 LPAmm/TI – riconoscimento della procura (art.

21 LPAmm/TI), canale critto, accesso agli atti (art. 32-33 LPAmm/TI) e

decisione formale; richiesta di misure provvisionali – termine perentorio

all’USSI” e inoltrato al TCA, RI 1 (__________2003), rappresentata dal

padre __________, ha contestato l’operato dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento (USSI) il quale, in particolare, non avrebbe emesso una

decisione impugnabile di riconoscimento della procura rilasciata a favore di

suo padre e di consenso dell’accesso agli atti da parte di quest’ultimo (cfr.

doc. I);

- l’USSI,

l’8 settembre 2025, in risposta ha, in particolare, osservato che RI 1 è già

rappresentata da una curatrice in virtù di una decisione emanata dall’Autorità

Regionale di Protezione (cfr. doc. III+1);

- il 26

settembre 2025, interpellata da questo Tribunale (cfr. doc. IV), __________, in

qualità di curatrice di RI 1, ha comunicato che “il Signor __________ ha

fatto firmare alla figlia RI 1 una procura per poterla rappresentare ma come da

colloquio con l’Autorità Regionale di Protezione __________ di __________ lo

scorso 08.09.2025, la procura non ha nessun valore legale siccome vi è in corso

una decisione di curatela” e ha chiesto “di ritenere nullo il ricorso”

(cfr. doc. V);

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 Lptca

“il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso

ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile”;

- dalla

risoluzione del 12 gennaio 2024 dell’Autorità Regionale di Protezione __________

con sede a __________ (ARP), immediatamente esecutiva, emerge, da una parte,

che con lettera del 20 novembre 2023 la __________ di __________ (Canton __________),

la quale aveva istituito dal 1° gennaio 2023, secondo l’art. 397 CC, una

combinazione di curatele, e meglio una curatela di sostegno ex art. 393 CC e

una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio

giusta gli art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC a favore di RI 1, ha chiesto all’ARP

__________ di assumere la misura attiva, visto che l’interessata aveva

trasferito il proprio domicilio a __________. Dall’altra, che dal 1° gennaio

2024 l’ARP __________ ha, dunque, assunto la misura di protezione a favore di RI

1, assegnando il mandato riguardante la curatela combinata di sostegno (art.

393 CC) e di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio (art. 394

cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC) a __________, curatrice proposta dall’interessata, con,

tra l’altro, il compito di “rappresentarla nel disbrigo degli affari

amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici,

banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati” (doc.

III1 = V1);

Considerandi

- l’autorità

giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali - quali

condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito - tra cui la

capacità processuale (cfr. Häfelin /

Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

1998, n. 260 e 414), ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti

civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a

un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow / Koller / Kiss / Turnherr /

Brühl-Moseräfelin, öffentliches

Prozessrecht, 2014, pag. 861; Zünd /

Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons

Zürich, § 13 n. 44, pag. 113; cfr. pure STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022

consid. 2.1.; STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22

novembre 2019);

- RI

1, in virtù della curatela combinata di sostegno e di rappresentanza con

gestione del reddito e del patrimonio istituita nei suoi confronti, non è

legittimata a conferire una procura di rappresentanza a terzi o ad agire

personalmente (anche) in ambito giudiziario. La sua curatrice, __________ ha, peraltro,

richiesto di considerare nulla l’impugnativa;

- il

ricorso del 27 agosto 2025 deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile per

carenza di capacità processuale (cfr. STCA 32.2024.48 del 3 luglio 2024; STCA

32.2029.188

del 22 novembre 2019, il cui ricorso dell’interessato al TF è stato

considerato inammissibile con giudizio 9C_14/2020 del 18 gennaio 2020);

- in

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

- l’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

- l’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

- in concreto, trattandosi del settore

dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo

sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato, da un lato, il tenore dell’attuale

art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia

previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale

(sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di

Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.18

dell’11 giugno 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid.

2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13

gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.;

STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo

2024.

consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili

con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29

agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio

2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti